REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA
REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA
Art. 1 Oggetto e tipologie
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti dall’Università degli Studi della Tuscia, ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Possono essere attivate le seguenti tipologie:
a) assegni finanziati dal bilancio universitario, eventualmente cofinanziati dai dipartimenti con fondi propri o da Enti esterni, banditi annualmente dall’Ateneo secondo le procedure fissate all’art. 2, comma 1, lett. a);
b) assegni finanziati dalle Strutture universitarie, a carico di specifici progetti di ricerca, banditi dalle medesime Strutture secondo le procedure fissate all’art. 2, comma 1, lett. b).
Art. 2 Modalità di selezione
1. Il conferimento di assegni di ricerca avviene attraverso le seguenti modalità selettive:
a) pubblicazione di un unico bando di Ateneo relativo alle aree scientifiche o ai settori ERC di interesse dell’Ateneo o delle strutture di ricerca coinvolte, per la selezione di progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni, presentati direttamente dai candidati;
b) pubblicazione di bandi da parte delle singole Strutture di ricerca relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti.
Per l’attivazione dell’assegno di tipo a) il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione Ricerca, definisce la destinazione delle risorse e le aree scientifiche o i settori ERC di interesse dell’Ateneo nell’ambito dei quali attivare i contratti per la collaborazione ad attività di ricerca. I Dipartimenti deliberano in ordine all’eventuale cofinanziamento degli assegni ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett.a).
Per l’attivazione dell’assegno di tipo b), il docente proponente sottopone all’approvazione del Consiglio della Struttura la relativa proposta, indicando la durata, l’importo e i fondi di ricerca da utilizzare per finanziare l’assegno.
La richiesta deve riportare le seguenti specificazioni ed essere corredata dal fac-simile del bando compilato nelle parti di competenza del docente proponente:
- il titolo e una sintetica descrizione del programma di ricerca, le finalità specifiche e la durata dell’attività di ricerca, l’area scientifico-disciplinare interessata;
- l’indicazione del docente responsabile, firmatario della domanda e l’elenco dei docenti che partecipano all’attività di ricerca;
- una sintesi dell’attività già svolta e l’elenco degli eventuali titoli e pubblicazioni prodotte;
- i requisiti richiesti all’assegnista e le attività da affidargli, nonché gli obiettivi da raggiungere;
- la durata (specificando l’eventuale rinnovabilità), l’importo dell’assegno e l’indicazione dei fondi su cui far gravare la spesa e relativi oneri;
- l’indicazione delle eventuali collaborazioni nazionali e internazionali in atto;
- la proposta di composizione della Commissione giudicatrice (formata da docenti universitari dell’area scientifico-disciplinare del docente proponente), che dovrà valutare la qualificazione scientifica, le attitudini alla ricerca e le competenze richieste dal bando, mediante la valutazione dei titoli presentati dai candidati ed i relativi colloqui.
Nel caso di assegni da attivare nell’ambito di convenzioni o contratti con soggetti privati, la Commissione giudicatrice potrà essere integrata da un membro esterno, di comprovata capacità, individuato dall’Ente stesso in accordo con il docente responsabile.
2. I bandi contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante agli assegnisti. Il bando stabilisce, altresì, l’area scientifica di interesse in cui viene attivato l’assegno di ricerca, i programmi di esame e le materie sulle quali devono vertere i titoli dei candidati. Per area scientifica di intesse si intende, a scelta della struttura che bandisce, l'area CUN, il macrosettore concorsuale o il settore concorsuale (così come definiti nel D.M. n. 336/2011), uno o più SSD ovvero il settore ERC.
3. I bandi sono resi pubblici per via telematica, sul sito di Ateneo, del Ministero e dell’Unione Europea.
Art. 3 Requisiti
1. Possono partecipare alle selezioni indette per il conferimento degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e di enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell’ENEA, dell’ASI, nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Non possono partecipare ai bandi per il conferimento degli assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che richiede l’attivazione dell’assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
2. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle Università.
3. E’, comunque, previsto, come requisito obbligatorio, il diploma di laurea (corso di studio di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/99, la laurea specialistica ex art. 3, comma 1, lett. b) D.M. n. 509/99, laurea magistrale ex art. 3, comma 1, lett. b) D.M. n. 270/2004). I bandi possono prevedere come ulteriore requisito obbligatorio il possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero.
4. L’Ateneo può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all’estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
5. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
Art. 4 Procedura di selezione
1. La procedura di selezione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), prevede:
a. la valutazione del progetto presentato dal candidato, dei titoli e dell’esito della discussione del progetto di ricerca presentato con l’attribuzione di un massimo di 100 punti; il bando può distribuire questi 100 punti assegnando al progetto di ricerca un minimo di 15 punti e un massimo di 25 punti e
ai titoli un minimo di 25 punti e un massimo di 35 punti. I restanti punti sono riservati al colloquio orale, comprensivo della discussione del progetto.
b. l’ammissione alla discussione solo di coloro che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale al 50% della somma dei punti che il bando attribuisce alla valutazione del progetto e dei titoli.
2. Il colloquio si intende superato se viene raggiunto un punteggio minimo pari al 60% dei punti previsti dal bando per lo stesso.
3. La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli, del progetto di ricerca e dal voto conseguito in sede di discussione-colloquio.
4. La procedura di selezione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), prevede la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, e un colloquio con l’attribuzione di un massimo di 100 punti da assegnare in base ai seguenti elementi:
* valutazione dei titoli fino ad un massimo di 40 (quaranta) punti;
* colloquio fino a 60 (sessanta) punti.
5. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso per ciascuna selezione, secondo l’ordine dei candidati nella rispettiva graduatoria.
6. Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione entro il termine fissato, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l’ordine delle rispettive graduatorie. Da tali graduatorie si può anche attingere per l’attivazione di nuove collaborazioni ad attività di ricerca qualora, con delibera motivata dell’organo direttivo della struttura di ricerca, su proposta del responsabile scientifico, venga dichiarata l’affinità della ricerca, fermo restando che la soglia minima per l’idoneità all’acquisizione del titolo di assegnista è pari a 70 punti.
Art. 5 Commissione giudicatrice
1. La Commissione è nominata con decreto del Direttore Generale o del Direttore del Dipartimento, rispettivamente nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2, comma 1.
La Commissione, composta da un numero di docenti, minimo tre, appartenenti alle aree scientifiche o ai settori ERC interessati, potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all’Ateneo.
2. Il presidente della Commissione è eletto in seno alla stessa.
Art. 6 Presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, indirizzate al Direttore Generale o al Direttore del Dipartimento, rispettivamente nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2, c. 1, dovranno essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o in alternativa tramite invio di posta elettronica certificata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sull’albo di Ateneo.
2. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione in carta libera:
a) certificato di laurea o dichiarazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, con l’indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell’esame di laurea;
b) certificato, o dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, comprovante l’acquisizione del titolo di dottore di ricerca, ove previsto come requisito obbligatorio, con l’indicazione del corso seguito;
c) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso;
d) curriculum vitae et studiorum attestante la propria attività scientifica e professionale,
e) il progetto di ricerca nel caso delle procedure di cui all’art. 2, comma 1, lett. a).
Art. 7
Lavori della Commissione
1. La Commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i relativi punteggi.
2. Al termine dei propri lavori, che dovranno concludersi entro 60 giorni dalla data della prima riunione, la Commissione formulerà, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria di merito per ciascuna delle aree interessate.
Art. 8
Stipulazione del contratto, durata ed erogazione del compenso
1. Gli assegni sono conferiti mediante stipula di contratto di diritto privato sottoscritto dal Direttore Generale o dal Direttore di Dipartimento, rispettivamente nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b)
dell’art. 2, comma 1. Copia del contratto, con l’indicazione della data di inizio dell’attività, deve essere inviata dalla Struttura all’Ufficio Ricerca per la corretta tenuta della banca dati.
I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcun diritto in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.
2. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili nei limiti stabiliti dalla legge. L’Università può rinnovare assegni per una durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consenta di conferire assegni di durata annuale.
3. L’importo minimo annuo lordo degli assegni di ricerca è definito con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’importo massimo annuo lordo è fissato, di norma, in 1,5 volte l’importo minimo lordo e può essere rideterminato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Il compenso è erogato in rate mensili posticipate di uguale ammontare.
4. Il pagamento mensile degli assegni è effettuato entro il decimo giorno del mese successivo e può essere interrotto solo in presenza di esplicita richiesta del responsabile della ricerca, nei casi previsti dall’art. 9, commi 2 e 3 del presente regolamento, da trasmettere entro la fine del mese di riferimento. In assenza di esplicita e motivata richiesta di interruzione del pagamento da parte del responsabile dell’attività di ricerca entro il termine sopra indicato, per il pagamento della rata mensile vale il principio del “silenzio assenso”.
5. Il pagamento del compenso relativo al mese di dicembre è effettuato entro il 15 dicembre, salvo conguaglio nel caso di interruzione di cui all’art. 10 comma 8.
6. La disposizione non si applica nel caso in cui detto compenso coincida con l’ultima rata del contratto.
Art. 9
Decadenza e risoluzione del rapporto
1. Decadono dal diritto al conferimento dell’assegno coloro che, entro il termine fissato, non provvedono alla sottoscrizione o che non assumono servizio nel termine stabilito.
2. Il contratto è risolto, su proposta motivata del responsabile della ricerca, approvata dall’organo collegiale di direzione della struttura di afferenza, nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l’attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze.
3. Il contratto è risolto, altresì, per violazione del regime delle incompatibilità stabilita dal successivo art. 10, oltre che in caso di giudizio negativo espresso sull’attività di ricerca, ai sensi del successivo art. 15.
4. L’assegnista ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto formalizzando un preavviso di almeno 30 giorni. La risoluzione decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.
Art. 10
Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni
1. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero.
2. L’assegno, individuale e indivisibile, non può essere cumulato – a pena di decadenza – con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari di assegni, oltre che con i proventi da attività professionali o rapporto di lavoro svolti in modo continuativo. Per tutta la durata dell’assegno è inibito l’esercizio di attività libero professionali o lo svolgimento in modo continuativo di rapporti di lavoro.
3. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal contratto.
4. Fermo restando l’integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi, anche nell’ambito di convenzioni dell’Ateneo, previa autorizzazione dell’organo collegiale di direzione della struttura di afferenza, sentito il parere del responsabile dell’attività di ricerca, a condizione che l’incarico:
a) sia occasionale e di breve durata;
b) non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
c) in relazione alle attività svolte non rechi, comunque, pregiudizio all’Ateneo.
5. I titolari degli assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un’attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione, fermo restando, in ogni caso, l’integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.
6. Il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, titolare di assegno di ricerca, è collocato in aspettativa senza assegni.
7. L’attività di ricerca e l’assegno possono essere sospesi in caso di gravidanza e malattia. Tali periodi non rilevano, comunque, ai fini della durata complessiva dell’assegno. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni in un anno.
Art. 11 Diritti e doveri
1. I titolari degli assegni svolgono la loro attività nell’ambito dei programmi di ricerca delle strutture di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da:
a) carattere continuativo e definito nel tempo, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca della Struttura di afferenza;
b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso;
c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dell’attività di ricerca, senza predeterminazione di orario di lavoro.
2. I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse.
L’attività di ricerca sarà svolta all’interno di dette strutture, nonché all’esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca.
3. Il regime di impegno complessivo richiesto ai titolari di assegni non può essere inferiore a n. 35 ore settimanali e dovrà risultare da autocertificazione mensile da presentarsi a conclusione di ogni mese di attività.
4. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile della ricerca. L’organo collegiale di direzione della struttura, previa valutazione dell’assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo dell’assegno entro i limiti di cui all’art. 8, comma 2.
5. Nel caso in cui l’assegno abbia durata pluriennale, l’attività di ricerca può essere svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, nell’arco di un biennio, presso una università o ente di ricerca all’estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con
i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all’estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio.
6. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui aderiscono i titolari degli assegni.
Art. 12
Attività didattica integrativa degli assegnisti
1. Agli assegnisti può essere affidata una limitata attività didattica integrativa nei corsi di studio, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico.
2. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di corso di studio interessato, dopo aver individuato i settori disciplinari nel cui ambito gli assegnisti possono svolgere attività didattica integrativa, propone al docente responsabile scientifico della ricerca l’attribuzione di compiti didattici sussidiari o integrativi, anche con finalità di tirocinio, da espletare sotto la supervisione del predetto responsabile.
3. Il Consiglio di Dipartimento configura tali attività come assistenza didattica, tutoraggio, esercitazioni, seminari finalizzati all’approfondimento delle discipline appartenenti ai settori indicati dal Consiglio medesimo e ne determina l'impegno orario.
4. La collaborazione didattica facoltativa, individuata ai sensi dei commi precedenti, è svolta a titolo gratuito e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università italiane.
Art. 13
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano in materia fiscale e previdenziale le disposizioni di cui alla normativa vigente.
2. Nel caso di astensione obbligatoria per maternità e di congedo per malattia si applica la normativa vigente in materia. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS è integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.
3. L’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell’ambito dell’espletamento della loro attività di ricerca.
Responsabile delle attività di ricerca
1. Il responsabile delle attività di ricerca dei titolari degli assegni di cui alla lettera a) dell’art. 1, c. 2, finanziati con risorse di Xxxxxx è individuato con disposto del Direttore del dipartimento presso il quale l’assegnista svolge la propria attività.
2. Negli altri casi il responsabile delle attività di ricerca è il responsabile del progetto che finanzia o co-finanzia l’assegno di ricerca. In caso di rinuncia, la struttura può indicare un altro docente di ruolo.
Art. 15
Verifica e valutazione dell’attività svolta
1. Annualmente l’organo collegiale della struttura di afferenza, su proposta del responsabile dell’attività di ricerca e sulla base della relazione redatta dal titolare di assegno ai sensi dell’art. 11, comma 4, delibera la congruità dell’attività svolta in relazione agli obiettivi prefissati.
2. In caso di giudizio negativo il contratto è risolto di diritto.
Art. 16
Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca
1. Il titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca senza borsa con sede amministrativa presso l’Università degli Studi della Tuscia o in Università ad essa consorziate, fermo restando il superamento delle prove di ammissione al dottorato medesimo.
A tal fine, il Senato Accademico, su proposta motivata del Coordinatore responsabile del corso di dottorato di ricerca, approvata dal Consiglio del Dipartimento presso il quale afferisce il corso, stabilisce, per ogni ciclo attivato, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il numero massimo dei posti in soprannumero da riservare ai titolari di assegni ammessi a frequentare i corsi di dottorato.
2. I titolari di assegni di cui al presente regolamento, vincitori del concorso di ammissione al dottorato di ricerca non usufruiscono delle corrispondenti borse di studio che vengono devolute – nel limite dei posti soprannumerari di cui al precedente comma – agli idonei utilmente collocati nelle graduatorie di merito del dottorato di ricerca.
Relazione sull’attività svolta
1. Al termine del contratto, il titolare di assegno deve presentare una relazione sull’attività svolta, la quale, debitamente vidimata dal responsabile dell’attività di ricerca verrà inviata all’Ufficio Ricerca, per il tramite del Direttore della Struttura.
2. Il pagamento dell’ultima rata dell’assegno è subordinato al deposito della predetta relazione.
Art. 18 Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa statale vigente.