SCHEMA DI CONCESSIONE – CONTRATTO
SCHEMA DI CONCESSIONE – CONTRATTO
Concessione della gestione di parte delle attività analitiche del Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio Venezia Giulia
Importo contrattuale: canone annuo € ….……. (. ) oneri fiscali esclusi.
TRA
la CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA (in seguito denominata “Concedente”), (codice fiscale e partita IVA 01275660320), rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato agli effetti del presente atto in Trieste, presso la sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxx 00, il quale interviene e stipula il presente atto in qualità di Segretario Generale della C.C.I.A.A. e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta
E
………………………………… con sede in ……………………….. C.F. nella persona
di ……………………………………………. nato a …………………… il …………………… (in seguito denominato Concessionario)
PREMESSO CHE
− la Giunta camerale, con provvedimento n. 66 dd. 15.5.2017, ha confermato l’indirizzo espresso con precedente provvedimento giuntale n. 14 dd. 26.02.2018 volto alla chiusura definitiva della struttura del Laboratorio Chimico Merceologico, con conseguente cessazione delle relative funzioni ed attività ad esclusione, per le ragioni ivi indicate, di quelle afferenti le attività ed i servizi riguardanti le analisi relative al caffè e alle ispezioni sanitarie effettuate ai sensi del D.P.R. 470/73, nonché di quelle ad essi comunque connessi, sotto la denominazione “Camera di Commercio Venezia Giulia – Laboratorio Chimico Merceologico”;
− con il medesimo provvedimento è stato dato mandato agli Uffici camerali di avviare tempestivamente l’iter per l’affidamento in concessione della gestione dei suddetti servizi ad un soggetto qualificato da scegliersi all’esito della procedura prevista e disciplinata dall’art. 63, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avuto riguardo ai principi per l’aggiudicazione di appalti e concessioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. citato.
− l’iter per l’assegnazione in concessione ha avuto avvio con determinazione n. 172
d.d. 30.3.2018 di indizione della relativa procedura selettiva mediante approvazione dei relativi documenti di gara;
− in esito alla procedura di selezione con determinazione n. dd. è
stata approvata l’aggiudicazione in favore del Concessionario, sulla base
dell’offerta economica da questi presentata, assunta in atti prot.
dd.
− il presente atto costituisce il regolamento contrattuale, integrativo di quanto già previsto nell’Avviso, della concessione dei servizi sopra indicati.
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Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Con il presente contratto la Concedente affida all’operatore economico
……………………………., che accetta senza riserva alcuna, in regime di concessione, la gestione dei seguenti servizi del LCM:
• prove analitiche sul caffè;
• ispezioni sanitarie effettuate ai sensi del D.P.R. 470/73;
Nella presente concessione per la gestione del LCM sono ricomprese le attrezzature indicate in allegato sub A) da intendersi parte integrante del presente contratto;
L’attività gestionale dovrà essere svolta secondo i termini e le modalità risultanti dal presente contratto.
Le condizioni di cui al presente contratto potranno essere unilateralmente modificate dalla Concedente in qualsiasi momento, in applicazione di eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari. Di comune accordo fra le parti, potranno essere in ogni momento apportati i perfezionamenti ritenuti necessari per un migliore svolgimento della gestione stessa. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi mediante semplice scambio di lettere.
Sono escluse modifiche/integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso.
ART. 2
DURATA – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE
Alla scadenza, la concessione decadrà di diritto, fatta salva la facoltà della Concedente di prorogare la stessa nelle more della pubblicazione di altra procedura di evidenza pubblica.
Al termine del servizio, il Concessionario sarà tenuto in ogni caso a restituire le attrezzature in perfetta efficienza, salvo il naturale deperimento e ciò senza che nessun compenso possa essere riconosciuto al Concessionario.
Cessando il rapporto con la Concedente, per scadenza o altre cause, il Concessionario sarà tenuto ad assicurare e garantire le prestazioni oggetto della presente concessione per tutto il tempo necessario all’individuazione del nuovo soggetto e conseguente stipula della nuova concessione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi a far data dalla data di scadenza o recesso della concessione stessa. In tale periodo, saranno considerate valide tutte le condizioni ed i patti contenuti nella presente concessione.
Alla scadenza della concessione, il Concessionario non avrà diritto, sia in caso di scadenza naturale che di recesso, ad alcuna buonuscita o indennità comunque
denominata, per la mancata prosecuzione o la mancata proroga della concessione o per la perdita dell’avviamento.
E’ in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione amministrativa, l’applicazione delle norme riguardanti i contratti di locazione.
Il Concessionario potrà recedere dalla concessione, dandone comunicazione con almeno 12 (dodici) mesi di preavviso con Raccomandata AR o PEC. In caso di recesso, in qualunque modo motivato, il Concessionario non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Concedente anche relativamente ad opere/spese già realizzate/sostenute.
ART. 3
CANONE DI CONCESSIONE
Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente, a titolo di canone omnicomprensivo a fronte del servizio oggetto della concessione, l’importo annuo di euro ( /00) + IVA.
Il canone concessorio annuo, pattuito in Euro + IVA, sarà fatturato dal
Concedente in rate trimestrali anticipate di Euro
primi cinque giorni del trimestre di competenza.
, da versare entro i
Il pagamento del canone dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore del Concedente sul conto corrente dalla stessa indicato (attualmente Banca Friuladria Credit Agricole Xxx XXXX XX00X0000000000000000000000). Xx pagamento non può essere sospeso né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.
Il canone sopra indicato sarà rivalutato, a partire dal secondo anno contrattuale, secondo gli incrementi ISTAT su base annua, senza alcun onere di richiesta scritta da parte del Concedente.
Le parti concordano che il pagamento del canone decorra dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento di ciascuna rata del canone di concessione, il presente contratto decadrà secondo quanto previsto dal successivo art. 10, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge ed il risarcimento anche del maggior danno.
In caso di ritardato pagamento del canone rispetto a quanto convenuto, decorrono gli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002.
ART. 4
ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono oneri a carico del Concessionario:
1. l’esecuzione dei servizi di cui all’art. 1 presso la sede legale o unità locale del concessionario, comunque ubicata in provincia di Trieste
2. la dotazione di personale idoneo e qualificato alle dipendenze esclusive dello stesso;
3. l’acquisizione di tutti i materiali, attrezzature e mezzi e macchine necessarie alla gestione dei servizi di cui all’art. 1, fatte salve quelle ricomprese nell’allegato A);
ART. 5
OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
I seguenti obblighi saranno a totale carico del Concessionario:
1. ottenere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto;
2. predisporre e trasmettere, con cadenza annuale, una relazione che riassuma l’attività complessivamente svolta;
3. tenere indenne il Concedente da qualsiasi onere fiscale connesso alle attività gestite nell’ambito del presente contratto, nonché da qualsiasi adempimento od obbligo di natura contrattuale e previdenziale afferente al personale e ai collaboratori impiegati nelle medesime attività;
4. custodire, con la diligenza del buon padre di famiglia, l’attrezzatura assegnata in concessione dalla data di consegna;
5. impegnarsi a gestire l’attività sotto la propria esclusiva responsabilità ed a proprio intero rischio imprenditoriale, tenendo manlevata la Camera di Commercio da ogni eventuale pretesa di terzi;
6. comunicare tempestivamente al Concedente qualsiasi variazione dell’assetto societario che riguardi i legali rappresentanti o la forma giuridica della società o dell’impresa.
7. presentare idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa, del valore pari a sei mensilità di canone, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 12.
ART. 6 MANUTENZIONE ORDINARIA
E’ posto a carico del Concessionario l’onere per l’effettuazione di tutti gli interventi manutentivi alle attrezzature assegnate in concessione.
ART. 7 CORRISPETTIVI
Tutti i corrispettivi connessi ai servizi forniti in vigenza del presente rapporto concessorio saranno direttamente riscossi ed incamerati dal Concessionario, conformemente agli obblighi di legge; ogni eventuale responsabilità derivante dall’inosservanza delle leggi tributarie e fiscali sarà esclusivamente a carico del Concessionario e non potrà in nessun caso essere chiamato in causa il Concedente.
ART. 8
OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, il Concessionario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al presente contratto, conti correnti bancari o postali “dedicati”, anche non in via
esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati al Concedente in sede di stipulazione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato dal Concedente. Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale comporta, ai sensi della L 136/2010, la nullità assoluta del contratto.
ART. 9
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto pena la sua risoluzione. Il subappalto è ammesso previa autorizzazione del Concedente.
ART. 10 DECADENZA
Il concessionario decadrà dalla concessione nel caso di grave inadempimento agli obblighi previsti dal presente contratto; a titolo esemplificativo, sarà considerata causa di decadenza:
a. l’interruzione del servizio senza giustificato motivo;
b. il ritardato pagamento del canone di concessione per un tempo superiore a mesi 2 (due);
c. sopraggiunta incapacità del Concessionario di contrattare con la pubblica amministrazione;
d. verificarsi di una della cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
e. qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione di cui al presente atto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
f. gravi violazioni contrattuali tali da pregiudicare la regolarità del servizio;
g. assoggettamento a procedure di sequestro conservativo;
h. cessione e sub concessione del servizio oggetto del presente contratto senza autorizzazione del Concedente;
i. l’utilizzo della denominazione “Camera di Commercio Venezia Giulia” in modo inappropriato o comunque lesivo dell’immagine dell’Ente;
j. la ripetuta inosservanza degli impegni assunti dal Concessionario, a seguito di almeno 3 (tre) formali contestazioni di addebiti da inviare a mezzo PEC,
concedendo il termine di venti giorni per le controdeduzioni;
k. mancata presentazione fideiussione con le modalità e nella misura indicata dal successivo art. 12.
La decadenza avrà effetto dal momento in cui il Concedente comunichi al Concessionario, a mezzo PEC, la propria decisione. In caso di decadenza della convenzione in base al presente articolo, il Concedente incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere la corresponsione degli eventuali maggiori danni.
ART. 11 REVOCA
Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato e senza alcun risarcimento od indennizzo per qualsiasi ragione di pubblico interesse.
La revoca produce i suoi effetti dopo tre mesi dalla comunicazione da parte del Concedente. L'efficacia della revoca della concessione non può essere sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di qualsivoglia somma.
Ove la concessione venga revocata, la cauzione sarà restituita agli aventi diritto dopo che la Concedente sarà soddisfatta di tutte le eventuali sue ragioni di credito.
Resta inteso che costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione all’eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti.
ART. 12 DEPOSITO CAUZIONALE
1. Il Concessionario dovrà presentare idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa, del valore pari a sei mensilità di canone offerto in sede di gara, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione. Detta polizza potrà avere durata annuale, rinnovabile per tutto il periodo della concessione, o durata complessiva pari agli anni di vigenza della concessione e dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezioni;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 C.C.;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 C.C., 2^ comma.
2. La cauzione sarà svincolata al termine del periodo di durata della concessione, previa verifica dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario.
3. Il Concessionario si obbliga a far pervenire copia della suddetta fideiussione entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
ART. 13 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
Il Concessionario prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, incluse le disposizioni di cui alla L. 136/2010 relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.
In particolare, il Concessionario garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il Concessionario si impegna a comunicare immediatamente al Concedente, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma nell’arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà del Concedente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
ART. 14 FORO COMPETENTE
Competente a decidere di ogni controversia insorgente tra il Concedente e il Concessionario in ordine alla conclusione, all’interpretazione e all’esecuzione della presente convenzione sarà in via esclusiva il Tribunale Civile di Trieste.
ART. 15 SPESE E IMPOSTE
Sono a totale carico del Concessionario tutte le spese e imposte inerenti alla redazione e registrazione dell’atto di concessione, nonché degli atti successivi e conseguenti.
Art. 16 ELEZIONE DOMICILIO
Per gli effetti del presente contratto di concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso .
Art. 17 MODIFICAZIONI ALLA CONCESSIONE
Ogni modifica alla presente concessione, all'infuori di quelle modifiche imposte per legge ad una o ad entrambe le Parti, dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in
forma scritta.
ART. 18
TRATTAMENTO DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI
Ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione del presente atto saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini previsti dal presente rapporto concessorio e saranno conservati presso le sedi competenti del Concedente.
ART. 19
UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE
Il Concedente mantiene la titolarità della denominazione “Camera di Commercio Venezia Giulia ‐ Laboratorio Chimico Merceologico”; il Concessionario dovrà utilizzare tale denominazione per l’espletamento dell’attività svolta garantendo che la spendita e l’utilizzo siano corrispondenti alle finalità della gestione e alle attività poste in essere lasciando, altresì, indenne il Concedente da qualsiasi uso improprio e lesivo che ne dovesse fare.
ART. 20
RINVIO E CLAUSOLA DI CHIUSURA
Per quanto espressamente non previsto e contemplato nel presente atto, le parti fanno rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché al Codice Civile.
Nel presente contratto vengono richiamate, e si intendono qui come riportate e trascritte, tutte le condizioni previste negli atti di gara per l’aggiudicazione della concessione di cui all’art. 1.
Con il solo fatto della presentazione dell’offerta, i concorrenti riconoscono esplicitamente di aver preso cognizione e di accettare espressamente, gli articoli, le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente schema di concessione‐contratto.
Trieste,
Firma del Concedente Firma del Concessionario