SETTORE POLITICHE TERRITORIALI e SVILUPPO ECONOMICO
CITTÁ DI CAORLE xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
SETTORE POLITICHE TERRITORIALI e SVILUPPO ECONOMICO
Regolamento per la disciplina degli spazi acquei interni del Comune di Caorle
Approvato con accordo di programma tra Comune di Caorle, Regione Veneto e Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e sottoscritto il 22.12.2017.
Entrato in vigore il 08.01.2018
Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente accordo di programma disciplina le modalità di assegnazione degli spazi destinati alla realizzazione delle infrastrutture a supporto della navigazione interna e marittima previste negli elaborati grafici e nelle Norme Tecniche Operative come modificate dalla Variante n. 3 al Piano degli Interventi – Piano di utilizzo degli spazi acquei interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 02.05.2017, per la costruzione dei nuovi manufatti per l’attracco ed il ricovero delle imbarcazioni ad uso commerciale e professionale e da diporto e bilance da pesca , collocati sugli spazi acquei interni del Comune di Caorle.
2. Ai sensi dell’applicazione del accordo tra la Regione Veneto e il Comune di Caorle, nell’ambito disciplinato dal Piano di utilizzo degli spazi acquei interni succitato non trovano applicazione le norme disciplinanti le modalità di individuazione del Soggetto concessionario previste dalla Dgr 1791/2012. Per la Regione del Veneto l’autorità demaniale è demandata ai sensi della D. Lvo 112/1998 e s.n.i. l’attività di gestione e valorizzazione del patrimonio demaniale. All’interno dell’articolazione regionale le Unità preposte all’emanazione dei decreti di concessione relativi agli spazi acquei oggetto della presente norma sono l’Unità Organizzativa Logistica ed Ispettorati di Porto per il demanio della navigazione interna ubicato in prossimità delle linee fluviali classificate navigabili ai sensi della Dgr 4222/2006 e l’Unità Organizzativa Genio Civile Venezia per le aree demaniali restanti.
Art. 2 – Attribuzioni delle competenze
1. Al Comune di Caorle è riservata la competenza sulle assegnazioni degli spazi con le procedure stabilite per il funzionamento dello sportello unico previsto dal D.P.R. 380/01 e con quelle di seguito indicate, nonché la funzione di vigilanza sul corretto rispetto del piano di utilizzo degli spazi acquei.
2. All’Autorità Demaniale e al Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, ove e per quanto di rispettiva pertinenze, compete l’emanazione dei decreti di concessione e relativi disciplinari d’uso sulla base delle assegnazioni di cui al precedente comma e la riscossione dei relativi canoni il cui importo è definito annualmente con apposito atto dall’Amministrazione competente, avuto riguardo della natura delle opere.
3 Il Piano di utilizzo degli spazi acquei costituisce strumento prioritario per la gestione degli spazi acquei del Comune di Caorle. Sarà possibile, qualora necessario, valutare congiuntamente tra Comune di Caorle, Autorità Regionale e Consorzio di Bonifica, e per casi straordinari, sempre di reciproco interesse, l’individuazione di interventi non contemplati dalla suddetta pianificazione.
Art. 3- Concessionari
1. L’assegnazione di strutture d’ormeggio e cavane per uso non commerciale è riservata agli attuali titolari di concessioni inerenti l’oggetto rilasciate dalla Regione, ai già detentori di concessioni con pagamenti regolari, ai residenti nel Comune di Caorle e ai residenti in altri comuni, secondo i criteri di cui all’art. 6 del presente accordo.
2. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda ai fini dell’assegnazione di uno spazio, per cavane o per attracchi, pena l’esclusione di tutte le istanze presentate. Tale regola non ricorre per i pescatori professionisti e i titolari di attività di pescaturismo, ittiturismo ed escursionismo sostenibile che possono richiedere l’assegnazione di due spazi. Agli operatori professionali nel settore della nautica potranno essere assegnati più spazi acquei in ragione delle specifiche motivazioni ed esigenze rappresentate, previo assenso della Giunta Comunale
Art. 4– Bando di assegnazione
1. Nello svolgimento delle funzioni di Sportello Unico ai sensi del DPR 380/01, per ciascun ambito indicato all’art. 00 - xxx, xxxxx Xxxxx Tecniche Operative come modificate dalla Variante n. 3 al Piano degli Interventi – Piano di utilizzo degli spazi acquei interni, il Comune seleziona i richiedenti aventi i requisiti per l’assegnazione degli spazi funzionali alla realizzazione delle infrastrutture fluviali, previa approvazione da parte della Giunta Comunale di un apposito bando predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente accordo.
2. Il bando dovrà contenere:
a) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
b) gli ambiti che contengono le disponibilità delle aree e degli spazi destinati alla realizzazione degli ormeggi e delle cavane e delle infrastrutture fluviali secondo quanto contenuto negli articoli 2, 3, 4 e 5 dell’allegato n. 1 alle Norme Tecniche Operative come individuati nel Piano di utilizzo degli spazi acquei interni;
c) le procedure di assegnazione degli spazi e della formazione della graduatoria, con l’indicazione delle precedenze e delle riserve di spazi;
d) i casi per i quali viene meno il diritto di assegnazione;
e) il richiamo al presente accordo per tutti gli adempimenti, casistiche, norme generali e quant’altro in riferimento alle assegnazioni;
f) gli elaborati grafici necessari all’individuazione degli ambiti e degli spazi da assegnare.
3. Il bando per l’assegnazione degli spazi per gli ormeggi e per le cavane deve essere pubblicato all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi.
4. L’Amministrazione Comunale potrà, qualora necessario, emettere “Avviso di segnalazione d’interesse” al fine di individuare ambiti unitari interessati dalla realizzazione di infrastrutture comuni, come contemplate dagli elaborati di dimensionamento e localizzazione di cui alla Variante n. 3 al Piano degli Interventi – Piano di utilizzo degli specchi acquei interni.
Art. 5 - Riserva sugli spazi disponibili
0.Xx Comune può apporre una riserva su una quota degli spazi da assegnare per l’ormeggio e per le cavane disponibili per ogni ambito individuato dal Piano di utilizzo degli spazi acquei interni. In particolare il Comune, negli ambiti di riorganizzazione e/o ampliamento nuclei di attracchi e ormeggi con riserva di posti per le Associazioni Sportive Comunali e le Attività Economiche afferenti il settore della nautica (ORR), potrà assegnare spazi opportuni alle suddette categorie, previa idoneo atto deliberativo.
Art. 6– Soggetti ammessi e diritto di precedenza per l’assegnazione degli spazi
1. Per assegnare gli spazi destinati a cavane ed ormeggi il Comune di Caorle procede dando la precedenza nell’ordine sotto indicato ai seguenti soggetti:
a) pescatori professionisti;
b) operatori professionali nel settore della nautica;
c) cittadini di Caorle la cui residenza è prospiciente l’ambito individuato nel bando;
d) residenti in Comune di Caorle;
e) soggetti che, a vario titolo, risultino poter disporre di un casone, con la limitazione che, qualora, detto
manufatto risulti nella disponibilità di più soggetti, il diritto di precedenza di cui al presente articolo potrà
essere fruito per una solo richiesta, ovvero per un solo soggetto;
f) qualora il Comune di Caorle ravvisi la necessità di attuare interventi specifici di miglioramento ambientale, i soggetti che si impegneranno per il riassetto ambientale del posto d’ambito assegnato o da assegnare, intervenendo concretamente nella risoluzione di eventuali criticità ambientali, attraverso la demolizione o rimozione di manufatti non pertinenti o realizzati con materiali e tecniche non compatibili alle norme specificate negli elaborati costituenti la disciplina relativa agli spazi acquei interni di pertinenza comunale;
g) titolari di concessione idraulica già rilasciate dall’U.O. Genio Civile di Venezia, dall’U.O. Logistica e Ispettorato di porto o dal Consorzio di Bonifica ai fini della realizzazione di ricoveri per barche, per la costruzione di cavane o per semplici posti barca in aree ricomprese negli ambiti da assegnare o da riorganizzare purché in regola con i pagamenti dei canoni o delle indennità di occupazione. Tali soggetti dovranno obbligatoriamente adeguare la propria struttura entro due anni dalla data di assegnazione dello spazio acqueo a pena di decadenza definitiva dell’assegnazione.
La dimostrazione del pagamento del canone nel corso delle ultime cinque annualità costituisce titolo al riconoscimento dei requisiti sopra indicati;
h) titolari di richieste di cui alla lettera precedente, ma con titolo non ancora rilasciato o con istanza sospesa;
i) tutti gli altri soggetti non ricompresi nelle categorie di cui alle lettere precedenti.
Per richieste in numero eccedente rispetto al quantitativo dei posti barca individuati dal piano vale il principio di concorrenzialità tra gli offerenti con proposta di canone a rialzo già previsto dalla DGR n.1791/2012.
Art. 7 - Modalità di assegnazione degli spazi
1. Dopo aver definito le precedenze e le riserve di cui agli artt. 5 e 6 gli spazi verranno assegnati mediante scelta espressa dai richiedenti secondo l’ordine della graduatoria che sarà stilata a cura degli uffici comunali sulla base delle precedenze e riserve di cui all’ articolo precedente.
Quanto sopra deve avvenire comunque in modo che sia assicurata la contiguità/continuità dell’occupazione degli spazi oggetto di bando.
2. In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio tra le parti interessate.
3. Viene sempre garantita la possibilità, indipendentemente dalle indicazione del piano, di realizzare un attracco per posto barca per ogni abitazione esistente, situate lungo lo specchio o il corso d’acqua, con le caratteristiche della tipologia ammessa dall’allegato n. 1 alle Norme Tecniche Operative di cui alla Variante al PI per la disciplina degli spazi acquei
Art. 8 - Graduatoria e pubblicità
1. Dopo l’esperimento delle procedure inerenti l’assegnazione degli spazi acquei per ormeggi e cavane il Comune, redige una graduatoria delle domande e delle assegnazioni, suddivisa per ambiti, successivamente da approvarsi da parte dalla Giunta Comunale.
2. La graduatoria resta aperta fino a esaurimento dei posti d’ormeggio o di cavane disponibili e, comunque, per un termine di anni 1, ovvero sino alla formazione di una nuova graduatoria.
3. Qualora un assegnatario rinunci allo spazio assegnato, il medesimo rientra nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale e sarà assegnato al primo richiedente che abbia precedenza nella graduatoria interessata dalla predetta rinuncia, fatto salvo che lo stesso non abbia ottenuto altre assegnazioni o che non abbia provveduto a sua volta alla rinuncia. Detta riassegnazione sarà effettuata senza ricorrere ad una nuova procedura di bando.
4. Non sono ammesse altre forme di subingresso da quelle previste al comma precedente ed è fatto esplicito divieto agli assegnatari di cedere in qualsiasi forma il titolo di assegnazione., pena la decadenza della concessione.
5. Prima dell’approvazione definitiva della graduatoria, i soggetti interessati possono segnalare congiuntamente la volontà di scambiare gli spazi assegnati. L’Amministrazione Comunale, valutata la richiesta e ritenutala accoglibile, procederà allo scambio dei posti assegnati.
Art. 9 - Rilascio del permesso di costruire e autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture
1. Una volta ottenuta l’assegnazione di uno spazio, per poter procedere alla realizzazione di una cavana o di un attracco, l’assegnatario deve ottenere dall’Autorità Demaniale competente o dal Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale ove competente, le concessioni necessarie. Successivamente, ai sensi del D.P.R. 380/01, apposito permesso di costruire che dovrà essere preceduto dall’acquisizione dell’autorizzazione ambientale prevista dal D.Lgs. 42/04 e dalla concessione idraulica di cui al R.D. 523/1904 e/o RD 368/1904 rivolgendo
domanda allo Sportello Unico del Comune nel termine di 1 anno, corredata dalla documentazione prevista dalle norme vigenti.
2. Il progetto dovrà essere redatto in forma congiunta fra i vari assegnatari degli spazi ricadenti nell’ambito e
dovrà essere esteso all’intero ambito insediativo come identificato negli elaborati della variante al
P.I. relativa alla specifica disciplina e dal Bando medesimo. Il termine per la presentazione della richiesta di rilascio del Permesso di Costruire può essere prorogato una sola volta, su richiesta motivata dell’interessato, da far pervenire al Comune prima della scadenza del termine.
3. L’assegnazione degli spazi acquei di cui al presente accordo decadrà qualora l’inizio dei lavori, oggetto del Permesso di Costruire di cui ai precedenti commi, non sia effettuato entro il termine di 1 anno e qualora il completamento dei lavori medesimi non avvenga entro la scadenza di 1 anno ulteriore.
Art. 10 - Sanzioni amministrative
1. In caso di violazione delle norme di cui al presente accordo saranno applicate, qualora previste, le sanzioni stabilite dal “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. e ii.; dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio” di cui al D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm.e ii.; dal “Testo unico sulle opere idrauliche” di cui X.X.
00 luglio 1904, n. 523 e ss. mm. e ii.; L. 368/1904 xx.xx. e ii. e dalle “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche” di cui alla Legge 5 gennaio 1994, n. 37; dal “Codice
della Navigazione” di cui al X.X. 00 marzo 1942 e ss. mm. e ii..
Art. 11 - Controversie
1. Le comunicazioni dell’eventuale esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione degli spazi dovrà avvenire con le procedure previste dall’art. 10 bis della Legge 7.8.1990, n. 241 nel testo modificato dalla Legge 11.2.2005, n. 15 e s.m.i.
2. Contro i provvedimenti comunali di esclusione dalla graduatoria è possibile presentare entro 60 giorni ricorso al TAR ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034 ed in via straordinaria al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.
Art. 12- Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente accordo si fa riferimento al codice della navigazione, alle relative norme attuative e alla vigente normativa statale, regionale e comunale in materia di demanio pubblico e norme di polizia idraulica.
Art. 13 - Trattamento dati personali
1. I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione a Enti Pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge e di regolamento e se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o ad Enti Pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.