COMUNE DI PIACENZA SERVIZIO SERVIZI SOCIALI UFFICIO ABITAZIONI
COMUNE DI PIACENZA SERVIZIO SERVIZI SOCIALI UFFICIO ABITAZIONI
XXX XXXX XXXXXX 00 00000 XXXXXXXX
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
per la concessione di contributi economici integrativi ai conduttori di alloggi con contratti di locazione registrati per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato
Ai sensi della deliberazione di Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna 28 OTTOBRE 2019 N. 1815 e della deliberazione di Giunta del Comune di Piacenza n. 404 del 13 Dicembre 2019 è indetto il Bando di concorso pubblico per la concessione di contributi economici integrativi, per l’anno 2019, ai conduttori di alloggi con contratti di locazione registrati, per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato. Le risorse trasferite interamente dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx ammontano a Euro 759.359,70.
1) REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono presentare istanza i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, che vengono valutati con riferimento al nucleo familiare così come definito dalle norme del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni:
A) Cittadinanza A.1)Cittadinanza italiana
A.2)Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea
A.3)Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i. In caso di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata istanza di rinnovo del permesso; prima dell’erogazione del contributo si provvederà ad accertare l’avvenuto rinnovo da parte della Questura. Analoga verifica sarà effettuata nel caso in cui il permesso dovesse scadere tra la data di presentazione della domanda e la data di liquidazione del contributo.
B) Residenza
Residenza anagrafica nel comune di Piacenza nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione in godimento per il quale si richiede il contributo.
C) Titolarità di contratto per un alloggio a uso abitativo
C.1)Titolarità di un contratto di locazione a uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) per un alloggio sito nel comune di Piacenza, redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
In caso di contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo solo i contratti con la relativa imposta pagata (fatta salva l’ipotesi della cosiddetta “cedolare secca”). Si provvederà ad accertare l’avvenuta registrazione, entro il termine previsto per l’erogazione del contributo, qualora la domanda d’ammissione sia presentata prima della registrazione del contratto.
Non sono ammissibili né i contratti a “uso foresteria” né i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1 comma 1 Legge 431/98). È ammissibile l’eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell’impresa e il lavoratore dipendente. Il contratto di sublocazione deve essere registrato presso la competente Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, per la stipulazione di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta. Ai sensi del DPR n. 131 del 30 aprile 1986 e successive modifiche, sono comunque soggetti a imposta di Registro i contratti verbali eventualmente stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 431/1998 e tacitamente rinnovati, che possono essere presentati ai fini del presente Bando. Sono soggetti a registrazione e possono essere presentati anche i contratti di sublocazione, nonché relative cessioni e proroghe anche tacite.
oppure
C.2) Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita.
La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante. Tale certificazione, riportante anche l’importo del “canone di godimento”, deve obbligatoriamente essere allegata alla domanda.
L'art. 5 del DPR n. 131/1986 stabilisce un principio di alternatività tra l'IVA e l'Imposta di Registro. Pertanto in caso di alloggi assegnati in uso o godimento da Cooperative oppure di alloggi dati in locazione da imprese non è necessario effettuare la registrazione del contratto ai fini dell’ammissione a contributo.
oppure
C.3) Assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:
a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/1998, della ex Legge n. 392/1978 (“equo canone”) e della ex Legge n. 359/1992 (“patti in deroga”);
b) titolarità di una concessione amministrativa d’uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune di Piacenza oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso, a condizione che il canone d’uso mensile sia almeno pari all’ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell’alloggio dal Comune di Piacenza oppure dalle società o agenzie di cui sopra.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal Dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante. Tale certificazione deve obbligatoriamente essere allegata alla domanda.
D) Situazione economica
Il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare richiedente deve essere compreso tra Euro 3.000,00 (valore minimo) ed Euro 17.154,00 (valore massimo).
Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello cosiddetto “ordinario” per le prestazioni sociali agevolate in corso di validità con scadenza 31 dicembre 2020.
I partecipanti al Bando potranno tuttavia produrre un valore ISEE “corrente” - purché valido alla data di presentazione della domanda - in presenza di tutte le condizioni descritte nel DPCM 159/2013 , art.9 e nel DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34.
Si precisa che non sono efficaci e non saranno tenute in considerazione eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente Bando.
E) Canone mensile di affitto
Il Canone mensile di affitto, comprensivo delle rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominali, non superiori a Euro 700,00.
2) CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO
Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:
a) essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto Legge n. 4/2019 convertito con modificazione dalla Legge n. 26/2019;
b) aver ricevuto nell’anno 2019 un contributo del Fondo per l’ “emergenza abitativa” nell’ambito dei finanziamenti delle deliberazioni di Giunta regionale n. 817/2012, n. 1709/2013 e n. 1221/2015 e da eventuali future concessioni di fondi;
c) aver ricevuto nell’anno 2019 un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013 n. 124;
d) l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
e) la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
f) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida.
Le seguenti condizioni NON sono causa d’esclusione dal contributo:
• la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune di Piacenza. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Piacenza l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
• la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
• il diriitto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, C.P.C.;
• il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.
3) INFORMAZIONI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata da un componente il nucleo familiare ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto.
Nell’ipotesi di persona soggetta a protezione giuridica la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o da persona abilitata ai sensi di legge.
Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno 2019 può essere presentata una sola domanda.
Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio.
La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., esclusivamente su modulo predisposto dal Comune di Piacenza, dalle ore 8,45 del 15 GENNAIO 2020 ALLE ORE 12,00 DEL 28 FEBBRAIO
2020, pena l’esclusione dal Bando.
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione della stessa.
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità (per i cittadini italiani o di altro Stato UE) oppure fotocopia del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o richiesta di xxxxxxx (per i cittadini di Stato non appartenente all’UE);
- nel caso in cui non sia ancora stata rilasciata l’attestazione ISEE, è obbligatorio allegare fotocopia della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in corso di validità;
- fotocopia del contratto ( o dei contratti) di locazione riportante gli estremi dei conduttori, le eventuali cessioni/subentri, proroghe o rinnovi: il canone di locazione, la durata contrattuale e la relativa registrazione. In caso di contratto in corso di registrazione: fotocopia della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della relativa imposta (oppure l’aver optato per la cedolare secca);
- fotocopia delle ricevute di avvenuto pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2019 ( escluse spese condominiali e altri oneri ) oppure dichiarazione sottoscritta dal locatore, corredata da fotocopia del documento di identità (in corso di validità) di quest’ultimo e attestante l’avvenuto ricevimento di quanto spettante a titolo di canoni per il periodo indicato;
- i documenti indicati al paragrafo 1), lettere C.2) e C.3) - qualora si verifichino le condizioni ivi previste;
- fotocopia del codice IBAN di un conto corrente bancario o postale o di un Postepay evolution (non sono utilizzabili i libretti postali) del dichiarante o di terza persona delegata alla riscossione (qualora non sussista morosità) oppure (qualora sussista morosità) del locatore, corredata da fotocopia del documento di identità (in corso di validità) di quest’ultimo.
Il testo integrale del Bando e del modulo di domanda sono scaricabili dal sito Internet del Comune di Piacenza: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.
In caso di impossibilità nel reperimento automatico, l’interessato può rivolgersi a:
Sportelli InformaSociale :
- Via Taverna, 39, piano terra
(da lunedì a sabato dalle 09:00 alle 12:30; lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30)
- Xxx XXXX Xxxxxx, 00, xxxxx piano
(lunedì e giovedì dalle 08:45 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30; martedì chiuso; mercoledì e venerdì dalle 08:45 alle 13:00;)
QUIC – Sportello Polifunzionale del Comune di Piacenza – Viale Beverora 57 –
luned', martedì, giovedì 8:15 – 17:00, mercoledì, venerdì 8:15 -13:30, sabato 8:15 -12:15.
Sportello Informafamiglie&Bambini: presso il Centro per le Famiglie “Galleria del Sole” - Galleria ddel Sole n. 40 – Centro Civico Farnesiana , tel. 0000-000000, fax 0000-000000 nei seguenti orari: lunedì, martedì e venerdì 9:00-12:00, mercoledì 8:30 – 18:00 e sabato 9:00 – 12:30;
Centro Famiglie La Primogenita – Via La Primogenita, 19 - tel. 0000000000 nei seguenti orari: lunedì, martedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00, e giovedì dalle 14:30 alle 17:30.
Sportello Informativo - Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 nei seguenti orari : lunedì 8:45- 13:00 e 15:30-17:30, martedì e giovedì 8:45-11:15, mercoledì e venerdì 8:45 13:00 .
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
• Trasmissione mediante PEC a xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx
• Lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Comune di Piacenza
Servizio Servizi Sociali - Ufficio Abitazioni Xxx XXXX Xxxxxx, 00 00000 XXXXXXXX
• Consegna a mano presso :
Sportelli InformaSociale :
- Via Taverna, 39, piano terra
(da lunedì a sabato dalle 09:00 alle 12:30; lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30)
- Xxx XXXX Xxxxxx, 00, xxxxx piano
(lunedì e giovedì dalle 08:45 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30; martedì chiuso; mercoledì e venerdì dalle 08:45 alle 13:00;)
QUIC – Sportello Polifunzionale del Comune di Piacenza – Viale Beverora 57 –
lunedì, martedì, giovedì 8:15 – 17:00, mercoledì, venerdì 8:15 -13:30, sabato 8:15 -12:15.
4) GRADUATORIA
Le domande verranno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE. In caso di incidenza uguale, avrà la precedenza la domanda con valore ISEE più basso , in caso di domande con medesimo valore ISEE avrà la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto. Il canone da prendere a riferimento è quello riportato nel contratto di locazione, senza le rivalutazioni ISTAT.
5) ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è pari a un massimo di tre mensilità del canone di locazione, per un importo comunque non superiore a Euro 2.100,00 complessivi.
Il contributo sarà erogato a ciascun nucleo familiare in misura proporzionale al canone di locazione, fermo restando il massimo concedibile.
L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino a esaurimento dei fondi disponibili. Pertanto si evidenzia che la collocazione in graduatoria non comporterà, automaticamente, il diritto all’erogazione del contributo riconosciuto.
Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore non è causa di esclusione dal contributo. Il contributo, qualora sussista uno stato di morosità del
conduttore riferito all’anno 2019, sarà corrisposto al locatore, a concorrenza della morosità medesima (art. 11, comma 3, Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii.). Nel caso in cui il contributo assegnato sia superiore alla copertura della morosità, si evidenzia che la quota eccedente dovrà essere destinata dal locatore a parziale copertura dei successivi canoni di locazione.
6) BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo.
7) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
A conclusione dell’istruttoria delle singole domande, nel caso di richieste escluse dal contributo per mancanza dei requisiti previsti dal Bando, si provvederà a comunicarne l’esito agli intestatari tramite raccomandata A/X. Xxxxxxx l’esclusione sarà possibile proporre ricorso motivato al Comune di Piacenza, entro il termine perentorio di 10 giorni consecutivi dalla notificazione della comunicazione. Dopo aver esaminato i ricorsi pervenuti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Piacenza - nonché all’Albo del Servizio Servizi Sociali - Ufficio Abitazioni - la graduatoria dei partecipanti definita secondo l’ordine stabilito al precedente punto 4) e i contributi saranno erogati secondo quanto disposto al precedente punto 5). Per le richieste ammesse, l’esito della domanda -con l’indicazione dell’eventuale contributo- sarà comunicato a mezzo lettera.
La liquidazione ed il pagamento dei contributi saranno effettuati tramite il Servizio Risorse Economiche.
Nel caso di domande che presentino un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, il Comune di Piacenza potrà:
- valutare, ai fini dell’ammissione al contributo, la somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare richiedente e/o del patrimonio mobiliare, certificati dall’attestazione ISEE, il cui ammontare sia almeno pari al canone annuo di locazione;
- accertare che i Servizi sociali comunali e/o specialistici dell’AUSL di Piacenza siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico-sociale del nucleo familiare richiedente;
- accertare le effettive condizioni economiche del nucleo e, in presenza di situazioni di difficoltà socio-economica di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), erogare il contributo anche se il nucleo richiedente non sia conosciuto dai Servizi sociali comunali e/o specialistici dell’AUSL di Piacenza.
8) DECESSO
In caso di decesso dell’avente diritto, l’eventuale contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui il decesso dell’intestatario della domanda sia accertato d’ufficio prima dell’approvazione dell’elenco dei beneficiari e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.
9) CONTROLLI
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi degli artt. 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in sede d’istruttoria può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni e ordinate esibizioni documentali.
Eventuali integrazioni documentali, dovranno essere inviate esclusivamente attraverso gli indirizzi che saranno appositamente forniti entro i termini che verranno indicati nella stessa richiesta.
L’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii, contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari e immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Il richiedente altresì dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.
10) ALTRE DISPOSIZIONI
Il Comune di Piacenza intende procedere ad una rilevazione di alcune informazioni significative dei nuclei famigliari in situazione di disagio abitativo, con particolare attenzione anche alla rilevazione della età anagrafica dei nuclei, al fine di costruire una banca dati secondo i criteri richiesti dalla Delibera della Giunta Regionale n.1815/2019 da utilizzare per le programmazioni future nel settore abitativo.
Possono partecipare alla rilevazione i nuclei famigliari residenti nel territorio regionale, aventi un contratto di affitto regolarmente registrato, non assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ed aventi un’ ISEE compreso tra Euro 0 e Euro 41.006,00.
La raccolta dei dati avverrà attraverso la compilazione del modulo allegato al bando.
Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..
Il Comune di Piacenza non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendenti:
- da inesatte indicazioni del destinatario contenute nella domanda del richiedente;
- da eventuali disguidi postali o imputabili a terzi, ovvero nel caso in cui la mancata consegna dipenda da caso fortuito o forza maggiore.
Il Dirigente Xxxxxxxx Xxxxxxx