Contratto di Assicurazione a copertura dell’attività per i rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Salvareddito, Assistenza.
Commercianti
Contratto di Assicurazione a copertura dell’attività per i rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Salvareddito, Assistenza.
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota informativa
• Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
I n d i c e
Nota Informativa | pag. | 1 di 5 |
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione | pag. | 1 di 5 |
B. Informazioni sul contratto | pag. | 1 di 5 |
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami | pag. | 3 di 5 |
Glossario | pag. | 1 di 3 |
• Glossario Giuridico | pag. | 3 di 3 |
Condizioni di Assicurazione | pag. | 1 di 22 |
Condizioni generali | pag. | 1 di 22 |
Sezione Incendio | pag. | 2 di 22 |
• Cosa e come assicuriamo | pag. | 2 di 22 |
• Delimitazioni ed esclusioni | pag. | 6 di 22 |
• Garanzie aggiuntive | pag. | 6 di 22 |
Sezione Furto | pag. | 7 di 22 |
• Cosa e come assicuriamo | pag. | 7 di 22 |
• Delimitazioni ed esclusioni | pag. | 9 di 22 |
• Garanzia aggiuntiva | pag. | 9 di 22 |
• Condizioni Particolari | pag. | 10 di 22 |
In caso di Sinistro Incendio/Furto | pag. | 10 di 22 |
Sezione Responsabilità Civile | pag. | 12 di 22 |
• Cosa e come assicuriamo | pag. | 12 di 22 |
• Delimitazioni ed esclusioni | pag. | 14 di 22 |
• Garanzie aggiuntive | pag. | 15 di 22 |
• In caso di Sinistro | pag. | 16 di 22 |
Sezione Salvareddito | pag. | 16 di 22 |
• Cosa e come assicuriamo | pag. | 16 di 22 |
• Delimitazioni ed esclusioni | pag. | 16 di 22 |
• In caso di Sinistro | pag. | 17 di 22 |
Sezione Tutela Legale | pag. | 18 di 22 |
• Premessa | pag. | 18 di 22 |
• Cosa e come assicuriamo | pag. | 18 di 22 |
• Delimitazioni ed esclusioni | pag. | 19 di 22 |
• Garanzie aggiuntive | pag. | 19 di 22 |
• In caso di Sinistro | pag. | 19 di 22 |
Sezione Assistenza | pag. | 20 di 22 |
• Premessa | pag. | 20 di 22 |
• Definizioni Specifiche | pag. | 21 di 22 |
• Quando e Come Vi Assistiamo | pag. | 21 di 22 |
• Delimitazioni ed esclusioni | pag. | 22 di 22 |
• In caso di Sinistro | pag. | 22 di 22 |
Allegato 1: Moduli di denuncia Sinistro | pag. | 1 di 1 |
Nota informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto da IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di As- sicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Gli eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni nor- mative saranno consultabili sul sito internet xxx.xxxxxx.xx.
Ai sensi dell’articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni Private”, e dell’articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato.
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
Il presente contratto viene stipulato con
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede: xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Telefono n. 00.00000000 - Telefax n. 02.26622768 Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx Sito internet: xxx.xxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sot- toposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla rego- lamentazione dei servizi finanziari (CBI) ed è soggetta ad una limitata attività di regolamentazione e vigilanza da parte dell’Istituto di Vigilanza Assicurazioni (IVASS).
Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la pro- pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx.
Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elen- co I) dal 3/1/08 al n. I.00066.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP). L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135,3% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).
Si precisa inoltre che le modifiche del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet xxx.xxxxxx.xx. Per informazioni rivolgersi all'intermediario assicurativo cui è assegnata la polizza oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
B. Informazioni sul contratto
Il contratto ha la durata indicata in polizza e, salvo diversa pattuizione, è stipulato con tacito rinnovo.
AVVERTENZA
In mancanza di disdetta data da una della Parti con lettera raccomandata A/R almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 8 “Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione” delle Condi- zioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:
• Incendio;
• Furto;
• Responsabilità civile;
• Salvareddito;
• Tutela legale;
• Assistenza.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle relative sezioni con- tenute nelle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA
Le coperture assicurative – denominate Sezioni – prevedo- no la presenza di limitazioni ed esclusioni elencate nel pa- ragrafo “Delimitazioni ed esclusioni” di ciascuna Sezione delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA
Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indenniz- zo come disciplinato negli articoli 2 “Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia”, 4 “Variazione dell’ubicazione e dell’attività” e 5 “Aggravamento del rischio” delle Condi- zioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA
Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla con- correnza di limiti di Indennizzo/Risarcimento e Massimali indicati in Polizza; le prestazioni possono essere soggette ad applicazione di Franchigie e/o Scoperti indicati in Polizza o previsti nelle Condizioni di Assicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione. Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di Scoper- ti e Franchigie, si riportano di seguito alcune esemplificazio- ni numeriche.
Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 euro
Franchigia: 1.500,00 euro
Indennizzo: 8.500,00 euro
Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 150.000,00 euro Franchigia: 1.500,00 euro
Indennizzo: 100.000,00 euro
Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 euro
Scoperto: 20% 2.000,00 euro
Minimo: 2.500,00 euro
Indennizzo: 7.500,00 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 euro
Scoperto: 20% 2.000,00 euro
Minimo: 1.500,00 euro
Indennizzo: 8.000,00 euro
Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 euro
Scoperto: 20% 24.000,00 euro
Minimo: 25.000,00 euro
Indennizzo: 95.000,00 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 euro
Scoperto: 20% 24.000,00 euro
Minimo: 15.000,00 euro
Indennizzo: 96.000,00 euro
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità
AVVERTENZA
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle pre- stazioni del contratto, nonché la cessazione dell’Assicura- zione stessa.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 1 “Dichiara- zioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni
Generali delle Condizioni di Assicurazione.
Il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli pre- visti dalla Legge.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
L’Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunica- zione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o dimi- nuzione del Rischio.
Esempio: la variazione di ubicazione dell’attività assicurata, da una zona centrale e sorvegliata ad una industriale e meno frequentata, aumenta il Rischio di Furto o Rapina.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli 5 “Aggrava- mento del Rischio” e 6 “Diminuzione del Rischio” delle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.
6. Premi
Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio con possibilità per il Contraente di frazionamento in più rate purché il Premio di ognuna non sia inferiore a 75 euro. In caso di pagamento frazionato del Premio non sono previsti oneri aggiuntivi.
Modalità di pagamento del premio
Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraen- te esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assi- curazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credi- to, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo;
• denaro contante per un importo massimo di 750 euro an- nui per ciascun contratto.
I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Interme- diario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei premi.
In caso di durata poliennale, il contratto prevede due moda- lità alternative di pagamento:
1) Premio ricorrente secondo le scadenze e gli importi indi- cati sulla scheda di polizza;
2) “Soluzione Unica”: il premio viene pagato dal Contraente per tutta la durata del contratto, anticipatamente, ed in un’unica soluzione.
Il contratto può prevedere che il premio sia collegato all’in- dice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed im- piegati (senza tabacchi) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 10 “In- dicizzazione - Adeguamento automatico” delle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA
Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la Com- pagnia applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effet- to di scontistiche concesse dalla Compagnia all’Intermediario
assicurativo e da questo gestite autonomamente.
In caso di durata poliennale, al solo contratto con modalità di pagamento ricorrente viene applicato uno sconto, ai sensi del- l’art. 1899 c.c., nella misura indicata in polizza. A fronte di tale sconto, il Contraente non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso, a fronte della concessione dello sconto con- cesso ai sensi dell'art. 1899 c.c., nella misura indicata in Polizza.
7. Rivalse
L’articolo 1916 del Codice Civile “Diritto di surrogazione del- l’Assicuratore” prevede che la Compagnia che ha pagato l’In- dennizzo può sostituirsi all’Assicurato nell’esercizio dei diritti di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno. Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia all’esercizio del suc- citato diritto di surrogazione se il danno è causato da persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge o nei confronti di società controllate, consociate o collegate, dallo stesso.
Si rinvia allo specifico articolo “Rinuncia al diritto di surro- gazione” delle Condizioni Generali delle Condizioni di As- sicurazione.
8. Diritto di recesso AVVERTENZA
In caso di Sinistro, la Compagnia può recedere dal Con- tratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del Sinistro e il 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto del re- lativo indennizzo, con preavviso di 30 giorni.
La Compagnia si impegna a rimborsare la parte imponibile di Premio non goduta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Si rinvia all’articolo 7 “Recesso in caso di Sinistro” delle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA – Recesso dalla polizza poliennale con mo- dalità di pagamento ricorrente e con indicazione dello sconto sulla scheda di polizza
Qualora la durata del Contratto sia superiore a cinque anni l’Assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto sen- za oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile). Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di eser- citare il diritto di recesso.
Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indirizza- ta alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
AVVERTENZA – Recesso dalla polizza poliennale con moda- lità di pagamento unico anticipato (indicazione sulla scheda di polizza “Soluzione Unica”) e senza indicazione dello sconto sul- la scheda di polizza (per inapplicabilità dell’articolo 1899 c.c.) In una copertura poliennale per "Annualità di Polizza" si in- tende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).
La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla polien-
nalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualità di Polizza l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto as- sicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso. La co- municazione di recesso deve essere inviata nei termini pre- visti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui è assegnata la polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio im- ponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
La facoltà di recedere concessa all’Assicurato non prevale su- gli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicurato de- rivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso Contraente/Assicurato.
In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la fa- coltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni Annualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciuti al- l’Assicurato in forza dell’inapplicabilità dell’art. 1899 c.c.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 13 “Recesso dalla polizza poliennale con modalità di pagamento ricorren- te e con indicazione dello sconto sulla scheda di polizza” e al- l’articolo 14 “Recesso dalla polizza poliennale con modalità di pagamento unico anticipato (indicazione sulla scheda di polizza “Soluzione Unica”) e senza indicazione dello sconto sulla scheda di polizza (per inapplicabilità dell’articolo 1899 c.c.)” delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell’articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pa- gamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.
11. Regime fiscale
Il Premio relativo a ciascuna garanzia prestata è soggetto alla relativa imposta secondo le aliquote seguenti:
• Incendio: 22,25%
• Furto: 22,25%
• Responsabilità civile: 22,25%
• Salvareddito: 2,50%
• Tutela legale: 21,25%
• Assistenza: 10%
AVVERTENZA:
Esenzione dalle imposte - Le polizze sono esenti da imposte per i rischi ubicati nella Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo AVVERTENZA
Con riferimento all'art. 1913 del Codice Civile “Avviso al- l'Assicuratore in caso di Sinistro”, si precisa che il Contraen-
te/Assicurato o i suoi aventi diritto devono denunciare il fat- to all’Autorità giudiziaria – specificando circostanze, moda- lità ed importo approssimativo del danno – entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro i 3 giorni successivi.
Il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono al- tresì trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quan- tità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, disporre in analogia per le co- se illese se esistenti, ovvero provare l’esistenza di beni simili a quelli danneggiati o rubati.
La Denuncia è diretta all’acquisizione tempestiva, oggettiva e completa delle circostanze dell’evento.
Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidati- ve, si rinvia alla sezione “In caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di Sinistro Tutela legale, l’Assicurato deve darne imme- diata comunicazione alla D.A.S. o alla Compagnia. I sinistri denunciati oltre due anni dalla loro insorgenza comportano per l’Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia.
In caso di Sinistro Assistenza, l’Assicurato deve rivolgersi a Mapfre Asistencia Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A..
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia ai capitoli “In caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
13. Reclami
Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia o al- l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:
- Alla Compagnia
Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attri- buzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’a- vente diritto o dei sinistri. Compete alla Compagnia anche la gestione dei reclami relativi al comportamento degli Agenti (intermediari iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi) di cui l’impresa si avvale per lo svol- gimento dell’attività di intermediazione assicurativa, incluso il comportamento dei dipendenti e collaboratori degli Agenti.
I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co- gnome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiuta- mente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro en- tro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di cui so- pra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato
e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione re- lativamente all’oggetto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente.
I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
• ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
• o tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxx.xx dove, nella sezione dedicata ai Reclami, è predisposto un apposito modulo per l’inoltro dello stesso alla Compagnia.
- All’IVASS
Vanno indirizzati i Reclami:
- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle di- sposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle re- lative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi fi- nanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicu- razione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dal- l’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di as- senza di riscontro da parte della Compagnia nel termine previsto dalla vigente normativa.
I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:
- nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione della Compagnia, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell’even- tuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’i- potesi di mancata risposta nel termine previsto dalla vigente normativa e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza (xxx.xxxxx.xx) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia xxx.xxxxxx.xx. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
Fax numero: 00.00000000
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei Recla- mi sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l’Assicurato può consultare sul sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competen- te - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giu- diziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come so- pra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.
m. i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia atti- nente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle contro- versie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo in- contro tra le parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato;
- l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è at- tivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se pre- vista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accor- do volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
- la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veico- li e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qual- siasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligato- ria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si im- pegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Per la garanzia Tutela legale, è previsto l’arbitrato in caso di disaccordo sulla possibilità di esito positivo del giudizio.
In caso di divergenza di opinioni fra l’Assicurato e la
D.A.S. sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all’Assicurato del giudizio - in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimen- to civile o penale - la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi per iscritto, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno ac- cordarsi.
Se un tale accordo non si realizza l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente. L’arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
AVVERTENZA
Nel caso di controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del Sinistro e sulla applicazione dei criteri di in- dennizzabilità, è facoltà delle Parti ricorrere ad un Collegio Arbitrale, composto da tre soggetti, uno dei quali di nomina dell’Assicurato.
Il Collegio ha sede nella città dove ha sede l’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio eletto dall’Assicurato.
Rimane comunque possibilità salva la facoltà di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
15. Accesso all’Area Clienti Riservata
Sul sito xxx.xxxxxx.xx è disponibile l’Area Clienti Riservata dove il Contraente può consultare le proprie coperture assi- curative in essere.
A garanzia di una consultazione sicura, è necessario xxxxxx- dere le credenziali d’accesso tramite registrazione nella se- zione dedicata all’Area Clienti Zurich sul sito xxx.xxxxxx.xx e seguire le istruzioni. In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all’in- dirizzo: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xxx.
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
ZURICH INSURANCE PLC RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Xxxxxxx Xxxxxx
Il rappresentante legale
Data ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2018
Glossario
Ai termini ed espressioni seguenti, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Annualità di Polizza – in una copertura poliennale si inten- de il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).
Assicurato – il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicu- razione.
Assicurazione – il contratto di Assicurazione.
Atto di terrorismo – l’atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l’uso della forza o della vio- lenza da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o gover- ni, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare pa- nico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.
Centrale Operativa – è la struttura di Mapfre Asistencia Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., Stra- da Trossi 66 – Verrone (BI) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sotto- scritta con la Compagnia provvede per incarico di quest'ul- tima al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia stessa le prestazio- ni di cui alla Sezione Assistenza Commercianti.
Colpo d’ariete – la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lun- go una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca va- riazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l’apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.
Compagnia – è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contenitore di sicurezza (cassaforte o armadio corazzato): mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti a opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione.
Contraente – il soggetto che stipula il contratto di Assicura- zione nell’interesse proprio e/o di altre persone.
Effetti personali – valori, oggetti di solo uso personale, indu- menti e relativi accessori. Non sono considerati effetti personali biciclette, veicoli a motore e loro parti, natanti e loro parti.
Esercizio – negozio e relative dipendenze per la vendita al dettaglio e/o all’ingrosso nel quale si svolge l’attività dichia- rata in Polizza.
Esplosione – sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Esplodenti – sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Forze dell’ordine – Carabinieri, organi di Polizia, Corpi del- lo Stato, Forze Armate dello Stato in servizio di pubblica si- curezza, Protezione Civile.
Franchigia – l’importo prestabilito, in cifra fissa o in percen- tuale sulla somma assicurata, che, in caso di Sinistro, l’Assi- curato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l’Indennizzo o il Risarcimento.
Furto – impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sè o per altri (articolo 624 cp).
Inabilità temporanea – incapacità parziale o totale di atten- dere alle ordinarie occupazioni.
I.N.A.I.L – l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Incendio – combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propa- garsi.
Incombustibili – si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma nè a reazione esotermica. Il meto- do di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo – la somma dovuta dalla Compagnia all’Assicu- rato in caso di Sinistro.
Infiammabili – sostanze e prodotti – ad eccezione delle so- luzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° cen- tesimali – non classificabili “esplodenti” che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umi- da, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condi- zioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti os- sigeno.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 - allegato V.
Infortunio – ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente consta- tabili.
Inondazione/Alluvione – fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, provocata dallo straripamento dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o bacini a seguito di qualsivoglia causa.
Intermediario assicurativo – la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assi- curativi (RUI) di cui all’articolo 109 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di inter- mediazione assicurativa.
Invalidità permanente – la perdita o la diminuzione defini- tiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività, indipendentemente dalla professio- ne svolta.
Lastre – i manufatti piani o curvi di cristallo, specchio e ve- tro - comprese iscrizioni, vetrofanie e decorazioni – esistenti all’interno dell’esercizio commerciale identificato in polizza o delle parti di Fabbricato di uso comune, anche se rivolte verso l’esterno, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, comprese quelle impiegate nelle insegne anche se di materiale plastico rigido (purché stabilmente ancorati al Fab- bricato).
Malattia – ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia mentale – ogni patologia mentale e del comporta- mento (come per esempio psicosi, nevrosi, sindromi depres- sive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc) ricomprese nell'articolo V della decima revisione della Classificazione Internazionale della Malattie (ICD - 10 del OMS).
Malattie professionali – quelle indicate nell’elencazione del- le tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.
Massimale – l’obbligazione massima della Compagnia per ogni Sinistro. Qualora sia indicato in polizza un Massimale per persona, questo è da intendersi unico per il soggetto infortunato e i relativi aventi diritto.
Merci speciali
- celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Onda sonica – l’onda d’urto provocata dal superamento del- la velocità del suono.
Periodo di assicurazione – Il periodo di validità dell’Assicu- razione.
Polizza – il documento che prova l’Assicurazione.
Premio – la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione.
Prestatori di lavoro – tutte le persone fisiche di cui, nel ri- spetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio del- l'attività dichiarata in Polizza.
Primo rischio assoluto (Assicurazione a) – forma di Assicu- razione in base alla quale l’Indennizzo avviene sino alla con- correnza della somma assicurata, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione Parziale”.
Rapina – sottrazione di cosa mobile a chi la detiene median- te violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri (articolo 628 cp).
Reclamante – un soggetto che sia titolato a far valere il dirit- to alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assi- curazione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.
Reclamo – una dichiarazione di insoddisfazione nei con- fronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di ri- sarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Ricovero – la degenza con pernottamento in Istituto di Cu- ra – pubblico o privato – regolarmente autorizzato all’eroga- zione dell’assistenza ospedaliera.
Rigurgito – il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Risarcimento – la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall’Assicurato.
Rischio – la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scasso – forzatura o rottura di serrature e/o di mezzi di chiu- sura dei locali o dei mobili contenenti le Cose assicurate, ov- vero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.
Xxxxxx – furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto – percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sini- stro.
Scoppio/Implosione – repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del Colpo di ariete non sono considerati scoppio o implosione.
Serramento – manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni.
Sinistro – il verificarsi del fatto per il quale è prestata l’assi- curazione, dal quale è derivato un danno.
Solaio – il complesso degli elementi che costituiscono la se- parazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavi- mentazioni e soffittature.
Xxxxxxxxx – sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Territorio italiano – quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
Tetto – il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Tubazioni – insieme di tubi e/o condutture per il convoglia- mento e trasporto dell’acqua.
Valore totale (Assicurazione a) – forma di Assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della proporzio- nale a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art.
1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il va- lore a nuovo delle Cose, al momento del Sinistro, eccedeva del 10% la somma assicurata. La proporzionale verrà appli- cata per la sola eventuale eccedenza.
Vetro antisfondamento – manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Ciascuna sezione di Polizza può contenere ulteriori defini- zioni che esplicano efficacia limitatamente alla garanzia di riferimento.
Glossario giuridico
Arbitrato – è una procedura alternativa al ricorso alla giuri- sdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per defi- nire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assistenza stragiudiziale – è quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice o per evitarlo.
Danno extracontrattuale – è il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rap- porto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’even- to dannoso.
Delitto colposo – Quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi.
Delitto doloso – è doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Delitto preterintenzionale – si ha delitto preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando l’evento dannoso risulta più gra- ve di quello voluto.
Fatto illecito – Consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non coincide con l’inadempimento, ossia la violazione di un obbligo contrat- tuale assunto nei confronti di soggetti particolari.
Insorgenza (del Sinistro) – coincide con il momento in cui cui inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e – per le controversie contrattua- li – collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza:
- nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di modifica- zione di quest’ultimo;
- nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui
si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
- nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme ed ai patti concordati.
Lesioni personali colpose (articolo 590 C.P.) – commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà ed inten- zione, provoca lesioni ad altra persona.
Omicidio colposo (articolo 589 C.P.) – commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.
Oneri fiscali (a carico dell’Assicurato) – Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, tasse di registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.), contributo unificato per l’introduzione di un giudizio
Procedimento penale – Inizia con la contestazione di pre- sunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazioni di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo del reato ascrit- to. La garanzia di Xxxxxxx, salvo diversa previsione, opera per i reati colposi, salvo quanto previsto per la garanzia aggiun- tiva “Procedimenti penali per delitti dolosi”.
Reato – violazione di norme penali.
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e compor- tano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclu- sione, multa; per contravvenzioni: arresto, xxxxxxx).
Sanzione amministrativa – misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impro- priamente che le sanzioni amministrative si definiscono con- travvenzioni, che invece sono veri e propri Reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuri- diche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza di licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'autorità amministrativa, ma in alcuni casi spetta all'autorità giudiziaria.
Spese di giustizia – sono le spese del processo che, in un pro- cedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono paga- te dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
Statuto dei lavoratori (con riferimento all’articolo 28) – ri- corso degli organismi sindacali avverso comportamenti anti- sindacali posti in essere dal datore di lavoro.
Transazione – accordo con il quale le Parti, facendosi reci- proche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro in- sorta o la prevengono.
Vertenza contrattuale – controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti pre- cedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
Data ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2018
Condizioni di Assicurazione
Condizioni generali
Articolo 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/As- sicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valuta- zione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazio- ne dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
L’esercizio di attività diversa da quella dichiarata in Polizza è causa di inoperatività della garanzia.
Articolo 2
Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pa- gamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio suc- cessive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive sca- denze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei pre- mi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazio- namento in più rate.
I premi devono essere pagati alla Compagnia oppure all’In- termediario assicurativo cui è assegnata la Polizza autorizzato dalla Compagnia all’esazione dei premi.
In caso di durata poliennale, il contratto prevede due moda- lità alternative di pagamento:
1) Premio ricorrente secondo le scadenze e gli importi indi- cati sulla scheda di polizza;
2) “Soluzione Unica”: il premio viene pagato dal Contraente per tutta la durata del contratto, anticipatamente, ed in un’unica soluzione.
Articolo 3
Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 4
Variazione dell’ubicazione e dell’attività
L’Assicurazione vale esclusivamente per l’attività e l’ubicazio- ne identificate in Polizza.
In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell’Esercizio Assicurato, l’Assicurazione rimane sospesa fino a quando il Contraente/Assicurato ne abbia dato avviso scritto alla Com- pagnia, fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del Rischio.
Articolo 5
Aggravamento del Rischio
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Articolo 6
Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comu- nicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell’art. 1897del Codice Civile. La Compagnia rinuncia al diritto di recesso ivi contemplato.
Articolo 7
Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pa- gamento o rifiuto dell’Indennizzo, la Compagnia può rece- dere dall’Assicurazione prestata per la garanzia interessata o dall’intera Polizza, con preavviso di 30 giorni.
In tal caso la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di effi- cacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile re- lativa al periodo di Rischio non corso.
Articolo 8
Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A/R spedita alla Compagnia almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un an- no è prorogata di un anno e così successivamente.
Articolo 9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 10
Indicizzazione - Adeguamento automatico
Le somme assicurate, i massimali, il Premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:
a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l’indice iniziale di riferimento e l’indice del mese di giu- gno dell’anno solare precedente quello di detta scadenza. Il diritto all’adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 5%;
c) l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.
È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’ade-
guamento della Polizza qualora l’indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso, le somme assicu- rate ed il Premio resteranno quelli risultanti dall’ultimo adeguamento.
Articolo 11
Altre Assicurazioni
Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia del- l’esistenza e/o della successiva stipulazione di altre Assicu- razioni per lo stesso Xxxxxxx, ai sensi dell’articolo 1910 del Codice Civile.
Se il Contraente omette dolosamente di dare l’avviso di cui so- pra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’Indennizzo.
Articolo 12
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge in vigore.
Articolo 13
Recesso dalla polizza poliennale con modalità di pagamen- to ricorrente e con indicazione dello sconto sulla scheda di polizza
Qualora la durata del Contratto sia superiore a cinque anni l’Assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto sen- za oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile). Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di eser- citare il diritto di recesso.
Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indi- rizzata alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. La Compagnia provvederà a rimbor- sare la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Ri- schio non corso.
Articolo 14
Recesso dalla polizza poliennale con modalità di pagamento unico anticipato (indicazione sulla scheda di polizza “Solu- zione Unica”) e senza indicazione dello sconto sulla scheda di polizza (per inapplicabilità dell’articolo 1899 c.c.)
La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla polien- nalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualità di Polizza l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto as- sicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso. La co- municazione di recesso deve essere inviata nei termini pre- visti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui è assegnata la polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio im- ponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
La facoltà di recedere concessa all’Assicurato non prevale su- gli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicurato de- rivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso Contraente/Assicurato.
In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la fa- coltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni Annualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciuti al- l’Assicurato in forza dell’inapplicabilità dell’art. 1899 c.c.
Articolo 15
Cambio del fornitore dei servizi nell’ambito delle garanzie “Tutela legale” e/o “Assistenza”
La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la garanzia Tutela legale e/o Assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell’area riservata.
La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peg- gioramento delle condizioni contrattuali e di premio pattui- te con il Contraente.
Sezione Incendio
Cosa e Come Assicuriamo
È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto dagli “Eventi coperti”.
Fabbricato
Per Fabbricato si intende:
- locali di proprietà o in locazione all’Assicurato destinati al- l’esercizio dichiarato in Polizza, costituenti l’intero fabbrica- to o una sua porzione, esclusa l’area, comprese opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di Xxxxxx- cato costituente proprietà comune. È compresa l’eventuale parte di Fabbricato adibita a dimora del titolare dell’attività, ad uso foresteria o assegnata a custodi e/o dipendenti del- l’Assicurato, anche se non comunicante con l’Esercizio;
- impianti: elettrici, telefonici, video-citofonici, televisivi, idrici, igienici, di riscaldamento (anche autonomo), di condizionamento d’aria e di trasporto; ogni altro impianto od installazione considerati fissi per natura e destinazione (comprese le insegne);
- recinzioni fisse e cancelli; dipendenze, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubica- zione diversa da quella indicata in Polizza;
- affreschi e statue non aventi valore artistico.
Contenuto
Per Contenuto si intende:
- merci e qualsiasi tagliando rappresentativo di un valore che forma oggetto di vendita, macchinario (anche elettronico), attrezzature (comprese le insegne e impianti di allarme) ed arredamento in genere, anche se di proprietà di terzi e tut- to quanto inerente l’attività dichiarata anche se all’aperto nell’area di pertinenza dell’esercizio, compresi:
- addizioni e migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella voce “Fabbricato”;
- valori (denaro, ticket restaurant, titoli di credito e carte valori) sino alla concorrenza del 5% della somma assi- curata per il contenuto con il massimo di 2.500 euro;
- Effetti personali dell’Assicurato e dei suoi dipendenti;
- quadri ed oggetti d’arte di valore singolo non superiore a 5.000 euro;
- contenuto della dimora del titolare dell’attività, di locali ad uso foresteria o assegnati a custodi e/o dipendenti del- l’attività assicurata, purché facenti parte del Fabbricato;
- merci di natura diversa rispetto a quelle relative all’atti- vità dichiarata sino al 20% della somma assicurata per il Contenuto;
- veicoli a motore che formano oggetto di vendita, anche se di proprietà di terzi.
Eventi coperti:
• Incendio;
• xxxxxxx, con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici;
• Scoppio, Esplosione ed Implosione (esclusi quelli derivan- ti da ordigni esplosivi);
• azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestassero negli im- pianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici del fabbricato e del macchinario (escluso quanto previsto alla voce “Elettronica” sia di base, sia aggiuntiva), sino alla concorrenza di 2.500 euro per ogni anno assicurativo (sal- vo quanto previsto nella scheda di Polizza), con esclusione:
- dei danni da manomissione, usura, corrosione, logorio, mancata o difettosa manutenzione;
- dei primi 100 euro per Sinistro;
• caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
• Onda sonica;
• rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
• urto di veicoli stradali, esclusi quelli dell’Assicurato;
• fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel Fabbricato, oppure svi- luppatisi da eventi garantiti in Polizza che abbiano colpito anche cose diverse da quelle assicurate;
• acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di Tubazioni installate nel fabbricato indicato in Polizza e di sua esclusiva competenza, con esclusione:
- dei danni alle merci poste in locali interrati e seminter- rati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo;
- dei danni causati da gelo, traboccamenti, Rigurgito di fognature, rottura di impianti idrici e di sistemi di sca- rico non di pertinenza del fabbricato;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- dei primi 150 euro per Sinistro;
• guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati.
Altri eventi coperti
• atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (compresi i dipen- denti), verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché Atti di terrorismo e sabotaggio, occu- pazione attuata da persone che partecipano agli atti suin- dicati (se superiore a 5 giorni vengono indennizzati solo i danni di Incendio, Esplosione e Scoppio).
Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non so- no comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
Sono esclusi:
- i danni verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spos- sessamento per ordine di qualsiasi Autorità;
- i danni da Furto e Rapina, atti vandalici e dolosi a sco- po di Xxxxx, tentato Furto e/o Rapina;
- relativamente agli Atti di terrorismo, le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamen- to e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- i danni relativi ai primi 500 euro per Sinistro. Per i dan- ni ad insegne, vetri e cristalli, non viene applicata alcuna Franchigia.
In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sini- stro, più del 70% della somma assicurata;
• sovraccarico di neve qualora sia assicurato il “Fabbricato”, con un limite di 50.000 euro per ogni anno assicurativo ed applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per ogni Sinistro;
• uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d’aria e cose da essi trasportate, compresi i danni di bagnamento da essi direttamente provocati all’interno dei locali ed al lo- ro contenuto, avvenuti contestualmente all’evento atmo- sferico stesso, e quelli arrecati al Fabbricato ed al Contenuto dall’urto di cose provocato dai predetti eventi, con esclusione:
- dei danni provocati dall’acqua alle merci poste in locali interrati e seminterrati, collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo;
- dei danni provocati da accumulo esterno di acqua;
- dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrata at- traverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aper- ture prive di protezione;
- dei danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni, cose mobili all’aperto, tettoie, serre e quanto in esse ri- posto, alle antenne e simili installazioni esterne;
- dei primi 250 euro per Sinistro.
In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sini- stro, più del 70% della somma assicurata;
• acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.
Rischio locativo
Se l’Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da Incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, fermo quanto previsto dall’art. 1907 del Co- dice Civile.
Ricorso terzi e/o locatari
La Compagnia risponde, sino alla concorrenza del Massima- le convenuto e senza l’applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrisponde-
re per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabi- le ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da Sinistro indennizzabile a termini degli “Eventi coperti” del presente capitolo.
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del Massimale stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o de- tenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scari- co, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’ac- qua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati “terzi”:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am- ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, con- trollate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli ammini- stratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Compa- gnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della cau- sa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o ri- conoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
Elettronica
È assicurato inoltre l’Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati a:
• registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scri- vere e per calcolare, computers ed apparecchiature relative, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti video-citofonici e di allarme, il tutto costituente l’attrezzatura dell’Esercizio da:
- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xx- covoltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di au- tomatismi di regolazione o di segnalazione;
- sabotaggio dei dipendenti;
- traboccamento, Rigurgito o rottura di fognature, infil- trazione di acqua, rovesciamento di liquidi in genere;
- Inondazione/alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio sino alla concorrenza di 2.500 euro per annualità assicura- tiva.
Sono esclusi i danni:
- causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- da Eventi coperti nelle sezioni “Incendio” e “Furto”;
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, cor- rosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- per cause delle quali deve rispondere, per legge o per con- tratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assi- curati;
- per mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di lu- ce;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- relativi ai primi 100 euro per Sinistro.
Merci e attrezzature presso terzi
La Compagnia risponde, purché il Sinistro sia indennizza- bile a termini di Polizza, dei danni arrecati alle merci e at- trezzature in deposito e/o in lavorazione presso terzi nel Territorio italiano per un valore non superiore al 10% della partita “Contenuto” e purché il Fabbricato sia costruito e coperto come da caratteristiche evidenziate nel capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” alla voce “Caratteristiche del Fabbricato”.
Spese di demolizione e sgombero
Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro, sino al- la concorrenza del 20% dell’Indennizzo liquidabile a termi- ni di Polizza.
Qualora l’Indennizzo sia inferiore a 2.500 euro, il rimborso delle spese documentate viene riconosciuto comunque sino a concorrenza di 250 euro, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In Caso di Si- nistro” della sezione Incendio e Furto.
Spese di ricerca e ripristino
Qualora sia assicurato il Fabbricato, in caso di rottura che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relati- ve Tubazioni, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa nonché per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.
Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di:
- Tubazioni interrate e quelle relative agli impianti di irri- gazione esterne al fabbricato;
- pannelli radianti.
La presente garanzia è valida sino alla concorrenza di 2.500 euro per anno assicurativo e con deduzione dei primi 150 euro per Sinistro.
Rottura contenitori
La Compagnia indennizza i danni in caso di dispersione di prodotti inerenti l’attività assicurata causata da rottura o gua- sto accidentale dei relativi contenitori o delle loro valvole o rubinetti, nonché i danni arrecati agli altri enti assicurati dal liquido disperso.
Sono esclusi:
- i danni da stillicidio, usura, corrosione, logorio o imper- fetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiori a 200 litri;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura o guasto e per la sua riparazione.
La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza di
10.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo, previa de- duzione dei primi 250 euro per Sinistro.
Indennità aggiuntiva
All’Assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfet- taria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato per le partite “Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto” con il massimo di 20.000 euro per annualità assicurativa, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del capi- tolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto, per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate:
- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- onorari a Periti, Xxxxxxxxxx, Ingegneri, Architetti;
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento del Contenuto;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato. Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato deve rispetta- re le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vi- genti al momento del Sinistro, si conviene che l’indennità aggiuntiva sarà comprensiva di tali maggiori costi restando comunque convenuto che tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le co- struzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizza- zione degli stessi.
Danni indiretti
Nel caso di forzata inattività dell’Esercizio assicurato, causata da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compa- gnia, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di In- dennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto, riconosce all’Assicurato un importo forfettario di 500 euro per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, purché di durata superiore a 7 giorni lavorativi e sino ad un mas- simo di 90 giorni per Sinistro.
Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardas- se solo parte dell’Esercizio assicurato, l’importo forfettario giornaliero suindicato è ridotto della metà.
Il massimo importo che la Compagnia è tenuta ad inden- nizzare per ogni annualità assicurativa è di 60.000 euro.
Anticipo indennizzi
La Compagnia anticipa un importo pari al 50% del presu- mibile Danno indennizzabile, purché:
- l’Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle con- dizioni di Polizza per il Caso di Sinistro;
- l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi al- meno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal Sinistro;
- l’Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, che i danni non sono stati
causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato stesso;
- non ricorrano le condizioni previste dalla voce “Esagerazio- ne dolosa del danno” di cui al capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto;
- il presumibile Indennizzo sia superiore al 20% della som- ma assicurata o superiore a 50.000 euro;
- non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.
Ambito territoriale
L’Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamen- te nel Territorio italiano.
Buona fede
Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della sti- pulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di mutamenti aggravanti il Rischio, non comportano decadenza del diritto all’Inden- nizzo né riduzione dello stesso sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e dure- voli del Rischio e il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.
La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Colpa grave
I danni derivanti dagli “Eventi coperti” vengono indennizza- ti anche se causati:
- da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato e/o dei loro familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve ri- spondere a norma di legge.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surrogazione derivante dall’articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile pur- ché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più re- parti dell’Esercizio, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibi- le l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non diretta- mente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Valore a nuovo
L’Assicurazione è prestata per il “Valore a nuovo”. Per “Valore a nuovo” si intende:
- per il Fabbricato o Rischio locativo, il costo di ricostruzio- ne a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche co- struttive (esclusa l’area);
- per il Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qua- lità (escluse le merci).
Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto
Qualora la garanzia venga prestata nella forma a “Primo Ri- schio Assoluto” l’applicazione della regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile non sarà operante.
Assicurazione delle merci al prezzo di vendita
Se a seguito di Xxxxxxxx risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purchè non siano assicurate dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l’Indennizzo è basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. Lo stesso criterio viene seguito nella valutazione della preesistenza agli effetti dell’applicazione dalla voce “Assicurazione parziale - Tolleran- za” del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto.
L’avvenuta vendita deve essere comprovata dalle prescritte scritture contabili.
Delimitazioni ed esclusioni
Caratteristiche del Fabbricato
Le garanzie sono operanti a condizione che il Fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e co- pertura in materiali Incombustibili, anche con solai e strut- ture portanti del Tetto combustibili.
Nelle pareti esterne e nella copertura del Tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coi- bentazioni in materiali combustibili, compresi pannelli sandwich.
Relativamente al sovraccarico di neve la garanzia è operante a condizione che il Fabbricato sia conforme alle vigenti nor- me relative al suddetto evento
(D.M. del Ministero L.L.P.P. del 12/2/82 - G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche – nonché eventuali disposi- zioni locali).
Esclusioni
Sono esclusi i danni:
- da fatti di guerra e insurrezioni, Terremoti, Inondazio- ni/alluvioni, mareggiate, penetrazione di acqua marina ed eruzioni vulcaniche;
- da trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radia- zioni provocate artificialmente dall’accelerazione di par- ticelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, non- ché di terzi (salvo quanto previsto alla voce “Altri eventi coperti”);
- causati da gelo, Colpo d’ariete, umidità, stillicidio, infil- trazioni di acqua piovana (salvo quanto previsto alla voce “Eventi coperti” del capitolo “Cosa e Come Assicuria- mo”), cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione (salvo quanto previsto alla “Garanzia Aggiuntiva” “Merci in re- frigerazione”);
- indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicura-
te (salvo quanto previsto alle voci “Danni indiretti” ed “Indennità aggiuntiva” del capitolo “Cosa e Come Assi- curiamo”);
- di smarrimento, Furto o Rapina delle cose assicurate, av- venuti in occasione degli “Eventi coperti”.
È fatto salvo quanto previsto alla voce “Elettronica”.
Leasing
Limitatamente alla voce “Contenuto” sono esclusi macchi- nari ed attrezzature detenute in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione.
Garanzie Aggiuntive
(operanti solo se espressamente richiamate in Polizza ed indicata la somma assicurata)
Merci in refrigerazione
L’Assicurazione vale per i danni subiti dalle merci in refri- gerazione a causa di:
• mancata od anormale erogazione del freddo;
• fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxxxxxxx:
- ad eventi previsti dal presente capitolo;
- all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicu- rezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli im- pianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica dell’Esercizio;
- a black out a seguito dell’accidentale verificarsi di guasti o rotture negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica non di pertinenza dell’Esercizio As- sicurato.
Sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione.
Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e con l’applicazione di una Franchigia pari al 10% del danno col minimo di 250 euro.
Rottura Lastre
È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti a se- guito di rottura di Lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza dell’Esercizio e/o delle parti di Fabbricato di uso comune e anche se non è as- sicurato il Fabbricato stesso.
Sono esclusi i danni:
- determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di maestranze;
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature;
- provocati da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (salvo quanto previsto alla voce “Altri eventi coperti”);
- da Furto e tentato Furto.
La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di sur- rogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il re- sponsabile del danno purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
Elettronica
(forma a Valore Totale)
È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati dagli “Eventi coperti” sottoriportati, alle “Attrezzature” dell’ufficio.
Sono Attrezzature, ai fini della presente garanzia:
- sistemi elettronici di elaborazione dati, computers ed ap- parecchiature relative;
- macchine elettromeccaniche
ed elettroniche per uso ufficio, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotoco- piatrici, fax, centralini telefonici, nonché impianti video- citofonici e di allarme.
• Eventi coperti:
- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovoltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettri- cità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiatu- re di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- sabotaggio dei dipendenti;
- traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infil- trazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere;
- Inondazione/alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.
• Supporti di dati - maggiori costi
In caso di Sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o nastri o dischi magnetici, la Com- pagnia corrisponde, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del Sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l’u- tilizzo di un elaboratore equivalente.
Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.
• Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.)
Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi in garanzia i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata.
Sono esclusi dalla copertura i programmi applicativi e/o personalizzati.
• Contratto di assistenza tecnica
Relativamente ai sistemi elettronici di elaborazione dati e computers, qualora non fosse operante un contratto di assistenza tecnica, rimangono esclusi dalla garanzia i guasti meccanici ed elettrici originatisi all’interno del- l’apparecchiatura assicurata.
• Esclusioni
Sono esclusi i danni:
- causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- da eventi previsti dalle sezioni “Incendio” e “Furto”;
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- per mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funziona- lità dei beni assicurati;
- relativi ai primi 150 euro per Sinistro (comprensivi del- la Franchigia prevista alla voce “Elettronica” di base).
Sezione Furto
Cosa e Come Assicuriamo
È assicurato l’Indennizzo per la perdita del Contenuto posto nei locali dell’Esercizio indicati in Polizza in conseguenza de- gli “Eventi coperti”.
Contenuto
Per Contenuto si intende:
- merci, qualsiasi tagliando rappresentativo di un valore che forma oggetto di vendita, macchinario (anche elettronico), attrezzature, arredamento in genere, anche se di proprietà di terzi e quant’altro inerente all’attività;
- impianti di allarme, contenitori di sicurezza (escluso il lo- ro contenuto);
- Effetti personali dell’Assicurato, dei suoi familiari e dei suoi dipendenti (esclusi preziosi e valori);
- veicoli a motore che formano oggetto di vendita, anche se di proprietà di terzi.
Sono compresi senza applicazione della eventuale Franchigia e/o Scoperto:
- merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle re- lative all’attività dichiarata, sino al 20% della somma assi- curata per il contenuto;
- valori (denaro, ticket restaurant e titoli di credito) inerente all’attività, sino al 30% della somma assicurata per il con- tenuto con il massimo di 2.500 euro, elevabili a 5.000 euro se custoditi in contenitori di sicurezza;
- quadri ed oggetti d’arte con un limite d’Indennizzo di
5.000 euro per singolo pezzo.
Eventi coperti:
• Furto commesso con rottura o Scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o ar- nesi simili, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui alla voce “Mezzi di chiusura” del ca- pitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, ovvero praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
• Furto commesso mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o Scasso delle stesse, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di con- trollo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
• Furto commesso in modo clandestino, purché l’asporta- zione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
• Furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
• Rapina avvenuta nei locali quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
• guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di Xxxxx, tentato Furto, Xxxxxx:
- alle cose assicurate (escluso denaro e valori) sino alla concorrenza della somma assicurata per il Contenuto;
- ai locali ed ai relativi serramenti sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto, sen- za applicazione dell’eventuale Franchigia e/o Scoperto e fermo restando quanto previsto alla voce “Limite massi- mo di Indennizzo” di cui al capitolo “In Caso di Sini- stro” Incendio/Furto.
Sono inoltre compresi, sino alla concorrenza dei limiti suddetti, i guasti cagionati dall’intervento delle Forze dell’Ordine in seguito a Furto, tentato Furto, Rapina;
• Furto commesso:
- quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), le vetrine fisse e le porte-vetrate, purché ef- ficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro fisso;
- attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’Esercizio;
• Furto commesso dai dipendenti addetti all’Esercizio fuori dall’orario di lavoro, a condizione che:
- l’autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;
- il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi;
• Furto, Rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, at- testati, titoli di credito (procedura di ammortamento), re- gistri, disegni e simili, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l’Assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concor- renza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto, senza applicazione dell’eventuale Fran- chigia e/o Scoperto;
• Furto, Xxxxxx, Rapina di valori inerenti l’attività e di qual- siasi carta direttamente rappresentativa di un valore che forma oggetto di vendita trasportati commessi sulla perso- na dell’Assicurato o dei suoi familiari o dipendenti a libro paga addetti all’Esercizio mentre sono in servizio all’ester- no dei locali e nello svolgimento delle loro funzioni, sino al 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 2.500 euro, senza applicazione dell’eventuale Franchigia e/o Scoperto.
Il Furto è indennizzato, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate, purché sia avvenuto:
- in seguito ad Infortunio od improvviso malore della per- sona incaricata del trasporto;
- con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona in- caricata del trasporto ha i valori indosso od a portata di mano;
- strappando i valori di mano o di dosso;
• Furto, Rapina di merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, per installazione, per confe- zionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Con- tenuto, senza applicazione dell’eventuale Franchigia e/o Scoperto;
• le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle ser- rature dei locali contenenti le cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, con il limite massimo di 250 euro per singolo Sinistro;
• Furto e Rapina di valori di pertinenza dell’attività riposti nei locali dell’abitazione (dimora abituale) del titolare o socio, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicati e sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di
2.500 euro, senza applicazione dell’eventuale Franchigia e/o Scoperto;
• Furto di merci e attrezzature inerenti l’attività riposte:
- nelle vetrinette esterne al fabbricato inerente l’attività, purchè chiuse con idonei congegni di chiusura (vetro anche non antisfondamento);
- all’aperto, purchè nell’area antistante l’attività esercita- ta, avvenuto durante le ore di apertura e con presenza delle persone addette al servizio
sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 5.000 euro per Sinistro e anno assicurativo e con deduzione dei primi 250 euro per Sinistro.
Indennità aggiuntiva
La Compagnia riconosce all’Assicurato una somma forfet- taria, sino al 10% dell’Indennizzo liquidato a termini di Polizza, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro” Incen- dio/Furto, per le seguenti spese, in quanto sostenute e do- cumentate:
- onorari del Perito scelto dall’Assicurato in conformità a quanto previsto alla voce “Procedura per la valutazione del danno” del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto;
- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneg- giati;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato.
Ambito territoriale
L’Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamen- te nel Territorio italiano.
Forma di Assicurazione
L’Assicurazione viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Valore a nuovo
L’Assicurazione è prestata per il “Valore a nuovo”.
Per “Valore a nuovo” si intende il costo di rimpiazzo delle co- se assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci).
Assicurazione delle merci al prezzo di vendita
Se a seguito di Xxxxxxxx risultano colpite merci vendute in at- tesa di consegna, purchè non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci il- lese, l’Indennizzo è basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna.
L’avvenuta vendita deve essere comprovata dalle prescritte scritture contabili.
Delimitazioni ed esclusioni
Mezzi di chiusura dei locali (24/B)
L’Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’ef- ficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfon- damento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamen- te dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate al mu- ro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm2 e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm2. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm2. Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni da Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indi- cati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o in- ferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Mezzi di chiusura dei locali non conformi
Resta espressamente convenuto fra le Parti che, se l’introdu- zione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo non conforme a quel- lo sopraindicato, la Compagnia corrisponde all’Assicurato la somma liquidata a termini del presente contratto di Assicu- razione, sotto deduzione di uno scoperto del 20% se non è indicata una percentuale diversa sulla scheda di Polizza. L’indennizzo verrà invece liquidato integralmente qualora l’autore del reato si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli descritti, anche in presenza di altre aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi. Resta comunque convenuto che non è ritenuto in copertura un Sinistro verificatosi quando non siano operanti dei mezzi di chiusura per i quali sia ne- cessaria l’effrazione. Del pari sono esclusi i Sinistri avvenuti a locali e finestre aperti.
Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella in- dicata in Polizza;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nu- cleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uraga- ni, Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni/alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o sen- za dichiarazione di guerra), Atti di terrorismo o sabotag- gio organizzato, rivolta, insurrezione, Esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confi- sche, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per or- dine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati dal Contraente e/o dall’Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
- persone che con il Contraente e/o l’Assicurato occupa- no i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- persone del fatto delle quali il Contraente e/o l’Assi- curato deve rispondere;
- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei lo- cali che le contengono;
- persone legate al Contraente e/o all’Assicurato da vin- coli di parentela o affinità che rientrino nella previsio- ne dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimi- tata dell’Assicurato, se questi è una Società.
È fatto salvo quanto previsto alla voce “Eventi coperti” relativamente al Furto commesso dai dipendenti;
d) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scop- pi provocati dall’autore del Sinistro, anche se il Reato non è stato consumato;
e) di Xxxxx avvenuti nei locali rimasti incustoditi continua- tivamente per più di 15 giorni per i “valori” e per più di 60 giorni per il “Contenuto”.
Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godi- mento od uso delle cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.
Riduzione - Reintegro della somma assicurata
Qualora in caso di Sinistro l’ammontare del danno sia supe- riore al 20% della somma assicurata, la somma assicurata stessa ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assi- curazione in corso, di un importo uguale a quello indenniz- zabile, al netto di eventuali Franchigie e/o Scoperti.
Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell’Assicurato e previa adesione della Compagnia, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente Premio dovuto.
Garanzia Aggiuntiva
(operante solo se espressamente richiamata in Polizza ed indicata la somma assicurata)
Merci e attrezzature trasportate
Furto e Rapina di merci e/o attrezzature trasportate, perti- nenti all’attività dichiarata, su autoveicoli in uso all’Assicura- to guidati dallo stesso o dai suoi familiari o dipendenti addetti all’Esercizio. L’Assicurazione è operante esclusiva- mente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di con-
segne e/o prelievi; la garanzia vale anche nel caso in cui il vei- colo venga lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate.
Per questa garanzia, prestata sino alla concorrenza della som- ma assicurata indicata in Polizza, l’ammontare dell’Indenniz- zo viene stabilito tenendo conto di uno Scoperto del 20% che rimane a carico dell’Assicurato stesso.
Pertanto, nel caso di Assicurazione presso diversi Assicurato- ri, l’Indennizzo viene determinato ai sensi del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto e senza tenere conto dello Scoperto che viene detratto successivamente dall’importo così calcolato.
Condizioni Particolari
(operanti solo se richiamate in Polizza)
Mezzi di chiusura (24/A)
A deroga della voce “Mezzi di chiusura” del capitolo “Deli- mitazioni ed esclusioni”, l’Assicurazione è prestata alla con- dizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicu- rate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi ar- tificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di pro- tezione e chiusura:
a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm., di acciaio o di ferro dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza, x xxxxxxxxx di sicurezza, o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.
Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente con- venuto - i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi mo- tivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
Impianto d’allarme
(installato da ditta registrata presso l’I.M.Q.)
Il Contraente/Assicurato dichiara:
- che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di re- gistratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l’I.M.Q.;
- che si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impian- to di allarme suddescritto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
- che ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l’I.M.Q., che pre- vede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo cer- tificato di manutenzione ordinaria;
- che farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la
manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifi- che, e prenderà tutti i provvedimenti che si rendano neces- sari, in caso di guasto, per ripristinare l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile.
Qualora in caso di Sinistro risulti che l’impianto di allarme sia inefficiente – anche in modo parziale – o non attivato, la Compagnia corrisponde l’80% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico del- l’Assicurato stesso.
In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.
Impianto d’allarme (di diverso tipo)
Il Contraente/Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto.
L’Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in per- fetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti lo- cali non vi sia presenza di persone.
Qualora in caso di Sinistro risulti che l’impianto di allarme sia inefficiente - anche in modo parziale - o non attivato, la Compagnia corrisponde l’80% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico del- l’Assicurato stesso.
In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.
In caso di Sinistro Incendio/ Furto
Obblighi
In caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (se- condo il disposto dell’articolo 1914 del Codice Civile “Ob- bligo di salvataggio”);
b) trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso. Per farlo, può avvalersi dell’apposito modulo allegato al presente libret- to spedendolo o portandolo, insieme agli altri documenti al- legati, presso la sede dell’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza.
Può eventualmente e su richiesta, essere necessario dispor- re in analogia per le cose illese se esistenti, ovvero provare l’esistenza di beni simili a quelli danneggiati o rubati;
c) in caso di Furto o di Incendio di sospetta origine dolosa, il Contraente deve inoltre denunciare il fatto all’Autorità giudiziaria - specificando circostanze, modalità ed impor- to approssimativo del danno - entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro 3 giorni successivi, con la modalità riportata per il punto b);
d) in caso di Sinistro Incendio relativo ai danni a terzi, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo al quale è as- segnata la Polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, utilizzando il modulo allegato e secondo le modalità indicate al punto b).
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice civile.
Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Compagnia o persona da questa inca- ricata, con il Contraente o persona da lui designata oppu- re a richiesta di una delle Parti
b) tra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifi- chi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggio- ranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle opera- zioni peritali senza avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del ter- zo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giu- risdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Mandato dei periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sini- stro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verifi- care se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli ob- blighi di cui alla precedente voce “Obblighi”;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose as- sicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di va- lutazione previsti alla voce “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” del presente capitolo;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettua- ta ai sensi della voce “Procedura per la valutazione del dan- no” comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime det- tagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbli- gatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di vio- lazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente l’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Pe- riti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o sezione di Polizza, secondo i se- guenti criteri:
• Fabbricato
Si stima:
a) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell’area;
b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezza- mento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto dan- neggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
• Macchinario - Attrezzatura - Arredamento
Si stima:
a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, fun- zionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni al- tra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
• Merci
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
• Supplemento di indennità
Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per “Fabbricato” - “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”, dà l’ammonta- re del danno calcolato in base al “Valore a nuovo”.
Esclusivamente per la forma a Valore Totale tale supplemen- to di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il “valore a nuovo” risulti:
1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sini- stro” (art. 1907 del Codice Civile), viene ridotto in pro- porzione al rapporto tra la differenza “somma assicurata” meno “valore al momento del Sinistro” e la differenza “va- lore a nuovo” meno “valore al momento del Sinistro”;
3. uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato al- l’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:
- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rim- piazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definiti- vo di perizia;
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e pur-
ché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data di liqui- dazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx.
La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.
• Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’Assicurazione copre solo le relative spese.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effet- ti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore Totale)
Se dalle stime eseguite secondo le distinte modalità di cui so- pra risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna se- paratamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore Assicurato e quello risultante al momento del Sinistro ai sen- si dell’articolo 1907 del Codice Civile.
A parziale deroga del comma precedente, si conviene tra le Parti che non si fa luogo all’applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del Si- nistro.
Se tale valore risulta superato, la regola proporzionale viene applicata per la sola eccedenza.
Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del dan- no, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti men- zogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indi- zi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneg- giata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi con- seguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle ri- spettive parti.
Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compa- gnia.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati so- no vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confron- ti o con il consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.
Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché non sia stata fatta opposizione, o della sentenza passata in giudicato.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Si- nistro, il pagamento viene effettuato qualora, dalla procedu- ra stessa, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla voce “Esclusioni” delle rispettive sezioni.
Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile “Ob- bligo di salvataggio”, per nessun titolo la Compagnia può es- sere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto al- l’articolo 4 delle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione, l’Assicurazione vale anche nella nuova ubica- zione - fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di Rischio - previa comunicazione scritta alla Compagnia e fino alle ore 24 del 15° giorno suc- cessivo; scaduto tale termine, l’Assicurazione cessa nei con- fronti della vecchia ubicazione.
Recupero delle cose asportate
Se le cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia ap- pena ne abbia notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.
Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta sco- perta di Assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.
Assicurazioni presso diversi Assicuratori
Se per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne av- viso a tutti gli Assicuratori e può (cfr. art. 1910 del Codice Civile) richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto se- condo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare sol- tanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Sezione Responsabilità civile
Cosa e Come Assicuriamo
Il Risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l’Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabi- le, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a
terzi, ivi compreso l’acquirente, per morte, per lesioni per- sonali e per distruzione o deterioramento di cose, in conse- guenza di un Sinistro verificatosi in relazione all’attività descritta in Polizza, nonché ad attività complementari ad es- sa quali, a titolo esemplificativo:
• partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il Rischio derivante dall’allestimento e smon- taggio degli stands;
• uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
• servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati;
• detenzione di cani;
• proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni. L’Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
• circolazione ed uso dei velocipedi;
• servizio antincendio interno o intervento diretto di dipen- denti dell’Assicurato per tale scopo.
L’Assicurazione vale anche:
- per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
Altri rischi coperti
La copertura assicurativa vale anche per:
• limitatamente ai lavori presso terzi:
- i danni a cose altrui derivanti da Incendio di cose del- l’Assicurato o da lui detenute sino a concorrenza di
100.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo, pre- via deduzione dei primi 250 euro per ogni Sinistro;
- i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi e alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori. Tale garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il minimo di 250 euro e sino ad un massimo Risarcimento di 100.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo;
• il Rischio derivante dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, nonché dall’installazione presso terzi delle cose vendute, ferma l’esclusione dei rischi deri- vanti dalla circolazione di veicoli a motore;
• i danni derivanti dallo smercio delle cose vendute o con- segnate, purché il danno si verifichi entro un anno dalla vendita e consegna delle stesse e comunque durante il periodo di validità del contratto. Dalla garanzia sono co- munque esclusi i danni dovuti a difetto originario delle cose vendute o consegnate, nonché i danni subiti dalle co- se stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponi- bilità, fatta eccezione per i generi alimentari e prodotti ga- lenici di produzione propria, venduti e consegnati nell’Esercizio. Il Massimale per Sinistro rappresenta il li- mite di garanzia per anno assicurativo;
• i danni derivanti da sottrazione, perdita, distruzione o de- terioramento delle cose portate dai clienti nell’Esercizio, previa deduzione dei primi 100 euro per ogni Sinistro e con un massimo Risarcimento di 1.000 euro per ogni cliente danneggiato.
L’Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori e valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute;
• limitatamente a tintorie e lavanderie:
- i danni cagionati alle cose in lavorazione, previa deduzio- ne dei primi 100 euro per ogni Sinistro e con il massimo Risarcimento di 2.500 euro per ogni Sinistro e per anno assicurativo;
• limitatamente ai parrucchieri per uomo e/o donna:
- i danni ai capi di vestiario indossati dai clienti, derivanti dall’applicazione di tinture, decoloranti, lacche e prodot- ti per permanenti, previa deduzione dei primi 100 euro per ogni Sinistro e con il massimo Risarcimento di
2.500 euro per ogni Sinistro e per anno assicurativo;
• il Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fab- bricati o terreni nei quali si svolge l’attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, tendoni, vetrine, scaffalature, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi. L’Assicurazione comprende i rischi derivanti dalle anten- ne radio-televisive (esclusi quelli provocati da radiazioni ed inquinamento elettromagnetico), dagli spazi adiacen- ti di pertinenza del Fabbricato compresi i parchi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni in genere (esclu- si comunque muri di sostegno o di contenimento di al- tezza superiore a 2 m.), nonché da cancelli anche automatici. La garanzia è estesa alla responsabilità civile dei soci derivante dalla proprietà dei fabbricati e terreni nei quali si svolge l’attività dichiarata, ceduti in affitto o comodato d’uso all’azienda stessa.
La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di Tu- bazioni o condutture e quelli prodotti da Rigurgito di fo- gne, con esclusione dei primi 100 euro per ogni Sinistro. Qualora detta estensione sia coperta anche da altra Assicu- razione, la presente garanzia opera a secondo Xxxxxxx e cioè per l’eccedenza rispetto ai massimali dell’altra Assicu- razione;
• il Rischio derivante da lavori di ordinaria e di straordina- ria manutenzione purché affidati a terzi, dei fabbricati e/o terreni, nei quali si svolge l’attività.
Qualora detta estensione sia coperta anche da altra Assi- curazione, la presente garanzia opera a secondo Xxxxxxx e cioè per l’eccedenza rispetto ai Massimali dell’altra Assicu- razione;
• il Rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle atti- vità svolgentesi nell’Esercizio, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nei parcheggi di pertinenza dell’Esercizio stesso, previa deduzione dei primi 100 euro per ogni veicolo. Restano esclusi i danni da Xxxxx, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli nonché quelli alle cose trovantisi nei veicoli stessi;
• i danni per morte e lesioni personali dalle quali sia deri- vata un’Invalidità permanente in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione di aree da gioco per bambini poste nell’area di pertinenza dell’Esercizio.
La garanzia opera a condizione che le attrezzature, le aree da gioco ed i relativi rivestimenti siano sottoposti a regolare manutenzione e rispettino, qualora applicabili, le norme UNI EN 1176, UNI EN 1177 e UNI 11123 e
successive modifiche e integrazioni. Sono esclusi i danni dalla proprietà e conduzione di giochi gonfiabili, nonché di tappeti, reti e trampolini elastici. La garanzia è presta- ta fino alla concorrenza del 50% del Massimale per Sini-
stro, con il massimo di 1.000.000 euro per Sinistro ed anno assicurativo;
• i danni per morte e lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’affidamento temporaneo all’Assicurato di minori da parte dei clienti dell’Esercizio. La garanzia opera purché la custodia dei minori avvenga nell’ambito dell’Esercizio stesso e sia affidata a personale specificatamente incaricato.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale per Sinistro, con il massimo di 1.000.000 eu- ro per Sinistro ed anno assicurativo e con l’applicazione di una Franchigia di 250 euro per Sinistro;
• la responsabilità civile personale di ciascun dipendente, Prestatori di lavoro dell’Assicurato, appartenente alle cate- gorie dei dirigenti, quadri, impiegati e operai, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgi- mento delle loro mansioni compreso quanto possa deriva- re dall’applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m. ed i. in materia di sicurezza del lavoro, arrecati:
1. alle persone considerate terzi (escluso l’Assicurato/Con- traente) in base alle condizioni di Polizza, entro il Massi- male pattuito per la Responsabilità Civile terzi;
2. agli altri Prestatori di lavoro, dipendenti dell’Assicura- to limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subi- te in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del Massimale previsto per la garanzia RCO;
• i danni provocati ai clienti durante le dimostrazioni di prodotti da personale non alle dipendenze dell’Assicurato;
• i danni provocati ai clienti da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si av- valga nell’Esercizio della propria attività, con esclusione di bar, gelaterie, birrerie, pizzerie, ristoranti, trattorie, tavole calde e fast-food;
• i danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico, con esclusione dei primi 100 euro per ogni mezzo danneggiato;
• i danni cagionati a terzi dai mezzi meccanici di solleva- mento in azione anche all’esterno dell’Esercizio, fermi gli obblighi previsti dalla Legge n. 990 del 24.12.1969 e suc- cessive modifiche o integrazioni.
Cose in consegna e custodia
La garanzia comprende i danni alle cose in consegna o cu- stodia all’Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.
Si intendono esclusi i danni:
a) alle merci e/o macchinari e/o attrezzature che costitui- scono strumento di lavorazione;
b) alle cose che, in tutto o in parte sono oggetto di lavora- zione;
c) alle cose utilizzate per l’Esercizio dell’attività dichiarata;
d) da Furto, Incendio e smarrimento;
e) da spargimento d’acqua comunque verificatisi; f) a veicoli a motore e natanti;
g) alle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, solle- vate, caricate o scaricate;
h) da mancato uso delle cose danneggiate.
La garanzia è prestata sino a concorrenza di 2.500 euro per Sinistro e per anno assicurativo previa deduzione dei primi 250 euro per ogni Sinistro.
Ambito territoriale
L’Assicurazione è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del mondo esclusi USA e Canada.
Qualifica di terzi
Sono considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le Malattie professionali):
• i prestatori d’opera a rapporto libero professionale che su- biscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
• i titolari e dipendenti di altre ditte non consociate o colle- gate all’Assicurato che, in via occasionale, possono parteci- pare ai lavori di carico e scarico o a quelli complementari all’attività oggetto dell’Assicurazione;
• gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri liberi pro- fessionisti in genere;
• le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l’Esercizio Assicurato;
• le persone appartenenti ad altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno negli am- bienti di lavoro per fatti comunque non imputabili ad essi.
Committenza
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, in- teressi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile, nella sua qualità di committente:
a) dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all’Assicurato od allo stesso in- testati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di sur- rogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili. Questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazio- ne di una Franchigia assoluta di 250 euro per ogni Sini- stro e vale nei limiti del Territorio italiano;
b) delle persone addette al servizio di pulizia e/o manuten- zione nell’Esercizio Assicurato.
Numero addetti
Nel numero degli addetti dichiarato in Polizza sono compre- si, ad ogni effetto, i titolari, i familiari, i dipendenti salariati e stipendiati, gli apprendisti che prestano la loro opera nel- l’Esercizio assicurato.
Qualora il numero degli addetti, come sopra determinato, dovesse aumentare, l’Assicurato dovrà darne comunicazio- ne alla Compagnia, entro la prima scadenza annuale, la quale conseguentemente adeguerà il Premio.
Si conviene che, ove nel corso del contratto l’Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, la Compagnia provvede a risarcire il danno in proporzione tra il premio pagato, relativo al numero di addetti dichiarati, ed il premio corrispondente al numero degli addetti accertati (art. 1898 del Codice Civile ultimo comma). La Compagnia rinuncia all’applicazione della regola proporzionale solo nel ca- so in cui il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.
Delimitazioni ed esclusioni
Esclusioni
Non sono considerati “terzi”:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am- ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui alla lettera a);
c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’As- sicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di ser- vizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rap- porto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferi- sce l’Assicurazione, salvo quanto previsto al capitolo “Cosa e Come Assicuriamo” sotto la voce “Qualifica di terzi”.
Salvo quanto previsto al capitolo “Cosa e Come Assicuria- mo” sono inoltre esclusi dall’Assicurazione i danni:
- che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall’Assicurato nello svolgimento dell’attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell’Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell’Esercizio dell’attività oggetto dell’Assicurazione;
- derivanti da obbligazione di cui l’Assicurato debba ri- spondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- da Furto;
- da Incendio (ad eccezione di quanto previsto al punto “lavori presso terzi”);
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o de- tenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchia- te, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto dal capitolo “Cosa e come assicuriamo”;
- dovuti a vizio originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate;
- cagionati dalle cose vendute e installate presso terzi, dopo l’esecuzione dei lavori;
- da detenzione di esplosivi;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo se operante la specifica garanzia aggiuntiva;
- conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfrutta- mento;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assesta- menti energetici dell’atomo, naturali o provocati artifi- cialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- dall’azione o presenza in qualsiasi forma dell’amianto;
- da fatti di guerra e insurrezioni, Terremoti, Inondazio- ni/alluvioni ed eruzioni vulcaniche, eventi atmosferici;
- derivanti dall’inosservanza delle norme previste dal Lgs. 196 del 30/06/2003 e sue successive modifiche ed inte-
grazioni e dal Regolamento Europeo nr. 2016/679 per il trattamento e la tutela dei dati personali;
- derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel cam- po di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. ed i. (già D.Lgs. n. 494/96);
- derivanti da attività volontariamente assunte o da viola- zione di norme che regolano la professione.
L’Assicurazione RCT e RCO non comprende i danni dal- l’azione o presenza in qualsiasi forma dell’amianto.
Garanzie Aggiuntive
(operanti solo se richiamate in Polizza)
Assicurazione R.C. verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e della legge 14/03/2003 n. 30 e della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro, per gli infortuni (escluse le Malattie professionali) sofferti da Prestatori di lavoro da lui dipen- denti per i quali è prestata l’Assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina di cui al precedente punto
1) o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai Prestatori di lavoro da lui dipendenti per i quali è prestata l’Assicurazione per morte o per Lesioni personali.
L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e dall’INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30/06/65
n. 1124 e successive modifiche nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38. I titolari e soci del Contraente, e lo- ro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione so- no parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti. L’Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi del- l’Assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vi- genti in materia, l’Assicurazione conserva la propria validità. L’Assicurazione non vale:
- per i primi 2.500 euro di Risarcimento che rimangono a carico dell’Assicurato;
- per le Malattie professionali.
Questa garanzia è prestata sino a concorrenza del Massimale per Sinistro indicato in Polizza, con il limite massimo di
1.000.000 euro per ogni singolo dipendente infortunato e relativi aventi diritto.
Danni da interruzione o sospensione di attività
La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, com- merciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguen- te a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di 250 euro per ogni Sinistro e con il massimo Risarcimento di 100.000 eu- ro per Sinistro e per anno assicurativo.
Lavoratori stagionali
Premesso che per lavori stagionali di carattere temporaneo l’Assicurato può avvalersi dell’opera di persone con lui non
in rapporto di dipendenza o di Prestatori di lavoro, si con- viene che:
- la garanzia R.C.T. vale anche per i danni cagionati a “terzi” dai predetti lavoratori stagionali e di Prestatori di lavoro;
- a parziale deroga di quanto disposto al capitolo “Delimita- zioni ed esclusioni”, dette persone sono considerate “terzi”. Tale garanzia viene prestata per i soli Infortuni subiti in occasio- ne di lavoro (escluse le Malattie professionali), sempreché dal- l’evento derivi all’Assicurato una responsabilità da Reato colposo perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato, com- messo dall’Assicurato stesso o da suo dipendente del cui fatto
debba rispondere a norma dell’art. 2049 del Codice Civile.
In caso di Sinistro
Obblighi
L’Assicurato deve fare denuncia per iscritto di ciascun Sini- stro; la stessa deve contenere la narrazione del fatto, l’indica- zione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del Sinistro ed ogni altra noti- zia utile per la Compagnia.
Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.
L’omissione o il ritardo alle disposizioni di cui sopra costi- tuisce inadempimento e può comportare la perdita totale o parziale del diritto di Risarcimento.
Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la ge- stione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudizia- le, sia civile che Penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’a- zione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un im- porto pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in propor- zione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o am- mende né delle Spese di giustizia penale.
Sezione Salvareddito
Cosa e come assicuriamo
La Compagnia rimborsa al Contraente Assicurato una Diaria giornaliera, in conseguenza di Infortunio o Malattia subiti dal titolare o dai soci identificati nella scheda di Polizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono. La diaria è corrisposta dal primo giorno di accertata inabilità temporanea totale ad attendere all’attività professionale dichiarata, a condizione che tale inabilità temporanea totale abbia una durata supe- riore a 30 giorni continuativi. Qualora l’inabilità accertata sia uguale o inferiore a 30 giorni, nulla sarà corrisposto.
Delimitazioni ed esclusioni
Esclusioni
L’Assicurazione non è operante per l’Inabilità Temporanea a seguito di infortuni accaduti:
- nei primi tre anni dalla data di stipula del contratto per le conseguenze dirette di Infortuni accaduti precedente- mente alla stipulazione della Polizza;
- nella pratica di sport aerei in genere (compresi deltaplani e ultra leggeri) ed alle partecipazioni a corse o gare moto- ristiche/nautiche ed alle relative prove ed allenamenti;
- nelle partecipazioni ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l’Assicurato svolge tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;
- nell’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapi- de, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, discesa con xxxxxxxx xxx o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autore- spiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio;
- in stato di ebbrezza quando l’Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore;
- a causa di uso non terapeutico di stupefacenti, allucino- geni e simili;
- nel compimento di delitti dolosi dell’Assicurato e del/dei beneficiari;
- durante Inondazioni/alluvioni, eruzioni vulcaniche, in- surrezioni, fatti di guerra e Terremoti, se avvenuti in Ita- lia, Città del Vaticano e San Marino;
- durante uno stato di guerra, quando l’Assicurato si trovi già all’estero e gli infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio degli eventi bellici;
- a causa di trasformazioni, dirette o indirette o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)
e per:
- l’eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della Polizza;
- Malattie mentali, malattie psichiatriche, disturbi della sfera psicologica, sindromi organico cerebrali;
- la cura dell’AIDS e della sieropositività;
- i ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici;
- le prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli inter- venti di chirurgia o stomatologia ricostruttiva resi ne- cessari da Infortunio);
- le malattie tropicali;
- le intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci e all’uso di stupefacenti o allucinogeni.
Validità territoriale
L’Assicurazione vale per il mondo intero con l’intesa che la li- quidazione dei sinistri sarà fatta in Italia e in valuta locale.
Diaria giornaliera assicurata
È l’insieme dei costi fissi di gestione, ossia le spese abituali sostenute dal Contraente/Assicurato relative all’esercizio
dell’attività professionale dichiarata in Polizza, quali a titolo esemplificativo: le utenze di acqua, gas, energia elettrica, ri- scaldamento, telefono, l’affitto e le spese dei locali, le retri- buzioni e i contributi obbligatori dei dipendenti, gli interessi e le spese per i mutui di finanziamento per i locali, i macchi- nari e le attrezzature, gli interessi passivi bancari, i premi del- le polizze assicurative.
Calcolo dell’Indennizzo - limite di Indennizzo
In caso di Xxxxxxxx, l’Indennizzo è calcolato moltiplicando l’importo della Diaria assicurata indicato nella scheda di Po- lizza per il numero dei giorni di totale Inabilità al lavoro ac- certata.
Esso inizia il 1° giorno di Inabilità Temporanea totale e ter- mina il giorno in cui l’attività viene ripresa anche se parzial- mente. Viene considerato come unico Sinistro l’eventuale prima ricaduta purchè si sia verificata in un intervallo di tempo inferiore a 30 giorni dalla cessazione dell’Inabilità temporanea totale determinata dalla medesima patologia. Tutte le eventuali successive ricadute, verranno considerate come nuovi Sinistri.
L’Indennizzo non può in alcun caso superare la durata mas- sima di 180 giorni per evento e per anno assicurativo ed in ogni caso non è più dovuto dalla data di cessazione dell’at- tività dichiarata.
Assicurazione in caso di Società
Nel caso di Società è condizione essenziale che vengano identificati nella scheda di Xxxxxxx e quindi assicurati tutti i Soci o il Titolare che prendono parte all’attività dichiarata in Polizza.
Termini di aspettativa
La garanzia decorre:
- dal momento in cui ha effetto l’Assicurazione per l’Inabi- lità Temporanea totale conseguente ad Infortunio od alle seguenti malattie: varicella, rosolia, morbillo, scarlattina, difterite, pertosse, parotite, poliomelite, meningite cere- brospinale, dissenteria, febbre tifoide e paratifoide, xxxx- ra, vaiolo, peste e tifo esantematico;
- dalle ore 24 del 180° giorno successivo alla data di effetto della Polizza per l’Inabilità Temporanea totale conse- guente a tutte le altre malattie, semprechè la prima con- statazione medica della Malattia stessa avvenga dopo il suddetto periodo di attesa.
Qualora la Polizza sia stata emessa in sostituzione, con con- tinuità di altra Polizza riguardante gli stessi Assicurati, i ter- mini di aspettativa di cui sopra operano:
- dal giorno in cui aveva avuto effetto la Polizza sostituita, per le prestazione ed i Xxxxxxxxx da quest’ultima previsti;
- dal giorno in cui ha effetto la presente Assicurazione, de- corsi i termini di aspettativa, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste.
Quanto precede vale anche in caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
Persone non assicurabili - cessazione della garanzia Premesso che la Compagnia non avrebbe acconsentito a pre- stare l’Assicurazione se al momento della stipulazione della Polizza fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sieropo-
sitività HIV, AIDS, resta precisato che qualora l’Assicurato fosse colpito da tali malattie durante la validità del contratto, l’Assicurazione cessa alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi - indipendentemente dalla concreta va- lutazione dello stato di salute dell’Assicurato - senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso sono restituiti al Contraente al netto delle imposte.
Limiti di età
Non sono assicurabili le persone che nel corso di validità del contratto superino il 70° anno di età.
Resta inteso che qualora l’Assicurato compia il 70° anno di età durante il periodo di validità del contratto a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.
Rinuncia al regresso
La Compagnia rinuncia a favore del Contraente/Assicurato o degli aventi diritto, ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili.
In caso di Sinistro
Obblighi
La denuncia della Malattia o dell’Infortunio con l’indicazio- ne delle cause che lo determinarono corredata di certificato medico deve essere fatta per iscritto alla Sede della Compa- gnia od all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, entro cinque giorni dall’evento o dal momento in cui l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
L’Assicurato o i suoi familiari devono consentire la visita di medici della Compagnia e qualsiasi indagine che questa ri- tenga necessaria, sciogliendo a tal fine dal segreto professio- nale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della copia della cartella clinica.
Criteri di indennizzabilità
La Compagnia effettua a termini di Polizza il pagamento di quanto dovuto al Contraente/Assicurato una volta che l’e- vento sia cessato.
Controversie - Arbitrato irrituale
Le soluzioni di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del Sinistro, nonché sull’applicazio- ne dei criteri d’indennizzabilità previsti dalla Polizza, è de- mandata per iscritto ad un Collegio tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso con- trario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdi- zione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede, a scelta della parte più diligente, presso la sede della direzione della Compagnia o presso la Se- de dell’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o nella città do- ve ha sede l’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le pro- prie spese e remunera il medico da essa designato, contri- buendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza
di voti, con dispensa formalità di legge e sono obbligatorie tra le Parti le quali rinunciano sin d’ora a qualsiasi impugna- tiva, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di parti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato da- gli arbitri nel verbale definitivo.
Pagamento dell’Indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esa- mi specialistici, certificazioni mediche), espletate tutte le in- dagini richieste dalla Compagnia e verificata la validità delle garanzie, la Compagnia stessa si impegna a disporre il paga- mento dell’Indennizzo entro 15 giorni dalla data di ricevi- mento della quietanza debitamente sottoscritta dall’Assicurato. Qualora non ci sia immediato accordo fra le Parti sull’ammontare dell’Indennizzo, la Compagnia, nell’at- tesa che questo sia determinato dal Collegio Medico, prov- vede al pagamento dell’importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto Collegio.
Sezione Tutela legale
Premessa
In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005,
n. 209 e successive modifiche e in accordo con le opzioni con- sentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela legale a
D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxx Xxxx- xx Xxxxx 0/x – 37135 Verona, Tel. 045/0000000 - Fax 045/0000000, sito web: xxx.xx.
A D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere in- viate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunica- zione relativa ai sinistri.
Cosa e Come Assicuriamo
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia assicura, nei limiti del Massimale previsto in Polizza e delle condizioni che seguono, il Rischio dell’Assi- stenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato a seguito di un Sinistro rien- trante in garanzia. Sono comprese le spese:
- di assistenza stragiudiziale;
- per l’intervento di un legale;
- per l’intervento di un perito d’ufficio (C.T.U.);
- per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una Transazione autorizzata dalla D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagine per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti in caso in cui una con- troversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e ri- solta avanti ad uno o più arbitri.
La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero pre- sentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Forme di garanzia
(Vale la forma di garanzia indicata sulla scheda di Polizza) Il Contraente può scegliere tra due delle seguenti opzioni:
Opzione A – Procedimenti penali –
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qua- lora, a causa di fatti connessi allo svolgimento dell’attività di- chiarata in Polizza, sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per contravvenzione.
Persone assicurate
Oltre che a favore dell’Assicurato Contraente, la garanzia opera per i suoi dipendenti iscritti nel libro paga e i suoi fa- miliari collaboratori.
Opzione B – Procedimenti civili e penali –
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qua- lora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento del- l’attività dichiarata in Polizza:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a Xxxxx illecito di terzi;
b) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per contravvenzione;
c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di contro- parte, per le quali il valore in lite sia superiore a 250 euro e che siano relative a:
- controversie incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in Polizza ove viene svolta l’atti- vità;
- contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti a libro paga;
- contratti di forniture e/o prestazioni di beni e/o servizi da lui commissionate e/o ricevute.
Tale garanzia, in estensione a quanto previsto al paragrafo “Estensione territoriale”, vale per i sinistri che si verifichi- no e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechten- xxxxx, nel Principato di Monaco e in Svizzera;
d) debba sostenere controversie relative a richieste di Risar- cimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto da un’apposita Assicurazione di responsabilità ci- vile, alla cui effettiva operatività è subordinato l’interven- to della Compagnia, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di re- sistenza e soccombenza ai sensi dell’articolo 1917 del Co- dice Civile.
Altri eventi coperti
La forma di garanzia Opzione B - “Procedimenti civili e pe- nali” comprende anche:
1. Produzione, somministrazione e/o commercio di ali- menti.
La garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone as- sicurate qualora, in relazione al commercio, confezionamen- to, produzione di prodotti alimentari (Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155) debbano presentare opposizioni di primo grado al giudice competente avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie, allorchè la somma ingiunta in pagamento, per ogni singola sanzione, sia pari o superiore a 250 euro.
2. Decreto legislativo n. 81/08 (già 626/94 e 494/96).
La garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicu- rate nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al decreto legislativo 81/08 e s.m. ed i. (già 19 settembre 1994 n. 626 e 14 agosto 1996 n. 494) e delle altre disposizioni normative in materia di prevenzione, salute e sicu- rezza nei luoghi di lavoro, qualora debbano presentare opposizio- ni di primo grado al giudice competente avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pe- cuniarie, allorchè la somma ingiunta in pagamento per ogni sin- gola sanzione sia pari o superiore a 250 euro.
Persone assicurate
Oltre che a favore dell’Assicurato Contraente, le garanzia di cui le lettere a), b) e d) di cui agli altri eventi coperti operano anche a favore dei suoi dipendenti iscritti nel libro paga e dei suoi familiari collaboratori.
Norme comuni valide per entrambe le opzioni A e B Estensione Territoriale
La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
- in tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di diritto al Risarci- mento di danni extracontrattuali o di Procedimento penale;
- in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx negli altri casi, salvo quanto previsto alla lettera C della forma di garanzia Opzione B - “Procedimenti civili e penali”.
Delimitazioni ed esclusioni
Esclusioni
La garanzia non vale per:
a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) controversie e procedimenti penali derivanti dalla pro- prietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici o aerei;
c) materia fiscale o amministrativa, fatta eccezione per i so- li procedimenti penali previsti in Polizza e derivanti da violazioni di leggi in tale materia e per quanto previsto agli “Altri eventi coperti”;
d) diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
e) controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli identificati in Polizza ove viene svolta l’attività;
f) operazioni relative all’acquisto o alla costruzione di beni immobili;
g) acquisto di beni mobili registrati;
h) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
i) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclu- siva e concorrenza sleale;
j) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori;
k) operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda;
l) vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l’Assicurato effettui.
Garanzie Aggiuntive
(valide solo se richiamate in Polizza)
1. Procedimenti penali per delitti dolosi
La garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone as- sicurate che siano sottoposte a Procedimento penale per de- litto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale. In tal caso la Compagnia rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa.
La garanzia vale anche nei casi in cui, per inosservanza degli obblighi e inadempimenti di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Europeo nr. 2016/679 e delle altre disposizioni normative in materia di riservatezza dei dati (privacy), l’Assi- curato debba presentare opposizioni avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie, allorchè la somma ingiunta in pagamento per ogni singola sanzione sia pari o superiore a 250 euro.
2. Vertenze contrattuali con i clienti
In estensione al capitolo “Forme di garanzia opzione B - Pro- cedimenti civili e penali” e a parziale deroga di quanto pre- visto al capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, com- preso il recupero dei crediti, con il limite massimo di de- nuncia previsto in Polizza. Tale limite non può superare il numero di quattro per anno assicurativo.
In caso di Sinistro
Denuncia di Xxxxxxxx e libera scelta del legale per la fase giudiziale
L’Assicurato deve darne tempestiva comunicazione a DAS in via preferenziale o, subordinatamente, alla Compagnia, trasmettendo tutti gli atti o documenti occorrenti, regolariz- zandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
È pertanto preferibile che la denuncia, corredata dai relativi documenti, venga inviata direttamente a DAS xxx Xxxxxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxx - fax 045/0000000, utilizzando lo specifico modulo.
I sinistri denunciati dopo due anni dal momento in cui po- teva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporta- no per l’Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia, ex. Art. 2952 del Codice Civile.
L’Assicurato deve far pervenire a DAS o alla Compagnia no-
tizia di ogni atto a lui notificato, tempestivamente e, co- munque, entro il termine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l’Assicura- to può indicare un legale - residente nella località facente parte del Circondario ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria, previsto alla voce “Gestione del Sinistro” della sezione tutela legale non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il cir- condario del Tribunale competente, la Compagnia garanti- sce gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasfer- ta, vacazione, domiciliazione e di duplicazione di attività. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la D.A.S. o con la Compagnia.
Insorgenza del Sinistro - Operatività della garanzia assicu- rativa
Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle Parti ha iniziato a violare norme legislative o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della Polizza, se si tratta di Risarcimento di danni extracontrattuali o di Proce- dimento penale o di opposizione a sanzione amministrativa;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della Polizza, negli altri casi.
Qualora la polizza sostituisca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita.
Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere alla Compagnia per i medesimi rischi e purchè il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’Insorgenza del Sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non viene prestata per i Sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione della Polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle parti. Il Sinistro è unico a tutti gli effet- ti, in presenza di:
- vertenze, promosse da o contro più persone assicurate ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto, nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. In caso di vertenza tra più persone assicurate, la garanzia viene prestata a favore dell’Assicurato Contraente.
Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia di Xxxxxxxx, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizio- ne della controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa Penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi della voce “Denuncia di Xxxxxxxx e libera scelta del le-
gale per la fase giudiziale” del capitolo “In Caso di Sinistro”. Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o a periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; agli stessi l’Assicurato rilascia le necessarie procure. L’esecuzione forzata di un titolo è limitata a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla ste- sura e al deposito della domanda di ammissione del credito. Dopo la denuncia di Xxxxxxxx ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamen- te concordati con DAS; in caso contrario l’Assicurato ri- sponderà di tutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di compro- vata urgenza con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare, i quali verranno ratificati da DAS che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. DAS non è responsabile dell’ope- rato di legali e periti.
Disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di divergenza di opinioni fra l’Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole al- l’Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al giudice supe- riore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata indirizzata all’altra parte, può esse- re demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti devono accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro viene designato dal presidente del tribunale competente ai sensi di legge. L’arbitro decide secondo equità e le spese di Xxxxxxxxx sono a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e Xxxxxxx con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate e non liquidate dalla contro- parte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.
Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capita- le e interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato men- tre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialemente per spese, competenze e onorari.
Sezione Assistenza
Premessa
In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005,
n. 209 e successive modifiche e in accordo con le opzioni con- sentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia As- sistenza a Mapfre Asistencia Compañia Internacional de Segu- ros y Reaseguros S.A. (di seguito “Mapfre Asistencia S.A.”), con sede a Verrone (BI) – Xxxxxx Xxxxxx 00
oppure + 39 015-255.9790.
Definizioni Specifiche
Assicurato: il titolare dell’Esercizio e suoi collaboratori.
Società di assistenza: Mapfre Asistencia S.A.
Trasporto sanitario: trasferimento di persone infortunate o malate al più vicino centro medico in grado di prestare le cu- re del caso.
Quando e Come Vi Assistiamo
L’assistenza opera nei confronti dell’Assicurato e del suo Esercizio ubicato in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e viene fornita 24 ore su 24 entro i limiti ed alle condizioni che seguono.
In caso di Infortunio occorso all’Assicurato
In caso di Infortunio occorso all’Assicurato nell’ambito dell’Esercizio e nell’orario di lavoro, la Compagnia, tramite Mapfre Asistencia S.A., fornisce le prestazioni che seguono:
• Consulti medici telefonici
Nel caso in cui l’Assicurato non riesca a contattare il pro- prio medico abituale può, mettendosi in comunicazione con il servizio medico di Mapfre Asistencia S.A., ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire.
• Invio di un’ambulanza
Qualora, in seguito ad un primo contatto telefonico, il servi- zio medico di Mapfre Asistencia S.A. giudichi indispensabile una visita medica accurata e sempreché non sia reperibile il medico abituale dell’Assicurato, Mapfre Asistencia S.A. prov- vede a far trasportare l’Assicurato, tramite ambulanza, presso il più vicino centro di pronto soccorso. La Compagnia, trami- te Mapfre Asistencia S.A., sostiene o rimborsa all’Assicurato il relativo costo sino ad un massimo di 100 euro.
• Invio di un medico
Qualora, dai primi dati risultanti dal contatto telefonico, il ser- vizio medico di Mapfre Asistencia S.A. avverta, nel trasporto del paziente senza una preventiva visita medica sul posto, la presenza di rischi obiettivi per l’incolumità dell’Assicurato, Mapfre Asistencia S.A. provvede ad inviare gratuitamente un suo medico convenzionato al capezzale del paziente.
Nel caso in cui da un secondo consulto telefonico fra il medico di guardia Mapfre Asistencia S.A. ed il medico che ha visitato l’Assicurato si giudichi necessario un suo tra- sporto in ospedale, questo viene effettuato secondo le mo- dalità previste al precedente comma.
In caso di guasto agli impianti interni o esterni
In caso di guasto agli impianti interni od esterni dell’Eserci- zio la Compagnia, tramite Mapfre Asistencia S.A., fornisce le seguenti prestazioni:
• Tecnico specializzato
In caso di necessità non aventi carattere d’urgenza, Mapfre Asistencia S.A. mette a disposizione dell’Assicurato, il più velocemente possibile, il Tecnico specializzato richiesto, di- sponendo il:
- reperimento ed invio di un idraulico;
- reperimento ed invio di un elettricista;
- reperimento ed invio di un fabbro;
- reperimento ed invio di un vetraio.
Tutti i costi relativi all’intervento sono a carico dell’Assi- curato.
• Interventi di emergenza sull’impianto idraulico
In aggiunta a quanto previsto al precedente comma ed in caso di guasti all’impianto idraulico che compromettano la prosecuzione dell’attività dell’Assicurato, Mapfre Asistencia
S.A. provvede il più velocemente possibile al reperimento e all’invio di un tecnico idraulico sul luogo del Sinistro. La Compagnia, tramite Mapfre Asistencia S.A., sostiene o rim- borsa le spese relative al diritto di uscita sino ad un massi- mo di 25 euro per intervento.
Tale prestazione non opera in caso di danni causati dal ge- lo e per gli interventi di riparazione, sostituzione o ma- nutenzione su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, ecc.) e su tubature o rubinetterie a loro collegate, quando tali apparecchi mobili non abbiano attinenza con l’atti- vità svolta dall’Assicurato.
• Interventi di emergenza sull’impianto elettrico
In aggiunta a quanto previsto al precedente comma ed in caso di guasti all’impianto elettrico che compromettano la prosecuzione dell’attività dell’Assicurato, Mapfre Asistencia
S.A. provvede il più velocemente possibile al reperimento ed all’invio di un tecnico elettricista sul luogo del Sinistro. La Compagnia, tramite Mapfre Asistencia S.A., sostiene o rimborsa le spese relative al diritto di uscita sino ad un massimo di 25 euro per intervento.
Tale prestazione non opera per gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situato l’E- sercizio dell’Assicurato, nonché per gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettri- ca da parte dell’Ente erogatore.
In caso di guasto a seguito di Furto o Incendio
In caso di guasto a serrature o strutture similari ed a mezzi di chiusura la Compagnia, tramite Mapfre Asistencia S.A., for- nisce le prestazioni che seguono:
• Interventi di emergenza su serrature e strutture similari Qualora nell’Esercizio assicurato si rendesse necessario l’in- tervento di un fabbro a seguito di tentativo di effrazione (sono compresi anche i danni evidenti a infrastrutture me- talliche arrecati nel tentativo di scasso), Furto, smarrimen- to o rottura delle chiavi, guasti a serrature di porte o non funzionamento della serratura del cancello (purché non elettroniche), Mapfre Asistencia S.A. provvede direttamen- te all’invio, il più velocemente possibile, del Tecnico sul luogo del Sinistro. La Compagnia, tramite Mapfre Asisten- cia S.A., sostiene o rimborsa le spese relative al diritto di uscita sino ad un massimo di 25 euro per intervento.
• Invio di una guardia giurata
Qualora a seguito di Incendio o Furto non fosse possibile dotare di idonei mezzi di chiusura i locali danneggiati, sede dell’Esercizio Assicurato, ed esista il concreto pericolo di sac- cheggio od atti vandalici, Mapfre Asistencia S.A. provvede nei modi possibili a contattare una Società specializzata che possa inviare una guardia giurata sul posto. La Compagnia, tramite Mapfre Asistencia S.A., sostiene o rimborsa le spese relative sino ad un massimo di 25 euro per intervento.
• Invio di un vetraio
Qualora a seguito di un grave danno all’Esercizio (Furto, atti vandalici, ecc.), regolarmente denunciato alle autorità competenti, si rendesse necessario l’intervento di un tecni- co vetraio, Mapfre Asistencia S.A. provvede ad inviarlo per la riparazione del caso. La Compagnia, tramite Mapfre
Asistencia S.A., sostiene o rimborsa le spese relative sino ad un massimo di 25 euro per intervento.
Altri servizi di assistenza
• Servizio diritti protetti
La centrale operativa di Mapfre Asistencia S.A., su sempli- ce richiesta telefonica, mette in contatto l’Assicurato con la sua Equipe legale che è a disposizione per fornire nel più breve tempo possibile, e comunque entro 24 ore, informa- zioni giuridiche relative alle seguenti materie:
- diritto del lavoro (esclusa la legislazione previdenziale)
- proprietà e contrattualistica
- Problemi condominiali
- credito.
Tale servizio è in funzione nei soli giorni feriali ed in ora- rio di ufficio.
In ossequio alle normative vigenti, in nessun caso il servi- zio ha il carattere della consulenza ed Mapfre Asistencia
S.A. non si assume alcuna responsabilità derivante dalle azioni eventualmente intraprese dall’Assicurato per la tute- la dei propri interessi.
• Consult Service
Contattando la centrale operativa di Mapfre Asistencia
S.A. l’Assicurato può inoltre richiedere le seguenti infor- mazioni:
- indirizzi di cliniche, ospedali, pronto soccorso;
- indirizzi di auto officine autorizzate di tutte le marche;
- orari di aerei, treni, traghetti;
- trasmissioni di messaggi urgenti 24 ore su 24.
• Assistenza informatica al PC
La centrale operativa di Mapfre Asistencia S.A., in funzione 24 ore su 24, potrà risolvere i problemi informatici occorsi ai Personal Computers utilizzati dall’Assicurato, e se neces- sario metterlo in contatto telefonico con la propria équipe di tecnici specializzati che è a disposizione tutti i giorni dal- le 9 alle 21. Si precisa che tale servizio riguarda esclusiva- mente problemi concernenti HARDWARES IBM - compatibili (o APPLE) ed il sistema operativo MS DOS. Sono pertanto escluse informazioni relative al SOFTWA- RE di qualsiasi genere utilizzato dall’Assicurato.
Delimitazioni ed esclusioni
Esclusioni
Sono esclusi dall’assistenza:
- i danni provocati con dolo dell’Assicurato o delle persone di cui deve rispondere;
- le prestazioni o spese non autorizzate specificamente da Mapfre Asistencia S.A..
Sono del pari esclusi i danni verificatisi:
- in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione,
occupazione militare, calamità provenienti da forze della natura, influenze termiche od atmosferiche, tumulti popo- lari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti dalla trasmutazione dell’atomo
o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- in conseguenza di stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni, salvo in caso di uso terapeutico accertato da un medico di Mapfre Asistencia S.A..
In Caso di Sinistro
Istruzioni per la richiesta di Assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato po- trà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde: 800-181515
oppure al numero: + 39 015-255.9790 oppure può scrivere a:
MAPFRE ASISTENCIA S.A.,
Xxxxxx Xxxxxx 00
00000 Xxxxxxx (XX)
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza preceduto dalla sigla ZURC
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provve- derà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore do- cumentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assi- stenza; in ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustifica- tivi, fatture, ricevute delle spese.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizza- re esplicitamente l’effettuazione.
Prova
È a carico di chi richiede l’assistenza di provare che sussi- stono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo dirit- to ai termini di Polizza.
Modalità di richiesta delle prestazioni
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, Mapfre Asistencia S.A. non è tenuta a fornire inden- xxxxx o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di com- pensazione.
Data ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2018
Allegato 1:
moduli di denuncia Sinistro
Gentile cliente,
abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce la liquidazione del danno.
La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o xxx xxx, xx suo Intermediario assicurativo.
Le ricordiamo inoltre che, in caso di Furto o di Incendio di sospetta origine dolosa, occorrerà inviare anche la denuncia all’Autorità giudiziaria effettuata entro 48 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.
Commercianti
Denuncia sinistro
#
“incendio/furto/responsabilità civile/salvareddito”
All’Intermediario assicurativo di Fax n.
Polizza n.
ASSICURATO | INDIRIZZO |
TELEFONO FAX E.MAIL |
DANNEGGIATO | INDIRIZZO |
TELEFONO FAX E.MAIL |
DATA SINISTRO
LUOGO SINISTRO
TIPO SINISTRO | |||
q Xxxxx alle proprie cose | q Furto | q Xxxxx a terzi | q Salvareddito |
DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DELL’EVENTO
DESCRIZIONE DEI DANNI ALLE PROPRIE COSE O DEI BENI RUBATI (CON SPECIFICA DI QUALITÀ, QUANTITÀ E VALORE DEI BENI DANNEGGIATI O RUBATI)
DESCRIZIONE DEI DANNI A TERZI
ESISTONO ALTRE ASSICURAZIONI PER IL RISCHIO DENUNCIATO? | ||||
qsi | qno | COMPAGNIA | NUMERO DI POLIZZA | SOMME ASSICURATE |
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Preso atto dell’informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., accon- sento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati.
I sottoscritti dichiarano di aver compilato la presente denuncia conforme al vero e si rendono garanti della sua esattezza
L’ASSICURATO
(quando non sia lo stesso Contraente)
IL CONTRAENTE
, li 20
ALLEGATI: q Eventuale richiesta danneggiato q Elenco descrittivo dei beni di maggior pregio danneggiati o rubati
q Denuncia alle autorità q Denuncia di infortunio o malattia q Altri
Totale pagine allegate inclusa la presente
Commercianti
Denuncia sinistro
“tutela legale”
#
Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata alla D.A.S e all’Intermediario al quale è assegnata la polizza.
Spett.le D.A.S.
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/x
00000 XXXXXX - Fax 045/00.00.000
All’Intermediario di
Fax n.
ASSICURATO | INDIRIZZO |
TELEFONO FAX E.MAIL |
AVVERSARIO | INDIRIZZO |
TELEFONO FAX E.MAIL |
QUALI RAPPORTI INTERCORRONO TRA VOI E L’AVVERSARIO?
DATA SINISTRO
POLIZZA NUMERO
DATA EFFETTO
DATA SCADENZA
QUIETANZA PAGATA SINO AL
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SINISTRO (FATTI- LUOGHI - DATE - CIRCOSTANZE - ECC.)
TESTIMONI: GENERALITÀ COMPLETE - INDIRIZZO - PROFESSIONE (SE I GIORNALI HANNO RIFERITO IL FATTO, UNIRE I RITAGLI)
DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO
q per le VERTENZE DI LAVORO
- fotocopia Libro Matricola
q per i RECUPERI DI CREDITO
- fotocopia delle fatture e/o delle
PRETESE AVVERSARIE (QUALI RICHIESTE O CONTESTAZIONI SONO STATE AVANZATE DA PARTE AVVERSARIA?)
IMPORTANTE
bolle di consegna
q per le VERTENZE CONTRATTUALI
- fotocopia contratto, lettera d’incarico, commissione,
conferma d’ordine, corrispondenza, ecc.
VOSTRE RICHIESTE (PRECISARE ESATTAMENTE LE VOSTRE RICHIESTE)
SCELTA DEL LEGALE (AI SENSI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA):
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Preso atto dell’informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., ac- consento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati.
RICHIAMO DI ALCUNE CONDIZIONI DI POLIZZA RELATIVE ALLA “GESTIONE DEL SINISTRO”: Ricevuta la denuncia del sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla D.A.S. per la trattazione della pratica.
I sottoscritti dichiarano di aver compilato la presente denuncia conforme al vero e si rendono garanti della sua esattezza
L’ASSICURATO
(quando non sia lo stesso Contraente)
IL CONTRAENTE
li 20
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia
Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
00.0000 - X.0000