Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxx. Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX)
DISCIPLINARE DI GARA (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) | |
gara telematica sulla piattaforma xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx | |
procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 | |
Restauro della “ Casa dell’Agronomo” e realizzazione dell’Eco – Museo dell’Agricoltura Loc. Isola di Pianosa Comune di Campo nell’Elba | |
CUP: E79C18000140001 | CIG: 7732274A5A |
1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE .................................................................................................................................................
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta ...................................................................................................................................
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta .......................................................................................................................................
1.3. Recapito della Stazione appaltante ............................................................................................................................................
1.4. Definizioni utilizzate ....................................................................................................................................................................
1.5. Atti presupposti ..........................................................................................................................................................................
1.6. Operatori economici ammessi alla gara ......................................................................................................................................
2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA ............................................................................
2.1. Quantitativo o entità dell’appalto ...............................................................................................................................................
2.2. Qualificazione dei lavori ..............................................................................................................................................................
2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione ..............................................................................................................................
2.4. Modalità di stipula del contratto ................................................................................................................................................
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ...............................................................................................................
3.0. Motivi di esclusione ....................................................................................................................................................................
3.1. Requisiti di partecipazione .........................................................................................................................................................
3.2. Operatori economici in forma aggregata ....................................................................................................................................
3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa
3.4. Gestione della documentazione amministrativa ........................................................................................................................
3.5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) ...............................................................................................................................
4. CAPO 4 – OFFERTA .............................................................................................................................................................
4.1. Offerta tecnica.............................................................................................................................................................................
4.2. Offerta economica ......................................................................................................................................................................
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ............................................................................................................................
5.1. Valutazione dell’Offerta tecnica .................................................................................................................................................
5.2. Valutazione dell’Offerta economica ...........................................................................................................................................
6. CAPO 6 – FASE DI GARA .....................................................................................................................................................
6.1. Ammissione ...............................................................................................................................................................................
6.2. Soccorso istruttorio ....................................................................................................................................................................
6.3. Conclusione della fase di ammissione ........................................................................................................................................
6.4. Gestione dell’Offerta Tecnica .....................................................................................................................................................
6.5. Gestione dell’Offerta Economica.................................................................................................................................................
6.6. Offerte anomale o anormalmente basse ....................................................................................................................................
7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE ...............................................................................................................................................
7.1. Verbali ........................................................................................................................................................................................
7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ..............................................................................................
7.3. Adempimenti preliminari all’aggiudicazione ..............................................................................................................................
7.4. Aggiudicazione ...........................................................................................................................................................................
8. STIPULA DEL CONTRATTO ..................................................................................................................................................
8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto ..............................................................................................................
8.2. Obblighi dell’aggiudicatario ........................................................................................................................................................
9. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI .................................................................................................................................
9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione.......................................................................................................
9.2. Controversie ...............................................................................................................................................................................
9.3. Altre disposizioni e informazioni .................................................................................................................................................
1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta:
a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto al punto IV.2.2) del bando di gara;
b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta 1.2.1.Offerta in modalità telematica:
a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Documento;
b) la procedura di gara sarà gestita tramite il sistema telematico denominato «START», il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo internet xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx;
c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
d) le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute sul sito della Regione Toscana xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx;
e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere al numero 055.6560174;
f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica: Xxxxx.XX@XX.x-xxxxx.xxx
1.2.2.Formazione e invio dell’offerta
a) La documentazione da produrre nella busta elettronica amministrativa, e le offerte tecniche ed economiche, il tutto in formato elettronico secondo le modalità descritte nelle istruzioni allegate al presente disciplinare e presenti tra la documentazione della procedura telematica START, devono pervenire, a pena di esclusione, nei tempi previsti al punto IV.2.2 del Bando di gara. Il recapito tempestivo delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. L’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.
b) Le modalità ed il termine sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta o documento pervenuti al di fuori della procedura telematica sia entro che oltre il termine sopra indicato, anche se sostitutivi o integrativi di offerta precedente. È fatta salva la possibilità di ritirare l'offerta già caricata a sistema entro il termine sopra indicato e di proporne un'altra in sua sostituzione, sempre all'interno del sistema telematico e sempre entro il termine perentorio sopra indicato, seguendo le istruzioni della piattaforma START.
c) L’offerta si compone di tre buste elettroniche per il lotto cui si intende partecipare, rispettivamente:
Busta amministrativa | Busta dell’Offerta tecnica | Busta dell’Offerta economica |
d) Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali, di impegno dell'ausiliaria a mettere a disposizione le risorse di cui è carente il concorrente, di motivata sussistenza di segreti tecnici e commerciali nell'offerta tecnica ed il dettaglio prezzi dell'offerta economica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma START all'interno della procedura de qua all’indirizzo internet xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
e) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
f) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
g) L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
1.2.3.Sottoscrizione degli atti:
a) Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale;
b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).
1.3. Recapito della Stazione appaltante.
1.4. Definizioni utilizzate.
1.4.1.Definizioni generali.
a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all’articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
c) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all’avvalimento di altri operatori ausiliari;
d) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 3.5 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
e) «Linee guida n. 2» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 (in G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016).
1.4.2.Definizioni specifiche.
a) «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri (N.N.N.) aventi in comune i primi due numeri;
b) «data del presente Documento»: la data di pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1.5.1, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
c) «Categorie» e «Classifica»: rispettivamente:
--- le categorie individuate con gli acronimi di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 248 del 2016 e, in quanto applicabile e compatibile, di cui all’allegato A del Regolamento;
--- la classifica di importo di cui all’articolo 61, comma 2, del Regolamento;
d) «Plico», l’intera documentazione per la partecipazione e presentazione dell’offerta, costituita dalle buste telematiche di cui alle seguenti definizioni:
---«Busta amministrativa» la busta telematica, contenente la documentazione amministrativa di cui al Capo 3;
--- «Busta dell’Offerta tecnica» la busta telematica componente l’offerta tecnica;
--- «Busta dell’Offerta economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al punto 4.2.1;
1.5. Atti presupporti 1.5.1.Bando di gara
a) il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:
--- sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
--- sulla piattaforma telematica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
--- sulla piattaforma telematica dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
--- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
b) il presente Documento, unitamente al DGUE di cui al punto 3.5, è pubblicato sulla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1 e sul profilo di committente di cui al punto 1.3.
1.5.2.Documentazione a base di gara
Il progetto esecutivo posto a base di gara, completo della pertinente documentazione:
a) ai sensi dell’articolo 27 del Codice, è stato approvato con Provvedimento del Direttore in data 04/11/2018 con provvedimento n. 838;
1.5.3.Assunzione di responsabilità:
a) la presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata;
b) la presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l’assenso all’accesso dei controinteressati alla documentazione presentata in gara, ivi comprese le offerte, nonché le eventuali giustificazioni ove presentate in fase di verifica dell’anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, fatto salvo quanto previsto al punto 9.1.4.
1.6. Operatori economici ammessi alla gara 1.6.1.Operatori economici che possono presentare offerta
Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici:
a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,
n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:
--- riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lettera d) e dell’articolo 48, del Codice;
--- riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
--- aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto- legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
--- riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;
g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l’offerta autonomamente, o più operatori economici di cui alle stesse lettere a), b), c) e d), in una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove gli stessi operatori, in solido tra di loro, presentano unitariamente un’unica offerta.
1.6.2.Divieto di partecipazione plurima:
(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)
a) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
--- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
--- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
--- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione;
b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
--- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
--- non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.
2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1. Quantitativo o entità dell’appalto (punto II.2) del bando di gara) (tutti gli importi sono in euro, esclusa I.V.A.)
Importo totale: 1.189.874,31 | di cui: |
1) 1.141.464,25 Lavori, soggetti a ribasso 2) 48.410,06 Costi di sicurezza non soggetti a ribasso |
2.2. Qualificazione dei lavori.
La qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:
categoria OG2 | Prevalente Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | Importo 1.189.874,31 |
a) OS28 | Con divieto di avvalimento Impianti termici e di condizionamento | Importo 99.391,21 |
OS30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | Importo 61.778,48 |
2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.2.7) del bando di gara)
Durata: 300 (trecento) giorni.
2.4. Modalità di stipula del contratto
Il contratto sarà stipulato interamente a misura, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera eeee) e 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice e degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale;
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Busta della Documentazione amministrativa)
La documentazione amministrativa, da presentare con le modalità di cui ai punti da 1.2.1 a 1.2.3 è costituita da:
a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:
--- l’individuazione dell’operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al punto 1.6.1;
(condizioni dichiarate alla Parte II del DGUE)
--- l’individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)
--- l’assenza dei motivi di esclusione dell’articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
--- l’assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
--- l’accettazione degli atti di cui al punto 3.0.8, la cui mancata accettazione costituisce autonomo motivo di esclusione;
(condizione dichiarata alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
b) inoltre, per ciascun operatore economico offerente o ausiliario, dichiarazioni attestanti:
--- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)
--- l’iscrizione in elenchi costituiti dal possesso delle pertinenti attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
--- il rinvio all’obbligo di subappalto qualificante di cui al punto 3.2.6, per le categorie a qualificazione obbligatoria per le quali l’operatore non disponga (in proprio, tra gli operatori economici mandanti o mediante ricorso all’avvalimento) di adeguate attestazioni SOA tra quelle dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)
--- l’eventuale possesso dei sistemi di qualità di cui al punto 3.1.4;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione D, del DGUE)
c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti.
(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 3.5):
--- dall’operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all’appendice 5;
--- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
--- dall’operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).
d) per ciascuna offerta presentata la documentazione comprende altresì:
--- la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice, come indicato al punto 3.3.1;
--- la prova dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), come indicato al punto 3.3.2;
--- l’attestazione di avvenuto sopralluogo in sito di cui al punto 3.3.3; l’assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d’ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante;
e) la presentazione del «PASSOE» di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC
n. 157 del 17 febbraio 2016, nell’ambito del sistema AVCPASS.
Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.
1. Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell’operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) (compreso il possesso delle attestazioni SOA) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.
2. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
3. L’operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documenti o dichiarazioni a comprova dell’attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, contratti atti di cessione o di affitto di ramo d’azienda stipulati anteriormente alla data del presente Documento ecc.
4. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.
3.0. Motivi di esclusione
3.0.1.Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice) Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all’appendice 2 del DGUE)
1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L’operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all’esclusione.
3. Se l’operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numeri 2, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.
5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
3.0.2.Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)
Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)
1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all’operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d’uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all’articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all’articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, dell’inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
3.0.3.Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi (articolo 80, comma 3, del Codice) L’esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:
a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
1) in caso imprenditore individuale: il titolare;
2) in caso di società di persone: tutti i soci;
3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
--- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
--- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
--- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
--- i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
--- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
5) limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l’operatore economico concorre;
7) i direttori tecnici di cui all’articolo 87, comma 4, del Regolamento;
b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l’esclusione è disposta qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all’appendice 1 del DGUE)
1. Qualora l’operatore economico ometta l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall’articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell’anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell’operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), non si procede all’esclusione se l’offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l’impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l’offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegare a quest’ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l’operatore economico nell’anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell’ultimo anno presso l’operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull’operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
5. Nel caso l’operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d’azienda, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dell’azienda affittante o locatrice.
6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l’operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.
3.0.4.Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)
L’esclusione è disposta se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 0 x 0-xxx, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Quanto alla lettera b):
--- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell’offerta, l’operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
--- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa
al rilascio del DURC.
3.0.5.Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)
L’esclusione è disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del Codice;
b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
--- significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
--- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
--- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall’indicazione delle parti, delle circostanze, dell’eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l’operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l’operatore economico:
--- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l’ANAC ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all’avvalimento, l’offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
--- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell’articolo 000-xxx, xxx X.X. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa aggiudicataria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
--- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione e ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida
n. 6 di ANAC (pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017).
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone
fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
3.0.6.Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)
L’esclusione è altresì disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)
1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l’esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l’operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
--- è inferiore a 15;
--- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
--- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o
gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell’ANAC.
3.0.7.Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
E’ escluso l’operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.
3.0.8.Protocollo di legalità / Patto di integrità
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
È escluso l’operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del «Patto di integrità» o «Protocollo di legalità» adottato dalla Stazione appaltante in qualsiasi momento durante l’esecuzione del contratto.
3.1. Requisiti di partecipazione
3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)
Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale.
Per gli operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall’Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice.
3.1.2.Requisiti di capacità economico-finanziaria
Non richiesti in quanto assorbiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3.
3.1.3.Requisiti di capacità tecnica mediante attestazioni SOA (art. 84 del Codice)
(art. 84 del Codice; artt. 61, 62, 63 e 92, del Regolamento; artt. 1 e 2 del d.m. n. 248 del 2016) Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dei punti 3.4 e 3.5, attestanti il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità:
1) nella categoria prevalente OG2 in classifica III, oppure in classifica ridotta degli importi delle categorie di cui ai numeri 3) e 4) qualora in possesso delle adeguate attestazioni SOA; con divieto di subappalto in misura superiore al 30% e divieto di avvalimento;
Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel
caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisito, in caso di offerente in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.1.1 e 3.1.2.
4. Ai fini dell’art.79, comma 16, del d.P.R. n. 207 del 2010, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui è stata individuata la categoria OG11 in luogo delle singole categorie OS3, OS28 e OS30, come. La qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30 non può sostituire la qualificazione nella categoria OG11
3.1.4.Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)
a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IA41-9, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che:
--- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla III;
--- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento;
b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica III; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice;
c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IA41-9, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice.
Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.4 (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)
Fatto salvo quanto previsto alla lettera a), l’assenza dei requisiti di qualità non è causa di esclusione.
3.2. Operatori economici offerenti in forma aggregata
3.2.1.Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (occasionali) di operatori economici
Ai sensi dell’articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale di norma è prevista nel DGUE. In ogni caso:
a) devono essere indicate le categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi si qualifica e intende assumere;
b) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
--- l’assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;
--- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
--- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;
--- i requisiti di qualità di cui al punto 3.1.4, alle condizioni previste allo stesso punto;
c) ai sensi dell’articolo 83, comma 8, secondo periodo, del Codice, nei raggruppamenti orizzontali i requisiti di attestazione SOA di cui al punto 3.1.3, devono essere posseduti:
--- dal mandatario o capogruppo nella misura di cui alla successiva lettera f);
--- agli operatori economici mandanti non sono richiesti requisiti minimi, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera g);
d) ai sensi dell’articolo 83, comma 8, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 92, comma 3, del
Regolamento, nei raggruppamenti verticali i requisiti dell’attestazione SOA di cui al punto 3.1.3, devono essere posseduti:
--- dal mandatario o capogruppo nella categoria prevalente;
--- da ciascun operatore economico mandante nella categoria scorporabile per la quale si qualifica e che intende assumere;
e) ai sensi dell’articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (parte in orizzontale e parte in verticale), le condizioni di cui alla precedente lettera c), sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili (cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali interni a raggruppamenti misti);
f) ai sensi dell’articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice, in ogni caso il mandatario o capogruppo deve possedere e dichiarare i requisiti di cui in misura maggioritaria, cioè in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
g) i requisiti devono comunque essere posseduti:
--- da ciascun operatore economico mandatario o mandante nella misura non inferiore a quella necessaria in relazione all’importo dei lavori per i quali si qualifica e che intende assumere;
--- complessivamente dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario nella misura prevista per gli offerenti singoli.
Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei di cui al punto 3.2.1 (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, riquadro b), del DGUE, per l’individuazione degli operatori economici nell’appendice 5 dello stesso DGUE per la ripartizione delle prestazioni)
1. Si rammenta che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici raggruppati. L’individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d’ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.
2. Costituisce eccezione alla nota n. 1, l’appendice 5 al DGUE, con la ripartizione delle prestazioni tra i singoli operatori economici raggruppati, che può essere presentata dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni di tutti gli operatori economici raggruppati.
3.2.2.Reti di imprese e contratti di rete
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell’appendice 5 del DGUE)
Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:
a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell’impresa delegata mandataria;
c) l’individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
--- individuati quali esecutori delle prestazioni;
--- che mettono in comune i requisiti tecnici costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);
e) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.
3.2.3.Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
a) ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane devono indicare:
--- se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se
concorrono per conto di uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
--- il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.07/3.0.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, utilizzando il DGUE di cui al punto 3.5;
--- il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli indicati come esecutori, che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest’ultimo è sfornito dai requisiti in proprio; in tal caso il consorziato che apporta i requisiti al consorzio candidato si qualifica come ausiliario e trova applicazione la disciplina dell’avvalimento di cui al successivo punto 3.2.4;
b) ai sensi dei principi generali dell’ordinamento i consorzi non possono indicare un consorziato ai fini di cui alla lettera a), che indica a sua volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto
«consorzi a cascata»).
3.2.4.Operatori economici che ricorrono all’avvalimento:
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)
ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato “ausiliario”), alle seguenti condizioni:
a) l’avvalimento non è ammesso per i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
b) l’avvalimento:
--- è ammesso per i requisiti tecnici costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3, limitatamente alla qualificazione nelle categorie OS28 e OS30;
--- non è ammesso per i requisiti tecnici costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 limitatamente alla qualificazione nelle categorie OG2 ai sensi dell’articolo 146, comma 2, del Codice;
c) l’avvalimento è ammesso per il requisito del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 di cui al punto 3.1.4 a condizione che ricorrano ambedue le seguenti condizioni:
--- il requisito sia inscindibilmente connesso all’attestazione SOA oggetto di avvalimento, per categoria e classifica adeguata, in quanto annotato in calce alla stessa attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento;
--- l’operatore economico ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse, le condizioni, il know how, le prassi e il personale qualificato nei controlli di qualità, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità aziendale;
d) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l’operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell’operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l’operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
e) l’operatore economico ausiliario:
--- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;
--- non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
--- non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
--- non può avvalersi a sua volta di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
f) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’operatore economico che ricorre all’avvalimento a fornire a quest’ultimo quanto previsto alla lettere b) e c) per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e dell’ultimo periodo dell’articolo 89 del Codice ed esplicitamente quanto previsto alla lettera d);
g) non è ammesso l’avvalimento in relazione agli elementi dell’Offerta tecnica di cui al punto 4.1.1.
3.2.5.Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice)
(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)
a) il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori è ammesso nel limite complessivo del 30% (trenta per cento) in termini economici, dell’importo totale dei lavori;
b) l’offerente deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato. Si precisa che la dichiarazione di subappalto in misura superiore ai limiti prescritti inibisce il subappalto per la parte eccedente tale misura ma non comporta l’esclusione se l’offerente è in possesso di adeguata qualificazione;
c) in ogni caso è vietato il subappalto a favore di operatori economici che hanno partecipato alla gara quali offerenti, singoli, in raggruppamento o quali consorziati indicati da un consorzio offerente.
3.2.6.Subappalto qualificante
(subappalto obbligatorio e necessario ai fini della qualificazione)
(art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 e art. 12, comma 2, della legge n. 80 del 2014)
(condizioni, se presenti, da dichiarare alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)
L’offerente deve dichiarare obbligatoriamente di impegnarsi a subappaltare le categorie a qualificazione obbligatoria delle quali non possiede la adeguata qualificazione mediante attestazione SOA, sempre nel limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo totale dell’appalto.
Note di chiarimento al subappalto qualificante
Si richiama integralmente quanto previsto al punto 3.1.3, numero 2 e numero 3, in relazione agli obblighi minimi di qualificazione e ai limiti al subappalto sostitutivo della qualificazione.
3.2.7.Subappalto con obbligo di indicazione della terna di subappaltatori (articolo 105, comma 6, del Codice)
(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)
Non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del Codice, in quanto l’oggetto dell’appalto non riguarda le attività individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Stazione Appaltante non richiede che venga indicata la terna dei subappaltatori.
In materia di subappalto restano valide le condizioni di cui ai precedenti punti 3.2.5. e 3.2.6.
3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa 3.3.1.Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):
a) garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del Codice, per un importo di euro 23.797,49 pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara di cui al punto 2.1, costituita, a scelta dell’offerente, da:
a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
a.3) assegno circolare non trasferibile intestato alla lettera e);
b) ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, se l’offerente risulta aggiudicatario;
tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; tale impegno non è richiesto se l’offerente è una microimpresa, piccola o media impresa o, in caso di raggruppamento temporaneo, tutti gli operatori economici raggruppati sono microimprese, piccole o medie imprese;
c) l’importo della garanzia provvisoria, come determinato alla lettera a), può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice;
d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l’impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema; nel caso in cui l’istituto garante non emetta le fideiussione o l’impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3, l’offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
--- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all’originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;
--- sia sostituita da copia a stampa dell’originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità;
e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è il Parco nazionale Arcipelago Toscano, Xxx. Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX) , C.F. 91007440497 P.IVA 01254460494;
Note di chiarimento sulle riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria
1. L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), una sola volta, ricorrendo una delle seguenti condizioni (le due riduzioni non sono tra loro cumulabili):
--- per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
--- per gli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese.
2. L’importo può essere inoltre ridotto, dopo la riduzione di cui al precedente numero 1:
--- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
--- del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
3. Le riduzioni di cui al numero 2 sono cumulabili tra di loro e sono cumulabili con una sola delle riduzioni di cui al numero 1; ogni riduzione è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
4. Per fruire delle riduzioni gli offerenti devono segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto oppure in fase di verifica.
5. in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le relative condizioni ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati.
3.3.2.Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):
a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:
CIG: | 7732274A5A | Importo del contributo: euro | 140,00 |
b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
--- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento,
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla Lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web;
--- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;
c) la ricevuta di avvenuto versamento, riprodotta mediante copia per immagine, è unita alla documentazione amministrativa.
3.3.3.Sopralluogo assistito e attestato
È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l’intervento oggetto dei servizi in appalto, lo stesso sarà assistito e attestato dalla Stazione appaltante, da effettuare previo appuntamento, da prenotare e concordare con il referente, esclusivamente con le seguenti modalità:
Arch. Xxxxxxxx Xx Xxxx | Xxxxxxx Tecnico |
Tel: | 0000000000 |
Indirizzo di posta elettronica: | |
Orari in cui prenotare il sopralluogo: | Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 |
Il sopralluogo è obbligatorio per rendersi conto delle problematiche di eseguire i lavori sull’Isola di Pianosa. L’isola non è abitata attualmente è presente una colonia penale gestita dalla penitenziaria del carcere di Porto Azzurro. Sull’Isola è presente un solo Hotel di proprietà dell’amministrazione comunale di Campo nell’Elba dato in gestione ad una cooperativa. La stessa cooperativa gestisce anche un ristorante. Sono presenti anche degli appartamenti gestiti dalla polizia penitenziaria. E’ necessario prendere tutte le informazioni necessarie della disponibilità ricettiva dell’isola prima di partecipare alla procedura di gara.
Il sopralluogo sarà effettuato sull’Isola di Pianosa, previa prenotazione con l’Ufficio Tecnico , esclusivamente nelle seguenti date:
Data: | martedì 08/01/2019 | Ora: | 11:40 |
Data: | martedì 15/01/2019 | Ora: | 11:40 |
Data: | martedì 22/01/2019 | Ora: | 11:40 |
Data: | martedì 29/01/2019 | Ora: | 11:40 |
Data: | martedì 05/02/2019 | Ora: | 11:40 |
Si consiglia quando viene effettuata la prenotazione di comunicare un recapito per eventuali comunicazioni. Si precisa che l’Isola di Pianosa è servita da un unico collegamento settimanale con traghetto di linea, effettuato dalla compagnia Toremar Toscana Regionale Marittima S.p.A. esclusivamente il martedì con partenza da Piombino alle ore 8.20 con sosta al porto di Rio per poi proseguire con ripartenza alle ore 9:20. Il collegamento Toremar è l’unico che consente di poter portare mezzi e materiali necessari alla lavorazione. E’ presente un servizio di traghettamento solo passeggeri con la compagnia di navigazione Aquavision per eventuali orari consultare il sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/
Il sopralluogo potrà essere spostato se a causa di cattive condizioni meteomarine venisse rimandata la corsa settimanale, solitamente recuperata entro i due giorni successivi, si consiglia di chiamare la Toremar il giorno prima della partenza per accertarsi delle condizioni meteo
Il sopraluogo obbligatorio deve essere effettuato con le seguenti modalità e alle seguenti condizioni:
a) la Stazione appaltante rilascia l’attestazione di avvenuto sopralluogo che l’offerente deve allegare alla
documentazione amministrativa; tuttavia:
--- l’omissione dell’attestazione nella documentazione amministrativa non è causa di esclusione né di soccorso istruttorio se il sopralluogo è stato effettuato e la relativa prova risulta agli atti dell’ufficio;
--- nel solo caso sia stata omessa l’attestazione e il sopralluogo non risulti agli atti dell’ufficio, ma l’offerente dichiari di disporre dell’attestazione omessa per mera dimenticanza, e di aver effettuato regolarmente il sopralluogo assistito, egli può chiedere, a proprio rischio e pericolo, l’attivazione del soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.3, che si conclude con l’esclusione se l’offerente non fornisce prova documentale di aver eseguito il sopralluogo assistito;
b) ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo, questo può essere fatto esclusivamente:
--- da un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dotato di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure dal direttore tecnico, attualmente in carica;
--- da un dipendente dell’offerente, solo se munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti in carica indicati in precedenza; a tal fine non è considerato dipendente un soggetto con rapporto di contratto di lavoro intermittente, di somministrazione, di apprendistato o prestatore di lavoro accessorio di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV, Capo V e Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;
--- da un soggetto terzo solo se munito di apposita procura notarile;
c) sempre ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo;
--- in caso di Forma aggregata già costituita formalmente, il sopralluogo deve essere fatto dall’operatore economico mandatario o capogruppo mediante un soggetto di cui alla lettera b);
--- in caso Forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo deve essere fatto dal solo mandatario o capogruppo se munito di delega di tutti gli operatori economici mandanti purché rilasciate dai rispettivi soggetti dotati di legale rappresentanza; in caso contrario deve essere fatto da tutti gli operatori economici raggruppati mediante i rispettivi soggetti di cui alla lettera b);
--- in caso di consorzio stabile, oppure di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il soggetto di cui alla lettera b) deve essere riconducibile al consorzio offerente oppure all’impresa per il quale il Consorzio concorre e designata per l’esecuzione almeno dei lavori della categoria prevalente;
--- nei casi che precedono, qualora vi sia un mutamento soggettivo o un mutamento nella composizione dell’offerente, che facciano venir meno le condizioni di validità del sopralluogo, il sopralluogo si avrà come non fatto;
d) nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro;
e) il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere munito di documento di riconoscimento e di altro documento ufficiale che ne attesti le condizioni giuridiche di cui alla lettera b) ed esibire tali documenti ai fini del rilascio dell’attestazione di cui alla lettera a).
3.4. Gestione della documentazione amministrativa 3.4.1.Validità e formalità delle dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, che possono essere riassunte e unificate con la
presentazione del DGUE di cui al punto 3.5, in quanto compatibile:
a) ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione digitale del dichiarante, apposta con le modalità di cui al punto 1.2.3; per eventuali soggetti legittimamente sprovvisti di firma digitale, le relative dichiarazioni possono essere rilasciate dal titolare o dal rappresentante legale dell’offerente, per loro conto, ai sensi della successiva lettera b); tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica con le pertinenti firme digitali, ai come previsto ai punti 1.2.2 e 1.2.3;
b) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
c) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori
ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.
3.4.2.Altre condizioni:
a) Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 3.5, che l’operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all’operatore economico medesimo;
b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice;
c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituito da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.
3.5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) 3.5.1.Compilazione del DGUE
Il DGUE è richiesto all’operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.
Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.
Il DGUE è articolato come segue:
Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).
Parte II. Informazioni sull’operatore economico.
Sezione A. Informazioni sull’operatore economico, con l’indicazione, in successione:
--- l’individuazione e la forma giuridica;
--- il possesso delle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 (articolo 84 del Codice);
--- le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
--- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
--- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;
(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 1)
Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all’avvalimento); è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento “a cascata”).
Sezione D. indicazione delle lavorazioni per le quali l’offerente ricorre al subappalto facoltativo, alle condizioni di cui al punto 3.2.5, ricorre al subappalto facoltativo o al subappalto obbligatorio, alle condizioni di cui rispettivamente ai punti 3.2.5 e 3.2.6.
Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8).
Sezione X. Xxxxxx legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:
--- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
--- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
--- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b);
(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 2);
Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4; Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:
--- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
--- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
--- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 3);
--- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);
Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:
--- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
--- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
--- iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
--- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
--- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l’eventuale condizione di esenzione;
--- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
--- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
--- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.0.7, relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);
(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);
--- impegno al rispetto degli atti di cui al punto 3.0.8, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.
Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1) Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.1.1;
Sezione B. Capacità economica e finanziaria (omessa in quanto assorbita dalle attestazioni SOA).
Sezione C. Capacità tecniche e professionali: nel caso l’operatore economico offerente sia carente di attestazione SOA al punto 3.1.3 in categorie scorporabili, per le quali ricorre al subappalto obbligatorio in sostituzione dei requisiti di qualificazione mediante attestazione SOA: indicazione delle categorie (e se del caso, della quota percentuale delle stesse) per le quali ricorre al subappalto qualificante obbligatorio di cui al punto 3.2.6.
Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 3.1.4.
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.
3.5.2.Casi particolari nell’utilizzo del DGUE
Parte II. Informazioni sull’operatore economico
Sezione A. ultima parte:
--- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l’indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
--- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l’indicazione degli altri consorziati;
--- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE; Sezione B. sono previsti spazi per l’individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche)
titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell’appendice 1.
Sezione C. è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l’avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento «a cascata»).
Parte III. Motivi di esclusione
Sezione A. lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.
Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:
--- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.
Sezione D. numero 7; condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l’individuazione della condizione con riferimento all’operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d’una delle persone fisiche incardinate nell’operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
In caso di avvalimento, nel DGUE dell’operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall’articolo 89 del Codice.
3.5.3.Appendici integranti il DGUE
Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero sufficiente in relazione alla
presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui illustrazione non si trovi spazio sufficiente all’interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE. Le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest’ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate). Sono così articolate:
1. Soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1, degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
3. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1, degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico). Questa appendice deve essere compilata solo in caso di raggruppamento temporaneo dall’operatore economico mandatario o capogruppo, con l’indicazione della partecipazione degli operatori economici mandanti. In tal caso può essere omessa da questi ultimi.
4. CAPO 4 – OFFERTA
4.1. Offerta tecnica (Peso complessivo: 80)
(Busta telematica - Busta dell’Offerta TECNICA)
4.1.1.Xxxxxxx e contenuto dell’Offerta tecnica
n. Elementi (e sub-elementi)
Sub-pesi
1. Impianti meccanici .....................................................................................................
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:
pesi
22
La busta dell’Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al Punto II.2.5), numeri da 1 a 8 del bando di gara, anche suddivisi in sub-elementi, come meglio specificato nel seguito. Gli elementi di valutazione sono i seguenti:
1.a Benessere degli occupanti: ...................................................................... | 12 | |
1.b Incremento efficienza energetica, abbattimento emissioni acustiche, caratteristiche di durabilità e ricambistica: ............................................. | 10 | |
2. Componenti interne (pareti, porte, controsoffitti, tende) ............................................ | 15 | |
3. Componenti dell’involucro edilizio (pacchetto copertura, finitura esterna, serramenti) | 13 | |
4. Sistemazioni esterne (percorsi, illuminazione) ............................................................. | 13 | |
5. Completezza, sintesi e chiarezza .................................................................................. | 9 | |
6. Certificazione ISO 14001 .............................................................................................. | 3 | |
7. Certificazione OHSAS 18001 ........................................................................................ | 5 | |
SOMMA dei pesi dell’Offerta tecnica | 80 |
a) l’Offerta tecnica è redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui al punto 5.1.1, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione
dell’Offerta tecnica; deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra diversa condizione rispetto al progetto a base di gara, ivi compresi eventuali adeguamenti al Piano di Sicurezza e coordinamento in applicazione analogica dell’articolo 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008; l’Offerta tecnica, redatta tenendo conto del progetto a base di gara e dei relativi allegati, compreso il Capitolato Speciale d’appalto, deve essere redatta in modo adeguato, completo e idoneo:
a.1) alla conservazione dei seguenti atti di assenso:
--- pareri, prescrizioni e autorizzazioni così come acquisite; a.2) all’ottenimento dei nuovi atti di assenso, qualora necessari;
b) l’Offerta tecnica deve essere composta, come descritto al punto 4.1.2:
b.1) da uno o più elaborati grafici, necessari per consentire alla Stazione appaltante di apprezzare agevolmente la collocazione fisica, l’entità, la consistenza e la realizzabilità degli elementi dell’Offerta tecnica;
b.2) da una o più relazioni illustrative e di calcolo, necessari per consentire alla Stazione appaltante la valutazione della veridicità, congruità, convenienza tecnica e prestazionale, nonché l’apprezzabilità positiva di tutti gli elementi dell’Offerta tecnica;
c) l’Offerta tecnica deve essere corredata:
c.1) da un computo metrico composto dalle sole voci senza prezzi pena esclusione, con le descrizioni dettagliate di tali elementi, distinguendo tra le voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente e le voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci soppresse; si precisa che in ogni caso tale documento:
--- non deve in alcun modo riportare o rendere palese elementi di natura economica;
--- non deve essere suscettibile di rivelare o anticipare l’Offerta economica di cui al punto 4.2.1;
c.2) da un proprio cronoprogramma, se l’Offerta tecnica sotto qualche profilo abbia una significativa relazione o incidenza rispetto al termine di esecuzione dei lavori a base di gara; il nuovo cronoprogramma può riportare le soglie temporali intermedie previste dall’offerente; il cronoprogramma deve essere redatto tassativamente su base 100 oppure sulla base tempo posto a base di gara di cui al punto 2.3;
c.3) gli atti di cui ai precedenti punti c.1) e c.2) non sono richiesti a pena di esclusione, tuttavia la loro finalità è limitata esclusivamente all’apprezzamento tecnico-discrezionale dell’Offerta tecnica concorrendo al perseguimento delle finalità di cui alla precedente lettera b), pertanto la loro assenza, incompletezza o eccessiva approssimazione, inciderà sulla valutazione dell’Offerta tecnica, senza alcun rilievo sotto il profilo economico ai sensi del punto 4.1.2, lettere f) e h),
d) ai sensi dell’articolo 95, comma 14, del Codice, l’Offerta tecnica, non può prevedere varianti al progetto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione del miglioramento tecnico e prestazionale degli elementi di valutazione, fermi restando i seguenti limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica:
--- destinazioni d’uso del manufatto;
--- destinazioni d’uso specifiche degli spazi, salvo razionalizzazioni e miglioramenti;
--- indici prestazionali degli elementi tecnici previsti dal progetto a base di gara, che costituiscono requisiti tecnici minimi inderogabili;
--- aspetto formale delle facciate;
--- strutture portanti verticali / orizzontali / verticali e orizzontali;
e) non sono ammesse le Offerte Xxxxxxxx che, in relazione ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione:
--- eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla precedente lettera d);
--- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima;
--- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
--- sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso,
oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara;
f) ai sensi dell’articolo 95, comma 14-bis, del Codice, eventuali opere aggiuntive non rilevano e ad esse si applica la previsione di cui al punto 5.1.1., lettera b); non sono ritenute opere aggiuntive le soluzioni tecniche, le sostituzioni e i potenziamenti prestazionali ottenuti senza l’introduzione di elementi costruttivi o impiantistici radicalmente nuovi o estranei al progetto.
4.1.2.Condizioni dell’Offerta tecnica
a) l’Offerta tecnica deve essere costituita come segue:
--- elaborati grafici, un numero massimo di 10 (dieci) schede in formato non superiore ad A3, oppure un numero equivalente di schede in formato A4 è ammessa la combinazione tra i diversi formati nella sostanziale invarianza della la superficie complessiva delle schede;
--- relazioni descrittive un numero massimo di 40 (quaranta) cartelle complessivamente; non concorrono al computo del numero delle cartelle gli atti di cui al punto 4.1.1, lettera c) (computo metrico o computo metrico estimativo e cronoprogramma);
--- il numero delle schede e delle cartelle, può essere liberamente distribuito tra gli elementi in base alle necessità dell’offerente, con raccomandazione relativa al numero totale delle cartelle;
--- gli elaborati grafici e le relazioni descrittive devono essere distinti e distinguibili in funzione degli elementi e sub-elementi di valutazione, devono riportare chiaramente a quali elementi e sub- elementi si riferiscono ed essere confezionati in fascicoli facilmente distinguibili e individuabili in relazione ai predetti elementi e sub-elementi;
b) il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera a), costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell’ammissione dell’Offerta tecnica; tuttavia riveste un elevato valore funzionale alla celerità del procedimento; il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione, tuttavia il superamento del numero massimo o il contenimento all’interno di esso può essere valutato rispettivamente in modo negativo o positivo nell’ambito dell’attribuzione dei punteggi o coefficienti, configurandosi come una leale collaborazione “anticipata” ai fini della valutazione dell’Offerta tecnica ai sensi del punto 5.1.1, lettera c);
c) in merito alle formalità di presentazione della documentazione costituente l’Offerta tecnica:
--- gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall’offerente su ogni scheda;
--- le relazioni devono essere sottoscritte dall’offerente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina
n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina;
--- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
--- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;
--- per “cartelle” si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle “pagine” e non ai “fogli”), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti;
--- le cartelle possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
--- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;
d) nel caso in cui l’Offerta Tecnica, a giudizio dell’offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il punto 9.1.4;
e) ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l’Offerta tecnica e l’Offerta economica, dall’Offerta Tecnica, dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell’Offerta Economica di cui al punto 4.2.1 o la misura della riduzione sul tempo di esecuzione di cui al punto 4.2.2;
f) l’Offerta Tecnica non può:
--- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
--- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
--- in relazione a uno o più d’uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;
g) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere e) o f), comporta la non ammissibilità dell’Offerta Tecnica e l’esclusione del relativo offerente;
h) l’Offerta Tecnica non incide sull’entità dell’Offerta Economica di cui al punto 4.2.1, la quale resta insensibile all’Offerta Tecnica;
i) all’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 7.4.2.
4.2. Offerta economica
(Busta telematica B – Busta dell’Offerta ECONOMICA)
Deve essere predisposta con le modalità di cui al punto 1.2.2, lettere g) e h).
Si intende la busta telematica che contiene l’Offerta Economica, come descritta nei punti seguenti.
4.2.1.Offerta di prezzo (Peso 20)
L’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui al punto 2.1, n. 1), firmata digitalmente e poi caricata (upload) sulla Piattaforma, con le seguenti precisazioni:
a) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
b) l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui al Capo 3;
c) il ribasso è unico e si applica contrattualmente all’importo dei lavori posto a base di gara e si estende all’elenco dei prezzi unitari integrante il progetto a base di gara;
d) l’offerta è corredata obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice, dell’incidenza percentuale o, in alternativa, del loro importo in valore assoluto, de seguenti costi propri dell’offerente, quale componente interna dell’importo sul quale è offerto il ribasso:
--- oneri di sicurezza aziendali (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi previsti per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2);
--- costi della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell’utile di impresa);
e) il ribasso non si applica agli oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2), ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del punto 4 dell’allegato XV del predetto decreto;
f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione di cui alla lettera b), deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo.
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al Capo 4 con le specificazioni di cui al presente Capo 5.
5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»
5.1.1.Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»
La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al punto II.2.5), numeri da 1 a 8, del bando di gara, in base alla documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica contenuta nella Busta dell’Offerta Tecnica di cui al punto 4.1.1. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell’Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all’intervento oggetto dell’affidamento, risultano:
--- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
--- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 4.1.1;
--- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
--- maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della proposta tecnica;
a) fermo restando quanto previsto in precedenza, l’attribuzione delle preferenze è basata in via principale sui seguenti criteri di valutazione:
1) quanto all’elemento numero 1:
1.a) il concorrente dovrà presentare una proposta tecnica relativa all’impianto meccanico del fabbricato volta all’incremento del benessere degli occupanti;
1.b) il concorrente dovrà presentare una proposta tecnica relativa all’impianto meccanico del fabbricato volta all’incremento dell’efficienza energetica e all’abbattimento delle emissioni acustiche, all’incremento delle caratteristiche di durabilità e disponibilità della ricambistica nonché il risparmio per quanto attiene i costi della manutenzione, fatte salve le caratteristiche prestazionali minime del progetto esecutivo;
2) quanto all’elemento numero 2: il concorrente dovrà presentare una proposta tecnica, relativa alle componenti interne del fabbricato (pareti porte controsoffitti e tende) volta all’incremento del benessere degli occupanti, all’incremento dell’efficienza energetica, al contenimento dei disturbi dal rumore, ad aumentare le caratteristiche di durabilità e disponibilità della ricambistica nonché il risparmio per quanto attiene i costi della manutenzione, fatte salve le caratteristiche prestazionali minime del progetto esecutivo;
3) quanto all’elemento numero 3: il concorrente dovrà presentare una proposta tecnica, relativa alle componenti dell’involucro edilizio (pacchetto copertura, finitura esterna, serramenti e attacco a terra)pareti porte controsoffitti e tende) volta all’incremento del benessere degli occupanti, all’incremento dell’efficienza energetica, al contenimento dei disturbi dal rumore, ad aumentare le caratteristiche di durabilità e disponibilità della ricambistica nonché il risparmio per quanto attiene i costi della manutenzione, fatte salve le caratteristiche prestazionali minime del progetto esecutivo;
4) quanto all’elemento numero 4: il concorrente dovrà presentare una proposta tecnica, relativa alle sistemazioni esterne, volta ad aumentare le caratteristiche di durabilità nonché il risparmio per quanto attiene i costi della manutenzione, fatte salve le caratteristiche prestazionali minime del progetto esecutivo;
5) quanto all’elemento numero 6: il miglior rapporto tra la sintesi delle esposizioni nelle relazioni presentate, la loro chiarezza e completezza, al fine di una leale collaborazione “anticipata” che renda i lavori di esame e valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, maggiormente spediti e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderato e consapevole ai fini dell’apprezzamento degli aspetti effettivamente meritevoli di trattazione, ovvero di una più attenta e precisa valutazione della documentazione presentata a supporto dell’offerta tecnica; pertanto l’offerente non dovrà trattare direttamente il punto, la valutazione avverrà in relazione alla documentazione presentata in sede di offerta tecnica per l’illustrazione dei precedenti cinque elementi;
6) quanto all’elemento numero 7: possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale attestante il rispetto delle norme di gestione ambientale secondo le norme ISO 14001:2004, per uno dei settori IAF-28, rilasciata da un organismo accreditato SINCERT o da altro istituto che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento nell’ambito dello IAF (International Accreditation Forum);
in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici. Il riconoscimento o la registrazione EMAS III (Regolamento CE n. 1221/2009) assorbono il possesso della certificazione ISO 14001:2004;
7) quanto all’elemento numero 8: possesso della certificazione del sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori rilasciata da organismi indipendenti attestanti il rispetto delle norme norma OHSAS 18001:2007; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici;
b) ai fini dell’attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell’Offerta tecnica che:
--- non sono considerati gli aspetti dell’Offerta tecnica che siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, o non abbiano alcun carattere di autonomia;
--- non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 4.1.1, a prescindere dal loro valore intrinseco;
--- costituiscano opere aggiuntive di cui all’articolo 95, comma 14-bis, del Codice, fermo restando quanto previsto al punto 4.1.1, lettera f);
c) influiscono sulla riduzione o l’affievolimento della eventuale valutazione positiva dell’oggetto dell’Offerta tecnica le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione; al contrario la combinazione tra la sintesi e la chiarezza e completezza delle relazioni concorre alla preferenza nella valutazione, quando rende i lavori della Commissione giudicatrice maggiormente spedito e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderato e consapevole; per tale motivo, la presenza di dette caratteristiche è stato inserito tra gli elementi premianti;
d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione e a ciascun elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie», confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per sub-elemento di valutazione, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:
--- 6 in caso di preferenza massima,
--- 5 in caso di preferenza grande,
--- 4 in caso di preferenza media,
--- 3 in caso di preferenza piccola,
--- 2 in caso di preferenza minima;
Xxxxxxxx | Xxxxxxx di valori | Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento |
Eccellente Xxxxxx Xxxxx ) Discreto Modesto p Assente/irrilevante | 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 | è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio appena percepibile o appena sufficiente nessuna proposta o miglioramento irrilevante |
--- in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto; se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
e
e
r ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione e a ciascun elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:
V(a) i = Pi / Pmax
dove:
V(a) i
Pi Pmax
è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 0
(zero) e 1 (uno);
è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell’offerta (a) in esame;
è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;
f) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione ed a ciascun elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto al punto 4.1.1; a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dalla somma dei punteggi già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono; in deroga a quanto previsto alle precedenti lettere d) ed e), agli elementi di valutazione di cui ai numeri 7) e 8) è attribuito il punteggio senza valutazione discrezionale e senza frazioni, secondo il criterio automatico, in base al possesso o meno delle certificazioni;
g) se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso dell’elemento medesimo previsto al punto 4.1.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’elemento all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l’elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello);
5.1.2.Punteggio finale, riparametrazione e soglia di sbarramento della «Offerta Tecnica»:
a) all’Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo la riparametrazione di primo livello di cui al punto 5.1.1, lettera g);
b) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta tecnica, è effettuata un’ulteriore riparametrazione (cosiddetta riparametrazione di secondo livello), in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta tecnica; la predetta riparametrazione:
--- è effettuata dopo l’applicazione della soglia di sbarramento escludente di cui alla successiva lettera c) e non influisce sulla medesima soglia;
--- è effettuata dopo la individuazione della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse di cui al successivo punto 6.6, lettera a) e non influisce sulla medesima soglia;
c) è prevista e stabilita una soglia di sbarramento escludente pari a 40 (sull’intero di 80) del punteggio massimo attribuibile all’Offerta tecnica:
--- se l’Offerta tecnica, dopo l’eventuale riparametrazione di primo livello di cui al precedente punto 5.1.1, lettera g), ottiene un punteggio inferiore alla predetta soglia di sbarramento, l’offerta è esclusa e non si procede all’apertura della Busta dell’Offerta economica;
--- la predetta soglia di sbarramento trova applicazione prima l’eventuale riparametrazione di secondo livello di cui alla precedente lettera b).
5.1.3.Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta
In deroga a quanto previsto ai punti 5.1.1 e 5.1.2, se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l’oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice; in tal
caso tutte le operazioni di cui al punto 5.1, nonché ai successivi punti da 6.5.1 a 6.5.4 e 6.6, sono limitate alla verifica di ammissibilità dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui ai punti 4.1 e 4.2.
5.2. Criteri di valutazione della «Offerta Economica» 5.2.1.Criterio di valutazione dell’elemento Prezzo:
a) l’elemento Prezzo (ribasso sul prezzo) di cui all’ultima voce del punto II.2.5) del bando di gara, è
costituito dal ribasso percentuale unico sull’importo dei lavori di cui al punto 2.1, numero 1), espresso con le modalità di cui al punto 4.2.2;
b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:
--- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
--- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula lineare:
C = R i / R max
dove:
C i
R i
R max
è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
è il ribasso offerto dal singolo concorrente;
è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti;
6. CAPO 6 - FASE DI GARA
6.1. Ammissione
6.1.1.Disciplina generale delle sedute:
a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti:
--- dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali digitali presso la Piattaforma telematica;
--- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2;
--- delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’Offerta Tecnica di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3;
--- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;
b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
--- ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
--- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
c) alle sedute pubbliche possono partecipare, previa esibizione di un documento di riconoscimento e in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente, i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dotati di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure direttori tecnici, attualmente in carica oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile rilasciata dai citati soggetti;
d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.1.1;
6.1.2.Individuazione degli offerenti e delle offerte
Nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui al punto IV.2.7) del bando di gara, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.1.1, almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione.
6.1.3.Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:
a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui Xxxxx:
--- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall’entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini, oppure sia stato respinto dalla Piattaforma telematica in quanto tardivo;
--- non consente l’individuazione degli offerenti;
--- è stato respinto dalla Piattaforma telematica in quanto tardivo;
--- presenta modalità di criptazione o di formato digitale informatizzato tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
--- non contiene le buste interne: Busta amministrativa, Busta dell’Offerta tecnica o Busta dell’Offerta economica;
--- le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l’esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di erronea o incidentale accettazione dell’offerta da parte della Piattaforma telematica oltre il limite temporale per la presentazione o carente di una o più d’una delle buste interne;
b) sono altresì esclusi gli offerenti:
--- che hanno presentato offerta singolarmente e in Forma aggregata oppure in più raggruppamenti o consorzi o in raggruppamenti o consorzi che hanno in comune un raggruppato o consorziato; l’esclusione dalla gara è disposta sia per l’offerente singolo che per il raggruppamento e il consorzio o i raggruppamenti o consorzi, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
--- in consorzio stabile o consorzio di cooperative, i cui consorziati per i quali hanno indicato di concorrere e designati per l’esecuzione, hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
--- che hanno presentato offerta in qualunque forma (singolarmente o in Forma aggregata) e che si sono costituiti ausiliari di operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l’esclusione è disposta sia per l’offerente che ha concorso mediante avvalimento che per l’operatore economico ausiliario, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice.
6.1.4.Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali
Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara e dal presente Documento. Ferme restando le esclusioni degli offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto 6.1.3, sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:
a) che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione vincolante del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
c) che incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
--- motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
--- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
--- assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;
d) che, in caso di:
--- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato alcun consorziato esecutore per il quale concorrono o, per tale consorziato ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); oppure hanno indicato un consorzio che non esegue i lavori ma indica a sua volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto «consorzio a cascata»);
--- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per l’operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); oppure hanno indicato un ausiliario che a sua volta si avvale di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
e) che non hanno effettuato nei termini il versamento all’ANAC ai sensi del punto 3.3.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:
--- la sola assenza della ricevuta o dell’attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio informale di cui al punto 6.2.3;
--- il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle
U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15;
f) che non hanno effettuato il sopralluogo assistito, alle condizioni di cui al punto 3.3.3, oppure il sopralluogo non è efficace in quanto effettuato da soggetti sprovvisti della competenza prevista al medesimo punto 3.3.3.
6.2. Soccorso istruttorio
6.2.1.Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio
Fuori dai casi di cui al punto 6.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.2.2, gli offerenti:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
--- ne hanno omesso la presentazione;
--- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
--- hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
--- che hanno omesso l’indicazione di taluna delle persone fisiche di cui al punto 3.0.3, a condizione che le dichiarazioni di assenza dei pertinenti motivi di esclusione siano state rilasciate cumulativamente e sempre che le persone fisiche omesse non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
b) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., xxxxx restando il possesso dei requisiti complessivi in capo al raggruppamento, la composizione della compagine aggregata e l’indicazione del mandatario, hanno omesso o indicato in modo impreciso:
--- la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
--- l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o le prestazioni da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l’indicazione del mandatario;
c) che, in caso di avvalimento, hanno allegato un contratto di avvalimento che non sia completamente idoneo a garantire la Stazione appaltante in quanto incompleto sotto il profilo formale, a condizione che lo stesso contratto non sia affetto di nullità, il suo contenuto sia determinato o determinabile e che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti;
d) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;
e) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
f) la cui garanzia provvisoria:
--- è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;
--- non è corredata dall’impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;
g) che non hanno presentato la dichiarazione di impegno di cui al punto 3.0.8.
h) che non hanno dichiarato di impegnarsi a subappaltare le lavorazioni di cui al punto 3.2.6, per la quale non sono in possesso di adeguata qualificazione o non sono in possesso di qualificazione sufficiente, sempre che sussistano le condizioni di subappaltabilità nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice e all’articolo 105, comma 5, dello stesso Xxxxxx.
6.2.2.Modalità del soccorso istruttorio
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio sulla Piattaforma telematica, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:
a) assegna all’offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l’ammissione dell’offerente; è escluso l’offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
c) non è ammesso il soccorso istruttorio per le carenze di cui al precedente punto 6.1.4;
d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all’offerta;
e) per irregolarità o carenze di facile soluzione è ammesso un soccorso istruttorio informale e immediato, anche via telefono, telefax o posta elettronica per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione; la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio informale non comporta l’esclusione bensì l’attivazione del soccorso istruttorio di cui alle lettere a) e b).
6.3. Conclusione della fase di ammissione 6.3.1.Esclusioni definitive
Sono comunque esclusi gli offerenti:
a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio:
--- risultano falsi o mendaci;
--- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Xxxxxx, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
--- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
e) ai sensi dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall’adozione di relativi atti, anche ai fini dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010 e comunicate agli offerenti esclusi.
6.3.2.Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
6.4.2.Esame di merito della «Offerta tecnica»
La Commissione giudicatrice:
a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell’Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1, e all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al punto 5.1;
b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l’intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all’articolo 42, comma 2, del Codice.
6.4.3.Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»
Sono escluse, dopo l’apertura Busta dell’Offerta tecnica, le offerte:
a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all’operatore economico offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell’assunzione della relativa obbligazione;
b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2, lettera e) ovvero sia tale da rappresentare una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio aliud pro alio;
c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione;
g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo;
h) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l’offerta di tempo.
6.4.4.Conclusione dell’esame della «Offerta tecnica»
La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte Tecniche, procede:
a) all’assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole
Offerte tecniche;
c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l’attribuzione dei punteggi sull’Offerta tecnica sono allegate al verbale.
6.5. Gestione della «Offerta economica» 6.5.1.Apertura della «Offerta economica»
La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio
di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento o dal dirigente competente, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.1.1, in seduta pubblica, procede alla lettura dell’esito provvisorio di cui al precedente punto 6.4.4, relativo alle Offerte tecniche, quindi procede immediatamente:
a) all’apertura delle Buste dell’Offerta economica in sequenza;
b) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
c) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle;
d) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente nonché della percentuale di riduzione del tempo di esecuzione;
e) ad accertare la presenza, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice, a corredo dell’offerta economica, delle indicazioni previste al punto 4.2.1, lettera d), relative all’incidenza o all’importo:
--- del costo della manodopera propria dell’offerente;
--- degli oneri di sicurezza aziendali propri dell’offerente;
f) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
g) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.
6.5.2.Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»
Sono escluse, dopo l’apertura della Busta dell’Offerta economica, le offerte:
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
b) che non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta in aumento, ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettera c), del Codice;
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera f);
e) che non recano l’indicazione dell’incidenza o dell’importo di quanto previsto dall’articolo 95, comma 10, del Codice, ai sensi del punto 4.2.1, lettera d), ovvero:
--- degli oneri di sicurezza aziendali propri dell’offerente;
--- dei costi della manodopera propri dell’offerente;
6.5.3.Valutazione della «Offerta economica»
Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.5.1 e 6.5.2, si procede ad attribuire il punteggio all’offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 5.2.1 per il peso previsto al punto 4.2.1.
Quindi si procede ad attribuire il punteggio all’offerta relativa all’elemento di riduzione dei termini di esecuzione moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 5.2.2 per il peso
previsto al punto 4.2.2.
6.5.4.Formazione della graduatoria provvisoria
Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto e 6.5.3, si procede:
a) alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche di cui al punto 6.4.4, con il punteggio dell’Offerta Economica e temporale di cui al punto 6.5.3;
b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.
6.5.5.Valore giuridico dei calcoli per l’attribuzione dei punteggi e della graduatoria
Ai fini dei calcoli per l’attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all’infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma telematica.
6.6. Offerte anomale o anormalmente basse
Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:
a) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:
--- un punteggio relativo all’elemento Prezzo di cui al punto 5.2.1 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 8 su 100);
--- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 72 su 100);
b) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
--- la seduta è sospesa ed è fissata la data e l’ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all’articolo 9.3.1;
--- rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto al successivo punto 7.2;
d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.3; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.
e) se per ragioni oggettive, quali la sostanziale parità o modestissima differenza tra l’Offerta economica della maggior parte degli offerenti, in combinazione con non sostanziali aggravi di costi causati dall’Offerta tecnica dell’offerente risultato primo in graduatoria, si possa ritenere che il verificarsi della condizione di cui alla lettera a) sia di natura meramente formale e pertanto inidonea quale indice sintomatico di anomalia, la verifica delle giustificazioni può essere omessa e formulata la proposta di aggiudicazione senza procedere alla verifica di congruità.
7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1. Verbali
Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:
a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o
direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al punto 7.2, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
f) la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali “omissis” sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.
7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse 7.2.1.Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6, lettera a) o lettera b), per la verifica di
congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:
a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni;
b) devono essere sottoscritte dall’offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
7.2.2.Modalità di verifica delle giustificazioni
La verifica avviene, in seduta riservata
a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta giudicata non anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di cui all’articolo 7.2.3;
c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;
e) la Stazione appaltante, nel solo caso in cui il contenuto di merito delle giustificazioni, purché formulate con una concretezza oggettiva apprezzabile, non sia ritenuto sufficiente né ad escludere né ad accertare la non congruità dell’offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni e chiarimenti; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio beve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni e chiarimenti, che comunque non possono stravolgere o contraddire nella sostanza quanto comunicato in precedenza;
f) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
g) la Stazione appaltante esclude l’offerta dell’offerente che:
--- non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c), oppure presenta giustificazioni radicalmente irrilevanti, meramente formali e apodittiche;
--- non presenta le eventuali precisazioni, se richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);
--- in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e gli eventuali precisazioni e chiarimenti, se richiesti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all’articolo 95, comma 5, del Codice;
h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.
7.2.3.Contenuto delle giustificazioni:
a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
a.1) l'economia del procedimento di costruzione; a.2) le soluzioni tecniche adottate;
a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l’offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 97, comma 7, del Codice;
b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l’offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
b.1) in relazione agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2), per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
b.2) basate su contratti di subappalto eccedenti il limite di cui all’articolo 105, comma 2, o dove il subappaltatore non garantisce i costi del personale ai sensi del comma 14, secondo periodo, della stessa norma;
b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest’ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
b.4) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore, diversi dal costo del personale di cui alla lettera e), punti sub. e.1) ed e.2), sono inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
b.5) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
b.6) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l’offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
b.7) basate sulla previsione di utilizzo di materiali da costruzione non conformi agli articoli da 4 a 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 106 del 2017;
c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell’impresa, non contemplati tra gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto sub. b.1);
c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole, fatta salva la prova del contrario;
c.3) che, in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l’offerta;
c.4) che non garantiscono il rispetto delle norme e degli adempimenti in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali o comunque previste dal progetto a base di gara;
d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma valutazione dell’offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l’offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli; d.2) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza;
subcontratti di fornitura, xxxxx restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
d.3) mezzi d’opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
d.4) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell’offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest’ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
d.5) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
--- direzione centrale dell’impresa;
--- gestione e direzione del cantiere:
--- eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell’aggiudicatario;
--- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
--- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
--- imposte e tasse;
--- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l’incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
--- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
--- costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all’interno dei costi delle singole voci;
--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali; d.6) utile d’impresa;
d.7) oneri di sicurezza aziendali propri dell’impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice e dell’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto di quanto già dichiarato a tal fine in fase di offerta;
e) con riferimento al costo del personale, sia con riferimento all’appaltatore che agli eventuali subappaltatori, ai sensi del combinato disposto degli articoli 30, comma 4, 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice, tenendo conto di quanto già dichiarato a tal fine in fase di offerta, le giustificazioni:
e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall’impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d’opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
f) nel caso in cui la documentazione a giustificazione dell’offerta anormalmente bassa, a giudizio dell’offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il punto 9.1.4;
g) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l’Offerta tecnica di cui al punto 4.1.1, come presentata dall’offerente, pertanto devono
considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta tecnica.
7.3. Adempimenti preliminari all’aggiudicazione 7.3.1.Proposta di aggiudicazione:
a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell’offerta che risulti la migliore in termini di rapporto
qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.4, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto 7.2, nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 6.6;
b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell’organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
d) ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.
7.3.2.Verifica dei requisiti
Con tempestività e comunque prima dell’aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1 e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell’articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:
a) la verifica è effettuata d’ufficio dalla Stazione appaltante per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all’operatore economico con le modalità di cui all’articolo 9.3.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono fornite dall’operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
c) è sempre possibile, per l’operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall’ordinamento con riferimento all’articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall’aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);
e) ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d’uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l’ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
7.4. Aggiudicazione 7.4.1.Provvedimento di aggiudicazione
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere
disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione:
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso Xxxxxx, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all’articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.
7.4.2.Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione:
L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:
a) l’Offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto disciplinare di incarico e confluisce nel Contratto disciplinare di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo; non rilevano, si fini contrattuali, le valutazioni economiche effettuate dall’aggiudicatario all’interno dell’Offerta tecnica ai sensi del punto 4.1.1, lettera c), sub. c.1);
b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell’Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l’importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell’aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica;
c) la contabilizzazione dei corrispettivi contrattuali, in fase di esecuzione, non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’ Offerta tecnica; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni previste dal progetto posto a base di gara.
7.4.3.Adempimenti posteriori all’aggiudicazione:
a) l’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:
--- procedere in ogni momento alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
--- revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
--- imputare all’aggiudicatario revocato o all’aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all’articolo 8.2, lettera f).
8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO
8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
Il contratto non può essere stipulato prima:
a) che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice;
b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all’articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
c) dell’ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 del citato decreto legislativo.
8.2. Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione:
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del contratto;
c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d. p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
e) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall’incarico e la sostituzione dell’aggiudicatario;
f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall’aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.
9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI
9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione
9.1.1.Comunicazioni agli operatori economici:
Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:
a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei seguenti casi:
--- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
--- risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
--- ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice, oppure per mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione, anche ai fini dell’articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, anche se conseguenti al soccorso istruttorio di cui al punto 6.2, nei limiti di cui al punto 9.1.4;
c) se rese all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:
--- eventuale soccorso istruttorio;
--- altre comunicazioni al singolo offerente o a offerenti specifici;
--- comunicazione di sedute pubbliche in data o luogo diversi da quelli previsti negli atti pubblicati o in comunicazioni precedenti;
d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.
9.1.2.Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile
Xxxxx restando i limiti di cui al punto 9.1.4:
a) ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice:
--- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Stazione appaltante;
--- la Stazione appaltante provvede all’evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
--- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1;
c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’operatore economico deve:
--- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
--- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
--- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.
9.1.3.Accesso agli atti
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Codice, l’accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:
a) tempestivamente a tutti gli offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente di cui al punto 1.3, delle ammissioni ed esclusioni ai sensi dell’articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice;
b) agli offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura fino all’esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
c) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l’aggiudicazione.
9.1.4.Eventuali limitazioni all’accesso agli atti:
a) l’accesso agli atti è precluso, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti:
--- alle parti dell’Offerta Tecnica che contengono di segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 4.1.2, lettera d), se l’offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo dell’offerta; non costituiscono condizioni di riservatezza i diritti d’autore;
--- al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all’anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 7.2.3, lettera f), se l’offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo delle predette giustificazioni;
b) l’omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alla lettera a), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell’offerente circa l’assenza di segreti tecnici o commerciali, come previsto al punto 1.5.3, lettera b);
c) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alla lettera a), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all’accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all’ostensione dei relativi atti;
d) in ogni caso ai controinteressati è consentito l’accesso agli atti di cui alla lettera a) ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.
9.2. Controversie
9.2.1.Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
--- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione;
--- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
--- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta;
--- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione.
9.2.2.Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.
9.2.3.Supplente
Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
9.3. Altre disposizioni e informazioni 9.3.1.Imposta di bollo:
a) l’offerta economica deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
--- se assolta in modo virtuale, indicando sull’offerta o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
--- in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto
«Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
--- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull’offerta prima della scansione per immagine, oppure indicando sull’offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all’Offerta economica; in ogni caso l’originale con la marca da bollo deve essere conservato dall’offerente;
--- su modello F23 - Codice tributo 456T " imposta di bollo" codice ufficio TZ5
b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l’ammissione dell’offerta, tuttavia il documento sprovvisto di xxxxx sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).
9.3.2.Computo dei termini
Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
9.3.3.Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:
a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il geom. Xxxxxxx Xxxxxxx;
b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
9.3.4.Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:
a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);
b) il Regolamento, come definito al punto 1.41, lettera b);
c) il DGUE di cui al punto 3.5.1 allegato del presente Documento;
d) gli atti a base di gara di cui al punto 1.5.2 con i relativi allegati.
9.3.5.Riserva di aggiudicazione
La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice.
PER LA STAZIONE APPLATANTE
il Direttore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx