COLLEGIO DI PALERMO
COLLEGIO DI PALERMO
composto dai signori:
(PA) XXXXXXX Presidente
(PA) MIRONE Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLO Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE XXXX Xxxxxx designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX XXXXXX
Nella seduta del 09/06/2017 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente afferma di essere cointestatario di un mutuo, stipulato nel 2000, garantito da ipoteca di primo grado su immobile di proprietà esclusiva del terzo cointestatario. La cointestazione del mutuo sarebbe stata richiesta da un funzionario dell’istituto di credito convenuto quale condizione per la “sicura approvazione del mutuo”; quest’ultimo, tuttavia, sarebbe stato richiesto nell’interesse esclusivo del terzo cointestatario e per finalità sue proprie, di tipo commerciale.
Il ricorrente rappresenta che, nel xxxxx xxx 0000 (xxxx in cui terminò la convivenza tra il ricorrente e la cointestataria), il rapporto era stato caratterizzato da alcune difficoltà nei pagamenti, in seguito interrottisi a partire dal mese di aprile del 2012.
Successivamente, e segnatamente nel 2013, il ricorrente apprendeva di essere stato segnalato nella categoria “a sofferenza” della Centrale Rischi per inadempienze relative il mancato pagamento di alcune rate del mutuo oggetto di ricorso.
Lamenta che tale segnalazione avrebbe comportato un grave pregiudizio al proprio sviluppo professionale, in quanto il ricorrente, ufficiale del ruolo Direttivo di Forza Armata, non ha più potuto rivestire gli incarichi previsti nel grado di appartenenza. Nello specifico afferma che la lesione alla reputazione di buon pagatore gli avrebbe impedito
l’avanzamento di carriera, anche a causa della revoca dal “Nulla Osta di Sicurezza (NOS)”.
La citata segnalazione avrebbe, inoltre, indotto un diverso intermediario, presso il quale il ricorrente intratteneva un rapporto di conto corrente affidato, alla revoca del fido e alla richiesta di restituzione del bancomat e della carta di credito.
Con riferimento all’avvenuta segnalazione, evidenzia che la circolare della Banca d’Italia n. 139/91, recante istruzioni in materia di Centrale Rischi, prevede che le segnalazioni in sofferenza di rapporti cointestati presuppongono che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza, requisito assente nel caso di specie. Rileva, poi, che l’iscrizione è avvenuta in assenza di preventiva informativa, in violazione della normativa in materia. La mancata, preventiva, comunicazione gli avrebbe, tra l’altro, impedito di prendere le opportune iniziative al fine di evitare l’iscrizione in Centrale Rischi.
Afferma, inoltre, che in data 5 aprile 2016 i due cointestatari avrebbero trovato un accordo stragiudiziale, nell’ambito del quale la cointestataria assumeva l’onere del pagamento delle rate a scadere e, in sede dibattimentale, anche dell’estinzione entro marzo 2017. In forza di detti accordi, il ricorrente avrebbe formulato alla resistente istanza di cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi, rimasta tuttavia inevasa. Le richieste di cancellazione del ricorrente, infatti, non venivano riscontrate in quanto, a detta dell’intermediario resistente, il ricorrente sarebbe stato condebitore solidale insieme al terzo cointestatario, sia pure in posizione di sussidiarietà, con riferimento a un non meglio determinato “nuovo credito”.
Il ricorrente rileva tuttavia che, alla luce del negozio di “espromissione o accollo” intervenuto tra le parti, sia pure avente efficacia meramente interna, la convenuta avrebbe dovuto segnalare in Centrale Rischi il nominativo del solo accollante, il quale ha assunto l’obbligo del pagamento del debito residuo.
Sottolinea, poi, che non gli è mai stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine, forse perché eventuali comunicazioni venivano inviate unicamente presso la residenza del terzo cointestatario. Lamenta, in ogni caso, che la resistente avrebbe errato nelle proprie valutazioni relative alla sopravvenuta insolvenza della parti e ciò, in particolare, con riferimento al ricorrente stesso, percettore di una retribuzione fissa e continuativa.
Alla luce di quanto sopra, il ricorrente si rivolge all’ABF chiedendo la cancellazione della segnalazione “a sofferenza” a suo carico dalla Centrale Rischi Banca d’Italia e Centrale dei Rischi private nonché il riconoscimento del danno non patrimoniale sofferto pari a € 10.000,00 de del danno patito per il mancato accesso al credito agevolato e il grave pregiudizio all’immagine personale e soprattutto professionale per € 25.000,00. Il ricorrente chiede altresì riguardo il “presunto nuovo contratto”, la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra l’intermediario e la cointestataria dal gennaio 2012 oltre al rimborso delle spese legali quantificate in € 500,00.
Costituitosi ritualmente, l’intermediario, riconosciuta l’esistenza del contratto di muto oggetto del ricorso, stipulato a dicembre del 2000, rileva che in data 28.09.2010, per effetto di uno sconfino persistente e non regolarizzato, la posizione del cliente veniva classificata ad incaglio; in data 280.3.2012, fallito un tentativo bonario di rientro dell’esposizione, la posizione, a fronte di 21 rate scadute e non pagate, veniva trasferita a sofferenza. L’intermediario afferma che questo ultimo passaggio, veniva preceduto dall’invio, in data 06/09/2011, di lettera di costituzione in mora, inviata all’indirizzo conosciuto dalla banca e rispedita al mittente per compiuta giacenza.
Con riferimento alla circostanza per cui il ricorrente avrebbe appreso solo nel corso del 2013 di essere stato segnalato a sofferenza, evidenzia che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, il principio della buona fede oggettiva deve presiedere anche
la fase esecutiva del contratto. A nulla varrebbe dunque lamentare la mancata conoscenza circa l’omesso pagamento delle rate, in quanto tale circostanza sarebbe mero indice del mancato rispetto degli obblighi contrattuali ed una palese violazione del principio di correttezza e buona fede. Ed infatti, a seguito della sottoscrizione del contratto di mutuo (di cui riporta breve stralcio), i mutuatari diventano contemporaneamente e allo stesso livello responsabili ed obbligati al pagamento delle rate del mutuo; da ciò deriverebbe, pertanto, che il ricorrente si sarebbe dovuto attivare per conoscere lo stato di ammortamento del finanziamento.
Evidenzia, poi, la piena legittimità della segnalazione in Centrale Rischi e nei sistemi di informazione creditizia, in quanto conseguenza di una inadempienza pendente contestualmente sui cointestatari e, comunque, per aver provveduto alla preventiva informativa alle parti (sul punto allega due comunicazioni in data 28/03/2012 e 03/04/2012, cfr. all. 4 alle controdeduzioni).
Con specifico riferimento all’accordo transattivo intervenuto tra i cointestatari, poi, evidenza come lo stesso avesse rilevanza meramente interna e, come tale, non producesse effetti sui terzi; sul punto allega conforme giurisprudenza di legittimità e richiama le disposizioni di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 139/91. Respinge, pertanto, la richiesta di cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi a far data dal 05/04/2016 [data di stipula dell’accordo transattivo, n.d.r.], in quanto l’accordo stesso si sarebbe risolto in data 14/02/2017 quando, a fronte del versamento da parte del ricorrente di un importo precedentemente concordato, il terzo cointestatario autorizzava che la parte di debito ancora esistente venisse traslata su altra posizione a proprio nome, interrompendo il flusso di segnalazioni in C.R.
Afferma, pertanto, la piena legittimità della segnalazione - che costituirebbe comunque solo un obbligo di trasparenza e non di legittimità della segnalazione - e respinge la richiesta di risarcimento, carente sul piano probatorio e, in ogni caso, avanzata per la prima volta solo in sede di ricorso.
Infine, con riferimento alla richiesta di chiarimenti in ordine ad un “presunto nuovo contratto” stipulato con il terzo cointestatario, parte resistente chiarisce che l’espressione “nuovo credito”, contenuto nella risposta al reclamo, faceva riferimento, in senso meramente economico, all’assunzione in capo al terzo cointestatario del debito residuo relativo al mutuo.
Per i motivi di cui sopra, parte resistente chiede che il Collegio rigetti le richieste del ricorrente in quanto infondate.
DIRITTO
Con riferimento alla prima domanda del ricorrente, avente ad oggetto la cancellazione delle segnalazioni a “sofferenza”, il Collegio osserva innanzitutto che la situazione di segnalazione presso la CR della Banca d’Italia è ampiamente giustificata dalla circostanza che la stessa è avvenuta quando il numero di rate scadute e non pagate era oramai pari addirittura a 21 rate, con conseguente ampia plausibilità della valutazione circa la stabile e consolidata incapacità dei debitori di onorare i propri debiti (vedi Coll. Coordinamento, decisione n. 611/2014); mentre non v’è prova in atti della segnalazione presso i SIC e in particolare della tipologia di iscrizione effettuata presso i sistemi di natura “privata”. Com’è noto, inoltre, il preavviso ha finalità meramente informative e la sua omissione o tardività non è in grado di determinare l’illegittimità della segnalazione qualora sia comprovato il necessario presupposto sostanziale, potendo la violazione dell’obbligo informativo rilevare, tutt’al più, sul piano risarcitorio (cfr., ABF – Roma, decisione n. 1452/2013).
Appare, inoltre, evidente che le ragioni (peraltro non dimostrate) che avrebbero originariamente indotto il ricorrente ad assumere la veste di cointestatario del mutuo sono del tutto irrilevanti rispetto alla sua corretta qualificazione come condebitore in solido, e pertanto inevitabilmente destinatario della segnalazione, al pari dell’altro cointestatario. Quanto al presunto accollo intervenuto il 4 aprile 2014 tra i due condebitori, deve osservarsi che l’accordo transattivo in atti risulta inidoneo a dimostrare l’esistenza di un vero e proprio accordo liberatorio anche solo inter partes, quanto meno per il fatto che lo stesso ricorrente cita l’esistenza di un ulteriore accordo tra i condebitori, che non viene prodotto, con conseguente grave lacunosità del quadro probatorio allegato dalla ricorrente. Inoltre, non è contestato che a far data dal 14 febbraio 2017 la segnalazione è stata interrotta, a seguito di un successivo accordo intervenuto tra la Banca e il contestatario, che ebbe a trasferire su altra posizione di sua esclusiva pertinenza il debito residuo relativo al mutuo.
Pertanto, il Collegio ritiene che la Banca abbia rispettato le previsioni di cui alla Circolare della Banca d’Italia, n. 139/1991, Cap. II, Sez. 1, par. 3, secondo cui “La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza”, e gli orientamenti dell’AFB (Coll. Coord., n. 611/2014), secondo cui “costituisce orientamento costante di questo Arbitro Bancario e Finanziario quello secondo il quale, ai fini della segnalazione a sofferenza, l’intermediario è tenuto ad operare una valutazione complessiva dell’esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest’ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti”.
In ogni caso, la richiesta cautelare è inammissibile, essendo pacifico (vedi ABF Roma, decisione n. 2127/15) che l’Arbitro sia sprovvisto di tali poteri.
Quanto alla richiesta risarcitoria, deve effettivamente darsi conto che la lettera datata 6.9.2011, indipendentemente dalla correttezza o meno dell’indirizzo utilizzato dalla banca, non conteneva il preavviso di segnalazione. Purtuttavia, la richiesta risarcitoria va rigettata, indipendentemente dall’eccezione di inammissibilità della banca per novità della questione rispetto al reclamo. Quanto al danno patrimoniale, non risulta infatti provato che gli impedimenti nell’avanzamento in carriera e le difficoltà operative con altri intermediari siano dovute alla contestata segnalazione. Quanto al danno non patrimoniale, risulta determinante l’oggettivo stato di grave inadempimento in cui versava il rapporto, dovendosi applicare sul punto l’orientamento dell’Arbitro (vedi la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 3500/2012), secondo cui “non può essere invocata la lesione della reputazione di buon pagatore quando in atti non esistono elementi atti a convincere che il ricorrente sia tale” (conf., ABF Napoli, n. 3884/14).
Il ricorrente chiede inoltre informazioni rispetto ad altre operazioni creditizie
intrattenute dalla Banca con il cointestatario, ma al riguardo risulta evidente il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, che non ha titolo per chiedere dette notizie.
P.Q.M.
Il collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1