Condizioni generali di fornitura
Condizioni generali di fornitura
§ 1 Linee generali
1.1 Tutte le forniture e tutti i servizi delle sedi operative del Gruppo Voith con sede in Germania (di seguito denominate, sia singolarmente, sia nel loro insieme "venditore") si fondano sulle presenti condizioni gene- rali di fornitura e su eventuali accordi contrattuali separati. Condizioni di acquisto dell’acquirente, che si discostino dalle presenti condizioni generali di fornitura, non diventano contenuto del contratto né con l’accettazione dell’ordine né per mancata contestazione delle mede- sime.
1.2 Un contratto viene costituito – in mancanza di un accordo specifico – con la conferma d’ordine scritta da parte del venditore. Il requisito della forma scritta per la conferma d’ordine viene soddisfatto anche dal formato di testo mediante trasmissione telematica dei dati (per es. via mail) o a mezzo telefax.
1.3 Qualora vengano concordate clausole consuete nelle transazioni commerciali, valgono le regole interpretative degli Incoterm nella loro versione di volta in volta più aggiornata, salvo diverse disposizioni esposte qui di seguito.
1.4 La documentazione composta da illustrazioni, disegni e dati relativi al- le dimensioni e alla potenza ha valore puramente approssimativo e non è da intendersi come promessa di caratteristiche certe, a meno che detti dati non siano esplicitamente definiti come vincolanti.
1.5 Il venditore si riserva il diritto di proprietà e il diritto d’autore tra le altre cose su campioni, preventivi di spesa, disegni, informazioni di natura fisica e non fisica – anche in formato elettronico. Dette informazioni non possono essere duplicate né rese accessibili a terzi senza il pre- vio consenso del venditore. I documenti contrassegnati dall’acquirente come riservati saranno resi accessibili a terzi da parte dell’acquirente soltanto con il previo consenso dell’acquirente mede- simo.
§ 2 Prezzo e pagamento
2.1 I prezzi si intendono, in mancanza di un accordo specifico, franco stabilimento del venditore e comprensivi delle operazioni di carico nel- lo stabilimento; i prezzi non includono tuttavia i costi di assicurazione, gli imballaggi, le operazioni di scarico e tutte le spese accessorie ulte- riori. Ai prezzi si deve aggiungere l’IVA nell’aliquota di volta in volta applicabile per legge.
2.2 In mancanza di un accordo specifico, il pagamento va effettuato sen- za sconti né detrazioni sul conto del venditore, così scaglionato:
- acconto pari a un terzo dell’importo al conferimento dell’ordine,
- versamento pari a un terzo dell’importo alla scadenza della metà del periodo previsto per la consegna,
- il resto alla consegna e/o alla notifica della disponibilità alla spedi- zione, qualora la consegna non possa avvenire subito dopo la pro- duzione per motivi non imputabili al venditore.
2.3 Qualora non si evincano diverse disposizioni sulla conferma d’ordine, i pagamenti sono esigibili al netto (senza sconto) entro 30 giorni dalla data della fattura. Valgono le norme di legge per quanto concerne le conseguenze della mora nei pagamenti.
2.4 Spetta all’acquirente il diritto alla compensazione solo se le sue con-
tropretese sono passate in giudicato, sono incontestate ovvero sono riconosciute dal venditore. L’acquirente è inoltre autorizzato a eserci- tare il diritto di ritenzione nella misura in cui la sua contropretesa si fondi sul medesimo rapporto contrattuale.
§ 3 Tempi di consegna, ritardi nella consegna, forza maggiore
3.1 I tempi del periodo di consegna si evincono dagli accordi tra le parti. L’inizio di detto periodo e il rispetto delle scadenze da parte del vendi- tore presuppongono che siano state chiarite tutte le questioni com- merciali e tecniche e che l’acquirente abbia ottemperato a tutti gli ob- blighi a lui spettanti, come ad esempio all’obbligo di produrre le ne- cessarie certificazioni e i necessari permessi rilasciati dalle autorità competenti ovvero all’obbligo di versare un acconto.
In caso contrario il periodo di consegna verrà prorogato in misura adeguata. Ciò non vale qualora il ritardo sia imputabile al venditore.
3.2 I tempi di consegna sono da intendersi come rispettati se l’oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento del venditore entro la sca- denza del periodo di consegna ovvero se è stata comunicata la di- sponibilità alla spedizione. Qualora, per contratto, si debba effettuare un collaudo, fa fede – tranne nel caso di giustificato rifiuto del collaudo
– la data del collaudo prevista dal contratto; in via subordinata fa fede la comunicazione di disponibilità al collaudo.
3.3 Qualora la spedizione e/o il collaudo dell’oggetto della fornitura subi- scano ritardi per cause imputabili all’acquirente ovvero qualora l’acquirente violi per propria colpa obblighi di collaborazione di altra natura, allora il venditore avrà facoltà di pretendere il risarcimento dei danni a lui derivanti per le predette cause o violazioni, incluso il risar- cimento degli eventuali maggiori costi sostenuti. Il venditore ha facol- tà, ferme restando ulteriori pretese, trascorso senza esito un adegua- to termine di proroga, di disporre in altro modo dell’oggetto della for- nitura, con particolare riguardo alla facoltà di mettere a magazzino l’oggetto della fornitura a rischio e a spese dell’acquirente e/o di rifor- nire l’acquirente con una scadenza adeguatamente prorogata.
3.4 Se il mancato rispetto dei tempi di consegna è riconducibile a forza maggiore, come ad esempio a catastrofi naturali, epidemie, guerra, scontri armati, guerra civile, rivoluzione, terrorismo, sabotaggio, inci- denti a reattori nucleari, scioperi o eventi di altra natura che non rien- trino nell’ambito di influenza del venditore, il venditore è esentato, per l’intera durata dell’avvenimento, dai suoi obblighi di fornitura e il perio- do di consegna viene prorogato di conseguenza. Il venditore provve- derà a comunicare all’acquirente quanto prima possibile l’inizio e la fi- ne di tali circostanze. Qualora la durata dell’avvenimento superi un periodo di 6 mesi, il venditore è altresì autorizzato a rescindere il con- tratto.
3.5 Se il venditore è in ritardo e se da detto ritardo deriva all’acquirente un danno, l’acquirente è autorizzato a pretendere un risarcimento forfet- tario per il ritardo, che ammonta allo 0,5% del totale per ogni settima- na completa di ritardo, ma che non può superare il 5% del valore di quella parte della fornitura complessiva che, a causa del ritardo, non ha potuto essere usata in tempo utile ovvero non ha potuto essere usata come previsto dal contratto.
Qualora l’acquirente conceda al venditore che si trovi in ritardo – te- nendo conto dei casi eccezionali previsti per legge – un'adeguata proroga del termine per la fornitura e qualora detto termine non venga rispettato per cause imputabili al venditore, l’acquirente è autorizzato al recesso nei limiti previsti dalla legge.
Sono escluse ulteriori rivendicazioni derivanti da ritardi nella consegna, ai sensi dell’art. 100 par. 1 del diritto delle obbligazioni svizzero (OR).
§ 4 Passaggio del rischio, collaudo, imballaggi
4.1 Salvo diversamente concordato a livello individuale, il rischio passa all’acquirente con l’inizio delle operazioni di carico dei pezzi oggetto della fornitura presso lo stabilimento del venditore e nella fattispecie anche qualora vengano effettuate consegne parziali ovvero qualora il venditore si sia fatto carico anche di altri servizi, come ad esempio delle spese di spedizione o della consegna e dell’installazione. Con ri- serva di accordi in altro senso, l’obbligo di eseguire operazioni di cari- co, di collocare e di fissare la merce fornita in modo sicuro per il suc- cessivo trasporto, nonché di scaricarla in modo sicuro, spetta all’acquirente ovvero al suo spedizioniere, corriere o addetto al ritiro; il quale ha altresì l’obbligo di mettere a disposizione, per proprio conto e a proprie spese, i mezzi di fissaggio adeguati.
4.2 Laddove sia stato concordato un collaudo, esso deve essere effet- tuato immediatamente alla data concordata; in via subordinata dopo la comunicazione di disponibilità al collaudo da parte del venditore. L’acquirente non può rifiutarsi di effettuare il collaudo in presenza di un vizio non essenziale, qualora il venditore riconosca espresamente il suo obbligo di eliminazione del vizio.
4.3 Qualora la spedizione e/o il collaudo subisca ritardi o venga meno in conseguenza di circostanze non imputabili al venditore, il rischio di un eventuale deperimento o di un eventuale peggioramento dell’oggetto della fornitura passa all’acquirente il giorno della comunicazione della disponibilità alla spedizione e/o al collaudo. Il venditore si impegna a stipulare a spese dell’acquirente le assicurazioni che l’acquirente me- desimo pretende, come ad esempio l’assicurazione sul trasporto.
4.4 Le consegne parziali sono ammesse laddove ciò sia accettabile per l’acquirente.
4.5 Gli imballaggi per il trasporto e gli altri imballaggi non vengono ritirati; fanno eccezione i pallet in legno. L’acquirente provvederà a proprie spese allo smaltimento degli imballaggi.
§ 5 Riservato dominio, cessione del credito, recesso
5.1 L’acquirente si riserva il diritto di proprietà sull’oggetto della fornitura fino all’avvenuto pagamento di tutti i crediti, in particolare anche di ciascun saldo creditore spettante al venditore nell’ambito del rapporto d’affari con l’acquirente (riserva a saldo). Se il Paese di destinazione della merce si trova in Svizzera, il venditore è autorizzato a far regi- strare il patto di riservato dominio sul registro dei patti di riservato dominio. Se il Paese di destinazione della merce si trova al di fuori del- la Svizzera e se, per la validità del riservato dominio, è necessaria nel Paese di destinazione della merce la registrazione su un registro o si- mili, il venditore è autorizzato a far registrare il patto di riservato domi- nio e a intraprendere le azioni necessarie per la validità del patto di ri- servato dominio con l’eventuale necessità di collaborazione da parte dell’acquirente.
5.2 L’acquirente ha l’obbligo di trattare con cura l’oggetto della fornitura
consegnatogli con riserva di proprietà (merce in riservato dominio); il medesimo ha in particolare l’obbligo di assicurare detta merce a pro- prie spese contro i danni da furto, scasso, incendio, acqua e contro danni di altra natura in misura sufficiente a coprire il valore della merce da nuova. Il venditore ha facoltà di stipulare in proprio dette assicura-
zioni a spese dell’acquirente, qualora l’acquirente non abbia stipulato l’assicurazione in modo dimostrabile.
5.3 Qualora la merce in riservato dominio venga unita ad altre cose in modo tale da diventare una componente essenziale di un’altra cosa, il venditore ottiene la comproprietà sull’altra cosa. La prodizione di una nuova cosa mediante unione o lavorazione della merce in riservato dominio avverrà in modo tale che il venditore acquisti sempre un’adeguata percentuale di comproprietà.
5.4 L’acquirente è autorizzato a continuare a vendere la merce in ri- servato dominio nel regolare corso dei suoi affari. In caso di vendita della merce in riservato dominio fornita e/o prodotta ai sensi del § 5.3, l’acquirente cede sin d’ora al venditore i corrispondenti crediti deri- vanti dalla vendita nei confronti dei suoi acquirenti (importo finale in fattura al lordo di eventuale IVA) ovvero una corrispondente parte con tutti i diritti accessori, fino al saldo completo dei crediti da parte dell’acquirente medesimo. L’acquirente ha l’obbligo di notificare im- mediatamente al venditore una copia della fattura relativa alla rivendi- ta.
5.5 L’acquirente resta autorizzato all’incasso del credito ceduto di cui al § 5.4; ciò non inficia la facoltà del venditore di incassare il credito in prima persona. Il venditore non incasserà il credito qualora l’acquirente adempia ai propri obblighi di pagamento derivanti dagli importi incassati, non finisca in mora con i pagamenti e qualora non venga presentata domanda di apertura di un procedimento fallimenta- re, di successione o simili, finalizzato all’esecuzione generale, ovvero qualora non sussista una sospensione dei pagamenti.
In tal caso il venditore può pretendere che l’acquirente renda nota al rispettivo debitore la cessione a titolo di garanzia a favore del vendito- re e che gli fornisca tutti i dati e tutti i documenti necessari all’incasso.
5.6 In caso di comportamento contrario alle disposizioni del contratto da parte dell’acquirente, specie per quanto riguarda la mora nei paga- menti, il venditore è autorizzato, dopo il sollecito, a ritirare gli oggetti della fornitura. In questo atto, così come nel pignoramento degli og- getti medesimi da parte del venditore, non si configura alcun recesso dal contratto da parte del venditore.
5.7 La domanda di apertura di un procedimento fallimentare, di suc- cessione o simili, finalizzato all’esecuzione generale, autorizza il vendi- tore, a propria scelta (i), a recedere dal contratto e a pretendere l’immediata restituzione degli oggetti della fornitura o (ii) a fornire ulte- riori prestazioni come da contratto soltanto dietro pagamento antici- pato. La fornitura di prestazioni dietro pagamento anticipato non esclude un successivo recesso dal contratto.
§ 6 Responsabilità per vizi
Per i vizi della cosa e i vizi giuridici della fornitura, il venditore presta garanzia, con l’esclusione di ulteriori rivendicazioni – fatto salvo il § 7 – come segue:
6.1 Vizi della cosa
6.1.1 I dati forniti del venditore riguardo alle caratteristiche dell’oggetto della fornitura corrispondono ai risultati delle sue misurazioni e dei suoi calcoli e sono da intendersi come qualità concordate per l’oggetto medesimo ai sensi dell’art. 197 del diritto delle obbligazio- ni svizzero (OR), ma non come garanzia.
6.1.2 I diritti vantati dall’acquirente a causa di un vizio della cosa presup- pongono che il medesimo abbia correttamente adempiuto agli ob- blighi di ispezione e di reclamo a lui spettanti di cui all’art. 000 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX), nonché secondo il § 6.1.3 di seguito esposto.
6.1.3 A scelta del venditore devono essere riparate ovvero sostituite con parti nuove, a titolo gratuito, quelle parti che, in conseguenza di una circostanza già esistente al momento del passaggio del rischio, si rivelino difettose. Il riscontro di tali vizi deve essere immediatamente comunicato al venditore per iscritto e in forma documentata in mo- do chiaro e comprensibile. Le parti sostituite diventano di proprietà del venditore.
6.1.4 Per prodotti essenziali di terzi, che siano parte integrante ovvero accessorio della merce fornita ovvero vengano in altro modo forniti con la merce stessa, la responsabilità per vizi della cosa da parte del venditore è limitata alla cessione dei diritti per vizi della cosa vantati dal venditore nei confronti dei propri subfornitori. Qualora i diritti vantati per vizi della cosa che siano stati ceduti non vengano soddisfatti, si ripristinano i diritti dell’acquirente per vizi della cosa nei confronti del venditore.
6.1.5 Per l’esecuzione di tutte le riparazioni e forniture sostitutive che ap- paiano necessarie al venditore, l’acquirente deve concedere al ven- ditore, previo accordo con quest’ultimo, il tempo e l’occasione ne- cessari; in caso contrario il venditore è sollevato dalla responsabilità per i danni che ne conseguano. Soltanto in casi urgenti di messa a rischio della sicurezza di esercizio e/o a tutela contro danni di entità sproporzionata, dei quali va data immediata comunicazione al ven- ditore, l’acquirente ha il diritto di eliminare il vizio in proprio ovvero di farlo eliminare da terzi e di pretendere dal venditore il risarcimento delle spese sostenute a questo scopo.
6.1.6 Dei costi direttamente sostenuti per la riparazione e/o per la fornitu- ra sostitutiva, il venditore si fa carico – qualora il reclamo si riveli giu- stificato – dei costi del pezzo di ricambio comprensivi della spedi- zione al luogo di esecuzione. Sono altresì a carico del venditore le spese, commisurate, di smontaggio del pezzo difettoso fornito e le spese di montaggio del pezzo sostitutivo, qualora il montaggio del pezzo difettoso fornito fosse originariamente contenuto nel contrat- to. È espressamente esclusa l’assunzione di costi ulteriori da parte del venditore nell’ambito della riparazione e/o della fornitura sostitu- tiva.
6.1.7 L’acquirente, nei limiti delle norme di legge, ha diritto alla tra- sformazione del contratto qualora il venditore lasci trascorrere senza esito un periodo adeguato a lui posto per la riparazione o per la for- nitura sostitutiva a causa di un vizio essenziale della cosa, qualora il mancato rispetto del termine di proroga sia riconducibile a circo- stanze che si possano attribuire al venditore, in particolare però non nei casi di forza maggiore e simili. In presenza di un vizio soltanto ir- rilevante, all’acquirente spetta, se il venditore lascia trascorrere sen- za esito un periodo adeguato a lui posto per la riparazione o per la fornitura sostitutiva, soltanto il diritto alla riduzione del prezzo stabili- to nel contratto.
6.1.8 Per i vizi che sono riconducibili a interventi o a progetti costruttivi che l’acquirente abbia espressamente preteso ovvero che si verifi- chino su materiali o su prodotti messi a disposizione dall’acquirente ovvero il cui utilizzo sia stato espressamente preteso dall’acquirente andando contro a quanto indicato dal venditore, il venditore non presta alcuna garanzia.
Non ci si assume alcuna garanzia in particolare nei seguenti casi: utilizzo inappropriato o scorretto, montaggio e/o messa in esercizio sbagliati da parte dell’acquirente o da parte di terzi, mancato utilizzo di pezzi e materiali originali, logorio naturale, trattamento scorretto o negligente, manutenzione non corretta, mezzi di lavoro inappropria- ti, carenza di opere edili, fondamenta inadeguate, messa in sicurez
za omessa o insufficiente di archivi di dati da parte dell’acquirente; controllo omesso o insufficiente di programmi e dati per rilevare la presenza di virus informatici (come definiti al § 9.3) da parte dell’acquirente, influenze inconsuete di qualsiasi natura (per es. vi- brazioni provenienti da componenti di altre case costruttrici, infiltra- zioni di corpi estranei), influssi chimici, elettrochimici o elettrici – qualora essi non siano dovuti al venditore, violazione da parte dell‘acquirente degli obblighi descritti al § 6.2.4.
6.1.9 Se l’acquirente o un soggetto esegue riparazioni non a regola d’arte, non sussiste alcuna responsabilità del venditore per le con- seguenze derivanti.
Lo stesso vale per le modifiche apportate all’oggetto della fornitura senza il previo consenso del venditore.
6.1.10 L’acquirente ha l’obbligo di rispedire al venditore, su richiesta del venditore medesimo, la parte affetta da vizi.
6.1.11 All’eliminazione dei vizi stessa si applicano – fatto salvo il § 8.2 – le presenti disposizioni in materia di garanzia.
6.2 Vizi giuridici; controllo delle esportazioni
6.2.1 Qualora l’utilizzo dell’oggetto della fornitura comporti la violazione di diritti di proprietà industriale, come brevetti o diritti d’autore di terzi, il venditore provvederà a procurare a proprie spese all’acquirente in linea di principio il diritto all’ulteriore uso ovvero il diritto alla modifica dell’oggetto della fornitura in modo accettabile per l’acquirente e ta- le che non sussista più la violazione del diritto di proprietà industria- le.
Qualora ciò non fosse possibile a condizioni economicamente ade- guate ovvero in un lasso di tempo adeguato, l’acquirente avrà fa- coltà di recedere dal contratto. Con i presupposti suddetti spetta anche al venditore il diritto di recedere dal contratto.
Il venditore provvederà inoltre, in caso di colpa, a sollevare l’acquirente dalle pretese incontestate ovvero passate in giudicato avanzate da parte del titolare dei diritti di proprietà industriale in questione.
6.2.2 Gli obblighi di cui al § 6.2.1 del venditore sono – fatto salvo il § 7 – conclusivi nel caso di violazione di diritti di proprietà industriale o di diritti d’autore.
Essi sussistono solo se
- l’acquirente comunica immediatamente al venditore le violazioni di diritti di proprietà industriale o di diritti d’autore fatte valere,
- l’acquirente sostiene il venditore in misura adeguata nella difesa dei diritti rivendicati e/o permette al venditore di eseguire gli in- terventi di modifica di cui al § 6.2.1,
- resta riservato al venditore il diritto di avvalersi di misure di dife- sa, ivi comprese le norme extragiudiziali,
- il vizio giuridico non si fondi su un’istruzione dell’acquirente ov- vero sul fatto che la violazione risulti soltanto dalla com- binazione, da parte dell’acquirente, dell’oggetto della fornitura con prodotti o forniture al di fuori dell’entità della fornitura del venditore,
- la violazione dei diritti non sia stata causata dal fatto che l’acquirente abbia modificato di propria iniziativa l’oggetto della fornitura ovvero lo abbia utilizzato in modo non conforme a quanto disposto dal contratto.
6.2.3 Il venditore non garantisce che i prodotti finali realizzati sull’oggetto della fornitura siano liberi da diritti di proprietà industriale di terzi, compreso il processo di produzione adottato per realizzarli.
6.2.4 Qualora l’acquirente intenda esportare o trasferire l’oggetto della fornitura in un Paese o in un territorio nei confronti del quale le Nazioni
Unite, l‘Unione Europea o gli Stati Uniti d’America abbiano posto o fatto entrare in vigore un embargo ovvero altre limitazioni all’esportazione o alla riesportazione ovvero intenda utilizzare l’oggetto della fornitura per un tale Paese o territorio, allora l’acquirente provvederà a portare a conoscenza del venditore per iscritto la predetta intenzione prima della stipula del contratto, ai sensi del § 1.2. Qualora l’acquirente abbia la predetta intenzione dopo la stipula del contratto, allora per tale esportazione, trasferimento o uti- lizzo sarà necessario il previo consenso scritto del venditore. Ciono- nostante, l’acquirente assicura: (i) il rispetto delle norme vigenti in ma- teria di controllo delle esportazioni, ivi incusi gli embarghi e le altre sanzioni vigenti in Germania, nell’Unione Europea e negli Stati Uniti d’America e (ii) l‘ottemperanza a tutte le altre disposizioni estere in materia di controllo delle esportazioni, ivi incusi gli embarghi e le altre sanzioni, a condizione che la Germania, l‘Unione Europea o gli Stati Uniti d’America abbiano emanato norme, embarghi o sanzioni analo- ghi a quelli degli stati in questione. In caso di rivendita dell’oggetto della fornitura da parte dell’acquirente, il medesimo assicurerà me- diante opportuni accordi che i predetti obblighi vengano trasferiti lun- go l’intera catena di rifornimento e fino al cliente finale al quale rimarrà l’oggetto della fornitura. In caso di violazione della predetta norma, il venditore avrà diritto a recedere dal contratto con effetto immediato.
§ 7 Responsabilità
7.1 Se l’oggetto della fornitura non può essere utilizzato dall’acquirente come previsto dal contratto per colpa del venditore, in conseguenza di mancata o errata messa in atto delle proposte e delle consulenze che abbiano avuto luogo prima o dopo stipula del contratto ovvero a causa della violazione di altri obblighi contrattuali accessori – in parti- colare delle istruzioni d’uso e manutenzione dell’oggetto della fornitu- ra –, valgono mutatis mutandis, con esclusione di ulteriori rivendica- zioni dell’acquirente, le norme di cui ai §§ 6 e 7.2.
7.2 Dei danni che non si siano verificati sull’oggetto stesso della fornitura, il venditore risponde – indipendentemente dal loro fondamento giuri- dico, ivi inclusa la responsabilità civile per il personale ausiliario e la responsabilità civile per azioni non autorizzate – solo in caso di
- dolo,
- negligenza grave,
- vizi taciuti dal venditore medesimo in modo fraudolento,
- vizi dell’oggetto della fornitura, nella misura in cui, secondo la leg- ge svizzera sulla responsabilità del prodotto ovvero secondo altre leggi estere applicabili, sussista per legge una responsabilità ob- bligatoria.
7.3 Sono esclusi ulteriori diritti di risarcimento danni, indipendentemente dal loro fondamento giuridico. Qualora sia esclusa ovvero sia limitata la responsabilità di risarcimento danni da parte del venditore, ciò vale anche per quanto concerne la responsabilità personale di risarcimen- to danni da parte dei dipendenti del venditore.
§ 8 Prescrizione
8.1 Tutti i diritti dell’acquirente – indipendentemente dal loro fondamento giuridico – hanno un periodo di prescrizione di 12 mesi. Per compor- tamento doloso o fraudolento, in caso di lesione colposa alla vita, al corpo e alla salute nonché in caso di rivendicazioni secondo la legge svizzera sulla responsabilità del prodotto, valgono i termini di legge. Per i vizi di un’opera edilizia ovvero per gli oggetti della fornitura che siano stati utilizzati per un’opera edilizia secondo il loro consueto mo- do d’uso e ne abbiano causato lo stato di vizio, vale un termine di prescrizione di tre anni.
8.2 Qualora, nell’ambito dell’eliminazione dei vizi da parte del venditore,
insorgano nuovamente diritti dell’acquirente a causa di vizi della cosa, tutte le rivendicazioni derivanti da detti diritti decadono al più tardi do- po 6 mesi dall’eliminazione dei vizi, limitando dette rivendicazioni esclusivamente ai vizi direttamente insorti nel contesto della riparazio- ne.
§ 9 Utilizzo del software
9.1 Qualora nella fornitura siano inclusi dei software, viene concesso all’acquirente un diritto non esclusivo di utilizzo del software fornito, comprese le sue documentazioni. Il software viene ceduto per l’utilizzo sull’oggetto della fornitura destinato a questo scopo. È vieta- to l’utilizzo del software su più di un sistema.
9.2 L’acquirente può duplicare, elaborare, tradurre il software ovvero convertire il codice oggetto nel codice sorgente soltanto nella misura consentita dalla legge ai sensi della legge svizzera sul diritto d’autore (UrG). L’acquirente si impegna a non rimuovere i dati del produttore – in particolare i simboli di copyright – ovvero a non modificarli senza il previo consenso scritto del venditore.
Tutti gli altri diritti sul software e sulle documentazioni, incluse le copie, restano al venditore e/o al fornitore del software. È vietato il conferi- mento di sublicenze.
9.3 Il venditore controlla il software, prima di metterlo a disposizione del cliente, attraverso opportune e aggiornate misure di protezione corri- spondenti allo stato attuale della tecnica, per verificare la presenza di virus informatici, trojan, falsi virus (hoax) e analoghe programmazioni, parti di programmi e funzioni dannose che possano comportare la perdita o la contraffazione di dati o di programmi ovvero compromet- tere sistemi o parti di essi (di seguito denominati “virus informatici”). Ciononostante, con queste misure non è possibile escludere né il ri- schio che il software contenga virus sconosciuti o mutati, né il rischio che tali virus, in un momento successivo, entrino in un sistema (ope- rativo o di controllo) dell’acquirente e possano pertanto eventualmen- te modificare o cancellare i dati di programma del software ovvero altri dati o programmi ovvero compromettere sistemi.
9.4 Anche l’acquirente è pertanto tenuto da parte sua a prendere misure di tutela contro i virus informatici ed altri darti distruttivi. Il medesimo ha l‘obbligo, prima di eseguire il software fornito e prima di aprire dei file, di verificare che non siano infetti da virus. Ciò vale anche per software che il medesimo intenda impiegare nell’ambito dei suoi si- stemi (operativi o di controllo), laddove detti software possano influire sulla funzionalità del software del venditore.
9.5 Per tutelarsi dalla perdita di dati a causa di virus informatici, l’acquirente è tenuto a creare in autonomia e con cadenza regolare copie di backup. In caso di perdita o manipolazione di dati, il vendito- re risponde soltanto delle spese che l’acquirente abbia dovuto soste- nere per il ripristino dei dati corretti, avendo correttamente effettuato il backup dei dati.
§ 10 Diritto applicabile, foro competente
10.1 Per tutti i rapporti giuridici tra il venditore e l’acquirente vale, a integra- zione delle presenti disposizioni, il diritto materiale della Svizzera sen- za applicazione di norme del diritto internazionale privato/norme di collisione e delle norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui con- tratti di compravendita internazionale di merci (CISG) dell’11 aprile 1980.
10.2 Tutte le controversie derivanti dal presente rapporto contrattuale tra il venditore e l’acquirente o comunque collegate allo stesso, ivi com- prese quelle concernenti la validità, la nullità, la violazione o la fine di questo rapporto contrattuale, saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato secondo il Regolamento Svizzero d’Arbitrato Internazionale
dell'Istituzione Arbitrale delle Camere Svizzere in vigore alla data in cui la richiesta d’arbitrato è depositata secondo il detto Regolamento. Il collegio arbitrale dovrà essere composto de tre arbitri; la sede della procedura di arbitrato è Zurigo. La lingua della procedura d’arbitrato è il tedesco. Il venditore è tuttavia anche autorizzato, a propria scelta, a intentare causa presso il tribunale del commercio del Cantone Zurigo ovvero presso la sede e/o il tribunale ordinario competente dell’acquirente.
§ 11 Disposizioni generali
11.1 Salvo diverse disposizioni specificate nella conferma d’ordine, il luogo di esecuzione per gli obblighi reciproci derivanti dal rapporto contrat- tuale è la sede del venditore. Ciò vale anche quando siano state con- cordate clausole consuete nelle transazioni commerciali.
11.2 Dichiarazioni aventi lo scopo di giustificare, concedere ovvero eserci- tare diritti necessitano della forma scritta. Il requisito della forma scritta viene soddisfatto anche dal formato di testo mediante trasmissione telematica dei dati, fatto salvo il caso in cui la forma scritta sia pevista per legge.
11.3 L’acquirente non può trasferire i propri diritti contrattuali a terzi senza il previo consenso scritto del venditore.
11.4 Qualora il venditore fornisca all’acquirente servizi di montaggio, messa in esercizio, manutenzione, riparazione o simili, valgono in aggiunta e hanno priorità le relative condizioni particolari del venditore.