TRA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’INAF NAZIONALE DI ASTROFISICA
TRA
Lo Istituto Nazionale di Astrofisica (che sarà di seguito chiamata “INAF” o “Ente”), con sede in Roma, Viale del Parco Mellini n. 84 - codice fiscale 97220210583 - rappresentata da , nato/a a il , in qualità di Presidente dello Istituto Nazionale di Astrofisica, nominato con
,
E
, (che sarà di seguito chiamata “Banca” o “Cassiere”), con xxxx xxxxxx xx , Xxx , X.X. , X.XXX
, xxxxxxxxxxxxx da nato a il , in qualità di , in virtù di
PREMESSO CHE
• l'INAF, ai sensi dell’art.1 comma 2 del D. Lgs. n.165/2001, è un Ente Pubblico non economico;
• l’INAF è assoggettata al regime di tesoreria unica di cui alla L. 720/1984 Tabella A) e successive modificazioni ed integrazioni;
• con Determina del , numero , l’INAF ha avviato una procedura negoziata previa indagine di mercato per l’affidamento del servizio di cassa con decorrenza dal 1 gennaio 2019, per la durata di 60 mesi eventualmente prorogabile per ulteriori 12;
• la Commissione di gara all’uopo nominata con Determina del _, numero
, ha proposto l’aggiudicazione in favore di ;
• con Determina del , numero , l’INAF ha disposto l’affidamento del servizio in argomento a ;
si stipula la seguente convenzione.
Articolo 1
(Valore delle premesse e dei documenti in esse richiamati)
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2
(Scopo, materia, limiti della convenzione)
Il servizio di cassa ha per oggetto la gestione dei flussi finanziari relativi al bilancio dell’INAF, ovvero il totale dei movimenti finanziari in entrata e in uscita, quali:
- la riscossione di tutte le entrate fruttifere e infruttifere dell’INAF;
- la gestione di tutti i pagamenti dell’INAF eseguiti dall’Amministrazione Centrale e dalle Strutture Territoriali;
- l’eventuale acquisto, vendita, custodia e amministrazione di titoli e valori di proprietà dell’INAF;
- l’attività di monitoraggio dei flussi finanziari e di cassa dell’INAF.
Il servizio di cassa dovrà essere espletato dal Cassiere tutti i giorni lavorativi e negli orari di apertura al pubblico delle proprie Filiali, garantendo disponibilità al supporto telefonico, telematico e personale, oltre ai servizi telematici normalmente attivi anche oltre l’orario di apertura delle Filiali.
Il servizio di cassa sarà regolato:
i) dalle clausole del presente atto e dalla documentazione richiamata nelle premesse;
ii) dalle norme dettate dalla Legge 29/10/1984, n. 720 istitutiva del Sistema di Tesoreria Unica e successive modificazioni ed integrazioni;
iii) dal Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
iv) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
Il servizio verrà svolto con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico (“home banking”) a mezzo flussi elettronici tra l’INAF e la Banca, al fine di consentire l’interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso. Di comune accordo tra le parti, e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari.
ART. 3
(Luogo di esecuzione del servizio)
Il Cassiere assicura la presenza di una Filiale in _ dei Comuni in cui sono ubicate le Strutture Territoriali dell’INAF ovvero in Comuni limitrofi.
Le Filiali di riferimento per tutte le prestazioni che richiedono una presenza fisica sono:
- per l’Amministrazione Centrale: la filiale della Banca più vicina con competenze per la gestione del servizio di cassa degli Enti Pubblici;
- per le Strutture Territoriali: le filiali site nel Comune dove è ubicata la Sede o in altro Comune limitrofo.
Considerato che la struttura organizzativa dell’INAF potrebbe subire modifiche per eventuali riorganizzazioni, nel corso del periodo oggetto della convenzione, il Cassiere è tenuto a supportare l’INAF nelle esigenze che possono seguire al verificarsi di tali eventualità, senza ulteriore aggravio di costi rispetto a quanto stabilito in sede di offerta.
Il Cassiere si impegna a comunicare tempestivamente tutte le eventuali variazioni nella propria organizzazione che possano avere incidenza sull’andamento del servizio.
ART. 4
(Durata del servizio)
L’affidamento ha la durata di 60 mesi, ulteriormente prorogabile per altri 12, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
ART. 5
(Esercizio finanziario)
L’esercizio finanziario dell’INAF ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.
La gestione finanziaria dell’INAF coincide con l’esercizio finanziario. Dopo il
31 dicembre non potranno essere effettuate operazioni di cassa sul bilancio di competenza dell'anno precedente.
ART. 6
(Entrate e reversali d’incasso)
Le entrate dell’INAF sono rappresentate in particolare:
a) dal contributo ordinario annuo a carico dello Stato (FOE) erogato dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR);
b) da altri contributi erogati dal MIUR per lo svolgimento di attività di ricerca;
c) dai corrispettivi derivanti da attività di ricerca svolte a favore di soggetti pubblici e privati;
d) dai corrispettivi derivanti da attività divulgativa svolta dall’INAF (visite museali, organizzazione di convegni, congressi, eventi per attività formative);
e) dalle eventuali rendite del proprio patrimonio e dall’ammontare dei lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
f) dai contributi per attività di ricerca concessi dall'Unione Europea e da altri Enti o Organismi internazionali;
g) da eventuali royalties provenienti da brevetti ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dall’INAF;
h) da ogni altra eventuale entrata.
Le entrate saranno introitate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall’INAF, numerati progressivamente e firmati dai funzionari individuati ai sensi dell’art. 15 del presente contratto.
A fronte dell'avvenuto incasso il Cassiere rilascerà, in luogo e vece dell’INAF, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario e compilate con procedure informatiche. Il Cassiere, anche senza la preventiva emissione di un ordinativo di incasso, è tenuto a riscuotere tutte le somme versate a qualsiasi titolo a favore dell’INAF, rilasciando una ricevuta contenente la clausola espressa “salvi i diritti dell’INAF” e:
- gli estremi identificativi del versante con l’eventuale indicazione delle persone giuridiche private, società, enti, associazioni o persone fisiche per cui si esegue l’operazione;
- la causale del versamento da dichiarare a cura del medesimo versante;
- l’ammontare del versamento.
Tali incassi saranno immediatamente messi a disposizione dell’INAF, tramite piattaforma informatica, il quale, ai fini della regolarizzazione, provvederà ad emettere le relative reversali recanti l'indicazione "a copertura sospeso n. ".
Qualora i provvisori (sospesi) non contengano tutti gli elementi sopra determinati il Cassiere è obbligato ad attivare, a suo carico, tutte le iniziative per acquisire i dati mancanti necessari per l’emissione dell’ordinativo di riscossione.
Gli ordinativi d’incasso (reversali), debitamente sottoscritti dai funzionari individuati ai sensi dell’art. 15 del presente capitolato, dovranno contenere i seguenti elementi essenziali:
a) la denominazione dell’INAF e della relativa struttura disponente;
b) l’indicazione del capitolo di entrata e dell’imputazione alla contabilità speciale fruttifera o infruttifera;
c) l'indicazione del debitore;
d) l'ammontare della somma da riscuotere, espressa sia in cifre sia in lettere;
e) la causale del versamento;
f) il numero progressivo dell'ordinativo d’incasso, senza distinzione tra conto competenza e residui per esercizio finanziario;
g) l'esercizio finanziario e la data d'emissione;
h) l'eventuale indicazione di assoggettamento all'imposta di bollo di quietanza;
i) il codice SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli Enti pubblici) come previsto dal Decreto MEF del 04/09/2017.
ART. 7
(Pagamenti e mandati)
Il Cassiere provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente in base a ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall’INAF e numerati progressivamente per esercizio finanziario, contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo. Tali mandati dovranno, inoltre, recare la firma dei funzionari come individuati dall’art. 15 del presente capitolato.
I mandati dovranno essere, di regola, intestati individualmente ai singoli beneficiari.
Gli ordinativi sono ammessi al pagamento entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione telematica degli stessi, secondo l'ordine d'arrivo o secondo l'ordine di priorità stabilito dall’INAF, nel rispetto della normativa vigente e della Circolare MEF n. 9 del 23 febbraio 2010.
Solo nei casi in cui si proceda tramite ordinativi cartacei (nei casi in cui il pagamento con mandato elettronico non sia possibile), l’ammissione al pagamento avverrà entro due giorni lavorativi successivi a quello della ricezione dei documenti.
Per ammissione al pagamento si intende l’attivazione delle procedure che si concludono con la messa a disposizione delle somme al beneficiario.
Il pagamento dei mandati avverrà normalmente:
a) per mezzo di bonifico bancario, anche su conto corrente estero purché rientrante nel circuito SEPA;
b) per cassa, quando la somma viene resa disponibile allo sportello, entro i limiti previsti dalla normativa sulle transazioni effettuabili in contanti;
c) con girofondo in Banca d’Italia, con trasferimento di fondi su conto di Tesoreria del beneficiario.
Il Cassiere, per le modalità di pagamento dei mandati, si atterrà alle istruzioni di volta in volta indicate sugli stessi.
Per i pagamenti sopra descritti costituiranno alternativamente valido scarico a tutti gli effetti:
d) la copia del bonifico bancario;
e) la ricevuta dell’avvenuto pagamento per cassa, o con assegno circolare da ritirarsi allo sportello.
Tali strumenti di scarico dovranno essere corredati dagli estremi del relativo pagamento.
Il Cassiere estinguerà i mandati secondo le modalità indicate dall’INAF. In assenza di indicazioni specifiche il Cassiere è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo degli altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
Il Cassiere si impegna a predisporre, d’intesa con l’INAF ed entro il termine di 15 giorni dalla decorrenza della convenzione, i mezzi necessari per realizzare e rendere pienamente operativi gli strumenti del mandato e reversale telematico secondo il tracciato OPI, salvo diversa decorrenza normativamente stabilita.
A richiesta dell’INAF, il Cassiere è tenuto a fornire tutti gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito o la relativa prova documentale. Il Cassiere dovrà astenersi dal pagare i mandati che:
a) risultino mancanti di uno dei requisiti formali indicati più avanti;
b) non presentino il codice SIOPE.
c) contengano cancellature o abrasioni (per i mandati cartacei);
d) presentino discordanze fra l’importo scritto in cifre e quello scritto in lettere (per i mandati cartacei);
e) siano firmati da soggetti diversi da quelli autorizzati dall’INAF e censiti dall’Istituto Bancario.
Il Cassiere provvederà a dare corso ai pagamenti solo entro i limiti delle disponibilità liquide esistenti sui conti e, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
Fermo restando il divieto assoluto di eseguire pagamenti senza la preventiva emissione del mandato, il Cassiere in caso di urgenza, ovvero quando non è utilizzabile la modalità di pagamento tramite bonifico, effettuerà i pagamenti dietro presentazione di richieste scritte firmate dai soggetti autorizzati sensi dell’art. 15 del presente capitolato; successivamente all’esecuzione del pagamento da parte dell’Istituto Bancario, l’INAF provvederà ad emettere i relativi mandati a copertura. Le disposizioni di bonifico estero in valuta saranno trasmesse attraverso apposita procedura informatica messa a disposizione dal Cassiere; alle disposizioni farà seguito l’emissione del mandato di pagamento a regolarizzazione del sospeso.
L’INAF si impegna a non trasmettere mandati di pagamento al sistema SIOPE+ oltre il 20 dicembre di ogni anno, ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria oltre tale data.
I mandati di pagamento, opportunamente sottoscritti dai soggetti individuati ai sensi dell’art. 16 del presente capitolato, dovranno contenere i seguenti elementi:
a) la denominazione dell’INAF e della relativa Struttura disponente;
b) l’indicazione del capitolo di spesa;
c) l'indicazione del creditore, completa dei dati anagrafici, indirizzo, codice fiscale o partita I.V.A.;
d) l'ammontare della somma da pagare, espressa sia in cifre sia in lettere e, in caso di trattenute operate e da operare, la somma netta da liquidare;
e) la causale del pagamento;
f) il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario;
g) l'esercizio finanziario e la data d'emissione;
h) le modalità di pagamento ed i relativi dati necessari;
i) l'eventuale indicazione di assoggettamento all'imposta di bollo di quietanza;
j) la data entro la quale, nei casi di pagamenti a scadenza fissa, il pagamento deve essere eseguito;
k) il codice SIOPE secondo le indicazioni previste dal Decreto MEF del 04/09/2017;
Qualunque penalità, indennità di mora, sanzione ecc., derivante da ritardato pagamento dovuto al ritardo nell’esecuzione del mandato verrà posto a carico del Cassiere. Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno solo in caso di ritardata trasmissione di mandati da parte dell’INAF, oppure a difetto, errore o incompletezza di dati evidenziati sui mandati di pagamento.
Gli ordinativi d'incasso e di pagamento saranno trasmessi telematicamente dall’INAF tramite la piattaforma SIOPE+ e secondo lo standard OPI.
Sui mandati di pagamento dovrà essere indicato il trattamento fiscale a cui devono essere assoggettati, con particolare riferimento alla normativa in materia di imposta di bollo e alle altre disposizioni fiscali in vigore. Il Cassiere è, comunque, tenuto a fornire notizie o interpretazioni sulle norme vigenti in materia fiscale.
Le spese relative alle imposte e tasse saranno rimborsate a seguito di emissione di apposita nota di debito da parte della Banca.
ART. 8
(Pagamento stipendi)
Il Cassiere procederà al pagamento degli stipendi e degli altri emolumenti per il personale dipendente dell’INAF, obbligatoriamente il giorno 25 (venticinque) di ogni mese, salvo diversa pattuizione.
Nell’ipotesi in cui il giorno 25 (venticinque) del mese, o altra diversa data comunicata, coincida con un sabato o un giorno festivo, il Cassiere procederà al pagamento degli stipendi il giorno lavorativo precedente.
La disposizione per il pagamento degli stipendi sarà impartita dall’INAF con la trasmissione di un flusso informatico in formato XML, contenente bonifici a favore dei beneficiari secondo gli standard SEPA, eventualmente anche su conti esteri rientranti nel circuito.
La trasmissione avverrà almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per il pagamento.
Si prende atto che la data di esecuzione dei bonifici degli stipendi destinati ad accrediti su conti correnti presso Banche, diverse dall’Istituto assegnatario della convenzione, è fissata al giorno antecedente a quello indicato per l’accredito ai beneficiari, mentre per i pagamenti destinati a conti correnti appoggiati sulla stessa Banca assegnataria della convenzione, la data di esecuzione coincide con quella di accredito ai beneficiari.
Per il pagamento degli emolumenti al personale non di ruolo (titolare di assegni di ricerca, borse di studio, rapporti di collaborazione) potrà essere trasmesso
indifferentemente un flusso cumulativo in formato XML o singoli mandati di pagamento intestati ai beneficiari.
Il Cassiere procederà ai pagamenti degli emolumenti di cui sopra senza porre alcun onere a carico dei beneficiari degli stessi.
L’INAF emetterà, successivamente all’addebito sul conto del totale del flusso informatico e alla creazione del sospeso di cassa (o provvisorio), i relativi mandati di pagamento a regolarizzazione.
Nel caso di ritardato pagamento degli emolumenti al personale dipendente, l’INAF si riserva la facoltà di applicare penalità nei termini previsti all’art. 14 del presente contratto.
ART. 9
(Pagamenti in valuta estera)
Per le disposizioni di pagamento in valuta estera l’INAF trasmette al Cassiere gli ordini tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Banca.
Le operazioni all’estero verranno eseguite secondo le normative valutarie in
vigore.
Il Cassiere dovrà provvedere ai pagamenti all’estero entro 2 (due) giorni dalla richiesta dell’INAF. Le operazioni in valuta estera non comportano maggiori oneri per l’INAF in quanto le relative commissioni sono incluse nell’importo omnicomprensivo previsto all’art. 16 del presente contratto.
ART. 10
(Rendicontazione delle operazioni, quadro di raccordo, giornale di cassa)
Il Cassiere renderà disponibile il rendiconto delle operazioni effettuate per conto dell’INAF dettagliando, fra l'altro, il numero e gli importi degli ordinativi eseguiti.
Il Cassiere dovrà rendere disponibili giornalmente all’INAF, anche invia informatica, il dettaglio degli utilizzi di cassa ripartiti per ciascuna Struttura.
Il Cassiere procederà ogni tre mesi al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell’INAF, trasmettendone gli esiti.
ART. 11
(Anticipazioni di cassa)
Nei casi in cui durante la gestione annuale si verifichi una momentanea carenza di liquidità, per far fronte a pagamenti urgenti e non differibili l’INAF può presentare al Cassiere apposita richiesta. Quest’ultimo si impegna a concedere entro 5 giorni una anticipazione di cassa nei limiti e con le modalità previste dall’art. 52 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, applicando sugli utilizzi il tasso di interesse debitore indicato in sede di offerta economica. Gli interessi saranno fatturati annualmente, con esclusione di commissioni sul massimo scoperto.
In caso di cessazione del servizio di cassa, per qualsiasi motivo, l’INAF si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi posizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse, obbligandosi in via subordinata e con il consenso del Cassiere, a far rilevare dall’Istituto Cassiere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico le anzidette posizioni, nonché a far assumere dallo stesso Istituto Cassiere tutti gli obblighi inerenti a eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’INAF.
ART. 12
(Emissione di carte di credito e prepagate)
L’Istituto Cassiere si impegna ad attivare, su richiesta e d’intesa con l’INAF, entro un mese dalla richiesta, strumenti elettronici da fornire in dotazione agli economi cassieri o a persone individuate dall’INAF.
ART. 13
(Pago PA)
L’Istituto Cassiere si impegna ad attivare, appena disponibile, il sistema PAGO PA; l’attivazione e la gestione avverranno a titolo gratuito.
La fruizione di eventuali servizi connessi all’attivazione del sistema PAGO PA, ed i relativi costi, sarà oggetto di specifica valutazione da parte dell’INAF.
ART. 14
(Livelli minimi di servizio richiesti - Penali)
Nel caso di ritardata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l’INAF si riserva la facoltà di applicare penalità il cui ammontare sarà commisurato alla vigente disciplina normativa di cui all’art. 113 bis, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
La penale sarà applicata dopo formale contestazione scritta, inviata con posta elettronica certificata, e dopo l’esame delle eventuali controdeduzioni del Cassiere, le quali dovranno pervenire entro dieci giorni lavorativi dalla data di contestazione.
ART. 15
(Poteri di firma, attribuzioni e revoche, firma digitale)
Le riscossioni e i pagamenti sono disposti da soggetti individuati dal Direttore Generale.
L’INAF, in ordine alle persone designate, si impegna a trasmettere al Cassiere la seguente documentazione:
a) modulo per il rilascio della procura di firma sottoscritto dal Direttore Generale;
b) specimen di firma della/e persona/e designata/e (estesa e breve), entrambe acquisite su apposito modulo predisposto dal Cassiere;
c) ogni altro modulo o dichiarazione richiesta dal Cassiere e necessaria all’avvio della pratica;
d) fotocopia di un documento di identità della/e persona/e designata/e;
e) fotocopia del tesserino del codice fiscale della/e persona/e designata/e.
L’INAF s’impegna, inoltre, a comunicare al Cassiere ogni successiva variazione dei dati su indicati.
Il Cassiere si impegna entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della pratica a dotare le persone delegate di un sistema di firma digitale dotato di certificati di firma e codici personali di accesso, dei dispositivi necessari (smart-card o chiavetta) e relativi lettori, al fine di consentire all’INAF di assolvere agli obblighi di firma digitale.
In caso di smarrimento/sottrazione/deterioramento del dispositivo di firma o del PIN di accesso al dispositivo, la Parte interessata provvederà a darne immediata comunicazione al Cassiere, oltre che ad attivare le procedure di denuncia presso le Autorità competenti.
ART. 16
(Condizioni economiche)
Le condizioni economiche sono quelle indicate nell’offerta economica e resteranno invariate per tutta la durata della convenzione.
Le condizioni economiche per il servizio in oggetto sono le seguenti:
1) Canone annuo per la gestione del servizio: € (euro
/ ) a titolo di canone annuo omnicomprensivo; nel suddetto canone saranno ricompresi i costi connessi ai seguenti servizi:
i. bonifici bancari;
ii. pagamenti in valuta estera;
iii. RID, MAV e bollettini postali;
iv. servizio di home banking;
v. servizio di custodia ed amministrazione di titoli e valori;
vi. fornitura di n. 3 Pos fisici.
2) Commissione sulla singola ricarica delle carte prepagate emesse: Euro
0,00 (euro zerovirgolazero);
3) Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di cassa: media
mensile mese precedente Euribor 3 mesi, base 365, aumentata di 250 bps;
4) Attivazione e gestione delle carte di credito: gratuita;
5) Attivazione e gestione del sistema PAGOPA: gratuita;
6) Fornitura di n. 3 Pos fisici: in comodato d’uso gratuito senza alcun onere.
Per tutte le altre operazioni e gli altri servizi resi dal Cassiere, diversi da quelli sopra elencati, che saranno eventualmente richiesti dall’INAF, anche per il proprio personale, il Cassiere applicherà, ove le parti non concordino sulla loro prestazione a titolo gratuito, le condizioni più favorevoli abitualmente praticate alla propria clientela primaria.
Il pagamento degli importi sarà effettuato entro 30 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, emesso dal RUP o emesso dal direttore dell’esecuzione e validato dal RUP, a seguito di ricevimento della fattura elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20/02/2004 n. 52, dal D. Lgs. 07/03/2005
n. 82 e dei successivi decreti attuativi. A norma dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016. Il Cassiere si impegna inoltre ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che l’INAF riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Allo
scopo, l’INAF comunicherà i dati necessari per gli adempimenti relativi alla corretta fatturazione elettronica, da indicarsi obbligatoriamente sulla fattura.
Si precisa che l’INAF è un Ente di ricerca assoggettato allo split payment, introdotto dall'art. 1 comma 629, lettera b) della legge di stabilità 2015 e per effetto di quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017. Il Cassiere deve indicare che l’operazione è soggetta alla “scissione dei pagamenti di cui all’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72”. Pertanto, i pagamenti saranno effettuati al netto dell’IVA ed il versamento dell’imposta sarà eseguito dall’INAF direttamente all’Erario, come previsto dalla normativa.
La fattura relativa al Canone annuo per la gestione del servizio di cui al punto 1 del presente articolo, dovrà essere emessa entro il 15 novembre di ogni anno; tutti gli altri eventuali importi saranno pagati a seguito di emissione di fatture trimestrali, recanti il riferimento preciso alla tipologia di prestazione.
Rimane inteso che si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D. Lgs n. 50/2016 da liquidarsi solo al termine del contratto dopo l’approvazione da parte dell’INAF della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Nel caso in cui il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto trova applicazione quanto disposto dall’art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs n. 50/2016.
Gli interessi attivi maturati sulle giacenze fruttifere dell’INAF costituiranno un credito a favore dello stesso, che provvederà ad emettere la relativa reversale d'incasso.
L'importo delle spese previste a rimborso dalla convenzione costituirà nota di debito a carico dell’INAF che provvederà ad emettere il relativo mandato a copertura.
Tale importo dovrà essere addebitato, durante l’esercizio finanziario, da parte del Cassiere all’INAF con cadenza trimestrale.
ART. 17
(Rappresentante dell’INAF, referente del servizio, responsabili esterni del trattamento dei dati personali)
Il RUP e il direttore dell’esecuzione dell’INAF sono considerati referenti nei rapporti con il Cassiere.
Il Cassiere si obbliga ad indicare tempestivamente all’INAF i nominativi delle unità di personale stabilmente addette all’attività di referente per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione, ed i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica (e-mail). Tali soggetti svolgono attività di monitoraggio dell’andamento del servizio reso e del rispetto dei livelli minimi di servizio richiesti, come da offerta tecnica.
Il Cassiere si obbliga altresì ad indicare tempestivamente all’INAF i nominativi dei soggetti che svolgono il ruolo di Responsabili esterni del trattamento dei dati personali appartenenti ai soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività in cui si estrinseca il servizio di cassa, ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. g ed art. 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
ART. 18
(Ulteriori condizioni del servizio di cassa)
Il Cassiere si impegna ad applicare le seguenti ulteriori condizioni:
1) commissioni a carico dei beneficiari dei bonifici disposti con supporto cartaceo:
a) domiciliati sul Cassiere: esenzione;
b) domiciliati su altre banche: esenzione;
2) commissioni a carico dei beneficiari dei bonifici disposti con supporto elettronico:
a) domiciliati sul Cassiere: esenzione;
b) domiciliati su altre banche: esenzione;
3) valute di addebito per i bonifici disposti: il cassiere dovrà garantire la valuta di accredito ai beneficiari secondo gli standard previsti dal sistema SEPA.
ART. 19
(Deleghe di pagamento per mutui)
Dalla decorrenza del presente contratto il Cassiere avrà l’obbligo di eseguire il pagamento delle rate semestrali di ammortamento di due mutui attualmente accesi, dietro presentazione di RID da parte della Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
Nessun obbligo ricade sul Cassiere in caso di mancanza di fondi sul conto corrente dell’INAF ma lo stesso dovrà farsi carico di eventuali interessi di mora in caso di ritardato pagamento delle rate semestrali dovuto a cause ad esso imputabili.
Articolo 20 (Modalità di pagamento)
Il pagamento del canone annuo sarà effettuato dall’INAF in esito alla presentazione di regolare fattura elettronica.
Il pagamento dell’importo dovuto avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alla riscossione delle somme derivanti dal servizio oggetto del presente contratto, indicato all’articolo 21. L’importo dovuto sarà liquidato dall’INAF entro trenta giorni consecutivi dalla data di ricezione della relativa fattura, tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
Le fatture elettroniche presentate, dovranno riportare i seguenti dati: CODICE UNIVOCO UFFICIO: 1899DE
OGGETTO DEL CONTRATTO: Servizio di cassa Codice Identificativo Gara:
Provvedimento di aggiudicazione: Determina del , numero _ .
L’INAF è soggetto al meccanismo dello “split payment” introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014, n. 190 – Legge di Stabilità 2015.
Art. 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
La Banca, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
In applicazione della citata legge, la Banca comunica che il conto dedicato è il seguente e altresì che il/ soggetto/i abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
- ;
- ;
- ;
- .
La Banca si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra indicati.
Art. 22 (Rimborso spese di gestione)
La Banca verrà rimborsata, con regolare mandato, di tutte le spese vive inerenti al servizio da essa espletato a titolo di postali, bolli, telegrafiche, IVA, ecc.
Resta inteso altresì, che per tutte le operazioni e i servizi accessori derivanti dalla presente convenzione e/o non espressamente previsti dalla convenzione stessa, l’INAF è tenuta a corrispondere alla banca, indipendentemente dal predetto compenso,
tutti i diritti e le commissioni in vigore presso la Banca stessa, seguendone le eventuali variazioni, ancorché queste intervengano durante il corso della presente convenzione.
ART. 23
(Aggiunte al contratto)
Al contratto potranno essere apportate tutte quelle modifiche e quegli adattamenti che, in vigenza dello stesso, la pratica e le esigenze dell’INAF dovessero richiedere, previo accordo fra le parti. Le anzidette modifiche dovranno essere contenute in apposito protocollo sottoscritto da entrambe le parti.
ART. 24
(Obblighi di segretezza e trattamento dei dati)
Il Cassiere ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INAF e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Cassiere è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INAF ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Cassiere sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’INAF.
Il Cassiere potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Cassiere stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INAF.
Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, numero 196, e successive modifiche ed integrazioni, e del Regolamento della Unione Europea 2016/679, “General Data Protection Regulation” (GDPR), l’INAF si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti dalla Banca ed utilizzarli esclusivamente per le finalità ad esse connesse.
ART. 25
(Responsabilità)
Dalla data di affidamento, la Banca sarà responsabile unico della gestione dei servizi oggetto del presente contratto.
In particolare, per effetto del presente contratto e per l'intera durata dell'affidamento, la Banca si impegna a:
- osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni;
- dotarsi di attrezzature e mezzi idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi per tutta la durata dell'appalto;
- tenere sollevato e indenne l’INAF da qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza dalla esecuzione del contratto, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;
- attivare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività che devono essere svolte in esecuzione del contratto;
- garantire all’Amministrazione l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione dei servizi affidati al fine di verificarne e controllarne l'attuazione.
Art. 26
(Sub appalto cessione della convenzione dei crediti)
E’ fatto divieto al Cassiere di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 27 (Spese contrattuali)
Sono a carico della Banca tutti le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi compresa l’imposta di bollo e di registro, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia posto a carico dell’INAF.
Art. 28 (Esclusione di rivalsa)
La Banca rinuncia a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che potrebbe derivare da eventuali provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria emessi in seguito ad impugnazione degli atti di gara e dei provvedimenti dell’INAF, anche successivamente alla stipula del presente contratto.
Art. 29
(Domicilio delle Parti e Referenti)
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l’INAF e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi di seguito indicate:
- Istituto Nazionale di Astrofisica: Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx;
- ; I referenti nominati dalle Parti sono:
per INAF:
Per
Art. 30 (Foro competente)
Tutte le controversie che potessero sorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del contratto ricadono nella giurisdizione del Foro di Roma.
Il presente atto, composto di n. 30 articoli, viene dalle parti stipulato in “forma elettronica”, in conformità all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
Roma,