Contract
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CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano
Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00 – PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE
C.I.G.:9083937DF1
CAPITOLATO SPECIALE
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
L’oggetto dell’affidamento è la concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento sul territorio del Comune di Novate Milanese, senza custodia dei veicoli, nelle aree di sosta meglio specificate negli allegati al presente capitolato e secondo le modalità e gli obblighi indicati nel capitolato stesso.
ART. 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE
Il Servizio sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. 50/2016.
Si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.
ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI SERVIZI
Il concessionario dovrà garantire la gestione del servizio con risorse umane e strumentali proprie.
Il servizio oggetto di concessione attiene a complessivi n. 906 posti auto, dei quali n. 727 in superficie e n. 179 in struttura (parcheggi sotterranei).
Si intendono compresi nella concessione:
₋ la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento da effettuare anche attraverso la fornitura, l’installazione e la manutenzione di parcometri (inclusa la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento degli stessi), nonché l’approntamento, il ripristino, l’adeguamento e la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale;
₋ la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stalli e dei parcometri, comprese le spese relative ad eventuali atti di vandalismo dei parcometri;
₋ la fornitura, gestione e manutenzione del software di gestione e controllo remoto dei parcometri, da effettuare con apposita centrale di controllo;
₋ l’attività di controllo, prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli, effettuata mediante ausiliari della sosta, opportunamente formati ed abilitati allo svolgimento del servizio di accertamento delle violazioni, e consegna dei relativi verbali al Comando di Polizia Locale (potranno essere attuate modalità telematiche di accertamento delle violazioni);
₋ la gestione dei corrispettivi/incassi, consistente nella rimozione periodica dei contenitori sigillati delle monete, nello svuotamento e quindi nel prelievo degli stessi, nella verifica e contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta degli estratti conto o ticket di gestione emessi dagli apparecchi e nella ricollocazione presso ogni apparecchio dei contenitori vuoti;
₋ la fornitura e manutenzione, di un numero adeguato di pannelli di info-mobilità;
₋ il pagamento delle spese condominiali dei posti auto pubblici inseriti nei Condomini di xxx Xxxx 0, xxxxxx Xxx Xxxxxxx/Xxxxxxx, via Cadorna, via Piave, come da prospetto allegato;
₋ la gestione della velostazione di Via Cadorna e del relativo software di abilitazione degli accessi;
₋ la pubblicità delle aree di parcheggio oggetto di concessione e le regole di fruizione delle stesse;
₋ l’assistenza agli utenti, anche mediante l’istituzione di un info point e di un servizio telefonico dedicati;
- la fornitura e la commercializzazione degli strumenti e mezzi di pagamento delle tariffe, comprese le moderne tecnologie e applicazioni informatiche finalizzate ad agevolare l’utenza;
- il monitoraggio costante della percentuale di utilizzo delle aree di sosta e la fornitura dei dati
all’Amministrazione Comunale;
- la fornitura, installazione e manutenzione di ogni apparecchiatura aggiuntiva (sistemi di registrazione palmare, sistemi per l'info-mobilità/info-park, sistemi di videosorveglianza, ecc.) utili a migliorare il servizio erogato;
- quant’altro previsto nel presente capitolato e nel progetto tecnico offerto in sede di gara.
Il servizio di gestione dei parcheggi è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà senz’altro sostituirsi alla ditta concessionaria per l’esecuzione d’ufficio in danno e spese dell’inadempiente, oltre che applicare la penalità prevista all’art. 39 del presente capitolato.
ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà la durata di anni 8 (otto) decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio di gestione ai sensi dell’art. 23 del presente Capitolato Speciale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la concessione del servizio con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai medesimi patti e condizioni, per un periodo non superiore a sei mesi.
ART. 5 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E CANONE CONCESSORIO
Sulla base della stima degli incassi derivanti dalla gestione del servizio affidato, per l’intera durata dell’affidamento, il valore stimato della presente concessione, ai sensi dell’art. 167 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 5.957.408,00 oltre IVA di legge.
Ai fini del combinato disposto degli artt. 35, comma 4, e 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e pertanto comprensivo dell’eventuale proroga fino a mesi 6, il valore della concessione è determinato in € 6.329.746,00 oltre IVA di legge.
Si fa espresso rinvio a quanto previsto nel piano economico finanziario allegato al presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale.
Il canone dovuto dal concessionario, per l’intera durata della concessione, posto a base di gara, è pari ad € 66.500,00 annui oltre IVA di legge. Il Canone dovrà essere versato all'Amministrazione comunale in rate trimestrali entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento e sarà soggetto a rivalutazione sulla base dell’indice generale FOI pubblicato dall’ISTAT, in ragione del 100%.
Ai sensi dell’art. 168 del D.Lgs. 50/2016, tutti gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto di IVA.
ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione della presente concessione.
In particolare, fermo restando quanto previsto dall’art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP:
a) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all’organo competente del Concedente, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
b) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali nei limiti fissati dall’art. 175 del Codice;
c) compie, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte del concessionario, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
d) con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del Codice, presenta una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate anche a sorpresa;
e) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, le attività di controllo nella fase di esecuzione del servizio, fornendo all’organo competente dell’Amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali e della risoluzione contrattuale, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
f) cura il controllo sui livelli di prestazione e di qualità del servizio in tutte le sue componenti;
g) ordina la ripresa del servizio non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e qualora ritenuto necessario indica il nuovo termine di conclusione del contratto calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
h) conferma la regolare esecuzione delle prestazioni attestata dal direttore dell’esecuzione;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.
ART. 7 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione.
In particolare, sulla base delle indicazioni del RUP:
a) dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo al concessionario tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo;
b) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti;
c) comunica al responsabile del procedimento le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del servizio, redigendo in contraddittorio con il concessionario un processo verbale delle circostanze contestate. Copia del verbale deve essere comunicata al concessionario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine di quindici giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il verbale è inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati in apposito registro;
d) trasmette senza indugio apposita relazione al RUP qualora nell’esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle cose;
e) ordina la sospensione dell’esecuzione, nei casi previsti al successivo art. 42 e redige l’apposito verbale;
f) trasmette al concessionario la disposizione di ripresa dell’esecuzione del servizio ordinata dal RUP e redige l’apposito verbale;
g) rilascia il certificato attestante la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
ART. 8 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CANONE
Il Concessionario sarà tenuto a versare al Comune di Novate Milanese il canone annuo come risultante dall’offerta in rialzo presentata in sede di gara sull’importo posto a base d’asta, in rate trimestrali entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.
Il versamento oltre i termini, previa messa in mora da parte dell’Amministrazione Comunale, potrà comportare l’applicazione delle penali di cui all’art. 39.
Il canone concessorio sarà soggetto a rivalutazione sulla base dell’indice generale FOI pubblicato dall’ISTAT, in ragione del 100%.
Il concessionario è esonerato dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale ex art. 1, commi 816 – 836, L. 160/2019, in quanto agisce quale sostituto del Comune concedente.
Il Concessionario, in quanto esercente un servizio pubblico per conto dell’Amministrazione Comunale, è altresì esonerato dal pagamento della Tari.
ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia del pieno e regolare pagamento del canone concessorio, il concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo complessivo del canone quale risultante dall’offerta presentata in sede di gara, fatta salva l’applicazione dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
La garanzia definitiva può essere prestata a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o fideiussione.
La fideiussione, a scelta del concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1999.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune concedente.
La garanzia deve essere di durata pari a quella del contratto di concessione. Il concessionario può altresì presentare una garanzia di durata inferiore e comunque di durata pari ad almeno cinque anni a condizione che, in apposita clausola, vi sia l’espresso impegno del garante al rinnovo della stessa fino al termine della concessione.
La cauzione viene prestata a garanzia anche dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate dal Comune concedente in luogo del concessionario e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 39, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Il concessionario dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto di concessione.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 13 del disciplinare di gara da parte del Comune concedente, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Si richiama per quanto non espressamente previsto l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 10 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi o a cose nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi azione possa essere a esso intentata da terzi per l’inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi.
Il concessionario s’impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa specifica per il servizio oggetto di concessione a copertura dei danni che possano derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.
Nella polizza l’Amministrazione comunale deve essere considerata “terza a tutti gli effetti”. Le polizze assicurativa R.C.T. ed R.C.O. devono prevedere almeno i seguenti massimali:
R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):
- € 3.000.000,00 per sinistro;
- € 2.500.000,00 per danni a persone;
- € 1.000.000,00 per danni a cose o animali;
R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro):
- € 3.000.000,00 per sinistro;
- € 2.500.000,00 per danni a persone.
I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità del Concessionario né nei confronti dell’Amministrazione Comunale né nei confronti dei terzi danneggiati.
Il Concessionario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l’attività e/o occorsi all’utenza.
Il concessionario è altresì obbligato a costituire una polizza assicurativa (CAR) che copra i danni subiti dal Comune concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d’impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione del servizio. L’importo della somma assicurata deve essere pari ad € 1.500.000,00 (€ unmilionecinquecentomila/00) oltre IVA di legge.
Le coperture assicurative devono decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione delle prestazioni e cessano alla data di riconsegna delle aree e strutture, risultante da apposito verbale.
Il concessionario deve trasmettere copia delle polizze, debitamente quietanzate, almeno cinque giorni prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni.
L’Amministrazione concedente si riserva di sottoporre le polizze consegnate al proprio consulente assicurativo per la verifica d’idoneità.
Il concessionario s’impegna a mantenere le suddette coperture assicurative per tutta l’intera durata della concessione e a comunicare al concedente eventuali annullamenti o disdette delle polizze assicurative. Nelle ipotesi di disdette e annullamenti delle suddette polizze, il Concessionario dovrà produrre nuove polizze assicurative con almeno i medesimi massimali e condizioni.
ART. 11 – SUBAPPALTO, DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
Il contratto non può essere ceduto.
Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.
È ammesso il subappalto alle condizioni di legge. I concorrenti devono indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.
Non potrà essere oggetto di subappalto la prevista attività di controllo delle aree di sosta, prevenzione e accertamento delle violazioni, effettuata mediante ausiliari della sosta, opportunamente formati ed abilitati allo svolgimento del servizio di accertamento delle violazioni.
Il concessionario deve depositare il contratto di subappalto presso il Comune concedente, unitamente alla dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e l’assenza in capo al subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contratto deve essere altresì corredato della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.
Il Comune provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto l’autorizzazione si intende concessa.
Il concessionario rimane responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune concedente. Il concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi e all’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
Il concessionario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l’esistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero la carenza dei requisiti di qualificazione.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Non essendo previsti nell’esecuzione del contratto pagamenti a carico del Comune concedente, in nessun caso quest’ultimo procederà al pagamento diretto dei subappaltatori.
Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, il Comune provvede ad escutere la garanzia definitiva per l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa per i lavori la cassa edile.
Il concessionario è obbligato a reintegrare la garanzia nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del Concedente.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice.
ART. 12 - SEGNALETICA
Il concessionario dovrà provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale relativa alle aree di parcheggio a pagamento e la segnaletica orizzontale di delimitazione della carreggiata, qualora necessaria, in conformità alla normativa vigente, nonché alla installazione di quella verticale, entro 30 gg. dalla consegna delle aree, risultante da apposito verbale di immissione nel possesso delle aree e delle strutture.
I materiali da impiegare dovranno corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere della migliore qualità esistente sul mercato in rapporto alla funzione a cui sono destinati.
Il concessionario deve presentare in sede di offerta tecnica un progetto esecutivo degli interventi, conforme alle prescrizioni che seguono.
Gli interventi, rientranti nella categoria OS9 (segnaletica stradale luminosa) e OS10 (segnaletica stradale non luminosa) dovranno essere eseguiti da soggetti in possesso degli idonei requisiti: attestazione SOA di categoria e classifica adeguate o corrispondenti requisiti tecnico-organizzativi ex art. 90 del DPR 207/2010.
Qualora carente della necessaria qualificazione, il concessionario può affidare l’esecuzione degli interventi ad operatore economico in possesso dei suddetti requisiti.
12.1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE
Gli stalli di sosta dovranno essere delimitati con segnaletica orizzontale, in conformità alle disposizioni normative del Codice della Strada e del Regolamento attuativo e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal competente ufficio comunale.
Gli stessi saranno eseguiti in vernice con apposita attrezzatura traccia-linee a spruzzo e/o a nastro da incollare sulla pavimentazione stradale. I bordi delle strisce dovranno risultare nitidi e la superficie verniciata uniformemente coperta.
L’esecuzione dei lavori dovrà essere eseguita previa apposizione di idonea segnaletica di preavviso almeno 48 ore prima dall’inizio degli stessi. Il Comando di Polizia Locale fornirà la dovuta assistenza.
Il concessionario dovrà procedere al rifacimento degli stalli ogni 2 (due) anni ed ogni qual volta si renda necessario al fine di garantire la piena e corretta visibilità.
Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti comunque entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell’eventuale richiesta da parte degli Uffici competenti. Il mancato rispetto dei tempi come specificati comporta l’applicazione di penalità.
12.2 - SEGNALETICA VERTICALE
La segnaletica verticale dovrà essere ben visibile all’utenza e installata, a carico del concessionario, conformemente alle norme vigenti in materia; dovrà riportare la ragione sociale del gestore, i giorni, gli orari e le tariffe in vigore, il periodo di tariffazione della sosta, il limite orario massimo di parcheggio consentito ed ogni altra condizione di fruizione delle aree di sosta. Le scritte e simbologie devono essere preventivamente autorizzate dall’ente concedente.
La segnaletica verticale dovrà essere eseguita con pali in ferro tubolare di diametro minimo 60mm, provvisti di idonei sistemi antirotativi sia per i segnali che per lo stesso sostegno. La posa in opera avverrà con idonei plinti gettati in opera, di dimensioni idonee a garantire la stabilità del palo.
Il soggetto concessionario dovrà effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per effetto di nuove e diverse disposizioni comunali e, in generale, legislative, nonché provvedere, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione trasmessa via pec o mail ordinaria dai competenti uffici comunali, al ripristino dell’eventuale segnaletica abbattuta o comunque non più utilizzabile.
La segnaletica che il Concessionario installerà nei vari parcheggi, alla scadenza del contratto, rimarrà di proprietà dell’Amministrazione Comunale, con l’obbligo per la ditta di consegnarla in perfetta efficienza.
ART. 13 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARCOMETRI
Il concessionario deve provvedere alla fornitura e posa in opera di n. 45 parcometri, con le caratteristiche minime di seguito indicate.
I parcometri dovranno essere uniformemente distribuiti sulle aree interessate, in modo da poter essere agevolmente raggiunti dall’utenza; a tal fine dovranno essere opportunamente segnalati e visibili.
Le modalità di gestione dei parcometri (dislocazione, numero, piano di manutenzione) devono costituire oggetto di offerta tecnica.
L’ubicazione definitiva dei parcometri dovrà essere comunque concordata con i Responsabili dei Servizi competenti (Polizia Locale e Lavori Pubblici).
ART. 14 - DESCRIZIONI TECNICHE DEI PARCOMETRI
I parcometri dovranno essere nuovi, di tipo omologato e conformi alla normativa vigente in materia. Dovranno essere dotati di garanzia del costruttore e copia del libretto di istruzioni deve essere consegnata alla Stazione appaltante.
Dovranno essere ancorati al suolo con idoneo basamento e con le necessarie opere edili, a spese e cura del concessionario, previo parere dell’Ufficio tecnico comunale.
Le apparecchiature dovranno avere le seguenti caratteristiche/specifiche tecniche minime:
₋ omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e rispondenza a quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
₋ conformità alle Norme UNI CEI EN 12414/2001 e produzione da parte di aziende certificate secondo le Norme Europee;
₋ conformità alla normativa EN 14450/2005 in materia di effrazione;
₋ robusta struttura in acciaio ad alta resistenza e protezione agli agenti atmosferici (grado IP 54);
₋ temperatura di funzionamento da – 20° C a + 50° C;
₋ sistema diagnostico interno, per la rapida e facile individuazione dei guasti e/o manomissioni;
₋ alimentazione ad energia solare con pannello integrato alla struttura, con accumulatore (Batteria tampone) ricaricato dal pannello solare, che consenta di garantire il regolare e
continuo funzionamento anche in caso di inattività dello stesso;
₋ chiusura con chiavi di sicurezza separate per il vano tecnico e il vano monete;
₋ contenitore monete protetto da blindatura, con serrature ad elevata sicurezza;
₋ display di interfaccia a cristalli liquidi con indicazioni utili per l’utenza e opzione multilingue;
₋ in caso di guasto dell’apparecchiatura, dovrà automaticamente comparire in modo evidente la scritta “FUORI SERVIZIO” sul display;
₋ pulsanti tipo anti - vandalismo (e di facile individuazione per l’utenza);
₋ appositi scomparti per il ritiro del biglietto in modo da proteggerlo dagli agenti atmosferici;
₋ possibilità ampia di programmazione delle tariffe e dei tempi di sospensione dal servizio (orario notturno, giorni festivi, ecc.);
₋ recare ben visibile l’indicazione segnaletica “P” e una targa con informazioni su tariffe, orari e istruzioni per utilizzo;
₋ modem GSM o GPRS o UMTS per la trasmissione dati dal parcometro al server di centralizzazione;
₋ garantire la possibilità di fornire dati statistici sull’utilizzo della sosta ed emettere automaticamente ad ogni scassettamento del parcometro due reports indicanti gli incassi dell’apparecchiatura con divisione monete / tessere.
₋ grande capacità del rotolo di carta / ticket parcheggio non inferiore a 250 metri;
₋ essere dotati di stampante termica e utilizzare carta termica per biglietti a stampa rapida.
I biglietti emessi dovranno riportare i seguenti dati:
- numero progressivo;
- ora e data di emissione;
- ora e data di scadenza della sosta;
- importo pagato;
- numero dell'impianto;
- intestazione concessionario;
- indicazione di esporre il biglietto all’interno della vettura ben visibile dall’esterno. I biglietti potranno recare altresì eventuali brevi messaggi di utilità.
ART. 15 - MESSA IN FUNZIONE, SOSTITUZIONE E RIMOZIONE DEI PARCOMETRI
Le aree e gli immobili interessati dal presente piano della sosta saranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Il concessionario deve provvedere alla posa e messa in funzione delle apparecchiature, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di immissione in possesso delle aree e degli immobili, risultanti da apposito verbale.
Il concessionario deve comunicare l’ultimazione della posa e messa in funzione dei parcometri entro le 24 ore successive. Il Comune concedente provvederà a verificare, in contraddittorio con il concessionario, la conformità dei parcometri alle previsioni del capitolato e del progetto gestionale presentato in sede di gara, in termini di specifiche tecniche, quantità e dislocazione.
Qualora per motivi d’interesse pubblico si renda necessario lo spostamento dei parcometri installati o comunque la gestione divenga difficoltosa (es: per lavori prolungati), il Concessionario deve
procedere, con oneri a proprio carico, a rimuovere i parcometri interessati e provvedere alla loro ricollocazione come da disposizioni del Direttore dell’esecuzione.
Il concessionario dovrà, inoltre, sostituire quei parcometri che nel corso della gestione dovessero essere danneggiati a causa di incidenti, atti vandalici o non più utilizzabili per qualsiasi ragione.
ART. 16 - PIANO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO E DEI PARCOMETRI
Per tutta la durata della concessione il soggetto concessionario dovrà assicurare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema tecnologico e dei parcometri al fine di garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature senza alcuna interruzione di servizio, ed in particolare, dovrà:
₋ provvedere alla regolare fornitura dei materiali di consumo, compresa la carta chimica delle stampanti, nonché dei ricambi occorrenti per le manutenzioni ordinarie e straordinarie; questi
dovranno essere conformi a quelli previsti nei manuali d’uso e manutenzione dei sistemi;
₋ effettuare regolari interventi di controllo sulla funzionalità delle apparecchiature (quali: corretto funzionamento del display, dei pulsanti di comando, verifica condizioni stampa dei biglietti con eliminazioni di eventuali sbavature, verifica stato di alimentazione, ecc), nonché
di pulizia, assicurando in particolare che gli impianti rimangano privi di scritte e con frontalini perfettamente leggibili;
₋ curare l’aggiornamento dei software di gestione e connettività, nonché dei parcometri in caso di modifica delle tariffe e/o orari della sosta;
₋ provvedere all’assistenza tecnica sia in modalità on line che in modalità on-site, al fine di individuare possibili cause di guasti e/o malfunzionamenti;
₋ assicurare, in caso di guasti delle apparecchiature, un tempo di intervento massimo di 24 (ventiquattro) ore dalla notizia per le verifiche del malfunzionamento; in caso di guasto non immediatamente riparabile sul posto o in caso di danneggiamento a causa di atto vandalico
dovrà essere installato un nuovo parcometro oppure uno di riserva entro 3 (tre) giorni; gli interventi di manutenzione dovranno essere registrati, da parte del concessionario, in apposito “Rapporto di intervento”, che potrà essere in qualsiasi momento richiesto dal Comune di Novate Milanese per le opportune verifiche sulla regolare esecuzione degli interventi necessari.
ART. 17 - ZONE DI SOSTA
La sosta degli autoveicoli è soggetta a tariffazione nelle aree individuate dall’Amministrazione Comunale e identificate con apposita segnaletica orizzontale e verticale a norma del vigente Codice della Strada. La sosta in tali aree è consentita ad autovetture private, ai mezzi di trasporto anche a tre ruote e, comunque, ad altri tipi di automezzi che non superino le dimensioni di superficie assegnate ad ogni singolo posto.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di diminuire o incrementare, per motivi di pubblico interesse, il numero di posti auto a pagamento fino al limite massimo del 10% dei posti oggetto di concessione.
Nel caso di variazioni oltre il limite suddetto, le parti potranno concordare la sostituzione dei posti soppressi con altri presenti nella zona interessata. L’onere finanziario derivante dall’eventuale necessità di procedere allo spostamento dei parcometri in conseguenza dell’eventuale soppressione e/
o spostamento di aree di sosta resteranno a totale carico del Concessionario.
L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di apportare parziali modifiche alle aree interessate o sospendere eccezionalmente il pagamento della tariffa, per esigenze di pubblico interesse e per periodi dell’anno complessivamente non superiori a giorni 20 (venti), senza dover riconoscere alcuna compensazione o rimborso al Concessionario.
Gli stalli di sosta da sottoporre a tariffazione, così come individuati dall’Amministrazione Comunale, ammontano in totale a n. 906, sono ubicati nelle vie e piazze cittadine evidenziate nell’allegato elenco e suddivisi per fasce tariffarie (allegato 1).
Nelle aree interessate dalla sosta a pagamento potranno essere comunque riservati posti per la sosta di veicoli al servizio dei disabili, per il carico e scarico di merci, per le Forze di Polizia, mezzi di emergenza e Protezione Civile. Potranno essere autorizzati a sostare in deroga anche i mezzi d’opera in uso alle Aziende che forniscono servizi pubblici essenziali, per il tempo strettamente necessario all’espletamento del servizio o per eventuali lavori stradali.
Qualora nel corso della gestione dovessero essere definiti dall’Amministrazione Comunale nuovi ambiti di parcheggi a pagamento, il Concessionario si obbliga ad estenderne il servizio, agli stessi patti e condizioni di cui al presente Capitolato, al Disciplinare e all’offerta presentata, ferma restando la durata della concessione.
ART. 18 - DISPONIBILITA’ DELLE AREE DI SOSTA
L’Amministrazione Comunale conserva la completa disponibilità delle aree pubbliche destinate alla sosta a pagamento, riservandosi la facoltà di utilizzarle, previa adozione dei necessari provvedimenti, in ogni tempo, per comprovate esigenze d’interesse pubblico e per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle stesse. In tal caso verrà dato al Concessionario congruo preavviso (di norma 48 ore fatti salvi i casi urgenti) e quest’ultimo non potrà pretendere alcun indennizzo.
Dovrà essere garantito, in tutte le aree oggetto di concessione, il regolare svolgimento delle manifestazioni e/o iniziative a vario titolo autorizzate od organizzate dall’Amministrazione Comunale, l’esecuzione di lavori stradali e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di distribuzione dei servizi pubblici essenziali (elettricità, acqua, fognature, gas, telefonia, etc.).
Nei suindicati casi vi sarà la sospensione del regime di pagamento e nessuna pretesa potrà essere avanzata dal Concessionario a titolo d’indennizzo e/o rimborso, fino a un massimo di 70 ore all’anno per ogni singolo stallo di sosta (da documentare). In caso di utilizzo superiore alle 70 ore/anno, al Concessionario spetterà un indennizzo, per ogni posto auto occupato e per le effettive ore di occupazione eccedenti il limite, così calcolato:
introito orario forfettario medio quantificato in € 0,60 x numero totale di ore di occupazione effettive, eccedenti il limite di cui sopra, per ogni singolo stallo di sosta occupato.
Tale indennizzo sarà a totale carico del soggetto occupante.
In caso di occupazione delle aree di sosta da parte di privati autorizzati dal Comune ma non operanti per conto dello stesso, per usi diversi tali da impedire il regolare utilizzo degli stalli di sosta, il titolare dell’occupazione dovrà corrispondere al Concessionario, a titolo di rimborso per il mancato guadagno, una somma fissata (a forfait) in € 0,60/ora per ogni singolo stallo oggetto di occupazione.
Nelle aree interessate dalla sosta a pagamento (zone blu) gli orari e le eventuali segnalazioni per l’esecuzione delle operazioni di pulizia stradale meccanizzata prevalgono sugli orari indicati per l’applicazione della tariffa di sosta.
ART. 19 – ORARIO E TARIFFE DELLA SOSTA
Le tariffe per il parcheggio nelle zone indicate al precedente art. 17, sono state stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 22/07/2021 e sono così articolate:
Tariffa A
per tutti i parcheggi in superficie e parte di Piazza Xxxxxxx antistante l’Ufficio Postale:
₋ € 1,00 per ogni ora di sosta, con frazione minima di € 0,50 per soste di breve durata (max 30 minuti) - dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 19:00, esclusi i giorni festivi;
₋ Totale posti n. 464;
Tariffa S
riservata alla sosta in Piazza Xxxxxxx (Stazione ferroviaria), per un totale di posti 98, e parte del parcheggio di Via R. Sanzio, per un totale di posti 21, così articolata:
₋ € 1,00 dalle ore 06:00 alle ore 14:00;
₋ € 2,00 per sosta di maggior durata (dalle 06:00 alle ore 19:00);
₋ € 1,00 dalle ore 14:00 alle ore 19:00; dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi;
Tariffa AF
riservata alle vie prossime alla Stazione ferroviaria (Edison da Stazione fino a Via Xxxxx Xxxxx, Fermi, Spadolini), per un totale di posti 144:
₋ € 1,00 per ogni ora di sosta, dal lunedì al sabato, dalle ore 06:00 alle 14:00, esclusi i giorni festivi; sosta libera nelle restanti ore della giornata;
Tariffa PS
riservata ai parcheggi in struttura di Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, Xxx Xxxx, Via Volta e Via Piave/Portone:
₋ € 0,40 per ogni ora di sosta, tutti i giorni, festivi compresi, H 24, per un totale di posti 179;
₋ di questi n. 55 posti saranno aperti al pubblico H24 (parcheggio di Via Volta);
₋ n. 124 posti (Parcheggi di Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, Via Roma e Via Piave) saranno aperti al pubblico dalle ore 06:00 alle 22:00 con tariffazione H24; nelle restanti ore notturne la sosta sarà comunque consentita, alla medesima tariffa oraria (€ 0,40/H) o con abbonamento.
Pass residenti
per i residenti nelle vie interessate dalla tariffazione, che dimostrino di non avere la disponibilità di un posto auto su proprietà privata:
₋ contrassegno gratuito, avente validità annuale, associato alla vettura di cui risultino proprietari o utilizzatori abituali, fino ad un massimo di n. 1 per nucleo familiare;
₋ contrassegno al costo annuale di € 30,00 per ulteriori veicoli o componenti del nucleo familiare (1 contrassegno per veicolo);
Pass pendolari
₋ contrassegno gratuito per i cittadini residenti o con dimora abituale a Novate Milanese, in possesso di un abbonamento ferroviario di durata almeno mensile;
₋ abbonamento al costo mensile di € 30,00 per i non residenti a Novate Milanese in possesso di un abbonamento ferroviario di durata almeno mensile;
tali titoli consentiranno la sosta nel parcheggio di Piazza Xxxxxxx (esclusi gli stalli antistanti l’Ufficio Postale), in quello di Via X. Xxxxxx e nel parcheggio in struttura di Via Volta;
Abbonamenti:
per residenti e lavoratori del Centro che attestino di non avere un posto auto in luogo privato, ai seguenti costi:
₋ abbonamento mensile € 30,00;
₋ abbonamento semestrale € 150,00;
₋ abbonamento annuale € 300,00.
Sulle aree in superficie è escluso il pagamento della sosta nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali.
Al di fuori degli orari suddetti la sosta è libera ed a tal fine il concessionario dovrà programmare i tempi di sospensione dal servizio dei parcometri.
Il parcheggio di ogni singolo veicolo deve avvenire all’interno degli spazi contrassegnati dall’apposita segnaletica.
Per i parcheggi a raso l’utilizzatore dell’area di sosta adibita a parcheggio a pagamento dovrà comprovare l’avvenuto pagamento della tariffa oraria, esponendo in modo visibile, sul parabrezza dell’autoveicolo, l’apposita ricevuta di pagamento o con gli ulteriori sistemi di controllo predisposti dal gestore del servizio.
Il biglietto sarà valido per tutte le aree di sosta regolamentate con la medesima tariffa.
Nei parcheggi in struttura gli accessi saranno regolamentati con appositi sistemi automatici di ingresso e uscita; il pagamento della tariffa sarà effettuato tramite cassa automatica all’uscita dal parcheggio o con i previsti sistemi di sosta agevolata riservati ai possessori di abbonamento.
Il Comune si riserva la facoltà di modificare, previa delibera di Giunta Comunale, le tariffe, gli orari del servizio di sosta a pagamento e l'ubicazione dei parcheggi, fatto salvo l’equilibrio economico- finanziario della concessione.
ART. 20 - ESENZIONI
Sono esentati dal pagamento:
₋ i veicoli di servizio delle Forze di Polizia e quelli sui quali è esposto il contrassegno di servizio;
₋ i veicoli dei Vigili del Fuoco;
₋ i mezzi di soccorso (ambulanze, mezzi protezione civile,ecc);
₋ i mezzi di servizio comunali contrassegnati da apposito stemma;
₋ i veicoli di servizio delle Forze Armate.
ART. 21 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA SOSTA
Il concessionario deve prevedere la possibilità di pagamento delle tariffe con le seguenti modalità:
₋ tramite parcometro con monete, carte di credito, bancomat;
₋ tramite parcometro con carte prepagate a scalare, che dovranno essere distribuite tramite personale ausiliario del traffico e presso i punti di distribuzione / ricarica indicati dal
concessionario; le carte prepagate dovranno essere ricaricabili anche direttamente presso i parcometri;
₋ tramite le moderne applicazioni telematiche (App dedicata, smartphone, tablet in possesso dell’utenza).
I sistemi di riscossione proposti dovranno essere tecnicamente affidabili, tali da non creare disservizi all’utenza e garantire un adeguato livello di sicurezza contro contraffazioni e malversazioni.
Gli stessi dovranno, inoltre, essere adattabili ad eventuali variazioni delle tariffe e consentire la gestione delle forme di pagamento agevolate.
Nel corso della gestione potranno essere attivate ulteriori soluzioni di pagamento proposte dalla Ditta e approvate dall’Amministrazione Comunale.
Le modalità di pagamento della sosta devono costituire oggetto di offerta tecnica.
ART. 22 - AGEVOLAZIONI E ABBONAMENTI
Pass residenti:
per i residenti nelle vie interessate dalla tariffazione, che dimostrino di non avere la disponibilità di un posto auto su proprietà privata, sarà rilasciato un pass gratuito, avente validità annuale e associato alla vettura di cui risultino proprietari o utilizzatori abituali - 1 solo pass per nucleo familiare. Per ulteriori veicoli in uso agli altri componenti del nucleo familiare sarà rilasciato un contrassegno, al costo annuale di € 30,00 (1 solo contrassegno per veicolo);
Tale pass consentirà la sosta nelle zone a pagamento in superficie, ad esclusione delle vie centrali: Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, Via Cavour (da Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxx Xxxxxxx xxx Xxxx), Via Cascina del Sole fino a Xxx Xxxx, Xxx Xxxx, Via Bertola da Novate, Via Bollate, Via Benefica, Via Xxxxxxxx Veneto, Via Xxxx, Piazza Xxxxxxx.
Abbonamenti:
per residenti, in aggiunta ai pass di cui al punto precedente, e per i lavoratori nelle vie interessate dalla tariffazione, che attestino di non avere un posto auto in luogo privato, saranno previste le seguenti forme di tariffazione agevolata:
- abbonamento mensile € 30,00;
- abbonamento semestrale € 150,00;
- abbonamento annuale € 300,00.
La sosta effettuata con tali modalità sarà ammessa nelle zone specificamente indicate, escluse le vie centrali di cui all’elenco del punto precedente, compatibilmente con la disponibilità di posti liberi.
L’utenza pendolare, in possesso di abbonamento ferroviario con validità almeno mensile, potrà usufruire di una tariffa agevolata, al costo di € 30,00 mensili per i non residenti a Novate, che consentirà la sosta presso i parcheggi di Piazza Xxxxxxx (antistante la Stazione Ferroviaria), di Via Xxxxxxxxx Xxxxxx e quello in struttura di Via Volta.
I residenti, o con dimora abituale a Novate Milanese, in possesso di abbonamento ferroviario mensile, avranno diritto ad un pass gratuito che consentirà la sosta nei predetti parcheggi.
Il concessionario dovrà predisporre le procedure per l’erogazione delle predette agevolazioni, nel
rispetto dei requisiti e delle condizioni richieste per l’accesso alle medesime. A tal fine l’utenza potrà rivolgersi al personale ausiliario o recarsi presso il punto informativo per l’espletamento delle necessarie formalità.
ART. 23 – AVVIO DEL SERVIZIO
Entro 45 giorni dalla firma del contratto, il concessionario deve procedere all’esecuzione dei previsti lavori di segnaletica e di quanto necessario per l’avvio del servizio; entro i successivi 10 giorni dovrà provvedere alla verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature e al collaudo delle stesse, in contraddittorio con i tecnici incaricati dall’Amministrazione Comunale.
Di tali operazioni sarà redatto apposito verbale, con il quale sarà formalmente dato avvio al servizio. Da tale data decorrerà la durata della concessione.
Qualora il concessionario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
ART. 24 – RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE
Il concessionario deve comunicare, almeno cinque giorni prima della data prevista per l’avvio della gestione delle aree di sosta a pagamento il nominativo del Responsabile Generale, al quale compete la supervisione dell’esecuzione del servizio oggetto di concessione per conto dell’Impresa; questi dovrà garantire la massima collaborazione al Direttore dell’esecuzione nominato dal Comune concedente.
Il Responsabile Generale è responsabile dell’organizzazione messa a disposizione dall’Impresa per l’esecuzione del servizio oggetto di concessione e deve essere in grado di assicurare la regolare gestione del medesimo. Egli deve essere sempre reperibile telefonicamente, anche al di fuori del normale orario d’ufficio (sia nelle ore notturne sia nei giorni festivi), per gestire eventuali variazioni, emergenze o anomalie nell’esecuzione del servizio. In caso di assenza o impedimento del responsabile generale (ferie, malattia, ecc.), il concessionario deve provvedere a nominare tempestivamente un sostituto e comunicarne il nominativo al Comune.
È facoltà del Comune concedente chiedere la sostituzione del Responsabile Generale, previa congrua motivazione.
ART. 25 – SORVEGLIANZA DELLE AREE DI SOSTA
Il concessionario deve provvedere al controllo delle aree di sosta a pagamento, con proprio personale e a rotazione, per almeno 48 (quarantotto) ore settimanali.
E’ fatto obbligo al concessionario di comunicare per iscritto al Comune di Novate Milanese, entro quindici giorni dall'inizio del servizio, i nominativi delle persone impiegate, le rispettive qualifiche ed il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare. In caso di sostituzione di detto personale dovrà preventivamente essere data comunicazione scritta al Comune.
Al suddetto personale verranno conferite, con provvedimento del Sindaco, le funzioni di prevenzione ed accertamento in materia di sosta, secondo quanto stabilito nell'art. 17, commi 132 e 133 della legge
n. 127/97 e nell'art. 68 della legge n. 488/99, previa verifica della necessaria preparazione.
Il personale di sorveglianza e controllo dovrà indossare, durante il periodo di servizio, apposita divisa di foggia tale da impedire qualsivoglia confusione con gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale o alle Forze Armate e dovrà possedere un idoneo contrassegno di riconoscimento e di identificazione.
Le caratteristiche della divisa devono essere sottoposte all’approvazione del Comune concedente.
Le modalità di gestione del servizio di presidio e sorveglianza delle aree di sosta deve costituire oggetto di offerta tecnica.
ART. 26 - RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il concessionario provvede alla gestione delle attività inerenti alla presente concessione con risorse umane qualificate, in possesso dei requisiti di legge richiesti dalla normativa vigente.
Risponde dell’esecuzione dei servizi unitamente all’operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune concedente o a terzi.
Il Concessionario è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale.
Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale di categoria in vigore.
Gli obblighi di cui al precedente punto vincolano il concessionario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Il concessionario deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili.
Il Concessionario si obbliga ad applicare ai lavoratori e ai collaboratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto di concessione le tutele previste dall’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).
Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l’Amministrazione può richiedere al concessionario ogni documento utile.
L’Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva del concessionario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza d’irregolarità definitivamente accertate.
Non essendo previsti pagamenti a carico del Comune concedente, in attuazione di quanto disposto all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Comune provvede ad escutere la garanzia definitiva per l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa per i lavori la cassa edile. Il concessionario è obbligato a reintegrare la garanzia nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del Concedente.
Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo al concessionario, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le autorità e deve uniformarsi alle disposizioni emanate dall'autorità comunale in materia d’igiene e sanità e agli ordini impartiti dal concessionario.
Il personale deve inoltre osservare gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novate Milanese, approvato con Deliberazione di G.C. n. 29 del 25.02.2021, per quanto compatibili.
Il Comando di Polizia Locale svolgerà una funzione di controllo sulla condotta e sugli obblighi di correttezza verso gli utenti da parte degli ausiliari della sosta, con potere di segnalare ogni eventuale carenza alla direzione della Concessionaria per gli adempimenti di competenza conseguenti.
L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitudinariamente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico.
Il concessionario è tenuto a richiamare, sanzionare e, se il caso, sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile o di non comprovata capacità a giudizio dell’Amministrazione concedente.
Il concessionario, al momento dell'avvio dei servizi, trasmetterà al Comune concedente l'elenco nominativo del personale in servizio, con le relative qualifiche d'inquadramento.
Il concessionario è altresì tenuto ad aggiornare l’elenco dipendenti e collaboratori, con l’indicazione delle rispettive qualifiche, con specifico obbligo di comunicare al Comune concedente cessazioni e assunzioni o cambi di profilo motivati e documentati, entro i 15 giorni successivi.
ART. 27 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
I verbali di accertamento delle violazioni dovranno essere consegnati al Comando Polizia Locale nella stessa giornata di emissione, secondo le direttive impartite, mediante l'utilizzo di apposita modulistica concordata con il Comando o tramite applicazioni informatiche in uso; la modulistica e le eventuali variazioni della stessa derivanti da novità normative, che comportino l'adozione di stampati diversi, è a carico del concessionario, così come eventuali supporti informatici adottati per la verbalizzazione delle violazioni.
Rimane a norma di legge di competenza del Comune concedente l’irrogazione delle sanzioni e l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
La violazione potrà essere accertata oltre che per il mancato pagamento della tariffa o l'assenza dell'apposito tagliando, anche per la sosta con tagliando scaduto e non rinnovato; dovrà comunque essere garantito all’utenza il tempo necessario per l'acquisizione del tagliando di sosta.
Il personale dipendente del concessionario provvederà a segnalare al Direttore dell’esecuzione eventuali circostanze e accadimenti, rilevati nell'espletamento del proprio compito, che possano impedire il regolare adempimento del servizio.
ART. 28 - MONITORAGGIO
Il concessionario dovrà, inoltre, provvedere:
- alla rilevazione e monitoraggio dell'occupazione e rotazione dei posti auto;
- alla vigilanza e controllo sull'uso corretto, da parte dell'utenza, delle attrezzature e degli impianti su tutte le aree di sosta gestite.
I suindicati servizi dovranno essere svolti in conformità alle direttive che verranno impartite dal Comune di Novate Milanese ed in accordo con la Polizia Locale.
ART. 29 - SISTEMA TECNOLOGICO
Il concessionario dovrà inoltre predisporre un sistema integrato di monitoraggio delle aree di sosta che utilizzi i dati registrati dai parcometri, e che renda possibile centralizzare dati tecnici, contabili e statistici consentendo la trasmissione in tempo reale dei dati stessi dai parcometri ad una centrale di controllo remoto, al fine anche di consentire un’analisi dei flussi finanziari per reportistica.
Tale software dovrà almeno consentire all’Ente mediante interfaccia web e con inserimento delle credenziali utente, di visualizzare in qualsiasi momento e per l’intera durata della concessione tutte le informazioni inerenti la contabilità dei parcometri e le statistiche di occupazione delle singole aree di parcheggio, nonché tutti i dati statistici ed economici dei sistemi di pagamento proposti, con suddivisione per periodi, aree e tipologie di strumento, esportabili per archiviazione digitale e stampa.
ART. 30 - PANNELLI INFO-MOBILITÀ
Il Concessionario ha l’obbligo di fornire ed installare, entro tre mesi dall’avvio dell’esecuzione del servizio, un congruo numero di pannelli di infomobilità (almeno n. 4) da ubicare nei luoghi che saranno indicati dall’Amministrazione Comunale, previo sopralluogo congiunto con il personale tecnico e rilascio di apposita autorizzazione.
I pannelli a messaggio variabile dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:
₋ Presenza di uno spazio a pagina fissa dedicato alla trasmissione di informazioni testuali sulla mobilità e formato da almeno 5 righe di led ad alta visibilità per un numero minimo 22 caratteri di altezza 100 mm;
₋ Software per l’indicazione di zona di sosta e/o indicatore di stato dell’occupazione delle aree (led rosso-verde e/o 4 caratteri alfanumerici per la visualizzazione del numero di posti liberi) pilotato dal sistema di centrale sulla base dei dati trasmessi dai parcometri in riferimento ai
biglietti validi in tempo reale;
₋ Sistema di gestione multi accesso;
₋ Interfaccia Wi-fi;
₋ Sistema di alimentazione a bassa tensione;
₋ Palo di acciaio verniciato nero per la posa in ambito urbano h mt 2,4;
₋ Sensore automatico di visibilità;
₋ Dimensioni minime d’ingombro del pannello in mm (hXLXP): 1500 X 1500 X 140;
₋ Dimensioni massime d’ingombro del pannello in mm (hXLXP): 1700 X 1700 X 160.
Il concessionario deve, inoltre, provvedere all’installazione di pannelli informativi agli ingressi dei parcheggi in struttura, che informino l’utenza della disponibilità o meno di posti liberi.
Le caratteristiche, la quantità, le modalità di allestimento e di gestione dovranno essere dettagliatamente riportate nell’offerta tecnica.
Al Concessionario spetta l’obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti impianti e dovrà garantire qualsiasi intervento di riparazione e o sostituzione per il corretto funzionamento dell’impianto, entro un tempo massimo di 72 ore dalla segnalazione del guasto.
ART. 31 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALL’UTENZA
Oltre a quanto sopra indicato riguardo ai pannelli di info-mobilità, per promuovere il miglior utilizzo
Le modalità di gestione della campagna informativa devono costituire oggetto di offerta tecnica.
ART. 32 – PRELIEVO INCASSI E RENDICONTAZIONE
Il soggetto concessionario cura il prelevamento delle monete dai parcometri con frequenza definita in funzione dell’utilizzo e predispone la relativa rendicontazione (anche mediante eventuale scontrino), da consolidarsi in apposito rendiconto trimestrale.
La responsabilità del prelevamento delle monete, raccolta, trasporto, deposito, conteggio è a totale carico del soggetto concessionario.
Oltre alla rendicontazione trimestrale, il concessionario è tenuto a fornire la rendicontazione annuale dell’attività, su supporto cartaceo e su supporto informatico, che verrà sottoposta a verifica da parte dell’Amministrazione Comunale.
Il concessionario è altresì tenuto al conto giudiziale in qualità di agente contabile, secondo i termini e le modalità dei legge.
ART. 33 – OBBLIGHI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Il concessionario s’impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche rispetto ai rischi da interferenza.
Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
₋ nominativo del R.S.S.P.;
₋ nominativo del rappresentante dei lavoratori – R.L.S.;
₋ nominativo del medico competente;
₋ formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di concessione;
₋ eventuali dotazioni di dispositivi di protezione individuali che si rendessero necessari;
₋ altre informazioni che il concessionario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda al D.U.V.R.I predisposto dalla Stazione appaltante.
ART. 34 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Oltre al canone concessorio, il Concessionario è tenuto a versare annualmente al Comune di Novate Milanese, entro 30 giorni dalla comunicazione di pagamento, le spese condominiali ordinarie inerenti i parcheggi in struttura (tutti inseriti in immobili condominiali), quali risultanti dal consuntivo di gestione periodicamente inviato dagli Amministratori dei condomini stessi.
L’importo stimato delle spese condominiali, sulla base dello storico, ammonta ad € 46.000,00 circa.
Si riportano di seguito il dettaglio delle spese condominiali sostenute dal Comune nell’annualità 2020/2021 (per pulizie, passo carraio, ordinaria manutenzione, ecc.):
₋ parcheggio di Xxx Xxxx 0 € 18.118,76;
₋ parcheggio di Vicolo San Protaso € 14.716,66;
₋ parcheggio di Via Volta € 9.420,35;
₋ parcheggio Via Portone € 3.646,75.
La concessione comprende, inoltre, ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, il Concessionario deve farsi carico degli oneri relativi alle utenze telefoniche, energia elettrica, Videosorveglianza.
ART. 35 - OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti per i gestori di pubblici servizi.
A tal fine dovrà provvedere alla creazione di un sito internet e dotarsi di posta elettronica certificata.
Il Concessionario dovrà inoltre dare attuazione alle direttive all’uopo emanate dal Segretario generale del Comune, nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.
ART. 36 – PUBBLICITÀ
Il concessionario è autorizzato a stipulare contratti di pubblicità commerciale, osservando le disposizioni del Codice della Strada e ogni altra prescrizione regolamentare e di legge.
L’installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi ecc.) è subordinata a specifica autorizzazione comunale.
Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
Restano a carico del Concessionario le imposte sulla pubblicità previste dalla normativa vigente.
Gli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari (fissi e mobili) sono di esclusiva pertinenza del concessionario.
ART. 37 - VISITE ISPETTIVE E CONTROLLI
È facoltà del Comune concedente effettuare visite ispettive programmate e non programmate; per quanto attiene le visite ispettive programmate, il Comune definirà preventivamente il programma in
accordo con il concessionario.
Il Comune potrà provvedere a verifiche di conformità periodiche, al fine di accertare che il concessionario conduca il servizio a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni del contratto di concessione, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività rientranti nel servizio.
Le verifiche di conformità saranno condotte, in relazione agli specifici aspetti da sottoporre a verifica, da un appartenente al Corpo di Polizia ovvero dall’Ufficio tecnico comunale, con la collaborazione del concessionario, il quale dovrà fornire a sue spese personale e mezzi idonei.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
Il concedente darà tempestiva comunicazione al concessionario di qualsiasi irregolarità che dovesse essere accertata durante le verifiche e/o ispezioni, specificando, per quanto possibile, le ragioni dell'accertata irregolarità.
Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in questo senso, il concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate (dandone conferma scritta al Comune).
ART. 38 - CONSISTENZA DEL PATRIMONIO AZIENDALE. MIGLIORIE E ADDIZIONI
Al termine della concessione e/o in caso di recesso motivato, salvo diverso accordo con il Comune, le aree, le opere e i beni affidati al Concessionario dall’Amministrazione Comunale per l’esecuzione della presente concessione, gli impianti e le attrezzature poi installati o realizzati dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale degrado dovuto all’uso.
Entro il termine di tre mesi antecedenti la scadenza della concessione, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese ed in contraddittorio con il Comune concedente, all’inventario e alla stima delle attrezzature installate nel corso della gestione.
Successivamente a tali operazioni le opere installate e i beni acquistati a spese del Concessionario, rimarranno di proprietà del Comune, senza la corresponsione di alcun compenso e/o rimborso delle spese in quanto il relativo costo è già ammortizzato nel corso della concessione.
Eventuali migliorie e addizioni, sia fisse sia mobili, che il concessionario ritenga di dover apportare alle aree e alle strutture devono essere obbligatoriamente autorizzate dal Comune.
Le migliorie realizzate, al termine della concessione resteranno acquisite al patrimonio comunale, senza che il concessionario possa pretendere rimborsi o indennizzi di sorta.
È comunque rimessa alla discrezionale valutazione del Comune richiedere al concessionario la rimozione delle migliorie apportate e la riduzione in pristino, a cura e spese del concessionario stesso.
ART. 39 – PENALI
In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, il Comune procederà all’applicazione di penali previa contestazione degli addebiti.
A titolo esemplificativo, verranno applicate penali per le seguenti ipotesi di inadempimento:
1. mancato controllo dei parcheggi, in termini sia di monte orario minimo sia di passaggi minimi;
2. mancato rispetto del piano di manutenzione delle aree, delle strutture e delle attrezzature (per es. parcometri, segnaletica, ecc.);
3. gestione del servizio qualitativamente insoddisfacente a giudizio del Comune, rilevata a seguito di controlli effettuati d’ufficio o reclami provenienti dall’utenza;
4. inadempienze o violazioni degli obblighi di cui al contratto di concessione e al presente capitolato, quali, ad esempio iniziative non concordate nello svolgimento del servizio;
5. comportamento scorretto dei dipendenti/collaboratori, ivi inclusa la mancata esibizione del cartellino identificativo, quando in servizio.
In relazione alla gravità dell’inadempienza le penali saranno comprese tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 5.000,00, salvo diverse disposizioni normative sopravvenute.
Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Comune nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali.
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del Procedimento/esecuzione, rispetto alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale, entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.
Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il Responsabile del Procedimento provvederà all’applicazione della penalità.
In caso di applicazione di penali, il deposito cauzionale è proporzionalmente escusso, fatto salvo l’obbligo del concessionario di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni dall’intervenuta escussione.
Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Dirigente sovraordinato al Responsabile del Procedimento decide sull’istanza di disapplicazione delle penali su proposta del Responsabile del Procedimento.
Non si dà luogo all’applicazione di penali qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Responsabile del procedimento, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del servizio, ovvero in tutti i casi in cui sia il Responsabile del procedimento ad ordinare la sospensione dell’esecuzione.
Il ritardato pagamento del canone concessorio, secondo le scadenze di cui all’art. 8, darà luogo a una penale giornaliera di € 500,00 e costituirà grave inadempienza contrattuale, che potrà in caso di reiterazione costituire motivo di rescissione del contratto.
ART. 40 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.
In caso di cessione di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi all’esecutore del contratto è ammesso il subentro nel contratto con la P.A. da parte del soggetto risultante dalla trasformazione, alle condizioni previste dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 ed a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione, scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale d’oneri e dal disciplinare di gara per la gestione del servizio oggetto di concessione.
ART. 41 - MODIFICHE DELLA CONCESSIONE
La concessione può essere modificata, senza una nuova procedura di concessione nei seguenti casi:
a) per la necessità di affidare al concessionario lavori o servizi supplementari, non inclusi nel contratto, non affidabili ad altro soggetto per motivi economici o tecnici;
b) per circostanze imprevedibili, fatta salva la natura generale della concessione;
c) sostituzione dell’originario concessionario, per successione universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, fermo restando il possesso in capo al nuovo operatore economico dei requisiti di ordine generale e di qualificazione previsti nella lettera di invito; la sostituzione è subordinata ad autorizzazione del concedente e non può implicare altre modifiche sostanziali del contratto;
d) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7 dell’art. 175 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di modifiche di cui alle lettere a) e b), l’aumento di valore non può eccedere complessivamente il 20 per cento del valore della concessione.
Sono sempre ammesse modifiche entro il 10 per cento del valore della concessione. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
ART. 42 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l’esecuzione del servizio, il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dello stesso, compilando, se possibile con l’intervento del concessionario, il verbale di sospensione con l’indicazione delle ragioni che l’hanno determinata e l’imputabilità della medesima, nonché delle cautele adottate affinché alla sua ripresa gli utenti non subiscano danni o disservizi. Il verbale deve essere sottoscritto dal concessionario e inviato al RUP entro i successivi cinque giorni.
La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
Qualora la sospensione duri per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause che l’anno determinata, il Rup dispone la ripresa dell’esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale. Della ripresa dell’esecuzione è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell’esecuzione. Il verbale deve essere firmato dal concessionario e inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione riporta l’eventuale nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto indicato dal RUP nella disposizione di ripresa del servizio.
Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del servizio, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, il concessionario è tenuto a proseguire lo stesso per le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le eventuali contestazioni del concessionario in merito alla sospensione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.
ART. 43 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DELLE PRESTAZIONI
Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, l’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
₋ sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
₋ perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l’ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
₋ per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
₋ nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a X.Xxx. n. 81/2008 e s.m.i.;
₋ per mancata costituzione o reintegrazione della garanzia definitiva;
₋ per ripetute inadempienze, che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all’applicazione di penalità, nel corso di un anno solare, per un importo superiore a € 20.000,00;
₋ cessione anche parziale del contratto.
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell’Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
Il concessionario inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante PEC dell’avvenuta aggiudicazione a terzi della concessione.
Il Concessionario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all’Ente a causa dell’intervenuta risoluzione del contratto.
Penalità, spese, interessi e danni conseguenti alla risoluzione sono posti a carico dell’inadempiente e sono corrisposti all’Ente a mezzo di escussione del deposito cauzionale definitivo fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell’Ente.
L’accertamento delle somme dovute all’Ente, se richiesto dal concessionario, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.
ART. 44 – RECESSO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili.
ART. 45 – CONTENZIOSO
In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per un componimento bonario del medesimo. E’ escluso il ricorso al giudizio arbitrale.
Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime il concessionario dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.
ART. 46 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi del Codice della Privacy D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il concessionario è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali, che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti la gestione del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.
Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Il concessionario assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi.
L’Amministrazione e il concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo alla presente concessione, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
ART. 47 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Sono parte integrante del contratto:
₋ il presente Capitolato Speciale e i relativi allegati (planimetria delle aree oggetto di concessione);
₋ D.U.V.R.I.;
₋ l’Offerta tecnica;
₋ l’offerta economica;
₋ il piano economico finanziario presentato unitamente all’offerta;
₋ il progetto esecutivo dei lavori accessori, approvato dal Comune concedente;
₋ la garanzia definitiva;
₋ le polizze assicurative.
ART. 48 - STIPULA DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di concessione tra il concessionario e il Comune di Novate Milanese sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica. Pertanto, l’aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma digitale certificata.
ART. 49 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto di concessione, sono a totale ed esclusivo carico dell’affidatario.
In particolare sono a carico dell’affidatario le spese inerenti l'assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto e sugli eventuali allegati al medesimo, i diritti di segreteria e la registrazione del contratto ai
sensi del vigente regolamento comunale delle procedure per la stipula dei contratti.
Sono, altresì, a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016.
Il Comune comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento e l’aggiudicatario dovrà provvedere al rimborso entro 60 gg. dall’aggiudicazione definitiva.
ART. 50 – COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione o notifica relativa all’appalto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (P.E.C.) e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento.
Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.
Il concessionario ha l’obbligo di comunicare al concedente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell’Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.