ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
Scuola IMT Alti Studi Lucca, con sede in Lucca, Piazza San Ponziano, 6 -55100- Lucca (Cod. Fiscale
/Partita IVA n. CF. 92037570469 | PI. 02235840465), nella persona del Legale Rappresentante, Direttore Professor Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a La Spezia il 24.9.1961 domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente ed autorizzato alla stipulazione del presente atto,
E
Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze (Cod. Fiscale /Partita IVA n. 01279680480), nella persona del Legale Rappresentante, Rettore Prof. Xxxxx Xxx, nato a Firenze il 10/06/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente ed autorizzato alla stipulazione del presente atto,
E
Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Xxxx (XX) - Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0 (cod. Fiscale
/Partita IVA n. CF. 80054330586 | PI. 02118311006), nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Lecce il 26 gennaio 1950, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente ed autorizzato alla stipulazione del presente atto,
E
Università di Pisa, con sede in Pisa (Cod. Fiscale 80003670504 / Partita IVA n. 00286820501), nella persona del Legale Rappresentante, Rettore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Gallarate (VA) il 08/11/1959 domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente ed autorizzato alla stipulazione del presente,
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Università degli Studi di Siena con sede in Siena (Cod. Fiscale 80002070524 /Partita IVA n. 00273530527), nella persona del Legale Rappresentante, Rettore Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a Siena il 19/01/1965, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente ed autorizzato alla stipulazione del presente atto,
nel seguito indicate come “Parti”,
Premesso che
a. In data 27 febbraio 2018 è stato sottoscritto tra la Regione Toscana e le Parti sopra indicate un Protocollo di intesa quale presupposto per attività condivisa tra le Parti finalizzata alla costituzione di un Centro regionale sulla Cybersecurity per le PMI e la Pubblica Amministrazione in attuazione della Strategia Regionale Industria 4.0 e dell’Agenda Digitale Regionale;
b. Le Parti, in collaborazione con la Regione Toscana, nell’ottica di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca di interesse comune, intendono sviluppare un Centro di Competenza Cybersecurity Toscano, di seguito denominato C3T, che lavorerà nel campo della sicurezza
informatica con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese, degli enti pubblici e dei professionisti su come conoscere, comprendere e reagire alle minacce di sicurezza informatica;
c. L’azione del C3T si configura come un supporto tecnico scientifico e di ricerca ad una politica regionale sulla cybersecurity come dettagliato nell’accluso piano di attività.
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale dell’accordo, seguendo i dettami dell'art. 15 della legge 241 del 1990, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 – Premesse
Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. Le attività del centro saranno svolte da ricercatori delle seguenti organizzazioni:
• Area Computer Science and Application Scuola IMT Alti Studi Lucca
• Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa
• Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa
• Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni dell'Università di Firenze
• Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Firenze
• Dipartimento di Informatica e Matematica dell'Università di Firenze
• Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche dell'Università di Siena
• Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa
• Istituto di Scienze e Tecnologie dell’informazione del CNR di Pisa
Articolo 2 – Oggetto della collaborazione
1. Le Parti, con il presente accordo, intendono istituire e regolamentare un centro di competenza in Cybersecurity Toscano (C3T), che coordini le attività nell’ambito della sicurezza informatica svolte all’interno dei dipartimenti e degli istituti delle Parti.
2. C3T offre un supporto tecnico e scientifico alle Pubbliche Amministrazioni e alle PMI Toscane per l’identificazione di vulnerabilità ICT e possibili minacce la valutazione e il potenziamento delle capacità di difesa sulla base dei fabbisogni di cybersecurity rilevati attraverso l’attività dell’Osservatorio Toscano sulla cybersecurity.
3. C3T contribuisce allo sviluppo di strumenti atti a verificare la conformità delle aziende al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e fornisce il supporto informativo e informatico necessario ad assicurare la sua corretta interpretazione e implementazione.
4. C3T fornisce consulenza in merito ai servizi di certificazione del software, uno strumento indispensabile per garantire affidabilità e competitività.
5. C3T contribuisce alla predisposizione di progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico, in risposta a bandi regionali, nazionali ed europei da parte degli istituti membri e di altre istituzioni toscane.
6. C3T supporta la Regione Toscana nella definizione dei programmi di finanziamento partendo dall’analisi dei fabbisogni di cybersecurity delle Pubbliche Amministrazioni e delle PMI Toscane.
7. C3T collabora con la Regione Toscana nella predisposizione di programmi di formazione ed educazione in materia di cybersecurity.
Articolo 3 – Governance
1. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti convengono di costituire un Centro di Competenza Cybersecurity Toscano, C3T, che rimarrà attivo per tutto il periodo di vigenza dell’accordo.
2. Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi o intraprese nell’ambito del presente accordo in occasione di ciascun progetto specifico, da svolgere con o per la Regione Toscana, verranno individuati i Dipartimenti o gli Istituti partecipanti, e potranno essere stipulate convenzioni specifiche tra questi, la Regione Toscana ed eventuali altre parti.
3. Gli organi di governo del C3T sono individuati nell’Organo di indirizzo e nel Comitato tecnico scientifico.
Articolo 4 – Organo di indirizzo
1. L’Organo di indirizzo è formato da un rappresentante per ogni Università/Ente di ricerca, che ha aderito al C3T ed elegge al proprio interno, con maggioranza assoluta dei componenti, il Direttore del C3T.
2. L’Organo ha il compito di definire le regole per la partecipazione ad iniziative e progetti, approvare il piano costi delle attività e dei progetti a maggioranza assoluta dei componenti e stabilire quale soggetto gestisce i relativi budget.
3. Per ogni progetto proposto al C3T (osservatorio, formazione, divulgazione, sensibilizzazione, sviluppo, consulenza, ricerca), l’Organo di indirizzo, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all’Articolo 5, nomina un responsabile e un suo vice che hanno la responsabilità della realizzazione del progetto stesso.
4. Le riunioni possono svolgersi anche tramite strumenti telematici.
5. La partecipazione all’Organo di indirizzo è a titolo gratuito
Articolo 5 – Comitato tecnico scientifico
1. Il Comitato tecnico scientifico è formato da un rappresentante per ogni Dipartimento universitario o Istituto di ricerca di cui in premessa ed ha il compito di definire progetti con relativi costi e coordinare le attività assegnate al Centro.
2. Il Direttore del C3T partecipa al Comitato tecnico-scientifico, in rappresentanza del proprio Dipartimento universitario/Istituto di ricerca, e ne è il coordinatore.
3. Ciascuna Parte sopporterà eventuali oneri per l’attività dei propri membri nel Comitato.
4. Le riunioni possono svolgersi anche tramite strumenti telematici.
5. La partecipazione al Comitato tecnico scientifico è a titolo gratuito.
Articolo 6 – Direttore
1. Il Direttore del C3T ha il compito di rappresentare il Centro verso la Regione Toscana e verso i possibili committenti, mantenere i rapporti con la Regione Toscana ed altre Istituzioni pubbliche o private, presiedere e convocare l’Organo di indirizzo ed il Comitato tecnico scientifico.
2. Il Direttore viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell’Organo di indirizzo, rimane in carica per anni 3 (tre) ed è rinnovabile per un massimo di altri anni 3 (tre).
Articolo 7 – Sede
1. La sede del C3T è a Pisa, inizialmente presso locali messi a disposizione dell’Università degli Studi di Pisa, in una seconda fase il C3T punterà ad avere una sede autonoma. In aggiunta, C3T potrà avere sedi operative decentrate che serviranno per coordinare specifiche attività settoriali.
Articolo 8 – Durata e rinnovo
1. Il presente Accordo ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. Il presente Accordo potrà essere rinnovato, per una medesima durata, attraverso scambio di note tra i rappresentanti legali delle Parti a mezzo posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Articolo 9 – Risorse finanziarie, umane e strumentali
1. Il presente accordo non prevede oneri finanziari a carico delle Parti, salvo quanto eventualmente pattuito in eventuali successivi accordi e quanto potrebbe essere richiesto ai singoli soggetti a titolo di partecipazione alle spese.
2. Le apparecchiature e attrezzature scientifiche in dotazione presso le strutture di ciascuna delle Parti utilizzate nei programmi di ricerca congiunti potranno essere dislocate presso le sedi delle altre sulla base di accordi che disciplinano la ripartizione degli oneri di manutenzione e di assicurazione e gli aspetti relativi alla sicurezza.
3. Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte potrà consentire al personale delle altre Parti, incaricate dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, l’accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate.
4. Al fine di una razionalizzazione delle risorse, ciascuna Parte potrà concedere all’altra Parte, che ne faccia richiesta, le proprie attrezzature e apparecchiature scientifiche in comodato d’uso al fine di soddisfare specifici bisogni di interesse pubblico.
Articolo 10 – Recesso e modifiche
1. Ciascuna delle Parti riconosce espressamente il diritto delle altre di recedere anticipatamente dall’accordo nel caso in cui dal proprio processo di valutazione interno fossero evidenziate, a proprio insindacabile giudizio, attività o comportamenti non conformi all’oggetto ovvero in ogni altra ipotesi di accertato mancato rispetto degli impegni assunti. Il recesso sarà in tal caso esercitato con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, da comunicare alle altre Parti a mezzo posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. In ogni caso di risoluzione o cessazione dell’efficacia del presente accordo, le Parti assicureranno il completamento delle attività già avviate.
3. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.
4. Ogni modifica o integrazione delle condizioni del presente accordo, perché sia valida, dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta.
5. Il presente accordo può essere esteso ad altre Università, Scuole di Studi Superiori, Enti di Ricerca operanti in Toscana su richiesta degli stessi. La richiesta di adesione dovrà essere approvata all’unanimità dall’Organo di indirizzo di cui all’Articolo 4.
Articolo 11 - Coperture assicurative
1. Le Parti danno atto che il personale che svolgerà le attività oggetto del presente Accordo presso la sede indicata e presso e le altre sedi sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Le Parti garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente accordo presso i locali dell’Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.
Articolo 12 – Riservatezza
1. Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su ogni informazione, notizia o dato di cui dovessero avere conoscenza in esecuzione del presente Accordo e a farne un utilizzo strettamente funzionale e limitato all'esecuzione del medesimo, senza effettuarne alcun tipo di divulgazione, salvo espresso consenso scritto delle altre Parti. Ciascuna Parte potrà comunicare informazioni confidenziali ricevute dall’altra Parte soltanto a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per i fini previsti nel presente Accordo e che abbiano, a loro volta, previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del medesimo, restando in ogni caso ferma la responsabilità della Parte che riceve le informazioni confidenziali nei confronti della Parte che le divulga in caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei succitati soggetti. L’obbligo di riservatezza resta valido ed efficace per 3 anni successivi alla data di cessazione per qualunque causa dell’accordo.
Articolo 13 – Proprietà Intellettuale
1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell’ambito del presente accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente protocollo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita “titolare”.
Articolo 14 – Trattamento dei dati
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.
Articolo 15 – Controversie
1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione dell’Accordo prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione dell’Accordo sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente.
Articolo 16 – Registrazione e spese
1. Il presente Accordo viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 24, così come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito con emendamenti dalla Legge 21.02.2014.
2. Gli oneri fiscali inerenti l’imposta di bollo sul documento originale del presente Accordo di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all’art. 2 dell’allegata Tabella del D.P.R. n. 642/1972 sono assolti dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca mediante n. 1 marca da bollo da € 16,00, emessa in data 28 giugno 2018, recante il seguente numero identificativo: 01161836027116 conservata agli atti presso l’Ufficio Affari Generali e Acquisti della Scuola.
3. Il presente accordo non comporta la corresponsione di una quota associativa.
4. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986. In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della Parte che la richiede.
Articolo 17 – Rimandi
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firmato digitalmente da
Xxxxxxxxx XXXXX
Data e ora della firma: 06/08/2018 13:28:23