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I sindacati inquilini difendono i privilegiati
Suppl. a IL FILO DIRETTO Anno VI n. 233 del 17/11/1993 Sped. in abbonamento postale gruppo 1/70 - COPIA OMAGGIO
Accordo Confedilizia - Governo Usa per le case dei militari americani
Il Presidente della Confedilizia Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx e l’Ufficiale Contraente USASETAF Xxxxxx X. Xxxxx hanno firmato un Accordo per le locazioni di immobili urbani destinati ai militari delle Forze Armate degli
In due anni, tra il ’91 e il ’93, le imposte sulla casa sono aumentate tra il 300 e il 350 per cento. La loro inci- denza sul reddito di una famiglia me- dia è passata, nello stesso periodo, da meno dell’1 per cento a più del 4 per cento. Di contro, la Banca d’Italia ha accertato che l’affitto pagato media- mente da ogni famiglia italiana nel 1991 è stato di 275 mila lire al mese, con un rendimento lordo per il pro- prietario del 2,6 per cento, ulterior- mente diminuito rispetto a quello di due anni prima, che era stato del 2,8 per cento: in ogni caso, e comunque, sempre inferiore a quello (3,85 per
tosto considerare che - coi patti in de- roga - i canoni liberi sono diminuiti fra il 30 e il 40 per cento. La battaglia con- tro i privilegiati, la conducono i patti in deroga, nonostante i sindacati.
Per comunicazioni rivolgersi esclusivamente a:
CONFEDILIZIA
Ufficio stampa Xxx Xxxxxxxxxx, 00
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Stati Uniti di stanza in Italia, con il contratto-tipo che regolerà le locazioni in questione. Il Presidente della Confedilizia era assistito dagli avvocati Xxxxxxx e Parmeggiani del Coordinamento legali della organizzazione dei proprietari di casa.
I contratti verranno stipulati dai singoli locatori direttamente con il Go- verno degli Stati Uniti, che ne risponderà. Il contratto-tipo prevede contrat- ti di durata annuale e a canone liberamente contrattato tra le parti. In parti- colare, il Governo degli Stati Uniti potrà risolvere i contratti con preavviso di trenta giorni ed il locatore con un preavviso di centottanta giorni prima della scadenza finale del contratto. É previsto che per ogni contratto sia for- nito un elenco della dotazione dell’immobile, nonchè la pianta del fabbrica- to ed un inventario redatto di comune accordo.
Il contratto-tipo è stato firmato in due versioni (inglese ed italiana), en- trambe ufficiali.
cento) fissato dalla stessa legge dell’equo canone.
In questa situazione, altro che pro-
Tutti i Tar d’Italia si occuperanno dell’ICI
testare: i sindacati inquilini devono solo pregare che in Italia ci sia qualcuno che, nonostante tutto, si intestardisca ancora a locare, per ricavarne soltanto fastidi. E devono stare attenti, soprat- tutto, a non tirare troppo la corda, che è vicina a rompersi definitiva- mente.
Le provincie d’Italia più vicine alla Confedilizia
(Riferim ento: ra pporto soci al 30.9.93 delle Ape della provincia - popolazione residente nella provincia al censimento)
1) Piacenza
2) Parma
3) Genova
4) Bolzano
5) Asti
6) Bologna
7) La Spezia
8) Pisa
9) Belluno
10) Grosseto
11) Perugia
12) Forlì
13) Milano
14) Savona
15) Bergamo
16) Ravenna
17) Verona
18) Modena
19) Firenze
20) Imperia
21) Terni
22) Udine
23) Novara
24) Varese
25) Torino
26) X. Xxxxxx
27) Trieste
28) Vercelli
29) Como
30) Sassari
31) Rovigo
32) Brescia
33) Lucca
34) Treviso
35) Bari
36) Napoli
37) Teramo
38) Venezia
39) Vicenza
40) Cagliari
41) Cremona
42) Nuoro
43) Cuneo
44) Matera
45) Padova
46) Roma
47) Siracusa
48) Brindisi
49) Catania
50) Arezzo
Ammettiamo pure - infatti - che i patti in deroga abbiano portato, co- me i sindacati dicono, ad un aumento medio rispetto all’equo canone del 100 per cento, e del 124 per cento nelle aree metropolitane (ma sono da- ti falsati, in eccesso): ciò significhe- rebbe che, nel migliore dei casi, chi affitta avrebbe recuperato coi patti in deroga il 35 per cento in tutto di quanto ha pagato in più per imposte. E gli inquilini avrebbero restituito, in tutto, poco più del doppio di quanto dovuto (48,7 per cento) per consenti- re ai proprietari di casa di recuperare il solo aumento Istat non corrisposto dal ’78 ad oggi (dato che l’aggiorna- mento è limitato per legge al 75 per cento).
I sindacati inquilini, ancora, do- vrebbero profondamente riflettere sul fatto che non stiano combattendo una battaglia di retroguardia. Facendo finta di menare scandalo per gli aumenti dei patti in deroga sull’equo canone, i sindacati inquilini difendono solo chi ha già la casa e quindi chi è in una posizione di privilegio rispetto a chi la cerca, e la trova esclusivamente sul mercato libero (foresterie ecc.). Per una battaglia di equità e di giustizia, i sindacati inquilini dovrebbero piut-
Tutti i Tar d’Italia sono inve- stiti di questioni riguardanti la legittimità, anche costituzionale, dell’ICI.
Le 134 Associazioni territoria- li della Confedilizia - sparse su tutto il territorio nazionale - con- trolleranno la corrispondenza fra introiti e preventivi, chiedendo i provvedimenti conseguenti.
“La nostra azione - dichiara il presidente della Confedilizia, Xxx- xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx - ha come obiettivo primo la riconduzione ad equità dell’imposizione fiscale
sugli immobili. E proprio in que- sto momento di confronto Gover- no-sindacati e di nuova regola- mentazione della minimum tax, vo- gliamo ricordare che l’attuale li- vello - pressochè espropriativo - dell’imposizione in questione, è il frutto di un perverso baratto a suo tempo concluso a carico dei pro- prietari di casa e a favore di altre categorie più forti, perchè provvi- ste dell’arma ricattatoria dello sciopero o perchè più potenti sul piano della minaccia clientelare. Ma al Governo dei tecnici si può
chiedere di non essere uguale agli altri Governi, e quindi di porre riparo ad un’ingiustizia: il silen- zio del Ministro della Finanze al proposito, esi ge una pubblica spiegazione. Al Governo dei tec- nici, anche, si può ricordare che un’imposizione analoga all’ICI co- me la Socof, è stata a suo tempo salvata dalla Corte Costituzionale perchè straordinaria e circoscritta ad un solo anno oltre che di mo- desto ammontare. Requisiti, tut- ti, nessuno dei quali ricorre nel caso dell’ICI”.
Ministero Finanze: interpellare
la Confedilizia
per revisione estimi
Il Ministero delle Finanze-Dire- zione Generale del Catasto e dei Ser- vizi tecnici erariali ha diffuso una Circolare agli Ute di ogni provincia ai fini del lavoro preparatorio per la revisione degli estimi che - disposta dalla legge n. 75/93, a valere per il ’95 - dovrà seguire all’emanazione dell’apposito Decreto ministeriale in argomento (da tempo sollecitata dalla Confedilizia). Nella Circolare è espressamente detto che la Confedi- lizia (intendendosi per tali le asso- ciazioni territoriali ad essa aderenti) deve essere interpellata per l’acquisi- zione dei dati tecnici necessari.
Il Presidente ha incontrato Xxxxxxx
Il Presidente confederale ha incontrato nei giorni scorsi il Ministro per le politiche comunitarie e gli Affari regionali, Paladin. Xxxxxx Xxxxxxxx ha anche incontrato il Sottosegretario ai LL.PP. sen. Xxxxxxx ed il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera on. Ciaffi. Incontri il Presidente ha pure avuto con il Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei LL.PP. cons. Xxxxxxxxxxx e con il Direttore generale della Produzione industriale del Ministero dell’Industria, prof. Ammassari.
A Bari, il Presidente confederale ha presieduto una riunione organizzati- va particolarmente dedicata alle Ape del Sud. Xxxxxx Xxxxxxxx ha poi parlato nel corso di manifestazioni pubbliche promosse - sulla normativa in deroga e sul Fisco - dalle Associazioni territoriali di Cuneo, Matera e Taranto. Ad Ischia il Presidente ha parlato ad un meeting del Lions Club locale, sul te- ma: “Gli italiani sono ancora proprietari della loro casa?”.
Alla Tv, il Presidente confederale ha partecipato alla trasmissione riser- vata alla Confedilizia insieme al Segretario Generale Xxxxxxx ed ai consulenti legali Xxxxxxxxx e Pizzolla. Il Presidente ha pure partecipato - a RAI I - alla trasmissione “Spazio aperto”, in contradditorio col Segretario nazionale del Sunia, Xxxxxxxx.
U.I.P.I.
Union Internationale de la Propriete ´Immobiliere
Sede: Bruxelles - Aderente per l’Italia: Confedilizia
L’Italia candidata quale sede
del prossimo Congresso mondiale (’95)
Una numerosa delegazione italiana ha partecipato a Vienna, dall’1 al 3 ottobre, al Congresso mondiale dell’Unione Internationale de la Propriété Immobilière (UIPI). Con il presidente Xxxxxx Xxxxxxxx, il vicepresidente Ui- xx Xxxxxxx ed il prof. Stendardi - membro del Comitato esecutivo - erano presenti Amerio (Torino), Casale (Torino), Xxxxx (Asti), Arquin (Bolzano), Bassani (Varese), Tenti (Varese), Triches (Belluno) e Vigne (Belluno). La candidatura di Torino quale sede del Congresso mondiale dell’Uipi che si terrà nel ’95 - posta da Amerio all’attenzione dei congressisti - è stata accol- ta da uno scrosciante applauso: su di essa, in via definitiva, delibererà il Co- mitato esecutivo dell’organizzazione.
Alla vigilia del Congresso - che è stato presieduto dal presidente dell’Uipi, Toncic - si era riunito il Comitato esecutivo, presenti i compo- nenti italiani dello stesso.
Portieri
Ecco il logo adottato da un crescente numero di associazioni della Proprietà edilizia. Permette di far cogliere con immediatezza la catego- ria inquadrata e - nello stesso tempo - di sfruttare con altrettanta im- mediatezza il prestigio acquisito dalla Confedilizia su scala nazionale.
ADSI
Associazione dimore storiche italiane (aderente alla Confedilizia)
Comitato ristretto per i beni culturali
La Commissione Pubblica Istruzione del Senato ha deliberato la costitu- zione di un Comitato ristretto per l’esame dei disegni di legge Covatta (Psi) e Chiarante (Pds) inerenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico-artistici, modifiche alla legge 1.6.1939 n. 1089 e norme sulla circo- lazione dei beni culturali all’interno della Comunità europea e con Paesi ter- zi nonchè sull’adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela. La Commissione ha al proprio esame anche un altro dise- gno di legge del sen. Chiarante, recante norme di agevolazione fiscale per l’incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per l’attuazione di interventi di conservazione e restauro (modifiche e integrazioni della leg- ge 2.8.1982 n. 512).
Beni non contigui, vincolo possibile
Il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall’art. 21 l. 1.6.1939 n. 1089 a salvaguardia delle condizioni di ambiente e decoro delle cose immo- bili di particolare valore storico-artistico, deve essere imposto con riguardo alla globale consistenza della c.d. cornice ambientale.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 9.6.1993 n. 421 (sez. VI). Di conseguenza, legittimamente il vincolo si estende fino a com-
Parte la Cassa malattia
Nei giorni scorsi si è tenuto a Roma, un incontro tra la Presidenza della Confedilizia e le Segreterie Generali FILCAMS-FISASCAT-UILTuCS per un esame congiunto della situazione relativa alla Cassa malattia portieri.
Da tale verifica è emerso che tutte le questioni di carattere politico, giu- ridico ed organizzativo che erano state affrontate negli ultimi tempi per po- ter passare alla fase operativa, risultavano risolte.
È quindi ora possibile, e così è stato convenuto, accelerare i tempi di concretizzazione della Cassa formalizzando per intanto i relativi atti presso uno studio notarile.
Nel frattempo proseguiranno gli incontri tecnici per programmare tutte le iniziative necessarie ad attivare la Cassa a partire dal 1994.
ASSINDATCOLF
Associazione datori di lavoro domestico (aderente alla Confedilizia)
Minimi retributivi fissati dalla commissione nazionale
art. 27 del c.c. n.l. dom estico del 15.7.1992 (a valere d all’1.10.93)
Categoria | Tabella A Conviventi | Tabella B Non | Tabella C Assistenza | |
a tempo pieno | a tempo parziale (24 h sett.) | conviventi paga oraria | Notturna dalle 22.00 alle 6.00 | |
1ª super | 976.300 | 583.660 | 8.230 | 1.167.320 |
1ª | 891.410 | 530.600 | 7.420 | 1.061.200 |
2ª | 711.000 | 445.700 | 6.000 | 848.960 |
3ª | 530.600 | 360.810 | 4.510 | |
Nota: L’indennità sostitutiva di vitto e alloggio è di lire 5.310 giornaliere, di cui lire 2.020 per ciascun pasto e lire 1.270 per il pernottamento. |
prendere ogni immobile, anche non contiguo, ma pur sempre in prossimità del bene monumentale e in tale relazione con questo che la sua manomissio- ne sia idonea, secondo una valutazione ampiamente discrezionale dell’autori- tà, ad alterare il complesso di condizioni e caratteristiche fisiche e culturali che ne connotano lo spazio circostante.
Belle residenze da affittare
Capital (n. 9/93) ha pubblicato un servizio di Xxxxx Xxxxxxxx (“A casa di…”) nel quale vengono segnalate residenze che è possibile affittare per convegni, ricevimenti ecc. Le residenze in questione - molte delle quali ri- prodotte sulla rivista, in un ampio servizio fotografico - sono situate nelle Langhe e a Roma, Piacenza, Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Fie- sole, Volterra, Ravenna, Pesaro, Todi, Orvieto, Caserta, Catania e Palermo.
Confedilizia
per gli interessi
sui depositi cauzionali
La Confedilizia ha chiesto che gli interessi sui depositi cauzionali vengano collegati al Tasso ufficiale di sconto anzicchè al saggio legale (com’è ora). Tanto, ad evitare la penalizzazione che attualmente subiscono i locatori per i contratti in corso (per i nuovi contratti, può infatti provvedersi con opportuna norma in deroga).
Immobili di etiopici
L’Ufficio legale della Confedili- zia ha segnalato al Ministero degli Esteri che occorre, a mezzo della competente Ambasciata italiana, ac- certare se sussista tuttora - a seguito della secessione dell’Eritrea dall’E- tiopia - la condizione di non reci- procità che non consentiva a cittadi- ni etiopi di possedere beni immobili in Italia. Ciò che comporta la nullità degli atti pubblici di acquisto di be- ni immobili da parte di cittadini nelle predette condizioni.
Quale imposta di registro per i contratti di locazione?
Precisazioni ministeriali sull’im posta d a versare n el c aso di re gistrazion e d ella loc azion e -
Un ese m pio pratico p er spie g a rci m e glio
Le locazioni ed affitti di im- mobili rientrano nel campo di ap- plicazione dell’imposta di registro nel caso in cui il corrispettivo an- nuo è superiore a L. 2.500.000 (fi- no a tale limite in caso d’uso o per facoltà).
A tal fine dobbiamo tenere in considerazione che l’imposta dovuta si distingue in:
a) imposta principale: quella pagata al momento della registrazione;
b) imposta complementare: quella pagata in ogni altro caso.
L’art. 41, comma 2, prevede che l’ammontare dell’imposta principale non può essere in nessun caso supe- riore a quella determinata in misura fissa.
Quest’ultima, a seguito dell’au- mento disposto dall’art. 17, D.L. n. 155/93, è pari a L. 150.000.
Nulla è previsto per quanto ri- guarda l’imposta complementare.
Il Ministero ha puntualizzato che, nel caso di registrazione della
locazione, l’imposta da versare è così individuata:
- al momento della registrazione del contratto di locazione: 2% del canone annuale, con un minimo di L. 150.000;
- nelle successive scadenze annuali: in misura pari al 2% del canone annuo, senza alcun limite minimo.
Esempio:
Nel 1993 è stato stipulato un contratto di locazione, di durata quinquennale, per un importo an- nuo iniziale di L. 3.000.000 regi- strato all’Ufficio del Registro.
L’imposta da corrispondere è pari a:
a) 2% del canone annuo con un mi- nimo di L. 150.000 per la regi- strazione della prima annualità (da effettuare presso l’Ufficio del Registro);
b) 2% del canone annuo per la “regi- strazione” delle successive annua- lità (da effettuare mediante bol- lettino di c/c postale).
Canone annuo
1. anno L. 3.000.000
2. anno L. 3.100.000
3. anno L. 3.200.000
4. anno L. 3.300.000
5. anno L. 3.800.000
Imposta prevista 2%
L. 60.000
L. 62.000
L. 64.000
L. 66.000
L. 76.000
Imposta da versare
L. 150.000
L. 60.000
L. 60.000
L. 70.000
L. 80.000
N.B.: l’imposta da versare, ai sensi dell’art. 41, comma 1, D.P.R. n. 131/86, va arrotondata a L. 10.000 per difetto se la frazione non è supe- riore a L. 5.000 e per eccesso se superiore.
Distanze dalle strade per le nuove costruzioni
Per i p assi c a rr a bili, tre a nni di te m po
Il Decreto Legislativo 10 set- tembre 1993, n. 360 - pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 set- tembre scorso - prevede che l’appli- cazione delle norme sulle distanze dalle strade per le costruzioni, di- sposte dal Codice della Strada e at- tuate dal successivo Regolamento, rimanga sospesa fino alla delimita- zione dei centri abitati, prevista dall’art. 4 del Codice della Strada, e alla classificazione delle strade, pre- vista dall’art. 2 - comma 2 - stesso Xxxxxx. Fino all’attuazione di tali adempimenti continuano ad appli- carsi le disposizioni già vigenti in materia. In tal modo, la disposizione del decreto accoglie la tesi che non possa trovare applicazione la disci- plina sulle distanze dalle strade, in-
novativa rispetto alla pianificazione urbanistica vigente, in assenza di un quadro organico di riferimento.
Inoltre, l’art. 11 dello stesso De- creto Legislativo n. 360 con riferi- mento all’art. 16 del Codice della Strada, ha soppresso, tra le opere vietate nelle fasce di rispetto, il rife- rimento ai “muri di cinta” ed ha chiarito i contenuti del Regolamen- to di attuazione precisando che deve essere prevista una particolare disci- plina per le aree fuori dai centri abi- tati, ma entro le zone previste come edificabili e trasformabili dagli stru- menti urbanistici.
Infine, è stato fissato un termine di tre anni per gli adeguamenti rela- tivi all’art. 22 del Codice della Stra- da, che detta disposizioni in materia di accessi e di passi carrabili.
Patti in deroga
Per il “residence”, niente deroga
I contratti degli affittacamere sono, per la Cassazione, contratti alberghieri: sono regolati, quindi, dalla legge dell’equo canone e per essi - ulteriore conseguenza - sono possibili i “contratti in de- roga” (dall’equo canone, appunto). Ma per i contratti di “residen- ce”, come la mettiamo? La Cassazione, in merito, ha fatto il punto ormai dieci anni fa.
“La normativa dell’equo canone - hanno detto i giudici - non trova applicazione per quelle convenzioni in cui al godimento dell’immobile si accompagni la fornitura di servizi di natura gene- ricamente alberghiera o personali (dazione, cambio e lavaggio della biancheria da letto e da bagno o somministrazione di riscaldamen- to, luce, acqua e simili), atteso che in tali ipotesi si configura un contratto da ricomprendere tra quelli d’alloggio come contratto a- tipico”. Naturalmente, “sempre - ha detto ancora la Cassazione - che non sia ravvisabile un rapporto di affittacamere per l’assenza di organizzazione e professionalità, dell’abitualità della fornitura a terzi di camere e servizi relativi e del requisito della precarietà e brevità dei soggiorni”.
Conclusione. Al “residence”, non si applica l’equo canone. E quindi, neppure la normativa in deroga (dall’equo canone).
Affittacamere in deroga
L’affittacamere è un vero e proprio imprenditore che - con la locazione di camere e la prestazione di servizi accessori - esercita un’industria che differisce da quella alberghiera solo per le sue mo- deste proporzioni. La conseguenza l’ha tirata la Cassazione con una famosa sentenza (n. 4124) dell’82, più di dieci anni fa: la legge 392/78, nella sua parte relativa alle locazioni d’albergo, si applica anche agli immobili adibiti all’esercizio dell’attività di affittaca- mere, la quale - sia pure con proporzioni ridotte, come già si evi- denziava - presenta caratteristiche imprenditoriali analoghe.
Ma se alle locazioni che interessano gli affittacamere si appli- ca la legge dell’equo canone, allora alle locazioni in questione si applica anche la normativa per i patti in deroga (dall’equo canone, appunto). Naturalmente, ove si concluda (come ormai dottrina e giurisprudenza vanno in prevalenza concludendo) che la normati- va sui patti in deroga è applicabile anche alle locazioni ad uso diverso.
Durata dei contratti, anche meno di quattro
Che la durata dei contratti in deroga all’equo canone debba ne- cessariamente essere di otto anni, non è scritto da nessuna parte. La legge (art. 11 l. 359/92) dice solo che il locatore deve rinunzia- re a disdettare il contratto “alla prima scadenza”, se non per i mo- tivi (utilizzazione in proprio, ristrutturazione ecc.) previsti dalla legge. E la “prima scadenza” non è un termine cronologico, ma contrattuale: significa che devono stabilirla le parti.
Nell’avallare i contratti, i sindacati inquilini pretendono però quasi sempre gli otto anni, salvo casi particolari. Ed è così che si è formata la convinzione di cui si diceva. Ed è così, soprattutto, che si è posta - da parte di quei sindacati, che poi vogliono “superarla”
- un’altra remora alla normativa sui patti in deroga, e ad un suo maggior decollo ancora (soprattutto se si pensa che i proprietari non hanno a tutt’oggi - anzi - nessuna garanzia sulla restituzione dell’immobile alla scadenza).
La durata dei contratti di locazione inferiore a quattro anni non è comunque una “trovata” dei patti in deroga. É già prevista dalla legge 15.10.1991 n. 344, per i contratti con profughi italia- ni. E nessuno, mai, aveva menato scandalo perchè - alla resa dei conti - tutti sanno (e capiscono, al di là della demagogia) che la flessibilità dei contratti è l’unico modo per resuscitare appieno la locazione.
Convegno a Roma
Milano: l’ICI è troppo alta, deve essere ridotta
Assistenza patti in deroga e graduazione sfratti
Il Presidente dott. Bile (a sinistra) e l’avv. Xxxxxxxxx
Quattrocento proprietari immo- biliari milanesi hanno stilato il loro manifesto per «una revisione globale delle leggi fiscali eversive sulla ca- sa», durante un convegno all’Unione del commercio, organizzato da As- soedilizia (l’associazione milanese della proprietà edilizia aderente alla Confedilizia). L’associazione, che rac- coglie in città oltre 18mila piccoli e grandi proprietari di case, chiede la r iduzione dal 4 al 2 per mille dell’aliquota Ici, la sua deducibilità dai redditi imponibili e il ripristino della deduzione forfettaria del 25% delle spese. Inoltre punta affinché non venga convertito in legge il de- creto che proroga di due anni gli sfratti pendenti e sia fissata al 4% l’Iva sui lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impian- ti tecnologici.
Inizia così la «campagna d’xx- xxxxx» xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx- xxxx, che si muoverà sostanzialmente lungo due assi: la protesta fiscale so- prattutto contro l’Ici con la « resi- stenza civica», cioè non l’obiezione fiscale, ma la riduzione di acquisti e consumi, e la mobilitazione contro blocco e possibile proroga biennale
degli sfratti. Assoedilizia chiede a Xxxxxxxxxx di ridurre di un punto l’aliquota Ici per le case in città (che passerebbe dal 5 al 4%). In caso con- trario già promette un ricorso al Tar per bloccare il provvedimento.
Intanto, durante il convegno, sempre contro l’Ici, sono stati distri- buiti dei ricorsi prestampati da in- viare alla Corte di giustizia della Cee e al tribunale dell’Uomo di Strasburgo. «L’iniqua tassazione, con un incremento secco nell’ultimo anno del 40-45%, sta portando il settore immobiliare ad una crisi sen- za precedenti » ha affermato Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, presidente di As- soedilizia.
«Da gennaio ad oggi infatti il mercato immobiliare ha registrato un calo nelle compravendite del 25-30% e in un anno la propensione delle fa- miglie ad acquistare casa si è quasi dimezzata passando dall’8 al 5%. In- fine i patti in deroga, che dovrebbero ricreare il mercato dell’abitazione, so- no in buona parte vanificati dall’ec- cessivo carico fiscale. La sola Ici, che è solo una tra la ventina di tasse che gravano sulla casa, sta dando un get- tito superiore al previsto».
Giustizia amministrativa
Il prof. avv. Xxxxxxxx
Il folto pubblico presente in sala
Eccezionale successo, a Roma, al Convegno sul tema: “L’“assistenza” negli “accordi in deroga” e la gra- duazione dei provvedimenti di rila- scio”. Sotto la presidenza del dott. Xxxxxx Xxxx, Presidente titolare della terza sezione civile della Cassazione, e del prof. avv. Xxxxxx Xxxxxxxx, Or- dinario di Diritto civile a Roma, hanno svolto apprezzate relazioni - davanti ad un folto, e qualificato, pubblico - l’avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx del Foro di Roma, Presidente Ag- giunto On. della Cassazione, e l’avv.
L’avv. De Paola
(servizio fotografico «materialcine»)
Xxxxxxxx Xx Xxxxx del Foro di Firen- ze, Collaboratore di 24 ore. Anche a seguito degli importanti interventi avutisi, il Convegno ha concluso - per il primo aspetto del tema - sulla necessità che l’assistenza per i patti in deroga sia prestata (in modo da ritenersi insostituibile) dalle associa- zioni sindacali e - sul secondo aspet- to - per l’incostituzionalità del per- petuarsi del sistema di graduazione amministrativa delle esecuzioni di rilascio (da ricondursi al più presto - si è detto - all’Autorità Giudiziaria).
Presupposti per la retrocessione di un’area espropriata
In materia di retrocessione di beni espropriati ciò che rileva è la concreta destinazione dell’area alla realizzazione dell’opera pubblica. Pertanto è ille- gittima la decisione del comune che ha revocato la deliberazione con la qua- le in precedenza aveva deciso di disporre la retrocessione in relazione alla at- tuale destinazione urbanistica a verde pubblico effettuata dal piano regolato- re generale, in presenza della quale verrebbe meno l’interesse del comune a dare ulteriore corso alla retrocessione.
Le originarie posizioni di diritto soggettivo di fronte all’esercizio del pote- re di annullamento d’ufficio per cause di illegittimità affievoliscono e degrada- no a interesse legittimo e le relative controversie non competono al giudice or- dinario ma al giudice amministrativo, di fronte al quale viene dedotto lo scor- retto esercizio da parte dell’amministrazione del potere di autotutela.
Tar Xxxxxx Xxxxxxx, sez. 1, sent. n. 395 del 27 agosto 1993
Non serve l’autorizzazione regionale per realizzare una variante parziale al piano regolatore generale
Nell’ipotesi in cui si proceda a realizzare una variante al piano regolato- re generale prevedendo l’imposizione di nuovi vincoli, non è necessaria l’au- torizzazione regionale qualora si tratti di variante parziale che non incida sui criteri informatori del piano. Ciò ai sensi dell’art. 1, legge n. 291/71 secon- do cui non sono soggette a preventiva autorizzazione le varianti, intese ad a- deguare il piano approvato agli standard urbanistici e le varianti parziali che appunto non incidano su criteri informatori del piano stesso.
In tale caso, infatti, la variante si esaurisce in una nuova configurazione dell’assetto interno della zona collegata alle esigenze dei residenti nel com- prensorio. Non esprime pertanto scelte che si riflettano significativamente sull’impianto generale del piano stesso facendo sentire così i propri effetti soltanto all’interno e non anche al di fuori della zona considerata.
C.d.S., sez. IV sent. n. 711 del 13/7/93
Corso per amministratori di condominii ed immobili
Le lezioni si terranno il lunedì, martedì, giovedì e venerdì - a partire dal 22 novembre 1993 - presso la Sala Convegni della BANCA DI PIACENZA, in Piacenza - Via 1º Maggio 37, dalle ore 18 alle ore 19,30 . Al termine del Corso verrà rilasciato, dopo un colloquio, un attestato di frequenza con pro- fitto.
“Impariamo a conoscere il gas”
Programma delle lezioni
Lunedì 22 Novembre - Istituzioni di diritto condominiale.
Nozioni di diritto amministrativo (Avv. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx)
Martedì 23 Novembre - Il Condominio nel Codice Civile.
(Avv. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx)
Giovedì 25 Novembre - Normativa delle locazioni. 1° Lez.
(Avv. Filiberto Capra)
Venerdì 26 Novembre - Normativa delle locazioni. 2° Lez.
(Avv. Filiberto Capra)
Lunedì 29 Novembre - La figura dell’Amministratore condominiale.
Tariffario e deontologia. (Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx)
Martedì 30 Novembre - Regolamento Condominiale.
Contabilità del Condominio. (Geom. Xxxxxx Xxxxxxx)
Giovedì 2 Dicembre - Tabelle Millesimali. Formazione ed uso.
(Geom. Xxxxxx Xxxxxxx)
Venerdì 3 Dicembre - Adempimenti I.N.P.S.
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx)
Lunedì 6 Dicembre - Lavoratori dipendenti del Condominio:
xxxxxxxx, addetti alle pulizie, custodi, ecc. Cenni sull’Assicurazione obbligatoria di legge.
(Rag. Xxxxxxx Xxxxxx)
- L’Amministratore di Condominio e i servizi bancari. (funzionario Banca di Piacenza)
Martedì 7 Dicembre - Adempimenti I.N.A.I.L.
(P.i. Xxxxx Xxxxx)
- Impianti ascensori ed impiantistica generale. (Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx)
Giovedì 9 Dicembre - Impianto di riscaldamento. Normativa Antin-
cendio, antismog, Legge 615/65. (Ing. Xxxxx x’Xxxxxxxx)
Venerdì 10 Dicembre - Riscaldamento autonomo e centralizzato nel
Condominio. Piano energetico L. 10/91 e Rego- lamento 412/93.
(Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx)
- Barriere architettoniche e Xxxxx Xxxxxxx.
D.P.C.M. 1.3.91 sull’inquinamento acustico. (Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
Lunedì 13 Dicembre - Antinfortunistica e problemi tecnici nel Condo-
minio. L’Assicurazione nel Condominio. (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
Martedì 14 Dicembre - Soggettività tributaria del Condominio e respon-
sabilità fiscale degli Amministratori. (Avv. Rino Enne - Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx)
Giovedì 16 Dicembre - La detenzione di animali in Condominio.
(Dott. Xxxxxxx Xxxxxx)
- Gli impianti elettrici nell’abitazione e nel Con- dominio. Legge 46/90.
(Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Venerdì 17 Dicembre - Il regime tributario sugli immobili vincolati di
interesse artistico.
L’UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, ha predisposto - in collaborazione con il Comitato ita- liano gas (Cig) - una raccolta di in- formazioni sulle norme di sicurezza nell’ambiente domestico, presentata al pubblico con il titolo “Impariamo
a conoscere il gas”. Vengono date preziose indicazioni sui comporta- menti da seguire (ad esempio, se si sente odore di gas).
L’Uni ha la sua sede principale a Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx 00/X tf. 02/700241, fax. 02/00000000.
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx)
- Trascrizione regolamento di Condominio art. 1138 C.C. - La compravendita immobiliare e la mediazione.
(P.a. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Per informazioni: Tel. Associazione Proprietari Casa Piacenza 0523/27273
“Curiosità” sindacali
“Curiosi”, questi sinda- cati inquilini. A fine xxxx- xxx, hanno riunito a Roma un po’ di adepti per chie- dere - tra l’altro - il “supe- ramento” dei patti in dero- ga (linguaggio sindacalese per non dire niente). Erano 50mila secondo loro, 5mila secondo la polizia e 3500 secondo l’Ansa: se quelli che protestano per i patti in deroga, in tutta Italia, sono tanti (anche propor- zionalmente), salta fuori la verità, che i patti in deroga funzionano (soprattutto, a favore di chi la casa la cer- ca, non di chi l’ha già!). Ma non è tutto: erano 3500, ma in gran parte di enti pubblici. A sapere che cosa sono i patti in deroga, a Roma quel sabato (da gita, proprio...) erano in pochi : erano inquilini, più che al- tro, di enti pubblici, con problemi di riscatti e così via... Altro che patti in deroga!
In quella manifestazio- ne, i sindacati inquilini hanno chiesto - tra l’altro - la “contrattazione colletti- va” (come per i contratti di lavoro). Immediata la ri- sposta della Confedilizia: ma come? chiedete la con- trattazione collettiva e non rispettate neanche gli Ac- cordi già sottoscritti (non, quelli da sottoscrivere..!). Che credibilità potete ave- re? É il caso del contratto- tipo per l’uso diverso: che i sindacati inquilini (guidati dal Sicet) non firmano per- ché, così, darebbero un se- gnale in controtendenza ri- spetto alla loro richiesta di questo momento, quella del “superamento” dei pat- ti in deroga.
Il ricorso per l’Ici alle Commissioni tributarie
On.le Commissione Tributaria di 1º grado di…………………
con copia in carta libera per
Sig. Intendente di Finanza di…………………………………
Il sottoscritto ………… nato a ………… il ………… residente in ………… codice fiscale ……………
espone quanto segue
1) In data …… il sottoscritto versò la somma di lire a titolo di “Imposta comunale sugli immobili”, come da ri-
xxxxxx (che in fotocopia si allega al presente ricorso sotto la lettera “A”) in data …… rilasciata da …… ;
2) con istanza in data …… (che in fotocopia si allega al presente ricorso sotto la lettera “B”), il sottoscritto chiese all’In- tendente di Finanza di …… il rimborso della somma suddetta, a sensi dell’art. 38, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, trattandosi di caso di inesistenza dell’obbligo di versamento;
in caso di mancata risposta
3) a tutt’oggi, l’Intendente di Xxxxxxx non ha ancora risposto all’istanza suddetta e pertanto - essendo trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza - si è perfezionato il silenzio-rifiuto;
se l’Intendente ha respinto l’istanza
3) con decisione in data …… notificata al sottoscritto in data …… (che in fotocopia si allega al presente ricorso sotto la lettera “C”) l’Intendente di Xxxxxxx ha respinto l’istanza suddetta;
4) l’inesistenza dell’obbligo di versamento è evidente in quanto l’importo versato è stato determinato, come prescritto dal disposto dell’art. 5, comma 2, e dell’art. 18, comma 5, del D. Lgs. numero 504/1992, sulla base del valore catastale del compendio immobiliare interessato, ottenuto utilizzando le Tariffe d’estimo di cui al D.M. 29 settembre 1991;
5) dette Tariffe sono invece state dichiarate illegittime dal T.A.R. del Lazio con la decisione n. 1417/92 - esecutiva - che ha accolto il ricorso presentato al proposito dalla Confedilizia, per cui le Tariffe d’estimo in questione deve ritenersi non possano essere utilizzate;
6) i decreti legge più volte reiterati, che dispongono l’utilizzabilità delle Tariffe annullate, sono manifestamente incosti- tuzionali - al pari della legge n. 75/1993 che ha ratificato l’ultimo provvedimento d’urgenza in merito - in quanto si pongono in contrasto con una decisione valida ed efficace dell’Autorità Giudiziaria;
7) dall’illegittimità delle Tariffe d’estimo di cui al D.M. 27 settembre 1991 deriva necessariamente ed automaticamente l’incostituzionalità di tutte le norme di legge basate su dette Tariffe e così - in particolare - dei precitati articoli 5, comma 2 e 18, comma 5, del D. Lgs numero 504/1992, nella parte in cui fanno riferimento alle Tariffe stesse;
8) la Commissione Tributaria di secondo grado di Venezia, con ordinanza del 13 maggio 1993, e la Commissione Tribu- taria di primo grado di Piacenza, con ordinanza del 4 agosto 1993, hanno sollevato questione di legittimità costituzio- nale della legge numero 75/1993, per violazione degli articoli 3, 24, 53, 70, 77 secondo comma, 24, 101, 102 primo comma, 103 primo comma e 104 della Costituzione;
N.B.: aggiungere il seguente numero 9 solo per i Comuni nei quali l’aliquota, superiore al quattro per mille, è stata impugnata avanti il competente TAR
9) con ricorso in data ……… l’Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia (APE)-Confedilizia di ha impu-
gnato avanti il TAR la delibera del Comune di , che ha fissato l’aliquota ICI in misura superiore al quattro
per mille, e precisamente al per mille, denunciando:
- l’illegittimità della delibera stessa per eccesso di potere, anche sotto il profilo della violazione dell’articolo 6, comma 2, del D. Lgs. numero 504/1992;
- l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, del D.1. numero 16/1993, convertito nella legge numero 75/1993 e - in via derivata - dell’articolo 5 commi 1, 2 e 4 del D. Lgs. numero 504/1992 per contrasto con gli articoli 3, 24, 97, 101 e 113 della Costituzione;
- l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 legge numero 421/1992 e del capo I del D. Lgs. numero 504/1992 per contrasto con gli articoli 3, 42 terzo comma e 53 della Costituzione;
- essendo quindi l’ICI un tributo illegittimo, calcolato in base a Tariffe illegittime, le somme pagate per detta imposta devono essere rimborsate, per inesistenza dell’obbligo di versamento.
il sottoscritto chiede:
che codesta On. Commissione
Tutto ciò premesso per i suddetti motivi
dichiari dovuto il rimborso dell’imposta pagata, a sensi dell’art. 38 comma 1 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602;
in subordine, rimetta alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge n. 75/1993 per violazione degli articoli della Costituzione più sopra precisati, ovvero sospenda il presente giudizio in attesa della decisione della Corte stessa sulle questioni sollevate dalle Commissioni Tributarie di Venezia e di Piacenza;
N.B. aggiungere solo per i casi in cui la delibera del Comune - che ha disposto l’aliquota in misura superiore al 4 per mille - è sta- ta impugnata avanti il competente TAR
in ulteriore subordine, sospeso il giudizio in attesa del giudizio del TAR, disponga all’esito di quest’ultimo il rimborso di quanto corrisposto in più in relazione alla sola applicazione dell’aliquota al quattro per mille.
(data) (firma)
Note
Il ricorso (unitamente agli allegati in esso indicati) deve essere presentato alla Commissione Tributaria di primo gra- do nella cui circoscrizione si trova l’Intendente di Xxxxxxx al quale è stata inviata l’istanza di rimborso (in relazione al luogo di pagamento).
Se si ricorre contro il silenzio-rifiuto dell’Intendente, il ricorso deve essere presentato alla Commissione Tributaria trascorsi almeno novanta giorni - ex art. 16 u.c. D.P.R. 26.10.1972 n. 636 - dalla presentazione dell’istanza di rimbor- so (che a sua volta deve essere presentata entro 18 mesi dal pagamento) senza che si sia avuta risposta alcuna, ed entro il termine di dieci anni dalla data in cui è stata pagata l’ICI.
Se si ricorre contro la decisione dell’Intendente che nega il rimborso, il ricorso deve essere presentato alla Commis- sione Tributaria perentoriamente entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la decisione in questione è sta- ta notificata all’interessato.
Il ricorso deve essere consegnato o spedito, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento: l’originale (in carta bollata da lire 15.000 o carta uso bollo con apposizione di marche per lire 15.000 ogni quattro facciate) va in- viato alla Commissione Tributaria, mentre una copia in carta semplice deve essere consegnata o spedita all’Intendente di Xxxxxxx al quale venne presentata l’istanza di rimborso.
Il proprietario può agire personalmente o mediante procuratore speciale o generale; può altresì farsi assistere e rap- presentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architet- ti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell’elenco delle persone autorizzate dal Ministero delle Finanze, nonchè da funzionari delle associazioni di cate- goria iscritti nell’elenco tenuto presso l’Intendenza di Finanza competente per territorio.
Queste istruzioni sono valide per i ricorsi presentati prima che avvenga l’insediamento delle nuove commissioni tri- butarie (provinciali).
A partire dalla data di insediamento anzidetto, avranno effetto le disposizioni che riformano il contenzioso tributario e che prevedono nuove, differenti modalità per la proposizione dei ricorsi tributari.
Cessione in leasing di immobile locato
Nel caso di cessione in leasing di immobile locato, non trovando applicazione gli art. 1599 ss.c.c., ma le regole generali dell’art. 1406 c.c. in tema di cessione del contratto, se il conduttore ceduto non vi consente l’utilizzatore non subentra nella po- sizione di locatore, indipendente- mente dagli accordi intercorsi con il concedente, ma può solo, eventual- mente, gestire il rapporto in nome e per conto di quest’ultimo.
Tribunale di Milano; sentenza 29 ottobre 1992; Pres. ed est. Pesce; Soc. Eurisko (Avv. Tschuor)
x. Xxxxx (Avv. Cappa, D’Argenio).
Tasse casa, troppo alte Lo riconosce il Ministero
( a nche se i d a ti sono a pprossim a ti p er difetto)
«Dal 1989 ad oggi, le rendite catastali sono in media raddoppiate ed è stata istituita l’ICI, compensata solo in parte dall’abolizione dell’ILOR. L’aliquota complessiva sui fabbricati è perciò risultata mol- to elevata: l’ICI incide sulla rendita in misura pari a circa il 50% dell’IRPEF con aliquote marginali tra il 10 e il 51%, per cui su un contribuente medio grava circa per il 75% della rendita catastale e su un contribuente a reddito più elevato l’aliquota raggiunge il 101% della rendita catastale».
(dalla Relazione ministeriale alla manovra finanziaria ’93)
Risparmio energetico, a chi le spese?
La legge numero 10/1991, relati- va al risparmio energetico, prevede la possibilità di trasformare gli impianti centralizzati dei condominii in im- pianti autonomi. I relativi lavori comportano però un sacrificio econo- mico notevole: se poi l’appartamento è locato, sorge il problema di identifi- care la parte sulla quale grava quest’onere.
Patti in deroga
Possibili, ora, i contratti misti
Una delle conseguenze della legge dell’equo canone era stata quella di non consentire, in pratica, l’ulteriore stipulazione di contratti misti (per immobili, cioè, destinati nello stesso tempo sia all’uso abitativo che ad un uso diverso). Fino al 1978, s’erano sempre stipulati: serviva- no a risolvere situazioni particolari (sarti, professionisti ecc.) e venivano posti in essere sulla base del principio del Codice civile che stabilisce la libertà contrattuale delle parti. Poi, la rigida gabbia dell’equo canone, che prevedeva (e prevede) differenti regolamentazioni per i contratti af- ferenti ai due differenti usi. Diventava allora rischioso - quanto meno - porre in essere contratti misti: in caso di contestazione, il giudice si sa- rebbe dovuto impegnare in un arduo giudizio sulla prevalenza di un u- so o dell’altro, per stabilire la disciplina (dell’uno o dell’altro uso) ap- plicabile al caso concreto.
Ora, la legge sui patti in deroga. I contratti misti - ripristinata la libertà delle parti, sia pure “assistita” (dalla Confedilizia e da un sinda- cato inquilini) - tornano ad essere possibili. Le rigide regolamentazioni dell’equo canone relative ad un uso e all’altro (diventa invero sempre più pacifica l’applicabilità dall’uso diverso della nuova normativa in de- roga) sono infatti derogabili nelle forme di legge, e non v’è più ostacolo alcuno anche per porre in essere contratti di questo tipo (corrisponden- do ad obiettive necessità o convenienze, presenti nella realtà). Sarà co- munque prudente - per questi contratti - osservare le norme più restrit- tive (ed inderogabili) dettate dall’art. 11 della legge sui patti in deroga anche per i soli contratti abitativi.
S’inventa lo scopo della legge…
Crescono le prese di posizione a favore dell’applicabilità all’uso di- verso della normativa sui patti in deroga (neppur messa in discussione da chi si attiene alla lettera della legge). Ma, fra tutte, vogliamo segna- lare - per la sua esaustività, e chiarezza - una sentenza del Pretore di Piacenza dott. Massa.
La disciplina dei patti in deroga deve ritenersi applicabile anche all’uso diverso dall’abitativo - ha scritto il Pretore - per una serie di concorrenti, e pur separatamente valide, ragioni e cioè: 1) in funzione del dato normativo testuale (potendosi risalire ad individuare la volun- tas legis solo al termine di una interpretazione letterale e logica perchè altrimenti - travisando ed obliterando il testo normativo - si entra in u- na petizione di principio: trovo od invento lo scopo e sulla base di que- sto interpreto la norma); 2) perchè interpretando la normativa come ri- ferita al solo uso abitativo, si è costretti a ritenere la previsione di cui alla seconda parte del secondo comma dell’art. 11 legge 359/92 - che limita all’uso abitativo la rinunzia del locatore alla facoltà di disdettare i contratti alla prima scadenza - un (inutile) rafforzativo, nonché ad i- potizzare che il legislatore abbia scordato una “e”; 3) perchè non si vede per quale ragione mai la ripristinata autonomia contrattuale delle parti (nella forma, ancora limitata, dell’“autonomia assistita”) dovrebbe vale- re solo per le locazioni abitative e non anche per quelle commerciali, proprio il cui imprenditore non può certo qualificarsi come “contraente debole”.
Per risolvere la questione, biso- gna innanzitutto considerare l’articolo 1575 numero 2 del Codice civile, il cui disposto obbliga il locatore a mantenere l’immobile “in istato da servire all’uso convenuto”. Dal mo- mento che - come riconosciuto dalla Cassazione in numerose sentenze, fra le quali la numero 11856 del 2 no- vembre 1992 - l’articolo citato non è una disposizione di ordine pubblico, la relativa disposizione può essere de- rogata dalle parti. Ne’ la tesi contraria può essere sostenuta sulla base dell’ar- ticolo 79 legge 392/1978, applicabile solo alle clausole che derogano alle norme della legge stessa e non alle pattuizioni relative alle disposizioni del codice civile. A maggior ragione, non esistono comunque problemi in merito in sede di “patti in deroga” formalmente, e legalmente, stipulati.
Si può poi verificare il seguente caso: il contratto è terminato per sca- denza del termine ed il locatore ha in- viato regolare disdetta. Anche dopo l’emanazione del provvedimento di sfratto, il conduttore si trattiene però nell’immobile senza averne titolo. A questo punto, il locatore è ancora ob- bligato a mantenere la cosa in istato da servire all’uso convenuto?
Secondo la tesi preferibile, gli ob- blighi del locatore terminano con la
Parte della giurisprudenza di me- rito (così, ad esempio, Pretura di Pu- tignano, 14 novembre 1986) sostiene invece che gli obblighi del locatore continuino, stante il diritto alla salute vantato dal conduttore, diritto tutela- to dall’articolo 32 della Costituzione. Contro questa impostazione, la mi- gliore dottrina (Rezzonico) obietta acutamente che - seppure l’articolo 32 della Costituzione tutela il diritto alla salute - l’articolo 42 secondo comma della Costituzione stessa tute- la il diritto alla proprietà privata.
Xxxxxxxx Xxxxxx
Iva ridotta
per “l’assistenza” ai patti in deroga
(e per elimin are le b a rriere architetto niche)
Con legge 29.10.1993 n. 427 (in
G.U. 29.10.1993 n. 225) è stato con- vertito in legge, con modifiche, il D.L. 30.8.1993 n. 331.
Resta così definitivamente stabili- ta al 9% l’Iva per le “prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall’articolo 11, comma 2, del decreto legge 11.7.1992 n. 333, come convertito, resi dalle organizzazioni della proprie- tà edilizia e dei conduttori per il tra- mite delle loro organizzazioni provin- ciali”. Per effetto dello stesso provvedi- mento di legge viene fissata al 4% l’I- va per gli appalti aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla elimi- nazione delle barriere architettoniche.
cessazione del contratto. Questo prin- cipio è stato sostenuto anche dalla
Cassazione in numerose pronunce; fra le altre, la sentenza numero 12543 del 22 novembre 1991, secondo la quale “L’obbligazione del locatore di assicurare al conduttore il godimento della cosa locata, mantenendola in buono stato locativo, si protrae per tutta la durata del rapporto di loca- zione, ma non dopo che questo è ces- sato per qualsiasi causa, perchè da questo momento il conduttore in mo- ra nella restituzione dell’immobile ne mantiene solo abusivamente la deten- zione; restando obbligato al paga- mento del canone di locazione, ai sen- si dell’articolo 1591 Codice civile, so- lo a titolo di risarcimento del danno, senza che ciò implichi, a carico del lo- catore, la persistenza delle obbligazio- ni nascenti dal contratto di locazione ormai cessato. Ne consegue che il conduttore, in mora nella restituzione dell’immobile, non può chiedere al locatore i danni subiti per omessa ma- nutenzione del bene durante il perio- do della mora”.
Benefici prima-casa per gli acquisti maggio-luglio
Gli acquirenti di un’abitazione tra il 22 maggio e il 21 luglio 1993 possono godere delle agevolazioni “prima casa” anche se, alla data dell’atto pubblico di trasferimento, erano in possesso di un altro xxxxxx- cato, sito però in un Comune diver- so da quello ove è ubicato l’immobi- le acquistato. La sanatoria è comun- que subordinata alla condizione che nei rogiti gli acquirenti abbiano di- chiarato di non possedere, nel Co- mune ove è ubicato l’immobile ac- quistato, altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo a uso abitativo e di voler adibire tale immobile a propria abitazione principale.
Lo ha stabilito l’art. 1, comma 3, della legge 29.10.1993 n. 427, che ha convertito in legge il d.l. 30.8.1993 n. 331 (Iva-Cee).
Acqua:
Chi paga tra proprietario e inquilino
Illuminazione parti comuni:
Altri rinvii degli estimi alla Corte Costituzionale
Altri rinvii della legge sugli e- stimi alla Corte costituzionale.
• installazione e sostituzione autoclave proprietario (*)
• piccola manutenzione autoclave inquilino
• forza motrice inquilino
• consumo acqua potabile e calda inquilino
• depurazione e decalcificazione inquilino
Amministratore:
• compenso proprietario (***)
• spese postali invio preventivi
e consuntivi proprietario (**)
• affitto sala assemblea proprietario (**)
Antenna televisiva centralizzata:
• installazione, sostituzione proprietario (*)
• manutenzione e riparazioni inquilino
Assicurazione proprietario (***)
Ascensore:
• installazione impianto proprietario
• forza motrice inquilino
• piccola manutenzione (quadro elettrico,
illuminazione, pulsantiera, ecc.) inquilino
• sostituzione cabina proprietario (*)
• rinnovo licenza d’esercizio inquilino (***)
Canne fumarie:
• pulizia e piccole riparazioni inquilino
• installazione e sostituzione proprietario (*)
Casellari postali e targhettari inquilino
Cancelli automatici, citofoni, apriporta, videocitofoni:
• installazione e sostituzione proprietario (*)
• riparazioni e gestione inquilino
Facciata:
• rifacimento e manutenzione straord proprietario (*)
Fognatura:
• spurgo xxxxx xxxx e latrine inquilino
• allacciamento rete comunale proprietario
• rifacimento proprietario (*)
Giardini:
• giardiniere inquilino
• manutenzione (potature ecc.) inquilino
• acquisto piante, macchinari proprietario
Xxxxxxxx, scarichi idrici:
• pulizia inquilino
• riparazioni proprietario (*)
Impianto elettrico interno all’appostamento:
• rifacimento e adeguamento proprietario (*)
• sostituzione interruttori, lampadine inquilino
Imbiancatura parti comuni (scale ecc.): .inquilino (***)
Imbiancatura appartamento inquilino (***)
Impianti sportivi (piscine, campi da tennis ecc.):
• addetti (xxxxxxx, pulitori ecc.) inquilino
• acqua, pulizia, depurazione inquilino
• manutenzione straordinaria proprietario (*)
• energia elettrica inquilino
• cambio lampadine inquilino
• rifacimento impianto proprietario (*)
• adeguamento impianto proprietario (*)
Impianti igienici e idrici interni all’appartamento:
• sostituzione rubinetti e riparazione
piccole perdite inquilino
• sostituzione apparati proprietario (*)
Infissi (tapparelle, persiane, porte ecc.):
• sostituzione proprietario (*)
• verniciatura inquilino
Pavimenti e rivestimenti:
• pulizia inquilino
• sostituzione proprietario (*)
Portierato:
• salario, contributi, liquidazione
e indennità varie 90% inquilino - 10% proprietario
Portone d’ingresso:
• serrature, chiavi, riparazioni inquilino
• sostituzione proprietario (*)
Pulizia:
• retribuzione addetto inquilino
• spalatura neve inquilino
• disinfestazione inquilino
• derattizzazione inquilino
• raccolta sacchi immondizia inquilino
• acquisto sacchi immondizia inquilino
• installazione portasacchi proprietario
• acquisto materiali di pulizia inquilino
• tassa rifiuti inquilino
Registrazione contratto: 50% tra proprietario e inquilino
Riscaldamento e condizionamento:
• consumo combustibile inquilino
• conduzione caldaia inquilino
• forza motrice inquilino
• manutenzioni caldaia e centrale termica inquilino
• sostituzione caldaia proprietario (*)
• acquisto e sostituzione estintori proprietario (*)
• xxxxxxxx xxxxxxxxx inquilino
• tassa Ussl verifica impianto inquilino (***)
Serrature delle parti comuni
E DELL’APPARTAMENTO inquilino
Spese legali del condominio inquilino
Spese di incasso canone, quietanze e bolli: .inquilino
Tassa passo carraio inquilino (***)
Xxxxx, lastrici, balconi:
• manutenzione proprietario (*)
Vetri nelle parti comuni
E NELL’APPARTAMENTO inquilino
Vigilanza notturna inquilino
Xxxxxxx, passatoie inquilino
La questione è stata sollevata - anzitutto - dalla Commissione tri- butaria di 1° grado di Piacenza, ter- za sezione (Pres. Solinas, relatore Xxxxxxxxxx). Viene rilevato che la legge 24.3.1993 n. 75 contrasta con gli artt. 24,101,102 e 104 della Co- stituzione, “in quanto finisce per in- cidere sui giudizi in corso ponendosi come interpretazione autentica di u- na norma di natura interpretativa”.
La Commissione ha anche rileva- to il contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, finendo la legge in questione (“sia pure in via asserita- mente temporanea”) per adottare un criterio impositivo basato sul valore degli immobili anzicchè sulla loro redditività: “La norma, infatti, con- sente - è detto nell’ordinanza di rin- vio alla Corte - il perdurare dell’ap- plicazione di tariffe d’estimo che, es- sendo tra l’altro espressione di un u- nico saggio di interesse determinato per tutto il territorio nazionale, fini- scono per perdere ogni collegamento con le caratteristiche del bene e quin- di della sua produttività, traducendo- si così in pura astrazione”.
Altro analogo rinvio ha disposto la Commissione tributaria di I grado di Reggio Calabria.
Diventano rimborsabili i titoli di Stato
sottratti o smarriti
La legge 12.8.1993 n. 313, in vi- gore dal 5 settembre, ha apportato un’importante modifica al previgente regime dei titoli di Stato, stabilito dal T.U. 14.2.1963 n. 1343, aggior- nato con D.P.R. 15.3.1984 n. 74. É
ora previsto che quanti subiranno lo smarrimento, la sottrazione o la di- struzione di titoli di Stato “al porta- tore” potranno chiederne il pagamen- to all’Amministrazione statale senza più correre il rischio, verificatosi uno dei suddetti eventi, di perdere il de- naro investito in quei titoli.
“Patti in deroga”
al Comune di Roma
Il Comune di Roma applicherà i contratti in deroga ai circa 2000 al- loggi di cui è proprietario. Lo ha de- ciso il Commissario straordinario al
(*) Per le voci contrassegnate da un asterisco il proprietario ha diritto di richiedere gli interessi legali (attual- mente il 10%), sull’importo speso come aumento dell’equo canone.
(**) Per le voci contrassegnate da due asterischi il proprietario può avere diritto a un rimborso se la spesa è po- sta dal contratto a carico dell’inquilino o se la spesa è comunque andata a favore dell’inquilino: ad esem- pio, se l’inquilino è stato invitato all’assemblea come previsto dalla legge, la spesa per la sala riunioni può essergli addebitata.
(***) Le voci contrassegnate con tre asterischi sono oggetto di discussione.
Fonte: Assoedilizia (Associazione milanese della proprietà edilizia)
Comune, che ha approvato in propo- sito un’apposita deliberazione il cui testo è stato inviato a tutte le Confe- dilizie provinciali. Nella delibera, sono previamente individuati i cri- xxxx ai quali ci si atterrà per la con- trattazione in deroga, il cui scopo principale è quello di recuperare redditività al patrimonio immobi- liare comunale.
Parlano le cifre
Quando gli immobili costano anzicchè rendere
Pisa Xxx Xxxxxxxx X.000, N. 131 Sub 5
Rend. catast.: Valore catast.:
800.000 L./anno; L. 80.000.000
Pisa Xxx Xxxxxxxxx X.000, X. 95 Sub 3
Rend. catast.: 1.330.000 L./anno Valore catast.: L. 133.000.000
Convegno a Piacenza
La proroga del 2 bis scatta solo in certi casi
Rend. effettivo: A detrarre: - spese esatt. | L. L. | 1.387.200 120.000 | Rend. effettivo: A detrarre: - spese esatt. | L. L. | 2.438.400 120.000 |
- IRPEF 42% | - IRPEF 42% | ||||
(1.387.200x0.90) | = | 524.361 | (2.438.400x0.90) | = | 921.715 |
- ILOR 16,2% ( = | ) = | 202.254 | - ILOR 16,2% ( = | ) = | 355.518 |
- ISI 3/1000 | - ISI 3/1000 | ||||
x 80.000.000 | = | 240.000 | x 133.000.000 | = | 399.000 |
sommano | L. | 1.086.615 | sommano | L. | 1.796.233 |
L. | 1.086.615 | L. | 1.796.233 | ||
Restano | L. | 300.585 | Restano | L. | 642.167 |
A detrarre ICI | = | 480.000 | A detrarre ICI | = | 798.000 |
Totale (negativo) | L. | - 179.415 | Totale (negativo) | L. | - 155.833 |
Il tavolo dei relatori (foto Cravedi)
Il xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, Ordinario di Diritto costituzionale all’Universi- tà di Milano, ha presieduto a Piacenza un Convegno dedicato ai “Problemi pratici processuali dopo la sentenza della Corte costituzionale sul comma 2 bis”. Relazioni sono state tenute dall’avv. Xxxx Xxxxxxxxxxx, del Coordi- namento legali della Confedilizia, e dalla dott. Xxxxx Xxxxx X’Xxxxx, Ri- cercatrice in Diritto costituzionale all’Università di Milano. Interventi programmati sono stati svolti dai proff. avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx (nella foto, al tavolo dei relatori col presidente confederale).
Il Convegno (l’11° che si tiene a Piacenza, dal gennaio ’91) è giunto alla conclusione che - relativamente alla proroga biennale disposta dalla legge in caso di mancato accordo su un nuovo contratto in deroga - la stessa scatti solo in caso di avvio di trattative, e che essa può essere fatta
cessare con azione di recesso (in caso di intenzione sopravvenuta di utiliz- zare in proprio l’immobile o di ese- guirvi le opere di cui alla legge) ove la proroga medesima sia già scattata. Ma ben può essere “impedita” nel suo stesso sorgere (secondo l’esatta termi- nologia usata dalla Corte nella sua sentenza del luglio scorso) con la ma- nifestazione dell’intenzione di legge nell’intimazione di licenza o di sfratto (meglio se suffragata - come da tempo suggerito dalla Confedilizia - con atto notorio). Ove il giudice, in caso di opposizione, non emettesse ordinanza di rilascio, il giudizio proseguirà in via ordinaria (da gennaio, sempre - e comunque - avanti il Pretore), con l’assunzione delle prove sulla “seria intenzione” che potranno essere de- dotte già nell’atto di citazione in con- valida. In questo caso, cioè, non è ne- cessario - ha concluso il Convegno - alcun mutamento di rito.
I NOSTRI VIAGGI
Capodanno ad Abazia
Soggiorno e cenone di capodanno al Grand Hotel Kvarner-Xxxxxx, ove danzavano gli imperatori.
Dal 27 dicembre 93 al 3 gennaio 94 (8 giorni / 7 notti) Mezzo di tra- sporto: pullman Gt
Quota individuale di partecipazione (minimo 25 partecipanti) L.
950.000 (supplemento singola L. 90.000).
Ricordiamoci di costoro
La LEGA NORD è contro la “finita locazione”?
Gli onn. Xxxxxxxx e Xxxxx (Lega Nord) hanno presentato al Ministro dei Lavori Pubblici un’interrogazione parlamentare (n. 4-18223) per sapere:
“se il Ministro non ritenga opportuno di prescindere dalla scadenza del primo biennio di sperimentazione dei «patti in deroga» per proce- dere ad una verifica della loro applicazione alla luce di quanto sopra ri- cordato e premesso;
se contestualmente non ritenga di dover rivedere la pressione fisca- le che grava attualmente sugli immobili ed in particolare quella dell’«ICI» che ha contribuito e seguiterà a contribuire a legittimare le pretese di aumento dei canoni da parte dei piccoli e grandi proprietari, nonché a scontentare i possessori della prima ed unica casa;
se, per porre fine alla giungla del mercato degli affitti, non ritenga che si debba preliminarmente ed al più presto istituire un «catasto del- le locazioni», l’unico strumento in grado di fotografare il quadro esatto della situazione degli affitti e, al tempo stesso, il solo mezzo in grado di scoraggiare con effetto immediato tanto pretese al ribasso o al di sot- to dei limiti stabiliti quanto richieste di aumenti ingiustificati o co- munque al di sopra dei tetti consentiti;
se, conseguentemente ed a partire dall’introduzione di questo stru- mento, non ritenga che si debba rivedere la materia introdotta dall’ar- ticolo 11 soprattutto per quel che concerne la «risoluzione del contrat- to di affitto per finita locazione», attualmente vera e propria arma di ricatto nelle mani dei proprietari più spregiudicati e più forti”.
Per informazioni e/o iscrizioni telefonare Ape Bologna: 051/226416
Prossimi convegni a Piacenza
27 novembre - Regime tributario dei fabbricati
(in collaborazione con la Fiaip)
xxxx. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, Università di Genova: “Le imposte dirette” xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, Notaio ed esperto di 24 ore: “Le imposte indirette”
I relatori si soffermeranno anche, ciascuno per la materia trattata, sull’imposizione tributaria degli immobili vincolati.
11 dicembre - Patti in deroga e rappresentatività delle Asso- ciazioni Sindacali
dott. proc. Xxxxxxxxx Xxxxxx, libero professionista: “La rappresentatività delle associazioni allo stato attuale della legislazione e della giurisprudenza”
xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, magistrato a Milano: «Il problema della rap- presentatività delle associazioni con particolare riferimento alla natura ed al ruolo dell’“assistenza” nella struttura degli “accordi in deroga”». dott. Xxxxx Xxxxx X’Xxxxx, Università di Milano: “Il problema della rappresentatività delle associazioni. Profili costituzionali”.
Entrambi i convegni si terranno alla Sala Convegni della Banca di Piacenza (Via 1º Maggio 37) con durata prevista 9,30-13,30. Alle 9, Re- gistrazione dei partecipanti.
Ricorso alla Commissione europea dei diritti dell’uomo
Ogni cittadino o Stato può pre- sentare ricorso alla Commissione europea dei diritti dell’uomo per violazione della Convenzione ap- provata in Roma il 4 novembre 1950, e ratificata con L. 4 agosto 1955 n. 848. Il ricorso deve essere presentato entro sei mesi dalla deci- sione definitiva del Tribunale o au- torità amministrativa. La Commis- sione, prima di decidere sulla rice- vibilità, chiede informazioni od os- servazioni al Governo chiamato in causa. La Commissione, dopo l’istruttoria, se ritiene che vi sia sta-
ta violazione della Convenzione, fa un rapporto particolareggiato alla Corte europea dei diritti dell’uomo con sede a Strasburgo. Al giudizio innanzi alla Corte partecipano i de- legati della Commissione che pre- sentano le conclusioni; il ricorrente può essere chiamato a comparire in veste di testimone. La sentenza è definitiva ed inappellabile. Di re- cente è stata costituita la Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo, con sede in Roma, piaz- za Cavour - palazzo di Giustizia, c/o Consiglio Ordine Avvocati.
L’art. 6 della Convenzione contiene espressioni che sembrano riferirsi, letteralmente, al solo giu- dizio di cognizione. Tuttavia vi so- no buoni argomenti per sostenere che la stessa garanzia valga anche per gli altri interventi giurisdizio- nali: in particolare, per quanto qui interessa, quello esecutivo.
Di, recente, alcune pronunce hanno negato, nel merito, che ta- lune disposizioni del nostro ordi- namento, attinenti a processi di- versi da quello di cognizione, con- trastino con l’art. 6 della Conven- zione, senza escludere pregiudi- zialmente l’inapplicabilità di tali disposizioni.
Così Corte cost. 27.12.1991 n. 496 (in Giur. cost. 1991, 4015) in tema di esecuzione per credito fon- diario, e App. Palermo 1° ottobre 1990, (in Temi siciliana 1990, 431) in materia fallimentare.
Facsimile del ricorso
Alla Commission Europeenne des droits de l’homme Conseil de l’Xxxxxx - 00000 Xxxxxxxxxx-Xxxxx Xxxxxxx
Ricorso
per il sig. ……… nato il ……… a ……… e residente in ……… via/piaz- za ……… , ……… n. ……… , rappresentato e difeso dall’avv ,
per procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliato nel suo stu- dio legale in ……… via/piazza ……… n. ………
Contro
lo Stato Italiano
Esposizione dei fatti
Il sig. ……… con atto di precetto notificato il chiedeva che
si procedesse ad esecuzione forzata per rilascio del bene di sua proprietà, consistente in un [appartamento, negozio, magazzino, etc] contro
il sig./la ditta ……… in forza di titolo esecutivo del ………
Il primo accesso dell’ufficiale giudiziario è avvenuto il [Altri
eventuali accessi in data ]
Successivamente l’esecuzione è stata sospesa, in quanto non è stata concessa la forza pubblica dalla commissione prefettizia prevista dal D.L. 31.12.1988, convertito con L. 21 febbraio 1989 n. 61 A tutt’oggi il ricor- rente non ha avuto la disponibilità del proprio bene.
La tutela giurisdizionale civile del ricorrente ha avuto una durata su- periore al « termine ragionevole» previsto dall’art. 6, § 1 della Convenzio- ne europea dei diritti dell’uomo che recita testualmente: «Ogni persona ha diritto ad una udienza entro un termine ragionevole davanti ad
un Tribunale al fine della determinazione dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile».
Le lungaggini giudiziarie hanno causato gravi danni al ricorrente, che ha diritto ad essere risarcito a norma dell’art. 50 della Convenzione euro- pea dei diritti dell’uomo, secondo cui, «se la Corte dichiara che una deci- sione presa o una misura ordinata da un’autorità giudiziaria o da ogni altra autorità si trova interamente o parzialmente in contrasto con le obbligazio- ni che derivano alla Convenzione e se il diritto interno della Parte con- traente non permette che in modo incompleto di eliminare le conseguenze di tale decisione o di tale misura, la decisione della Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa».
Conclusioni
Tanto premesso il ricorrente, a mezzo del sottoscritto procuratore, conclude perchè l’On.le Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo voglia accogliere le seguenti conclusioni:
a) Accogliere il ricorso e per l’effetto dichiarare che lo Stato italiano ha violato l’art. 6, § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
b) Condannare lo Stato italiano al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti, in favore dell’istante sig della somma di £.
……… quale equa soddisfazione, oltre le spese legali e diritti del pre- sente procedimento.
Allega al ricorso: copia del titolo esecutivo e del precetto; copia dei verbali di accesso dell’ufficiale giudiziario [eventualmente i seguenti docu- menti ].
Data ……… Il ricorrente ……
Mandato
Sig. avv vi nomino e costituisco mio procuratore e difensore
nel presente giudizio, da svolgersi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, con tutte le facoltà di legge, xxx comprese quelle di nominare condifensori e procuratori domiciliatari, integrare i motivi del ricorso e presentare memorie illustrative di replica.
Il ricorrente ………… È autentica avv. …………
Occorre tuttavia tener conto che, da notizie provenienti dal Mi- nistero di Xxxxxx Xxxxxxxxx, pare che alla Commissione di Strasbur- go non siano più trattate le richie- ste provenienti dall’Italia, perchè troppo numerose!
F.P. Luiso
L’“equo canone” di nuovo
alla Corte Costituzionale
Nuovo rinvio della legge dell’e- quo canone alla Corte costituzionale (che, comunque, ha finora sempre resistito ad ogni “assalto” al propo- sito). Questa volta, a sollevare ecce- zione di illegittimità costituzionale degli artt. da 12 a 21 della legge 392/78 è stato il Pretore di Firenze Xxxxxx - che ha fatto riferimento all’art. 42, secondo comma, della Costituzione - in relazione al fatto che la legge non prevede “una diver- sa e maggiore determinazione del canone di locazione ove questi nel caso concreto sia meramente simbo- lico”.
Istituto per il clero, prelazione nelle vendite
L’art. 37 della L. 20 maggio 1985 n. 222 stabilisce che l’Istituto per il sostentamento del clero che in- tenda vendere - a soggetti diversi dallo Stato, dal Comune, dall’Uni- versità degli studi, dalla Regione o dalla Provincia - un immobile per un prezzo superiore a lire 1.500 milioni, deve darne notizia al prefetto, che co- munica - in caso - quale dei predetti enti sia interessato all’acquisto. La stessa norma regola anche le concrete modalità di esercizio della prelazione, e quando essa non sussiste.
Quanto mi costi
Nel 1992 il settore pubblico ha speso circa 15,2 milioni in ogni ita- liano, ben 60,8 milioni per la fami- glia media di quattro persone. Questi soldi, com’è ovvio, vengono prelevati dalle tasche dei contribuenti italiani.
Come ha fatto il patrio governo a prelevare somme così ingenti dalle nostre tasche? La risposta è semplice: con la frode.
Infatti, continuando a fare rife- rimento all’i taliano medio
2.721.000 lire non le ha prelevate, le ha «prese a prestito». Il signor Xxxxx, quando acquista titoli di Sta- to, è convinto di impiegare il suo ri- sparmio, non si rende conto di paga- re un’imposta: i debiti contratti dal- lo Stato, tuttavia, vanno pagati e chi, se non noi, dovrà pagarli?
Il deficit, quindi, è un’imposta, ma è un’imposta occulta, pagata da contribuenti inconsapevoli. Altre
2.964.000 lire sono state prelevate con le imposte indirette: queste im- poste sono quasi perfettamente invi- sibili sia perchè incluse nel prezzo dei prodotti acquistati, sia perché diluite in modo continuo nel tempo. Nessuno sa esattamente quanto ha pagato di imposte indirette nel 1992 in migliaia di acquisti diversi effettuati nel corso dell’anno.
3.967.000 lire sono state prele- vate con i «contributi sociali», che, essendo obbligatori, non sono con- tributi, sono imposte.
I «contributi sociali», com’è no- to, vengono in larga misura «pagati dal datore» e sono, quindi, invisibili al contribuente effettivo, nel senso che il lavoratore non sa esattamente quanto paga per questa voce, perché lo fa per suo conto il datore di lavo- ro. 4.362.000 lire sono state preleva- te con le imposte dirette. Sono que- ste le più visibili fra tutte le impo- ste: tuttavia, non sono perfettamente visibili per via delle ritenute alla fonte. Il contribuente, in genere, guarda al suo reddito netto e presta poca attenzione a quanto paga di imposte dirette, per il tramite del suo datore di lavoro, grazie al siste- ma delle ritenute alla fonte. Infine,
1.186.000 lire sono venute da altre entrate.
Sommando tutti questi dati, emerge chiarissima la natura della frode perpetrata dal leviatano ai dan- ni della collettività: circa l’80% del- le imposte in Italia sono invisibili, pagate cioè da contribuenti inconsa- pevoli. Questo significa che per ogni milione di imposte pagate da un contribuente che se ne rende conto, lo Stato gliene ha portato via altri quattro senza che se ne accorgesse. Un sistema siffatto è, ovviamente, fraudolento e antidemocratico.
Democrazia significa, fra l’altro, che il popolo controlla l’operato del proprio governo; ciò è impossibile quando il costo dell’attività del go- verno viene occultato agli occhi del contribuente. Chi crede nella demo- crazia non può rinunziare a questo che è principio etico fondamentale: le imposte devono essere visibili.
Xxxxxxx Xxxxxxx,
i l
Fitti
Chi difendono i sindacati?
Su la Repubblica del 17/9, la lettrice Xxxxx Xxxxx scrive di aumenti “senza ritegno” dei canoni di locazione a se- guito dell’introduzione dei “patti in deroga”. Quantifica, poi, le richieste di aumento nel 140/150 per cento.
Gli aumenti reali risulta- no consistentemente inferiori (tanto più negli enti pubblici
- ai quali la lettrice sembra ri- ferirsi - per i quali sono stati concordati aumenti del 5%).
A parte questo, la lettrice meglio avrebbe illustrato la reale situazione dicendo an- che (e soprattutto) quale sia il suo canone di locazione, e per quale immobile (di quanti metri ecc.), nonchè precisando quale sia il suo reddito (per vedere quale percentuale viene destinata all’abitazione).
E la lettrice, soprattutto, bene avrebbe fatto a ricorda- re che i patti in deroga servo- no anche ad eliminare situa- zioni di privilegio, pagate si- nora da chi ha necessità della casa e trova solo contratti li- beri (foresterie ecc.). I patti in deroga, infatti, eliminano le punte all’insù e le punte all’ingiù: ricondotti alla lega- lità, i canoni in nero (o liberi) si riducono del 30-40%. E tornano sul mercato immobi- li prima sfitti: ciò che non po- trà che operare in senso pere- quativo, agendo sull’offerta.
Nuove regole per gli impianti termici
Con D.P.R. 26.8.1993 n. 412
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
14.10.93 - Supplemento ordinario) è stato approvato il “Regolamento re- cante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manu- tenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9.1.1991 n. 10”.
In allegato al provvedimento è pubblicata una tabella che indica, per ogni Comune, la zona climatica di appartenenza e - conseguentemente - le regole alle quali ci si deve attenere per quanto attiene al riscaldamento. Pubblichiamo a parte tabelle indican- ti le regole dell’accensione per ogni zona e la zona di appartenenza di ogni comune capoluogo (non, di ogni pro- vincia). Le ore giornaliere di riscalda- mento possono essere spezzate in due o più tranches: l’importante è non su- perare la durata complessiva ammes- sa. La temperatura massima ammessa è di 20 gradi per case, uffici e negozi (aumento consentito di 2 gradi). Per industrie e botteghe artigiane, massi- mo 18 gradi.
L’art. 9 del Regolamento prevede che “in caso di fabbricato in condomi- nio ciascun condomino o locatario può richiedere che, a cura delle Au- torità competenti e a proprie spese, venga verificata l’osservanza delle di- sposizioni del Regolamento” (le Au- torità competenti sono i Comuni con popolazione superiore a 40 mila abi- tanti e, negli altri casi, le Province).
Rassegna stampa
Nelle case di civile abitazione e negli altri immobili indicati dalla leg- ge “l’amministratore e, dove questi manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso ogni im- pianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, una tabella concernente: a) l’indicazione del perio- do annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto (nei limiti di quanto disposto dal Regolamento); b) le generalità e il domicilio del sogget- to responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”.
“Abolire una volta per tutte l’equo canone”
Su L’Indipendente del 24/9, l’avv. Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx scrive: “Se i proprietari di fabbricati hanno necessità di conoscere l’estimo, debbono conteggiarlo essi stessi o farlo conteggiare da chi sia in grado di stabilirlo. Osservato che, nella quasi totalità dei casi, ciò implica la necessità del cittadino di doversi accollare la spesa del tecnico, perchè lo Stato, che pretende il pagamento dell’imposta, non lo mette in condizione di conoscere l’estimo, che pure dovreb- be risultare dai registri catastali?”.
Il Tempo del 29/9 pubblica una lettera nella quale Xxxxxxxx Xxxxxxx di Roma definisce “tasse le più inique” l’Isi e l’Ici.
Su Il Duemila n. 159 Xxxxxxx X’Xxxxxxxxxx critica il fatto che Xxx e Xxx debbano essere pagate anche dai proprieta- ri dei terreni vincolati.
Lo scrittore Xxxx Xxxxxxx non ha dubbi, e lo scrive su L’Indipendente dell’1/10: “Tra le promesse mai mantenute dei partiti politici, c’è sempre quella di abolire una volta per tutte l’assurda legge dell’equo canone, che ha combina- to disastri”.
Da ultimo, una lettera di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx su Il Tempo del 15/10: “Una tassa, quella dell’Ici - se si potesse fare una graduatoria - forse tra le più odiose ed ingiuste; un vero e proprio exploit delle imposte sulla casa che pesa enor- memente sui bilanci familiari. A titolo statistico, il prelievo fiscale complessivo sulle famiglie è molto più alto che nel 1992. L’Ici colpisce direttamente milioni di cittadini, che solo attraverso sacrifici ed indebitamenti hanno pensato di superare il dramma della casa senza chiedere nulla a quello Stato che oggi li punisce in maniera indiscriminata”.
Nelle casse dell’erario gettito record dell’ICI
La decima assemblea generale dell’Anci, l’associazione che rag- gruppa i comuni italiani, tenutasi a Riva del Garda, ha permesso di compiere una interessante ricogni- zione sull’universo della finanza lo- cale.
Come si sa, una recente riforma fiscale sta conducendo gradualmente i comuni verso una sostanziale auto- nomia impositiva, sganciandoli sempre di più dalle «elargizioni» dello stato centrale (che del resto ul- timamente ha sempre meno da elar- gire): il pilastro principale di questa autonomia finanziaria è rappresenta- to dalla Imposta comunale sugli im- mobili, di cui ci apprestiamo a ver- sare, a dicembre, la seconda rata.
Ma quando renderà l’ICI allo Stato ed ai Comuni (ma soprattutto allo Stato, che è tributario dei 4/5 del gettito in questo primo anno di vita dell’imposta)?
I dati resi noti dall’Anci confer- mano le previsioni già pubblicate da parte del ministero delle Finanze: 14 mila miliardi, 6302 dei quali so- no già entrati nelle casse dell’erario con la prima rata, mentre il resto af- fluirà con la rata di dicembre.
Facendo i calcoli in base alle quote già versate, è stato possibile per l ’Anci st ilare una specie di
«classifica» tra le zone della penisola in base al contributo percentuale da- to: stravince il Nord, che ha versato più della metà della cifra totale, e per la precisione il 52,3%, mentre dal Centro è affluito il 27,8%, e dal Sud il 19,9%.
Come si spiega tale divario?
Il Fisco soffoca i patti in deroga
I patti in deroga, hanno già fatto miracoli: ma sono sof- focati dal Fisco e dalle Com- missioni prefettizie, che ritar- dano la riconsegna delle case ai proprietari di 8-10 anni. Biso- gna tornare alla trasparenza ed al contraddittorio, avanti l’Au- torità giudiziaria. Se così non sarà, attiveremo una campagna di intimazione a provvedere nei confronti di tutti i Prefetti, attraverso le nostre 134 strut- ture presenti in tutta Italia. Quanto alle tasse, un surrogato agli sconti a favore di altre ca- tegorie, c’è sempre, quello se- guito da Amato su suggeri- mento dei sindacati confedera- li: una bella imposta straordi- naria sulla casa serve a coprire qualunque buco. Fin che viene pagata.
Le ragioni possono essere diver- se: in primo luogo è evidente che nelle regioni del Centro Sud sono più diffuse pratiche di abusivismo edilizio che si traducono, nei fatti, in una sostanziale evasione di tutte le tasse sugli immobili; in più, an- che coloro i cui immobili sono rego- larmente accatastati non sempre hanno pagato l’Imposta (ad esempio nel Comune di Napoli - i dati sono di un ex assessore alle finanze - solo un contribuente su tre avrebbe pa- gato l’imposta); infine, si deve tene- re conto dell’azione degli estimi ca- tastali, che evidentemente «valoriz- zano» di più gli immobili delle re- gioni settentrionali rispetto a quelli dell’Italia centrale e meridionale.
Unica eccezione Roma, che per effetto della dimensione del patri- monio immobiliare su cui può con- tare, ha portato da sola all’erario quasi 347 miliardi, prima città d’Italia anche in questo, con un no- tevole distacco sulla seconda arriva- ta, Milano, a quota 134.
Ma il dato forse più interessante è il gettito pro capite nelle varie pro- vince: nella grande maggioranza dei casi il pagamento medio (contando nella popolazione anche i bambini) si è collocato tra le 60 e le 150 mila li- re, ma alcune città del nord, si sono collocate su medie superiori.
A queste cifre vanno sommate poi quelle relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti, quella che ormai molti considerano non più una tassa (e cioè un contributo do- vuto in cambio di un servizio e quindi proporzionale ai costi dello stesso), bensì una vera e propria im- posta (cioè un versamento fatto per finanziare l’ente pubblico, senza più nessuna relazione, o quasi, con il servizio a cui fa riferimento).
Basti pensare che questa «tassa» si è, negli ultimi anni, quintuplicata, registrando un forte incremento di gettito negli ultimi due anni, sia per l’aumento delle aliquote predisposte dai comuni, sia per la maggiore vigi- xxxxx nei confronti delle evasioni.
Comunque sia, il risultato è che la tassa si è fatta sempre più pesante per il bilancio delle famiglie italia- ne, e ancora una volta, con notevoli squilibri tra Nord e Sud, sia in ter- mini di partecipazione percentuale al gettito complessivo, sia per quan- to riguarda il carico pro-capite.
Per quanto riguarda le percentua- li , il Nord ha contribuito con il 52,2%, il centro con il 26%, il sud con il 21,7%; analizzando poi il gettito pro capite, il maggior carico per abitante spetta al Centro nord (circa 105 mila lire a testa, 200 mila per unità immo- biliare), ben distanziato dal Sud, dove si è versato circa 68 mila lire a testa e 150 mila per unità immobiliare.
Fissati dal Tar Lombardia alcuni “principii fermi” sulla tassa rifiuti
Con decisione 14.7.1993 n. 532 il Tar Lombardia - 1ª Sez. ha stabilito alcuni “principii fermi” in materia di tassa rifiuti. In particolare i giudici hanno affermato che la tassa in que- stione deve essere correlata all’uso cui sono destinati i locali ai quali afferisce il pagamento, “intendendo per uso la potenziale capacità a produrre una maggiore o minore quantità di rifiuti” (non può, così, riservarsi un tratta- mento di favore a certe categorie a fronte di altre, senza alcuna corrispon- denza di proporzionalità di tassazio- ne). Il Tar Lombardia ha poi anche stabilito che le delibere comunali rela- tive devono motivare con precisione in punto costi smaltimento rifiuti interni (individuali) ed esterni (collettivi).
I fondi immobiliari vicini al via
La Commissione Finanza della Camera ha risolto il problema del trat- tamento fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi.
Il nuovo testo dell’articolo 15 della proposta Xxxxxx (quello sul quale si era accesa una discussione con il ministero delle Finanze) prevede che la società di gestione del fondo determini il reddito derivante dalla gestione del fondo in modo autonomo e separato dal proprio. I proventi distribuiti dal fondo sono però esenti da imposizione di congua- glio. Le plusvalenze sugli immobili del fondo saranno tassate solamente quan- do saranno realizzate o distribuite. Per le persone fisiche i proventi derivanti dalla partecipazione al fondo non con- corrono alla formazione del reddito, e per essi, quindi, non vi è obbligo di di- chiarazione. Infine, il patrimonio del fondo non è assoggettato all’imposta sul patrimonio netto del fondo.
Il Punto Su…
L’Albo degli amministratori
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha scritto al Governo nonché alla Camera ed al Senato e- videnziando aspetti della normativa sull’Albo degli amministratori condominiali che risulterebbero (a parere della stessa Autorità) lesivi dei principii regolatori della concorrenza.
I contenuti del parere in questione sono stati presi in considerazione dalla Commissione Giustizia del Sena- to, che ha all’esame - in sede referente - il testo della proposta di legge per l’Albo, già approvata dalla Camera.
Il relatore sen. Xx Xxxxx (Dc) ha evidenziato che i problemi sollevati dall’Autorità antitrust erano già stati da lui segnalati e che gli stessi potranno essere risolti con la modifica del testo pervenuto dalla Camera (alla quale, quindi, la proposta dovrebbe in ogni caso tornare). Il sen. Xx Xxxxx ha anche proposto di richiedere alla presidenza del Senato il trasferimento della proposta sull’Albo alla Commissione Giustizia in sede deliberante (al fine di evitare, cioè, che il testo relativo debba essere esaminato dall’aula).
Contrari alla sede deliberante per l’Albo si sono dichiarati i senn. Covi (Pri), Fabj Ramous (Pds) e Filetti (Msi). Quest’ultimo, ha invece dichiarato il proprio apprezzamento per il disegno di legge dei senn. Compagna e Xxxxxxxx (Pli), per l’affidamento alle associazioni della Proprietà edilizia del compito di tenere il Registro de- gli amministratori nonché di conservare il testo dei Regolamenti condominiali.
In una successiva seduta sempre della Commissione Giustizia, hanno espresso parere contrario all’istituzio- ne dell’Albo i senn. Salvato (Rifondazione Comunista), Xxxxxxxx (Pds) e Preioni (Lega Nord) mentre forti per- plessità ha espresso il sen. Xxxxx (Dc).
Dalle riviste…
Proroga sfratti, dubbi di costituzionalità
Consulente immobiliare (n. 477) pubblica uno studio di Xxxxxxx Xxx “Ancora sulle agevolazioni prima casa”. Sul
n. 478 della stessa rivista, un esaustivo studio di Xxxxxxxx Xx Xxxxx (“La proroga degli sfratti - L’impiego della forza pubblica ed i dubbi di costituzionalità”). Sul n. 479, Xxxxxx Xxxxxxxxx tratta varie questioni in materia di patti in deroga (l’errore di diritto, la risoluzione anticipata del contratto precedente, la clausola penale per la ritardata resti- tuzione dell’immobile). Sullo stesso numero, ancora, uno studio di Xxxx Xxxxxxx (“Contratto di portierato: assunzio- ne, norme disciplinari, licenziamento”) ed un articolo nel quale Xxxxxxxx Xxxxxx - del Coordinamento legali della Confedilizia - tratta, concretamente, della pressione fiscale sugli immobili: viene illustrato un caso concreto, per mo- strare come l’imposizione fiscale superi il 50 per cento del reddito effettivo.
Diversi gli articoli che riguardano i proprietari di casa che vengono pubblicati da il fisco. Sul n. 34, Xxxxx Xxxxx- na e Xxxxx Xxxxxxx trattano delle aliquote agevolate Iva nell’edilizia. Sul n. 35, Xxxxx Xxxxxx tratta della “Facoltà di ricorso avverso gli estimi vigenti e conseguenti problematiche fiscali”. Sul n. 36, studio di Xxxxxxx Xxxxxx sul “Trattamento Invim della cessione di fabbricati in corso di costruzione”. Sul n. 38, importante studio (nel quale vie- ne citata anche l’azione della Confedilizia al proposito) di Xxxxxxx Xxxxxxx: “Isi - In autunno la decisione dei giudici tributari di Roma”.
Sulla Rivista giuridica dell’edilizia (n. 3/93) segnaliamo gli articoli di Xxxxxxxx Xx Xxxxx (“Sulla ripartizione delle spese di portierato tra i proprietari dei negozi esterni”), Xxxxxxx Xxxxx “Il vincolo di destinazione di attività aventi interesse storico o culturale nei centri storici”), Xxxxxx Xxxxxxxxxx (“La cessione degli alloggi di edilizia pubblica (legge quadro e prospettive) e la natura giuridica del patrimonio di Erp”) e Xxxxx Xxxxxxx (“Brevi considerazioni sulla legge in materia di indennità di esproprio per pubblica utilità”).
L’affidamento dell’amministrazione condominiale ad una società solo se ci sia un legale rappresentante ben indi-
viduabile è tesi da condividersi a parere di Xxxxxxx Xxxxxxxxx, che ne tratta su Consulenza casa (n. 9). Sulla Rivista Pe- nale dell’Economia (n. 2/93) la segnalazione - con commenti - di varie sentenze in punto di: vincolo di inedificabilità
Questione di costituzionalità sulle distanze legali
degli alberi dal confine
Il Pretore di Torino Xxxxxxxxxx ha sollevato incidente di costituzionalità relativamente alle distanze legali degli alberi dal confine. In particolare, è stata sollevata questione di legittimità costi- tuzionale del combinato disposto degli artt. 892 e 894 del Codice civile in ri- ferimento all’art. 844 stesso Codice “nella parte in cui tale combinato di- sposto non prevede che il giudice possa valutare se gli alberi e le piante, sor- genti a distanza inferiore a quella indi- cata dall’art. 892 del Codice civile, pos- sano essere estirpati, qualora le loro im- missioni nocive o simili propagazioni nel fondo confinante superino la nor- male tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi, in riferi- mento all’art.3 della Costituzione”.
assoluta imposto dopo la formazione del silenzio-assenso ad edificare; concessione illegittima formalmente regolare e reato ex art. 20 lettera b) l. n. 47/85; concessione edilizia illegittima e reato previsto dalla lettera a) stessa norma di legge precitata; sequestro di costruzioni abusive eseguito dalla polizia giudiziaria; mancata esposizione nel cantiere del cartello indicante gli estremi della concessione. Sempre in materia, due interessanti studi sulla Rivista giuridica di urbanistica (n. 1/93): Xxxxxx Xxxxxxxx tratta delle varianti in corso d’opera (art. 15 l. 28.2.1985 n. 47) e Xxxxxxx Xx- golaro dei limiti estremi della ristrutturazione edilizia (demolizione, ricostruzione e trasposizione di volumi).
Sempre interessante ed esaustivo il Corriere tributario, sul cui n. 38 Xxxxxxxx Xx Xxxxxx si occupa delle modifi- che alle aliquote Iva nel settore edilizio. Sul n. 41 della stessa rivista, Xxxxxx Xxxxxxxx tratta dei problemi connessi alla scadenza del 15 dicembre ’93 per il pagamento a saldo della seconda rata Ici.
Xxxxxxxx Xxxxxxx tratta da par suo della sentenza della Corte costituzionale sulla proroga biennale dei contratti (famoso comma 2 bis) su Il Corriere giuridico (n. 9) mentre sul n. 10 della stessa rivista Xxxxx Xxxxxx commenta la legge 19.7.1993 n. 243 (disposizioni tributarie in tema di edilizia abitativa) e Xxxxx Xxxxxxx la sentenza delle Se- zioni Unite della Cassazione 7.7.1993 n. 7449 (“Le Sezioni Unite cancellano la presunzione legale di comunione ex art. 1117 cod. civ.”).
La Rivista della Guardia di Finanza (n. 2/93) pubblica uno studio di Xxxxxxxxx Xxxxx sull’Iva nei riflessi dell’atti- vità di amministratore di condominio. Il Mondo dell’1.11.93 - dal canto suo - ha pubblicato un’inchiesta di Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxx dal titolo “La casa? In saldo”. Sulla rivista La finanza locale n. 7/8 segnaliamo uno studio di Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, “Brevi annotazioni sull’Ici”.
Da ultimo, la rivista Informarsi. Sul n. 6/93 viene trattato il problema del pagamento delle quote condominiali effettuato con l’emissione di assegni bancari o postali e quello dell’abolizione del portierato in condominio. Altri ar- ticoli: “Accorgimenti da usare al momento dell’acquisto di una casa”, “Le tabelle millesimali in un condominio, con particolare riferimento all’art. 1123 Codice civile”, “Regolamentazione della spesa sostenuta arbitrariamente dal comproprietario di un edificio”.
Costo della vita - Indici nazionali
(Comunicazioni ISTAT ai sensi dell’art. 81 legge 392 / 1978)
VARIAZIONE ANNUALE Dato pubblicato dall’ISTAT 75%
Variazione settembre 1992 - settembre 1993
Variazione ottobre 1992 - ottobre 1993
4,2%
4,3%
VARIAZIONE ANNUALE
Variazione giugno 1991 - giugno Variazione luglio 1991 - luglio
Dato pubblicato dall’ISTAT
1993
1993
Variazione agosto 1991 - agosto 1993
Variazione settembre 1991 - settembre 1993
Variazione ottobre 1991 - ottobre 1993
3,15%
3,22%
75%
9,9% 7,42%
10,2% 7,65%
10,0% 7,50%
9,6% 7,20%
9,0% 6,78%
Mostacci (Cresme) sui patti in deroga
Variazione giugno 1992 | - giugno | 1993 | 4,2% | 3,15% |
Variazione luglio 1992 | - luglio | 1993 | 4,4% | 3,30% |
Variazione agosto 1992 | - agosto | 1993 | 4,4% | 3,30% |
Dopo aver evidenziato che “i patti in deroga hanno permesso una via d’u- scita dall’equo canone”, il consigliere delegato del Cresme Xxxxxxx Xxxxxxxx ha dichiarato che “bisogna andare nella direzione di un sistema che si regola- menti da sè”, assicurando soprattutto ai proprietari la disponibilità della casa alla scadenza dei contratti: “Già oggi comunque - ha concluso Mostacci - per i proprietari è più facile rientrare in possesso del proprio immobile perchè ci sono più case offerte in affitto e gli inquilini hanno una maggiore scelta”.
Numerazione civica
e obblighi dei proprietari
Il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente) prevede - art. 42 - che «Le porte e gli altri accessi dall’area di circolazione all’interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resi- stente». L’art. 43 dello stesso Regola- mento prevede che i proprietari dei fabbricati chiedano l’attribuzione del numero civico non appena ultimate le costruzioni, e prima che le stesse siano occupate. La L. 24 dicembre 1954 n.
1228 (Ordinamento delle anagrafi del-
Giurisprudenza casa
la popolazione residente) prevede dal canto suo - art. 11 - che chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravvie- ne alle disposizioni della legge in que- stione ed a quelle del Regolamento è
punito con la sanzione amministrativa
C’è riparazione e riparazione
Non tutte le riparazioni sono uguali. Ci sono quelle che sono a carico del locatore per legge, e ci sono quelle che sono state poste a carico del conduttore per accordo intervenuto. Il loro regime giuridico è essenzialmente diverso, così come la Cassazione ha precisato in un’importante sentenza (n. 11856/92).
“L’art. 1584 cod. civ., a norma del quale nel caso di riparazioni che comportino limitazione nel godimento della casa locata, il conduttore ha diritto ad una riduzione del canone in proporzione alla durata delle riparazioni ed all’entità del mancato godimento, è applicabile - hanno detto i supremi giudici - solo per le riparazioni poste dalla legge a carico del locatore, mentre per quelle che, per accordo negoziale, debbono essere eseguite dal conduttore, senza essere prevista alcuna deroga alla disciplina della citata norma, la conseguente riduzione del canone va limitata solo al periodo di tempo necessario per i lavori di riparazione, che il conduttore, per il dovere di correttezza e buona- fede nella esecuzione dei contratti, è tenuto ad eseguire nel più breve tempo possibile”. Nella specie, si trattava di riparazioni straordinarie poste dal contratto di locazione a carico del conduttore.
Non cambiano le parti
I conduttori, a volte, credono di poter fare quello che vogliono (e in molte occasioni, effettivamente, gli è stato consentito di farlo). Sostituiscono, così, a se stessi, nuovi “conduttori”. Xxx, magari, pensano di potersi avvalere di questo abuso per rifiutare ogni responsabilità per inadempimento.
A questo modo di procedere - davvero allegro e spensierato - ha posto un freno una recente sentenza della Cassa- zione (n. 12159/92).
“Il pagamento del canone da parte di un soggetto estraneo alla stipulazione del contratto di locazione - hanno detto i supremi giudici - anche se ricollegabile alla sua posizione di subconduttore, assunta successivamente alla sti- pulazione stessa, non vale a fargli acquisire la veste di parte dell’originario rapporto di locazione nè vale a provocare, retroattivamente, la unificazione di questo vincolo con quello di sublocazione”.
Insomma: anche se si accetta il canone da soggetto che non è parte del contratto, non gli si riconosce (in nessun modo: nè esplicitamente, nè implicitamente) la qualità di parte del contratto.
Vigilanza armata e condominio
La sicurezza è una bella cosa. Ma non tale da far venir meno le regole stesse della convivenza condominiale. Questo, in buona sostanza, il succo di una sentenza inedita (n. 4631/93) della Cassazione che si è, appunto, pro-
nunciata in merito, dopo una lunga controversia.
“In tema di condominio degli edifici - hanno detto i supremi giudici - la delibera istitutiva di un servizio di vi- gilanza armata per la tutela dell’incolumità dei partecipanti, è rivolta a perseguire finalità estranee alla conservazio- ne e gestione delle cose comuni e, quindi, non è riconducibile nelle attribuzioni dell’assemblea di cui all’art. 1135 cod. civ.”. Diretta la conseguenza che, ancora la Cassazione, ne ha tratta: “Ne deriva che tale delibera, ancorchè presa a maggioranza, non opera nei confronti dei condomini assenti all’assemblea e non può essere fatta valere per una ri- partizione della spesa anche a loro carico”.
Ma il “residence” è un’altra cosa
Residence e immobile arredato: c’è una bella differenza, e la Cassazione l’ha spiegata.
“Il contratto di residence - ha detto il Supremo Collegio in una sua decisione (n. 11859/92) - si differenzia dal contratto di locazione d’immobile arredato (che è soggetto alla legge dell’equo canone) perchè in quest’ulti- mo l’oggetto della prestazione si esaurisce nel godimento del bene (ancorchè il concedente possa eventualmente fornire prestazioni accessorie rientranti comunque nel novero dei normali servizi condominiali), mentre nel contratto di residence e di albergo il godimento dell’immobile, avendo di regola carattere temporaneo e transi- torio, si accompagna e si integra con una serie di servizi, di natura genericamente alberghiera, riconducibili al contratto di somministrazione o al contratto di opera, che assumono una rilevanza paritetica rispetto alla pre- stazione dell’alloggio”.
da lire 10.000 a lire 50.000 (importo così aumentato dal D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, come convertito). La com- petenza per l’irrogazione delle sanzioni (oblazionabili a termini della L. 24 no- vembre 1981 n. 689) è del prefetto.
Quando la P.A. acquista
o affitta immobili da privati
Con circolare 1.10.1993 n. 450 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre), il Ministero delle Finanze ha dettato precise norme alle quali debbono attenersi le amministrazioni dello Stato all’atto di acquistare o loca- re immobili da privati.
I proprietari interessati possono prendere visione della Circolare in questione presso le Ape, alle quali è stata tempestivamente inviata dalla se- de centrale della Confedilizia.
Supplemento a IL FILO DIRETTO
quotidiano di informazione, cultura, attualità, sport, spettacolo, economia Anno VI n. 233
del 17.11.93
Direttore responsabile
Xxxxxxx Xxxx
Redazione
Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Edizioni e promozioni
Croma s.n.c. Xxx Xxxxx 0
Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx (XX)
Registrazione Tribunale di Padova n. 1080 del 9.9.88
Stampa
T.E.P. s.r.l. - Piacenza
Funzionari Ape e assistenza tributaria
Nulla cambia per i funzionari delle Ape abilitati all’assistenza dei soci avanti le Commissioni tributarie. É infatti stata accetta- ta la proposta della Confedilizia (il cui presidente Xxxxxx Xxxxxxxx aveva rappresentato l’esigenza re- lativa al relatore xx. Xxxxxxx) di rendere possibile la continuazio-
ANIA
Associazione nazionale imprese assicuratrici (aderente alla Confedilizia)
L’ICI può versarsi in un’unica rata
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo recante disposizioni correttive per il versamento dell’ICI. In partico- lare è stabilito (come aveva richie- sto la Confedilizia) che il contri- buente possa versare l’intero im- porto dell’imposta entro il termine di versamento della prima rata. La norma - è espressamente detto nel- la relazione di accompagnamento -
Sulla fiscalità locale incontro Confedilizia-ANCI
Al Congresso di Riva del Garda dell’Anci (Associazione Comuni d’Ita- lia), il Presidente dell’importante or- gano rappresentativo, Padula, ha pro- posto a Confedilizia, Confcommercio e Confartigianato un “tavolo unico” sui problemi della fiscalità territoriale. Nei giorni successivi, il Presi- dente Xxxxxx Xxxxxxxx ha incontrato a Roma il Presidente Padula. L’in- contro è stato definito “costruttivo”
dal Presidente confederale.
ne dell’assistenza in questione anche dopo l’entrata in vigore del
“ha carattere interpretativo e com-
prende, quindi, anche il corrente
nuovo contenzioso e delle nuove Commissioni tributarie (ora fissa- ta all’ 1.10.94 ) . La legge 29.10.1993 n. 427 (di conversio- ne del d. l . n. 331/93 sull’Iva- Cee) ha previsto - art. 69,3° com- ma - che “sono abilitati all’assi- stenza tecnica dinanzi alle Com- missioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicem- bre 1992 n. 545, risultavano i- scritti nell’elenco tenuto dalla In- tendenza di Finanza competente per territorio, ai sensi dell’art. 30, terzo comma, del D. P. R. 26.10.1972 n. 636”.
La copertina del volumetto in materia di “Assicurazioni” con- trollato da esperti dell’Ania ed allegato ad un recente numero della rivista Epoca.
Un’intera parte della pubbli- cazione è dedicata agli aspetti as- sicurativi concernenti gli immo- bili.
anno 1993”. Conseguentemente
(come il Ministero delle Finanze a- veva già fatto presente, risponden- do ad un’ interpellanza dell’on. Dalla Via) è da considerarsi corret- to il comportamento del contri- buente che già quest’anno ha anti- cipato l’adempimento del proprio obbligo tributario.
Confedilizia a Radio Uno
Il 13 dicembre dalle ore
13.20 la Confedilizia terrà a Radio Uno una trasmissio- ne dell’Accesso.
Il 2 bis spedito ancora alla Corte
La sentenza della Corte costitu- zionale sul comma 2 bis dell’art. 11 legge 359 (proroga biennale in caso di mancato accordo su un patto in deroga), non ha convinto il Pretore di Verona, Xxxxxxx. Che ha rispedi- to la questione alla Corte, facendo rilevare - ed ampiamente argomen- tando - che non è ammissibile nè un’interpretazione estensiva del comma in questione (in cui non si accenna minimamente al recesso) nè una lettura analogica del comma medesimo (che presuppone “casi si- mili” e “materie analoghe”).