ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DELIBERAZIONE N. 233
Oggetto: Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici erogati ai giornalisti.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 23 novembre 2022
Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;
Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
Visto il X.X.X. xxx 00 xxxxxx 0000 xx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il D.M. dell’11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con delibe razione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;
Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, adottato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Il Segretario Il Presidente
576
Firmato Digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxxx
Sottoscritto in data: 23/11/2022
Firmato Digitalmente da: Xxxxxxxx Xxxxxxx
Sottoscritto in data: 23/11/2022
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 e dal decreto- legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2021, n. 205;
Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”;
Visto l’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale ha disposto, con effetto dal 1° luglio 2022, limitatamente alla gestione sostitutiva, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali dei giornalisti, il trasferimento della funzione previdenziale svolta dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Xxxxxxxx Xxxxxxxx” (INPGI) ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, all’INPS;
Preso atto che la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), nell’ambito delle interlocuzioni intervenute tra le Parti in relazione al processo di attuazione del trasferimento della predetta funzione previdenziale dall’INPGI all’INPS, ha formulato richiesta di attivazione del servizio di esazione dei contributi dovuti dai propri iscritti pensionati;
Visto l’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, che prevede il diritto per i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria INPS o di altro fondo o gestione speciale o cassa di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL attraverso trattenuta sulla pensione e che le modalità attraverso cui effettuare la predetta trattenuta siano stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e l’INPS;
Vista la nota n. 13178 del 30 settembre 2022 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su richiesta dell’Istituto, ha espresso parere favorevole in merito alla possibilità di stipulare una convenzione per la riscossione delle quote associative in favore della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, prospettando, a tal fine, l’opportunità di verificare la regolarità delle pregresse attività di riscossione effettuate per conto della FNSI dall’INPGI;
Tenuto conto che con nota n. 202 del 17 ottobre 2022, l’INPGI ha confermato il regolare svolgimento nel tempo del servizio di riscossione come disciplinato da apposita convenzione sottoscritta con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana;
Preso atto che il servizio oggetto della Convenzione, stante la tipologia di attività richiesta, può essere disciplinato in analogia al servizio di riscossione svolto ai sensi del citato articolo 23-octies del d. l. n. 267/1972, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 485/1972, ferma restando l’unicità e la tipicità della Federazione richiedente;
Rilevata, pertanto, l’opportunità di procedere all’adozione di una convenzione con la FNSI per l’attivazione del servizio di riscossione delle quote associative sulle prestazioni pensionistiche dei giornalisti iscritti alla Federazione stessa, prevedendo, oltre al costo del servizio di riscossione, un costo iniziale per l’attivazione e un costo fisso annuale di gestione;
Rilevato che gli importi relativi sia al costo del servizio di riscossione sia al costo fisso annuale di gestione sono stati determinati sulla base dei dati consuntivi di contabilità analitica per l’anno 2021 e che l’Istituto si riserva di rideterminare, con cadenza annuale e sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell’anno precedente a quello di applicazione, i predetti costi, comunicando l’eventuale variazione alla Federazione, la quale avrà facoltà di recedere dalla Convenzione entro 60 giorni dalla comunicazione medesima;
Preso atto che l’Istituto corrisponderà alla Federazione acconti mensili pari al 98% delle quote trattenute sulle pensioni in pagamento, con erogazione del saldo finale nel mese di dicembre dell’anno di riferimento;
Preso atto che la Convenzione prevede la sospensione delle rimesse monetarie alla Federazione, sia in caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del documento “Verifica regolarità contributiva”, sia qualora non sia possibile procedere alla verifica della regolarità contributiva attraverso la procedura DURC on line, procedendo ad effettuare, in quest’ultimo caso, le opportune attività di verifica;
Preso atto che l’Istituto, mediante il canale telematico, metterà a disposizione della Federazione i dati relativi alle trattenute effettuate sulle pensioni e i pagamenti effettuati alla Federazione stessa;
Rilevato che allo scopo di accertare il corretto adempimento delle disposizioni convenzionali, l’Istituto si riserva di effettuare, annualmente, dei controlli a campione su almeno l’1% delle deleghe alla riscossione della quota associativa trasmesse - in modalità telematica – dalla Federazione, nonché di sottoporre a controllo le deleghe segnalate dalla procedura di acquisizione per discordanza tra i dati inseriti dall’operatore sindacale e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto, oltre che le deleghe segnalate dalle Autorità competenti;
Preso atto che qualora la suddetta attività di verifica evidenzi eventuali irregolarità nella trasmissione delle deleghe, sarà dato avvio ad una fase interlocutoria con la Federazione per consentire alla stessa una eventuale integrazione della documentazione e/o per fornire opportuni chiarimenti alle contestazioni ricevute;
Preso atto che l’Istituto applicherà, in caso di accertate irregolarità, un sistema
di penali graduate e commisurate alla reiterazione della irregolarità riscontrata;
Atteso che l’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla
Convenzione in oggetto ove sorgano contestazioni sull’uso della denominazione,
dell’acronimo, del logo della Federazione, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, ovvero in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta del servizio di riscossione dei contributi sindacali per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.) che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale, nonché nell’ipotesi in cui intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 15 della Convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale;
Preso atto che a garanzia di una maggiore tutela dell’Istituto, sono state previste all’articolo 12 del testo convenzionale specifiche ipotesi di risoluzione espressa ex art. 1456 c.c., riconoscendo all’INPS, tra l’altro, la possibilità di sospendere l’efficacia della Convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale;
Preso atto che l’articolo 12 contempla, comunque, la facoltà per la Federazione stipulante di recedere dalla Convenzione, con apposita comunicazione scritta trasmessa all’INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC);
Atteso che la Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente ;
Preso atto che la Convenzione in oggetto durerà fino al 31 dicembre 2025 con possibilità di rinnovo, per un ulteriore triennio, da effettuarsi con apposita istanza entro il mese di giugno 2025;
Preso atto che l’imputazione delle entrate relative ai rimborsi che la Federazione si impegna a corrispondere all’INPS, farà capo al capitolo di entrata 1E1307004 “Rimborsi spese relative a riscossione contributi e altri servizi svolti per conto di enti e organismi vari”, mentre le entrate relative al costo una tantum funzionale all’attivazione della Convenzione faranno capo al capitolo di entrata 5E1309003 (“Recupero di spese per acquisto di beni e servizi”);
Preso atto che il servizio di esazione dei contributi associativi non è pregiudizievole all’assolvimento dei compiti istituzionali;
Atteso che per quanto attiene all’Inps, sussiste una base giuridica legittimante il trattamento dei dati personali, nei termini di cui all’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e all’art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, avuto specifico riferimento all’articolo 23-octies, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485;
Preso atto che le Parti, per l’esecuzione delle attività previste nella Convenzione, si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal citato Regolamento UE 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d.lgs. n. 101/2018 e dal decreto- legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, ossia in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, tali da scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti e la perdita, la distruzione o il danno accidentali;
Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto, nell’ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all’articolo 39 del Regolamento UE 2016/679;
Vista la relazione della Direzione Generale;
Su proposta del Direttore generale,
D E L I B E R A
di adottare l’allegata Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Federazione Nazionale per la Stampa Italiana, per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici erogati ai giornalisti, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE SUI TRATTAMENTI PENSIONISTICI EROGATI AI GIORNALISTI
TRA
- l’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
(di seguito denominato “Istituto” o” INPS”);
E
- la Federazione Nazionale della Stampa italiana (FNSI)
(di seguito denominato “FNSI” o “Federazione” ovvero, congiuntamente all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, “le Parti”);
VISTI
- l’art. 1, comma 103, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- l’art. 38 dello Statuto della FNSI del 19 aprile 2017;
- i CCNL sottoscritti dalla FNSI;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, il “Regolamento UE”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito, per brevità, il “Codice”;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015,
n. 393, con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”;
- la nota n. 13178 del 30 settembre 2022, con la quale il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole circa la possibilità per l’Istituto di procedere alla stipula della Convenzione per la riscossione delle quote associative sulle prestazioni pensionistiche dei giornalisti e, contemporaneamente, ha sollecitato una verifica del regolare adempimento delle obbligazioni nascenti dalla convenzione precedentemente in essere fra INPGI e FNSI;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ INPS n. 233 del 23 novembre 2022, con la quale è stata adottata la Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici erogati ai giornalisti;
CONSIDERATO
- che l’INPGI, con nota n. 202 del 17/10/2022, ha confermato il regolare svolgimento nel tempo del servizio di riscossione con rispetto da ambo le parti delle obbligazioni assunte;
- che il servizio di esazione sopra indicato non interferisce con le attività
istituzionali dell’Istituto;
- che, in ragione del servizio prestato dall’Istituto ai sensi della presente Convenzione, è necessario che la Federazione risulti tempo per tempo in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei confronti dell’Istituto;
- che il servizio erogato dall’Istituto, stante la tipologia di attività richiesta, sarà disciplinato in analogia con quanto previsto dall’art. 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972 n. 485;
- che, in particolare, per quanto attiene all’Inps, sussiste una base giuridica legittimante il trattamento dei dati personali, nei termini di cui all’art. 6 del Regolamento UE e all’art. 2-ter del Codice, avuto specifico riferimento all’articolo 23-octies sopra citato.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
Oggetto
La FNSI affida all’INPS la riscossione dei contributi sindacali che i propri associati possono versare, tramite l’Istituto, in quanto titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
ARTICOLO 2
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi associativi, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore della FNSI mediante trattenuta effettuata all’atto di pagamento delle singole rate di prestazione pensionistica.
A tal fine, l’INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa ad essi trattenuta e della denominazione della Federazione destinataria della suddetta quota.
ARTICOLO 3
Determinazione della quota del contributo associativo
La misura del contributo, da trattenere in misura uguale per tutti gli iscritti, sarà espressamente indicata nell'atto di delega alla riscossione della quota associativa.
Sarà cura della FNSI comunicare tale misura all’INPS - Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione interna - nonché ogni eventuale, successiva variazione.
Nel contempo, la stessa FNSI si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo alle suddette variazioni della quota associativa.
La comunicazione della variazione della misura del contributo associativo deve essere
comunicata all’Istituto entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
Il nuovo importo avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo, e non potrà essere modificato nel corso dell'anno.
ARTICOLO 4
Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa
L'autorizzazione ad effettuare la trattenuta, di cui all'articolo 2 del presente accordo, avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, deve obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Per i pensionati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa per via di un impedimento temporaneo/permanente o per analfabetismo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445. I moduli per l’autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti dall’articolo 21, comma 2 , del
D.P.R. 445/2000 sono disponibili nella procedura informatica “Gestione deleghe”.
La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. L’invio dei dati della delega all’INPS avviene nella stessa modalità d’invio della domanda di prestazione.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, la FNSI invia all’INPS, con modalità telematica, i dati della delega ed allega in formato digitale la delega acquisita e la copia del documento d’identità del pensionato.
La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produce i suoi effetti a partire dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
L’INPS dà comunicazione al pensionato, in modalità telematica, dell’avvenuta
acquisizione in procedura della delega alla riscossione delle quote associative.
La FNSI, nell’acquisire la delega alla riscossione, sia contestualmente alla richiesta di prestazione sia su prestazione già erogata dall’Istituto, deve custodire, in formato cartaceo ovvero con altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d’identità, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
La FNSI, per conto e nell’interesse di ciascun pensionato, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun pensionato.
È ammessa un’unica delega su singola prestazione.
ARTICOLO 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e la FNSI e, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata alla suindicata Federazione.
La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato attraverso
la Federazione secondo le modalità concordate con l’Istituto.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando la Federazione FNSI e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; in tal caso l’Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla elaborazione della richiesta ed alla comunicazione alla FNSI.
L’Istituto dà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca per riscossione
delle quote associative al soggetto che ha inviato la revoca ed alla FNSI.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote associative
L'INPS versa alla FNSI acconti mensili per i contributi riscossi.
Tali acconti sono commisurati al 98% (novantotto%) dell'importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento.
Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno bancabile successivo.
L’eventuale modifica del giorno di valuta sarà oggetto di apposita comunicazione telematica alla FNSI.
I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, fatti salvi quelli conseguenti ad informazioni non pervenute in tempo utile, che sono definiti successivamente.
L'INPS effettuerà il versamento dei conguagli di cui al comma precedente al netto dei costi di cui al successivo articolo 7.
Qualora l’importo dell’acconto periodico dovuto alla FNSI risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.
Le rimesse monetarie alla FNSI, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dalla Federazione con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.
L’Istituto è esentato da ogni verifica riguardo alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità riguardo all’eventuale mancato accredito di somme a favore della Federazione conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultima del codice IBAN.
I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte della Federazione, della regolarità contributiva nei confronti dell’Istituto, che verrà effettuata attraverso la procedura “Durc Online” annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento “Verifica regolarità contributiva”, ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie alla Federazione sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione.
L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse, di cui al comma precedente, dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione alla Federazione.
ARTICOLO 7
Costi e fatturazione
La FNSI prende espressamente atto e accetta che l’espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l’Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.
La FNSI si impegna a rimborsare all’INPS gli oneri sostenuti per l’espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.
Per il servizio di riscossione delle quote associative sulle pensioni di cui alla presente Convenzione, la FNSI corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
c) euro 0,34 Revoca delega cartacea (residuale);
d) euro 0,16 Gestione delega.
Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dalla FNSI mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all’Istituto contraddistinto dall’IBAN XX00X0000000000000000000000, con la seguente causale: “FNSI costo attivazione convenzione riscossione contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.”. La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all’Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.
Il corrispettivo periodico di cui alla lettera b), riferito ad ogni anno civile, è trattenuto
sul versamento del mese di maggio dell’anno successivo.
Qualora l’importo di tale versamento non consenta di recuperare l’intera somma, si procederà ad effettuare l’imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a copertura dell’intero corrispettivo.
I corrispettivi di cui alla lettera c) e d) sono trattenuti di norma all’atto della definizione dei rapporti finanziari dell’anno di riferimento.
L’Istituto si riserva di rideterminare annualmente gli importi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), quantificati sulla base delle risultanze della contabilità analitica riferite all’anno precedente.
L’eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione alla FNSI, a seguito della quale la Federazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.
È a carico della FNSI ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.
L’Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in
applicazione dell’articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
ARTICOLO 8
Fornitura dati
L'INPS mette a disposizione della FNSI, nell’area “Servizi per i sindacati” del sito xxx.xxxx.xx ovvero attraverso altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato, i dati di seguito indicati:
- elenco generale nominativo delle pensioni in essere sulle quali viene effettuata la trattenuta a favore della Federazione;
- elenco delle movimentazioni mensili relative alla Federazione, con evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di pensione, deleghe revocate, nuove deleghe su pensioni esistenti, pensioni eliminate, pensioni trasferite su altre sedi INPS.
La FNSI può consultare inoltre i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell’Istituto e le
fatture relative al costo del servizio.
La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line.
Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente Convezione, nei limiti di quanto disposto dal precedente articolo 1, la FNSI viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, nell’area del sito xxx.xxxx.xx “Servizi per i sindacati”.
La Federazione fornisce all’Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all’utilizzo della suddetta applicazione.
L’INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire la FNSI tra le organizzazioni abilitate all’utilizzo dell’applicazione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità.
È fatto obbligo alla FNSI di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché dell’esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 13.
I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all’articolo 32 del Regolamento UE e all’articolo 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.
ARTICOLO 9
Verifiche
L’INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% (con arrotondamento all’unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dalla FNSI. Dette verifiche sono effettuate secondo modalità e tempi definiti dall’Istituto e comunicati da quest’ultimo alla Federazione.
In aggiunta alle verifiche previste dal comma precedente, l'INPS sottopone a verifica le
deleghe per le quali, all’atto dell’acquisizione telematica, è intervenuto il blocco
funzionale dell’operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto, attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega. In tal caso la procedura emette un messaggio di “alert”, che determina automaticamente l’invio della richiesta di documentazione di cui alla procedura di verifica esposta successivamente.
L'INPS pone in essere, inoltre, ogni opportuno controllo sulle deleghe segnalate dalle Autorità competenti seguendo la medesima procedura di verifica.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, la FNSI è tenuta a trasmettere entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall’Istituto con PEC, la delega in originale e la copia del documento d’identità nonché di altra documentazione del pensionato, conservata, ai sensi dell’articolo 4, all’atto dell’acquisizione telematica della delega medesima.
La documentazione richiesta deve essere inoltrata esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx e solo nei casi ritenuti necessari dall’Istituto verrà richiesto l’invio tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione interna dell’INPS, xxx Xxxx xx Xxxxxx 00, 00000 XXXX. La scansione di tale documentazione, inviata tramite PEC, dovrà essere necessariamente leggibile.
Qualsiasi altra comunicazione o quesito dovrà essere inviato alla casella mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.
La FNSI, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia della documentazione trasmessa all’Istituto unitamente alla “nota di prelievo” contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.
Eseguita la verifica riguardante la singola delega, l’INPS ne trasmette l’esito motivato
alla FNSI.
Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, la FNSI ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore documentazione.
Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’INPS comunica alla FNSI la conclusione del procedimento, motivando il mancato accoglimento delle eventuali osservazioni.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
ARTICOLO 10
Penali
Nel caso in cui dalle verifiche di cui all’articolo precedente emergano irregolarità nella documentazione trasmessa dalla FNSI, l’INPS applica il seguente sistema di penali graduate e commisurate alla reiterazione dell’irregolarità riscontrata:
1. Delega alla riscossione della quota associativa per la quale, all’atto dell’acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell’operatore
sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti
nella banca dati dell’Istituto, attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega. Per le deleghe alla riscossione della quota associativa di cui al punto 1, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all’1% (con arrotondamento all’unità superiore) del volume totale delle deleghe acquisite dalla FNSI, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
2. Delega priva di firma.
Per le deleghe alla riscossione della quota associativa prive di sottoscrizione, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all’1% (con arrotondamento all’unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
3. Delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante, in assenza dell’autenticazione della firma resa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000.
Per le deleghe alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante e in assenza dell’autenticazione della firma resa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all’1% (con arrotondamento all’unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
4. Xxxxxxx recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino,
alle competenti autorità, compreso l’INPS.
Per tutte le deleghe alla riscossione della quota associativa recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia da parte del cittadino alle competenti autorità, compreso l’INPS, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all’1% (con arrotondamento all’unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
5. Mancata o parziale produzione/conservazione, da parte della FNSI, di documentazione richiesta dall'INPS.
Per le rilevazioni di mancata o parziale produzione/conservazione della documentazione richiesta dall'INPS, che costituiscono una percentuale fino all’1% (con arrotondamento all’unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le rilevazioni che costituiscono una percentuale fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le rilevazioni che costituiscono oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali.
La riscossione delle penali avviene per compensazione in occasione del versamento del primo acconto utile, ai sensi dell’articolo 1252 c.c., salvo procedere alla compensazione con l’acconto delle quote del mese successivo qualora non vi sia copertura della sommatoria delle penali applicate.
L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo articolo 12, alla risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10% dell’ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate, nell’anno di riferimento, alla FNSI.
ARTICOLO 11
Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato – e la FNSI lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente Convenzione.
In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento, eseguito da creditori della Federazione stipulante, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e la FNSI.
Pertanto, la FNSI esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
La FNSI è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e la FNSI. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
ARTICOLO 12
Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione
L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico della FNSI e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:
a) uso della denominazione, dell’acronimo, del logo della Federazione;
b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi associativi per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale.
La FNSI si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative e ai relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l’INPS
comunica alla FNSI la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la FNSI ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l’INPS comunica alla FNSI il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore della FNSI, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
Considerato che la FNSI è tenuta alla diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) perdita da parte della FNSI dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;
b) mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto
ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche attribuibili alla FNSI;
d) eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti della FNSI e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche della Federazione, da parte delle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
f) mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della presente Convenzione, con
particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
g) adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto della Federazione, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;
h) mancato rispetto degli obblighi, a carico della FNSI, indicati nel successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali;
i) perdita, in capo alla FNSI, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo
n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
j) ove siano applicate alla Federazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, alla Federazione sindacale stessa.
All’atto dell’acquisizione della notizia del verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’INPS comunicherà alla FNSI la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
La cessazione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere l’efficacia della presente Convenzione ove la Federazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l’Istituto disponga la sospensione dell’efficacia della Convenzione, esso ne dà immediata comunicazione alla FNSI.
La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte della Federazione, della relativa comunicazione sino all’esito degli accertamenti di cui al comma 10, che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l’INPS procede ad informare la FNSI.
Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato (Allegato A) di cui al comma 7, lett. B.
La “dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
ARTICOLO 13
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento UE.
I trattamenti sono progettati - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE e al Codice - esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente accordo e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione - al di fuori dei casi previsti dalla legge - se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle attività e dei trattamenti convenuti.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
I Titolari del trattamento garantiscono che l’accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall’art. 5 del Regolamento UE.
Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell’espletamento delle suddette attività.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente all’Interessato, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.
ARTICOLO 14
Entrata in vigore e durata
La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale, ha durata fino al 31 dicembre 2025 e può essere rinnovata, per una sola volta, per un ulteriore triennio.
La FNSI, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all’Istituto apposita istanza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), entro il mese di giugno 2025.
In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento della Federazione, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà efficacia fino al 31 dicembre 2028.
L’Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2025, qualora ritenga necessaria l’adozione di un nuovo testo convenzionale.
ARTICOLO 15
Revisioni e integrazioni
La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 16
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxx.
ARTICOLO 17
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.
ARTICOLO 18
Oneri fiscali
Il versamento per l’imposta di bollo a carico della FNSI dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia della quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.
Il Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
……………………………….
Il Rappresentante legale Federazione Nazionale della Stampa italiana (FNSI)
………………………………………………
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la Federazione dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: art. 1 (Oggetto), art. 2 (Modalità di riscossione), art. 3 (Determinazione della quota del contributo associativo), art. 4 (Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa), art. 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa), art. 6 (Modalità di versamento delle quote associative), art. 7 (Costi e fatturazione), art. 8 (Fornitura dati), art. 9 (Verifiche), art. 10 (Penali), art. 11 (Clausola di salvaguardia), art. 12 (Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione), art. 14 (Entrata in vigore e durata), art. 15 (Revisioni e integrazioni), art. 16 (Foro competente), art. 17 (Rinvio alla normativa vigente), art. 18 (Oneri fiscali).
Il Rappresentante legale
………………………………………………. (…………..)
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione interna
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Via Xxxx il Grande, 21 – 00000 Xxxx C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001
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Riportare il contenuto del presente modello su carta intestata dell’Associazione
MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ORGANIZZAZIONE SINDACALE
Il sottoscritto/a ……………………….…nato/a il ……………….……a……………… (………) Codice Fiscale ……………………..………………
residente in ………… (……) Via/Piazza ……………………n°…………Cap ……..…….…
legale rappresentante della Organizzazione Sindacale ………………………………
Comunica i seguenti dati
A) Risorse umane
lavoratori dipendenti
Cognome Nome | Codice Fiscale |
associati che operano gratuitamente
Cognome Nome | Codice Fiscale |
personale in distacco o somministrati
Cognome Nome | Codice Fiscale |
B) Sedi operative
Allegare la “SCHEDA PER L’AGGIORNAMENTO DEI DATI
ORGANIZZATIVI DELL’ASSOCIAZIONE “inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
C) Informatica (indicare società informatic he che gestiscono i dati informatici dell’Associazione)
Denominazione | Codice Fiscale |
D) Varie (elencare mezz i finanziari e beni strumentali dell’Associazione)
Luogo e data
…………………………………………….
Il / La Dichiarante
…………………………………………….
Riportare il contenuto del presente modello su carta intestata dell’Associazione
MODELLO PER LA COMUNICAZIONE CODICE IBAN
(ed eventua li successive variaz ioni)
Il sottoscritto/a ……………………..……………………nato/a il ……………….……a……………… (………) Codice Fiscale ……………………..………………residente in ………………..………………… ( )
Via/Piazza …………………………………………………………………..……n° …..………….Cap ……..…….…
legale rappresentante della Organizzazione Sindacale …………………………………………………………….
per la quale l’INPS effettua il servizio di riscossione dei contributi associativi ai sensi della legge …………………………………………………………………….
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni me ndaci e della decadenza dei benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000;
- informato che i dati resi sono prescritti dalle disposizioni vigenti per il procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente al f ine di verificare la corrispondenza tra il codice IBAN e la titolarità del conto corrente;
DICHIARA E SI OBBLIGA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:
conto corrente intestato a:
……………………………………………………………………………………………………
CODICE IBAN:
Banca/Posta……………………………………………………..
Agenzia/Filiale di ……………………………………………..
a) che il codice IBAN identifica il rapporto corrispondente con il proprio istituto di credito ed è il seguente:
b) di essere consapevole che l’ordine di pagamento da parte dell’INPS si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario identificato dal codice IBAN sopra riportato;
c) a comunicare tempestiva me nte eventuale variazione de i dati sopra rapprese ntati, fornendo, contestualmente, l’aggiornata certific azione rilasciata dall’Istituto di credito.
Allega fotocopia di uno dei seguenti documenti (1):
c o n t ra t t o d i c o n t o c o rre n t e
in t e s t a z io n e d e ll e s t ra t t o p e r xxx s s u n t o d i c o n t o c o rre n t e
d ic h ia ra z io n e d e ll Is t it u t o d i c re d it o
…………………….……………………….. Il ……………………………
Firma del dichiara nte
(1) Barrare l’opzione prescelta
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