CITTÀ DI MONCALIERI
CITTÀ DI MONCALIERI
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
INDICE
Oggetto del Regolamento, disposizioni generali e classificazione degli impianti
Articolo 1 - Oggetto e finalità. Articolo 2 - Definizioni.
Articolo 3 - Classificazione degli impianti sportivi. Articolo 4 - Classificazione delle attività sportive. Articolo 5 - Ripartizione delle competenze.
Uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche e disciplina dell’assegnazione d’uso.
Articolo 6 - Lo Status di sodalizio sportivo.
Articolo 7 - Utilizzo degli impianti sportivi comunali. Articolo 8 - Palestre annesse alle scuole comunali. Articolo 9 - Criteri per il rilascio delle assegnazioni d’uso. Articolo 10 - Tariffe di utilizzo.
Articolo 11 - Pagamento delle tariffe. Articolo 12 - Presentazione delle domande. Articolo 13 - Rilascio delle assegnazioni.
Articolo 14 - Procedimento per il rilascio dell’assegnazione d’uso. Articolo 15 - Obblighi dell’assegnatario d’uso.
Articolo 00 - Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxx assegnazioni.
Articolo 17 - Azioni sanzionatorie nei confronti dell’assegnatario d’uso.
Disciplina per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche.
Articolo 18 - Tipologie di modelli gestionali degli impianti sportivi.
Articolo 19 - Indirizzi inerenti la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica.
Articolo 20 – Indirizzi inerenti la concessione gestione degli impianti sportivi comunali a rilevanza economica. Articolo 21 - Indirizzi inerenti l’affidamento in gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico.
Articolo 22 - Norme comuni a tutte le concessioni in gestione.
Articolo 23 - Funzioni di vigilanza esercitate dal concessionario e relativa responsabilità. Articolo 24 - Divieti validi per tutti gli impianti sportivi.
Articolo 25 - Attività di sorveglianza e accertamento delle violazioni.
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 – Rinvii.
Articolo 27 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie.
Oggetto del Regolamento, disposizioni generali e classificazione degli impianti
Articolo 1 Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e delle palestre scolastiche assegnate in uso, secondo quanto disposto dall’art. 90 commi 24, 25 e 26 della Legge 27/12/2002 n. 289.
2. Il presente Regolamento stabilisce norme in materia di:
a) classificazione degli impianti sportivi comunali e delle attività sportive;
b) ripartizione delle competenze in materia di impianti sportivi comunali e di attività ed iniziative per lo sport;
c) assegnazione d’uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche;
d) concessione in gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico;
e) tariffe dovute per l’uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche;
3. Gli impianti sportivi di proprietà comunale e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell’Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico, rivolto a soddisfare gli interessi generali della collettività, a promuovere e favorire la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa della popolazione cittadina. Possono essere anche utilizzati, in via straordinaria, e qualora compatibili, per attività di promozione sociale, culturale, educativa e del tempo libero.
4. Sono utenti degli impianti sportivi comunali i singoli cittadini, le scuole, le società ed associazioni sportive, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e tutte le associazioni che perseguono finalità di diffusione della pratica sportiva e dello sport ovvero altre finalità di carattere educativo, ricreativo e sociale nell’ambito dello sport e del tempo libero.
5. Gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche concesse in orario extrascolastico, sono messi a disposizione in prima istanza degli utenti aventi sede nel Comune di Moncalieri e, in caso di disponibilità residua, di altri utenti aventi sede in altri comuni.
Articolo 2 Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento s’intende per:
a) impianto sportivo il luogo (indoor o outdoor) opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
b) attività sportiva la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, di base, amatoriale, ricreativo o educativo;
c) assegnazione d’uso di un impianto l’autorizzazione di accesso e utilizzo dei locali adibiti alle attività ginniche e motorie, agli spogliatoi e servizi igienici, nonchè agli altri locali presenti non oggetto di specifica inibizione;
d) assegnazione d’uso continuativo il provvedimento con il quale il Comune autorizza e disciplina in dettaglio l’utilizzo di uno spazio attrezzato all’interno di un impianto sportivo, ovvero l’utilizzo dell’impianto sportivo nel suo complesso, per lo svolgimento di attività sportiva, per un periodo di tempo limitato (una o più fasce orarie nell’ambito dell’orario giornaliero di apertura, uno o più giorni nell’ambito della settimana, per una durata temporale complessiva compresa tra il minimo di 2 mesi ed il massimo di 1 anno sportivo di attività); le assegnazioni d’uso in via continuativa sono soggette al pagamento delle tariffe determinate dall’Amministrazione Comunale.
Altre attività non specificamente sportive, purché compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali dell’impianto, potranno essere oggetto di assegnazione d’uso previa comunicazione all’A.C. che si riserva la facoltà di vietare attività giudicate incompatibili con la struttura prescelta.
e) assegnazione d’uso occasionale è la autorizzazione all’uso, analoga per tipologia all’utilizzo continuativo, rilasciata dal gestore dell’impianto per periodi di durata inferiore ai 2 mesi e per utilizzi occasionali estemporanei; le assegnazioni d’uso occasionale sono soggette al pagamento delle tariffe determinate dal gestore dell’impianto sportivo richiesto;
f) concessione in gestione in convenzione, il provvedimento con il quale il Comune affida ad un soggetto terzo i servizi di gestione di un impianto sportivo comunale;
g) concessione in uso e in gestione in convenzione, il provvedimento con il quale il Comune concede ad un terzo l’uso esclusivo o prevalente di un impianto sportivo per un periodo di tempo, anche superiore ad un
(1) anno e contemporaneamente affida al medesimo soggetto e per il medesimo periodo la gestione dell’impianto;
h) accordo per la gestione il provvedimento con il quale il Comune affida ad un’associazione sportiva senza fine di lucro il servizio di gestione delle palestre scolastiche concesse in uso;
i) concessione di costruzione e gestione il contratto disciplinato ai sensi della normativa vigente che prevede la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica;
l) canone concessorio l’importo che il Comune riceve dal concessionario della gestione degli impianti sportivi comunali, il cui importo di base viene determinato tenendo conto dello stato di fatto in cui si trova ciascun impianto e del fatto che l’impianto sia caratterizzato o meno da rilevanza economica;
m) corrispettivo di servizi l’importo che il Comune può corrispondere, ove previsto dalle relative apposite convenzioni, al concessionario della gestione degli impianti sportivi, a fronte di servizi resi al Comune;
n) tariffa la somma che l’utilizzatore dell’impianto deve versare al Comune oppure al gestore dell’impianto a fronte dell’assegnazione del medesimo;
o) quota contributiva il versamento al Comune, da parte del gestore che incamera le tariffe di utilizzo delle palestre scolastiche, di parte percentuale delle tariffe stesse, a sostegno delle spese sostenute dall’Amministrazione per il funzionamento delle palestre.
Articolo 3 Classificazione degli impianti sportivi
1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:
a) impianti di interesse cittadino (impianti sportivi comunali propriamente detti) ovvero tutti gli impianti all’aperto e gli impianti polisportivi che assolvono funzioni di interesse generale per la città; essi possono avere o meno rilevanza economica;
b) impianti di interesse locale ovvero le palestre scolastiche concesse in uso dagli istituti scolastici comunali o provinciali; esse non hanno, per loro natura, rilevanza economica.
2. Sono classificati come impianti sportivi a rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati senza alcun sostegno finanziario pubblico. Più precisamente per servizi a rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un’effettiva potenzialità di reddito.
3. Sono classificati come impianti sportivi privi di rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione e tale da richiedere eventualmente il sostegno finanziario del Comune o di altri enti pubblici, sotto forma di contributo alle spese di gestione, o altre modalità stabilite in sede convenzionale.
4. Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi comunali attualmente insistenti nel Comune di Moncalieri risultano essere i seguenti:
- Impianto Sportivo Comunale Einaudi
- Impianto Sportivo Comunale Palablu
- Impianto Sportivo Comunale Vignotto
- Impianto Sportivo Comunale Testona
- Impianto Sportivo Comunale S. Xxxxx A
- Impianto Sportivo Comunale X. Xxxxx X
5. Sono classificate come palestre scolastiche tutte le palestre annesse ad edifici scolastici per le quali viene annualmente concesso l’uso in orario extrascolastico dal competente Istituto Scolastico. Le palestre scolastiche sono, per loro natura impianti privi di rilevanza economica.
6. Eventuali modifiche alla classificazione esistente saranno effettuate, in qualsiasi momento, con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del presente Regolamento.
Articolo 4 Classificazione delle attività sportive
1. Gli impianti sportivi comunali, sono prioritariamente assegnati per la pratica di attività sportiva di interesse pubblico, oltre che, per quanto attiene alle palestre scolastiche, per le attività didattiche.
2. In relazione alla finalità sportiva di cui al comma precedente sono considerate di interesse pubblico, in ordine di priorità, le seguenti attività:
- attività promosse o organizzate direttamente dall’Amministrazione Comunale
- attività agonistiche svolte mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti, organizzati da enti e realtà associative riconosciute dal C.O.N.I.
- attività di avviamento e di promozione dello sport destinate a soggetti della fascia d’età compresa fra i 3 e i 18 anni;
- attività motorio-sportiva specificamente indirizzate ai disabili;
- attività motorio-sportiva specificamente indirizzate agli anziani;
- attività sportive a carattere amatoriale o non agonistico;
- attività socio-ricreative mirate a proteggere ed a promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini.
Articolo 5 Ripartizione delle competenze
1. Ai fini del razionale utilizzo e della gestione ottimale degli impianti sportivi e palestre scolastiche, le competenze in ordine all’attuazione del presente Regolamento sono ripartite secondo quanto stabilito nei successivi commi fra:
a) Consiglio Comunale;
b) Giunta Comunale;
c) Dirigenti.
2. Al Consiglio Comunale compete:
a) approvare gli atti di indirizzo per la programmazione, lo sviluppo e la gestione del sistema degli impianti sportivi cittadini;
b) approvare con il presente Regolamento ed eventualmente modificare con successive linee di indirizzo i criteri generali che presiedono:
- alla classificazione degli impianti sportivi
- alle attività relative alle diverse forme di gestione degli impianti sportivi
- alle attività relative alla gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico
- alla determinazione dei criteri tariffari da applicare per l’utilizzo degli impianti
- alla definizione dei contenuti minimi delle convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione degli impianti sportivi.
3. Alla Giunta Comunale compete:
a) provvedere alla classificazione degli impianti sportivi esistenti, di quelli di nuova costruzione o di quelli acquisiti da terzi, nonché ogni modificazione e/o integrazione utile a disporre di una classificazione aggiornata, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio;
b) approvare le tariffe per l’uso in via continuativa degli impianti sportivi comunali, approvare gli schemi delle convenzioni tipo di disciplina delle concessioni in gestione degli impianti sportivi in conformità alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale;
c) approvare le tariffe per l’uso in via continuativa delle palestre scolastiche in orario extrascolastico e gli schemi di accordo per la gestione delle palestre stesse;
d) disporre annualmente gli adeguamenti delle tariffe orarie per l’uso in via continuativa come previsto dall’art. 10, comma 4, del presente Regolamento;
e) deliberare la concessione in comodato d’uso gratuito per la gestione e l’uso di impianti sportivi, qualora il concessionario si impegni all’esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, per gli anni di vigenza della convenzione;
f) approvare lo schema di atto di assegnazione d’uso continuativo degli impianti sportivi;
g) approvare i periodi e gli orari di apertura al pubblico dei singoli impianti sportivi concessi in gestione;
h) concedere la collaborazione tramite il patrocinio dell’Amministrazione comunale a specifiche iniziative di terzi in ambito sportivo purché rivestano rilevante interesse per la cittadinanza, individuando, caso per caso, le modalità della collaborazione, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti Comunali in materia.
4. Ai Dirigenti compete:
a) provvedere ad approvare i calendari di utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche nonché al rilascio delle assegnazioni d’uso continuativo degli impianti sportivi nel rispetto delle disposizioni che regolano i relativi procedimenti;
b) provvedere all’espletamento, fino all’adozione dei relativi provvedimenti finali, dei procedimenti relativi all’affidamento delle concessioni della gestione degli impianti sportivi, e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico, la cui disciplina è dettata nel presente Regolamento;
c) sottoscrivere le convenzioni di disciplina dei rapporti di concessione in gestione degli impianti e gli accordi di gestione delle palestre scolastiche di cui alla precedente lettera b);
d) esercitare, in collaborazione con i competenti servizi tecnici comunali, ciascuno per le proprie competenze, funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso degli impianti da parte degli utenti e sulla corretta e regolare esecuzione delle attività di conduzione e gestione degli impianti sportivi da parte dei rispettivi concessionari;
e) svolgere ogni altra funzione attribuita in ambito sportivo dal presente Regolamento ovvero che rientri nella sfera di competenza propria del dirigente secondo la legge e i Regolamenti, secondo lo Statuto del Comune e gli ulteriori Regolamenti comunali vigenti.
Uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche e disciplina dell’assegnazione d’uso
Articolo 6
Lo Status di sodalizio sportivo
1. Il Comune di Moncalieri, nell’intento di favorire e valorizzare un corretto utilizzo del tempo libero mediante l’esercizio di attività motorie e sportive, mette gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche concesse in uso a disposizione dei sodalizi sportivi non aventi finalità di lucro ovvero delle Società Sportive, delle Associazioni e dei Gruppi spontanei di cittadini che non perseguono fini di lucro.
2. Lo status di sodalizio “non avente finalità di lucro” si deve poter evincere dallo Statuto e/o dall’Atto Costitutivo i quali devono essere conformi a quanto previsto dall’art 90 della Legge 27/12/2002 n. 289.
3. Apposite deroghe vengono previste e specificate negli articoli successivi per i gruppi spontanei non formalmente costituiti in associazione.
Articolo 7
Utilizzo degli impianti sportivi comunali
1. La fruizione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico è consentita, nei limiti e secondo le disposizioni del presente Regolamento, mediante apposite assegnazioni in uso continuativo o occasionale, secondo i criteri di cui al successivo art 9.
2. Le Associazioni Sportive operanti in Moncalieri che richiedono l’utilizzo degli impianti sportivi comunali devono essere iscritti al Registro Comunale delle associazioni (settore Sport).
3. In deroga a quanto sopra, e previa valutazione dell’Ufficio comunale competente in materia di sport, il Comune può motivatamente assegnare l’uso degli impianti anche a gruppi spontanei, o a sodalizi non aventi sede legale nel territorio comunale, sempre secondo i criteri di cui al successivo art. 9.
4. Le attività praticate negli impianti sportivi comunali dovranno essere compatibili con la destinazione d’uso e con le caratteristiche delle strutture richieste, nello stato di fatto in cui si trovano al momento dell’assegnazione d’uso e tali da non arrecare alcun danno alle stesse.
5. L’Amministrazione Comunale può riservarsi l’utilizzo degli impianti sportivi comunali per organizzare, sia direttamente, sia mediante soggetti idonei, attività sportive e di promozione dello sport.
6. Nelle strutture Comunali si dovranno svolgere esclusivamente attività sportive o attività giudicate compatibili, così come indicato all’art 1 comma 3 del presente Regolamento.
Articolo 8
Palestre comunali annesse alle scuole
1. Le palestre comunali annesse alle scuole sono fruibili con le stesse modalità e per le finalità di cui all’art. 7 una volta soddisfatte completamente le esigenze scolastiche.
2. La concessione in uso in orario extrascolastico viene effettuata preventivamente dal competente organo della scuola interessata mediante apposito parere richiesto annualmente dal Comune.
3. Nessun onere finanziario potrà gravare, in conseguenza degli utilizzi, sull’istituzione scolastica interessata. La stessa avrà inoltre titolo per essere tenuta costantemente informata sui fruitori e sulle modalità di utilizzo della palestra.
4. L’uso occasionale da parte della scuola per proprie necessità, durante l’orario concesso per l’uso extrascolastico, deve essere richiesto in forma scritta da parte dell’Istituto competente con almeno 8 giorni di anticipo.
Articolo 9
Criteri per il rilascio delle assegnazioni d’uso
1. In relazione all’utilizzo degli impianti comunali e delle palestre scolastiche le possibili utenze vengono classificate secondo il seguente ordine di priorità:
a) Amministrazione Comunale;
b) Società sportive dilettantistiche aventi sede in Moncalieri, affiliate a Federazioni o a Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
c) Altre associazioni sportive aventi sede in Moncalieri che praticano attività motorie e sportive, con priorità allo sport per minori, disabili ed anziani;
d) Gruppi spontanei di cittadini di Moncalieri costituiti per lo svolgimento di attività sportive;
Una volta soddisfatte le richieste sopra descritte, in caso di disponibilità residua, potranno essere accolte le richieste di altri soggetti aventi sede fuori del territorio di Moncalieri, le quali saranno accolte con criteri di priorità analoghi a quelli dei soggetti aventi sede in Moncalieri.
2. Le scuole, per particolari attività di educazione fisica che non possono svolgersi nelle palestre scolastiche, o per impossibilità di utilizzo delle strutture scolastiche, potranno usufruire gratuitamente degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature, che saranno pertanto a loro completa disposizione sulla base di accordi da convenirsi fra autorità scolastiche, Amministrazione comunale e gestore.
3. La priorità della scelta delle fasce orarie per le partite e delle fasce orarie e del monte ore assegnato per gli allenamenti è riconosciuta secondo i seguenti criteri di priorità:
a) quota destinata al gestore per le attività dell’associazione sportiva a lui collegata, previsto in sede di gara;
b) partecipazione ai campionati nelle federazioni/enti di promozione e relative categorie superiori;
c) associazione che conta il più alto numero di tesserati del settore giovanile;
d) organizzazione di attività per atleti disabili;
e) impossibilità, per caratteristiche dell’attività sportiva, di utilizzare altre strutture rispetto a quella richiesta;
f) sorteggio.
4. Potranno essere rilasciate autorizzazioni temporanee di breve periodo per lo svolgimento di manifestazioni sportive a cui venga concesso il patrocinio della Città di Moncalieri pertanto, fatte salve le priorità per i campionati federali precedentemente autorizzati, le assegnazioni d’uso a carattere continuativo potranno essere occasionalmente sospese.
Articolo 10 Tariffe di utilizzo.
1. Gli utilizzi sono, di norma, soggetti al pagamento delle tariffe di utilizzo. Fanno eccezione gli utilizzi di seguito specificati:
- quelli diretti da parte del Comune;
- le assegnazioni d’uso gratuito o a tariffa ridotta su deliberazione della Giunta Comunale come specificato dai successivi commi 5 e 6 del presente articolo;
- quelli regolamentati da apposite convenzioni per la gestione degli impianti e palestre scolastiche.
2. Le tariffe per gli utilizzi in via continuativa, richiesti entro i termini stabiliti nell’art. 12, o per utilizzi per periodi maggiori di 2 mesi sono stabilite dall’Amministrazione Comunale e sono periodicamente determinate secondo le competenze stabilite al precedente art. 5 del presente Regolamento.
Le tariffe per gli utilizzi in via occasionale o per periodi inferiori ai due mesi sono determinate annualmente entro il 15 giugno dal gestore dell’impianto sportivo richiesto, maggiorato nel limite massimo del 100% rispetto alla tariffa comunale, ed hanno validità per l’anno sportivo successivo (1 Luglio – 30 Giugno) ;
3. La determinazione delle tariffe d’uso in via continuativa, per ciascun impianto sportivo comunale e per ciascuna palestra scolastica, avviene tenendo conto:
- della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutta la popolazione
- della tipologia dell’impianto, delle attività e iniziative che è possibile svolgere nella specifica struttura, della rilevanza economica della struttura stessa
- delle necessità finanziarie del Comune, rapportate alle spese gestionali.
4. Le tariffe d’uso in via continuativa sono di norma soggette ad aggiornamento entro il 30 giugno di ogni anno secondo gli ultimi indici I.S.T.A.T., con arrotondamento per difetto a € 0.50 ed hanno validità per l’anno sportivo successivo (1 Luglio – 30 Giugno).
5. La Giunta Comunale, in caso di manifestazioni o iniziative patrocinate dal Comune può motivatamente deliberare l’assegnazione d’uso degli impianti a titolo gratuito, oppure a tariffa agevolata ridotta (nella percentuale indicata dalla Giunta stessa), oppure a tariffa intera.
6. La Giunta Comunale, su presentazione di apposito progetto, può deliberare l’assegnazione d’uso degli impianti a titolo gratuito, o a tariffa agevolata ridotta (nella percentuale indicata dalla Giunta stessa), per lo svolgimento di attività rivolte a disabili o a categorie socialmente svantaggiate.
7. Le assegnazioni d’uso gratuito o a tariffa ridotta per iniziative patrocinate sono passibili di revoca qualora l’associazione organizzatrice contravvenga alle norme di buon utilizzo della struttura contenute nel presente Regolamento, con particolare riferimento all’art. 11 comma 3. In caso di revoca dell’assegnazione d’uso gratuito l’assegnatario è tenuto al pagamento della tariffa intera.
Articolo 11 Pagamento delle tariffe
1. Il pagamento delle tariffe deve avvenire in forma anticipata al gestore, con cadenza mensile per ogni periodo di uso continuativo assegnato e prima di ogni assegnazione di utilizzo occasionale.
2. In caso di inagibilità o di impossibilità di uso riconducibile all’impianto assegnato, la tariffa di utilizzo non è dovuta e verrà pertanto rimborsata.
3. L’assegnatario d’uso che non usufruisca dell’assegnazione d’uso per motivi non riconducibili all’impianto sportivo, deve darne tempestiva comunicazione al gestore ed è in ogni caso tenuto al pagamento della relativa tariffa, che non sarà rimborsata. Se il gestore viene avvisato in forma scritta del mancato utilizzo dell’impianto con almeno 24 ore di anticipo, la tariffa dovuta sarà ridotta (e pertanto rimborsata) del 50%.
4. L’Amministrazione Comunale provvederà a controlli periodici, anche su segnalazione dei gestori, sul regolare pagamento delle tariffe da parte dei soggetti che utilizzano le strutture comunali e, in caso di
reiterata violazione dei termini di cui al presente articolo, darà corso agli adempimenti di cui al successivo art. 17.
Articolo 12 Presentazione delle domande
1. La domanda di assegnazione d’uso continuativo dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto, scaricabile anche dal sito internet del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio sportivo richiedente e dovrà contenere:
a) l’indicazione della struttura di cui si richiede l’uso;
b) l’indicazione precisa dei periodi, giorni ed orari di utilizzo richiesti;
c) l’attività sportiva che si intende esercitare;
d) altri elementi utili per consentire la definizione delle precedenze e il trattamento tariffario (statuto o atto costitutivo, affiliazione alle Federazioni Sportive o Enti di Promozione sportiva ove non già depositati, numero degli iscritti del settore giovanile, specificazione delle attività e dei campionati di cui ai singoli utilizzi, età degli atleti ecc.);
e) il nominativo del/dei responsabile/i dell’attività sportiva;
f) dichiarazione di presa visione per accettazione delle norme di cui al presente Regolamento;
g) dichiarazione riguardante la copertura assicurativa per responsabilità civile;
h) dichiarazione di rispetto delle norme sulla sicurezza di cui all’art. 13 comma 9.
2. I gruppi spontanei sono esentati dalle precisazioni di cui al precedenti punti d), e), g) del comma 1. Oltre a quanto previsto dai precedenti punti a) b) c) f) h) del comma 1 del presente articolo, i gruppi spontanei devono:
a) indicare il nome del responsabile del gruppo spontaneo, il quale risponde per conto del gruppo stesso;
b) allegare una dichiarazione che i componenti del gruppo non praticano alcun genere di attività agonistica in relazione allo sport per il quale viene richiesto l’utilizzo della struttura.
3. Le domande di utilizzo continuativo delle strutture sportive per l’intero anno sportivo o per periodi superiori a 2 mesi, dovranno essere presentate al servizio Sport tra il 15 maggio e il 15 giugno precedenti l’anno sportivo di riferimento. Le domande presentate dopo tale data, saranno prese in considerazione solo una volta soddisfatte quelle pervenute entro il termine, secondo i criteri di cui all’art. 9.
4. Le domande di assegnazione d’uso occasionale o per periodi inferiori a 2 mesi dovranno essere presentate, con congruo anticipo, al titolare della gestione della struttura prescelta.
Articolo 13
Rilascio delle assegnazioni d’uso
1. Il rilascio delle assegnazioni d’uso continuativo di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del presente Regolamento è di competenza del Comune. Il rilascio delle autorizzazioni di utilizzo occasionale è di competenza del gestore dell’impianto sportivo o palestra scolastica. In tal caso il gestore è tenuto ad applicare in modo esatto, efficace e diligente tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Le strutture sportive si intendono assegnate nello stato di fatto in cui si trovano al momento dell’assegnazione e sono servite di acqua, luce e, nei periodi prescritti, di riscaldamento.
3. Le attrezzature di cui sono dotate le strutture sportive sono a disposizione degli utilizzatori, salvo contrario motivato parere del concedente.
4. L’Ufficio comunale competente in materia di sport curerà, entro il 30 agosto di ogni anno, la redazione del piano annuale di utilizzo delle strutture sportive alla luce delle domande regolarmente prodotte, e previa acquisizione dei pareri di competenza delle Istituzioni Scolastiche per quanto concerne le palestre annesse alle scuole. Il calendario approvato verrà pubblicato sul sito internet del Comune.
5. Potranno essere rilasciate in via transitoria, e comunque fino alla redazione del piano annuale, assegnazioni provvisorie. Le stesse, per quanto riguarda le palestre annesse alle scuole, sottostanno comunque alla previa acquisizione del parere di competenza dell’Istituzione Scolastica.
6. Il rilascio delle assegnazioni implica il pagamento, ove previsto, delle relative tariffe con le modalità di cui all’art. 11. Eventuali rinunce, totali o parziali, agli utilizzi oggetto di assegnazione d’uso dovranno essere comunicate in forma scritta ed avranno effetto per quanto riguarda il pagamento delle tariffe a partire dal giorno 1 del mese successivo alla loro acquisizione (a tale proposito farà fede la data di acquisizione al Protocollo del Comune), fatto salvo quanto disposto dall’art. 11 comma 3 del presente Regolamento.
7. Le assegnazioni temporanee di utilizzo sono revocabili in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, su valutazione insindacabile dal Comune.
8. Il Comune assicura l’agibilità generica della struttura assegnata quale impianto/palestra per attività ginnico-sportive, per uso scolastico e per la preparazione atletica. L’assegnatario è tenuto a verificare l’agibilità e le eventuali omologazioni per il proprio uso, sollevando il Comune da ogni responsabilità in proposito. In particolare per quanto attiene la sicurezza durante lo svolgimento delle attività, gli utilizzatori dovranno uniformarsi alle indicazioni fornite dal gestore della struttura assegnata, nonché a quanto indicato
nello specifico piano di emergenza ed evacuazione redatto dal gestore, con particolare attenzione al numero massimo di persone che possono affluire nell’impianto come indicato sul piano stesso.
9. Gli assegnatari d’uso che non risultino in regola con il pagamento delle tariffe per precedenti assegnazioni, non possono presentare ulteriori richieste di utilizzo delle strutture sportive per gli anni successivi, sino al ripianamento della situazione debitoria.
10. Le istanze presentate da Sodalizi Sportivi che siano incorsi nella revoca dell’assegnazione d’uso di strutture sportive comunali secondo le previsioni del successivo art. 17, ovvero, si siano resi responsabili di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi assunti all’atto dell’assegnazione d’uso, sono dichiarate inammissibili e pertanto escluse d’ufficio dal procedimento di assegnazione per i due anni sportivi seguenti.
Articolo 14
Procedimento per il rilascio dell’assegnazione d’uso.
1. Le assegnazione d’uso continuativo degli impianti sportivi sono rilasciate dal Dirigente competente nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Gli uffici incaricati di istruire le istanze di assegnazione d’uso continuativo degli impianti sportivi, in presenza di una molteplicità di istanze convergenti sui medesimi impianti nonché sui medesimi periodi temporali o giornate od orari oggetto delle richieste, al fine di snellire i relativi procedimenti, possono far precedere la fase della valutazione comparativa di cui all’art. 9 da una conferenza preliminare tra tutti i soggetti interessati, volta a verificare la possibilità per i soggetti stessi di individuare impianti, periodi, giornate ed orari alternativi a quelli che risultano esplicitati nell’istanza.
Articolo 15
Obblighi dell’assegnatario d’uso.
1. Con il rilascio dell’assegnazione, i sodalizi sportivi, oltre che all’osservanza di quanto previsto dai precedenti articoli, sono tenuti a:
a) utilizzare la struttura assegnata per le attività e negli orari dichiarati in sede di domanda e specificati nella assegnazione d’uso;
b) non utilizzare la struttura assegnata per attività contrarie alle finalità e principi del presente Regolamento e per attività che possono danneggiare la struttura e le attrezzature o arrecare danno o disturbo a terzi;
c) sollevare il Comune e, nel caso di palestre annesse a scuole, l’Istituzione Scolastica competente da ogni responsabilità per fatti e danni che possono accadere durante l’utilizzo tanto a persone che a cose;
d) per quanto attiene la sicurezza durante lo svolgimento delle attività, prendere visione del piano di gestione dell’emergenza e sfollamento predisposto dal gestore ed uniformarsi alle indicazioni fornite dal gestore stesso, con particolare attenzione al numero massimo di persone che possono affluire nell’impianto come indicato sul piano stesso;
e) comunicare tempestivamente al gestore e all’Ufficio comunale competente i danni alla struttura e/o alle attrezzature verificati prima del proprio turno di utilizzo, anche tramite l’utilizzo di apposito registro;
f) rispondere al gestore dei danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature durante e/o in conseguenza dell’utilizzo, i quali dovranno essere risarciti;
g) provvedere alla vigilanza della palestra/impianto sportivo assegnati per tutto il tempo di utilizzo e, solo in caso di impianto o palestra non gestiti, alle pulizie della stessa successivamente all’utilizzo stesso, indicando chi (associato o personale specializzato) provvederà a tali incombenze;
h) non consentire l’accesso alla struttura ai propri atleti, associati e utenti se non accompagnati dal responsabile di cui all’art. 12;
j) consentire l’accesso alle attività esclusivamente ai propri atleti regolarmente iscritti/tesserati. previa autorizzazione dell’A.C., è consentita all’associazione assegnataria la cessione occasionale dell’assegnazione a soggetti diversi da quelli autorizzati;
k) garantire che gli utenti della struttura calzino scarpe idonee a preservare l’integrità della superficie di gioco dell’impianto e, comunque, calzature che non lascino segni sul pavimento delle palestre;
l) vietare l’attività con attrezzi non idonei (la pratica di discipline particolari è consentita esclusivamente negli impianti dichiarati specificatamente idonei);
m) garantire l’osservanza del divieto di fumare nell’impianto e nei locali pertinenti (spogliatoi, tribune, magazzini, ecc.); del divieto di introdurre nell’impianto (area esterna inclusa) animali, automezzi, motocicli, biciclette e/o qualsiasi altro veicolo;
n) l'accesso agli spogliatoi è consentito 20 minuti prima dell'inizio di ogni fascia oraria assegnata, mentre gli stessi dovranno, lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività; eventuali deroghe saranno rilasciate, in base ai Regolamenti vigenti delle Federazioni sportive per lo svolgimento di partite, solo se formalmente richieste;
p) non è consentito il consumo di alimenti e bevande all’interno delle palestre scolastiche o degli impianti sportivi e nei locali di pertinenza.
2. L’assegnatario è tenuto, all’atto del rilascio dell’assegnazione d’uso, a sottoscrivere apposita e specifica dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e di osservanza degli obblighi di cui al precedente comma, nonché di assunzione di responsabilità.
Articolo 16
Sorveglianza – revoca delle assegnazioni.
1. Il Comune, con propri incaricati vigila sull’osservanza del presente Regolamento con ampi poteri ispettivi. A tutti i locali degli impianti sportivi hanno accesso per funzioni di vigilanza il personale preposto dal gestore, il custode, il personale comunale incaricato e tutte le forze di Polizia.
2. Qualora si riscontrino inadempienze da parte del assegnatario d’uso il Comune, anche su documentata segnalazione del gestore, procederà a formale contestazione, in seguito alla quale adotterà i seguenti provvedimenti:
a) diffida al primo accertamento;
b) sospensione temporanea per n. 4 settimane di attività al secondo accertamento;
c) revoca dell’assegnazione d’uso al terzo accertamento.
3. Si prescinde da detta gradualità di provvedimenti procedendo direttamente alla revoca dell’assegnazione d’uso nei seguenti casi:
a) svolgimento di attività difformi da quelle autorizzate;
b) arbitraria estensione dei periodi e/o fasce orarie di utilizzo autorizzate;
c) utilizzo delle strutture da parte di soggetti non iscritti/tesserati con la società assegnataria;
d) sub assegnazione degli spazi a terzi;
e) danni alla struttura assegnata procurati non accidentalmente o per inosservanza di quanto previsto dal presente Regolamento;
f) inosservanza delle norme in materia di sicurezza.
4. Il Comune può altresì procedere alla revoca dell’assegnazione d’uso nel caso in cui, effettuati d’ufficio o a cura del gestore lavori di ripristino di eventuali danni alla struttura o ad attrezzature l’assegnatario d’uso responsabile dei danni non provveda a rimborsare della spesa e all’eventuale risarcimento del danno subito, entro 30 giorni dalla richiesta.
5. Il Comune può in qualsiasi momento in caso di sopraggiunta necessità (ad es. sospensione d’uso di uno degli impianti o palestre scolastiche) revocare tutte le assegnazioni d’uso precedentemente autorizzate e riassegnare nel complesso gli spazi secondo i criteri esposti all’art. 9 previa comunicazione agli assegnatari d’uso e ai gestori.
Articolo 17
Azioni sanzionatorie nei confronti dell’assegnatario d’uso
1. Ove si accerti l’inadempimento o l’inosservanza degli obblighi nascenti dalla assegnazione d’uso di una palestra scolastica o di un impianto sportivo comunale, l’Amministrazione si riserva di agire, direttamente o tramite il gestore, nei confronti del assegnatario d’uso in uno o più dei seguenti modi in relazione alla gravità e alle conseguenze del caso:
a) revoca dell’assegnazione d’uso in caso di reiterata inosservanza o inadempimento di obblighi, divieti, prescrizioni, limitazioni e disposizioni stabilite per l’uso dell’impianto;
b) azione risarcitoria per danni arrecati all’impianto;
c) revoca dell’assegnazione d’uso in caso di mancato o ritardato pagamento della tariffa dovuta, ovvero in caso di mancato o parziale risarcimento di danni di cui si sia reso responsabile il assegnatario.
2. Le istanze di assegnazione d’uso temporaneo di impianti sportivi presentate dal soggetto che risulti ancora in debito della tariffa dovuta per una precedente utilizzazione di palestre scolastiche e impianti oppure del versamento di somme richieste a titolo di risarcimento danni devono essere rigettate.
3. In caso di revoca dell’assegnazione d’uso è esclusa qualunque possibilità per l’assegnatario di chiedere indennizzi di qualunque genere, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
4. L’Amministrazione si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte, con atto motivato, la assegnazione d’uso per motivi di interesse pubblico, ovvero a scopo di tutela preventiva della incolumità delle persone e/o dell’integrità del bene comunale senza che nulla l’assegnatario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
5. Le situazioni di inosservanza o inadempimento degli obblighi derivanti dalla assegnazione d’uso, dovranno essere accertate in contraddittorio fra il concessionario, il gestore ed i referenti dell’Amministrazione stessa.
Disciplina per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche.
Articolo 18
Tipologie di modelli gestionali degli impianti sportivi
1. La gestione degli impianti sportivi comunali è esercitata, di regola, in forma indiretta utilizzando le seguenti tipologie di modelli gestionali:
- concessione in gestione;
- concessione in uso e in gestione;
- concessione di costruzione e gestione in conformità alla normativa che disciplina specificamente tale istituto.
2. La gestione degli impianti sportivi comunali è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali, mediante concessioni in gestione (o in uso e gestione), sulla base di apposite convenzioni di disciplina del rapporto, con l’osservanza delle modalità e delle procedure stabilite nell’art. 19.
3. Ai fini di quanto è previsto nel presente titolo, per società od associazione sportiva dilettantistica si intende qualunque società od associazione sportiva costituita secondo una delle forme societarie previste dall’art. 90, comma 17, della legge n. 289 del 27.12.2002, come integrato e modificato dalla legge nr. 128 del
21 maggio 2004. Le stesse devono agire nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i principi generali enunciati al comma 18 della legge di cui sopra.
4. La gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica può essere affidata anche a società sportive professionistiche oltre che a quelle dilettantistiche.
5. La gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico è affidata, in via preferenziale, mediante l’affidamento in gestione (o eventualmente in uso e gestione), a società ed associazioni sportive senza fini di lucro la cui attività sportiva è rivolta prevalentemente a favore del territorio in cui è ubicata la palestra.
6. La gestione degli impianti sportivi comunali può essere affidata:
a) mediante concessione in gestione (oppure in uso e in gestione) con l’osservanza delle procedure a evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
b) in casi eccezionali per i quali sussistono speciali e urgenti motivazioni che giustifichino il ricorso a tale procedura, mediante concessione in gestione (oppure in uso e in gestione) attraverso la procedura dell’affidamento diretto di servizi ai sensi di legge;
c) mediante concessione di costruzione e gestione nei casi di impianti ancora da costruire o oggetto di modificazioni sostanziali, che risultino classificabili come impianti a rilevanza economica all’atto del loro inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche allegato al bilancio di previsione.
Articolo 19
Indirizzi inerenti la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica.
1. La concessione in gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica si effettua, di norma, attraverso una procedura a evidenza pubblica ai sensi di legge.
2. La procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’affidamento degli impianti sportivi privi di rilevanza economica è riservata ai soggetti sportivi di cui all’art. 18, comma 3, aventi le seguenti caratteristiche:
a) praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell’impianto da concedere, ovvero, ove trattasi di complesso polisportivo, nell’impianto principale del complesso e pertanto avere interesse ad utilizzare l’impianto per le proprie attività sportive;
b) perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
c) dichiarare di possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell’impianto;
d) non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
e) risultare iscritto, ovvero aver presentato domanda di iscrizione, al Registro comunale delle Associazioni - Sezione Sport, essere affiliato ad almeno una Federazione sportiva nazionale ovvero Ente di promozione sportiva riconosciuto ai sensi delle vigenti leggi e risultare regolarmente iscritta al Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90, comma 20, della legge 27.12.2002, n. 289.
3. Solo dopo aver esperito, senza risultato, procedure ad evidenza pubblica si potrà procedere all’affidamento diretto ai sensi di legge. Anche in caso di affidamento diretto dovranno essere soddisfatti i criteri di cui al precedente comma 2 e tutte le norme relative alla gestione di cui al presente Regolamento.
4. La procedura di selezione è avviata con l’approvazione da parte del competente Dirigente di un avviso pubblico di selezione, pubblicato secondo le forme di legge e sul sito Internet del Comune, contenente in forma sintetica indicazioni su:
- tipologia, ubicazione e destinazione d’uso sportivo dell’impianto;
- modalità di gestione contenute nella specifica convenzione;
- eventuale corrispettivo per servizi forniti all’Amministrazione Comunale;
- canone concessorio richiesto;
- eventuale documentazione da allegare alla manifestazione di interesse;
- termine perentorio entro il quale occorre presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.
5. La selezione della migliore offerta sarà effettuata dall’A.C. sulla base di una valutazione che tenga conto dei seguenti criteri:
- condizioni economiche più convenienti per l’Amministrazione;
- qualità del progetto di gestione dell’impianto;
- qualità ed entità di eventuali progetti di miglioria e riqualificazione dell’impianto.
6. Le convenzioni che regolano i rapporti con i gestori degli impianti devono prevedere i seguenti contenuti minimi:
- identificazione dell’impianto e dell’oggetto della concessione;
- durata della concessione;
- canone concessorio richiesto (dove previsto);
- tipologia dei servizi di gestione richiesti (attività di sorveglianza, custodia, pulizia, ecc..);
- vincoli organizzativi da rispettare nella gestione;
- indicazione delle tipologie di oneri posti a carico del concessionario;
- facoltà esercitabili dal concessionario;
- applicazione e riscossione delle tariffe;
- gestione di attività economiche collaterali;
- interventi di manutenzione ordinaria e nomina del responsabile tecnico;
- possibilità e modalità di realizzazione di eventuali interventi manutentivi straordinari e/o migliorativi dell’impianto o per adeguamenti strutturali obbligatori; ogni intervento, che sia richiesto dall’A.C. o che sia proposto dal gestore, dovrà essere preventivamente approvato ed autorizzato dagli Uffici Comunali competenti;
- previsione di eventuali contributi (non forfettari) quale partecipazione dell’Amministrazione Comunale alle spese per la realizzazione di interventi manutentivi straordinari e/o migliorativi dell’impianto o per adeguamenti strutturali obbligatori con percentuale di copertura da stabilirsi in sede di gara e convenzionale;
- previsione di eventuali contributi (non forfettari) quale partecipazione dell’Amministrazione Comunale alle spese per utenze ad uso sportivo, in percentuale di copertura da stabilirsi in sede di gara e convenzionale;
- eventuale corrispettivo per servizi forniti all’Amministrazione Comunale;
- eventuale riserva d’uso a favore del Comune e delle scuole di Moncalieri;
- eventuale riserva d’uso gratuita a favore del gestore dell’impianto. Benefit che deve essere quantificato e riportata a bilancio;
- disciplina della contabilità della gestione;
- norme sul personale e sulla sicurezza;
- garanzie (polizze fidejussorie e assicurative di valore adeguato);
- verifica a metà del periodo di gestione con possibilità di recesso unilaterale anticipato da ambo le parti;
- altre forme di controllo da parte del Comune;
I contenuti minimi suddetti potranno essere integrati da disposizioni specifiche legate alla natura e alle specifiche condizioni gestionali di ciascun impianto.
7. Al titolare della concessione in gestione dell’impianto spetta, in forma diretta o tramite soggetti terzi, la gestione degli spazi e dei servizi per la veicolazione di messaggi pubblicitari e/o la gestione delle eventuali attività di ristoro, distribuzione automatica di alimenti, bevande e articoli sportivi ed altre eventuali attività economiche collaterali collegate alla pratica sportiva ed esercitabili, previa autorizzazione, nell’impianto, i cui proventi dovranno risultare nel bilancio di gestione, secondo quanto stabilito in sede convenzionale. La gestione in forma indiretta tramite terzi deve essere formalizzata da apposito contratto, e il canone previsto e ogni altra somma corrisposta da terzi al concessionario dovranno risultare nel bilancio di gestione.
8. La concessione, di preferenza, ha durata decennale, non è previsto il tacito rinnovo. Qualora il concessionario si impegni all’esecuzione di lavori a proprie spese, previa autorizzazione del concedente, la concessione potrà avere durata superiore al citato periodo con specifica previsione e disciplina da definirsi nell’atto concessorio che giustifichi un vincolo di maggior durata a favore del concessionario.
9. Il concessionario è tenuto a presentare, di regola entro il mese di luglio di ogni anno sportivo, il rendiconto della gestione con riferimento all’esercizio finanziario relativo all’anno sportivo precedente. Il
rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull’andamento della gestione, i risultati ottenuti e le eventuali criticità registrate nonché dal prospetto analitico degli interventi di manutenzione eseguiti.
10. Ogni altro aspetto è definito in sede convenzionale.
Articolo 20
Indirizzi inerenti la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali aventi rilevanza economica.
1. La concessione in gestione (ovvero in gestione e in uso) degli impianti sportivi comunali aventi rilevanza economica si effettua, di norma, attraverso una procedura a evidenza pubblica ai sensi di legge e comporta obbligatoriamente la corresponsione di un canone concessorio al Comune da determinarsi in relazione alle condizioni dell’impianto concesso.
2. L’Amministrazione Comunale formula il bando di gara e il capitolato speciale di disciplina della concessione in modo da consentire la possibilità della partecipazione alla gara anche alle società sportive professionistiche oltre che a quelle dilettantistiche, fermo restando che la partecipazione alla gara dipenderà dal possesso di tutti i requisiti formali e di capacità tecnica ed economica richiesti dal relativo bando per tutti i potenziali concorrenti. Il capitolato speciale dovrà pertanto necessariamente disciplinare anche l’uso sportivo dell’impianto da parte del soggetto che otterrà l’assegnazione della concessione a seguito della gara, nell’eventualità che tale soggetto sia una società sportiva.
3. In tutti i casi la valutazione delle offerte dovrà essere effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, combinando i due subcriteri delle condizioni economiche più convenienti per l’Amministrazione e della qualità complessiva del progetto di gestione e di sviluppo dell’impianto.
4. Oltre a tutti gli obblighi e le facoltà gestionali già indicati nell’art. 19 del presente Regolamento, il concessionario dovrà assumere tutti gli ulteriori obblighi fissati nel capitolato speciale di disciplina della concessione, compreso quello, ove previsto, di eseguire, in luogo dell’Amministrazione Comunale, gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e necessari. Il capitolato speciale potrà altresì prevedere la facoltà per il concessionario di eseguire interventi di innovazione e di miglioria dell’impianto previamente autorizzati dal Comune nei termini e alle condizioni previste dal capitolato stesso.
Il concessionario sarà obbligato ad eseguire tutte le opere e/o realizzare tutte le attività eventualmente previste nel progetto di gestione e di sviluppo dell’impianto presentato in sede di gara, secondo un crono programma concordato con l’Amministrazione, con la sola esclusione di quelle espressamente non approvate o non autorizzate dal Comune.
5. Le convenzioni che regolano i rapporti con i gestori degli impianti a rilevanza economica devono prevedere contenuti minimi già previsti all’art. 18 comma 6.
6. Nella gestione delle attività di utilizzo commerciale degli spazi sportivi e nell’esercizio di attività economiche collaterali il concessionario:
- è titolare dei diritti e delle facoltà già specificati nell’art. 19 comma 8 del presente Regolamento;
- provvede a gestire l’impianto con il vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell’impianto stesso;
- osserva il divieto di attuare pratiche di tipo discriminatorio nei confronti degli utenti che intendono fruire dell’impianto.
7. L’affidamento diretto di impianti a rilevanza economica è consentito solo in casi per i quali sussistono circostanze speciali e urgenti ai sensi di legge.
Articolo 21
Indirizzi inerenti l’affidamento in gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico.
1. L’affidamento della gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico si effettua, di norma, attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica, riservata alle associazioni aventi sede legale in Moncalieri ed aventi le caratteristiche di cui all’art 19 comma 2.
2. Solo dopo aver esperito, senza risultato, procedure ad evidenza pubblica si potrà procedere all’affidamento diretto ai sensi di legge.
3. La procedura di selezione è avviata con l’approvazione da parte del competente Dirigente di un avviso pubblico di selezione, pubblicato ai sensi di legge e sul sito Internet del Comune, contenente in forma sintetica indicazioni su:
- tipologia e ubicazione della palestra scolastica;
- durata e modalità della gestione;
- quota tariffaria contributiva minima richiesta;
- eventuale documentazione da allegare alla manifestazione di interesse;
- termine perentorio entro il quale occorre presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.
4. La selezione della migliore offerta si effettua sulla base di una valutazione relativa alle condizioni economiche più convenienti per l’Amministrazione.
5. L’atto di disciplina della gestione dovrà in ogni caso prevedere i seguenti contenuti minimi:
b) oneri e facoltà del gestore (pulizia, sorveglianza, uso da parte delle scuole, cauzioni, quota contributiva, polizza assicurativa);
c) oneri a carico dell’Amministrazione Comunale (manutenzione, utenze, programmazione di utilizzo);
d) l’ulteriore complesso di regole, vincoli, limitazioni, possibilità e particolari modalità di uso delle singole palestre.
6. Il gestore dovrà garantire tutte le attività espressamente previste nell’accordo disciplinare della gestione.
Articolo 22
Norme comuni a tutte le concessioni in gestione.
1. E’ vietata la cessione totale o parziale della gestione dell’impianto affidato in concessione, fatta salva, previa autorizzazione del concedente, la possibilità di affidare a terzi segmenti dell’attività di gestione che possono essere gestiti in modo relativamente autonomo, come disciplinato dal capitolato/contratto di concessione. Il canone di concessione e ogni altra somma corrisposta da terzi a cui vengano affidate attività economiche collaterali, come previsto dall’art 19 comma 7, dovranno risultare nel bilancio di gestione dell’impianto.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i soggetti:
a) che si trovino in una situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
b) i cui responsabili abbiano subito condanne passate in giudicato per reati contro le persone e i minori in particolare, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati che investono il profilo dell’etica sportiva;
c) che si siano rese responsabili, nel corso dell’esecuzione di servizi di gestione di impianti sportivi comunali, nei 24 mesi precedenti la selezione, di inadempimenti contrattuali gravi; a tal fine sono ritenuti gravi, fra gli altri, gli inadempimenti di obblighi di carattere contrattuale, assicurativo, previdenziale o antinfortunistico nei confronti degli eventuali dipendenti, ovvero di altri obblighi previsti dalle norme vigenti nei confronti dei collaboratori volontari, ovvero, infine, di obblighi di natura tributaria.
3. Le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione possono essere corredate, ove ciò sia previsto dagli atti della procedura di selezione o di gara, da un progetto pluriennale di massima delle manutenzioni straordinarie e migliorative dell’impianto da realizzarsi direttamente dal concessionario con oneri a suo carico. In tale caso la durata della convenzione potrà essere adeguata a quella prevista per la realizzazione del progetto.
4. Il concessionario, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, incrementare la dotazione di attrezzature sportive mobili al fine di migliorare la funzionalità dell’impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Alla scadenza della concessione le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario salvo diversa pattuizione.
5. Oltre che per lo spirare del termine finale e per lo scioglimento dell’ente titolare della concessione, la concessione può cessare anticipatamente a seguito di:
- risoluzione del rapporto per inadempimento contrattuale grave, in conformità alle regole fissate in convenzione;
- revoca della concessione da parte dell’Amministrazione.
6. La risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali è prevista nei seguenti casi:
a) omessa presentazione del rendiconto di gestione;
b) accertato occultamento di avanzi di gestione;
c) esercizio di attività, non autorizzate dal Comune, che rechino nocumento all’impianto ovvero contrastino con l’uso pubblico di quest’ultimo;
d) violazione del divieto di cessione della concessione;
e) violazioni gravi e reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell’impianto o la sua regolare fruizione da parte della cittadinanza;
f) carenze o negligenze gravi e reiterate nell’esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla convenzione di disciplina della concessione;
g) ingiustificata interruzione del servizio e/o chiusura ingiustificata dell’impianto sportivo al di fuori delle finestre di chiusura o sospensione dei servizi disciplinate dal Comune;
h) conduzione tecnica e funzionale dell’impianto tale da pregiudicare la salute e l’incolumità degli utenti;
i) altri casi espressamente previsti dal capitolato di disciplina della concessione.
7. L’Amministrazione Comunale ha diritto di revocare l’atto di concessione, recedendo unilateralmente dal rapporto instaurato con il concessionario, in qualunque momento, con il rispetto del
termine di preavviso indicato nell’atto di concessione, per uno dei seguenti motivi (da intendersi come giusta causa):
a) motivi gravi e rilevanti di ordine pubblico o di pubblico interesse;
b) situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
c) perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l’attribuzione della concessione come previsto dal presente Regolamento;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il concessionario purché risultante dall’accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obiettivi fondamentali dello Statuto del Comune di Moncalieri o gravemente in contrasto con gli indirizzi di politica sportiva dell’Amministrazione comunale.
8. Il diritto di recesso anticipato dal rapporto di concessione è riconosciuto al concessionario solo in occasione della verifica di metà periodo, come indicato nell’art. 19 comma 6 nonché nell’ipotesi in cui il relativo ente, società o associazione gestore abbia deciso il proprio scioglimento.
9. In tutte le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione devono essere specificati i diversi uffici comunali incaricati di svolgere le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all’art. 5, comma 4, lettera d) del presente Regolamento.
10. Alle gestioni delle palestre scolastiche in orario extrascolastico le norme di cui ai commi del presente articolo si applicano limitatamente a quanto previsto dall’accordo disciplinare di affidamento della gestione.
Articolo 23
Funzioni di vigilanza esercitate dal concessionario e relativa responsabilità
1. Il concessionario della gestione dell’impianto è tenuto a vigilare sull’osservanza delle norme del presente Regolamento.
2. Il concessionario della gestione, al fine di garantire l’integrità, la buona conservazione e la funzionalità dell’impianto, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo dello stesso, delle attrezzature sportive in esso presenti e di quanto altro faccia parte della sua dotazione.
3. La responsabilità per danni arrecati all’impianto ovvero a persone o cose anche di terzi in conseguenza dell’uso dell’impianto ricade sul soggetto titolare della concessione in uso dell’impianto, fermo restando che tale responsabilità si estende al concessionario della gestione ove si accerti che l’evento dannoso si è verificato anche a causa del mancato esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al presente articolo.
Articolo 24
Divieti validi per tutti gli impianti sportivi
1. I fruitori degli impianti sportivi comunali devono osservare i seguenti divieti:
a) divieto di accesso all’area esterna di pertinenza di ogni impianto sportivo con veicoli di qualsiasi tipo, nonché divieto di sosta e di parcheggio dei medesimi in tale area salvo che l’accesso alla stessa, la sosta ed il parcheggio siano consentiti e regolamentati;
b) divieto di accesso ai locali scolastici adiacenti alle palestre scolastiche;
c) divieto di introduzione e/o utilizzazione nell’impianto sportivo, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune, di apparecchiature, attrezzature e materiali di qualunque genere;
d) divieto di introduzione di animali nell’impianto sportivo, salvo il caso di manifestazioni od attività autorizzate che prevedano l’utilizzazione di animali;
e) divieto di uso improprio degli spazi per l’attività sportiva e dei locali di servizio dell’impianto sportivo, quando da tale uso derivano conseguenze che arrecano nocumento all’integrità del patrimonio comunale, alla funzionalità dell’impianto ed al regolare svolgimento delle attività e dei servizi;
f) divieto di compiere atti o tenere comportamenti pregiudizievoli per l’incolumità degli utenti e per la sicurezza dell’impianto e delle attività che in esso si svolgono;
g) divieto di utilizzazione dell’impianto sportivo, in qualunque sua parte, per scopi pubblicitari senza la preventiva osservanza delle disposizioni che regolano specificamente la gestione dei servizi pubblicitari in ciascun impianto.
2. Agli impianti sportivi si intendono applicati gli altri divieti di carattere generale previsti dalla normativa vigente per i luoghi e gli uffici pubblici.
3. L’inosservanza dei divieti di cui al presente articolo è punibile con sanzioni amministrative e/o, in relazione alla gravità e/o alla reiterazione, con decadimento della convenzione.
Articolo 25
Attività di sorveglianza e accertamento delle violazioni
1. Il personale dell’Amministrazione comunale incaricato di svolgere attività di sorveglianza sul corretto uso e corretta tenuta degli impianti e di accertamento di eventuali violazioni può accedere a tutti gli impianti sportivi comunali e alle aree ed ai locali di pertinenza degli stessi, a condizione che il personale stesso renda noti al responsabile dell’attività o al concessionario (ove presente) generalità, ufficio di appartenenza e ruolo in esso rivestito.
2. Ai fini dell’esercizio di funzioni di vigilanza, oltre al personale comunale di cui al precedente comma ed agli agenti di Polizia Municipale o altre forze dell’ordine, può accedere ai locali degli impianti sportivi solo il personale preposto dal gestore dell’impianto a tali funzioni.
3. Nei complessi sportivi in occasione di manifestazioni sportive o di altre attività previste dal presente Regolamento, nei luoghi aperti al pubblico, si applica il Regolamento di Polizia urbana, compreso il sistema sanzionatorio ivi previsto.
4. Alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà provvede il corpo di Polizia Municipale ed in via più generale le forze di Polizia dello stato. A tal fine gli organi di pubblica sicurezza hanno diritto di accesso alle strutture ed ai locali in qualsiasi momento.
Disposizioni transitorie e finali Articolo 26
Rinvii
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:
a) per l’utilizzo degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici alla seguente normativa: Legge 23/1996, Decreto Legislativo 297/94, Legge 289/2002;
b) per l’individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla seguente normativa Legge 91/1981, Legge 289/2002, Legge 128/2004;
c) per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
d) per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente agli Enti di Promozione Sportiva;
e) per la ripartizione delle competenze fra gli organi comunali alle norme vigenti in materia di ordinamento degli enti locali;
f) per le concessioni in gestione alla normativa vigente in materia di concessioni di servizi, a quella vigente in materia di appalti in quanto applicabile alle concessioni di servizi ed alle disposizioni del Codice Civile, per quanto alle stesse applicabili, nonché al vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
g) per la concessione di eventuali contributi al Regolamento generale in materia di concessione dei contributi ed alla normativa vigente in materia.
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all’esazione delle tariffe, al pagamento dei corrispettivi e alla riscossione dei canoni, non disciplinati dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.
3. Le norme del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, alle palestre annesse alle scuole di proprietà di altri Enti pubblici e a cui, a seguito di apposita convenzione tra Comune e ente proprietario, venga trasferita al Comune di Moncalieri la gestione/utilizzo delle palestre stesse, fatta salva la relativa disciplina stabilita dal medesimo Ente proprietario.
Articolo 27
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Le gestioni degli impianti sportivi, in corso di svolgimento alla data di approvazione del presente Regolamento, risultano avere scadenza in date disomogenee, mentre si ritiene opportuno allineare i periodi di gestione in modo che coincidano per tutti gli impianti sportivi comunali, pertanto il presente Regolamento entrerà in vigore, limitatamente alla parte relativa alla gestione degli impianti sportivi (artt. 18-22), come di seguito specificato:
- dal 1/07/2017 per gli impianti le cui gestioni terminano il 30/06/2017 per effetto della scadenza naturale del contratto o per effetto di proroghe motivatamente disposte al fine di esperire una apposita procedura ad evidenza pubblica;
- dal 1/07/2018 per gli impianti le cui gestioni terminano il 30/06/2018.
Per la parte relativa all’utilizzo degli impianti sportivi (artt. 1-17 e artt. 23-26) il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1/07/2017.