ALLEGATO 1 ALLA PROPOSTA CONTRATTUALE AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI CONSULENZA, IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI, NONCHE’ IL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI SOMME DI DENARO E STRUMENTI FINANZIARI
ALLEGATO 1
ALLA PROPOSTA CONTRATTUALE AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI CONSULENZA, IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI, NONCHE’ IL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI SOMME DI DENARO E STRUMENTI FINANZIARI
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DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE E
FAC SIMILE
NORME GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
MODULO N. ………………………………….
Il presente documento è articolato come segue:
PARTE A – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
Sezione 1 – Informazioni sull’intermediario e sui servizi prestati
Sezione 2 – Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela Sezione 3 – Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari
Sezione 4 – Policy adottata dalla SIM in materia di conflitto di interessi Sezione 5 – Incentivi
Sezione 6 – Costi ed oneri
Sezione 7 – Comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede nei confronti dei Clienti o dei potenziali Clienti Sezione 8 – Informativa in merito al trattamento dei dati personali
Sezione 9 – Antiriciclaggio
Sezione 10 – Informativa sulla classificazione della clientela Sezione 11 – Informativa sul bail-in
Sezione 12 – Informativa FATCA e CRS
PARTE B – NORME GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Sezione I – Norme di applicazione comune a tutti i servizi Sezione II – Servizio di consulenza
Sezione III – Servizio di collocamento
Sezione IV Servizio di distribuzione di prodotti assicurativi e bancari
Sezione V – Servizio di custodia e amministrazione di somme di denaro e strumenti finanziari
CONSULTINVEST INVESTIMENTI S.p.A. Società di Intermediazione Mobiliare – Sede Legale: Piazza Grande, 33 – 41121 Modena – Italy – tel. 059/221311 fax 059/221870
Capitale sociale €18.000.000 i.v. - Codice Fiscale e Partita IVA 02059390365
Iscritta all’Albo SIM con Delibera CONSOB n° 11761 del 22/12/1998, n° iscrizione Albo: 47 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta al Registro Unico Elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall’Isvap al n. D000146463
Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Consultinvest Partecipazioni S.p.A.
Modulo n.
PARTE A
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
Il presente DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE, redatto ai sensi del Regolamento in materia di intermediari adottato dalla Consob con delibera del 16/02/2018, n. 20307 (“il Regolamento Intermediari”), ha lo scopo di fornire ai Clienti informazioni sull’intermediario e sui servizi da esso prestati, sui presidi adottati per la salvaguardia degli strumenti finanziari e la liquidità dei Clienti nonché sulla natura e sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari.
Ogni qualvolta intervengano modifiche in relazione al presente DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE, una versione aggiornata dello stesso sarà pubblicata dalla SIM nel proprio sito internet.
SEZIONE 1
INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO E SUI SERVIZI PRESTATI
1.1. Informazioni sull’intermediario e sulle modalità di comunicazione
Dati identificativi
CONSULTINVEST INVESTIMENTI S.p.A. Società di Intermediazione Mobiliare Sede Legale: Piazza Grande, 33 – 41121 Modena – Italia
Iscritta all’Albo SIM con Delibera CONSOB n. 11761 del 22.12.1998, al n. 47
Iscritta al Registro Unico Elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall’Isvap al n. D000146463 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Contatti
Recapito telefonico: 059 221311
Numero verde: 000000000
Numero di fax: 000 000000
FAC SIMILE
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx Indirizzo PEC x0000000xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Autorizzazione
Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. (di seguito, per brevità, “SIM”) dichiara di essere autorizzata all’esercizio del servizio di investimento di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente di cui all’art. 1, comma 5, lett. c-bis) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF”) e del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lett. f) del TUF, in virtù di delibera Consob del 22 dicembre 1998, n. 11761.
Recapito dell’Autorità di Vigilanza Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Xxx X.X. Xxxxxxx, 0 - 00000 XXXX
tel. 00 00 00000 (centralino)
fax 00 00 0000000
e-mail: xxxxxx@xxxxxx.xx web: xxxx://xxx.xxxxxx.xx Sede secondaria operativa:
Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX
tel. 00 00 000000 (centralino)
fax 00 00 00000000
Banca d'Italia
Xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Tel.: x00 00 00000
Reclami
Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la SIM, il CLIENTE potrà inviare, mediante comunicazione scritta, un reclamo motivato all'ufficio Compliance della stessa con una qualsiasi delle seguenti modalità:
- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a Consultinvest Investimenti SIM c/o sede legale in Modena o presso sede operativa in Milano;
- posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
- posta elettronica certificata (PEC): x0000000xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
La SIM tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l’esito finale dello stesso e le sue determinazioni nel termine di:
a. 60 giorni, se il reclamo riguarda la prestazione dei servizi di investimento o i prodotti di investimento assicurativi di Ramo III e di Ramo V del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito, “Codice delle Assicurazioni Private” o “CAP”)
b. 45 giorni, se il reclamo riguarda i prodotti assicurativi Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
- nominativo del cliente e dati anagrafici;
- posizione del cliente (numero di contratto);
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti oggetto del reclamo;
- richiesta di eventuale risarcimento.
Il reclamo si intenderà “composto” dopo il 90° giorno dalla data di ricevimento del riscontro della SIM da parte del Cliente
Lingua
La lingua con la quale il CLIENTE può comunicare con la SIM e ricevere da quest’ultimo documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) è la lingua italiana.
Mezzi di comunicazione
Fatto salvo quanto diversamente previsto, le comunicazioni tra la clientela e la SIM potranno avvenire:
- per iscritto, a mezzo posta o fax, direttamente alla SIM ai suindicati recapiti
- per iscritto, per il tramite del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
- mediante mezzi di comunicazione telematica, qualora il CLIENTE abbia espressamente richiesto di avvalersi di tale modalità
1.2. Servizi di investimento prestati dalla SIM
Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi e delle attività di investimento che la SIM presta nei confronti del pubblico:
Consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 5, lett. f) del TUF)
Consiste nella prestazione da parte della SIM di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato servizio di investimento e/o strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. Non rappresenta consulenza in materia di investimenti la consulenza che ha ad oggetto non strumenti finanziari, ma tipi di strumenti finanziari.
In relazione al servizio di consulenza la SIM può pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari da soggetti terzi, che abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al CLIENTE e che non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del CLIENTE. Pertanto, il servizio di consulenza, ai meri fini delle definizioni introdotte dalla Direttiva 2014/65/UE (MIFID II) è fornito su base “non indipendente”, in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla SIM al Cliente possono avere ad oggetto strumenti finanziari emessi da soggetti terzi con i quali la SIM ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la SIM ha stipulato e in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire Incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento Gli strumenti e i prodotti finanziari sono tuttavia raccomandati solo qualora ciò sia nell’interesse del CLIENTE e siano compatibili con le sue esigenze, caratteristiche ed obiettivi.
Il CLIENTE può scegliere tra due differenti modelli di servizio:
(a) ALLOCATION: ha ad oggetto esclusivamente: (i) servizi di investimento e/o prodotti e strumenti finanziari e/o prodotti finanziari assicurativi e/o prodotti assicurativi e/o prodotti previdenziali prestati/offerti o gestiti da Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. (la “SGR”) - quali, a titolo esemplificativo, gestioni patrimoniali della SGR, OICR istituiti e gestiti dalla SGR, OICR o prodotti finanziari assicurativi di terzi con delega di gestione alla SGR, fondi pensione la cui gestione è affidata in delega alla SGR, certificates con sottostante OICR gestito dalla SGR e, (ii) prodotti finanziari assicurativi e prodotti assicurativi emessi da società terze con le quali la SIM ovvero società del Gruppo al quale essa appartiene abbiano rapporti che potrebbero generare un conflitto di interesse nella prestazione dei servizio. Tale servizio ha per oggetto prodotti, strumenti finanziari/servizi di investimento per i quali è stato concordato, tra la SIM e l’offerente, un regime commissionale tale da assicurare alla SIM la percezione di un ricavo e la remunerazione indiretta del servizio di consulenza e, pertanto, non è previsto uno specifico compenso pagato dal cliente. Il modello ALLOCATION prevede l’elaborazione di portafogli di investimento con monitoraggio almeno semestrale dell’adeguatezza del portafoglio del cliente.
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(b) SELECTION: ha ad oggetto servizi di investimento e/o prodotti e strumenti finanziari e/o prodotti finanziari assicurativi e/o prodotti assicurativi e/o prodotti previdenziali di volta in volta inseriti nella gamma d’offerta elaborata discrezionalmente dalla SIM (tempo per tempo aggiornata sulla base di proprie analisi e valutazioni) e offerti da soggetti terzi con i quali la SIM abbia stipulato accordi di collocamento. Tale servizio prevede l’elaborazione di portafogli di investimento con monitoraggio almeno semestrale dell’adeguatezza del portafoglio del CLIENTE. Il servizio prevede, oltre ad una remunerazione indiretta derivante dalla percezione delle commissioni corrisposte dai soggetti emittenti, una commissione semestrale direttamente a carico del CLIENTE.
Collocamento (art. 1, comma 5, lett. c-bis) del TUF).
FAC SIMILE
Consiste nell’offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l’intermediario collocatore e il soggetto che emette (o vende) gli strumenti stessi.
Il servizio di collocamento prestato dalla SIM è un servizio ancillare rispetto al servizio di consulenza, pertanto la SIM colloca primariamente i servizi di investimento e i prodotti finanziari oggetto del servizio di consulenza e, in via secondaria, i servizi di investimento ed i prodotti finanziari di volta in volta selezionati dalla SIM…..
A tale attività si affianca anche un’attività di assistenza del CLIENTE successiva all’investimento.
L’unica eccezione è costituita dal collocamento del servizio di esecuzione di intermediari terzi che la SIM effettua senza che vi sia abbinato un servizio di consulenza.
Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti (Allegato 1 Sez. B – Servizi accessori del TUF)
Consiste nella amministrazione, per conto del cliente, degli strumenti finanziari e i titoli in genere, cartacei o dematerializzati quali, a titolo esemplificativo, azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento.
La SIM può sub-depositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati (“SUB-DEPOSITARI”) come definiti nel Regolamento Banca d’Italia in materia di modalità di deposito e sub-deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari del CLIENTE.
Gli strumenti finanziari sono rubricati presso i SUB-DEPOSITARI in conti intestati alla SIM, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà dello stesso, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi.
Natura, frequenza e date di invio dei rendiconti relativi ai Servizi
Servizio di consulenza.
La SIM, al momento della erogazione del servizio di consulenza, rilascerà al cliente su supporto durevole un’attestazione contenente gli elementi essenziali della raccomandazione ed una dichiarazione di adeguatezza, contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. La SIM, in aggiunta a tale attestazione, rilascerà al cliente un rendiconto semestrale riepilogativo delle raccomandazioni fornite.
Servizio di collocamento. La SIM invia al CLIENTE un avviso, su supporto duraturo contenente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine quanto prima e, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione. Se la SIM deve ricevere la conferma da un terzo, l’avviso sarà inoltrato al CLIENTE al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
La SIM non invierà alcun avviso contenente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine qualora la stessa debba essere già fornita al CLIENTE da un soggetto diverso dalla SIM medesima. Fermo restando quanto precede, nel caso di ordini per un CLIENTE relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la SIM ha facoltà di fornire al CLIENTE, almeno ogni sei mesi, le informazioni relative all’esecuzione dell’ordine in sostituzione del predetto avviso di conferma. L’avviso di conferma dell’ordine contiene le informazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
La SIM fornisce al CLIENTE, su sua esplicita richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.
Servizio di custodia e amministrazione. Nell'ipotesi in cui detenga strumenti finanziari del CLIENTE, la SIM invia con cadenza trimestrale al Cliente un rendiconto che include le informazioni previste dalla normativa di riferimento e, in particolare, i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla SIM per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto.
Con riferimento a tutti i servizi prestati, con il rendiconto di fine anno, la SIM invia al cliente la rendicontazione in forma personalizzata dei costi, degli oneri connessi e degli incentivi ricevuti con riferimento ai servizi prestati ed agli strumenti finanziari raccomandati/collocati così come previsto dalla normativa applicabile.
SEZIONE 2
INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA
2.1. Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei Clienti
Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli Clienti detenuti dall’intermediario costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della SIM e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o subdepositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
Presso la SIM sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla SIM per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari).
Nelle evidenze, la SIM indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei Clienti, la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell’effettivo regolamento.
Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei Clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la SIM mantiene distinte le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della SIM medesima.
2.2. Utilizzo degli strumenti finanziari dei Clienti da parte della SIM
La SIM non potrà utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, salvo consenso scritto di questi ultimi, formalizzato in un apposito contratto. Tale contratto indicherà le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano.
2.3. Sistemi di garanzia dei depositi
La SIM aderisce, ai sensi dell’art. 59 del TUF, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori nel caso in cui la SIM sia posta in liquidazione coatta amministrativa. Le modalità dell’indennizzo sono disciplinati nel “Regolamento Operativo” approvato con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 30 giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 giugno 2007.
Il Fondo Nazionale di Garanzia, nel caso in cui la SIM sia posta in liquidazione coatta amministrativa, indennizza gli investitori che ne facciano istanza fino all’importo massimo di Euro 20.000.
SEZIONE 3
INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIRETTAMENTE TRATTATI DALLA SIM
La presente Sezione ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari direttamente trattati dalla SIM ed al servizio di gestione di portafogli. Tuttavia essa non descrive tutti i rischi e gli altri aspetti significativi riguardanti tali investimenti e servizi.
FAC SIMILE
3.1. Le tipologie di strumenti finanziari trattati
3.1.1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
I principali rischi derivanti da un investimento in quote/azioni di OICR sono associati alla tipologia di strumenti finanziari nei quali il fondo investe e alla politica di investimento adottata, elementi che risultano specificatamente indicati nei Regolamenti e, ove previsti, nei Prospetti Informativi o nei KIID, copia dei quali viene consegnata ai Clienti prima della sottoscrizione. La partecipazione ad un OICR comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dell’OICR. Per una corretta determinazione dei rischi occorre pertanto conoscere le caratteristiche specifiche di ciascun fondo ed in particolare comprendere la politica di investimento dello stesso.
a) Fondi di investimento e Sicav
Il fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, suddiviso in quote e gestito in monte da una SGR. Il patrimonio gestito è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti sia da quello della SGR. Detta separazione patrimoniale, che ha funzione prevalentemente di garanzia, consente al patrimonio del fondo di non essere intaccato da parte dei creditori della società gerente i quali, sia in caso di azioni individuali a tutela del credito sia in caso di fallimento della società, potranno soddisfare le loro ragioni creditorie solo sul patrimonio della società e non anche sul patrimonio del fondo di pertinenza dei sottoscrittori.
La partecipazione a un fondo comune di investimento avviene mediante la sottoscrizione di quote, di uguale valore rappresentate da certificati nominativi o al portatore che incorporano uguali diritti. Ogni partecipante acquisisce il diritto su una quota parte del patrimonio, proporzionale al proprio apporto in denaro. In tal modo egli si assume anche il rischio derivante dagli investimenti effettuati dal gestore.
Tra le varie tipologie di fondi comuni di investimento presenti sul mercato vi sono quelli di tipo immobiliare, che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili e in partecipazioni in società immobiliari, e quelli di tipo mobiliare che investono in strumenti del mercato mobiliare (titoli di capitale, di debito, derivati, etc.). I fondi di investimento mobiliari possono essere sia chiusi che aperti:
- fondi aperti, in cui il sottoscrittore ha la facoltà di chiedere il rimborso o integrare il suo investimento in qualsiasi momento;
- fondi chiusi, in cui il sottoscrittore può aderire soltanto alla data di costituzione del fondo stesso o a date prestabilite; analogamente, il rimborso dell’investimento, come pure ulteriori apporti in denaro, possono essere effettuati solo a date prestabilite. I fondi di investimento immobiliare sono, per la natura degli investimenti che li caratterizza, sempre chiusi.
o I fondi di investimento si distinguono, inoltre, in:
- OICVM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) armonizzati: fondi comuni di investimento rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;
- FIA (Fondi di investimento alternativi): si distinguono dai fondi comuni di investimento armonizzati perché hanno la possibilità di investire in attività diverse, anche più rischiose, da quelle previste per i fondi aperti, in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite da Banca d’Italia. Nello specifico, il FIA potrebbe:
• essere investito in strumenti finanziari caratterizzati da un più elevato grado di complessità e di rischiosità, quali ad esempio quote di “hedge funds”. I fondi immobiliari sono, per la natura degli investimenti che li caratterizza, classificabili come FIA;
• presentare un maggior livello di concentrazione degli investimenti (sia con riferimento ai soggetti emittenti che con riferimento a determinati settori merceologici/ geografici);
• operare in strumenti derivati a titolo speculativo o di copertura;
• ricorrere in modo più significativo all’utilizzo della leva finanziaria;
• essere riservati1 ed in tal caso la partecipazione è riservata alla tipologia di investitori specificata nel Regolamento di Gestione del Fondo, ovvero non riservati.
Per tali motivi detti strumenti sono da considerarsi con un profilo di rischio/rendimento più elevato e non adatto a tutte le tipologie di clientela. I FIA possono essere riservati, Le SICAV sono costituite in forma societaria; pertanto il sottoscrittore assume lo status di socio con la possibilità di influire, mediante l’esercizio del diritto di voto, sulla politica di gestione dei beni e delle attività della società.
L’investimento in fondi comuni e SICAV consente:
• di affidare la gestione del risparmio a soggetti che svolgono questo compito professionalmente;
• una diversificazione degli investimenti difficilmente ottenibile dai singoli investitori.
b) Exchange Traded Funds (ETF)
Gli Exchange Traded Funds (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o SICAV che sono caratterizzati dall’avere la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF si distinguono in ETF fisici – che replicano il benchmark comprando con lo stesso peso i titoli che compongono il paniere dell’indice di riferimento – ed ETF sintetici – che, pur impegnandosi a replicare l’indice preso a riferimento, perseguono questo risultato utilizzando uno swap, ovvero un contratto derivato rilasciato da una controparte.
1 Con l’entrata in vigore del Decreto del MEF del 5 marzo 2015 n. 30 la partecipazione ai FIA italiani riservati è consentita, ove previsto dal Regolamento del Fondo, anche agli investitori non professionali che sottoscrivano ovvero acquistino quote o azioni del FIA per un importo non inferiore a 500.000,00 (cinquecentomila) euro.
Gli ETF sono strumenti senza garanzia del capitale investito né di un rendimento predeterminato e come tali comportano il rischio finanziario proprio del mercato di riferimento (rischio specifico e rischio generico propri dei titoli che compongono il paniere di titoli sottostanti). Nel caso di ETF sintetici occorre inoltre valutare il rischio di controparte connesso alla particolare modalità di replica del benchmark.Per gli ETF di indici espressi in valuta diversa dall’euro oltre al rischio di mercato occorre valutare anche il rischio di cambio.
c) Exchange Traded Commodities (ETC)
Gli ETC sono strumenti finanziari emessi a fronte dell’investimento diretto dell’emittente o in materie fisiche (in questo caso sono definiti ETC phisically-backed) o in contratti derivati su materie prime. Nel caso di ETC occorre quindi valutare il rischio di controparte. Il prezzo dell’ETC è legato, direttamente o indirettamente, all’andamento del sottostante.
3.1.2. I certificates
I certificates sono strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l’andamento dell’attività sottostante. Si distinguono i certificates senza effetto leva e i certificates con leva.
I certificates senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un’alternativa all’investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:
• i certificates che replicano semplicemente la performance dell’underlying (detti comunemente benchmark) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento) e
• i certificates che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all’ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).
I primi sono ricompresi nel segmento investment certificates classe a) di SeDex, i secondi nel segmento investment certificates classe b).
I certificates con leva, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull che bear. I bull leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l’appunto bull) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo bull equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello strike price. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all’emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all’investitore.
I bear leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l’appunto bear) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificate anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike), sia infruttifero. Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello Strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i bull che i bear vengono ricompresi nel segmento "leverage certificates".
FAC SIMILE
3.2. I rischi degli investimenti in strumenti finanziari
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
(i) Se lo strumento finanziario è considerato non complesso o complesso;
(ii) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
(iii) la sua liquidità;
(iv) la divisa in cui è denominato;
(v) gli altri fattori fonte di rischi generali.
Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate, che constano di una parte derivata.
3.2.1. Strumenti finanziari non complessi o complessi
a) Strumenti finanziari non complessi
Sono considerati strumenti finanziari non complessi le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazionario e altri titoli di debito (escluse le obbligazioni in titoli di debito che incorporano uno strumento derivato) OICR armonizzati. Sono altresì considerati strumenti finanziari non complessi tutti gli strumenti per i quali esista una possibilità frequente di trattazione, i cui prezzi sono pubblicamente disponibili o convalidati da sistemi di validazione indipendenti. Sono comunque esclusi gli strumenti finanziari derivati.
b) Strumenti finanziari complessi
Sono considerati strumenti finanziari complessi tutti gli strumenti aventi le seguenti caratteristiche:
1) presenza di elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell’andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario, e/o
(2) limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento, e/o
(3) illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell’investimento (ad es. assenza di controparti istituzionali di mercato, alti costi di smobilizzo, barriere all’uscita). In tale prospettiva, la negoziazione in trading venues può risultare una modalità di contenimento dei fattori di complessità rappresentati dall’illiquidità del prodotto.
3.2.2 La variabilità del prezzo
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
a) Titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni, certificati di deposito e gli strumenti del mercato monetario descritti in precedenza).
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
b) Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
c) Il rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.
Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si deve tener presente il rating, ossia, secondo la definizione di Borsa Italiana S.p.A., il giudizio assegnato da un’agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli.
Il rating fornisce un’informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. L’assegnazione di un rating agevola anche gli emittenti nel processo di pricing e di collocamento dei titoli emessi. Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell’agenzia che ha condotto la valutazione.
Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di rating si basano su un’analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (financial profile), sull’analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all’interno del settore (business profile), su visite presso la società e incontri con il management. Il giudizio di rating è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all’interno della società o del settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di upgrade, mentre nel caso di peggioramento si parla di downgrade.
Si distingue tra rating dell’emittente e rating di un’emissione. Il rating di un emittente (detto anche rating di controparte o issuer credit rating) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il rating di un’emissione valuta la capacità dell’emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all’investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il rating di una società, tanto minore è il rischio per l’investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall’emittente.
FAC SIMILE
d) Il rischio d'interesse
Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.
Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.
E' dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
e) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
3.2.3. La liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta.
Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.
Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
3.2.4. La divisa
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l’euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
3.2.5. Gli altri fattori fonte di rischi generali
a) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
b) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
3.2.6. La rischiosità del servizio di gestione di portafogli
Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell’esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell’esecuzione delle relative operazioni.
L’investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.
L’investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell’apposito contratto scritto.
La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall’intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.
L’intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.
L’investitore deve informarsi approfonditamente presso l’intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l’investitore e l’intermediario devono valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
La liquidità afferente alle gestioni patrimoniali prestate da banche può essere assoggettata a bail-in in caso di risoluzione della banca gerente.
La rischiosità di una linea di gestione
La rischiosità di una linea di gestione dipende principalmente:
a) dalle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio dell’investitore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
b) dal grado di leva finanziaria utilizzabile nell’ambito della linea di gestione.
a) Gli strumenti finanziari previsti nella linea di gestione prescelta
FAC SIMILE
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l’investitore, si rimanda al Documento Informativo predisposto dall’intermediario le cui gestioni patrimoniali sono offerte dalla SIM. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.
Ad esempio, una linea di gestione che preveda l’investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d’investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.
b) La leva finanziaria
Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione. La leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all’unità.
3.3 PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE
Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell’investimento. I prodotti finanziari assicurativi si distinguono in:
a) polizze index linked
Le polizze index linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento che può essere un indice/titolo del mercato azionario o un basket (paniere) di indici o titoli. Pertanto l’investitore assume il rischio connesso all’andamento di tale parametro.
Generalmente le polizze index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza pertanto sono soggette anche al rischio di emittente.
b) polizze unit linked
Le polizze unit linked sono contratti in cui l’entità del capitale assicurato dipende dall’andamento del valore delle quote di fondi interni assicurativi/OICR in cui vengono investiti i premi versati e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo.
c) polizze di capitalizzazione
La capitalizzazione è il contratto attraverso il quale l’investitore affida una determinata somma di denaro all’impresa di assicurazione che, mediante una gestione separata, si impegna a restituirla ad una scadenza predeterminata, capitalizzata e maggiorata degli interessi maturati nel corso della durata del contratto, svincolando la remunerazione da qualsiasi riferimento alla durata della vita del sottoscrittore o di altri. In sostanza il capitale investito viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla gestione separata, tenuto conto, ove presente, del minimo garantito. L’impresa di assicurazione può essere tenuta al pagamento in un’unica soluzione ovvero al pagamento di una rendita vitalizia.
Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minime prestate dalla compagnia assicurativa. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i medesimi rischi descritti per le polizze unit linked e le polizze index linked.
SEZIONE 4
POLICY ADOTTATA DALLA SIM IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI
In conformità a quanto previsto dall’art. 21, comma 1-bis del TUF, la SIM ha adottato una propria politica di gestione (Policy) con riferimento ai conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento e di intermediazione di prodotti assicurativi.
In particolare, la SIM ha individuato le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti ed ha definito le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.
Al fine di identificare e monitorare situazioni di attuale o potenziale conflitto di interessi è stata istituita una Funzione indipendente di Controllo di Conformità alle norme (Compliance) che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della SIM, alla quale è affidato il compito di aggiornare regolarmente un registro nel quale vengono riportate, con riferimento ai servizi e attività di investimento ed ai servizi accessori, le situazioni nelle quali sia sorto o, nel caso di un servizio o attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti.
La SIM è tenuta ad informare i Clienti della natura e delle fonti dei conflitti quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, nonché le misure adottate per mitigare tale rischio, in modo che essi possano assumere una decisione informata. A tal fine si rendono note le circostanze che possono determinare le situazioni di conflitto di interessi di seguito indicate.
4.1 Conflitti di interesse derivanti da rapporti di natura societaria e relative modalità di gestione
I rapporti societari e commerciali sussistenti, in via diretta o indiretta, tra la SIM e Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) o altre società terze di cui la SIM raccomanda nell’ambito della linea Allocation del servizio di consulenza e/o colloca i PRODOTTI possono dar luogo ad un interesse della SIM in potenziale contrasto con l’interesse di uno o più CLIENTI.
Il potenziale conflitto consiste nella possibilità che SIM sia indotta a favorire la raccomandazione o il collocamento dei suddetti PRODOTTI al fine di trarre un beneficio economico ovvero reputazionale dall’incremento di capitali gestiti dalla SGR o prodotti offerti dalla società terza.
La SIM adotta misure atte ad impedire o limitare influenze indebite sui CONSULENTI FINANZIARI ovvero sugli addetti al collocamento. E’ fatto divieto, per i superiori e per gli organi di vertice, emanare in qualsiasi forma, indicazioni, linee guida o direttive, volte ad indirizzare l’attività degli addetti al collocamento e dei CONSULENTI FINANZIARI verso qualunque determinato tipo di strumento finanziario o emittente, in particolare per quanto riguarda società con cui la SIM ha legami di natura societaria.
Eventuali piani di incentivazione per i CONSULENTI FINANZIARI e gli addetti al collocamento non individuano obiettivi riferiti ai singoli PRODOTTI. Le modalità di individuazione degli obiettivi sono, pertanto, tali da non privilegiare il collocamento di uno specifico PRODOTTO e, dunque, tali da preservare l’obbligo del CONSULENTE FINANZIARIO ovvero dell’addetto al collocamento di agire nel miglior interesse del CLIENTE.
4.2 Conflitti di interesse derivanti da cumulo di cariche o funzioni dei Soggetti Rilevanti
Premesso che, ai fini della normativa di riferimento, per “Soggetto Rilevante”, si intendono, fra gli altri:
a) componenti di organi aziendali, soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o CONSULENTI finanziari dell’intermediario; nonché
b) dipendenti dell’intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell’intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte dell’intermediario stesso;
sono state identificate, quali circostanze potenzialmente idonee a generare conflitti di interesse, situazioni in cui un Soggetto Rilevante della SIM sia parimenti Soggetto Rilevante all’interno di SGR o di altre SOCIETA’ PRODOTTO. Tali circostanze possono favorire la conclusione di rapporti contrattuali tra SIM e la SOCIETA’ PRODOTTO che diano luogo ad un vantaggio economico per la SIM ulteriore rispetto a quello discendente esclusivamente dalla remunerazione dei servizi prestati.
Al riguardo si precisa che eventuali piani di incentivazione non individuano obiettivi riferiti ai singoli PRODOTTI. Le modalità di individuazione degli obiettivi sono, pertanto, tali da non privilegiare il collocamento di uno specifico PRODOTTO e, dunque, tali da preservare l’obbligo del CONSULENTE FINANZIARIO ovvero dell’addetto al collocamento di agire nel miglior interesse del CLIENTE.
La SIM adotta misure atte ad impedire o limitare influenze indebite sui CONSULENTI FINANZIARI ovvero sugli addetti al collocamento. E’ fatto divieto, per i superiori e per gli organi di vertice, di emanare in qualsiasi forma, indicazioni, linee guida o direttive, volte ad indirizzare l’attività degli addetti al collocamento e dei CONSULENTI FINANZIARI verso qualunque determinato tipo di PRODOTTO o SOCIETA’ PRODOTTO.
Ulteriormente, le procedure interne prevedono che tutti i progetti che la SIM intende sviluppare devono essere sottoposti alla Funzione di Compliance. Nell’ambito di detti progetti devono intendersi ricompresi tutte le nuove tipologie di rapporti contrattuali che la SIM intende concludere con la SGR e/o altra SOCIETA’ PRODOTTO con la quale la SIM o un Soggetto Rilevante abbia rapporti tali da determinare un possibile conflitto di interessi e/o con soggetti che controllano o sono controllati dai predetti soggetti ovvero con terzi che hanno con i medesimi soggetti rapporti di affari
FAC SIMILE
4.3 Conflitti di interesse derivanti dalla prestazione congiunta del servizio di collocamento (ivi inclusa l’intermediazione di prodotti assicurativi) e del servizio di consulenza in materia di investimenti
Poiché la SIM svolge attività di consulenza in materia di investimenti avente ad oggetto anche i servizi di investimento e i prodotti finanziari dalla medesima collocati, la SIM potrebbe trovarsi nella condizione di poter raccomandare un investimento in prodotti finanziari offerti dalla SIM stessa: in questo caso, la SIM potrebbe essere indotta a raccomandare un investimento non tenendo in considerazione solo l’adeguatezza dello stesso al profilo del CLIENTE, ma anche il vantaggio patrimoniale ottenuto dalla SIM derivante dal collocamento dello stesso.
Il potenziale conflitto consiste nella possibilità che la SIM favorisca la raccomandazione di quei PRODOTTI di cui ha ricevuto l’incarico di collocamento al fine di trarre il beneficio economico determinato dalla percezione di retrocessioni commissionali delle SOCIETA’ PRODOTTO in connessione con la prestazione del servizio di collocamento.
Al riguardo si precisa che eventuali piani di incentivazione non individuano obiettivi riferiti ai singoli PRODOTTI. Le modalità di individuazione degli obiettivi sono, pertanto, tali da non privilegiare il collocamento di uno specifico PRODOTTO e, dunque, tali da preservare l’obbligo del CONSULENTE FINANZIARIO ovvero dell’addetto al collocamento di agire nel miglior interesse del CLIENTE.
La SIM adotta misure atte ad impedire o limitare influenze indebite sui CONSULENTI FINANZIARI ovvero sugli addetti al collocamento. E’ fatto divieto, per i superiori e per gli organi di vertice, di emanare in qualsiasi forma, indicazioni, linee guida o direttive, volte ad indirizzare l’attività degli addetti al collocamento e dei CONSULENTI FINANZIARI verso qualunque determinato tipo di PRODOTTO o SOCIETA’ PRODOTTO.
MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
Al fine di identificare situazioni di attuale o potenziale conflitto di interessi per una successiva gestione delle stesse è stata istituita una Funzione indipendente di Controllo di Conformità alle norme (Compliance) che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della SIM.
La SIM si è inoltre dotata di procedure e accorgimenti organizzativi che consentono una appropriata gestione dei conflitti di interesse. Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:
(i) In relazione alle suddette circostanze, la SIM si è dotata di procedure ed accorgimenti organizzativi che consentono una appropriata gestione dei conflitti di interesse. Al riguardo, in sintesi, si rende nota l’adozione delle seguenti misure organizzative:
- definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta;
- procedure organizzative ed informatiche per assicurare il corretto svolgimento del servizio di investimento, nel rispetto dell’interesse del CLIENTE;
- una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l’analisi della contestazione presentata dal CLIENTE venga svolta anche dalla Funzione di Compliance, assicurando in tal modo un giudizio indipendente.
(ii) La SIM ha adottato, inoltre, una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi di investimento e accessori, tra i quali: correttezza, trasparenza, professionalità nella prestazione del servizio a favore del CLIENTE, rispetto del segreto professionale, indipendenza. A tal riguardo, la SIM si è dotata di un codice interno di comportamento.
A titolo esemplificativo, rientrano tra le norme di autodisciplina:
• la disciplina in materia di utilità (omaggi, regali, ecc..), che impedisce l’accettazione da parte del personale di regali e/o omaggi il cui valore sia rilevante;
• le limitazioni quantitative e qualitative sulle operazioni personali di investimento dei componenti gli Organi Amministrativi e di Controllo, i Dipendenti ed, in generale, dei collaboratori della SIM.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse illustrate in questo documento è oggetto di regolare controllo da parte della SIM e, qualora si evidenzino necessità di intervento, si provvederà ad effettuare le opportune modifiche alle summenzionate modalità di gestione dei conflitti di interesse.
CONFLITTI DI INTERESSE OGGETTO DI SPECIFICA DISCLOSURE
Qualora, previa valutazione da parte della SIM, le misure di gestione adottate risultino inidonee ad assicurare, con ragionevole certezza, che con riferimento a fattispecie di conflitti di interesse il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, il CLIENTE ne verrà informato, su un supporto duraturo, in modo sufficientemente dettagliato da consentire allo stesso di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio richiesto, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.
Ulteriori dettagli in merito alla Policy in materia di conflitti di interesse possono essere richiesti dal CLIENTE presso la sede della SIM, ai recapiti indicati nella precedente Sezione 1.
SEZIONE 5 INCENTIVI
Incentivi connessi al collocamento di servizi di investimento e prodotti finanziari
In qualità di collocatore, la SIM riceve, dai soggetti emittenti ed offerenti i prodotti finanziari collocati e dai soggetti che prestano i servizi di investimento collocati, una remunerazione per il servizio di collocamento prestato al CLIENTE, il cui importo è specificato nell’Informativa su costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi ed, in particolare, nella raccomandazione.
L’informativa viene fornita prima della prestazione del servizio in riferimento ad ogni pagamento o beneficio ricevuto o pagato a terzi. Ove la SIM non sia in grado di quantificare ex-ante l’importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare ed abbia comunicato al CLIENTE il metodo di calcolo di tale importo la SIM renderà noto ex-post l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato.
SEZIONE 6 COSTI ED ONERI
Corrispettivi dei SERVIZI
In riferimento a quanto previsto all’articolo 10 della Sezione I delle NORME GENERALI, viene riportato un prospetto dei corrispettivi e delle spese che il CLIENTE sostiene per la prestazione dei SERVIZI di cui al CONTRATTO.
SERVIZIO DI CONSULENZA – Sezione II delle NORME GENERALI
ALLOCATION e SELECTION
1. Il SERVIZIO DI CONSULENZA prestato dalla SIM secondo il modello ALLOCATION non prevede uno specifico compenso da parte del CLIENTE. Il CLIENTE prende atto che la SIM percepisce commissioni dai soggetti emittenti i cui SERVIZI E PRODOTTI FINANZIARI ALLOCATION sono collocati al CLIENTE a seguito della prestazione del servizio, così come specificato nella Parte B del presente DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE.
FAC SIMILE
2. Il SERVIZIO DI CONSULENZA prestato dalla SIM secondo il modello SELECTION prevede uno specifico compenso pagato dal CLIENTE: nello specifico Il servizio, oltre ad una remunerazione indiretta derivante dalla percezione delle commissioni corrisposte dai soggetti emittenti, prevede una commissione semestrale a carico del cliente pari allo 0,10% del controvalore del portafoglio oggetto di consulenza Selection calcolato sulla media dei controvalori del portafoglio rilevati l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese del semestre di riferimento.
SERVIZIO DI COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI – Sezione III e IV delle NORME GENERALI
1. In relazione al SERVIZIO DI COLLOCAMENTO ed al servizio di distribuzione di PRODOTTI non è prevista alcuna commissione a carico del CLIENTE ed a favore della SIM fatto salvo il caso dei Certificates per i quali può essere prevista una commissione di up-front mentre sono interamente a carico del CLIENTE tutte le imposte e gli oneri fiscali derivanti dal CONTRATTO, ivi compresa l’imposta di bollo inerente la sottoscrizione del CONTRATTO.
2. La remunerazione del SERVIZIO DI COLLOCAMENTO e del servizio di distribuzione di PRODOTTI svolti dalla SIM è convenuta con le SOCIETA’ PRODOTTO sulla base delle convenzioni di collocamento con queste concluse, così come specificato nella Sezione 6 del presente DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE.
SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE – Sezione V delle NORME GENERALI
1. In relazione ai SERVIZI DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE è previsto un corrispettivo semestrale di Euro 10,00 ed un corrispettivo semestrale di Euro 5,00 nell'ipotesi in cui la SIM detenga strumenti finanziari del CLIENTE Sono inoltre interamente a carico del CLIENTE tutte le imposte e gli oneri fiscali derivanti dal CONTRATTO ivi compresa l’imposta di bollo inerente la sottoscrizione del CONTRATTO.
Spese dei SERVIZI
Disposizioni Comuni
Tutte le spese inerenti i servizi di cui alle sezioni II, III, III-bis e IV delle NORME GENERALI, ivi comprese le spese per la rendicontazione periodica, sono indicate nella Sezione 6 del DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE. In ogni caso sarà a carico del CLIENTE anche ogni eventuale ulteriore costo, spesa e/o onere, non indicato nel DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE, che dovesse successivamente emergere in conseguenza e/o in connessione all’esecuzione dei SERVIZI. Al fine del pagamento o del rimborso delle spese, delle imposte e/o degli oneri fiscali, il CLIENTE espressamente autorizza la SIM ad addebitare ogni somma dovuta oppure derivanti da esigenze del cliente (tra cui a titolo esemplificativo bonifici urgenti e bonifici extra UE) sul conto individuale intestato al CLIENTE presso la SIM. Qualora la liquidità presente sul predetto conto individuale intestato al CLIENTE non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il CLIENTE conferisce fin da ora alla SIM il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari, non già costituiti in garanzia, a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del CLIENTE di cui alla presente clausola. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del CLIENTE, la SIM avvertirà il CLIENTE del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.
Il CLIENTE prende atto che la SIM provvede all’assolvimento in modo virtuale dell’imposta di bollo applicabile al CONTRATTO nella misura vigente.
SEZIONE 7
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI
Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede:
1. deve consegnare al cliente o al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del Testo Unico;
2. deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
3. nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Intermediari;
4. con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente o al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l’adeguatezza ai sensi dell’art. 40 del Regolamento Intermediari. In particolare il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio; e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l’intermediario che fornisce il ervizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è tenuto, altresì, a fornire ai clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall’art. 41 del Regolamento Intermediari;
5. con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l’appropriatezza delle operazioni. In particolare il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
6. non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
7. deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
8. deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
9. può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
10. nel caso in cui l’intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
11. non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
12. non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo quanto previsto dall’art. 159, comma 7 del Regolamento Intermediari.
SEZIONE 8
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
FAC SIMILE
In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Consultinvest Investimenti SIM S.p.A., (il “Titolare”) con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx 00, tratterà dati personali (i “Dati”), che sono raccolti direttamente presso l’interessato, previa consegna della presente nota informativa, ovvero altrimenti acquisiti nell’esercizio della propria attività istituzionale presso altri soggetti che custodiscono tali Dati, quali in particolare: Amministrazioni Pubbliche, Pubblici Registri, C.C.I.A.A., Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, Centrale Bilanci, Servizi Centralizzati di Rilevazione dei Rischi Creditizi, altri intermediari bancari e finanziari. La SIM ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), raggiungibile al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
Finalità del trattamento
I Dati potranno essere trattati per:
1. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti intercorrenti con la clientela (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali); base giuridica: art. 6, comma 1, lett. b) (il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso); in funzione dei prodotti o servizi richiesti, il trattamento potrà anche riguardare dati che il Regolamento definisce “particolari”. Per il trattamento di tali dati la base giuridica sarà il consenso, strettamente necessario (art. 9, comma 2., lett. a) l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche);
2. finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché di disposizioni impartite da Autorità ed Organi di vigilanza e controllo, nonché dall’Autorità Giudiziaria e di Polizia Giudiziaria; base giuridica: art. 6, comma 1, lett. c) (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento);
3. finalità funzionali all’attività della SIM (sviluppo commerciale, controllo qualità, elaborazione strategie di marketing, invio informazioni commerciali o materiale pubblicitario di prodotti o servizi di società del gruppo o di terzi); base giuridica: art. 6, comma 1, lett. a) (l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità).
Destinatari
I Dati potranno essere trasferiti o comunicati:
a) a soggetti appartenenti alla categoria degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi; a società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
b) ad organi pubblici e di vigilanza, soggetti pubblici o privati cui sono comunque demandate, ai sensi della normativa vigente, funzioni di rilievo pubblicistico (es. Banca d’Italia, Consob, società di revisione, ecc.);
c) a società controllate e/o collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo societario di cui fa parte la SIM, per trattamenti strumentali o strettamente connessi;
d) a soggetti che svolgano funzioni connesse e strumentali alla prestazione dei SERVIZI e/o allo svolgimento dell’attività della SIM (come, a puro titolo esemplificativo, SOCIETA’ PRODOTTO, società che gestiscono il sistema informatico della SIM, consulenti, liberi professionisti, società di revisione contabile) per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal CONTRATTO;
e) a società che svolgono per conto della SIM attività di postalizzazione di comunicazioni per la clientela; a società di consulenza aziendale, consulenti e studi professionali, organismi associativi e consortili propri del settore finanziario e bancario, società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione, società di servizi informatici e società che svolgono servizi di assistenza tecnica ai medesimi servizi informatici; a soggetti cui siano affidati incarichi per la tutela degli interessi della SIM in sede giurisdizionale, amministrativa ed extragiudiziale e per il recupero crediti;
f) con il consenso del CLIENTE per i trattamenti di cui al punto 3. delle finalità sopra indicate, a società che svolgono per la SIM attività promozionali, di marketing, di informazione commerciale, di offerta di prodotti o servizi e di rilevazione della qualità dei servizi prestati.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate utilizzeranno i Dati in qualità di titolari o di responsabili del trattamento. L’elenco dei suddetti soggetti terzi è costantemente aggiornato e potete conoscerlo agevolmente e gratuitamente, chiedendolo al titolare del trattamento.
Periodo di Conservazione
I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo del rapporto contrattualizzato; successivamente, i Xxxx saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge. La Società prevede l’ulteriore conservazione di parte dei Dati a tempo indeterminato per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.
Diritti dell’interessato
La vigente normativa riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di revocare il consenso per le
finalità di cui al punto 1) e 3) in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento.
Natura del conferimento dei Dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Il conferimento dei Dati trattati per le finalità di cui al punto 1. non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli potrà comportare l’impossibilità di instaurare rapporti con la SIM . La revoca di tale consenso comporterà l’impossibilità di mantenere il rapporto in essere con la SIM. Qualora i Dati per le finalità di cui al punto 1 .vengano forniti, il loro trattamento richiede il consenso dell’interessato. Il conferimento dei Dati trattati, invece, per le finalità di cui al punto 2. è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti la SIM. Qualora tali Dati vengano forniti, il loro trattamento non richiede il consenso dell’interessato. Infine, il conferimento dei Dati trattati per le finalità di cui al punto 3. è facoltativo e il rifiuto di fornire tali Dati non avrà alcuna conseguenza pregiudizievole sull’instaurazione di rapporti, ovvero sul mantenimento di quelli già in essere. Qualora i Dati siano forniti, il loro trattamento avverrà previo consenso espresso dell’interessato.
– SEZIONE 9 – ANTIRICICLAGGIO
Ai sensi dell’articolo 22 (Obblighi del Cliente) del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il Cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, anche ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, tutte le informazioni per consentire alla SIM di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, mediante la corretta compilazione e sottoscrizione della proposta contrattuale. Il Cliente si impegna altresì a comunicare alla SIM eventuali variazioni e/o aggiornamenti delle informazioni rese alla SIM.
Titolare effettivo – in conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lett. pp) del D. Lgs. 231/2007, per “ “titolare effettivo” si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e' resa o l'operazione e' eseguita. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
FAC SIMILE
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
− .
Persone politicamente esposte o PEP si intendono le persone fisiche residenti in Italia, altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno cessato di occupare importanti cariche pubbliche nel corso degli ultimi dodici mesi nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri individuati dal d.lgs. 231/2007.
Obblighi di adeguata verifica della clientela - Il momento del contatto con il Cliente costituisce un passaggio cruciale per l’applicazione degli obblighi antiriciclaggio. Il X.Xxx. 231/2007 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio del “Conoscere la propria clientela”; sin dall’inizio del rapporto, ovvero in relazione al compimento di singole operazioni, è infatti il momento fondamentale nell’ambito del complesso sistema di prevenzione e rilevazione di eventuali attività di riciclaggio.
Con la nuova disciplina antiriciclaggio si assiste ad un passaggio dal semplice obbligo di identificazione della clientela ad un più ampio dovere di verifica. Infatti, il D.Lgs. 231/2007 ha ad oggetto la disciplina della adeguata verifica della clientela finalizzata all’identificazione e all’appropriata conoscenza della stessa, della natura dell’affare e dello scopo per il quale il Cliente lo conclude. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela hanno come destinatari gli Intermediari e i CONSULENTI Finanziari.
Approccio basato sul rischio - è il così definito “Risk Based Approach”, che si sostanzia nell’applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela con intensità diversa a seconda del profilo di rischio associato al tipo di Cliente, della tipologia di rapporto continuativo, di operazione, di prodotto o di transazione di cui trattasi (ove applicabili). Per valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono essere seguiti criteri generali riferiti al singolo Cliente ed al rapporto o all’operazione .
Con riferimento al Cliente devono essere conosciute e analizzate le seguenti informazioni minime:
• la sua natura giuridica; la prevalente attività svolta; il comportamento tenuto al momento del compimento dell'instaurazione del rapporto continuativo o dell'operazione; l'area geografica di residenza, o la sede;
Con riferimento al rapporto continuativo o all’operazione:
• la tipologia del rapporto continuativo o dell'operazione posta in essere; le modalità di svolgimento del rapporto continuativo o dell'operazione; l'ammontare dell’operazione; la frequenza delle operazioni e la durata del rapporto continuativo; la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in rapporto all’attività svolta dal cliente; l'area geografica di destinazione del prodotto, oggetto del rapporto continuativo o dell'operazione.
Obbligo di astensione - Quando gli Intermediari non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela: non possono instaurare il rapporto continuativo, né eseguire operazioni ovvero, devono porre fine al rapporto continuativo già in essere; inoltre, dovranno contestualmente valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) mediante specifica procedura operativa.
– SEZIONE 10 –
INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
1. Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate
La classificazione del cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al cliente, gli obblighi che devono essere assolti dalla SIM e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono
essere adempiuti.
La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:
a) clienti al dettaglio;
b) clienti professionali;
c) controparti qualificate.
I clienti al dettaglio sono i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.
I clienti professionali sono i clienti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio. E’ prevista, infatti, una parziale esenzione dall’applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali.
La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore (“clienti professionali di diritto”) e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l’intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali (“clienti professionali su richiesta”).
All’interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra:
- “clienti professionali privati” quali banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals), altri investitori istituzionali, agenti di cambio, le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: € 20.000.000,00;
- fatturato netto: € 40.000.000,00;
- fondi propri: € 2.000.000,00;
nonché gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie; e
- “clienti professionali pubblici” individuati con regolamento dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le controparti qualificate sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorquando l’intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini. Esse sono le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del T.U. bancario, le società di cui all’articolo 18 del T.U. bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci, le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purchè esse siano garantite da membri che aderiscono all’organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all’organismo di compensazione di tali mercati, nonché le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all’Unione europea. Sono, altresì, controparti qualificate le imprese cui sono prestati i servizi sopra menzionati, che siano qualificati come tali, ai sensi dell’art. 24, paragrafo 3, della Direttiva 2004/39/CE, dall’ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.
2. Variazione della classificazione su iniziativa della SIM o su richiesta del cliente
FAC SIMILE
Salva diversa valutazione della SIM, in sede di apertura del rapporto, il CLIENTE è classificato come “CLIENTE AL DETTAGLIO”. Tale classificazione iniziale può essere modificata nel corso dello stesso su richiesta del cliente.
La SIM di propria iniziativa può trattare come cliente al dettaglio un cliente classificato come cliente professionale.
Il cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dalla SIM, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte. Tale richiesta del cliente di variazione della classificazione può avere ad oggetto uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento.
La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali).
Le variazioni delle classificazioni su richiesta del cliente consentite dalla SIM sono le seguenti:
a) da cliente al dettaglio a cliente professionale;
b) da cliente professionale a cliente al dettaglio.
L’accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del cliente è rimessa alla valutazione discrezionale della SIM.
– SEZIONE 11 – INFORMATIVA SUL BAIL-IN
Con i Decreti Legislativi n. 180-181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell’ordinamento italiano alla Direttiva 2014/59/UE sul Risanamento e la Risoluzione delle Banche (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD”), la quale istituisce nell’ambito della UE un regime armonizzato di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d’investimento (di seguito “Intermediario”).
I decreti sono entrati in vigore il giorno della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 novembre 2015. Le disposizioni in materia di bail–in sono applicabili dal 1° gennaio 2016.
L’apparato normativo in questione, limita l’intervento pubblico a sostegno di un Intermediario e consente di gestire le crisi facendo ricorso a mezzi e tecniche che mirano, da un lato, a garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’Intermediario, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti e, dall’altro lato, ad assicurare che gli azionisti dell’Intermediario sostengano le perdite primi e che i creditori, secondo un certo ordine di preferenza le sostengano dopo gli azionisti. Infatti, i sostegni finanziari pubblici a favore di un Intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo il ricorso ai menzionati strumenti di risoluzione e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.
Nel dettaglio, qualora si verifichino i presupposti per l’avvio delle procedure di gestione della crisi dell’intermediario, l’apparato normativo consente alla la Banca d’Italia, quale Autorità preposta alla risoluzione delle crisi bancarie in Italia, di disporre dei seguenti strumenti:
a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell’intermediario;
b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l’adozione di “misure di risoluzione” della crisi oppure la liquidazione coatta amministrativa.
Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. bail in, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi per assorbire le perdite e ricapitalizzare l’Intermediario in misura sufficiente a ripristinare un’adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia nel mercato.
La procedura del bail-in segue la seguente priorità:
-azioni e strumenti di capitale, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni;
-titoli subordinati, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite;
-obbligazioni non garantite, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l’autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria;
-depositi di entità superiore a 100 mila euro e facenti capo a persone fisiche o piccole e medie imprese. Sono soggetti alla misura di risoluzione in commento anche i contratti derivati.
Di contro, vengono esclusi dalla suddetta procedura e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:
i) i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;
ii) le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
iii) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
iv) le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
v) le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
vi) i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.
Per ulteriori approfondimenti sull'argomento, si invita la clientela a consultare l'apposita guida pubblicata dalla Banca D'Italia, disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/0000/xxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxx/xxxxx.xxxx
– SEZIONE 12 – INFORMATIVA FATCA - CRS
Informativa ai sensi della normativa Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
Il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - adottato dagli Stati Uniti il 18 marzo 2010 - ha introdotto una serie di obblighi di disclosure a carico di tutte le istituzioni finanziarie estere (comprese quelle italiane) che detengono, direttamente o indirettamente, rapporti finanziari con soggetti assoggettati all’imposizione fiscale statunitense (US Person). Il 10 gennaio 2014 è stato siglato l’Accordo Intergovernativo tra Italia e Stati Uniti per l’attuazione nel nostro Paese degli adempimenti FATCA e che prevede lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria su basi di reciprocità. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni dianzi richiamate, la SIM è tenuta, dal 1°Luglio 2014, ad adempiere a taluni obblighi; in particolare:
1. identificare le US Person (cittadini statunitensi o fiscalmente residenti in USA) e, in tale ambito, verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal cliente direttamente;
2. richiedere al cliente, il quale abbia dichiarato di non essere US Person, informazioni e/o documenti integrativi, in presenza di indizi di conti “statunitensi” (quali, ad esempio, la cittadinanza e la residenza fiscale) che comporterebbero l’assoggettamento ad imposte negli USA.;
3. segnalare all’amministrazione finanziaria statunitense (Internal Revenue Service - IRS) – tramite l’Agenzia delle Entrate - i dati delle US Person rientranti nell’ambito di applicazione della normativa di riferimento, ivi inclusi i dati relativi ai saldi dei conti ed alle relative movimentazioni.
Il sottoscrittore sarà tenuto – successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla SIM - che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale.
FAC SIMILE
Il 21 luglio 2014 l’Ocse ha pubblicato il modello completo e definitivo dello “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters”. Il documento, sviluppato dall’Ocse su mandato del G20, si propone come modello per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali, delineando l’oggetto, la modalità e la tempistica delle informazioni da scambiare. Oggetto di scambio automatico saranno le informazioni finanziarie tra cui saldi del conto, interessi, dividendi, ricavi dalla vendita di asset finanziari transitati per i conti detenuti da persone fisiche e giuridiche, inclusi i trust e le fondazioni. In particolare, le Autorità fiscali si impegnano a scambiare, in via automatica e su base annua, con riferimento ad ogni Reportable account, informazioni concernenti in nominativo e dati identificativi del titolare del conto, il numero di conto, i dati identificativi dell’istituto finanziario, il saldo o il valore del conto medesimo. Gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni sono, oltre alle banche, gli intermediari finanziari, i brokers, le compagnie assicurative e gli organismi di investimento collettivo.
Con decreto 28 dicembre 2015 è stata data attuazione alla legge 95/2015 e alla direttiva 2014/107/UE del Consiglio.
PARTE B
NORME GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Sezione I
Norme di applicazione comune a tutti i SERVIZI
Articolo 1 – Definizioni
FAC SIMILE
1. Le PARTI convengono di attribuire alle definizioni di seguito riportate, siano esse al singolare o al plurale, il significato corrispondente:
BANCA DEPOSITARIA | il soggetto presso il quale la SIM intrattiene il CONTO TERZI |
CLIENTE | il soggetto o i soggetti, indicati nella PROPOSTA CONTRATTUALE, che sottoscrive/sottoscrivono il CONTRATTO |
INTESTATARIO DI RIFERIMENTO | In caso di contratto cointestato, è il soggetto che i contestatari dichiarano di aver individuato di comune accordo e che viene da essi espressamente incaricato di rispondere al Questionario per la valutazione di adeguatezza predisposto dalla SIM. Il nominativo potrà essere modificato esclusivamente dai cointestatari in via congiunta tra loro. |
CONTO TERZI | il conto corrente ed il dossier titoli intrattenuto dalla SIM, acceso presso la BANCA DEPOSITARIA ai sensi della NORMATIVA DI RIFERIMENTO con l’indicazione che si tratta di beni di terzi |
CONTRATTO | il presente contratto per la prestazione dei SERVIZI da parte della SIM, composto dalla PROPOSTA CONTRATTUALE e dall’Allegato 1 contenente il DOCUMENTO INFORMATIVO E LE NORME GENERALI |
DISPOSIZIONE | la richiesta di sottoscrizione, rimborso, disinvestimento, switch relativa ai PRODOTTI impartita dal CLIENTE per il tramite di CONSULENTI FINANZIARI ovvero di ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE |
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE | il documento contenente le informazioni rese al CLIENTE in osservanza del disposto dal Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 16 febbraio 2018, recante le norme di attuazione del TUF in materia di intermediari, di cui alla Parte A del presente Allegato 1 alla PROPOSTA CONTRATTUALE |
ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE | la posta, il telefax e la posta elettronica (e-mail) nonché ogni altro mezzo di comunicazione che dovesse rendersi disponibile e che le PARTI concorderanno di ritenere applicabile al CONTRATTO |
NORMATIVA DI RIFERIMENTO | la normativa di carattere primario e secondario che concerne il settore dei servizi d’investimento e, comunque, quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, ed i relativi Regolamenti europei di attuazione (compresa la Direttiva Delegata (UE) 2017/593), la Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa e le relative disposizioni di attuazione, il Regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti concernenti le informazioni chiave peri prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, il TUF, il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private ed i relativi regolamenti IVASS di attuazione, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e le relative disposizioni di attuazione, il regolamento Consob recante le norme di attuazione del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 16 febbraio 2018, il Regolamento Consob recante le norme di attuazione del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di emittenti e successive modifiche ed integrazioni adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, la normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo di cui al d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti i provvedimenti di attuazione delle citate disposizioni. L’espressione “NORMATIVA DI RIFERIMENTO” comprende, inoltre, la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni |
NORME GENERALI | le presenti norme che regolano la prestazione dei SERVIZI, contenute nella Parte B del presente Allegato 1 |
PARTI | La SIM ed il CLIENTE, così come identificato nella PROPOSTA CONTRATTUALE |
PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO | il portafoglio di investimento risultante dalle raccomandazioni personalizzate, elaborato con frequenza periodica dalla SIM in esecuzione del SERVIZIO DI CONSULENZA con riferimento a ciascuno dei modelli di consulenza proposti (ALLOCATION o SELECTION) |
PRODOTTI | i servizi di investimento ed i prodotti offerti dalle SOCIETA’ PRODOTTO, che costituiscono l’oggetto del SERVIZIO DI COLLOCAMENTO |
SERVIZI E/O PRODOTTI FINANZIARI ALLOCATION | in riferimento alla sezione II delle NORME GENERALI si intendono i servizi di investimento ed i prodotti oggetto del servizio ALLOCATION |
SERVIZI E/O PRODOTTI FINANZIARI SELECTION | in riferimento alla sezione II delle NORME GENERALI si intendono i servizi di investimento ed i prodotti oggetto del servizio SELECTION |
CONSULENTI FINANZIARI | i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui all’art. 31 del TUF che svolgono l’attività di cui al medesimo articolo in favore della SIM |
PROPOSTA CONTRATTUALE | Il documento contenente la proposta contrattuale della SIM |
SERVIZI | il SERVIZIO DI CONSULENZA, il SERVIZIO DI COLLOCAMENTO, il SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI E BANCARI, nonché il SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE |
SERVIZIO DI COLLOCAMENTO | il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente di cui all’art. 1, comma 5, lett. c-bis) del TUF |
SERVIZIO DI CONSULENZA | Il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui al TUF (art. 1, comma 5, lett. f) e comma 5 septies) prestato dalla SIM, classificato, su base “NON INDIPENDENTE” e declinato secondo i modelli ALLOCATION e SELECTION, che si differenziano in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e/o servizi di investimento che compongono il PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO, da considerarsi, a scelta del CLIENTE, alternativi ovvero in abbinamento tra loro |
SIM | Consultinvest Investimenti SIM S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx x. 00 |
ALLOCATION | La linea ha ad oggetto esclusivamente: (i) servizi di investimento e/o prodotti e strumenti finanziari e/o prodotti finanziari assicurativi e/o prodotti assicurativi e/o prodotti previdenziali prestati/offerti o gestiti da Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. (la “SGR”) - quali, a titolo esemplificativo, gestioni patrimoniali della SGR, OICR istituiti e gestiti dalla SGR, OICR o prodotti finanziari assicurativi di terzi con delega di gestione alla SGR, fondi pensione la cui gestione è affidata in delega alla SGR, certificates con sottostante OICR gestito dalla SGR e, (ii) prodotti finanziari assicurativi e prodotti assicurativi emessi da società terze con le quali la SIM ovvero società del Gruppo al quale essa appartiene abbiano rapporti che potrebbero generare un conflitto di interesse nella prestazione dei servizio. Tale servizio ha per oggetto prodotti, strumenti finanziari/servizi di investimento per i quali è stato concordato, tra la SIM e l’offerente, un regime commissionale tale da assicurare alla SIM la percezione di un ricavo e la remunerazione indiretta del servizio di consulenza e, pertanto, non è previsto uno specifico compenso pagato dal cliente. Il modello ALLOCATION prevede l’elaborazione di portafogli di investimento con monitoraggio almeno semestrale dell’adeguatezza del portafoglio del cliente. |
SELECTION | La linea ha ad oggetto servizi di investimento e/o prodotti e strumenti finanziari e/o prodotti finanziari assicurativi e/o prodotti assicurativi e/o prodotti previdenziali di volta in volta inseriti nella gamma d’offerta elaborata discrezionalmente dalla SIM (tempo per tempo aggiornata sulla base di proprie analisi e valutazioni) e offerti da soggetti terzi con i quali la SIM abbia stipulato accordi di collocamento. Tale servizio prevede l’elaborazione di portafogli di investimento con monitoraggio almeno semestrale dell’adeguatezza del portafoglio del cliente. Il servizio prevede, oltre ad una remunerazione indiretta |
derivante dalla percezione delle commissioni corrisposte dai soggetti emittenti, una commissione semestrale a carico del cliente pari allo 0,10% del controvalore del portafoglio oggetto di consulenza Selection calcolato sulla media dei controvalori del portafoglio rilevati l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese del semestre di riferimento. . | |
SERVIZIO DI CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE | Il servizio accessorio di custodia ed amministrazione di somme di denaro e strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 6, del TUF |
SOCIETA’ PRODOTTO | le società con le quali la SIM ha stipulato convenzioni di collocamento |
TUF | il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni |
2. Le Premesse della PROPOSTA CONTRATTUALE e l'Allegato 1 contenente le NORME GENERALI e il DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE costituiscono parte integrante e sostanziale del CONTRATTO.
Articolo 2 – Cointestazione del CONTRATTO
1. Quando il rapporto è intestato a più persone esso si intende regolato in via disgiuntiva e, pertanto, le disposizioni, tra cui quella di risolvere, sciogliere o recedere il/dal CONTRATTO, potranno essere date da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della SIM anche nei confronti degli altri intestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite mediante lettera raccomandata a.r. alla SIM da tutti i cointestatari.
2. I cointestatari sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte nei confronti della SIM, dunque, in ogni caso, essi saranno responsabili delle eventuali esposizioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione sul conto, anche per atto o fatto di un solo intestatario.
3. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire o di morte di uno degli intestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Analogamente lo conserva il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato e gli eredi dell’intestatario, i quali saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, fino a che perduri la comunione ereditaria.
4. Tuttavia nei casi di cui al precedente comma, la SIM deve pretendere il concorso di tutti gli intestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata a.r..
5. In caso di morte di morte o sopravvenuta incapacità di uno o più degli intestatari del rapporto di cui al CONTRATTO, le opposizioni di cui sopra, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti per effetto dell’utilizzo dei SERVIZI dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non saranno opponibili alla SIM, finché a questo non sia stata comunicata, a mezzo lettera raccomandata a.r., notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari, e ciò finché alla SIM non sia stata prodotta idonea documentazione che comprovi il verificarsi di suddetti eventi.
Articolo 3 – Oggetto del CONTRATTO
1. Oggetto del CONTRATTO è la prestazione da parte della SIM del SERVIZIO DI CONSULENZA, del SERVIZIO DI COLLOCAMENTO del SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI E BANCARI e del SERVIZIO DI CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE.
FAC SIMILE
2. In particolare il SERVIZIO DI COLLOCAMENTO ed il SERVIZIO DI CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE dovranno ritenersi servizi ancillari rispetto al SERVIZIO DI CONSULENZA e lo svolgimento delle attività ad essi riconducibili non potranno costituire l’oggetto esclusivo del CONTRATTO. L’unica eccezione è rappresentata dal collocamento dei servizi di negoziazione e di esecuzione di ordini prestati da intermediari terzi che non sarà abbinato ad alcun SERVIZIO CONSULENZA.
Articolo 4 – Conclusione ed efficacia del CONTRATTO
1. Le PARTI convengono che il CONTRATTO si intende concluso nel momento ed alla data in cui la PROPOSTA CONTRATTUALE sottoscritta dalla SIM verrà debitamente sottoscritta dal CLIENTE.
2. Il CLIENTE prende atto che l’efficacia del CONTRATTO, se concluso fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del CLIENTE stesso. Entro detto termine il CLIENTE può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo alla SIM. L'eventuale recesso così comunicato non comporta a carico del CLIENTE, corrispettivi e oneri di alcun genere.
Articolo 5 – Dichiarazioni del CLIENTE e Operazioni in conflitto di interessi
1. Il CLIENTE, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto contenuto nel DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE, dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che effettuerà.
2. Il CLIENTE prende atto che tutte le attività di cui al CONTRATTO non comportano, in ogni caso, alcuna garanzia, per il CLIENTE stesso, di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati e che, nell’esecuzione dell’incarico, la SIM non promette, né può far garantire a terzi, il risultato utile dell’attività svolta.
3. La SIM adotta una politica di gestione dei conflitti di interesse che (i) consente di individuare, in riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati da o per conto della stessa, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti e (ii) definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire, nell’ambito dei conflitti individuati, quelli in grado di ledere gli interessi di uno o più clienti.
4. La sintesi della Politica sui conflitti di interesse, contenuta nel DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE, è stata consegnata al CLIENTE prima della sottoscrizione del presente CONTRATTO; il CLIENTE potrà richiedere alla SIM, in ogni momento, maggiori dettagli circa tale politica.
5. Quando le procedure adottate dalla SIM per gestire i conflitti di interesse ai sensi del comma 1 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del CLIENTE sia evitato, la SIM informa quest’ultimo, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti di tale conflitto di interesse, nonché delle misure adottate per mitigare tali rischi.
Articolo 6 – Adeguatezza – Operazioni non adeguate
1. Il CLIENTE è tenuto a collaborare con la SIM per la raccolta e l’aggiornamento delle informazioni richieste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO anche al fine della valutazione di adeguatezza. Il CLIENTE prende atto che la valutazione di adeguatezza è effettuata nel suo interesse dalla SIM sulla base delle informazioni comunicate dal CLIENTE mediante la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito questionario di valutazione.
2. Il CLIENTE pertanto si obbliga a fornire alla SIM informazioni aggiornate, accurate, veritiere e complete nonché a comunicare, tempestivamente e per iscritto allo stesso, anche per il tramite del CONSULENTE FINANZIARIO, ogni variazione o modifica delle informazioni fornite. La SIM provvede periodicamente a verificare con il CLIENTE le informazioni rese e può chiedere al CLIENTE di confermarle o modificarle, aggiornando le informazioni in proprio possesso e la conseguente valutazione di adeguatezza.
3. Il CLIENTE prende atto che la SIM fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal CLIENTE e che la SIM non è pertanto responsabile per i servizi prestati sulla base di informazioni incomplete o inesatte.
4. Qualora la SIM valuti una operazione relativa ad un servizio di investimento e/o un prodotto non adeguata per il CLIENTE non raccomanda l’operazione in oggetto.
5. Quando un Cliente è una persona giuridica o quando il CLIENTE persona fisica è legalmente rappresentato da un'altra persona fisica (es. incapace, interdetto, inabilitato, etc.), la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono quelli della persona giuridica o, in relazione alla persona fisica, del rappresentato. Le conoscenze ed esperienze sono quelle del soggetto autorizzato ad effettuare operazioni.
6. Nel caso in cui il CONTRATTO sia cointestato, il soggetto che i contestatari dichiarano di aver individuato di comune accordo e che viene da essi espressamente incaricato di rispondere al Questionario per la valutazione di adeguatezza predisposto dalla SIM viene qualificato quale INTESTATARIO DI RIFERIMENTO e la valutazione di adeguatezza è effettuata dalla SIM con riferimento alla conoscenza ed esperienza dell’INTESTATARIO DI RIFERIMENTO Qualora l’intestatario di riferimento sia già intestatario (anche in modo esclusivo) di altri rapporti accesi presso la SIM, al fine della valutazione di adeguatezza, la stessa farà riferimento alle informazioni relative all’esperienza ed alla conoscenza nonché alle informazioni anagrafiche contenute nel Questionario, comportando così la necessità di modificare quelle precedentemente fornite in relazione ad altri rapporti. Resta ovviamente inteso che eventuali modifiche al contratto di consulenza saranno effettuate in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali.
Articolo 7 – Modifiche al CONTRATTO
1. La SIM ha facoltà di modificare unilateralmente, qualora vi sia un giustificato motivo, in qualsiasi momento le norme che regolano il CONTRATTO, previa comunicazione al CLIENTE da inviare mediante lettera semplice o, nel caso in cui taluno dei SERVIZI sia prestato tramite ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE con tali mezzi ove il CLIENTE abbia accettato tale modalità di comunicazione, con preavviso non inferiore a 30 giorni: entro tale termine, il CLIENTE potrà liberamente recedere dal CONTRATTO.. Trascorso tale periodo senza che il CLIENTE abbia esercitato il diritto di recesso, le modifiche si intenderanno accettate.
2. Le modifiche al CONTRATTO derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. La SIM provvederà ad informare tempestivamente il CLIENTE delle modifiche apportate. Resta salvo il diritto di recesso del CLIENTE e della SIM.
3. Al fine di migliorare la qualità dei SERVIZI, la SIM si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo degli stessi, nonché di modificarne il contenuto e di sostituirne, parzialmente o interamente, i suoi fornitori a sua discrezione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate, tramite i MEZZI DI COMUNICAZIONE accettati dal CLIENTE, dalla SIM al CLIENTE stesso in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena necessario.
Articolo 8 – Durata del CONTRATTO e recesso
1. Il CONTRATTO si intende concluso a tempo indeterminato. Il CLIENTE può recedervi senza preavviso mediante lettera raccomandata a.r. In tal caso L’efficacia del recesso deve essere fatta risalire al momento in cui la PARTE non recedente ne riceva comunicazione. Resta impregiudicata l'esecuzione delle DISPOSIZIONI impartite anteriormente alla data in cui il recesso divenga efficace e non ancora eseguite salvo che non siano espressamente revocate con comunicazione tempestiva rispetto all’esecuzione.
2. Nel caso di recesso del CLIENTE, la SIM mette a disposizione il denaro e gli strumenti finanziari del CLIENTE, nei tempi tecnici necessari, tenuto conto, con riferimento agli strumenti finanziari anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dai subdepositari.
3. La SIM si riserva di accettare o rifiutare il recesso parziale del CLIENTE dal singolo servizio prestato a suo favore. In caso di recesso parziale, quindi, la SIM si riserva di intendere il recesso dal singolo servizio, come recesso dal CONTRATTO e quindi da tutti i SERVIZI
4. Il recesso non comporta alcuna spesa o costo per il CLIENTE.
5. La SIM può recedere dal CONTRATTO con un preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata a.r. o PEC.
6. La SIM può recedere dal CONTRATTO con effetto immediato, dandone comunicazione al CLIENTE, qualora il CLIENTE non provveda a versare quanto dovuto in base al CONTRATTO o a dare dimostrazione dell’effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dalla SIM all’uopo incaricato, entro tre giorni dalla sottoscrizione del CONTRATTO.
7. La SIM si riserva di procedere di propria iniziativa alla chiusura del rapporto decorsi 12 mesi dal rimborso/riscatto totale degli investimenti effettuati.
Articolo 9 – Invio di corrispondenza e comunicazioni
1. Fermo restando le disposizioni specifiche previste dal CONTRATTO, l'invio della corrispondenza, le eventuali notifiche ed ogni altra comunicazione o dichiarazione dalla SIM al CLIENTE e dal CLIENTE alla SIM, sono effettuate con piena validità agli indirizzi indicati nella PROPOSTA CONTRATTUALE o comunicati successivamente con i MEZZI DI COMUNICAZIONE accettati dal CLIENTE. Qualora il CLIENTE abbia optato per l’utilizzo di un supporto duraturo non cartaceo, questi riceverà dalla SIM le comunicazioni di cui sopra all’indirizzo email e/o PEC indicati.
2. Sono fatte salve le comunicazioni che una delle PARTI ha inviato all’indirizzo conosciuto, prima che la comunicazione relativa al nuovo indirizzo sia stata ricevuta.
3. In caso di cointestazione del CONTRATTO, le comunicazioni e le notifiche verranno fatte all’indirizzo del 1° INTESTATARIO – INTESTATARIO DI RIFERIMENTO all’indirizzo indicato in anagrafica o al diverso indirizzo indicato nella casella “Invio della corrispondenza (se diverso dal luogo di residenza del 1° INTESTATARIO)” e verranno considerate operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri cointestari.
4. In caso di cointestazione del CONTRATTO, qualora il CLIENTE abbia scelto di utilizzare un supporto duraturo non cartaceo, le comunicazioni e le notifiche verranno validamente effettuate all’indirizzo email e/o PEC del 1° INTESTATARIO – INTESTATARIO DI RIFERIMENTO indicato in anagrafica e verranno considerate operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri cointestatari
Articolo 10 – Corrispettivi, Oneri ed Incentivi – Informativa ex ante ed ex post
1. Per i SERVIZI oggetto del CONTRATTO, sono previsti a carico del CLIENTE i corrispettivi e le spese previsti dalla Sezione 6 del DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE.
FAC SIMILE
2. La SIM fornisce in tempo utile al CLIENTE, affinché questi possa assumere consapevoli decisioni di investimento, una comunicazione completa dei costi e oneri relativi allo strumento finanziario e al servizio di investimento o accessorio fornito, ivi compresi eventuali incentivi ricevuti dalla SIM in relazione al servizio prestato, nonché l’effetto complessivo dei costi sul controvalore dell’operazione.
3. La SIM, con periodicità annuale, invia al CLIENTE in forma personalizzata la rendicontazione dei costi dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al CLIENTE nel periodo di riferimento, nonché gli oneri relativi al servizio di deposito a custodia e amministrazione. Su richiesta del CLIENTE tali informazioni sono fornite anche in forma analitica.
4. Nel caso di incentivi continuativi o qualora la SIM non sia stata in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbia invece comunicato ai CLIENTI il metodo di calcolo di tale importo, la SIM rende noto ex-post l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato con l’apposita comunicazione annuale.
Articolo 11 - Reclami e soluzione stragiudiziale delle controversie
1. Per qualsiasi contestazione relativa o derivante dalla prestazione di uno o più SERVIZI regolati da questo CONTRATTO, il Cliente può presentare reclamo motivato alla SIM con una qualsiasi delle seguenti modalità:
- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a Consultinvest Investimenti SIM c/o sede legale in Modena o presso sede operativa in Milano;
- posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
- posta elettronica certificata (PEC): x0000000xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
2. La SIM tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l’esito finale dello stesso e le sue determinazioni nel termine di:
a. 60 giorni, se il reclamo riguarda la prestazione dei servizi di investimento o i prodotti di investimento assicurativi di Ramo III e di Ramo V del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito, “Codice delle Assicurazioni Private” o “CAP”)
b. 45 giorni, se il reclamo riguarda i prodotti assicurativi;
3. In mancanza di risposta scritta da parte dell’Ufficio Reclami entro tale termine, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:
a. per la prestazione dei servizi di investimento ed accessori (ivi compresa la distribuzione di polizze vita ramo III e V), qualora il Cliente sia classificato quale Cliente al Dettaglio, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie - ACF - di cui all’art. 32-ter del T.U.F. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla SIM che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all’accesso all’ACF. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti;
b. per l’attività di distribuzione di servizi bancari, all’Arbitro Bancario Finanziario - ABF - di cui all’art. 128-bis del T.U.B. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d’Italia e richiamate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d’Italia aperte al pubblico o direttamente alla SIM che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all’accesso all’ABF;
c. per questioni attinenti ai prodotti assicurativi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato;
4. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la SIM, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa alle ipotesi o per le questioni che esulano la competenza degli Organismi di cui al precedente comma 2, il Cliente può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la SIM – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.
5. In ogni caso, l’istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi 2 e 3 costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.
Articolo 12 – Legge applicabile e foro competente
1. Il CONTRATTO è regolato dalla legge italiana.
2. Fermo quanto previsto dall’articolo che precede, qualora il CLIENTE non sia soggetto consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) per tutte le controversie giudiziarie derivanti dal CONTRATTO, o comunque ad esso connesse, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Modena.
Nel caso in cui il CLIENTE rivesta la qualità di “consumatore” ai sensi dell’art. 3, lett. a) del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per ogni controversia che possa sorgere tra il CLIENTE e la SIM, in occasione o in dipendenza del CONTRATTO, è competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il CLIENTE ha la residenza o il domicilio elettivo.
Sezione II SERVIZIO DI CONSULENZA
Articolo 13 – Oggetto del SERVIZIO DI CONSULENZA
1. Il SERVIZIO DI CONSULENZA consiste nel fornire al CLIENTE raccomandazioni personalizzate, dietro richiesta del CLIENTE o per iniziativa della SIM, riguardo a una o più operazioni di investimento/disinvestimento relative ad un determinato SERVIZIO E/O PRODOTTO FINANZIARIO ALLOCATION o ad un determinato SERVIZIO E/O PRODOTTO FINANZIARIO SELECTION, tenuto conto delle indicazioni ricevute dal CLIENTE e delle sue esigenze specifiche, al fine di elaborare, per ciascun modello di consulenza, un PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO coerente con il profilo del CLIENTE. In particolare, tale profilo viene individuato sulla base:
a. della conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento;
b. della situazione finanziaria complessiva, inclusa la capacità di sostenere le perdite;
c. degli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.
2. Ove il CLIENTE opti per la contestuale prestazione del modello ALLOCATION e del modello SELECTION, la SIM procederà alla creazione di due portafogli distinti (anche per sottorubrica) ed effettuerà la valutazione di adeguatezza e coerenza rispetto al profilo del CLIENTE con riferimento a ciascuno dei due portafogli.
3. In relazione al SERVIZIO DI CONSULENZA la SIM può pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari da soggetti terzi, che abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al CLIENTE e che non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del CLIENTE. Pertanto, il SERVIZIO DI CONSULENZA, ai meri fini delle definizioni introdotte dalla Direttiva 2014/65/UE (MIFID II) è fornito su base “non indipendente”. Gli strumenti e i prodotti finanziari sono tuttavia raccomandati solo qualora ciò sia nell’interesse del CLIENTE e siano compatibili con le sue esigenze, caratteristiche ed obiettivi. Per una informativa completa in merito alla gamma di strumenti finanziari che la SIM potrebbe raccomandare, incluso il rapporto con gli emittenti e fornitori degli strumenti analizzati per ciascun tipo di strumento in base all’ambito del Servizio, si rinvia al Documento informativo precontrattuale.
Articolo 14 – Modalità di svolgimento del servizio
1. La SIM nello svolgimento del SERVIZIO DI CONSULENZA prestato secondo i modelli ALLOCATION e SELECTION, -elabora PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO adeguati al profilo del CLIENTE fornendo al CLIENTE, per il tramite del CONSULENTE FINANZIARIO, le proprie raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto una o più operazioni di investimento.
2. Il PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO contiene di volta in volta l’indicazione dei PRODOTTI oggetto di raccomandazione personalizzata. La SIM, insieme alla raccomandazione personalizzata, fornisce al CLIENTE su supporto durevole una dichiarazione di adeguatezza, contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del CLIENTE. Qualora la raccomandazione avesse ad oggetto un OICR o un prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato (PRIIPs) la SIM consegna al CLIENTE in tempo utile la relativa documentazione d’offerta (KIID/KID) che riporta l’informativa completa e dettagliata dei costi del prodotto.
3. La SIM effettua una valutazione periodica di adeguatezza in occasione dell’erogazione della consulenza. Con cadenza almeno semestrale, la SIM invia una relazione periodica di adeguatezza aggiornata che rappresenti al CLIENTE i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi ed alle altre caratteristiche del CLIENTE.
FAC SIMILE
4. Resta salva la possibilità per la SIM di elaborare e consegnare il PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO con cadenza differente, ove si verifichino situazioni di mercato di carattere eccezionale.
5. Unitamente al PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO, la SIM potrà trasmettere un report che illustra l’andamento del mercato e gli scenari attesi.
6. Il PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO viene messo a disposizione ed illustrato al CLIENTE dal CONSULENTE FINANZIARIO.
7. Alla conclusione del CONTRATTO, il CONSULENTE FINANZIARIO consegna al CLIENTE il primo PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO.
Articolo 15 – Responsabilità della SIM – Limitazioni ed esclusioni della responsabilità della SIM
1. La SIM si impegna ad eseguire le proprie obbligazioni con correttezza e diligenza professionale. Il CLIENTE riconosce e prende atto che, nell’ambito della esecuzione delle obbligazioni di cui al CONTRATTO, la SIM assume un’obbligazione di mezzi e non di risultato. La SIM non garantisce, né può garantire, alcun rendimento e/o guadagno e/o limitazione di perdita.
2. ll CLIENTE prende atto che le indicazioni, i dati e le informazioni fornite nell’esecuzione delle obbligazioni di cui al CONTRATTO non costituiscono un indicatore delle future prospettive e della redditività delle operazioni consigliate.
3. Considerato che le obbligazioni poste in capo alla SIM ai sensi del CONTRATTO coinvolgono problematiche tecniche di speciale ed elevata difficoltà e complessità, la SIM, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge e sempre che il CLIENTE non sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, lett. a) del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sarà responsabile nei confronti del medesimo CLIENTE unicamente dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o gravemente colposi. Le indicazioni, i suggerimenti, i dati e le informazioni fornite dalla SIM nell’esecuzione del CONTRATTO sono da intendersi riferite alla situazione specifica del CLIENTE e non sono, pertanto, cedibili a terzi, senza autorizzazione della SIM. La SIM non è, quindi, responsabile verso alcun soggetto diverso dal CLIENTE, nei limiti individuati nel CONTRATTO, che sia venuto a conoscenza degli – e/o abbia fatto affidamento sugli – stessi.
4. Il CLIENTE risponderà di qualsiasi conseguenza derivante direttamente o indirettamente dalla violazione dal medesimo posta in essere al divieto di cui al precedente comma.
Articolo 16 – Limitazioni di utilizzo
1. Il CLIENTE si obbliga a non diffondere o cedere a terzi i dati e le informazioni ricevuti dalla SIM in attuazione del CONTRATTO senza aver preventivamente acquisito il consenso scritto della SIM.
2. Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE si impegna a sollevare la SIM da ogni e qualsiasi danno o perdita che possa al medesimo derivare dall’utilizzo da parte di terzi dei dati e delle informazioni fornite dalla SIM al CLIENTE in esecuzione del CONTRATTO e/o del PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO e/o delle raccomandazioni prestate dalla SIM che venga accertata in giudizio con sentenza passata in giudicato che siano state dal CLIENTE diffuse o cedute a detti terzi senza il preventivo consenso scritto della SIM. A tal fine, la SIM provvederà prontamente a trasmettere al CLIENTE ogni richiesta alla medesima avanzata da terzi.
Articolo 17 – Rendicontazione
1. La SIM invierà al CLIENTE una rendicontazione contenente il riepilogo delle raccomandazioni personalizzate fornite in esecuzione del CONTRATTO. Detta rendicontazione verrà trasmessa con cadenza semestrale e conterrà anche l’indicazione delle date cui si riferiscono le raccomandazioni ed una relazione periodica di adeguatezza aggiornata.
Sezione III
SERVIZIO DI COLLOCAMENTO
Articolo 18 – Oggetto - esclusioni
1. In forza del CONTRATTO, la SIM si impegna a prestare in favore del CLIENTE il SERVIZIO DI COLLOCAMENTO nei termini ed alle condizioni di seguito previste.
2. Restano di esclusiva pertinenza e responsabilità delle SOCIETA’ PRODOTTO gli adempimenti prescritti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO a carico delle stesse.
3. Il SERVIZIO DI COLLOCAMENTO è un servizio ancillare rispetto al SERVIZIO DI CONSULENZA e le attività ad esso riconducibili non potranno costituire l’oggetto esclusivo del CONTRATTO.
Articolo 19 – Modalità di svolgimento del SERVIZIO DI COLLOCAMENTO
1. In esecuzione del CONTRATTO, la SIM promuove l’acquisto e/o la sottoscrizione dei PRODOTTI.
2. Nella prestazione del SERVIZIO DI COLLOCAMENTO, la SIM si attiene alle disposizioni dettate dalla SOCIETA’ PRODOTTO anche al fine di assicurare l’uniformità delle procedure di offerta e riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia.
Articolo 20 – Assistenza post-collocamento
1. Il CONTRATTO ha natura di rapporto continuativo e quindi lo stesso ha ad oggetto non solo la prestazione del SERVIZIO DI COLLOCAMENTO, ma anche l’attività di assistenza successiva svolta dalla SIM, anche per il tramite dei CONSULENTI FINANZIARI.
2. Nel caso in cui il CLIENTE abbia acquistato o sottoscritto PRODOTTI la cui natura o funzione richiedano l’assistenza della SIM nella fase successiva al collocamento, la SIM provvede a:
mettere a disposizione del CLIENTE un CONSULENTE FINANZIARIO cui il CLIENTE possa rivolgersi per ogni eventuale richiesta o esigenza connessa con i PRODOTTI sottoscritti ovvero per impartire DISPOSIZIONI relative ai PRODOTTI sottoscritti e curarne l’invio alla SOCIETA’ PRODOTTO per il tramite della SIM e che, su richiesta del CLIENTE, provveda ad incontrare il medesimo, presso il suo domicilio o in altro luogo prescelto da quest’ultimo, al fine di illustrare l’andamento dei PRODOTTI sottoscritti o acquistati;
svolgere attività di monitoraggio nel tempo dell’andamento dei PRODOTTI sottoscritti o acquistati attraverso visite periodiche del CONSULENTE FINANZIARIO, da effettuarsi al domicilio del CLIENTE o in altro luogo dal medesimo indicato;
illustrare l’andamento del portafoglio, eventualmente rilasciando la reportistica elaborata dalla SIM.
3. Nel caso in cui il rapporto tra il CONSULENTE FINANZIARIO assegnato al CLIENTE e la SIM si sciolga per qualsiasi motivo ragione o causa, la SIM ha facoltà di assegnare il CLIENTE ad un nuovo CONSULENTE FINANZIARIO, fermo restando il diritto del CLIENTE di chiedere l’assegnazione di un nuovo CONSULENTE FINANZIARIO.
4. Il CLIENTE ha in qualsiasi momento facoltà di richiedere che il CONSULENTE FINANZIARIO assegnato dalla SIM venga sostituito con altro CONSULENTE FINANZIARIO.
Articolo 21 – Modalità con le quali il CLIENTE può impartire alla SIM le DISPOSIZIONI
1. Nell’esecuzione delle DISPOSIZIONI la SIM si attiene alle istruzioni impartite dal CLIENTE, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell’oggetto e della tipologia degli investimenti.
2. Le DISPOSIZIONI devono essere impartite dal CLIENTE:
a) per iscritto per il tramite del CONSULENTE FINANZIARIO;
b) a mezzo posta all’indirizzo indicato nel DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE;
Articolo 22 – Obblighi della SIM
1. La SIM svolge il SERVIZIO DI COLLOCAMENTO con correttezza, diligenza e professionalità.
2. Nello svolgimento del SERVIZIO DI COLLOCAMENTO, la SIM, prima della sottoscrizione del PRODOTTO da parte del CLIENTE, provvede a consegnare al medesimo il documento di acquisto o di sottoscrizione, ove previsto dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, ad indicare al CLIENTE ove può acquisire il prospetto d’offerta o gli altri documenti prescritti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO e/o, se previsto dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, a consegnare il prospetto d’offerta o gli altri documenti la cui consegna è eventualmente prescritta dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO al CLIENTE. Nel caso in cui il SERVIZIO DI COLLOCAMENTO sia prestato mediante ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE, la SIM mediante detti mezzi indica al CLIENTE ove può acquisire gli eventuali documenti d’offerta (ivi incluso l’eventuale prospetto d’offerta) e/o, se previsto dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, consente al CLIENTE l’acquisizione su supporto durevole del documento di acquisto o di sottoscrizione, del prospetto d’offerta o degli altri documenti d’offerta, ove prescritti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
3. La SIM provvede all’invio alle SOCIETA’ PRODOTTO delle DISPOSIZIONI del CLIENTE e dei mezzi di pagamento e/o degli importi ricevuti dal CLIENTE che siano eventualmente necessari alla esecuzione delle citate DISPOSIZIONI. Qualora ricevute in un giorno festivo, le DISPOSIZIONI si considereranno ricevute il primo giorno lavorativo successivo.
4. La SIM provvede a trasmettere al CLIENTE ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla SOCIETA’ PRODOTTO riferita al CLIENTE medesimo o a questi destinata avente ad oggetto le DISPOSIZIONI da questi impartite.
Articolo 23 – Mezzi di pagamento ricevibili dai CONSULENTI FINANZIARI
1. Possono essere consegnati al CONSULENTE FINANZIARIO o ai dipendenti della SIM esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:
a) assegni bancari, assegni circolari o assegni o vaglia postali intestati alla SOCIETA’ PRODOTTO ovvero alla SIM, muniti di clausola di non trasferibilità;
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario la SOCIETA’ PRODOTTO ovvero la SIM stessa;
c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine intestati o girati a favore delle SOCIETA’ PRODOTTO ovvero alla SIM stessa.
2. È fatto divieto al CLIENTE di consegnare a CONSULENTI FINANZIARI, dipendenti o soggetti incaricati del collocamento, mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.
3. In caso di violazione della presente disposizione il CLIENTE si assume ogni responsabilità conseguente.
FAC SIMILE
Articolo 24 – Rischi delle operazioni
1. Il CLIENTE, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato anche alla luce di quanto contenuto nel DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE, dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che effettuerà e prende atto che l’attività di cui al CONTRATTO non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia, per il CLIENTE stesso, di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati.
2. In particolare, il CLIENTE è consapevole che l’operatività per il tramite degli ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE comporta una più agevole e veloce scelta degli investimenti in ragione della maggiore velocità di trasmissione degli ordini e delle istruzioni. Il CLIENTE, inoltre, è consapevole che la compilazione della modulistica per via informatica o comunque mediante l’uso degli ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE equivale, nei limiti e secondo quanto previsto dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, a quella che, tradizionalmente, si esplicita nella compilazione dei moduli cartacei e nella sottoscrizione autografa degli stessi.
Articolo 25 – Documentazione delle operazioni eseguite – rendicontazione
1. La SIM fornisce al CLIENTE con le modalità previste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO le informazioni essenziali relative all’esecuzione delle DISPOSIZIONI.
2. Qualora non sia previsto l’invio al CLIENTE da parte della SOCIETA’ PRODOTTO, la SIM invia al CLIENTE una conferma dell’esecuzione della DISPOSIZIONE nei termini previsti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
3. Nel caso di DISPOSIZIONI relative a quote o azioni di OICR eseguite periodicamente, la SIM invia al CLIENTE un rendiconto semestrale delle operazioni effettuate.
4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono non trovano applicazione nel caso in cui la documentazione di cui sopra debba essere inviata al CLIENTE dalle SOCIETA’ PRODOTTO.
5. Nel caso in cui i SERVIZI siano prestati tramite ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE, la documentazione di cui al presente articolo, potrà essere inviata al CLIENTE mediante i medesimi ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE.
6. Salvo il caso di errore manifesto, la documentazione di cui sopra si intenderà tacitamente approvata, qualora nessuna delle PARTI faccia pervenire all’altra, a mezzo di raccomandata a.r., un reclamo motivato scritto entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa documentazione.
Sezione III - bis
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI E BANCARI
Articolo 26 – Attività di intermediazione di prodotti assicurativi
1. Fermo quanto indicato alle precedenti Sezioni I, II, e III, la SIM svolge l’attività di intermediazione di prodotti assicurativi a seguito di apposita iscrizione alla Sezione D) del Registro Unico degli Intermediari assicurativi su incarico delle imprese di assicurazione emittenti, nel rispetto della NORMATIVA DI RIFERIMENTO, delle condizioni applicabili a ciascun Prodotto sulla base dei Documenti di Offerta.
2. Tale attività si esplica nell’assistenza al CLIENTE, nella fase di sottoscrizione dei Prodotti, e, nella fase successiva alla sottoscrizione, mediante una specifica e continuativa attività di assistenza post vendita, ivi inclusa, a titolo esemplificativo, l’assistenza diretta in caso di problematiche insorte durante e/o dopo la sottoscrizione dei Prodotti, nonché per tutte le attività relative alla disposizioni di versamenti di premi aggiuntivi, riscatti totali o parziali e alla concreta esecuzione di queste operazioni, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali relative ai Prodotti ed alla normativa applicabile.
3. L’attività di intermediazione assicurativa è sempre prestata in connessione al SERVIZIO DI CONSULENZA, con applicazione delle relative disposizioni.
Articolo 27 - Svolgimento dell’incarico
1. La sottoscrizione dei Prodotti sarà effettuata dal CLIENTE in conformità a quanto previsto nei Documenti di Offerta e negli accordi di intermediazione assicurativa intercorsi tra la SIM e le imprese di assicurazione emittenti. In particolare:
• la SIM, preliminarmente alla distribuzione dei Prodotti, consegna al CLIENTE i Documenti di Offerta, predisposti dall’impresa di assicurazione emittente, e l’ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile, con specifico riguardo all’informativa precontrattuale;
• le modalità di sottoscrizione dei Prodotti sono indicate nei, e disciplinate dai, Documenti di Offerta;
• le modalità di pagamento del premio da parte del CLIENTE sono indicate nei, e disciplinate dai, Documenti di Offerta.
2. La SIM, a mezzo dei propri incaricati ed addetti all’intermediazione assicurativa, raccoglierà i Moduli debitamente e correttamente compilati dal CLIENTE. Il CLIENTE riconosce e prende atto che l’impresa di assicurazione emittente, ove previsto nei Documenti di Offerta, si riserva la facoltà di valutare le domande di sottoscrizione ed eventualmente di non accettarle, qualora il CLIENTE non fornisca le informazioni richieste ai fini della valutazione di adeguatezza o non siano assicurate il rispetto delle altre condizioni previste nei Documenti di Offerta, con esonero - al pari della Banca - da ogni responsabilità anche nei confronti del CLIENTE.
3. La SIM procede, successivamente alla raccolta dei Moduli del CLIENTE e allo svolgimento delle verifiche richieste dal CONTRATTO, ad inoltrare all’impresa di assicurazione emittente la richiesta di sottoscrizione impartito dal CLIENTE. A tale proposito, il CLIENTE prende atto che la richiesta di sottoscrizione e le ulteriori disposizioni impartite dal CLIENTE saranno sottoposte al controllo di adeguatezza e saranno eseguite solo ove le stesse risultino adeguate al profilo di rischio del CLIENTE. Ove invece le stesse risultino non adeguate il CLIENTE sarà informato circa l’impossibilità di eseguirle. In ogni caso, in base alle indicazioni contenute nella “Comunicazione Consob n. 0097996/14 del 22/12/2014 sulla distribuzione di prodotti
finanziari complessi ai clienti retail”, la SIM può bloccare la sottoscrizione di prodotti complessi, come definiti nella predetta Comunicazione, qualora ritenuti non idonei al profilo del CLIENTE a seguito della valutazione di adeguatezza effettuata dalla SIM.
4. Il CLIENTE si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie compilando, con informazioni accurate, corrette e complete, l’apposita modulistica e il questionario per la valutazione del profilo di rischio predisposto dalla SIM.
Articolo 28 - Obblighi della SIM
1. La SIM, per consentire al CLIENTE di adottare informate e consapevoli decisioni di investimento, gli fornirà tempestivamente, ed in ogni caso prima che esso sia vincolato dalla sottoscrizione dei Prodotti, unitamente al CONTRATTO:
a. copie dei Documenti di Offerta (ivi incluso il KID/KIID in caso di PRIIPs/OICR), del Modulo, del DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE e di ogni altro documento pertinente; oltre a
b. le necessarie informazioni in merito a natura, caratteristiche e rischi dei Prodotti; l'informativa ex ante su costi oneri ed incentivi.
2. Fermo quanto sopra, il CLIENTE ha l’onere di leggere attentamente la documentazione predetta prima di sottoscrivere i Moduli. La singola disposizione impartita è, in ogni caso, condizionata alla verifica da parte della SIM - effettuata di volta in volta in maniera compatibile con la modalità operativa prescelta dal CLIENTE - della circostanza che il CLIENTE medesimo abbia preso visione della suddetta documentazione prima di aver assunto la decisione di procedere con la sottoscrizione del Modulo.
Articolo 29 – Distribuzione di prodotti bancari
1. Con riferimento alla distribuzione di prodotti bancari, la SIM assolve a tutti gli obblighi di trasparenza e di consegna dell’informativa precontrattuale e contrattuale nei confronti del CLIENTE stabiliti anche con riferimento all'offerta fuori sede dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO (ed in particolare dal d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dalle relative disposizioni di attuazione), nonché sulla base delle indicazioni ricevute dalle banche emittenti, in forza delle relative convenzioni
Sezione IV
CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI SOMME DI DENARO E STRUMENTI FINANZIARI
Articolo 30 – Oggetto
1. In forza del CONTRATTO, la SIM si impegna a prestare in favore del CLIENTE i servizi di custodia e amministrazione di somme di denaro e strumenti finanziari nei termini ed alle condizioni di seguito previste.
Articolo 31 – Modalità di deposito di somme di denaro
1. Le somme di denaro di pertinenza dal CLIENTE ricevute dalla SIM ai sensi e per gli effetti del CONTRATTO sono depositate dalla SIM stessa, entro il giorno successivo a quello di ricezione, nel CONTO TERZI oppure trasferite direttamente dal CLIENTE sul CONTO TERZI secondo le indicazioni comunicate dalla SIM al CLIENTE.
FAC SIMILE
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il denaro verrà depositato presso il CONTO TERZI e, dunque, in un apposito conto acceso presso la BANCA DEPOSITARIA e intestato alla SIM con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi, e in ogni caso distinto dai conti in cui la SIM detiene somme di denaro proprie. Sul CONTO TERZI la SIM potrà depositare anche somme di denaro pertinenti ad altri CLIENTI. La SIM tiene presso di sé, in conti individuali intestati al CLIENTE, evidenza contabile dei depositi effettuati presso la propria BANCA DEPOSITARIA e provvede di volta in volta alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli importi di compendio dei conti individuali tenuti presso di sé e le risultanze degli estratti conto emessi dalla BANCA DEPOSITARIA.
3. Per il CONTO TERZI non opererà la compensazione legale e giudiziale. Per il CONTO TERZI, la SIM si impegna inoltre a non pattuire la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dalla banca depositaria nei suoi confronti.
4. Qualora in esecuzione del CONTRATTO vengano aperti più conti intestati al CLIENTE, la SIM è autorizzata, in relazione alle esigenze operative, a trasferire le somme di denaro del CLIENTE da un conto ad un altro.
5. La SIM non riconosce al CLIENTE interessi sulle somme liquide depositate.
6. Fatte salve le norme antiriciclaggio, la SIM non darà luogo al deposito qualora l’esecuzione dell’incarico preveda la consegna materiale del danaro ricevuto dal CLIENTE e tale consegna sia imminente in relazione alla natura dell’incarico da espletare.
7. Il CONTO TERZI potrà essere chiuso solo dopo l’avvenuta liquidazione di tutte le operazioni ancora pendenti al momento dello scioglimento del CONTRATTO.
Articolo 32 – Prelievi di somme di danaro
1. Nel caso in cui il CLIENTE disponga prelievi di somme giacenti sul CONTO TERZI, la SIM darà esecuzione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Articolo 33 – Modalità di custodia e sub-deposito di strumenti finanziari
1. Gli strumenti finanziari detenuti dalla SIM devono risultare da apposite evidenze contabili secondo le modalità previste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
2. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati o di strumenti finanziari italiani o esteri che risultano obbligatoriamente registrati o depositati in gestione accentrata in Italia o all’estero, la SIM è autorizzata a sub-depositare gli strumenti finanziari del CLIENTE presso organismi di deposito centralizzato o presso depositari abilitati, come definiti nel Regolamento Banca d’Italia in materia di modalità di deposito e sub-deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari del CLIENTE (gli organismi e i depositari abilitati, collettivamente, i “SUB-DEPOSITARI”), che assicurino in relazione alla custodia, amministrazione e separazione patrimoniale degli strumenti finanziari del CLIENTE una protezione sostanzialmente equivalente a quella stabilita dalla normativa italiana.
3. Gli strumenti finanziari sono rubricati presso i SUB-DEPOSITARI di cui al comma 2 del presente articolo in conti intestati alla SIM, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà dello stesso, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi.
4. La SIM provvederà di volta in volta alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli strumenti finanziari di compendio dei conti individuali e le risultanze degli estratti conto emessi dai SUB-DEPOSITARI.
5. Qualora gli strumenti finanziari sub-depositati presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, la SIM è autorizzata a procedere al loro raggruppamento, ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei soggetti SUB-DEPOSITARI, ed il CLIENTE accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità.
6. Qualora il CLIENTE ordini alla SIM l’acquisto di strumenti finanziari obbligatoriamente registrati presso organismi di deposito centralizzato o altri SUB-DEPOSITARI che, per quanto di conoscenza della SIM, non assicurano un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla normativa italiana in relazione alla custodia, amministrazione e separazione patrimoniale degli strumenti finanziari del CLIENTE, o per i quali non sia comunque prevista alcuna forma di vigilanza, la SIM informerà il CLIENTE di questo fatto prontamente, ma non necessariamente prima dell’esecuzione dell’ordine, con lo stesso mezzo adottato dal CLIENTE per il conferimento del suddetto ordine, indicando i rischi che possono derivare dal suddetto minor livello di protezione.
7 In relazione alla previsione di cui al comma 2 del presente articolo, la SIM non sarà responsabile per gli atti o le omissioni del SUB-DEPOSITARIO o per le conseguenze in caso di insolvenza dello stesso, salvo che risulti la negligenza grave o il dolo della SIM nella scelta o nell’esame periodico di tale SUB-DEPOSITARIO diverso da un organismo di deposito centralizzato o altro SUB-DEPOSITARIO che detenga determinati strumenti finanziari obbligatoriamente per legge – ivi inclusi quelli di cui al comma 6 del presente articolo – nel qual caso la SIM non sarà responsabile in alcun caso né per gli atti o le omissioni del SUB-DEPOSITARIO né per le conseguenze in caso di insolvenza dello stesso.
Articolo 34 – Amministrazione degli strumenti finanziari
1. La SIM amministrerà gli strumenti finanziari del CLIENTE e in generale provvederà alla tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari del CLIENTE. In particolare, con riferimento agli strumenti finanziari registrati in Italia e, quando possibile, anche con riferimento agli strumenti finanziari registrati all’estero, esigerà gli interessi ed i dividendi, verificherà i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, curerà le riscossioni per conto del CLIENTE e il rinnovo del foglio cedole. Inoltre, su richiesta del CLIENTE, in relazione a determinati strumenti finanziari, la SIM effettuerà la comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2370, comma 2, c.c. o rilascerà la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata previsto nella normativa secondaria, al fine dell’intervento in assemblea e dell’esercizio del voto o al fine dell’esercizio di altri diritti societari, restando inteso che, con riferimento a strumenti finanziari registrati presso gestori accentrati o altri SUB-DEPOSITARI esteri, la SIM si adopererà, sempre su richiesta del CLIENTE, per ottenere una corrispondente comunicazione o certificazione in relazione a tali strumenti finanziari, ma fin da ora dichiara di non poter assicurare il buon esito di tale richiesta, in particolar modo nel caso in cui la richiesta del CLIENTE non pervenga con congruo anticipo.
2. In caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi di capitale sociale, la SIM chiederà in tempo utile istruzioni al CLIENTE e provvederà all’esecuzione dell’operazione solo a seguito di ordine scritto, ad avvenuto versamento dei fondi all’uopo occorrenti.
3. In difetto di tempestive istruzioni, la SIM curerà la vendita dei diritti di opzione per conto del CLIENTE, ove previsto in base alla normativa applicabile.
4. Il diritto di voto inerente strumenti finanziari in custodia non verrà esercitato dalla SIM la quale non sarà comunque tenuto ad avvisare il CLIENTE dell’avvenuta convocazione delle relative
assemblee. Il CLIENTE potrà comunque rilasciare deleghe per la partecipazione alle assemblee di società italiane ai sensi dell’art. 2372 c.c. La rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di società italiane potrà essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate, con effetto anche per le successive convocazioni e sarà sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l’assemblea. Le PARTI stabiliranno di volta in volta le modalità e la forma delle deleghe di partecipazione alle assemblee di società estere che il CLIENTE voglia eventualmente conferire alla SIM.
5. La SIM, fornirà un rendiconto degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del CLIENTE ogni 3 mesi. Tale rendiconto riporterài dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle somme di denaro depositati presso la SIM;
6. Salvo il caso di errore manifesto, la documentazione di cui sopra si intenderà tacitamente approvata, qualora nessuna delle PARTI faccia pervenire all’altra, a mezzo di raccomandata a.r., un reclamo motivato scritto entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa documentazione.
Articolo 35 – Parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari in custodia e amministrazione
1. Su richiesta del CLIENTE, la SIM provvederà alla restituzione parziale o totale degli strumenti finanziari, nei tempi tecnici necessari, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dagli eventuali SUB-DEPOSITARI. Il trasferimento o il ritiro dei valori non comporta l’addebito di alcuna penalità.
2. Il CLIENTE è informato del fatto che non è ammesso il ritiro di titoli dematerializzati registrati in gestione accentrata in Italia o degli strumenti finanziari che risultino obbligatoriamente registrati o depositati presso organismi di deposito centralizzato o presso altri SUB-DEPOSITARI all’estero. Tali strumenti finanziari, in base alla normativa vigente loro applicabile, potranno quindi unicamente essere ceduti o trasferiti in altro conto indicato dal CLIENTE.
Articolo 36 – Regime fiscale
1. Il CLIENTE, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662", effettua la scelta in ordine al regime fiscale previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 461/1997 barrando la casella corrispondente all’interno della PROPOSTA CONTRATTUALE. In mancanza di scelta, la SIM è espressamente autorizzato ad applicare il regime del “risparmio amministrato”.
2. Il CLIENTE potrà modificare la scelta inerente il regime fiscale inviando alla SIM una comunicazione scritta, mediante raccomandata a.r. e la SIM provvederà a modificare l’operatività legata al regime fiscale con decorrenza dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui le sarà pervenuta la comunicazione, dandone notizia al CLIENTE.
Articolo 37 – Rendiconto
FAC SIMILE