ACCORDO COLLETTIVO TRA ALLENATORI PROFESSIONISTI E SOCIETÀ SPORTIVE
ACCORDO COLLETTIVO TRA ALLENATORI PROFESSIONISTI E SOCIETÀ SPORTIVE
Tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) - Lega Nazionale Professionisti e Lega Professionisti Serie C e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.), si è convenuto, sulla base delle intese raggiunte ed in attuazione dell'art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91, di stipulare il presente Accordo Collettivo per la disciplina dei rapporti tra le società facenti parte degli Enti Federali organizzativi dell'attività professionale e gli allenatori professionisti tesserati dalle medesime società.
Art. 1
II presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti tra società iscritte ai campionati nazionali di Serie A, B e C, ed i Tecnici Professionisti inquadrati nelle quattro categorie indicate alle lettere A, B, C e D dell'art. 13 del Regolamento del Settore Tecnico, tutti d'ora innanzi definiti “allenatori professionisti”.
Art. 2
II rapporto tra l'allenatore professionista e la società si costituisce con la stipulazione di un contratto che, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto firmato dall'allenatore professionista e dal legale rappresentante della società e redatto sull'apposito modulo federale conforme al contratto tipo, che viene allegato al presente accordo del quale fa parte integrante a tutti gli effetti.
Il contratto non potrà essere stipulato per un periodo superiore a cinque anni.
Art. 3
La società ha l'obbligo di depositare, entro cinque giorni dalla data di stipulazione presso l'Organo Federale competente, il contratto in quadruplice esemplare per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91, dandone comunicazione contestuale all'allenatore.
Qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dall'allenatore entro 60 giorni dal giorno della stipula.
Dell'avvenuta mancata approvazione deve essere data comunicazione alla società, al Settore Tecnico, all'allenatore ed all'A.I.A.C.
In mancanza di pronuncia dell'Ente Federale entro il 60° giorno successivo al deposito, il contratto si intende approvato.
Art. 4
Nell'ipotesi di un contratto pluriennale, nell'apposito modulo federale, depositato presso la Lega competente, dovrà risultare il numero degli anni per i quali è stato stipulato, nonché l'importo pattuito per il compenso annuo lordo ed eventuali premi lordi per ciascuna stagione sportiva.
Art. 5
In presenza di contratto pluriennale la società è tenuta a presentare, anno per anno, e comunque entro il 30° giorno successivo all'inizio della stagione sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dall'allenatore, salvo non sia intervenuta risoluzione consensuale del contratto.
Dopo l'approvazione del contratto pluriennale da parte dell'Organo Federale competente, la società, nel caso di mancata richiesta del tesseramento del Tecnico, sarà tenuta al rispetto di tutte le condizioni economiche risultanti dal contratto depositato ed obbligata al pagamento a favore dell'allenatore di tutti gli emolumenti e premi secondo le modalità e gli importi risultanti dal do-cumento ratificato.
L'allenatore, parte interessata al rispetto del contratto pluriennale, trascorso il periodo di cui al 1° comma, potrà adire il Collegio Arbitrale competente per la liquidazione delle proprie spettanze, fermo restando che non si farà luogo al tesseramento conseguente al rapporto per il quale si è verificata l'inadempienza da parte della società.
Art. 6
Nel caso in cui l'allenatore sia esonerato dalla società prima che abbia inizio il Campionato Nazionale cui partecipa la prima squadra, egli avrà facoltà di risolvere il contratto entro il termine massimo della fine del girone di andata del Campionato stesso, fermo restando l'obbligo della società di corrispondergli gli emolumenti pattuiti fino alla data della risoluzione.
Tale facoltà viene esercitata mediante comunicazione da inviarsi alla società con copia per conoscenza al Settore Tecnico ed alla Lega di appartenenza, tutte con lettera raccomandata A.R. Identico diritto di risoluzione compete all'allenatore titolare di un contratto pluriennale sempreché venga esonerato dalla società prima dell'inizio del Campionato Nazionale cui partecipa la prima squadra.
Nel caso che l'esonero venga comunicato all'allenatore titolare di un contratto pluriennale dopo l'inizio del Campionato Nazionale cui partecipa la prima squadra, l’allenatore potrà chiedere la risoluzione del contratto al termine della stagione in corso.
L'allenatore, sia titolare di un contratto a scadenza annuale o pluriennale, esonerato prima dell'inizio del Campionato cui partecipa la prima squadra, non potrà svolgere attività a favore di società diversa dalla contraente, fatto salvo il diritto di risoluzione contrattuale previsto dal primo comma del presente articolo.
Identica inibizione a svolgere qualsiasi forma di attività si estende all'allenatore che, pur privo di contratto, abbia prestato la propria opera a favore di società appartenenti alla F.I.G.C.
Art. 7
II trattamento economico del rapporto, articolato per le varie serie nazionali e le diverse categorie di allenatori, identificato nel Contratto-tipo come compenso globale annuo lordo ed eventuali premi lordi, sarà determinato, per ogni stagione sportiva, con apposito e separato Accordo Collettivo tra le stesse parti contraenti. Le eventuali integrazioni non potranno derogare dalla tassativa classificazione tipologica specificata nell'Accordo di cui al comma precedente.
Art. 8
II rapporto instaurato tra la società e gli allenatori professionisti, a seguito della firma dei suddetti contratti, si intende sempre soggetto, per quanto non sia previsto dal presente Accordo, alle norme specificate dalle vigenti Carte Federali della F.I.G.C., ed in particolare al Regolamento del Settore Tecnico, ai quali si fa espresso richiamo, nonché a quelli che risulteranno dagli eventuali aggiornamenti ai medesimi.
Art. 9
Le pattuizioni non risultanti dai contratti depositati presso il competente Organo della F.I.G.C. sono vietate e nulle di diritto e comportano l'applicazione di sanzioni federali a carico dei contravventori.
Art. 10
Agli allenatori è vietato di trattare, sia direttamente che indirettamente, il trasferimento dei calciatori, anche se sollecitati dalla società di appartenenza fermo restando il dovere di fornire alla società stessa i pareri tecnici che potranno essere loro richiesti.
Art. 11
Le parti contraenti si impegnano a costituire, entro due mesi dalla data odierna, una Commissione paritetica, con la partecipazione di quattro membri in rappresentanza degli Organi Federali che organizzano l'attività professionistica e di quattro membri in rappresentanza dell'A.I.A.C. per risolvere i problemi di applicazione e di interpretazione derivanti dal presente Accordo Collettivo.
Le risoluzioni della Commissione faranno stato fino alla stipulazione del successivo Accordo Collettivo.
Art. 12
Le parti contraenti si impegnano a tenere consultazioni periodiche, con appositi incontri, per valutare congiuntamente i problemi di organizzazione e regolamentazione dell'attività sportiva e dei rapporti tra allenatori e società.
Art. 13
Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.
Art. 14
L'allenatore si impegna a non svolgere altra attività sportiva nel periodo di durata del presente contratto ed inoltre a non svolgere nello stesso periodo altra attività lavorativa od imprenditoriale in proprio od a favore di terzi.
In ogni caso quando l'allenatore professionista intenda iniziare una di tali attività deve darne preventiva notizia per iscritto alla società.
In caso di opposizione da parte della società il giudizio sulla compatibilità è di competenza del Collegio Arbitrale.
Art. 15
Il trattamento economico previsto dall'articolo 2 del contratto assorbe ogni altro emolumento, indennità o assegno cui, per qualsivoglia titolo, l'allenatore abbia eventualmente diritto per legge, consuetudine generale o particolare o norma contrattuale preesistente, in conseguenza o in relazione all'attività svolta nella sua qualità di allenatore tesserato, anche in occasione di ritiri o trasferte.
Art. 16
II compenso globale annuo di cui all'art. 2 punto a) del contratto dovrà essere corrisposto in 12 rate mensili eguali, scadenti alla fine di ogni mese, e non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dal presente Accordo. La retribuzione viene erogata in contanti o assegni circolari presso la sede della società o presso il domicilio dell'allenatore. In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento dei compensi, l'allenatore ha diritto agli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, a decorrere dal primo giorno del successivo mese.
Nel caso in cui l'allenatore sia stato esonerato, il pagamento dei compensi dovrà essere effettuato, da parte della società, presso la residenza o il domicilio dallo stesso dichiarati.
Art. 17
La società si impegna per quanto possibile a curare la migliore efficienza delle attrezzature sportive utili all'allenatore per lo svolgimento della sua attività, a dare attuazione alle disposizioni dell'allenatore nella conduzione delle squadre a lui affidate.
La società non potrà, inoltre, effettuare alcuna ingerenza nel campo delle competenze tecniche dell'allenatore, tale da non consentire allo stesso lo svolgimento utile del proprio lavoro o da apparire pregiudizievole per la stessa immagine dell'allenatore.
L'eventuale ingerenza in tal senso da parte della società nel campo delle competenze tecniche dell'allenatore potrà formare oggetto di ricorso da parte del tecnico al Collegio Arbitrale per la richiesta del rispetto del contratto o per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori a carico della società fino alla risoluzione del contratto, con conseguente obbligo della società, per quest'ultimo caso, di corrispondere l'intero emolumento previsto dal contratto per la stagione in corso.
La società è inoltre tenuta a fornire al tecnico appropriati mezzi di trasporto, alloggio e vitto in occasione di trasferte o ritiri.
Art. 18
L'allenatore, in relazione alla funzione affidatagli, si impegna a tutelare e valorizzare il potenziale atletico della società e predisporre ed attuare l'indirizzo tecnico, l'allenamento e ad assicurare l'assistenza nelle gare della o delle squadre a lui affidate di cui assume la responsabilità.
Egli inoltre collabora con la società nel promuovere fra i calciatori la conoscenza delle necessarie norme igieniche, regolamentari e tecniche, nel sorvegliare la condotta morale e sportiva dei calciatori, nel favorire e sviluppare lo spirito di corpo e l'affiatamento umano dei calciatori della società stessa.
Art. 19
L'allenatore è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, nonché ad osservare un comportamento di vita appropriato all'adempimento degli impegni sportivi assunti. Egli si impegna altresì al rispetto delle istruzioni impartite dalla società, a rispettare il dovere di fedeltà nei confronti della stessa società ed a fornire esempio di disciplina e di correttezza civile e sportiva.
Art. 20
II trasferimento di mansioni, per la conduzione di altra squadra della stessa società rispetto a quella contrattuale o per lo svolgimento di altri compiti, come quello di osservatore tecnico o altrimenti, potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell'allenatore. Nel caso in cui quest'ultimo sia esonerato dalla società senza che sia concordato lo svolgimento di altra attività, l'allenatore potrà variare residenza o domicilio, dandone comunicazione scritta alla società, alla Lega ed all'A.I.A.C., ai fini della reperibilità.
Art. 21
L'allenatore dovrà curare che siano usate con diligenza le attrezzature sportive della società.
Art. 22
Per infrazioni ai vari doveri cui è tenuto, a carico dell'allenatore sono applicabili i seguenti provvedimenti:
.ammonizione;
.multa;
.riduzione dei compensi;
.risoluzione del contratto;
secondo le seguenti formalità la cui inosservanza è motivo di nullità degli stessi provvedimenti.
a) La società può adottare direttamente il provvedimento di ammonizione e, per le prime due volte, il provvedimento di multa, sempre che sia contenuto nei limiti del 10% calcolato su un dodicesimo del compenso globale annuo. La società è tenuta a comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata A.R., il provvedimento deliberato entro 10 giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. Nella comunicazione (copia della quale deve essere trasmessa sempre a mezzo di lettera raccomandata A.R. al competente Collegio Arbitrale) devono essere indicati, oltre ai motivi che hanno determinato il provvedimento, i termini e le modalità per ricorrere alla competenza del Collegio suddetto.
b) I provvedimenti che eccedono la competenza diretta della società, come indicato al precedente punto a), sono irrogati dal competente Collegio Arbitrale, a seguito di un procedimento in unica istanza su motivate proposte della società, da inoltrarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. entro 10 giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. La società è tenuta ad inviare, contestualmente, copia della proposta all'interessato con lettera raccomandata A.R.; il talloncino della raccomandata deve essere allegato alla proposta inoltrata al Collegio suddetto. II tesserato ha il diritto di far pervenire al competente Collegio Arbitrale, entro 10 giorni dal ricevimento della copia della proposta, le proprie controdeduzioni.
c) I provvedimenti di multa, di competenza del Collegio, non possono superare il 30% calcolato su un dodicesimo del compenso globale annuo..d) La riduzione dei compensi non può superare il 40% salvo l'ipotesi che l'allenatore non si ponga a disposizione della società ovvero interrompa le prestazioni.
e) La società può altresì proporre al competente Collegio Arbitrale la declaratoria di risoluzione del contratto con relativo risarcimento danni nei seguenti casi:
- grave e constatata inadempienza contrattuale;
- inabilità per malattia o per infortunio dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a colpa del tesserato;
- condanna a pena detentiva per reati non colposi passata in giudicato e non sospesa condizionalmente. La risoluzione del contratto comporta la cessazione del pagamento di qualsiasi compenso per il periodo successivo alla data della risoluzione.
f) Tutti i provvedimenti irrogati con le modalità di cui ai precedenti punti b), c), d), e, sono considerati provvedimenti in unica istanza, a carattere definitivo, avverso i quali non è ammesso ricorso.
Art.23
In caso di squalifica dell'allenatore da parte degli Enti Federali la società potrà proporre la riduzione dai compensi al competente Collegio Arbitrale, nei modi e nei tempi previsti dal punto b) del precedente articolo, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica e per una misura non superiore al 40% dei relativi importi.
Art. 24
Le spese di assistenza sanitaria, degli interventi chirurgici, dei medicinali e quelle eventuali di degenza in Istituti ospedalieri od in Case di cura sono a carico della società per quanto non sia già coperto dalla Assicurazione obbligatoria sociale contro la malattia.
Nell'ipotesi in cui l'allenatore non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla società, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alte spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in Istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dall’allenatore in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare all'allenatore medesimo un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione.
Art. 25
In caso di malattia, accertati dal medico sociale, spettano all'allenatore, durante il periodo della sua inabilità, i compensi stabiliti dal contratto fino alla scadenza di esso, mentre la società beneficerà delle eventuali indennità assicurative per il periodo della inabilità temporanea. Durante la malattia l'allenatore fruisce dell'assistenza sanitaria specialistica farmaceutica ed ospedaliera regionale per la quale la società deve assicurarlo per legge.
Art. 26
Qualora l'inabilità per malattia si protragga oltre i sei mesi ed il contratto nel frattempo non sia scaduto, è data facoltà alla società di risolvere il contratto stesso, dandone comunicazione all'allenatore ed all'Organo Federale competente, oppure di corrispondere all'allenatore stesso i compensi contrattuali ridotti della metà fino alla scadenza del contratto. Se la malattia o la me-nomazione delle condizioni fisiche dell'allenatore risultino dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a sua colpa, la società può applicare nei confronti dello stesso tesserato il provvedimento della riduzione dei compensi e, nei casi più gravi, della risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui all'art. 24.
Art. 27
La società è tenuta ad assicurare l'allenatore contro gli infortuni con massimali integrativi rispetto alla assicurazione base secondo le modalità, i termini ed i limiti minimi stabiliti annualmente dagli Organi preposti all'attività agonistica, in accordo con l'Associazione di categoria.
La Lega competente, in caso di inadempimento della società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione o il perfezionamento della polizza.
Beneficiario della polizza, anche per i massimali superiori a quelli concordati con l'Associazione di categoria, si intende in ogni caso l'allenatore od i suoi aventi diritto e sarà nullo qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dall'allenatore stesso, salvo che la società abbia stipulato un'altra polizza a proprio beneficio.
L'allenatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti. La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione dell'allenatore per l'inizio dell'attività di ogni anno sportivo. L'allenatore non coperto da assicu-razione non può svolgere alcuna attività sportiva. La società inadempiente è soggetta a provvedimenti disciplinari.
In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la società di appartenenza, l'allenatore ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta alla società, al fine di consentire a quest'ultima di poter ottemperare nei termini di legge agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.
L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento necessario per far conseguire all'allenatore l'indennizzo spettantegli, nelle forme previste dalle condizioni di polizza, compete alla società.
La società è responsabile, ad ogni effetto, di tutte le eventuali omissioni al riguardo.
Art. 28
La società ha l'obbligo di effettuare all'ENPALS e all'lNPS i versamenti contributivi per legge previsti (per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie) anche per la parte a carico dell'allenatore i cui relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dai compensi e dagli emolumenti versati allo stesso.
Art. 29
L'allenatore ha diritto ad un periodo di riposo di quattro settimane l'anno; inoltre, salvo particolari impegni agonistici, la società gli fisserà 24 ore consecutive di riposo settimanale. La scelta dell'epoca del periodo di ferie è fatta dalla società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva. II riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora l'allenatore venga richiamato in sede durante il periodo di ferie, la società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede, sia per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie. L'allenatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di ferie non goduti a causa del richiamo in sede.
Art. 30
La risoluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra società ed allenatore, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta rispettivamente dalla società e dall'allenatore, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.l G.C. dalle competenti Leghe e dall'A.I.A.C. secondo le disposizioni delle Carte Federali.
II Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, fra le persone inserite in altro elenco depositato presso la F.I.G.C., preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente Accordo.
Art. 31
Le formalità procedurali ed i termini per adire il Collegio, per produrre memorie e deduzioni, ove non diversamente disposto dal presente accordo, sono quelli previsti dall'allegato Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, che si considera parte integrante dell'Accorso Collettivo (allegato).
Art. 32
In adempimento dell'art. 6 dell'A.E.C. 3 dicembre 1974 ed in base all'art. 4, 7° comma della legge 23 marzo 1981 n. 91, la società verserà al Fondo di Accantonamento dell'indennità di Fine Carriera, acceso presso la F.I.G.C., un contributo a suo carico del 6,25 % sul compenso globale annuo e sui premi percepiti dall'allenatore ed un contributo dell'1,25 % a carico dello stesso (che sarà trattenuto in rivalsa) nei limite dell'attuale massimale mensile previsto dall'E.N.P.A.L.S., pari a £. 8.190.000.
Resta peraltro convenuto che, in deroga a quanto sopra, il massimale sarà pari: per la stagione 1990/91 a £. 6.000.000 mensili.
Art. 33
II presente Accordo ha la durata di tre anni dalla data del 1° luglio 1990 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso Accordo.
NORMA TRANSITORIA
Tutte le controversie instaurate entro il 30 giugno 1990 saranno definite dai Collegi di Disciplina e di Conciliazione e dai Collegi Arbitrali previsti dalla precedente normativa e secondo le norme di procedura previgenti.