Contract
X.XX.XX.X. X.X.X. X.x.x.
Xxxxxxxxxxxxxx X. X. x. 0000/0x. · Reg. Trib. Modica n. 2033 · C. C. I. A. A. (RG) 5877 · X. X. X. 00000 · X. XXX 00000000000
Regolamento
di procedura per la conciliazione
(ai sensi del Decreto 6 luglio 2011 n. 145 - Regolamento di modifica al decreto 18 ottobre 2010 n. 180 sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione in G. U. n. 258 del 04/11/2010)
Allegato I: Codice Etico
Allegato II: Scheda di Valutazione
Allegato III: Tabella Indennità (art. 5 Decreto 06/07/2011 n. 145)
Allegato IV: Sistema telematico ICOTEA e-JAMS
Articolo 1
(Definizioni)
Nel presente Regolamento si intendono per:
a) Decreto: Decreto 6 luglio 2011 n. 145 - Regolamento di modifica al decreto 18 ottobre 2010 n. 180 sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione in G. U. n. 258 del 04/11/2010;
b) I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l.: Organismo che si occuperà delle controversie relative a: condominio; diritti reali;, divisione; successione ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di azienda; contratti assicurativi; bancari e finanziari; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; da diffamazione a mezzo stampa altro mezzo di pubblicità; da circolazione di veicoli e natanti, con sede ad Xxxxxx (XX) xx xxx XX xxxxxxxxx x. 00 – Partita Iva 01087100887.
c) Organismo: l’organismo di conciliazione denominato “I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l.”, con sede legale ed operativa ad Xxxxxx (XX) xxx xx xxxxxxxxx x. 00, xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx, viale Santa Panagia n. 205/207, il quale secondo l’art. 4 comma 4) del Decreto 06/07/2011 n. 145 è obbligato a far partecipare gratuitamente i mediatori, al tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione secondo le modalità dell’art. 4 comma 3 lettera b).
d) Regolamento: il presente Regolamento di procedura dell'Organismo, redatto ai sensi del Decreto 6 luglio 2011 n. 145 - Regolamento di modifica al decreto 18 ottobre 2010 n. 180 sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione in G. U. n. 258 del 04/11/2010;
e) controversie: le controversie in materia di condominio; diritti reali;, divisione; successione ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di azienda; contratti assicurativi; bancari e finanziari; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; da diffamazione a mezzo stampa altro mezzo di pubblicità; da circolazione di veicoli e natanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo;
f) conciliazione: la conciliazione delle controversie;
g) parti: le parti del procedimento di conciliazione disciplinato dal Regolamento;
h) mediatore: lo specialista in tecniche di conciliazione delle controversie, in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad
Xxx XX Xxxxxxxxx 00 · 00000 Xxxxxx (XX) · 🕼 0932/793820 · e-mail: xxxxxx@xxx.xx · xxx.xxxxxx.xx
almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti; ed il possesso, dei seguenti requisiti di onorabilità: a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento; d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte II), sezione B.;
i) segreteria: la segreteria dell'Organismo con sede ad Xxxxxx (XX), xxx xx xxxxxxxxx x. 00;
j) esperto: il soggetto nominato dal conciliatore, per le controversie in materie particolare, sono iscritti nell’albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;
k)xxx.xxxxxx.xx: sito internet dell’Organismo di Conciliazione;
l) icotea@registerpec: indirizzo di posta certificata.
Articolo 2
(Ambito oggettivo)
1. Il Regolamento ha per oggetto la mediazione civile disciplinate dal Regolamento limitatamente a specifiche materie chiaramente individuate: controversie in materia di condominio; diritti reali;, divisione; successione ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di azienda; contratti assicurativi; bancari e finanziari; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; da diffamazione a mezzo stampa altro mezzo di pubblicità; da circolazione di veicoli.
3. Possono costituire oggetto di mediazione disciplinate dal Regolamento tutte le vertenze per la cui soluzione provvedimenti legislativi o amministrativi richiamino l’istituto della mediazione.
4. E’ istituito presso l’Organismo elenchi separati dei mediatori suddivisi per specializzazioni, in quanto il registro è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni: parte i):enti pubblici; sezione A: elenco dei mediatori; sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale ;sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; parte ii): enti privati; sezione A: elenco dei mediatori; sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.. Il Responsabile Organismo cura il continuo aggiornamento dei dati. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Di avere istituito un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativo delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito;
6 Si fa presente che il verbale di conciliazione ha efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Articolo 3
(Obblighi del Mediatore)
1. Il Mediatore deve convocare le parti personalmente, sede del procedimento è la sede dell’Organismo I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l., ad Ispica in Xxx XX Xxxxxxxxx x. 00. Per singoli atti della procedura è possibile concordare un luogo diverso con il consenso delle parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo. Su comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, l’ Organismo può procedere alla sua designazione. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo; I criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
2. Al Mediatore ed agli esperti è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi direttamente o indirettamente con i servizi svolti, ad eccezione di quelli strettamente inerenti ai servizi stessi, nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.
3. Per ciascuna controversia, prima di avviare il procedimento di conciliazione designato deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, conforme al modello allegato al presente Regolamento.
4. Il mediatore deve informare immediatamente l’ Organismo denominato “I.CO.TE.A.
C.A.T. S.r.l.” ove questa lo richieda, anche le parti, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza in relazione all’attività di conciliazione e in relazione ai requisiti individuali richiesti ai fini dell’imparzialità dell’opera.
5. La procedura non può avere una durata eccedente i quattro mesi. Se nel corso del tentativo di conciliazione viene comunicata e/o l’Organismo accerta, anche in presenza della sottoscrizione della dichiarazione di neutralità, indipendenza, incompatibilità e imparzialità, la mancanza o il venir meno di un uno dei requisiti del mediatore incaricato, l’Organismo stesso nomina un nuovo mediatore e inizia una nuova procedura.
6. Fatta eccezione per le ipotesi di cui al Decreto, il mediatore ha l’obbligo di portare a termine le procedure di conciliazione che gli sono state assegnate; in caso di comprovato inadempimento del mediatore l’Organismo nomina un nuovo mediatore e inizia una nuova procedura.
7. Ogni qualvolta l’Organismo nomini un nuovo mediatore per una controversia già instaurata, inizia una nuova procedura che non comporta aggravio di spese per le parti. La prima riunione deve essere convocata dal nuovo mediatore entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data della nomina e la procedura non può avere una durata eccedente i quattro mesi dalla prima riunione tenuta con il nuovo mediatore.
Articolo 4
(Decadenza e incompatibilità del Mediatore)
1. La qualifica di mediatore dell’Organismo si perde, nel caso di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico da parte del mediatore:
1) qualora vengano meno i requisiti di qualificazione professionale cioè in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti; e di onorabilità cioè: a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; b) non essere incorso nell'interdizione
perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
2) per violazioni dei doveri posti a carico del mediatore dalla legge, dai regolamenti, da codici deontologici o dal Regolamento;
3) in presenza della situazione di incompatibilità previsto dal codice etico (si allega al presente).
L’Organismo delibera la cancellazione del mediatore dall’elenco gestito dall’I.CO.TE.A.
C.A.T. S.r.l. nel caso di perdita della qualifica di mediatore, ovvero qualora ne faccia richiesta il mediatore medesimo.
2. Ove si verifichino le varie ipotesi previste dal Codice Etico, l’Amministratore Unico dell’Organismo, appena è venuto a conoscenza della causa di decadenza, dichiara decaduto il mediatore. Nel caso in cui, all’atto della dichiarazione di decadenza del mediatore sussistano conciliazioni in corso assegnate a detto mediatore, l’Organismo nomina un nuovo mediatore che dà inizio ad una nuova procedura.
3. Nel caso in cui il mediatore richieda la cancellazione dall’elenco, deve portare a termine le conciliazioni in corso; in caso di inadempienza l’Organismo nomina un nuovo mediatore che dà inizio ad una nuova procedura.
Articolo 5
(Obblighi di riservatezza)
1. Il procedimento di conciliazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
Nell’istanza di conciliazione e nell’atto di adesione, ciascuna parte è tenuta a dichiarare espressamente l’impegno a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti nel presente articolo.
2. Fatta eccezione dei casi previsti dal Decreto, non può essere effettuata alcuna verbalizzazione o registrazione di quanto dichiarato nel corso dello stesso dalle parti, dal mediatore, o da chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di conciliazione.
3. L'Organismo, fermo restando quanto previsto dal decreto, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell’Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. I dati raccolti sono trattai nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, recante “Codice della Privacy”. L’Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti o formato durante il procedimento.
4. Le parti, il mediatore e chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di conciliazione si impegnano a non divulgare in giudizio ovvero a terzi i fatti e le informazioni apprese durante il procedimento.
5. Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il mediatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di conciliazione, a testimoniare in merito ai fatti e alle circostanze di cui essi sono venuti a conoscenza in occasione del procedimento, nel corso del giudizio che venga promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, ovvero di qualsiasi altro giudizio.
6. Fatta eccezione dei verbali previsti dal Decreto, ciascuna parte si impegna a non produrre nel corso del giudizio che venga promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di
conciliazione, ovvero di qualsiasi altro giudizio, gli atti e i documenti esibiti dall’altra parte nel corso della procedura e dei quali non aveva la disponibilità.
Articolo 6
(Istanza di conciliazione e adesione)
1. L’istanza di conciliazione è rivolta all’Organismo da una o più parti interessate alla controversia.
2. L’istanza di conciliazione contiene:
a) le generalità e i recapiti dell’istante, compresi quelli telefonici e quelli eventuali di posta elettronica;
b) la descrizione della controversia e i recapiti delle altre parti compresi quelli telefonici e quelli eventuali di posta elettronica;
c) il valore attribuito alla controversia;
d) memorie (di cui almeno una sintetica, riepilogativa della controversia) e documenti ritenuti utili per la comprensione della controversia;
e) documento comprovante il versamento delle spese di avvio del procedimento;
f) la dichiarazione di accettazione del Regolamento e l’espresso impegno di ottemperare agli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto.
3. L’istanza può essere redatta dalla parte o da un soggetto da costei delegato, ma deve essere comunque sottoscritta anche dalla parte istante.
4. Ricevuta l’istanza, l’I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l. entro 5 giorni lavorativi ne dà comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l’avvenuta ricezione, indirizzandola ai recapiti indicati dall’istante nell’istanza di conciliazione e rendendo noto il termine per l’adesione, nonché la misura delle spese da corrispondere secondo le indennità stabilite ai sensi dell’art. 5 del nuovo Regolamento Ministeriale, vedi allegato III del presente Regolamento di Procedura. Il mediatore, è scelto tra le persone inserite nella lista dell’I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l.. Qualora le parti non presentino un’istanza congiunta con la scelta del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l.:
qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
- se il valore della lite è inferiore a 500.000 euro, tenuto anche conto dell’eventuale preferenza espressa dalle parti, l’I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l. nomina il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista;
- se il valore della lite è superiore a 500.000 euro, l’I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l. può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. L’I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l. nomina mediatore la persona con l’ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, l’I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l. nomina il mediatore tra i candidati proposti.
5. Dal momento in cui la comunicazione viene ricevuta, si producono gli effetti della domanda giudiziale.
6. Se la conciliazione non è resa obbligatoria dalla previsione di una clausola di conciliazione, l’adesione al tentativo di conciliazione avviene mediante invio di una comunicazione all’Organismo contenente anche l’attestazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento, eventuali memorie, nonché la dichiarazione di accettazione del
Regolamento e l’espresso impegno di ottemperare agli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto. L’invio della comunicazione va effettuato entro 10 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione.
7. Nel caso in cui l’istanza sia presentata congiuntamente dalle parti, l’Organismo nomina autonomamente il mediatore. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità, indipendenza, neutralità e incompatibilità di cui all’articolo 60, comma 3, lettera r) del nuovo Regolamento. Il mediatore fissa la data della prima riunione che si deve tenere entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui l’Organismo ha ricevuto l’istanza. Da quest’ultima data si producono gli effetti.
8. Il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti, nella comunicazione con la quale il mediatore fissa la data della prima riunione, rende altresì noto alle parti se l’oggetto della controversia non rientri tra le materie richiamate dal decreto. Le parti comunicano al mediatore se intendono o meno procedere al tentativo di conciliazione; in caso di assenso, le parti – nella prima riunione– sottoscrivono un documento attestante la conoscenza che la conciliazione non potrà produrre gli effetti di cui al decreto. In mancanza di assenso delle parti il procedimento si estingue.
10. In caso di formulazione della proposta la quale può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione
11 Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio (che si allega), copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.
Articolo 7
(Procedura di conciliazione)
1. Nella prima riunione il mediatore invita le parti a chiarire le proprie posizioni, al fine di consentire il raggiungimento di un accordo. Le parti possono farsi assistere nel procedimento da persone di loro fiducia e presentare memorie e documenti. Inoltre, le parti possono farsi rappresentare da un procuratore speciale al quale siano stati conferiti i necessari poteri per transigere e conciliare.
2. Se una delle parti convocate non è presente alla prima riunione, il mediatore provvede ad una seconda convocazione; in caso di nuova mancata comparizione il mediatore dichiara conclusa la procedura e ne dà atto in apposito verbale.
3. Il mediatore conduce gli incontri senza formalità di procedura e senza verbalizzazione, sentendo le parti separatamente ed in contraddittorio tra di loro, con lo scopo di chiarire in via preliminare i termini della controversia e provocare l’emersione dei punti di accordo tra le parti. Se del caso dispone, con l’accordo delle parti ed a loro spese, l’intervento di esperti.
4. Se nel corso della procedura il mediatore rappresenta la necessità del supporto di altri conciliatori (collegio di conciliatori), l’Organismo, autonomamente ne nomina uno o più in funzione della complessità della materia. In ogni caso, la procedura deve concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla data della prima riunione.
5. L’ accesso alla mediazione si svolge sia secondo modalità informatiche sistema e-Jams con garanzia dell’avvenuta ricezione, che cartaceo cioè mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. L’attività di mediazione può essere svolta anche in due Province d’Italia Ragusa e Siracusa, la possibilità di avvalersi delle strutture, del persone e dei mediatori di altri
organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 137 del codice del consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.
Articolo 8
(Esiti della procedura di conciliazione)
1. Se le parti raggiungono un accordo, il mediatore redige processo verbale che, tramite l’Organismo, viene trasmesso senza ritardo al responsabile del registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della Giustizia.
2. Ove le parti non raggiungano spontaneamente un accordo, il mediatore, se esse lo richiedono, formula una propria proposta di accordo. Qualora la proposta venga accolta dalle parti, si applica quanto disposto dal decreto.
3. Xxx le parti non accolgano la proposta del mediatore, questi ne dà atto con apposito verbale. Xxx, pur non accogliendo la proposta del mediatore, ciascuna delle parti indichi, rispetto ad essa, le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare, di tali posizioni il mediatore dà atto nel verbale di fallita conciliazione.
4. In caso di fallita conciliazione è redatto apposito verbale in più copie che, sottoscritte dalle parti e dal mediatore, vengono consegnate a ciascuna parte. Nel caso di espropriazione forzata, il verbale di conciliazione ha efficacia esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale art. 60 del nuovo Regolamento comma 3 lett. s).
5. A conclusione del procedimento tutta la documentazione, compresi i verbali di conciliazione o di fallita conciliazione, è trasmessa dal mediatore alla segreteria. L’Organismo rilascia copia dei verbali di conciliazione o, all’occorrenza, di fallita conciliazione, sottoscritti dal mediatore e dalle parti, alle parti che la richiedano.
Articolo 9
(Valore della controversia)
1. Ai fini della determinazione delle indennità a carico delle parti, qualora il valore indicato dall’istante sia notevolmente divergente da quello asserito dalla controparte, ovvero sia indeterminato o indeterminabile, l’Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
Articolo 10
(Indennità a carico delle parti)
1. L’indennità deve essere corrisposta all’Organismo. Essa si compone delle spese di avvio del procedimento e delle spese di conciliazione, nelle quali è compreso altresì l’onorario del mediatore. Le spese di conciliazione non variano nel caso in cui il procedimento prosegua a cura di un collegio di conciliatori.
2. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione;
3. Un importo pari almeno alla metà delle spese di conciliazione deve essere corrisposto da tutte le parti, antecedentemente alla prima riunione. Xxx detto importo non sia stato
corrisposto anche da una sola delle parti, il mediatore dichiara la sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento entro 5 giorni lavorativi, il procedimento è immediatamente riassunto dal mediatore. Ove nessuna parte provveda al pagamento nel termine previsto, il mediatore dichiara estinto il procedimento.
L’omesso pagamento, ad opera di una delle parti, delle spese di avvio e/o di quelle di conciliazione nel richiamato termine di 5 giorni, è considerato quale mancata adesione di detta parte all’esperimento del tentativo di conciliazione. Se il procedimento non prosegue per mancata adesione della controparte, la parte adempiente non è tenuta alla corresponsione di ulteriori spese rispetto a quanto già corrisposto.
4. Ove abbia avuto corso la prima riunione del procedimento, l’altra metà delle spese di conciliazione - da corrispondere nei 5 giorni lavorativi successivi alla prima riunione - è dovuta in solido da ciascuna parte; nel caso di inadempimento di una o più parti, quella adempiente è tenuta a corrispondere quanto dovuto dalle controparti prima della redazione del verbale di conciliazione o di fallita conciliazione, pena l’estinzione del procedimento.
5. La misura delle indennità è indicata nell’allegato al presente Regolamento che costituisce parte integrante dello stesso.
6. I pagamenti di cui al presente articolo vengono effettuati mediante: assegni bancari non trasferibili, in favore all’Organismo, versamenti sul conto corrente bancario o contanti a brevi mani all’ Amministratore Unico o suo delegato dell’Organismo denominato “I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l.” Essi sono dovuti ancorché le parti non abbiano raggiunto l’accordo o non abbiano accolto la proposta di conciliazione avanzata del mediatore.
Articolo 11
(Diritto di accesso agli atti del procedimento)
1. Esaurito il procedimento, le parti interessate hanno diritto di accesso a proprie spese ai relativi atti, accesso da esercitarsi esclusivamente nei confronti dell’Organismo. Il diritto di accesso non può essere esercitato dopo il terzo anno dalla conclusione del procedimento e non ricomprende eventuali comunicazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti.
2. I dati comunque raccolti, i documenti e i materiali dei procedimenti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale 30 giugno 2003 - Privacy, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Articolo 12
(Cancellazione d’ufficio dal registro degli organismi di conciliazione)
0.Xx caso di cancellazione dell’Organismo dal registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, le conciliazioni in corso alla data di detta cancellazione vengono dichiarate improcedibili con atto del mediatore incaricato, che lo stesso trasmette all’Organismo e in copia alle parti.
Articolo 13
(durata del procedimento)
1. Nel caso in cui l’istanza di conciliazione sia stata presentata in ottemperanza alle previsioni, il mediatore deve concludere la procedura di conciliazione entro il termine di 4 (quattro) mesi indicato dalla richiamata disposizione.
Amministratore Unico (x.xx Xxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxx, (RG), lì 09/09/2011
Allegato I
CODICE ETICO
PER I CONCILIATORI ACCREDITATI PRESSO
L’ORGANISMO PER LA CONCILIAZIONE I.CO.TE. A. C.A.T. S.r.l.
1. Introduzione
Lo scopo del presente Codice Etico è quello di fornire ai conciliatori accreditati presso l’Organismo per la Conciliazione I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l. i principi fondamentali, secondo il nuovo Regolamento al comma 3 lettera r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni le quali assicurino la corretta gestione delle procedure secondo gli imprescindibili valori etici e deontologici sui quali l’Organismo fonda la propria opera. La procedura di conciliazione è basata sul principio di volontarietà delle parti. Il conciliatore dovrà, nella sua qualità di Terzo Neutrale, aiutare le parti ad individuare la soluzione del conflitto facilitandone la comunicazione, promovendo il reciproco intendimento, assistendole nell’identificazione dei possibili comuni interessi sottostanti. La conciliazione è, per intrinseca natura, una procedura informale ed estremamente flessibile: i conciliatori accreditati presso l’Organismo di Conciliazione I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l. operano in modo creativo per far sì che la procedura sia il più possibile rispondente alle esigenze ed agli interessi delle parti.
Il presente Codice Etico si intende applicabile nel rispetto della legge in generale. L’Organismo I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l. raccomanda ai propri conciliatori di informare per iscritto l’Amministratore Unico dell’Organismo, qualora durante la procedura insorgano questioni di carattere etico-deontologico, contrastanti con i principi adottati nel presente documento.
2. Raccomandazioni Preliminari
Il conciliatore deve, anzitutto, assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento; deve altresì sincerarsi che ciascuna Parte partecipi alla procedura in modo libero e volontario, in stato di piena capacità. In caso contrario lo stesso dovrà sospendere immediatamente la procedura. Il conciliatore gestisce la procedura in conformità ai principi di volontarietà, riservatezza e speditezza. Qualora la domanda per accedere alla procedura sia formulata su invito del giudice, il conciliatore dovrà preliminarmente assicurarsi, con estrema discrezione e cautela, che le Parti vogliano procedere al tentativo medesimo, avendone compreso il significato e le finalità.
Prima che la procedura abbia inizio, il conciliatore dovrà prendere visione dei documenti forniti dalle parti per potersi adeguatamente preparare sull’oggetto della controversia.
3. Riservatezza e Netraulità
Il conciliatore è tenuto alla massima riservatezza e tratterà con netraulità tutte le informazioni ricevute dalle parti e dai professionisti che eventualmente le assistono.
Non dovranno pertanto essere oggetto di divulgazione :
- il fatto che la procedura stia per avere luogo, abbia luogo o abbia avuto luogo;
- l’identità delle parti;
- l’oggetto della procedura;
- tutte le informazioni rese oralmente o fornite per iscritto dalle parti o dai loro consulenti,
nonché tutte le relative informazioni connesse alla procedura stessa, inclusi l’accordo, i suoi termini e condizioni.
Il conciliatore sarà dispensato dal dovere di riservatezza se:
- le parti concordano per iscritto la divulgazione;
- la divulgazione è imposta dalla Legge;
- viene a conoscenza di circostanze che, se tenute riservate, comportino grave danno per l’incolumità fisica, la salute e la sicurezza di una delle parti o di terzi;
- ritiene di dover conferire con l’Amministratore Unico per chiarire questioni di carattere etico e/o deontologico. Le comunicazioni dovranno, comunque, essere strettamente confidenziali.
4. Imparzialità ed Indipendenza.
Il conciliatore dovrà essere imparziale nei confronti delle parti, agendo per tutta la durata della procedura con lealtà, astenendosi dal compiere atti discriminatori e dall’esercitare influenza a favore di una di esse. Pertanto, qualsiasi questione che emerga prima o durante la procedura, che determini un coinvolgimento del conciliatore a titolo personale e/o faccia insorgere un conflitto di interessi, sia esso apparente, potenziale od attuale e di qualsivoglia natura (economica, personale, collaterale ecc.), dovrà essere resa nota per iscritto alle parti e all’Amministratore Unico dell’Organismo. In tal caso la procedura non potrà iniziare né proseguire, salvo che tutte le parti concordino, sempre per iscritto, sul fatto che il conciliatore possa continuare a gestirla.
5. Rispetto del principio di volontarietà dell’Accordo e di autodeterminazione delle parti il conciliatore dovrà sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione della controversia astenendosi, nel corso della procedura, dall’influenzarle. Qualsiasi parte può ritirarsi in ogni momento dalla procedura. Tale principio è fondamentale ed imprescindibile salvo che risulti evidente un tentativo delle parti di violare la Legge. In tal caso la procedura dovrà essere immediatamente interrotta ed il conciliatore sarà tenuto ad informare l’Amministratore Unico dell’I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l.
6. Revoca/Recesso del Conciliatore
Il conciliatore sarà revocato dall’Amministratore qualora :
- una o più Parti lo richiedano, specificandone le ragioni;
- tutte le Parti ne facciano congiunta richiesta;
- non rispetti il presente codice etico;
- la procedura venga strumentalizzata per concludere accordi illegali;
- sopravvenga la sua incapacità fisica o mentale;
- insorgano motivi di incompatibilità e/o conflitti di interessi con una o più parti;
Il conciliatore potrà, a sua discrezione, recedere dall’incarico sospendendo la procedura qualora accerti che :
- una o più Parti stiano strumentalizzando la procedura;
- una delle Parti agisca in modo ostruzionistico o illecito,
- la procedura di Conciliazione non porti a nessun accordo tra le Parti.
Allegato II
SCHEDA DI VALUTAZIONE
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Ai soli fini del monitoraggio da parte del Ministero della Giustizia, voglia cortesemente fornirci queste ulteriori informazioni.
Per ciascuno dei punti sotto indicati si ritiene soddisfatto quanto:
Nome e Cognome Nato a Il Residente
1. ORGANISMO di Conciliazione:
FACILMENTE RAGGIUNGIBILE
❑ MOLTO;
❑ ABBASTANZA;
❑ POCO.
Disponibilità del personale
❑ MOLTO;
❑ ABBASTANZA;
❑ POCO.
Tempi di attesa
❑ MOLTO;
❑ ABBASTANZA;
❑ POCO.
2. RICEVIMENTO ACCESSO DEL PUBBLICO
Orario di apertura
❑ MOLTO;
❑ ABBASTANZA;
❑ POCO.
Tempo di attesa
❑ MOLTO;
❑ ABBASTANZA;
❑ POCO.
Agibilità di accesso della struttura:
❑ MOLTO;
❑ ABBASTANZA;
❑ POCO.
3. MEDIATORE:
Consulenza/Assistenza sugli adempimenti;
❑ MOLTO;
❑ ABBASTANZA;
❑ POCO.
Chiarezza delle informazioni
❑ MOLTO;
❑ ABBASTANZA;
❑ POCO.
Criterio di Imparzialità
❑ MOLTO;
❑ ABBASTANZA;
❑ POCO.
Si ringrazia per la cortese collaborazione
I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l.
(Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx)
Ispica (RG), lì
Allegato III
(I criteri di determinazione Indennità )
(ai sensi del Decreto 6 luglio 2011 n. 145 art. 5 - Regolamento di modifica al decreto 18 ottobre 2010 n. 180 sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione in G. U. n. 258 del 04/11/2010)
1. L' indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull' indennità complessiva, e' dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che e' versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A, aumentati delle eventuali maggiorazioni previste:
Valore della lite | Spesa (per ciascuna parte) |
Fino a Euro 1.000 | Euro 65,00 |
da Euro 1.001 a Euro 5.000 | Euro 130,00 |
da Euro 5.001 a Euro 10.000 | Euro 240,00 |
da Euro 10.001 a Euro 25.000 | Euro 360,00 |
da Euro 25.001 a Euro 50.000 | Euro 600,00 |
da Euro 50.001 a Euro 250.000 | Euro 1.000,00 |
da Euro 250.001 a Euro 500.000 | Euro 2.000,00 |
Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 | Euro 3.800,00 |
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 | Euro 5.200,00 |
Oltre Euro 5.000.000 | Euro 9.200,00 |
Alla tabella A vanno applicate le seguenti maggiorazioni:
1) L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;
2) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
3) Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione;
4). Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
SISTEMA e-Jams
Allegato IV
La gestione dei documenti cartacei nella conciliazione complessi è spesso molto laboriosa per la quantità di copie da produrre, il loro deposito e la loro trasmissione. Spesso documenti importanti non sono reperibili immediatamente quando occorrono, perché dislocati in posti diversi. La trasmissione fisica dei documenti tra le parti, poi, allunga
inutilmente i tempi della procedura. I.CO.TE.A C.A.T. S.r.l. sta per introdurre il servizio
telematico per il deposito on-line, la gestione, la trasmissione, la ricerca e il monitoraggio on-line di tutti i documenti. Il sistema è basato su una piattaforma web esclusiva e multilingue che assicura lo scambio e il deposito dei documenti in un ambiente protetto e sicuro.
ICOTEA e-JAMS:
• Elimina il bisogno di conservare e trasportare un gran numero di documenti cartacei.
• Consente di ricercare facilmente e scaricare i documenti da ogni postazione internet le parti e i loro consulenti si trovino, in un ambiente protetto e sicuro grazie a un codice di accesso.
• Riduce la produzione di documenti cartacei.
• Permette lo scambio di documenti tra le parti, senza limitazione di spazio e l’incertezza della trasmissione allegata alle email.
e-JAMS notifica automaticamente alle parti e ai loro consulenti il deposito di un nuovo documento via e mail, fax o sms.
A mministratore Unico
(x.xx Xxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxx, (RG), lì 09/09/2011