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SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTREZZATURE DI RISTORO E IGIENICO SANITARIE PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA “RIVIERA SAN VIGILIO” NEL COMUNE DI GARDA
tra:
COMUNE DI GARDA, con sede in Lungolago Regina Adelaide n.15, C.F. e P.IVA 00419930235 in persona del <…>, (nel prosieguo indicato come “il Comune”)
e
XXXXXXX X.X.X. con socio unico (codice fiscale e partita iva 03719430237) corrente in 37122 – Xxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx 00, in persona del legale rappresentante pro tempore, ___________________(nel prosieguo indicato come “soggetto attuatore”)
Premesso che:
Il soggetto attuatore è proprietario pieno ed esclusivo di un complesso immobiliare da destinarsi a struttura turistico-ricettiva denominato “Riviera San Vigilio” (di qui in avanti indicato unitariamente come “l’area”) sito in Comune di Garda, Località San Vigilio ed identificata catastalmente come segue: Foglio 1 Mappali 29-32-35-49-50-56-57-58-5978-79-80-81-82-100-157;
L’area, di pregio inestimabile sotto molteplici aspetti, ambientale, storico e non ultimo, paesaggistico, è gravata da vincolo monumentale in forza del Decreto Ministeriale del 27/07/1950 ed è più in generale classificata dal P.I. come “Zona Al – Monumentale di Tutela Paesaggistica” in fregio al Piano Spiagge;
L’area per localizzazione, dimensione e condizione è quindi vocata alla richiesta pervenuta da parte dell’attuatore;
Il soggetto attuatore ha presentato una CIL per “opere temporanee” in data 12 aprile 2022 Prot. n. 1441 e per tali opere sono state ottenute autorizzazioni della Soprintendenza in data 16 maggio 2022 Prot. n. 0013480 e autorizzazione paesaggistica del Comune in data 20 maggio 2022 Prot. n. 0009246;
Successivamente il soggetto attuatore ha presentato una CIL di variante al primo progetto delle “opere temporanee” in data 26 maggio 2022 Prot. n. 1207 e per tali opere sono state ottenute autorizzazioni della Soprintendenza in data 7 giugno 2022 Prot. n. 0015837 e autorizzazione paesaggistica del Comune in data 8 giugno 2022 Prot. n. 0010254;
Per la “realizzazione di reti tecnologiche interrate” il soggetto attuatore ha presentato una CILA in data 12 aprile 2022 Prot. n. 1034 e per tali opere è stata rilasciata autorizzazione della Soprintendenza in data 16 maggio 2022 Prot. n. 0013512 nonché autorizzazione paesaggistica del Comune in data 8 giugno 2022 Prot. n. 0009244;
Inoltre il soggetto attuatore ha presentato una CILA di variante al progetto per la “realizzazione di reti tecnologiche interrate” in data 27 maggio 2022 Prot. n. 0902 e per tali opere è stata rilasciata autorizzazione della Soprintendenza in data 7 giugno 2022 Prot. n. 0015835 nonché autorizzazione paesaggistica del Comune in data 8 giugno 2022 Prot. n. 0010258;
Infine il soggetto attuatore ha presentato in data 12 luglio 2022 una seconda variante sia al progetto delle “opere temporanee” con CIL Prot. n. 1051 che per il progetto per la “realizzazione di reti tecnologiche” con CILA Prot. n. 1506;
Dette domande prevedono che venga autorizzata anche la realizzazione di attrezzature di ristoro e igienico-sanitarie temporanee nelle more di un progetto di riqualificazione definitivo dell’area;
A seguito delle domande di C.I.L. e di C.I.L.A e in ossequio a quanto previsto del vigente P.I. all’art. 49 delle NTO, viene stipulata una convenzione con il Comune di Garda riguardante la realizzazione delle opere a carico del soggetto attuatore;
ancorché la previsione dell'art. 49 delle NTO "Piano Spiagge" subordini il rilascio del permesso a costruire alla presentazione di un progetto esecutivo relativo e alla stipula di una convenzione nella quale siano richiamati tutti gli impegni dei privati in ordine alla realizzazione delle opere previste, alla gestione delle stesse, alla loro tariffazione, alle condizioni d'uso, ai tempi di attuazione, all'obbligo di garantire il pubblico accesso e la godibilità di luoghi in oggetto, si ritiene che le opere, pur temporanee e non soggette a permesso di costruire, insistano su aree comprese all'interno del perimetro individuato dal P.I. come Piano spiagge e a vocazione turistica e balneare nel territorio di Garda;
Il presente accordo pertanto costituirà integrazione delle C.I.L. e C.I.L.A. sopra citate e avrà durata collegata al termine di cui all’art. 6 comma 1 lettera e-bis del Dpr 6 giugno 2001 n. 380;
Tutto ciò premesso e considerato
si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo e quanto in esse esposto è riconosciuto come vero dalle parti e da ritenersi qui integralmente riportato.
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione in particolare i documenti e gli elaborati progettuali costituenti le domande di C.I.L. e C.I.L.A. individuate nelle premesse così come ivi indicati.
ART.2 – APERTURA
Il soggetto attuatore assicura l’apertura al pubblico stagionale della struttura, dei suoi servizi in correlazione alla stagione turistica della sponda orientale del Lago di Garda.
Le tariffe di ingresso sono correlate ai servizi richiesti dai fruitori presenti fino al termine di validità della presente convenzione.
ART.3 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE
Il soggetto attuatore dichiara di essere in grado di assolvere a tutti gli impegni previsti dalla presente convenzione e si obbliga per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a dare esecuzione al progetto acquisito al protocollo comunale e in conformità e nei termini stabiliti dal titolo abilitativo richiesto al comune di Garda ed alle successive eventuali varianti assentite dal Comune medesimo o introdotte per mezzo di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, C.I.L. e C.I.L.A.
La realizzazione e la destinazione delle opere avverrà nel pieno rispetto delle previsioni progettuali, nonché degli impegni e dei vincoli precisati nella presente convenzione.
ART.4 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE
Il soggetto attuatore si obbliga per sé e i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare le aree e i fabbricati/manufatti su di esse insistenti con relative pertinenze quali beni strumentali della propria attività produttiva; qualsiasi modifica alle proposte progettuali presentate e rese valide dell’attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento.
Il soggetto attuatore si impegna altresì a garantire a proprie spese un presidio notturno nei momenti di maggiore affluenza per evitare danno e degrado nell’area e per contribuire alla maggior sicurezza dei luoghi.
Il soggetto attuatore si impegna inoltre ad eliminare le opere autorizzate temporaneamente entro il termine previsto dall’art. 6 comma 1 lettera e-bis del Dpr 6 giugno 2001 n. 380, e cioè dovranno essere eliminate entro centottanta giorni, termine comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti.
ART. 5 - PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” il Comune di Garda, titolare del trattamento nella persona del legale rappresentante - Sindaco pro tempore - informa che i dati personali forniti saranno raccolti e conservati presso lo stesso. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, avviene sia per finalità correlate al presente accordo che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui alla normativa vigente. In relazione al trattamento dei dati conferiti, il soggetto attuatore gode dei diritti tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché al diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Garda, titolare del trattamento.
L'informativa è pubblicata sul sito web istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx.
L’RPD nominato dal Comune di Garda risulta essere la Società Soluzione srl di Brescia (BS) Via Oberdan n. 140 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è l’Avv. Xxxxx Xxxx.
ART.6 – NORME INTEGRATIVE
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, trovano applicazione le disposizioni dettate dall’art. 11 della L. 241/1990 come oggi vigente nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
ART.7 – CONTROVERSIE
Ogni controversia in materia di formazione, conclusione ed esecuzione dell’accordo e degli obblighi da esso derivanti è devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo territorialmente competente come da previsioni ex X.Xxx 104/2010.
Garda lì,
Xxxxxxx X.x.x. Unipersonale (soggetto attuatore)
Comune di Garda (Comune)
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