Contract
MISURE ORGANIZZATIVE E REGOLAMENTARI PER ATTIVAZIONE MODALITA’ DI PRESTAZIONE LAVORATIVA NELLA FORMA DELLO SMART WORKING O LAVORO AGILE.
1) DEFINIZIONE DI SMART WORKING
«Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa entro i soli limiti di durata massima dell’orario giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva» (Art. 18 Legge n. 81/2017).
2) FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
L’attivazione dello smart working in forma straordinaria per Emergenza Corona Virus è finalizzata a ridurre la mobilità dei dipendenti, agevolare la cura dei familiari e ridurre i contatti che potrebbero ampliare i rischi di diffusione del contagio.
Lo smart working o lavoro agile:
- SI APPLICA: a tutti i dipendenti Erdis. Lo smart working non si applica ai dipendenti addetti ad assicurare servizi pubblici essenziali svolti dall'Ente e non assolvibili da diversa sede operativa rispetto alla ordinaria sede di attività (esempio: servizio ristorazione e servizio alloggi). Resta altresì la facoltà del Responsabile di funzione di richiamare in servizio il dipendente quando ciò si renda necessario ad assicurare i servizi strategici Erdis.
- NON SI APPLICA: ai dipendenti Xxxxx in posizione di comando in uscita o distaccati presso altri Enti cui si applicano le misure organizzative emanate dal proprio datore di lavoro.
PERIODO DI APPLICAZIONE: le misure previste nel presente documento si applicano con effetto immediato per l’intero periodo di validità dell’emergenza e costituiscono linee guida primarie anche per future applicazioni a regime dell’istituto, salvo opportune modifiche ed integrazioni successive a questa prima attuazione straordinaria, considerato che il periodo sperimentale é stato superato con le ultime modifiche legislative.
3) MODALITÀ DI AVVIO DELLO SMART WORKING
Possono essere attivate modalità di lavoro agile straordinarie, in assenza di accordi individuali, solo a condizione che il Responsabile di funzione abbia valutato, per ogni singolo caso, che l’esercizio della
prestazione di lavoro sia eseguibile in smart working, garantendo necessariamente la funzionalità del servizio e la compatibilità organizzativa, la presenza del personale necessario a garantire comunque servizi essenziali di pubblica utilità, se previsti, e garantendo la tutela della salute e dell’incolumità del dipendente e dei contatti che quest’ultimo può avere in riferimento ai rischi derivanti dalla fase di emergenza e dalle particolari condizioni soggettive del dipendente stesso.
Il Responsabile di funzione dovrà inoltre garantire di aver individuato il Referente informatico di cui al punto 4.
Per le Posizioni Organizzative le competenze restano in capo al Direttore Generale.
Tra le domande pervenute il Responsabile di funzione potrà valutare prioritariamente:
A) il riconoscimento di invalidità o disabilità o l'esistenza di patologie correnti e pregresse che rendano maggiormente a rischio la salute in caso di contagio;
B) la necessità di cura di figli del nucleo familiare con patologie certificate che li rendano maggiormente a rischio di contagio;
C) la necessità di cura del nucleo familiare di età inferiore a 14 anni nel caso di chiusura delle strutture scolastiche o in caso di contrazione dei servizi educativi e/o scolastici;
D) lo svolgimento di attività lavorativa a diretto contatto con il pubblico, che può essere svolta, compreso il back office, senza alcun disservizio anche da remoto tramite l’utilizzo degli odierni sistemi di collegamento video;
E) la necessità di utilizzo esclusivo di mezzi pubblici per il raggiungimento della sede lavorativa dal luogo di residenza.
F) atre motivazioni (ad esempio: rotazione).
Per svolgere l’attività in smart working il dipendente dichiara di:
1. disporre di un PC fisso o portatile personale o aziendale, con Windows 7 SP1 o superiore o Apple MacOs 10.13 (Sierra) o superiore, aggiornato, dotato di Microsoft Teams, telecamera, microfono e sistema audio;
2. utilizzare una connessione internet disponibile con almeno 7 MB in download e 512 KB in upload o superiore;
3. avere sulla propria postazione installato un antivirus, anche free, aggiornato;
4. avere a diposizione le credenziali del proprio account Microsoft Office 365 ed aver verificato l’accesso dal proprio PC fisso o portatile alla piattaforma xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx;
5. dare la propria disponibilità̀ a configurare la postazione per lo svolgimento dell’attività̀ lavorativa con gli ulteriori strumenti software che dovessero rendersi necessari: Microsoft Office 365, Microsoft Teams,
Microsoft OneDrive, o altri applicativi eventualmente necessari all’espletamento da remoto dell’attività lavorativa;
6. avere a disposizione credenziali di autenticazione Pin Cohesion (costituite dalla terna statica Codice Fiscale/Password/Pin) per accedere a Open Act, le credenziali per accedere a Paleo e, per i soli dipendenti che utilizzano Mercurio e Ad Hoc le credenziali per accedere al server installato presso la Regione Marche;
7. (per chi deve sottoscrivere con firma digitale) avere a disposizione il lettore di smart card - che può essere preso temporaneamente dalla propria postazione in ufficio - e la propria C.N.S. (Carta Nazionale dei Servizi – Smart Card)
8. comunicare un numero telefonico di contatto per l’Amministrazione (preferibilmente un cellulare).
Il Responsabile di funzione autorizza lo svolgimento delle attività in smart working dichiarando di:
a) essere favorevole all’attivazione della modalità di lavoro in smart working del/la dipendente, garantendo comunque il servizio da prestare;
b) aver concordato con il/la dipendente i contenuti, gli obiettivi e le modalità dello svolgimento (fascia oraria di reperibilità, giorni indicativi di rientro) dell’attività lavorativa in smart working;
c) di aver coinvolto il Referente informatico del Presidio di appartenenza per le esigenze connesse all’attivazione dello SW.
Le dichiarazioni saranno rese dal dipendente e dal Responsabile di funzione come riportate nel modello di domanda disponibile presso il Servizio Gestione Risorse Umane. La firma da parte del Responsabile di funzione sulla richiesta del dipendente costituisce autorizzazione all’espletamento dell’attività lavorativa in modalità smart working/lavoro agile.
La comunicazione dell’attivazione dello smart working da parte del Servizio Gestione Risorse Umane avverrà entro 2 giorni dalla ricezione della domanda ed avrà decorrenza dal giorno successivo.
La nota del Servizio Gestione Risorse Umane conterrà tutte le indicazioni operative per avviare lo smart working.
4) SUPPORTO E FORMAZIONE
Verrà assicurato il supporto agli smart workers nell’utilizzo delle dotazioni tecnologiche e degli applicativi regionali (Paleo, Cohesion, Open Act, ecc.) tramite i Referenti informatici del Presidio di appartenenza.
Gli smart workers avranno a disposizione un supporto formativo in formato pdf la cui fruizione è obbligatoria.
5) RAPPORTO DI LAVORO
L’attuazione dello SW non modifica la regolamentazione dell’orario di lavoro applicato/a al/la dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e della contrattazione.
In relazione alla disciplina generale vigente in materia di smart working l’accordo individuale avrebbe definito le eventuali giornate di rientro o limiti alla fruizione dell’istituto su base settimanale, mensile o annuale. Invece nel caso dello smart working straordinario l’attivazione può riguardare l’intera settimana lavorativa qualora compatibile con la funzionalità della struttura, anche senza prevedere alcuna giornata di rientro. Qualsiasi modalità di espletamento del servizio dovrà comunque essere concordata con il Responsabile di funzione e nel caso di un previsto rientro, anche minimo, quest’ultimo avverrà nella sede/ufficio Erdis ove presta ordinario servizio.
Orari:
• Fascia di svolgimento attività standard: 7.30- 19.30 dal lunedì al venerdì.
Ferma restando per il dipendente la possibilità di organizzarsi l’orario di lavoro lavorativo all’interno della fascia oraria sopraindicata, il Responsabile di funzione dovrà essere in grado di contattarlo durante l’orario ordinariamente previsto a calendario dal contratto di lavoro.
• Fascia di disponibilità telematica.
Il dipendente dovrà garantire una fascia oraria di disponibilità giornaliera di 3 ore, da concordare con il dirigente/Responsabile di Funzione, al fine di garantire una compresenza atta a risolvere problematiche che necessitano di attività collaborativa contemporanea tra più dipendenti della struttura;
• Fascia di disconnessione standard: 19.30 - 7.30 dal lunedì al venerdì e nei giorni di sabato, domenica e festivi, salvo diverse disposizioni.
Durante tale fascia non è richiesto lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’Amministrazione.
Al sopraggiungere di esigenze organizzative e/o produttive o nel caso di un prolungato malfunzionamento delle dotazioni tecnologiche che rendano impossibile la prestazione di lavoro in SW, il dirigente o la posizione organizzativa del servizio di appartenenza potrà richiedere la presenza del/della dipendente nella sede di lavoro purché questo non contravvenga alle vigenti norme che limitano la circolazione dei soggetti residenti in zone sottoposte a misure contenitive del contagio. Tale necessità potrà essere comunicata per e-mail o telefonicamente al dipendente almeno 24 ore prima e gli accessi avverranno nella sede Erdis ove presta ordinario servizio, fatte salve eventuali diverse disposizioni organizzative del Responsabile di funzione del servizio di appartenenza.
In regime di smart working il dipendente concorda con il proprio Responsabile di funzione le giornate in cui la prestazione è resa smart e le giornate in cui la prestazione viene resa regolarmente, in base all’orario previsto a calendario nel Servizio dell’Erdis di afferenza del dipendente, fatte salve eventuali diverse disposizioni.
Nelle giornate di smart working, è possibile accedere temporaneamente alle strutture Erdis ed è richiesto l’utilizzo del badge solo per ragioni di controllo degli accessi e sicurezza, senza effetto ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro (no smarca tempo).
Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro non sono configurabili permessi brevi ed
altri istituti che comportino riduzioni di orario; non è altresì previsto il riconoscimento di prestazioni straordinarie aggiuntive, notturne, festive, né il buono pasto.
Per la maturazione del buono pasto e di eventuale orario straordinario, è necessario il rientro effettivo in sede nelle giornate non in regime di smart working. In tale caso le timbrature avranno effetti ai fini della rilevazione delle presenze in relazione all’orario previsto a calendario dal contratto di lavoro.
Il/la dipendente é tenuto/a a rispettare le norme sui riposi e sulle pause previste per legge e dalla Contrattazione nazionale ed integrativa in materia di salute e sicurezza.
È garantita parità di trattamento economico (fondamentale ed accessorio) e normativo per il personale che aderisce all’attivazione dello smart working.
6) SPAZI
Nelle giornate di SW il/la dipendente avrà cura di svolgere la propria attività lavorativa in luoghi che, tenuto conto delle attività svolte e secondo un criterio di ragionevolezza, rispondano ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza, e quindi siano idonei all’uso abituale di supporti informatici, non mettano a rischio l’incolumità né la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati nell’espletamento del proprio lavoro nei confronti di terzi.
È inoltre necessario che il luogo ove si svolge l’attività non metta a repentaglio la strumentazione dell’Amministrazione.
È necessario fornire un’indicazione del luogo prevalente, anche ai fini della corretta copertura INAIL in caso di infortuni sul lavoro. Eventuali infortuni sul lavoro devono essere immediatamente comunicati alle strutture di appartenenza per le necessarie denunce.
L’attività in spazi aperti potrà essere effettuata solo occasionalmente, adottando comportamenti idonei a garantire la sicurezza del/della dipendente, la riservatezza dell’attività e la tutela delle strumentazioni in uso.
Eventuali costi sostenuti dal/dalla dipendente direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti etc.) non sono a carico dell’Amministrazione.
7) SICUREZZA SUL LAVORO
Relativamente alla sicurezza sul lavoro il Servizio Gestione Risorse Umane consegna, all’avvio dello smart working, l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, L. 81/2017.
Il/la dipendente é, a sua volta, tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’amministrazione per fronteggiare i rischi.
8) ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI
Il/la dipendente ha diritto alla tutela contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali tramite l’INAIL.
9) POTERE DIRETTIVO, COORDINAMENTO, DI CONTROLLO E DISCIPLINARE
La modalità di lavoro in SW non modifica il potere direttivo e di controllo del Dirigente e del Responsabile di funzione, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa presso i locali aziendali.
Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali si espliciterà, di massima, attraverso la verifica dei risultati ottenuti.
Tra dipendente in SW e diretto Responsabile saranno condivisi obiettivi puntuali, chiari e misurabili che possano consentire di monitorare i risultati dalla prestazione lavorativa in SW.
Per assicurare il buon andamento delle attività e degli obiettivi, dipendente e Responsabile si confronteranno e si coordineranno sullo stato di avanzamento in relazione alle necessità del Servizio, concordando a tal fine, le eventuali giornate di rientro in servizio.
Restano ferme le ordinarie modalità di valutazione delle prestazioni, secondo il sistema vigente per tutti i dipendenti.
Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità SW il comportamento del/della dipendente dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dai CCNL vigenti e di quanto indicato nel Codice di comportamento.
Le parti si danno atto che, secondo la loro gravità e nel rispetto della disciplina legale e contrattuale vigente, le condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, cosi come individuate nel regolamento disciplinare.
10) RISERVATEZZA, PRIVACY E SECURITY
Il/la dipendente è tenuto/a a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni dell’Amministrazione o di terzi di cui proceda al trattamento, adottando ogni provvedimento idoneo per lo svolgimento della prestazione al di fuori dei locali dell’Erdis.
11) NORMA GENERALE
Per tutto quanto non previsto dalle presenti misure, per la regolamentazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, si rinvia alla disciplina contenuta nelle disposizioni legislative, nei Contratti collettivi nazionali di lavoro e nei Contratti decentrati integrativi nonché a quanto previsto nel Codice di comportamento.