COMUNE DI CALCIO
COMUNE DI CALCIO
PROVINCIA DI BERGAMO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE DI VIA X. XXXXXXXXXX
Privo di rilevanza economica
L'anno duemila il giorno del mese di in una sala del Comune di Calcio,
TRA
il Comune di Calcio, nella persona di , nata a il e
residente a in via e, come tale, in legale rappresentanza del Comune stesso in forza ed in applicazione dell’art.107 punto 3 del D.L. 18/08/2000 n.267
E
…………………......................................................................................................., nel seguito
denominato/a anche “affidatario” o “gestore” con sede legale in..........................................................................................................
Via ………………………………….......................C.F… rappresentata dal legale
rappresentante sig........................................................................... nato a....................................
il.............................. e residente in......................................., via. ,
autorizzato ad intervenire al presente atto come previsto dallo statuto societario ed in possesso dei previsti requisiti soggettivi per contrarre con le pubbliche amministrazioni, requisiti che lo stesso deve mantenere per tutta la durata della convenzione--------------------------------------------------
PREMESSO
• che il Comune di Calcio è proprietario dell’impianto sportivo sito in Calcio, via X. Xxxxxxxxxx, 23, meglio descritto al successivo art. 3 e censito al catasto terreni ai fg. 4 mapp. 420 e 5 mapp. 502 e 509;
• che, secondo quanto definito con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 07/12/2015,
l’impianto suddetto è considerato “Privo di rilevanza economica”;------------------------------------
• che l’Amministrazione intende porre a disposizione gli spazi e le attrezzature sportive di proprietà con l’intento prioritario di promuovere l’attività sportiva come forma di promozione della formazione umana, sociale e culturale dei cittadini, oltre che di tutela e salvaguardia della loro salute, così come previsto dallo statuto dell’Ente;----------------------------------------------------
PRESO ATTO
• del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38: “Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”, ed in particolare dell’art. 6,
⮚ comma 2 del medesimo decreto : “Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.
⮚ comma 3 del medesimo decreto: “Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente”.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 – OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. --------------------
2. Il Comune di Calcio, come sopra rappresentato, affida
a… , anch’essa come sopra rappresentata, con sede legale in........................................................................, la gestione e manutenzione dell’impianto sportivo comunale di via X. Xxxxxxxxxx, nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti.-----------------
3. E’ oggetto di affidamento la gestione e manutenzione dell’impianto sportivo comunale suddetto, intesa come svolgimento da parte del Gestore di tutte le attività di servizio necessarie per l’utilizzo ed il funzionamento dell’impianto sportivo e per la pratica delle discipline sportive compatibili con l’impianto medesimo.
4. Le clausole di cui alla presente convenzione sono applicabili ad eventuali futuri interventi di riqualificazione e alle opere di nuova realizzazione che dovessero essere realizzate nel periodo di vigenza della convenzione stessa.
5. L’affidamento della gestione avviene ai sensi delle leggi vigenti in materia, nonché nel rispetto del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 47 del 07/12/2015; ------------------
Art. 2 – FINALITÀ
1. L’ affidamento del servizio ha la finalità di garantire la conservazione e funzionalità ottimale dell’impianto sportivo, per favorire al massimo la pratica e la diffusione dello sport sul territorio comunale.
2. La gestione dell’impianto sportivo non potrà essere effettuata per scopi diversi da quelli per cui l’affidamento è disposto.
3. L’affidamento ha l’obiettivo, in particolare:-----------------------------------------------------------------
• di organizzare la gestione dell’impianto sportivo secondo criteri di efficienza, funzionalità, economicità;
• di consentire e promuovere lo svolgimento di tutte le discipline sportive praticabili nell’impianto sportivo, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva stabiliti dal Comune; ----------
• di promuovere e potenziare la pratica delle attività sociali ed aggregative consentite
dall’impianto sportivo.
4. Il Gestore dovrà attuare la propria attività favorendo l'accesso da parte di tutti i cittadini, garantendo pari opportunità a tutti.
Art. 3 – DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
1. L’impianto oggetto della gestione viene affidato al Gestore nello stato di fatto e di diritto in cui
si trova al momento della consegna. a
2. Allo stato attuale, l'impianto è così costituito: --------------------------------------------------------------
• campo da calcio a 11 in erba con annesse tribune; ---------------------------------------------------------
• spogliatoi per campo da calcio a 11
• campo da calcio a 7 in sintetico;
• n. 1 campo da tennis/campetto da calcio a 5 in sintetico-------------------------------------------------
• n. 2 campi da bocce;
• palazzetto dello sport con xxxxxxx xxxxxxxxxx-----------------------------------------------------------------
• campo polivalente coperto (tensostruttura) con annessi spogliatoi------------------------------------
• Pista di pattinaggio/campo da basket/area fitness; -------------------------------------------------------
• pista di skateboard;
• aree verdi;
• bar con licenza per la somministrazione di alimenti e bevande; ----------------------------------------
• magazzino bar posto nel seminterrato + locale deposito--------------------------------------------------
• Chiosco tribune;
• Alloggio custode;
• Sala stampa, servizi igienici riservati al pubblico; ------------------------------------------------------
• Centrale termica;
• N. 2 Salette destinate a sedi associazioni----------------------------------------------------------------
3. All'atto della consegna dell'impianto viene redatto, in contraddittorio, verbale di constatazione e ricognizione generale, sia degli immobili che degli impianti e arredi; lo stesso verrà aggiornato ogni qualvolta se ne presenti la necessità a seguito di nuovi interventi addizionali effettuati sia dal Comune che dal Gestore.
4. Alla scadenza della convenzione gli spazi assegnati dovranno essere riconsegnati nello stesso stato risultante dal verbale di consegna e relativi aggiornamenti, fatto salvo il normale deperimento dovuto all’uso.
Art. 4 – PROPRIETA’ DELL’IMPIANTO-
1. Tutte le strutture immobili, tutti i beni strumentali e impiantistici dati in esercizio, sono e rimangono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Calcio. Non potranno essere apportate innovazioni e/o modificazioni agli impianti e servizi oggetto dell’affidamento senza specifica e preventiva autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale. Tale autorizzazione è obbligatoria anche nel caso di innovazioni e/o modificazioni da apportare ai fini dell'ottenimento dell'omologazione sportiva. Gli interventi dovranno comunque essere sottoposti ad esame preventivo e controllo da parte dei competenti Uffici Comunali.
2. Ogni attrezzatura meccanica, strumentale o impiantistica, così come ogni manufatto edile o di qualsiasi altra natura di cui il Gestore riterrà di doversi dotare per la conduzione dell’impianto, così come ogni opera o modifica che dovesse essere realizzata dal Gestore medesimo, diverrà di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Calcio. Ad ogni nuova acquisizione od intervento il Gestore dovrà adeguare il verbale di consistenza.
Art. 5 – DURATA DELLA AFFIDAMENTO
1. L’affidamento ha durata stabilita in anni 6 con decorrenza dal 01/07/2022 o dalla data di sottoscrizione della convenzione o di consegna dell’impianto, se antecedenti. Si dà atto che la stessa scadrà il 30/06/2028.
2. Il gestore si impegna ad assumere tutte le funzioni di cui alla presente convenzione anche nelle more di sottoscrizione della stessa.
3. Al termine del periodo di cui sopra il Gestore uscente non avrà alcun diritto di prelazione sulla
futura gestione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o su qualsiasi altro impianto
oggetto della presente convenzione -
4. Alla scadenza della presente convenzione, su espressa richiesta del Comune da inviarsi al Gestore mediante PEC almeno 15 giorni prima della naturale scadenza della convenzione stessa, il Gestore si impegna a garantire, alle medesime condizioni di cui alla presente, il corretto e pieno funzionamento dell'impianto fino all'individuazione del nuovo gestore, quindi fino al completamento
delle procedure per la sua selezione ed al suo subentro e, comunque, per un periodo massimo di mesi 6.
Art . 6 – MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO
1. La gestione del servizio è regolata da quanto disposto dalla presente convenzione. --------------
2. Il gestore è costituito custode del bene.
3. Tutti gli obblighi ed oneri per l’espletamento delle attività relative alla gestione dell’impianto sportivo debbono intendersi a carico del Gestore, anche se non specificamente indicati nella presente convenzione, ad esclusione di quelli espressamente stabiliti a carico del Comune. --------------------------
4. Il Gestore ha l’obbligo di assicurare lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’utilizzo ed il funzionamento dell’impianto sportivo, per la pratica delle discipline sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative, e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, compatibili con l’impianto medesimo.
5. Competono al Comune le scelte di politica sportiva. Pertanto, il Gestore presta al Comune la propria collaborazione tecnico-organizzativa per lo sviluppo di tali scelte.-------------------------------------
6. La gestione deve essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela della salute pubblica, dell’ordine pubblico, e della sicurezza di utenti, di pubblico, di operatori o volontari. -------------------------------------
7. Il Gestore ha l’obbligo di controllare il corretto uso dell’impianto in relazione agli aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio, di agibilità o quanto necessario per l’utilizzo dell’impianto sportivo, in relazione alla sua destinazione d’uso.
8. Il Gestore deve dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, permessi, comunque denominati, richiesti dalla presente convenzione, nonché dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio e per ogni singola attività sportiva dallo stesso praticata nell’impianto sportivo. --------------
9. Salvo comprovate cause di forza maggiore, è vietato al Gestore di interrompere il servizio per alcun motivo senza il preventivo benestare del Comune, che deve essere chiesto tempestivamente, indicandone le ragioni, entro 15 giorni, fatta salva diversa tempistica giustificata da improrogabili motivi di volta in volta valutati dall’Amministrazione comunale--------------------------------------------------
10. L’uso dell’impianto deve essere aperto ad ogni tipo di utenza, la quale non dovrà essere sottoposta a nessuna discriminazione.
11. Il Gestore si impegna a regolarizzare ogni adempimento a suo carico definito dalle normative fiscali e di ogni altra natura vigenti.
12. In caso di sostituzione, da parte del Gestore, di attrezzature o di arredi, con esclusione di quelli riferiti al bar e/o all’alloggio e di quelli facilmente removibili, o comunque, in caso di acquisto di beni mobili che possono essere riconosciuti come necessari per il corretto uso delle strutture sportive (purché approvati dal Comune), i beni stessi diverranno dal momento dell'acquisto di proprietà
comunale e il Gestore dovrà darne immediata comunicazione e trasmettere copie delle relative fatture al Comune, che provvederà ad aggiornare l'inventario dei beni mobili. -----------------------------------------
Art. 7 – OBBLIGHI DEL GESTORE
7.1 – Valorizzazione della funzione sociale degli impianti sportivi
a) L’Amministrazione comunale attraverso il presente affidamento intende:
• garantire il corretto funzionamento degli impianti e la loro manutenzione secondo le disposizioni normative e le norme tecniche di riferimento;; --------------------------------------------------------
• valorizzare la promozione e la funzione sociale che lo sport riveste; a tal proposito il concorso e la partecipazione del Gestore alla responsabilità gestionale e alla conservazione, ottimizzazione e implementazione dell’impiantistica pubblica affidata è ritenuto determinante. ------------------------------
b) Il Gestore dovrà pertanto:
• mantenere costantemente in efficienza gli impianti sportivi; -------------------------------------------
• garantire il mantenimento di un corretto contegno civile e morale da parte degli atleti e del personale di servizio durante l’utilizzo delle strutture sportive oggetto del presente contratto; ----------
• garantire la costante presenza di un custode responsabile incaricato dal Gestore; --------
• lasciare a disposizione assoluta del Comune tutto o parte del complesso, qualora ciò si rendesse necessario per particolari manifestazioni sportive patrocinate e/o organizzate dal Comune stesso;
• garantire una gestione integrata tra i diversi soggetti sportivi del territorio attraverso un uso condiviso delle strutture che favorisca il più ampio utilizzo delle stesse. ---------------------------------------
• qualora richiesto dall’Amministrazione comunale, il Gestore dovrà presenziare ad almeno un incontro annuale con le Associazioni sportive, i gruppi sportivi non organizzati in associazione e le singole persone fisiche praticanti attività sportive e il Comune, al fine di definire e risolvere eventuali problematiche in merito all’utilizzo degli impianti.
7.2 – Compiti del gestore
a) In esecuzione della presente convenzione il Gestore deve:
• sorvegliare gli impianti e le relative attrezzature con presa d’atto dello stato degli stessi ad inizio e fine di ogni attività sportiva, con assunzione di responsabilità in merito al loro deterioramento doloso o colposo e di eventuali smarrimenti;
• aprire e chiudere, con servizio di controllo, gli accessi a tutti gli impianti;-----------------------------
• gestire le prenotazioni e l’uso degli impianti e riscuotere le relative tariffe; -------------------------
• gestire l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e il chiosco delle tribune; ----------
• prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune di Calcio proponesse di attuare, in accordo tra le parti, nel corso della gestione;
• concedere il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate e/o patrocinate dal Comune di Calcio; ----------------------------------------------
• praticare le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale; -----------------------------------------------------
• mantenere le condizioni di agibilità degli impianti sportivi segnalando tempestivamente all’Amministrazione comunale situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia;
• non consentire lo svolgimento, negli impianti e nelle pertinenze, di alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell’Amministrazione;
• assumere la responsabilità in merito a qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
• applicare tutte le normative fiscali e tributarie previste dalla vigente legislazione riguardante le attività oggetto dell’affidamento;
• procedere all’assunzione e gestione del personale eventualmente addetto alla vigilanza, alla pulizia, al funzionamento e alla custodia dell’impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il Gestore medesimo ed i propri dipendenti/collaboratori/volontari, con specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 cc. -----------------------------------------------------------------
• vietare l’ingresso, all’interno della recinzione dell’impianto sportivo, di motocicli e di autovetture, ad eccezione di quelle adibite a carico/scarico di materiale vario necessario per la gestione dell’attività sportiva nel rispetto delle norme dettate dagli Organi Superiori (es. CONI..) e dell’attività oggetto della affidamento, per il tempo strettamente necessario allo scopo e nel rispetto di tutte le normative di sicurezza applicabili a salvaguardia degli utenti; --------------------------------------
• assumere l’incarico di custode fin dal momento dell’aggiudicazione definitiva della gara o, comunque, entro il termine, concordato con l’Amministrazione comunale, strettamente necessario per la presa in carico del servizio.
Sono altresì e/o più precisamente a carico del Gestore:--------------------------------------------------------
b) Apertura, vigilanza, custodia e chiusura del centro sportivo
1. Sono a carico del Gestore gli interventi e i relativi oneri di vigilanza, di controllo, di guardiania e di custodia delle strutture interne, esterne e degli impianti, nonché delle strutture mobili e delle attrezzature.
2. Allo scopo di cui sopra, il Comune concede in uso gratuito al Gestore l’alloggio situato sopra il
bar alle condizioni meglio evidenziate ai successivi artt. 13, 14 e 15 e le chiavi degli ingressi all’impianto.
3. Il Comune non intende costituirsi in alcun modo depositario di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del Gestore detenuti dallo stesso negli immobili dell’impianto sportivo, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale carico del Gestore, senza responsabilità del Comune né per mancanze e sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa. --------------
4. Il Gestore deve dare tempestiva comunicazione al Comune, con nota scritta, di qualsiasi danneggiamento causato da terzi.
5. Il gestore deve garantire l’apertura del centro sportivo per 12 mesi l’anno, fatta salva la possibilità di chiusura, concordata con l’Amministrazione Comunale, dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo consecutivo massimo di due settimane. -------------------------------
6. Non sono ammessi giorni di chiusura del Centro Sportivo se non diversamente concordato con
l’Amministrazione comunale.
7. Il centro deve essere aperto almeno dalle 9 alle 23 con anticipo di apertura qualora vi siano espresse richiese da parte di Istituti scolastici presenti sul territorio o richieste straordinarie di utilizzo da chiunque avanzate purchè dal Comune autorizzate--------------------------------------------------------------
8. Si deve garantire, inoltre, lo svolgimento delle gare ufficiali di campionato delle Società o Associazioni convenzionate e/o autorizzate dall’Amministrazione comunale e la relativa preparazione, come da programmi delle società sportive comunicati all’Amministrazione stessa e trasmessi da quest’ultima al Gestore, anche se le tali attività dovessero essere programmate al di fuori degli orari minimi sopra indicati.
9. L’orario di cui sopra si intende come orario minimo di apertura rimanendo nella disponibilità del Gestore la possibilità di tenere aperto il centro sportivo per un tempo maggiore, anche in funzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o delle attività dallo stesso programmate e, comunque, nel rispetto della relativa normativa di riferimento, anche a tutela del vicinato.--------------
10. Nel caso in cui non si provveda all’apertura minima, salvo casi motivati e concordati con l’Amministrazione Comunale, l’Amministrazione stessa si riserva la facoltà di individuare il sostituto con diritto di rivalersi sul Gestore.
c) Il Gestore deve inoltre:
• Vigilare sul corretto utilizzo degli impianti segnalando all’Amministrazione comportamenti difformi dalle norme di buono e corretto utilizzo nonché la necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria;
• gestire l’accensione, lo spegnimento e la gestione degli impianti di riscaldamento e di illuminazione secondo le necessità e le modalità che verranno fissate dall’Amministrazione, nonché vigilare sul corretto funzionamento degli stessi, segnalando all’Amministrazione la necessità di interventi a carico della stessa;
d) Manutenzione dell’impianto sportivo
1. Sono a carico del Gestore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, dei beni immobili e mobili, delle attrezzature sportive ed in genere di tutti i beni strumentali all’esercizio delle attività ammesse nell’impianto sportivo, siano essi già esistenti che di futura realizzazione, nulla escluso od eccettuato.
2. In particolare, il Gestore è obbligato ad effettuare: --------------------------------------------------------
• la manutenzione ordinaria programmata, preventiva e/o periodica, necessaria a mantenere in efficienza gli impianti, le strutture mobili ed immobili, le attrezzature e apparecchiature, ovvero ogni intervento ordinario teso a prevenire ogni rischio di degrado di tali beni; --------------------------------------
3. la manutenzione ordinaria non programmata, necessaria alla riparazione e al ripristino di parti deteriorate e/o danneggiate; il Gestore deve eseguire immediatamente tali interventi manutentivi, non appena rilevato il deterioramento e/o danneggiamento.-----------------------------------------------------
4. La manutenzione straordinaria è effettuata dal Comune, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione straordinaria che si siano resi necessari per carenze di manutenzione ordinaria, posti a carico del Gestore. Tali interventi rimangono a carico del Gestore; ----------------------------------------------
5. Si intendono per “interventi di manutenzione ordinaria” gli interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi non strutturali, atti a conservare l’integrità e la funzionalità del bene senza che ne sia modificato sostanzialmente l’aspetto tecnico. ----------------------
6. Gli interventi di manutenzione ordinaria devono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: manufatti edili, impianti elettrici, attrezzature elettriche, carpenterie in legno e/o metalliche, accessori e/o attrezzature di arredo e sportive, qualunque manufatto o accessorio che costituisca di fatto una pertinenza.
7. Più in particolare il Gestore è tenuto a provvedere ai seguenti interventi: --------------------------
e) Interventi di manutenzione ordinaria
1. Le attività manutentive considerate di manutenzione ordinaria, che vengono poste in carico al Gestore comprensive delle relative spese, consistono, in via esemplificativa e non esaustiva, in:---------
• riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature e le vetrate, di infissi e serramenti (es. serrature, maniglie, cardini, chiavistelli, chiavi, porte, finestre, oscuri, persiane, serrande, ecc.) ivi comprese le riparazioni delle persiane avvolgibili e la sostituzione delle cinghie e delle molle degli avvolgibili;
• riparazione di rotture o guasti o intoppi di xxxxxxxxx, di scarichi di xxxxxxxxx, lavandini, lavabi, pompe d’acqua ivi comprese le riparazioni e/o sostituzioni dei componenti dell’impianto idrico (rubinetterie, sifoni, cassette di cacciata del wc.,…); -----------------------------------------------------------------
• sostituzione e riparazione di lampade, interruttori, prese di corrente e tv e campanelli, se non richiedenti montaggi di impalcature e/o personale specializzato; ----------------------------------------------
• verniciatura periodica dei pali in ferro, sia di quelli della recinzione aerea che dei pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione e di tutte le opere in ferro presenti; riparazione e sostituzione della rete di recinzione e reti interne all’impianto comprese le recinzioni aeree; per quanto riguarda, in particolare, la riparazione e/o sostituzione delle reti, la verniciatura dei pali in ferro e dei pali di illuminazione e della recinzione del campo da gioco in erba, i relativi oneri potranno essere posti in carico alle Società Sportive che utilizzano il campo, previo accordo tra le stesse e l’Amministrazione comunale. Rimarranno in capo al Gestore qualora tali accordi non vengano raggiunti; ---------------------
• riparazione e mantenimento delle pavimentazioni dei campi di gioco e degli spazi sia interni che esterni ad essi;
• riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni quando trattasi di lieve entità;
• pulizia periodica dei pozzetti;
• tinteggiatura dei locali bar e alloggio alla necessità; ----------------------------------------------------
• tinteggiatura degli spogliatoi e annessi servizi. Le modalità e i tempi di realizzazione di tali interventi, che potranno essere realizzati anche in collaborazione con le Società sportive e/o gli Enti che utilizzano gli stessi, dovranno essere comunicati all’Amministrazione Comunale e concordati con la stessa e non dovranno prevaricare la normale attività del centro Sportivo.---------------------------------
• In caso di nevicate è a carico e spese del gestore lo sgombero della neve dalle pertinenze al fine di creare i camminamenti necessari a raggiungere almeno i vari fabbricati dell’impianto. Rimane a carico del Comune lo spazzamento qualora lo stesso richieda l’intervento di mezzi meccanici------------
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere eseguiti, in genere, periodicamente al fine di mantenere in perfetta efficienza tutto l’impianto. Dovranno essere acquisiti e mantenuti a disposizione del Comune, i report e/o certificati rilasciati dai manutentori esterni. -------------------------
3. In generale, il gestore deve mantenere le condizioni di decoro e di sicurezza dei campi da gioco, ben livellati e scevri da ostacoli che possano mettere a rischio l’attività dei praticanti.---------------------
In particolare, il Gestore deve provvedere a propria cura e spese a: -------------------------------------
f) Interventi manutentivi relativi al tappeto erboso del campo di gioco del calcio a 11 giocatori
• irrigazione del manto erboso utilizzando le attrezzature in dotazione, secondo il bisogno; ---
• rigenerazione del campo, con sistemazione immediata delle zone più colpite, mediante il ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate dopo ogni partita. Per tale operazione il custode può avvalersi della collaborazione delle Società Sportive che utilizzano la struttura secondo gli accordi che l’Amministrazione Comunale e/o il Gestore potranno eventualmente intrattenere con le stesse. -------
• Il Gestore è, altresì, tenuto ad effettuare la segnatura e/o ritracciatura delle linee interne e di perimetro dei campi prima di ogni partita e, comunque, quando ve ne sia la necessità. -------------------
g) Interventi manutentivi relativi campo di calcio a 7 e campo a 5 in materiale sintetico
1. Il Gestore, deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia, congrua bagnatura, spazzolatura ed estirpazione delle erbe infestanti dei campi da gioco.----------------------------------------------------------------
h) Interventi di manutenzione delle aree verdi:
1. Fa capo al Gestore:
• l’irrigazione di tutte le aree verdi annesse al Centro sportivo secondo il periodo stagionale e le necessità;
• la pulizia e il diserbo di tutti i vialetti e degli spazi di competenza. -----------------------------------
Pulizia ed ordine devono essere considerati una priorità nella gestione dell’impianto.-------------------
i) Servizi di pulizia inerenti all'impianto ivi compresi i vari locali annessi:
1. Il Gestore è tenuto ad effettuare la pulizia di tutto il centro sportivo. La pulizia comprende tutti gli spazi, interni ed esterni, del centro sportivo attualmente presenti e di eventuale futura realizzazione, palazzetti, spogliatoi, spalti e seggiolini tribuna stadio compresi.-------------------------------------------------
2. Devono, comunque, essere sempre osservate le norme igienico sanitarie generali e specifiche, come eventualmente disposte da norme di legge.
3. Il Gestore è tenuto a provvedere, ai fini della gestione, all’acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento dell’attività.
4. Il Gestore è tenuto a dotarsi degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei detersivi, dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine monouso, delle scope, degli spazzettoni, delle spugne, degli stracci e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessario ad un corretto espletamento dell’attività, quantunque non indicato nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso o indennizzo dall’Amministrazione. --------------
5. Si intendono ricompresi nell’attività di pulizia gli interventi per la prevenzione della legionella , di Coronavirus, nonché, tutti gli interventi per la prevenzione delle micosi e gli interventi di derattizzazione e disinfestazione da effettuare al bisogno. ---------------------------------------------------------
6. La pulizia e la manutenzione degli impianti devono essere svolte prima dell’utilizzo delle strutture e, comunque, con frequenza almeno giornaliera in caso di quotidiano utilizzo e/o maggior frequenza qualora disposta da norme di legge.
7. Per gli spogliatoi utilizzati nella stessa giornata da più Società e solo per l’uso connesso all’attività agonistica delle stesse, la pulizia deve essere garantita prima dell’ingresso di ogni Società negli spogliatoi stessi.
8. Le attività di pulizia non devono arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento
dell’attività sportiva.
l) Gestione delle prenotazioni e dell’uso degli impianti e riscossione delle relative tariffe
1. Il Gestore deve gestire direttamente le prenotazioni e l’uso degli impianti e provvedere alla riscossionedelle relative tariffe così come approvate dalla Giunta Comunale. Queste ultime rimarranno al gestore.------------------------------------------------------------------------------
2. Non possono essere poste in essere, su iniziativa del Gestore, variazioni delle tariffe stabilite.
3. L’accertamento di applicazione di tariffe maggiori o minori rispetto a quelle previste può
comportare l’immediata risoluzione dell’affidamento previo invio di comunicazione via PEC al Gestore.
4. Le prenotazioni per lo svolgimento:
a) di gare di campionato e dei relativi allenamenti; ------------------------------------------------------------------
b) di attività sportive programmate da enti, società e Istituti scolastici e, comunque, aventi carattere di continuità
c) di utilizzi occasionali per manifestazioni, anche a carattere extrasportivo----------------------------------
devono essere effettuate, direttamente dai richiedenti, presso il competente servizio comunale che provvede alla relativa assegnazione, in funzione della disponibilità dell’impianto, ed alla successiva comunicazione di utilizzo al Gestore.
5. Le tariffe relative all’uso di cui al precedente comma, dovranno essere versate direttamente dagli utilizzatori al gestore, al quale competono. Il versamento, che dovrà avvenire con modalità tracciabili, deve essere effettuato prima dell’utilizzo autorizzato-------------------------------------------------
6. Il gestore deve dotarsi di un registro delle prenotazioni che deve essere compilato al momento della prenotazione e, comunque, prima dell’ingresso dell’utente nell’impianto prenotato.---------------
7. Il contenuto di tale registro deve essere concordato con l’Amministrazione comunale così come le modalità di relativa condivisione.
8. Qualora il registro suddetto non sia ritenuto dall’Amministrazione comunale elemento sufficiente di verifica, al Gestore potrà essere richiesta, annualmente, una relazione dettagliata che riporti almeno i seguenti dati:
• Numero ingressi da parte di singoli utenti o di enti/Associazioni/Società, comprensivi di quelli autorizzati dal Comune, numero di accessi/utilizzi da parte del gestore, possibilmente suddivisi per tipologia di struttura utilizzata;
• Tariffe riscosse distinte per tipologia di pratica sportiva alle quali esse afferiscono--------------
m) derattizzazione/disinfestazione
1. Sono a carico e spese del gestore la rimozione, secondo le normative previste, di vespe, api, insetti vari, ratti, talpe, rettili, volatili ecc..)
n) utenze
1. Per tutta la durata della presente convenzione, sono posti a carico dell’affidatario gli oneri riferiti
a tutte le utenze afferenti al centro sportivo (illuminazione, riscaldamento, acqua, telefono…..).------
2. L’Affidatario si obbliga a provvedere, a cura e spese proprie, alla voltura di tutte le utenze, entro 15 giorni dalla consegna dell’impianto, nonché a presentare all’ufficio Servizi alla Persona copia dei contratti di utenza, nonché copia della prima bolletta. Il Concessionario dovrà rimborsare all’Amministrazione Comunale tutte le spese di utenza per il periodo intercorrente tra la consegna dell’impianto e le volture dei contratti.
7.3 Tutti i compiti previsti dal presente art. 7, nessuno escluso, devono essere svolti dal gestore con la diligenza del buon padre di famiglia, ribadendo che il servizio oggetto dell’affidamento è da ritenersi pubblico.
Art. 8 - COMODATO D’USO
1. L’Amministrazione comunale concede in comodato d’uso al Gestore il trattorino ISEKI attualmente in dotazione all’impianto. Tale strumento deve essere utilizzato esclusivamente dal Gestore o da eventuali incaricati dallo stesso, per gli interventi dei quali il Gestore si assume ogni responsabilità, e solo per la manutenzione del campo a 7 in materiale sintetico.----------------------------
2. La manutenzione del trattorino concesso in uso, ai sensi degli articoli da 1803 a 1812 del codice civile viene posta in carico al Gestore.
3. Viene compreso negli oneri relativi alla manutenzione/gestione del suddetto mezzo anche
l’acquisto di benzina/carburante per il relativo funzionamento. -------------------------------------------------
4. L’Amministrazione comunale si esime da qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo del
mezzo dato in uso da parte del Gestore o da terzi dallo stesso incaricati. --------------------------------------
Art. 9 -UTILIZZO DELL’IMPIANTO DA PARTE DEL GESTORE
1. Il gestore può promuovere ed organizzare all’interno dell’impianto, facendo uso delle relative
strutture ed attrezzature, compreso il campo a 11 in erba, per i soli usi compatibili con lo stesso, le
attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l’utilizzo degli impianti sportivi.
2. L’utilizzo di cui sopra, deve rispettare e tenere conto del calendario riservato a Società sportive/Enti/istituzioni/Scuole annualmente autorizzati dall’Amministrazione comunale.----------------
3. A sua volta l’Amministrazione comunale si riserva l’uso delle strutture per iniziative direttamente organizzate dalla stessa, o dalla stessa autorizzate, compatibilmente con la programmazione annuale e la disponibilità dell’impianto, e previo preavviso di almeno 8 giorni. Per tali utilizzi nulla è dovuto al Gestore.
4. Nell’esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli impianti disponibili, previsti dal presente articolo, il Gestore è tenuto a tener presente quanto in appresso: -----------------
• al mattino dei giorni feriali l’impianto viene, prioritariamente, messo a disposizione delle scuole presenti sul territorio comunale, secondo le autorizzazioni rilasciate dal competente ufficio comunale e comunicate al gestore;
• il Gestore nel rispetto degli usi di cui sopra, di quelli direttamente autorizzati dal Comune e di quelli eventualmente oggetto di convenzione tra il Comune e le Società, le Scuole, le Associazioni, i Gruppi…, può disporre dell’impianto sportivo per la propria attività nei giorni ed orari residui e disponibili.
• L’uso riservato al Gestore è finalizzato alla promozione dell’attività sportiva oltre a quella prevista al successivo art. 10 e non deve in alcun modo riguardare attività la cui gestione fa capo al Comune;
5. L’utilizzo degli impianti previsti dal presente articolo non comporta versamento di tariffe da parte del Gestore a favore del Comune;
Art. 10 - ULTERIORE UTILIZZO DELL’IMPIANTO DA PARTE DEL GESTORE
1. Al fine di valorizzare il ruolo aggregativo degli impianti sportivi, è consentito al Gestore, e/o preposto /terzo gestore, in caso di iniziative correlate al bar, su sua/loro diretta proposta, di attivare, all’interno del centro sportivo, negli spazi chiusi (palazzetti) o aperti, purchè compatibili con la tipologia di iniziativa programmabile, iniziative riconducibili a concerti, spettacoli folkloristici, musicali, serate danzanti, rappresentazioni teatrali, iniziative similari, ecc.., escluse manifestazioni politiche, nel rispetto dei calendari di utilizzo stabiliti dall’Amministrazione Comunale e delle normative vigenti in materia e, comunque, per un numero complessivo massimo di 8 volte in un anno suddivise in non più di 2 iniziative mensili, fatte salve eventuali deroghe di volta in volta concordate con il Comune e dallo stesso autorizzate.
2. Le attività di cui al precedente punto 1) potranno essere organizzate:
a) direttamente dal gestore;
b)dal gestore in collaborazione con Enti ed Associazioni;--------------------------------------------------------------
c)dal gestore in collaborazione con il gestore del bar, se diverso dal gestore del Centro Sportivo;--------
d)direttamente dal gestore del bar, se diverso dal gestore del centro sportivo, qualora a ciò delegato/autorizzato da quest’ultimo.
e)direttamente da Enti/associazioni/privati in accordo con il Gestore----------------------------------------------
3. Le iniziative di cui sopra dovranno essere organizzate nel rispetto di tutte le normative in vigore in tema di commercio, pubblico spettacolo, inquinamento acustico ed ad ogni altra necessaria ed applicabile al caso.
4. L’Amministrazione comunale, per le iniziative sopra indicate, concede l’utilizzo gratuito degli impianti sportivi e delle attrezzature in essi custodite.--------------------------------- -----------------------------
5. L’utilizzo stesso deve, comunque, sempre essere portato a conoscenza dell’Amministrazione comunale almeno 15 giorni prima dell’evento. L’Amministrazione comunale dovrà esprimersi in merito, entro 8 giorni dalla data dell’evento. Nel caso di mancato riscontro entro i termini suddetti vale la formula del silenzio assenso.
6. Eventuali proventi e oneri derivanti dallo svolgimento delle manifestazioni e/o attività di cui ai commi precedenti rimangono di esclusiva competenza del Gestore, e/o del terzo gestore/preposto/organizzatore.
7. L’attività di cui sopra è considerata aggiuntiva rispetto ad eventuali iniziative, anche a carattere musicale (es. Karaoke…) organizzate dal gestore del bar, all’interno dei locali a ciò destinati. Anche tali attività dovranno essere organizzate nel rispetto di tutte le normative vigenti ad esse applicabili--------
8. Previa autorizzazione del Comune, il gestore potrà organizzare, anche in collaborazione con enti ed Associazioni locali, Centri estivi nel rispetto delle norme di legge previste in materia. La richiesta dovrà avvenire all’Ufficio comunale competente entro il 31 marzo di ogni anno.-----------------------------
9. Sono fatte salve le clausole della presente convenzione inerenti i danni eventualmente prodotti e le sanzioni di qualsiasi tipo previste per il non rispetto delle normative vigenti.-----------------
10. Il mancato rispetto di una o più prescrizioni di cui al presente articolo, può essere causa sufficiente per dare luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale.--------------------------------------------
11. Nel caso in cui l’impianto dovesse risultare non fruibile per il tempo strettamente necessario ad attuare interventi manutentivi anche con carattere di urgenza a cura del Comune, rimarranno comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Calcio. In ogni caso sarà compito del Comune rendere noti al gestore, con congruo anticipo, i tempi e le modalità di intervento anche al fine del necessario coordinamento.------
Art. 11– OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE
1. In attuazione del principio di sussidiarietà, nel corso della gestione il Gestore può proporre di realizzare, con oneri totalmente o parzialmente a proprio carico, interventi di miglioria o di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo. ------------------------------------------------------------------
2. Il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, accogliere o meno la proposta. ---------------------
3. L’approvazione è espressa dall’organo comunale competente; in caso di interventi aventi rilevanza edilizia, l’approvazione avviene anche agli effetti dell’accertamento di conformità alle prescrizioni edilizie ed urbanistiche, ai sensi della normativa in vigore------------------------------------------
Art. 12 – ESERCIZIO ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
1. Il Comune, quale titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, trasferisce in gestione al Gestore il proprio esercizio bar ed il chiosco esistenti all’interno dell’impianto, per il periodo di affidamento, ai sensi dell’art. 75 della L.R. 2 febbraio 2010, nr. 6. Tale autorizzazione non è trasferibile in locali diversi da quelli oggetto dell’affidamento e cesserà la propria efficacia alla scadenza dello stesso, essendo vincolata alla gestione dei locali concessi. Pertanto, nulla sarà dovuto al Gestore alla scadenza a titolo di indennità, né di avviamento né a qualsiasi altro titolo. -------------------------------
2. La gestione del pubblico esercizio deve aver luogo in modo da assicurare l’ottimale erogazione del servizio, ed essere garantita al massimo entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva della gara, o entro un periodo diverso purchè concordato con l’Amministrazione e giustamente motivato, al fine di consentire al Gestore l’allestimento dei locali, il disbrigo delle pratiche burocratiche e fiscali finalizzate all’avvio dell’attività, l’attivazione delle utenze a suo carico. ------------------------------------------------------
3. Il Gestore è tenuto al rispetto della destinazione d’uso del bar e del chiosco, alla custodia e conservazione di tutto quanto costituisce l’unità immobiliare, i suoi impianti e le attrezzature, con la diligenza del buon padre di famiglia.
4. L ’esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande potrà essere svolto mediante affidamento a terzi, previa autorizzazione dell’Amministrazione. ----------------------------------
5. In ogni caso, il Gestore e/o il preposto o terzo gestore, dovranno possedere i requisiti di cui agli articoli 65 e 66 della Legge Regionale n. 6/2010. -----------------------------------------------------------------
6. La durata della gestione del bar tramite il preposto/ terzo gestore, non potrà essere superiore a quella della gestione del Centro Sportivo.
7. Il Gestore o suo delegato deve acquisire tutte le necessarie autorizzazioni amministrative, igienico-sanitarie e licenze di P.S. prescritte dalle vigenti normative in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
8. Le autorizzazioni non saranno cedibili né trasferibili a terzi diversi da quelli concordati con l’Amministrazione comunale e cesseranno automaticamente alla scadenza della gestione, senza che nulla sia dovuto al Gestore, o all’eventuale preposto/ terzo gestore, o delegato, a titolo di indennizzo
o buona uscita. -
9. Le spese inerenti e conseguenti al rilascio delle autorizzazioni sono a totale carico del Gestore o del diretto gestore del bar.
10. Il Gestore, o l’eventuale preposto/terzo gestore, non potrà richiedere rimborsi od indennizzi di sorta per la revoca delle autorizzazioni suddette, qualora si riscontrassero una o più inadempienze alle leggi vigenti in materia.
11. In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di autorizzazioni commerciali, tutti i prezzi praticati al bar dovranno essere esposti al pubblico mediante una tabella chiara e leggibile. Copia della stessa dovrà essere trasmessa all’Amministrazione Comunale qualora richiesto. ---------------------------
12. Il personale addetto all’attività di cui al presente articolo deve essere in regola con tutte le norme sanitarie vigenti in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché dotato di abbigliamento decoroso ed idoneo all’immediata individuazione dei soggetti preposti al servizio.
13. Il bar deve osservare un orario di apertura e chiusura concomitante almeno con l’orario di
utilizzo degli impianti sportivi, fatti salvi i periodi di riposo e ferie previsti al precedente art. 7.2 b.
14. Eventuali ampliamenti dell’orario di apertura dovranno sempre essere rispettosi di tutte le norme vigenti in materia e sottostare alle relative autorizzazioni, ove previste. ------------------------------
15. Tutte le condizioni previste per l’affidamento degli impianti valgono anche per il servizio bar. -
16. Il servizio deve essere svolto nel rispetto della normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) e delle norme inerenti il Dlgs. 155/97 e ss.mm.ii. (Haccp).. ---------------------
17. La direzione operativa del servizio per l’intero periodo contrattuale spetta al Gestore. ---------
18. Il Gestore risponde del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi alla suddetta attività, ivi compresi gli orari di apertura e chiusura nel rispetto delle vigenti normative. ------
19. Il Comune, su richiesta del Gestore, concede in comodato d’uso, per tutta la durata del contratto, il bancone del bar nonché i mobili e le attrezzature e le componenti di proprietà comunale, attualmente disponibili nei locali di cui trattasi, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano e perfettamente noti al Gestore. Degli stessi, così come dei locali concessi, deve essere redatto apposito verbale.
20. Rimangono a carico del Gestore e/o del preposto/terzo gestore, eventuali integrazioni dell’arredo o eventuali lavori di miglioria dei locali che devono, comunque, essere autorizzati dal Comune.
21. Rimane a carico del Comune, l’eventuale smaltimento/recupero dell’arredo presente nel
locale bar, qualora lo stesso non sia di interesse del Gestore e/o del preposto/ terzo gestore. -----------
22. Sono altresì a carico del Gestore e/o del preposto/ terzo gestore: -----------------------------------
• le incombenze e gli oneri relativi all’attività ed alla gestione delle utenze ( acqua, luce, gas, telefono, ecc….) ed al pagamento di tutte le imposte, tasse, contributi e diritti di qualsiasi genere inerenti il bar
• le spese e le responsabilità del proprio personale addetto al servizio, comprese le assicurazioni e gli oneri previdenziali ed assistenziali prescritti dalla legge. ------------------------------------------------------
23. Qualora per qualsiasi motivo, vi sia temporanea chiusura dell’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, il Gestore dovrà, comunque, garantire l’esercizio delle attività sportive e l’uso degli impianti.
24. Il Comune si riserva la facoltà di autorizzare, sempre previa circostanziata richiesta scritta prodotta dal Gestore o dal preposto/terzo gestore, l'installazione di apparecchi distributori automatici di bevande e prodotti freschi confezionati, ma solo in sostituzione parziale e/o ad integrazione del normale servizio-bar.
25. Anche in questo caso il Gestore o il preposto/terzo gestore, provvede direttamente a munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte in merito.----- ----------------------------------
26. E’ vietata l’installazione di videogiochi tipo slot-machine e video poker. -----------------------------
27. Rimangono di esclusiva pertinenza del Gestore o del preposto/terzo gestore, tutti i proventi derivanti dal bar e dal chiosco.
28. Qualora il Gestore del centro sportivo intendesse gestire il bar tramite un preposto/terzo gestore, potrà richiedere a quest’ultimo un canone di locazione a fronte di un regolare contratto-------
29. L’importo del canone di locazione richiesto deve essere equo e, comunque, non potrà essere
superiore all’importo consigliato dal mercato per immobili simili e con lo stesso comparabili.----------
30. Copia del contratto dovrà essere prodotta all’Ufficio comunale competente dopo la relativa
registrazione.
Art. 13 – APPARTAMENTO DEL CUSTODE
1. Al Gestore viene concesso l’uso gratuito dell’appartamento per il custode annesso al Centro
Sportivo, ubicato al 1° piano, sopra i locali adibiti a bar, come individuato in planimetria ( all. A). ------
2. L’alloggio, non arredato, è composto da: cucina, soggiorno, due camere da letto, servizi igienici.
3. Viene, inoltre, concesso l’utilizzo di un piccolo locale cantina da utilizzarsi anche come
magazzino del bar.
4. L’alloggio concesso può essere occupato da persona individuata dal Gestore che assume anche il ruolo di custode.
5. Il custode o suo familiare deve garantire la sua presenza nell’impianto 24 ore su 24. --------
6. L’alloggio deve essere costantemente occupato da un nucleo familiare composto da un
numero massimo di persone adeguato all’alloggio stesso. --------------------------------------------------------
7. Il gestore potrà richiedere al custode, occupante l’alloggio, un canone di locazione a fronte di
un regolare contratto
8. L’importo del canone di locazione richiesto deve essere equo e, comunque, non potrà essere superiore all’importo consigliato dal mercato per immobili simili e con lo stesso comparabili.------------
9. Copia del contratto dovrà essere prodotta all’Ufficio comunale competente dopo la relativa registrazione.
Art. 14 – USO E MANUTENZIONE DELL’APPARTAMENTO
1. E’ vietato mutare l’uso abitativo dell’alloggio dato in uso, sublocare o cedere tutti o parte dei locali, anche gratuitamente, pena la risoluzione della convenzione a danno del Gestore, fatto salvo quanto previsto all’articolo precedente.
2. In ogni caso, il referente/responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale rimane
esclusivamente il Gestore.
3. L’occupazione dell’alloggio non può avere durata superiore a quella della gestione del Centro Sportivo.
4. I locali si intendono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e che deve risultare dal relativo verbale di consegna.
5. E’ proibito far eseguire mutamenti nei locali e negli impianti in essi esistenti, di porre fissi o infissi nei muri, di apportare modifiche ai locali, compresi gli impianti di acqua, gas, luce e riscaldamento se manchi il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione. ------------------------------
6. Tutti gli interventi effettuati rimarranno a beneficio dell’Amministrazione che non sarà tenuta
alla corresponsione di alcuna indennità.
7. Gli interventi e le migliorie effettuate saranno rimovibili solo se ciò possa avvenire senza danno all’immobile, salvo sempre il diritto dell’Amministrazione di trattenere le addizioni stesse senza alcun compenso e fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di pretendere la restituzione dei locali nel pristino stato in danno e a spese del Gestore.
8. Il Gestore si impegna ad eseguire a sue spese le riparazioni di ordinaria manutenzione. --------
9. Laddove non ottemperasse a quest’obbligo è facoltà dell’Amministrazione intervenire direttamente e addebitare al Gestore il relativo costo sostenuto rivalendosi sulla cauzione prestata a garanzia con obbligatoria successiva integrazione della stessa. --------------------------------------------------
Art. 15 – UTENZE DELL’ALLOGGIO
1. Rimane ad esclusivo carico del Gestore il pagamento di tutte le utenze, tasse ed imposte relative all’appartamento oltre che gli oneri per le volture di utenze che si rendessero necessarie e fattibili.
2. E’ facoltà del Gestore richiedere il rimborso di tali spese al custode individuato dallo stesso, qualora diverso dal Gestore.
3. In caso di morosità l’Amministrazione comunale può rivalersi sulla cauzione prestata dal Gestore a garanzia con obbligatoria successiva integrazione della stessa.---------------------------------------
Art. 16 - RIMBORSO UTENZE
1. Il Gestore dovrà rimborsare all’Amministrazione Comunale l’importo delle utenze per le quali non sia eventualmente possibile procedere alle relative volture, secondo i modi e i termini stabiliti dall’Amministrazione stessa.
Art. 17- PRESCRIZIONI GENERALI
1. Ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Calcio, relativa al servizio affidato e al suo svolgimento, che deve essere eseguito in maniera puntuale e corretta, viene assunta dal gestore.
2. Il gestore solleva il Comune di Calcio da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per il servizio affidato con la presente convenzione--------------------------
3. Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte dell'Amministrazione Comunale.----------------------
4. Il gestore sarà inoltre responsabile di ogni danno che l’impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l’obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.
Art. 18-ALTRE PRESCRIZIONI PER IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
1. Il gestore si impegna a nominare un responsabile ed un suo eventuale sostituto, ed a comunicarlo tempestivamente al Comune, per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui il responsabile non venga nominato, l’Amministrazione comunale riterrà responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del soggetto gestore.--------------------------------------------------------
2. L’Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il gestore, gli utilizzatori dell’impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
3. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.--------------------------------
4. Il Gestore è tenuto inoltre all’osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di “datore di lavoro”.
5. Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l’obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.
6. Altresì il Gestore è tenuto a fornire al Comune di Calcio, all’atto della sottoscrizione della convenzione, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti al fine di verificare eventuali interferenze con le lavorazioni di manutenzione straordinaria.----------------------------------------------------
7. E' in capo al gestore, anche in relazione alla capienza dell’impianto, alla sue dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni (se l’impianto è idoneo ad ospitarle), il mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. n. 81/2008 e del D.M. del 10/03/98.
8. Il gestore dovrà mantenere disponibile e aggiornato il Piano di Emergenza Evacuazione, nonché vigilare sul mantenimento delle planimetrie di emergenza affisse. Ogni eventuale modifica delle stesse dovrà essere condivisa con l’Amministrazione comunale.-------------------------------------------
Art. 19 - PROTOCOLLI SANITARI (COVID - 19)
1. Il gestore è tenuto alla attuazione di tutti gli adempimenti previsti nei protocolli sanitari vigenti in materia di prevenzione del rischio di contagio da Covid - 19 e altre disposizioni nazionali e locali in materia sanitaria e di utilizzo di impianti sportivi.
Art. 20 - DEFIBRILLATORI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO
1. L’impianto è dotato di defibrillatori di proprietà del Comune di Calcio. Gli stessi dovranno essere custoditi e conservati dal gestore con la diligenza del buon padre di famiglia. ----------------------
2. Sono a carico del comune le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la programmata sostituzione dei materiali di consumo e gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza di legge.
3. Il gestore si obbliga ad eseguire ogni altro intervento necessario alla conservazione, messa in sicurezza, pulizia e vigilanza del bene impedendo l’accesso alla strumentazione a persone non autorizzate.
4. I defibrillatori possono essere utilizzati esclusivamente da operatori resi idonei e appositamente formati dagli organi competenti.
5. L’utilizzo dei defibrillatori anche da parte di soggetti terzi assegnatari dell'uso dell'impianto sportivo, può essere autorizzato dal gestore previa verifica da parte dello stesso dei requisiti di idoneità e formazione rilasciati dagli organi competenti.
6. I defibrillatori possono essere messi a disposizione del personale di pubblico soccorso sanitario che dovesse intervenire presso l’impianto per assistere una persona colpita da malore--------------------
7. Il gestore è tenuto a disporre, per tutta la durata della convenzione di gestione, di almeno due persone ritenute idonee e formate dagli organi competenti per l’utilizzo del defibrillatore. Copia della documentazione inerente la formazione dovrà essere a disposizione presso il Gestore ---------------------
8. Tutti gli oneri e le spese relative alla formazione degli operatori sono a carico del gestore---
9. Salvo diversa disposizione del Comune di Calcio, i defibrillatori in oggetto non devono mai abbandonare il complesso sportivo a cui sono destinati.-----------------------------------------------------------
10. Il gestore si assume direttamente ogni rischio legato alla responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a cose e persone dall’uso dei defibrillatori. Il Gestore è responsabile per i danni causati a terzi o al Comune di Calcio per colpa o trascuratezza nell'uso della strumentazione e comunque riconducibili alla cattiva gestione e custodia-------------------------------------------------------------
Art. 21 – PERSONALE IMPEGNATO NELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
1. Il Gestore provvede alla gestione del servizio con i propri mezzi tecnici e mediante la propria organizzazione, avvalendosi di personale qualificato, dipendente e non dipendente. ----------------------
2. Il Gestore può coinvolgere nella gestione anche associati e volontari, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Gestore, nel caso abbia lavoratori dipendenti, è tenuto ad applicare i vigenti specifici contratti collettivi di lavoro applicabili nella provincia di Bergamo, relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo, provvedendo al loro corretto inquadramento. --------------------------------
4. Il gestore, sia nel caso in cui intenda impiegare personale dipendente che nel caso in cui impieghi volontari o associati, deve garantire il rispetto di tutte le norme in materia in quanto applicabili, sia in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, che di contribuzione, che di soggiorno sul territorio italiano, che di assenze delle cause ostative poste in carico al gestore per intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione.
5. Il gestore o la persona da lui delegata, deve sempre essere in grado di dimostrare sia ai funzionari comunali che agli enti preposti il rispetto di tali normative mediante esibizione di idonea
documentazione, qualora richiesta. -
6. Il Gestore deve impartire a tutti gli operatori le opportune istruzioni, affinché sia garantita la necessaria correttezza nei rapporti con gli utenti e con il Comune. ----------------------------------------------
7. La conduzione degli impianti tecnologici (elettrici, di illuminazione, ecc.) deve essere affidata a personale qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. --------------------------------------
8. Il personale che il Gestore intende impiegare per l’espletamento del servizio e per l’esecuzione
dei lavori deve essere adeguato per numero e qualifica all’importanza dei compiti assegnati. ------------
9. Il Gestore è riconosciuto come il solo responsabile della conduzione del servizio e, quindi, risponde in proprio dell’opera sia del personale dipendente, sia del personale non dipendente ed in genere dei terzi che, a qualunque titolo, esercitano un ruolo nella gestione e/o accedono all’impianto.
10. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la sostituzione degli incaricati del Gestore per incapacità o grave negligenza o per comportamento scorretto nei rapporti con il Comune, gli atleti e i cittadini.
Art. 22 – REFERENTE
1. Prima dell’inizio della prestazione il gestore dovrà nominare un responsabile di segreteria, quale referente nei rapporti con l’Amministrazione comunale e i terzi, rendendo noto il numero di telefono, la casella di posta elettronica ed ogni altra notizia volta a garantire trasparenza e imparzialità nei servizi offerti
2. Il Gestore, qualora ne sia sprovvisto, dovrà dotarsi di una casella di posta elettronica certificata. Con particolare riferimento ai rapporti con l’Amministrazione comunale dovrà essere fornito obbligatoriamente un numero di telefono cellulare al fine di garantire la reperibilità in qualsiasi momento.
3. Il Responsabile nominato deve essere sempre reperibile da parte dell’Amministrazione Comunale, tutti i giorni per l’intero periodo contrattuale per 24 ore al giorno. ------------------------------
4. Il referente deve essere autorizzato, sin dall’inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell’Amministrazione Comunale e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato. ----------------------------------------------------------------
5. La persona indicata può coincidere con la figura del custode di cui al superiore art. 13 se ne assume le funzioni.
Art. 23 – ONERI A CARICO DEL COMUNE
1. Premesso che non sono a carico del concedente le manutenzioni straordinarie conseguenti alla mancata manutenzione ordinaria e/o un non corretto uso di attrezzature, arredi ed impianti, vengono definiti a carico del Comune gli oneri di manutenzione di seguito indicati:--------------------------------------
⮚ riparazione a rottura componenti degli impianti quali caldaie, bruciatori, centraline elettroniche e tubature;
⮚ manutenzione straordinaria all’impianto di illuminazione dei campi da calcio, e degli impianti elettrici in generale, quali i danneggiamenti a seguito di eventi atmosferici;-----------------------------------
⮚ sostituzione a seguito di usura / vetustà / danneggiamento per evento meteo di attrezzature sportive primarie quali: le porte e le panchine dei campi da calcio, i sostegni agli impianti di illuminazione esterna, ecc;
⮚ sostituzione sistemi di recinzione aree esterne, quali paletti, reti, muretti;--------------------------
⮚ opere murarie su intonaci esterni, tinteggiature esterne, riparazione coperture o per infiltrazioni di umidità;
⮚ cambio infissi quali finestre e porte rotti o in condizioni di pericolo, dovuti a ordinario deterioramento e non derivanti da uso improprio;----------------------------------------------------------
⮚ ripristino rotture di tubazioni di scarico acque e fognature (escluso espurgo);----------------------
⮚ straordinarie manutenzioni per la messa a norma;----------------------------------------------------------
⮚ Ogni altro intervento non compreso tra quelli indicati a carico del Gestore
2. Nel caso si rendessero necessari lavori di manutenzione di cui sopra, il Gestore è tenuto ad effettuare immediata segnalazione al Comune. Il Comune provvederà direttamente, con una tempistica rapportata a necessità ed urgenza del caso, compatibilmente con le risorse disponibili, nel rispetto delle procedure amministrative.
3. Restano sempre in carico al Comune l’esecuzione di lavori od opere per l’ammodernamento, il completamento e l’esecuzione di nuovi impianti che l’Amministrazione intenda adottare, senza che il Gestore possa opporre alcuna opposizione. La calendarizzazione di tali interventi verrà preventivamente comunicata dalla Amministrazione. ---------------------------------------------------------------
4. Non potranno essere apportate modifiche all’impianto, se non a seguito di richiesta e conseguente espressa autorizzazione formale da parte del Comune.--------------------------------------------------------------
5. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Gestore il ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi nella situazione originaria a proprie spese. Il Comune si riserva la facoltà di adottare provvedimenti che potranno portare, in ragione della gravità del fatto, sino alla revoca dell’affidamento.
6. Il Gestore, qualora vi sia la necessità di eseguire interventi o lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell’impianto, richiede all’Amministrazione di provvedere, specificando i lavori necessari, l’urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell’impianto ed allegando dettagliata e congrua descrizione.
7. Qualora l’Amministrazione non sia in grado di provvedere all’esecuzione dei lavori di cui al capoverso precedente con la necessaria tempestività, può autorizzare il Gestore a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa sostenuta dal Gestore si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta. -------------------
8. Vengono, inoltre, poste a carico del Comune:
• la manutenzione straordinaria del campo in erba intendendosi ricompreso nella stessa: ------
⮚ concimazioni con prodotti a lenta cessione con prodotti ad alto titolo di potassio- azoto per
tenere l’erba più robusta nel periodo invernale;
⮚ trattamento di diserbo per il controllo delle erbe infestanti di graminacee; ------------------------
⮚ trattamento di diserbo selettivo annuale per impedire le malattie fungine dell’erba;----------
⮚ stesura di sabbie silicee o vulcaniche prima di iniziare l’attività calcistica; ------------------------
⮚ interventi di spagliatura incrociata, chiodatura profonda incrociata, intervento di semina incrociata, applicazione fertilizzanti.
• il taglio dell’erba del campo a 11;
• gli interventi manutentivi sul campo a 7 e campo a 5, non già posti a carico del Gestore ai sensi dell’art. 7.2.g) , compreso l’eventuale diserbo, e l’integrazione di granuli di gomma sul solo campo a 7;
• La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le aree verdi annesse al centro, fatta salva la relativa irrigazione che rimane in capo al gestore------------------------------------------------------------------
• Il taglio dei rami e degli arbusti, la potatura delle siepi;------------------------------------------------
10. Rimane, inoltre, a carico del Comune la verifica periodica degli idranti ed estintori secondo la normativa in essere, compresa la relativa ricarica, fatte salve quelle riferite al bar che rimangono in carico al gestore;
11. Il Gestore è tenuto a segnalare all’Amministrazione la necessità di riparazioni, sostituzioni, integrazioni di competenza di quest’ultima necessarie alla messa in sicurezza degli impianti. In mancanza di tale segnalazione scritta l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile.----- -
12. Nel caso in cui si accertassero, ad insindacabile giudizio del competente Ufficio tecnico, gravi inadempienze della manutenzione ordinaria, l’Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare la fideiussione prestata.
13. Le opere di manutenzione straordinaria che il Gestore intendesse effettuare, dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Comune che si riserva il diritto di indicare un proprio tecnico per la sorveglianza sui lavori.
Art. 24– LOCALI NELLA ESCLUSIVA DISPONIBILITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE
1. Rimangono nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale: ---------------------------------------
• il locale attualmente destinato a sede della società U.S. CALCENSE; ---------------------------------
• il locale attualmente in uso alla Società U.S.O. CALCIO; -------------------------------------------------
• il locale attualmente destinato ad infermeria; -------------------------------------------------------------
Art. 25 – CONTROLLI E VERIFICHE DELLA GESTIONE- ADEMPIMENTI
1. È riconosciuto al Comune il potere di tutela dell’intero impianto, legittimamente esercitato. -
2. Il Comune esercita, attraverso propri incaricati, il controllo sul rispetto delle condizioni della gestione, e a tale scopo ha il diritto di accedere in qualsiasi momento all’impianto sportivo, in qualsiasi sua parte, e svolgere ispezioni, senza obbligo di preavviso. --------------------------------------------------------
3. Eventuali contestazioni degli incaricati saranno inoltrate al Gestore unitamente alla diffida a sanare le inadempienze entro il termine fissato dalla diffida stessa, fermo restando il diritto del Comune all’applicazione delle penalità stabilite.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno, oltre a quanto già indicato all’art. 7.l.6-7-8 il Gestore dovrà presentare al Comune una relazione tecnica sullo stato di manutenzione e conservazione dell’impianto sportivo.
5. La relazione tecnica deve riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, gli interventi di manutenzione effettuati, sia di riparazione che di ripristino, oppure la causa della mancata effettuazione degli interventi.----------------
6. La relazione deve contenere almeno i seguenti dati: (I) intervento manutentivo realizzato; (II) tempistica; (III) soggetto attuatore; (IV) modalità;(V) vizi riscontrati, i manuali d’uso di ogni attrezzatura sportiva eventualmente installata o modificata.
7. Al fine di consentire al Comune una corretta classificazione dell’impianto, è indispensabile che il Gestore presenti annualmente al Comune il bilancio di gestione, datato e sottoscritto dal legale rappresentante, a conferma della veridicità dei dati contenuti. ---------------------------------------------------
8. Il bilancio deve essere accompagnato da una semplice relazione descrittiva ed esplicativa ed è pubblico. Tale documentazione deve evidenziare l’ammontare degli introiti, compresi quelli relativi alla gestione del bar, le sponsorizzazioni autonomamente acquisite, i contributi e le liberalità acquisite da altri soggetti, indicate nella loro consistenza e provenienza, con distinzione tra contributi per attività o sull'impianto, ogni altro eventuale introito, anche riferito all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e l’ammontare delle spese sostenute aggregate per tipologia. --------------------------------------
9. La presentazione della documentazione di cui ai precedenti commi 7 e 8 è propedeutica anche
all’erogazione del saldo del contributo di cui all’articolo 26---------------------------------------------------
Art. 26 – RAPPORTI ECONOMICI
1. A fronte del regolare esercizio dei servizi sopra descritti il Comune:------------------------------------
• concede l’uso gratuito dell’appartamento del custode alle condizioni e nei termini di cui ai precedenti articoli 13, 14. 15;
• concede l’uso gratuito dei locali del bar e chiosco; --------------------------------------------------------
• Riconosce il 100% delle tariffe riscosse per l’utilizzo degli impianti comprese quelle afferenti alle autorizzazioni rilasciate dal comune------------------
2. Assume a proprio carico gli oneri per le manutenzioni e gli interventi meglio descritti al precedente art. 23
3. riconosce un contributo fisso annuo di € 12.000,00 (dodicimila), decurtato dello sconto offerto dal Gestore in sede di gara, a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva della stessa. --------------
4. Le condizioni di cui sopra rimarranno invariate ed omnicomprensive per l’intera durata del
contratto.
5. In applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il servizio in oggetto non presenta rischi da interferenze salvo diversa indicazione da parte del Gestore che dovrà essere indicata nel Duvri redatto a suo carico. Conseguentemente e in applicazione della determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n. 3 del 05/03/2008, la stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. L’eventuale attività di
ispezione e di controllo svolta dalla stazione appaltante con proprio personale e i lavori di manutenzione straordinaria svolti dalla stazione appaltante anche a mezzo di ditte specializzate, non presenta rischi da interferenza, in quanto trattasi di attività sporadica svolta senza la presenza del Gestore o di terzi, previo preavviso allo stesso. Le condizioni economiche sopra indicate sono, quindi, già al netto degli oneri di sicurezza connessi a rischi di interferenze, già stimati dalla stazione appaltante
in complessivi €. 0,00 (zero).
5. Il contributo, di cui al comma 3, è erogato dal Comune, dietro richiesta scritta del Gestore e sarà liquidato in due rate uguali di cui la prima entro il mese di marzo dell’anno cui il contributo si riferisce, la seconda dopo la presentazione dei documenti di cui al precedente art. 25 con riferimento alla gestione dell’anno precedente.
Art. 27 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE
1. Il gestore e gli altri utilizzatori dell'impianto potranno esercitare attività di pubblicità a favore di terzi esclusivamente nelle ore di utilizzo dell’impianto stesso purchè nel rispetto di ogni adempimento previsto dai regolamenti e normative anche locali in materia fermo restando l'ottenimento, a proprio carico, dei necessari permessi e l'assolvimento degli oneri economici, tributari e fiscali che ne derivano.
2. Per le istallazioni pubblicitarie dovranno essere adottate tutte le precauzioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dovrà essere garantita la massima sicurezza agli atleti e al pubblico e la completa visibilità del campo di gioco.
Art. 28 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’AGIBILITÀ ED IDONEITÀ DEGLI IMPIANTI
1. Sono a carico del Comune tutti gli interventi relativi a garantire l’agibilità dell’impianto. --------
2. Rimangono a carico del Gestore tutti gli interventi necessari per rendere l’impianto di per sé
già agibile, idoneo a disputare gare e/o tornei in conformità alle norme delle rispettive Federazioni.
Art. 29 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
1. Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell’impianto sportivo, ogni responsabilità diretta o indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune, inerente all’attività di gestione dell’impianto, sarà a completo carico del Gestore.
2. Il Comune resterà del tutto estraneo alle attività ed ai rapporti giuridici verso terzi che il Gestore abbia posto in essere a qualunque titolo, anche di fatto. ------------------------------------------------
3. L’Appaltatore si assume ogni onere e rischio inerente l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto nonché ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze e leggerezze, comprese quelle del proprio personale.----------------------
4. In particolare, l’appaltatore si assume tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati agli utenti, a terze persone e cose, tenendo indenne l’Ente da ogni responsabilità diretta o indiretta.
5. L’Appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza dell’appalto si obbliga a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente convenzione, suoi rinnovi o proroghe, i contratti assicurativi per la copertura dei rischi RCT/RCO.
6. A questo scopo l’Appaltatore sarà tenuto a consegnare all’ufficio designato dal Comune copia della polizza sottoscritta e, entro 30 giorni dal pagamento dei premi successivi, la quietanza di avvenuto pagamento del premio annuale, e/o di ogni appendice di variazione di polizza, sino alla naturale scadenza della presente convenzione.
7. L’Appaltatore è tenuto a informare tempestivamente l’Ente in caso di disdetta della polizza assicurativa eventualmente intervenuta nel corso della durata dell’appalto e a consegnare immediatamente nuova polizza con relative quietanze di pagamento.------------------------------------------
8. L’operatività o meno delle prescritte coperture assicurative, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività della polizza RCT/RCO ed altresì l’eventuale approvazione espressa dal Comune dell’assicuratore prescelto dall’Appaltatore, non esonerano quest’ultimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto- in tutto o in parte-dalle suddette coperture assicurative.----------------------------------------------------------
9. La Stazione appaltante sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall’Appaltatore, il quale è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante di tutti gli incidenti verificatisi, quale che sia la loro rilevanza, anche in assenza di danni.
10. Costituirà onere a carico del Gestore il risarcimento degli importi dei danni o di parte di essi che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula deve intendersi quale misura di ulteriore garanzia per l’Ente non esonerando tuttavia il Gestore stesso dal complesso delle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.
11. Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità dell’Ente nella sua qualità di proprietario della struttura affidata, in alcun caso l’Ente stesso risponderà dei danni subiti dai beni del Gestore o portati nell’ambito della struttura in gestione dal medesimo o da terzi, per la cui copertura assicurativa dovrà pertanto eventualmente provvedere lo stesso Xxxxxxx nel suo proprio interesse.---
12. Relativamente ai danni ai beni mobili di proprietà comunale costituenti dotazione o che si trovino ad altro titolo nella struttura affidata in gestione, provvederà l’Ente nei limiti delle proprie coperture assicurative.
13. L’assicurazione deve essere riferita specificamente ai rischi derivanti dall’esercizio e dalla conduzione della struttura concessa in gestione e di tutte le aree, impianti e attrezzature di pertinenza, senza eccezioni, nonché dall’esercizio e gestione del complesso delle attività e servizi svolti nell’ambito della struttura stessa, comprese tutte le operazioni e da attività accessorie e complementari rispetto a quelle principali e prevalenti, nessuna esclusa né eccettuata.---------------------------------------------------
14. Altresì deve avere validità per tutti i danni riconducibili a fatto od omissione del Gestore, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo e deve comprendere la copertura per i danni riconducibili a fatto anche doloso o gravemente colposo di persone delle quali il Gestore sia tenuto a rispondere a termini di legge.
15. Massimale richiesto:
2. RCT: € 5.000.000 unico per sinistro;
3. RCO:5.000.000 con il sotto limite di 2.000.000 per persona--------------------------------------------
16. La polizza assicurativa (RCT/RCO) deve prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti
dell’Ente e dei suoi dipendenti.
17. La polizza dovrà avere per oggetto la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell’appalto, come descritti nella presente convenzione, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni.-------
18. Le polizze responsabilità (RCT/O) devono prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione:
⮚ ai danni a cose in consegna e/o custodia;
⮚ ai danni da mancato inizio o interruzione o sospensione di attività di terzi;------------------------
⮚ alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati dell’aggiudicatario nonché la responsabilità dell’aggiudicatario per fatto di qualsiasi persona che presti, a qualsiasi titolo, la propria opera nell’espletamento dell’attività e nella gestione dei servizi oggetto di appalto;
⮚ ai danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’ Appaltatore che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo;------------------------------------------------------------
⮚ ai danni arrecati a terzi (ad es: utenti dei servizi, accompagnatori, familiari dei minori che praticano l’attività sportiva, spettatori, fornitori, ecc. nessuno escluso) da dipendenti, soci e collaboratori dell’Appaltatore e/o da altre persone-anche non dipendenti dell’Appaltatore-che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
⮚ relativamente alla garanzia RCO, al cosiddetto “Danno Biologico” e ai danni non rientranti nella
disciplina INAIL;
⮚ alla RC derivante dalla conduzione dei locali, delle strutture e di beni anche di terzi;-------
⮚ alla RC per danni riconducibili al soggetto gestore quale committente a terzi di attività e servizi
funzionali all’esercizio della struttura oggetto della gestione (RC da committenza).-------------------------
Art. 30– PENALITÀ
1. Qualora accerti irregolarità, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali da parte del Gestore, il Comune avrà la facoltà di applicare una penale compresa tra Euro 250,00.= e Euro 1.000,00.=,per ogni singola infrazione.
2. L’importo delle penali sarà in relazione all’importanza dell’irregolarità, al ripetersi degli episodi
ed al danno arrecato.
3. L’applicazione delle penali viene effettuata dal Funzionario competente, con propria
determinazione, previa contestazione dell’irregolarità per iscritto al Gestore. -------------------------------
4. Il Gestore ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.
5. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica della determinazione dirigenziale di applicazione della penale. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, il Funzionario competente potrà avvalersi della cauzione che dovrà, quindi, essere ripristinata nel suo originario ammontare
6. Il pagamento della penale non esonera il Gestore dall’obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni arrecati al Comune o a terzi in dipendenza dell’irregolarità contestata. -------------------------------
7. L'applicazione di una penalità non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento grave, qualora il Comune riscontri tale gravità. --------------------------------------------------
8. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese del Gestore, le prestazioni atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, resesi necessarie per inadempienza dello stesso. -
Art. 31- INADEMPIMENTI - CLAUSOLE RISOLUTORIE
1. Il Gestore, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni della presente convenzione e, nel caso di mancato rispetto, l’Amministrazione potrà avvalersi di quanto stabilito dall’art 1454 del C.C. procedendo a diffida ad adempiere.
2. Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 C.C., mediante la seguente clausola risolutiva
espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con PEC, nelle seguenti ipotesi:----------------
⮚ nel caso in cui l'Amministrazione Comunale accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
⮚ mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;-----------------------
⮚ mancato rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e di eventuali ulteriori disposizioni in materia di salute pubblica;
⮚ perdita del requisito di iscrizione alla camera di commercio se ricorre o iscrizione al Coni.------
⮚ inosservanze gravi e reiterate, dirette o indirette, inadempimenti delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nella presente convenzione;----------------------------------------
⮚ inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
⮚ scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Gestore per qualsiasi causa o motivo;-------
⮚ per condanne passate in giudicato per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell’immobile, ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici;-------
⮚ arbitraria sospensione dell’attività o ingiustificata chiusura dell’impianto per più di sette giorni
nel corso di un anno;
⮚ per fatti o eventi contrari all’ordine pubblico;--------------------------------------------------------------
⮚ destinazione dell’immobile o di parte di esso ad uso diverso da quello oggetto della
convenzione;
⮚ qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati;---------------------------------------
⮚ violazione al divieto di cessione del contratto;--------------------------------------------------------------
⮚ altri gravi inadempimenti da parte del Gestore; -----------------------------------------------------------
⮚ mancata applicazione di tariffe previste dal Comune;---------------------------------------------------
⮚ ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione
del contratto ai sensi dell’art. 1453 del C.C.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Comunale avrà diritto di trattenere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno.
4. Sono escluse cause di forza maggiore dimostrate cause imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice.—
Art. 32– RECESSO DALLA AFFIDAMENTO PER GIUSTIFICATI MOTIVI
1. Xxxxx restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia il consenso delle parti, nel caso in cui il gestore intendesse recedere dall’affidamento durante il periodo di svolgimento, per giustificati motivi, dovrà darne preavviso all’Amministrazione Comunale, mediante
lettera raccomandata o a mezzo PEC almeno sei mesi prima della data del recesso. Su di essi si
pronuncerà l’Amministrazione a suo insindacabile giudizio. --------------------------------------------------------
2. Dovrà in ogni caso essere garantita dal gestore la stagione sportiva in corso o l’inizio della successiva fino almeno alla fine dell’anno solare in corso.----------------------------------------------------------
3. In caso di mancato riconoscimento del “giustificato motivo” da parte dell’Amministrazione sarà applicata una penale pari al totale della cauzione definitiva versata da incamerare mediante escussione, fino alla sua concorrenza, della polizza fidejussoria stipulata come garanzia del rispetto delle clausole della presente convenzione.
4. Nei mesi che precedono la risoluzione dell’affidamento, il servizio dovrà comunque essere offerto nel rispetto degli standard di qualità, di cortesia e degli obblighi contrattuali assunti al momento della stipula della convenzione e degli orari di servizio. -----------------------------------------------
5. Il Comune potrà recedere dall’ affidamento, con preavviso di almeno tre mesi o di un periodo inferiore, per comprovati motivi di pubblico interesse o in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione -----------------------------------------------------------
Art. 33 – SUBAPPALTO E CESSIONE DELLA CONVENZIONE
1. E’ fatto divieto al Gestore di cedere la convenzione o di sub concedere la gestione
dell’impianto, fatto salvo quanto previsto ai punti seguenti. ------------------------------------------------------
2. Per la manutenzione degli impianti e delle attrezzature è concessa al Gestore la facoltà di avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l’Amministrazione comunale estranea a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità. –---
3. In particolare, è ammesso che il Gestore, previa comunicazione all’Amministrazione, si avvalga di terzi per l’esercizio delle seguenti attività:
✓ piccola manutenzione ordinaria dell'impianto; ------------------------------------------------------------
✓ servizi di pulizia inerenti all'impianto ivi compresi i vari locali annessi; --------------------------------
4. E’ sempre consentita, previa autorizzazione scritta del Comune, la possibilità di gestire il bar
per il tramite di un preposto/terzo gestore, purché in possesso dei requisiti necessari. -------------------
5. E’ possibile l’utilizzo dell’alloggio secondo quanto meglio indicato agli articoli 13 14 e 15
Art. 34- CAUZIONE DEFINITIVA
1. Il Gestore ha costituito per i termini di durata della convenzione una cauzione fissata nella misura e per le finalità previste dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016, pari a €
, mediante polizza fidejussoria n. del
, con scadenza da .
Art. 35– RICONSEGNA DELL’IMPIANTO
rilasciata
1. Alla scadenza naturale dell’affidamento, o comunque al venir meno dello stesso per qualunque motivo, il Gestore restituirà l’intero impianto in perfette condizioni di manutenzione, senza nulla pretendere.
2. La riconsegna risulterà da apposito verbale, redatto in contraddittorio fra le parti, nel quale saranno evidenziati e stimati gli eventuali danni all’impianto sportivo. Il Comune tratterrà dalla cauzione definitiva l’importo stimato, salvo restando l’obbligo a carico del Gestore di risarcire l’ulteriore danno.
3. All’atto della riconsegna dovranno essere risolti, a cura e con oneri del Gestore, tutti i contratti in essere con terzi, salvo che il Comune non dichiari di volervi subentrare.---------------------------------
4. ll Gestore dovrà consegnare altresì report e/o certificati rilasciati dai manutentori esterni, ad evidenza degli interventi di legge effettuati.
Art. 36 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione della convezione, dovrà essere preliminarmente trattata dalle parti.
2. Se non risolta, dovrà essere sottoposta all’esame della Giunta Comunale. --------------------------
3. Qualora la controversia non sia composta in via bonaria, potrà essere devoluta dalla parte che
si ritiene lesa all’Autorità Giudiziaria competente. ------------------------------------------------------------------
4. Foro territoriale competente in via esclusiva è quello di Bergamo. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 37- MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO
1. Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verifichino modifiche nella denominazione e/o nell’assetto dell'affidatario, il rapporto convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto. Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l’affidamento ed eventualmente revocarlo, dando luogo alla risoluzione della convenzione, nulla essendo dovuto in questo caso all'affidatario.--------------------------
Art. 38 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
1. ll Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.----------------------------------------------------------------
2. Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, il Gestore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:
presso la banca /la Società Poste Italiane S.p.A.
IBAN n:
3. Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor , nato a
, il codice fiscale
.
4. Il Gestore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
5. Il gestore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.------
6. Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. ----------
7. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato al Comune di Calcio via PEC. ---------------
Art. 39 - RISPETTO DELLE NORME E CODICI
A) Codice di comportamento
1. Il gestore è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Calcio. Pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, il rapporto contrattuale si intenderà risolto in caso di violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento da parte del Rappresentante Legale dell'affidatario o dei suoi collaboratori, nonché per violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento del Comune di Calcio, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 10/08/2021, visionabile sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Comunale liberamente accessibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xx xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx--------------------------
B) -Privacy
1. Il gestore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di privacy (RGPD Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679) e delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Calcio in adeguamento a tale normativa con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza. A tal fine il soggetto gestore verrà nominato, se previsto, Responsabile esterno del trattamento dei dati.
C) rispetto delle norme e delle leggi
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme vigenti in materia, amministrative e civili.
2. Il gestore sarà altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, anche se in contrasto con le disposizioni della presente convenzione.
Art. 40 - MODIFICHE DELLA PRESENTE CONVENZIONE
1. Ogni modifica della presente convenzione dovrà essere approvata solo in forma scritta. Conseguentemente, la disapplicazione, anche reiterata, di una o più clausole non dovrà intendersi quale tacita approvazione.
2. Eventuali modifiche od integrazioni apportate alla presente convenzione a seguito dell’approvazione/modifica di Regolamenti in ordine all’utilizzo degli impianti sportivi comunali, si riterranno applicabili alla gestione in essere o daranno diritto al recesso da parte del Gestore qualora ritenute, per lo stesso, troppo onerose.
Art. 41 – SPESE CONTRATTUALI
1. La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo, salvo che la natura del Gestore ne
consenta l’esclusione.
2. La convenzione sarà stipulata in forma di scrittura privata non autenticata. Tutte le spese relative alla stipulazione della convenzione, sono a carico del Gestore. -----------------------------------------
Per il Comune .
. Per l’appaltatore