Allegato COVID Appendice n. 04 a polizza 2018/05/2801969
Allegato COVID Appendice n. 04 a polizza 2018/05/2801969
Con la presente appendice si conviene tra le Parti di integrare l’operatività della copertura prevista dalle vigenti Condizioni di Assicurazione con la Sezione INDENNITARIA COVID-19, nei termini di seguito descritti.
Ai fini dell Sezione INDENNITARIA COVID-19 si intendono operanti le seguenti definizioni:
• CARTELLA CLINICA
Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, contenente le generalità dell’Assicurato, l’anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).
• FRANCHIGIA
Parte del danno liquidabile che rimane a carico dell’Assicurato.
• INDENNIZZO
La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.
• ISOLAMENTO FIDUCIARIO
Obbligo di isolamento derivante delle prescrizioni impartite dai sanitari e con attuazione delle disposizioni in esse contenute a seguito di positività al COVID-19 (Coronavirus).
• RICOVERO
Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento.
• ISTITUTO DI CURA
Ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzati dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di legge, all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Le garanzie di cui alla Sezione INDENNITARIA COVID-19 si intendono operanti nei termini e con le limitazioni descritte nei seguenti punti da A ad I:
A CHI ASSICURIAMO
Reale Mutua assicura gli allievi regolarmente iscritti presso l’Istituto Scolastico Contraente e il personale docente e non docente che aderisce. Possono altresì aderire alla polizza il personale esterno del quale la Scuola si avvale ed i frequentanti i corsi post-diploma e IFTS realizzati dagli Istituti Superiori.
B IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli allievi iscritti.
Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti obbligatoriamente dalla Direzione dell’Istituto Scolastico, la quale si impegna ad esibirli in qualsiasi momento, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di svolgere accertamenti e controlli.
Relativamente al personale, qualora non si assicuri la totalità, si farà riferimento all’elenco nominativo di coloro che hanno aderito all’assicurazione; detto elenco farà parte integrante del contratto.
Qualora nel corso dell’anno scolastico si aggiungano altri Assicurati, il Contraente comunica all’Agenzia a mezzo Raccomandata o Telefax, l’elenco nominativo delle persone da inserire in garanzia. La garanzia sarà operante a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui è stata effettuata la comunicazione.
Il premio della sezione indennitaria COVID-19 viene fissato inizialmente su un numero provvisorio di Assicurati. Successivamente l’Agenzia provvederà ad emettere apposita appendice in base alle variazioni pervenute per la regolarizzazione amministrativa ed il relativo pagamento. Relativamente agli allievi non si effettueranno conguagli in caso di variazione inferiore al 7%.
Per quanto riguarda il personale che opera in più sedi o Istituti, e che ha aderito alla copertura infortuni, si precisa che la garanzia è operante in tutta l’attività compresi i necessari spostamenti tra una sede e l’altra.
Gli Assicurati che, nel corso dell’anno scolastico, si trasferiscono ad altri Istituti sono garantiti, con la presente copertura, anche nella nuova sede.
Il Contraente può rilasciare all’interessato una dichiarazione in merito; eventuali infortuni devono essere denunciati a Reale Mutua per il tramite del Contraente con le informazioni del caso.
Si intendono assicurati i docenti e non docenti già in garanzia nell’anno scolastico precedente con le polizze surrogate o sostituite dalla presente, ed il personale inserito per la prima volta nell’organico dell’Istituto (compresi i supplenti annuali), dall’inizio dell’anno scolastico ovvero dall’entrata in servizio nell’Istituto. Detta garanzia è prestata per un periodo di 120 giorni, dalla decorrenza della presente copertura, a condizione che sia confermata l’adesione; in caso contrario la garanzia non ha valore.
C RISCHI ASSICURATI
La copertura si intende operante esclusivamente a seguito di infezione da virus SARS-Cov-2 e positività al Covid-19 (Coronavirus) diagnosticata in Italia successivamente alla decorrenza della copertura e per ricoveri successivi alla decorrenza della copertura stessa.
Nessuna prestazione spetta in caso di isolamento fiduciario dell’Assicurato,
Reale Mutua indennizza gli Assicurati in caso di ricovero in istituto di cura causato da infezione da SARS-Cov-2 a cui segua diagnosi di positività al Covid-19 (Coronavirus) successiva alla decorrenza della presente copertura, mediante erogazione delle seguenti prestazioni:
A un indennizzo pari a € 200,00, qualora l’Assicurato venga ricoverato in istituto di cura a causa di positività al Covid-19 e il ricovero abbia durata inferiore o pari a 7 giorni.
B un indennizzo pari a € 300, qualora l’Assicurato venga ricoverato in istituto di cura a causa di positività al Covid-19 e il ricovero abbia durata superiore a 7 giorni.
L’indennizzo viene corrisposto successivamente alla dimissione per guarigione.
In ogni caso, il massimo esborso complessivo per polizza non potrà eccedere € 1.000.000 nell’intero periodo assicurativo.
D ESCLUSIONI
Reale Mutua non presta le garanzie previste in polizza per:
a) i ricoveri avvenuti anteriormente all’effetto della polizza;
b) le conseguenze dirette ed indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche;
c) le conseguenze derivanti da guerra, insurrezione;
d) le conseguenze dirette ed indirette di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;
e) le conseguenze di atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
f) le conseguenze di atti di temerarietà non compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
g) ricoveri in case di riposo, in strutture di lungodegenza o residenze sanitarie assistenziali, di convalescenza, di soggiorno, stabilimenti o centri di cura termali, idroterapici, fitoterapici, dietologici o del benessere, salvo che tali strutture siano, anche provvisoriamente, adibite su autorizzazione del Servizio Sanitario Nazionale alla cura in regime di ricovero dei pazienti con positività al COVID-19;
h) ricoveri per stati vegetativi, ricoveri per lunga degenza intendendosi per tali quelli determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che diano luogo alla permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
i) cure non rientranti nei protocolli riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità;
j) le cure, gli accertamenti clinico-strumentali e le visite specialistiche correlate alla condizione di sieropositività H.I.V. o A.I.D.S.
E PERSONE NON ASSICURABILI - LIMITI DI ETÀ
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 70 anni.
Per i soggetti che compiono i 70 anni in corso di copertura, la stessa vale fino alla fine del periodo assicurativo e pertanto non si darà seguito al rimborso del premio che si considera acquisito.
L’eventuale incasso del premio dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste non costituisce deroga; il premio medesimo verrà restituito da Reale Mutua.
La copertura inoltre non opera per i volontari che eventualmente prestino servizio per conto del Contraente.
F OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
La denuncia deve contenere i dati anagrafici dell’Assicurato ed essere corredata da cartella clinica completa del ricovero.
Reale Mutua ha il diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli, per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate da Reale Mutua di eseguire gli accertamenti.
In ogni caso l’Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono:
- consentire ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da Reale Mutua o suoi incaricati, fornendo ogni informazione del caso;
- sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
L’inadempimento ai suddetti obblighi comporta la perdita totale o parziale dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
G LIQUDAZIONE E PAGAMENTO
Reale Mutua, ricevuta la documentazione necessaria e determinato l’indennizzo dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento.
L’indennizzo verrà corrisposto in Italia.
H CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI
In caso di divergenza sull’indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi, si potrà procedere, su accordo tra l’Assicurato e Reale Mutua, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria:
A mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle parti, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le parti;
B mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione prevista dal precedente alinea, oppure in alternativa ad essa. I primi due componenti del Collegio sono designati dalle parti stesse e il terzo d’accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
I RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
Reale Mutua rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 1916 del Cod. Civ. verso i terzi responsabili della malattia.
Fermo il resto.