SET-INFORMATIVO
Sci Sicuro RACE 2022
Assicurazione Spese Mediche, Assistenza e Responsabilità Civile Verso Terzi
IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE
Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni) Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e dei Termini
ASSILIFE- SCI SICURO lRACE 2147622810-PV13
R a c e
Sci Sicuro è un marchio di proprietà di Assilife S.a.s.
INFORMAZIONI COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI ERGO Assicurazione Viaggi
Sede Secondaria Rappresentanza Generale per l’Italia xxx Xxxx,0 00000 Xxxxxx tel +39 02 76.41.66.52
Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione ISVAP in data 27/9/2007 n. 5832), e iscrizione nell’Albo delle Imprese istituito presso l’IVASS al n. I.00071
INFORMAZIONI DISTRIBUTORE ASSICURATIVO - ASSILIFE S.a.s.di Pezzimenti Natale & c.
Sede Legale ed Operativa xxx X.Xxxxxxx,00 00000 Xxxxx XX tel x00 000 000000 xxxx@xxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxx.xxx Albo Intermediari Assicurativi RUI n°A000132567 del 01/06/2007Soggetto a vigilanza ispettiva IVASS xxx.xxxxx.xx
Documento informativo sul prodotto assicurativo | ||
Compagnia: ERGO Reiseversicherung AG, Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS n°I.00071 | Prodotto: SCI SICURO RACE ed.05/2022 | |
Questo documento informativo fornisce soltanto una breve panoramica del prodotto assicurativo. Le informazioni complete sono disponibili nei documenti contrattuali. La invitiamo a leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi). Qualora siano presenti prestazioni opzionali, esse operano solo se stipulate specificatamente. Che tipo di assicurazione è? Questo prodotto è un'assicurazione dedicata all’attività sciistica agonistica e ricreativa/dilettantistica sulla neve (sci alpino, sci da fondo e snowboard alpino), che ha lo scopo di fornirle tutela rispetto alla Responsabilità Civile verso terzi, agli Infortuni e all’Assistenza. | ||
Che cosa è assicurato? Responsabilità Civile verso Terzi: ✓ Danni involontariamente cagionati a terzi, per: morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose. Massimale € 2.000.000,00 (per sinistro e anno assicurativo). Franchigia € 100,00 Infortuni: ✓ Caso Morte- Massimale € 80.000,00 ✓ Grave Invalidità Permanente - Massimale € 80.000,00 Franchigia relativa 50%. ✓ Indennità giornaliera ricovero ospedaliero Massimale € 35,00 max 15gg per sinistro, 30 gg per anno. Diaria riconosciuta per ricoveri avvenuti entro 48 ore dall’infortunio. ✓ Trasporto ambulanza/toboga -spese mediche di I° soccorso sostenute sul luogo dell’infortunio - Massimale € 1.000,00 ✓ Spese Mediche per - visite specialistiche, - accertamenti diagnostici - ticket sanitari - trattamenti fisioterapici- acquisto di apparecchi ortopedici (ginocchiere-busti - collari) Massimale € 2.500,00. Limiti: € 500,00 trattamenti fisioterapici € 500,00 accertamenti diagnostici effettuati privatamente Franchigia: € 50,00 sul totale delle spese mediche Assistenza: ✓ Info 24 Servizi prima e durante il soggiorno in montagna. ✓ Consulenza Sanitaria. ✓ Ricerca di centri di alta specializzazione. ✓ Elisoccorso Italia/Estero - Massimale € 3.000,00, ✓ Spese sanitarie in emergenza all’estero Massimale € 3.000,00 per evento. ✓ Spese di ricerca salvataggio Italia/Europa Massimale € 1.000,00 ✓ Trasporto/Rientro sanitario ✓ Rientro del convalescente Massimale € 1.500,00 ✓ Accompagnamento figli minori. ✓ Autista a disposizione. ✓ Rientro della salma. ✓ Rimborso delle lezioni non fruite Massimale € 200,00 per evento, max € 50,00 al giorno. ✓ Rimborso dello skipass- Massimale € 400,00 per evento, max € 50,00 al giorno. ✓ Rimborso costo noleggio a seguito di furto attrezzatura Massimale € 200,00. ✓ Rientro Familiari e/o compagni di viaggio assicurati Xxxxxxxxx € 500,00. ✓ Viaggio di un familiare - Massimale € 500,00 per evento, max € 100,00 al gg ✓ Spese prolungamento soggiorno a seguito infortunio Massimale € 500,00 per evento, max € 100,00 al gg ✓ Rimborso soggiorno per infortunio, rientro sanitario, chiusura impianti Massimale € 1.000,00. ✓ Rimborso Spese Legali € 1.000,00 | Che cosa non è assicurato? Rischi esclusi: Sono esclusi dall'Assicurazione i sinistri direttamente o indirettamente conseguenti alla pratica delle seguenti attività : • Freeride, freestyle, sci fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici; • Salti dal trampolino; • Alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai; • Skeleton; • Utilizzo di motoslitte o veicoli a motore in genere; • Attività svolte a titolo professionale. Restano escluse tutte quelle attività diverse da quelle riportate specificatamente Art.3.1. Oggetto dell'Assicurazione Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie a) Cause ed eventi non adeguatamente documentati. b) Comportamenti illeciti, dolosi (compiuti che tentati) o dovuti a incuria, colpa grave; suicidio, tentato suicidio. c) Malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione, disturbi psichici, nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo). d) Dimissioni dell’Assicurato contro il parere medico. e) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti. f) Xxxxxxxx dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza. Xxxxx durante il viaggio (a questo proposito il neonato ancorché di parto prematuro non è coperto da assicurazione). g) Infortuni da atti di temerarietà o attività pericolose. h) Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale. i) Attività sportive intraprese in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; attività estreme in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistono situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale. j) Scioperi, manifestazioni ed eventi ad essi correlati. k) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico. Limitatamente alle garanzie “Spese Mediche” ed “Assistenza Sanitaria in Viaggio” gli atti di terrorismo in genere sono ricompresi in garanzia fermi restando i massimali e le eventuali franchigie previsti. l) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale. m) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura. n) Quarantena, pandemia, (dichiarata dall’OMS) di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di assistenza e spese mediche, relative ad infezione da Covid-19 contratta dall’Assicurato durante lo svolgimento delle attività assicurate. o) Gli eventi e/o le spese conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorrenza della garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data. p) Dalla pratica delle attività assicurate, quando l’Assicurato si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze |
Le ricordiamo di leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi). | stupefacenti o sia affetto da dipendenza di sostanze psicotrope o farmaci che inibiscono l’attenzione e/o la concentrazione. q) Da colpa cosciente dell’Assicurato risultante dalla dinamica del sinistro. r) Da colpa grave ovvero da negligenza, imperizia che secondo la diligenza dell’uomo medio potevano essere evitati. s) Dalla violazione delle “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” così come previste dalla legge 363/2003. t) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche. Le caratteristiche di ciascuna copertura possono prevedere l’applicazione di ulteriori esclusioni: la invitiamo perciò a consultare attentamente la documentazione contrattuale per una verifica completa. | |
Ci sono limiti di copertura? ! La copertura è sempre soggetta a criteri di ammissibilità. Lei non può stipulare l'assicurazione se non è residente o domiciliato in Italia e nell’EEA, e se non ha capacità giuridica. ! La copertura è valida per l’attività sciistica agonistica ricreativa/dilettantistica sulla neve (sci alpino, sci da fondo e snowboard alpino). ! L’Assicurato deve avere età compresa tra i 3 e i 90 anni. ! La Società non è obbligata al risarcimento in caso di Dolo o Colpa grave del Contraente o dell‘Assicurato. ! Per la garanzia Assistenza la copertura non opera in caso di mancato contatto con la Centrale Per ciascuna garanzia fornita sono previste delle limitazioni della copertura: legga con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi a ciascuna copertura. | ||
Dove vale la copertura? Le garanzie valgono per i sinistri avvenuti in Italia e in Europa come risultano indicate nelle definizioni di polizza | ||
Che obblighi ho? Lei è tenuto a corrispondere il premio, fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti per la valutazione del rischio, informare la Società di variazioni del rischio, contattare la Centrale Operativa della Società in caso di sinistro, compiere ogni ragionevole sforzo per limitare qualsiasi danno che potrebbe essere fonte di una richiesta di risarcimento, fornire la documentazione medica se le viene richiesta, fornire le informazioni e la documentazione, se richieste, per la valutazione di un sinistro, informare la Società se ha sottoscritto un’altra copertura assicurativa analoga a questa, conservare la documentazione di polizza. | ||
Quando e come devo pagare? | ||
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura assicurativa ha durata annuale dal momento della sottoscrizione, è valida per il periodo indicato sul Certificato Assicurativo | ||
Come posso disdire la polizza? La polizza cessa automaticamente alla scadenza, non è previsto alcun diritto di recesso. |
ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia – DIP Sci Sicuro RACE _2147622810-PV13 ASSILIFE S.a.s.
Ed.05/2022
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: ERGO Reiseversicherung AG
Prodotto: Sci Sicuro RACE - Assistenza , Spese Mediche, Infortuni
Dip aggiuntivo Assilife / Sci Sicuro RACE al 30/05/2022 Il presente DIP aggiuntivo pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
ERGO Reiseversicherung AG, Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx; Tel. x00.00.00.00.00.00; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
ERGO Reiseversicherung AG - Ragione Sociale: ERGO Reiseversicherung AG. - Sede Legale: Germania, Xxxxxx-Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. - Autorità di Controllo: Autorità Xxxxxxx XXXXX. La Rappresentanza Generale per l’Italia - Sede Secondaria in Italia: Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito “ERGO Assicurazione Viaggi”), Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx; Tel.:x00.00.00.00.00.00; Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 05856020960; REA 1854153. - Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione IVASS in data 27/9/2007, n. 5832), e iscrizione nell’Albo delle Imprese istituito presso l’IVASS al n. I.00071. |
La situazione Patrimoniale al 31/12/2020 (ERGO REISEVERSICHERUNG AG) - Patrimonio netto: € 69,48 Mln di cui, Capitale Sociale: € 26,53 Mln e Riserve Patrimoniali: € 36,2 MlL. - Requisito patrimoniale di solvibilità: € 56,11 Mln - Requisito patrimoniale minimo: € 14,03 Mln, fondi propri ammissibili alla copertura: € 92,03 Mln - Indice di solvibilità (solvency ratio): 164% Per maggiori dettagli, è possibile consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’impresa al seguente link: xxx.xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Il Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana. |
Che cosa è assicurato? | |||
Qui di seguito trova le garanzie previste dalla polizza. Responsabilità Civile v/Terzi (RCT) a seguito di responsabilità civile ai sensi di legge dell’Assicurato per: - Decesso, Lesioni Personali e Danni a persone - Danneggiamenti a cose di terzi derivanti da fatti, eventi e azioni involontariamente causati dall’Assicurato durante l’esercizio delle attività coperte in polizza, La Società garantisce all’Assicurato la copertura delle spese di risarcimento a Terzi - Massimale: € 2.000.000,00 franchigia di € 100,00 Infortuni La Società risarcisce l’Assicurato per le spese sostenute a seguito delle circostanze e secondo i massimali indicati nella tabella seguente: 1. Capitale Caso Morte € 80.000,00 2. Capitale per Grave Invalidità Permanente (franchigia relativa 50%) € 80.000,00 3. Indennità Giornaliera per Ricovero Ospedaliero Diaria da ricovero € 35,00 per ricoveri avvenuti entro 48 ore 4. Trasporto Ambulanza /Toboga al più vicino pronto soccorso e spese mediche di 1° soccorso sostenute nella località € 1.000,00 5. Spese Mediche € 2.500,00 (vedi sottolimiti Prospetto di Sintesi) Franchigia: sul totale delle spese mediche da liquidare viene applicata una franchigia pari a € 50,00 Assistenza Ø : prestazione o copertura non prevista; √ : prestazione o copertura prevista | |||
a) Consulenza Medica Telefonica (Informazione ed Orientamento medico telefonico) | |||
ITALIA/EUROPA | √ | ||
Servizio telefonico di guardia medica che può fornire indicazioni e/o consigli medici, come pure accertare con i medici curan ti, lo stato di salute dell’Assicurato, per valutare l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattuale previste. Il servizio non forn isce diagnosi ed è basato sulle informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. |
b) Segnalazione di un medico specialista | |
ITALIA/EUROPA | √ |
I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in I talia e all'estero. |
c) Elisoccorso | |
ITALIA/EUROPA | € 3.000,00 per evento |
Quando l’Assicurato, infortunato in una delle occasioni previste dalla polizza, necessita di un soccorso con trasferimento in elicottero a fondo valle disposto da autorità mediche o civili sul posto mediante aeromobili non istituzionali, ovvero il cui utilizzo non è regolato o pagato in toto od in parte dai Servizi Sanitari pubblici locali, la Società tiene a proprio carico le relative spese, anche nei casi in cui l’intervento/trasporto non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa. La presente garanzia opera entro il massimale previsto e per il periodo di validità della presente polizza. In tutti i casi di operatività della presente garanzia la Centrale Operativa, preventivamente contattata dall’Assicurato, verificherà la possibilità di effettuare il pagamento diretto, verso i prestatori di soccorso entro il massimale suddetto, tenendo pertanto indenne l’Assicurato dall’anticipo di tali spese. In caso di impossibilità a garantire il pagamento diretto, la Società procederà al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato come sopra descritte. |
d) Spese Sanitarie in Emergenza all’estero | |
EUROPA | € 3.000,00 per evento |
La Società tiene inoltre a proprio carico le spese mediche, ospedaliere e/o chirurgiche per cure o interventi urgenti e improrogabili cui l’assicurato si sia sottoposto nella medesima località in cui si è verificato l’infortunio. La presente garanzia opera entro il massimale previsto e per il periodo di validità della presente polizza. In tutti i casi di operatività della presente garanzia la Centrale Operativa, preventivamente contattata dall’Assicurato, verificherà la possibilità di effettuare il pagamento diretto, verso i prestatori di soccorso e/o di prestazioni medico-chirurgiche, delle spese sopra descritte ed entro il massimale suddetto, tenendo pertanto indenne l’Assicurato dall’anticipo di tali spese. In caso di impossibilità a garantire il pagamento diretto, la Società procederà al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato come sopra descritte. |
e) Spese di ricerca e salvataggio | |
ITALIA/EUROPA | € 1.000,00 per persona e anno assicurativo |
La Società rimborsa le spese di trasporto dal luogo dell’evento verso il centro di primo soccorso o ricovero e/o rimborso delle spese relative a operazioni di ricerca, salvataggio e recupero. |
f) Trasporto/Rientro sanitario | |
ITALIA/EUROPA | √ |
In caso di malattia o infortunio insorti in viaggio, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la prosecuzione del viaggio, la Società (a seguito di contatto con la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24 e previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia) organizza, in base alla gravità del caso ed allo scopo di assicurare una cura adeguata alle patologie in atto: • il trasporto dell’Assicurato al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero tenendo a carico della società il costo fino ad un massimo di € 5.000,00. • il trasporto - se necessario - dal centro medico di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato, con il mezzo più idoneo (l’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali) tenendo a proprio carico interamente il costo della prestazione. • il rientro sanitario dell’Assicurato dal centro medico in cui si trova ricoverato al domicilio o ad un centro ospedaliero idoneo per il proseguimento delle cure nella località di domicilio tenendo a proprio carico interamente il costo della prestazione. Il trasporto/ rientro sanitario viene effettuato previo accordo con i medici curanti, con eventuale accompagnamento di person ale medico e/o paramedico, qualora le condizioni dell’Assicurato lo rendano necessario e con l’utilizzo dei mezzi ritenuti - ad insindacabile giudizio della Società - più idonei. Tali mezzi potranno essere: aereo sanitario – aereo di linea, eventualmente barellato – treno in prima classe e, ove necessario, vagone letto – ambulanza, senza limiti di chilometraggio – ogni altro mezzo ritenuto idoneo Le prestazioni non sono dovute: • Per infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all’Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno. • Qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato. AVVERTENZA: in caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso. La Società non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario. |
g) Rientro dell’Assicurato convalescente | |
ITALIA/EUROPA | € 1.500,00 per evento |
Rimborso massimo per persona e per periodo assicurativo. Quando l’Assicurato sia convalescente e si trovi nell’impossibilità di rientrare al domicilio alla data e/o con il mezzo inizialmente previsti, la Società organizza e prende in carico le spese per il suo rientro al domicilio, con il mezzo più idoneo (escluso aereo sanitario), tenendo a carico i costi fino al massimale qui sopra indicato. La Garanzia è estesa ad un compagno di viaggio, purché assicurato con la Società, ed opera solo nel caso in cui l’assicurato sia impossibilitato ad ut ilizzare i titoli di viaggio in suo possesso. |
h) Accompagnamento figli minori | |
ITALIA/EUROPA | √ |
Quando l’Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza, si trovi nell’impossibilità di occuparsi dei figli minori in viaggio con lui, la Società metterà a disposizione di un familiare o di un accompagnatore segnalato dall’Assicurato stesso un biglietto a ereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico il relativo costo, e il costo dell’eventuale biglietto di viaggio per il rientro dei minori. |
i) Autista a disposizione | |
ITALIA/EUROPA | √ |
Quando l’Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza, sia ricoverato o non sia in condizioni di guidare il proprio veicolo e nessuno degli altri eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Società mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo guidato dell’Assicurato fino al luogo di residenza dell’Assicurato o del proprietario del veicolo, oppure sino alla destinazione finale del viaggio, secondo l’itinerario più breve. La Società tiene a proprio carico l’onorario dell’autista, mentre rimangono a carico dell’Assicurato le spese vive quali carburante e pedaggi autostradali. |
l) Rientro della Salma | |||
ITALIA/EUROPA | √ | ||
In caso di decesso a seguito di infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza, organizza il trasporto per il rientro della salma fino al luogo di sepoltura e ne tiene a proprio carico le spese, con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. Inoltre, la Società rimborsa il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento, sino a € 500,00. La Società provvede altresì a fare la prenotazione per conto del familiare presso una struttura alberghiera in prossimità del luogo dell’evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte. | |||
t) Rimborso Spese Legali | |||
ITALIA/EUROPA | € 1.000,00 | ||
La Società assicura il rimborso delle spese legali, anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrente all’assicurato per la difesa dei suoi interessi. Le prestazioni vengono fornite agli assicurati nell’ambito dello svolgimento di attività sportive assicurate con la polizza, nei seguenti casi: 1. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi. 2. Difesa in procedimenti penale per delitti colposi e per contravvenzioni. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi Esclusi | Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza evento derivante direttamente od indirettamente da: a) Cause ed eventi non adeguatamente documentati. b) Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio. c) Malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo). d) Dimissioni volontarie da parte dell’Assicurato contro il parere medico. e) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti. f) Xxxxxxxx dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incu ria o dolo da parte dell'assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza. Xxxxx durante il viaggio (a questo proposito il neonato ancorché di parto prematuro non è coperto da assicurazione). g) Infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose. h) Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale. i) Attività sportive intraprese in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; attività estreme in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistono situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere. j) Scioperi, manifestazioni ed eventi ad essi correlati. |
m) Rimborso delle lezioni non fruite | |
ITALIA/EUROPA | fino € 200,00 per evento - massimo € 50,00 gg |
Quando l’Assicurato, infortunato in una delle occasioni previste dalla polizza, non può terminare il ciclo di lezioni di sci programmate e pagate, la Società provvede a rimborsare tali spese dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura), per periodo di validità della presente. Sono escluse dal rimborso singole lezioni di sci giornaliere e il giorno dell’infortunio. |
n) Rimborso dello skipass | |
ITALIA/EUROPA | fino € 400,00 per evento - massimo € 50,00 gg |
Quando l’Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza durante la pratica dello sci, non può usufruire dello skipass in suo possesso, la Società provvede a rimborsare la spesa sostenuta per l’acquisto dello stesso, per il periodo ancora da godersi, dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura). Il massimale previsto per la presente prestazione è relativo al periodo di validità della polizza. Sono esclusi dal rimborso gli skipass giornalieri o relativi a frazioni di giornata e il giorno dell’infortunio. |
o) Rimborso costo noleggio a seguito di furto attrezzatura da sci | |
ITALIA/EUROPA | € 200,00 |
In caso di furto dell'attrezzatura da sci, si ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il noleggio, previa denuncia presso Autorità del luogo dove è avvenuto il furto e presentazione della ricevuta di noleggio. |
p) Rientro Familiari e dei compagni di viaggio assicurati a seguito di rientro sanitario organizzato | |
ITALIA/EUROPA | € 500,00 |
In caso di rientro sanitario dell’Assicurato organizzato da La Società a seguito di infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza, la società organizza direttamente il rientro dei familiari o compagni di viaggio, tenendo a proprio carico le spese sino al limite di € 500,00, sempre che anche e ricordati anche essi risultano assicurati con polizza Sci Sicuro RACE. |
q) Viaggio di un familiare | |
ITALIA/EUROPA | € 500,00 - massimo € 100,00 al giorno |
In caso di ricovero dell'assicurato a seguito di infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza, con prognosi di degenza superi ore a 5 giorni, La Società mette a disposizione del familiare un biglietto andata e ritorno e rimborsa le spese di soggiorno sino a € 500,00. |
r) Spese prolungamento soggiorno a seguito infortunio | |
ITALIA/EUROPA | € 500,00 - massimo € 100,00 per persona al gg |
In caso di infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza, La Società rimborsa le spese di pernottamento in albergo, sostenute dall’Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio purché assicurati con Sci Sicuro RACE, sino a € 100,00 per persona al giorno con il massimo di € 500,00 per evento. |
s) Rimborso soggiorno | |
ITALIA/EUROPA | € 1.000,00 |
In caso di interruzione del soggiorno a seguito a: -infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza La Società; -rientro sanitario dell’Assicurato organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa La Società; -chiusura totale degli impianti di risalita del Comprensorio per almeno 3 giorni consecutivi, causa maltempo o mancato innevamento (con esclusione dell’innevamento artificiale) o rottura dell’impianto di risalita, sempre che il soggiorno sia iniziato. Verrà rimborsata la quota pro-rata del soggiorno non usufruito dall’Assicurato, dai familiari o da un compagno di viaggio nel limite di € 1.000,00; resta escluso il giorno di partenza. |
k) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico. Limitatamente alle garanzie “Spese Mediche” ed “Assistenza Sanitaria in Viaggio” gli atti di terrorismo in genere sono ricompresi in garanzia fermi restando i massimali e le eventuali franchigie previsti. l) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale. m) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura. n) Quarantena, pandemia, (dichiarata dall’OMS) di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di assistenza e spese mediche, relative ad infezione da Covid-19 contratta dall’Assicurato durante lo svolgimento delle attività assicurate. o) Gli eventi e/o le spese conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorrenza della garanzia e le cui conseg uenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data. p) Dalla pratica delle attività assicurate, quando l’Assicurato si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o da dipendenza di sostanze psicotrope o farmaci che inibiscono l’attenzione e/o la concentrazione. q) Da colpa cosciente dell’Assicurato risultante dalla dinamica del sinistro. r) Da colpa grave, negligenza, imperizia che secondo la diligenza dell’uomo medio potevano essere evitati. s) Dalla violazione delle Decreto Legislativo n°40/2001, in attuazione della Legge n°86/2019 (misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). t) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a moto re soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche. ESCLUSIONI SPECIFICHE RCT Sono esclusi dall'assicurazione di responsabilità civile verso terzi oltre a quanto su riportato i danni causati o derivanti: a) Conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento b) Alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo. c) Da detenzione o impiego di esplosivi. d) Da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi. ESCLUSIONI SPECIFICHE ASSISTENZA a) In ogni caso, per ciascuna delle garanzie che li prevedono, l’infortunio o le dimissioni devono essere a termini di polizza. b) spese stradali (pedaggi, carburante), di taxi. c) La garanzia non opera se gli eventi e/o le spese sono conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorrenza della garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data. d) Eventi e/o spese conseguenti a organizzazione diretta o comunque, non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa, fatto salvo quei casi in cui il contatto con la stessa sia reso impossibile dalle circostanze. Il contatto con la Centrale Operativa non è obbligatorio per le sole prestazioni rimborso delle lezioni non fruite e rimborso dello skipass. e) Rimborso spese legali: 1- le controversie contrattuali con la Società e l'Intermediario; 2- chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice di responsabilità civile; 3 - controversie contrattuali per l’acquisto di attrezzatura o servizi per la pratica sportiva. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Non sono assicurabili con questo prodotto le persone che NON hanno i seguenti requisiti: - Domiciliate o residenti nell’area EEA (Area Economica Europea) - Dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza - Età compresa tra 3 e 90 anni . Attività escluse: Restano escluse le seguenti attività e i sinistri direttamente o indirettamente ad esse collegati: - Freeride, freestyle, sci fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici; - salti dal trampolino; - alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai; - skeleton; - utilizzo di moto- slitte o veicoli a motore in genere; - attività svolte a livello professionistico. LIMITI INDENNIZZO SINISTRI CATASTROFALI Nel caso di unico evento che provochi l’infortunio di più persone assicurate con la presente polizza, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di € 1.500.000,00. Qualora gli indennizzi liquidati a sensi di polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti. In questo caso l’Assicurato/Beneficiario ha il diritto di richiedere il rimborso del premio imponibile nella stessa proporzione. DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI • La Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave dell’Aderente e dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1900, comma 1°, del Codice Civile; • La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie; • La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore, inattese o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato; • La Società non può essere ritenuta responsabile di rifiutare l’esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie; • Gli spostamenti organizzati dalla società per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato, resta inteso che nessun trasporto potrà essere effettuato senza il benestare del medico curante. • Xxxxxxxx Xxxxxxxx ed Embargo: la presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l’adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizio ne con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall’Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsia si altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Ass icurati della presente polizza. • L'Assicurato libera dal segreto professionale, riguardo agli eventi formanti oggetto del servizio di assistenza, i medici che l’hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento. • Clausola “Zone di Guerra”: qualora la destinazione dell’Assicurato venga dichiarata “zona di conflitto”, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di conflitto”. Oltre tale termine la presente polizza decade. Si invita a prendere visione del paragrafo “Aggravamento/Diminuzione del rischio” per ulteriori dettagli. • Clausola Covid19 La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità, italiane, che – a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid19 - comporti l’interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell’assicurato nel luogo di destinazione, costituisce una circostanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza. Di conseguenza l'Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La presente polizza cessa automaticamente di produrre i propri |
effetti alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia. LIMITAZIONI SPECIFICHE INFORTUNI Oltre che per gli eventi esclusi nella sezione “Che cosa non è assicurato?”, l’assicurazione non è operante per gli eventi e/ o le spese derivanti o conseguenti a: a) spese mediche non prescritte da un’autorità medica abilitata; b) spese mediche che non siano necessarie alla diagnosi e cura della patologia in atto e il cui ammontare sia superiore – per la patologia da trattare - a quello standard del Paese in cui l’assicurato si trova. In questo caso la Società può ridurre l'indennizzo a quello standard registrato per la specifica patologia; c) spese mediche derivanti da diagnosi, controlli o accertamenti relativi ad uno stato fisiologico (es. gravidanza) già noto anteriormente alla data di inizio del viaggio; d) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, pacemaker, apparecchi protesici e terapeutici, sedie a rotelle e ausili similari per la deambulazione, esami e test di routine o check-up, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura, trattamenti psicoanalitici o psicoterapeutici, ipnosi; e) prestazioni infermieristiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; spese per contraccettivi; spese mediche e dentali di routine; f) spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, sedute di agopuntura, massoterapia, cure prestate da un chiropratico o da un osteopata, agopuntura; g) qualunque spesa nel caso l'Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero o prestazione di pronto soccorso, salvo quanto previsto con relativo sotto limite; h) La garanzia non opera se gli eventi e/o le spese sono conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorren za della garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data. Morte: La Somma assicurata per il caso di morte è liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell'Assicurato sia conseguente a un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa avvenga entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto. Invalidità Permanente: Se l'infortunio ha per conseguenza una grave invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un’indennità calcolata sulla somma assicurata come previsto da tabella INAIL legge n°1124/ 65. L’indennizzo per il caso Invalidità Permanente sarà liquidato qualora la percentuale di invalidità sia superiore al 50%. La perdita totale e irrimediabile di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste nella tabella INAIL D.lgs. n°1124/65, sono addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso d’invalidità permanente. Il grado d’invalidità permanente è stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono considerate permanentemente immutabili (stabilizzate), al più tardi entro due anni dal giorno dell'infortunio. Qualora l’invalidità permanente accertata secondo i criteri di cui sopra sia pari al 75% o superiore sarà liquidato al 100%. LIMITI INDENNIZZO RCT 1.QUALIFICA DI TERZI Non sono considerati terzi ai fini della garanzia di responsabilità civile verso terzi: • il coniuge, i conviventi, i figli, i genitori dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine indipendentemente dal regime patrimoniale fra i coniugi e dalla sussistenza della convivenza con l’Assicurato; • i familiari, di qualsiasi ordine e grado; • il rappresentante legale o tutore dell’Assicurato; • il socio o contitolare d’impresa, persone alle dipendenze dell’Assicurato, il dipendente professionale; • gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di qualsiasi genere. 2.OPERATIVITÀ’ ASSICURATIVA L'assicurazione RCT, opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra assicurazione che copra il medesimo rischio. Nei casi in cui l'assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società. 3.PLURALITÀ ASSICURATI In caso di sinistro, ove sia accertata una corresponsabilità di più Assicurati, (fermo il massimale stabilito per ciascun Assicurato) la Società s’impegna sino alla concorrenza massima di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. LIMITAZIONI SPECIFICHE ASSISTENZA a) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. b) La Società non potrà essere ritenuta responsabile di: - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali, Nazionali o Estere; - errori, disguidi o qualunque altro tipo di imprecisione occorsi nell’esecuzione dei servizi convenuti e che abbiano compromes so in tutto o in parte l’utilità di questi ultimi qualora ciò sia dovuto ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o a fatti imputabili allo stesso. c) In ogni caso, per ciascuna delle garanzie che li prevedono, l’infortunio o le dimissioni devono essere a termini di polizza; d) La garanzia non opera se gli eventi e/o le spese sono conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorrenza della garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data. e) Rientro della Salma: In caso di decesso sono escluse le spese funerarie e di inumazione. f) Sono escluse dall’assicurazione assistenza le prestazioni richieste in dipendenza di: - Spese stradali (pedaggi, carburante), taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle previste dalle singole garanzie; - Malattie infettive, qualora l’intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali; - Nel caso in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della centrale operativa, ovvero: • dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale lo stesso si trovi xxxx xxxxxx • l’assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso la Società sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato. | ||
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: 1. INFORTUNIO L'Assicurato dovrà fare denuncia entro 10 giorni dall’evento le procedure sono riportate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx pagina denuncia sinistri e sul tesserino in possesso dell’Assicurato. |
L’infortunio dovrà essere comprovato da certificato medico rilasciato il giorno stesso nella località o rilasciato da un pronto soccorso entro 24.00 dall’evento. Il certificato dovrà attestare le circostanze che hanno prodotto l’evento traumatico (data, ora, luogo e patologia). Le denunce prive di certificazione medica verranno respinte. L’inadempimento degli obblighi di cui sopra, comporterà la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi art.1915 c.c.. Per la definizione della pratica, l’Assicurato dovrà inviare in una unica soluzione, entro e non oltre 150 giorni dalla data del sinistro, tutta la documentazione medica (certificati/spese mediche), con relativa richiesta di xxxxxxxx.Xx documentazione di cui sopra dovrà essere inviata via mail al seguente indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx. Denuncia Sinistri e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Servizio Sinistri Sci +39. 000 00.00.00 2. DANNI ARRECATI A TERZI L’Assicurato ha l’onere di inviare denuncia di sinistro a mezzo raccomandata a.r. o pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro e non oltre il termine di 3 giorni dall’evento, alla Compagnia Assicuratrice ERGO Reiseversicherung AG , sede secondaria per l’Italia via Xxx Xxxx,0 - 00000 Xxxxxx, pena l’applicazione dell’art. 1915 cc.. Il contenuto della denuncia dovrà essere circostanziato e contenere necessariamente le seguenti informazioni e documenti: • il luogo dove si è verificato il sinistro (il comprensorio sciistico dove è accaduto il fatto); • la data e l’ora in cui si è verificato il sinistro; • la dinamica del sinistro; • la presenza di testimoni al fatto; • la segnalazione dell’autorità avvertita dell’avvenuto sinistro; • l’intervento eventuale del Pronto Soccorso o di personale medico o paramedico autorizzati; • la richiesta di risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato (una volta ricevuta); • il verbale redatto dall’autorità competente intervenuta; • la sottoscrizione del modulo riportante dichiarazione scritta che alcun accordo di alcuna natura è sussistito tra la parte danneggiata e la danneggiante al fine di attivare la propria garanzia assicurativa. NOTA: In caso di danni cagionati a terzi, l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: pena l’applicazione degli artt. 1227 e 1915 cc. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, a i sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 3 . RICHEISTA DI ASSISTENZA In caso di necessità o emergenza l’Assicurato o chi per esso, al fine di attivare le necessarie procedure di presa in carico deve porsi in contatto con la Centrale Operativa della Società, al più presto e preferibilmente prima di intraprendere iniziative personali, al fine di comunicare il tipo di richiesta e permettere l’eventuale presa in carico dei pagamenti Centrale Operativa 24 ore su 24, 365gg all’anno, in lingua italiana NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA IN VIAGGIO x00.00.00.00.00.00 | |
Prescrizione: ogni diritto, nei confronti della Società, si prescrive, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all’assistenza e/o all’indennizzo. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, a i sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Obblighi dell’impresa | In caso di sinistro, la Società si impegna a pagare l’indennizzo all’assicurato entro il termine di 30 giorni lavorativi dopo il ricevimento completo della documentazione richiesta per la valutazione del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La copertura assicurativa ha durata annuale dal momento della sottoscrizione è valida per il periodo indicato sul Certificato Assicurativo |
Sospensione | La polizza non è sospendibile. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista la possibilità di recedere dal contratto. |
Risoluzione | Non sono previsti casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Questo prodotto è rivolto a sciatori che praticano attività agonistica e che hanno la necessità di tutelarsi dai rischi elencati nella sezione “Che cosa è assicurato?”. |
Quali costi devo sostenere? |
Il presente prodotto assicurativo non prevede un costo di intermediazione a carico del cliente. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia – DIP Sci Sicuro RACE _2147622810-PV13 ASSILIFE S.a.s.
Sci Sicuro RACE 2022
Assicurazione Spese Mediche, Assistenza e Responsabilità Civile Verso Terzi
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Edizione 05/2022
ASSILIFE- SCI SICURO lRACE 2147622810-PV13
Le presenti condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”, del tavbolo tecnico ANIA del 06/02/2018 Associazione dei Consumatori-Associazione Intermediari Assicurativi
R a c e
Sci Sicuro è un marchio di proprietà di Assilife S.a.s.
CONTATTI 2
GLOSSARIO 3
PROSPETTO DI SINTESI 3
NORME COMUNI 5
ESCLUSIONI COMUNI 7
SEZIONE INFORTUNI
COSA ASSICURIAMO 8
LIMITI DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI 9
SEZIONE RESPONSABILITÀ’ CIVILE VERSO TERZI
COSA ASSICURIAMO 9
LIMITI DELL’ASSICURAZIONE RCT 9
ESCLUSIONI SPECIFICHE RCT 10
SEZIONE ASSISTENZA
COSA ASSICURIAMO 10
ESCLUSIONI SPECIFICHE ASSISTENZA 13
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
DENUNCIA SINISTRI - RICHIESTA ASSISTENZA - OBBLIGHI 14
NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 15
PRIVACY 17
CONTATTI
Servizio Sinistri Sci
+39. 000 00.00.00
ASSISTENZA nella località 24 ore su 24, 365gg all’anno
+39.02 - 00.63.80.62
GLOSSARIO
Di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nel Set-Informativo con il significato loro attribuito dalla Compagnia.
Acquisti beni di prima necessità: si intendono i beni e gli oggetti strettamente necessari a mantenere una adeguata igiene (ad es. spazzolino, dentifricio, shampoo e bagnoschiuma), una dignitosa cura della persona (vestiario), un sufficiente livello di salute e sicurezza (ad es. lenti a contatto o occhiali da vista, medicinali salvavita).
Aderente: persona fisica o giuridica che aderisce al contratto collettivo.
Assicurato: il soggetto beneficiario della copertura assicurativa, con residenza o domicilio in Italia o nell'Area Economica Europea (EEA), il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione (si veda anche “Contratto”).
Assistenza: prestazione di immediato aiuto, che la Società, tramite la Centrale Operativa, deve fornire all’Assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Attività agonistica: forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente finalizzata al raggiungimento di prestazioni sportive riconosciute a livello nazionale, regionale, provinciale e zonale, promosse da Federazioni Sportive Nazionali e da Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..
Attività ricreativa: attività praticata liberamente ed in modo totalmente discrezionale, finalizzata esclusivamente al raggiungimento di un benessere personale.
Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto cine ottiche di proprietà dell’assicurato che lo stesso indossa e/o porta con sé, nonché valige, borse e zaini che li possano contenere e che l’assicurato porta con sé in viaggio. Centrale Operativa: la struttura di operatori, medici, tecnici che la Società mette a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, e che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla gestione dei sinistri.
Compagno di Viaggio: la persona che viaggia con l’Assicurato compiendo per intero lo stesso tragitto e che eventualmente è inserita nello stesso certificato assicurativo.
Contraente: la persona giuridica, che stipula la convenzione assicurativa in nome e per conto dei propri clienti che aderiscono alla stessa.
Contratto: il contratto di assicurazione, sottoscritto dal Contraente.
Convenzione: Accordo raggiunto fra due o più persone (o enti o stati), mediante il quale ciascuna delle parti si obbliga a mantenere i reciproci impegni.
Domicilio: il luogo d'abitazione, anche temporanea, dell’Assicurato che svolga in Italia o nell’EEA la propria attività o che abbia in Italia o nell’EEA i propri interessi economici.
ERGO Assicurazione Viaggi : il marchio commerciale della Società ERGO Reiseversicherung AG .
Estero: tutti i Paesi al di fuori dall’Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Europa e Bacino del Mediterraneo: il territorio geografico che si estende dalla Penisola Iberica fino ai Monti Urali, compresi le isole Canarie, Madera e i Paesi affacciati sul Mar Mediterraneo (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Cipro, Israele, Libano, Siria, Turchia).
EEA - European Economic Area: (Area Economica Europea) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera.
Franchigia: la somma stabilita nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo come calcolato in concreto dalla Società, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell’Assicurato.
Familiari: coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell’Assicurato sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli e sorelle, xxxxx, suoceri, generi e nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, xxxxxxxx e matrigne dell’Assicurato).
Furto: il reato, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: copertura o prestazione – differente dall’assistenza – offerta dalla Società- in caso di sinistro, in base alle previsioni dell’Assicurazione, consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del danno all’Assicurato.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un‘invalidità permanente.
Intermediario: Assilife S.a.s. società abilitata alla distribuzione di polizze ERGO Reiseversicherung AG che propone ed emette le polizze a favore del contraente.
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei malati e all’assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche ed estetiche. Italia: tutto il territorio nazionale inclusi Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Malattia: ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute.
Malattia preesistente: patologia che abbia determinato trattamenti medici o ricoveri, diagnosticata antecedentemente alla stipula del contratto.
Malattia cronica: malattia in atto, nota all’assicurato, anche in assenza di sintomatologia clinica o in stato di remissione sintomatica.
Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.
Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo continuativo o periodico e non occasionale due o più località.
Mondo: tutti i Paesi e i relativi territori ad esclusione di Stati Uniti d’America e Canada.
Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente/Aderente alla Società.
Prestazioni: i servizi prestati dalla Società, per mezzo della Centrale Operativa, all’Assicurato in caso di sinistro.
Pro rata temporis: “in proporzione al tempo”, indica il metodo di indennizzo del solo periodo effettivamente oggetto di copertura assicurativa.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale.
Ricovero: degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.
Scoperto: la parte dell’ammontare dell’indennizzo, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato.
Set Informativo: l’insieme dei documenti contrattuali, che consiste in DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione.
Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Società: l’Impresa assicuratrice, cioè ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia.
Valore corrente: il valore a nuovo di un bene della stessa tipologia e qualità, ridotto di un importo che rappresenta la perdita di valore per usura e vetustà.
Valore materiale: valore corrente del materiale ad esclusione dei dati in essi contenuti o il recupero degli stessi nonché del valore intellettuale.
Viaggio: il trasferimento, soggiorno o locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, che preveda uno spostamento dal luogo di residenza o domicilio di almeno 20 km.
Il presente di assicurazione viene concluso con la sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia della società ERGO Reiseversicherung AG
ERGO Reiseversicherung AG Rappresentanza Generale per
l’Italia
PROSPETTO DI SINTESI - SCI SICURO RACE
GARANZIE | MASSIMALI | FRANCHIGIA/LIMITI |
Responsabilità Civile Verso Terzi | € 2.000.000,00 | franchigia € 100,00 |
Infortuni | ||
1. Capitale Caso Morte | € 80.000,00 | |
2. Capitale per Grave Invalidità Permanente | € 80.000,00 | franchigia relativa 50% |
3. Indennità Giornaliera per Ricovero Ospedaliero | € 35,00 | Ricoveri avvenuti entro 48 ore dall’infortunio |
4.Trasporto Ambulanza / Toboga al più vicino pronto soccorso Spese mediche di I° soccorso sostenute sul luogo dell’infortunio | € 1.000,00 | |
5. Spese Mediche per - visite specialistiche, - accertamenti diagnostici, - ticket sanitari, - trattamenti fisioterapici, - acquisto di apparecchi ortopedici (ginocchiere-busti-collari) | € 2.500,00 | limite € 500,00 per trattamenti fisioterapici limite € 500,00 per accertamenti diagnostici effettuati privatamente |
Sul totale spese da rimborsare punti 4-5 franchigia € 50,00 | ||
Assistenza e Spese Mediche | ||
a) Consulenza medica telefonica | √ | |
b) Segnalazione di un medico specialista | √ | |
c) Elisoccorso Italia/Europa | € 3.000,00 | per evento |
d) Spese Sanitarie in Emergenza Europa | € 3.000,00 | per evento |
e) Spese di ricerca e salvataggio Italia/Europa | € 1.000,00 | per evento |
f) Trasporto/Rientro sanitario | √ | |
g) Rientro dell’Assicurato convalescente | € 1.500,00 | per evento |
h) Accompagnamento figli minori | € 1.500,00 | per evento |
i) Autista a disposizione | √ | |
l) Rientro della Salma | √ | |
m) Rimborso delle lezioni non fruite (escluse quelle giornaliere) | € 200,00 | per evento - massimo € 50,00 al giorno |
n) Rimborso dello skipass (esclusi i giornalieri) | € 400,00 | per evento - massimo € 50,00 al giorno |
o) Rimborso costo noleggio a seguito di furto attrezzatura sci | € 200,00 | |
p) Xxxxxxx familiari e dei compagni di viaggio assicurati Sci Sicuro a seguito di rientro sanitario organizzato | € 500,00 | |
q) Viaggio di un familiare | € 500,00 | per evento - massimo € 100,00 al giorno |
r) Spese prolungamento soggiorno a seguito di infortunio | € 500,00 | per evento - massimo € 100,00 al giorno per persona |
s) Rimborso soggiorno | € 1.000,00 | |
t) Rimborso Spese Legali | € 1.000,00 |
NORME COMUNI
Art.1.1 - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24:00 del giorno di acquisto sui siti web xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx o xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Art.1.2 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione ha durata annuale dell'acquisto e scadrà alla data indicata sul Certificato Assicurativo senza tacito rinnovo.
Art.1.3 - MODALITÀ’ DI SOTTOSCRIZIONE
La sottoscrizione avviene on-line , come previsto dall’Art.1.1. A pagamento avvenuto, i certificati assicurativi, saranno scaricabili dal sito e comunque verranno inviati mezzo mail. I certificati assicurativi dovranno essere firmati ed inviati via mail all’indirizzo xxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx , come da istruzioni riportate sugli stessi.
Art.1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO
Art.1.5 - PERSONE ASSICURABILI
L’assicurazione è valida per Assicurati:
- residenti o domiciliate in Italia o nella EEA (Area Economica Europea);
- con età compresa tra i 3 e 90 anni compiuti (per le persone che raggiungono tale età in xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx mantiene la sua validità).
Art.1.6 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti in Italia e nell’ Europa geografica.
Art.1.7 - LIMITE DI SOTTOSCRIZIONE
Non è consentita la stipulazione di più polizze SCI SICURO o di capitolato ERGO Reiseversicherung AG a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti.
Art.1.8 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE - DIRITTO DI RECESSO
L’Assicurazione cessa automaticamente senza tacito rinnovo, non è previsto alcun diritto di recesso da parte dell’Aderente.
Art.1.9 - OBBLIGHI DELL’ ADERENTE
L’Aderente deve essere maggiorenne dotato di capacità giuridica “capacità di agire”.
Prendere debita visione del Set- Informativo scaricabile dai siti xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx o xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. L’Aderente è tenuto a rendere sempre disponibile agli Assicurati il Set-Informativo.
L'Intermediario e le Società ERGO Reiseversicherung AG sono altresì manlevati da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla mancata consegna all'Assicurato, della documentazione contrattuale relativa alla convenzione.
Art.1.10 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto, gli obblighi derivanti dalla convenzione denominata “SCI SICURO RACE” devono essere adempiuti dal Aderente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 C.C.. Il Contraente della Convenzione si impegna a rendere disponibile il Set-Informativo sui siti xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx o xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la loro preventiva consultazione, vincolante per la sottoscrizione.
Art.1.11 - ALTRE ASSICURAZIONI
Al verificarsi del sinistro, se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato è tenuto a dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. L’Assicurato può richiedere a ciascuno di essi l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. Se l’Assicurato, come da secondo comma dell’art. 1910 Codice Civile, omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Art.1.12 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art.1.13 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Aderente e/o Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non espressamente accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Clausola “COVID-19”
Qualora a seguito di dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità italiane, che - a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covi-19- comporti l’interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza nel luogo di destinazione dove si effettuano le attività assicurate, costituisce una circostanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza. Di conseguenza l’Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione dell’attività assicurata, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La copertura assicurativa cessa automaticamente di produrre i propri effetti alle ore 23.59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia.
Clausola “Zone di Guerra” – Riduzione dei Massimali, Limite di Cumulo e Obblighi Assicurato:
qualora il luogo di destinazione dell’Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito di aggravamento del rischio:
a) i massimali delle varie prestazioni, per eventi correlati ai sopra menzionati episodi, vengono così ridotti:
- Assistenza: fino ad un massimo di € 5.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
- Spese Mediche: fino ad un massimo di € 20.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
- Infortuni: fino ad un massimo di € 20.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
- Responsabilità Civile verso Terzi: fino ad un massimo di € 10.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
- Bagaglio: fino ad un massimo di € 300, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali.
Inoltre, viene istituito un limito di cumulo per aggravamento del rischio pari a € 50.000 per evento; qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo.
b) In caso l’Assicurato sia già partito, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di conflitto”. Oltre tale termine la presente polizza decade.
Art.1.14 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE-INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
Le eventuali modifiche della convenzione stipulata tra la Società e la Contraente, devono essere approvate per iscritto con appositi documenti emessi dalle Società, scambiati e sottoscritti da entrambe le parti.
La Società si impegna a comunicare tempestivamente all’Assicurato, per il tramite di Assilife, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel contratto, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Art. 1.15 - DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato o suoi aventi diritto, all'azione di regresso che le compete per l'art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Art.1.16 - ONERI FISCALI DELL’ASSICURAZIONE
Al presente contratto assicurativo sono applicate – ove dovute - le aliquote di imposta secondo la normativa vigente.
Art.1.17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE- FORO COMPETENTE
Il presente Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.
E’ competente territorialmente il foro di residenza e/o domicilio dell’assicurato/consumatore.
Art.1.18- RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a:
ERGO Reiseversicherung AG - Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxx,0 - 00000 Xxxxxx – xxx.xx Ufficio Reclami, E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, fax x00.00.00000000.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela degli utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per maggiori dettagli sulle procedure si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - sezione Contatti).
ESCLUSIONI COMUNI
Art.2.1- RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi dall'Assicurazione i sinistri direttamente o indirettamente conseguenti alla pratica delle seguenti attività :
● Freeride, freestyle, sci fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici.
● Salti dal trampolino.
● Alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai.
● Skeleton.
● Utilizzo di motoslitte o veicoli a motore in genere.
● Attività svolte a titolo professionale.
Restano in ogni caso escluse tutte quelle attività diverse da quelle riportate specificatamente nell’Art.3.1. “Oggetto dell’Assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione.
Art.2.2- ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
b) Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio.
c) Malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo).
d) Dimissioni volontarie da parte dell’Assicurato contro il parere medico.
e) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.
f) Xxxxxxxx dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza. Xxxxx durante il viaggio (a questo proposito il neonato ancorché di parto prematuro non è coperto da assicurazione).
g) Infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose.
h) Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
i) Attività sportive intraprese in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; attività estreme in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistono situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.
j) Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati.
k) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico. Limitatamente alle garanzie “Spese Mediche” ed “Assistenza Sanitaria in Viaggio” gli atti di terrorismo in genere sono ricompresi in garanzia fermi restando i massimali e le eventuali franchigie previsti.
l) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.
m) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.
n) Quarantena, Pandemia,(dichiarata dall’OMS) di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.
Si precisa che l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di assistenza e spese mediche, relative ad infezione da Covid-19 contratta dall’Assicurato durante lo svolgimento delle attività assicurate.
o) Gli eventi e/o le spese conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorrenza della garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.
p) Dalla pratica delle attività assicurate, quando l’Assicurato si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o sia affetto da dipendenza di sostanze psicotrope o farmaci che inibiscono l’attenzione e/o la concentrazione.
q) Da colpa cosciente dell’Assicurato risultante dalla dinamica del sinistro.
r) Da colpa grave ovvero da negligenza, imperizia che secondo la diligenza dell’uomo medio potevano essere evitati.
s) Dalla violazione delle “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” così come previste dalla legge 363/2003.
t) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche.
SEZIONE INFORTUNI
COSA ASSICURIAMO
AVVERTENZA: l’erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali ed internazionali.
Sci Sicuro RACE è valida per le garanzie Spese Mediche anche in caso di infezione da COVID-19 contratta durante lo svolgimento delle attività assicurate.
Art.3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - INFORTUNI
L’Assicurazione vale per l’attività sciistica agonistica e ricreativa/dilettantistica sulla neve (SCI ALPINO, SCI NORDICO e SNOWBOARD ALPINO e BIATHLON), praticata nelle località di montagna in Italia e tutti i paesi Europei.
Sono compresi: allenamenti, corsi, gare e svolgimento di preliminari, nonché gli infortuni derivanti da l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche.
Art.3.2 - GARANZIE E SOMME ASSICURATE
La Società, in caso di infortunio indennizza l’assicurato secondo i massimali e le condizioni di seguito indicati, fatte salve le esclusioni indicate nel presente contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie.
GARANZIE | MASSIMALI | FRANCHIGIA/LIMITI |
1.Capitale Caso Morte | € 80.000,00 | == |
2. Capitale per Grave Invalidità Permanente | € 80.000,00 | franchigia relativa 50% |
3. Indennità Giornaliera per Ricovero Ospedaliero | € 35,00 | Ricoveri avvenuti entro 48 ore dall’infortunio |
4.Trasporto Ambulanza / Toboga al più vicino pronto soccorso- Spese mediche di I° soccorso sostenute sul luogo dell’infortunio | € 1.000,00 | |
5. Spese Mediche per - visite specialistiche, - accertamenti diagnostici, - ticket sanitari, - ticket trattamenti fisioterapici, - acquisto di apparecchi ortopedici (ginocchiere-busti-collari) | € 2.500,00 | limite € 500,00 per ticket pre trattamenti fisioterapici limite € 500,00 per accertamenti diagnostici effettuati privatamente |
Sul totale spese da rimborsare punti 4-5 franchigia € 50,00 |
Art.3.3 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
1. RIMBORSO SPESE MEDICHE
Le spese mediche di trasporto cui al punto 4 (della tabella su riportata) sono quelle relative al trasporto effettuato dal luogo dell’infortunio al più vicino pronto soccorso.
Le spese mediche relative al punto 5 saranno riconosciute per le cure ricevute al rientro nel luogo di residenza sempre che portate a termine nei 120 giorni successivi all’infortunio stesso.
Sono esclusi dall'assicurazione infortuni oltre a quanto su riportato:
a) Le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
b) Da infarti miocardici;
c) spese sostenute per l'acquisto di farmaci.
d) spese mediche per trattamenti fisioterapici effettuate privatamente.
e) spese odontoiatriche.
f) spese per certificati ad uso assicurativo.
g) spese per noleggio di apparecchiature mediche riabilitative in genere.
h) spese per esami del sangue.
Nonché tutte quelle prestazioni per le quali l'Assicurato non presenta adeguata documentazione sugli eventi che hanno dato luogo alla prestazione stessa e sui relativi esborsi in denaro. La Società, verificata la validità della garanzia, provvederà al relativo rimborso.
2.MORTE
La Somma assicurata per il caso di morte è liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione agli eredi in parti uguali, purché la morte dell'Assicurato sia conseguente a un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa avvenga entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto.
3.INVALIDITÀ PERMANENTE GRAVE
Se l'infortunio ha per conseguenza una grave invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un’indennità calcolata sulla somma assicurata come previsto da tabella INAIL legge n°1124/65. L’indennizzo per il caso Invalidità Permanente sarà liquidato qualora la percentuale di invalidità sia superiore al 50%. La perdita totale e irrimediabile di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste nella tabella INAIL D.Lgs n°1124/65, sono addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso d’invalidità permanente. Il grado d’invalidità permanente è stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono considerate permanentemente immutabili (stabilizzate), al più tardi entro due anni dal giorno dell'infortunio.
Qualora l’invalidità permanente accertata secondo i criteri di cui sopra sia pari al 75% o superiore sarà liquidato al 100%.
4.DIARIA DA RICOVERO
La Società assicura, in caso di ricovero in Istituto di cura, (avvenuto entro 48 ore dall'infortunio), il pagamento dell'indennità assicurata al punto 3 della tabella garanzie, per ogni giorno di degenza per un periodo massimo di giorni 15 per singolo sinistro, con il massimo di 30 giorni per anno assicurativo per ciascun assicurato.
LIMITI DELL’ ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art.3.4 -LIMITI INDENNIZZO SINISTRI CATASTROFALI
Nel caso di unico evento che provochi l’infortunio di più persone assicurate con la presente polizza, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di € 1.500.000,00.
Qualora gli indennizzi liquidati a sensi di polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti. In questo caso l’Assicurato/Beneficiario ha il diritto di richiedere il rimborso del premio imponibile nella stessa proporzione.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
COSA ASSICURIAMO
Art.4.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell’attività sciistica agonistica e ricreativa dilettantistica sulla neve (SCI ALPINO, SCI NORDICO e SNOWBOARD ALPINO e BIATHLON), praticata nelle località di montagna in Italia e tutti i paesi Europei.Sono compresi: allenamenti, corsi, gare e svolgimento di preliminari.
Art.4.2 - MASSIMALE ASSICURATO
La Società, s’impegna a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza massima € 2.000.000,00 per ogni singolo sinistro e per anno assicurativo.
Art.4.3 - FRANCHIGIA
In caso di sinistro, rimarrà a carico dell’Assicurato con polizza una franchigia fissa pari a € 100,00.
LIMITI DELL’ ASSICURAZIONE RCT
Art.4.4 -LIMITI INDENNIZZO RCT 1.QUALIFICA DI TERZI
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia di responsabilità civile verso terzi:
● il coniuge, i conviventi, i figli, i genitori dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine indipendentemente dal regime patrimoniale fra i coniugi e dalla sussistenza della convivenza con l’Assicurato;
● i familiari, di qualsiasi ordine e grado;
● il rappresentante legale o tutore dell’Assicurato;
● il socio o contitolare d’impresa, persone alle dipendenze dell’Assicurato, il dipendente professionale;
● gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di qualsiasi genere.
2.OPERATIVITÀ’ ASSICURATIVA
L'assicurazione RCT, opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra assicurazione che copra il medesimo rischio. Nei casi in cui l'assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società.
3.PLURALITÀ ASSICURATI
In caso di sinistro, ove sia accertata una corresponsabilità di più Assicurati, (fermo il massimale stabilito per ciascun Assicurato) la Società s’impegna sino alla concorrenza massima di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ESCLUSIONI SPECIFICHE RCT
Art.4.5 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'assicurazione di responsabilità civile verso terzi oltre a quanto su riportato i danni causati o derivanti:
a) Conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento
b) Alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.
c) Da detenzione o impiego di esplosivi.
d) Da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi.
SEZIONE ASSISTENZA
COSA ASSICURIAMO
AVVERTENZA: l’erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali ed internazionali.
Sci Sicuro RACE è valida per le garanzie di Assistenza in caso di infezione da COVID-19 contratta durante lo svolgimento delle attività assicurate.
Art.5.1. ASSISTENZA
Le prestazioni di Assistenza di seguito elencate sono erogate, tramite la Centrale Operativa della Società chiamando il seguente numero: + 39 02 00.63.80.62. L’Assicurato si impegna a mettere a disposizione di ERGO Reiseversicherung AG Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso anche se non espressamente prevista, per il tramite di ASSILIFE S.a.s. - Servizi Sinistri Sci.
Ø : prestazione o copertura non prevista; √ : prestazione o copertura prevista
Servizio telefonico di guardia medica che può fornire indicazioni e/o consigli medici, come pure accertare con i medici curanti, lo stato di salute dell’Assicurato, per valutare l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattuale previste. Il servizio non fornisce diagnosi ed è basato sulle informazioni fornite a distanza dall’Assicurato.
a) Consulenza Medica Telefonica
(Informazione ed Orientamento medico telefonico)
ITALIA/EUROPA √
b) Segnalazione di un medico specialista
ITALIA/EUROPA
√
I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.
c) Elisoccorso
ITALIA/EUROPA € 3.000,00 per evento
Quando l’Assicurato, infortunato in una delle occasioni previste dalla polizza, necessita di un soccorso con trasferimento in elicottero a fondo valle disposto da autorità mediche o civili sul posto mediante aeromobili non istituzionali, ovvero il cui utilizzo non è regolato o pagato in toto od in parte dai Servizi Sanitari pubblici locali, la Società tiene a proprio carico le relative spese, anche nei casi in cui l’intervento/trasporto non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa. La presente garanzia opera entro il massimale previsto e per il periodo di validità della presente polizza. In tutti i casi di operatività della presente garanzia la Centrale Operativa, preventivamente contattata dall’Assicurato, verificherà la possibilità di effettuare il pagamento diretto, verso i prestatori
di soccorso entro il massimale suddetto, tenendo pertanto indenne l’Assicurato dall’anticipo di tali spese. In caso di impossibilità a garantire il pagamento diretto, la Società procederà al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato come sopra descritte.
d) Spese Sanitarie in Emergenza all’estero
EUROPA
€ 3.000,00 per evento
La Società tiene inoltre a proprio carico le spese mediche, ospedaliere e/o chirurgiche per cure o interventi urgenti e improrogabili cui l’assicurato si sia sottoposto nella medesima località in cui si è verificato l’infortunio.
La presente garanzia opera entro il massimale previsto e per il periodo di validità della presente polizza. In tutti i casi di operatività della presente garanzia la Centrale Operativa, preventivamente contattata dall’Assicurato, verificherà la possibilità di effettuare il pagamento diretto, verso i prestatori di soccorso e/o di prestazioni medico-chirurgiche, delle spese sopra descritte ed entro il massimale suddetto, tenendo pertanto indenne l’Assicurato dall’anticipo di tali spese. In caso di impossibilità a garantire il pagamento diretto, la Società procederà al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato come sopra descritte.
e) Spese di ricerca e salvataggio
ITALIA/EUROPA € 1.000,00 per persona e anno assicurativo
La Società rimborsa le spese di trasporto dal luogo dell’evento verso il centro di primo soccorso o ricovero e/o rimborso delle spese relative a operazioni di ricerca, salvataggio e recupero.
f) Trasporto/Rientro sanitario
ITALIA/EUROPA
√
In caso di malattia o infortunio insorti in viaggio, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la prosecuzione del viaggio, la Società (a seguito di contatto con la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24 e previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia) organizza, in base alla gravità del caso ed allo scopo di assicurare una cura adeguata alle patologie in atto:
- il trasporto dell’Assicurato al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero tenendo a carico della società il costo fino ad un massimo di € 5.000,00.
- il trasporto - se necessario - dal centro medico di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato, con il mezzo più idoneo (l’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali) tenendo a proprio carico interamente il costo della prestazione.
- il rientro sanitario dell’Assicurato dal centro medico in cui si trova ricoverato al domicilio o ad un centro ospedaliero idoneo per il proseguimento delle cure nella località di domicilio tenendo a proprio carico
interamente il costo della prestazione.
Il trasporto/ rientro sanitario viene effettuato previo accordo con i medici curanti, con eventuale accompagnamento di personale medico e/o paramedico, qualora le condizioni dell’Assicurato lo rendano necessario e con l’utilizzo dei mezzi ritenuti - ad insindacabile giudizio della Società - più idonei. Tali mezzi potranno essere: aereo sanitario – aereo di linea, eventualmente barellato – treno in prima classe e, ove necessario, vagone letto – ambulanza, senza limiti di chilometraggio – ogni altro mezzo ritenuto idoneo
Le prestazioni non sono dovute:
- Per infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all’Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno.
- Qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
AVVERTENZA: in caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso. La Società non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
g) Rientro dell’Assicurato convalescente
ITALIA/EUROPA
€ 1.500,00 per evento
Rimborso massimo per persona e per periodo assicurativo. Quando l’Assicurato sia convalescente e si trovi nell’impossibilità di rientrare al domicilio alla data e/o con il mezzo inizialmente previsti, la Società organizza e prende in carico le spese per il suo rientro al domicilio, con il mezzo più idoneo (escluso aereo sanitario), tenendo a carico i costi fino al massimale qui sopra indicato. La Garanzia è estesa ad un compagno di viaggio, purché assicurato con la Società, ed opera solo nel caso in cui l’assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
h) Accompagnamento figli minori
ITALIA/EUROPA
√
Quando l’Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza, si trovi nell’impossibilità di occuparsi dei figli minori in viaggio con lui, la Società metterà a disposizione di un familiare o di un accompagnatore segnalato dall’Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per
consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico il relativo costo, e il costo dell’eventuale biglietto di viaggio per il rientro dei minori.
i) Autista a disposizione
ITALIA/EUROPA
√
Quando l’Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza, sia ricoverato o non sia in condizioni di guidare il proprio veicolo e nessuno degli altri eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Società mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo guidato dell’Assicurato fino al luogo di residenza dell’Assicurato o del proprietario del veicolo, oppure sino alla destinazione finale del viaggio, secondo l’itinerario più breve. La Società tiene a proprio carico l’onorario dell’autista, mentre rimangono a carico dell’Assicurato le spese vive quali carburante e pedaggi autostradali.
l) Rientro della Salma
ITALIA/EUROPA
√
In caso di decesso a seguito di infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza, organizza il trasporto per il rientro della salma fino al luogo di sepoltura e ne tiene a proprio carico le spese, con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. Inoltre la Società rimborsa il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento, sino a Euro 500,00.Xx Società provvede altresì a fare la prenotazione per conto del familiare presso una struttura alberghiera in prossimità del luogo dell’evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte.
m) Rimborso delle lezioni non fruite
ITALIA/EUROPA
fino € 200,00 per evento - massimo € 50,00 al giorno
Quando l’Assicurato, infortunato in una delle occasioni previste dalla polizza, non può terminare il ciclo di lezioni di sci programmate e pagate, la Società provvede a rimborsare tali spese dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura), per periodo di validità della presente. Sono escluse dal rimborso singole lezioni di sci giornaliere e il giorno dell’infortunio.
n) Rimborso dello skipass
ITALIA/EUROPA
fino € 400,00 per evento - massimo € 50,00 al giorno
Quando l’Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza durante la pratica dello sci, non può usufruire dello skipass in suo possesso, la Società provvede a rimborsare la spesa sostenuta per l’acquisto dello stesso, per il periodo ancora da godersi, dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura).
Il massimale previsto per la presente prestazione è relativo al periodo di validità della polizza. Sono esclusi dal rimborso gli skipass giornalieri o relativi a frazioni di giornata e il giorno dell’infortunio.
o) Rimborso costo noleggio a seguito di furto attrezzatura da sci
ITALIA/EUROPA
€ 200,00
In caso di furto dell'attrezzatura da sci, si ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il noleggio, previa denuncia presso Autorità del luogo dove è avvenuto il furto e presentazione della ricevuta di noleggio.
p) Rientro Familiari e dei compagni di viaggio assicurati a seguito di rientro sanitario organizzato
ITALIA/EUROPA
€ 500,00
In caso di rientro sanitario dell’Assicurato organizzato da La Società a seguito di infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza, la società organizza direttamente il rientro dei familiari o compagni di viaggio, tenendo a proprio carico le spese sino al limite di € 500,00, sempre che anche essi risultano assicurati con polizza Sci Sicuro RACE.
q) Viaggio di un familiare
ITALIA/EUROPA
€ 500,00 - massimo € 100,00 al giorno
In caso di ricovero dell'assicurato a seguito di infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza, con prognosi di degenza superiore a 5 giorni, La Società mette a disposizione del familiare un biglietto andata e ritorno e rimborsa le spese di soggiorno sino a € 500,00.
r) Spese prolungamento soggiorno a seguito infortunio
ITALIA/EUROPA
€ 500,00 - massimo € 100,00 per persona al giorno;
In caso di infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza, La Società rimborsa le spese di pernottamento in albergo, sostenute dall’Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio purché assicurati con Sci Sicuro RACE, sino a € 100,00 per persona al giorno con il massimo di € 500,00 per evento.
s) Rimborso soggiorno
ITALIA/EUROPA
€ 1.000,00
In caso di interruzione del soggiorno a seguito a:
-infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza La Società;
-rientro sanitario dell’Assicurato organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa La Società;
-chiusura totale degli impianti di risalita del Comprensorio per almeno 3 giorni consecutivi, causa maltempo o mancato innevamento(con esclusione dell’innevamento artificiale) o rottura dell’impianto di risalita, sempre che il soggiorno sia iniziato.
Verrà rimborsata la quota pro-rata del soggiorno non usufruito dall’Assicurato, dai familiari o da un compagno di viaggio nel limite di € 1.000,00; resta escluso il giorno di partenza.
t) Rimborso Spese Legali
ITALIA/EUROPA
€ 1.000,00
La Società assicura il rimborso delle spese legali, anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrente all’assicurato per la difesa dei suoi
interessi.
Le prestazioni vengono fornite agli assicurati nell’ambito dello svolgimento di attività sportive assicurate con la polizza, nei seguenti casi:
1. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi.
2. Difesa in procedimenti penale per delitti colposi e per contravvenzioni.
ESCLUSIONI SPECIFICHE ASSISTENZA
Art.5.2. - ESCLUSIONI ASSISTENZA
Sono escluse dall’assicurazione assistenza le prestazioni richieste in dipendenza di:
a) In ogni caso, per ciascuna delle garanzie che li prevedono, l’infortunio o le dimissioni devono essere a termini di polizza.
b) spese stradali (pedaggi, carburante), di taxi.
c) La garanzia non opera se gli eventi e/o le spese sono conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorrenza della garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.
d) Eventi e/o spese conseguenti a organizzazione diretta o comunque, non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa, fatto salvo quei casi in cui il contatto con la stessa sia reso impossibile dalle circostanze. Il contatto con la Centrale Operativa non è obbligatorio per le sole prestazioni, rimborso delle lezioni non fruite e rimborso dello skipass.
e) rimborso di spese legali per:
1- le controversie contrattuali con la Società e l'Intermediario;
2- chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice di responsabilità civile;
3 - controversie contrattuali per l’acquisto di attrezzatura o servizi per la pratica sportiva.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
DENUNCIA SINISTRI - RICHIESTA ASSISTENZA - OBBLIGHI Art.6.1 - DENUNCIA SINISTRI
1. INFORTUNIO
L'Assicurato dovrà fare denuncia entro 10 giorni dall’evento le procedure sono riportate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx, pagina denuncia sinistri e sul tesserino in possesso dell’Assicurato.
L’infortunio dovrà essere comprovato da certificato medico rilasciato il giorno stesso nella località o rilasciato da un pronto soccorso entro 24.00 dall’evento. Il certificato dovrà attestare le circostanze che hanno prodotto l’evento traumatico (data, ora, luogo e patologia). Le denunce prive di certificazione medica verranno respinte. L’inadempimento degli obblighi di cui sopra, comporterà la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi art.1915 c.c..
Per la definizione della pratica, l’Assicurato dovrà inviare in una unica soluzione, entro e non oltre 150 giorni dalla data del sinistro, tutta la documentazione medica (certificati/spese mediche), con relativa richiesta di chiusura del sinistro .
La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata via mail al seguente indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx.
2. DANNI ARRECATI A TERZI
L’Assicurato ha l’onere di inviare denuncia di sinistro a mezzo raccomandata a.r. o pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro e non oltre il termine di 3 giorni alla Compagnia Assicuratrice ERGO
Reiseversicherung AG , sede secondaria per l’Italia via Xxx Xxxx,0 - 00000 Xxxxxx, pena l’applicazione dell’art. 1915 cc..
Il contenuto della denuncia dovrà essere circostanziato e contenere necessariamente le seguenti informazioni e documenti:
● il luogo dove si è verificato il sinistro (il comprensorio sciistico dove è accaduto il fatto);
● la data e l’ora in cui si è verificato il sinistro;
● la dinamica del sinistro;
● la presenza di testimoni al fatto;
● la segnalazione dell’autorità avvertita dell’avvenuto sinistro;
● l’intervento eventuale del Pronto Soccorso o di personale medico o paramedico autorizzati;
● la richiesta di risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato (una volta ricevuta);
● il verbale redatto dall’autorità competente intervenuta;
● la sottoscrizione del modulo riportante dichiarazione scritta che alcun accordo di alcuna natura è sussistito tra la parte danneggiata e la danneggiante al fine di attivare la propria garanzia assicurativa.
NOTA: In caso di danni cagionati a terzi, l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: pena l’applicazione degli artt. 1227 e 1915 cc.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Denuncia Sinistri e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Servizio Sinistri Sci
+39. 000 00.00.00
Art.6.2 RICHIESTA ASSISTENZA
In caso di necessità o emergenza l’Assicurato o chi per esso, al fine di attivare le necessarie procedure di presa in carico deve porsi in contatto con la Centrale Operativa della Società, al più presto e preferibilmente prima di intraprendere iniziative personali, al fine di comunicare il tipo di richiesta e permettere l’eventuale presa in carico dei pagamenti.
CENTRALE OPERATIVA
+39.02- 00.63.80.62
24 ore su 24, 365gg all’anno
1. RICOVERO ALL’ESTERO
In caso di ricovero all’estero in Pronto Soccorso o Ospedale, il contatto preventivo con la Centrale Operativa della Società, permetterà l’attivazione delle necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la Struttura Ospedaliera.
2. PAGAMENTO DIRETTO SPESE MEDICHE
Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della Società ove questo sia possibile e fatto salvo il contatto preventivo dell’Assicurato con la Centrale Operativa; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture.
3. SERVIZI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA
Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare assistenza immediatamente, gli Assicurati saranno richiamati entro le successive quattro ore lavorative.
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art.6.3 -PRESCRIZIONE
Ogni diritto, nei confronti della Società, si prescrive, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all’assistenza e/o all’indennizzo. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
Art. 6.4 DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
● La Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Aderente e dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1900, comma 1°, del Codice Civile;
● La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie;
● La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore, inattese o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
● La Società non può essere ritenuta responsabile di rifiutare l’esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie;
● gli spostamenti organizzati dalla società per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato, resta inteso che nessun trasporto potrà essere effettuato senza il benestare del medico curante.
● Xxxxxxxx Xxxxxxxx ed Embargo: la presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l’adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall’Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza.
● L'Assicurato libera dal segreto professionale, riguardo agli eventi formanti oggetto del servizio di assistenza, i medici che l’hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.
● Clausola “Zone di Guerra”: qualora la destinazione dell’Assicurato venga dichiarata “zona di conflitto”, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di conflitto”. Oltre tale termine la presente polizza decade. Si invita a prendere visione del paragrafo “Aggravamento/Diminuzione del rischio” per ulteriori dettagli.
Art. 6.5 CONTROVERSIE - INFORTUNI
In caso di controversie di natura medica, tra Società e Assicurato, sull’ indennizzabilità del sinistro, le parti si obbligano a conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici con la sede più vicina al luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenza per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in specifico verbale, da redigersi in due esemplari, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Art. 6.6 GESTIONE DELLE VERTENZE - RCT
La Società assume fino a quando ne ha interesse, in nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa, designando ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivante dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta ai danneggiati superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 6.7 CONTROVERSIE ASSISTENZA
In caso di ingiustificata inadempienza da parte dell’Assicurato, la Società si riserva la facoltà di rimborsare – se dovuto – fino ad un importo equivalente alle spese che la Centrale Operativa avrebbe sostenuto qualora fosse stata avvisata in tempo per prendere in carico diretto la gestione e la negoziazione del caso.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Con il presente documento il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di essi.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ERGO Reiseversicherung AG , Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in Xxx Xxxx, 0
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Per le finalità assicurative riportate in questa informativa, possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto, dati relativi all’evento assicurato (il viaggio), alla tariffa e al premio applicato, ai sinistri occorsi nonché, col Suo consenso, dati relativi alle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti. Tali dati sono forniti direttamente da Lei o provengono da terzi, come nel caso in cui il contratto assicurativo sia automaticamente abbinato al viaggio acquistato.
2. Modalità del trattamento
Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679, utilizzando modalità manuali (trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità. I trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza. La compagnia non diffonde dati personali.
3. Finalità e basi giuridiche del trattamento
3.1 Finalità contrattuali
Se vuole stipulare una polizza assicurativa abbiamo bisogno di trattare i Suoi dati personali per acquisire informazioni preliminari al contratto, perfezionare detto contratto nonché, successivamente, per gestire i sinistri eventuali. L’art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR fornisce la base giuridica per i nostri trattamenti di tipo amministrativo e contabile connessi agli obblighi contrattuali e precontrattuali, che comprendono tecniche di comunicazione a distanza quali il customer service telefonico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed essi saranno conservati per il periodo di vigenza del contratto. In caso di cessazione a qualsiasi titolo del contratto i dati saranno conservati in relazione alle prescrizioni di legge (dieci anni).
3.2 Finalità di legge
La compagnia tratta i Suoi dati personali per obblighi derivanti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, antifrode, comunicazioni obbligatorie a fini fiscali, ecc.), da regolamenti e norme comunitarie, nonché da norme emanate da Autorità di vigilanza e controllo o da altre Autorità a ciò legittimate. L’art. 6 comma 1 lettera c) del DPR fornisce la base giuridica per i trattamenti che dobbiamo effettuare in adempimento di obblighi di legge, di regolamenti e di provvedimenti delle Autorità legittimate. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati per il periodo prescritto dagli obblighi di legge e, in particolare dieci anni dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una decisione vincolante di un’Autorità a ciò legittimata (quale una sentenza di tribunale) successiva a detta cessazione.
3.3 Finalità che necessitano del Suo consenso
Il Suo consenso al trattamento, che potrà esprimere barrando nell’apposito modulo le caselle corrispondenti alle Sue libere scelte e revocare in ogni momento, ci è necessario per:
3.3.1 Trattamento di particolari categorie di dati: per trattare particolari categorie di dati personali [come nel caso di liquidazione di sinistri che implichino danni fisici] avremo bisogno del Suo consenso scritto, che costituirà la base giuridica del trattamento, in conformità agli articoli 7 e 9 comma 1 lettera a) del GDPR. La mancata prestazione del consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare le operazioni riportate nella parentesi quadra che precede e ciò avverrà anche dal momento della eventuale successiva revoca. Le particolari categorie di dati saranno trattate fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento e saranno conservati per il tempo prescritto (10 anni).
3.3.2 Trattamenti di marketing: le attività di promozione commerciale saranno svolte attraverso corrispondenza postale e comunicazioni elettroniche come telefonate anche mediante sistemi automatizzati di chiamata, telefax, posta elettronica, messaggi SMS o MMS, comunicazioni sui social media cui Lei è iscritto.
3.3.2.1 Marketing di prodotti/servizi propri e del Gruppo: la compagnia intende trattare i dati personali per inviare comunicazioni promozionali e commerciali relative a prodotti e servizi propri e di altre società del Gruppo, nonché procedere alla vendita diretta, a ricerche di mercato, alla rilevazione della qualità dei prodotti e servizi resi, anche sulla base di analisi di tali dati già in Suo possesso. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del DPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tali comunicazioni, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Qualora Lei abbia espresso il Suo consenso alla profilazione di cui al punto successivo l’attività di marketing prenderà in considerazione solo i dati relativi agli ultimi 12 mesi.
3.3.2.2 Cessione di dati a Terzi per finalità commerciali: la compagnia può cedere i dati personali a società terze che opereranno trattamenti per finalità di marketing di propri prodotti e servizi, in qualità di autonomi titolari del trattamento. L’elenco suddiviso per categoria merceologica di tali soggetti, presso i quali potranno essere esercitati i diritti previsti dal GDPR per l’interessato, è consultabile sul sito della compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del DPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione del consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale cessione di dati, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Ad eccezione dei trattamenti effettuati dai soggetti cui essi sono ceduti, i dati saranno conservati per il periodo prescritto dalla legge (10 anni).
3.3.2.3 Profilazione: la compagnia attraverso l’elaborazione, con strumenti elettronici ed anche senza l’ausilio di essi, dei Suoi dati personali, nonché delle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti può individuare ed offrire servizi o prodotti più appropriati alla Sua persona. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del DPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre offerte mirate. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Le attività di profilazione prenderanno in considerazione i dati relativi agli ultimi 12 mesi.
3.3.2.4 Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: la compagnia può elaborare alcuni Suoi dati al fine di assumere decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione. In particolare la compagnia tiene
conto dei rapporti già intercorsi (stipula di altri contratti assicurativi e sinistri liquidati) per proporre/applicare tariffe di maggior favore sui contratti successivi. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del DPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre tariffe di maggior favore.
3.3.2.5 Legittimo interesse: la compagnia tratta altresì i Suoi dati personali per il proprio legittimo interesse nel caso dell’invio di comunicazioni e-mail, da Lei non rifiutate, per la vendita di prodotti e servizi della Compagnia analoghi a quelli già oggetto di un Suo acquisto, in occasione del quale ha comunicato il Suo indirizzo di posta elettronica.
4. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza.
I Suoi dati personali, in relazione ai rapporti/servizi attivati, possono essere comunicati a Istituzioni pubbliche (Agenzia delle Entrate) ed Organi di vigilanza (IVASS).Nel trattare i dati personali per le finalità sopra riportate ci avvaliamo altresì della collaborazione di soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie:
● società del Gruppo;
● fornitori di servizi informatici e telematici;
● società che gestiscono sistemi di pagamento;
● soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi assicurative;
● fornitori di servizi di archiviazione di documenti cartacei;
● fornitori di servizi di conservazione sostitutiva;
● fornitori di informazioni commerciali;
● fornitori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e smistamento di comunicazioni;
● società e professionisti che svolgono attività di recupero crediti;
● società e professionisti che svolgono attività e consulenze legali;
● società di revisione contabile.
Nel caso Lei abbia espresso il relativo consenso al trattamento per attività promozionali, i Suoi dati potranno altresì essere comunicati a:
● società specializzate nelle attività di marketing e promozione commerciale;
● partner commerciali;
Tali soggetti operano quali autonomi titolari del trattamento salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia quali responsabili dei trattamenti di loro competenza. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente inviando una comunicazione ai riferimenti sopra riportati.
I dati personali sono trattati da dipendenti e altri collaboratori, in qualità di persone autorizzate e incaricate del trattamento, addetti anche temporaneamente ai competenti servizi della Compagnia.
5. Trasferimenti all’estero di dati personali
In alcuni casi la Compagnia può trasferire dati personali in Paesi esteri, ad esempio e per legittimo interesse, alla nostra capogruppo in Germania. Qualora tali Paesi siano fuori della UE, i trasferimenti sono consentiti nel caso di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE ed anche in presenza di accordi internazionali, ovvero con l’adozione di adeguate garanzie di protezione come clausole contrattuali tipo emanate dalla Commissione UE. In mancanza di tali garanzie i trasferimenti sono comunque consentiti nel caso siano necessari all’esecuzione di obblighi contrattuali [art. 49 comma 1 lettera b) del GDPR]. Ulteriori informazioni possono essere richieste ai riferimenti riportati sopra. Questa informativa è soggetta a revisione. Informiamo che l’ultima versione è sempre disponibile all’indirizzo WEB xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx.
6. Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. I diritti dell’interessato sono esercitabili ai riferimenti sopra riportati.