CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA XXXX XXXXX SUSA
Provincia di Torino
COMUNE DI XXXXXXXXXXXX
Xxxxxxxxx xx Xxxxxx XXX. 00000
AREA TECNICA
CONCESSIONE DI GESTIONE QUARANTANOVENNALE DELLA NUOVA SEGGIOVIA FREGIUSIA-PLATEAU IN COMUNE DI BARDONECCHIA (TO) COMPRENSIVA DELL’ANNESSO FABBRICATO DI SERVIZIO DI MONTE.
Seconda procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell’art.60 e 95 comma 2 del D.Lgs nr.050 del 18/04/2016 e s.m.i. con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ed offerta economica (prezzo) in rialzo.
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE
CIG NR.76774700AC
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.Xxx.Xxxxxxxxx XXXXXXXX
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Dott.Xxx.Xxxxxxxxx XXXXXXXX
Bardonecchia, novembre 2018
SOMMARIO
PREMESSA
ART. 1. IMMOBILI OGGETTO DI CONCESSIONE 4
ART. 2. DURATA DELLA CONCESSIONE 5
ART. 3. MODELLO DI GESTIONE 5
ART. 4. ONERI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 5
ART. 5. ONERI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETA’ COLOMION S.P.A 8
ART. 6. CANONE DI CONCESSIONE 9
ART. 7. MANUTENZIONI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI 10
ART. 8. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEI LOCALI 11
ART. 9. IMPOSTA DI BOLLO E FATTURAZIONE 11
ART. 10. CAUZIONE PROVVISORIA 11
ART. 11. CAUZIONE DEFINITIVA 11
ART. 12. DANNI DERIVANTI DALLA GESTIONE E/O COSTRUZIONE E POLIZZE ASSICURATIVE 12
ART. 13. FORZA MAGGIORE 14
ART. 14. DOCUMENTI CONTRATTUALI 14
ART. 15. REVISIONE PREZZI 14
ART. 16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 15
ART. 17. VARIABILITA’ DEL CONTRATTO 15
ART. 18. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 15
ART. 19. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI - CESSIONE DEI CREDITI 16
ART. 20. FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE DEL TITOLARE 16
ART. 21. DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO 16
ART. 22. COMUNICAZIONI 17
ART. 23. CONTROVERSIE 17
ART. 24. SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO 17
ART. 25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 18
ART. 26. CONTROLLI 18
ART. 27. PENALI 19
ART. 28. XXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXX 00
ART. 29. IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 20
ART. 30. SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE 21
ART. 31. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 22
ART. 32. RISERVATEZZA 22
ART. 33. ALTRI ONERI OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 22
ART. 34. NORME DI SICUREZZA E DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO 23
ART. 35. DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO 23
PREMESSA
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale nr.137 del 28/11/2017 e della successiva deliberazione di Giunta Comunale nr.146 del 07/12/2017 nonché della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica nr.281 del 24/09/2018 e successivamente della deliberazione di Giunta Comunale nr.115 del 13/11/2018 e della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica nr.347 del 14/11/2018, il Comune di Bardonecchia (nel proseguo denominato anche più semplicemente “Comune”, “concedente” o “Amministrazione comunale”) indice una seconda procedura aperta per la CONCESSIONE DI GESTIONE QUARANTANOVENNALE DELLA NUOVA SEGGIOVIA FREGIUSIA - PLATEAU IN COMUNE DI BARDONECCHIA (TO) COMPRENSIVA DELL’ANNESSO FABBRICATO DI SERVIZIO DI MONTE.
L’impianto funiviario oggetto della concessione si trova nel comprensorio sciistico dello Jafferau con stazione di valle posta a 1930,96 m s.l.m. in località Fregiusia. L’impianto, interamente di proprietà comunale, è stato costruito nell’estate 2017 mediante il convenzionamento con la Società Colomion S.p.A. con scrittura privata rep.nr.807 del 04/07/2017 del che ne definisce i rispettivi impegni economici ed amministrativi, prevedendo a carico del Comune di Bardonecchia l’onere per la progettazione esecutiva e fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche relative all’impianto con un investimento di € 3.700.000,00 ed a carico della Società Colomion
S.p.A. la quota parte di spesa necessaria per la realizzazione dell’intera opera, per la cui realizzazione è stato previsto un investimento complessivo di € 6.700.000,00.
Come meglio rappresentato dall’immagine che segue, l’impianto oggetto della concessione si trova nella parte mediana del comprensorio sciistico dello Jafferau, è prioritariamente raggiungibile dagli utenti tramite l’impianto di arroccamento (telecabina ad 8 posti ad ammorsamento automatico “Bardonecchia - Fregiusia”) ed in subordine mediante accesso veicolare diretto e parcheggio sito in corrispondenza dei cosiddetti Bacini dello Jafferau. Conseguentemente la seggiovia ha il duplice compito di ricircolo degli sciatori nella parte mediana del comprensorio (servendo le piste ancora quasi interamente nella parte boscata) e di arroccamento per gli sciatori che vogliono sfruttare la parte alta fuori bosco del comprensorio sciistico dello Jafferau. Il nuovo impianto consente quindi con un’unica tratta di raggiungere la seggiovia Pian del Bosco - Testa del Ban e la sciovia Jafferau in modo da diminuire drasticamente i tempi di avvicinamento alla zona più nota ed interessante del comprensorio. L’impianto è inoltre predisposto per l’utilizzo estivo di pedoni con eventuale trasporto di biciclette. L’impianto di trasporto pubblico, collaudato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale territoriale del nord ovest - Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria in data 19, 20 e 21 dicembre 2017, è stato esercito temporaneamente per la stagione invernale 2017/2018 ed estiva 2018 dalla Società Colomion S.p.A. come stabilito dalla stessa deliberazione di Giunta Comunale nr.146 del 07/12/2017. La scadenza del citato affidamento temporaneo, utile anche come periodo di prova e test dell’impianto, è stato fissato al 30/09/2018.
L’impianto è stato oggetto del nullaosta tecnico USTIF prot 02029/02142 del 16/10/2017 e collaudato favorevolmente dall’USTIF ai fini dell’apertura al pubblico nel dicembre 2017: l’impianto è entrato pertanto provvisoriamente e regolarmente in esercizio nella stagione invernale 2017/2018.
Attualmente sono in corso le attività di collaudo tecnico amministrativo dell’opera pubblica: come stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale nr.146 del 07/12/2017, la procedura ad evidenza pubblica per la successiva gestione quarantanovennale potrà essere avviata nelle more del collaudo tecnico-amministrativo dell’opera ma potrà concludersi con l’aggiudicazione solamente a seguito del buon esito del collaudo medesimo.
Immagine del comprensorio sciistico dello Jafferau con la seggiovia esaposto “Fregiusia - Plateau” (6 GIGANTE)
ART. 1. IMMOBILI OGGETTO DI CONCESSIONE
Il bene oggetto della concessione è costituito dall’impianto funiviario denominato seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” con stazione di valle di tipologia rinvio tensione posta alla quota di 1.930,96m s.l.m. in località Fregiusia e stazione di monte di tipologia motrice fissa posta alla quota di 2.363,45m s.l.m. oltre ai locali ad esso accessori.
In corrispondenza della stazione di valle è stata realizzata una garitta in legno per il ricovero del personale di servizio oltre ad un binario utile per il rimessaggio dei veicoli nei periodi di non utilizzo dell’impianto. Il binario consentirà anche l’esecuzione delle regolari operazioni di manutenzione di cui le morse ed i veicoli necessitano nel corso della vita utile dell’impianto. Le seggiole che non troveranno spazio in questo “binario morto” verranno immagazzinate durante il periodo di fuori esercizio nelle due stazioni sfruttando il convogliatore ivi presente.
La linea funiviaria, costituita da nr.16 sostegni di cui nr.10 in appoggio, nr.3 in ritenuta e nr.3 a doppio effetto, è rettilinea e non particolarmente ripida (la pendenza media si attesta al 28,04%). In corrispondenza della stazione di monte, oltre alla garitta in legno per il ricovero del personale di servizio, è stato realizzato un locale adibito a cabina MT/BT, un wc per gli addetti e gli armadi elettrici. E’ stato inoltre edificato un locale tecnico atto ad ospitare le strutture organizzative a supporto sia della logistica sia della sicurezza delle piste (locale di ricovero per il personale di controllo e soccorso piste). Il medesimo ha una metratura adeguata e rapportata alle necessità
del comprensorio e ha soddisfatto la carenza di spazi dedicati a tali attività. Una porzione di tale locale tecnico è destinata al rimessaggio delle attrezzature delle piste (es. materassi, reti di sicurezza, ecc…) e dei componenti di ricambio degli elementi d’usura dell’impianto medesimo.
ART. 2. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata quarantanovennale. A causa della prima procedura di gara che non è stata aggiudicata per assenza di offerte valide avrà inizio il 01/02/2019 per la conclusione della stagione invernale 2018/2019 (in sostituzione dell’originaria data di inizio della concessione ipotizzata il 01/12/2018) e terminerà il 30/11/2067. Alla scadenza della concessione non interverrà in alcun caso il rinnovo tacito.
La Stazione Appaltante, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’aggiudicatario.
Ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i., alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di concessione, il concedente potrà comunque ricorrere, previa comunicazione scritta, alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso, con durata massima di 1 anno oltre la naturale scadenza; in ogni caso, la proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dall’Amministrazione appaltante e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale territoriale del nord ovest - Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria, fatto salvo eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia.
ART. 3. MODELLO DI GESTIONE
Il modello di gestione ipotizzato per l’impianto in oggetto è quello rappresentato nel Piano Economico Finanziario approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr.137 del 28/11/2017 successivamente adeguato dal Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento con revisione datata “Novembre 2018” al fine di renderlo coerente con le specificazioni del bando di gara in oggetto. Tale documento è allegato al presente Capitolato Speciale Prestazionale per farne parte integrante e sostanziale. Dai dati di input ed output assunti discendono precisi obblighi reciproci che le parti si impegnano a rispettare. Nel seguito verranno dettagliati gli oneri ed adempimenti a carico del concessionario e della Società Colomion S.p.A. nella sua qualità di gestore del comprensorio sciistico dello Jafferau.
ART. 4. ONERI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Nell’ambito della gestione della seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia- Plateau”, il concessionario si impegna a:
1. Garantire un’apertura invernale minima di almeno 120 giorni (soggetto a rialzo - da intendersi tale un’apertura continuativa di almeno 7 ore). Essi potranno anche non essere continuativi qualora la chiusura venisse dettata per ragioni di sicurezza dal Direttore di Esercizio dell’impianto.
2. Garantire un’apertura estiva minima di almeno 30 giorni (soggetto a rialzo - da intendersi tale un’apertura continuativa di almeno 7 ore). Essi potranno anche non essere continuativi qualora la chiusura venisse dettata per ragioni di sicurezza dal Direttore di Esercizio dell’impianto.
3. Riconoscere alla Società Colomion S.p.A., nella sua qualità di gestore del comprensorio sciistico dello Jafferau, l’importo di euro 300,00/giorno durante tutti i giorni (da intendersi tale un’apertura continuativa di almeno 7 ore) di apertura invernale dell’impianto a titolo di compenso per il servizio di battitura di tutte le piste servite dall’impianto, per il servizio di soccorso su tutte le piste servite dall’impianto ed ai servizi di biglietteria e generali di segreteria pro-quota. Il pagamento a favore della Società Colomion S.p.A. dovrà avvenire a consuntivo entro il 30 maggio di ogni anno per la stagione invernale appena conclusasi.
L’importo pattuito di euro 300,00/giorno sarà soggetto ad una prudenziale rivalutazione media annua del 2% da applicarsi indipendentemente dall’andamento dei mercati e da diversi indici, sia inferiori sia superiori, desunti a livello nazionale.
4. Riconoscere alla Società Colomion S.p.A., nella sua qualità di gestore del comprensorio sciistico dello Jafferau, l’importo di euro 125,00/giorno durante tutti i giorni (da intendersi tale un’apertura continuativa di almeno 7 ore) di apertura estiva dell’impianto a titolo di compenso per il servizio di biglietteria e generali di segreteria pro-quota. Il pagamento a favore della Società Colomion S.p.A. dovrà avvenire a consuntivo entro il 30 settembre di ogni anno per la stagione estiva appena conclusasi. L’importo pattuito di euro 125,00/giorno sarà soggetto ad una prudenziale rivalutazione media annua del 2% da applicarsi indipendentemente dall’andamento dei mercati e da diversi indici, sia inferiori sia superiori, desunti a livello nazionale.
5. Corrispondere al Comune di Bardonecchia, nella sua qualità di ente concedente e proprietario dell’infrastruttura, il canone annuo fisso ed invariabile di euro 5.317,00 a titolo di indennizzo per il mancato godimento degli usi civici sulle aree interessate dall’infrastruttura anticipatamente ed entro il 01 dicembre di ogni anno di attività. Detto importo non sarà soggetto a rivalutazione per tutta la durata della concessione.
6. Corrispondere al Comune di Bardonecchia, nella sua qualità di ente concedente e proprietario dell’infrastruttura, il canone annuo posto a base d’asta di euro 5.000,00 (soggetto a rialzo) per l’utilizzo dell’impianto funiviario anticipatamente ed entro il 01 dicembre di ogni anno di attività. Il canone annuo determinato a seguito dell’espletamento della gara sarà soggetto ad una prudenziale rivalutazione media annua del 2% da applicarsi indipendentemente dall’andamento dei mercati e da diversi indici, sia inferiori sia superiori, desunti a livello nazionale.
7. Corrispondere al Comune di Bardonecchia, nella sua qualità di ente concedente e proprietario dell’infrastruttura, il canone annuo posto a base d’asta di euro 2.500,00 (soggetto a rialzo) per l’utilizzo dei locali tecnici di monte anticipatamente ed entro il 01 dicembre di ogni anno di attività. Il canone annuo determinato a seguito dell’espletamento della gara sarà soggetto ad una prudenziale rivalutazione media annua del 2% da applicarsi indipendentemente dall’andamento dei mercati e da diversi indici, sia inferiori sia superiori, desunti a livello nazionale. L’importo posto a base di gara è relativo alla destinazione d’uso dei locali stabilita dall’ente concedente alla data attuale.
8. Entro la fine del primo anno di gestione, e dunque entro il 30/11/2019, aver acquistato ricambi che si sommeranno a quelli previsti e forniti come base dal costruttore funiviario e che risultano indispensabili al fine di una corretta gestione nel periodo di esercizio per poter fare fronte ad imprevisti nel minore tempo possibile riducendo al minimo i disservizi alla clientela per un importo minimo di euro 50.000,00 (soggetto a rialzo). Il gestore dovrà comprovare gli acquisti mediante la produzione di fatture quietanzate con data successiva al 01/12/2018 e stoccare i relativi materiali nei locali all’uopo predisposti in corrispondenza della stazione di monte dell’impianto e renderli ispezionabili a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale.
9. Entro la fine del primo anno di gestione, e dunque entro il 30/11/2019, aver dotato l’impianto di opportuni dispositivi atti ad estrarre il calore prodotto dagli armadi elettrici di potenza in cabina di comando presso la stazione motrice. L’aria calda dovrà essere convogliata in idoneo scambiatore di calore aria/acqua che renderà disponibile dell’acqua calda utilizzabile dagli impianti tecnologici di stazione o contribuire al riscaldamento dei locali. Le scelte progettuali adottate saranno oggetto di valutazione nel progetto tecnico di gestione.
10. Entro l’inizio del terzo anno di gestione (termine soggetto a ribasso) e dunque entro il 01/12/2020, aver ottenuto per conto dell’ente concedente tutte le autorizzazioni necessarie per incrementare l’attuale portata dalle attuali 1780p/h alle teoriche 2400p/h per le quali l’impianto è stato progettato, dimensionato e realizzato. Oltre all’iter amministrativo sarà onere del concessionario acquistare i nr.20 veicoli di linea mancanti per poter raggiungere la nuova portata oraria.
11. Effettuare puntualmente ed a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (da effettuarsi sia sulle apparecchiature elettromeccaniche, sia sulle strutture funiviarie sia sulle opere civili di linea, valle e monte) che si renderanno necessari nel corso della gestione pluriennale. A tal fine il concessionario si impegna a trasmettere all’ente concedente entro la fine di ogni anno di gestione, e dunque entro il 30 novembre di ogni
anno, un dettagliato report delle attività svolte con una quantificazione a consuntivo delle spese effettivamente sostenute.
12. Effettuare puntualmente ed a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione straordinaria (da effettuarsi sia sulle apparecchiature elettromeccaniche, sia sulle strutture funiviarie sia sulle opere civili di linea, valle e monte) ivi comprese le Revisioni Speciali da effettuarsi ogni 5 anni di esercizio (comprendendo a tal fine anche il primo anno di gestione con affidamento diretto e temporaneo alla Società Colomion S.p.A.). ed almeno un cambio completo della fune portante-traente che si ipotizza si renda necessario nell’arco della gestione pluriennale dell’impianto. A tal fine il concessionario si impegna a trasmettere all’ente concedente entro la fine di ogni anno di gestione, e dunque entro il 30 novembre di ogni anno, un dettagliato report delle attività svolte con una quantificazione a consuntivo delle spese effettivamente sostenute.
13. Effettuare puntualmente ed a propria cura e spese qualsiasi tipo di intervento manutentivo si rendesse necessario sulle strutture paravalanghe realizzate contestualmente all’impianto e poste a protezione della stazione di monte e delle aree sciabili ivi presenti nel corso dell’intera durata della concessione oltre a qualsiasi nuovo intervento di mitigazione del rischio valanghe che si rendesse necessario attuare in altre zone a protezione dell’impianto e delle aree sciabili da esso direttamente asservite.
14. Effettuare a propria cura e spesa la Revisione Generale al ventesimo anno di esercizio dell’impianto (da effettuarsi entro il 30/11/2037 in quanto occorre considerare il primo anno di gestione con affidamento diretto e temporaneo alla Società Colomion S.p.A.). In considerazione del costo ipotizzato nel Piano Economico Finanziario pari ad euro 500.000,00 ed al fine di garantire l’Amministrazione comunale, il concessionario si impegna a stipulare apposita fidejussione di importo pari ad euro 26.500,00 annui per ogni anno di esercizio con decorrenza 01/12/2018 e con scadenza il 30 novembre dell’anno successivo a quello previsto per la Revisione Generale stessa. Ogni anno l’importo della polizza dovrà essere progressivamente aumentato dell’importo annuo di 26.500,00 euro a pena di decadenza del contratto di concessione con contestuale incameramento della polizza fidejussoria contratta a titolo di cauzione definitiva che, per tale ragione, non potrà essere ridotta sino alla scadenza del contratto di concessione.
15. Effettuare a propria cura e spesa la Revisione Generale al trentesimo anno di esercizio dell’impianto (da effettuarsi entro il 30/11/2047 in quanto occorre considerare il primo anno di gestione con affidamento diretto e temporaneo alla Società Colomion S.p.A.). In considerazione del costo ipotizzato nel Piano Economico Finanziario pari ad euro 300.000,00 ed al fine di garantire l’Amministrazione comunale, il concessionario si impegna a stipulare apposita fidejussione di importo pari ad euro 30.000,00 annui per ogni anno di esercizio con decorrenza 01/12/2037 e con scadenza il 30 novembre dell’anno successivo a quello previsto per la Revisione Generale stessa. Ogni anno l’importo della polizza dovrà essere progressivamente aumentato dell’importo annuo di 30.000,00 euro a pena di decadenza del contratto di concessione con contestuale incameramento della polizza fidejussoria contratta a titolo di cauzione definitiva che, per tale ragione, non potrà essere ridotta sino alla scadenza del contratto di concessione.
16. Effettuare a propria cura e spesa la Revisione Generale al quarantesimo anno di esercizio dell’impianto (da effettuarsi entro il 30/11/2057 in quanto occorre considerare il primo anno di gestione con affidamento diretto e temporaneo alla Società Colomion S.p.A.). In considerazione del costo ipotizzato nel Piano Economico Finanziario pari ad euro 500.000,00 ed al fine di garantire l’Amministrazione comunale, il concessionario si impegna a stipulare apposita fidejussione di importo pari ad euro 50.000,00 annui per ogni anno di esercizio con decorrenza 01/12/2047 e con scadenza il 30 novembre dell’anno successivo a quello previsto per la Revisione Generale stessa. Ogni anno l’importo della polizza dovrà essere progressivamente aumentato dell’importo annuo di 50.000,00 euro a pena di decadenza del contratto di concessione con contestuale incameramento della polizza fidejussoria contratta a titolo di cauzione definitiva che, per tale ragione, non potrà essere ridotta sino alla scadenza del contratto di concessione.
17. Assumere, a propria cura e spese, i costi generali legati a pubblicità, spese di rappresentanza, consulenze legali e tecniche come la Direzione di Esercizio, assicurazioni e spese amministrative per l’intera durata della concessione.
18. Dal momento in cui la Società Colomion S.p.A. ottemperando agli obblighi convenzionali (rif. art.6 della scrittura privata rep.nr.807 del 04/07/2017) presi nei confronti dell’ente concedente rendesse elettricamente indipendente l’impianto funiviario, il concessionario dovrà provvedere ad intestarsi ed a corrispondere il pagamento della fornitura elettrica necessaria per il funzionamento dell’impianto. Fino a tale data la Società Colomion S.p.A. dovrà provvedere essa medesima al pagamento della fornitura elettrica necessaria al funzionamento dell’impianto e dei locali accessori oggetto di concessione.
19. Il concessionario si impegna a gestire e custodire l’impianto ed i manufatti ad esso pertinenti rispettandone la destinazione d’uso stabilita dall’ente concedente ed obbligandosi a condurla usando la diligenza del buon padre di famiglia ed esonerando il concedente da qualsiasi responsabilità a riguardo.
20. E’ fatto obbligo al concessionario di assicurare la custodia ed il corretto uso di tutti gli immobili ed impianti per tutta la durata della concessione dovendo alla scadenza riconsegnarli nel pristino stato, salvo normale usura e le modifiche migliorative preventivamente autorizzate, senza che queste comportino alcun obbligo ed onere per l’ente concedente.
21. Il concessionario è obbligato a mantenere le strutture e gli impianti a norma e dovrà presentare al concedente le certificazioni della regolarità e conformità a seguito di collaudi e revisioni oppure nel caso in cui siano eseguiti nuovi lavori: non dovrà apportare agli impianti modificazioni che ne diminuiscano lo stato di consistenza, potrà per altro, previo il benestare del concedente, apportare migliorie all’impianto ed alle sue pertinenze.
22. Il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno agli immobili, sollevando l’ente concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell’utilizzo e della non corretta gestione delle strutture e degli impianti da parte degli stessi.
23. Il concessionario sarà sempre ritenuto direttamente responsabile ed economicamente garante di ogni e qualsiasi danno e/o pregiudizio che possa derivare ai beni mobili ed immobili da esso medesimo condotti o da terzi a seguito del proprio comportamento “colposo” nella condotta e gestione dei medesimi.
24. Il concessionario deve utilizzare personale con regolare posizione assicurativa e previdenziale ed osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
25. Nel caso il concessionario intendesse implementare un proprio servizio di biglietteria, all’uopo di quanto previsto al successivo articolo, dovrà comunicare al concedente la determinazione delle tariffe, dei periodi e dell’orario giornaliero di apertura al pubblico, nel rispetto di quanto riportato nel presente capitolato e nel Piano Economico Finanziario approvato.
26. Il concessionario ha comunque l’obbligo di comunicare, prima dell’inizio della stagione invernale ed estiva, il periodo di apertura e l’orario giornaliero di funzionamento degli impianti per il pubblico. Eventuali variazioni legate alle condizioni climatiche, dell’innevamento e di sicurezza potranno essere adottate dal concessionario, alla condizione che vengano comunicate alla clientela in tempo reale con gli strumenti tecnici a disposizione.
27. Le tariffe, il programma stagionale, gli orari, le variazioni di orario dovranno chiaramente essere esposti al pubblico alle biglietterie.
28. Il concedente potrà emanare direttive per l’attuazione di periodi di apertura straordinaria, anche relativamente all’orario giornaliero e l’applicazione di tariffe particolari, facendosi ovviamente carico degli eventuali consequenziali costi.
29. Si richiamano espressamente le disposizioni dell’art.14 della L.R. 14/12/1989 nr.74.
ART. 5. ONERI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETA’ COLOMION S.P.A.
Nell’ambito della gestione della seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia- Plateau”, la Società Colomion S.p.A., nella sua qualità di gestore del comprensorio sciistico dello Jafferau, ha assunto i seguenti obblighi convenzionali nei confronti dell’ente concedente:
1. Provvedere al servizio di battitura di tutte le piste servite dall’impianto, al servizio di soccorso su tutte le piste servite dall’impianto ed ai servizi di biglietteria e generali di segreteria pro- quota in tutti i giorni di apertura invernale dell’impianto.
2. Provvedere ai servizi di biglietteria e generali di segreteria pro-quota in tutti i giorni di apertura estiva dell’impianto.
3. Provvedere al pagamento della fornitura elettrica necessaria al funzionamento dell’impianto e dei locali accessori oggetto di concessione sino alla conclusione e collaudo dei lavori che ne permetteranno un’indipendenza funzionale dalla restante parte del comprensorio sciistico cosi come previsto all’art.6 della scrittura privata rep.nr.807 del 04/07/2017 che regola i rapporti tra il Comune di Bardonecchia e la medesima società.
4. Corrispondere al concessionario il prezzo per ogni passaggio moltiplicato per il numero di passaggi accertati e rilevati dai sistemi automatizzati che controllano l’accesso all’impianto. Il prezzo applicato per ogni anno di attività è quello indicato nel Piano Economico Finanziario e si applicherà indistintamente ai transiti invernali ed estivi. Il pagamento a favore del concessionario dovrà avvenire a consuntivo entro il 15 del mese successivo a quello a cui i passaggi si riferiscono. E’ fatto salvo quanto riportato all’art.4 punto 25.
ART. 6. CANONE DI CONCESSIONE
Il canone concessorio annuo per la gestione dell’impianto funiviario, che verrà indicato nel contratto, sarà quello offerto in sede di gara con offerta a rialzo rispetto all’importo di euro 5.000,00 oltre IVA 22% posto a base d’asta e inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Il canone annuo determinato a seguito dell’espletamento della gara sarà soggetto ad una prudenziale rivalutazione media annua del 2% da applicarsi indipendentemente dall’andamento dei mercati e da diversi indici, sia inferiori sia superiori, desunti a livello nazionale.
Il canone concessorio annuo per l’utilizzo dei locali tecnici di monte, che verrà indicato nel contratto, sarà quello offerto in sede di gara con offerta a rialzo rispetto all’importo di euro 2.500,00 oltre IVA 22% posto a base d’asta e inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Il canone annuo determinato a seguito dell’espletamento della gara sarà soggetto ad una prudenziale rivalutazione media annua del 2% da applicarsi indipendentemente dall’andamento dei mercati e da diversi indici, sia inferiori sia superiori, desunti a livello nazionale. L’importo posto a base di gara è relativo alla destinazione d’uso dei locali stabilita dall’ente concedente alla data di redazione del presente documento.
In aggiunta ai canoni sopra indicati il concessionario si obbliga a versare all’ente concedente l’importo fisso ed invariabile annuo di euro 5.317,00 IVA non applicabile a titolo di indennizzo per il mancato godimento degli usi civici sulle aree interessate dall’infrastruttura. Detto importo non sarà soggetto a rivalutazione per tutta la durata della concessione.
Il canone annuo di concessione, determinato come sommatoria dei tre addendi precedentemente definiti, andrà pagato all’ente concedente anticipatamente ed entro il 01 dicembre di ogni anno di attività con l’unica eccezione per il primo anno, peraltro parziale, di gestione (01/02/2019-30/11/2019) per il quale detto importo andrà comunque interamente pagato entro la data di inizio della concessione e pertanto entro il 01/02/2019. Il concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere nessuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento di tutte la rate scadute, anche in caso di giudizio pendente.
Il parziale o mancato pagamento del canone alle scadenze convenute costituisce sempre ed automaticamente la messa in mora del concessionario, qualunque ne sia la causa. Saranno, pertanto, dovuti sugli importi non corrisposti o corrisposti in ritardo gli interessi legali e di mora, senza che questo costituisca per il concedente la rinuncia ad ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza, fatto sempre salvo il maggior danno.
Il mancato pagamento del canone come meglio specificato negli articoli seguenti potrà portare alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile fatto salvo il maggior danno a carico del concessionario.
In caso di mancato pagamento delle rate di canone è facoltà dell’ente concedente avvalersi della garanzia di cui agli articoli seguenti.
Si specifica che il canone concessorio annuo posto a base di gara per l’utilizzo dei locali tecnici di monte è relativo alla destinazione d’uso dei locali stabilita dall’ente concedente alla data di redazione del presente documento. Qualora nel corso della durata della concessione vi sia un mutamento di destinazione d’uso, compatibile con le limitazioni imposte dal P.R.G.C., il nuovo canone (da intendersi come importo posto a base di gara) sarà determinato sulla base degli indici OMI (banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate) con localizzazione “R1/zona extraurbana/territorio montano”. Il nuovo canone annuo, determinato applicando il medesimo rialzo percentuale offerto in sede di gara ed in analogia con quanto fatto in precedenza, sarà soggetto ad una prudenziale rivalutazione media annua del 2% da applicarsi indipendentemente dall’andamento dei mercati e da diversi indici, sia inferiori sia superiori, desunti a livello nazionale.
ART. 7. MANUTENZIONI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI
Il concessionario assume l’obbligo di effettuare puntualmente ed a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (da effettuarsi sia sulle apparecchiature elettromeccaniche, sia sulle strutture funiviarie sia sulle opere civili di linea, valle e monte) che si renderanno necessari nel corso della gestione pluriennale. A tal fine il concessionario si impegna a trasmettere all’ente concedente entro la fine di ogni anno di gestione, e dunque entro il 30 novembre di ogni anno, un dettagliato report delle attività svolte con una quantificazione a consuntivo delle spese effettivamente sostenute.
Il concessionario assume l’obbligo di effettuare puntualmente ed a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione straordinaria (da effettuarsi sia sulle apparecchiature elettromeccaniche, sia sulle strutture funiviarie sia sulle opere civili di linea, valle e monte) ivi comprese le Revisioni Speciali da effettuarsi ogni 5 anni di esercizio (comprendendo anche il primo anno di gestione con affidamento diretto e temporaneo alla Società Colomion S.p.A.). ed almeno un cambio completo della fune portante-traente che si ipotizza si renda necessario nell’arco della gestione pluriennale dell’impianto. A tal fine il concessionario si impegna a trasmettere all’ente concedente entro la fine di ogni anno di gestione, e dunque entro il 30 novembre di ogni anno, un dettagliato report delle attività svolte con una quantificazione a consuntivo delle spese effettivamente sostenute.
Il concessionario assume l’obbligo di effettuare a propria cura e spesa:
- la Revisione Generale al ventesimo anno di esercizio dell’impianto (da effettuarsi entro il 30/11/2037);
- la Revisione Generale al trentesimo anno di esercizio dell’impianto (da effettuarsi entro il 30/11/2047);
- la Revisione Generale al quarantesimo anno di esercizio dell’impianto (da effettuarsi entro il 30/11/2057);
a pena di decadenza del contratto di concessione con contestuale incameramento della polizza fidejussoria contratta a titolo di cauzione definitiva che, per tale ragione, non potrà essere ridotta sino alla scadenza del contratto di concessione.
Si precisa che per le attività manutentive ed accessorie (quali la pulizia dei locali, la verifica e manutenzione di impianti o parte degli stessi, ecc…) il concessionario potrà avvalersi di ditte esterne dotate di opportuna qualificazione, professionalità e mezzi.
Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, l’ente concedente potrà effettuare controlli periodici per verificare lo stato di conservazione delle strutture e degli impianti in contraddittorio con il concessionario.
Il concessionario sarà altresì responsabile della pulizia e disinfezione dei locali, della pulizia e decoro dei percorsi pedonali e veicolari, dello sgombero neve (laddove necessario), dello scarico neve dalle coperture dei locali tecnici di valle e monte, delle strutture funiviarie di linea, valle e monte e della seggiole nonché della manutenzione del verde nel periodo estivo. Resta a carico del concessionario anche qualsiasi tipo di intervento manutentivo si rendesse necessario sulle strutture paravalanghe realizzate contestualmente all’impianto e poste a protezione della stazione di monte e delle aree sciabili ivi presenti nel corso dell’intera durata della concessione oltre a qualsiasi nuovo intervento di mitigazione del rischio valanghe che si rendesse necessario attuare in altre zone a protezione dell’impianto e delle aree sciabili da esso direttamente asservite.
Spetta, altresì, al concessionario effettuare a propria cura e spese, previa autorizzazione dell’ente concedente, tutti gli eventuali interventi che si dovessero rendere necessari nel tempo, anche per intervenute esigenze normative, per rendere i locali e le aree perfettamente idonei all’uso previsto.
E’ fatto divieto al concessionario, senza preventivo consenso scritto dell’ente concedente, di far eseguire o di eseguire mutamenti edilizi nei locali e su tutti gli impianti (elettrici, idraulici, di riscaldamento, ecc…) in essi esistenti. Tutte le opere di sistemazione, messa in sicurezza, miglioramento ed adeguamento degli immobili e degli impianti dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dall’ente concedente, previa concertazione delle soluzioni tecniche da utilizzare e nel rispetto della normativa vigente pena risoluzione della concessione e passeranno gratuitamente in proprietà al Comune a scadenza della concessione senza nulla a pretendere il concessionario.
Copia delle autorizzazioni all’esercizio, dei progetti, delle segnalazioni di inizio attività, permessi ed autorizzazioni ad effettuare lavori edilizi comunque denominati, delle dichiarazioni di conformità degli impianti che il concessionario eventualmente realizzerà dovranno essere depositate presso l’Area Tecnica del Comune di Bardonecchia e gli originali saranno esibiti dal concessionario ogniqualvolta sia richiesto dalle autorità competenti.
Nessun intervento edilizio potrà essere effettuato senza aver concluso le necessarie procedure di legge ed il concessionario è tenuto a comunicare la data di inizio e di termine dei lavori. Gli interventi su parti impiantistiche quali gli impianti elettrici, termofluidici ed elettromeccanici dovranno essere realizzati da personale e tecnici qualificati nei rispettivi rami e per ogni intervento dovrà seguire ed essere trasmessa all’ente concedente la documentazione attestante l’esecuzione a regola d’arte (certificati di conformità) nonché la documentazione “as built” a firma di un tecnico abilitato.
ART. 8. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEI LOCALI
Ai fini della presentazione dell’offerta economica e tecnica, gli operatori devono effettuare un sopralluogo obbligatorio per visionare gli impianti e gli immobili oggetto di concessione secondo quanto riportato nel disciplinare di gara.
ART. 9. IMPOSTA DI BOLLO E FATTURAZIONE
In merito all’imposta di bollo si applica quanto stabilito dalla Risoluzione nr.96/E del 16 dicembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa.
Per quanto attiene al canone di concessione, entro il decimo giorno dalla corresponsione del pagamento del canone, l’ente concedente farà pervenire al concessionario regolare fattura, eventualmente soggetta ad IVA, in originale.
ART. 10. CAUZIONE PROVVISORIA
L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, come stabilito nel disciplinare di gara. La cauzione provvisoria della ditta aggiudicataria sarà trattenuta fino alla costituzione della cauzione definitiva.
ART. 11. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, il concessionario, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre cauzione definitiva pari al 10% dell’importo corrispondente al canone di concessione di aggiudicazione (per la gestione dell’impianto funiviario e per l’utilizzo dei locali tecnici di monte) sommato alla quota corrispondente all’indennizzo per il mancato godimento degli usi civici sulle aree interessate dall’infrastruttura per i quarantanove anni di concessione, rilasciata sotto le forme e ai sensi dell’art.103 del D.Lgs nr.050/2016 s.m.i.. La garanzia definitiva è prestata con le medesime modalità della garanzia provvisoria, anche sotto forma di fidejussione.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina, in ogni caso, la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell’ente concedente che aggiudicherà al concorrente che segue in graduatoria. Per tutto quanto non indicato nel presente Capitolato Speciale Prestazionale e nel bando e disciplinare di gara si applica quanto previsto dall’art.103 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i..
La cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata della concessione, quale garanzia a favore dell’ente concedente per il regolare ed esatto adempimento del concessionario di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi ed assicurativi e verrà svincolata unicamente dopo la scadenza del contratto, dietro richiesta del concessionario medesimo ed in assenza di pendenze di qualsiasi natura con l’ente concedente; resta inteso che l’ente concedente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l’applicazione delle penali. Si specifica ulteriormente che la cauzione definitiva, determinata come sopra indicato, non potrà essere ridotta sino alla scadenza del contratto di concessione così come riportato al precedente art.4 e che pertanto l’importo originario della cauzione definitiva dovrà permanere fino all’avvenuta riconsegna delle strutture e degli impianti al termine del contratto a seguito di formale attestazione dell’avvenuto adempimento da parte degli uffici comunali competenti.
Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore dell’ente concedente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati. La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 nr.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 nr.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
- avere quale beneficiario il Comune di Bardonecchia;
- essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art.1944 del Codice Civile;
- prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Codice Civile;
- prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell’ente concedente entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
- essere escussa dall’ente concedente dietro una semplice richiesta scritta senza che il fideiussore possa richiedere alla stessa Amministrazione comunale giustificazione alcuna a supporto di tale escussione in ordine al contratto trattandosi di garanzia a prima richiesta. Quanto sopra, anche nell’ipotesi di eccezioni o contestazioni del concessionario o di giudizio pendente avanti l’autorità giudiziaria o avanti all’eventuale organismo arbitrale.
In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il concessionario ha l’obbligo di integrare la stessa, fino all’importo stabilito a pena di decadenza immediata del contratto di concessione. In alternativa, in caso di garanzia costituita da cauzione, qualora l’ente concedente dovesse rivalersi su di essa sarà obbligo del concessionario - a semplice richiesta dell’ente concedente - provvedere alla ricostituzione della cauzione a termini contrattuali entro 30 giorni dalla data di escussione. In caso di inadempimento alla predetta obbligazione nel termine congruo assegnato, è facoltà dell’amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile.
ART. 12. DANNI DERIVANTI DALLA GESTIONE E/O COSTRUZIONE E POLIZZE ASSICURATIVE
Nel caso fossero rilevati danni agli impianti o alle loro pertinenze, imputabili a imprudenza del concessionario e formalmente accertati con le modalità di cui al successivo art.26, il costo per il ripristino, valutato a norma di legge, è posto a carico del concessionario.
I danni diretti e/o indiretti incluso il fermo dell’impianto discendenti da difetti progettuali, costruttivi o realizzativi dell’impianto in questione, ovvero dalla non conformità a norme di legge o prescrizioni amministrative in materia di sicurezza e prevenzione saranno a carico del concedente che potrà nel caso avvalersi delle garanzie rilasciate dalla ditta costruttrice.
Con riferimento agli oneri prescritti dal presente capitolato, il concessionario ha l'obbligo di stipulare idonee coperture assicurative e di produrre, almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze. Tenuto conto della durata della concessione, il concessionario si assume l’onere di mantenere in vigore le coperture assicurative prescritte sino alla data di scadenza della concessione e si obbliga a comunicare al concedente ogni intercorsa variazione, producendo la documentazione necessaria. A tal fine, le polizze dovranno prevedere l’impegno della compagnia assicurativa, mediante clausola esplicita o appendice, a:
1. non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non preventivamente notificate al concedente a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata;
2. comunicare al concedente a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata l’eventuale mancato pagamento del premio anniversario, del premio di regolazione o di eventuali appendici che comportano il pagamento di un premio;
3. indirizzare l’avviso di recesso, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, anche al concedente a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.
Qualora il concessionario disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto prescritto dal presente articolo, potrà ottemperare agli obblighi contrattuali corredando le medesime di appendice da cui risulti la sussistenza dei requisiti indicati. I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico del concessionario. In particolare, dovranno essere attivate, con oneri a carico del concessionario, le seguenti coperture:
1. Copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (RCT) stipulata presso una primaria compagnia, con le seguenti caratteristiche inderogabili:
- l'oggetto della copertura deve ricomprendere puntualmente tutte le attività e le incombenze a carico del concessionario derivanti dalla concessione, nulla escluso né eccettuato, mediante esplicita presa d’atto della compagnia;
- massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro;
- estensione della qualifica di assicurato al Comune di Bardonecchia, ai suoi amministratori e prestatori di lavoro limitatamente ai rischi dedotti in polizza;
- la polizza deve ricomprendere le seguenti estensioni e condizioni:
a. responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati e impianti e più in generale dei beni oggetto della concessione;
b. responsabilità civile da inquinamento accidentale, con limite di risarcimento non inferiore ad € 300.000,00 per sinistro;
c. responsabilità civile per danni a terzi da incendio, con limite non inferiore ad € 300.000,00 per sinistro;
d. danni a terzi da interruzioni o sospensioni di attività, con limite non inferiore a € 300.000,00 per sinistro;
e. danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
f. responsabilità civile personale dei dipendenti, collaboratori e partecipanti all’attività del concessionario per danni cagionati a terzi, nello svolgimento delle mansioni ed attività prestate per conto del concessionario.
2. Copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) ai sensi del
D.P.R. 30 giugno 1965 nr.1124 e s.m.i., del D.Lgs 23 febbraio 2000 nr.38 e s.m.i. e del Codice Civile per danni non rientranti nella discipline precedenti stipulata presso primaria compagnia, con le seguenti caratteristiche inderogabili:
- l'oggetto della copertura deve ricomprendere puntualmente tutte le attività e le incombenze a carico del concessionario derivanti dalla concessione, nulla escluso né eccettuato, mediante esplicita presa d’atto della compagnia;
- estensione della qualifica di assicurato al Comune di Bardonecchia, ai suoi amministratori e prestatori di lavoro limitatamente ai rischi dedotti in polizza;
- il massimale deve essere adeguato all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze del concessionario, con un massimale per prestatore di lavoro o soggetto ad esso assimilabile non inferiore a € 1.500.000,00;
- espressa estensione della copertura alle malattie professionali degli assicurati sia riconosciute dall’INAIL sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro 12 mesi o periodo più ampio dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza medesima.
Con riferimento all’assicurazione per il rischio incendio ed altri danni ai beni a copertura ed indennizzo dei danni subiti dai beni condotti e custoditi in concessione a seguito di incendio, eventi socio-politici, terrorismo e sabotaggio, fenomeni atmosferici, fenomeni elettrici, eventi catastrofali, guasti, il concessionario si impegna a sostenere il 50% della spesa assicurativa sostenuta dal concedente fino ad un massimo di € 7.500 annui, rimborsando tale quota entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del concedente. Tale importo è da considerarsi ricompreso alla voce “Spese varie amministrative e tecniche” riportata nel Piano Economico Finanziario.
ART. 13. FORZA MAGGIORE
Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili. I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione della gestione e dei lavori in capo al concessionario non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese del concessionario stesso, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Amministrazione comunale nella sua qualità di ente concedente.
I danni che il concessionario ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati alla Amministrazione comunale entro 5 (cinque) giorni dall’inizio del loro avverarsi, unicamente mediante lettera raccomandata, anticipata via fax, o posta elettronica certificata sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
ART. 14. DOCUMENTI CONTRATTUALI
I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono:
- il contratto;
- il disciplinare di gara;
- il presente Capitolato Speciale Prestazionale con i relativi allegati;
- l’offerta tecnica ed economica presentata dal concorrente
- il Piano Economico Finanziario di sola gestione approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr.137 del 28/11/2017 successivamente adeguato dal Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento con revisione datata “Novembre 2018” al fine di renderlo coerente con le specificazioni del bando di gara in oggetto sottoscritto per accettazione.
I documenti sopra elencati, in caso di discordanze sull’esatta interpretazione delle disposizioni in essa contenute, prevalgono l’uno sull’altro nell’ordine con il quale sono sopra elencati. In ogni caso, le norme di legge imperative o comunque inderogabili, prevalgono sulle eventuali disposizioni contrattuali contenute nel contratto, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale Prestazionale con i relativi allegati e nell’offerta tecnica ed economica presentata dal concorrente.
Sono da ritenersi inoltre documenti contrattuali, seppur materialmente non allegati, anche i seguenti allegati al Capitolato Speciale Prestazionale:
- il progetto definitivo funiviario redatto dal costruttore DOPPELMAYR ITALIA Srl;
- gli schemi elettrici funzionali dell’impianto;
- la documentazione CE per l’impianto in oggetto;
- il Nulla Osta tecnico ex art.3 del D.P.R. nr.753/1980 prot. nr.02029/02142 del 16/10/2017 emesso dall’Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria.
ART. 15. REVISIONE PREZZI
L’importo del canone di concessione è soggetto alle indicizzazioni previste al precedente art.6.
In caso di eventuale affidamento di servizi analoghi per la revisione prezzi si farà riferimento alle disposizioni dell’art.106 comma 1 lettere b, c e d del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i..
ART. 16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
In conformità a quanto stabilito dall’art.105 comma 1 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. è fatto divieto al concessionario di cedere il relativo contratto stipulato.
E’ vietata la cessione, a qualsiasi titolo, della gestione dell’impianto funiviario e dei locali tecnici di monte a pena di decadenza dalla concessione.
E' fatto espresso e tassativo divieto al concessionario di subaffittare o sub concedere, ovvero semplicemente di sublocare o comunque concedere a terzi in uso, anche solo parzialmente e a qualsiasi titolo, anche gratuito, l’impianto funiviario con annessi posti di comando di valle e di monte.
E’ invece facoltà del concessionario, previa autorizzazione scritta dell’ente concedente, subaffittare o sub concedere, ovvero semplicemente di sublocare o comunque concedere a terzi in uso, anche solo parzialmente e a qualsiasi titolo, anche gratuito, i locali tecnici di monte. Si precisa che il locale magazzino sito al piano interrato è da ritenersi ad uso esclusivo dell’impianto funiviario, collegato fisicamente al posto di comando e destinato ad allocare i ricambi ovvero i materiali d’uso per l’espletamento delle manutenzioni che risultano necessarie al fine di una corretta gestione nel periodo di esercizio onde poter fare fronte ad imprevisti nel minore tempo possibile riducendo al minimo i disservizi alla clientela. A fronte di ciò detto locale non potrà in nessun caso essere subaffittato o sub concesso, ovvero semplicemente sublocato o comunque concesso a terzi in uso, anche solo parzialmente e a qualsiasi titolo, anche gratuito, dal concessionario.
Resta fermo quanto previsto agli artt.48, 106 comma 1 lettera d e 110 del D.Lgs nr.050/2016 e
s.m.i. in caso di modifiche soggettive dell’esecutore del contratto.
E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da espletare.
L’ente concedente sarà libero di cedere il contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell’immobile in favore del quale è prestato il servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel contratto, nei limiti di scadenza temporale del contratto stesso. A tal fine, il concessionario rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L’Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell’Amministrazione cessionaria.
ART. 17. VARIABILITA’ DEL CONTRATTO
Il concessionario non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni alle condizioni contrattuali. Egli ha obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall’ente concedente e che questi gli abbia ordinato, che non rappresentino modifica essenziale alla natura del contratto e delle relative prestazioni, in conformità al disposto dell’art.106 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i..
Resta in ogni caso facoltà unilaterale dell’ente concedente risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata con preavviso di 30 giorni (trenta giorni) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio di gestione dell’impianto funiviario e dei locali tecnici di monte senza che il concessionario possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto. A tal fine si fa rinvio a quanto stabilito dall’art.109 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i..
Riguardo al concessionario è ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire come già precedentemente esposto.
ART. 18. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
In seguito all’aggiudicazione definitiva, il concorrente aggiudicatario si impegna a stipulare il conseguente contratto, presentando la documentazione richiesta dall’ente concedente.
L’Aggiudicatario dovrà presentarsi, a pena di decadenza dell’aggiudicazione ed incameramento della cauzione provvisoria, per la stipula del contratto di concessione nonché per la redazione del verbale di consegna delle strutture e degli impianti nei giorni e nel luogo che verranno indicati dall’ente concedente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto, per cause non imputabili all’ente concedente, si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria e dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione, avviando l’affidamento alla seconda ditta nella graduatoria delle offerte; le spese sostenute saranno addebitate all’impresa inadempiente, salva ogni altra azione per ulteriori danni.
ART. 19. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI - CESSIONE DEI CREDITI
Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 nr.136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i..
Il concessionario deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art.3 comma 1 della legge nr.136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr.445.
In attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti all’art.3 della Legge 13 agosto 2010 nr.136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i., l’atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso la committente, dei crediti acquisiti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso il cessionario, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al cedente, indicando obbligatoriamente i codici CIG dell’intervento.
ART. 20. FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE DEL TITOLARE
Il concessionario si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell’impresa aggiudicataria, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione oppure il recesso del contratto.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese si applica la disciplina prevista dall’art.48 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i..
ART. 21. DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO
L’Impresa aggiudicataria, che non abbia sede nel territorio comunale, dovrà eleggere il proprio domicilio in Bardonecchia presso il Comune di Bardonecchia.
Il concessionario potrà farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato. Il rappresentante dovrà accettare l’incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi all’ente concedente al momento della sottoscrizione del contratto.
Il rappresentante dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito di necessari poteri per la gestione del servizio.
Il rappresentante avrà la piena rappresentanza del concessionario stesso nei confronti dell’ente concedente con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero direttamente poste al concessionario.
In caso di impedimento personale, il rappresentante, su autorizzazione del concessionario, dovrà comunicare all’ente concedente il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata procura speciale con i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l’esecuzione del contratto.
E’ in facoltà della Amministrazione comunale chiedere al concessionario la sostituzione del suo rappresentante.
Il concessionario sarà tenuto a nominare ed a segnalare all’ente concedente entro 15 (quindici) giorni dall’avvio dell’esecuzione del contratto un proprio “Referente operativo” con le funzioni di supervisore per tutti gli immobili ed impianti oggetto del presente Capitolato Speciale Prestazionale.
ART. 22. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni tra i responsabili dell’ente concedente ed il concessionario od, in caso di nomina, del suo rappresentante e dei collaboratori dell’ente concedente stesso potranno essere fatte verbalmente e per iscritto a mezzo lettera, posta elettronica o posta elettronica certificata.
Le comunicazioni riguardanti l’interpretazione del contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, le comunicazioni delle visite ispettive con preavviso, le penali e le contestazioni, dovranno in ogni caso essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi espressamente previsti dal Capitolato Speciale Prestazionale.
Eventuali contestazioni che il concessionario intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta dovranno essere presentate all’ente concedente entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione; scaduto il suddetto termine la comunicazione è da intendersi accettata integralmente e senza alcuna eccezione.
Tutte le comunicazioni scritte verranno inviate rispettivamente ai domicili legali eletti dalle parti.
ART. 23. CONTROVERSIE
Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art.206 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.. L’ente concedente a seguito della richiesta del concessionario formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo xxxxxxx da sottoporre al concessionario per l’accettazione. L’accettazione del concessionario dovrà pervenire per iscritto nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; l’accordo xxxxxxx dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.
Nel caso in cui le parti non raggiungessero l’accordo bonario, competente a conoscere la controversia sarà l’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Torino.
ART. 24. SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti al gara di concessione ed alla stipulazione del relativo contratto, anche se non espressamente richiamate dal presente Capitolato Speciale Prestazionale, nonché le spese per la registrazione del contratto stesso, le spese per i diritti di segreteria e per il deposito, la custodia amministrativa e lo svincolo della cauzione sono a totale carico del concessionario.
Saranno inoltre a carico del concessionario:
- tutte le spese notarili o equipollenti ed in particolare gli oneri fiscali e di registrazione;
- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sia sulle apparecchiature elettromeccaniche, sia sulle strutture funiviarie sia sulle opere civili di linea, valle e monte come precedentemente indicate;
- tutte le spese di gestione (riscaldamento, consumi di acqua potabile, energia elettrica, telefonia e dati, gas, le tasse, i tributi, le imposte dirette ed indirette di esercizio per le voci pertinenti) come precedentemente indicate;
- i costi generali legati a pubblicità, spese di rappresentanza, consulenze legali e tecniche come la Direzione di Esercizio, assicurazioni e spese amministrative per l’intera durata della concessione;
- le spese inerenti alla realizzazione di opere e lavori necessari all’utilizzo specifico cui i beni oggetto della concessione sono destinati, anche a causa di sopravvenute esigenze normative;
- le altre spese previste nel presente capitolato.
Il concessionario non potrà variare la destinazione d’uso dei locali, né apportare modifiche, né eseguire lavori nei locali senza preventiva autorizzazione scritta dell’ente concedente. Tutte le spese relative alle modifiche non autorizzate dall’ente concedente sono comunque a totale carico del concessionario che si obbliga al ripristino dello status quo entro il termine perentorio eventualmente indicatogli dall’ente concedente, fatta eccezione per i mutamenti reversibili e/o irreversibili autorizzati per iscritto dal concedente.
Alla scadenza della concessione i beni concessi dovranno essere ripristinati dal punto di vista ambientale e restituiti nelle condizioni originarie (fatta eccezione per i mutamenti reversibili e/o irreversibili autorizzati formalmente in tal senso dall’ente concedente) ed in buon stato di manutenzione, appositamente verificato dai tecnici comunali preposti. In caso contrario l’ente concedente potrà intervenire forzosamente a spese e danno del concessionario, anche avvalendosi della cauzione definitiva.
ART. 25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Dott.Xxx.Xxxxxxxxx XXXXXXXX, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Bardonecchia, che potrà avvalersi dei propri collaboratori per quanto attiene alle richieste di intervento, diffide, comunicazioni in genere ed a cui spetta l’onere di controllo e vigilanza circa il rispetto di tutte le norme contrattuali e legislative- regolamentari vigenti.
In materia di esecuzione del contratto si fa rinvio alla generale disciplina di cui all’art.30 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i..
ART. 26. CONTROLLI
L’ente concedente e gli altri Enti, ciascuno nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, hanno la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e tramite i competenti uffici, controlli tecnici, amministrativi e fiscali sugli immobili concessi, sull’attività esercitata e sulla conformità della stessa e dei requisiti soggettivi del concessionario all’oggetto e alle condizioni stabilite dal contratto di concessione.
Nel corso del contratto l'ente concedente può disporre, in qualsiasi momento, tramite i suoi funzionari dell’Area Tecnica e di Polizia Locale ispezioni e controlli, senza obbligo di preavviso, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte del concessionario.
Nel caso di visita ispettiva senza preavviso, l’ente concedente procederà all’esecuzione delle verifiche in presenza di due testimoni: uno scelto fra i dipendenti dell'Amministrazione comunale medesima e l’altro fra i dipendenti del concessionario. In caso di rifiuto da parte del personale del concessionario a presenziare alle verifiche, l’ente concedente procederà egualmente in presenza di due testimoni scelti fra i dipendenti dell'Amministrazione comunale ed in tale evenienza tutti gli inadempimenti che verranno rilevati, non potranno, in alcun modo, essere contestati dal concessionario.
Sia i funzionari dell'ente concedente incaricati dall’Area Tecnica o dalla Polizia Locale all’esecuzione dei controlli ed il personale del concessionario sono autorizzati dalle parti a presenziare al sopralluogo ed a sottoscrivere verbali e documenti relativi ai risultati dei controlli effettuati.
Nel caso di visita ispettiva con preavviso, l’avviso va inviato, a mezzo pec, al domicilio legale eletto dal concessionario ed eventualmente e non obbligatoriamente anche all’indirizzo della sede operativa del concessionario. La comunicazione andrà trasmessa dall’ente concedente
almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell’ora in cui saranno effettuati i controlli; allo scopo farà fede la data e l’ora della ricevuta della pec. Nella comunicazione sarà specificata, obbligatoriamente, la data e l’ora in cui avverrà la visita e l’indirizzo della sede in cui il concessionario dovrà presentarsi.
Alla visita ispettiva con preavviso, potrà presentarsi il concessionario o il suo rappresentante o in caso di assenza di quest’ultimo, il suo sostituto. E’ facoltà comunque del concessionario o del suo rappresentante o del sostituto di quest’ultimo, delegare una persona di fiducia diversa a presenziare alla visita ispettiva. In tale evenienza, la persona delegata dovrà presentarsi alla data, nell’ora e nel luogo convenuti dall’ente concedente munita di delega scritta. La suddetta delega potrà essere inviata anche a mezzo pec all’ente concedente. In mancanza della delega, il concessionario sarà assente alla visita.
Sia la persona delegata alla visita ispettiva con preavviso, che il personale del concessionario nel caso di visita senza preavviso, avranno la piena rappresentanza del concessionario stesso nei confronti dell'ente concedente, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso comunicate in sede di accertamento, avranno eguale valore come se fossero direttamente poste al concessionario o al suo legale rappresentante o al sostituto di quest’ultimo. La persona delegata o il personale del concessionario in caso di visita senza preavviso, perciò, sono autorizzate e sono tenute a sottoscrivere, in contraddittorio con l’incaricato dell’ente concedente, il verbale e documenti relativi ai controlli effettuati.
In caso di mancata presenza del concessionario o del suo rappresentante o del sostituto di questi o di persona delegata alla visita ispettiva con preavviso, il funzionario dell'ente concedente procederà comunque alla visita, anche in assenza di testimoni; in tale evenienza, tutti gli inadempimenti che verranno rilevati, non potranno, in alcun modo, essere contestati dal concessionario.
Si fa in ogni caso rinvio alla disciplina generale in materia di attività di verifica richiamata dagli artt.102 e 111 del D.Lgs nr.050/2016 s.m.i. per quanto applicabile nella fattispecie oggetto del presente capitolato.
ART. 27. PENALI
Limitatamente agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti, nel caso in cui si verificasse una qualsiasi irregolarità dovuta ad imperizia e/o negligenza dell'operatore economico, l’ente concedente interverrà in sostituzione del concessionario con spese che verranno addebitate al concessionario medesimo.
Nel caso in cui le attività di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile concessionario, siano interrotte, ovvero siano espletate in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato, sarà applicata una penale giornaliera da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00 in ragione della gravità dell’inadempienza, salvo la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.
E’ inoltre prevista l’applicazione delle seguenti penali:
- euro 2.000,00/giorno per ogni giorno di apertura in meno nel periodo invernale rispetto ai giorni di apertura proposti dal concessionario nel progetto tecnico di gestione (per giorno si deve intendere un’apertura continuativa di almeno 7 ore);
- euro 1.000,00/giorno per ogni giorno di apertura in meno nel periodo estivo rispetto ai giorni di apertura proposti dal concessionario nel progetto tecnico di gestione (per giorno si deve intendere un’apertura continuativa di almeno 7 ore).
I giorni di apertura, siano essi estivi o invernali, potranno anche non essere continuativi qualora la chiusura venisse dettata per ragioni di sicurezza dal Direttore di Esercizio dell’impianto. E’ esclusa l’applicazione delle penali nel caso in cui la chiusura dell’impianto fosse dettata da cause di forza maggiore e quindi non dipendenti dal concessionario. A titolo esemplificativo vengono ricomprese nelle cause di forza maggiore l’assenza di neve al suolo durante l’esercizio invernale ovvero l’inaccessibilità della stazione di valle dell’impianto.
Nel caso in cui entro la fine del primo anno di gestione, e dunque entro il 30/11/2019, il concessionario non fosse in grado di giustificare acquisti specifici a titolo di ricambi per un valore pari a quello da lui stesso proposto nel progetto tecnico di gestione, esso medesimo sarà tenuto a versare la differenza nelle casse dell’ente concedente a titolo di penale.
In tutti i casi l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni e/o ulteriori oneri sostenuti dall’ente concedente a causa dell’inadempienza dell’operatore economico.
Quanto sopra fatta salva la facoltà di richiedere, qualora le manchevolezze siano ostative per il servizio o pregiudizievoli per la sicurezza, la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.29. I valori delle penali suddette si intendono aggiornati automaticamente in base all’indice ISTAT, ogni anno.
ART. 28. CLAUSOLE DI RECESSO E REVOCA
All'ente concedente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse in analogia di quanto disposto dall’articolo 1671 del Codice Civile. Fermo restando quanto previsto dagli artt.88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs nr.159/2011, l’ente concedente può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento in attuazione di quanto previsto all’art.109 del D.Lgs nr.050/2016 s.m.i..
La concessione per l’esercizio pubblico degli impianti potrà essere revocata dal Comune concedente per comprovate esigenze di pubblico interesse previa comunicazione alla Giunta Regionale. In tal caso al concessionario spetterà un indennizzo per il danno emergente dall’anticipata risoluzione della convenzione, nonché per l’avviamento (art.13 comma 1 della L.R. nr.74/89).
ART. 29. IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il mancato rispetto, da parte del concessionario e/o del concedente, di quanto pattuito o delle disposizioni degli organi di vigilanza, o l’inosservanza di norme contenute in leggi o regolamenti, darà facoltà alla parte adempiente di inviare una diffida ad adempiere all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata a./.p.e.c. entro il termine essenziale ed inderogabile di gg 15 dal ricevimento di tale comunicazione, il concessionario e/o il concedente dovranno fornire le opportune spiegazioni e se del caso prendere i provvedimenti necessari.
Trascorso tale periodo senza che nulla sia avvenuto potrà essere intrapresa l’azione di risoluzione della concessione, con conseguente obbligo della parte inadempiente di liquidare tutti i danni subiti alla parte adempiente.
Per quanto attiene ad inadempimenti del concessionario, l’intero contratto è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile:
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del concessionario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di sospensione unilaterale dell’attività durante i periodi di apertura del comprensorio per un periodo superiore a 3 giorni anche non consecutivi, fatte salve cause di forza maggiore o diverse disposizioni impartite dal Direttore di Esercizio dell’impianto;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto (laddove non espressamente consentito);
- nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale;
- nel caso di irreperibilità del concessionario o del suo rappresentante;
- nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza del concessionario comporti l’esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti negli immobili;
- mancata tempestiva comunicazione da parte del concessionario verso l’ente concedente di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.80 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- perdita, in capo al concessionario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- ripetuta violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del concessionario che determinino una grave irregolarità;
- grave violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
- grave violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal concessionario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
- nei confronti del concessionario per il quale sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- qualora l'appalto/concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.;
- qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;
- qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del concessionario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali il concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Il presente contratto si risolverà, inoltre, al verificarsi anche di una sola delle seguenti inadempienze:
- reiterate e gravi violazioni delle norme di pubblica sicurezza che portino ad una sospensione dell’attività da parte degli organi deputati al controllo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme in materia sanitaria che portino a sospensioni dell’attività da parte dell’azienda sanitaria;
- morosità nei pagamenti del canone per 2 rate consecutive;
- sospensione ed interruzione delle forniture (acqua, gas, luce, ecc…) come conseguenza della morosità del concessionario;
- decadenza o mancato rinnovo dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese per l’attività oggetto del presente contratto;
- utilizzo dei locali e delle strutture per destinazioni d’uso ed attività non previste dal presente contratto ovvero in assenza della prevista autorizzazione dell’ente concedente.
- anche una sola giornata di apertura in meno rispetto al valore minimo inderogabile di 120 giorni durante l’esercizio invernale;
- anche una sola giornata di apertura in meno rispetto al valore minimo inderogabile di 30 giorni durante l’esercizio estivo;
- il mancato raggiungimento del valore minimo inderogabile pari a 50.000,00 euro per acquisti specifici a titolo di ricambi entro il 30/11/2019;
- la mancata conclusione dei lavori di estrazione con contestuale riutilizzo del calore prodotto dagli armadi elettrici di potenza in cabina di comando presso la stazione motrice entro il 30/11/2019.
I casi elencati al precedente punto saranno contestati al concessionario per iscritto come dianzi riportato.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’ente concedente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del concessionario di qualsivoglia natura.
Nel caso di risoluzione del contratto, l’ente concedente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal concessionario il rimborso di eventuali spese riscontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.
ART. 30. SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE
L’azione di sospensione della concessione potrà essere disposta dal Comune concedente, qualora insorgano ragioni di pubblica incolumità o quando si ritenga necessaria la fissazione di
un termine per adempiere ad eventuali prescrizioni ed obblighi, così come previsti dall’articolo 13 comma 2 della L.R. nr.74/89 e/o come da certificazione di cui al precedente art.26.
ART. 31. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
Il concessionario è obbligato all’osservanza di tutte le norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa vigenti di cui al D.Lgs nr.159/2011 e s.m.i. e sopravvenute in corso di esecuzione del contratto.
ART. 32. RISERVATEZZA
Il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
Il concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali prestatori di servizi e opere e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
Il concessionario dovrà altresì attenersi alle disposizioni contenute nel Regolamento U.E. 679/2016 e s.m.i., ed alle successive norme di attuazione, nei casi in cui lo stesso debba trovare applicazione.
Il concessionario dovrà altresì assicurare la riservatezza dei dati e delle informazioni sensibili relativi agli utenti dell’impianto secondo le norme vigenti.
ART. 33. ALTRI ONERI OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Tutti gli obblighi o gli oneri nel presente Capitolato Speciale Prestazionale e necessari per l’espletamento delle attività devono intendersi a carico del concessionario ad esclusione di quelli esplicitamente previsti a carico dell’ente concedente. L’enunciazione degli obblighi ed oneri a carico del concessionario contenuta nei documenti contrattuali non è esaustiva; pertanto, ove si rendesse necessario adempiere ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l’espletamento delle prestazioni contrattuali, questi sono a completo carico del concessionario.
Il concessionario è unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l’ente concedente che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potrebbero essere arrecati durante l’esecuzione del servizio, per colpa tanto sua che dei suoi dipendenti o di eventuali subappaltatori autorizzati.
Il concessionario con il presente atto si impegna a porre in essere costantemente, per tutta la durata del contratto, misure idonee a consentire la salvaguardia dell’incolumità pubblica. Il Comune è comunque esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità per danni diretto o indiretti che potessero derivare dal fatto, dall’azione o dall’omissione del concessionario o di terzi, suoi aventi causa.
A tal fine il concessionario dichiara espressamente di aver contratto idonea assicurazione (di responsabilità civile) come stabilito al precedente art.12.
Il concessionario si obbliga a manlevare l'ente concedente da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa, da parte di dipendenti dell’Impresa ai sensi dell’articolo 1676 del Codice Civile nonché da parte degli utenti dell’impianto e/o dei locali tecnici e degli operatori economici con i quali il concessionario abbia sottoscritto contratti di servizio/prestazioni d’opera e così come si obbliga a manlevare l’ente concedente da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza dell’attività. L'ente concedente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altroché dovessero derivare al concessionario ed ai suoi dipendenti nell’esecuzione del servizio.
Il concessionario sarà esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni vigenti e di quelle che potranno intervenire nel corso del contratto, relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica, di collocamento e di assunzione obbligatoria, sociale e previdenziale, delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato.
Il concessionario è obbligato a prestare l’assistenza necessaria alle visite ispettive da parte dell'ente concedente.
ART. 34. NORME DI SICUREZZA E DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO
Il concessionario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ogni irregolarità deve essere comunicata ai responsabili dell'ente concedente.
Il concessionario deve altresì osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.
Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l’I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. Il concessionario deve trasmettere, all'ente concedente l’elenco nominativo del personale impiegato nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.
L'ente concedente si riserva il diritto di comunicare agli enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S., ecc…) l’avvenuta aggiudicazione, nonché di richiedere ai predetti enti la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri. Si applica al riguardo la disciplina illustrata dal D.M. 24/10/2007 (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Resta onere del concessionario elaborare il documento di valutazione dei rischi afferenti all’esercizio della propria attività ai sensi del D.Lgs nr.081/2008 e s.m.i. e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dalla stessa. Sono a carico del concessionario tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs nr.081/2008 e s.m.i. nella sua qualità di datore di lavoro e committente dei lavori eseguiti presso l’impianto, nessuno escluso.
Sono infine a carico del concessionario tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa di settore quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- L.R. 26 gennaio 2009 nr.02 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica”;
- D.M. 04/08/1998 nr.400 “Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinato al trasporto di persone”;
- D.M. 08/03/1999 “Prescrizioni tecniche speciali (PTS) per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli e s.m.i.”;
- D.M. 15/04/2002 “Prescrizioni tecniche speciali per gli impianti elettrici delle funicolari aeree e terresti”;
- D.Lgs 12 giugno 2003 nr.210 “Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio”;
- L.R. 14 dicembre 1989 nr.74 “Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone”;
- Progetto di nome UNIFER-CEI per gli impianti elettrici delle funivie monofuni
- D.P.R. 11 luglio 1980 nr.753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;
- D.M. del 02/01/1985 “Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri”;
- Norme tecniche sulle costruzioni vigenti, D.P.R. nr.380/2001, D.Lgs nr.042/2004, D.Lgs nr.152/2006, L.R. nr.40/1998, L.R. nr.45/1989, D.Lgs nr.050/2016.
ART. 35. DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO
La semplice presentazione dell’offerta implica l’accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato Speciale Prestazionale e relativi allegati, nonché nei documenti facenti parte della documentazione id gara.
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale Prestazionale i seguenti documenti anche se non materialmente allegati al presente documento:
- il progetto definitivo funiviario redatto dal costruttore DOPPELMAYR ITALIA Srl;
- gli schemi elettrici funzionali dell’impianto;
- la documentazione CE per l’impianto in oggetto;
- il Nulla Osta tecnico ex art.3 del D.P.R. nr.753/1980 prot. nr.02029/02142 del 16/10/2017 emesso dall’Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria.
L’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta stessa, mentre questo ente concedente non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.
Il rapporto contrattuale di cui al servizio è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici di cui al D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. e della normativa inerente alla gestione degli impianti funiviari per tutta la durata del medesimo.
Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi, al Codice Civile ed a quella regolamentante l’esercizio dell’attività in oggetto anche se non espressamente citate nel presente Capitolato Speciale Prestazionale nonché a tutte le norme presenti nell'ordinamento.