Convenzione
Traduzione1
Convenzione
delle Nazioni Unite contro la corruzione
Preambolo
Gli Stati Parte alla presente Convenzione,
preoccupati dalla gravità dei problemi posti dalla corruzione e dalla minaccia che essa costituisce per la stabilità e la sicurezza delle società, minando le istituzioni ed i valori democratici, i valori etici e la giustizia e compromettendo lo sviluppo sosteni- bile e lo stato di diritto,
preoccupati anche dai nessi esistenti tra la corruzione ed altre forme di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e la criminalità economica, compreso il riciclaggio di denaro,
preoccupati inoltre dai casi di corruzione relativi a considerevoli quantità di beni, i quali possono rappresentare una parte sostanziale delle risorse degli Stati, e che minacciano la stabilità politica e lo sviluppo sostenibile di tali Stati,
convinti che la corruzione non sia più una questione locale ma un fenomeno transna- zionale che colpisce tutte le società e tutte le economie, ciò che rende la cooperazio- ne internazionale essenziale per prevenire e stroncare tale corruzione,
convinti anche che un approccio globale e multidisciplinare sia necessario per pre- venire e combattere efficacemente la corruzione,
convinti inoltre che l’offerta di assistenza tecnica possa notevolmente contribuire a mettere gli Stati maggiormente in grado, anche mediante il potenziamento delle capacità e delle istituzioni, di prevenire e combattere efficacemente la corruzione,
convinti che l’acquisizione illecita di patrimoni personali possa essere particolar- mente pregiudizievole per le istituzioni democratiche, le economie nazionali e lo stato di diritto,
determinati a prevenire, individuare e scoraggiare in modo più efficace i trasferi- menti internazionali di beni illecitamente acquisiti e a potenziare la cooperazione internazionale per il recupero dei beni,
riconoscendo i principi fondamentali del rispetto delle garanzie previste dalla legge nei procedimenti penali e nei procedimenti civili o amministrativi concernenti il riconoscimento di diritti di proprietà,
avendo a mente che spetta a tutti gli Stati prevenire e sradicare la corruzione e che questi ultimi devono cooperare tra loro, con il sostegno e la partecipazione di perso- ne e gruppi non appartenenti al settore pubblico, quali la società civile, le organizza- zioni non governative e le comunità di persone, affinché i loro sforzi nel settore siano efficaci,
1 Dal testo originale francese.
2007-1131 6733
avendo inoltre a mente i principi di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, di equità, di responsabilità e di uguaglianza dinnanzi alla legge e la neces- sità di salvaguardare l’integrità e di favorire la cultura del rifiuto della corruzione,
congratulandosi per i lavori svolti dalla Commissione per la prevenzione della criminalità e giustizia penale e dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga ed il crimine al fine di prevenire e combattere la corruzione,
ricordando i lavori svolti in tale settore da altre organizzazioni internazionali e regionali, in particolare le attività del Consiglio di cooperazione doganale (chiamato anche Organizzazione mondiale delle dogane), del Consiglio d’Europa, della Lega degli Stati Arabi, dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dell’Organizzazione degli Stati americani, dell’Unione africana e dell’Unione euro- pea,
prendendo atto con soddisfazione degli strumenti multilaterali volti a prevenire e combattere la corruzione, quali, tra gli altri, la Convenzione interamericana contro la corruzione, adottata dall’Organizzazione degli Stati americani il 29 marzo 19962, la Convenzione sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell’Unione Europea, adottata dal Consiglio dell’Unione Europea il 26 maggio 19973, la Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, adottata dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico il 21 novembre 19974, la Convenzione penale sulla corruzione, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 27 gennaio 19995, la Convenzione civile sulla corruzione, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 4 novembre 19996, e la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla corruzione, adottata dai capi di Stato e di governo dell’Unione africana il 12 luglio 2003,
rallegrandosi dell’entrata in vigore, il 29 settembre 2003, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale7,
hanno convenuto quanto segue:
2 Si veda E/1996/99.
3 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, C 195, 25 giugno 1997.
4 Si veda Corruption and Integrity Improvement Initatives in Developing Countries (pub- blicazione delle Nazioni Unite, numero di vendita: E.98.III.B.18).
5 Consiglio d’Europa, Serie dei Trattati europei, n. 173.
6 Ibid., n. 174.
7 Risoluzione 55/25 dell’Assemblea generale, allegato I.
Capitolo I: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente Convenzione ha per oggetto:
a) la promozione ed il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combatte- re la corruzione in modo più efficace;
b) la promozione, l’agevolazione ed il sostegno della cooperazione internazio- nale e dell’assistenza tecnica ai fini della prevenzione della corruzione e del- la lotta a quest’ultima, compreso il recupero dei beni;
c) la promozione dell’integrità, della responsabilità e della buona fede nella gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici.
Art. 2 Terminologia
Ai fini della presente Convenzione:
a) si intende per «pubblico ufficiale»:
i) qualsiasi persona la quale detenga un mandato legislativo, esecutivo, amministrativo o giudiziario di uno Stato Parte, che essa sia stata nomi- nata o eletta, a titolo permanente o temporaneo, che essa sia remunerata o non remunerata, e qualunque sia il suo livello gerarchico;
ii) qualsiasi persona che eserciti una pubblica funzione, anche per un organismo pubblico od una pubblica impresa, o che fornisca un pubbli- co servizio, così come tali termini sono definiti dal diritto interno dello Stato Parte e applicati nel ramo pertinente del diritto di tale Stato;
iii) ogni altra persona definita quale «pubblico ufficiale» nel diritto interno di uno Stato Parte.
Tuttavia, ai fini di alcune misure specifiche previste nel capitolo II della pre- sente Convenzione, si può intendere per «pubblico ufficiale» qualsiasi per- sona la quale eserciti una pubblica funzione o fornisca un pubblico servizio, così come tali termini sono definiti dal diritto interno dello Stato Parte e ap- plicati nel ramo pertinente del diritto di tale Stato;
b) si intende per «pubblico ufficiale straniero» qualsiasi persona la quale detenga un mandato legislativo, esecutivo, amministrativo o giudiziario di un Paese estero, che essa sia stata nominata o eletta; e qualsiasi persona la quale eserciti una pubblica funzione per un Paese estero, anche per un pub- blico organismo o per una pubblica impresa;
c) si intende per «funzionario di un’organizzazione internazionale pubblica» un funzionario internazionale od ogni altra persona autorizzata da tale organiz- zazione ad agire in suo nome;
d) si intende per «beni» tutti i tipi di beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili od intangibili, nonché gli atti giuridici o documenti atte- stanti la proprietà di tali beni od i diritti relativi;
e) si intende per «proventi del crimine » qualsiasi bene proveniente dalla com- missione di un reato od ottenuto, direttamente o indirettamente, dalla com- missione di un reato;
f) si intende per «congelamento» o «sequestro» il divieto temporaneo di trasfe- rimento, conversione, disposizione o movimento di beni, od il fatto di assu- mere temporaneamente la custodia od il controllo di beni per decisione di un tribunale o di un’altra autorità competente;
g) si intende per «confisca» lo spossessamento permanente di beni per decisio- ne di un tribunale o di un’altra autorità competente;
h) si intende per «reato presupposto» ogni reato a seguito del quale si generano proventi suscettibili di divenire oggetto del reato definito all’articolo 23 del- la presente Convenzione;
i) si intende per «consegna sorvegliata» il metodo consistente nel permettere l’uscita dal territorio, il passaggio attraverso il territorio, o l’entrata nel terri- torio di uno o più Stati, di spedizioni illecite o sospette, con la conoscenza e sotto il controllo delle autorità competenti di tali Stati, al fine di indagare su un reato e di identificare le persone coinvolte nella sua commissione.
Art. 3 Campo d’applicazione
1. La presente Convenzione si applica, conformemente alle sue disposizioni alla prevenzione, alle indagini ed ai procedimenti concernenti la corruzione nonché al congelamento, al sequestro, alla confisca ed alla restituzione dei proventi dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
2. Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, non è necessario, salvo disposizione contraria di quest’ultima, che i reati ivi indicati causino un danno od un pregiudizio patrimoniale allo Stato.
Art. 4 Protezione della sovranità
1. Gli Stati Parte adempiono i propri obblighi ai sensi della presente Convenzione in modo compatibile con i principi di uguaglianza sovrana e di integrità territoriale degli Stati e con quello di non intervento negli affari interni di altri Stati.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione abilita uno Stato Parte ad esercitare nel territorio di un altro Stato una competenza e delle funzioni esclusiva- mente riservate alle autorità di tale altro Stato dal suo diritto interno.
Capitolo II: Misure preventive
Art. 5 Politiche e pratiche di prevenzione della corruzione
1. Ciascuno Stato Parte elabora o applica o persegue, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e
rispecchino i principi di stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, d’integrità, di trasparenza e di responsabilità.
2. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di attuare e promuovere pratiche efficaci volte a prevenire la corruzione.
3. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di valutare periodicamente gli strumenti giuridici e le misure amministrative pertinenti al fine di determinare se tali strumenti e misure sono adeguati a prevenire e combattere la corruzione.
4. Gli Stati Parte, quando necessario e conformemente ai principi fondamentali del loro sistema giuridico, collaborano gli uni con gli altri e con le organizzazioni regio- nali ed internazionali competenti nella promozione e nella messa a punto delle misure di cui al presente articolo. Nell’ambito di tale collaborazione, essi possono partecipare a programmi e progetti internazionali volti a prevenire la corruzione.
Art. 6 Organo od organi di prevenzione della corruzione
1. Ciascuno Stato Parte assicura, conformemente ai principi fondamentali del pro- prio sistema giuridico, l’esistenza di uno o più organi, secondo quanto necessario, incaricati di prevenire la corruzione mediante mezzi quali:
a) l’applicazione delle politiche di cui all’articolo 5 della presente Convenzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione;
b) l’accrescimento e la diffusione delle conoscenze concernenti la prevenzione della corruzione.
2. Ogni Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, concede all’organo od agli organi di cui al paragrafo 1 del presente artico- lo, l’indipendenza necessaria a permettere loro di esercitare efficacemente le loro funzioni al riparo da ogni indebita influenza. Le risorse materiali ed il personale specializzato necessari, nonché la formazione di cui tale personale può aver bisogno per esercitare le sue funzioni, dovrebbero essere loro forniti.
3. Ciascuno Stato Parte comunica al Segretario Generale delle Nazioni Unite il nome e l’indirizzo dell’autorità o delle autorità suscettibili di aiutare altri Stati Parte a mettere a punto ed applicare misure specifiche di prevenzione della corruzione.
Art. 7 Settore pubblico
1. Ciascuno Stato Parte si adopera, se del caso e conformemente ai principi fonda- mentali del proprio sistema giuridico, al fine di adottare, mantenere e rafforzare dei sistemi di reclutamento, assunzione, fidelizzazione, promozione e pensionamento dei funzionari e, se del caso, degli altri pubblici ufficiali non eletti, che:
a) vertano sui principi di efficacia e di trasparenza e su criteri obiettivi quali il merito, l’equità e l’attitudine;
b) comportino procedure appropriate per selezionare e formare le persone chiamate ad occuparsi di posti pubblici ritenuti essere particolarmente espo- sti alla corruzione e, se del caso, per assicurare una rotazione di tali posti;
c) favoriscano una remunerazione adeguata e delle tabelle salariali eque, tenuto conto del livello di sviluppo economico dello Stato Parte;
d) favoriscano l’offerta di programmi di educazione e di formazione che per- mettano loro di adempiere le proprie funzioni in modo corretto, onorevole ed adeguato e permettano loro di beneficiare di una formazione specializzata appropriata che li sensibilizzi maggiormente ai rischi di corruzione inerenti all’esercizio delle loro funzioni. Tali programmi possono fare riferimento ai codici o norme di condotta applicabili.
2. Ciascuno Stato Parte esamina inoltre l’adozione di misure legislative ed ammini- strative appropriate, compatibili con gli obiettivi della presente Convenzione e conformi ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di stabilire i criteri per la candidatura e l’elezione ad un pubblico mandato.
3. Ciascuno Stato Parte prevede inoltre l’adozione di misure legislative ed ammini- strative appropriate, compatibili con gli obiettivi della presente Convenzione e conformi ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di accrescere la trasparenza nel finanziamento delle candidature ad un pubblico mandato elettivo e, se del caso, del finanziamento dei partiti politici.
4. Ciascuno Stato si adopera, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse.
Art. 8 Codici di condotta dei pubblici ufficiali
1. Ai fini della lotta alla corruzione, ciascuno Stato Parte incoraggia in particolare l’integrità, l’onestà e la responsabilità dei propri funzionari pubblici, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico.
2. In particolare, ciascuno Stato Parte si adopera al fine di applicare, nell’ambito dei propri sistemi istituzionale e giuridico, codici o norme di condotta per un esercizio corretto, onorevole ed adeguato delle funzioni pubbliche.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, ciascuno Stato Parte prende atto, se del caso e conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, delle iniziative pertinenti di organizzazioni regionali, interregiona- li e multilaterali, quali il Codice internazionale di condotta dei funzionari pubblici allegato alla risoluzione 51/59 dell’Assemblea Generale, in data 12 dicembre 1996.
4. Ciascuno Stato Parte esamina inoltre, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, l’attuazione di misure e sistemi tali da facilitare la segna- lazione, da parte dei pubblici ufficiali alle autorità competenti, degli atti di corruzio- ne di cui essi sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
5. Ciascuno Stato Parte si adopera, se del caso e conformemente ai principi fonda- mentali del proprio diritto interno, al fine di attuare misure e sistemi che obblighino i pubblici ufficiali a dichiarare alle autorità competenti, in particolare, ogni loro attività esterna, impiego, investimento, bene e ogni dono o vantaggio sostanziale dal quale potrebbe risultare un conflitto di interessi con le loro funzioni di pubblico ufficiale.
6. Ciascuno Stato Parte esamina l’adozione, conformemente ai principi fondamenta- li del proprio diritto interno, di misure disciplinari od altre misure nei confronti dei pubblici ufficiali che violano i codici o le norme istituite in virtù del presente arti- colo.
Art. 9 Stipulazione di appalti pubblici e gestione delle finanze pubbliche
1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio siste- ma giuridico, prende le misure necessarie per creare sistemi appropriati di stipula- zione degli appalti pubblici che siano basati sulla trasparenza, la concorrenza e su criteri obiettivi per l’assunzione delle decisioni e che siano efficaci, inter alia, per prevenire la corruzione. Tali sistemi, per l’applicazione dei quali dei valori soglia possono essere presi in considerazione, prevedono in particolare:
a) la diffusione pubblica di informazioni concernenti le procedure di stipula- zione degli appalti ed i contratti di appalto, compresa ogni informazione sul- le gare d’appalto ed ogni informazione pertinente sull’attribuzione degli appalti, concedendo ai potenziali offerenti il tempo necessario per preparare e presentare la loro offerta;
b) la definizione preventiva delle condizioni di partecipazione, compresi i crite- ri di selezione e di attribuzione e le regole delle gare d’appalto nonché la loro pubblicazione;
c) l’utilizzazione di criteri obiettivi e predeterminati per l’assunzione delle decisioni concernenti la stipulazione di appalti pubblici, al fine di facilitare la successiva verifica della corretta applicazione delle regole o procedure;
d) un sistema di ricorso interno efficace, comprendente un sistema di appello efficace che garantisca l’esercizio dei mezzi di ricorso in caso di inosservan- za delle regole o procedure stabilite conformemente al presente paragrafo;
e) se del caso, una serie di misure volte a disciplinare le questioni riguardanti il personale incaricato della stipulazione degli appalti, quali una dichiarazione d’interesse per alcuni appalti pubblici, le procedure per la selezione di detto personale ed i requisiti in materia di formazione.
2. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio siste- ma giuridico, prende le misure appropriate al fine di promuovere la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche. Tali misure comprendono in particolare:
a) le procedure per l’adozione del bilancio nazionale;
b) la comunicazione tempestiva delle entrate e delle uscite;
c) un sistema di norme in materia di contabilità e di revisione dei conti, e di controllo di secondo livello;
d) dei sistemi efficaci di gestione dei rischi e di controllo interno; e
e) se del caso, delle misure correttive in caso di inosservanza dei requisiti stabi- liti nel presente paragrafo.
3. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure civili ed amministrative necessarie per preservare l’inte- grità dei libri e delle registrazioni contabili, dei rendiconti finanziari o di ogni altro documento concernente le entrate e le uscite pubbliche e per impedirne la falsifica- zione.
Art. 10 Informazione del pubblico
Tenuto conto della necessità di lottare contro la corruzione, ciascuno Stato Parte adotta, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, le misure necessarie al fine di accrescere la trasparenza della propria pubblica amministrazio- ne, anche per quanto concerne, se del caso, la propria organizzazione, il proprio funzionamento ed i propri processi decisionali. Tali misure possono includere, in particolare:
a) l’adozione di procedure e regolamenti che permettano agli utenti di ottenere, se del caso, informazioni sull’organizzazione, il funzionamento ed i processi decisionali della propria amministrazione nonché, tenuto debito conto della protezione della vita privata e dei dati personali, sulle decisioni e atti giuridi- ci che li riguardano;
b) la semplificazione, se del caso, delle procedure amministrative al fine di facilitare l’accesso degli utenti alle autorità decisionali competenti; e
c) la pubblicazione d’informazioni, comprese eventuali relazioni periodiche sui rischi di corruzione nella propria pubblica amministrazione.
Art. 11 Misure concernenti i giudici ed i servizi inquirenti
1. Tenuto conto dell’indipendenza dei magistrati e del loro ruolo cruciale nella lotta alla corruzione, ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure necessarie al fine di rafforzare la loro integrità e prevenire ogni possibilità di corromperli, fatta salva la loro indipendenza. Tali misure possono comprendere regole concernenti il loro comportamento.
2. Misure aventi lo stesso scopo di quelle prese in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo possono essere istituite ed applicate presso i servizi inquirenti negli Stati Parte in cui tali servizi formano un corpo distinto, ma godono di un’indi- pendenza simile a quella dei giudici.
Art. 12 Settore privato
1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure necessarie al fine di prevenire la corruzione che coinvolge il settore privato, rafforzare le norme in materia di contabilità e di revisione dei conti e, se del caso, prevedere delle sanzioni civili, amministrative o penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di tali misure.
2. Le misure volte al raggiungimento di tali obiettivi possono includere in partico- lare:
a) la promozione della cooperazione tra i servizi di individuazione e di repres- sione e gli enti privati interessati;
b) la promozione e l’elaborazione di norme e procedure volte a preservare l’integrità degli enti privati interessati, e anche di codici di condotta affinché le imprese e tutte le professioni interessate esercitino le loro attività in modo corretto, onorevole ed adeguato, al fine di prevenire i conflitti d’interesse e promuovere l’uso di buone pratiche commerciali tra le imprese e nelle loro relazioni contrattuali con lo Stato;
c) la promozione della trasparenza degli enti privati ricorrendo, se del caso, a misure concernenti l’identità delle persone fisiche e giuridiche che parteci- pano alla costituzione e gestione delle società;
d) la prevenzione dell’uso improprio delle procedure di regolamentazione degli enti privati, comprese le procedure concernenti le sovvenzioni e le licenze concesse dalle pubbliche autorità per attività commerciali;
e) la prevenzione dei conflitti d’interesse mediante l’imposizione, se del caso e per un periodo ragionevole, di restrizioni all’esercizio di attività professiona- li da parte di ex pubblici ufficiali e all’impiego, da parte del settore privato, di pubblici ufficiali dopo le loro dimissioni od il loro pensionamento, quan- do dette attività o detto impiego sono direttamente collegati alle funzioni che tali ex pubblici ufficiali esercitavano o supervisionavano durante il loro mandato;
f) l’assicurazione che le imprese private, tenuto conto della loro struttura e dimensione, abbiano revisioni contabili interne sufficienti per facilitare la prevenzione e l’individuazione degli atti di corruzione e che i conti ed i necessari rendiconti finanziari di tali imprese private siano sottoposti a pro- cedure appropriate di revisione dei conti e di certificazione.
3. Al fine di prevenire la corruzione, ciascuno Stato Parte, conformemente alle proprie leggi e regolamenti interni concernenti la tenuta dei libri e delle registrazioni contabili, la pubblicazione di informazioni sui rendiconti finanziari e le norme di contabilità e di revisione dei conti, prende le misure necessarie per proibire che i seguenti atti siano compiuti al fine di commettere uno qualsiasi dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:
a) la tenuta di conti fuori libro;
b) le operazioni fuori libro o insufficientemente identificate;
c) la registrazione di spese inesistenti;
d) la registrazione di elementi del passivo il cui oggetto non è correttamente identificato;
e) l’utilizzazione di documenti falsi; e
f) la distribuzione intenzionale di documenti contabili prima di quanto previsto dalla legge.
4. Ciascuno Stato Parte rifiuta la deducibilità fiscale delle spese che costituiscono delle tangenti, il cui versamento è uno degli elementi costitutivi dei reati stabiliti conformemente agli articoli 15 e 16 della presente Convenzione e, se del caso, delle altre spese sostenute ai fini di corruzione.
Art. 13 Partecipazione della società
1. Ciascuno Stato Parte, nei limiti dei propri mezzi conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure appropriate volte a favori- re la partecipazione attiva, nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno, di persone e di gruppi non appartenenti al settore pubblico, quali la società civile, le organizzazioni non governative e le comunità di persone, misure volte inoltre a sensibilizzare maggiormente il pubblico sull’esistenza, le cause e la gravità della corruzione e sulla minaccia che questa rappresenta. Tale partecipazione dovrebbe essere rafforzata mediante misure consistenti in particolare nel:
a) accrescere la trasparenza dei processi decisionali e promuovere la partecipa- zione del pubblico a tali processi;
b) assicurare l’accesso effettivo del pubblico all’informazione;
c) intraprendere delle attività di informazione del pubblico che lo incoraggino a non tollerare la corruzione, nonché dei programmi di educazione del pubbli- co, in particolare presso le scuole e le università;
d) rispettare, promuovere e proteggere la libertà di ricercare, ricevere, pubblica- re e diffondere informazioni concernenti la corruzione. Tale libertà può esse- re sottoposta ad alcune condizioni, le quali devono tuttavia essere prescritte dalla legge e necessarie:
i) al rispetto dei diritti e della reputazione altrui;
ii) alla protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico, o della pubblica sanitaria e moralità.
2. Ciascuno Stato Parte prende le misure appropriate al fine di assicurare che gli organi di prevenzione della corruzione competenti menzionati nella presente Con- venzione siano noti al pubblico e si adopera affinché tali organi siano accessibili, se del caso, cosicché i fatti suscettibili di essere considerati costitutivi di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione possano essere loro segnalati, anche in forma anonima.
Art. 14 Misure volte a prevenire il riciclaggio di denaro
1. Ciascuno Stato Parte:
a) istituisce un regime interno completo di regolamentazione e di controllo del- le banche e degli istituti finanziari non bancari, comprese le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi formali od informali di trasmissione di fondi o di valori nonché, se del caso, degli altri enti particolarmente esposti al riciclaggio di denaro, nei limiti della propria competenza, al fine di sco- raggiare e di individuare ogni forma di riciclaggio di denaro. Tale regime pone l’accento sui requisiti in materia di identificazione dei clienti e, se del
caso, degli aventi diritto economici, di registrazione delle operazioni e di di- chiarazione delle operazioni sospette;
b) si assicura, fatto salvo l’articolo 46 della presente Convenzione, che le auto- xxxx amministrative, di regolamentazione, di individuazione e di repressione e le altre autorità incaricate della lotta al riciclaggio di denaro (comprese, nei casi in cui il proprio diritto interno lo prevede, le autorità giudiziarie) siano in grado di cooperare e di scambiarsi informazioni al livello nazionale ed internazionale, alle condizioni definite dal proprio diritto interno e, a tale fine, esamina la creazione di un servizio di informazione finanziaria che funga da centro nazionale di raccolta, di analisi e di diffusione di informa- zioni concernenti eventuali operazioni di riciclaggio di denaro.
2. Gli Stati Parte esaminano l’attuazione di misure realizzabili di individuazione e monitoraggio del movimento transfrontaliero di numerario e di titoli negoziabili appropriati, fatte salve le garanzie volte ad assicurare l’uso corretto delle informa- zioni e senza ostacolare in alcun modo la circolazione dei capitali leciti. Si può far obbligo in particolare ai privati e alle imprese di segnalare trasferimenti transfronta- lieri di quantità importanti di numerario e di titoli negoziabili appropriati.
3. Gli Stati Parte considerano l’attuazione di misure appropriate e realizzabili al fine di esigere dagli istituti finanziari, comprese le società di trasferimenti di fondi:
a) che registrino informazioni esatte e utili sull’ordinante nei moduli e nei mes- saggi concernenti il trasferimento elettronico di fondi;
b) che conservino tali informazioni lungo l’intera catena del pagamento; e
c) che esercitino una maggiore sorveglianza sui trasferimenti di fondi non accompagnati da informazioni complete sull’ordinante.
4. Quando istituiscono un regime interno di regolamentazione e di controllo in virtù del presente articolo, e fatto salvo ogni altro articolo della presente Convenzione, gli Stati Parte sono invitati ad ispirarsi alle iniziative pertinenti prese dalle organizza- zioni regionali, interregionali e multilaterali nella lotta al riciclaggio di denaro.
5. Gli Stati Parte si adoperano al fine di sviluppare e promuovere la cooperazione mondiale, regionale, subregionale e bilaterale tra le autorità giudiziarie, i servizi di individuazione e di repressione e le autorità di regolamentazione finanziaria al fine di lottare contro il riciclaggio di denaro.
Capitolo III: Incriminazione, individuazione e repressione
Art. 15 Corruzione di pubblici ufficiali nazionali
Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzio- nalmente:
a) al fatto di promettere, offrire o concedere ad un pubblico ufficiale, diretta- mente od indirettamente, un indebito vantaggio, per se stesso o per un’altra persona o entità, affinché compia o si astenga dal compiere un atto nell’eser- cizio delle sue funzioni ufficiali;
b) al fatto per un pubblico ufficiale di sollecitare od accettare, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per se stesso o per un’altra persona o entità, affinché compia o si astenga dal compiere un atto nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali.
Art. 16 Corruzione di pubblici ufficiali stranieri e di funzionari di organizzazioni internazionali pubbliche
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzio- nalmente, al fatto di promettere, offrire o concedere ad un pubblico ufficiale stranie- ro o ad un funzionario di un’organizzazione internazionale pubblica, direttamente od indirettamente, un indebito vantaggio, per se stesso per un’altra persona o entità, affinché compia o si astenga dal compiere un atto nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali, al fine di ottenere o conservare un’attività commerciale od un altro indebito vantaggio in relazione ad attività di commercio internazionale.
2. Ciascuno Stato Parte considera l’adozione di misure legislative o delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente, al fatto, per un pubblico ufficiale straniero od un funzionario di un’organizzazione internazionale pubblica, di sollecitare o di accetta- re, direttamente od indirettamente, un indebito vantaggio per se stesso o per un’altra persona o entità, affinché compia o si astenga dal compiere un atto nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali.
Art. 17 Sottrazione, appropriazione indebita, od altro uso illecito di beni da parte di un pubblico ufficiale
Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzio- nalmente, alla sottrazione, all’appropriazione indebita o ad un altro uso illecito, da parte di un pubblico ufficiale, a suo vantaggio o a vantaggio di un’altra persona o entità, di qualsiasi bene, fondo o valore pubblico o privato o di ogni altra cosa di valore che sia stata a lui affidata in virtù delle sue funzioni.
Art. 18 Millantato credito
Ciascuno Stato Parte esamina l’adozione di misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando tali atti sono stati commessi intenzionalmente:
a) al fatto di promettere, offrire o concedere ad un pubblico ufficiale o ad ogni altra persona, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio affinché detto ufficiale o detta persona abusi della sua influenza reale o supposta, al fine di ottenere da un’amministrazione o da un autorità pubblica dello Stato
Parte un indebito vantaggio per l’istigatore iniziale di tale atto o per ogni altra persona;
b) al fatto, per un pubblico ufficiale o per ogni altra persona, di sollecitare o di accettare, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per se o per un’altra persona al fine di abusare della sua influenza reale o supposta per ottenere un indebito vantaggio da un’amministrazione o da un autorità pub- blica dello Stato Parte.
Art. 19 Abuso d’ufficio
Ciascuno Stato Parte esamina l’adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l’atto è stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere, nell’esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un’altra persona o entità.
Art. 20 Arricchimento illecito
Fatta salva la propria costituzione ed i principi fondamentali del proprio sistema giuridico, ciascuno Stato Parte esamina l’adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l’atto è stato commesso intenzionalmente, all’arricchimento illecito, ossia un aumento sostanziale dei beni di un pubblico ufficiale che quest’ultimo non può ragionevol- mente giustificare rispetto ai suoi redditi legittimi.
Art. 21 Corruzione nel settore privato
Ciascuno Stato Parte esamina l’adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente nell’ambito di attività economiche, finanziarie o com- merciali:
a) al fatto di promettere, offrire o concedere, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio ad ogni persona che diriga un’entità nel settore privato o lavori per tale entità, a qualunque titolo, per se o per un’altra persona, affin- ché, in violazione dei propri doveri, essa compia o si astenga dal compiere un atto;
b) al fatto, per qualsiasi persona che diriga un’entità del settore privato o che lavori per tale entità, a qualsiasi titolo, di sollecitare od accettare, diretta- mente o indirettamente, un indebito vantaggio, per se o per un’altra persona, al fine di compiere o di astenersi dal compiere un atto in violazione dei pro- pri doveri.
Art. 22 Sottrazione di beni nel settore privato
Ciascuno Stato Parte esamina l’adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l’atto è stato commesso intenzionalmente nell’ambito di attività economiche, finanziarie o commerciali, alla sottrazione da parte di una persona che diriga un’entità del settore privato o lavori per tale entità, a qualsiasi titolo, di ogni bene, fondo o valore privato o di ogni altra cosa di valore che sia stata a lei affidata in virtù delle sue funzioni.
Art. 23 Riciclaggio dei proventi del crimine
1. Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente:
a) i) alla conversione od al trasferimento di beni, essendo l’autore di tali atti consapevole che i beni costituiscono i proventi del crimine, al fine di dissimulare o mascherare l’origine illecita di detti beni o di aiutare qualsiasi persona coinvolta nella commissione del reato presupposto a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei propri atti;
ii alla dissimulazione o al mascheramento della vera natura, dell’origine, dell’ubicazione, della disposizione, del movimento o della proprietà di beni o dei relativi diritti, essendo l’autore di tali atti consapevole che detti beni costituiscono i proventi del crimine;
b) fatti salvi i concetti fondamentali del proprio sistema giuridico:
i) all’acquisizione, alla detenzione o all’utilizzazione di beni quando colui che li acquisisce, detiene od utilizza sa, al momento in cui li riceve, che essi costituiscono i proventi del crimine;
ii) alla partecipazione ad uno dei reati stabiliti conformemente al presente articolo o ad ogni associazione, intesa, tentativo o complicità consisten- te nel fornire assistenza, aiuto o consigli ai fini della sua commissione.
2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo:
a) ciascuno Stato Parte si adopera al fine di applicare il paragrafo 1 del presente articolo alla più ampia gamma possibile di reati presupposti;
b) ciascuno Stato Parte include nei reati presupposti al minimo una gamma completa di illeciti penali stabiliti conformemente alla presente Conven- zione;
c) ai fini del comma (b) di cui sopra, i reati presupposti includono i reati com- messi all’interno e all’esterno del territorio rientrante nella competenza dello Stato Parte in questione. Tuttavia, un reato commesso all’esterno del territo- rio rientrante nella competenza dello Stato Parte costituisce un reato presup- posto solo quando l’atto corrispondente è un illecito penale per il diritto interno dello Stato in cui è stato commesso e costituirebbe un illecito penale per il diritto interno dello Stato Parte che applica il presente articolo se fosse stato commesso sul suo territorio;
d) ciascuno Stato Parte consegna al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite una copia delle proprie leggi che danno effetto al pre- sente articolo nonché di ogni modifica successivamente apportata a tali leggi o una descrizione di tali leggi e delle ulteriori modifiche;
e) quando i principi fondamentali del diritto interno di uno Stato Parte lo richiedono, si può disporre che i reati enunciati al paragrafo 1 del presente articolo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato presup- posto.
Art. 24 Ricettazione
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 23 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte esamina l’adozione delle misure legislative e delle altre misure necessa- rie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente dopo la commissione di uno qualsiasi dei reati stabiliti conforme- mente alla presente Convenzione senza che vi sia stata partecipazione a detti reati, al fatto di dissimulare o di trattenere in modo continuato dei beni sapendo che detti beni provengono da uno qualsiasi dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
Art. 25 Ostacolo al buon funzionamento della giustizia
Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzio- nalmente:
a) al fatto di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all’intimidazione o di pro- mettere, offrire o concedere un indebito vantaggio per ottenere una falsa testimonianza od impedire una testimonianza o la presentazione di elementi probatori in un procedimento in relazione alla commissione di reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione;
b) al fatto di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all’intimidazione per impe- dire ad un funzionario della giustizia o dei servizi di individuazione e di repressione di esercitare i doveri della sua carica in relazione alla commis- sione di reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. Nulla del presente comma pregiudica il diritto degli Stati Parte di disporre di una legi- slazione destinata a proteggere altre categorie di pubblici ufficiali.
Art. 26 Responsabilità delle persone giuridiche
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie, conformemente ai propri prin- cipi giuridici, al fine di stabilire la responsabilità delle persone giuridiche che parte- cipano ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
2. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.
3. Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
4. Ciascuno Stato Parte garantisce, in particolare, che le persone giuridiche, ritenute responsabili conformemente al presente articolo siano oggetto di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive di natura penale o non penale, comprese le sanzioni pecuniarie.
Art. 27 Partecipazione e tentativo
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, conformemente al proprio diritto interno, al fatto di partecipare a qualunque titolo, ad esempio come complice, assistente od istigatore, ad un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte può adottare le misure legislative e le altre misure necessa- rie per conferire il carattere di illecito penale, conformemente al proprio diritto interno, al tentativo di commissione di un reato stabilito conformemente alla presen- te Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte può adottare le misure legislative e le altre misure necessa- rie per conferire il carattere di illecito penale, conformemente al proprio diritto interno, alla preparazione di un reato stabilito conformemente alla presente Conven- zione.
Art. 28 La conoscenza, l’intenzione e la motivazione in quanto elementi di un reato
La conoscenza, l’intenzione o la motivazione necessarie in quanto elementi di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione possono essere dedotte da circostanze fattuali obiettive.
Art. 29 Prescrizione
Se del caso, ciascuno Stato Parte fissa, nell’ambito del proprio diritto interno, un lungo termine di prescrizione entro il quale i procedimenti possono essere avviati per uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione e fissa un termi- ne più lungo o sospende la prescrizione quando il presunto autore del reato si è sottratto alla giustizia.
Art. 30 Procedimenti giudiziari, decisione e sanzioni
1. Ciascuno Stato Parte rende la commissione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione passibile di sanzioni che tengano conto della gravità di tali reato.
2. Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie al fine di stabilire o mantenere, conformemente al proprio sistema giuridico e ai propri principi costituzionali, un equilibrio appropriato tra ogni immunità o privilegio giurisdizionale concesso ai propri pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, e la possibilità, se necessa- rio, di ricercare, perseguire e giudicare effettivamente i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte si adopera affinché ogni potere giudiziario discrezionale conferito dal proprio diritto interno e concernente i procedimenti giudiziari avviati contro le persone per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione sia esercitato in modo tale da ottimizzare l’efficacia di misure di individuazione e di repressione di tali reati, tenuto debito conto della necessità di esercitare un effetto dissuasivo per quanto concerne la loro commissione.
4. Relativamente ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, cia- scuno Stato Parte prende misure appropriate, conformemente al proprio diritto interno e tenuto debito conto dei diritti di difesa, affinché le condizioni alle quali sono subordinate le decisioni di scarcerazione in attesa di giudizio o di appello tengano conto della necessità di assicurare la presenza dell’imputato nell’ulteriore procedimento penale.
5. Ciascuno Stato Parte prende in considerazione la gravità dei reati interessati nell’esaminare l’eventualità di una liberazione anticipata o condizionale di persone riconosciute colpevoli di tali reati.
6. Ciascuno Stato Parte, compatibilmente con i principi fondamentali del proprio sistema giuridico, esamina l’istituzione di procedure che permettano all’autorità competente, se del caso, di revocare, sospendere o trasferire un pubblico ufficiale accusato di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione, avendo a mente il rispetto del principio della presunzione d’innocenza.
7. Quando la gravità del reato lo giustifica, ciascuno Stato Parte, compatibilmente con i principi fondamentali del propri sistema giuridico, esamina l’istituzione di procedure che permettano di interdire, con decisione giudiziaria od ogni altro mezzo appropriato, per una durata fissata dal proprio diritto interno, le persone riconosciute colpevoli dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, dal diritto di:
a) ricoprire un pubblico ufficio; e
b) ricoprire una funzione in un’impresa della quale lo Stato è totalmente o par- zialmente proprietario.
8. Il paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica l’esercizio dei poteri discipli- nari da parte delle autorità competenti nei confronti dei funzionari.
9. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il principio secondo il quale la definizione dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione e dei mezzi giuridici di difesa applicabili o degli altri principi giuridici che disciplina- no la legalità delle incriminazioni dipendono esclusivamente dal diritto interno di uno Stato Parte, principio per il quale detti reati sono perseguiti e puniti conforme- mente a tale diritto.
10. Gli Stati Parte si adoperano al fine di promuovere il reinserimento sociale delle persone riconosciute colpevoli di reati stabiliti conformemente alla presente Con- venzione.
Art. 31 Congelamento, sequestro e confisca
1. Ciascuno Stato Parte prende, nella maggiore misura possibile nell’ambito del proprio sistema giuridico interno, le misure necessarie per permettere la confisca:
a) dei proventi del crimine provenienti da reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione o di beni il cui valore corrisponde a quello dei pro- venti;
b) dei beni, materiali o altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie per permettere l’identificazione, la localizzazione, il congelamento od il sequestro di quanto menzionato al paragra- fo 1 del presente articolo ai fini di un’eventuale confisca.
3. Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente al proprio diritto interno, le misure legislative e le altre misure necessarie per regolamentare l’amministrazione da parte delle autorità competenti dei beni congelati, sequestrati o confiscati di cui paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. Se i proventi del crimine sono stati trasformati o convertiti, in parte od in tutto, in altri beni, questi ultimi possono essere oggetto delle misure di cui al presente artico- lo in luogo di detti proventi.
5. Se i proventi del crimine sono stati mischiati a beni legittimamente acquisiti, tali beni, fatto salvo ogni potere di congelamento o sequestro, sono confiscabili a con- correnza del valore stimato dei proventi che vi sono stati mischiati.
6. Le entrate o gli altri vantaggi tratti da tali proventi del crimine, dai beni nei quali i proventi sono stati trasformati o convertiti o dai beni ai quali i proventi sono stati mischiati possono inoltre essere oggetto delle misure di cui al presente articolo, allo stesso modo e nella stessa misura dei proventi del crimine.
7. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 55 della presente Convenzione, cia- scuno Stato Parte abilita i propri tribunali o le altre autorità competenti ad ordinare la produzione o il sequestro di documenti bancari, finanziari o commerciali. Uno Stato Parte non può invocare il segreto bancario per rifiutare di dare effetto alle disposizioni del presente paragrafo.
8. Gli Stati Parte possono esaminare la possibilità di esigere che l’autore di un reato dimostri l’origine illecita dei presunti proventi del crimine o di altri beni confiscabi- li, nella misura in cui tale esigenza è conforme ai principi fondamentali del loro diritto interno ed alla natura dei procedimenti giudiziari e di altri procedimenti.
9. L’interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve in alcun caso pregiudicare i diritti di terzi in buona fede.
10. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il quale le misure alle quali detto articolo si riferisce sono definite ed eseguite confor- memente alle disposizioni del diritto interno di ciascuno Stato Parte e fatte salve queste ultime.
Art. 32 Protezione dei testimoni, dei periti e delle parti lese
1. Ciascuno Stato Parte prende, conformemente al proprio sistema giuridico interno e nei limiti dei propri mezzi, le misure appropriate per assicurare una protezione efficace da eventuali atti di rappresaglia o di intimidazione ai testimoni e periti che depongono in relazione a reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione e, se del caso, ai loro parenti ed altre persone loro vicine.
2. Le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo possono consistere in particolare, fatti salvi i diritti del difensore, compreso il diritto ad un regolare pro- cesso:
a) nello stabilire, per la protezione fisica di tali persone, procedimenti volti in particolare, secondo le esigenze e nella misura del possibile, a fornire loro un nuovo domicilio ed a permettere, se del caso, che le informazioni concer- nenti la loro identità ed il luogo in cui esse si trovano non siano divulgate o che la loro divulgazione sia limitata;
b) nel prevedere norme probatorie che permettano ai testimoni e periti di depor- re in modo tale da garantire la loro sicurezza, autorizzandoli in particolare a deporre ricorrendo a tecniche di comunicazione quali i collegamenti video o ad altri mezzi adeguati.
3. Gli Stati Parte esaminano la possibilità di concludere accordi od intese con altri Stati al fine di fornire un nuovo domicilio alle persone menzionate al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre alle parti lese quando esse sono testimoni.
5. Ciascuno Stato Parte, fatto salvo il proprio diritto interno, si adopera affinché i pareri e le preoccupazioni delle parti lese siano presentati e considerati nelle fasi appropriate di un procedimento penale avviato contro gli autori di un reato in un modo tale da non pregiudicare i diritti di difesa.
Art. 33 Protezione delle persone che comunicano informazioni
Ciascuno Stato Parte considera la possibilità di incorporare nel proprio sistema giuridico le misure appropriate per proteggere da qualsiasi trattamento ingiustificato ogni persona che segnali alle autorità competenti, in buona fede e sulla base di ragionevoli sospetti, qualsiasi fatto concernente i reati stabiliti dalla presente Con- venzione.
Art. 34 Conseguenze degli atti di corruzione
Tenuto debito conto dei diritti di terzi acquisiti in buona fede, ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure volte a combattere le conseguenze della corruzione. In tale prospettiva, gli Stati Parte possono considerare la corruzione con un fattore pertinente in un procedimento giudiziario per decidere l’annullamento o la rescissione di un contratto, il ritiro di una concessione o di ogni altro atto giuridico analogo o per prendere ogni misura correttiva.
Art. 35 Riparazione del danno
Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie, conformemente ai principi del proprio diritto interno, al fine di dare alle entità o persone che hanno subito un danno in conseguenza ad un atto di corruzione il diritto di avviare un procedimento legale nei confronti dei responsabili di detto danno al fine di ottenere una riparazione.
Art. 36 Autorità specializzate
Ciascuno Stato Parte assicura l’esistenza, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, di uno o più organi o persone specializzate nella lotta alla corruzione mediante attività di individuazione e repressione. Tale o tali organi- smi o persone si vedono garantire l’indipendenza necessaria, conformemente ai principi fondamentali del sistema giuridico dello Stato Parte, per potere esercitare le proprie funzioni efficacemente ed al riparo da ogni indebita influenza. Tali persone o il personale di detto o di detti organi dovrebbero avere la formazione e le risorse necessarie per esercitare le loro mansioni.
Art. 37 Cooperazione con i servizi di individuazione e repressione della criminalità
1. Ciascuno Stato Parte prende le misure appropriate al fine di incoraggiare le persone che partecipano o hanno partecipato alla commissione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione a fornire alle autorità competenti infor- mazioni utili ai fini dell’indagine e della ricerca di prove, nonché un aiuto fattuale concreto che potrebbe contribuire a privare gli autori del reato dei proventi del crimine e a recuperare tali proventi.
2. Ciascuno Stato Parte esamina la possibilità di prevedere, nei casi appropriati, un alleggerimento della pena di cui è passibile un imputato che cooperi in modo sostan- ziale all’indagine o ai procedimenti relativi ad un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, esamina la possibilità di prevedere la concessione dell’immunità giudiziaria ad una persona che cooperi in modo sostanziale all’indagine od ai procedimenti relativi ad un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione.
4. La protezione di tali persone è assicurata, mutatis mutandis, come previsto dal- l’articolo 32 della presente Convezione.
5. Quando una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo situata in uno Stato Parte può fornire una cooperazione sostanziale alle autorità competenti di un altro Stato Parte, gli Stati Parte interessati possono esaminare la possibilità di con- cludere accordi od intese, conformemente al loro diritto interno, concernenti la concessione eventuale del trattamento descritto ai paragrafi 2 e 3 del presente artico- lo da parte dell’altro Stato Parte.
Art. 38 Cooperazione tra autorità nazionali
Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie per incoraggiare, conformemente al proprio diritto interno, la cooperazione tra, da una parte, le proprie pubbliche autorità ed i propri pubblici ufficiali e, dall’altra, le proprie autorità incaricate delle indagini e dei procedimenti relativi ad illeciti penali. Tale cooperazione può consi- stere:
a) per i primi nell’informare, di propria iniziativa, i secondi quando sussistono ragionevoli motivi per ritenere che uno dei reati stabiliti conformemente agli articoli 15, 21 e 23 della presente Convenzione sia stato commesso; o
b) per i primi nel fornire ai secondi, dietro richiesta, tutte le informazioni necessarie.
Art. 39 Cooperazione tra autorità nazionali e settore privato
1. Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie per incoraggiare, conformemen- te al proprio diritto interno, la cooperazione tra le autorità nazionali incaricate delle indagini e dei procedimenti e le entità del settore privato, in particolare gli istituti finanziari, su questioni concernenti la commissione di reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte esamina la possibilità di incoraggiare i propri cittadini e le altre persone residenti abitualmente sul suo territorio a segnalare alle autorità nazio- nali incaricate delle indagini e dei procedimenti la commissione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione.
Art. 40 Segreto bancario
Ciascuno Stato Parte assicura, in caso di indagini giudiziarie nazionali relative ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, che il proprio sistema giuridico interno disponga di meccanismi appropriati per superare gli ostacoli che possono derivare dall’applicazione delle leggi sul segreto bancario.
Art. 41 Precedenti giudiziari
Ciascuno Stato Parte può adottare le misure legislative o le altre misure necessarie per tenere conto, nelle condizioni e ai fini che ritiene appropriati, di ogni condanna della quale il presunto autore di un reato sarebbe stato precedentemente oggetto in un altro Stato, al fine di utilizzare tale informazione nell’ambito di un procedimento penale relativo ad un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione.
Art. 42 Competenza
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria compe- tenza sui reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione nei seguenti casi:
a) quando il reato è commesso sul proprio territorio; o
b) quando il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera di tale Stato o a bordo di un velivolo immatricolato conformemente al suo diritto interno al momento in cui detto reato è stato commesso.
2. Fatto salvo l’articolo 4 della presente Convenzione, uno Stato Parte può inoltre stabilire la propria competenza su uno qualsiasi di tali reati nei seguenti casi:
a) quando il reato è commesso nei confronti di uno dei suoi cittadini; o
b) quando il reato è commesso da uno dei suoi cittadini o da una persona apoli- de residente abitualmente sul suo territorio; o
c) quando il reato è uno di quelli stabiliti conformemente al comma (b) (ii) del paragrafo 1 dell’articolo 23 della presente Convenzione ed è commesso fuori del suo territorio ai fini della commissione, sul suo territorio, di un reato sta- bilito conformemente ai commi 1 (a) (i) o (ii) o (b) i) del paragrafo 1 del- l’articolo 23 della presente Convenzione; o
d) quando il reato è commesso contro lo Stato Parte.
3. Ai fini dell’articolo 44 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza sui reati stabiliti conforme- mente alla presente Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio e lo Stato Parte non estrada tale persona per il solo motivo che essa è un suo citta- dino.
4. Ciascuno Stato Parte può inoltre prendere le misure necessarie per stabilire la propria competenza sui reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio e lo Stato Parte non lo estrada.
5. Se uno Stato Parte il quale esercita la propria competenza in virtù del paragrafo 1 o 2 del presente articolo è stato avvisato, o ha in ogni modo appreso, che altri Stati Parte svolgono un’indagine o hanno avviato dei procedimenti od un procedimento giudiziario concernente lo stesso atto, le autorità competenti di tali Stati Parte si consultano, come più appropriato, per coordinare le loro azioni.
6. Fatte salve le norme di diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l’esercizio di ogni competenza penale stabilita da uno Stato Parte con- formemente al proprio diritto interno.
Capitolo IV: Cooperazione internazionale
Art. 43 Cooperazione internazionale
1. Gli Stati Parte collaborano in materia penale conformemente agli articoli dal 44 al 50 della presente Convenzione. Se del caso e se compatibile con il loro ordina- mento giuridico interno, gli Stati Parte prendono in considerazione l’assistenza reciproca in indagini ed in procedimenti in materia civile ed amministrativa riguar- danti la corruzione.
2. In materia di cooperazione internazionale, quando la doppia incriminazione è considerata condizione, essa si ritiene soddisfatta se il comportamento che sta alla base del reato per il quale si chiede assistenza è un illecito penale ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati Parte a prescindere dal fatto che le leggi dello Stato Parte xxxxxx- sto collocano il reato entro la medesima categoria di reato o lo denominano con la stessa terminologia dello Stato Parte richiedente.
Art. 44 Estradizione
1. Il presente articolo si applica ai reati previsti dalla presente Convenzione dove la persona oggetto della richiesta di estradizione è presente nel territorio dello Stato Parte richiesto, a condizione che il reato per il quale si richiede l’estradizione sia punibile ai sensi della legge interna sia dello Stato Parte richiedente che dello Stato Parte richiesto.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato Parte il cui ordinamento lo consenta può concedere l’estradizione di una persona per uno qualsiasi dei reati previsti dalla presente Convenzione che non sia punibile ai sensi del proprio ordinamento interno.
3. Se la richiesta di estradizione riguarda diversi singoli reati, di cui almeno uno dà luogo a estradizione ai sensi del presente articolo e di cui alcuni non danno luogo a estradizione per il loro periodo di reclusione ma sono relativi a reati previsti dalla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto può applicare il presente articolo anche in relazione a detti reati.
4. I reati contemplati dal presente articolo devono essere considerati come reati per i quali si può chiedere l’estradizione ai sensi dei trattati di estradizione vigenti tra gli Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano ad inserire tali reati come reati per i quali si può chiedere l’estradizione in tutti i trattati di estradizione che dovessero essere conclusi tra loro. Lo Stato Parte le cui leggi lo consentano, in caso ricorra a questa Convenzione quale fondamento per l’estradizione, non considera alcun reato, deter- minato ai sensi di questa Convenzione, essere reato politico.
5. Se uno Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non esiste alcun trattato di estradizione, esso può considerare la presente Convenzione quale fonda- mento giuridico per l’estradizione in relazione ai reati previsti dal presente articolo.
6. Lo Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato deve:
a) al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o appro- vazione della Convenzione o adesione alla stessa, informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa la disponibilità ad accettare la Conven- zione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradi- zione con altri Stati Parte della Convenzione; e
b) nel caso in cui non accetti la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione, tentare, eventualmente, di conclude- re trattati in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione ai fini dell’attuazione del presente articolo.
7. Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato devono riconoscere i reati previsti dal presente articolo come reati reciprocamente estradabili.
8. L’estradizione è soggetta alle condizioni previste dalla legge interna dello Stato Parte richiesto o dai trattati di estradizione applicabili, che comprendono, tra l’altro, le condizioni relative ai requisiti minimi di pena previsti per l’estradizione e i motivi sulla base dei quali lo Stato Parte richiesto può rifiutare l’estradizione.
9. Gli Stati Parte si adoperano, salvo quanto previsto dalle proprie leggi interne, per accelerare le procedure di estradizione e semplificare i relative requisiti probatori per i reati cui si applica il presente articolo.
10. Salvo quanto previsto dalle rispettive leggi interne e dai rispettivi trattati di estradizione, lo Stato Parte richiesto può, a condizione che le circostanze lo richie- dano e ve ne sia l’urgenza, nonché su richiesta dello Stato Parte richiedente, porre in stato di custodia la persona di cui si richiede l’estradizione e che si trova sul proprio territorio, oppure adottare altre misure idonee ad assicurare la sua presenza durante il procedimento di estradizione.
11. Uno Stato Parte sul cui territorio viene scoperto un presunto colpevole, nel caso in cui non proceda all’estradizione per un reato previsto dal presente articolo solo per il motivo che detta persona è un suo cittadino, è obbligato, su richiesta dello Stato Parte che richiede l’estradizione, a trasmettere senza indugio il caso alle pro- prie autorità competenti per procedere penalmente. Dette autorità dovranno decidere contro il procedimento con le stesse modalità con cui viene trattato qualsiasi altro grave reato dalla legge interna dello Stato Parte. Gli Stati Parte in questione collabo- rano, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti procedurali probatori, al fine di assicurare l’efficienza dell’azione penale.
12. Quando uno Stato Parte è autorizzato, ai sensi della propria legge, ad estradare o altrimenti consegnare un proprio cittadino solamente a condizione che esso venga restituito allo Stato Parte per scontare l’eventuale condanna inflitta a seguito di un processo o procedimento per il quale è stata richiesta l’estradizione o la consegna della persona, e detto Stato Parte e lo Stato Parte che richiede l’estradizione della persona in questione concordano con questa opzione e con gli altri termini che essi riterranno opportuni, tale estradizione o consegna condizionata è sufficiente a libera- re dall’obbligo previsto dal paragrafo 10 del presente articolo.
13. Qualora l’estradizione, richiesta per l’esecuzione della condanna, venisse rifiutata perché la persona interessata è cittadino dello Stato Parte richiesto, lo Stato Parte richiesto può, nel caso in cui il proprio ordinamento lo preveda e in conformità ai requisiti di detto ordinamento, su richiesta della parte richiedente, prendere in considerazione l’esecuzione della condanna, o il residuo della stessa, imposta ai sensi dell’ordinamento dello Stato Parte richiedente.
14. Alla persona contro la quale si procedere penalmente per i reati previsti dal presente articolo è garantito un giusto trattamento durante tutte le fasi del procedi- mento, ivi compreso il godimento di tutti i diritti e delle garanzie previste dall’ordi- namento dello Stato Parte nel cui territorio si trovi detta persona.
15. Nulla della presente Convenzione deve essere interpretato come imposizione dell’obbligo di estradare se lo Stato Parte richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata fatta al fine di perseguire o punire una persona a causa del suo sesso, razza, religione, nazionalità, origine etnica o idee politiche o che l’accettazio- ne della richiesta possa essere pregiudizievole alla posizione di detta persona a causa di uno qualunque dei motivi specificati.
16. Gli Stati Parte non possono rifiutare una richiesta di estradizione esclusivamente in considerazione del fatto che il reato implichi anche questioni di materia fiscale.
17. Prima di rifiutare l’estradizione, lo Stato Parte richiesto, se opportuno, si consul- ta con lo Stato Parte richiedente in modo da fornirgli ogni possibilità di presentare le proprie opinioni e di fornire le informazioni relative alle sue affermazioni.
18. Gli Stati Parte devono cercare di concludere accordi o intese bilaterali o multila- terali allo scopo di accrescere l’efficacia dell’estradizione.
Art. 45 Trasferimento delle persone condannate
Gli Stati Parte possono prendere in considerazione la stipula di accordi o di intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento nel loro territorio delle persone condannate alla reclusione o ad altre forme di privazione della libertà personale per i reati stabi- liti ai sensi della presente Convenzione, allo scopo di permettere a queste persone di scontarvi il residuo della pena.
Art. 46 Assistenza giudiziaria reciproca
1. Gli Stati Parte si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui alla presente Convenzione.
2. L’assistenza giudiziaria reciproca è concessa nel modo più ampio possibile in base alle relative leggi, ai relativi trattati, accordi e intese dello Stato Parte richiesto in relazione alle indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui si possa ritenere responsabile una persona giuridica secondo quanto previsto dall’arti- colo 26 della presente Convenzione nello Stato Parte richiedente.
3. L’assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente al presente articolo può essere richiesta per i seguenti motivi:
a) acquisire prove o dichiarazioni di persone;
b) notificare documenti di natura giudiziaria;
c) eseguire perquisizioni e sequestri, nonché congelare;
d) esaminare oggetti e luoghi;
e) fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche;
f) fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali governativi, bancari, finanziari, societari o aziendali.
g) identificare o rintracciare proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini probatori;
h) agevolare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte richiedente;
i) ogni altro tipo di assistenza previsto dalla legge dello Stato Parte richiesto;
j. identificare, congelare e rintracciare proventi del crimine conformemente alle disposizioni del capitolo V della presente Convenzione;
k. recuperare beni, conformemente alle disposizioni del capitolo V della pre- sente Convenzione.
4. Senza pregiudizio al proprio diritto interno, le competenti autorità dello Stato Parte possono, senza una precedente richiesta, trasmettere informazioni in materia penale ad un autorità competente di un altro Stato Parte qualora ritengano che dette informazioni possano essere utili all’autorità ad intraprendere o a concludere con successo inchieste e procedimenti penali o possano dar luogo ad una richiesta for- mulata dal secondo Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.
5. La trasmissione di informazioni ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo deve essere effettuata senza recare pregiudizio alle indagini e ai procedimenti penali nello Stato delle autorità competenti che forniscono le informazioni. Le autorità compe- tenti che ricevono le informazioni si conformano alla richiesta che dette informazio- ni restino riservate, anche se temporaneamente, o con limitazioni sul loro utilizzo. Tuttavia, ciò non preclude allo Stato Parte ricevente di divulgare, nel corso di un procedimento, le informazioni che possano discolpare un accusato. In tal caso, lo Stato Parte ricevente notifica lo Stato Parte trasmittente prima della loro divulgazio- ne e, se richiesto, si consulta con lo Stato Parte trasmittente. Nel caso in cui non fosse possibile, eccezionalmente, notificarlo in anticipo, lo Stato Parte ricevente comunica immediatamente allo Stato Parte trasmittente la divulgazione delle infor- mazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli obblighi previsti da altri trattati bilaterali o multilaterali che regolano o regoleranno, in tutto o in parte, l’assistenza giudiziaria reciproca.
7. I paragrafi 9–29 del presente articolo si applicano alle richieste presentate ai sensi del presente articolo se i relativi Stati Parte non sono vincolati da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca. Nel caso in cui detti Stati Parte siano vincolati da un
tale trattato, si applicano le disposizioni corrispondenti di detto trattato a meno che gli Stati Parte non accettino di applicare i paragrafi 9-29 del presente articolo in luogo di dette disposizioni. Si incoraggiano fortemente gli Stati Parte ad applicare questi punti nel caso in cui facilitino la cooperazione.
8. Gli Stati Parte non possono rifiutare di fornire l’assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo sulla base del segreto bancario.
9. a) Uno Stato Parte, nel rispondere ad una richiesta di assistenza prevista dal presente articolo in assenza della doppia incriminazione, tiene conto dei fini della presente Convenzione, come esposti nell’articolo 1;
b) gli Stati Parte possono rifiutare di fornire l’assistenza prevista dal presente articolo in base all’assenza della doppia incriminazione. Tuttavia, uno Stato Parte richiesto, ove ciò sia compatibile con i concetti fondamentali del pro- prio ordinamento giuridico, fornisce l’assistenza, che non comporta azioni coercitive. Tale assistenza può essere rifiutata quando le richieste comporta- no questioni de minimis oppure questioni per le quali la cooperazione o l’assistenza richiesta è disponibile ai sensi di altre disposizioni della presente Convenzione;
c) ogni Stato Parte può prendere in considerazione l’adozione di misure che possono essere necessarie per consentirgli di fornire il più ampio campo di applicazione dell’assistenza ai sensi del presente articolo in assenza di dop- pia incriminazione.
10. Una persona che si trovi in stato detentivo o che stia scontando una condanna nel territorio dello Stato Parte, la cui presenza è richiesta in un altro Stato Parte per motivi di identificazione, testimonianza o per fornire assistenza nell’acquisizione di prove necessarie a indagini, azioni penali o procedimenti penali per reati previsti dalla presente Convenzione può essere trasferita qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) la persona concede liberamente il proprio consenso informato;
b) le autorità competenti di entrambi gli Stati Parte sono d’accordo, in base alle condizioni che gli Stati Parte ritengano appropriate.
11. Ai fini del paragrafo 10 del presente articolo:
a) lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha l’autorità e l’obbligo di tenere la persona trasferita in stato di custodia, salvo diversa- mente richiesto o autorizzato dallo Stato Parte dal quale la persona è stata trasferita;
b) lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, deve attuare senza indugio l’obbligo di riconsegnare la persona alla custodia dello Stato Parte dal quale è stata trasferita così come concordato precedentemente, o come altrimenti concordato, dalle autorità competenti di entrambi gli Stati Parte;
c) lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, non deve esigere dallo Stato Parte dal quale è stata trasferita la persona di avviare la procedura di estradizione per la riconsegna della persona in questione;
d) la persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di pena espiata nello Stato dal quale è stata trasferita e per il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato Parte nel quale è stata trasferita.
12. A meno che lo Stato Parte dal quale la persona deve essere trasferita ai sensi dei paragrafi 10 e 11 del presente articolo acconsenta, detta persona, qualunque sia la sua nazionalità, non può essere incriminata, detenuta, punita o sottoposta a nes- sun’altra restrizione della libertà personale nel territorio dello Stato nel quale la persona è trasferita per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale detta persona è stata trasferita.
13. Ciascuno Stato Parte designa un’autorità centrale con il compito e la facoltà di ricevere le richieste di assistenza giudiziaria ed eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l’esecuzione. Laddove in uno Stato Parte vi sia un territorio o una regione a statuto speciale con un sistema distinto per l’assistenza giudiziaria, può designare una autorità centrale distinta con le medesime funzioni per quella regione o territorio. Le autorità centrali garantiscono l’esecuzione o la trasmissione rapida e corretta delle richieste ricevute. Allorché l’autorità centrale trasmette per esecuzione la richiesta all’autorità competente, sollecita la rapida e corretta esecuzione della stessa da parte di detta autorità competente. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione dell’autorità centrale designata al suddetto scopo nel momento in cui gli Stati Parte depositano il proprio strumento di ratifica, accet- tazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. Le richieste di assi- stenza giudiziaria reciproca e le comunicazioni ad esse relative vanno trasmesse alle autorità centrali designate dagli Stati Parte. Questa condizione non pregiudica il diritto degli Stati Parte di chiedere che tali richieste e comunicazioni siano loro indirizzate per mezzo di canali diplomatici e, in casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, se possibile, attraverso l’Organizzazione di Polizia Criminale Internazionale.
14. Le richieste saranno formulate per scritto o, laddove possibile, con un mezzo atto a produrre una trascrizione scritta in una lingua accettata dallo Stato Parte richiesto, con modalità tali da permettere a detto Stato Parte di accertarne l’autenti- cità. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione della lingua o lingue accettate da ciascuno Stato Parte al momento in cui deposita il pro- prio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Con- venzione. In casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, le richieste possono essere formulate verbalmente ma debbono essere immediatamente confermate per scritto.
15. La richiesta di reciproca assistenza giudiziaria deve contenere:
a) l’identità dell’autorità che formula la richiesta;
b) l’oggetto e la natura delle indagini, dell’azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le funzioni dell’autorità che conduce tali indagini, azione penale o procedimento giudiziario;
c) una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne che nelle richieste che hanno come scopo la notifica di atti giudiziari;
d) una descrizione del tipo di assistenza richiesta e specificazioni di eventuali particolari procedure che lo Stato Parte richiedente desidera siano seguite;
e) laddove possibile, l’identità delle persone coinvolte, il luogo in cui si trova- no e la loro nazionalità; e
f) lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le azioni.
16. Lo Stato Parte richiesto può chiedere informazioni supplementari quando ciò sembri necessario per l’esecuzione della richiesta conformemente al diritto interno o possa agevolare tale esecuzione.
17. La richiesta viene eseguita conformemente al diritto interno dello Stato Parte richiesto, e nella misura in cui non è contraria al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, laddove possibile, conformemente alle procedure specificate nella richie- sta.
18. Ogni qual volta ciò è possibile e compatibile coi principi fondamentali del diritto interno, quando un individuo si trova nel territorio di uno Stato Parte e deve essere ascoltato in qualità di testimone od esperto dalle autorità giudiziarie di un altro Stato Parte, il primo Stato Parte può, su richiesta del secondo, consentire che tale audizione avvenga per mezzo di una videoconferenza se non è possibile o auspi- cabile per l’individuo in questione comparire di persona nel territorio dello Stato Parte richiedente. Gli Stati Parte possono accordarsi perché l’audizione sia condotta da un’autorità giudiziaria dello Stato Parte richiedente alla presenza dell’autorità giudiziaria dello Stato Parte richiesto.
19. Lo Stato Parte richiedente non trasmette o utilizza informazioni o prove fornite dallo Stato Parte richiesto per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli indicati nella richiesta senza il consenso preventivo dello Stato Parte richiesto. Questo paragrafo non vieta in alcun modo allo Stato Parte richieden- te di rivelare in un proprio procedimento informazioni o prove che discolpano l’accusato. In tale caso, lo Stato Parte richiedente, prima della rivelazione, informa lo Stato Parte richiesto e, se richiesto, si consulta con questo ultimo. Se, in casi eccezionali, è impossibile dare comunicazione anticipata, lo Stato Parte richiedente informa senza indugio lo Stato Parte richiesto della rivelazione.
20. Lo Stato Parte richiedente può chiedere allo Stato Parte richiesto di serbare la riservatezza sui fatti e sulla materia della richiesta, salvo quanto necessario all’ese- cuzione della medesima. Se lo Stato Parte richiesto non può ottemperare alla richie- ste di riservatezza ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente.
21. L’assistenza giudiziaria reciproca può essere rifiutata se:
a) la richiesta non è formulata conformemente alle disposizioni del presente articolo;
b) lo Stato Parte richiesto valuta che l’esecuzione della richiesta può recare pre- giudizio alla propria sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi fondamentali;
c) in relazione a reati similari, il diritto interno vieta alle autorità dello Stato Parte richiesto di eseguire le azioni richieste qualora tali reati siano oggetto di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari nell’ambito delle compe- tenze di tali autorità;
d) accogliere la richiesta fosse contrario all’ordinamento giuridico relativo al- l’assistenza giudiziaria reciproca dello Stato Parte richiesto.
22. Gli Stati Parte non possono respingere una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca solo a motivo del fatto che si ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali.
23. Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato.
24. Lo Stato Parte richiesto dà esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria reciproca non appena possibile e tiene nel massimo conto possibile le eventuali scadenze proposte dallo Stato Parte richiedente, delle quali dà ragione, preferibil- mente nella richiesta. Lo Stato Parte richiedente può fare ragionevoli richieste di informazioni sullo stato e sui progressi delle misure adottate dallo Stato Parte richie- sto per adempiere alla richiesta. Lo Stato Parte richiesto risponde alle ragionevoli richieste di informazioni dello Stato Parte richiedente sullo stato e sui progressi della propria richiesta. Lo Stato Parte richiedente informa prontamente lo Stato Parte richiesto quando l’assistenza non è più necessaria.
25. L’assistenza giudiziaria reciproca può essere differita dallo Stato Parte richiesto a motivo del fatto che interferirebbe con un’indagine, azione penale o procedimento giudiziario in corso.
26. Prima di respingere una richiesta di sensi del paragrafo 21 del presente articolo o di differirne l’esecuzione ai sensi del paragrafo 25 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l’assistenza può essere concessa nei termini e alle condizioni ritenute necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l’assistenza a tali condizioni, è tenuto ad ottemperarvi.
27. Senza pregiudizio all’applicazione del paragrafo 12 del presente articolo, il testimone, l’esperto o altra persona i quali, su richiesta dello Stato Parte richiedente, acconsentono a fornire prove in un procedimento o a collaborare ad un’indagine, azione penale o procedimento giudiziario nel territorio dello Stato Parte richiedente non possono essere perseguiti, detenuti, puniti, né sottoposti a qualsiasi altra restri- zione della propria libertà personale in quel territorio per fatti, omissioni o condanne antecedenti alla partenza dal territorio dello Stato Parte richiesto. Tale salvacondotto spira quando il testimone, l’esperto o altra persona, avendo avuto la possibilità di andarsene per un periodo di 15 giorni consecutivi o per un periodo concordato tra gli Stati Parte a decorrere dalla data in cui è stato ufficialmente informato che la sua presenza non è più richiesta dalle autorità giudiziarie, malgrado ciò rimane volonta- riamente nel territorio dello Stato Parte richiedente o vi ritorna di sua libera volontà dopo averlo lasciato.
28. Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato Parte richiesto salvo diverso accordo tra gli Stati Parte in questione. Se, per soddisfare la richiesta, è o sarà necessario sostenere spese considerevoli o straordinarie, gli Stati Parte si consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della richiesta nonché il modo in cui la spesa verrà sostenuta.
29. Lo Stato Parte richiesto:
a) fornisce allo Stato Parte richiedente copie di atti pubblici, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno sono a dispo- sizione del pubblico in generale;
b) può, a discrezione, fornire allo Stato Parte richiedente in tutto, in parte o alle condizioni ritenute opportune, copie di atti pubblici, documenti o informa- zioni in proprio possesso che secondo il diritto interno non sono a disposi- zione del pubblico in generale.
30. Gli Stati Parte, laddove necessario, valutano l’eventualità di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali atti a dare seguito pratico o maggiore efficacia alle disposizioni del presente articolo.
Art. 47 Trasferimento dei procedimenti penali
Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità di trasferire ad un altro i procedimenti relativi al perseguimento di reati previsti conformemente alla presente Convenzione nei casi in cui tale trasferimento è ritenuto nell’interesse della corretta amministra- zione della giustizia, in particolare nei casi in cui sono coinvolte più giurisdizioni, al fine di concentrare l’esercizio dell’azione penale.
Art. 48 Cooperazione tra i servizi di individuazione e repressione della criminalità
1. Gli Stati Parte collaborano strettamente tra di loro, coerentemente con i rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi nazionali, per rafforzare l’efficacia dell’azio- ne delle strutture preposte all’individuazione e repressione dei reati di cui alla pre- sente Convenzione. Ciascuno Stato Parte adotta, in particolare, misure efficaci a:
a) rafforzare e, laddove necessario, istituire canali di comunicazione tra le rispettive autorità, istituzioni e servizi competenti, al fine di rendere più sem- plice il sicuro e rapido scambio di informazioni riguardanti tutti gli aspetti dei reati di cui alla presente Convenzione, compresi, se gli Stati Parte lo ritengono opportuno, i collegamenti con altre attività criminali;
b) cooperare con altri Stati Parte nella conduzione di indagini relative ai reati trattati dalla presente Convenzione riguardanti:
i) l’identità, la collocazione e le attività di persone sospette di partecipa- zione in detti reati o la collocazione di altre persone coinvolte;
ii) i movimenti di proventi del reato o beni derivanti dalla commissione di tali reati;
iii) i movimenti di beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o che si intende utilizzare per la commissione di tali reati;
c) fornire, ove opportuno, i necessari strumenti quantitativi di sostanze per fini investigativi o di analisi;
d) scambiare, ove opportuno, informazioni con altri Stati Parte su specifici mezzi e metodi usati per la commissione dei reati di cui alla presente Con- venzione, compresi l’utilizzo di false identità, di documenti falsi, contraffatti o alterati o di altri mezzi atti a nascondere la natura delle attività;
e) facilitare l’effettivo coordinamento tra le proprie autorità, istituzioni e servi- zi competenti e promuovere lo scambio di personale e di altri esperti, com- preso, nel rispetto delle intese e degli accordi bilaterali tra gli Stati Parte interessati, il dislocamento di ufficiali di collegamento;
f) scambiare le informazioni e coordinare le misure amministrative e d’altro genere adottate opportunamente allo scopo di individuare precocemente i reati di cui alla presente Convenzione.
2. Allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione, gli Stati Parte valutano l’opportunità di concludere intese o accordi bilaterali o multilaterali per la diretta collaborazione tra i propri servizi di individuazione e repressione del crimine e, laddove tali intese o accordi siano già esistenti, l’opportunità di emendarli. In man- canza di tali accordi o intese tra gli Stati Parte interessati, gli Stati Parte possono considerare la presente Convenzione come base per la reciproca collaborazione di polizia in relazione ai reati trattati dalla Convenzione stessa. Qualora opportuno, gli Stati Parte utilizzano pienamente gli accordi e le intese, comprese le organizzazioni regionali o internazionali, per incrementare la cooperazione tra i propri servizi di individuazione e repressione.
3. Gli Stati Parte si sforzano di cooperare con i propri mezzi per fronteggiare i reati trattati dalla presente Convenzione perpetrati attraverso l’uso della moderna tecno- logia.
Art. 49 Indagini comuni
Gli Stati Parte valutano l’opportunità di stringere accordi o intese bilaterali o multi- laterali per mezzo dei quali, rispetto a questioni oggetto di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o più Stati, le autorità competenti interessate possono creare organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi o intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso. Gli Stati Parte coinvolti assicurano il pieno rispetto della sovranità dello Stato Parte nel cui territo- rio tale indagine deve aver luogo.
Art. 50 Tecniche investigative speciali
1. Per combattere efficacemente la corruzione, ciascuno Stato, nei limiti consentiti dai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico interno, e conforme- mente alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie, con i propri mezzi, a consentire l’appropriato impiego da parte delle autorità compe- tenti della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le opera- zioni sotto copertura, entro il suo territorio, e a consentire l’ammissibilità in tribuna- le della prova così ottenuta.
2. Allo scopo di indagare i reati di cui alla presente Convenzione, si incoraggiano gli Stati Parte a stringere, laddove necessario, gli opportuni accordi o intese bilaterali o multilaterali per l’impiego di dette tecniche speciali di investigazione nel contesto della cooperazione internazionale. Tali accordi o intese vengono conclusi e attuati in piena ottemperanza del principio della sovrana eguaglianza degli Stati e vengono attuati in stretta conformità ai termini di tali accordi o intese.
3. In mancanza degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le decisioni sull’impiego di tecniche speciali di investigazione a livello internazionale vengono prese caso per caso e, se necessario, possono tenere in considerazione le disposizioni e le intese di carattere economico riguardanti l’esercizio della giurisdi- zione da parte degli Stati Parte interessati.
4. Le decisioni di impiegare la consegna controllata a livello internazionale, su consenso degli Stati Parte interessati, possono includere metodi quali l’intercettazio- ne della merce o dei fondi e metodi che permettono alle merci e ai fondi di prosegui- re integri oppure di essere asportati o sostituiti in tutto o in parte.
Capitolo V: Recupero di beni
Art. 51 Norma generale
La restituzione di beni conformemente al presente capitolo costituisce un principio fondamentale della presente Convenzione e gli Stati Parte dovranno prestarsi reci- procamente la più ampia cooperazione ed assistenza a tale riguardo.
Art. 52 Prevenzione e individuazione di trasferimenti di proventi di reato
1. Fatto salvo l’articolo 14 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte adotte- rà le misure necessarie, in conformità con il proprio diritto interno, per richiedere alle istituzioni finanziarie soggette alla propria giurisdizione di verificare l’identità dei clienti, adottare provvedimenti ragionevoli per determinare l’identità degli aventi diritto ai fondi depositati su conti di cospicuo valore e condurre un attento esame dei conti richiesti o mantenuti da o per conto di persone che esercitino o abbiano eserci- tato funzioni pubbliche prominenti e loro familiari e collaboratori xxxxxxx. Tale attento esame dovrà essere ragionevolmente strutturato per individuare le transazioni sospette, al fine di informarne le autorità competenti e non deve essere concepito come deterrente o impedimento per le istituzioni finanziarie dall’intrattenere rapporti d’affari con clienti legittimi.
2. Al fine di agevolare l’applicazione delle misure previste nel paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno ed ispirandosi alle pertinenti iniziative di organizzazioni regionali, interregionali e multilaterali per la lotta contro il riciclaggio di denaro, dovrà:
a) impartire direttive riguardo ai tipi di persone fisiche o giuridiche sui conti delle quali le istituzioni finanziarie soggette alla propria giurisdizione dovranno condurre attento esame, ai tipi di conti e transazioni cui dovranno prestare particolare attenzione, nonché relativamente alle modalità appro-
priate di apertura di conti, tenuta degli stessi e registrazione delle operazioni, da applicare a tali conti; e
b) se del caso, notificare alle istituzioni finanziarie soggette alla propria giuri- sdizione, su richiesta di un altro Stato Parte o su propria iniziativa, l’identità delle persone fisiche o giuridiche sui conti delle quali dovrà condurre attento esame, oltre a quelle che le istituzioni finanziarie possono identificare con altre modalità.
3. Nel contesto del paragrafo 2 (a) del presente articolo, ciascuno Stato Parte attue- rà misure per garantire che le proprie istituzioni finanziarie mantengano le adeguate registrazioni, per un congruo periodo di tempo, dei conti e delle transazioni relative alle persone menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo, che dovrebbero conte- nere, come minimo, informazioni concernenti l’identità del cliente, oltre che, nei limiti del possibile, dell’avente diritto.
4. Al fine di impedire e di individuare trasferimenti di proventi del crimine previsti dalla presente Convenzione, ciascuno Stato Parte applicherà misure appropriate ed efficaci per impedire, con l’ausilio dei propri organismi di regolamentazione e supervisione, l’istituzione di banche che non abbiano una presenza fisica o che non siano affiliati ad alcun gruppo finanziario regolamentato. Inoltre, gli Stati Parte potranno considerare la possibilità di esigere dalle proprie istituzioni finanziarie di rifiutare di avviare o continuare ad intrattenere rapporti con tali istituzioni, in qualità di banche corrispondenti e di astenersi dallo stabilire rapporti con istituzioni finan- ziarie straniere che consentano l’utilizzo dei propri conti da parte di banche che non hanno una presenza fisica e che non siano affiliate ad alcun gruppo finanziario regolamentato.
5. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di predisporre, in conformità con il proprio diritto interno, efficaci sistemi di divulgazione delle informazioni finanziarie per i pubblici ufficiali appropriati e stabilire adeguate sanzioni in caso di mancato adempimento. Ciascuno Stato Parte prenderà altresì in considerazione la possibilità di adottare le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di condividere tali informazioni con le autorità competenti di altri Stati Parte, qualora si renda necessario effettuare indagini sui proventi del crimine previsti nella presente Convenzione, ovvero di richiedere o recuperare gli stessi.
6. Ciascuno Stato Parte prenderà in considerazione la possibilità di adottare le necessarie misure, in conformità con il proprio diritto interno, per richiedere agli appropriati pubblici ufficiali, aventi un diritto o una delega di firma ovvero un qualsiasi altro potere su un conto finanziario in un Paese straniero, di segnalare tale rapporto alle autorità competenti e di mantenere le opportune registrazioni relative a tali conti. Tali misure dovranno altresì includere le opportune sanzioni in caso di mancato adempimento.
Art. 53 Misure per il recupero diretto di xxxx
Ciascuno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno:
a) adotterà le misure necessarie per consentire ad un altro Stato Parte di avviare un’azione civile dinanzi ai propri tribunali, volta a stabilire la titolarità o la proprietà di beni acquisiti mediante la commissione di un reato previsto dalla presente Convenzione;
b) adotterà le misure necessarie per consentire ai propri tribunali di ordinare agli autori di reati previsti dalla presente Convenzione di pagare un inden- nizzo o corrispondere un risarcimento danni ad un altro Stato Parte che abbia subito un pregiudizio da tali reati; e
c) adotterà le misure necessarie per consentire ai propri tribunali o alle autorità competenti, qualora essi debbano adottare decisioni in merito alla confisca, di riconoscere il legittimo diritto di proprietà di un altro Stato Parte sui beni acquisiti mediante la commissione di un reato previsto dalla presente Con- venzione.
Art. 54 Meccanismi di recupero di beni mediante la cooperazione internazionale ai fini della confisca
1. Ciascuno Stato Parte, al fine di prestare reciproca assistenza giudiziaria ai sensi dell’articolo 55 della presente Convenzione, concernente i beni acquisiti mediante commissione di un reato previsto dalla presente Convenzione, ovvero utilizzati per la commissione di tale reato, in conformità con il proprio diritto interno:
a) adotterà le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di dare efficacia ad un’ordinanza di confisca emessa da un tribunale di un altro Stato Parte;
b) adotterà le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti, nei casi in cui esse abbiano giurisdizione, di ordinare la confisca di tali beni di origine estera nell’ambito di una decisione relativa ad un reato di riciclag- gio di denaro o qualsiasi altro reato soggetto alla propria giurisdizione, ovve- ro mediante altri procedimenti autorizzati in conformità con il proprio diritto interno; e
c) considererà la possibilità di adottare le misure necessarie per consentire la confisca di tali beni in assenza di condanna penale nei casi in cui l’autore del reato non possa essere penalmente perseguito per morte, fuga o assenza ovvero in altri casi opportuni.
2. Ciascuno Stato Parte, al fine di prestare la reciproca assistenza giudiziaria a seguito di richiesta formulata ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 55 della presente Convenzione, in conformità con il proprio diritto interno:
a) adotterà le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di congelare o sequestrare beni, in esecuzione di un’ordinanza di congela- mento o sequestro emessa da un tribunale o autorità competenti di uno Stato Parte richiedente, che possa costituire per lo Stato richiesto una ragionevole base per ritenere che sussistano motivi sufficienti per adottare tali misure e
che i beni possano eventualmente essere oggetto di un’ordinanza di confisca ai fini del paragrafo 1 (a) del presente articolo;
b) adotterà le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di congelare o sequestrare beni, in esecuzione di una richiesta che possa costituire per lo Stato richiesto una base ragionevole per ritenere che sussi- stano motivi sufficienti per adottare tali misure e che i beni possano even- tualmente essere oggetto di un’ordinanza di confisca ai fini del paragrafo 1
(a) del presente articolo; e
c) considererà la possibilità di adottare ulteriori misure per consentire alle pro- prie autorità competenti di preservare i beni ai fini della confisca, ad esem- pio sulla base di un mandato di arresto all’estero o di un’imputazione penale conseguente all’acquisizione di tale bene.
Art. 55 Cooperazione internazionale ai fini della confisca
1. Uno Stato Parte che abbia ricevuto una richiesta da un altro Stato Parte, avente giurisdizione su un reato previsto dalla presente Convenzione, di confisca di proven- ti di reato, beni, attrezzature ovvero altri strumenti previsti dall’articolo 31, paragra- fo 1, della presente Convenzione, che si trovano sul suo territorio, dovrà, nella maggior misura possibile consentita dal proprio diritto interno:
a) trasmette la richiesta alle proprie autorità competenti al fine di ottenere l’emissione di un’ordinanza di confisca e, qualora essa sia emessa, di dare esecuzione alla medesima; ovvero
b) trasmettere alle proprie autorità competenti, affinché ne diano esecuzione nella misura richiesta, un’ordinanza di confisca emessa da un tribunale nel territorio dello Stato Parte richiedente, in conformità con gli articoli 31, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1 (a), della presente Convenzione, nella misura in cui essa sia relativa a proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all’articolo 31, paragrafo 1, che si trovino nel territorio dello Stato Parte richiesto.
2. Facendo seguito ad una richiesta presentata da un altro Stato Parte avente giuri- sdizione su un reato previsto dalla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto può adottare misure volte ad identificare, rintracciare, congelare e sequestrare pro- venti di reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all’articolo 31, paragrafo 1, della presente Convenzione, ai fini di un’eventuale confisca che dovrà essere ordina- ta o dallo Stato Parte richiedente, ovvero, conformemente ad una richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dallo Stato Parte richiesto.
3. Le disposizioni contenute nell’articolo 46 della presente Convenzione si applica- no, mutatis mutandis, al presente articolo. In aggiunta alle informazioni specificate nell’articolo 46, paragrafo 15, le richieste presentate in conformità del presente articolo dovranno contenere:
a) in caso di richiesta relativa al paragrafo 1 (a) del presente articolo, una descrizione del bene da sottoporre a confisca, così come, nella misura del possibile, l’ubicazione e, laddove pertinente, l’indicazione del valore estima- tivo del bene ed un’esposizione dei fatti su cui si basa lo Stato Parte xxxxxx-
dente, sufficienti a consentire allo Stato Parte richiesto di richiedere l’ordi- nanza in conformità con il proprio diritto interno;
b) nel caso di una richiesta riferita al paragrafo 1 (b) del presente articolo, una copia legalmente accettabile di ordinanza di confisca, su cui si basa la richie- sta, emessa dallo Stato Parte richiedente, un’esposizione dei fatti ed infor- mazioni circa la misura in cui è richiesta l’esecuzione dell’ordinanza, una dichiarazione in cui siano specificate le misure adottate dallo Stato Parte richiedente per dare adeguata notifica a terze parti in buona fede e garantire una procedura regolare, nonché una dichiarazione secondo cui l’ordinanza di confisca è definitiva;
c) nel caso di una richiesta riferita al paragrafo 2 del presente articolo, un’espo- sizione dei fatti su cui si basa lo Stato Parte richiedente ed una descrizione delle misure richieste e, laddove disponibile, una copia legalmente accetta- bile di un’ordinanza su cui si basa la richiesta.
4. Le decisioni o le misure previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo saranno adottate dallo Stato Parte richiesto in conformità con il proprio diritto interno ed in assoggettamento alle norme procedurali ovvero in conformità di accordi o intese bilaterali o multilaterali ai quali può essere vincolato rispetto allo Stato Parte xxxxxx- xxxxx.
5. Ciascuno Stato Parte fornirà al Segretario Generale delle Nazioni Unite una copia delle proprie leggi e regolamenti che danno applicazione al presente articolo e di qualsiasi successiva modifica di tali leggi e regolamenti o una descrizione della stessa.
6. Se uno Stato Parte decide di subordinare l’adozione delle misure previste nei para- grafi 1 e 2 del presente articolo all’esistenza di un trattato pertinente, tale Stato Parte dovrà considerare la presente Convenzione come base convenzionale necessaria e sufficiente.
7. La cooperazione ai sensi del presente articolo potrà altresì essere rifiutata o le misure cautelari revocate se lo Stato Parte richiesto non riceve tempestivamente prove sufficienti ovvero se il bene è di valore minimo.
8. Prima di revocare qualsiasi misura cautelare adottata in conformità con il presen- te articolo, lo Stato Parte richiesto dovrà, se possibile, dare allo Stato Parte richie- dente la possibilità di presentare i propri argomenti in favore del mantenimento della misura.
9. Le disposizioni del presente articolo non dovranno essere interpretate come pregiudizievoli dei diritti delle terze parti in buona fede.
Art. 56 Cooperazione speciale
Fatto salvo il proprio diritto interno, ciascuno Stato Parte si adopererà per adottare le misure che gli permettano di trasmettere ad un altro Stato Parte, che non abbia precedentemente presentato richiesta, senza pregiudizio per le proprie indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari, le informazioni relative ai proventi del crimine previsti dalla presente Convenzione, qualora esso ritenga che la divulgazio-
ne di tali informazioni possa aiutare lo Stato Parte destinatario ad avviare o dare luogo a indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari ovvero indurre detto Stato Parte a formulare una richiesta in conformità con il presente capitolo della Conven- zione.
Art. 57 Restituzione e disposizione dei beni
1. Ciascuno Stato Parte disporrà dei beni confiscati in conformità con gli articoli 31 o 55 della presente Convenzione, ivi inclusa la restituzione ai legittimi proprietari precedenti, in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione e del proprio diritto interno.
2. Ciascuno Stato Parte adotterà, in conformità con i principi fondamentali del proprio diritto interno, le misure legislative o di altra natura necessarie a consentire alle proprie autorità competenti di procedere alla restituzione dei beni oggetto di confisca, nel dar seguito ad una richiesta presentata da un altro Stato Parte, confor- memente alla presente Convenzione, tenendo conto dei diritti delle terze parti in buona fede.
3. In conformità con gli articoli 46 e 55 della presente Convenzione e con i paragra- fi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto dovrà:
a) in caso di sottrazione di fondi pubblici ovvero di riciclaggio di fondi pubbli- ci sottratti, come previsto dagli articoli 17 e 23 della presente Convenzione, laddove la confisca sia stata eseguita in conformità con l’articolo 55 e sulla base di una sentenza definitiva nello Stato Parte richiedente, requisito al qua- le lo Stato Parte richiesto potrà rinunciare, restituire il bene oggetto di confi- sca allo Stato Parte richiedente;
b) nel caso di proventi relativi a qualsiasi altro reato compreso nella presente Convenzione, laddove la confisca sia stata eseguita in conformità con l’arti- colo 55 della presente Convenzione e sulla base di una sentenza definitiva nello Stato Parte richiedente, requisito al quale lo Stato Parte richiesto potrà rinunciare, restituire il bene oggetto di confisca allo Stato Parte richiedente, qualora lo Stato Parte richiedente fornisca allo Stato Parte richiesto prove ragionevoli del proprio diritto di proprietà anteriore sui beni confiscati ovve- ro lo Stato Parte richiesto riconosca i danni procurati allo Stato Parte richie- dente come base per la restituzione del bene oggetto di confisca;
c) in tutti gli altri casi, dare considerazione prioritaria alla restituzione di beni confiscati alla Stato Parte richiedente, mediante restituzione di tali beni ai legittimi proprietari precedenti o indennizzo in favore delle vittime del reato.
4. Laddove opportuno, a meno che gli Stati Parte non decidano diversamente, lo Stato Parte richiesto può dedurre le spese ragionevoli sostenute per le indagini, l’azione penale o i procedimenti giudiziari che abbiano reso possibile la restituzione o la disposizione dei beni soggetti a confisca ai sensi del presente articolo.
5. Laddove opportuno, gli Stati Parte potranno altresì prevedere in particolare di concludere, sulla base del singolo caso, accordi o intese mutualmente accettabili, finalizzati alla disposizione definitiva dei beni soggetti a confisca.
Art. 58 Unità di intelligence finanziaria
Gli Stati Parte coopereranno tra loro al fine di impedire e combattere il trasferimento di proventi relativi ai reati previsti in conformità con la presente Convenzione e di promuovere modalità e misure di recupero di tali proventi e, a tal fine, considereran- no la possibilità di istituire un’unità di intelligence finanziaria responsabile della ricezione, analisi e diffusione tra le autorità competenti di informazioni relative a transazioni finanziarie sospette.
Art. 59 Accordi ed intese bilaterali e multilaterali
Gli Stati Parte prenderanno in considerazione la possibilità di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali finalizzati ad accrescere l’efficacia della cooperazione internazionale prestata conformemente al presente capitolo della Convenzione.
Capitolo VI: Assistenza tecnica e scambio di informazioni
Art. 60 Formazione ed assistenza tecnica
1. Ciascuno Stato Parte, nei limiti delle proprie esigenze, formulerà, svilupperà o perfezionerà programmi di formazione specifici per il proprio personale responsabile della prevenzione e della lotta contro la corruzione. Tali programmi di formazione possono riguardare, tra le altre cose:
a) misure efficaci di prevenzione, individuazione, indagine, repressione e lotta contro la corruzione, incluso l’uso di metodi di raccolta delle prove e d’indagine;
b) accrescimento della capacità di sviluppo e pianificazione di una politica stra- tegica contro la corruzione;
c) formazione di autorità competenti nella formulazione di richieste di assisten- za giudiziaria reciproca che soddisfino i requisiti della presente Conven- zione;
d) valutazione e rafforzamento delle istituzioni, della gestione del servizio pub- blico e della gestione di finanze pubbliche, inclusi gli appalti pubblici ed il settore privato;
e) prevenzione e lotta al trasferimento di proventi di reati previsti dalla presente Convenzione e recupero di tali proventi;
f) individuazione e congelamento del trasferimento di proventi di reati previsti dalla presente Convenzione;
g) sorveglianza dei movimenti di proventi del crimine previsti dalla presente Convenzione e dei metodi impiegati per il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione di detti proventi;
h) meccanismi e metodi giuridici ed amministrativi adeguati ed efficaci per agevolare la restituzione dei proventi del crimine previsti in conformità con la presente Convenzione;
i) metodi impiegati per la protezione delle vittime e dei testimoni che collabo- rano con le autorità giudiziarie; e
j) formazione in materia di regolamenti nazionali ed internazionali e di lingue.
2. Gli Stati Parte, nei limiti delle proprie capacità, considereranno la possibilità di prestarsi la più ampia assistenza tecnica, in particolare in favore dei Paesi in via di sviluppo, nei rispettivi piani e programmi di lotta contro la corruzione, incluso il supporto materiale e la formazione negli ambiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché la formazione e l’assistenza e lo scambio reciproco di esperienze pertinenti e di conoscenze specializzate, che agevoleranno la cooperazione interna- zionale tra gli Stati Parte negli ambiti dell’estradizione e dell’assistenza giudiziaria reciproca.
3. Gli Stati Parte intensificheranno, nei limiti delle proprie esigenze, gli sforzi compiuti per ottimizzare le attività operative e di formazione all’interno di organiz- zazioni internazionali e regionali e nel quadro di pertinenti accordi o intese bilaterali o multilaterali.
4. Gli Stati Parte considereranno, su richiesta, la possibilità di assistersi reciproca- mente nella realizzazione di valutazioni, studi e indagini in relazione alle tipologie, alle cause, agli effetti ed ai costi della corruzione nei rispettivi Paesi, al fine di elaborare, con la partecipazione delle autorità competenti e della società, strategie e piani di azione per la lotta contro la corruzione.
5. Al fine di agevolare il recupero dei proventi del crimine previsti in conformità con la presente Convenzione, gli Stati Parte potranno cooperare fornendosi recipro- camente i nominativi degli esperti che potrebbero prestare assistenza nel raggiungi- mento di tale obiettivo.
6. Gli Stati Parte considereranno la possibilità di ricorrere all’organizzazione di conferenze internazionali e seminari subregionali, regionali ed internazionali, per promuovere la cooperazione e l’assistenza tecnica e per stimolare il dibattito su problemi di interesse reciproco, inclusi i problemi e le esigenze particolari dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi ad economia in transizione.
7. Gli Stati Parte considereranno la possibilità di istituire meccanismi volontari finalizzati a contribuire finanziariamente agli sforzi compiuti dai Paesi in via di sviluppo e dai Paesi ad economia in transizione per l’applicazione della presente Convenzione attraverso programmi e progetti di assistenza tecnica.
8. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di versare contributi volontari all’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, al fine di dare impulso, attraverso l’Ufficio, a programmi e progetti nei Paesi in via di sviluppo per l’appli- cazione della presente Convenzione.
Art. 61 Raccolta, scambio ed analisi delle informazioni sulla corruzione
1. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di analizzare, in consultazione con esperti, le tendenze della corruzione nel proprio territorio, nonché le circostanze in cui sono commessi i reati di corruzione.
2. Gli Stati Parti considereranno la possibilità di sviluppare e condividere tra loro ed attraverso organizzazioni internazionali e regionali, statistiche, esperienza analitica riguardante la corruzione ed informazioni finalizzate ad elaborare, nei limiti del possibile, definizioni, norme e metodologie comuni, così come informazioni sulle pratiche migliori per prevenire e combattere la corruzione.
3. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di monitorare le proprie politiche e le attuali misure per combattere la corruzione e di valutare l’efficacia e l’efficienza delle stesse.
Art. 62 Altre misure: applicazione della Convenzione mediante lo sviluppo economico e l’assistenza tecnica
1. Gli Stati Parte adotteranno, nella misura del possibile, le misure appropriate all’applicazione della presente Convenzione, mediante la cooperazione internaziona- le, tenendo conto degli effetti negativi della corruzione sulla società in generale e sullo sviluppo sostenibile in particolare.
2. Gli Stati Parte compiranno sforzi concreti nella misura del possibile e in coordi- namento tra loro con organizzazioni internazionali regionali, al fine di:
a) intensificare la propria cooperazione a vari livelli con i Paesi in via di svi- luppo, al fine di rafforzare la capacità di questi ultimi nella prevenzione e nella lotta contro la corruzione;
b) intensificare l’assistenza finanziaria e materiale a sostegno degli sforzi com- piuti dai Paesi in via di sviluppo per prevenire e combattere efficacemente la corruzione ed aiutare questi ultimi ad applicare la presente Convenzione con successo;
c) fornire assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo e ad economia in transi- zione al fine di aiutarli a soddisfare le proprie necessità ai fini dell’applica- zione della presente Convenzione. A tal fine, gli Stati Parte si impegneranno a versare volontariamente contributi adeguati e regolari su un conto specifi- camente designato all’uopo, nell’ambito di un meccanismo di finanziamento delle Nazioni Unite. Gli Stati Parte potranno altresì prevedere, in particolare, in conformità con il proprio diritto interno e con le disposizioni della presen- te Convenzione, di contribuire a tale conto con una percentuale del denaro o del corrispondente valore dei proventi del crimine ovvero dei beni confiscati in conformità con le disposizioni della presente Convenzione;
d) per incoraggiare e indurre altri Stati ed istituzioni finanziarie, laddove oppor- tuno, ad unirsi agli sforzi compiuti in conformità con il presente articolo, in particolare prevedendo un maggior numero di programmi di formazione ed attrezzature moderne a beneficio dei Paesi in via di sviluppo, al fine di assi- sterli nel raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione.
3. Nella più ampia misura possibile, tali misure saranno adottate fatti salvi gli esistenti impegni in materia di assistenza esterna o altri accordi di cooperazione finanziaria, a livello bilaterale, regionale o internazionale.
4. Gli Stati Parte possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali di assistenza materiale e logistica, tenendo conto degli accordi finanziari necessari per rendere efficaci le misure di cooperazione internazionale previste nella presente Convenzione e per la prevenzione, individuazione e lotta alla corruzione.
Capitolo VII: Meccanismi di applicazione
Art. 63 Conferenza degli Stati Parte alla Convenzione
1. È istituita una Conferenza degli Stati Parte della Convenzione per migliorare la capacità degli Stati Parte e la cooperazione tra loro, al fine di raggiungere gli obietti- vi enunciati nella presente Convenzione e di promuovere e di esaminare la sua applicazione.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà la Conferenza degli Stati Parte non più tardi di un anno dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, saranno tenute riunioni regolari della Conferenza degli Stati Parte in conformità con il regolamento interno da essa adottato.
3. La Conferenza degli Stati Parte adotta il regolamento interno e le norme che regolano il funzionamento delle attività enunciate nel presente articolo, comprese le norme relative all’ammissione ed alla partecipazione di osservatori ed al pagamento delle spese occasionate dallo svolgimento di tali attività.
4. La Conferenza degli Stati Parte concerta le attività, le procedure ed i metodi di lavoro per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare:
a) agevolando le attività condotte dagli Stati Parte ai sensi degli articoli 60 e 62 e dei capitoli da II a V della presente Convenzione, anche incoraggiando l’apporto di contributi volontari;
b) agevolandolo lo scambio di informazioni tra gli Stati Parte sui modelli e le tendenze della corruzione e sulle pratiche efficaci per prevenirla e combat- terla e per restituire i proventi del crimine attraverso, tra l’altro, la pubblica- zione delle informazioni pertinenti indicate nel presente articolo;
c) cooperando con le organizzazioni ed i meccanismi internazionali e regionali e con le organizzazioni non governative competenti;
d) utilizzando adeguatamente le informazioni pertinenti prodotte da altri mec- canismi internazionali regionali per la lotta e la prevenzione della corruzione al fine di evitare inutili duplicazioni delle attività;
e) riesaminando periodicamente l’attuazione della presente Convenzione da parte dei suoi Stati Parte;
f) formulando raccomandazioni per migliorare la presente Convenzione e la sua applicazione;
g) prendendo nota delle necessità di assistenza tecnica degli Stati Parte relati- vamente all’applicazione della presente Convenzione e raccomandando al riguardo le eventuali misure che ritenga necessarie.
5. Ai fini del paragrafo 4 del presente articolo, la Conferenza degli Stati Parte acquisisce la necessaria conoscenza in merito alle misure adottate e le difficoltà incontrate dagli Stati Parte nell’attuazione della presente Convenzione attraverso le informazioni da questi fornite attraverso i meccanismi complementari di esame da essa eventualmente istituiti.
6. Ciascuno Stato Parte fornisce alla Conferenza degli Stati Parte, secondo quanto richiesto dalla stessa, le informazioni sui suoi programmi, piani e pratiche e altresì sulle misure legislative ed amministrative per attuare la presente Convenzione. La Conferenza degli Stati Parte esamina il mezzo più efficace per ricevere e dar seguito alle informazioni, comprese in particolare le informazioni ricevute dagli Stati Parte e dalle organizzazioni internazionali competenti. I contributi ricevuti da organizza- zioni non governative pertinenti debitamente accreditate in conformità con le proce- dure che saranno decise dalla Conferenza degli Stati Parte, possono altresì essere considerati.
7. Conformemente ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo, la Conferenza degli Stati Parte istituisce, se lo ritiene necessario, eventuali meccanismi o organi adeguati ad agevolare l’effettiva attuazione della Convenzione.
Art. 64 Segreteria
1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari servizi di segrete- ria alla Conferenza degli Stati Parte alla Convenzione.
2. In La segreteria:
a) assiste la Conferenza degli Stati Parte nello svolgimento delle attività enun- ciate all’articolo 63, paragrafi 5 e 6, della presente Convenzione e organizza e fornisce i necessari servizi per le sezioni della Conferenza degli Stati Parte;
b) su richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire le informazioni alla Conferenza degli Stati Parte, secondo quanto previsto dall’articolo 63, paragrafi 5 e 6, della presente Convenzione; e
c) assicura il necessario coordinamento con le segreterie delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.
Capitolo VIII: Disposizioni finali
Art. 65 Attuazione della Convenzione
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie, comprese misure legislative ed amministrative, in conformità con i principi fondamentali del suo diritto interno, per assicurare l’esecuzione dei suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte può adottare misure più strette o severe di quelle previste dalla presente Convenzione al fine di prevenire e combattere la corruzione.
Art. 66 Composizione delle controversie
1. Gli Stati Parte si adoperano per risolvere le controversie relative all’interpretazio- ne o applicazione della presente Convenzione mediante negoziazione.
2. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte relativa all’interpretazione o applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta mediante negoziazione entro un termine ragionevole è, su richiesta di uno di tali Stati Parte, sottomessa ad arbitrato. Se, decorsi sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non sono in grado di convenire sull’organizzazione dell’arbitrato, uno qualsiasi di tali Stati Parte potrà riferire la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia presentando una richiesta in conformità con lo Statuto della Corte.
3. Ciascuno Stato Parte può, al momento della firma, ratifica, accettazione, appro- vazione della Convenzione o adesione alla stessa, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincola- ti dal paragrafo 2 del presente articolo rispetto allo Stato Parte che abbia formulato una tale riserva.
4. Ogni Stato Parte che abbia formulato una riserva in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo può in ogni momento ritirare tale riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Art. 67 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati dal 9 all’11 di- cembre 2003, a Merida (Messico), e successivamente alla Sede delle Nazioni Unite a New York, fino al 9 dicembre 2005.
2. La presente Convenzione è ugualmente aperta alla firma da parte delle organiz- zazioni regionali d’integrazione economica a condizione che almeno uno Stato membro di tale organizzazione abbia firmato la presente Convenzione in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo.
3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segre- tario Generale delle Nazioni Unite. Un’organizzazione regionale di integrazione economica può depositare il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri abbia fatto altrettanto. In tale strumento di ratifica, accettazione o approvazione, tale organizzazione dichiara la misura della sua competenza rispetto alle questioni regolate dalla presente Convenzione. Tale organizzazione informa altresì il depositario su ogni modifica pertinente della misu- ra della sua competenza.
4. La presente Convenzione è aperta all’adesione di ogni Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica di cui almeno uno Stato membro sia parte della presente Convenzione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segre- tario Generale delle Nazioni Unite. Al momento dell’adesione, l’organizzazione
regionale d’integrazione economica dichiara la misura della sua competenza rispetto alle questioni regolate dalla presente Convenzione. Tale organizzazione informa altresì il depositario su ogni modifica pertinente della misura della sua competenza.
Art. 68 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, gli strumenti depositati da un’organizza- zione regionale d’integrazione economica non saranno valutati aggiuntivi a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica che ratifica, accetta, approva o accede alla presente Convenzione successivamente al deposito del trentesimo strumento relativo, la presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di tale Stato o organizzazione del relativo strumento o alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, se questa è posteriore.
Art. 69 Emendamento
1. Allo scadere di cinque anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, uno Stato Parte può proporre un emendamento e trasmetterlo al Segretario Generale delle Nazioni Unite che a sua volta comunicherà l’emendamento proposto agli Stati Parte ed alla Conferenza degli Stati Parte della Convenzione al fine di valutare e decidere in merito alla proposta. La Conferenza degli Stati Parte compie ogni sforzo volto a raggiungere un consenso su ciascun emendamento. Se tutti gli sforzi tesi al consenso sono stati esperiti e non è stato raggiunto un accordo, in ultima istanza, l’emendamento per essere adottato necessiterà di una maggioranza di due terzi dei voti degli Stati Parte presenti e votanti alla riunione della Conferenza degli Stati Parte.
2. Le organizzazioni regionali d’integrazione economica, nelle questioni che rien- trano nella loro competenza, eserciteranno il loro diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parte della presente Convenzione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa.
3. Un emendamento adottato in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati Parte.
4. Un emendamento adottato in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore per uno Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento.
5. Quando un emendamento entra in vigore è vincolante per gli Stati Parte che hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dallo stesso. Gli Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione ed ad ogni altro precedente emendamento che essi hanno ratificato, accettato o approvato.
Art. 70 Denuncia
1. Uno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia diviene effettiva un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
2. Un’organizzazione regionale d’integrazione economica cessa di essere Parte della presente Convenzione quando tutti i suoi Stati membri l’hanno denunciata.
Art. 71 Depositario e lingue
1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato quale depositario della presente Convenzione.
2. L’originale della presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.
(Seguono le firme)