AMBITO TERRITORIALE N. (Comune di Bari)
AMBITO TERRITORIALE N.
(Comune di Bari)
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (L. 104/1992)
Riferimenti normativi:
DPR 61 6/77 delega alle Regioni delle funzioni amministrative indicate nell'art. 117 della Costituzione;
L. 517/77 norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'Ordinamento Scolastico;
L. 833/78 Istituzione del SSN e successive integrazioni e modifiche;
L. 104/92 legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
D.M. 09/07/92 indirizzi per la stipula degli Accordi di Programma ai sensi dell'art. 13 della L. quadro n.104/92;
D.L. 502/92 norme per la razionalizzazione del S.S.N.;
L. 423/93 norme per le attestazioni da parte delle UU.SS.LL. della condizione di disabilità in ordine all'istruzione scolastica;
DPR 24/02/94 atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle AUSL in materia di alunni portatori di handicap;
L. 19/94 norme per la prevenzione, riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap;
DPCM 07/06/95 carta dei servizi scolastici;
D.Igs 112/98 conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali;
L. 162/98 modifiche alla L. 104/92, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;
D.M. 141/99 classi con portatori di handicap;
D.Igs 267/00 T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
L. 328/00 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
DPCM 29/11/2001 definizione dei livelli essenziali di assistenza;
L.R. 19/06 - disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini in Puglia;
Accordo di programma per l'adozione del Piano Sociale di Zona 2005/07 nell'Ambito Territoriale n. 6
Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socioassistenziali (ex art. 30 Dlgs 267/00)
Delibera X.X. x. 00 xxx 00/00/00 - Xxxxxx xx Xxxx xx Xxxx
Regolamento regionale della Puglia n. 6 del 08/03/2007 modalità e criteri per I'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica.
Le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari specificate costituiscono supporto e parte integrante del presente Accordo di Programma.
TITOLO PRIMO: finalità, Enti firmatari, competenze e campo d'applicazione dell'Accordo di Programma
ART. 1 - FINALITA'
Il presente Accordo intende garantire il diritto alla frequenza, all'educazione e all'istruzione agli alunni disabili nelle scuole dell'obbligo presenti nel Comune di Bari.
Le finalità sono quelle di qualificare sempre più gli interventi d'integrazione scolastica, sociale e sanitaria garantendo un progetto di vita autonomo, partecipato e positivo per ogni persona disabile,
con lo sviluppo di tutti i potenziali individuali e delle opportunità d'inclusione sociale mediante una condivisione di iniziative che realizzino un'integrazione tra famiglia, scuola, servizi socio-sanitari e società.
Dette finalità sono perseguite:
a) assicurando l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione sociale dello studente disabile, mediante la realizzazione di un progetto educativo, riabilitativo, socio- assistenziale e di socializzazione, agevolando forme di integrazione tra attività scolastiche ed extra-scolastiche presenti sul territorio;
b) definendo Piani Educativi Individualizzati (PEI) sulla base della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale integrati e ridefiniti ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’Intesa della Conferenza Unificata del 20 marzo 2008, con il coinvolgimento dei Servizi socio-assistenziali;
c) individuando le rispettive competenze degli Enti sottoscrittori ed i correlativi impegni anche finanziari per i servizi da approntare e favorendo la massima sinergia tra gli Enti e i servizi coinvolti;
d) assicurando il personale necessario, compatibilmente con le dotazioni organiche e finanziarie, al progetto di integrazione, come previsto dalla normativa vigente;
e) riconoscendo e agevolando il ruolo della famiglia, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione e del volontariato, delle Fondazioni e degli Enti di Patronato di promozione sociale;
f) attivando i Gruppi di Lavoro per l’Handicap d’Istituto ai sensi dell'art. 15 della L. 104/92.
ART. 2 - ENTI FIRMATARI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
Sono firmatari del presente Accordo di Programma:
- il Comune di Bari;
- la ASL BA;
- gli Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado della città di Bari, comprensivi della rete S.A.B.A.;
- la Provincia di Bari;
- l’Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio VVI, Ambito Territoriale di Bari.
ART. 3 - CRITERI GENERALI
I sottoscritti firmatari, nel rispetto delle norme vigenti si accordano sui seguenti criteri generali da porre alla base dell'Accordo di Programma:
a) definizione delle modalità, dei tempi, degli interventi interistituzionali a favore della singola persona disabile che frequenta la scuola;
b) individuazione degli impegni che gli Enti assumono in rapporto alle specifiche competenze di ciascuno;
c) verifica delle modalità di attuazione e del rispetto dell'Accordo di Programma sottoscritto e della tutela delle posizioni soggettive e dell'esigibilità dei diritti.
ART. 4 - DESTINATARI
I destinatari delle azioni del presente Accordo di Programma sono gli allievi disaabili che abbiano i seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Bari, per i servizi garantiti dal Comune, o minori stranieri disabili, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro permesso di soggiorno;
- iscrizione e frequenza regolare presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della città si Bari stali comunali e paritarie, secondo le condizioni previste dalla normativa vigente;
- verbale di individuazione di alunno in situazione di handicap, rilasciato dalla competente ASL ai sensi del DPCM n. 185/2006 e susseguente Regolamento regionale n. 6/2007.
TITOLO SECONDO: percorso dell'integrazione e relativa documentazione.
ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI DISABILITA’ E DOCUMENTAZIONE CERTIFICATIVA
All’individuazione dell'alunno, anche se maggiorenne, come persona disabile, provvede l’ASL con apposito Collegio come stabilito dal Regolamento Regionale n. 6 del 08/03/2007, che disciplina “modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica”.
Detto Collegio, costituito da: un Dirigente medico di neuropsichiatria infantile in servizio presso l’U.O. di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza Ospedaliera o territoriale, un dirigente psicologo in servizio presso l’ASL, un assistente sociale in servizio presso l’ASL, certifica la condizione di handicap ai sensi dell'art. 3, C. 1 della legge 104/92 o lo stato di handicap grave ai sensi dell’art. 3, C. 3 della legge 104/92; il Collegio per l’accertamento dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, utilizza il sistema di classificazione diagnostica ICD 10 o in subordine il sistema ICD 9 - CM con l’indicazione della patologia stabilizzata o progressiva.
La domanda di accertamento della condizione di handicap viene presentata al Collegio ai sensi del DPCM n. 185 del 23/02/2006 dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale, nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 marzo per l'anno scolastico successivo, salvo eventuali deroghe, determinate dall’organo competente, e in ogni caso entro e non oltre il 30 aprile.
La scuola segnala eventuali difficoltà del minore, ai fini dell’individuazione della situazione di handicap, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno: gli/le insegnati segnalano al Dirigente Scolastico le difficoltà del minore; il Dirigente Scolastico convoca i genitori e li informa delle difficoltà accompagnando l’informazione con il rilascio di un vademecum (allegato A) sulle procedure di individuazione e certificazione della eventuale situazione di handicap. Entro 20 giorni dall’informativa il Dirigente Scolastico convoca nuovamente la famiglia per raccogliere l’esito delle procedure eventualmente avviate. In caso di inerzia della famiglia il Dirigente Scolastico invia una segnalazione al Servizio Sociale competente per territorio della ASL e del Comune.
Il Collegio deve concludere l'accertamento entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
Il verbale di accertamento, sottoscritto da tutti i componenti del Collegio, viene consegnato al richiedente che provvede a trasmetterlo tempestivamente alla scuola e all’Unità Multidisciplinare territoriale della ASL.
ART. 6 - DIAGNOSI FUNZIONALE/PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
La Diagnosi Funzionale, predisposta ai sensi della legge 104/92, è l’atto di valutazione dinamica di ingresso e presa in carica, per la piena integrazione scolastica e sociale. Alla Diagnosi Funzionale provvede l’Unità Multidisciplinare presente nei Servizi Specialistici per l’Infanzia e l’adolescenza del territorio di competenza. La Diagnosi Funzionale è redatta secondo i criteri del modello bio- psico-sociale alla base dell’ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, e si articola nelle seguenti parti:
- approfondimento anamnestico e clinico;
- descrizione del quadro di funzionalità nei vari contesti;
- definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici sociali ed educativi e delle idonee strategie integrate di intervento;
- individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e sociale.
In questa nuova versione, la Diagnosi Funzionale include anche il Profilo Dinamico Funzionale e corrisponde, in coerenza coi i principi dell’ICF, al Profilo di funzionamento della persona.
Per gli aspetti inerenti l’individuazione delle competenze professionali e delle risorse strutturali, l’Unità Multidisciplinare è affiancata da un esperto di pedagogia e didattica speciale designato dall'Ufficio Scolastico Provinciale e da un operatore esperto sociale in carico ai Piani di Zona, (art. 19 legge n. 328/2000) o agli Enti Locali competenti e ASL. La Diagnosi Funzionale viene sempre
stesa dall’Unità multidisciplinare in collaborazione con scuola e famiglia. La verifica periodica della diagnosi funzionale è obbligatoria.
La Diagnosi Funzionale è redatta in tempi utili per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato.
Ad ogni passaggio di grado di istruzione o in presenza di condizioni nuove e sopravvenute la diagnosi clinica/certificazione e la Diagnosi Funzionale devono essere riconsiderate in relazione all'evoluzione della persona. Per eventuali nuove individuazioni di competenze professionali o di risorse strutturali, l’Unità Multidisciplinare è affiancata da docenti o operatori sociali che hanno già preso in carico l’alunna/o.
Nella diagnosi funzionale devono essere prescritti, per quanto di competenza ed ai sensi della normativa vigente, gli ausili speciali necessari all’alunno e devono essere indicate la necessità e la tipologia dei progetti specifici da attivare a suo vantaggio per la realizzazione del diritto allo studio.
ART. 7 - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
Sulla base dei dati della Diagnosi Funzionale delle osservazioni organicamente e collegialmente elaborate dai docenti interessati al caso, operatori sanitari, docenti e genitori elaborano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), secondo le seguenti modalità:
- nei casi di primo o nuovo accertamento entro 40 giorni dalla data di assegnazione del docente di sostegno;
- alla fine di ogni ciclo scolastico e, ove necessario, su richiesta del Dirigente scolastico, concordando le date degli incontri fra scuola e ASL.
II PDF individua, nell'ambito delle caratteristiche fisiche psichiche sociali ed affettive dell'alunno, "le possibilità di recupero, le capacità possedute, che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali dell'alunno disabile ", evidenziando !e aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-istruttivo e socio-affettivo.
II PDF consente di predisporre il piano educativo individualizzato. Anche per il soggetto in situazione di gravità l'apprendimento risulta essere un obiettivo rilevante dell'inserimento scolastico e si traduce, come per gli altri allievi, nella promozione di un'adeguata crescita relazionale, comunicativa, espressiva e cognitiva.
L’ASL, attraverso gli operatori che hanno in carico l'alunno disabile, partecipa al primo incontro nel momento del passaggio da un grado scolastico a quello successivo, in cui si definiscono le linee del PDF unitamente al PEI. Infatti, il PDF è uno strumento di lungo periodo. Gli impegni che vengono assunti all'atto della sua stesura, all'inizio di ogni grado scolastico, dovranno essere ricondotti ad una efficace realizzazione del PEI.
Copia del PDF viene consegnata al Responsabile dell'Unità Muldisciplinare.
ART. 8 - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) di cui all'art. 12, comma 5 legge n. 104/92 è redatto dall’intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dell’Unità Multidisciplinare, gli operatori dei servizi sociali e in collaborazione con i genitori.
Tale documento contiene tutte le attività educative e didattiche programmate, con relative verifiche e valutazioni. Inoltre include gli interventi di carattere riabilitativo e sociale, in modo da integrare e condividere tra loro i diversi interventi. Il Piano segnala la tipologia e la funzionalità delle esigenze complessive di risorse professionali, tecnologiche, di supporto all'autonomia scolastica, di riorganizzazione funzionale degli ambienti. Il PEI è un impegno alla collaborazione fra tutti gli operatori coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi indicati e condivisi
Nel corso dell'anno scolastico i soggetti responsabili del PEI attuano una verifica di medio termine sulle attività realizzate e formulano gli eventuali adeguamenti.
Il PEI è rivisto ed aggiornato all'inizio di ogni anno scolastico, effettuando una verifica dei progressi realizzati.
Nell’ultimo anno di ogni grado d’istruzione, il Dirigente Xxxxxxxxxx prende gli opportuni accordi con la scuola prescelta dall'alunno con disabilità per la prosecuzione degli studi, al fine di assicurare un passaggio che garantisca continuità nella presa in carico, nella progettualità, e nell’azione educativa. Nei passaggi di ciclo il PEI sarà realizzato con la collaborazione dei docenti del ciclo precedente coinvolti nelle iniziative di sostegno.
Al termine della Scuola secondaria di primo grado saranno attivate le migliori forme di orientamento e di auto-orientamento dell'alunno con disabilità, al fine di aiutarlo a scegliere il percorso formativo rispondente alle sue potenzialità e preferenze.
Durante tutto il periodo educativo e soprattutto nella fase precedente all’uscita dal sistema scolastico o formativo, le istituzioni scolastiche, in raccordo con il servizio specialistico dell’Infanzia e dell’Adolescenza del SSN, i servizi sociali e la famiglia, si impegnano ad adottare iniziative che favoriscano l’accompagnamento dell’alunno alla vita adulta quali, ad esempio, le esperienze di transizione scuola-lavoro, gli stages, i contratti di collaborazione con le agenzie territoriali responsabili per la disabilità adulta, al fine di garantire la continuità del progetto individualizzato di sostegno. In tale fase le Regioni, gli Uffici Scolastici Regionali, e i soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 328/2000, pianificano e promuovono le azioni atte a garantire le migliori condizioni di transizione alla vita adulta secondo modalità consone alle specificità territoriali.
Le Istituzioni firmatarie del presente Accordo di Programma si impegnano a garantire, ognuna secondo le proprie competenze istituzionali e finanziarie, la continuità educativa per il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona in situazione di handicap.
Il PEI viene definito entro i primi due mesi di scuola dai docenti curriculari e di sostegno. L'AUSL, attraverso i servizi competenti, collabora con le istituzioni scolastiche e la famiglia nella definizione, realizzazione e verifica dei Piani Educativi Individualizzati (PEI), con l'obiettivo di ottenere la massima armonizzazione possibile tra interventi terapeutici, riabilitativi e le attività previste dal PEI stesso, ciò avverrà in occasione di incontri programmati (almeno uno all'inizio dell'anno scolastico).
Il Comune partecipa all'impostazione, alla progettazione ed all'elaborazione del PEI, per quei soggetti per i quali sono previsti servizi specifici e specifiche risorse professionali.
Le Istituzioni Scolastiche assicurano che il team docente, con la collaborazione di operatori dell'AUSL, di altre figure eventualmente assegnate dagli EE.LL., per quanto nell'ambito delle loro competenze, e della famiglia:
- elabori entro il primo bimestre il Piano Educativo Individualizzato e lo verifichi collegialmente nei tempi concordati;
- contenga le modalità di sviluppo, svolgimento delle attività e la prefigurazione dell'organizzazione didattica;
- individui l'organizzazione oraria del docente di sostegno e degli altri docenti della classe, gli spazi, gli arredi, gli strumenti, i sussidi che si ritengono necessari con l'indicazione delle modalità d'impiego e della finalizzazione del loro uso;
- partecipi alla programmazione del PEI, congiuntamente agli operatori dell'AUSL e degli EE.LL.e della famiglia.
Le Istituzioni scolastiche favoriscono altresì la partecipazione dei docenti alla programmazione delle attività extrascolastiche educative per una migliore integrazione sociale e alla definizione di eventuali progetti di alternanza scuola - lavoro - formazione ed altre opportunità.
Tutti coloro che partecipano alla stesura del PEI, lo sottoscrivono e ne avranno copia.
ART. 9 - GRUPPO DI LAVORO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
Il Gruppo di Lavoro per l’Handicap d'Istituto (GLHI) è la sede nella quale all'interno di ogni singola Istituzione Scolastica si riprendono i principi, gli orientamenti alla base del presente Accordo di programma e si individuano le strategie e le organizzazioni più efficaci per la costruzione di progetti di integrazione scolastica.
Il Dirigente, all’inizio di ogni anno scolastico istituisce e stabilisce una programmazione annuale degli incontri del GLHI composto da: i docenti di classe e di sostegno; il Dirigente scolastico (o suo delegato); gli operatori dei servizi socio-sanitari; i genitori; gli studenti (nella scuola secondaria di secondo grado). Inoltre, per favorire il passaggio del minore disabile da un ordine all'altro, esso può essere integrato anche dai docenti per il sostegno dell’ordine precedente. La componente insegnanti può identificarsi con una sottocommissione del collegio dei docenti. L’azione dell’organo si caratterizza per un intervento finalizzato alla specificazione concreta dell’integrazione e alla sua omogeneizzazione, collegata alla autoanalisi di Istituto. Inoltre, esso può sollecitare iniziative per l’attivazione della necessaria rete interistituzionale richiamata dalla citata Intesa della Conferenza Stato-Regioni. La sua durata è annuale.
Il Gruppo di lavoro (la cui costituzione è compresa tra gli obblighi che riguardano direttamente il Capo d'istituto) presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica e ha il compito di «collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal Piano Educativo Individualizzato» (l. 104/1992, art. 15, c. 2) dei singoli alunni.
Esso interviene per:
a) analizzare la situazione complessiva nell'ambito dei plessi di competenza (numero degli alunni disabili, tipologia delle disabilità, classi coinvolte);
b) rilevare e analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali;
c) predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei singoli Gruppi “tecnici”;
d) verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto e riflettere sugli esiti delle verifiche con adeguati strumenti di validazione;
e) formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche in forma cooperativa e collaborativa con le ASL e gli Enti Locali;
Per la redazione, valutazione e verifica del PEI, il Dirigente Scolastico convoca il GLHO composto da Dirigente scolastico, insegnanti, uno o più membri dell'equipe specialistica della ASL, un rappresentante del servizio sociale, i genitori dell'alunno, l’alunno (negli Istituti Secondari di II Grado).
1. Valutazione. Durante il primo periodo di frequenza scolastica l'alunno è osservato dagli insegnanti e dagli operatori sociosanitari, che ne valutano le caratteristiche generali, i livelli di capacità, i livelli di apprendimento, le abilità pratiche e operative. Nel merito, si potrà ricorrere all'uso di strumenti di osservazione e rilevazione, già opportunamente elaborati a livello di GLHI, quali griglie, schede, guide, ecc., in quanto una approfondita valutazione ex-ante premessa necessaria alla definizione del PEI;
2. Redazione del PEI. Il modello di PEI, preventivamente elaborato a cura del GLHI, è redatto in collaborazione da tutte le componenti che definiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, obiettivi, strumenti e strategie, azioni e interventi e relativi tempi, risultati attesi, strumenti e modalità di verifica e di valutazione;
3. Verifica. Il gruppo si riunisce in date prestabilite (secondo il calendario generale fissato in sede di GLHI), prende atto del programma svolto, delle verifiche attuate dai vari operatori: esprime una valutazione complessiva, riformula il programma per obiettivi.
TITOLO TERZO: impegni dei soggetti firmatari. ART. 10 - AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
II Dirigente scolastico provvede a:
a) attivare e coordinare interventi di sostegno e di ogni possibile supporto alla piena autonomia scolastica, sin dalla scuola dell'infanzia;
b) favorire la continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e percorsi orientativi scolastici ed individualizzati di concerto con le famiglie. Specificatamente, in relazione al passaggio dell'alunno dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria
di secondo grado, il Consiglio di Classe formulerà un'indicazione di orientamento verso la scuola secondaria di secondo grado, entro il mese di gennaio. Il Consiglio di Classe promuoverà un incontro tra i docenti dell'alunno, la famiglia e i docenti referenti dell’integrazione della scuola secondaria di secondo grado, alla quale s’intende indirizzare l’alunno;
c) assegnare il personale assistenziale secondo la normativa vigente. Pertanto, entro il mese di marzo di ciascun anno il Dirigente scolastico formula alla competente Amministrazione comunale la richiesta del personale educativo assistenziale corredata dalla documentazione attestante la condizione di handicap e dalla relazione sulle modalità di utilizzo del suddetto personale per l'integrazione di ciascun alunno disabile che frequenterà la scuola nell’anno scolastico successivo. Il Dirigente scolastico concorda con l’Amministrazione comunale le modalità di partecipazione di detto personale alle riunioni collegiali per azioni coordinate. In presenza di progetti individualizzati che insistono sull’orario curricolare dell’alunno/a, gli Entiche erogano il finanziamento, al fine di ottimizzare il servizio reso, sono tenuti a comunicare reciprocamente e per conoscenza le tipologie di intervento per il quale si è proceduto al finanziamento; (le parti evidenziate in giallo dovrebbero rientrare nel regolamento)
d) ripartire le risorse tra le classi coinvolte nel processo di integrazione, avvalendosi della collaborazione della componente docente del Gruppo di Lavoro d’Istituto, tenendo presente sia le esigenze del singolo alunno sia i percorsi d'integrazione progettati a livello d'istituto, in un quadro organico e coerente d'utilizzo funzionale del personale;
e) assegnare personale specializzato e/o risorse idonee per attività di sostegno alle classi in cui sono inseriti alunni in situazione di handicap;
f) promuovere un'adeguata formazione ed aggiornamento del personale docente;
g) garantire ad ogni famiglia le informazioni necessarie in materia di integrazione scolastica, sulla base della normativa vigente;
h) concordare con l'AUSL ed i Comuni il calendario delle riunioni necessarie alla stesura dei PEI e del PDF, per lo scambio delle informazioni necessarie;
i) costituire all'interno dell'Istituto il Gruppo di Lavoro per l'integrazione scolastica;
j) inviare la richiesta di personale per l'assistenza specialistica e la comunicazione, per l'anno scolastico successivo, alla competente Xxx.xx Comunale;
k) acquistare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Istituto, sussidi, attrezzature ed ogni altro strumento legato alle attività didattiche e di laboratorio relative ai percorsi d'integrazione scolastica;
l) segnalazione precoce dei disturbi settoriali.
ART. 11 - IL COMUNE
Il Comune provvedono a:
a) organizzare ed assicurare servizi di trasporto per l'accesso e la frequenza dell’attività curricolare da parte dell'alunno disabile nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
b) garantire l’informazione in rapporto ai bisogni dei minori con disabilità indicando, in ogni amministrazione firmataria dell’accordo, il servizio preposto ed il responsabile addetto;
c) collaborare all’attuazione di un percorso di inclusione nell’ambito delle attività curricolari, garantendo l’uso di spazi, servizi, impianti sportivi, biblioteche teatri;
d) sostenere l’attivazione dello “Sportello unico Informativo sulla disabilità”, al fine di garantire la circolarità dell'informazione e della comunicazione nel vasto ed eterogeneo campo della disabilità;
e) adeguare le strutture edilizie scolastiche di competenza, in attuazione della L. 118/71, della L.R. 47/91 e L.R. 28/00 (xxxxx), inerenti l'abbattimento e la non ripresentazione di barriere architettoniche;
f) contribuire alla dotazione presso le scuole di competenza di attrezzature tecniche, arredi ed ausili personali, previsti nel PEI;
g) collabore con gli altri Enti sottoscrittori dell’Accordo alla realizzazione di percorsi di formazione ed aggiornamento, per tutti i soggetti coinvolti nel processo di integrazione degli alunni disabili;
h) promuove programmi di integrazione sociale e di socializzazione rivolti agli alunni in situazione di disabilità in ambito extrascolastico ed il loro raccordo con la scuola, dando la priorità agli alunni in situazione di svantaggio sociale
i) fornire il personale educativo assistenziale per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.
ART. 12 – LA A.S.L
La ASL provvede a:
a) organizzare e convocare i Collegi ai sensi del DPCM 185/2006 e del Regolamento Regionale n. 6 dell’8/03/2007.
b) definire la Diagnosi funzionale e i relativi aggiornamenti ai sensi dell'art. 12 della L. 104/92 e dell’Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 20/03/2008;
c) garantire gli interventi di cura e riabilitazione, armonizzandoli con gli impegni scolastici;
d) assicurare gli interventi di prevenzione e diagnosi precoce del disagio (art. 6 L. 104/92);
e) designare propri operatori dei servizi a far parte dei gruppi di lavoro di cui all'art.15 (aggiungere qualcosa?)della L. 104/92;
f) collaborare con l’Amministrazione scolastica e gli Enti Locali per la realizzazione di eventuali progetti di aggiornamento e formazione per tutti i soggetti coinvolti nell'integrazione scolastica;
g) partecipare alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) in collaborazione con il personale scolastico, il Comune e la famiglia. II P.E.I. verrà rinnovato ogni anno (art. 12, c. 5 della legge n. 104/1992;
h) fornire adeguata consulenza e collaborazione per attuare nel modo più efficace gli interventi di integrazione;
i) promuovere l'integrazione scolastica anche attraverso forme educative e didattiche sperimentali, avvalendosi del personale di cui alla legge regionale Puglia n. 16/1987 (riferimento alla legge sul diritto allo studio), come stabilito dall'art. 68 della legge regionale Puglia n. 19/2006 e/o attraverso risorse rese disponibili dalla rete interistituzionale.
ART. 13 - PROVINCIA
La Provincia di Bari provvede a:
a) implementare l’Osservatorio Politiche Sociali Provinciale, al fine di costituire un riferimento stabile per le azioni sulla disabilità promosse dalla Regione, dalla Provincia e dagli Ambiti Territoriali nei Piani Sociali di Zona;
b) contribuire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, alla dotazione presso le scuole secondarie di II grado di attrezzature tecniche, arredi ed ausili personali per disabili, previsti nel PEI;
c) fornire dei testi scolastici in Braille per alunni videolesi frequentanti le scuole secondarie di II grado;
d) garantire agli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di II grado, già assegnatari di insegnanti di sostegno, l’affiancamento di educatori selezionati dalla Provincia;
e) garantire agli alunni audiolesi, nelle scuole di ogni ordine e grado, l’affiancamento di assistenti alla comunicazione selezionati dalla Provincia;
f) realizzare specifici percorsi di formazione e aggiornamento per educatori ed assistenti alla comunicazione ;
g) promuovere percorsi di orientamento in favore degli alunni disabili che frequentano l’ultimo anno, finalizzati a favorirne l’inclusione lavorativa e la fruizione di percorsi di formazione professionale;
h) realizzare, con gli altri Enti sottoscrittori dell’Accordo, percorsi integrati di formazione e di aggiornamento, con l’assunzione degli oneri relativi al proprio personale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
i) assicurare il servizio di trasporto scolastico per disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.
Inserire adeguamento edifici
ART. 14 - MODALITA' ORGANIZZATIVE
Gli obiettivi e le finalità individuati nell’Accordo vengono attuati, nel rispetto delle competenze istituzionali dei singoli Enti firmatari, attraverso la costituzione di un Gruppo di Lavoro permanente per la disabilità, i cui componenti si incontrano almeno tre volte all’anno, salvo convocazione straordinaria..
Tale gruppo è composto da rappresentanti individuati degli Enti firmatari l’Accordo, per la definizione dei rapporti interistituzionali (quali sono le modalità di individuazione dei componenti? Forse sarebbe il caso di recepire la formula del decreto per il GLIP).Alla prima convocazione il Gruppo di Lavoro provvede alla stesura e approvazione di un Regolamento interno
Il Gruppo di Lavoro svolge le seguenti funzioni:
1. Realizzazione di un piano di lavoro con l’individuazione di:
a. priorità operative,
b. modalità organizzative e erogative degli interventi,
c. indicatori di verifica;
2. monitoraggio del Piano di Lavoro mediante:
a. la comparazione tra le attività programmate e gli interventi erogati,
b. la comparazione tra le attività programmate e le risorse impiegate;
3. verifica e valutazione degli interventi realizzati e individuazione del grado di efficienza ed efficacia degli stessi;
4. stesura di una relazione finale annuale da inviare agli enti firmatari.
ART. 15 - GESTIONE DEI CONFLITTI E DELLE DIVERGENZE
Qualora emergano conflitti e divergenze, in primis tra la persona disabile, la sua famiglia e gli operatori, ma anche tra operatori, in relazione a scelte da assumere di carattere didattico e sociale, le parti qui firmatarie s'impegnano a garantire nel rispetto della trasparenza spazi di confronto e di mediazione.
TITOLO QUARTO: le Risorse
ART. 16 – RISORSE PROFESSIONALI
Tutti i soggetti professionali coinvolti nell’integrazione scolastica operano con spirito di cooperazione integrata, considerando le diverse competenze come risorse valorizzanti, corresponsabili, deontologicamente orientate al rispetto e alla valorizzazione di ogni ruolo.
Sarà cura delle istituzioni favorire momenti di formazione, studio e ricerca in comune. Altrettanto, i diversi soggetti professionali considerano la cooperazione didattica come elemento strategico di una positiva integrazione e di una crescita civile e culturale di tutti gli alunni e delle loro famiglie, eliminando le barriere, anche psicologiche e organizzative, che potrebbero determinare isolamento piuttosto che inserimento.
- personale docente di sostegno - Durante l’intero percorso scolastico è fondamentale il ruolo dell’insegnante di sostegno, che non deve essere considerato “l’xxxxxx xxxxxxx” dell’alunno, ma
una “figura di sistema”, capace di con i colleghi in modo incisivo all'interno del contesto scolastico. A tale personale in particolare compete:
a) la contitolarità con gli insegnanti nelle attività didattico-educative della classe in cui è inserito l’alunno;
b) l’acquisizione delle conoscenze generali relative alla disabilità, tramite incontri con gli operatori della ASL;
c) la partecipazione alla stesura di tutti i documenti e progetti per l'integrazione;
d) la proposta di percorsi di apprendimento;
e) la richiesta di , risorse, ausili, sussidi, ecc.;
f) la gestione, unitamente ai docenti curriculari, dei rapporti con la famiglia dell’alunno con disabilità;
g) l’aggiornamento sulle problematiche relative alla disabilità, partecipando e proponendo all'istituzione scolastica corsi di aggiornamento e occasioni formative;
h) la partecipazione a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
- personale docente curriculare - I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell’attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento. Contribuiscono alla formazione della personalità dell’alunno, il quale deve avere la possibilità di svilupparsi in modo continuo, equilibrato e graduale. I docenti curricolari e di sostegno, in azione congiunta con gli operatori sanitari individuati dalla A.S.L., con il Comune ed in collaborazione con la famiglia e gli operatori del III settore elaborano e verificano nei tempi concordati il Piano Educativo Individualizzato, dove, in particolare, devono essere definite le modalità operative più adatte per garantire una effettiva integrazione scolastica dell’alunno con disabilità.
- Personale sanitario - È reso disponibile dalla A.S.L. ed interviene nel contesto scolastico nei casi di particolari deficit al fine di salvaguardare le esigenze terapeutiche e farmacologiche dei disabili.
- (integrare con altre figure riconducibili alle responsabilità della ASL)
- Collaboratore scolastico - Svolge servizi di ausilio materiale agli alunni in situazione di disabilità nell’accesso alle strutture scolastiche , con accoglienza al punto d’ingresso dell’area scolastica e accompagnamento al medesimo punto all’uscita, nonché nello spostamento all’interno dell’ambiente scolastico. Tale personale garantisce altresì l’ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Il collaboratore scolastico svolge tali attività di assistenza attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro previste dal CCNL.
- Personale educativo per lo sviluppo dell’autonomia e della comunicazione (art. 13 comma 3, L.104/92) - Tale personale svolge le funzioni previste dalla norma, inerenti all’area educativa e finalizzate a favorire e sviluppare l’autonomia e la capacità di comunicazione dell’alunno disabile, nonché l’integrazione scolastica. Viene assegnato dagli Enti Locali di competenza, in attuazione degli obiettivi indicati nel PEI, dietro richiesta del dirigente scolastico e nel quadro del presente Accordo. L’utilizzo del personale educativo, non sostitutivo del docente di sostegno, avverrà in relazione alle esigenze operative ed organizzative dei piani educativi individualizzati. Pertanto, l’intervento di detto personale deve rientrare nel PEI, non in un’ottica compensativa, ma di progettazione partecipata.
Personale specialistico messo a disposizione dalla famiglia e/o dal III settore. Tale personale contribuisce alla realizzazione dei percorsi educativi sperimentali, previa stipula di intese, opportunamente formalizzate, con l’istituzione scolastica.
ART. 17 – OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Il Comune e la Provincia assicurano e sostengono interventi volti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale nonché di operatori educativi provvisti dei requisiti di legge e destinati a favorire e sviluppare
l’autonomia e la capacità di comunicazione e ogni forma di integrazione scolastica. Tutti gli interventi saranno attuati nella logica di una programmazione coordinata e condivisa fra le istituzioni scolastiche, la A.S.L. e gli EE.LL..
Al fine di tutelare i bisogni primari dell’alunno disabile, le istituzioni scolastiche devono garantire il diritto allo studio dell’alunno disabile, che si realizza già con la presentazione dell’istanza di iscrizione. Le scuole hanno l’obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate. Nel caso in cui l’istanza di iscrizione non possa trovare accoglimento, sulla base dei criteri di precedenza nell’ammissione deliberati dal Consiglio di Circolo/Istituto, i Dirigenti tempestivamente comunicano, motivando, il non accoglimento dell’istanza e curano, d’intesa con la famiglia, l’inoltro dell’istanza ad altro istituto (C. M, n. 4/2010, parr. 2-3; ).
(di fornire materiale didattico e strumentale) da inserire nel disciplinare
ART. 18 - FORMAZIONE DEL PERSONALE
Posto che la formazione del personale è condizione indispensabile ad offrire un servizio qualificato che garantisca l’ottimizzazione di ogni percorso integrativo, le scuole, gli Enti Locali (Comune, Provincia), la A.S.L, convengono nell'opportunità di assumere impegni finanziari, organizzativi ed iniziative in forma singola o associata per la formazione del personale di loro pertinenza impegnato nell’integrazione. La formazione riguarderà tutto il personale docente e non, direttamente coinvolto nei processi di integrazione degli alunni disabili: ogni singolo firmatario del presente Accordo si impegna, dunque a promuovere tale formazione e/o ad autorizzare la presenza del proprio personale a corsi di aggiornamento attivati sul territorio.
ART. 19 - IMPEGNI FINANZIARI
La Provincia, i Comuni, la A.S.L. e le istituzioni Scolastiche collaborano per l’attuazione delle iniziative atte a favorire l’integrazione delle persone disabili, assicurando, ciascun Ente per la parte di competenza, gli interventi finanziari necessari, mediante specifiche allocazioni di bilancio calcolate sugli oneri stimati necessari per garantire gli impegni assunti, previa analisi e valutazione alll’interno della Commissione di cui all’art. 15 del presente Accordo, e concertazione per mezzo di Conferenza di servizio, opportunamente convocata secondo la tempistica fissata nel disciplinare allegato.
Tempistica da prevedere nel discilipnare TITOLO QUINTO: validità ed efficacia
ART. 20 - DURATA DELL’ACCORDO
Il presente Accordo di Programma ha durata triennale con decorrenza dal giorno successivo all’approvazione del Consiglio Comunale.
L’Accordo potrà essere integrato e/o modificato per adeguarsi alle nuove disposizioni legislative inerenti la materia dell’Accordo stesso.
Esso è tacitamente rinnovato, qualora, sei mesi prima della scadenza non venga comunicato al Sindaco, richiesta di modifica da parte di uno dei soggetti firmatari l’Accordo.
ART. 00 - XXXXXXXX XX XXXXXXXXX
La vigilanza sulla esecuzione del presente Accordo di programma e gli interventi che dovessero rendersi necessari per garantirne il rispetto sono svolti dal Collegio di vigilanza, presieduto dal Sindaco del Comune e da rappresentanti degli enti firmatari.
Il Collegio di Vigilanza ha la stessa durata dell'Accordo di Programma. Si attende proposta di Xxxxx in relazione a questo articolo