PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
tra
L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
e
l’AGENZIA DEL DEMANIO
L’Autorità nazionale anticorruzione, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx, x. 00, codice fiscale 97584460584, (di seguito, “ANAC”),
e
l’Agenzia del Demanio, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00, codice fiscale 06340981007 (di seguito anche “Agenzia”),
collettivamente, le “Parti”.
VISTI
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
- la legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione approvato con delibera dell’Autorità il 16 ottobre 2019, da ultimo modificato con delibera n. 682 del 6 ottobre 2021;
- l’articolo 61 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii, recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo”, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha istituito l’Agenzia del Demanio, ente pubblico economico, e il successivo articolo 65, comma 1, che ha attribuito alla medesima Agenzia l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire
con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili;
- i vigenti Statuto e Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del demanio, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia stessa:
- l’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2021-2023, nell’ambito del quale l’Agenzia del Demanio prosegue a garantire il potenziamento delle iniziative di riqualificazione dei beni statali, attuazione di progetti di prevenzione del rischio sismico, riqualificazione energetica, risanamento ambientale, efficientamento e accelerazione degli interventi di razionalizzazione degli usi governativi, contribuendo al rilancio degli investimenti pubblici e alla realizzazione del Green New Deal;
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione (UE) 101060/21 del Consiglio dell’Unione europea di approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia sulla base dei criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241;
- la legge 1 luglio 2021, n. 101, di conversione del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, che definisce le “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
- la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 che disciplina la “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- l’articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 27 dicembre 2018, n. 145, con cui è disciplinata la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 162, della predetta legge n. 145/2018 che ha sostituito il precedente
d.P.C.M. del 15 aprile 2019 e ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura per la Progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità, ferma restando la sua allocazione presso l’Agenzia del demanio;
- l’art. 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 recante la disciplina su “gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio economico a livello nazionale, regionale o locale”;
CONSIDERATO CHE
- è intenzione dell’Agenzia del Demanio, e dell’Autorità, nella persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, instaurare un percorso di collaborazione continuativa che trascenda l’ordinaria attività di vigilanza di quest’ultima, in modo da realizzare congiuntamente un modello comportamentale ispirato ad esigenze di trasparenza ed efficienza dell’azione pubblica;
- l’Agenzia del Demanio opera anche attraverso la Struttura per la progettazione, il cui ruolo centrale nella omogeneizzazione delle procedure, necessita, soprattutto nella prima fase di avvio dell’esercizio delle relative competenze, di adeguato supporto professionale, anche esterno, a garanzia della correttezza ed efficienza delle soluzioni intraprese;
- l’obiettivo finale del protocollo va individuato nella ricerca congiunta delle migliori modalità di gestione degli interventi sul patrimonio immobiliare pubblico, con specifico riguardo agli interventi edilizi e infrastrutturali particolarmente complessi o caratterizzati da una significativa difficoltà esecutiva;
- l’avvenuta approvazione del PNRR rende ancora più strategica la ricerca di soluzioni condivise per ottimizzare i risultati in termini di transizione ecologica e digitale, trasversalmente immanenti allo stesso e necessariamente sottesi alle attività di valorizzazione, lato sensu intesa, di un corretto e funzionale utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico;
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto)
1. Il presente protocollo d’intesa (di seguito il “Protocollo”) è finalizzato a instaurare e disciplinare una collaborazione tra Agenzia del Demanio e ANAC a fini istituzionali per:
a) garantire la trasparenza dell’azione amministrativa in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;
b) individuare ed attuare strumenti volti a migliorare l’efficacia complessiva delle misure a tutela della legalità e di prevenzione e di contrasto della corruzione nel settore degli appalti pubblici;
c) assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico attraverso l’utilizzo delle misure più idonee a garantire l’efficienza, economicità e tempestività dell’azione amministrativa.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.
Articolo 2
(Finalità e ambiti di collaborazione)
1. La collaborazione tra le Parti potrà essere attuata nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente, a mettere a disposizione documenti, dati, esperienze e buone pratiche, nonché a condividere procedimenti che presentino particolari criticità, anche attraverso:
- costituzione di tavoli tecnici e gruppi di lavoro, al fine di individuare soluzioni a criticità procedurali emerse nel corso dell’attuazione del presente protocollo, ivi inclusi gli interventi di cui al richiamato art. 4 del D.L. 32/2019, nonché le azioni connesse allo sviluppo del PNRR e del PNC;
- collaborazione nella scelta delle procedure più idonee ed innovative e successiva collaborazione nella predisposizione dei relativi bandi e documenti di gara tipo, volta a favorire il più celere ed efficace raggiungimento degli obiettivi di transizione verde e digitale anche connessi agli investimenti del PNRR e del PNC;
- collaborazione nella scelta delle procedure più idonee ed innovative e successiva collaborazione nella predisposizione di bandi e documenti “tipo” per la realizzazione di interventi di particolare complessità;
- partecipazione a iniziative formative a favore delle amministrazioni centrali e degli enti locali per la corretta attuazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione, digitalizzazione delle procedure nell’ambito delle azioni del PNRR e del PNC;
- ogni altra attività di collaborazione, anche informale, che verrà dalle Parti ritenuta necessaria e/o utile al raggiungimento delle finalità del presente protocollo.
2. Il presente Protocollo potrà essere seguito da ulteriori documenti integrativi che, in accordo tra le Parti, con riferimento a specifici ambiti di interesse comune definiscano il dettaglio delle forme di collaborazione, da approvarsi in forma semplificata. Le Parti potranno attivare la vigilanza collaborativa, ai sensi del Regolamento A.N.A.C. del 28 giugno 2017, avente ad oggetto “Regolamento sull’esercizio dell’attività di Vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.178 del 1 agosto 2017, in relazione a singoli affidamenti, di particolare rilevanza economica e strategica, individuati anche nell’ambito di un più ampio intervento.
3. L’Autorità si rende disponibile infine, in ragione della riconosciuta strategicità del ruolo dell’Agenzia nel perseguimento degli obiettivi di risparmio ed efficientamento delle dotazioni immobiliari delle pubbliche amministrazioni indicati nel PNRR, a fornire supporto, su richiesta dell’Agenzia, in ordine a specifiche problematiche emergenti nella gestione delle procedure di affidamento su richiesta della stessa, anche al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma.
Articolo 3 (Oneri)
1. Le Parti convengono che le attività oggetto del presente Protocollo rientrano nei rispettivi obiettivi e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuna di esse e sono effettuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Non è, pertanto, previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte.
2. Le parti convengono altresì che alcune risorse umane, individuate dall’Agenzia del Demanio, saranno utilizzate, in modo non esclusivo, dalle parti per la realizzazione più efficace delle iniziative del presente protocollo.
Articolo 4 (Durata)
1. Il presente Protocollo ha validità di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le Parti potranno terminare anticipatamente la cooperazione definita nel presente Protocollo in qualsiasi momento, con ragionevole preavviso, comunque non inferiore a 30 giorni, da comunicare in forma scritta.
2. La cessazione anticipata degli effetti del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, in favore delle Parti.
Articolo 5 (Comunicazione e diffusione)
1. Le Parti possono rendere nota la sottoscrizione del presente Protocollo e le risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, con le modalità che saranno ritenute di maggiore efficacia comunicativa, purché condivise e concordate tra loro.
Articolo 6
(Trattamento dei dati personali e riservatezza)
1. Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza, anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti di tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in virtù del presente Protocollo d’intesa, a tutela del segreto d’ufficio e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e della Guida all’applicazione del suddetto Regolamento da parte dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Articolo 7
(Comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto e inviate tramite posta elettronica, posta elettronica certificata alle strutture preposte alla ricezione qui preventivamente identificate:
per ANAC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
per Agenzia del Demanio: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
2. Gli indirizzi ai quali le comunicazioni devono essere inviate possono essere modificati da ciascuna delle Parti previa comunicazione scritta all’altra.
Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Avv. Xxxxxxxx Xxxxx
Il Direttore dell’Agenzia del demanio
Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx
Atto firmato digitalmente il 28 gennaio 2022