DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVIII LEGISL ATURA
N. 374
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
e dal Ministro per i beni e le attività culturali (XXXXXXXX)
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (TRIA)
e con il Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2019
Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020
TIPOGRAFIA DEL SENATO
I N D I C E
Relazione ............................................... . | Pag. | 3 |
Relazione tecnica ........................................ . | » | 11 |
Disegno di legge ........................................ . | » | 14 |
Testo del decreto-legge ................................... . | » | 15 |
L’articolo 1, intervenendo sul tema dei rapporti di lavoro a tempo determinato e in- determinato presso le fondazioni lirico-sinfo- niche, mira a garantire la prosecuzione delle loro attività istituzionali (di rilevante impatto economico per il nostro Paese) e un rilancio in termini di programmazione e di sviluppo, adeguando, con urgenza, il sistema legisla- tivo nazionale relativo al lavoro a tempo de- terminato nelle fondazioni lirico-sinfoniche (enti di diritto privato) con le norme dell’U- nione europea.
L’intervento si rende necessario e urgente a seguito della sentenza della Corte di giu- stizia dell’Unione europea del 25 ottobre 2018 (causa C-331/17), che ha rilevato una situazione di inottemperanza dell’ordina- mento italiano, in particolare delle norme in materia di contratto a tempo determinato nelle fondazioni lirico-sinfoniche, rispetto a quanto stabilito dalla clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, con- cluso il 18 marzo 1999, in allegato alla di- rettiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.
Il comma 1 interviene operando modifi- che sull’articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act). Al citato articolo sono aggiunti i commi 3-bis e 3-ter.
Le nuove disposizioni sono volte a con- sentire alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, di predisporre una programma- zione dell’attività artistica adeguata, defi- nendo meglio la propria dotazione organica,
allo scopo di rafforzarla – ove occorre e sia sostenibile – e valorizzarla in modo appro- priato. L’intervento assolve alla funzione di formalizzare lo stretto legame tra il livello di personale a disposizione di ciascun ente e gli standard qualitativi e quantitativi della produzione artistica da esso realizzata. Si in- tende impedire la predisposizione di pro- grammazioni artistiche di carattere ordinario che si manifestino da principio come incom- patibili con le risorse umane di cui la fon- dazione può avvalersi. Al contempo si in- tende addivenire a dare vita ad un implicito obbligo di assicurare livelli qualitativi e quantitativi della produzione commisurati al personale stabilmente impiegato dall’ente.
Il comma 3-bis riconosce che particolari e specifiche esigenze determinate dalla etero- geneità delle produzioni ovvero dalla sosti- tuzione temporanea di altri lavoratori pos- sano, in effetti, giustificare l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte delle fondazioni, purché con contratto scritto sotto pena di nullità. Detta norma prescrive altresì che il contratto di lavoro a termine riporti in modo espresso, sempre a pena di nullità, le ragioni giustificatrici del- l’assunzione come tipizzate dalla norma. La disposizione estende tali condizioni di ri- corso al tempo determinato anche ai casi di rinnovo o proroga dei contratti del mede- simo tipo, fissando altresì, ai sensi della clausola 5, n. 1, lettera a), dell’accordo qua- dro sul lavoro a tempo determinato, con- cluso il 18 marzo 1999, in allegato alla di- rettiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, la durata massima di 48 mesi totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi. La norma ri- conosce l’autonomia delle parti sociali, in
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
conformità con la clausola 5, n. 1, lettera b) citata (e in analogia con l’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), nel fissare una diversa durata massima dei contratti di lavoro successivi. Si ribadisce, infine, l’opportunità di conser- vare un regime di carattere derogatorio per le attività stagionali, per le quali il carattere della eccezionale transitorietà della presta- zione è da ritenersi presunto ope legis.
Il comma 3-ter esplicita con finalità rico- gnitive una regola già desumibile dal comma 19 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 ago-
sto 2013, n. 91, e dall’articolo 40, comma
1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69. Detta regola presidia la necessità in- derogabile di garantire l’effettiva corrispon- denza tra l’assunzione del personale (di qua- lunque categoria, artistica e non) e il xxxxx- sogno necessario all’esercizio di funzioni pubbliche di interesse nazionale da parte delle fondazioni, riconoscendo espressa- mente che la violazione di norme inderoga- bili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di rapporti di lavoro su- bordinato da parte delle fondazioni lirico- sinfoniche, ivi comprese le ipotesi di man- cata o inadeguata indicazione delle esigenze riconosciute nel comma 3-bis, di mancata indicazione del termine o di superamento dello stesso, nonché di assenza della forma scritta, non comporta in ogni caso la trasfor- mazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato ma dà causa soltanto al risarcimento del danno.
Il comma 2 interviene operando modifi- che sull’articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Al citato articolo è sostituito il comma 2 e sono aggiunti i commi da 2-bis a 2-decies. Tali regole fis- sano il regime applicabile all’atto di costitu- zione di rapporti di lavoro a tempo indeter- minato da parte delle fondazioni, in confor- mità agli scopi di rilevante interesse pub- blico perseguiti da questi enti, dotati di
forma privatistica ancorché di natura pecu- liare.
Il nuovo comma 2 dell’articolo 22 espli- cita che le fondazioni sono tenute al previo esperimento di procedure selettive pubbli- che, nel rispetto di quanto stabilito dai prin- cipi nazionali ed euro-unitari di cui anche all’articolo 35, comma 3, del decreto legisla- tivo 30 marzo 2001, n. 165. Mediante l’ado- zione di appositi provvedimenti, le fonda- zioni stabiliscono criteri e modalità per il re- clutamento, conformi ai menzionati principi.
In caso di mancata adozione dei provve- dimenti generali di disciplina delle proce- dure assunzionali è prescritta la diretta ap- plicabilità del citato articolo 35, comma 3. Ai provvedimenti in parola si applica un re- gime di pubblicità sul sito istituzionale del- l’ente assistito da misure sanzionatorie.
Il comma 2-bis sanziona con la nullità di pieno diritto i contratti di lavoro stipulati in difetto dei provvedimenti, dei principi e delle procedure ora richiamate.
Il comma 2-ter stabilisce il procedimento per l’adozione delle dotazioni organiche da parte di ciascuna fondazione lirico-sinfonica. È previsto l’obbligo delle fondazioni lirico- sinfoniche di trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero del- l’economia e delle finanze, sentite le orga- nizzazioni sindacali, una proposta di dota- zione organica sulla base di uno schema tipo adottato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Mi- nistero dell’economia e delle finanze. Sud- detta proposta dovrà essere corredata da una relazione illustrativa e tecnica, con allegato parere del Collegio dei revisori dei conti, che dia conto della sostenibilità economico- finanziaria della dotazione. Tale adempi- mento deve essere assolto entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto che adotta lo schema tipo, quest’ultimo da adot- tarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle citate disposizioni. Lo stesso comma 2-ter si cura di definire la documentazione
che la fondazione deve allegare alla proposta di determinazione della dotazione organica, deliberata dalla fondazione previa consulta- zione sindacale, perché essa risulti ricevibile da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale proposta deve essere corredata da:
a) una relazione illustrativa e tecnica che mostri, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, la sostenibilità econo- mico-finanziaria della dotazione organica così determinata, in modo da assicurare il ri- spetto di un equilibrio economico-finanziario e una copertura con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità degli oneri conse- guenti all’assunzione di unità di personale e all’incremento della produzione artistica;
b) un documento di programmazione che rappresenta la realizzabilità e sostenibi- lità delle misure e delle azioni dirette a con- seguire, attraverso la nuova dotazione orga- nica, i livelli di produzione e di produttività dell’attività della fondazione, cioè un piano di carattere tecnico-artistico ed economico- finanziario che provi il legame tra la defini- zione di un nuovo livello di personale e la fondata aspettativa di un aumento della pro- duzione artistica e l’incremento degli in- troiti;
c) l’indicazione del numero di contratti di lavoro a tempo determinato e dei relativi oneri.
A norma del comma 2-quater, le dota- zioni organiche proposte sono approvate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’e- conomia e delle finanze anche ai fini della valutazione finanziaria.
Il procedimento di cui al comma 2-quin- quies riguarda la verifica triennale volta al- l’eventuale aggiornamento delle dotazioni organiche e giustificata dal fine di assicurare il buon andamento delle fondazioni lirico- sinfoniche e la prudente gestione delle stesse. Anche fuori dalla rivalutazione perio- dica, la disposizione implicitamente ricono-
sce, inoltre, un dovere di costante aggiorna- mento circa l’accuratezza, sostenibilità e ve- ridicità delle dotazioni organiche in vigore per ciascuna fondazione lirico-sinfonica, pre- scrivendo che quando vengano meno i pre- supposti che hanno giustificato una data do- tazione è imposto l’obbligo per la fonda- zione di informare senza ritardo il Ministero per i beni e le attività culturali e di proce- dere all’aggiornamento della dotazione orga- nica secondo la procedura ordinaria.
Il comma 2-sexies detta una regola gene- rale secondo la quale il meccanismo di de- finizione degli spazi assunzionali per la con- clusione di contratti a tempo indeterminato da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche prescrive che tali iniziative siano contenute in un contingente corrispondente ad una spesa complessiva non superiore a quella re- lativa al personale cessato nell’anno in corso e nei due anni precedenti, nonché nei limiti della dotazione organica approvata a norma del comma 2-quater, in coerenza con il fab- bisogno e fatte salve le compatibilità di bi- lancio della fondazione, verificate anche at- traverso verifica preventiva del Collegio dei revisori dei conti.
Al fine di consentire la continuità nell’e- sercizio delle pubbliche funzioni di produ- zione artistica e culturale di interesse nazio- nale da parte delle fondazioni lirico-sinfoni- che, i commi 2-septies, 2-octies e 2-nonies si preoccupano di stabilire un regime transi- torio parzialmente derogatorio in materia di assunzione a tempo indeterminato da parte delle fondazioni, con efficacia – per ciascun ente – a partire dall’approvazione della re- lativa dotazione organica.
Ai sensi del comma 2-septies, è stabilito che ciascuna fondazione proceda all’assun- zione a tempo indeterminato di quei lavora- tori che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultano già vincitori nell’ambito di procedure selettive preceden- temente bandite dal medesimo ente per il re- clutamento di lavoratori a tempo indetermi-
nato con graduatoria ancora in corso di va- lidità. Tali iniziative assunzionali avvengono in via prioritaria e fino alla copertura delle vacanze emergenti dalla dotazione organica approvata ai sensi del comma 2-quater.
Il comma 2-octies prevede che le fonda- zioni abbiano facoltà di svolgere (entro e non oltre il 31 dicembre 2021) procedure selettive, espletate in deroga alla previsione di cui all’articolo 11, comma 19, del decre- to-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, per coprire le vacanze di orga- nico, come emergenti dalle dotazioni organi- che approvate ai sensi del comma 2-quater, volte all’assunzione di personale a tempo in- determinato. In particolare, si prevede che fino al 31 dicembre 2021, in relazione alle vacanze di organico e in una misura non su- periore al 50 per cento dei posti disponibili, ciascuna fondazione può, in deroga alle pre- visioni di cui all’articolo 11, comma 19, primo periodo, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, procedere alle assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale ar- tistico e tecnico che alla data di pubblica- zione dei relativi bandi di concorso pos- segga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della citata disposi- zione, presso la fondazione che procede al- l’assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo comples- sivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Fino al 31 dicembre 2021, in una misura non su- periore al 50 per cento delle vacanze di or- ganico, le fondazioni possono, altresì, proce- dere alle assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al per- sonale amministrativo che presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima del- l’entrata in vigore della citata disposizione, presso la fondazione che procede all’assun-
zione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo comples- sivo non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Tutte le assunzioni sono effettuate nel ri- spetto del comma 2-sexies e del limite della dotazione organica approvata, previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo ed in coerenza con l’effettivo fab- bisogno della fondazione. Le modalità di espletamento delle procedure selettive di cui al presente comma, i titoli abilitativi, i cri- xxxx di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fonda- zione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e tra- sparenza.
Le procedure selettive di cui al comma 2-octies, dunque, sono riservate ai lavoratori che possiedano cumulativamente i seguenti requisiti:
a) prestare o aver prestato servizio presso la fondazione che procede all’assun- zione fino almeno a un anno prima dell’en- trata in vigore della citata disposizione sulla base di contratti di lavoro a tempo determi- nato: dunque non deve essere intercorso un lasso di tempo superiore ad un anno tra la data in cui l’ultimo rapporto di lavoro ha avuto definitiva esecuzione e quella di en- trata in vigore della presente disposizione;
b) aver prestato servizio presso la fon- dazione che procede all’assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determi- nato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, ne- gli otto anni precedenti: tale termine, ridotto rispetto ad altre previsioni normative di te- nore analogo (vedi ad esempio l’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017), si giustifica con la specificità del tipo di atti- vità lavorativa (tecnico o artistica) svolta, che vede il ricorso ai contratti a tempo de- terminato per il personale tecnico-artistico
sovente frammentato e limitato a singole rappresentazioni teatrali, dunque a periodi particolarmente ridotti e circoscritti, som- mando i quali, pur a fronte di una elevata quantità di contratti a tempo determinato, manifestazione di una elevata professionalità del personale artistico o tecnico interessato, potrebbe essere incongruo prescrivere un tempo complessivo superiore ai diciotto mesi nell’arco degli ultimi otto anni; per il personale amministrativo, aver prestato ser- vizio presso la fondazione che procede al- l’assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo comples- sivo non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.
Per i residui posti disponibili si prevede la possibilità di avviare procedure selettive aperte per titoli ed esami, con valorizza- zione, attraverso un punteggio aggiuntivo, delle precedenti esperienze professionali ma- turate dai lavoratori in base a rapporti di la- voro con le fondazioni lirico-sinfoniche.
Il comma 2-octies precisa, infine, che cia- scuna fondazione, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, fissa con proprio atto le modalità di espletamento della proce- dura concorsuale di cui al precedente pe- riodo, individuando altresì i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi, nonché i titoli di preferenza riconosciuti nell’ambito delle procedure selettive.
Mutuando il modello già sperimentato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (articolo 20, comma 3), dove la stabilizza- zione avveniva con previsione, nell’ambito degli strumenti di bilancio, della contestuale e definitiva riduzione del quantum di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo determi- nato, il comma 2-nonies dispone che le as- sunzioni di cui ai commi 2-septies e 2-octies possono avvenire, pur nel rispetto della re- gola generale del comma 2-sexies, primo pe- riodo, elevando i limiti finanziari ivi previsti attraverso la previsione dello stabile utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro
a tempo determinato (e dunque con relativa riduzione degli spazi di bilancio all’uopo de- stinati), a condizione che l’ente procedente sia in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse fi- nanziarie da parte del Collegio dei revisori. Resta dunque impregiudicata la vigenza dei limiti di spesa corrispondenti alla percen- tuale di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Come anticipato, la creazione di spazi as- sunzionali per l’inserimento di personale a tempo indeterminato di cui ai commi 2-sep- ties e 2-octies impone necessariamente alla fondazione di operare nel proprio bilancio la contestuale e definitiva riduzione della spesa prevista per i contratti a tempo determinato e, dunque, della percentuale di cui al pre- detto articolo 23, comma 1.
Il comma 2-decies, infine, certifica la de- cadenza delle piante organiche e si cura di assicurare che, ove il richiamo a tale istituto sopravviva, il riferimento sia da intendersi come compiuto verso le dotazioni organiche disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come modificato.
Il comma 3 uniforma dal punto di vista lessicale l’articolo 11, comma 19, primo pe- riodo, del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, alla luce della novella dell’articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367, e sopprime l’ultimo periodo del comma 19 dell’articolo 11 del decreto-legge
8 agosto 2013, n. 91, in quanto trattasi di xxxxx superata dall’introduzione dei commi 3-bis e 3-ter all’articolo 29 del decreto legi- slativo 15 giugno 2015, n. 81.
Il comma 4 dispone l’abrogazione dei commi 5, 5-bis e 8-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, in quanto le norme ivi contenute sono state su- perate ovvero trasposte – previa modifica – nel comma 2-sexies dell’articolo 22 del de- creto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
L’articolo 2 è volto a rendere disponibili ri- sorse aggiuntive per assicurare nell’immediato lo svolgimento dei compiti istituzionali del Mi- nistero per i beni e le attività culturali.
Il comma 1, in particolare, si riferisce alle risorse necessarie allo svolgimento di servizi generali volti a supportare l’intera struttura ministeriale sia a livello amministrativo sia nella gestione di musei, aree archeologiche, biblioteche, archivi, nonché nelle attività di comunicazione e promozione in tutte le sue forme, anche attraverso la realizzazione di eventi culturali per una maggiore fruizione al pubblico. L’incremento, pari a euro
15.410.145 è disposto per l’anno 2019.
Il comma 2 incrementa la disponibilità delle risorse destinate alle finalità dell’arti- colo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996, la quale dispone che ogni anno una quota degli utili derivanti dai giochi del lotto sia riservata al Ministero per i beni e le attività culturali per il recupero e la con- servazione del patrimonio culturale nonché per interventi di restauro paesaggistico, che si traduce in un incremento patrimoniale dello stesso. L’incremento, pari a euro
19.400.000 annui, è disposto per il 2019 e il 2020 ed è finalizzato ad assicurare lo svol- gimento di attività di tipo sia tecnico sia di supporto, per un più efficace ed ottimale svolgimento delle funzioni di tutela e con- servazione dei beni culturali, con conse- guente accrescimento del valore degli stessi.
L’articolo 3 reca alcune misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore del cinema e dell’audiovisivo.
Il comma 1 rende più funzionali le moda- lità con cui i fornitori di servizi di media audiovisivi devono promuovere le opere eu- ropee e italiane. L’intervento di urgenza si rende necessario per un duplice ordine di motivi. Innanzi tutto, la normativa vigente rende operativi i nuovi obblighi a decorrere dal 1° luglio 2019 e tuttavia non sono stati emanati alcuni provvedimenti attuativi fon- damentali, la cui mancanza determinerebbe,
dal 1° luglio, un quadro giuridico quanto mai incerto; ci si riferisce, in particolare, al decreto di cui all’articolo 44-sexies del de- creto legislativo n. 177 del 2005, con cui si definiscono le opere di espressione originale italiana. Nel contempo, la vigente normativa determina un sistema di obblighi che, in al- cuni casi, è apparso eccessivamente rigido e poco in linea con il mutato contesto del set- tore audiovisivo. In particolare, le modifiche proposte tengono conto di un intenso lavoro di consultazione con le associazioni di cate- goria dei produttori audiovisivi e cinemato- grafici, con le emittenti televisive nazionali e con i più importanti fornitori di servizi a ri- chiesta. Molte delle modifiche proposte, fra cui le nuove aliquote relative alle emittenti televisive, sono state suggerite, in accordo fra di loro, dai soggetti sopra indicati.
Il sistema degli obblighi di investimento e programmazione, come configurati nel testo vigente del titolo VII del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177 (come modificato e integrato, in particolare, dal decreto legisla- tivo 7 dicembre 2017, n. 204) vede una mi- sura risultata eccessiva di taluni obblighi, con la presenza di previsioni che appaiono limitative della libertà imprenditoriale degli operatori.
Con il comma 1 si provvede, nello speci- fico, ad apportare le seguenti modificazioni:
a) vengono reintrodotte le aliquote de- gli obblighi di programmazione previgenti al decreto legislativo n. 204 del 2017, riba- dendo l’obbligo di programmazione nel co- siddetto « prime time » in capo alla conces- sionaria del servizio pubblico;
b) vengono rimodulate le aliquote rela- tive agli obblighi di investimento, aumentan- dole comunque rispetto alla disciplina previ- gente al decreto legislativo n. 204 del 2017, ma in una misura compatibile con le pro- spettive economiche degli operatori;
c) nel contempo e nell’ambito dei nuovi obblighi, vengono rafforzate le misure a sostegno delle opere di espressione origi-
nale italiana (che nel previgente sistema erano limitate alle sole opere cinematografi- che) e a sostegno delle opere recenti;
d) vengono rivisti gli obblighi in capo agli operatori on demand con un maggior allineamento rispetto agli obblighi posti in capo alle emittenti televisive « tradizionali »;
e) viene rafforzato un sistema di flessi- bilità, senza rivedere, tuttavia, il nuovo e più efficace sistema sanzionatorio.
Il comma 2 prevede che il regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunica- zioni di cui al comma 1-bis dell’articolo 44- quater deve essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conver- sione del decreto in commento.
Il comma 3 modifica l’articolo 3 del de- creto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, re- cante « Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore ci- nematografico e audiovisivo a norma dell’ar- ticolo 33 della legge 14 novembre 2016,
n. 220 », che disciplina la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche (e delle even- tuali sottocommissioni).
Il citato decreto legislativo ha aggiornato, alla luce dei mutamenti che hanno interes- sato la produzione (numero e tipologia di opere audiovisive) e il consumo culturale (fasce di pubblico), la previgente disciplina relativa al sistema di revisione delle opere audiovisive, contenuta nella legge n. 161 del 1962 e nel relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 11 novembre 1963, n. 2029.
In considerazione della necessità di assi- curare continuità e dare certezza in merito alla disciplina, sia per gli operatori sia per gli utenti, il provvedimento prevede espres- samente che fino all’approvazione del rego- lamento di funzionamento della nuova Com- missione, continuano ad esercitare le proprie funzioni le Commissioni per la revisione ci- nematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 (si vedano gli articoli 11 « Di-
sposizioni transitorie » e 13 « Abrogazioni e disposizioni finali »).
La competente Direzione generale per il cinema ha incontrato alcune difficoltà nella costituzione della predetta Commissione, in particolare con riguardo alla professionalità dei « sociologi ».
Infatti, nel mese di gennaio 2018, attra- verso un avviso per manifestazione di inte- resse, pubblicato sul sito istituzionale della citata Direzione generale, si invitavano gli interessati a presentare le proprie candida- ture per le diverse categorie di professiona- lità previste dall’articolo 3. Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze non era pervenuta alcuna candidatura per le professionalità previste all’articolo 3, lettera d), cioè sette componenti scelti tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Per tale ragione venivano riaperti i termini di presentazione delle candidature, dapprima fissandosi una proroga di scadenza al 13 febbraio e, successivamente, una seconda proroga al 28 febbraio. Nonostante tali pro- roghe nessuna candidatura perveniva per quella professionalità.
Vista l’impossibilità di costituire la Com- missione, stante la previsione della necessa- ria presenza in ciascuna sottocommissione anche delle professionalità dei « sociologi », si decideva di sollecitare l’interessamento delle Associazioni nazionali sociologi e delle università, pubblicando, nel mese di giugno 2018, un nuovo avviso pubblico (con una prima scadenza fissata all’11 giugno e una successiva proroga al 22 giugno). Al termine di scadenza di tale ulteriore avviso perveni- vano solo due candidature.
È evidente, pertanto, la difficoltà di costi- tuzione della Commissione nella composi- zione prevista nel vigente decreto legislativo e tale difficoltà, oltre a ripercussioni sulla futura operatività della Commissione mede- sima, determina di fatto l’impossibilità di
procedere alla prima nomina della Commis- sione che dovrebbe poi adottare il regola- mento di funzionamento dei lavori (e, come sopra indicato, è dalla data di approvazione del regolamento della Commissione che sono abrogate le previgenti disposizioni in materia e cessano di operare le Commissioni per la revisione cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161).
Si ritiene pertanto necessaria l’introdu- zione urgente di misure volte a consentire il funzionamento della Commissione, e in par- ticolare:
1) unificare in un’unica categoria le professionalità di cui alle lettere b) e d), au- mentandone il numero a 14, in modo che sia possibile disporre delle professionalità ne- cessarie per la valida costituzione della Commissione;
2) modificare il numero dei componenti da 49 a 48, cui si aggiunge il Presidente scelto fra le professionalità di cui alla lettera a), ed eliminare la necessità che siano pre- senti tutte le professionalità previste (fatta eccezione per componenti designati dalle, associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative); tale previ- sione, intatti, potrebbe fortemente ostacolare la quotidiana attività delle sottocommissioni. Il regolamento di funzionamento della Com- missione costituisce lo strumento opportuno in cui specificare le modalità di funziona- mento delle sottocommissioni.
Il comma 4 contiene una modifica alla legge n. 220 del 2016, recante « Disciplina del cinema e dell’audiovisivo » volta ad as- sicurare l’espletamento tempestivo dell’atti- vità di esame svolta dagli esperti di cui ar- ticolo 26, comma 2, della legge 14 novem- bre 2016, n. 220. Essa trae origine dalla ne- cessità di incrementare il numero degli esperti chiamati a valutare i progetti, attual- mente pari a cinque ed eccessivamente esi- guo rispetto alla necessità di esaminare un consistente numero di progetti presentati nei primi anni di applicazione della legge, e di
affidare loro anche l’esame dei progetti di cui all’articolo 27. Nel solo anno 2018, sono state presentate 1.300 domande in relazione al- l’articolo 26 e circa 400 in relazione all’arti- colo 27: considerata la complessa attività di analisi dei progetti, il numero di esperti oggi pari a cinque rende di fatto impossibile assicu- rare un efficace e tempestivo completamento dell’attività di valutazione; si rende pertanto ne- cessario procedere con urgenza all’incremento di detto numero di esperti.
L’articolo 4 mira ad escludere la categoria dello « spettacolo viaggiante » dagli spetta- coli che dal 1° luglio 2019 saranno sottopo- sti all’obbligo di utilizzare titoli di accesso nominali. Nell’ultima legge di bilancio, un emendamento del deputato Xxxxxxxx ha infatti inserito, al fine di contrastare il fenomeno del bagarinaggio (secondary ticketing), l’ob- bligo di biglietto nominale per gli spettacoli organizzati in locali di capienza superiore ai 5000 spettatori. I parchi divertimento, che rientrano nella categoria dello spettacolo viaggiante, hanno spesso capienze superiori alle 20.000 e sono quindi attualmente sog- getti alla suddetta norma: tuttavia il feno- meno del secondary ticketing non coinvolge tale settore e pertanto non si ravvisa la ne- cessità di applicarvi la nominalità del bi- glietto che determinerebbe oneri rilevanti a carico degli operatori.
L’articolo 5 è volto ad accelerare le pro- cedure dirette alla stipula di appalti per la realizzazione dei servizi, nonché per le for- niture e i lavori strumentali all’evento UEFA Euro 2020 che avrà luogo anche nella capi- tale. In particolare è prevista la possibilità che Roma Capitale nomini un apposito com- missario al fine di svolgere le funzioni di stazione appaltante sostituendosi agli organi del Comune, secondo un modello già di re- cente adottato per le Universiadi 2019. Tale disposizione si rende necessaria al fine di con- sentire l’accelerazione delle procedure e le de- roghe ad una serie di norme nazionali, pur tut- tavia nel rispetto della normativa europea.
Atti parlamentari Senato della Repubblica N 374
XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n 196)
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
1. È convertito in legge il decreto-legge
28 giugno 2019, n. 59, recante misure ur- genti in materia di personale delle fonda- zioni lirico sinfoniche, di sostegno del set- tore del cinema e audiovisivo e finanzia- mento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale n. 151 del 29 giugno 2019.
Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfo- niche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanzia- mento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di adottare mi- sure in materia di beni e attività culturali;
CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di adottare mi- sure a sostegno delle fondazioni lirico sinfoniche, anche regolamentando la disciplina del personale delle fondazioni nel rispetto delle norme del diritto dell’Unione europea;
CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di adottare mi- sure immediate di semplificazione e sostegno per il settore del cinema e dell’audiovisivo;
CONSIDERATA, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adot- tare misure per il finanziamento delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella ri- unione del 26 giugno 2019;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del- l’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico;
EMANA
il seguente decreto-legge:
(Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche)
1. Al fine di assicurare il rilancio delle fondazioni lirico sinfoniche in termini di programmazione e di sviluppo, la prosecuzione delle loro attività istituzionali e il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, anche mediante il ricorso da parte delle fondazioni lirico sin-
foniche al lavoro a tempo determinato, garantendo la tutela dei lavoratori del settore secondo il diritto dell’Unione europea, all’articolo 29 del de- creto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero dalla sostituzione di lavoratori tem- poraneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 no- vembre 2003, n. 310, possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i quarantotto mesi, anche non continuativi, anche all’esito di successive proroghe o rinnovi. Al raggiungimento del predetto limite de- cade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della con- trattazione collettiva. A pena di nullità, il contratto reca l’indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l’as- sunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l’impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l’obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell’articolo 21, comma 2.
3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costitu- zione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. ».
2. All’articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
« 2. Le fondazioni di cui all’articolo 1 e di cui alla legge 11 no- vembre 2003, n. 310 procedono al reclutamento del personale con con- tratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale di cui al primo periodo nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all’articolo 35,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di man- cata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il ci- tato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I prov- vedimenti di cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si ap- plicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legisla-
tivo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.
2-bis. Fermo quanto previsto dall’articolo 2126 del codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle proce- dure di cui al comma 2, sono nulli. Sono devolute al giudice ordinario le controversie relative alla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta un decreto conte- nente uno schema tipo cui ciascuna fondazione lirico sinfonica deve uni- formarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi sessanta giorni. Le fon- dazioni presentano la relativa proposta previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresenta- tive. Le proposte devono essere corredate da:
a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilità economico-fi- nanziaria della dotazione organica così determinata, al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi oneri con ri- sorse aventi carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall’articolo 11 del decreto- legge 8 agosto 2013, convertito con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112 e dall’articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) un documento di programmazione che rappresenti come la do- tazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di pro- duzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento;
c) l’indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo deter- minato, in essere alla data della proposta, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei relativi oneri.
2-quater. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta di dotazione organica secondo le modalità di cui al comma 2-ter, il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del Commissario di Go- verno di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 per le fondazioni che hanno presentato i piani di risanamento ai sensi dell’articolo 11 del predetto decreto-legge, con uno o più decreti adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze anche ai fini della valutazione degli aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche.
2-quinquies. Le fondazioni, con cadenza triennale, verificata la so- stenibilità economico-finanziaria e l’adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, possono presentare una proposta di modifica mediante il procedimento di cui ai commi 2-ter e 2-quater. Ciascuna fondazione è tenuta ad attivare la procedura di revi- sione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tem- pestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell’economia e delle finanze, quando risulta essere venuto meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione.
2-sexies. Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fonda- zioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell’anno in corso e nei due anni precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo inde- terminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle com- patibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica approvata.
2-septies. In presenza di vacanze di organico rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione, fermo restando quanto previsto dal comma 2-sexies, assume a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, i candidati che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino vincitori di pro- cedure selettive precedentemente bandite dal medesimo ente per il reclu- tamento di lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di validità.
2-octies. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione orga- nica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fon- dazione può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ad effettuare assun- zioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al per- sonale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia pre- stato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all’assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni prece- denti. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica ap- provata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procedere, in misura non su- periore al 50 per cento dei posti disponibili, ad effettuare assunzioni a
tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, presso la fonda- zione che procede all’assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dota- zione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, pro- cedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo per titoli e per esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le assunzioni sono effettuate nel ri- spetto del comma 2-sexies e del limite della dotazione organica appro- vata, previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo ed in coerenza con l’ef- fettivo fabbisogno della fondazione. Le modalità di espletamento delle procedure selettive di cui al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzia- lità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2-nonies. Per le assunzioni di cui ai commi 2-septies e 2-octies i limiti finanziari di cui al comma 2-sexies, primo periodo, possono essere elevati attraverso l’utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, nei limiti necessari a garantire i livelli di produzione programmati e nei limiti di spesa corrispondenti alla percen- tuale di cui all’articolo 23, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, con la condizione che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo in- determinato dalla percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1.
2-decies. A decorrere dall’approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del comma 2-quater, le piante organiche approvate ai sensi dell’ar- ticolo 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono prive di ogni effetto. Ovunque ricorra il richiamo alle piante organiche di cui al primo periodo deve intendersi riferito alle dotazioni organiche approvate ai sensi del comma 2-quater. ».
3. All’articolo 11, comma 19 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono ap- portate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole « procedure selettive pubbli- che » sono aggiunte le seguenti: « da svolgersi nel rispetto di quanto pre- visto dal comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 »;
b) il dodicesimo periodo è soppresso.
4. I commi 5, 5-bis e 8-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.
(Misure urgenti per il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali)
1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di sup- porto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, è autorizzata la spesa di euro 15.410.145,00, per l’anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi- lancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma « Fondi di riserva speciale » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 di- cembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 19.400.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nel- l’ambito del Programma « Fondi di riserva speciale » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previsione dell’economia e delle fi- nanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona- mento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo)
1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le se- guenti modificazioni:
a) all’articolo 44-bis:
1) al comma 1, le parole: « La quota di cui al primo periodo è innalzata: a) al cinquantatré per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; b) al cinquantasei per cento, per l’anno 2020; c) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021. » sono soppresse;
2) al comma 2, alinea, le parole: « dal 1° luglio 2019, alle opere audiovisive » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2020, alle opere »; le parole « di almeno la metà » sono soppresse; alla lettera
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; tale quota è ridotta a un quinto per l’anno 2020 »;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di dif- fusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere ci- nematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari ori- ginali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. »;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua »;
b) all’articolo 44-ter:
1) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
« a) all’11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indi- pendenti, per l’anno 2020; b) al 12,5 per cento, da destinare a opere pro- dotte da produttori indipendenti, a decorrere dall’anno 2021. »;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Il decreto o i decreti di cui all’articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. »;
3) al comma 2, dopo le parole: « La percentuale di cui al primo periodo è innalzata » sono inserite le seguenti « al 3,5 per cento a decor- rere dal 2020 »; le lettere a), b) e c) sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto o i decreti di cui all’articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni. »;
4) al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine le seguenti parole:
« al 17 per cento, a decorrere dal 2020 »; le lettere a) e b) sono sop- presse;
5) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-bis. Il decreto o i decreti di cui all’articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. »;
6) al comma 4, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle se- guenti: « a) al 4 per cento nel 2020; b) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021. »;
7) dopo il comma 4, è inserito il seguente: « 4-bis. Il decreto o i decreti di cui all’articolo 44-sexies prevedono che almeno l’85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte. »;
8) al comma 5, le parole da: « di animazione appositamente prodotte » e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
« prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento è riservato ad opere d’animazione »;
c) all’articolo 44-quater:
1) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine il seguente pe- riodo: « . Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del catalogo e non si applica l’obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni; »; la lettera b) è sostituita dalla se- guente: « b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regola- mento dell’Autorità. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento dell’Autorità di cui al comma 1-bis, gli obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono fissati in misura pari al 15 per cento. »;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: « 1-bis. Con re- golamento dell’Autorità da adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al comma 1, lettera b), può essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalità d’investimento che non risultino co- erenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo na- zionale, nonché sulla base dei seguenti criteri:
a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l’im- piego di un numero di dipendenti inferiore a venti unità, da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dell’Au- torità, comporta l’aumento dell’aliquota fino al 3 per cento;
b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all’apporto finanziario del produttore all’opera in relazione alla quale è effettuato l’investimento, ov- vero l’adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta l’aumento dell’aliquota fino al 4,5 per cento.
1-ter. Il regolamento dell’Autorità di cui al comma 1-bis è aggior- nato, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero
dello sviluppo economico, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all’articolo 44-quinquies, comma 4. »;
3) al comma 2 le parole « 1° luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;
4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pa- gamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli pro- grammi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi an- che il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell’opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell’opera medesima sulla piattaforma digitale. »;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-bis, è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il decreto o i decreti di cui al- l’articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovun- que prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni. »;
6) al comma 6 le parole « 1° luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;
d) all’articolo 44-quinquies:
1) al comma 3 le parole: « a decorrere dall’anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2020 »; le parole da: « assolto gli obblighi di investimento previsti » fino alla fine del comma sono so- stitute dalle seguenti: « assolto gli obblighi previsti nell’anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell’anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del rag- giungimento della quota dovuta nell’anno successivo. »;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: « 3-bis. Ai fini di cui al comma 3, l’Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l’eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell’anno successivo ov- vero l’eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell’anno successivo.
3-ter. Restano ferme le sanzioni di cui all’articolo 51, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell’anno successivo o di scosta-
mento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell’anno di riferimento. »;
e) all’articolo 44-sexies:
1) al comma 1, alinea, le parole « e le competenti Commissioni parlamentari » sono soppresse; alla lettera b), le parole: « commi 2 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis »;
2) al comma 3, xxxxxx, dopo le parole: « 44-ter » sono inserite le seguenti: « e 44-quater »; alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . In particolare, le modalità di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e au- diovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espres- sione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l’apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecu- tivo; »;
3) al comma 4 le parole: « dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono sostituite dalle seguenti: « per i beni e le attività cul- turali ».
2. Il regolamento di cui all’articolo 44-quater, comma 1-bis, è adot- tato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All’articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) all’alinea, primo periodo, le parole « un Presidente e da » sono soppresse e dopo le parole: « quarantanove membri, » sono inserite le seguenti: « di cui uno con funzione di Presidente, »; al secondo pe- riodo, le parole: « Il Presidente e » sono soppresse;
2) alla lettera a), dopo la parola: « componenti » sono inserite le seguenti: « , compreso il Presidente, »;
3) alla lettera b), la parola: « sette » è sostituita dalla seguente:
« quattordici » e dopo le parole « dei minori » sono aggiunte le seguenti:
« ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell’infanzia e dell’adolescenza »;
4) la lettera d) è abrogata;
b) al comma 6, le parole: « di tutte le professionalità di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) e » sono soppresse e le parole: « , anche
g) » sono sostituite dalle seguenti: « anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g) ».
4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26, comma 2, secondo periodo, la parola: « cin- que » è sostituita dalla parola « quindici »;
b) all’articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2- bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, in relazione alla qualità artistica, al valore cul- turale e all’impatto economico del progetto. »;
(Modifiche all’articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232)
1. All’articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, dopo le parole: « Sono esclusi da tale prescrizione » sono inserite le seguenti: « lo spettacolo viaggiante e ».
(Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020)
1. Al fine di garantire l’integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale, in coerenza con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e assicurare la tempestiva realizzazione degli in- terventi inerenti la manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare nel ter- ritorio di Roma Capitale, Roma Capitale può nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva all’espleta- mento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all’acquisi- zione di servizi e forniture, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.
2. Al commissario, che svolge le funzioni di stazione appaltante, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. È in facoltà del commissario: predisporre ed approvare il piano degli interventi; operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli ar- ticoli 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, il termine di cui all’articolo 32, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È altresì in facoltà del commissario fare ricorso all’articolo 63, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Com- missario predispone il piano di cui al comma 3 da trasmettere al Presi- dente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività cul- turali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all’Autorità di go- verno competente in materia di sport. Per l’approvazione dei progetti de- gli interventi previsti nel piano, il Commissario procede alla convoca-
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
zione delle Conferenze dei servizi previsti dalla vigente normativa e ap- plica – laddove compatibili – le disposizioni di cui all’articolo 61, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con
legge 21 giugno 2017, n. 96.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 2019
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
XXXXXXXX, Ministro per i beni e le atti- vità culturali
XXXX, Ministro dell’economia e delle fi- nanze
DI MAIO, Ministro dello sviluppo eco- nomico
Visto, il Guardasigilli: XXXXXXXX
€ 2,00