PROVINCIA DI SAVONA
PROVINCIA DI SAVONA
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX Telefono 019/83131 – Fax 019/0000000
E-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx Internet: xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx Pec:xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
Classifica 014.003.004/1-2016
DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA
La Provincia di Savona indice una gara mediante procedura aperta per l'aggiudicazione dei seguenti servizi: APPALTO n. 1928 per l'affidamento del servizio di coprogettazione e gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR (D.M. 10 agosto 2016, articolo 3, lettera a) - “SPRAR Cat. Ordinari”, in esecuzione della Determinazione della Direzione Generale n. 2875 del 24 agosto 2018.
Codice CIG: 76060929AC CUP: J59D14000190001
CAT. 25, CPV: 85311000 – 2 “Servizi sociali di assistenza sociale con alloggio”
1) OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di accoglienza tutela ed integrazione nell’ambito della rete SPRAR ordinario, destinato a n. 49 beneficiari – posti ordinari, titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare, a seguito del Decreto del Ministero dell'Interno del 20 Dicembre 2016 che ha assegnato le risorse stanziate per la prosecuzione dei progetti SPRAR per il triennio 2017-2019 confermando la Provincia di Savona quale Ente ammesso a finanziamento al n° 100 della graduatoria generale. Lo stesso, non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di servizio caratterizzato da omogeneità tecnico-operativa e funzionalità delle prestazioni richieste tale da non renderne possibile la suddivisione in lotti.
Trattasi di appalto di servizi sociali pertanto la procedura di gara è indetta ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L'importo stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 20 Dicembre 2016 che assegna le risorse stanziate per la prosecuzione dei progetti SPRAR per il triennio 2017-2019, è pari a € 625.975,00 su base annua, comprensivo di un contributo assegnato pari a € 594.675,00 e di un cofinanziamento nella misura minima del 5% del costo complessivo del progetto pari ad € 31.300,00.
Il cofinanziamento obbligatorio del 5% sarà a carico del Soggetto attuatore. Inoltre si sottolinea che è necessario allocare risorse pari almeno al 7% del costo complessivo del progetto nella voce I (spese per l'integrazione) del piano finanziario preventivo (PFP) - allegato A al
presente Capitolato. Tale percentuale non potrà comprendere l'eventuale cofinanziamento (articolo 14 comma 3, lettera b) del Decreto 10 agosto 2016).
L'importo annuale posto a base di gara è pari a € 579.675,00, I.V.A. compresa se dovuta (€ 475.143,00, al netto di I.V.A., nel caso di I.V.A. al 22%). L'importo sarà rapportato al periodo di effettiva durata del contratto (€ 724.594,00, I.V.A. compresa se dovuta, nel caso di decorrenza del contratto dal 1° ottobre 2018).
Non è prevista invece la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, di cui all'articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008 (DUVRI), in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza.
L'importo annuo del cofinanziamento a carico del soggetto attuatore è pari ad € 31.300.
Si sottolinea inoltre la necessità di:
• mantenere invariato il numero dei posti autorizzati ed attivi ed il costo complessivo del progetto;
• mantenere il coefficiente del personale come autorizzato nel triennio precedente;
• allocare risorse pari ad almeno il 7% del costo complessivo del progetto nella voce I del Piano Finanziario Preventivo (spese per l’integrazione). Tale percentuale non può comprendere il cofinanziamento.
Si specifica che nel contributo concesso dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'A- silo è ricompreso l'importo di € 15.000,00 per le spese a carico dell'Amministrazione, di cui € 5.000,00 per la verifica amministrativa-contabile (articolo 25, comma 2, del D.M. 10/08/2016).
Pertanto a seguito di aggiudicazione definitiva dell'appalto si procederà alla rimodulazione del progetto.
Le spese per la pubblicità della gara (presumibilmente pari ad € 3.800,00) sono a carico del soggetto aggiudicatario.
Ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 sono autorizzate le varianti in corso di esecuzione qualora il Ministero dell'Interno richiedesse l’attivazione di ulteriori posti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente bando e/o l’attivazione di servizi ulteriori connessi al progetto presentato. Ulteriori modifiche al contratto potranno essere introdotte in relazione a specifiche tecniche e/o al costo die dell’accoglienza stabiliti dal Ministero dell'interno e/o imposti dalle necessità gestionali.
1.3 L’Amministrazione Provinciale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un au- mento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contrat- to, può imporne al Soggetto Aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni del contratto me- desimo. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Sog- getto Aggiudicatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostan- ziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione Provinciale, purché non mutino sostan- zialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Soggetto Aggiudicatario se non sia stata approvata dall’Amministrazione Provinciale. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Soggetto Aggiudicatario, la rimessa in pristino della situazio- ne preesistente.
1.4 Non è prevista la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interfe- renze, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (DUVRI), in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza.
1.5 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà secondo quanto stabilito dall'articolo 15 del capitolato speciale d'appalto.
1.6 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
1.7 Il quoziente del personale, derivante dal rapporto tra il costo complessivo del progetto e il costo del personale imputato alla “voce P” del Piano Finanziario Preventivo (allegato A al Capitolato) dovrà essere obbligatoriamente rispettato per ciascuna annualità. In base ai dati inseriti dalla Provincia di Savona nel suddetto Piano Finanziario Preventivo, il quoziente è fissato a 38,16% ed è pari per 12 mesi ad € 238.890,00.
2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
2.1 L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale:
“l’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”.
2.2 La valutazione delle offerte sarà a cura della commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con apposito atto della Provincia di Savona.
2.3 La commissione giudicatrice esprimerà la valutazione tecnico qualitativa di merito sulla base del progetto tecnico prodotto dai concorrenti.
Si precisa che saranno ammessi in graduatoria i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio di almeno 60/100. La clausola di sbarramento si applica al punteggio ottenuto prima della riparame- trazione.
2.4 La valutazione dell’offerta tecnica si baserà su criteri e sub criteri individuati e descritti nella tabella di seguito rappresentata:
CRITERI E SUB CRITERI | CRITERI MOTIVAZIONALI | PUNTEGGI |
A) PROPOSTA PROGETTUALE | Xxxxxxx 25 punti | |
a.1) Obiettivi caratterizzanti il progetto SPRAR | Il concorrente esprime i propri obiettivi per la realizza- zione del progetto SPRAR al fine di sviluppare quanto richiesto e contenuto nel capitolato speciale d’appalto. La Commissione valuterà la proposta in relazione a criteri di: - aderenza al contesto locale; - originalità; - innovazione; - adeguatezza. | max 10 punti |
a.2) Organizzazione del lavoro d'equipe | La valutazione sarà svolta in relazione ai seguenti ele- menti motivazionali: - composizione equipe, chiarezza dei ruoli, curricula; | max 15 punti |
- metodologia e strumenti di lavoro; - problem solving; - strumenti per la creazione di relazioni di fiducia in- terna ed esterna dell’equipe; - ottimale, coerente e concreto utilizzo delle risorse complessivamente presenti e assegnate al progetto SPRAR. | ||
B) ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE | Massimo 20 punti | |
b.1) Strategie per prevenire comporta- menti sociali pregiu- dizievoli al successo del progetto di acco- glienza e di integra- zione dei beneficiari dello SPRAR. | Saranno considerati i seguenti criteri motivazionali: - finalità e obiettivi; - numero iniziative e contesti; - coerenza e fattibilità; - comunicatività; - concretezza nella gestione del problem solving: azio- ni possibili di prevenzione, strumenti, strategie e meto- dologie operative/progettuali. | max 5 punti |
b.2) Iniziative per at- tuare l’accoglienza e l’integrazione di ri- chiedenti asilo e tito- lari di protezione umanitaria in altri progetti SPRAR. | La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: - obiettivo concreto previsto; - coinvolgimento e partecipazione del territorio nella realizzazione delle iniziative; - articolazione della proposta, ambiti interessati (cultu- rali, sportivi, sociali, ecc.). | max 10 punti |
b.3) Gestione della mediazione linguisti- co – culturale. | La valutazione sarà espressa in relazione ai seguenti elementi: - modalità di organizzazione degli interventi e servizi di mediazione linguistico – culturale; - curriculum vitae professionalità disponibili per il pro- getto SPRAR; - attenzione all’inserimento sociale per prevenire con- flitti generati da incomprensioni linguistico culturali, anche tra beneficiari. | max 5 punti |
C) STRUTTURE DI ACCOGLIENZA | Massimo 20 punti | |
c.1) Strutture propo- ste. | Devono essere inserite in allegato alla relazione pro- gettuale: - schede descrittive corredate da planimetria di ogni struttura proposta e indicazione dei relativi arredi; La proposta progettuale sarà valutata in relazione al grado di esaustività rispetto al risultato atteso ed in particolare il maggiore o minore apprezzamento sarà formulato con riguardo a: - completezza dell’offerta; - fruibilità e funzionalità anche in relazione all'attuale collocazione dei beneficiari; - caratterizzazione degli ambienti volta a generare fi- ducia nei beneficiari. | max 20 punti |
D – GESTIONE DELL’ ACCOGLIENZA | Xxxxxxx 10 punti |
d.1) Gestione del vit- to. | La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: - organizzazione della gestione che punti a rendere au- tonomi i beneficiari; - prevenzione dei conflitti nella struttura di accoglien- za; - conoscenza delle tradizioni locali ed educazione alla salute attraverso l’alimentazione. | max 5 punti |
d.2) Gestione del ve- stiario e di altri beni. | La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: - organizzazione capace di valorizzare il senso del ri- spetto e la dignità delle persone accolte; - prevenzione dei conflitti nella struttura di accoglien- za; - conoscenza delle abitudini e accompagnamento alla conoscenza delle abitudini locali. | max 5 punti |
E – GESTIONE DELLA FORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO | Massimo 15 punti | |
e.1) Strumenti for- mativi. | Si chiede di descrivere gli strumenti utilizzati per la valutazione delle competenze del beneficiario, per l’in- dividuazione del più idoneo percorso formativo fina- lizzato all’inclusione sociale e lavorativa. La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: - organizzazione delle attività di formazione; - figure di riferimento coinvolte per la realizzazione del progetto formativo; - strumenti utilizzati per ottenere il successo del pro- getto formativo per evitare la carente adesione da parte del beneficiario. | max 5 punti |
e.2) Gestione orien- tamento e accompa- gnamento all’inseri- mento lavorativo. | Il maggiore o il minore livello di apprezzamento della proposta sarà formulato in relazione ai seguenti ele- menti: - diffusione della conoscenza del progetto SPRAR nel tessuto socio economico culturale locale; - strumenti per la realizzazione dell’autonomia lavora- tiva; - organizzazione del tutoraggio per l’inserimento lavo- rativo. | max 5 punti |
e.3) Individuazione e gestione degli stru- menti per l’inseri- mento lavorativo. | La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: - strumenti proposti per l’inserimento lavorativo dei beneficiari; - criteri di erogazione di borse lavoro, improntati a equità e chiarezza per i beneficiari; - motivazione al raggiungimento dell’autonomia; - modalità di gestione dell’erogazione; - monitoraggio sul progetto individuale. | max 5 punti |
F – SERVIZI MIGLIORATIVI E/O AGGIUNTIVI | Massimo 10 punti | |
f.1) Fornitura di Progetti per la richiesta di finanziamenti nazionali e della | La maggiore o la minore valutazione delle attività aggiuntive descritte all'articolo 11 del capitolato sarà formulata in relazione ai seguenti elementi di apprezzamento: - documentata capacità di predisporre progetti degli in- | max 5 punti |
comunità europea in materia di immigrazione, asilo e/o intercultura | terventi, da strutturare con specifico riferimento al contesto territoriale e di azione | |
f.2) Realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio - culturale e produzione di materiale informativo sul progetto. | La maggiore o la minore valutazione delle attività ag- giuntive descritte all'articolo 10 del capitolato sarà for- mulata in relazione ai seguenti elementi di apprezza- mento: - originalità e comunicatività del materiale; - quantità e tipologia di materiali forniti; - periodicità delle forniture; - materiali informativi multilingue. | max 5 punti |
TOTALE | 100 |
2.5 L’offerta tecnica dovrà riguardare tutti i criteri e gli elementi riportati nella tabella di cui al punto 2.4 del presente disciplinare ed essere formulata seguendo l’ordine della tabella stessa, secondo la suddivisione per ciascuno dei criteri e rispettivi sub criteri al fine di consentire alla commissione la valutazione coerente per rispondenza ai singoli sub criteri.
2.6 La documentazione dell’offerta tecnica-progettuale dovrà riguardare tutti gli elementi tecnici ed i criteri e sub criteri tecnico qualitativi descritti nella tabella di cui al punto 2.4 del presente disciplinare di gara e contenere l’organizzazione, la professionalità aziendale, la documentazione relativa all’esperienza, la qualità professionale dell'operatore. L’offerta tecnica dovrà essere costituita da una relazione progettuale di massimo 40 facciate in formato A4, carattere times new roman 12 con interlinea singola. Il testo in eccedenza non sarà preso in considerazione nella valutazione. A corredo della relazione (e pertanto oltre alle 40 facciate) devono essere allegati, in relazione al progetto proposto, i seguenti curricula:
– del coordinatore;
– dei componenti dell’equipe (Assistente sociale, Operatore legale, Psicologo/Etno-psicologo, Educatore professionale e Operatore sociale);
– del supervisore;
– del/dei mediatore/i linguistico/i culturale/i.
Altresì devono essere allegati, in relazione al progetto proposto, i documenti richiesti al criterio di cui al punto 2.4 C) STRUTTURE DI ACCOGLIENZA lett. c.1) “Strutture proposte”.
2.7 Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all’unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.
2.8 L’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica avverrà secondo i criteri definiti nella tabel- la di cui al punto 2.4 del presente disciplinare e sulla base delle successive indicazioni.
A ciascuno degli elementi è attribuito un coefficiente determinato dalla media dei coefficienti assegnati da ciascun componente della commissione sulla base del metodo di seguito descritto:
a) ciascun componente assegnerà un coefficiente di preferenza espresso in valore decimale, compreso tra zero e uno, in base alla valutazione della proposta offerta dal concorrente, riguardo a ciascun criterio e sub criterio sopra descritti, tenendo conto dei criteri motivazionali e di quanto contenuto nel Capitolato speciale d’appalto (output, livelli prestazionali, ecc.), sulla base dei seguenti coefficienti di preferenza:
Grado di giudizio attribuito a commissione giudicatrice | Coefficiente | Criteri motivazionali |
Ottimo | Da 0.90 a 1 | Il requisito è trattato in misura pienamente esauriente/eccellente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera più che soddisfacente a quanto richiesto. |
Distinto | Da 0.80 a 0.89 | Il requisito è tratto in maniera più che buona dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzio- ne risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto. |
Buono | Da 0.70 a 0.79 | Il requisito è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzio- ne risponde in maniera adeguata rispetto a quanto richiesto. |
Sufficiente | Da 0.60 a 0.69 | Il requisito è trattato in misura sufficiente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzio- ne risponde sinteticamente a quanto richiesto. |
Mediocre | Da 0.40 a 0.59 | Il requisito è trattato in misura insufficiente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzio- ne risponde in maniera non proprio adeguata a quanto richiesto. |
Scarso | Fino a 0.39 | Il requisito è trattato in misura inadeguata dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzio- ne risponde in maniera molto limitata a quanto richiesto. |
Nullo | 0 | Il requisito non è offerto o non è stato trattato o la soluzione proposta risponde in maniera del tutto inadeguata rispetto a quanto richiesto. |
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove | ||
Pi | = | punteggio concorrente i; |
Cai | = | coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; |
Cbi | = | coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; |
Cni | = | coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; |
Pa | = | peso criterio di valutazione a; |
Pb | = | peso criterio di valutazione b; |
Pn | = | peso criterio di valutazione n. |
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
L’appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio. A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.
3) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:
3.1 Xxxxxxx presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del Terzo Settore di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 3 luglio 0000, x. 000 (xx X.X. x. 000 del 2 agosto 2017).
4) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
4.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
4.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze.
4.3 Ai concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti in associazione temporanea, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
4.4 E' vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 9 del Codice; salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 del medesimo articolo 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
5) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
6) CHIARIMENTI
6.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Provincia di Savona, all’indirizzo di posta certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
6.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx nella sezione Servizi e Modulistica – Stazione Unica Appaltante – Gare.
7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;
7.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
7.3 La domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare di gara potranno essere redatte sui modelli disponibili all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx di seguito elencate:
- domanda di partecipazione - modello A;
- dichiarazione articolo 80 del Codice - modello B;
- dichiarazioni articolo 80 del Codice - modello C;
- altre dichiarazioni del concorrente - modello D;
- dichiarazione dell'ausiliaria (in caso di avvalimento) - modello E;
- dichiarazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi - modello F;
- documento di gara unico europeo (DGUE) – modello G
7.4 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti ed integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice.
7.5 Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9, costituisce causa di esclusione.
7.6 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
8) COMUNICAZIONI
8.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica o all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Verrà utilizzato in modo primario e prioritario l'indirizzo PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8.2 In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
9) SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
9.1 In relazione al subappalto si richiama la disposizione che lo vieta contenuta all’art. 24 comma 2 del D.M. 10 agosto 2016, che testualmente recita: “E’ vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza finanziati. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo, in capo direttamente all’ente locale proponente o degli eventuali enti attuatori.”
9.2 È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 106 del D.lgs. 50/2016.
9.3 Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la Provincia di Savona.
10) ULTERIORI DISPOSIZIONI
10.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
10.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.
10.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
10.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
10.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
11) XXXXXXXX E GARANZIE RICHIESTE
11.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di euro 11.900,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto.
La stessa dovrà essere costituita a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria della Provincia di Savona, Banca CARIGE Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Savona, IBAN XX00X0000000000 000000000000. Il bonifico deve specificare che è un deposito cauzionale.
c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti da microimprese, piccole e medie imprese, non sono tenute a presentare tale dichiarazione, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice.
11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 1 del Regolamento approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31;
11.3.3. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
11.3.2. essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
11.3.3. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
11.4 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, potrà essere ridotto come previsto dall’articolo 93, comma 7 del Codice.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.
11.5 La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
11.6 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
• la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice;
• la polizza assicurativa R.C. aziendale come previsto dall'articolo 16 del capitolato speciale.
12) PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ
12.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 70,00 (euro settanta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 1300 del 20 dicembre 2017.
12.2 La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
13) REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
I) Requisiti di ordine generale:
- assenza di motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza di divieto a contrarre di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
L’assenza di motivi di esclusione, ivi compresi i divieti di partecipazione alle gare previsti dall’articolo 48 comma 7 del Codice, dovrà essere dichiarata utilizzando i modelli previsti per la partecipazione alla procedura e il DGUE.
Nel caso di concorrenti raggruppati o consorziati i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun soggetto facente parte dell’ATI/ATS/RTI o del Consorzio. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i suddetti requisiti devono essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.
II) Requisiti di idoneità professionale – articolo 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016:
- qualifica, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 2016 (in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017), di Ente del Terzo settore (ETS), intendendosi per tali:
• le organizzazioni di volontariato,
• le associazioni di promozione sociale,
• gli enti filantropici,
• le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
• le reti associative,
• le società di mutuo soccorso,
• le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
• le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Ai sensi del medesimo articolo 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la qualifica di ETS è subordinata all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Per quanto disposto all'articolo 11 del Codice del Terzo settore, oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del
registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 101, comma 3 del citato Codice del Terzo settore, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione A, non potendosi limitare a compilare la sezione a del predetto documento.
a) (per i soggetti tenuti) iscrizione al registro delle imprese (in caso di impresa avente sede all’estero, iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato in cui è stabilita in conformità a quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016) per attività esercitata attinente a quella che identifica l’oggetto della presente gara (attività socio-assistenziale).
Nel DGUE occorrerà indicare:
- Codice fiscale/partita IVA;
- il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o ente equivalente;
- la sede della C.C.I.A.A. (o ente equivalente);
- il numero di Repertorio Economico Amministrativo.
b) (per le cooperative sociali e i relativi consorzi) iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative e iscrizione nella sezione A o C dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività attinente a quella che identifica l’oggetto della gara (attività socio-assistenziale);
c) (per gli altri soggetti rientranti nel terzo settore) iscrizione in uno degli albi/registri/elenchi ufficiali previsti dalla legge e presenza nello statuto e/o nell’atto costitutivo di indicazione specifica da cui si evinca lo svolgimento di attività attinente a quella che identifica l’oggetto della presente gara.
Nel caso di imprese raggruppate o consorziate i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascun soggetto facente parte dell’ATI/ATS/RTI o del Consorzio.
Al fine di assicurare professionalità e sostenibilità economica agli operatori con riferimento all’attitudine degli stessi ad assicurare i servizi oggetto dell’appalto, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza e nell’interesse pubblico ad assicurare la più ampia partecipazione, sono richiesti i seguenti requisiti ai sensi dell’articolo 83, comma 5, del D.Lgs. 50/2016:
III) Requisiti di capacità economica e finanziaria (articolo 83, comma 1, lettera b) nonché allegato XVII, parte I del D.Lgs. n. 50/2016):
a) importo medio annuo del fatturato specifico relativo all’espletamento negli ultimi tre anni (2015, 2016, 2017) dei servizi oggetto di gara, relativo quindi all’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati nel quadro del sistema di protezione per richiedenti asilo a favore di amministrazioni, enti pubblici o privati non inferiore a € 500.000.
Il valore del fatturato sopra richiesto è indicato secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative dell’Amministrazione.
Nel caso di concorrenti raggruppati il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto per la misura minima del 60% dalla mandataria e per il restante 40% cumulativamente dalla/e mandante/i.
Nel caso di consorzi il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto dal Consorzio.
Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione B, non potendosi limitare a compilare la sezione a) del predetto documento.
IV) Requisiti di capacità tecnica – professionale (articolo 83, comma 1, lett. c) nonché allegato XVII, parte II del D. Lgs. n. 50/2016):
Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione C, non potendosi limitare a compilare la sezione a del predetto documento.
a) Avere conseguito esperienza almeno quinquennale consecutiva nella gestione, per conto di Enti pubblici, di centri aderenti alla rete di protezione ed accoglienza integrata SPRAR, comprovata da attività e servizi in essere (DGUE Parte IV, sezione C, 1b);
b) presenza di personale specializzato, da impegnare nel progetto, con esperienza pluriennale e/o con professionalità e competenze specifiche nella gestione di servizi di accoglienza integrata per richiedenti protezione internazionale e rifugiati (coordinatore, educatore, mediatore socio-culturale, operatore sociale).
Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante alla gara alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento.
Nel caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti:
1) i requisiti di cui ai punti I) e II) dovranno essere posseduti da ciascuno dei componenti il raggruppamento/consorzio;
2) i requisiti di cui ai punti III) e IV) devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nel caso di raggruppamento già regolarmente costituito:
1) i requisiti di cui ai punti I) e II dovranno essere posseduti da ciascuno dei componenti il raggruppamento/consorzio;
2) i requisiti di cui ai punti III) e IV) devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.
Deve essere allegata copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata, dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con l’indicazione delle parti del servizio che saranno svolte da ciascun componente il raggruppamento, ovvero copia autentica degli atti costitutivi del consorzio con allegata la delibera dell’organo competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni sostitutive di capogruppo.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016,
1) i requisiti di cui ai punti I) e II) dovranno essere posseduti in proprio dal consorzio;
2) i requisiti di cui ai punti III) e IV) devono essere posseduti in proprio dal consorzio o sommando i requisiti posseduti dai consorziati incaricati dell’esecuzione.
Per i consorziati indicati quali esecutori, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
In caso di violazione di dette norme sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato con conseguente applicazione dell’articolo 353 del Codice di Procedura Penale.
Il consorziato designato all’esecuzione del servizio deve essere associato al consorzio alla data della gara e deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta (in quanto la Stazione Appaltante non ammette la designazione di Consorzi a cascata).
L’Impresa esecutrice dovrà presentare, pena l’esclusione del Consorzio stesso, i seguenti documenti, da considerarsi elementi indispensabili ed essenziali:
1 – Domanda di partecipazione alla procedura di gara
2 – Documento di gara unico europeo (DGUE allegato al presente Disciplinare), compilando esclusivamente le parti II, III e VI;
Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara il documento detto PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP.
14) AVVALIMENTO
14.1 In attuazione di quanto previsto dall'articolo 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
14.2 Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: l’oggetto, le risorse, il personale e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
14.3 Non sarà ammesso un contratto di avvalimento generico o sottoposto a condizione sospensiva.
14.4 Nel contratto deve essere espressamente indicato che “l’Impresa ausiliaria e il Concorrente sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante”.
14.5 Ai sensi del citato articolo 89, comma 6, del Codice, è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
14.6 Ai sensi del ridetto articolo 89, comma 7, del Codice non è consentito che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente o che partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti dell’impresa ausiliaria.
14.7 Il Concorrente e l’Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
15) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
15.1 Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12:00 del giorno 19 settembre 2018, esclusivamente all’indirizzo “Provincia di Savona – Protocollo Generale - Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx” Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
15.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, durante il normale orario d'ufficio, presso l’ufficio protocollo generale della Provincia di Savona, sito in Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
15.3 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE SERVIZIO: APPALTO N. 1928 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – SPRAR (D.M. 10 AGOSTO 2016, ARTICOLO 3, LETTERA A) - “SPRAR CAT. ORDINARI” - CIG 76060929AC oltre al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima e la dicitura “NON APRIRE”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
15.4 Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“1 - Documentazione amministrativa”; “2 – Offerta Tecnica - progettuale”
15.5 Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
16) CONTENUTO DELLA “BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta “1 – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
16.1 domanda di partecipazione (modello A in bollo) sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
16.1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
16.1.2 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
16.2 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione dichiara (modello B):
a) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del Codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318,319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all’articolo 2635 del Codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 per uno dei reati elencati alle lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 1, dell'articolo 80 del Codice;
b) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto tenuto conto che resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice);
c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (articolo 80, comma 4, del Codice);
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (articolo 80, comma 5, lettera a) del Codice);
e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (articolo 80 comma 5 lettera b) del Codice)
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
e) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici [inserire riferimenti autorizzazione, Tribunale, numero, data, ecc.] per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti e.1- e.2;
(Oppure)
e) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 [inserire riferimenti Tribunale, numero, data, ecc.], per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
e.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
e.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice);
g) di non trovarsi o determinare situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile (articolo 80, comma 5, lettera d) del Codice);
h) che non vi è stato alcun precedente coinvolgimento del concorrente nella preparazione della procedura d'appalto tale da creare una distorsione della concorrenza (articolo 80, comma 5, lettera e) del Codice);
i) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (articolo 80, comma 5, lettera f) del Codice);
j) di non aver prestato nella procedura di gara in xxxxx xx xxxxx affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis) del Codice);
k) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non vi sono annotazioni relative a false dichiarazioni o falsa documentazione presentata nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 80, comma 5, lettera f-ter, del Codice);
l) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (articolo, 80 comma 5, lettera g), del Codice);
m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (articolo 80, comma 5, lettera h), del Codice);
n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (articolo 80, comma 5, lettera i) del Codice);
o) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (articolo 80, comma 0, xxxxxxx x) xxx Xxxxxx),
(Xxxxxx)
x) xxx essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689) (articolo 80, comma 5, lettera l) del Codice);
p) di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente (articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice);
(Oppure)
p) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta (articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice);
(Oppure)
p) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta (articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice);
q) che non sussistono situazioni interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001,
n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).
16.3 Si precisa che:
16.3.1 a pena di esclusione, le attestazioni di cui al punto 16.1, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
16.3.2 a pena di esclusione, le attestazioni di cui al punto 16.1, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
16.3.3 a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice, devono essere rese personalmente dai seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (modello C);
16.3.4 a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’articolo 80, comma 1 del Codice, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata (modello C);
16.3.5 l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx;
16.4 dichiarazione sostitutiva (modello D) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
a) indica l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, precisandone gli estremi;
b) (per i soggetti tenuti) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale dello Stato di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
c) (per i soggetti tenuti) indica se la ditta è una micro, piccola o media impresa;
d) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) dei soggetti di seguito indicati: titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
e) attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche sociali ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche sociali suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
f) attesta il possesso dei requisiti di idoneità professionale; la capacità economico – finanziaria e le capacità tecnico – professionali, previste dal disciplinare di gara (modello D);
g) in caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente il possesso dei requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria (Modello D);
b. dichiarazione sostitutiva (Modello E) con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 89, comma 7 del Codice;
c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
h) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP;
i) di avere esaminato tutte le condizioni dell'appalto e di aver giudicato il servizio realizzabile e tale da consentire l'offerta come formulata;
j) a pena di esclusione, allega la cauzione provvisoria con allegata la dichiarazione, di cui all’articolo 93 del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva ove richiesta;
k) nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del dell’articolo 93 del Codice: a pena di esclusione, dichiara il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee contemplate dall'articolo 93, comma 7 del Codice (modello D);
l) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 70,00 (euro settanta/00) di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione;
m) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
n) indica le posizioni INPS, INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
o) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
p) dichiara di accettare le condizioni di esecuzione del contratto prescritte dal capitolato;
q) accetta, a pena di esclusione, il Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici allegato alla documentazione di gara (articolo 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) e, in particolare, dichiara:
- che l'impresa non si trova in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- che l'impresa non si è accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- di impegnarsi a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione;
- di impegnarsi a denunciare, dandone notizia alla Provincia di Savona, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;
- di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa prendendo atto che tale adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p.;
- di aver preso atto che la Provincia di Savona, in ottemperanza a quanto disposto dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto con la Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale dello Stato, richiederà alla Prefettura di Savona le informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 159/2011 relativamente al soggetto aggiudicatario dell'appalto;
- di aver preso atto che qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Provincia di Savona non procederà alla stipula del contratto di appalto, ovvero revocherà l'aggiudicazione o si avvarrà della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto;
- di aver preso atto della previsione della clausola risolutiva espressa, da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo;
- di aver preso atto che in caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista una penale, pari al 10% del valore del contratto o del sub contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;
- di aver preso atto che la Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della
compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e
353 bis c.p.;
- di aver preso atto che il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo sopra citato dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
r) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto (modello D).
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
16.5 a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
16.6 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio (modello F).
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
16.7 a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
16.8 a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
16.9 dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati (modello F)
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti :
16.10 a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: (modello F)
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
SEMPRE
16.11 a pena di esclusione, il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento dalla Commissione Europea (modello G).
Il D.G.U.E. deve essere redatto anche in formato elettronico, con firma digitale e compilato su supporto informatico (CD o chiavetta usb) ed inserito all’interno della busta A contenente la documentazione amministrativa.
17) BUSTA “2” – OFFERTA TECNICA-PROGETTUALE”
17.1 Nella busta “2” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta tecnica-progettuale. Gli operatori economici competeranno solo in base alla proposta progettuale redatta tenendo conto di quanto stabilito dal D.M. 10/08/2016, dalle linee guida allegate allo stesso, dal capitolato speciale d’appalto e suoi allegati, nonché da quanto previsto dal precedente punto 2).
17.2 L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
17.3 Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16 del presente disciplinare.
18) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
18.1 La gara sarà esperita in seduta pubblica il giorno 20 settembre 2018 alle ore 11:00, nella sede della Provincia di Xxxxxx - Xxx Xxxxxxx, 00 – Savona e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
Nella suddetta giornata il Presidente del seggio di gara procederà a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il Presidente del seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo punto 23) del presente disciplinare;
c) disporre, ai sensi dell’articolo 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al presente disciplinare;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Presidente del seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, nella medesima seduta pubblica, procederà all’apertura della Busta “2” concernente l’offerta tecnica-progettuale ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecnico-progettuali e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 2) del presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecnico-progettuali e della relativa graduatoria e procederà alla contestuale proposta di aggiudicazione dando atto, altresì, di eventuali esclusioni disposte.
18.2 La data della seduta pubblica per la lettura dei punteggi assegnati, della graduatoria e per la contestuale proposta di aggiudicazione verrà comunicata via pec ai soggetti ammessi e ne verrà data notizia con avviso pubblicato sul sito internet della Provincia di Savona xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx, tre giorni prima della data fissata per la convocazione della successiva seduta di gara pubblica.
18.3 Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
18.4 L'aggiudicazione sarà comunicata, oltre che nelle forme previste dalla legge, mediante pubblicazione sul sito della Provincia di Savona: xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
19) ONERI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
19.1 L’aggiudicatario è tenuto a:
• prestare la cauzione definitiva, in conformità all’articolo 103 del Codice, nonché la polizza assicurativa di cui al capitolato speciale;
• versare congruo deposito relativo a tutte le spese a cui darà luogo l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto (imposta di bollo e registro, diritti di segreteria, stampati, ecc.);
• rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese anticipate dall'Amministrazione per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani;
• sottoscrivere il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta.
• attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria nella località in cui si svolge il servizio;
• applicare il contratto o gli accordi di cui sopra anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalle dimensioni dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
• l’aggiudicatario deve dare attuazione a tutti obblighi previsti nel Capitolato speciale d'appalto;
• assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
20) FORMA DEL CONTRATTO
20.1 Il contratto oggetto del presente appalto sarà stipulato mediante atto pubblico a rogito del Segretario Generale dell'Ente con modalità informatiche. Il contratto dovrà essere sottoscritto digitalmente dalle parti e, pertanto, il legale rappresentante del Soggetto affidatario del servizio dovrà essere in possesso di valido dispositivo di firma.
21) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
21.1 Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Savona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
22) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
22.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare. I diritti dell’interessato sono disciplinati dal medesimo Regolamento. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Savona, nella persona del suo Presidente, legale rappresentante pro-tempore. Il nominativo dei soggetti responsabili è pubblicato sul sito Internet all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
23) APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 83, COMMA 9, DEL CODICE
23.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
24) ALTRE INFORMAZIONI
24.1 non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice;
24.2 non sono ammesse offerte condizionate, con riserve o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
24.3 le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
24.4 la Provincia si riserva di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti; in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione provvederà alla segnalazione all'ANAC;
24.5 la Provincia invita i concorrenti, se necessario, a completare, a fornire chiarimenti e a colmare carenze in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
24.6 la Provincia si riserva altresì la facoltà, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, di non procedere all’aggiudicazione della gara, dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
24.7 l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'impresa risultata vincente, mentre lo sarà per la Provincia soltanto ad avvenuto perfezionamento degli atti amministrativi;
24.8 la Provincia formalizzerà l'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 50/2016 e degli adempimenti prescritti dalla normativa antimafia e dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto dalla Provincia di Savona e la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato;
24.9 i soggetti aggiudicatari che hanno dichiarato di volersi raggruppare, entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione, dovranno procedere alla formalizzazione del Raggruppamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 del codice;
24.10 il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione ai concorrenti del provvedimento di aggiudicazione;
24.12 la Provincia si riserva la facoltà di applicare l'articolo 110 del Codice;
24.13 l'ordine di immediato inizio del servizio in via d'urgenza potrà essere impartito ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, anche in pendenza della stipula del contratto;
24.14 la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 955/1982;
24.15 tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;
24.16 per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente disciplinare si applicano le disposizioni vigenti in materia e, in particolare il decreto legislativo 50/2016, il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore e quanto disposto dal Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Savona, Ufficio territoriale dello Stato;
24.17 la Provincia, in ottemperanza a quanto disposto dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto dalla Provincia di Savona e la Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale dello Stato, richiederà alla Prefettura di Savona le informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 159/2011 relativamente al soggetto aggiudicatario dell'appalto;
24.18 qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, non si procederà alla stipula del contratto di appalto, ovvero si revocherà l'aggiudicazione o ci si avvarrà della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto;
24.19 si prevede la clausola risolutiva espressa, da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub- contratto e alla automatica risoluzione del vincolo;
24.20 in caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista una penale, pari al 10% del valore del contratto o del sub contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;
24.21 la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.; l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
24.22 il Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto dalla Provincia di Savona e la Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale dello Stato è consultabile sul sito internet della Provincia xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx nella sezione “Gare e Appalti”;
24.23 il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo sopra citato dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;
24.24 è disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che abbiano attribuito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di Savona che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Il Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale
(dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx)
Pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 29 agosto 2018 - V Serie Speciale - Contratti Pubblici.