CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Allegato “A” alla determinazione n.76/AP del 29/12/2009
PROVINCIA DI BARI
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
APPALTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ TESE A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE.
ART. 1 - FINALITA’ E OBIETTIVI
Il progetto è teso a promuovere lo sviluppo economico del territorio della provincia di Bari. Obiettivi fondamentali sono:
- far emergere e rivalutare quelle attività artigianali che, pur presentando rilevanti elementi di pregio, risultano confinate in nicchie di mercato marginali, a causa di una insufficiente visibilità esterna;
- salvaguardare i mestieri artigianali a rischio di estinzione, che, perpetuando nel tempo le antiche tecniche di lavorazione, costituiscono una preziosa testimonianza storica e culturale, da tramandare alle future generazioni;
- aumentare le sinergie e le opportunità di offerta delle produzioni locali di qualità sia nel commercio che nella ristorazione e nel turismo rurale;
- favorire la conoscenza dei prodotti certificati e delle loro caratteristiche presso sempre più ampie fasce di utilizzatori;
- favorire il mantenimento di produzioni localmente importanti;
- favorire il consumo in zona delle produzioni locali, anche con lo scopo di ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e migliorare il consumo stagionale dei prodotti.
Il progetto deve prevedere, tra l’altro:
- il coinvolgimento dei Comuni, Associazioni Culturali e Istituti di scuola media superiore ad indirizzo Professionale, Artistico ed Alberghiero della Provincia di Bari;
- la realizzazione di eventi artistici legati alle tradizioni enogastronomiche ed artigianali;
- il piano di comunicazione degli eventi con realizzazione di attività promozionali attraverso strumenti quali brochure, cataloghi, sito web, ecc.;
- realizzazione di mostre e allestimenti espositivi.
Art. 2 OGGETTO – PRESTAZIONI RICHIESTE
Oggetto dell’appalto è l’affidamento della progettazione e della realizzazione delle attività nel rispetto di quanto previsto dall’Amministrazione all’art. 1. Le imprese partecipanti dovranno proporre il loro progetto secondo quanto previsto dal seguente schema di realizzazione:
- 1) mappatura delle attività artigianali caratteristiche dei comuni di Corato e Turi, realizzazione indagine sui mestieri artigianali più rappresentativi sul territorio locale con servizi fotografici ed interviste;
- 2) realizzazione impaginato grafico, stampa dei fascicoli e divulgazione sul territorio;
- 3) allestimento di mostre e realizzazione eventi di promozione ed esposizione dei prodotti di eccellenza.
Le imprese partecipanti si impegnano a fornire, con i propri mezzi e la propria organizzazione i seguenti servizi :
- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONE CON RELATIVI SERVIZI FOTOGRAFICI ED INTERVISTE
Ideazione, progettazione e coordinamento dell’opera.
Mappatura delle attività artigianali caratteristiche dei comuni di Corato e Turi della Provincia di Bari e realizzazione indagine sui mestieri artigianali più rappresentativi sul territorio locale con servizi fotografici ed interviste.
Individuazione di un minimo di 12 (dodici) arti e/o mestieri da raccontare con una indagine socio-culturale ed economica che valuti le potenzialità di mercato;
realizzazione di servizio fotografico professionale e interviste attraverso le quali acquisire quelle indispensabili informazioni tecniche e culturali utili a redarre al meglio i testi di commento al servizio fotografico;
Il servizio fotografico, per ogni mestiere artigiano deve contenere almeno trenta scatti. Selezione foto, redazione testi, progetto grafico dello stampato, stampa della pubblicazione Lo stampato rappresentativo del progetto sarà composto da 48 pagine con un formato chiuso di cm 20,5 x 27,5 stampato su carta da gr. 135 per le 48 pagine interne e carta da gr. 200 per la copertina con plastificazione lucida esterna. Cucitura dell’opuscolo con due punti metallici.
Divulgazione sul territorio dello stampato per un numero complessivo di 5000 copie anche presso le edicole della provincia di Bari attraverso un distributore qualificato.
Attività di ufficio stampa che divulghi presso tutti gli organi di informazione, enti, associazioni le caratteristiche del progetto; organizzazione conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa
– location Palazzo Provincia di Bari.
ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE ED ESPOSIZIONE DI PRODOTTI
ARTIGIANALI DI ECCELLENZA della durata di 3 giorni, presso locations di prestigio nei comuni di Corato e di Turi, che saranno scelte dall’Amministrazione provinciale tra almeno due proposte presentate dall’offerente, con la presenza di un minimo di 12 artigiani espositori, per ognuna delle due mostre, rappresentativi dei settori individuati con esposizione di prodotti di pregio, di elevata qualità e di alta manifattura, che per le loro peculiarità si propongono per un alto posizionamento di mercato.
Realizzazione pannelli divisori e polifunzionali, display necessari per comunicare adeguatamente le varie attività e i prodotti.
Desk e personale di sala per accoglienza.
Pianificazione con inserzioni pubblicitarie per 3 giorni su periodici locali.
ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di 5 mesi, con decorrenza dall’affidamento del servizio, anche in pendenza della stipula del contratto, e dovrà rispettare le fasi di realizzazione previste all’art.2, con durata singola di ciascuna fase inferiore a mesi 2.
ART. 4 - VALORE DEL CONTRATTO
Ai fini della determinazione degli elementi (cauzione, procedura applicabile, spese contrattuali ecc.) legati all'importo contrattuale il valore massimo dell’appalto è stimato in € 31.666,00 (IVA esclusa).
ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Tutte le attività dovranno essere svolte nei Comuni di Corato e Turi.
ART. 6
CONTROLLO POSSESSO REQUISITI DI CUI ALL’ART. 48 DEL D.LGS. N. 163/2006
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, gli offerenti risultanti al primo e secondo posto in graduatoria, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, inviata via fax, del Servizio Attività Produttive, dovranno comprovare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti dichiarati relativi ai requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica di cui al Disciplinare di Gara, producendo la relativa documentazione, in originale ovvero in copia conforme all’originale.
ART. 7- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 55, c. 5) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base degli elementi e sub elementi e punteggi indicati nel Disciplinare di Gara.
ART. 8 - GARANZIE
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da una garanzia pari ad euro 800,00= con le forme e modalità stabilite dal disciplinare di gara. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La cauzione provvisoria è svincolata ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni decorrenti dall’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, l’aggiudicatario è obbligato a prestare una garanzia fidejussoria pari al 10% all’entità dell’appalto come stabilito all’art. 3 del presente capitolato. Detta fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La predetta cauzione deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione provinciale e preventivamente comunicate all’affidatario. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione definitiva, l’aggiudicatario è obbligato a reintegrare
l’importo originario della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione; ove ciò non avvenga entro i termini previsti, la Provincia ha la facoltà di recedere dal contratto, con le conseguenze previste per i casi di recesso dal presente Capitolato.
La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.
Per le imprese certificate ai sensi dell’art. 40, c. 7) e dell’art. 75, c. 7) del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione e la garanzia fideiussoria previste, rispettivamente, dall’art. 75 e dall’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, sono ridotte del 50%. In tal caso l’offerente dovrà obbligatoriamente allegare alla cauzione copia del documento di certificazione.
Nel caso di RTI le garanzie devono essere intestate a tutti gli offerenti (mandataria e mandante/i) e sottoscritta dalla Capogruppo.
ART. 9 - VALIDITÀ DELL’OFFERTA - NULLITA’ OFFERTE
La validità dell’offerta è fissata in 180 giorni dalla data ultima fissata per la presentazione della stessa.
Saranno ritenute nulle le offerte che conterranno condizioni non conformi alle caratteristiche tecnico-funzionali indicate o comunque, diverse e/o non conformi anche ad una sola delle modalità di partecipazione stabilite nel bando di gara, nel presente Capitolato d’Oneri e nel disciplinare di gara.
ART. 10
DIVIETO DI SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO
Non sarà assolutamente consentita la cessione, totale o parziale ad altro soggetto del servizio di cui al presente atto.
Il subappalto, anche parziale, è vietato e costituisce causa di immediata risoluzione del contratto.
E’ vietata all’Affidatario la cessione del credito a terzi, in qualsiasi forma, salvo autorizzazione scritta del Committente. I crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte del creditore, neanche a scopo di garanzia, né tanto meno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso.
Qualora si rilevasse una cessione di credito non autorizzata, l’Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente ed il Committente potrà pretendere la risoluzione del contratto.
ART. 11- DUVRI
Si ritiene che non sussistano condizioni di “interferenza” e, pertanto, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).
ART. 12- CONTRATTO
Con l'affidatario del servizio, nei tempi e nei modi comunicati dall’Amministrazione, verrà stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa, le cui spese inerenti e conseguenti sono a carico dello stesso affidatario. Parimenti sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
Un rappresentante dell’affidatario è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio provinciale nel giorno stabilito, provando la propria legittimazione ed identità.
Qualora il rappresentante dell’affidatario non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera il nuovo giorno e l’ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'affidatario dall'aggiudicazione.
ART. 13- OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONTRAENTE
Con la partecipazione alla gara il concorrente espressamente riconosce che tutte le clausole e condizioni, previste nel presente capitolato e nei documenti ad esso allegati, hanno carattere di essenzialità e ne accetta incondizionatamente il contenuto.
L’aggiudicatario agisce nell’esclusivo interesse della Provincia di Bari, osservando tutte le indicazioni che la stessa fornirà, svolgerà la propria attività con il supporto degli uffici della Provincia senza peraltro assumere nei confronti di quest’ultimi alcun obbligo di direzione e coordinamento, né potrà impegnare in alcun modo l’Ente stesso, se non preventivamente autorizzato.
L'Aggiudicataria:
- dovrà rispettare il piano cronologico delle prestazioni di contratto;
- dovrà predisporre per ogni attività un report finale;
- non è autorizzata a sottoscrivere documenti contrattuali per conto della Provincia;
- dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio;
- dovrà mantenere il segreto d’ufficio ed osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio di cui all’art. 1176 c.c.
- dovrà assumere a proprio carico ogni spesa a livello organizzativo ed esecutivo del progetto;
- dovrà farsi carico di tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento dei servizi e di tutti i rischi connessi all’esecuzione del servizio stesso;
- riconoscere la Provincia di Bari come unico utilizzatore del progetto nel periodo contrattuale;
- assicurare il rispetto di tutte le norme di legge applicabili in materia comprese quelle derivanti da eventuali regolamenti locali.
ART.14 COPERTURA ASSICURATIVA
L’Aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo la Provincia di Bari.
Essa risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compenso da parte della Provincia di Bari.
Conseguentemente, l’Aggiudicataria, esonera la Provincia di Bari da dette responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che, per tale motivo, dovesse essere presentata.
ART.15– INNOVAZIONI E VARIANTI
L’Aggiudicataria non potrà compiere innovazioni o apportare varianti significative ai progetti approvati, tranne che non vengano espressamente richiesti dalla Provincia di Bari.
Qualora innovazioni o varianti non significative si rendessero necessarie alla migliore riuscita della iniziativa o alla soddisfazione di particolari esigenze, le stesse dovranno essere autorizzate preventivamente e per iscritto dalla Provincia di Bari.
Nel caso in cui le innovazioni o varianti richieste dalla Provincia di Bari comportino un aumento dei costi, questi dovranno essere concordati con la Provincia di Bari.
ART. 16 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per le prestazioni di cui al presente appalto la Provincia di Bari riconoscerà e liquiderà, a stati di avanzamento, il pagamento in due tranche:
a) il 40% dell’importo contrattuale ad avvenuta realizzazione e divulgazione sul territorio della pubblicazione;
b) il saldo dell’importo contrattuale a conclusione degli eventi di promozione dei prodotti, previa verifica delle azioni poste in essere.
Il pagamento verrà effettuato a cura del Servizio Attività Produttive previa verifica delle effettive e regolari prestazioni dei servizi, rispondenza alle forme pattuite nonché della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa mediante acquisizione del DURC.
Le fatture dell’Affidatario dovranno essere intestate alla Provincia di Bari - Servizio Attività Produttive, committente.
In ogni caso l’Affidatario dovrà preventivamente concordare con l’Amministrazione le modalità di emissione delle fatture.
ART. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determina la risoluzione automatica del contratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno, l’inadempienza da parte dell'Aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente capitolato e nell'offerta.
Con la risoluzione sorgerà il diritto della Provincia di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno all’aggiudicatario inadempiente: sarà a carico di quest’ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dalla Provincia.
In tali casi la Provincia di Bari potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all’aggiudicataria, con raccomandata a.r., di volersi avvalere della presente clausola risolutiva ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i suoi effetti.
ART. 18
CONTROLLO SULLA GESTIONE – INADEMPIENZE - CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI - APPLICAZIONE DELLE PENALI
In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato ovvero nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, la Provincia provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando all’aggiudicatario un termine di 15 giorni naturali e consecutivi od altro ritenuto congruo per produrre controdeduzioni scritte.
Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento dell’Aggiudicatario, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di:
€ 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, a valere sull’ammontare della cauzione definitiva, per ritardo nell’adempimento rispetto ai termini indicati dall’Ente o nell’offerta tecnica per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
ART. 19 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L'aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare alla Provincia di Bari ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione del medesimo, ferma restando la facoltà della Provincia di Bari di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l'affidatario possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti della Provincia stessa.
Sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto in forma pubblica amministrativa, nonché le tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, nonché i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico.
L’Appaltatore è tenuto all’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e regolarità nel lavoro.
Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, nonché da tutte le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di servizi, che l'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
ART. 20 - CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Provincia e l’Aggiudicataria, inerenti il contratto, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.
Qualora non risulti possibile definire la controversia come sopra, la stessa sarà deferita alla competenza del Giudice ordinario. Il Foro competente è individuato nel Foro di Bari. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 21 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L. 30.06.03 N. 196
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente all’espletamento della gara in oggetto;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice. Responsabile del procedimento: Xxxx.Xxx. Francesco Luisi.