Convenzione per mobilità studentesca nell’ambito del Programma MUR “Erasmus italiano” (DM 548/2024)
Convenzione per mobilità studentesca nell’ambito del Programma MUR “Erasmus italiano” (DM 548/2024)
L’Università di Trento, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00 – xxx 00000, X.X. 00340520220, legalmente rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
E
L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con sede in Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, C.F. 80213750583, legalmente rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
Di seguito anche denominate congiuntamente “le Parti”
Premesso che
- Il D.M. 28/03/2024 n. 548 ha istituito il Programma Erasmus italiano per la mobilità studentesca sul territorio nazionale, disciplinando le modalità di utilizzo di erogazione del relativo Fondo di cui all’art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- l’attuazione del predetto D.M. è consentita sulla base di convenzioni tra atenei, stipulate ai sensi dell’art. 5, comma 5 bis, del regolamento di cui al D.M. n. 270/2004;
- le parti desiderano aderire al Programma Erasmus italiano, promuovendo e sostenendo lo scambio reciproco di studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico. Il Programma è finalizzato a costruire percorsi di studio innovativi che favoriscano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa;
- il Programma Erasmus italiano mira alla costruzione di uno spazio integrato della formazione universitaria italiana, mettendo in comune le risorse disponibili a livello nazionale, nell’ottica di arricchire il piano di studi con attività formative ulteriori e complementari rispetto a quelle proposte dall’ateneo di provenienza, in una prospettiva interdisciplinare e innovativa;
- gli atenei stipulanti si impegnano a definire i criteri di merito per la formulazione delle graduatorie degli ammessi alla mobilità al fine di selezionare studenti meritevoli e motivati a integrare il percorso formativo e partecipare effettivamente alla realtà universitaria ospitante;
- l'obiettivo delle parti è quello di rafforzare l'integrazione e la complementarità tra le rispettive istituzioni accademiche
si conviene quanto segue Articolo 1 - Oggetto
1. La presente convenzione disciplina le modalità attuative del Programma Erasmus italiano, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti partecipanti, iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico.
Articolo 2 – Studenti in mobilità
1. Le università si impegnano reciprocamente a rispettare i requisiti di qualità previsti dalla carta Erasmus per quanto riguarda tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della mobilità e concordano una serie di obiettivi quantitativi di mobilità, condizioni di collaborazione e
misure per garantire la qualità e l'impatto della mobilità. Gli studenti in mobilità selezionati in base alle regolamentazioni degli atenei sono tenuti a stipulare il learning agreement di cui al successivo art.4, anche sulla base a quanto stabilito dagli allegati predisposti dagli atenei partner ai sensi della presente convenzione.
2. Il numero massimo di studenti che ciascun ateneo può ospitare dall’altro ateneo nella presente convenzione, per ogni anno accademico, è indicato nell’Allegato 1, parte integrante del presente accordo per ogni Area Didattica/Dipartimento/Scuola e/o Centro aderente al programma, per come elencato nel medesimo Allegato 1.
3. Gli studenti in mobilità continueranno ad essere iscritti presso la propria università e non saranno tenuti a versare alcun ulteriore contributo per l’iscrizione presso l’ateneo ospitante. Saranno a carico degli studenti le spese personali, ivi incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio, le spese sanitarie e quelle relative al materiale didattico.
4. Ogni studente nel periodo di mobilità beneficerà delle coperture assicurative per infortuni e RCA c/o terzi attivate da parte del proprio ateneo di appartenenza.
5. L’ateneo ospitante procederà alla verifica della effettiva partecipazione alle attività universitarie in ateneo degli studenti in mobilità che beneficiano della borsa di studio, anche tramite l'attestazione dell'arrivo e della partenza. Xxx i riscontri così ottenuti non attestino la partecipazione dello studente in mobilità ne verrà inoltrata comunicazione all’università di provenienza dello studente ai fini delle misure che tale università riterrà di assumere riguardo alla revoca totale o parziale della borsa.
6. Gli studenti in mobilità sono tenuti all’osservanza dei regolamenti dell’università ospitante e dell’università di origine.
7. L’università ospitante si farà carico di offrire agli studenti in mobilità supporto relativamente all’offerta formativa, ai servizi agli studenti, consentendo l’accesso alle risorse bibliotecarie e, ove possibile, e in accordo con l’Ente per il diritto allo studio territorialmente competente, alle mense universitarie.
Articolo 3 – Periodo di mobilità
1. Il periodo di mobilità previsto dal programma di scambio avrà durata da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi. Il periodo di mobilità di ciascuno studente verrà formalizzato nel Learning Agreement/Accordo di mobilità.
Articolo 4 – Learning agreement
1. Prima dell'inizio del periodo di mobilità, gli studenti partecipanti dovranno stipulare un Learning Agreement che, nell’ambito di uno spazio formativo integrato, definisca in dettaglio la durata della mobilità, il piano di studi e le attività da svolgere durante il periodo di scambio.
2. Il Learning Agreement, in particolare, dovrà individuare, anche in base a quanto stabilito dagli allegati predisposti dagli atenei partner ai sensi della presente convenzione, le attività formative da seguire presso la sede ospitante durante il periodo di mobilità. Il Learning Agreement dovrà prevedere lo svolgimento e il superamento di attività formative con l’acquisizione dei relativi CFU in numero congruo rispetto alla durata della mobilità e comunque non inferiore a 6 CFU. Le parti concordano che i bandi per la mobilità potranno
prevedere un numero di CFU maggiore rispetto a quanto sopra, in numero comunque congruo rispetto alla durata delle mobilità degli studenti
3. Nel Learning Agreement, gli studenti sono invitati a individuare prevalentemente attività formative non erogate presso il proprio ateneo e ciò al fine di dare attuazione al principio di complementarietà dell’offerta formativa tra le due sedi coinvolte nella mobilità dello studente, come richiamato in premessa.
4. Al termine della mobilità l’università ospitante trasmetterà all’università di iscrizione i documenti relativi alle attività formative superate e ai CFU acquisiti. L’università di iscrizione si impegna a dar seguito al riconoscimento coerentemente con quanto previsto nel Learning Agreement
Articolo 5 – Borsa di studio
1. La borsa di studio ha un importo massimo di:
- per gli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata € 350,00 mensili;
- per gli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Trento, fermo restando quanto previsto all’art. 6, l’importo mensile della borsa di studio è definito nei bandi di selezione
2. Gli studenti partecipanti al programma di mobilità sono selezionati dall’università di appartenenza sulla base di requisiti di merito fissati dall’università stessa. Le borse sono assegnate secondo le modalità e i termini previste nel decreto ministeriale n. 548/2024. Possono partecipare al programma di mobilità anche gli studenti che, al termine della procedura, non risultano assegnatari della borsa nei limiti della capacità di accoglienza espressa da ciascun ateneo ai sensi dell’art. 2, comma 2 del presente accordo.
Articolo 6 - Requisiti di condizione economica per l'accesso alla borsa di studio
1. Potranno beneficiare della borsa di studio di cui all'articolo precedente unicamente gli studenti che risulteranno regolarmente iscritti all’a.a. con un ISEE non superiore a € 36.000,00.
Articolo 7 - Modalità di erogazione delle borse di studio
1. A seguito dell’esito della procedura selettiva, ciascuna università comunica al MUR il numero di studenti collocati utilmente in graduatoria e con ISEE non superiore a € 36.000,00. Contestualmente sarà comunicato l'importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio, determinato sulla base dell’importo della borsa di cui all’art.5 e della durata complessiva delle mobilità.
2. Le università, in base ai fondi ricevuti, erogano le borse di studio agli studenti in possesso dei requisiti di condizione economica e utilmente collocati in graduatoria.
Articolo 8 - Trattamento dei dati personali
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della medesima, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle
norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
2. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR le Parti si informano reciprocamente che i dati personali saranno trattati dalle stesse esclusivamente per la finalità di stipula ed esecuzione della presente Convenzione e dei conseguenti adempimenti contrattuali e normativi.
4. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità e riservatezza e secondo i principi di privacy by design e by default (artt. 5, 24, 25 GDPR).
5. Le parti si impegnano altresì ad adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell’art.32 GDPR.
6. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi per la realizzazione delle finalità sopraindicate; per l’adempimento di un obbligo di legge o per l’esecuzione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE. I dati saranno conservati per il periodo necessario all’esecuzione della presente Convenzione e all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
7. Le Parti dichiarano di garantire all’interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR e, in particolare, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal GDPR. Resta salvo in ogni caso il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR o di adire le opportune sedi giudiziarie.
8. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente agli indirizzi:
Università di Trento:
xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/0000/xxxxxxx-x-xxxxxxxxxx-xxx-xxxx-xxxxxxxxx Università degli Studi di Roma Tor Vergata:
xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxx_xxxx_xxxxxxxxx_-_xxxxxxx_xxxxxx
9. Nel merito delle attività attuative della presente Convenzione, in considerazione della varietà di attività previste, le Parti convengono di definire, ove necessario, i rispettivi ruoli e obblighi relativamente al trattamento di dati personali con separati successivi accordi
Articolo 9 – Spese fiscali
1. Il presente atto, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131/1986; le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. Il presente atto è inoltre soggetto all’imposta di bollo ai sensi del
D.P.R. n. 642/1972. L’imposta di bollo è a carico di entrambe le parti in egual misura ed è
assolta in modo virtuale da Xxx Xxxxxxx, giusta autorizzazione n. 87893/99 del 2/8/1999. L’onere sostenuto da Xxx Xxxxxxx dovrà essere rimborsato dalla controparte in misura pari al 50% entro 60 giorni dalla stipula.
Articolo 10 – Controversie
1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione e attuazione della presente convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, la controversia sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Articolo 11 – Durata e norma finale
1. La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti e ha durata di 3 anni accademici, a decorrere dall’a.a. 2024/25.
2. Le Parti potranno concordare il rinnovo della convenzione mediante scambio di note via PEC; in quella sede sarà definita la durata del rinnovo.
3. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante via PEC con un preavviso di almeno sei mesi, senza che ciò produca effetti sui rapporti in essere al momento del recesso, i quali restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
4. Il presente accordo può essere integrato o modificato d’intesa tra le Parti, in particolare per ciò che riguarda l’Allegato 1, mediante apposito scambio di note via PEC.
5. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni di legge (in particolare quelle esplicitate in premessa) e alla normativa universitaria applicabile in materia, agli Statuti e ai Regolamenti dei due Atenei contraenti, nonché ad accordi specifici.
6. La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente dalla Parti ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 241.
7. I referenti del presente accordo cui trasmettere le comunicazioni sono per:
Università di Trento: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Dirigente xxxx. Xxxxx Xxxxx xxx.xxx@xxxxx.xx; xxxxxx@xxx.xxxxx.xx
Università degli Studi di Roma Tor Vergata Tor Vergata: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Responsabile di Area della Direzione I – Didattica e Servizi agli Studenti. xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx0.xx, xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
Trento
Per l’Università di Trento
Il Rettore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da Xxxxxx Xxxxxxxxx Data: 29.07.2024 10:30:26 CEST
Organizzazione: Università di Trento
Roma
Per l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata Il Rettore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
01.08.2024 12:14:16
UTC
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)
Allegato 1
Aree scientifiche/Dipartimenti/Scuole e/o Centri partecipanti al programma di mobilità “Erasmus italiano” di cui alla presente Convenzione
Università di Trento
Area/Dipartimento/Scuola/Centro | CdS coinvolti | Classe | N° max studenti incoming (Cfr. Art.2, c.2) |
Dip. Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Ingegneria civile | L-7 | 2 |
Ingegneria civile | LM-23 | 2 | |
Dip. Matematica | LM in Matematica | LM-40 | 2 |
Totale | 6 |
Università di Roma 2 - Tor Vergata
Area/Dipartimento/Scuola/Centro | CdS coinvolti | Classe | N° max studenti incoming (Cfr. Art.2, c.2) |
Macroarea di Ingegneria Dip. di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica | Ingegneria Civile | L-7 | 2 |
Ingegneria civile | LM-23 | 2 | |
Macroarea Scienze Matematiche Fisiche e Naturali | Matematica Pura e Applicata | LM-40 | 2 |
Totale | 6 |