ACCORDO 29 MAGGIO
Guida
ACCORDO 29 MAGGIO
2019
A cura dell’UFFICIO STUDI
Dipartimento scientifico previdenziale
UNISIN Falcri – Silcea – Sinfub
Delegazione del Gruppo Intesa Sanpaolo
Pag. | 3 | TABELLA RIEPILOGATIVA |
Pag. | 4 | ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ |
- Destinatari - Esclusioni - Graduatoria - Tipologia uscita - Data uscita - Modalità adesione - Scadenza offerta - Salvaguardia - Fondo Sanitario Integrativo - Condizioni bancarie e creditizie - Part time - Ferie – Festività – Permessi - Lecoip 2.0 - Assegno Fondo di Solidarietà | ||
Pag. | 9 | CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO – Regole generali |
- Destinatari - Graduatoria - Tipologia uscita - Data uscita - Fondo Sanitario Integrativo - Condizioni bancarie e creditizie - Ferie – Ex festività – Permessi - Lecoip 2.0 | ||
Pag. | 11 | CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO – Requisiti ENTRO 30 giugno 2020 - Destinatari - Incentivo - Premio di tempestività - Scadenza - Modalità di adesione |
Pag. | 12 | CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO – Requisiti TRA 1° luglio 2020 E 31 dicembre 2021 - Destinatari - Incentivo - Premio di tempestività - Scadenza - Modalità di adesione |
Pag. | 13 | CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO – QUOTA 100 |
- Destinatari - Incentivo - Ulteriore incentivo - Premio di tempestività - Scadenza - Modalità di adesione | ||
Pag. | 14 | CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO – OPZIONE DONNA |
- Destinatari - Incentivo - Premio di tempestività - Scadenza - Modalità di adesione | ||
Pag. | 15 | SISTEMA PENSIONISTICO |
Pag. | 16 | PENSIONE DI VECCHIAIA |
Pag. | 17 | PENSIONE ANTICIPATA |
Pag. | 18 | QUOTA 100 |
Pag. | 19 | OPZIONE DONNA |
Pag. | 20 | LAVORI USURANTI |
Pag. | 21 | LAVORATORI NOTTURNI |
Pag. | 22 | INVALIDI |
Pag. | 23 | NON VEDENTI |
Pag. | 24 | PREVIDENZA COMPLEMENTARE |
TABELLA RIEPILOGATIVA | ||
DESTINATARI | TIPOLOGIA USCITA | |
Personale che maturerà il requisito pensionistico ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023 | Accesso al FONDO DI SOLIDARIETA’ | |
Personale che ha maturato il requisito pensionistico o che lo maturerà ENTRO IL 30 GIUGNO 2020 | CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO | |
Personale che maturerà il requisito pensionistico TRA IL 1° LUGLIO 2020 ED IL 31 DICEMBRE 2021 | Accesso al FONDO DI SOLIDARIETA’ | CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO |
Personale che ha maturato il requisito pensionistico o che lo maturerà ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021 con QUOTA 100 | CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO | |
Personale che ha maturato il requisito pensionistico ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 con OPZIONE DONNA | CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO | |
ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA’
DESTINATARI Lavoratori appartenenti alle categorie delle Aree
Professionali, dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti del
Gruppo Intesa Sanpaolo “Italia” -ai quali viene applicato il CCNL del Credito-, che:
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023 matureranno i requisiti per aver diritto alla pensione ANTICIPATA o alla pensione di VECCHIAIA o altra forma previdenziale Ago;
TRA IL 1° LUGLIO 2020 ED IL 31 DICEMBRE 2021
matureranno il requisito pensionistico per aver diritto alla pensione ANTICIPATA o alla pensione di VECCHIAIA o altra forma previdenziale Ago (questa opzione è in alternativa alla cessazione per pensionamento con
risoluzione del rapporto di lavoro all’ultimo giorno del
mese precedente alla decorrenza del pagamento dell’assegno pensionistico vedi pag. 12).
ESCLUSIONI
Non possono aderire all’Offerta al Pubblico per l’accesso al Fondo di Solidarietà:
- lavoratori che matureranno il requisito pensionistico entro il 30 giugno 2020
- lavoratori che esercitano il diritto al pensionamento con la c.d. “Quota 100”
- lavoratrici che esercitano il diritto al pensionamento con la c.d. “Opzione Donna”
- tutti coloro che hanno già chiesto la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi di precedenti accordi
GRADUATORIA
Xxxxxxx accolte le domande di adesione fino ad un
massimo di 600.
Nel caso in cui il numero di domande superasse le 600
previste, ferma la necessità di maturare il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2023, sarà predisposta una graduatoria unica con le seguenti priorità:
1) titolari delle previsioni di cui alla L. 104/92, art. 3, c.3, per sé, di seguito,
2) maggior prossimità alla maturazione del diritto alla pensione e, in caso di pari data di maturazione del diritto alla pensione, anzianità anagrafica.
ATTENZIONE: la titolarità delle previsioni della L. 104/92 deve essere posseduta alla data di accettazione dell’Offerta al Pubblico;
Xxxxxxxx e/o ricongiunzioni dovranno risultare già chiesti alla data di accettazione dell’Offerta al Pubblico e perfezionati in tempo utile.
TIPOLOGIA USCITA DATA USCITA
MODALITA’ ADESIONE
Cessazione volontaria e non revocabile.
30 giugno 2021 anticipabile a discrezione aziendale al
31 dicembre 2020 oppure al
30 giugno 2020 o al
31 dicembre 2019 o infine al
30 settembre 2019
Il lavoratore riceverà una comunicazione 30 giorni prima dell’uscita effettiva.
Sottoscrizione modulo:
Allegato “A” per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2023
Allegato “C” per chi matura i requisiti tra il 1° luglio 2020 e il 30 dicembre 2021
Il modulo dovrà essere inviato a:
Intesa Sanpaolo S.p.A. Amministrazione Personale - Pensioni Xxx Xxxxxxxx Xxx 000
00000 – XXXXXXXXXXXX (XX)
Una copia dovrà essere anticipata a mezzo fax al n°: 000 000 0000
SCADENZA OFFERTA Il modulo dovrà pervenire entro venerdì 21 giugno 2019
SALVAGUARDIA
Nel caso in cui il computo dell’aspettativa di vita tempo per tempo adottata comportasse una riduzione o -soprattutto- un aumento della permanenza nel Fondo di Solidarietà, le Parti Nazionali di settore faranno in modo che gli ex dipendenti
non subiscano alcuna interruzione tra la riscossione
dell’assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà ed il momento in cui percepiranno la pensione, con accollo da parte dell’azienda dell’eventuale relativo onere.
FONDO SANITARIO - FSI Mantenimento dell’iscrizione al Fondo Sanitario come iscritto
in servizio fino al mese precedente a quello in cui
l’iscritto percepirà il trattamento pensionistico A.G.O. (o
di altra forma pensionistica di base), con contribuzione a
proprio carico e a carico dell’azienda alle stesse condizioni previste per il personale in servizio.
CONDIZIONI
BANCARIE / CREDITIZIE
E’ garantito il mantenimento delle condizioni bancarie e creditizie agevolate previste per i dipendenti in servizio fino al momento in cui si inizierà a riscuotere il trattamento pensionistico AGO (o di altra forma pensionistica di base).
PART TIME
L’azienda si impegna ad accogliere
positivamente le
domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale (part time) a tempo pieno (full time) presentate nel corso del mese precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
L’azienda, inoltre, accoglierà l’adesione -applicando i criteri
sopra esposti- anche da parte dei dipendenti che abbiano già trasmesso l’adesione al part time al pensionamento di cui al Protocollo per l’occupazione e lo sviluppo sostenibile del 1° febbraio 2017.
XXXXX – EX FESTIVITA’ PERMESSI
LECOIP
Coloro che aderiranno all’offerta per accedere al Fondo di Solidarietà dovranno fruire di tutte le ferie, le ex festività ed i permessi maturati.
Entro maggio 2022 il lavoratore, che a suo tempo ha aderito
al Piano di Investimento LECOIP 2.0, riceverà il Capitale
inizialmente assegnato pro quota, determinato facendo il
rapporto tra il periodo di permanenza in azienda prima
dell’uscita per l’accesso al Fondo di Solidarietà ed il periodo di durata del Lecoip 2.0.
Alla somma sopra evidenziata (Capitale inizialmente assegnato pro quota), sarà riconosciuto anche l’eventuale apprezzamento del titolo per il periodo intercorrente tra l’assegnazione (luglio 2018) e la cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso al Fondo di Solidarietà.
ASSEGNO FONDO SOLIDARETA’
ENTE EROGANTE
INPS
ASSEGNO
L’assegno è liquidato già al netto delle imposte
TASSAZIONE
Le somme erogate costituiscono un reddito assoggettato a
tassazione separata.
PAGAMENTO
1° giorno del mese “banca aperta”
FREQUENZA
Mensile anticipata per 13 mensilità
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Il lavoratore riceverà dall’Inps la CU. In assenza di altri redditi
imponibili non sussiste alcun obbligo dichiarazione dei redditi.
di presentare la
DETRAZIONI - DEDUZIONI
In assenza di altri redditi, oltre a quelli relativi all’assegno di solidarietà, il lavoratore non ha diritto ad alcuna deduzione e/o detrazione (come visto in precedenza l’assegno è
soggetto a tassazione separata). Non si potranno, quindi,
detrarre le spese mediche, i premi polizze vita, gli interessi relativi ai mutui, le spese riferite ad interventi edilizi etc. etc.
FAMILIARE A CARICO
Se il lavoratore, oltre all’assegno di solidarietà, non gode di ulteriori redditi superiori ad € 2.840,51, potrà essere
dichiarato a carico del coniuge o di un altro familiare
convivente. Il coniuge od il familiare convivente, avrà diritto a
detrarre dal proprio reddito (nella misura pro-tempore
vigente) le spese (non tutte) sostenute dal titolare dell’assegno di solidarietà.
ADDIZIONALI
Poiché si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, l’assegno di solidarietà NON è assoggettato alle addizionali regionali e comunali.
CONTRIBUZIONE
Per tutta la durata di permanenza nel Fondo di Solidarietà il datore di lavoro verserà i contributi figurativi previdenziali necessari per raggiungere il diritto alla pensione.
La base imponibile per il calcolo dei contributi figurativi è costituita dall’ultima retribuzione percepita in servizio dal
lavoratore (al netto di alcune voci quali ad esempio quelle
relative a: PVR,VAP, sistema incentivante, ore straordinarie).
REVERSIBILITA’
L’assegno di solidarietà NON è reversibile a favore dei superstiti.
Ai superstiti però spetterà la PENSIONE INDIRETTA il cui ammontare sarà determinato tenendo conto di tutti i contributi versati dal lavoratore e da quelli figurativi versati dal datore di lavoro durante il periodo di effettiva permanenza nel Fondo di Solidarietà.
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
Al titolare dell’assegno di solidarietà
assegni per il nucleo familiare.
NON spettano gli
RIVALUTAZIONE (perequazione)
L’assegno di solidarietà NON beneficia di alcun tipo di rivalutazione, come quella ad esempio prevista per le pensioni (“perequazione”).
CUMULO | ||
ATTIVITA’ SVOLTA | LAVORATORE DIPENDENTE | LAVORATORE AUTONOMO |
E’ cumulabile ma, nel caso in cui | E’ cumulabile per un importo pari al | |
NON IN CONCORRENZA CON EX DATORE DI LAVORO | l’importo dell’assegno sommato alla nuova retribuzione superi l’ultimo stipendio percepito in servizio (rapportato ad anno), l’assegno di solidarietà sarà diminuito per la parte eccedente lo stipendio. Analoga sorte seguono i | trattamento minimo di pensione aumentato della metà della parte eccedente il trattamento stesso. La parte rimanente è tolta al titolare dell’assegno ed i contributi figurativi sono proporzionalmente ridotti. |
contributi figurativi. | ||
IN | NON cumulabile con l’assegno di | NON cumulabile con l’assegno di |
CONCORRENZA | solidarietà. Sia l’assegno, sia i contributi | solidarietà. Sia l’assegno, sia i |
CON | figurativi sono sospesi per tutto il periodo | contributi figurativi sono sospesi per |
EX DATORE DI | di svolgimento dell’attività. | tutto il periodo di svolgimento |
LAVORO | dell’attività. |
CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO
DESTINATARI Lavoratori appartenenti alle categorie delle Aree
Professionali, dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti del
Gruppo Intesa Sanpaolo “Italia” -con applicazione del CCNL Credito-, che:
- ENTRO IL 30 GIUGNO 2020 matureranno, oppure hanno già maturato i requisiti per aver diritto alla pensione ANTICIPATA o alla pensione di VECCHIAIA o altra forma previdenziale AGO;
- TRA IL 1° LUGLIO 2020 ED IL 31 DICEMBRE 2021 matureranno il requisito pensionistico per aver diritto
alla pensione ANTICIPATA o alla pensione di
VECCHIAIA o altra forma previdenziale Ago (l’opzione è in alternativa alla cessazione per accesso al Fondo di Solidarietà, vedi pag. 4);
- ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021 hanno maturato o che matureranno i requisiti per aver diritto alla pensione con la c.d. “Quota 100”;
- ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 hanno già maturato i requisiti per aver diritto alla pensione con la c.d. “Opzione Donna”.
GRADUATORIA
Xxxxxxx accolte le domande di adesione fino ad un
massimo di 1.000.
Nel caso in cui il numero di domande superasse le 1.000
previste, sarà predisposta una graduatoria unica con le seguenti priorità:
1) titolari delle previsioni di cui alla L. 104/92, art. 3, c.3, per sé, di seguito,
2) maggior prossimità alla maturazione del diritto alla pensione (ANTICIPATA, VECCHIAIA, “Quota 100”, “Opzione Donna”) e, in caso di pari data di maturazione del diritto alla pensione, anzianità anagrafica.
ATTENZIONE: la titolarità delle previsioni della L. 104/92 deve essere posseduta alla data di accettazione dell’Offerta al Pubblico;
Xxxxxxxx e/o ricongiunzioni dovranno risultare già chiesti alla data di accettazione dell’Offerta al Pubblico e perfezionati in tempo utile.
TIPOLOGIA USCITA DATA USCITA
Cessazione volontaria e non revocabile.
Le uscite sono così previste:
31 luglio 2019 (ultimo giorno di lavoro) per coloro che hanno già maturato i requisiti pensionistici
ultimo giorno del mese che precede quello in cui si ha diritto a riscuotere la pensione (anticipata, vecchiaia, “Quota 100”, “Opzione Donna” o altra forma AGO) per coloro che devono ancora maturare il requisito pensionistico.
FONDO SANITARIO - FSI
Dal momento della cessazione del
servizio, il Fondo
Sanitario Integrativo del Gruppo ISP provvederà ad inviare all’iscritto una comunicazione con le modalità da utilizzare per confermare o recedere l’iscrizione al Fondo.
Dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino al 31
dicembre dello stesso anno gli addebiti relativi alle quote d’iscrizione saranno addebitate con le competenze erogate e con le stesse modalità del personale in servizio.
Dal 1° gennaio dell’anno successivo sarà addebitato direttamente il conto corrente, previa sottoscrizione del mod.
CONDIZIONI
SEDA (contribuzione 3% su tutte le AGO).
voci della pensione
BANCARIE / CREDITIZIE
XXXXX – EX FESTIVITA’ PERMESSI
LECOIP 2.0
E’ garantito il mantenimento delle condizioni bancarie e creditizie agevolate previste per i dipendenti in servizio fino al momento in cui si inizierà a riscuotere il trattamento pensionistico AGO (o di altra forma pensionistica di base).
Prima del pensionamento i lavoratori dovranno fruire di tutte le ferie, le ex festività ed i permessi maturati.
Se la cessazione del rapporto di lavoro avverrà prima di maggio 2022 il lavoratore, che a suo tempo ha aderito al Piano di Investimento Lecoip 2.0, riceverà il Capitale inizialmente assegnato pro quota, determinato facendo il
rapporto tra il periodo di permanenza in azienda prima
dell’uscita per l’accesso al Fondo di Solidarietà ed il periodo di durata del Lecoip 2.0.
Alla somma sopra evidenziata (Capitale inizialmente assegnato pro quota), sarà riconosciuto anche l’eventuale apprezzamento del titolo per il periodo intercorrente tra l’assegnazione (luglio 2018) e la cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso al Fondo di Solidarietà.
CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO Requisiti ENTRO IL 30 GIUGNO 2020
DESTINATARI Lavoratori appartenenti alle categorie delle Aree
Professionali, dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti del
Gruppo Intesa Sanpaolo “Italia” -con applicazione del CCNL Credito- che, ENTRO IL 30 GIUGNO 2020, matureranno,
oppure hanno già maturato i requisiti per aver diritto alla
pensione ANTICIPATA o alla pensione di VECCHIAIA o altra forma previdenziale AGO.
INCENTIVO
Ai lavoratori che hanno già maturato i requisiti pensionistici di anzianità o vecchiaia, o che li matureranno ENTRO il 30 GIUGNO 2020, sarà erogato -a titolo di trattamento
aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto
(TFR)- un importo pari all’Indennità di mancato preavviso:
- n. 2 mensilità per le Aree Professionali
- n. 4 mensilità per i Quadri Direttivi
- n. 6 mensilità per i Dirigenti
PREMIO TEMPESTIVITA’
Nel caso in cui le domande per la cessazione del rapporto al pensionamento pervengano all’azienda ENTRO IL 14 GIUGNO 2019, ai lavoratori sarà riconosciuto, sempre a titolo di trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto, un importo pari a:
- n. 2 mensilità ulteriori (uguale per tutti)
SCADENZA MODALITA’ ADESIONE
Richiesta da formulare ENTRO IL 21 GIUGNO 2019
Sottoscrizione modulo di Allegato “B” da inviare:
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Amministrazione Personale Xxx Xxxxxxxx Xxx 000
00000 – XXXXXXXXXXXX (XX)
Una copia dovrà essere anticipata a mezzo fax al n°: 000 000 0000
CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO
Requisiti
TRA 1° LUG IO 2020 E 31 DICEMB E 2021
DESTINATARI Lavoratori appartenenti alle categorie delle Aree
Professionali, dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti del
Gruppo Intesa Sanpaolo “Italia” -con applicazione del CCNL Credito- che, TRA IL 1° LUGLIO 2020 ED IL 31 DICEMBRE
2021, matureranno il requisito pensionistico per aver
diritto alla pensione ANTICIPATA o alla pensione di
VECCHIAIA o altra forma previdenziale Ago (l’opzione è in alternativa alla cessazione per accesso al Fondo di Solidarietà, vedi pag. 4).
INCENTIVO
Ai lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici di anzianità o vecchiaia, tra il 1° LUGLIO 2020 e il 31 DICEMBRE 2021 e che, in alternativa all’accesso al Fondo di Solidarietà (vedi pag. 4), hanno optato per la
cessazione del rapporto di lavoro al requisiti pensionistici sopra citati, sarà
raggiungimento dei erogato, a titolo di
trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto (TFR), un importo pari all’Indennità di mancato preavviso:
- n. 2 mensilità per le Aree Professionali
- n. 4 mensilità per i Quadri Direttivi
- n. 6 mensilità per i Dirigenti
PREMIO TEMPESTIVITA’
Nel caso in cui le domande per la cessazione del rapporto al pensionamento pervengano all’azienda ENTRO IL 14 GIUGNO 2019, ai lavoratori sarà riconosciuto, sempre a titolo di trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto, un importo pari a:
- n. 2 mensilità ulteriori (uguale per tutti)
SCADENZA MODALITA’ ADESIONE
Richiesta da formulare ENTRO IL 21 GIUGNO 2019
Sottoscrizione modulo Allegato “C” da inviare a:
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Amministrazione Personale Xxx Xxxxxxxx Xxx 000
00000 XXXXXXXXXXX (XX)
Una copia dovrà essere anticipata a mezzo fax al n°: 000 000 0000
CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO
“QUOTA 100”
DESTINATARI Lavoratori appartenenti alle categorie delle Aree
Professionali, dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti del
Gruppo Intesa Sanpaolo “Italia” -con applicazione del CCNL Credito- che, ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021, hanno
INCENTIVO
maturato o che matureranno i requisiti pensione con la c.d. “Quota 100”;
Ai lavoratori che hanno già maturato,
per aver diritto alla
o che matureranno
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021, i requisiti pensionistici
utilizzando la c.d. “Quota 100” sarà erogato, a titolo di
trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto (TFR), un importo pari all’Indennità di mancato preavviso:
- n. 2 mensilità per le Aree Professionali
- n. 4 mensilità per i Quadri Direttivi
- n. 6 mensilità per i Dirigenti
ULTERIORE INCENTIVO
L’Ulteriore Incentivo è rapportato al numero dei mesi che intercorrono tra il mese di cessazione (non computato) del rapporto di lavoro con “Quota 100” ed il mese in cui il lavoratore avrebbe raggiunto il teorico requisito per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne), o quella di vecchiaia -se antecedente rispetto alla pensione anticipata-. Al lavoratore sarà erogato, a titolo di trattamento aggiuntivo / integrativo al TFR un importo pari a:
- 1,50% della R.A.L. per ogni mese compreso tra il 7° ed il 18°;
- 2,00% della R.A.L. per ogni mese a decorrere dal 19°
(compreso).
PREMIO TEMPESTIVITA’
ATTENZIONE
La somma dell’INCENTIVO e dell’ULTERIORE INCENTIVO
non potrà superare il 75% della R.A.L.
Nel caso in cui le domande per la cessazione del rapporto al
pensionamento
pervengano all’azienda ENTRO IL 14 lavoratori sarà riconosciuto, sempre a aggiuntivo/integrativo al Trattamento di importo pari a:
GIUGNO 2019, ai
titolo di trattamento Fine Rapporto, un
- n. 2 mensilità ulteriori (uguali per tutti).
SCADENZA MODALITA’ ADESIONE
Richiesta da formulare ENTRO IL 21 GIUGNO 2019
Sottoscrizione modulo di Allegato “D” da inviare a: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Amministrazione Personale Xxx Xxxxxxxx Xxx 000
00000 XXXXXXXXXXXX (XX)
Una copia dovrà essere anticipata a mezzo fax al n°: 000 000 0000
CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO
“OPZIONE DONNA”
DESTINATARI Lavoratrici appartenenti alle categorie delle Aree
Professionali, dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti del
Gruppo Intesa Sanpaolo “Italia” -con applicazione del CCNL Credito- che, ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018, hanno già maturato i requisiti per aver diritto alla pensione con la c.d. “Opzione Donna”;
INCENTIVO Le lavoratrici che ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 hanno già
maturato il requisito per pensionistico utilizzando la c.d.
“Opzione Donna” hanno la facoltà di risolvere il rapporto di
lavoro ricevendo -a titolo aggiuntivo/integrativo al Trattamento (TFR)- un importo pari a:
di trattamento di Fine Rapporto
- 75% della R.A.L.
PREMIO TEMPESTIVITA’
Nel caso in cui le domande per la cessazione del rapporto al pensionamento pervengano all’azienda ENTRO IL 14 GIUGNO 2019, ai lavoratori sarà riconosciuto, sempre a titolo di trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto, un importo pari a:
- n. 2 mensilità ulteriori (uguali per tutti)
Tale importo si sommerà all’INCENTIVO.
SCADENZA MODALITA’ ADESIONE
Richiesta da formulare ENTRO IL 21 GIUGNO 2019
Sottoscrizione modulo di Allegato “E” da inviare a: Intesa Sanpaolo S.p.A. – Amministrazione Personale Xxx Xxxxxxxx Xxx 000
00000 XXXXXXXXXXXX (XX)
Una copia dovrà essere anticipata a mezzo fax al n°: 000 000 0000
SISTEMA PENSIONISTICO
Brevissima sintesi sul mondo “PENSIONI”
Pensione di VECCHIAIA Il diritto si consegue
⮱ con almeno 20 anni contributi e
⮱ raggiungendo un’età anagrafica variabile per DONNE e UOMINI
Pensione ANTICIPATA
“QUOTA 100”
“Opzione Donna”
ATTENZIONE
Spetta a coloro che, pur avendo un’età anagrafica inferiore ai limiti previsti per poter godere della pensione di VECCHIAIA, abbiano maturato una determinata contribuzione previdenziale (vedi tabella pag. 17)
Sperimentale (vedi pagina. 18)
Eccezione (vedi pagina. 19)
❖ Unità di misura contributiva: l’unità di misura dei contributi è la settimana (52 settimane corrispondono ad un anno). “Le settimane di ciascun periodo assicurativo corrispondono al numero dei sabati compresi nel periodo stesso incrementato dell’eventuale frazione di settimana successiva all’ultimo sabato, da considerare come settimana intera (arrotondamento per eccesso)…”. [Messaggio INPS n. 36298 del 3-11-2005]
❖ Età: composta da anni e giorni, trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni (computati non considerando il giorno di partenza e computando quello di arrivo) vanno trasformati in anno dividendo il numero dei giorni per 365.
❖ Anzianità contributiva: deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale.
PENSIONE DI VECCHIAIA
REQUISITI
FINESTRA
Lavoratori settore privato già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contributi (equivalenti a 1040 settimane)
Non è prevista l’applicazione delle c.d. finestra mobile.
DATA MATURAZIONE | UOMINI e DONNE |
Dal 1° gennaio 2019 | 67 anni |
Dal 1° gennaio 2020 | 67 anni |
Dal 1° gennaio 2021 | 67 anni e 3 mesi |
Dal 1° gennaio 2022 | 67 anni e 3 mesi |
Dal 1° gennaio 2023 | 67 anni e 4 mesi |
Dal 1° gennaio 2024 | 67 anni e 4 mesi |
Dal 1° gennaio 2025 | 67 anni e 6 mesi |
SPERANZA DI VITA Dal 1° gennaio 2021 è prevista l’applicazione della c.d. speranza di vita (che sarà adeguata ogni due anni). |
PENSIONE ANTICIPATA
REQUISITI Tutti coloro che sono in possesso di anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995 hanno la facoltà di
ottenere la pensione ANTICIPATA a condizione che
abbiano maturato le sotto riportate anzianità contributive.
Per il raggiungimento del requisito dell’anzianità contributiva è ritenuta valida la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo.
FINESTRA
Dal 1° gennaio 2019 una volta pensionistici bisognerà attendere percepire la pensione.
maturati i requisiti
3 (tre) mesi per
DECORRENZE | ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA | |
UOMINI | DONNE | |
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
SPERANZA DI VITA Fino al 31 dicembre 2026 non è prevista l’applicazione della speranza di vita. |
PENSIONE
“QUOTA 100”
REQUISITI In via sperimentale, nel triennio 2019 – 2021 i lavoratori che
hanno:
⮚ un’anzianità contributiva di almeno 38 ANNI e
⮚ un’ età anagrafica di almeno 62 ANNI,
possono conseguire il trattamento pensionistico ricorrendo alla c.d. “Quota 100” .
FINESTRA
Una volta maturati i requisiti pensionistici bisognerà attendere 3 (tre) mesi per percepire la pensione.
QUOTA 100 | |
Requisito contributivo * | 38 ANNI |
Ultima data per maturazione requisito contributivo | 31/12/2021 |
Età necessaria * | 62 anni |
Ultima data per maturazione requisito anagrafico | 31/12/2021 |
Finestra mobile ** | 3 mesi |
* I requisiti contributivi e anagrafici devono essere entrambi posseduti al momento della domanda di pensionamento. ** Per i lavoratori del settore privato, la pensione sarà riscossa una volta decorsi almeno 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti pensionistici. |
PENSIONE “OPZIONE DONNA” |
REQUISITI
FINESTRA
Le LAVORATRICI dipendenti che, ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018, hanno:
⮚ un’anzianità contributiva di almeno 35 ANNI e
⮚ un’ età anagrafica di almeno 58 ANNI,
possono conseguire il trattamento pensionistico a condizione che optino per la liquidazione della pensione utilizzando le regole di calcolo -meno vantaggiose- del SISTEMA CONTRIBUTIVO.
N
Le lavoratrici che hanno maturato i requisiti CONTRIBUTIVI (35 anni) e ANAGRAFICI (58 anni) dopo il 31 dicembre 2010 potranno RISCUOTERE la pensione decorsi 12 mesi.
OPZIONE DONNA | |
Requisito contributivo | 35 AN I |
Ultima data per maturazione requisito contributivo | 31/12/2018* |
Età necessaria * | 58 anni |
Ultima data per maturazione requisito anagrafico | 31/12/2018 |
Finestra mobile ** | 12 mesi |
* Il requisito non è soggetto agli adeguamenti della speranza di vita. ** La pensione sarà riscossa una volta decorsi almeno 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti pensionistici. |
PENSIONE AVORI USURANTI |
L
REQUISITI SOGGETTIVI I lavoratori che hanno svolto lavori c.d. “usuranti” hanno
diritto al trattamento pensionistico anticipato. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori NOTTURNI (vedi pag. successiva).
REQUISITI OGGETTIVI
Per averne diritto i lavoratori devono aver svolto una delle attività usuranti:
- per almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
- per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Nel computo dei periodi di svolgimento delle attività “usuranti” sono esclusi i periodi di contribuzione figurativa.
BENEFICIO I lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi,
con almeno 35 anni di anzianità contributiva, conseguono il diritto alla pensione come indicato in tabella:
PERIODO | ETA’ ANAGRAFICA | QUOTA |
Fino al 31.12.2026 | Almeno 61 anni e 7 mesi | 97,6 |
SPERANZA DI VITA FINESTRA
Gli incrementi derivanti speranza di vita sono stati congelati fino al 2026.
Non è prevista l’applicazione della finestra.
PENSIONE
LAVORATORI NOTTURNI
REQUISITI
Appartengono a questa categoria:
i lavoratori a turni che prestano la loro attività di notte
per almeno 6 ore comprendenti mezzanotte e le 5 del mattino
l’intervallo tra la
(almeno 78 giorni
all’anno per chi matura i requisiti tra il 1° luglio 2007 ed il 30 giugno 2009; almeno 64 per chi matura i requisiti dal 1° luglio 2009);
i lavoratori che svolgono la propria attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi pari ad un intero anno lavorativo.
Per coloro che prestano le attività notturne a turni per un periodo inferiore a 78 giorni lavorativi annui, l’accesso al pensionamento anticipato è consentito:
al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per i
lavori usuranti MAGGIORATO di 2 “QUOTE” maggiorato di due unità annui sono compresi tra 64 e 71;
anni e del requisito se i giorni lavorativi
al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per i lavori usuranti MAGGIORATO di 1 anno e del requisito
FINESTRA
“QUOTE” maggiorato di una unità annui sono compresi tra 71 e 77.
Non sono previste finestre.
se i giorni lavorativi
LAVORATORI NOTTURNI | ||
Giorni di lavoro notturno per anno | ETA’ ANAGRAFICA | QUOTA |
Da 64 a 71 | Almeno 63 anni e 7 mesi | 99,6 |
Da 72 a 77 | Almeno 62 anni e 7 mesi | 98,6 |
Oltre 77 | Almeno 61 anni e 7 mesi | 97,6 |
Fino al 31 dicembre 2026 non si applica la speranza di vita. |
PENSIONE
INVALIDI
REQUISITI Dal 1° gennaio 2019, i lavoratori invalidi in misura non
inferiore all’80% raggiungono il diritto
VECCHIAIA ad un’età anagrafica di:
DONNE 56 anni
UOMINI 61 anni
alla Pensione di
Il requisito contributivo minimo è di 20 anni se maturato dopo il 1992 (15 anni se maturato ante 1992).
Inoltre, per i lavoratori invalidi civili, invalidi da lavoro INAIL,
sordomuti, con grado di invalidità superiore al 74%,
l’anzianità contributiva viene maggiorata, ai fini del diritto e
dell’importo della liquidazione della massimo di 5 anni:
pensione, e per un
di 2 mesi per ogni anno di attività prestata dal riconoscimento dell’invalidità;
di 1/6 per ogni settimana di lavoro inferiori all’ anno.
svolto per periodi
Dal calcolo sono esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivanti da riscatto di periodi non lavorati.
FINESTRA Una volta maturati i requisiti pensionistici bisognerà
attendere 12 (dodici) mesi prima di pensione.
poter riscuotere la
PENSIONE
NON VEDENTI
REQUISITI
Cecità assoluta o residuo visivo non
superiore a 1/10 in
entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Questa categoria di lavoratori ha diritto ad una
maggiorazione dell’anzianità contributiva, valida sia ai fini del diritto sia ai fini dell’importo della pensione, nella misura di 4 mesi per ogni anno di attività lavorativa prestata in
qualità di non vedente (non sono validi i periodi di
aspettativa e congedi non retribuiti, né quelli coperti da contribuzione figurativa o volontari o derivanti da riscatto di periodi non lavorati).
Per periodi inferiori all’anno, il beneficio compete in misura
proporzionale, aumentando di 1/3 il numero delle settimane di lavoro svolto.
Per il 2019 il diritto alla Pensione di VECCHIAIA si
consegue raggiungendo l’età anagrafica di:
DONNE 51 anni *
UOMINI 56 anni *
* Da adeguare alla speranza di vita.
Inoltre, il requisito contributivo è costituito da:
anzianità iscrizione previdenziale di almeno 10 anni
numero minimo di contributi pari anch’esso ad almeno 10 anni
FINESTRA Una volta maturati i requisiti pensionistici bisognerà
attendere 12 (dodici) mesi prima di pensione.
poter riscuotere la
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Coloro che sono iscritti ad una forma di previdenza complementare (sia essa a
prestazione definita o a contribuzione definita), con almeno 5 anni di partecipazione, possono farsi erogare la PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE a partire dal momento in cui maturano i requisiti pensionistici (senza attendere, se previste, eventuali “Finestre”), con le seguenti opzioni:
RENDITA
Nelle varie forme previste da ogni Previdenza Complementare (mensile, certa, etc. etc.)
singolo Fondo di annuale, reversibile,
CAPITALE
100% se iscritti ad un fondo pensione in data antecedente al 28 aprile 1993 (c.d. “Vecchi Iscritti ”)
100% se la rendita fornita dal 70% del Montante Maturato
(c.d. “zainetto”) è inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS: per il 2013 l’importo dell’assegno è pari a 442,3 €uro mensili (opzione valida per tutti)
50% massimo del Montante Maturato se iscritti ad un fondo pensione in data successiva al 28 aprile 1993 (c.d. “Nuovi Iscritti”)
X.X.X.X. L’iscritto , ricorrendo alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (X.X.X.X.), può chiedere l’erogazione -in tutto od in parte- della propria posizione individuale maturata.
La liquidazione sarà effettuata in rate trimestrali fino al
raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
Possono beneficiare della X.X.X.X. le persone con 62 anni di
età anagrafica oppure con un periodo
Fondo di Solidarietà di almeno 24
di permanenza nel mesi e con un’età
anagrafica di almeno 57 anni (in quest’ultimo caso, però, sarà necessario attendere i 24 mesi prima di poter formulare la domanda).
La tassazione applicata è particolarmente favorevole.
ATTESA
L’iscritto può anche decidere di NON farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare -né sotto forma di
Xxxxxxx, né sotto forma di Capitale- decisione a data futura, con facoltà
e procrastinare tale
-NON obbligo- di
effettuare ulteriori versamenti contributivi a proprio carico (che saranno deducibili ai fini fiscali).
TASSAZIONE
PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
Le Prestazioni Pensionistiche Complementari relative ai montanti (“zainetti”) accumulati dopo il 1° gennaio 2007, siano esse erogate sotto forma di RENDITA o sotto forma di
CAPITALE, sono tassate per la parte che non è già stata
assoggettata a tassazione nella fase di accumulo (contributi non tassati e rendimenti della gestione finanziaria che invece
sono soggetti ad imposta sostitutiva). La parte imponibile
così determinata è assoggettata ad una ritenuta a titolo d’imposta (c.d. “ritenuta secca”) nella seguente misura:
RENDITA
o 15 %
CAPITALE
Questa aliquota si riduce di 0,30 pp. per ogni anno di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari (quindi non necessariamente di partecipazione sempre allo stesso fondo) successivo al 15° anno, con una riduzione massima di 6 punti.
Se l’iscrizione è avvenuta in data anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni d’iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15. Per il computo del periodo di partecipazione sono considerati utili tutti i periodi d’iscrizione
per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della
posizione individuale (indipendentemente dall’effettivo versamento dei contributi).
Dopo 35 anni di permanenza, pertanto, l’aliquota sarà pari al 9,0%. La tassazione così determinata (sia essa applicata alla RENDITA od al CAPITALE) sarà trattenuta da chi eroga la Prestazione Pensionistica Complementare, senza ulteriori obblighi per l’iscritto:
NON confluirà nel reddito complessivo,
NON sarà soggetta alle addizionali regionali/comunali
ANNI di PARTECIPAZIONE Per anno s’intende un periodo composta da 365 giorni decorrenti dal giorno d’iscrizione | RITENUTA EFFETTIVA APPLICABILE | RITENUTA BASE | RIDUZIONE APPLICATA |
da 1 a 15 | 15,00% | 15,00% | 0,00% |
16 | 14,70% | 15,00% | 0,30 |
17 | 14,40% | 15,00% | 0,60 |
18 | 14,10% | 15,00% | 0,90 |
19 | 13,80% | 15,00% | 1,20 |
20 | 13,50% | 15,00% | 1,50 |
21 | 13,20% | 15,00% | 1,80 |
22 | 12,90% | 15,00% | 2,10 |
23 | 12,60% | 15,00% | 2,40 |
24 | 12,30% | 15,00% | 2,70 |
25 | 12,00% | 15,00% | 3,00 |
26 | 11,70% | 15,00% | 3,30 |
27 | 11,40% | 15,00% | 3,60 |
28 | 11,10% | 15,00% | 3,90 |
29 | 10,80% | 15,00% | 4,20 |
30 | 10,50% | 15,00% | 4,50 |
31 | 10,20% | 15,00% | 4,80 |
32 | 9,90% | 15,00% | 5,10 |
33 | 9,60% | 15,00% | 5,40 |
34 | 9,30% | 15,00% | 5,70 |
da 35 in poi | 9,00% | 15,00% | 6,00 |
TASSAZIONE “VECCHI ISCRITTI”
PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
Coloro che sono iscritti ad un fondo pensione in data
antecedente al 28 aprile 1993, c.d. “Vecchi Iscritti ”, hanno la facoltà di farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare sotto forma di CAPITALE nella misura del 100%.
La tassazione a cui sarà assoggettato il Montante Maturato differirà in funzione della scelta effettuata dall’iscritto, come sotto indicato:
LIQUIDAZIONE INDIFFERENZIATA
In questo caso TUTTO il Montante Maturato, “zainetto”, sarà liquidato applicando il meno vantaggioso regime tributario vigente fino al 31 dicembre 2006 che, per semplificare, indicheremo nell’aliquota prevista per il TFR*
LIQUIDAZIONE DIFFERENZIATA
Con questa scelta l’iscritto manterrà maturato ante e post 1° gennaio 2007
ben distinto quanto
Montante Maturato fino al 31 dicembre 2006 - A questa
parte dello “zainetto” sarà applicato il regime tributario
previsto fino al 31 dicembre 2006 che, per semplificare, indicheremo nell’aliquota prevista per il TFR *
Montante Maturato dal 1° gennaio 2007 – A questa parte di Xxxxxxxx (E SOLO A QUESTA) sarà invece applicato il regime tributario introdotto successivamente, che prevede
un’aliquota massima del 15% **, ed il conseguente regime
civilistico (D.Lgs. n° 252/2005, art. 11) che consente di liquidarne al massimo il 50% (come per i “nuovi iscritti”). Tenuto conto però che il residuo Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2007 difficilmente sarà in grado di fornire una rendita pari ad almeno il 70% dell’assegno sociale, sarà molto probabile ottenere anche in questo caso l’integrale liquidazione di quanto Maturato.
* Il Montante Maturato fino al 31 dicembre 2000 sarà tassato con la
stessa aliquota di tassazione prevista per il TFR su un imponibile
ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore entro il limite del 4% della sua retribuzione.
Il Montante Maturato dopo il 1 gennaio 2001 sarà assoggettato a tassazione separata su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo (TUIR, artt. 17, comma 1 lettera a-bis) e 20). Lo svantaggio consiste nel fatto che al Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2007 NON sarà applicato il regime che prevede un’aliquota massima del 15% (diminuita di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15° anno, con una riduzione massima di 6 punti) che, di norma, è inferiore all’aliquota TFR.
** Tale aliquota sarà diminuita di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15° anno, con una riduzione massima di 6 punti.
La presente Guida costituisce (e non sostituisce) un semplice ausilio alla lettura dello
ACCORDO DEL 29 MAGGIO 2019 DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO
NORMATIVA PENSIONISTICA
La Guida è stata redatta tenendo conto dei molteplici interventi legislativi succedutisi nel tempo, in particolare quelli introdotti con:
• la c.d. “Manovra di luglio 2011” (D.L. n° 98 del 6 luglio 2011 convertito con modifiche nella L. n° 111 del 15 luglio 2011) che ha anticipato e modificato il criterio della Speranza di Vita;
• la c.d. “Manovra di agosto 2011” (D.L. n° 138 del 13 agosto 2011 convertito nella L. n° 148 del 14 settembre 2011) che ha incrementato il requisito anagrafico per aver diritto alla pensione;
• le “Disposizioni urgenti
per la crescita e l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici” (D.L. n° 201 dicembre 2011);
del 6 dicembre 2011 convertito nella
L. n° 214 del 22
• le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici contenute nella “Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative” (D.L. n° 216 del convertito nella L. n° 14 del 24 febbraio 2012);
29 dicembre 2011
• la legge di bilancio 2017 che ha mitigato la riforma del 2011 (L. n° 232 dell’11 dicembre 2016);
• le recenti “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” che hanno introdotto “Quota 100” e “Opzione Donna” (D.L. n° 4 del 28 gennaio 2019 convertito nella L. n° 26 del 28 marzo 2019)
Per quanto posso apparire banale e scontato, ricordiamo che il diritto alla pensione (ed alla conseguente sua riscossione) NON è stabilito né dalle XX.XX., né tanto meno dall’azienda.