ACCORDO INDIVIDUALE PER PRESTAZIONE IN LAVORO AGILE
ACCORDO INDIVIDUALE PER PRESTAZIONE IN LAVORO AGILE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 18 E SEGUENTI DELLA LEGGE 22 MAGGIO 2017, N. 81
L’anno il giorno del mese di
Tra
Il dipendente matricola n. 00390 inquadrato nella categoria C1 profilo professionale
Istruttore Amministrativo , attualmente in servizio presso l’Ufficio U.O. Gestione
Immobiliare
(di seguito “il Dipendente”)
e
il Dirigente dell’Ufficio
Amm/vo dott. Xxxxxxxxx X’XXXXXXX (di seguito “il Dirigente”)
Premesso che
- con nota del 13/05/2022 prot. n. 2022-0004336 il dipendente suddetto ha presentato domanda di accesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile;
- le parti hanno preso visione del contenuto del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e nello specifico del Disciplinare in esso contenuto per l'applicazione di lavoro agile di cui alla Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 42 del 29/04/2022 ;
considerata la vigente normativa ed in particolare:
- la Legge n. 81/2017;
- i Decreti Ministeriali della Pubblica Amministrazione del 19.09.2020, del 23.12.2020, del 20.01.2021;
- le Linee Guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche del 30.11.2021;
si conviene e stipula quanto segue. Art. 1)
Il Dipendente matricola n. 00390 è ammesso a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, ai sensi
degli articoli 18 e seguenti della Legge n. 81/2017 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni di seguito indicate ed in conformità alle prescrizioni stabilite nel Disciplinare sopra richiamato che, allegato 1) al presente accordo, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 2)
La prestazione di lavoro in modalità agile sarà svolta per n. 2 giorni massimo a settimana, di norma nelle giornate di lunedì e giovedì P.M. (15:00/18:00), assicurando, in ogni caso, la prevalenza del lavoro in presenza.
Modifiche alle giornate lavorative sopra indicate dovranno essere previamente concordate con il Dirigente, di norma su base settimanale e comunicate tempestivamente alla struttura responsabile della gestione del personale.
Qualora, per esigenze organizzative, la giornata di lavoro in modalità agile non possa essere eseguita, il Dipendente, d’intesa con il Dirigente, potrà ri-calendarizzare detta giornata nella stessa settimana o eventualmente in quella immediatamente successiva.
Diversamente, qualora la giornata di smart working non venga effettuata per iniziativa del Dipendente, la stessa non potrà essere recuperata.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere la presenza in sede del Dipendente in qualsiasi momento per esigenze di servizio rappresentate dal Dirigente. Qualora impossibilitato al momento della richiesta, il Dipendente è in ogni caso tenuto a presentarsi in sede entro le 24 ore successive.
Art. 3)
Durante le giornate di lavoro agile, la prestazione lavorativa è eseguita, senza vincoli di orario, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Nello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, infatti, il Dipendente è unicamente vincolato dal risultato relativo alla sua prestazione lavorativa. A tal fine, è tenuto a rispettare la programmazione periodica della sua attività, che, in relazione all’attività complessiva dell’Ufficio e agli obiettivi di performance definiti nel Piano Triennale della Performance dell’Azienda, sarà definita dal Dirigente/incaricato di Posizione Organizzativa con l’indicazione delle priorità e, conseguentemente, degli obiettivi di breve-medio periodo.
Nello specifico il Dipendente nelle giornate di lavoro agile dovrà svolgere le funzioni ordinarie come da assegnazione, quali a titolo esemplificativo: fase istruttoria preliminare e/o conclusiva di tutti i procedimenti assegnati smartabili .
La prestazione di lavoro in modalità agile dovrà consentire il mantenimento di un livello quali-quantitativo di prestazione e di risultati non inferiore a quello che sarebbe garantito presso la sede dell’Amministrazione. La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati sarà effettuata mediante un monitoraggio mirato e costante, in itinere ed ex post, con le seguenti modalità: report mensile .
Nello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile il Dipendente, ferma la facoltà di gestire autonomamente l’organizzazione del proprio tempo di lavoro, dovrà, tuttavia, rendersi disponibile nella/e seguente/i fascia/e oraria/e: 16:00/18:00 .
Durante tale/i fascia/e il Dipendente dovrà assicurarsi di essere nelle condizioni (anche tecniche) di ricevere telefonate ed e-mail e dovrà, pertanto, accertarsi di trovarsi in luogo idoneo a garantire la ricezione e la risposta, nonché nelle condizioni, se richiesto/necessario, di poter operare (scrivere e-mail, lettere, report, fare telefonate, etc.). Dovrà, inoltre, rendere la prestazione lavorativa secondo le mansioni assegnate. Il numero di telefono ai fini della contattabilità è il seguente (omissis).
Art. 4)
Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro in modalità agile, nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in tale modalità non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro in condizioni di rischio, così come non è previsto il buono pasto. Potrà invece essere chiesto al Dipendente di partecipare a conference call o connettersi a riunioni via web.
Nella/e fascia/e oraria/e di cui al precedente art. 3) il Dipendente può fruire di permessi brevi, frazionabili ad ore, e altri istituti che comportino riduzioni di orario. In tal caso, ne dà preventiva comunicazione (anche a mezzo mail) al Dirigente e alla struttura preposta alla gestione del personale. L'eventuale debito orario accumulato durante le giornate di lavoro agile potrà essere saldato esclusivamente durante le successive giornate di lavoro prestate in presenza.
Art. 5)
Al Dipendente in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo giornalieri e settimanali nonché il "diritto alla disconnessione" dalle strumentazioni tecnologiche in senso verticale e bidirezionale (verso i propri responsabili e viceversa), oltre che in senso orizzontale, (cioè anche tra colleghi), dalle ore 19.30 alle ore 8 del mattino seguente, salvo casi di comprovata urgenza, nonché dell’intera giornata di sabato, di domenica e di altri giorni festivi.
Art. 6)
Ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da remoto, si prevede l'utilizzo della seguente dotazione: PC personale e connessione alla rete internet con accesso VPN
. (indicare genericamente la strumentazione necessaria allo svolgimento dell'attività specificando se di proprietà o nella disponibilità del Dipendente o se fornita dall’Amministrazione)
Ogni importo economico collegato direttamente e/o indirettamente allo svolgimento della prestazione lavorativa con modalità agile (elettricità, riscaldamento, ADSL, fibra, ecc..) è, in ogni caso, a carico del Dipendente.
Le modalità d’uso degli strumenti utilizzati dal Dipendente per rendere la prestazione lavorativa in modalità agile e le modalità di effettuazione dei controlli da parte dell’Amministrazione, sono disciplinate, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 300/70.
Il Dipendente ha l‘obbligo di utilizzare e custodire gli strumenti di lavoro affidatigli/resi disponibili dall’Amministrazione con la massima cura e diligenza e nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad adottare le necessarie precauzioni affinché terzi non possano accedere agli strumenti di lavoro.
Art. 7)
Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il Dipendente può scegliere liberamente il luogo dal quale prestare la propria attività lavorativa, purché – tenuto conto delle mansioni svolte e secondo un criterio di ragionevolezza – risponda ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza, non metta a rischio la sua incolumità psichica e fisica, né la riservatezza delle informazioni e dei dati da lui trattati nell’espletamento delle proprie mansioni e risponda ai parametri di sicurezza sul lavoro come indicati dall’Amministrazione.
Il Dipendente si impegna al rispetto di quanto previsto in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, con riferimento particolare alle previsioni del d. lgs. n. 81/2008 e della legge n. 81/2017. L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi per mancata diligenza dello stesso lavoratore nella scelta di un luogo lavorativo non compatibile con quanto indicato nell’informativa sulla salute e sicurezza dell’art. 22, comma 1, legge 81/2017, di cui all’allegato e di cui il Dipendente, con la sottoscrizione del presente accordo, conferma di aver preso visione.
Art. 8)
Anche durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa in modalità agile il Dipendente è tenuto al rispetto delle regole dell’Amministrazione sulla riservatezza e protezione dei dati elaborati ed utilizzati nell’ambito della prestazione lavorativa e sulle informazioni dell’Amministrazione in suo possesso.
Art. 9)
Il presente accordo è a tempo determinato dal 04/10/2022 al 31/12/2022 .
In presenza di un giustificato motivo ognuna delle parti può recedere dal presente accordo prima della scadenza del termine.
Per motivi di necessità organizzativa relativa ad esigenze di servizio, gli effetti del presente accordo potranno essere temporaneamente sospesi.
Art. 10)
Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile con diligenza, anche al di fuori delle sede dell’Ente, oltre che al rispetto delle obbligazioni di cui al presente accordo ed al contenuto del codice disciplinare.
Art. 11)
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si rinvia a quanto previsto dalle Policy e dai Regolamenti dell’Amministrazione (ed in particolare dal “Disciplinare per l’applicazione del lavoro agile”), dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal codice disciplinare.
Art. 12)
Il presente accordo individuale, unitamente all’allegata informativa sulla salute e sicurezza ex art. 22 comma 1, legge 81/2017, viene trasmesso alla struttura preposta alla gestione del personale per gli adempimenti di competenza.
Allegati:
1) Disciplinare per l’applicazione del lavoro agile
2) Informativa sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 22 della Legge 81/2017
Matera, lì
Firma del Dirigente Firma del dipendente
DISCIPLINARE PER L’APPLICAZIONE DEL “LAVORO AGILE”
Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente Disciplinare, in virtù di quanto disposto dall’art. 18 della legge del 22 maggio 2017 n. 81, si intende per:
- “Lavoro in presenza”: attività lavorativa prestata nei locali sede dell'ufficio o del servizio a cui è assegnato il dipendente.
- “Telelavoro” (Legge n. 191/1998; DPR n. 70/1999; Accordo quadro 23/03/2000): prestazione lavorativa svolta a distanza, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che consentono il collegamento con l’Amministrazione cui la prestazione stessa inerisce.
- “Lavoro agile” (di seguito anche L.A.): modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con l’Amministrazione comunale nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali. La prestazione lavorativa è eseguita in parte o esclusivamente presso un luogo collocato al di fuori delle sedi dell'Amministrazione, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- “Accordo individuale”: accordo concluso tra il dipendente ed il Dirigente del settore a cui è assegnato il lavoratore. L'accordo è stipulato per iscritto e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell’Ater. L'accordo individua oltre che le misure tecniche e organizzative, la durata, il contenuto e la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile;
- “Sede di lavoro”: la sede dell’ufficio presso i locali dell'Azienda a cui il dipendente è assegnato;
- “Domicilio del lavoro”: un locale, posto al di fuori dai locali dell’Azienda che sia nella disponibilità del dipendente (la propria abitazione/domicilio o altro luogo) ritenuto idoneo allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il domicilio prescelto deve essere indicato nell'Accordo individuale.
- “Amministrazione”: ATER Matera;
- “Postazione di lavoro agile”, il sistema tecnologico costituito da un insieme di hardware e di software, che consenta lo svolgimento di attività di lavoro in modalità agile presso il domicilio prescelto;
- “Lavoratore/lavoratrice agile”: il dipendente in servizio presso l'Amministrazione che espleta parte della propria attività lavorativa in modalità agile secondo i termini stabiliti nell'accordo individuale;
- “Dotazione informatica”: la strumentazione costituita da personal computer, tablet, smartphone, applicativi software ecc… forniti dall'Amministrazione al dipendente e/o di proprietà di quest'ultimo, utilizzati per l’espletamento dell’attività lavorativa.
- “Attività Smartabile”: attività che può essere espletata anche in modalità agile o da remoto.
Articolo 2 Oggetto
L’ATER di Matera prevede le seguenti forme di erogazione della prestazione lavorativa: lavoro in presenza, lavoro agile, telelavoro.
Il presente disciplinare regolamenta l'applicazione del lavoro agile all’interno dell’ATER di Matera, come disciplinato dalla L. del 22 maggio 2017 n. 81 quale forma di organizzazione della prestazione lavorativa del personale dipendente di questa Azienda ed emanato in attuazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.
L’Azienda consente l'attivazione del lavoro agile in favore dei dipendenti in servizio assegnati alle attività c.d. “Smartabili”.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non costituisce una variazione della stessa, non modifica in alcun modo la situazione giuridica del rapporto di lavoro, quanto ad inquadramento, profilo e mansioni, e non modifica la relativa sede di lavoro di assegnazione, così come non incide sull’orario di lavoro contrattualmente previsto e non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
In virtù dell'art. 263, comma 4 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020 n. 77 e successivamente modificato dal D.L. 22 aprile 2021, n. 52 converto con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, l'Amministrazione prevede che almeno il 15% dei dipendenti assegnati allo svolgimento di attività smartabili può avvalersi della modalità di prestazione lavorativa agile. E’, tuttavia, previsto una percentuale massima di dipendenti che possono lavorare in modalità agile pari al 30 %. Nei limiti anzi esposti, l'applicazione a lavoro agile del dipendente è sempre e comunque condizionata a che tale modalità non pregiudichi regolarità, continuità ed efficienza della prestazione lavorativa, nonché il rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Viene prevista una fase sperimentale di avvio delle procedure di attuazione del POLA nei termini di cui al successivo articolo 20.
Articolo 3 Obiettivi
Il presente Disciplinare si pone l'obiettivo di incrementare la produttività agevolando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di assicurare la regolare prestazione dei servizi ai cittadini, la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti.
Attraverso l’istituto del lavoro agile, l’ATER persegue inoltre le seguenti finalità:
a) promuovere l’utilizzo di strumenti digitali di comunicazione;
b) promuovere modalità innovative e flessibili di lavoro e, al tempo stesso, tali da salvaguardare il sistema delle relazioni personali e collettive proprie del suo contesto lavorativo basate sul principio “far but close”;
c) sperimentare forme nuove di impiego del personale che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per progetti e obiettivi e in cui sia il raggiungimento dei risultati a guidare le scelte di organizzazione;
d) facilitare l’integrazione lavorativa dei soggetti a cui, per cause dovute a condizioni di disabilità o ad altri impedimenti di natura oggettiva, personale o familiare, anche temporanea, il tragitto casa-lavoro e viceversa risulti particolarmente gravoso, con l’obiettivo di assicurare il raggiungimento di pari opportunità lavorative anche per le categorie fragili;
e) promuovere modalità innovative che, in un’ottica di migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, contribuisca ad un innalzamento della produttività, ad una riduzione dell'assenteismo e ad un aumento della soddisfazione dei dipendenti;
f) promuovere una modalità che consenta all'Azienda una possibile razionalizzazione degli spazi fisici in un’ottica di riduzione dei costi.
Articolo 4 Destinatari
Il presente disciplinare è rivolto a tutto il personale dipendente in servizio presso l’ATER di Matera, a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno o parziale.
In considerazione del loro ruolo di coordinamento delle risorse umane assegnate, l’accesso al lavoro agile da parte dei Dirigenti e degli incaricati di Posizione Organizzativa è, tuttavia, consentito solo in casi eccezionali.
Il presente disciplinare è altresì rivolto al personale eventualmente in servizio presso l'ente con contratto di somministrazione laddove l'attività lavorativa espletata sia dichiarata smartabile dal Dirigente di riferimento.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e quelli sindacali di RSU e sigle sindacali che attiveranno la modalità del Lavoro Agile, saranno messi in grado dall’Amministrazione di poter continuare a svolgere il loro mandato. La partecipazione alle assemblee online, così come la fruizione di tutte le altre attività sindacali, saranno consentite anche ai dipendenti in Lavoro Agile, anche durante la fascia di contattabilità, nel limite del rispettivo monte ore annuale, previsto dal
CCNL vigente. La loro fruizione sarà subordinata alla preventiva comunicazione al Dirigente di riferimento e alla struttura competente in materia di gestione del personale.
Articolo 5
Attività “smartabili”
Possono chiedere di avvalersi della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa agile esclusivamente i dipendenti assegnati alle attività smartabili.
La prestazione può essere svolta in modalità agile qualora sussistano le seguenti condizioni minime:
a) è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnato il dipendente, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro;
b) è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro, tali comunque da garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
c) il dipendente gode di autonomia operativa ed ha, pertanto, la possibilità di organizzare autonomamente l’esecuzione della prestazione lavorativa;
d) è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;
e) sia nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione, la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;
f) non è pregiudicata l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
L'accesso al lavoro agile è favorito, laddove possibile, anche attraverso meccanismi di rotazione dei dipendenti nell’arco temporale settimanale o plurisettimanale, garantendo un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell‘attività in modalità agile e di quella in presenza, che consentano un più ampio coinvolgimento del personale, e assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza.
Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria. In ogni caso deve essere previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato.
Lo smart working non è assimilabile alla diversa figura del telelavoro ed è rispetto a questa incompatibile. Il dipendente che abbia in vigore un rapporto di telelavoro non può avanzare richiesta di adesione allo smart working e viceversa, a meno della conclusione del rapporto di telelavoro o lavoro agile precedentemente instaurato.
Articolo 6
Modalità di accesso al Lavoro Agile - Priorità
L'attivazione della modalità di lavoro agile avviene su base volontaria in virtù sia delle richieste di adesione inoltrate dal singolo dipendente al Dirigente dell’Ufficio cui è assegnato, sia su proposta dei singoli Dirigenti condivisa col dipendente.
L'applicazione del lavoro agile avviene nel rispetto del principio di non discriminazione e di pari opportunità tra uomo e donna, in considerazione e compatibilmente con l'attività in concreto svola dal dipendente presso l'Amministrazione.
L'istanza, redatta sulla base del modulo predisposto di cui all’Allegato A) è trasmessa dal dipendente al proprio Dirigente di riferimento ed in copia al Dirigente della struttura organizzativa competente in materia di gestione del personale.
Ciascun Dirigente valuta la compatibilità dell'istanza presentata dal dipendente rispetto:
a) all'attività svolta dal dipendente;
b) ai requisiti previsti dal presente disciplinare;
c) alla regolarità, continuità ed efficienza dell'erogazione dei servizi resi, nonché' al rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Qualora le richieste di lavoro agile risultino in numero non sostenibile, o comunque tale ritenuto dal Dirigente di riferimento, viene data priorità alle seguenti categorie, secondo l’ordine di seguito elencato:
1) Lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
2) Lavoratori/trici con figli conviventi in condizioni di disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3) Lavoratori/trici fragili: soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico- legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
4) Lavoratori/trici residenti o domiciliati in comuni al di fuori di quello di Matera, tenuto conto della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro;
Le suindicate condizioni dovranno essere, all'occorrenza, debitamente certificate o documentate.
Fatte salve le suddette priorità, l’Amministrazione dovrà comunque avere cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure, garantendo comunque la rotazione del personale che ne faccia richiesta.
Articolo 7 Accordo Individuale
L'attivazione del lavoro agile è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il Dirigente dell’Ufficio cui quest'ultimo è assegnato.
I Dirigenti, nell’ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, concordano con il Direttore e con l’Amministratore Unico, anche per il tramite dello scambio di comunicazioni scritte, i termini e le modalità di eventuale espletamento della propria attività lavorativa in modalità agile.
L’accordo può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato, tenuto conto di quanto previsto all’art. 20 del presente disciplinare durante la fase di sperimentazione. La scadenza dell’accordo a tempo determinato può essere prorogata previa richiesta scritta del dipendente al proprio Dirigente di riferimento. Nel caso di accoglimento della richiesta, il Dirigente comunicherà l’avvenuta proroga al Dirigente della struttura competente in materia di gestione del personale.
Il Dirigente di riferimento respinge o approva la richiesta del dipendente eventualmente proponendo modifiche. L'accordo individuale deve redigersi inderogabilmente sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione e allegato sotto la lettera B).
Nell'accordo devono essere definiti:
1) gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire e la/e attività da svolgere da remoto;
2) se trattatasi di accordo a tempo indeterminato o a tempo determinato con indicazione della durata;
3) il numero dei giorni settimanali/plurisettimanali, o i giorni specifici, individuati per lo svolgimento della prestazione in modalità L.A, tenuto conto della attività svolta dal dipendente, della funzionalità dell'ufficio e della ciclicità delle funzioni e della necessità di assicurare la prevalenza del lavoro in presenza;
4) i supporti tecnologici da utilizzare in relazione alla specifica attività lavorativa;
5) la dotazione tecnologica eventualmente fornita dall'Amministrazione;
6) le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi attraverso report e/o riunioni periodiche;
7) fascia/e oraria/e di contattabilità di cui al successivo art. 9;
8) il periodo di riposo e di disconnessione;
9) gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati.
Durante la fase di svolgimento della prestazione in lavoro agile è possibile, previa intesa tra le parti, modificare le condizioni previste nell’accordo individuale, sia per motivate esigenze espresse dal lavoratore, sia per necessità organizzative e/o gestionali dell’Amministrazione.
In caso di eventuali modifiche riguardanti il profilo professionale del dipendente o dell'attività svolta dal medesimo, la prosecuzione della prestazione in L.A. è condizionata alla sottoscrizione di un nuovo accordo individuale.
L’accordo individuale e le sue modificazioni sono soggetti alle comunicazioni di cui all’art. 9-bis del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, e successive modificazioni.
Articolo 8 Luogo di lavoro
Nello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile il dipendente può scegliere liberamente il luogo dal quale prestare la propria attività lavorativa, purché - tenuto conto delle mansioni svolte e secondo un criterio di ragionevolezza - risponda ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza e purché sia funzionale al diligente adempimento della prestazione o al puntuale perseguimento del risultato convenuto e quindi: non metta a rischio la sua incolumità psichica o fisica, né la riservatezza delle informazioni e dei dati da lui trattati nell’espletamento delle proprie mansioni e risponda ai parametri di sicurezza sul lavoro come indicati dall’Amministrazione.
Articolo 9 Prestazione lavorativa
La prestazione lavorativa in lavoro agile è svolta dal dipendente senza precisi vincoli di orario, ma pur sempre nel rispetto dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Al fine di assicurare un’efficace ed efficiente interazione con l’Ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa il dipendente deve garantire la sua disponibilità nella/e fascia/e oraria/e definita/e nell’Accordo individuale di cui all’articolo 7 (cd. “fascia di contattabilità”).
Nella fascia oraria di cui sopra il dipendente dovrà assicurarsi di essere nelle condizioni (anche tecniche) di ricevere telefonate ed e-mail, e dovrà, pertanto, accertarsi di trovarsi in luogo idoneo a garantire la ricezione e la risposta, nonché nelle condizioni, ove richiesto/necessario, di poter operare (scrivere mail, lettere, report, fare telefonate, ecc.). Dovrà, inoltre, rendere la prestazione lavorativa secondo le mansioni assegnate.
Il dipendente è obbligato a rispettare le norme sui riposi previste dalla legge e dal contratto collettivo e, in particolare, ad effettuare almeno 11 ore consecutive al giorno e almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni (di regola coincidenti con la domenica) di riposo e disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche. A tal fine al dipendente non è di norma richiesto di rendere la propria prestazione lavorativa dalle ore 19.30 alle ore 8.00 né, di regola, durante il sabato e la domenica, nonché durante le giornate festive infrasettimanali, salvo particolari esigenze organizzative e fermo, in ogni caso, il recupero dei riposi (“periodo di riposo e disconnessione”).
Ai dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile, sia per gli aspetti normativi sia per quelli economici, si applica la disciplina vigente prevista dalla contrattazione collettiva ivi comprese le disposizioni in tema di malattia e ferie.
Nelle giornate in cui l'attività lavorativa è prestata in modalità agile non è configurabile il lavoro straordinario, né la maturazione di plus orario né riposi compensativi. Non è possibile, inoltre, effettuare trasferte, né lavoro svolto in condizioni di disagio o rischio.
Nella fascia oraria di cui al comma 2) sono configurabili i permessi brevi, frazionabili ad ore, e altri istituti che comportino riduzioni di orario. In tal caso il lavoratore ne dà preventiva comunicazione (anche a mezzo mail) al Dirigente di riferimento e alla struttura preposta alla gestione del personale. L'eventuale debito orario accumulato durante le giornate di lavoro agile potrà essere saldato esclusivamente durante le successive giornate di lavoro prestate in presenza.
Durante le giornate di lavoro in modalità “lavoro agile” il buono pasto non è riconosciuto.
L’Amministrazione, per esigenze di servizio rappresentate dal Dirigente di riferimento, si riserva di richiedere la presenza in sede del dipendente in qualsiasi momento. Qualora impossibilitato al momento della richiesta, il dipendente è in ogni caso tenuto a presentarsi in sede entro le 24 ore successive. Qualora nella giornata programmata di lavoro agile il dipendente debba essere presente in sede per ragioni di servizio o formazione, in xxx xxxxxxxx xxxxxxxx - x'xxxxxxx con il proprio dirigente - un cambio di giornata all'interno della stessa settimana.
In caso di malattia la prestazione lavorativa in modalità agile non può essere eseguita nel rispetto delle norme in materia di assenze dal lavoro. Il lavoratore agile conserva il diritto a fruire dei medesimi istituti di assenza giornaliera previsti per la generalità di tutti i dipendenti dell’Azienda.
Articolo 10
Diritto alla disconnessione
In attuazione di quanto disposto all’art. 19 comma 1 della Legge del 22 maggio 2017 n. 81, l’Amministrazione riconosce il diritto alla disconnessione nel periodo di cui al comma 2 del precedente articolo 9.
Durante tale periodo non è richiesto al dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa e, quindi, la lettura delle e-mail, la ricezione delle telefonate e la connessione al sistema informativo dell’Azienda.
Durante tale periodo il dipendente può, inoltre, disattivare i dispositivi utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Articolo 11 Dotazione tecnologica
Il dipendente può espletare la propria prestazione lavorativa in modalità agile avvalendosi di supporti informatici quali personal computer, tablet, smartphone o quant’altro ritenuto idoneo dall’Amministrazione, per l’esercizio dell’attività lavorativa, anche di sua proprietà o nella sua disponibilità.
L'Amministrazione fornisce al lavoratore agile la dotazione necessaria per l'espletamento dell'attività lavorativa al di fuori della sede di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare tale dotazione esclusivamente per motivi inerenti l'attività d'ufficio, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo la strumentazione medesima.
Qualora l’Amministrazione non fornisca al dipendente la strumentazione necessaria, questi può utilizzare strumenti informatici e/o tecnologici idonei di sua proprietà o nella sua disponibilità.
Il dipendente, ai fini della contattabilità, indica nell'accordo individuale il numero del telefono fisso o mobile cui potrà essere contattato dall'Ufficio. Le parti, inoltre, possono concordare di attivare sul numero indicato dal dipendente la deviazione delle telefonate in entrata sul numero di ufficio interno assegnato al lavoratore.
Eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto dovranno essere tempestivamente comunicati dal dipendente all'Ufficio al fine di poter trovare possibile soluzione al problema. Qualora ciò non sia possibile, il dipendente dovrà concordare con il Dirigente di riferimento le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso, se inevitabile, il rientro del lavoratore agile nella sede di lavoro.
L’Amministrazione provvede a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad assicurare l’identificazione informatico/telematica del dipendente (ad es. login tramite ID e password).
Le spese connesse, riguardanti i consumi elettrici e di connessione, o le eventuali spese per il mantenimento in efficienza dell’ambiente di lavoro agile sono, in ogni ipotesi, a carico del dipendente.
Articolo 12 Rapporto di lavoro
L'esecuzione dell'attività lavorativa in modalità agile non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato del dipendente in atto, che continua ad essere regolato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale, dagli accordi collettivi decentrati, dal contratto individuale, nonché dalle disposizioni regolamentari e organizzative dell’ente senza alcuna discriminazione ai fini del riconoscimento di professionalità e delle progressioni di carriera eventualmente previste (orizzontali e verticali).
I dipendenti che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile mantengono lo stesso trattamento economico e normativo di appartenenza.
Articolo 13 Recesso dall’accordo
Ai sensi dell’art. 19 della legge 22 maggio 2017 n. 81 il lavoratore agile e l’Amministrazione possono recedere dall’accordo di lavoro agile in qualsiasi momento. Nel caso in cui l’accordo sia a tempo indeterminato il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
Nel caso di lavoratore agile disabile ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine del preavviso del recesso da parte dell’Amministrazione non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.
In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
In particolare l’Amministrazione può recedere dall’accordo nel caso in cui il dipendente non rispetti i tempi o le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, o in caso di ripetuto mancato rispetto della contattabilità o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e definiti nell’accordo individuale.
In caso di recesso dell’Amministrazione, il dipendente è tenuto a riprendere la propria prestazione lavorativa secondo l’orario ordinario presso la sede di lavoro dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione del recesso. La comunicazione del recesso potrà avvenire per e-mail ordinaria personale, per PEC, per comunicazione telefonica.
L'avvenuto recesso dall’accordo individuale è comunicato dal Dirigente di riferimento al Dirigente della struttura competente in materia di gestione del personale.
In caso di trasferimento del dipendente ad altro Ufficio, l’accordo individuale cessa di avere efficacia dalla data di effettivo trasferimento del lavoratore.
Articolo 14 Prescrizioni Disciplinari
Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il lavoratore deve tenere un comportamento improntato a principi di correttezza e buona fede ed è tenuto al rispetto delle disposizioni dei CCNL vigenti e di quanto indicato nel Codice di Comportamento e nel Codice disciplinare dell’ATER di Matera e nella vigente normativa in materia disciplinare.
In particolare, l’inosservanza del presente Regolamento costituisce comportamento rilevante ai fini disciplinari e può conseguentemente determinare l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva, nonché, se ritenuto opportuno/necessario, il recesso dell’Amministrazione dall’accordo individuale secondo quanto previsto dal precedente articolo 13.
Articolo 15
Obblighi di custodia e riservatezza delle dotazioni informatiche
Il lavoratore agile deve utilizzare la dotazione informatica e tecnologica ed i software eventualmente forniti dall'Amministrazione esclusivamente per l'esercizio della prestazione lavorativa e nel rispetto delle istruzioni impartite dalla medesima.
Le modalità d’uso degli strumenti forniti al dipendente per rendere la prestazione lavorativa e le modalità di effettuazione dei controlli da parte dell’Amministrazione sono dettagliatamente disciplinate, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 300/70, in apposito regolamento che costituisce parte integrante dell’accordo individuale.
Il dipendente è personalmente responsabile della custodia, sicurezza e conservazione in buono stato, salvo l'ordinaria usura derivante dall'utilizzo e salvo eventi straordinari e imprevedibili, delle dotazioni informatiche fornitegli dall'Amministrazione.
Anche in caso di dotazione informatica e tecnologica di proprietà o nella sua disponibilità, il dipendente è tenuto all’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad adottare le necessarie precauzioni affinché terzi, anche se familiari, non possano accedere agli strumenti di lavoro.
Nell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al DPR 62/2013.
Articolo 16 Privacy
Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza la documentazione, i dati e le informazioni dell’Amministrazione utilizzati in connessione con la prestazione lavorativa.
Il dipendente è, inoltre, tenuto al rispetto delle previsioni del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche.
Articolo 17 Sicurezza sul lavoro
Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.i.m. e della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
L’Amministrazione, al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in lavoro agile, fornisce al lavoratore e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Al momento della sottoscrizione dell'accordo individuale con il proprio Dirigente di riferimento, il dipendente dà atto di aver preso visione della menzionata informativa.
Il lavoratore agile è comunque tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 81/2017 il lavoratore è tutelato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. Il lavoratore è altresì tutelato contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello eventualmente diverso prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa – domicilio di lavoro agile- nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del Testo Unico delle Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.
In caso di infortunio durante la prestazione lavorativa, il dipendente deve darne tempestiva comunicazione al proprio Dirigente di riferimento per i conseguenti adempimenti di legge, secondo le disposizioni vigenti in materia.
Articolo18 Formazione
Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, sono previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione, con l’obiettivo di addestrare il personale all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia la collaborazione e la condivisione delle informazioni.
I percorsi formativi potranno, inoltre, riguardare gli specifici profili relativi alla salute e la sicurezza per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente di lavoro.
Articolo 19
Valutazione performance e monitoraggio
Ai fini della misurazione e valutazione della performance, tenuto conto della particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, l’Amministrazione individua e specifica appositi indicatori nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) dell’ATER secondo quanto indicato nella apposita sezione del Piano Organizzativo di Lavoro Agile.
Articolo 20
Entrata in vigore – regime sperimentale e norme di rinvio
Il presente Disciplinare entra in vigore dal .
In fase di prima applicazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile, viene prevista una fase attuativa sperimentale - fino al 31 dicembre 2023 - durante la quale:
- gli accordi individuali potranno essere stipulati solo a termine e comunque con una durata massima non superiore a tre mesi, ulteriormente rinnovabili per un massimo di tre mesi per volta e comunque con durata non oltre il 31 dicembre 2023;
- per ciascun lavoratore sarà previsto un massimo di due giorni alla settimana in cui prestare la propria attività lavorativa in modalità agile, anche al fine di assicurare e garantire una torazione tra il personale richiedente l’attivazione dello smart working;
- per tutti i lavoratori sarà prevista una eguale fascia oraria in cui, ferma la facoltà di gestire autonomamente l’organizzazione del proprio tempo di lavoro, sono tenuti a rendere la propria prestazione lavorativa, secondo le mansioni assegnate, e precisamente: dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e, nelle giornate lavorative di nove ore, anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
- gli accordi individuali di lavoro agile sono definiti dai Dirigenti di riferimento di concerto con il Dirigente della struttura competente in materia di gestione del personale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa e alla contrattazione collettiva vigenti.
INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART.
22, COMMA 1, L. 81/2017
Al lavoratore
Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Oggetto: informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81)
AVVERTENZE GENERALI
Si informano i lavoratori dell’Ater di Matera degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81 e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.
Sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017)
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e, a tal fine, consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Obblighi dei lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008)
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f)
per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
In attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Xxxxxx ha provveduto ad attuare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del T.U. sulla sicurezza; ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione di tutti i rischi presenti nella realtà lavorativa, ai sensi degli artt. 17 e 28 D. Lgs. 81/2008; ha provveduto alla formazione e informazione di tutti i lavoratori, ex artt. 36 e 37 del medesimo D. Lgs. 81/2008.
Pertanto, di seguito, si procede alla analitica informazione, con specifico riferimento alle modalità di lavoro per lo smart worker.
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COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE RICHIESTI ALLO SMART WORKER
1. Cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.
2. Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.
3. Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessita del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working rispettando le indicazioni previste dalla presente informativa.
4. In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.
5. Di seguito, le indicazioni che il lavoratore è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e sicurezza legati allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.
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CAPITOLO 1
INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA IN AMBIENTI
OUTDOOR
Nello svolgere l’attività all’aperto si richiama il lavoratore ad adottare un comportamento coscienzioso e prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria attività svolta in luoghi chiusi.
E’ opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come tablet e smartphone o similari all’aperto, soprattutto se si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all’uso in locali al chiuso dovuta alla maggiore luminosità ambientale.
All’aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento.
Pertanto le attività svolgibili all’aperto sono essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei o comunicazioni telefoniche o tramite servizi VOIP (ad es. Skype).
Xxxxx restando che va seguito il criterio di ragionevolezza nella scelta del luogo in cui svolgere la prestazione lavorativa, si raccomanda di:
- privilegiare luoghi ombreggiati per ridurre l’esposizione a radiazione solare ultravioletta (UV);
- evitare di esporsi a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso;
- non frequentare aree con presenza di animali incustoditi o aree che non siano adeguatamente manutenute quali ad esempio aree verdi incolte, con degrado ambientale e/o con presenza di rifiuti;
- non svolgere l’attività in un luogo isolato in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso;
- non svolgere l’attività in aree con presenza di sostanze combustibili e infiammabili;
- non svolgere l’attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile;
- mettere in atto tutte le precauzioni che consuetamente si adottano svolgendo attività outdoor (ad es.: creme contro le punture, antistaminici, abbigliamento adeguato, quanto prescritto dal proprio medico per situazioni personali di maggiore sensibilità, intolleranza, allergia, ecc.), per quanto riguarda i potenziali pericoli da esposizione ad agenti biologici (ad es. morsi, graffi e punture di insetti o altri animali, esposizione ad allergeni pollinici, ecc.).
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CAPITOLO 2
INDICAZIONI RELATIVE AD AMBIENTI INDOOR PRIVATI
Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari previsti per i locali privati in cui possono operare i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile.
Raccomandazioni generali per i locali:
- le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte,
- seminterrati, rustici, box);
- adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, termoidraulico, ecc.) adeguatamente manutenuti;
- le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe);
- i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie finestrata idonea;
- i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti.
Indicazioni per l’illuminazione naturale ed artificiale:
- si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l’abbagliamento e limitare l’esposizione diretta alle radiazioni solari;
- l’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante.
- è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l’attività lavorativa.
Indicazioni per l’aerazione naturale ed artificiale:
- è opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica;
- evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gambe, ecc.);
- gli eventuali impianti di condizionamento dell’aria devono essere a norma e regolarmente manutenuti; i sistemi filtranti dell’impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti;
- evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna;
- evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto molto pericolosa per la salute umana.
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CAPITOLO 3
UTILIZZO SICURO DI ATTREZZATURE/DISPOSITIVI DI LAVORO
Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di attrezzature/dispositivi di lavoro, con specifico riferimento a quelle consegnate ai lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile: notebook, tablet e smartphone.
Indicazioni generali:
• conservare in luoghi in cui siano facilmente reperibili e consultabili il manuale/istruzioni per l’uso redatte dal fabbricante;
• leggere il manuale/istruzioni per l’uso prima dell’utilizzo dei dispositivi, seguire le indicazioni del costruttore/importatore e tenere a mente le informazioni riguardanti i principi di sicurezza;
• si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili (ad es. cavi di alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e di interromperne immediatamente l’utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di bruciato, provvedendo a spegnere l’apparecchio e disconnettere la spina dalla presa elettrica di alimentazione (se connesse);
• verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e correttamente funzionanti, compresi i cavi elettrici e la spina di alimentazione;
• non collegare tra loro dispositivi o accessori incompatibili;
• effettuare la ricarica elettrica da prese di alimentazione integre e attraverso i dispositivi (cavi di collegamento, alimentatori) forniti in dotazione;
• disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;
• spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori;
• controllare che tutte le attrezzature/dispositivi siano scollegate/i dall’impianto elettrico quando non utilizzati, specialmente per lunghi periodi;
• si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e raffreddamento (non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall’uso nel caso di un loro anomalo riscaldamento;
• inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in prese compatibili (ad es. spine a poli allineati, spine schuko in prese schuko). Utilizzare la presa solo se ben ancorata al muro e controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di un contatto certo ed ottimale;
• riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i cavi e di piegarli in corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che serve per connettere l’attrezzatura al cavo di alimentazione);
• non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te;
• lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito di un forte urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà stato riparato;
• le batterie/accumulatori non vanno gettati nel fuoco (potrebbero esplodere), né smontati, tagliati, compressi, piegati, forati, danneggiati, manomessi, immersi o esposti all’acqua o altri liquidi;
• in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la pelle o gli occhi; qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente con abbondante acqua e va consultato un medico;
• segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti, tenendo le attrezzature/dispositivi spenti e scollegati dall’impianto elettrico;
• è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e sgranchirsi le gambe;
• è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema maneggevolezza di tablet e smartphone, tenendo presente la possibilità di alternare la posizione eretta con quella seduta;
• prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la posizione rispetto alle fonti di luce naturale e artificiale sia tale da non creare riflessi fastidiosi (come ad es. nel caso in cui l’operatore sia posizionato con le spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o sotto un punto luce a soffitto) o abbagliamenti (ad es. evitare di sedersi di fronte ad una finestra non adeguatamente schermata);
• in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una distanza tale da evitare riflessi e abbagliamenti;
• i notebook, tablet e smartphone hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi lucidi o glossy) per garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l’utilizzo di tali schermi può causare affaticamento visivo e pertanto:
✓ regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale;
✓ durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, cosi come si fa quando si lavora normalmente al computer fisso;
✓ in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile siano troppo piccoli, è importante ingrandire i caratteri a schermo e utilizzare la funzione zoom per non affaticare gli occhi;
✓ non lavorare mai al buio.
Indicazioni per il lavoro con il notebook
In caso di attività che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o simili è opportuno l’impiego del notebook con le seguenti raccomandazioni:
- sistemare il notebook su un idoneo supporto che consenta lo stabile posizionamento dell’attrezzatura e un comodo appoggio degli avambracci;
- il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere una posizione comoda. In caso di lavoro prolungato, la seduta deve avere bordi smussati;
- è importante stare seduti con un comodo appoggio della zona lombare e su una seduta non rigida
- (eventualmente utilizzare dei cuscini poco spessi);
- durante il lavoro con il notebook, la schiena va mantenuta poggiata al sedile provvisto di supporto per la zona lombare, evitando di piegarla in avanti;
- mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l’uso della tastiera, evitando di piegare o angolare i polsi;
- è opportuno che gli avambracci siano appoggiati sul piano e non tenuti sospesi;
- utilizzare un piano di lavoro stabile, con una superficie a basso indice di riflessione, con altezza sufficiente per permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, in grado di consentire cambiamenti di posizione nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e permettere una disposizione comoda del dispositivo (notebook), dei documenti e del materiale accessorio;
- l’altezza del piano di lavoro e della seduta devono essere tali da consentire all’operatore in posizione seduta di avere gli angoli braccio/avambraccio e gamba/coscia ciascuno a circa 90°;
- la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo;
- in base alla statura, e se necessario per mantenere un angolo di 90° tra gamba e coscia, creare un poggiapiedi con un oggetto di dimensioni opportune.
- In caso di uso su mezzi di trasporto (treni/aerei/ navi) in qualità di passeggeri o in locali pubblici:
- è possibile lavorare in un locale pubblico o in viaggio solo ove le condizioni siano sufficientemente
- confortevoli ed ergonomiche, prestando particolare attenzione alla comodità della seduta, all'appoggio lombare e alla posizione delle braccia rispetto al tavolino di appoggio;
- evitare lavori prolungati nel caso l’altezza della seduta sia troppo bassa o alta rispetto al piano di appoggio del notebook;
- osservare le disposizioni impartite dal personale viaggiante (autisti, controllori, personale di volo, ecc.);
- nelle imbarcazioni il notebook e utilizzabile solo nei casi in cui sia possibile predisporre una idonea
- postazione di lavoro al chiuso e in assenza di rollio/beccheggio della nave;
- se fosse necessario ricaricare, e se esistono prese elettriche per la ricarica dei dispositivi mobili a
- disposizione dei clienti, verificare che la presa non sia danneggiata e che sia normalmente ancorata al suo supporto parete;
- non utilizzare il notebook su autobus/tram, metropolitane, taxi e in macchina anche se si e passeggeri.
Indicazioni per il lavoro con tablet e smartphone
I tablet sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della documentazione, mentre gli smartphone sono idonei essenzialmente alla gestione della posta elettronica e alla lettura di brevi documenti.
In caso di impiego di tablet e smartphone si raccomanda di:
- effettuare frequenti pause, limitando il tempo di digitazione continuata;
- evitare di utilizzare questi dispositivi per scrivere lunghi testi;
- evitare di utilizzare tali attrezzature mentre si cammina, salvo che per rispondere a chiamate vocali
- prediligendo l’utilizzo dell’auricolare;
- per prevenire l’affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo smartphone;
- effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollice (stretching).
Indicazioni per l’utilizzo sicuro dello smartphone come telefono cellulare
- E’ bene utilizzare l’auricolare durante le chiamate, evitando di tenere il volume su livelli elevati;
- spegnere il dispositivo nelle aree in cui e vietato l’uso di telefoni cellulari/smartphone o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo (in aereo, strutture sanitarie, luoghi a rischio di incendio/esplosione,
- ecc.);
- al fine di evitare potenziali interferenze con apparecchiature mediche impiantate seguire le indicazioni del medico competente e le specifiche indicazioni del produttore/importatore dell’apparecchiatura.
I dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici. A tal fine:
- non tenere i dispositivi nel taschino;
- in caso di utilizzo posizionarli sull’orecchio opposto rispetto a quello su cui e installato l’apparecchio acustico;
- evitare di usare il dispositivo in caso di sospetta interferenza;
- un portatore di apparecchi acustici che usasse l’auricolare collegato al telefono/smartphone potrebbe avere difficoltà nell’udire i suoni dell’ambiente circostante. Non usare l’auricolare se questo può mettere a rischio la propria e l’altrui sicurezza.
Nel caso in cui ci si trovi all’interno di un veicolo:
- non tenere mai in mano il telefono cellulare/smartphone durante la guida: le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo;
- durante la guida usare il telefono cellulare/smartphone esclusivamente con l’auricolare o in modalità viva voce;
- inviare e leggere i messaggi solo durante le fermate in area di sosta o di servizio o se si viaggia in qualità di passeggeri;
- non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi in prossimità del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori;
- non utilizzare il telefono cellulare/smartphone nelle aree di distribuzione di carburante;
- non collocare il dispositivo nell’area di espansione dell’airbag.
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CAPITOLO 4
INDICAZIONI RELATIVE A REQUISITI E CORRETTO UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTRICI
Indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di impianti elettrici, apparecchi/dispositivi elettrici utilizzatori, dispositivi di connessione elettrica temporanea.
Impianto elettrico
A. Requisiti:
1) i componenti dell’impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) devono apparire privi di parti danneggiate;
2) le sue parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a causa di scatole di derivazione prive di coperchio di chiusura o con coperchio danneggiato, di scatole per prese o interruttori prive di alcuni componenti, di canaline portacavi a vista prive di coperchi di chiusura o con coperchi danneggiati);
3) le parti dell’impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi scintille, odori di bruciato e/o fumo;
4) nel caso di utilizzo della rete elettrica in locali privati, è necessario conoscere l’ubicazione del quadro elettrico e la funzione degli interruttori in esso contenuti per poter disconnettere la rete elettrica in caso di emergenza;
B. Indicazioni di corretto utilizzo:
1) è buona norma che le zone antistanti i quadri elettrici, le prese e gli interruttori siano tenute sgombre e accessibili;
2) evitare di accumulare o accostare materiali infiammabili (carta, stoffe, materiali sintetici di facile innesco, buste di plastica, ecc.) a ridosso dei componenti dell’impianto, e in particolare delle prese elettriche a parete, per evitare il rischio di incendio;
3) è importante posizionare le lampade, specialmente quelle da tavolo, in modo tale che non vi sia contatto con materiali infiammabili.
Dispositivi di connessione elettrica temporanea
(prolunghe, adattatori, prese a ricettività multipla, avvolgicavo, ecc.).
A. Requisiti:
1) i dispositivi di connessione elettrica temporanea devono essere dotati di informazioni (targhetta) indicanti almeno la tensione nominale (ad es. 220-240 Volt), la corrente nominale (ad es. 10 Ampere) e la potenza massima ammissibile (ad es. 1500 Watt);
2) i dispositivi di connessione elettrica temporanea che si intende utilizzare devono essere integri (la guaina del cavo, le prese e le spine non devono essere danneggiate), non avere parti conduttrici scoperte (a spina inserita), non devono emettere scintille, fumo e/o odore di bruciato durante il funzionamento.
B. Indicazioni di corretto utilizzo:
1) l’utilizzo di dispositivi di connessione elettrica temporanea deve essere ridotto al minimo indispensabile e preferibilmente solo quando non siano disponibili punti di alimentazione più vicini e idonei;
2) le prese e le spine degli apparecchi elettrici, dei dispositivi di connessione elettrica temporanea e
3) dell’impianto elettrico devono essere compatibili tra loro (spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese schuko) e, nel funzionamento, le spine devono essere inserite completamente nelle prese, in modo da evitare il danneggiamento delle prese e garantire un contatto certo;
4) evitare di piegare, schiacciare, tirare prolunghe, spine, ecc.;
5) disporre i cavi di alimentazione e/o le eventuali prolunghe con attenzione, in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;
6) verificare sempre che la potenza ammissibile dei dispositivi di connessione elettrica temporanea (ad es. presa multipla con 1500 Watt) sia maggiore della somma delle potenze assorbite dagli apparecchi elettrici collegati (ad es. PC 300 Watt + stampante 1000 Watt);
7) fare attenzione a che i dispositivi di connessione elettrica temporanea non risultino particolarmente caldi durante il loro funzionamento;
8) srotolare i cavi il più possibile o comunque disporli in modo tale da esporre la maggiore superficie libera per smaltire il calore prodotto durante il loro impiego.
CAPITOLO 5
INFORMATIVA RELATIVA AL RISCHIO INCENDI PER IL LAVORO “AGILE”
Indicazioni generali:
1) identificare il luogo di lavoro (indirizzo esatto) e avere a disposizione i principali numeri telefonici dei soccorsi nazionali e locali (VVF, Polizia, ospedali, ecc.);
2) prestare attenzione ad apparecchi di cottura e riscaldamento dotati di resistenza elettrica a vista o a fiamma libera (alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi) in quanto possibili focolai di incendio e di rischio ustione. Inoltre, tenere presente che questi ultimi necessitano di adeguati ricambi d’aria per l’eliminazione dei gas combusti;
3) rispettare il divieto di fumo laddove presente;
4) non gettare mozziconi accesi nelle aree a verde all’esterno, nei vasi con piante e nei contenitori
destinati ai rifiuti;
5) non ostruire le vie di esodo e non bloccare la chiusura delle eventuali porte tagliafuoco.
Comportamento per principio di incendio:
1) mantenere la calma;
2) disattivare le utenze presenti (PC, termoconvettori, apparecchiature elettriche) staccandone anche le spine;
3) avvertire i presenti all’interno dell’edificio o nelle zone circostanti outdoor, chiedere aiuto e, nel caso si valuti l’impossibilità di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente (VVF, Polizia, ecc.), fornendo loro cognome, luogo dell’evento, situazione, affollamento, ecc.;
4) se l’evento lo permette, in attesa o meno dell’arrivo di aiuto o dei soccorsi, provare a spegnere l’incendio attraverso i mezzi di estinzione presenti (acqua, coperte, estintori, ecc.);- non utilizzare acqua per estinguere l’incendio su apparecchiature o parti di impianto elettrico o quantomeno prima di avere disattivato la tensione dal quadro elettrico;
5) se non si riesce ad estinguere l’incendio, abbandonare il luogo dell’evento (chiudendo le porte dietro di se ma non a chiave) e aspettare all’esterno l’arrivo dei soccorsi per fornire indicazioni;
6) se non è possibile abbandonare l’edificio, chiudersi all’interno di un’altra stanza tamponando la porta con panni umidi, se disponibili, per ostacolare la diffusione dei fumi all’interno, aprire la finestra e segnalare la propria presenza.
Nel caso si svolga lavoro agile in luogo pubblico o come ospiti in altro luogo di lavoro privato è Importante:
1) accertarsi dell’esistenza di divieti e limitazioni di esercizio imposti dalle strutture e rispettarli;
2) prendere visione, soprattutto nel piano dove si è collocati, delle piantine particolareggiate a parete, della dislocazione dei mezzi antincendio, dei pulsanti di allarme, delle vie di esodo;
3) visualizzare i numeri di emergenza interni che sono in genere riportati sulle piantine a parete (addetti lotta antincendio/emergenze/coordinatore per l’emergenza, ecc.);
4) leggere attentamente le indicazioni scritte e quelle grafiche riportate in planimetria;
5) rispettare il divieto di fumo;
6) evitare di creare ingombri alla circolazione lungo le vie di esodo;
7) segnalare al responsabile del luogo o ai lavoratori designati quali addetti ogni evento pericoloso, per persone e cose, rilevato nell’ambiente occupato.
Con la sottoscrizione del presente documento, il lavoratore attesta di aver preso visione in modo puntuale del contenuto del medesimo e il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza di averne pienamente condiviso il contenuto.
Matera, lì