CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
Definizioni – Ai fini dell’applicazione delle presenti Condizioni Generali:
con il termine Istituto si intende l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
con il termine Contraente si intende il soggetto al quale l’Istituto affida l’esecuzione di lavori/servizi/forniture;
con il termine Contratto si intende indifferentemente l’ordine e/o il contratto con il quale l’Istituto affida l’esecuzione di lavori/servizi/forniture.
Art. 1 – Obblighi del Contraente – Il Contraente si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con la dovuta diligenza, e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
È onere del Contraente curare, sotto la propria responsabilità, che durante l’esecuzione dell’appalto i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tengano un contegno corretto, mantenendo riservata la conoscenza di luoghi, persone e procedure e attenendosi scrupolosamente alle Misure e procedure di sicurezza IPZS, approvate dal Ministero dell’economia e finanze, fermo restando che gli stessi si intendono autorizzati ad accedere ai locali IPZS con le modalità fissate e - ove previsto - sotto diretta sorveglianza della Security IPZS.
Il Contraente si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, l’Istituto si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata l’effettiva sussistenza di un eventuale debito maturato nei confronti di enti previdenziali o assistenziali e relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente per le prestazioni oggetto del Contratto. Sono a carico del Contraente tutti gli obblighi previsti nell’offerta, nella documentazione di gara, nel capitolato e/o nel Contratto cui si rinvia. Resta ferma l’applicazione dell’art.30 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Art. 2 – Divieto di cessione del credito o del Contratto – Il Contraente non può cedere il credito né l’esecuzione anche parziale del Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Istituto. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all’Istituto, quest’ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del Contraente. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti dell’Istituto per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Resta ferma l’applicazione dell’art.106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Art. 3 – Subappalto – Il Contraente non può dare in subappalto l’esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione scritta dell’Istituto. A tal fine il Contraente dovrà consegnare all’Istituto copia del contratto di subappalto unitamente all’ulteriore documentazione richiesta.
In caso di subappalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Contraente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Il Contraente è obbligato a trasmettere all’Istituto, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Contraente corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l’immediata sospensione dei pagamenti.
Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare:
- clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010;
- clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.
Resta ferma l’applicazione dell’art.105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Art. 4 – Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale – La regolarità contributiva del Contraente sarà attestata, prima dell’affidamento, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità. La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.
La regolarità contributiva del Contraente dovrà inoltre risultare dal DURC regolare e in corso di validità per il pagamento degli acconti, degli stati di avanzamento dei lavori, per il collaudo e per il pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.
In caso di solidarietà passiva dell’Istituto, quanto eventualmente versato dallo stesso a prestatori di lavoro del Contraente o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte dell’Istituto medesimo nei confronti del Contraente, maggiorato degli interessi legali. L’Istituto avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberato dal versare al Contraente gli importi corrispondenti alla somma pagata dall’Istituto stesso. Il Contraente prende atto che l’Istituto è assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del D.M. 40/2008.
Resta ferma l’applicazione dell’art.30 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Art. 5 – Collaudo/Certificato di verifica di conformità – L’Istituto ha il diritto di effettuare controlli sull’esecuzione del Contratto; al termine dell’esecuzione del Contratto ha il diritto di effettuare una verifica/collaudo finale per l’accettazione definitiva delle prestazioni. Il Contraente si adopererà per consentire all’Istituto di effettuare la verifica/collaudo in tempi congrui. Detta verifica/collaudo può avvenire a discrezione dell’Istituto presso il Contraente, presso i locali dell’Istituto medesimo, ovvero presso gli enti destinatari delle forniture, che potranno anche effettuare la verifica/collaudo stessa. La verifica/collaudo non esonera il Contraente da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente.
Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte dell’Istituto. Resta ferma l’applicazione dell’art.102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Art. 6 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Il Contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 .
Di tale circostanza il Contraente deve dare diretta e puntuale evidenza all’Istituto che, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte del Contraente stesso. Il Contraente, il subappaltatore ed il subfornitore sono tenuti altresì a dare comunicazione all’Istituto e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.
Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà l’attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 13.
Art. 7 – Fatturazione – Il Contraente deve emettere fattura nei termini e con le modalità previste dalla legge. Le fatture emesse devono essere in regola ai fini fiscali e conformi alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto ed al Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dall’Istituto nonché alla singola tipologia di attività o componente del lavoro, servizio e/o fornitura; dovrà riportare gli importi espressi in euro, le coordinate del conto corrente dedicato bancario o postale, oltre che il numero di partita IVA.
La fattura deve essere intestata all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ed inviata presso la sede legale. Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, in caso di RTI/GEIE le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l’importo corrispondente agli importi convenuti per l’esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità i termini e le condizioni indicati nel Contratto.
Art. 8 – Garanzia – Il Contraente è tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità dell’opera. In particolare tutto il materiale fornito e/o le opere/servizi saranno garantiti contro ogni difetto e vizio di fabbricazione, montaggio e realizzazione, per la durata di ventiquattro mesi ovvero per la maggiore durata prevista da disposizione di legge o dal Contratto. Nell’ipotesi di difformità e/o vizi, l’Istituto ha diritto di chiedere l’esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel Contratto ai sensi degli artt. 1453/1460 c.c. Art. 9 – Logistica – Per le ipotesi in cui il Contratto abbia per oggetto l’erogazione di servizi di logistica, il Contraente, in applicazione di quanto prescritto dal D.Lgs 286/2005 e s.m.i., si obbliga a:
a) svolgere la propria attività in conformità con quanto previsto nel D.Lgs 286/2005 e s.m.i., avvalendosi in particolare, per le attività di autotrasporto, di imprese stabilite in Italia iscritte all’Albo Nazionale degli autotrasportatori, ovvero di imprese non stabilite in Italia ma munite di abilitazione per l’attività di autotrasporto internazionale e di cabotaggio stradale in territorio italiano;
b) ricevere e conservare le dichiarazioni, da parte dei propri vettori, con riferimento all'operato dei rispettivi conducenti circa l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto terzi, nonché anche relativamente a perdita, danni o avaria delle merci trasportate;
c) vigilare affinché nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, i Vettori rispettino le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, assumendo piena responsabilità per la violazione di tali disposizioni.
Art. 10 – Responsabilità – Fermo restando l’obbligo per il Contraente di stipulare idonee polizze assicurative lo stesso è responsabile per qualsiasi danno cagionato a qualsivoglia titolo dal Contraente medesimo, dai suoi dipendenti e collaboratori nonché dai subappaltatori nel corso dell’esecuzione del Contratto.
Art. 11 – Penali – Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, ove il Contraente non esegua, in tutto o in parte, le prestazioni di cui al Contratto/Documentazione di gara/Ordinativo nel termine fissato, in assenza di cause di forza maggiore o di accordi specifici, l'Istituto applicherà una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale del lavoro/servizio/fornitura, per ogni giorno di ritardo.
Nel caso in cui il Contraente esegua le prestazioni di cui al Contratto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Contratto/Documentazione di gara/Ordinativo, l’Istituto applicherà una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale del lavoro/servizio/fornitura non eseguito correttamente, sino alla data in cui il lavoro/servizio/fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme.
Qualora l’esecuzione della prestazione sia articolata in più parti nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, l'Istituto ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l’esecuzione del contratto ad altri, in danno del Contraente inadempiente. In tal caso quest’ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. L’Istituto ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. Ove previste dal Contratto, restano ferme e pienamente applicabili le eventuali diverse penali ivi indicate.
Art. 12 – Risoluzione – In caso di inadempimento del Contraente agli obblighi di legge o del Contratto, l’Istituto, fermo restando l’applicazione delle penali, previa diffida formale e prefissione di un congruo termine per adempiere, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione, ove prevista, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto dell’Istituto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, senza pregiudizio di ogni altro diritto.
L’Istituto può risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il Contratto o parte di esso, nei casi di cui all’art. 108 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Art. 13 – Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010 – Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 12 - Risoluzione, il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo o ai subappalti e subcontratti derivati siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.
Art. 14 – Recesso – Ove non diversamente previsto nel Contratto, l’Istituto si riserva la facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 20 giorni solari da comunicarsi per iscritto al Contraente con le modalità di cui all’art. 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
In tal caso, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del Contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo residuo. Il Contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.
Art. 15 – Proprietà intellettuale – Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, i diritti di proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dal Contraente o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell’ambito e in occasione dell’esecuzione del Contratto, sono di titolarità e proprietà esclusiva dell’Istituto, ivi compresi l’invenzione di prodotti o processi suscettibili di essere coperti da brevetto. Il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore oltre quello convenuto nel Contratto. Il Contraente garantisce di non violare per nessun titolo diritti e ragioni di terzi, manlevando in ogni caso l’Istituto da qualunque perdita, danno, o conseguenza economica derivanti da violazione di diritti di terzi ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese legali e giudiziarie, ivi comprese quelle dell’Istituto medesimo.
Art. 16 – Normativa ambientale – Il Contraente si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia ambientale e di smaltimento rifiuti. L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere al Contraente documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale.
Il Contraente che nello svolgimento delle proprie attività si trovi a produrre rifiuti di qualsiasi tipo è tenuto a smaltire i rifiuti eventualmente prodotti in conformità alla normativa vigente e sotto la sua piena responsabilità in quanto considerato detentore e/o produttore ai sensi dell’art 183 del suddetto D.Lgs.
Art. 17 – Sicurezza – Il Contraente si obbliga a collaborare con il personale dell’Istituto nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle misure di sicurezza dai rischi sul lavoro ivi comprese le eventuali interferenze operative tra le parti e con terzi (DUVRI), a rispettare tutte le obbligazioni della vigente normativa inerente la sicurezza, salute e igiene sul lavoro, la prevenzione incendi, nonché a farle rispettare dal proprio personale dipendente e da quello dei subappaltatori.
Art. 18 – Accesso in aree sottoposte a controlli di sicurezza – Il Contraente sarà tenuto a garantire che nell’esecuzione del Contratto i propri addetti si sottopongano, ove previsto, alle misure di sicurezza per il controllo all’accesso e alla permanenza nei locali ove si fabbricano valori per lo Stato.
Art. 19 – Riservatezza – Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto. Il Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l’espletamento del Contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.
Art. 20 – Codice Etico e Prevenzione della Corruzione – Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Modello”), dal Codice etico (di seguito, il “Codice”) e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., copia dei quali è disponibile on line sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxx.xx sezione “Società Trasparente - Disposizioni generali”. Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:
1) rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.T.P.C. e comunque tale da non esporre l’Istituto al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell’Istituto a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.T.P.C.
L’inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Istituto a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.
Art.21 – Foro Competente – Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al Contratto è il Foro di Roma, fermo il
disposto degli articoli 205 e 206 e 208 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in ordine ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
Art.22 – Xxxxx e Spese contrattuali – Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione, sono a carico del Contraente.
Art. 23 – Xxxxx di rinvio. – Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, trova applicazione il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI APPLICABILI AI CONTRATTI DI FORNITURE
1. Imballaggio, spedizione e trasporto
Il Contraente ha l’obbligo di imballare, consegnare, spedire e fatturare le merci fornite rispettando le condizioni seguenti.
A. Imballaggi – Il Contraente deve curare l'adeguato imballaggio delle forniture, ove non precisate le caratteristiche nell'ordinativo, senza diritto a rimborsi di alcun genere. Qualora sia richiesta la restituzione dell'imballaggio, le spese di spedizione sono a carico della Contraente.
B. Consegne – Le forniture devono essere consegnate all'Istituto o agli enti destinatari nei termini stabiliti e nelle località indicate nel Contratto. Le consegne di forniture destinate alle Strutture, anche locali, delle Amministrazioni Pubbliche debbono essere eseguite garantendo gli adempimenti, le attestazioni e le dichiarazioni previsti dalla normativa vigente, secondo la modulistica di cui al Contratto.
C. Spedizioni – Le merci e le forniture viaggiano a rischio e pericolo del Contraente, coperte da idonea assicurazione. Le merci acquistate franco partenza debbono essere spedite con mezzi idonei ed inoltrate sul percorso più conveniente per l’Istituto. Non sono riconosciute spese di sosta, di imballaggio, di interventi di case di spedizione sostenute senza la preventiva autorizzazione dell’Istituto. Il Contraente deve dare tempestivo avviso della spedizione all’Istituto o all’ente destinatario con indicazione di tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’ordinativo o del Contratto di fornitura e delle merci spedite.
Il Contraente espleta o fa espletare tutte le formalità relative alla spedizione, e in particolare quelle per l'esportazione; se del caso, egli espleta o fa espletare le formalità d'importazione e fornisce tutti i documenti all'uopo necessari.
D. Fatture e bolle di consegna – Le fatture pro forma devono menzionare:
a) il prezzo della fornitura non imballata, franco fabbrica, in euro;
b) le spese di imballaggio, di trasporto ed eventualmente di assicurazione, in euro;
c) il riferimento al Contratto e al CIG comunicato dall’Istituto
Ogni consegna è accompagnata da una bolla che indica la natura della fornitura, le quantità contenute nei colli, i numeri e i contrassegni di questi ultimi, il riferimento e la data del Contratto e la data di spedizione.
2. Accettazione delle forniture
La Verifica di conformità sarà effettuata secondo i termini e le modalità di seguito indicati.
A. Verifica di conformità – La firma della bolla di consegna da parte dell’Istituto vale quale semplice riconoscimento del fatto che la fornitura è stata consegnata (accettazione provvisoria) e non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. Nel corso delle lavorazioni, l’Istituto può effettuare controlli con facoltà di prelevare campioni del materiale impiegato nelle lavorazioni stesse.
Le forniture sono sottoposte a Verifica di conformità che può avvenire a discrezione dell'Istituto presso il Contraente, o presso i magazzini e gli stabilimenti dell'Istituto, ovvero presso gli enti destinatari delle forniture. La Verifica di conformità è, di regola, eseguita da personale tecnico dell' Istituto. Per le forniture destinate ad amministrazioni ed uffici diversi dall'Istituto, la Verifica di conformità può essere eseguita a cura dell'ente interessato. In tal caso il Contraente è tenuto a trasmettere all'Istituto i documenti relativi all'avvenuta Verifica di conformità e alla presa in carico. Le forniture che alla Verifica di conformità risultino difettose o non rispondenti ai requisiti tecnici prescritti o alle caratteristiche fissate, sono rifiutate. I difetti e le manchevolezze che, a giudizio dell'Istituto, siano ritenuti tollerabili comportano proporzionale riduzione del prezzo. Dell'esito della Verifica di conformità, cui consegue rifiuto della fornitura o riduzione del prezzo, viene redatto, entro un mese dalla data di consegna, un verbale che viene trasmesso al Contraente, il quale è invitato a verificare i fatti (eventualmente in loco) e a pronunciarsi entro 15 giorni. A scelta dell’Istituto, il Contraente deve riparare o sostituire a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dal Contratto. Qualora il Contraente non accetti di sostituire la fornitura rifiutata con altra idonea nel termine prescritto o non la esegua entro lo stesso termine, l'Istituto può procedere all'esecuzione in danno, salvi i maggiori danni. Decorso detto termine di 15 giorni, il risultato della Verifica di conformità è definitivo. La fornitura rifiutata è messa a disposizione del Contraente, che ha l'obbligo di ritirarla entro 15 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto. Decorso inutilmente il termine suindicato, l'Istituto può provvedere alla spedizione della partita contestata al Contraente, gravando lo stesso di tutte le spese comunque sostenute. La Verifica di conformità positiva non esonera il Contraente da responsabilità per eventuali vizi, imperfezioni e difformità non emersi all'atto della Verifica stessa e successivamente scoperti.
Resta ferma l’applicazione dell’art.102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
FIRMA …………………………………..
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del Codice civile, il Contraente dichiara espressamente di approvare tutte le clausole sopra riportate, ed in particolare quelle agli articoli: 1 (Obblighi del Contraente); 2 (Divieto di cessione del credito o del Contratto); 3 (Subappalto); 4 (Regolarità contributiva–DURC e regolarità fiscale); 9 (Logistica); 10 (Responsabilità); 11 (Penali); 12 (Risoluzione); 13 (Clausola risolutiva espressa); 14 (Recesso); 21 (Foro competente) ed ai punti 1.C. Spedizioni e 2.A.Verfica di conformità
FIRMA …………………………………..