DECRETO SEMPLIFICAZIONI
DECRETO SEMPLIFICAZIONI
D.L. 76/2020 (vigente dal 17.7.2020) conv. in L. 11.9.2020, n. 120, pubblicata in G.U.
14.9.2020 (vigente dal 15.9.2020)
Indice articoli principali su contratti
pubblici
▪ Artt. da 1 a 9: contratti pubblici
▪ Artt. 21 e 22: responsabilità erariale della Corte dei Conti
▪ Art. 23: modifica codice penale
▪ Art. 42: contratti pubblici
Indice articoli secondari
▪ Art. 10: edilizia
▪ Art. 11: ricostruzione eventi sismici
▪ Art. 11bis: modifiche al D.L. 189/2016 conv. in L. 229/2016
▪ Artt. da 12 a 15: modifiche L. 241/90 e procedimenti amministrativi
▪ Art. 16: diritto di voto e referendum
▪ Artt. da 16-bis a 16-quinquies: varie
▪ Artt. da 17 a 18: enti locali e stato di emergenza
▪ Art. 19: sistema universitario
▪ Art. 20: Vigili del Fuoco
▪ Artt. da 23-bis a 37: semplificazione e diffusione digitale ed innovazione
▪ Artt. da 38 a 48: semplificazione per le imprese
▪ Artt. 49 e 49-bis: norme in materia di sicurezza stradale
▪ Artt. da 50 a 55-bis: semplificazioni ambientali e green economy
▪ Artt. da 56 a 64-ter: green economy
▪ Art. 65: entrata in vigore
Contratti pubblici (artt. 1 – 9 + art. 21) e
caratteristiche della riforma: in parte a tempo ed in parte strutturale
1. Norme derogatorie al D.Lgs. 50/2016 solamente fino al 31.12.2021
(art. 1, art. 2, parte dell’art. 3, art. 5)
2. Norme derogatorie dedicate solo al sotto soglia (art. 1)
3. Norme derogatorie dedicate solo al sopra soglia (art. 2, art. 6, art. 7) o
per tutti i contratti pubblici (art. 2) o per i soli lavori (artt. 6, art. 7)
4. Norme comuni per il sopra e sotto soglia (es. responsabilità erariale)
5. Norme transitorie per le procedure di gara in corso (art. 8, c. 1-3) o per le esecuzioni in corso (art. 5 e art. 8, c. 4 e ss.)
6. Xxxxx dedicate ai soli lavori sopra soglia (art. 6 e 7)
7. Norme strutturali definitivamente modificative del D.Lgs. 50/2016 senza limiti temporali al 31.12.2021 (art. 4, art. 8, art. 42)
8. Abrogazioni di norme del D.L. 32/2019 conv. in L. 55/2019 (Sblocca-
cantieri) (es. art. 6, co. 9) oppure norme modificative (art. 9)
9. Proroghe di termini del D.L. 32/2019 conv. in L. 55/2019
(art. 8, co. 7)
10. Norme processuali modificative del D.Lgs. 104/2010 (art. 4, art. 5, 6° co.)
11. Norme modificative del D.Lgs. 159/2011 (art. 3)
12. Norme che modificano disposizioni in materia di COVID 19 (art. 8, co. 8, 9 e 10)
13. Norme su responsabilità erariale
(es. art. 21 più altre norme: es. art. 6, co. 3; art. 1, co.1; art. 2, co. 2)
Principali testi normativi SUI CONTRATTI
PUBBLICI sui quali si interviene
▪ D.Lgs. 50/2016
▪ D.L. 32/2019 conv. in L. 55/2019
▪ D.Lgs. 104/2010
▪ Norme su COVID: D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020,
D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020
▪ D.Lgs. 159/2011
▪ L. 241/1990
Altre normative correlate in materia di
contratti pubblici
▪ Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020)
Art. 207: anticipazione al 30%
Art. 153, comma 1: sospensione verifiche di inadempienza fiscale sino al 31.8.2020 per pagamenti superiori ad € 5.000
Art. 65: Esenzione contributo ANAC
Art. 201: incremento fondo salva opere di cui al Xxxxxxx Xxxxxxxx (x. xxx. 00, x. 0-xxx e ss., D.L. 34/2019 conv. in L. 58/2019)
Stato d’emergenza
D.Lgs. 2.1.2018: Codice della protezione civile
Art. 24 Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale:
• co. 1 - Al verificarsi degli eventi che {…} il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25.
• Co. 3 - La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.
Delib. del Consiglio dei Ministri 7.10.20 – Proroga stato d’emergenza al 31.1.2021
D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 - Finalità
Incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19.
NB: presuppone la presenza di una grave crisi economica che presuppone la necessità di accelerare le procedure di affidamento da bandire o già bandite e la fase esecutiva e NON uno stato d’emergenza.
In deroga agli articoli 36, co. 2 e 157, co. 2 del D.Lgs. n. 50/16 si procede come segue qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato dal 17.7.2020 e dal 15.9.2020 dopo la legge di conversione ed entro il 31.12.2021.
N.B. la procedura non si può ritenere obbligatoria – v. anche parere ANAC 4.8.2020 e la maggioranza della dottrina – ma va sempre motivata una scelta diversa perché non si sono né sospese, né abrogate le norme del D.Lgs. 50/2016.
Fermi gli artt. 37 e 38, le S.A. procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa la progettazione, ex art. 157, D.Lgs. 50/2016, secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori: < 150.000,00; affidamento diretto per servizi e forniture e servizi di ingegneria e architettura, inclusa la progettazione: < € 75.000
b) Procedura negoziata senza bando (NB: è discutibile il riferimento all’art. 63):
• Affidamento di servizi e forniture e servizi di ingegneria
ed architettura, inclusa la progettazione ≥ € 75.000 ed inferiori alle soglie art. 35
• Affidamento di lavori ≥ € 150.000 (inferiori a € 000.000)
xxxxxx 5 O. E.
• Affidamento di lavori ≥ € 350.000 (inferiori a € 1 mln) – almeno 10 O. E.
• Affidamento di lavori ≥ € 1 mln (inferiori soglia art. 35) – almeno 15 O. E.
In caso di affidamento diretto:
a) Non occorre la pubblicazione dell’avvio della procedura tramite pubblicazione di avviso su sito internet
b) La pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati ma non è necessaria per valori sino ad € 40.000,00 (v. parere MIT 30.9.2020 n. 749: si può ritenere che tale valore sia elevato ad € 75.000,00)
In caso di procedura negoziata:
a) Pubblicazione dell’avvio della procedura tramite pubblicazione di avviso su sito internet
b) Pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento anche l’indicazione dei soggetti invitati.
Obbligo di aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento NB: non coincide con la determina a contrarre, ma con l’effettivo avvio del procedimento verso l’esterno), aumentati a
4 mesi nei casi procedura negoziata, salvo sospensione cautelare o sospensione per provvedimento antimafia.
Valutazione delle responsabilità in tre casi:
• Se si superano i termini sino ad aggiudicazione definitiva;
• Se non si stipula il contratto entro 60gg;
• Se si ritarda l’avvio dell’esecuzione.
Se RUP → responsabilità eventuale per danno erariale
Se O. E. → opera di diritto la causa di esclusione (v. quaderno ANCI: da includere all’interno dell’art. 80, 5°co., lett. c), D.Lgs. 50/2016 e obbligo di segnalazione all’ANAC) o di risoluzione del contratto (laddove già stipulato)
NB: parere MIT n. 735/2020: è possibile utilizzare anche la procedura ordinaria aperta ma si devono rispettare comunque i termini
Contratti pubbl. sotto soglia se affidamento
diretto (NB: PREVENTIVI!)
X. Xxxx (è possibile anche secondo documento ANCI ottobre 2020) – si applica sempre l’art. 36, 1°co., D.Lgs. 50/2016 e si individua l’operatore economico possibilmente dall’albo/elenco senza raccogliere alcun preventivo se si ha certezza dei prezzi del mercato e si motiva l’atto rispetto a curriculum generale/ curriculum particolare/ prezzo adeguato o congruo/ eventuale organizzazione/tempo;
B. Mediato con consultazione formale di preventivi – si richiedono preventivi (solitamente 3) tramite email/PEC (o meglio ancora RDI) sottolineando che gli stessi verranno consultati, in questo modo si potrà procedere anche ottenendo un solo preventivo;
C. Mediato con valutazione formale di preventivi – si richiedono preventivi (solitamente 3) tramite email/PEC (o meglio ancora RDI) sottolineando che gli stessi verranno valutati; in questo caso si dovrà raggiungere il numero minimo di preventivi che si è inteso valutare, nel caso richiedendone altri.
D. Mediato con verifica informale di siti Internet, banche dati, etc. e utilizzo di PEC per
richiesta preventivi
N.B. si può fare un’unica determinazione alla fine della procedura di affidamento diretto
NB: Attenzione a non trasformare un affidamento diretto in una procedura negoziata con acquisizione di «offerte».
NB: problema con e-appalti perchè anche se è una RDI si deve trasformare in una RDO. Perché
il programma INSIEL non prevede questa procedura: si fa una RDI e poi una RDO
Tener conto del:
▪ Art. 30, 1°co., D.Lgs. 50/2016
▪ Criterio di rotazione degli inviti (e dell’eventuale ricorso alla c.d. super-
motivazione);
▪ Diversa dislocazione territoriale (N.B. molti dubbi sull’effettivo significato: provinciale, regionale, nazionale?)
Operatori economici individuati in base a:
▪ Indagini di mercato (con pubblicazione di avviso)
▪ Elenchi o Albi interni (N.B.: è vietato individuarli al di fuori di tali elenchi e chi non è iscritto a tali elenchi non può chiedere di essere invitato)
V. Anche parere MIT 672/2020 per le forniture e servizi
Criterio di scelta del contraente (art. 1 co.3):
▪ Affidamento diretto → non si applica perché non ci sono «offerte» ma
«preventivi»
▪ Procedura negoziata → è possibile sia il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che del prezzo più basso. Però obbligo di o.e.p.v. nei casi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (NB: compresi servizi di ingegneria ed architettura).
NB: a seguito dell’«avviso» vanno invitati tutti coloro che ne abbiano fatto
richiesta o la s.a. può omettere di invitare alcuni?
NO, la s.a. deve stabilire a monte i criteri per la scelta dei candidati o stabilendo dei parametri già nell’«avviso» oppure stabilendo il sorteggio. Diversamente deve invitare TUTTI.
Però NB: solo nella procedura negoziata dell’art. 63, D.Lgs. 50/2016 esiste il diritto di un soggetto di essere invitato anche se non invitato. Invece nella procedura dell’art. 1, Semplificazioni ed in quella dell’art. 36, D.Lgs. 50/2016 esiste una
«riserva» di chi appartiene all’elenco e nessun
esterno all’elenco può chiedere di essere invitato.
Anomalia:
Se procedura negoziata e criterio del prezzo più basso, le S. A. procedono all’esclusione automatica delle offerte (NB: bastano 5 ammesse) che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
Garanzie provvisorie:
Non si richiedono salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta; nel caso l’ammontare è dimezzato.
N.B. si applicano le ulteriori agevolazioni dell’art. 93, D.Lgs. 50/2016
Art. 1 Servizi di ingegneria e architettura
N.B. sono solo quelli espressamente indicati all’art. 157, 2°co., D.Lgs. 50/2016 Sottosoglia
▪ Affidamento diretto < 75.000€
▪ Procedura negoziata, senza bando ≥ 75.000€ (fino alla soglia comunitaria) previa consultazione di almeno 5 O.E. sempre individuati in base a:
▪ Indagini di mercato previa pubblicazione di «avviso»
▪ Elenchi o Albi interni
▪ Obbligatorio usare il criterio dell’OEPV (art. 95, co.3 d.lgs 50/16) però il nuovo limite dovrebbe ritenersi quello di € 75.000,00 e non più di € 40.000,00
▪ Art. 157, co. 2 d.lgs 50/16 derogato fino al 31.12.21
Si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell’esecuzione del contratto in deroga di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31.12.2021.
Riguarda l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie art. 35 D.Lgs. 50/16.
Regola generale (art. 2, co. 2):
• procedura aperta;
• procedura ristretta;
• procedura competitiva con negoziazione;
• dialogo competitivo.
In caso di impugnazione degli atti si applica l’art. 125, co. 2, D.Lgs. n.
104/2010.
Eccezione (art. 2, co. 3):
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di avviso di indizione di gara o altro atto equivalente, nel rispetto del principio di rotazione (art. 63 e art. 125)
a) per attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione: estrema urgenza derivante dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia, ma comunque previa pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto del criterio di rotazione;
b) solamente per attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture: singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa che, anteriormente all’emergenza COVID, abbiano stipulato un accordo di programma.
In caso di impugnazione degli atti di tale procedura si applica l’art. 125 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 104/2010).
In sostanza: se appello su procedure dell’art. 2, comma 3, si applica l’art. 125 per intero e la stipula del contratto preclude il cambio di esecutore («Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3»).
Ulteriore eccezione (art. 2, co. 4):
Si opera, per attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto della normativa antimafia, nonché dei vincoli dell’UE e delle disposizioni in materia di subappalto. nei casi:
a) del co. 3 (però qui si deve fare una procedura negoziata per estrema urgenza e non in altri casi e quindi le deroghe valgono soprattutto per la fase esecutiva);
b) di particolari specifici settori (edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche; interventi ANAS specifici; interventi del PNIEC e contratti relativi o collegati ad essi);
c) di interventi per messa a norma o in sicurezza di edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese e professionisti del comparto edile.
1° ipotesi: GARA MOLTO LIBERALIZZATA: tenuto anche conto di comma 5, art. 2 che non fa riferimento alla fase di “affidamento” quanto alla nomina del RUP e art. 4 che non cita mai il predetto comma 4 dell’art. 2 nei riferimenti relativi agli sviluppi sul piano processuale, salva la pubblicazione di un “avviso” secondo i principi generali declinati dall’ANAC (adeguato secondo il valore ed importanza della commessa e da pubblicare sul proprio sito e in modo da raggiungere il massimo numero possibile di interessati per soddisfare il principio di concorrenza), la scelta del concorrente avviene di fatto in via “fiduciaria” acquisendo “preventivi” e non “offerte” vere e proprie e non essendo obbligati ad applicare le norme sui criteri di aggiudicazione in senso stretto. Qui si porrebbe il problema preliminare della giurisdizione del Giudice Ordinario o del Giudice Amministrativo anche in fase di affidamento.
2° ipotesi: GARA MEDIAMENTE LIBERALIZZATA: ci si ispira all’art. 4, D.Lgs. 50/2016 sui “contratti esclusi” “come se”, di fatto, gli articoli successivi all’art. 4, sino all’art. 20, contenenti le specifiche materie “escluse”, contemplassero pure i “settori” indicati all’art. 2, comma 4. Il vantaggio è quello di avere già una giurisprudenza amministrativa sufficientemente consolidata sui «contratti esclusi» anche se c’è una maggiore procedimentalizzazione, ma la maggiore celerità della giurisdizione del Giudice Amministrativo in caso di contenzioso.
« Contratti esclusi »
Norme applicabili nel caso ci si ispiri all’art. 4 D.lgs 50/2016
Derogabile | ||||
Fase di gara | Applicare | Si | No | Giurisprudenza/codice |
Principi: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela ambiente ed efficienza energetica | X | Art. 4 d.lgs 50/16; Consiglio di Stato, n. 4902/13; Comunicazione interpretativa della CE 2006/C179/02; Consiglio di Stato, n. 1704/19 Tar Basilicata n.298/2016 | ||
RUP | X | |||
D.M. 49/18 | X | |||
Legge 241/90 | X | Art. 30, co. 8 d.lgs n. 50/16 | ||
Antimafia d.lgs n. 159/11 | X | |||
DGUE | X |
Derogabile | ||||
Fase di gara | CIG | X | Faq Anac b2 (nb. Verificare Anac Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2019 per casi specifici) | |
Commissione giudicatrice a 3 o 5 componenti | X | Tar Salerno n. 3565/18 Tar Perugia n. 3587/11 Tar Piemonte n. 1185/12 | ||
Requisiti art. 80 | X | |||
Standstill | X | |||
Soccorso istruttorio | X | |||
Subappalto | X | Art. 105 e art. 31, co. 8 d.lgs 50/16; Art. 21 l. 646/1982 |
Derogabile | ||||
Fase di gara | Avvalimento | X | Consiglio di Stato n. 5091/15 | |
Clausola sociale (come criterio premiale di valutazione dell’offerta) | X | Consiglio di Stato n. 1704/19 | ||
Costo manodopera specificato | X | Consiglio di Stato n. 1704/19 | ||
Clausola revisione prezzi | X | Tar Lazio n. 7049/15 | ||
Verifica anomalia | X | Consiglio di Stato n. 4586/15 Tar Lazio n. 8563/15 | ||
Riserve | X | |||
Penali | X |
Derogabile | ||||
Fase di Esecuzione | Collaudo | X | ||
Contabilità semplificata | X | |||
Riserve | X | |||
Accordo bonario per riserve | X | Magari clausola che prevede la possibilità di fare causa entro 60 gg dal Collaudo | ||
subappalto | X |
Art. 2, 4° c. Contratti pubbl. sopra soglia:
come si fa la gara?
3° ipotesi: GARA PROCEDIMENTALIZZATA: si applicano ugualmente le norme sulle procedure ordinarie in attesa di una linea interpretativa certa. La tesi non convince: sarebbe in contrasto con le finalità acceleratorie previste dalla normativa.
Art. 2 Contratti pubbl. sopra soglia
Aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, salvo sospensione cautelare o sospensione per provvedimento antimafia.
Valutazione delle responsabilità:
• se si superano i termini;
• se non si stipula il contratto entro 60 gg;
• se si ritarda l’avvio dell’esecuzione.
Se RUP → responsabilità per danno erariale
Se O. E. → causa di esclusione o di risoluzione del contratto
NB: tutti gli atti sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti internet istituzionali.
Art. 2-bis e 2-ter: R.T.I. e sinergie all’interno del
gruppo Ferrovie dello Stato
Art. 2-bis: sia alle procedure dell’art. 1 che 2 possono partecipare OE anche in forma di raggruppamenti temporanei
Art. 2-ter: possibilità di contratti per adesione da parte di società del gruppo Ferrovie dello Stato
Art. 3 Verifiche antimafia e protocolli di legalità
Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia, {…}, fino al 31.12.2021:
a) ricorre sempre il caso d’urgenza per benefici, contributi, ecc. e si procede ai sensi dell’art. 92, co. 3, D.lgs. 159/2011 qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati (co. 1);
b) per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (co. 2).
Comma 7, modifiche al D.lgs. 159/2011:
▪ aggiunto art. 83-bis – Protocolli di legalità;
▪ l’iscrizione alla white list equivale al rilascio dell’informativa antimafia.
giurisdizionali
Modifiche all’art. 32, co. 8, D.lgs. 50/2016:
▪ Obbligo di stipula del contratto di appalto o concessione entro 60 gg;
▪ Se diverso termine o differimento → deve essere giustificato dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto;
▪ La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente.
N.B. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipula del contratto nel termine previsto la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel caso in cui non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.
▪ Le S. A. hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
Modifiche al Codice del processo amministrativo D.Lgs. 104/2010 per le sole
procedure «in deroga»:
▪ Se ricorso al TAR su art. 1 e 2 → si applica l’art. 125, co. 2 («In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure»).
Però NB: art. 125 riguarda solo «lavori» (controversie relative a infrastrutture strategiche)!
▪ Se ricorso al TAR su procedure dell’art. 2, comma 3: si applica l’art. 125 per intero: in sostanza, la stipula del contratto preclude il cambio di esecutore («Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.
Si applica l'articolo 34, comma 3»).
Modifiche all’art. 120 «a regime» a prescindere dalla procedura di gara applicata:
• Comma 6 - Il giudizio è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell’articolo 74, in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’articolo 60, qualora le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all’esame di un’unica questione nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa. In mancanza, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente.
• Comma 9 - Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall’udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall’udienza.
o lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero
Co. 1 Per tutti i contratti: se i costi hanno un incremento eccessivo superiore al 20% a causa del COVID, rispetto a quanto messo in gara, se la procedura è aggiudicata ante 31.1.2020 e se non è stato stipulato il contratto e non sia stata fatta la consegna in via di urgenza: possibilità di revoca da comunicare entro 30 gg. da entrata in vigore legge di conversione.
Co. 2 Per tutti i contratti: se contratti in xxxxx xx xxxxxxxxxx xx 00.0.0000 ed efficaci alla entrata in vigore legge di conversione: possibilità di risoluzione, da comunicare entro 30 gg. da entrata in vigore legge di conversione, se incremento maggiore del 20%.
Co. 3 Solo per i contratti di cui all’art. 2 (sopra soglia): possibilità anche di
procedere alla modifica ex art. 106, D.Lgs. 50/2016.
pubblica (solo per valori sopra soglia)
Fino al 31.12.2021, la sospensione volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35, anche se già iniziati, può avvenire esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
▪ Cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione d. Lgs. n. 159/2011, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’UE;
▪ Gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti alla
realizzazione delle opere;
▪ Gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera;
▪ Gravi ragioni di pubblico interesse.
La sospensione è disposta dal RUP.
Art. 6 Collegio consultivo tecnico
Fino al 31.12.2021, per lavori sopra soglia, anche già iniziati, è obbligatorio. Formato da 3 componenti, 5 in caso di motivata complessità dell’opera; scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le stesse possono concordare che
ciascuna nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente,
con funzione di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.
L’inosservanza delle sue determinazioni viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
L’osservanza delle sue determinazioni è causa di esclusione della
responsabilità del soggetto agente per danno xxxxxxxx, salvo il dolo.
NB: per casi diversi dai lavori sopra soglia, anche già iniziati, NON è
obbligatorio.
pubbliche
NB: prescinde dal 31.12.2021 e cioè è norma a regime.
Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35, D.lgs. 50/2016, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali.
Il Fondo non può finanziare nuove opere e l’accesso non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma.
V. Il nuovo comma 7-bis.
Fino al 31.12.2021, in base al co. 1:
In relazione alle procedure pendenti i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del D.L. semplificazione, nonché alle procedure in cui, alla stessa data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.:
▪ è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza o l’esecuzione del contratto nel caso di servizi e forniture, anche nelle more della verifica dell’efficacia e requisiti di qualificazione;
▪ le S. A. possono prevedere l’obbligo per l’O.E. di procedere alla visita dei luoghi esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile;
▪ procedure ordinarie → riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza (non è necessario motivare);
▪ procedure avviate anche se non inserite nei documenti di programmazione, gli stessi andranno aggiornati entro 30gg dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L..
Co. 2 – Per le procedure avviate, il cui termine di presentazione delle offerte sia scaduto entro il 22 febbraio 2020, bisogna adottare il provvedimento di aggiudicazione entro il 31 dicembre 2020.
Co. 3 – Per gli Accordi quadro efficaci alla data di entrata in vigore del D.L.
→ le S.A., nei limiti delle risorse disponibili, provvedono, entro la data del 31.12.2020, all’aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all’esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 dell’art. 54.
Co. 4 – Per lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.L. (però NB: la lett c) riguarda anche forniture e servizi):
▪ Lett. a) Il D. L. adotta lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro 5 gg.; il pagamento viene effettuato entro 15 gg. dall’emissione del certificato.
▪ Lett. b) Riconosciuti i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione del piano di sicurezza e coordinamento; il rimborso avviene in occasione del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento.
• Lett. c) In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, co. 3, 61, co. 6, 62, co. 5, 74, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.
Co. 5 – Modifiche al D.Lgs. 50/2016 (NB: si applicano, senza alcun limite al
31.12.2021, alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente al
D.L. oppure alla legge di conversione quanto alle modifiche apportate in sede di conversione):
▪ Art. 30 Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
▪ Art. 36 Contratti sotto soglia
▪ Art. 38 Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di
committenza
▪ Art. 46 Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
▪ Art. 48 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici
▪ Art. 59 Scelta delle procedure e oggetto del contratto
▪ Art. 80, co. 4 – esclusione dell’O. E. se la S. A. è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi del secondo e quarto periodo
▪ Art. 83 – inserito il comma 5-bis: l’adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall’operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione.
▪ Art. 140 - Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei
settori speciali
▪ Art. 151 - Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato
▪ Art. 180, co. 2 - Partenariato pubblico privato
▪ Art. 183, co. 15 - Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. {…} Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, qualora non sia già presente negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, è inserito in tali strumenti di programmazione ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato (NB: v. il nuovo comma 6-bis).
Co. 7 – Modifiche al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (Sblocca cantieri)
Fino al 31 dicembre 2021 non si applicano le seguenti norme del D.Lgs. 50/2016:
▪ Art. 37, co. 4 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
(per i comuni non capoluogo di provincia)
▪ Art. 59, co. 1, quarto periodo - Scelta delle procedure e oggetto del contratto
▪ Art. 77, co. 3 - Commissione giudicatrice
Art. 1, co. 3: fino al 31 dicembre 2021 è possibile la c.d. inversione
procedimentale (nelle sole procedure aperte) anche nei settori ordinari
Co. 7-bis – Modifiche al Codice dei beni culturali
Co. 8 e 9 – Poteri Commissario Straordinario D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020
NORME SUL DURC (COMMI 10 E 10-BIS)
Non si applicano le disposizioni dell’art. 103, comma 2, D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 relative alla proroga, oltre il 31.7.2020, dei DURC in scadenza tra il 31.1.2020 ed il 31.7.2020.
Inoltre al DURC è aggiunta la congruità dell’incidenza della manodopera secondo le modalità da indicare con DM Lavoro da adottare entro 60 gg.
- Nota INAIL 3.8.2020 n. 9466/2020 e istruzioni operative, coordinata con art. 8, co. 8 d. L. Semplificazione
Sono validi fino al 29 ottobre 2020 i documenti attestanti la regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.
Si sottolinea, tuttavia, che l’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo decreto n. 76/2020, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
Modifiche al D.L. 18 aprile 2019, n. 32
Si prevede l’individuazione degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico– amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari.
Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi art. 30, 34 e 42, nonché delle disposizioni del codice antimafia e dei vincoli inderogabili dell’UE.
Art. 21 Responsabilità erariale
- Modifiche all’art. 1, co. 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20
La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.
- Art. 21, co. 2
Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31.12.2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta.
La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
Conti per accelerare gli interventi di sostegno
L’eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all’amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, co. 1, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174 Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
per il reato di abuso d’ufficio
Art. 323 c. p. Abuso d’ufficio
«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni».
Modifiche al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 e al X.Xxx. 50/2016
▪ Aggiunto il comma 8-bis all’art. 202, D.Lgs. 50/2016
Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.
▪ Aggiunto il comma 27-nonies all’art. 216, D.Lgs. 50/2016
Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo.