TRA
AIMAG S.p.A.
Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI CONDUZIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE DI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI, DA ESEGUIRSI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CAMPOSANTO, CARPI, CAVEZZO, CONCORDIA S/S, MEDOLLA, MIRANDOLA, NOVI DI MODENA, SAN FELICE S/P, SAN POSSIDONIO, SAN PROSPERO E SOLIERA IN CUI AIMAG S.P.A. SVOLGE IL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. CIG 94497070E9
L'anno duemilaventidue addì del mese di
TRA
AIMAG S.p.A., con sede in Mirandola, Via Maestri del Lavoro n. 38, codice fiscale e reg. imp. MO n. 00664670361,cap. soc. int. vers. Euro 78.027.681, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Xxxxxx Xx Xxxxxxxx, nato a Sermide (MN) il 29.09.1969, in virtù dei poteri conferiti con delibera del CDA del 30.03.2022, agli effetti del presente contratto denominata AIMAG,
E
L’ impresa con sede in via rappresentata dal Sig , nato a il , agli effetti del presente contratto denominata Impresa
Premesso che
- il Consiglio di Amministrazione di AIMAG ha autorizzato, in data , il Direttore Generale, Ing. Xxxxxx Xx Xxxxxxxx, ad indire una procedura aperta per l'appalto del servizio di cui sopra;
- l’estratto del bando di gara veniva spedito per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data e successivamente pubblicato in data e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale – contratti ed appalti - n. in data ;
- con il citato bando di gara si è indetta la procedura aperta per l’affidamento delle prestazioni di Conduzione, Pulizia e Manutenzione di Centri di Raccolta Comunali, da eseguirsi nel territorio dei Comuni di Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia s/S, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice s/P, San Possidonio e Soliera in cui AIMAG S.P.A. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, per un importo complessivo
di Euro (diconsi euro 00),
comprensivo degli eventuali servizi opzionali;
- che le offerte dovevano pervenire entro il alle ore 12,00 del giorno con tutte le avvertenze contenute nel bando di gara;
- che in data , a seguito dei lavori della commissione di gara, è stata valutata la migliore offerta, avendo ottenuto un punteggio complessivo di , quella presentata da .
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – Oggetto
AIMAG S.P.A. conferisce in appalto all’impresa che ne accetta l'esecuzione, delle prestazioni di Conduzione, Pulizia e Manutenzione di Centri di Raccolta Comunali, da eseguirsi nel territorio dei Comuni di Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia s/S, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice s/P, San Possidonio e Soliera in cui AIMAG
S.P.A. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
Il servizio verrà svolto alle condizioni risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto ed a quelle di seguito articolate.
ART. 2 - Corrispettivo
Il corrispettivo dovuto per l'appalto in oggetto ammonta alla complessiva
somma di Euro (Dicesi Euro
).
I pagamenti sono quelli previsti dall’art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto. Per la durata del contratto d’appalto i prezzi rimarranno fissi ed invariabili. Si rinvia all’art. 11 per la revisione dei prezzi.
ART. 3 - Divieto di tratte e cessioni di credito
In conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto l’appaltatore dichiara di essere a conoscenza del fatto che XXXXX non accetterà nè tratte nè cessioni di credito e/o pagamenti diretti a favore di terzi su tutti i pagamenti inerenti e conseguenti il presente appalto.
ART. 4 - Parti integranti del contratto
Si considerano parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati:
a) Il Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;
b) Il Disciplinare e il Bando di Gara;
c) L’offerta dell’impresa;
ART. 5 - Esecuzione del servizio
L’appaltatore dà atto di avere preso conoscenza e di obbligarsi al puntuale adempimento di quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto in merito agli oneri posti a suo carico ed all’ organizzazione e modalità di esecuzione del servizio.
ART. 6 - Obblighi dell'appaltatore
1. L'Impresa si obbliga all'osservanza piena ed incondizionata:
a) di tutti i patti e le condizioni espresse nella documentazione di cui al precedente art. 4;
b) di tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia;
c) di tutte le direttive che la Direzione impartirà nel corso dell'esecuzione del servizio;
d) di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi legali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, obbligandosi anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai medesimi.
L’impresa dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e dichiara di applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo di lavoro e di rispettare i minimi salariali previsti da detto contratto. L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare il suindicato contratto collettivo anche dopo la
scadenza e sino alla sostituzione del medesimo e si vincola ai suddetti obblighi anche nel caso in cui l’impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
e) di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa i quali restano a carico dell'Impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti di XXXXX.
2. L’impresa è altresì responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza da parte di quest’ultimo, nei confronti dei suoi stessi dipendenti, di tutti gli obblighi indicati al precedente comma 1 lett. d) ed e), per le prestazioni rese nell’ambito dell’appalto.
3. Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC), riferita sia all’appaltatore che ai subappaltatori. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la sospensione, dell’importo corrispondente all’inadempimento, sul primo pagamento utile, senza che l’impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.
4. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative a tutti i pagamenti da esso corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; in caso di inosservanza di predetto obbligo si sospenderà il successivo pagamento.
Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni ad Aimag , ne può pretendere il risarcimento dei danni.
5. In caso d’inottemperanza agli obblighi retributivi che venga rilevata da AIMAG o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro o da altro ente preposto alla verifica dei relativi adempimenti, AIMAG stessa comunicherà all'Impresa ed eventualmente anche alla Direzione Provinciale del Lavoro o ad altro ente competente, l'inadempienza rilevata o segnalata e procederà ad una detrazione pari all’importo dell’inadempienza accertata sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
l pagamento all'Impresa delle somme accantonate per i motivi sopra indicati, non sarà effettuato fino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni ad AIMAG, ne può pretendere il risarcimento dei danni.
6. Qualora sia preannunciata o proposta azione diretta nei confronti di Xxxxx, per i casi di responsabilità solidale del committente previsti dalla vigente normativa nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi retributivi e previdenziali da parte dell’appaltatore e/o del subappaltatore, Aimag darà immediata comunicazione al soggetto interessato della richiesta pervenuta da parte del creditore, con invito a provvedere per quanto di competenza, e detrarrà l’importo richiesto dalle somme ancora dovute destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva.
L’appaltatore si obbliga, in ogni caso, a manlevare AIMAG da qualsiasi pretesa o azione di carattere ripetitorio e/o risarcitorio avanzata direttamente nei confronti della stessa per i titoli di cui al presente articolo.
ART. 7 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Modena della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 8 – Subappalto
La possibilità di fare ricorso a subappalti è subordinata ad espressa autorizzazione da parte di AIMAG .
Per quanto non espressamente indicato al presente articolo si fa riferimento all’art. 16 del Capitolato Speciale d’appalto.
ART. 9 - Responsabilità dell’impresa
L’impresa dovrà adottare, nell’espletamento del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e/o danneggiamenti ricadrà, pertanto, sull’impresa che ne risponderà in sede civile e penale
restandone sollevata AIMAG nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza.
L'Impresa risponde direttamente dei danni arrecati alle persone o alle cose nel corso della esecuzione dei servizi, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, compenso o indennizzo a carico di AIMAG.
ART. 10 – Durata e penali
Il rapporto contrattuale ha durata indicativa di 12 mesi e avrà termine per esaurimento dell’importo contrattuale.
In caso di ritardo nell’esecuzione del servizio saranno applicate le penali di cui all’art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto
ART. 11 –Risoluzione
Il contratto potrà essere risolto anticipatamente da parte di AIMAG e senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento danni, qualora ricorrano le condizioni indicate art. 18 del capitolato speciale d’appalto.
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui al Dlgs 159/2011.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura
del 10% del valore del contratto; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
ART. 12 - Termini e comminatorie
I termini e le comminatorie del presente contratto, del Capitolato Speciale e delle leggi vigenti in materia, operano di pieno diritto, senza che AIMAG abbia l'obbligo di costituire in mora l'Impresa.
ART. 13 - Cauzione
Si dà atto che l'Impresa ha prestato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, cauzione definitiva la quale verrà restituita a norma di legge.
ART. 14 – Responsabilità amministrativa
1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle norme di cui al X.Xxx. 8 giugno 2001 n.231 s.m.i., nonché di avere preso visione e di essere a conoscenza delle disposizione del Codice Etico e dei contenuti di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Aimag S.p.a. ai sensi del citato decreto.
Il Fornitore dichiara inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza dei contenuti delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottate da AIMAG ai sensi della L. 190/2012 e integrative del Modello 231.
2. Il Fornitore dichiara, altresì, di impegnarsi ad operare nel rispetto delle disposizioni richiamate al precedente comma e, in particolare, di quelle poste a salvaguardia dell'ambiente.
ART. 15 - Spese contrattuali
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, c. 2 e relativa tariffa parte seconda art. 1/b del T.U. di cui al D.P.R. 26.4.86 n. 131, trattandosi di forniture soggette ad IVA. Sono a carico dell'Impresa tutte le spese relative al presente contratto e successive, nonché quelle relative a bolli e copie. Si dà atto che l’impresa ha assolto l’obbligo dell’imposta di bollo mediante presentazione di dichiarazione sottoscritta digitalmente e conservata unitamente al presente contratto nella quale sono stati apposti ed annullati i contrassegni telematici.
ART.16 - Foro competente
Per le eventuali controversie, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Modena.
ART. 17- Rinvio a leggi e a regolamenti
Per quanto non è previsto espressamente nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale d'Appalto, le parti fanno riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.
ART. 18 - Tutela dei dati personali
(1) I dati personali di persone fisiche che AIMAG SpA e l’impresa si comunicheranno nell’esecuzione del presente Contratto saranno tutelati secondo le disposizioni contenute nella presente clausola.
(2) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella presente clausola: a) i termini “dati personali”, “trattamento”, “responsabile del trattamento”, “soggetto autorizzato al trattamento”, “interessato”, “comunicazione”, “diffusione” hanno la stessa accezione agli stessi attribuita nel Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali; b) per “Dati Personali di AIMAG SpA” si intendono i dati personali di persone fisiche comunicati da AIMAG SpA all’’impresa per l’esecuzione del presente Contratto, e ogni ulteriore dato personale di cui l’impresa verrà a conoscenza mediante trattamento, operato in esecuzione del presente contratto, delle informazioni fornite da AIMAG SpA.
(3) l’impresa si obbliga a trattare i Dati Personali forniti da AIMAG SpA unicamente per l’espletamento dei lavori oggetto del presente Contratto, nella misura necessaria e sufficiente all’esecuzione del Contratto medesimo.
(4) L’impresa si obbliga a mantenere strettamente riservati, a non comunicare a terzi e a non diffondere i Dati Personali di AIMAG SpA se non previa autorizzazione scritta di AIMAG SpA, fatti salvi gli obblighi di legge e contrattuali. Tutti gli obblighi relativi alla riservatezza dei Dati Personali di AIMAG SpA dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell’incarico e/o cessazione del presente Contratto.
(5) Nell’esecuzione del presente contratto l’impresa si obbliga a porre in essere le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento UE 2016/679 nonché le misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza dei Dati Personali di AIMAG SpA, al fine di evitare: (I) modifica, distruzione non autorizzata, accidentale o intenzionale, dei Dati Personali di AIMAG SpA; (II) perdita, accidentale o intenzionale, dei Dati Personali di AIMAG SpA; (III) accesso, trattamento non autorizzato, accidentale o intenzionale, ai Dati Personali di AIMAG SpA; (IV) comunicazione a terzi, diffusione non autorizzata, accidentale
o intenzionale, dei Dati Personali di AIMAG SpA; (V) qualsiasi altra forma illecita di trattamento di Dati Personali di AIMAG SpA.
(6) L’impresa si obbliga a non riprodurre, copiare, duplicare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo i Dati Personali di AIMAG SpA salvo che nella misura strettamente necessaria all’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto.
(7) Al termine del Contratto, qualunque ne sia il motivo, l’impresa dovrà, fatti salvi gli obblighi di legge: (I) cessare ogni trattamento dei Dati Personali di AIMAG SpA; (II) restituire ad AIMAG SpA tutti i Dati Personali di AIMAG SpA e le relative copie e riproduzioni, salvo diversa indicazione scritta di AIMAG SpA.
(8) L’impresa si impegna ad informare prontamente AIMAG SpA qualora per qualsiasi ragione non possa ottemperare alle disposizioni contenute nella presente clausola; in tal caso AIMAG SpA ha facoltà di sospendere il trasferimento di dati e/o di risolvere il contratto.
(9) AIMAG SpA, senza pregiudicare l’autonomia dell’impresa nello svolgimento dell’incarico assegnatogli, si riserva il diritto di chiedere in ogni momento all’impresa medesima di dimostrare l’osservanza degli obblighi contrattuali e di legge riguardanti la sicurezza nei trattamenti di Dati Personali di AIMAG SpA.
(10) La mancata osservanza da parte dell’impresa degli obblighi indicati nella presente clausola sarà considerata violazione sostanziale del Contratto.
(11) AIMAG SpA tratterà i dati personali di persone fisiche forniti dall’impresa per le finalità, con le modalità e nei limiti indicati
nell’informativa, resa ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 art. 13, riportata in calce al presente documento.
(12) AIMAG SpA ed l’impresa dichiarano che tutti i dati personali tra loro reciprocamente comunicati in esecuzione del presente Contratto saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Per AIMAG S.p.A. Per
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
(Ing. Xxxxxx Xx Xxxxxxxx) ( )
Ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1341, 2º comma del Codice Civile, l'Impresa approva specificatamente le clausole contrattuali riportate agli articoli 3 (Divieto di tratte e cessioni) – 4 (Parti integranti del contratto) – 7 (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) -
9 (Responsabilità dell’appaltatore) – 10 ( Durata e penali) – 11 (Risoluzione) - 12 (Termini e comminatorie)- 13 (cauzione) – 14 (Responsabilità amministrativa) - 15 (Spese contrattuali) - 16 (Foro competente) – 17 (Rinvio a leggi e regolamenti) del presente contratto.
Per
Il Legale Rappresentante ( )