REGOLAMENTO GENERALE
REGOLAMENTO GENERALE
di
IRISACQUA
per
LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -
REVISIONE | ENTRATA IN VIGORE | DESCRIZIONE | APPROVATO |
A | 15/06/2017 | PRIMA EMISSIONE: Integralmente adattato al D.Lgs 50/16 ed al Decreto Correttivo n. 56/17 | Delibera A.U n.1 di data 28/04/2017. |
SOMMARIO
STRUTTURA DEL REGOLAMENTO GENERALE 6
PARTE GENERALE: INQUADRAMENTO GENERALE, FINALITA’ E PRINCIPI
Natura giuridica e principi operativi di Irisacqua S.r.l. 8
Recente evoluzione normativa applicabile ad Irisacqua ed inquadramento sommario 8
Lavori, forniture e servizi strumentali all’attività di Irisacqua 9
Lavori, forniture e servizi non strumentali all’attività di Irisacqua 11
Lavori, forniture e servizi “esclusi” dal Codice 12
Lavori, forniture e servizi “sottratti” all’applicazione del codice Codice 13
Finalità degli indirizzi aziendali generali 13
TITOLO II Sintesi operativa della disciplina applicabile alle varie tipologie di contratti di appalto e di acquisizioni a regime semplificato. 15
Disciplina applicabile agli appalti di Lavori, Forniture e Servizi nei Settori Speciali 15
Gestione dei contratti di appalto 15
QUADRO DEI LAVORI FORNITURE e SERVIZI STRUMENTALI nei SETTORI SPECIALI 16
Lavori, forniture e servizi “non strumentali” al Codice (contratti estranei) 19
Lavori, forniture e servizi “esclusi” dal Codice 19
TITOLO III Ulteriori indicazioni per contratti di tipologia o ambito misto e per casi particolari 21
Contratti inerenti l’esercizio di attività rientranti sia nei settori ordinari sia nei settori speciali oppure attività rientranti nei settori speciali con altre non
Codice Etico e responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs 231/01) 22
Durata del contratto - Xxxxxxx, rinnovo e recesso 23
Xxxxxxx nei contratti di servizi e forniture 23
Proroga nei contratti di servizi e fornitura 24
Revisione del prezzo nei contratti di servizi e forniture 25
Recesso nei contratti di servizi, forniture e lavori 25
RIPETIZIONE DEL CONTRATTO, XXXXXXXX DI PROVA NEI CONTRATTI E LAVORI, FORNITURE E SERVIZI COMPLEMENTARI 25
Ripetizioni nei contratti di servizi e lavori 25
Clausola di prova nei contratti di forniture e servizi 26
Lavori, forniture e servizi complementari. 26
Quinto d’obbligo nei contratti di forniture, servizi e lavori 26
Appalti “aperti” nei contratti di lavori, forniture e servizi 27
Nel caso di lavori e servizi 27
PARTE SPECIALE LAVORI “STRUMENTALI” ALLE ATTIVITÀ DEI SETTORI SPECIALI 28
3. Modalità di affidamento di lavori 31
4. Soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dei Lavori 34
5. Qualificazione ed individuazione degli operatori da invitare alle procedure
6. Principi in materia di trasparenza 36
6.1. Avvisi di Gara – Ambito di pubblicità 37
6.2. Avvisi ammissione/esclusione concorrente; avvisi di nomina della Commissione Giudicatrice e curricula dei suoi componenti 39
7. Deroghe al numero minimo di operatori da invitare 40
8. Lavori di valore fino a € 2.500.000,00: formalizzazione dell’invito e termini
per la ricezione delle offerte 42
9. Lavori di valore da € 2.500.000,01 e fino alla soglia comunitaria (attualmente inferiore a € 5.225.000,00): formalizzazione dell’invito e
termini per la ricezione delle offerte 45
10. Criteri di aggiudicazione 46
11. Esame e valutazione delle offerte e Commissione Giudicatrice 47
12. Aggiudicazione e stand still 49
14. Consegna dei lavori e consegna in via d’urgenza 51
15. Fase esecutiva - Contabilità dei lavori eseguiti, collaudo, accordo xxxxxxx
17. Garanzie e coperture assicurative 54
18. Subappalti e subaffidamenti 55
20. Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei lavori 55
22. Lavori ad “amministrazione diretta” nei settori speciali 56
PARTE SPECIALE SERVIZI E FORNITURE 58
2. Servizi tecnici in genere e servizi di ingegneria ed architettura 60
3. PRIMA SOGLIA - Modalità di affidamento dei servizi e delle forniture (compresi i servizi di ingegneria ed architettura ed i servizi tecnici in
genere) di valore fino a € 80.000,00 61
4. SECONDA SOGLIA - Servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria ed architettura ed i servizi tecnici in genere) di valore da € 80.000,01 e
sino alla soglia comunitaria (attualmente inferiore a € 418.000,00) 62
5. Soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile del Procedimento e di
Direttore dell’esecuzione del contratto 62
6. Qualificazione ed individuazione degli operatori da invitare alle procedure
7. Principi in materia di trasparenza 64
7.1. Avvisi ammissione/esclusione concorrente; avvisi di nomina della Commissione Giudicatrice e curricula dei suoi componenti 65
8. Soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’esecuzione 66
9. Deroghe al numero minimo di operatori da invitare ed agli ambiti di pubblicità 66
10. Servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria ed architettura ed i servizi tecnici in genere) di valore sino alla soglia comunitaria (attualmente inferiore ad € 418.000,00): formalizzazione dell’invito e
termini per la ricezione delle offerte 68
11. Ripartizione delle forniture 71
12. Criteri di aggiudicazione 71
13. Esame e valutazione delle offerte e Commissione Giudicatrice 73
14. Aggiudicazione e stand still 74
16. Esecuzione in via d’urgenza 76
17. Fase esecutiva - Contabilità delle forniture e servizi, accordo bonario e transazione 76
19. Verifiche di conformità in corso di forniture o di prestazione dei servizi ed eventuale contabilità 78
20. Garanzie e coperture assicurative 79
21. Subappalti e subaffidamenti 79
22. Sicurezza nell’ambito delle forniture e servizi 80
24. Forniture o servizi supplementari, ripetizione 81
Norma di chiusura del sistema degli affidamenti di Irisacqua nel raccordo con
il MOG 231 adottato da Irisacqua stessa 81
STRUTTURA DEL REGOLAMENTO GENERALE
PARTE GENERALE
INQUADRAMENTO GENERALE, FINALITA’ E PRINCIPI DEL REGOLAMENTO
Titolo I: Contiene le indicazioni generali delle norme applicabili ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture ed alle acquisizioni in economia necessarie per le diverse attività aziendali ed i criteri adottati per la relativa determinazione saranno dati anche indirizzi per i c.d. contratti attivi, dai quali si ricava un utile.
Titolo II: Contiene le indicazioni dei principali riferimenti normativi applicabili ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture ed alle acquisizioni a regime semplificato relativi alle attività esercitate nei settori speciali (che, oltre gli altri quali gas, energia termica, elettricità, acqua ecc: riguardano nello specifico il ciclo idrico integrato).
Titolo III: Contiene le indicazioni per casi particolari e contratti di tipologia o ambito misto.
PARTE SPECIALE
Contiene la disciplina adottata da IRISACQUA per i contratti di lavori, forniture e servizi, comprensivi questi ultimi degli incarichi di ingegneria ed architettura e degli incarichi tecnico-amministrativi, relativi alle attività esercitate nei settori speciali - e cioè nello specifico riferimento all’art 114, comma 2, e 117 (acqua) del Codice di importo inferiore alle vigenti soglie comunitarie. Nel caso di specie la disciplina sulle acquisizioni di prestazioni in economia in considerazione dell’art.36, 8° comma, supera, in via di autoregolamentazione, i limiti del regime in economia, lo stesso è conseguentemente assorbito nell’ambito di detta regolamentazione generale dell’azienda (senza necessità di indicazione di tipologie e sub-valori di beni, servizi e lavori) e rileverà, unicamente, per le fasce d’importo corrispondenti ai fini di una semplificazione delle procedure in
maniera proporzionata agli importi, in ossequio ai principi di gradualità, proporzionalità ed economicità delle procedure stesse definite pertanto a “regime semplificato”.
In particolare questa parte contiene:
• la regolamentazione dei Lavori Pubblici di valore inferiore alla Soglia Comunitaria;
• la regolamentazione di Servizi e Forniture di valore inferiore alla Soglia Comunitaria, compresa la regolamentazione generale per gli incarichi dei servizi di ingegneria e di architettura;
• alcune norme specifiche attinenti alla regolamentazione particolare degli incarichi per servizi di ingegneria ed architettura di valore inferiore alla Soglia Comunitaria.
PARTE GENERALE:
INQUADRAMENTO GENERALE, FINALITA’ E PRINCIPI DEL REGOLAMENTO
TITOLO I
Premessa
Natura giuridica e principi operativi di Irisacqua S.r.l..
Ad Irisacqua S.r.l. di Gorizia (nel seguito denominata semplicemente “Irisacqua”) – soggetto definibile come “impresa pubblica” dall’art. 3, lett. t) , del Codice - con apposita Convenzione, sottoscritta in data 24 ottobre 2006, l’AATO Goriziano ha demandato la gestione del Servizio Idrico Integrato, sia pure per il tramite delle migliori tecniche imprenditoriali e dell'utilizzo del modulo societario ed opera in un mercato non sottoposto alla libera concorrenza, nell’ambito territoriale della Provincia di Gorizia in attività che rientra nei Settori Speciali.
In via generale, per la stipula di contratti di lavori, servizi e forniture, relativi ai Settori Speciali Irisacqua è tenuta a rispettare principi di economicità, efficacia e tempestività, fermo restando che devono essere rispettati anche i principi comunitari di correttezza, imparzialità, trasparenza e di concorrenza.
Pertanto, Irisacqua opera con il primario intento di raggiungere la massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell'azione contrattuale nello stesso interesse dell’utenza servita ed anche ai fini del rispetto degli impegni cogenti assunti nei confronti della medesima per effetto della Carta dei Servizi emanata in conformità alla normativa vigente e nel rispetto degli impegni assunti con la Convenzione AATO, Carta che impone tempistiche di intervento particolarmente ristrette e con soddisfazione dell’utenza stessa.
Irisacqua è inoltre in possesso di certificazione nei sistemi UNI EN ISO 9001:2008 ha adottato inoltre un proprio MOG 231/2001 con Codice Etico ed Organismo di Vigilanza integrato con la sezione Anticorruzione e Trasparenza, ed è pertanto dotata di un particolare e complessi sistema di procedure.
Recente evoluzione normativa applicabile ad Irisacqua ed inquadramento sommario
Il X.Xxx 50/16 vigente dal 19.4.2016, come modificato ed integrato dal recente Decreto Correttivo di aprile 2017, ha portato a termine una vasta riforma del precedente D. Lgs. 163/2006.
Va ricordato che già il precedente D. Lgs. 163/2006, con la intervenuta abrogazione del DPCM 517/1997, ad opera dell’art. 256, aveva superato la precedente distinzione, nell’ambito dei settori speciali, tra “attività specialistica” di detti settori ed “attività assimilabile a quella ordinaria”, “attraendo” nella disciplina del settore speciale anche tutti quegli interventi in precedenza disciplinati dalla normativa sui settori ordinari purchè sussistesse un’attinenza o connessione, anche indiretta, con l’attività di settore speciale come descritta nella normativa. Pertanto, nella materia dei lavori, forniture e servizi, fu adottata tale interpretazione fatta propria dalla totalità delle aziende di settore.
Come ricordato sin dalla intervenuta abrogazione del DPCM 517/1997, ad opera dell’art. 256 del precedente Codice (D.Lgs 163/06) ,è stata superata la distinzione, nell’ambito dei lavori nei settori speciali tra “attività specialistica” dei detti settori ed “attività assimilabile a quella ordinaria”, ricollocando nella disciplina dei Settori Speciali anche tutti quegli interventi che in precedenza erano stati esclusi e sottoposti alla disciplina dei Settori Ordinari.
In particolare nello specifico merito dei lavori attinenti al “Ciclo Integrato dell’acqua”, che corrisponde e, allo stato attuale, esaurisce l’intera area di azione di IrisAcqua, si precisa che rientrano nei settori speciali sia quelli relativi a CAPTAZIONE, POTABILIZZAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO e DEPURAZIONE sia quelli in
passato sottoposti alla normativa dei settori “ordinari” in quanto ritenuti “non istituzionali” e cioè: ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE, FOGNATURA ed EFFLUENTI.
- Dopo la sentenza dell’Ad. Plen. n. 16/2011 del C. Stato è fondamentale la distinzione fra:
A. lavori, forniture e servizi strumentali all’attività dei settori speciali perché aggiudicati per fini direttamente correlati e strumentali all’esercizio dell’attività nei settori speciali oppure strumentali all’attività dei settori speciali e riguardanti in parte anche i settori ordinari e con prevalenza, ex art. 28, Codice, dell’attività strumentale all’attività dei settori speciali;
B. lavori, forniture e servizi non strumentali all’attività dei settori speciali (in quanto “estranei” perché aggiudicati per fini diversi dall’esercizio dell’attività nei settori speciali) oppure non strumentali all’attività dei settori speciali e riguardanti in parte anche i settori ordinari e con prevalenza, ex art. 28, Codice, dell’attività non strumentale dei settori speciali.
Lavori, forniture e servizi strumentali all’attività di Irisacqua
Stante la natura di “impresa pubblica” (e non di “amministrazione aggiudicatrice”) di Irisacqua laddove operante nei settori speciali, il presente Regolamento – in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 36, comma
8 del D.lgs. 50/2016 – rappresenta lo strumento formalmente adottato per la scelta del contraente laddove operi nei settori speciali per gli appalti di lavori, forniture e servizi (compresi gli incarichi di progettazione e gli altri incarichi di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura) per valori inferiori alle soglie comunitarie.
Laddove si operi al di sopra della soglia comunitaria, trovano applicazione le norme generali di cui agli artt. 114, 122, 127 e 133 del Codice, in quanto compatibili, oltre alle norme di cui agli artt. 123, 124, 125, 126, 127,
130 e 132, Codice.
I lavori, forniture e servizi di interesse del presente regolamento sono quelli di importo inferiore alle vigenti soglie comunitarie (attualmente € 5.225.000,00 per i lavori ed € 418.000,00 per forniture e servizi), rientranti nelle attività di cui agli artt. 115 -121 del Codice, qualora esercitate tra cui l’art. 117(Acqua)
Per detti lavori, servizi e forniture le modalità di scelta del contraente devono comunque rispettare i principi comunitari dettati a tutela della concorrenza e cioè: la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza e il riconoscimento reciproco, tenuto conto della proporzionalità, oltre all’economicità efficacia ed al principio di rotazione degli inviti.
Laddove possibile, e per quanto compatibile con l’assetto organizzativo-gestionale della società, e con la specifica disciplina delle Imprese pubbliche e dei settori speciali, caratterizzata dalla necessaria speditezza delle procedure, nella gestione degli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento Irisacqua terrà presenti i principi richiamati in materia di procedure e modalità di aggiudicazione.
In linea generale dovranno essere poi essere applicate e rispettate le seguenti norme e principi, in tutto il territorio in cui Irisacqua opera:
a. le norme sulla procedura di gara e cioè, principalmente, gli artt. 29, 32, 33, 76, 80, 85, 95, 97 (in particolare quanto al soccorso istruttorio) del Codice
b. gli articoli di cui al D.Lgs. 104/2010 in materia di processo amministrativo che interessa i contratti pubblici (artt. 120-124, tenuto conto delle modificazioni, introdotte all’art. 120, dall’art. 204, Codice);
c. stante la libertà di disciplinare sia la fase di progettazione che di scelta del contraente ed esecuzione si applicheranno quelle sole norme o parti di norme del Codice o del Regolamento allo stato vigenti, nonché le Linee Guida ANAC (attualmente L.G. Anac n. 1/2016) laddove preservino la tutela della concorrenza ed i principi comunitari;
d. per le gare telematiche non si applicherà la seduta pubblica e lo stand still;
e. al fine di stabilire il valore stimato del contratto che si intende stipulare si rinvia ai criteri stabiliti dall’articolo 35 del Codice;
f. nessun progetto di lavori o di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di lavori, di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato, o al fine di precostituire i presupposti per l’applicabilità del presente Regolamento;
g. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 51, Codice, espressamente richiamato dall’art. 114, Xxxxxx, Irisacqua dovrà motivare la mancata suddivisione dell’appalto in lotti;
h. ai sensi dell’art. 51, Codice, è vitato suddividere l’appalto in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del Codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti;
i. la scelta tra la stipula di un unico appalto o di più appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall’ambito di applicazione delle norme in materia di settori speciali;
j. nel caso di contratti destinati all’esercizio di attività diverse, alcune delle quali rientrino tra i settori esclusi ed altre nei settori ordinari, il presente Regolamento potrà essere applicato solo a seguito di verifica dei criteri di applicabilità secondo quanto previsto dall’articolo 28 del Codice;
k. le specifiche tecniche relative agli appalti disciplinati dal presente regolamento non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, né far riferimento a un marchio, un brevetto o un tipo, a un’origine o a una produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione è consentita nel caso in cui si renda necessaria al fine di consentire una descrizione sufficientemente precisa e intellegibile dell’oggetto dell’appalto, a condizione che sia accompagnata dall’espressione “o equivalente”;
Lavori, forniture e servizi non strumentali all’attività di Irisacqua
Laddove, invece, per effetto della sent. n. 16/2011, Ad. Plen. del C. Stato, si tratti di lavori, forniture e servizi non strumentali all’attività dei settori speciali (in quanto “estranei” perché aggiudicati per fini diversi dall’esercizio dell’attività nei settori speciali) oppure non strumentali all’attività dei settori speciali e riguardanti in parte anche i settori ordinari e con prevalenza, ex art. 28, Codice, dell’attività non strumentale all’attività dei settori speciali, si rientra – a prescindere dalle soglie di valore - in un regime “libero” e privatistico, con la eventuale sola previsione, caso per caso, di quelle precauzioni atte a garantire i migliori vantaggi economici, con l’utilizzo di modalità (sondaggio di mercato, ecc.) volte soprattutto al fine di rispettare la congruità dei prezzi (sostanzialmente, adottando delle precauzioni in considerazione del collegamento diretto o indiretto con
la spendita di denaro pubblico). Anche laddove siano richiamate contrattualmente norme del Codice o del Regolamento, in ogni caso resta competente il Giudice Ordinario per le relative controversie.
Pertanto quando Xxxxxxxx opererà nell’ambito di attività non direttamente “strumentali” ai citati “settori speciali” (cioè non operando direttamente sul campo idrico integrato ma solo indirettamente), la sua attività sarà definita come “estranea” (cfr. C. Stato, Ad. Plen. n. 16/2011) e quindi agirà con modalità civilistiche applicando il solo codice civile ed essendo sottoposto alla giurisdizione civile. Semmai sarà una scelta interna aziendale, caso per caso, quella di applicare minime regole di prudenza correlate alla necessità di dimostrare la corretta spendita di denaro, che è pur sempre pubblico o comunque di provenienza pubblica, anche per i “contratti estranei”1.
Lavori, forniture e servizi “esclusi” dal Codice
Solamente a livello nazionale, con l’introduzione del precedente Codice D.Lgs 163/06 furono previsti anche i cosiddetti “contratti esclusi” dall’applicazione del Codice, attualmente disciplinati al Titolo II della Parte I del Codice. L’art. 4 fissa i principi relativi all’affidamento di detti contratti.
1 Con riferimento al profilo da ultimo richiamato rispetto ai “contratti estranei”, si riporta di seguito, per ancor maggiore chiarezza nell’esposizione, un estratto della sentenza n. 2008/2016 con cui il Consiglio di Stato, recentemente, ha nuovamente ribadito il distinguo tra i settori “esclusi” dei “settori ordinari” e quelli “estranei” dei “settori speciali”: “…come precisato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 16 del 1° agosto 2011 e più volte è stato ribadito dalla successiva giurisprudenza, ai sensi dell’art. 207 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (che riproduce il testo dell’art. 20 della direttiva 2004/17/CE), la disciplina dei settori speciali non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall’esercizio delle loro attività, l’assoggettabilità dell’affidamento di un servizio alla disciplina dei settori speciali non potendo essere desunta sulla base del solo criterio soggettivo,
relativo cioè al fatto che l’appalto sia affidato da un ente operante nei settori speciale, ma anche in applicazione di un parametro di tipo oggettivo, relativo alla riferibilità del servizio all’attività speciale (così anche sostanzialmente Cons. St., sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2026; 8 ottobre 2013, n. 4934). In particolare è stato evidenziato, per un verso, che l’art. 207 del D. Lgs. n. 163 del 2006 deve essere interpretato in senso restrittivo, in base alla giurisprudenza comunitaria (Corte Giust. CE, 10 aprile 2008, C 393/06), con superamento della c.d. “teoria del contagio” di cui al caso Xxxxxxxxx (Corte giust. CE, 15 gennaio 1996, C 44/96), secondo cui a tutti gli appalti di un organismo di diritto pubblico è applicabile lo stesso regime, e, conseguentemente, per altro verso, che vi sono appalti non già semplicemente “esclusi” dall’applicazione delle norme ordinarie del settore (e regolati perciò dalla disciplina dei settori speciali), ma anche del tutto “estranei” all’ambito di applicazione delle medesime norme, non trovando quindi applicazione neppure la disciplina dei settori speciali agli appalti non finalizzati al complimento delle attività che delimitano i predetti settori speciali. La linea di demarcazione per tra settori “esclusi” e settori “estranei” è costituito dalla strumentalità dell’oggetto dell’appalto rispetto al compimento dell’attività speciale, strumentalità che del tutto ragionevolmente deve essere accertata caso per caso (in termini Cons. St., sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2026)…”.
Trattasi di una categoria che – per quanto stabilito nella sent. n. 16/2011 del C. Stato, Ad. Plen. – “si aggiunge” ai “settori ordinari” ed ai “settori speciali” e non costituisce una sorta di ulteriore “Terzo Settore Escluso”. Pertanto, va innanzitutto verificato se la specifica tipologia di contratti pubblico “Escluso” - come individuata compiutamente dagli articoli da 4 a 20 del Codice rientri fra quell’ambito specifico dei “Settori speciali” o fra i “contratti estranei”.
Lavori, forniture e servizi “sottratti” all’applicazione del codice Codice
A norma dell’art.10 del D.Lgs 50/16, le disposizioni del Codice relative ai settori ordinari non si applicano (tra l’altro e per ciò solo che qui rileva):
• agli appalti pubblici ed ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività nei settori speciali ( acqua gas elettricità ecc.) e sono aggiudicati per l’esercizio di tali attività;
• agli appalti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali. L’AVCP, nella determinazione 4/2011 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ha escluso l’applicazione delle disposizioni della L.136/2010 ad attività sottratte successivamente, in base ad una decisione della Commissione europea, al campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE e del Codice in quanto “direttamente esposte alla concorrenza” (art. 30 della direttiva 2004/17/CE e art. 219 del Codice).
Finalità degli indirizzi aziendali generali
Premesso quanto riportato ai precedenti punti, per tutti i contratti relativi a lavori, forniture e servizi, scopo dei presenti indirizzi è quello di:
• fornire il quadro normativo di fondo attualmente applicabile alle singole attività aziendali ed alle diverse fattispecie di contratti (e le motivazioni delle scelte adottate);
• individuare una disciplina quanto più possibile omogenea e che permetta di operare secondo regimi consentiti e definiti da propri regolamenti ispirati ai principi dettati dal trattato CE a tutela della concorrenza;
• individuare una precisa disciplina per i contratti di lavori, forniture e servizi in funzione dell’attività esercitata da Irisacqua nei settori speciali e quelli rientranti nei contratti definiti “estranei” in particolare laddove ad Irisacqua sia consentito operare secondo regimi definiti da propri regolamenti ispirati ai principi dettati dal trattato CE a tutela della concorrenza, disciplinando mediante le specifiche sezioni che seguono, le attività di scelta del contraente e di gestione dei contratti stipulati per le esigenze aziendali, nell’intento di garantire anche il rispetto della Carta dei Servizi;
• individuare, nell’ambito del regolamento, le prestazioni oggetto di regime semplificato, sempre nell’intento di garantire anche il rispetto della Carta dei Servizi;
Pertanto, il presente Regolamento Generale contiene, oltre al profilo di ordine generale, le regolamentazioni specifiche adottate.
TITOLO II
Sintesi operativa della disciplina applicabile alle varie tipologie di contratti di appalto e di acquisizioni a regime semplificato.
Disciplina applicabile agli appalti di Lavori, Forniture e Servizi nei Settori Speciali
Nel seguito sono riprodotte le normative che Irisacqua è attualmente tenuta ad applicare per i contratti di lavori, servizi e forniture e per le acquisizioni a regime semplificato, in forma differenziata per tipologia di contratto, in funzione del valore stimato del contratto, corredate dalle motivazioni delle scelte adottate.
Gestione dei contratti di appalto
Il presente Regolamento per contratti pubblici di appalto “sotto soglia” viene adottato ai sensi di quanto disposto dalla Legge delega n. 11/2016 e dall’art. 36, comma 8 del Codice, stante la natura di “impresa pubblica” (come definita all’art. 3, comma 1, lettera t), del Codice) di Irisacqua e disciplina i contratti di appalto affidati da quest’ultima nell’ambito descritto dall’art. 117 del Codice medesimo. Pertanto, il presente Regolamento sarà applicato da Irisacqua allorquando operi, quale “impresa pubblica”, esclusivamente nell’ambito dei cosiddetti “settori speciali” (nello specifico, il settore “idrico” di cui al citato art. 117 del Codice) “sotto soglia”.
Laddove Irisacqua dovesse svolgere anche attività riconducibili ai settori ordinari, si seguiranno le regole del D.Lgs. n. 50/2016 sui “settori ordinari”, ivi comprese le procedure semplificate di cui all’art. 36.
In via generale, per la stipula di contratti di lavori, servizi e forniture relativi ai “settori speciali” di valore inferiore alla soglia comunitaria, Irisacqua è tenuta a rispettare i principi dettati dal Trattato UE ed in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, trasparenza e tutela della concorrenza. Dovranno inoltre essere rispettati i principi generali indicati all’art. 30 del Codice e cioè quelli di economicità, efficacia e tempestività, oltre che di correttezza (buona fede e diligenza nell’operato).
Pertanto, come indicato anche all’art. 30 del Codice, Irisacqua opera con il primario intento di raggiungere la massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell’azione contrattuale nello stesso primario interesse della soddisfazione dell’utenza servita.
In via generale, si terrà anche conto, quale parametro da adottare caso per caso nella predisposizione dei capitolati e regolamenti di gara, delle norme applicabili per valori “sopra soglia”2.
-Va evidenziato che, oltre al D.Lgs 50/2016 e le sue eventuali modifiche ed integrazioni, dovranno essere applicate sia Linee guida ANAC sia regolamenti ministeriali (che supereranno il numero di 60 e che potrebbero risultare applicabili laddove disciplinino parti dei settori speciali). In particolare, le Linee guida ANAC sono provvedimenti amministrativi generali che possono avere o meno natura vincolante secondo le indicazioni contenute o nelle Linee Guida ANAC stesse o nel parere preventivo della Commissione del Consiglio di Stato rispetto alla specifica Linea Guida.
QUADRO DEI LAVORI FORNITURE e SERVIZI STRUMENTALI nei SETTORI SPECIALI
Trattasi di contratti propri dei soli SETTORI SPECIALI (ciclo idrico integrato distribuzione gas, energia termica ed elettricità, acqua –- trasporti, specifiche parti del trattamento rifiuti e relativi impianti che sono correlati alla produzione di energia, ecc. di cui agli artt. da 114 a 121 del Codice) e quindi di lavori direttamente e strettamente strumentali all’esercizio delle attività rientranti nei settori speciali (vedi sopra anche sent. 16/2011 Ad. Plen. C. Stato). Irisacqua, come precisato, esaurisce tutta la propria attività nell’ambito del Servizio Idrico Integrato e quivi rientrano tutti gli appalti di Lavori dalla stessa realizzati.
Relativamente ai contratti di lavori, forniture e servizi “strumentali” al Servizio Idrico Integrato esercitato nell’ambito dei “settori speciali” si applicano le seguenti disposizioni.
• Per contratti di valore superiore alla soglia comunitaria, la disciplina della Parte II, Titolo VI, Sezione I, II e III del Codice, la quale, sinteticamente, risulta impostata come segue:
• n. 3 norme generali (artt. 114, 122 e 133) che, “in quanto compatibili” (e quindi non in via automatica nemmeno nel “sopra soglia”), richiamano espressamente le norme dei “settori ordinari” applicabili;
• ulteriori disposizioni specificamente previste per i “settori speciali” indicate dagli artt. 114 a 141, sempre “in quanto compatibili”;
• ulteriori disposizioni disseminate nel Codice che richiamano i “settori speciali” in virtù di specifica
2 Per le concessioni di lavori e servizi, nel “sopra soglia”, si applicano gli artt. 164 e ss. del Codice e, nel “sotto soglia”, ci si ispira alle medesime regole non essendo previsto alcun regolamento per le “imprese pubbliche” similare a quello per i contratti di appalto.
indicazione o dei “settori speciali” o degli “enti aggiudicatori” o delle “stazioni appaltanti” in genere oppure, con locuzioni sempre di carattere generale, quali “contratti pubblici” o altre (ad esempio mediante l’esclusione espressa dell’applicazione dello specifico articolo agli “enti aggiudicatori” e/o l’indicazione specifica dell’applicazione ai soli “settori ordinari”).
E’ quindi venuta meno una indicazione generale come quella dell’art. 206, X.Xxx. 163/2006 per il “sopra soglia”.
• Per contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria, il presente Regolamento adottato ai sensi dell’art. 36, comma 8, del Codice, in quanto le “imprese pubbliche” come Irisacqua (in quanto soggetto rientrante nell’ambito definito dagli artt. da 115 a 121) “applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti” (interni), nel rispetto dei soli principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza (ricavati dalle disposizioni del Trattato, dalla Corte di Giustizia UE, codificati nelle Direttive europee e citati anche all’art. 30 del Codice), potendo quindi derogare alle norme richiamate dal Codice nel solo “sotto soglia”.
Nel “sopra soglia” è molto mutato il regime sui “settori speciali” rispetto al passato e pertanto se ne dovrà tenere conto anche nel presente Regolamento “sotto soglia”, almeno a livello di principio.
In particolare, nel “sopra soglia”, sempre “in quanto compatibili”:
a) Fase di progettazione: si applicano le norme relative alla progettazione richiamate dall’art. 114, comma 1 del Codice e quindi, in particolare, gli artt. 23 (livelli di progettazione), 24 (progettazione interna ed esterna), 26 (verifica della progettazione), 31 (responsabile del procedimento) e 46 (soggetti partecipanti alle gare se esterni). Si applica altresì l’art. 141 del Codice che si richiama, a sua volta, alle seguenti norme sui concorsi di progettazione: art. 152, commi 1, 2, 5, secondo, terzo e quarto periodo, art. 153, comma 1, art. 154, commi 1 e 2, art. 155 e art. 156.
Non si applicano, perché non richiamate, le norme sugli incarichi esterni (art. 157) - tranne l’art. 31, comma 8, per valori sino ad € 40.000,00, che invece si applica - ed è quindi possibile affidare incarichi con il presente Regolamento stabilendo soglie anche diverse da € 100.000,00, ma ferma restando la prima soglia di € 40.000,00. E’ quindi mera facoltà di Irisacqua, nel “sopra soglia”, tenere conto, per analogia, delle citate norme del Codice e/o delle Linee Guida ANAC n. 1 approvate a settembre 2016 nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale in base alla procedure di qualità aziendali e a specifica valutazione del Responsabile del Procedimento caso per caso.
b) Fase di affidamento: va evidenziato che è obbligatorio utilizzare il DGUE, stante il richiamo espresso della norma generale dell’art. 133. In ogni caso, quanto alla fase di affidamento va richiamata sia la norma generale dell’art. 122, che richiama una serie di articoli sui “settori speciali”, che la norma sempre generale dell’art. 133. E’ anche obbligatorio applicare l’art. 97 contenente la disciplina dell’esclusione delle offerte anomale.
c) Fase di esecuzione: solo alcune delle norme previste agli artt. da 100 a 113 del Codice sulla fase di esecuzione sono applicabili anche ai “settori speciali” (sempre in quell’ottica di progressivo avvicinamento ai “settori ordinari”), in quanto esiste un richiamo espresso all’art. 114, comma 8, ai seguenti articoli: 100 (“requisiti per l’esecuzione dell’appalto”, dove si legge che è possibile richiedere “requisiti particolari” per l’esecuzione del contatto, purchè “compatibili” con i principi comunitari e non discriminatori), 105 (“subappalto”), 106 (“modifica dei contratti durante il periodo di efficacia” e quindi anche per quanto attiene al regime delle varianti), 108 (“risoluzione” del contratto) e 112 (“appalti e concessioni riservati” a cooperative o imprese sociali). Non sono invece applicabili una serie di disposizioni fra le quali l’art. 101 sui “soggetti delle stazioni appaltanti” (cioè il RUP e l’Ufficio di Direzione Lavori nella fase esecutiva e che, quindi, possono essere organizzati in maniera diversa rispetto ai “settori ordinari”. N.B. si applica però sempre il regime di affidamento diretto di incarichi esterni di valore inferiore ad € 40.000,00 in quanto viene comunque richiamato dall’art. 114 tutto l’art. 31 e quindi anche il relativo comma 8 di tale disposizione), l’art. 102 (sul collaudo), gli artt. 103 e 104 (sulle garanzie definitive), l’art. 107 (sulla sospensione dei lavori), l’art. 109 (sul recesso), l’art. 110 (sullo scorrimento in graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto o misure straordinarie di gestione), l’art. 111 (sul controllo tecnico, contabile e amministrativo sul contratto) e l’art. 113 (sugli incentivi per le funzioni tecniche). Ovviamente, nella sua discrezionalità, Irisacqua potrà ugualmente richiamare, nei propri Capitolati o Disciplinari “sopra soglia”, norme non applicabili laddove ritenute convenienti (ad esempio sul recesso o sulle garanzie). In ogni caso sarà necessario rivedere i Capitolati quanto alle norme applicabili in fase di esecuzione nel “sopra soglia”.
d) in ogni caso non è applicabile, nemmeno nel “sopra soglia”, il regime dell’art. 37 sulla qualificazione obbligatoria delle stazioni appaltanti ed il regime degli artt. 77 e 78 sulle commissioni di gara stante l’espressa esclusione stabilita, rispettivamente, all’art. 38, comma 10, e art. 77, comma 13.
Lavori, forniture e servizi “non strumentali” al Codice (contratti estranei)
I “contratti estranei” sono di qualificazione giurisprudenziale, mancando un’ indicazione nel Codice. Con la sentenza 01/08/2011 n. 16/2011, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha infatti fornito chiarimenti circa l’ambito di applicazione della disciplina dei “settori speciali” alle Imprese Pubbliche che esercitano attività nell’ambito dei Settori Speciali: qualora i contratti da affidare non siano specifici e strettamente “strumentali” alle attività dei “settori speciali” ovvero non siano direttamente correlati con l’attività del settore speciale (ad esempio è strumentale la pulizia o vigilanza direttamente effettuate sugli impianti e non nella sede amministrativa), questi non rientrano nel campo di applicazione dei “settori speciali” né sono soggetti all’applicazione del Codice.
Tali contratti sono stati appunto definiti dalla giurisprudenza come “contratti estranei” al Codice e sono affidati alla giurisdizione del giudice ordinario essendo gli affidamenti disciplinati dal codice civile. Semmai sarà una scelta interna aziendale, caso per caso, quella di applicare minime regole di prudenza correlate alla necessità di dimostrare la corretta spendita di denaro, che è pur sempre pubblico o comunque di provenienza pubblica, anche per i “contratti estranei”.
Lavori, forniture e servizi “esclusi” dal Codice
Trattasi di specifiche tipologie di contratti rispetto ai quali l’Unione Europea ritiene non applicabili le norme del Codice, fermo restando che il loro affidamento avviene, come previsto all’art. 4 del medesimo Codice, comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
Trovano altresì applicazione, con riferimento a tali contratti, i principi comuni descritti all’art. 5 del Codice.
In ogni caso, l’art. 8, comma 1, del Codice dispone espressamente che “…Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attività di cui agli articoli da 115 a 121, i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività, nonché le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, non sono soggetti al presente codice se l’attività è direttamente esposta alla concorrenza sui mercati liberamente accessibili…”. I commi successivi della medesima disposizione contengono poi le indicazioni che devono essere osservate al fine di comprendere se effettivamente un’ attività è da intendersi esposta direttamente alla concorrenza.
Laddove un “contratto escluso” attenga ad ipotesi non direttamente “strumentali” al “settore speciale” e non si tratti di un contratto direttamente esposto alla concorrenza sul mercato liberamente accessibile ai sensi dell’art. 8 del Codice, si applicherà la disciplina dei “Contratti Estranei” e quindi solamente i principi di cui sopra.
TITOLO III
Ulteriori indicazioni per contratti di tipologia o ambito misto e per casi particolari
Contratti inerenti l’esercizio di attività rientranti sia nei settori ordinari sia nei settori speciali oppure attività rientranti nei settori speciali con altre non disciplinate dal Codice
Per i contratti destinati all’esercizio di attività rientranti sia nei settori ordinari sia in quelli speciali, si fa riferimento ai principi previsti dall’art. 28, comma 2, del Codice e cioè si applicano i commi da 3 a 7 della medesima disposizione:
• se le diverse parti di un determinato contratto sono separabili: Irisacqua potrà scegliere di aggiudicare appalti distinti per parti distinte o un appalto unico. Nel primo caso applicherà i regimi giuridici riferiti a ciascuna parte, mentre, nel secondo caso, darà applicazione alle disposizioni contenute nel Codice all’art. 28, comma 6;
• se le diverse parti di un determinato contratto non sono separabili il regime giuridico è determinato in base all’oggetto principale del contratto.
Per i contratti destinati a contemplare più attività nell’ambito dei settori speciali, Irisacqua potrà scegliere se aggiudicare appalti distinti oppure un appalto unico. Nel primo caso il regime giuridico applicabile a ciascun appalto sarà quello correlato all’attività distinta di che trattasi; nel secondo caso, invece, si applicheranno le disposizioni relative all’attività principale cui l’appalto è destinato e, al fine di comprendere e stabilire quale sia l’attività principale, trovano applicazione le regole descritte all’art. 28, comma 12, del Codice.
Con riferimento a tali contratti va precisato che la decisione di aggiudicare un unico appalto o più appalti distinti non può essere adottata allo scopo di escludere l’appalto o gli appalti dall’ambito di applicazione del Codice.
Contratti misti
Per i contratti misti (“lavori e forniture”, “lavori e servizi”, “lavori, servizi e forniture”, “servizi e forniture”) si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 28, comma 7 del Codice. In ogni caso risulta applicabile l’art. 28, ultimo
comma, e risulta praticabile, nei soli “settori speciali”, l’appalto integrato purchè mettendo a base di gara un progetto definitivo, come esplicitato anche nella Legge Delega n. 11/2016. Infatti il divieto previsto nell’art. 59, comma 1, ultimo periodo, del Codice non risulta richiamato tra gli articoli applicabili nei “settori speciali”.
Contratti attivi
In ogni ipotesi in cui Irisacqua – nei casi in cui vi sia un impatto diretto sull’attività propria del ciclo dell’acqua - introiti un utile da utilizzo di propri beni o della propria immagine (ad esempio, pubblicità resa a terzi, vendite di beni, ecc.) vanno mutuate anche per recente giurisprudenza, le norme sulla Contabilità di Stato e sul rispetto dei principi comunitari e pertanto dovranno applicarsi, per analogia, i principi di cui all’art. 4, D.lgs. 50/2016 sui contratti “esclusi”.
In ogni ipotesi in cui Irisacqua – nei casi in cui non vi sia un impatto diretto sull’attività propria del ciclo dell’acqua - introiti un utile da utilizzo di propri beni o della propria immagine (ad esempio, pubblicità resa a terzi, vendite di beni, ecc.) sarà libera sul mercato, fermo restando l’utilizzo di norme di normale prudenza al fine di ottenere il massimo introito possibile.
Codice Etico e responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs 231/01)
Il processo degli approvvigionamenti costituisce attività sensibile ai sensi del D.Lgs. 231/01 (“Responsabilità amministrativa degli Enti”), potenzialmente interessata da diverse fattispecie di reato (contro la Pubblica Amministrazione, sicurezza sul lavoro, riciclaggio/ricettazione, terrorismo, transnazionali).
Tutte le attività svolte nel processo di approvvigionamento, dalla fase di progettazione alla fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle procedure aziendali vigenti, nel rispetto dei principi di comportamento previsti dal suddetto D.lgs 231/0, così come integrato con l’apposita Sezione del Piano di prevenzione della Corruzione e Trasparenza nonché dal Codice Etico aziendale, come integrato a sua volta dal Codice di Condotta di Irisacqua
Durata del contratto - Xxxxxxx, rinnovo e recesso
Durata dei contratti
Il contratto deve sempre avere termini e durata certi in virtù di quanto stabilito nella normativa sulla Contabilità di Stato (R.D. 2440/23 e R.D. 827/24), tuttora vigente e che costituisce principio generale in materia. Sempre in virtù di tale normativa, per tutte le spese ordinarie sono ammessi esclusivamente contratti che, compresa ogni forma di protrazione della durata, abbiano durata infra-novennale.
Rinnovo nei contratti di servizi e forniture
Fermo restando che sulla specifica materia, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, non vi è uniformità di vedute - in quanto la giurisprudenza anteriore al nuovo Codice lo ammette pacificamente, mentre la dottrina attuale rileva che l’art. 106, Codice lo prevedeva, in origine, espressamente, al comma 1, il “rinnovo”, ma poi la relativa disposizione è stata eliminata nel corso della discussione sul testo finale del Codice, tuttavia dimenticando che l’art. 35, comma 4, Xxxxxx prevede espressamente i “rinnovi” nel calcolo delle soglie – può ritenersi che il “rinnovo” sia possibile a determinate condizioni di seguito esplicitate e tenuto conto del predetto art. 35, comma 4, Codice e di quanto espresso in linea generale nel citato art. 106, comma 1:
• che il medesimo sia previsto negli atti di gara;
• che - quand’anche venga posto in essere con più rinnovi successivi sempre previsti negli atti di gara e non con un unico rinnovo - abbia un tempo non superiore alla durata del contratto originario;
• che il valore dell’importo dell’eventuale rinnovo sia necessariamente previsto nell’importo massimo stimato del contratto;
• che, per evitare che trasmodi in una procedura negoziata atipica e vietata dall’ordinamento (per espressa disposizione del parere reso dal Consiglio di Stato in relazione al Codice), vengano inserite negli atti di gara delle clausole chiare, precise ed inequivocabili in merito alle modalità con le quali avviene il rinnovo: ad esempio, con indicazioni precise sul prezzo (anche prevedendo lo svolgimento, prima di attuare il rinnovo, di un’oggettiva indagine di mercato in merito ai prezzi del luogo ed ai ribassi medi del luogo ed eventualmente già prevedendo l’applicazione di un ribasso ulteriore predeterminato rispetto a tali prezzi e ribassi medi, purchè non vessatorio);
• che sia previsto che il “rinnovo” è un diritto potestativo della stazione appaltante e che non può essere rifiutato alle condizioni preindicate.
La presenza di queste condizioni consente al concorrente di valutare la convenienza o meno di partecipare alla gara con “rinnovo”.
Proroga nei contratti di servizi e fornitura
La disciplina è prevista negli artt. 35 e 106, comma 11, del Codice che trovano applicazione nei contratti di appalto dei settori speciali in forza del rinvio operato all’art. 114, comma 8, del medesimo Codice.
Anche rispetto alla proroga vi sono attualmente dubbi applicativi a causa della pessima dicitura dell’art. 106, comma 11, e si può ragionevolmente ritenere quanto segue.
Le proroghe applicabili sono di due tipologie e sono in ogni caso un diritto potestativo della stazione appaltante, cui l’appaltatore non può sottrarsi:
a) proroga negoziata o contrattuale: risulta dal combinato disposto degli artt. 35 e 106, comma 11, primo periodo del Codice.
Tale periodo dovrebbe essere letto a sé stante rispetto agli altri due periodi che sono, invece, riferiti alla “proroga tecnica”.
In particolare, la proroga negoziata o contrattuale è esercitabile solamente laddove la relativa clausola sia stata inserita espressamente nel bando e nella documentazione di gara e purché ne sia prevista la relativa durata massima (in ogni caso non superiore alla durata dell’originario contratto); mediante la medesima clausola ci si limita a spostare nel tempo la durata del contratto (per un importo proporzionale a quello originariamente previsto), lasciando inalterate le altre clausole contrattuali. E’ possibile operare un’unica proroga oppure anche più proroghe successive di minore durata. Pare evidente che, a fronte della possibilità di inserire una clausola di “rinnovo”, non è attualmente conveniente inserire clausole di “proroga” se non nei casi in cui vi sia certezza che non vi è necessità di incidere sul prezzo o altri elementi.
b) proroga tecnica: art. 106, comma 11, secondo e terzo periodo del Codice.
Prudenzialmente, tale proroga deve essere prevista nel bando e nella documentazione di gara - stante l’incerta dizione della norma - e risulta sempre possibile, per una durata massima pari al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto contraente.
Pur se anche l’attuale art. 106 non prevede la durata massima di sei mesi (mutuando i principi espressi all’art. 23 della L. 62/2005, tutt’ora vigente) - e quindi il tempo potrebbe essere teoricamente superiore e
dipendere dalla specifica procedura di gara che, ad esempio, potrebbe essere stata impugnata al TAR, ecc. - risulta opportuno non superare tale durata di proroga ed, in ogni caso, verificare che i prezzi di mercato non siano aumentati rispetto al momento della stipula del contratto originale, nel qual caso, secondo la nuova disposizione del comma 11, terzo periodo, è possibile procedere alla proroga solo agli stessi prezzi, patti e condizioni oppure più favorevoli alla stazione appaltante.
Se il contraente rifiuta la proroga, benché vi sia tenuto, si procederà con procedura negoziata ai prezzi di mercato.
Revisione del prezzo nei contratti di servizi e forniture
Nei contratti di forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuativa una clausola di revisione periodica del prezzo può essere prevista ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del Codice, indicando le eventuali variazioni dei prezzi e dei costi standard.
Recesso nei contratti di servizi, forniture e lavori
Ferma la disciplina sul metodo di calcolo del valore stimato del contratto, oltre che sulla sua durata massima, sono legittime le clausole di recesso che, a fronte di una durata contrattuale di un “contratto aperto” o “accordo quadro”, prevedano un recesso anticipato senza compenso alcuno allo spirare di un determinato tempo minimo che consenta però la remuneratività del contratto.
In ogni caso Irisacqua dovrà far sottoscrivere espressamente la relativa clausola e non dovranno essere previsti corrispettivi a fronte del recesso.
Solo nel caso di settori ordinari si applicherà l’art. 109 del Codice.
RIPETIZIONE DEL CONTRATTO, XXXXXXXX DI PROVA NEI CONTRATTI E LAVORI, FORNITURE E SERVIZI COMPLEMENTARI
Ripetizioni nei contratti di servizi e lavori
La ripetizione del contratto è ipotesi specifica di procedura negoziata consentita dall’ordinamento anche nei settori speciali.
Nei settori speciali, la ripetizione è possibile in presenza delle condizioni disciplinate all’art. 125, comma 1, lettera f) del Codice. E’ ammessa sia per i lavori sia per i servizi a condizione che i medesimi siano conformi
ad un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’art. 123 del Codice.
Inoltre la possibilità di ricorrere alla ripetizione deve essere già indicata al momento dell’indizione della gara e per il primo progetto e, in ogni caso, Irisacqua nel disporre il rinnovo dovrà tenere conto del costo complessivo stimato per i lavori o servizi successivi.
Clausola di prova nei contratti di forniture e servizi
Solo in ipotesi del tutto particolari e di nicchia, e purché previsto negli atti di gara, possono ritenersi possibili (pur se non previste nel Codice), nelle sole forniture e servizi, nei soli “settori speciali”, eventuali clausole di prova che subordinino la prosecuzione del contratto al previo positivo superamento di un periodo iniziale di prova che deve essere adeguato e proporzionato alla durata complessiva del contratto.
In ogni caso sia il mancato superamento del periodo di prova sia il suo superamento dovranno essere oggetto di valutazioni espresse con apposito provvedimento del soggetto al quale sono affidate le funzioni del Responsabile Unico del procedimento.
Lavori, forniture e servizi complementari.
Anche nei settori speciali, in base all’art. 125, 1° comma, lett. e) e lett. f), del Codice, è possibile procedere a lavori forniture o servizi complementari, nelle condizioni ivi previste.
Quinto d’obbligo nei contratti di forniture, servizi e lavori
In tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, Irisacqua, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l’appaltatore non potrà, in tale ipotesi, far valere il diritto alla risoluzione del contratto
Appalti “aperti” nei contratti di lavori, forniture e servizi
Per contratto “aperto” si intende quel contratto stipulato per un certo arco temporale dove le prestazioni non sono predefinibili in maniera certa e lo sono solamente in via presuntiva nel Capitolato tenuto conto delle statistiche degli anni precedenti e senza certezza di raggiungimento dell’importo previsto nel contratto.
Quanto alla progettazione, questa avviene con forme semplificate ed idonee rispetto allo specifico contratto.
Tali contratti possono essere posti in essere in virtù del rinvio operato all’art. 30, comma 8, del Codice (applicabile anche ai settori speciali in considerazione del rinvio generale contenuto all’art. 114, comma 1, del Codice) che rimanda all’applicazione delle disposizioni del codice civile in tutti i casi non espressamente disciplinati dal Codice e negli atti attuativi allo stesso, ciò fermo restando che l’ANAC e parte della giurisprudenza ritengono che non sia possibile utilizzare questa forma contrattuale “aperta” ma solamente l’”Accordo Quadro”.
Trattasi, in particolare, di contratti che possono essere stipulati nella libera autonomia delle parti secondo quanto espressamente previsto all’art. 1322 del Codice Civile.
I contratti aperti possono essere stipulati per lavori, forniture e servizi e potranno interessare o i settori ordinari o quelli speciali oppure anche ipotesi miste fra detti settori.
Di fatto vi sono due tipi di contratti “aperti”:
a) quelli che prescindono da un loro inquadramento nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del Codice anche perché vi è la necessità di un solo aggiudicatario;
b) quelli che sono inquadrati nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del Codice e ne seguono le regole ivi indicate anche perché vi possono essere necessari più aggiudicatari.
Nel caso di lavori e servizi
Nei settori speciali, che di norma interessano reti, il contratto di tipo “aperto” è ammissibile, quanto ai lavori, in tutti i casi in cui i medesimi lavori, singolarmente, non costituiscano autonoma opera “nuova” e quindi anche per le singole estensioni delle reti esistenti. E’, inoltre, ammissibile anche nei servizi.
Nel caso di forniture
È possibile avvalersi di contratti “aperti” sempre per quanto previsto, in linea generale, all’art. 1322 del Codice Civile e sempre inquadrandoli o meno nel predetto Accordo Quadro.
PARTE SPECIALE
LAVORI “STRUMENTALI” ALLE ATTIVITÀ DEI SETTORI SPECIALI
Regime sotto soglia comunitaria (attualmente < € 5.225.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi) ai sensi dell’art. 36, comma 8 del Codice
1. Premessa
1. Fase di progettazione: tenuto conto del regime “sopra soglia”- che però non si estende automaticamente al “sotto soglia” in quanto l’art. 36, comma 8 del Codice consente di adottare una disciplina compatibile con i principi comunitari mediante il presente Regolamento - si possono non applicare le norme relative alla progettazione richiamate dall’art. 114, comma 1 del Codice e quindi, in particolare, gli artt. 23 (livelli di progettazione), 24 (progettazione interna ed esterna), 26 (verifica della progettazione), 31 (responsabile del procedimento) e 46 (soggetti partecipanti alle gare se esterni). E’ mera facoltà di Irisacqua tenere conto, per analogia, di eventuali norme del Codice e/o delle Linee Guida ANAC n. 1/2016 nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale anche nel “sotto soglia”, con una valutazione caso per caso a cura del Responsabile del Procedimento.
2. Fase di affidamento: si applicano le varie “soglie” come di seguito prefigurate nel presente Regolamento nella fase di scelta del contraente, per qualsiasi categoria o tipologia di lavoro la cui necessità sia correlata all’esercizio delle attività rientranti nei settori speciali.
3. Fase di esecuzione: è possibile, nel “sotto soglia”, derogare all’obbligo di applicazione di alcune delle norme richiamate agli artt. da 100 a 113 del Codice nel “sopra soglia” nella fase esecutiva, con la sola eccezione dell’art. 105 riferita al “subappalto” che è norma antimafia di ordine pubblico nonché dell’art. 106 del Codice sulle c.d. “modifiche del contratto”. Pertanto, caso per caso, si deciderà nei singoli Capitolati quali norme applicare fra le seguenti (appunto obbligatorie nel “sopra soglia”), suggerendo di applicare in ogni caso i seguenti articoli: 100 (“requisiti per l’esecuzione dell’appalto”, dove si legge che è possibile richiedere “requisiti particolari” per l’esecuzione del contratto, purché “compatibili” con i principi comunitari e non discriminatori), 108 (“risoluzione” del contratto, in ogni caso però aggiungendo ipotesi di
risoluzione di diritto ai sensi del codice civile) e 112 (“appalti e concessioni riservati” a cooperative o imprese sociali). Si conferma la non applicazione, nemmeno nel “sotto soglia”, di una serie di disposizioni fra le quali quella dell’art. 101 sui “soggetti delle stazioni appaltanti” (cioè il RUP e l’Ufficio di Direzione Lavori nella fase esecutiva e che, quindi, possono essere organizzati in maniera diversa rispetto ai “settori ordinari” anche nel “sotto soglia”), l’art. 102 (sul collaudo), gli artt. 103 e 104 (sulle garanzie definitive), l’art. 107 (sulla sospensione dei lavori), l’art. 109 (sul recesso), l’art. 110 (sullo scorrimento in graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto o misure straordinarie di gestione), l’art. 111 (sul controllo tecnico, contabile e amministrativo sul contratto) e l’art. 113 (sugli incentivi per le funzioni tecniche). Ovviamente, caso per caso, nei capitolati si deciderà se applicare, nel sotto soglia, le norme citate in maniera lievemente difforme (ad esempio, per il regime delle varianti e per modifiche del contratto in genere previste dall’art. 106), tenuto conto della natura di Irisacqua e dei servizi da essa gestiti.
Ciò premesso in via generale, si precisa quanto segue.
In via di autoregolamentazione (e ferma restando la facoltà di avvalersi delle procedure indicate all’art. 123 e segg. del Codice, mutuando quelle per valori sopra soglia comunitaria, in relazione a particolari fattispecie), al fine di garantire la migliore operatività e semplificazione delle procedure appare necessario ed opportuno - anche per soddisfare gli specifici fini aziendali, il principio di proporzionalità ed i principi emergenti dalle normative nazionali e regionali nonché ancora dalla comunicazione interpretativa della Commissione Europea, pubblicata sulla GUCE del 1° Agosto 2006, dalla quale si evince che ciascuna Stazione Appaltante è libera di apprezzare specifici profili quali il livello di pubblicità e comunque nel rispetto dei principi derivanti dalla vigente normativa statale e/o regionale - scegliere la “procedura negoziata” quale normale metodo di affidamento ed enucleare plurimi livelli di valore al fine di una ottimale disciplina di settore:
1° livello di valore: € 0 – 40.000,00;
2° livello di valore: € 40.000,01 – 80.000,00;
3° livello di valore: € 80.000,01 – 300.000,00;
4° livello di valore: € 300.000,01– 1.000.000,00;
5° livello di valore: € 1.000.000,01– 2.500.000,00;
6° livello di valore: € 2.500.001,00 - sino alla soglia comunitaria, attualmente < a € 5.225.000,00. Quanto al livello delle quinta e sesta soglia, fissato in € 2.500.000,00, questo viene determinato prendendo quale riferimento l’art. 36, comma 2, Codice per i “settori ordinari” e le relative Linee Guida ANAC n. 4/2016
(fermo restando che sono non vincolanti), raddoppiando, in analogia con il raddoppio della soglia per le forniture e servizi, la soglia di € 150.000,00 e di € 1.000.000,00 indicata all’art. 36, comma 2, lettera c), sino all’importo, rispettivamente, appunto di € 300.000,00 e € 2.500.000,00 e ciò per garantire il massimo snellimento operativo delle procedure, pur nel rispetto della tutela della concorrenza.
Per tutte le procedure di valore superiore ad € 80.000,00 sarà necessaria la seduta pubblica di gara, la quale presuppone le seguenti operazioni principali:
1. constatazione dell’integrità e sigillatura del plico principale;
2. constatazione della presenza, oltre ad integrità e sigillatura, delle eventuali buste interne;
3. apertura della busta relativa alla documentazione per l’ammissione alla gara e verifica dei suoi contenuti e loro rispondenza al regolamento di gara;
4. adozione dei provvedimenti di ammissione o di eventuale esclusione;
5. entro i due giorni successivi, pubblicazione del provvedimento con cui sono stati ammessi ovvero esclusi i candidati a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi e relative comunicazioni agli interessati da eseguirsi utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (PEC o strumento analogo), fatti salvi i casi di cui all’art. 52, comma 1, del Codice;
(in caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo) pubblicazione nello stesso termine della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti, fermo restando che non si applicano gli artt. 77 e 78 sulle modalità di nomina nemmeno nel “sopra soglia” e quindi a maggior ragione nel “sotto soglia”;
6. (in caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo) apertura delle buste delle offerte tecniche e constatazione della presentazione della documentazione tecnica richiesta;
7. (in caso di adozione del criterio del minor prezzo) apertura delle buste dell’offerta economica, effettuazione dell’eventuale esclusione automatica delle offerte anomale, previa estrazione di uno dei cinque metodi di cui all’art. 97 del Codice (ritenendo preferibile applicare anche nel “sotto soglia” tale metodo) e comunicazione della graduatoria;
8. (in caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo) evidenziazione dei risultati ottenuti dagli operatori con l’offerta tecnica ed apertura delle buste dell’offerta economica (e di eventuali elementi quantitativi dell’offerta) e comunicazione dei contenuti e della proposta di aggiudicazione.
Si ricorda che nei verbali di gara (anche se non previsti nel nuovo Codice) è preferibile dettagliare precisamente le modalità di custodia dei plichi, soprattutto se la procedura di gara non si esaurisce in una sola seduta.
A prescindere dai casi previsti nel presente Regolamento, è sempre consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando laddove vengano riscontrate e motivate (adottando apposito provvedimento) le circostanze di cui all’art. 125 del Codice.
2. Progettazione
Si applicano, in materia della sicurezza nei cantieri, le norme del D.Lgs. n. 81/2008 ed è facoltà di Irisacqua applicare, per analogia, altre norme del Codice e degli atti attuativi dello stesso nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale in base alle procedure di qualità aziendali e alle specifiche valutazioni del Responsabile del Procedimento.
La verifica e validazione dei progetti può essere derogata nel “sotto soglia” ed eventualmente prevista solo in casi di particolare complessità su specifica valutazione del Responsabile del Procedimento (tenuto conto che è obbligatoria nel “sopra soglia”). Per tale ipotesi si applica lo specifico regolamento.
3. Modalità di affidamento di lavori
Stante la natura di Impresa Pubblica di Irisacqua il presente Regolamento, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 36 comma 8° del D. Lgs. 19.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nel seguito denominato semplicemente Codice), rappresenta lo strumento adottato da Irisacqua per la scelta del contraente in quanto opera integralmente nei settori speciali ex artt. 114 e 117 del Codice dei Contratti sia per gli appalti di lavori, forniture e servizi (compresi gli incarichi di progettazione e gli altri incarichi di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura), sia per le prestazioni a regime semplificato, per valori inferiori alle soglie comunitarie.
In via di autoregolamentazione (ferma restando la facoltà di avvalersi delle procedure previste dal Codice, mutuando quelle per valori sopra soglia comunitaria in relazione a particolari fattispecie) al fine di garantire la migliore operatività e semplificazione delle procedure, appare necessario ed opportuno – anche per soddisfare gli specifici fini aziendali, il principio di proporzionalità e dei principi emergenti dalle normative nazionali e regionali nonché da comunicazioni o indicazioni della Commissione Europea – scegliere la procedura
negoziata quale normale metodo di affidamento, ed enucleare plurimi livelli di valore, al fine di una ottimale disciplina di settore.
L’affidamento dei lavori può essere distinto nelle seguenti categorie:
a) Valore inferiore a € 40.000,00: affidamento diretto
E’ consentito l’ affidamento diretto senza l’acquisizione di preventivi è consentito l’affidamento diretto per i lavori di valore sino ad € 40.000,00 avvalendosi di uno degli operatori di cui agli elenchi interni formali.
b) Valori da € 40.000,01 fino ad € 80.000,00: affidamento diretto previa eventuale valutazione di 3 preventivi
E’ consentito l’affidamento diretto, laddove possibile e/o ritenuto opportuno anche sulla base di tre preventivi, per lavori di valore fino ad € 80.000,00, aumentando del doppio la soglia dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice (ed adeguandola e rendendola omogenea rispetto a quella delle forniture e servizi) in considerazione della maggiore elevazione delle soglie nei settori speciali, come previsto nell’art. 35 del Codice. L’eventuale richiesta dei tre preventivi consegue ad una valutazione caso per caso della necessità di verificare i prezzi di mercato e l’affidamento può essere effettuato non solo tenendo conto del valore ma anche di altri elementi accessori come la garanzia, la reperibilità, ecc..
Si può in ogni caso derogare alla verifica dei tre preventivi ed anche rispetto alla convenienza economica nelle ipotesi di urgenza e/o per privilegiare comunque lo snellimento aziendale e salva comunque una verifica attenta della convenienza della spesa.
L’operatore economico potrà essere individuato nell’ ALBO/Elenco degli Operatori Economici ovvero al di fuori dello stesso ove vi sia la necessità di una particolare qualificazione tecnica.
Fermo restando quanto sopra, l’affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice ed eventuale DGUE) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell’ANAC, laddove adottate, o alla specifica normativa vigente.
Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l’affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e comunque con congrua motivazione in ordine alla scelta dell’affidatario,
motivazione che dovrà essere particolarmente significativa nel caso di invito anche del precedente affidatario.
c) Valori da € 80.000,01 fino ad € 300.000,00: interpello plurimo di almeno 5 operatori
I lavori di valore da € 80.000,01 e fino ad € 300.000,00 (raddoppiando il valore previsto nell’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice) sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di operatori non inferiore a 5, sempreché ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti ovvero, a seguito della pubblicazione dell’avviso di gara, si xxxxxxxxx in tal numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
L’operatore economico potrà essere individuato nell’ ALBO/Elenco degli Operatori Economici ovvero al di fuori dello stesso ove vi sia la necessità di una particolare qualificazione tecnica.
Resta ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.
d) Valori da € 300.000,01 fino ad € 1.000.000,00: interpello plurimo di almeno 7 operatori
I lavori di valore da € 450.000,01 e fino ad € 1.000.000,00 sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di operatori non inferiore a 7, sempreché ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti ovvero, a seguito della pubblicazione dell’avviso di gara, si candidino in tal numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
L’operatore economico potrà essere individuato nell’ ALBO/Elenco degli Operatori Economici ovvero al di fuori dello stesso ove vi sia la necessità di una particolare qualificazione tecnica.
Resta ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.
e) Valori da € 1.000.000,01 fino ad € 2.500.000,00: interpello plurimo di almeno 9 operatori
I lavori di valore da € 1.000.000,01 e fino ad € 2.500.000,00 sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di operatori non inferiore a 9, sempreché ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti ovvero, a seguito della pubblicazione dell’avviso di gara, si candidino in tal numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
L’operatore economico potrà essere individuato nell’ ALBO/Elenco degli Operatori Economici ovvero al di fuori dello stesso ove vi sia la necessità di una particolare qualificazione tecnica.
Resta ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.
f) Valori da € 2.500.000,01 e sino alla soglia comunitaria: interpello plurimo di almeno 11 operatori
I lavori nei settori speciali di valore da a € 2.500.000,01 e sino ad un valore inferiore a € 5.225.000,00 sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese, di regola non inferiore a 11, sempreché, in ogni caso, a seguito della pubblicazione dell’avviso di gara, si candidino in tal numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
Resta ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto. L’operatore economico potrà essere individuato nell’ ALBO/Elenco degli Operatori Economici ovvero al di fuori dello stesso ove vi sia la necessità di una particolare qualificazione tecnica.
Resta ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.
In ogni caso verranno valutate le offerte presentate dagli operatori economici nel rispetto del principio della pubblicità delle sedute e laddove tra gli operatori economici da invitare vi sia quello che in precedenza ha già eseguito il medesimo lavoro, sarà necessaria una specifica motivazione.
4. Soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dei Lavori
Le procedure di affidamento dei contratti sono indette in conformità alle esigenze aziendali ed in esecuzione del Piano d’Ambito, mediante determina della Direzione Aziendale
Per tutti i lavori o per gruppi omogenei di lavori relativi ad attività di “Imprese pubbliche” rientranti nei “Settori Speciali” Irisacqua garantisce il ruolo del soggetto che svolge le funzioni del Responsabile del Procedimento nelle fasi di progettazione (nel seguito RPP), affidamento (nel seguito anche RPA) ed esecuzione (nel seguito RPE). Tale soggetto può essere o unico o diverso per ciascuna fase (cfr. l’art. 31, decimo comma, Codice). Le Linee Guida n. 3/2016 dell’ANAC si applicano solo per quanto compatibili (v. art. 114, D.Lgs. 50/2016).
Se necessario, la suddetta figura può farsi coadiuvare o sostituire da altri soggetti, appositamente nominati in forma scritta, per la gestione delle rispettive fasi o sub-fasi del procedimento.
Per ogni lavoro è nominato un Direttore dei Lavori - che può anche coincidere con il citato Responsabile, fatte salve le limitazioni previste dalla legge - che assicura lo svolgimento delle attività previste per legge e, in particolare, anche con la collaborazione dell’Ufficio Tecnico, tiene la contabilità in forme semplificate ed attesta, all’interno della soglia di importo ammessa dalla normativa vigente.
5. Qualificazione ed individuazione degli operatori da invitare alle procedure - Elenchi di operatori Per valori inferiori ad € 150.000,00 è normalmente sufficiente il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi come previsti dalle Linee Guida dell’ANAC (nel regime transitorio vedere l’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010) e/o il possesso della certificazione CCIAA.
Per valori pari o superiori ad € 150.000,00 gli operatori sono qualificati mediante la certificazione SOA nei termini di cui all’art. 84 del Codice, in ragione dei valori e della tipologia dei lavori da appaltare.
In entrambi i casi Irisacqua può aggiungere ulteriori requisiti tecnico-organizzativi e/o economico-finanziari nelle ipotesi di interventi richiedenti una particolare e comprovata specificità specialistica e/o impiantistica o in altri casi in cui il solo possesso della qualificazione nelle forme precitate non garantisca ad Irisacqua un’ottimale prestazione nello specifico settore speciale (anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine ai lavori da affidare), fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l’oggetto dell’appalto ed in ogni caso anche tenuto conto dei requisiti ambientali.
Per quanto attiene alle clausole di esclusione dalle gare si fa riferimento alla vigente legislazione nazionale in materia (principalmente ai requisiti di ordine generale dell’art. 80 del Codice). I requisiti in fase di offerta potranno essere attestati dai concorrenti mediante autocertificazione o atto di notorietà.
L’individuazione dei soggetti da interpellare alle procedure negoziate plurime avviene di norma avvalendosi di ALBI/elenchi interni formali di operatori economici, ai quali possono iscriversi in qualsiasi momento i soggetti che ne facciano richiesta, che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e che abbiano eventualmente manifestato esperienze nelle specifiche attività.
L’Albo è aperto e il relativo Avviso e disciplinare sarà pubblicato integralmente sul Sito di Irisacqua. Le modalità di inserimento in detto elenco, rese note attraverso il sito internet istituzionale aziendale saranno pertanto mantenute sullo stesso sito per tutta la durata di validità dell’Albo.
Mutuando le Linee Guida ANAC n. 4 ( punto 4.1.9.) , sarà necessario effettuare una verifica per l’aggiornamento dell’ALBO.
In eventuale mancanza degli ALBI/elenchi suddetti ovvero in altri casi per i quali l’ALBO/elenco non sia ritenuto sufficiente rispetto al numero ed alla tipologia di operatori da invitare potranno essere utilizzati i seguenti ulteriori metodi di indagine:
• a seguito di indagine di mercato (anche mediante ricerca informale attraverso contatti con associazioni di categoria, di professionisti, etc.);
• attingendo da altri elenchi interni informali già disponibili, anche tenuto conto dell’affidabilità dimostrata in precedenti rapporti aziendali;
• tra quelle che abbiano formalizzato un generico interesse ad essere interpellate oppure che siano indicate da Enti terzi (es.: Comune) che abbiano in corso appalti di lavori complementari e di cui debba essere garantito il completamento;
• pubblicando apposito “Avviso” che pubblicizzi adeguatamente sia la necessità specifica di individuare operatori da invitare che le modalità di individuazione degli operatori da invitare.
• avvalendosi di albi/elenchi esterni di operatori di sistemi di qualificazione istituiti da altre Aziende di servizi pubblici o di altri soggetti operanti nei Settori Speciali.
In ogni caso è salvaguardato, laddove possibile, il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli contratti, fermo restando che la citata rotazione va contemperata con primarie necessità aziendali di efficienza operativa, oltre che con particolari esigenze correlate all’urgenza e di specializzazione ed esperienza nello specifico settore, ivi compresi i riferimenti a precedenti rapporti con l’azienda.
6. Principi in materia di trasparenza
In primo luogo si procederà sempre ad invitare i soli operatori che si siano previamente candidati iscrivendosi nell’elenco formale aziendale, secondo le regole di cui all’Avviso di istituzione degli Albi stessi;
In secondo luogo, laddove si ritenga opportuno completare il numero minimo di operatori da invitare alla gara, si potrà attingere dagli altri elenchi come sopra indicati.
In ultimo luogo, ove ritenuto necessario, Irisacqua provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale di un apposito avviso.
6.1. Avvisi di Gara – Ambito di pubblicità
Per le procedure di cui al precedente art.3 lett. f) per valori tra € 2.500.000,01 e la soglia comunitaria L’individuazione dei soggetti da interpellare, è preceduta dalla pubblicazione di un “AVVISO di GARA” contenente almeno le seguenti informazioni:
• riferimento del committente (IrisAcqua) completo di telefono, fax ed e-mail;
• Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la vigilanza del contratti;
• procedura di aggiudicazione: negoziata plurima (indicazioni di riferimento da inserire: “ art… parte
speciale lavori del Regolamento Aziendale Generale Appalti ex art. 36, comma 8, D.Lgs 50/16”);
• oggetto del lavoro, descrizione delle lavorazioni, luogo di esecuzione, importo complessivo stimato, oneri per la sicurezza;
• modalità di determinazione del corrispettivo;
• categoria prevalente e classifiche del lavoro da appaltare;
• termini per il completamento del lavoro;
• requisiti di ordine generale e di ordine economico finanziario e tecnico organizzativo necessari per la partecipazione;
• criterio di aggiudicazione dell’appalto;
• termine ultimo per il ricevimento delle richieste di interpello, relative modalità di inoltro ed indirizzo al quale farle pervenire;
• documentazione da allegarsi alla richiesta di interpello (dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti stabiliti) ed eventuale altra richiesta;
• i criteri utilizzati per la selezione dei candidati che si proporranno, qualora il numero degli stessi superi il numero massimo stabilito (NB: detto criterio oggettivo dovrà essere sempre pre-individuato e indicato nell’interpello, estrazione a sorte o qualsiasi altro criterio oggettivo non lesivo della par condicio);
• (facoltativo) dichiarazione che Irisacqua si riserva in ogni caso, a propria discrezione, la facoltà interpellare ulteriori imprese in possesso dei requisiti richiesti qualora il numero delle richieste di interpello pervenute sia ritenuto insufficiente.
L’AVVISO di gara dovrà essere pubblicato:
• sul sito aziendale di IrisAcqua (profilo di committente), al link gare;
• sul sito informatico della Regione dove devono essere eseguiti i lavori;
E’ sempre possibile ampliare tale livello di pubblicità al livello superiore tenuto conto dell’importo e della particolarità dei lavori stessi.
I termini per la ricezione delle domande di partecipazione non deve essere inferiore a 10 giorni e comunque potranno variare a seconda della complessità della prestazione oggetto del contratto,
Laddove possibile, dovrà essere garantito il principio di rotazione, anche in funzione del valore dei singoli contratti.
Ai soggetti selezionati sarà trasmessa la Lettera di Xxxxxx.
La Lettera di Xxxxxx è il documento con il quale le ditte selezionate vengono contestualmente invitate ad esprimere e far pervenire la propria offerta in ordine all’appalto.
Tale Lettera normalmente deve contenere:
a) il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la vigilanza del contratti;
b) la sintetica descrizione dei lavori da affidare e l’indicazione delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, dei relativi importi, nonché l’evidenziazione degli oneri per la sicurezza in cantiere;
c) il riferimento al progetto anche semplificato (tenuto conto delle particolarità nel caso di appalti di manutenzione – ad es. di reti -), completo di disciplinare/capitolato d’appalto con le condizioni contrattuali (es: termine di esecuzione, pagamenti, penalità, modalità di risoluzione del contratto, coperture assicurative in fase esecutiva, etc.);
d) l’indirizzo presso il quale possono essere richiesti gli elaborati progettuali sia grafici che descrittivi, nonché le tavole, planimetrie e riproduzioni, nonché il relativo Capitolato Speciale d’Appalto, o foglio condizioni contrattuali, nel caso in cui detta documentazione non sia (in tutto o in parte) già allegata alla lettera di invito, ovvero resa disponibile mediante supporto informatico;
e) le eventuali cauzioni richieste a garanzia della serietà dell’offerta;
f) l’eventuale indicazione della cauzione definitiva richiesta all’affidatario a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché della polizza di responsabilità civile per danni da esecuzione, e dei relativi massimali (qualora non indicate nel Capitolato/Disciplinare);
g) indicazione della data, luogo ed ora in cui si procederà all’apertura delle offerte in seduta pubblica;
h) l’indicazione del termine perentorio e delle modalità con le quali far pervenire l’offerta;
i) i requisiti di affidabilità morale e di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che devono essere autodichiarati dal concorrente, e successivamente comprovati dal soggetto risultato affidatario e le
regole per il frazionamento dei medesimi nei casi di Raggruppamenti di imprese e/o consorzi di concorrenti;
j) il criterio di aggiudicazione del contratto. In caso di offerta economicamente più vantaggiosa (O.E.P.V) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tendenzialmente si utilizzeranno le Linee Guida ANAC n. 1 e s.m.i.; Nell’ipotesi di utilizzo del criterio di comparazione costo/efficacia, ci si parametrerà tendenzialmente all’art. 95, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
k) l’indicazione che l’Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di non pervenire all’affidamento insindacabilmente e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
l) l’indicazione degli eventuali adempimenti e certificazioni (ad esempio, in materia antimafia, tracciabilità ex
L. 136/2010, DURC, cauzione, etc) che l’affidatario dovrà presentare prima della stipula del contratto per comprovare i requisiti dichiarati in fase di offerta;
m) le indicazioni in merito al regime del subappalto;
n) la facoltà per Irisacqua di verificare la congruità dell’offerta della ditta risultata affidataria, ogniqualvolta il prezzo offerto dalla medesima risulti manifestamente anomalo o comunque sproporzionato rispetto ai valori normalmente praticati, per lavori analoghi, nell’area dove deve eseguirsi il contratto;
o) tutte le informazioni ritenute utili o necessarie a garantire che la competizione si svolga nel rispetto della “par condicio” tra concorrenti.
I termini per la ricezione delle offerte devono essere stabiliti tendo conto della natura e della complessità dei lavori nonchè del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte, e quello di eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto e, comunque, non inferiori a 10 giorni dalla data di invio della Lettera di Xxxxxx.
Per oggettive ed eccezionali circostanze, non imputabili alla società, il soggetto che garantisce i compiti del Responsabile del Procedimento, con decisione motivata, ha facoltà di ridurre i termini sopra indicati.
6.2. Avvisi ammissione/esclusione concorrente; avvisi di nomina della Commissione Giudicatrice e curricula dei suoi componenti
Dato atto degli ambiti e delle modalità di pubblicazione degli AVVISI di gara di cui al precedete articolo, in ogni caso, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice, si pubblicano in apposita sezione del sito internet dedicata alla procedura di gara il provvedimento di ammissione/esclusione del concorrente e, nel caso di
Commissione Giudicatrice, anche il provvedimento di nomina della Commissione medesima con i curricula dei suoi componenti (nel caso di OEPV). Da tale pubblicazione decorre il termine di 30 giorni per l’impugnazione al TAR dell’ammissione/esclusione oppure dell’errata composizione della Commissione Giudicatrice.
Nelle gare con il criterio del minor prezzo si procede all’adozione del solo provvedimento di ammissione/esclusione.
Nel caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo, si procederà alla pubblicazione di un duplice avviso in due tempi:
a) Avviso della nomina della Commissione Giudicatrice contestualmente alla nomina e/o al massimo entro 2 giorni;
b) Avviso dei provvedimenti di ammissione e/o esclusione entro 2 giorni dalla loro assunzione.
In ogni caso si procederà alle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (comunicazioni via PEC) a tutti i concorrenti ammessi e/o esclusi, indicando l’Ufficio da contattare per l’eventuale accesso.
6.3. Avvisi esito gara
Per le sole procedure negoziate di affidamento di lavori (fino alla soglia comunitaria) ad avvenuta aggiudicazione si procederà, immediatamente o comunque entro 5 giorni, alla comunicazione via fax o via PEC ai non aggiudicatari, ex art. 76 del Codice, dell’esito della procedura e all’aggiudicatario della relativa aggiudicazione.
Tale comunicazione è omessa nel caso di affidamento diretto sino ad € 80.000,00.
Saranno necessarie le pubblicazioni sul sito istituzionale come da art. 29 del Codice (v. precedente art. 7.1 del presente Regolamento).
7. Deroghe al numero minimo di operatori da invitare
Nel caso di lavori, è consentito in via del tutto eccezionale derogare alle procedure o ai minimi indicati nel presente Regolamento, in tutte le ipotesi di oggettive ragioni di necessità e urgenza, nelle quali prevalgano le esigenze primarie dell’utenza servita ed al rispetto della Carta dei Servizi, quali, a titolo esemplificativo:
a) a seguito dell’infruttuoso esperimento di precedente procedura di gara;
b) esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
c) necessità di portare a termine lavori in danno dell’appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell’appaltatore;
d) ragioni di urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l’entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi erogati da Irisacqua;
e) obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite ad Irisacqua da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi erogati da Irisacqua stessa;
f) in ogni altro caso sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
g) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il lavoro possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
h) per lavori complementari (ivi compresi quelli correlati ad interventi di Enti terzi, ad esempio, Comuni), non compresi in un progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali sono divenuti necessari, per circostanze impreviste ed imprevedibili, all’esecuzione dell’appalto, purché questi siano aggiudicati all’imprenditore che esegue l’appalto iniziale;
i) appalti di lavori ripetitivi (anche aperti e/o con accordo quadro), a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (e comunque non superiore a sei mesi)
j) qualora un intervento ricomprenda un complesso di lavori di competenza sia di Irisacqua, in quanto lavori previsti nel Piano d’Ambito e come tali autorizzati dall’ AATO Goriziano, sia di Comuni Soci e vi sia la necessità di procedere contemporaneamente e congiuntamente all’esecuzione dei lavori stessi ( ad. esempio lavori su strade e piazze che interessino anche il rifacimento o la posa di condotte del ciclo idrico integrato) anzicchè procedere con distinte operazioni di gara il responsabile del procedimento potrà concordare con il Comune interessato, anche sulla base di apposita convenzione, a che il Comune stesso proceda a bandire, secondo il proprio ordinamento, regolare gara d’appalto per l’intero importo a base di gara, comprensivo pertanto sia dei lavori di competenza del Comune sia di quelli di competenza di Irisacqua sia, se del caso, delle relative fasi di progettazione e direzione lavori , dandone evidenza nello stesso bando di gara. Irisacqua, che potrà partecipare alle procedure di Xxxx, affiderà poi con
distinto contratto i lavori di propria competenza all’Impresa che risulterà aggiudicataria della gara bandita dal Comune.
k) Interventi analoghi a quelli di cui al punto precedente di competenza di altri Enti / aziende Pubbliche che si trovino quindi in situazioni di interferenza/concomitanza con i lavori di competenza di Irisacqua.
l) altre ipotesi eccezionali, da motivare espressamente, in cui vi siano oggettive ragioni di necessità e urgenza e prevalgano le esigenze primarie dell’utenza servita ed il rispetto della Carta dei Servizi.
Tali casi specifici dovranno essere comprovati in un apposito documento redatto dal Responsabile del Procedimento che riporti le specifiche motivazioni in relazione alle quali è possibile derogare alle ordinarie procedure per il caso di specie, contattando anche un solo soggetto.
Ove possibile, è preferibile effettuare un confronto con non meno di tre operatori per garantire una minima concorrenza.
8. Lavori di valore fino a € 2.500.000,00: formalizzazione dell’invito e termini per la ricezione delle offerte
Previo rispetto della vigente normativa in materia di adempimenti nei confronti dell’ANAC, si procede mediante semplice invito, simultaneamente e per iscritto, degli operatori presenti nei propri albi o elenchi oppure previa pubblicazione di un avviso sul proprio sito istituzionale, con le modalità di seguito indicate.
• fino ad € 150.000,00: l’invito potrà essere inviato anche a mezzo telefax, almeno per l’invito iniziale, salvo la possibilità di l’utilizzo della posta elettronica per le fasi successive, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (PEC); l’offerta potrà pervenire in formato cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
• da € 150.001,00 ad € 2.500.000,00: l’invito potrà essere inviato anche a mezzo telefax, almeno per l’invito iniziale, salvo la possibilità di utilizzo della posta elettronica per le fasi successive, oppure potrà essere inviato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC); le offerte devono essere presentate in busta chiusa ed idoneamente sigillata, al fine di garantirne la segretezza; solamente nei casi di effettiva e comprovata urgenza è ammessa la facoltà di far pervenire le offerte tramite PEC.
Gli inviti di norma contengono:
a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte.
Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, tali informazioni non figurano nell'invito a partecipare a una trattativa, bensì nell'invito a presentare un'offerta;
b) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
c) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza, l'ordine di importanza di tali criteri se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.
E’ consigliabile inoltre indicare:
g) il codice identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la vigilanza dei contratti (per importi attualmente > ad € 40.000,00, salva la tracciabilità in base alla L. n. 136/2010 e s.m.i.);
h) le condizioni contrattuali (con un eventuale disciplinare) ovvero un progetto anche semplificato;
i) l’indirizzo presso il quale può essere richiesto il progetto o l’eventuale disciplinare, nel caso in cui detta documentazione non sia (in tutto o in parte) già allegata all’interpello, ovvero resa disponibile mediante supporto informatico;
j) la richiesta di accettazione delle condizioni stabilite per l’esecuzione dei lavori da presentarsi unitamente all’offerta;
k) la dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui alla vigente normativa nazionale (nella forma della autocertificazione o atto di notorietà);
l) le eventuali cauzioni richieste;
m) la modalità di valutazione dell’offerta: secondo il criterio dell’elemento prezzo, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo oppure sulla base del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia;
n) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, saranno indicati il punteggio massimo attribuibile complessivamente agli elementi
quantitativi (prezzo, termini consegna, durata garanzia, ecc.) e qualitativi (pregio tecnico, assistenza tecnica, sicurezza approvvigionamento, ecc.) e, all’occorrenza, ove possibile e/o opportuno in base alla natura ed oggetto dell’appalto e su specifica valutazione del Responsabile del Procedimento, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi e gli eventuali sub-criteri, sub- pesi e sub-punteggi (si osserveranno le indicazioni delle Linee Guida n. 2/2016 dell’ANAC, Linee Guida comunque non vincolanti nemmeno nei “settori ordinari” e quindi potranno essere stabilite anche regole particolari caso per caso);
o) il termine stabilito per la presentazione dell’offerta;
p) (facoltativo) l’indicazione della presenza di eventuali fasi di rilancio/trattativa per il miglioramento dell’offerta e relative modalità di presentazione, sempre nel rispetto della par condicio, comunque non in seduta pubblica per qualsiasi valore dell’appalto;
q) la facoltà di verificare la congruità dell’offerta della ditta risultata affidataria, ogniqualvolta il prezzo offerto dalla medesima risulti manifestamente anomalo o comunque sproporzionato rispetto ai valori normalmente praticati, per lavori analoghi, nell’area di esecuzione del contratto, come previsto all’art. 97, comma 1, del Codice. Si precisa che la congruità delle offerte è valutata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ed invece ai sensi dell’art. 97, comma 3, quando il criterio è quello del miglior rapporto qualità/prezzo;
r) l’indicazione che Irisacqua si riserva in ogni caso la facoltà di non pervenire all’affidamento per motivi insindacabili dai concorrenti e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
s) l’indicazione degli eventuali adempimenti e certificazioni (ad esempio, in materia antimafia, tracciabilità ex
L. n. 136/2010, DURC, cauzione, etc.) da presentare prima dell’affidamento da parte del soggetto designato, per comprovare i requisiti dichiarati in fase di offerta;
t) le indicazioni in merito al regime del subappalto;
u) altre informazioni utili o necessarie a garantire che la competizione si svolga nel rispetto della “par condicio” tra i concorrenti.
Il progetto, anche in forma semplificata, o il disciplinare deve contenere almeno le seguenti condizioni contrattuali:
• l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
• la qualità, quantità, modalità e condizioni di esecuzione dei lavori;
• le indicazioni in ordine ai lavori a misura ovvero a corpo;
• i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo (tali indicazioni potranno essere omesse in caso di offerta a prezzi unitari);
• il termine di ultimazione dei lavori;
• le modalità di pagamento;
• le penalità in caso di ritardo ed il diritto per il committente di risolvere in danno il contratto, in caso di inadempimento del cottimista, mediante semplice denuncia;
• l’importo degli oneri per la sicurezza in cantiere e, ove previsto, il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
• le eventuali cauzioni e coperture assicurative richieste;
• ogni altro elemento eventualmente ritenuto utile, da valutare caso per caso.
La richiesta di dichiarazione di assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice, come pure delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, dipenderà dall’utilizzo o meno degli elenchi interni dinamici di Irisacqua ed eventualmente sarà necessaria una conferma, in sede di gara, dei requisiti già autodichiarati al momento dell’iscrizione all’Albo. Nel caso in cui i nominativi siano attinti, invece, al di fuori dall’ elenco interno, sarà necessaria l’acquisizione della dichiarazione di cui sopra.
I termini per la ricezione delle offerte devono essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei lavori e del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e degli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto, e comunque non inferiori a 10 giorni dalla data di invio dell’interpello.
Per oggettive ed eccezionali circostanze, non imputabili alla società, il soggetto che garantisce i compiti del Responsabile del Procedimento, con decisione motivata, ha la facoltà di ridurre tale termine.
9. Lavori di valore da € 2.500.000,01 e fino alla soglia comunitaria (attualmente inferiore a € 5.225.000,00): formalizzazione dell’invito e termini per la ricezione delle offerte
Per valori da € 2.500.000,01 e sino alla soglia comunitaria, la Lettera di Invito è diramata simultaneamente e per iscritto, agli operatori presenti nei propri albi o elenchi oppure previa pubblicazione di un avviso sul proprio sito istituzionale nonché sul sito informatico della Regione dove devono essere eseguiti i lavori.
La relativa offerta dovrà essere presentata per le gare tradizionali in busta chiusa e sigillata.
La Lettera di Xxxxxx, che sarà diramata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo telefax, è il documento con il quale gli operatori selezionati vengono contestualmente invitate ad esprimere e far pervenire la loro offerta in ordine all’appalto.
Anche con riferimento a tali procedure l’invito deve contenere almeno i requisiti indicati dal precedente articolo del presente Regolamento.
La richiesta di dichiarazione di assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice, come pure delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, dipenderà dall’utilizzo o meno degli elenchi interni di Irisacqua ed eventualmente – in dipendenza del periodo di iscrizione nell’Elenco - sarà necessaria una conferma, in sede di gara, dei requisiti già autodichiarati al momento dell’iscrizione all’albo.
I termini per la ricezione delle offerte devono essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei lavori, nonché del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e di quello degli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto, e comunque non inferiori a 10 giorni dalla data di invio della lettera di invito.
Per oggettive ed eccezionali circostanze, non imputabili alla società, il soggetto che garantisce i compiti del Responsabile del Procedimento, con decisione motivata, ha facoltà di ridurre tali termini.
10. Criteri di aggiudicazione
I criteri di aggiudicazione sono espressamente individuati nell’avviso di gara, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta. In particolare, deve essere ivi precisato se si procederà con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o con quello del miglior prezzo oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia.
Tenuto conto di quanto previsto nel precedente paragrafo in merito al raddoppio della soglia di € 1.000.000,00, potrà essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a € 2.000.000,00.
Nel caso di miglior rapporto qualità/prezzo saranno predeterminati ed indicati nei documenti di gara i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Questi ultimi potranno essere preferibilmente redatti tenuto conto delle indicazioni fornite dall’ANAC nelle proprie Linee Guida n. 2/2016 (fermo restando che non sono vincolanti né nei settori speciali e nemmeno nei settori ordinari) tenendo conto
delle specificità dell’appalto, dell’importanza relativa alla componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione.
In caso di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o del solo costo, determinato ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 7, D.Lgs. 50/2016 la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, scelti secondo criteri determinati dalla Stazione Appaltante e nei termini dell’art. 216, comma 12, del Codice con le seguenti modalità:
a) nomina di dipendenti di Irisacqua;
b) nomina di dipendenti di altre Stazioni appaltanti, preferibilmente operanti nel medesimo settore o in settori analoghi;
c) nomina di professionisti iscritti ad Ordini e Xxxx e/o Professori universitari.
Nel caso di criterio del miglior prezzo di norma il soggetto che funge da Seggio di gara è il Responsabile unico del procedimento. In alternativa, nei casi di impedimento del RUP, l’organo competente di Irisacqua nominerà il Seggio di gara.
In ogni caso, al fine di pervenire all’identificazione del soggetto affidatario, a prescindere dal criterio di aggiudicazione adottato, è facoltà del Responsabile unico del procedimento, indicandolo nella Lettera d’Xxxxxx (a garanzia della trasparenza ed imparzialità della procedura stessa), prevedere specifiche modalità di ulteriore negoziazione, in seduta riservata, del prezzo e/o altri elementi, con uno o più concorrenti e con una o più tornate di rilanci successivi.
Nel caso in cui sia prescelto il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, laddove previsto nel regolamento di gara, potranno essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione, di regola, soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, garanzia, etc.).
Tale ulteriore fase, qualora prevista nella Lettera d’Invito, non potrà ritenersi facoltativa e dovrà essere obbligatoriamente espletata.
11. Esame e valutazione delle offerte e Commissione Giudicatrice
Solo per le gare di importo superiore ad € 80.000,00 si opera in seduta pubblica per contemperare le necessità di trasparenza con quelle di efficienza ed efficacia aziendale; le eventuali successive trattative avvengono in seduta riservata.
Le operazioni in forma pubblica per le procedure a partire da € 80.000,01, e quelle in forma riservata per le procedure fino a € 80.000,00, sono condotte:
• nel caso di criterio del minor prezzo e dell’elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia: da un Seggio di gara.
• nel caso di criterio del miglior rapporto qualità/prezzo: dalla Commissione Giudicatrice.
La Commissione Giudicatrice (sempre in un numero dispari di componenti, di norma 3 o 5) deve essere nominata dall’organo amministrativo e da esso delegato dopo la scadenza del termine utile per il ricevimento delle offerte e prima della loro apertura e - non ritenendosi applicabile l’art. 77 del Codice alle Imprese Pubbliche come Irisacqua nel “sotto soglia”- può comprendere anche componenti esterni prescelti tra esperti dello specifico settore sulla base dell’acquisizione di curriculum e relativa valutazione.
La Commissione Giudicatrice può procedere, laddove non vi provveda un seggio di gara, anche all’apertura delle offerte relative alla documentazione amministrativa, ferma la necessità di procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica in seduta pubblica ed all’esame e valutazione delle offerte tecniche in una o più sedute riservate e all’apertura delle offerte economiche sempre in seduta pubblica.
Irisacqua si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare la congruità dell’offerta in esito a procedure che non prevedano fasi di negoziazione ovvero in procedure che prevedano negoziazioni successive e che abbiano portato ad un risultato finale che faccia sorgere ragionevoli dubbi sulla possibilità di corretta esecuzione del contratto da parte del concorrente.
Detta verifica della congruità va effettuata in contradditorio e attraverso acquisizione di opportuna documentazione.
I chiarimenti sono, preferibilmente, fatti pervenire per iscritto. Diversamente, dei medesimi è fatta menzione nella documentazione di gara.
Solamente laddove preventivamente previsto, il competente Responsabile del Procedimento provvede a negoziare le migliori condizioni economiche nei termini indicati nella Lettera d’Invito.
Le migliori condizioni riservate devono comunque essere formalizzate per iscritto con le stesse modalità dell’offerta originaria.
In ogni caso tutte le operazioni della procedura sono verbalizzate e documentate.
12. Aggiudicazione e stand still
Irisacqua, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice, provvede all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del Codice.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ed è possibile procedere alla consegna in via di urgenza dei lavori dopo tale verifica. In via di urgenza e nei casi in cui sia incompatibile procedere alla verifica della documentazione ai fini dell’efficacia rispetto alle tempistiche imposte nel caso di specie, è possibile procedere a detta consegna anche senza la verifica e nelle more della stessa, il tutto previa adozione di motivato provvedimento in merito.
A seguito della verifica delle operazioni di gara e svolte le eventuali verifiche di congruità dell’offerta, sia essa con sistemi automatici, ove previsti, ovvero mediante puntuale verifica delle giustificazioni prodotte, l’organo amministrativo o il soggetto delegato dallo stesso, dispone l’aggiudicazione con efficacia subordinata all’accertamento dei prescritti requisiti.
Entro 5 giorni l’aggiudicazione è comunicata, a tutti i concorrenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 76 e seguenti del Codice. Dalla ricezione di tale comunicazione decorrono i 30 giorni per la proposizione di eventuali ricorsi al TAR da parte dei concorrenti.
Dopo la presentazione della documentazione richiesta all’aggiudicatario e in esito alle risultanze delle verifiche effettuate sui requisiti oggetto di autocertificazione (in particolare quelli previsti dall’art. 80 del Codice) o di altre verifiche preliminari in ottemperanza alla vigente normativa (antimafia, Documento Unico Regolarità contributiva - nel seguito DURC - cauzione definitiva, etc.), nonché della comprova degli eventuali requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari dichiarati in fase di offerta, l’aggiudicazione diviene efficace e, trascorso il termine dilatorio di 35 giorni, si può procedere alla stipula del contratto alle condizioni di cui al successivo articolo (a meno che, entro i 35 giorni, non venga notificato ricorso al TAR con istanza cautelare, nel qual caso, il termine dello stand still si protrae fino alla decisione dell’istanza cautelare dopo l’udienza davanti al TAR).
In ogni caso la stipula del contratto dovrà essere comunicata nelle stesse forme (cfr. art. 76, Codice) dell’aggiudicazione.
Nei casi di effettiva urgenza la predetta verifica potrà essere effettuata successivamente sotto condizione risolutiva del contratto.
Tutta la documentazione viene conservata agli atti di Irisacqua.
Quanto allo stand still, si mutueranno le norme dell’art. 32, comma 10, del Codice, con riferimento alle ipotesi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b), del Codice e quindi lo stand still non trova applicazione con riferimento ai contratti di valore inferiore ad € 150.000,00 [ciò lo si deduce mutuando la disposizione di cui all’art. 32, comma 10, lettera b) del Codice, che dispone che lo stand still non si applica nell’ipotesi di affidamenti diretti inferiori ad € 40.000,00 (lettera a), art. 36, comma 1 del Codice e di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ma inferiori ad € 150.000,00 (lettera b), art. 36, comma 1 del Codice)]: pertanto, con riferimento allo stand still, trattandosi di norma processuale non si procede ad alcuna elevazione di soglia.
13. Stipula del contratto
Per affidamenti di valore sino ad € 500.000,00 è essenziale unicamente l’autocertificazione dell’impresa prescelta (nella forma dell’atto di notorietà) attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice senza la quale non è possibile dar corso all’affidamento.
Per affidamenti di valore superiore ad € 500.000,00 la formalizzazione dell’affidamento avverrà solo dopo la presentazione della documentazione richiesta, in esito alle risultanze delle verifiche effettuate, sui requisiti oggetto di autocertificazione (in particolare quelli previsti dall’art. 80 del Codice) o di altre verifiche preliminari in ottemperanza alla vigente normativa (antimafia, tracciabilità di cui alla L. 136/2010, Documento Unico Regolarità contributiva – nel seguito DURC - cauzione definitiva, etc.), nonchè della comprova dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari dichiarati in fase di offerta
Nei casi di:
• affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 80.000 la predetta verifica non è obbligatoria e può eventualmente essere effettuata a campione;
• urgenza, anche al fine di garantire il rispetto della Carta dei Servizi, la predetta verifica potrà essere effettuata successivamente sotto condizione risolutiva del contratto.
La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta (60) giorni da quando l’aggiudicazione diventa efficace.
Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque (35) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, tranne nelle ipotesi sopra indicate di deroga allo stand still.
Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di
primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.
La formalizzazione documentale dell’affidamento avviene ad opera del Responsabile unico del Procedimento o dei soggetti competenti per delega, tenuto conto del valore, nelle seguenti forme alternative:
a) mediante scambio di corrispondenza commerciale, anche sottoscritta digitalmente, inviata tramite PEC fino ad € 300.000,00 (con richiamo delle condizioni contrattuali previste dalla lettera di invito o dai disciplinari/capitolati, preliminarmente accettate dall’appaltatore in fase di presentazione dell’offerta, oltre ai prezzi definitivi concordati);
b) mediante scrittura privata, anche sottoscritta digitalmente, cioè mediante redazione di un testo contrattuale vero e proprio, seppure semplificato, per valori superiori.
In ogni caso dovrà essere rispettata la normativa antimafia.
Restano salve le procedure previste in materia di adempimenti nei confronti dell’ANAC e dell’Osservatorio Regionale, nonché, in particolare, ove previste, le comunicazioni di competenza del Responsabile del Procedimento dei Lavori da effettuarsi da parte di quest’ultimo ai sensi del Codice.
Per tutte le procedure la data di avvenuta stipulazione del contratto va sempre comunicata nelle stesse forme (cfr. art. 76, Codice) dell’aggiudicazione.
14. Consegna dei lavori e consegna in via d’urgenza
E’ consentita l’esecuzione in via di urgenza che deve essere comunque prevista e motivata nel regolamento di gara con ragioni dipendenti da esigenze operative di Irisacqua, con una specifica motivazione da parte del Responsabile del Procedimento in ordine all’effettivo pregiudizio per Irisacqua discendente dalla mancata esecuzione.
In ogni caso la consegna dei lavori deve essere effettuata solo a seguito dell’intervenuta formalizzazione dell’aggiudicazione e della conoscenza della sua efficacia, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.
Nei casi di urgenza si procederà alla consegna dei lavori anche a prescindere dall’efficacia dell’aggiudicazione, laddove i tempi per averne effettiva certezza siano incompatibili con le ragioni di urgenza.
15. Fase esecutiva - Contabilità dei lavori eseguiti, collaudo, accordo bonario e transazione
E’ possibile, nel “sotto soglia”, derogare all’obbligo di applicazione di alcune delle norme richiamate agli artt. da 100 a 113 del Codice nel “sopra soglia” nella fase esecutiva, con la sola eccezione dell’art. 105 riferita al “subappalto”, che è norma antimafia di ordine pubblico, nonché dell’art. 106 del Codice sulle c.d. “modifiche del contratto”.
Pertanto, caso per caso, si deciderà nei singoli Capitolati quali norme applicare fra le seguenti (appunto obbligatorie nel “sopra soglia”), suggerendo di applicare in ogni caso i seguenti articoli: 100 (“requisiti per l’esecuzione dell’appalto”, dove si legge che è possibile richiedere “requisiti particolari” per l’esecuzione del contatto, purché “compatibili” con i principi comunitari e non discriminatori), 108 (“risoluzione” del contratto, in ogni caso però aggiungendo ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del codice civile) e 112 (“appalti e concessioni riservati” a cooperative o imprese sociali). Si conferma la non applicazione, nemmeno nel “sotto soglia”, di una serie di disposizioni fra le quali quella dell’art. 101 sui “soggetti delle stazioni appaltanti” (cioè il RUP e l’Ufficio di Direzione Lavori nella fase esecutiva e che, quindi, possono essere organizzati in maniera diversa rispetto ai “settori ordinari” anche nel “sotto soglia”), l’art. 102 (sul collaudo), gli artt. 103 e 104 (sulle garanzie definitive), l’art. 107 (sulla sospensione dei lavori), l’art. 109 (sul recesso), l’art. 110 (sullo scorrimento in graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto o misure straordinarie di gestione), l’art. 111 (sul controllo tecnico, contabile e amministrativo sul contratto) e l’art. 113 (sugli incentivi per le funzioni tecniche). Caso per caso, nei capitolati si deciderà se applicare le norme citate in maniera lievemente difforme (ad esempio, per il regime delle varianti e per modifiche del contratto in genere previste dall’art. 106), tenuto conto della natura di Irisacqua e dei servizi da essa gestiti.
È facoltà di Irisacqua applicare, per analogia, altre norme del Codice o degli atti attuativi dello stesso (e, nel regime transitorio, anche del D.P.R. n. 207/2010) nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale in base alle procedure di qualità aziendali e a specifica valutazione del Responsabile unico del procedimento.
La contabilizzazione dei lavori, anche per valori superiori a € 2.000.001,00, sarà effettuata comunque in forme semplificate che consentano, in ogni caso, all’impresa di potere iscrivere/esplicitare riserve anche con lettera raccomandata R.R. o PEC, seppure in termini semplificati, e consentano altresì ad Irisacqua di garantire la rendicontazione delle effettive lavorazioni eseguite e risolvere stragiudizialmente ogni controversia.
Sarà verificata caso per caso la necessità di procedere o meno al collaudo, che, in caso di necessità, potrà essere eseguito anche attraverso forme semplificate o con un certificato di regolare esecuzione.
Tenuto conto delle necessità di maggiore snellezza operativa e considerata la maggiore possibilità di risolvere le controversie in sede stragiudiziale, le controversie in tema di riserve saranno risolte fra le parti applicando l’art. 205 del Codice laddove l’importo economico delle riserve determini una variazione del 15% dell’importo contrattuale. Pertanto sarà esperibile un unico accordo bonario nel corso dell’appalto e la relativa procedura non potrà avere durata superiore a 30 giorni per essere conclusa. Della procedura di accordo xxxxxxx verrà in ogni caso redatto verbale, anche in caso di mancato raggiungimento di accordo.
Restano invariati i limiti massimi di valore per l’iscrizione delle riserve come ivi indicati (attualmente il 15% del valore del contratto).
In ogni caso risulta applicabile l’art. 208 del Codice in materia di transazione nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
16. Riserve
L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del referente della committenza, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia l’eventuale riserva iscritta su atti contabili e/o verbali.
Le riserve - che non verranno prese in esame per quegli importi complessivamente superiori al 15% dell’importo contrattuale - dovranno essere iscritte nei citati atti contabili nei seguenti termini:
a) nel caso di lettera di consegna lavori (LCL): entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di ciascuna lettera, per qualsiasi problematica dovesse insorgere;
b) in ogni altro caso di contabilizzazioni e/o conoscenza di eventi che incidano sull’andamento dell’appalto (ad esempio sospensioni e riprese lavori) o sulla contabilizzazione dei lavori: entro e non oltre 15 giorni dalla formale e definitiva conoscenza dell’importo contabilizzato e/o dalla formalizzazione dell’evento.
In ogni caso la riserva, nei termini di cui sopra, dovrà essere immediatamente esplicitata, quantificata e formulata in modo specifico, indicando con precisione le ragioni sulle quali si fonda e senza che vi siano termini ulteriori per qualsiasi altra indicazione, in considerazione dell’urgenza connaturata ai lavori. Ciò anche nel caso di riserve rispetto alle quali non sia possibile un’effettiva quantificazione ed indicando, in tali casi, le specifiche ragioni di tali impossibilità e/o ogni altro elemento utile, integrando poi la riserva con l’effettiva quantificazione quando ciò sia possibile.
Ogni riserva che non fosse stata risolta con l’apposito accordo bonario nel corso dei lavori, dovrà essere espressamente confermata all’atto di ciascuna successiva verifica dell’importo liquidato per ciascun SAL
successivo e ciò nel medesimo termine di 15 giorni. Inoltre tutte le riserve dovranno essere confermate in sede di liquidazione del SAL finale.
Tutte le riserve non iscritte secondo le formalità sopra indicate e non confermate s’intenderanno definitivamente abbandonate e rinunciate.
Sarà in ogni caso possibile un ulteriore accordo bonario sulle riserve iscritte in sede di collaudo, attivato dal Responsabile Unico del Procedimento.
Sulle riserve non definite con accordo bonario o con transazione o con qualsiasi altro accordo intervenuto nel corso dei lavori o successivamente in sede di collaudo, si esprimerà entro trenta giorni dall’ultimazione di tutti lavori in appalto il soggetto deputato a formalizzare successivamente il certificato di regolare esecuzione o di collaudo e le sue definitive determinazioni verranno previamente sottoposte alla stazione appaltante e poi formalmente comunicate all’impresa via PEC o raccomandata RR, la quale avrà 60 giorni dalla ricezione della predetta determinazione, a pena di decadenza, per adire l’Autorità giudiziaria ordinaria.
L’impresa dovrà prendere atto al momento della stipula del contratto - e la relativa disposizione dovrà essere inserita all’interno anche con la previsione della doppia firma per la clausola vessatoria - che la mancata proposizione dell’azione in giudizio entro il predetto termine comporterà il venir meno di ogni suo diritto ed azione.
17. Garanzie e coperture assicurative
Gli avvisi, i bandi, le lettere d’invito/interpello e le richieste d’offerta specificheranno la natura, l’entità e le modalità delle cauzioni/garanzie richieste a copertura del rischio di mancata sottoscrizione del definitivo affidamento dei lavori e degli oneri derivanti da inadempimento o inesatto adempimento contrattuale, verificando caso per caso quali delle norme previste dal Codice applicare (considerato che le norme sulle garanzie non sono obbligatorie nemmeno nel “sopra soglia”) e che pertanto Irisacqua è legittimata a richiederne di diverse.
Irisacqua ha la facoltà di inserire nei capitolati/disciplinari eventuali polizze di responsabilità civile per danni cagionati a beni, opere, impianti, anche preesistenti della stessa, e per danni cagionati a terzi, in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire nonché fideiussioni a garanzia dell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi dell’appaltatore per i quali il committente è solidalmente responsabile, attenendosi ai principi previsti dal Codice.
Per affidamenti di importo inferiore a € 80.000,01, in luogo della cauzione definitiva Irisacqua potrà costituire una adeguata garanzia a suo favore, a copertura degli impegni contrattuali, tramite una trattenuta degli importi dovuti all’appaltatore, pari al 10% dell’importo dell’affidamento, che sarà svincolata ad esito positivo delle prestazioni e ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano evidenziato inadempienze entro i termini di legge.
L’interpello, gli avvisi, i bandi, le lettere d’invito e le richieste d’offerta, laddove necessario in ragione dell’importo contrattuale, specificheranno inoltre che le Polizze richieste a norma di legge, dovranno contenere appendice di vincolo in favore delle Banche finanziatrici di Irisacqua.
18. Subappalti e subaffidamenti
Il subappalto sarà consentito nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice.
19. Sicurezza
In riferimento alla sicurezza nei cantieri in cui si eseguono lavori pubblici, si applicano comunque le vigenti norme statali e le eventuali norme regionali in materia.
La normativa sui cantieri di cui al Titolo IV del Testo Unico della Sicurezza, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si applica in ogni caso in cui vi sia un cantiere edile o di ingegneria civile.
In ogni caso i piani di sicurezza formano parte integrante e sostanziale del contratto.
20. Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei lavori
Resta in ogni caso applicabile la vigente normativa statale e regionale in materia di adempimenti contrattuali, retributivi e fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati nei lavori, ivi compresa la normativa sul DURC.
21. Varianti e ripetizione
L’art. 106, Xxxxxx è applicabile a tutti i “settori speciali” (quindi anche alle Imprese Pubbliche”) nel “sopra soglia” per espresso richiamo. E’ però consigliabile, anche nel sotto soglia per la redazione e approvazione di varianti in corso d’opera, seguire comunque il regime di cui al citato art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2, del Codice e purché non sia alterata la natura generale del contratto.
Nel regime di cui al comma 1, lettera c), punto 1), dell’art. 106, Codice, quando le necessità di modifica siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per Irisacqua, le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, nonché per errore progettuale nei limiti di cui all’art. 106, comma 2, del Codice. Nei soli casi di cui al comma 2 dell’art. 106 le varianti devono anche rispettare i limiti ivi indicati alle lettere a) e b). Se le varianti, diverse da quelle per errore progettuale, superano il quinto d’obbligo, l’appaltatore ha diritto di sciogliersi dal contratto (art. 106, comma 12, del Codice). Irisacqua si riserva il diritto di incrementare in corso di esecuzione l’importo dei lavori per motivi propri ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del Codice. Nelle ipotesi previste dall’art. 106, comma 1, lettera b) del Codice e cioè per i lavori supplementari che si siano resi necessari anche se non inclusi nell’appalto iniziale, i medesimi possono essere eseguiti dal contraente originale a condizione che l’eventuale aumento del prezzo non superi il 50% del valore del contratto iniziale e che l’eventuale modifica dell’esecutore possa comportare le seguenti conseguenze:
- non sia praticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;
- comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.
22. Lavori ad “amministrazione diretta” nei settori speciali
L’“amministrazione diretta” è possibile, per i lavori, anche nei “Settori Speciali” e rappresenta una procedura caratterizzata dalla necessità di soddisfare esigenze aziendali di semplificazione e celerità, ma con personale proprio o appositamente assunto per l’occasione e con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, purché per importi limitati ed oggetti definiti, esigenze che renderebbero antieconomiche le normali procedure di affidamento ed il rispetto di quanto alle medesime correlato.
E’ necessario riferirsi, per analogia, all’art. 36 del Codice, in cui il comma 2 limita l’“amministrazione diretta” al massimo di € 150.000,00, ma, visto il raddoppio della soglia di economia nei settori speciali, si può ritenere che il limite massimo sia elevabile ad € 300.000,00.
Dovrà essere svolta una procedura tra 3 o 5 operatori (a seconda del fatto che ci si situi al di sopra o al di sotto della soglia di € 80.000,00) per il solo acquisto e noleggio di mezzi, mutuando le forme previste per le forniture e servizi.
Trattasi - anche per quanto espresso, da ultimo, nella det. AVCP n. 4/2011 ai fini della tracciabilità - di casi in cui non si opera con le responsabilità dell’“appalto” e si è esenti da tracciabilità. Vi è anche l’esenzione dalla richiesta di DURC (v. circolare Min. Lavoro 10/2009).
PARTE SPECIALE SERVIZI E FORNITURE
(attualmente di valore inferiore a € 418.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi) ai sensi dell’art. 36, comma 8, D.Lgs 50/16)
1. Premessa
In via di autoregolamentazione (e ferma restando la facoltà di avvalersi delle procedure indicate all’art. 123 e segg. del Codice, mutuando quelle per valori “sopra soglia” comunitaria, in relazione a particolari fattispecie), al fine di garantire la migliore operatività e semplificazione delle procedure, appare necessario ed opportuno - anche per soddisfare gli specifici fini aziendali, il principio di proporzionalità ed i principi emergenti dalle normative nazionali e regionali nonché ancora dalla comunicazione interpretativa della Commissione Europea, pubblicata sulla GUCE del 1° Agosto 2006, dalla quale si evince che ciascuna Stazione Appaltante è libera di apprezzare specifici profili quali il livello di pubblicità e comunque nel rispetto dei principi derivanti dalla vigente normativa statale e/o regionale - scegliere la procedura negoziata quale normale metodo di affidamento ed enucleare due livelli di valore, al fine di una ottimale disciplina di settore:
1° livello di valore: € 0 - 80.000,00 (tenuto conto dell’elevazione della soglia comunitaria e di un parametro di proporzionalità con l’importo fissato per i lavori);
2° livello di valore: € 80.001,00 - sino alla soglia comunitaria, attualmente < a € 418.000,00.
Per tutte le procedure di valore superiore ad € 80.000,00 sarà necessaria la seduta pubblica di gara, la quale presuppone le seguenti operazioni principali:
1. constatazione dell’integrità e sigillatura del plico principale;
2. constatazione della presenza, oltre ad integrità e sigillatura, delle eventuali buste interne;
3. apertura della busta relativa alla documentazione per l’ammissione alla gara e verifica dei suoi contenuti e loro rispondenza al regolamento di gara;
4. adozione dei provvedimenti di ammissione o di eventuale esclusione;
5. entro i due giorni successivi, pubblicazione del provvedimento con cui sono stati ammessi ovvero esclusi i candidati a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi e relative comunicazioni agli interessati da eseguirsi utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (PEC o strumento analogo), fatti salvi i casi di cui all’art. 52, comma 1, del Codice;
(in caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo) pubblicazione nello stesso termine della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti, fermo restando che non si applicano gli artt. 77 e 78 sulle modalità di nomina nemmeno nel “sopra soglia” e quindi a maggior ragione nel “sotto soglia”;
(in caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo) apertura delle buste delle offerte tecniche e constatazione della presentazione della documentazione tecnica richiesta;
(in caso di adozione del criterio del minor prezzo) apertura delle buste dell’offerta economica, e, secondo quanto indicato nel regolamento di gara, o l’effettuazione dell’eventuale esclusione automatica delle offerte anomale, secondo l’art.97 del Codice;
(in caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo) evidenziazione dei risultati ottenuti dagli operatori con l’offerta tecnica ed apertura delle buste dell’offerta economica (e di eventuali elementi quantitativi) e comunicazione dei contenuti e della proposta di aggiudicazione, salvo il caso di cui all’art. 97, comma 3 del Codice.
Si ricorda che, nei verbali di gara è preferibile dettagliare precisamente le modalità di custodia dei plichi, soprattutto se la procedura di gara non si esaurisce in una sola seduta.
A prescindere dai casi previsti nel presente Regolamento, è sempre consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando laddove vengano riscontrate e motivate (adottando apposito provvedimento) le circostanze di cui all’art. 125 del Codice.
È applicabile ai servizi ed alle forniture regolamentati dal presente documento il regime delle varianti e l’aumento o diminuzione del quinto d’obbligo prevista per i settori ordinari (cfr. art. 106 del Codice). Ovviamente, caso per caso, nei capitolati si deciderà se applicare le norme eventualmente applicabili al “sopra
soglia” in maniera lievemente difforme (ad esempio, per il regime delle varianti), tenuto conto della natura di Irisacqua e dei servizi da essa gestiti.
2. Servizi tecnici in genere e servizi di ingegneria ed architettura
Per semplificazione operativa, si applicano le norme sui servizi e forniture del presente Regolamento anche per tutti i servizi tecnici (progettazione, D.L., collaudo, ecc.) di cui all’art. 157 del Codice ed anche a qualsiasi altro servizio tecnico.
Va infatti tenuto conto del fatto che, nel “sopra soglia”, si applicano solamente le norme espressamente richiamate dagli articoli 141 (cioè solamente le norme sui concorsi di progettazione contenute agli artt. 152, commi 1, 2, 5, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1 e 2, 155 e 156) e 114 del Codice (cioè gli artt. da 1 a 58 in quanto compatibili e quindi anche gli artt. 23, 24, 31, 46, fra i quali vi è anche la verifica e validazione di progetto), ma si ritiene di non applicare tali norme nel “sotto soglia” ritenendo, per ragioni di snellezza operativa, di parametrarsi al regime delle forniture e servizi in genere.
Si precisa tuttavia che, benché ai sensi del disposto dell’art. 157 del Codice, vi siano, con riferimento ai servizi tecnici, due sole soglie e cioè una da € 0 ad € 40.000,00 ed un’altra da € 40.001,00 sino ad € 100.000,00, si adotteranno, anche per tali servizi tecnici, le medesime soglie di seguito indicate per i servizi e le forniture. Ciò in quanto il citato art. 157 del Codice non è richiamato nell’ambito dei “settori speciali” e pertanto è possibile prevedere una deroga con riferimento alle soglie espressamente previste per i servizi tecnici.
Quindi sia per i servizi e le forniture sia per i servizi tecnici in genere le soglie saranno quelle descritte nel presente regolamento.
Inoltre si applicheranno le disposizioni del presente regolamento anche nelle ipotesi descritte dall’art. 23, comma 2 del Codice e cioè con riferimento alla progettazione di lavori “di particolare rilevanza” non si espleterà il concorso di progettazione ma gli affidamenti di seguito descritti per i servizi e le forniture.
3. PRIMA SOGLIA - Modalità di affidamento dei servizi e delle forniture (compresi i servizi di ingegneria ed architettura ed i servizi tecnici in genere) di valore fino a € 80.000,00
L’affidamento dei servizi e delle forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura ed i servizi tecnici in genere) sino all’importo di € 80.000,00 può avvenire mediante affidamento diretto. Devono essere distinte le seguenti sottocategorie:
a) valori da € 0 ad € 40.000,00: possibilità di affidamento diretto senza l’acquisizione di preventivi è consentito l’affidamento diretto per i servizi e le forniture di valore sino ad € 40.000,00 avvalendosi di uno degli operatori di cui agli elenchi interni formali;
b) valori da € 40.000,01 ad € 80.000,00: previa eventuale valutazione di 3 preventivi.
E’ consentito l’affidamento diretto, laddove possibile e/o ritenuto opportuno anche sulla base di tre preventivi, per lavori di valore fino ad € 80.000,00, aumentando del doppio la soglia dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice (ed adeguandola e rendendola omogenea rispetto a quella dei lavori) in considerazione della maggiore elevazione delle soglie nei settori speciali, come previsto nell’art. 35 del Codice. L’eventuale richiesta dei tre preventivi consegue ad una valutazione caso per caso della necessità di verificare i prezzi di mercato e l’affidamento può essere effettuato non solo tenendo conto del valore ma anche di altri elementi accessori come la garanzia, la reperibilità, ecc..
Si può in ogni caso derogare alla verifica dei tre preventivi ed anche rispetto alla convenienza economica nelle ipotesi di urgenza e/o per privilegiare comunque lo snellimento aziendale e salva comunque una verifica attenta della convenienza della spesa.
In ogni caso l’affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell’ANAC che saranno adottate, ove vincolanti per i “settori speciali”.
Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l’affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e comunque con congrua motivazione in ordine alla scelta dell’affidatario.
4. SECONDA SOGLIA - Servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria ed architettura ed i servizi tecnici in genere) di valore da € 80.000,01 e sino alla soglia comunitaria (attualmente inferiore a € 418.000,00)
I servizi e le forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura ed i servizi tecnici in genere) di valore superiore ad € 80.000,01 ma inferiori ad € 418.000,00 (cioè alla soglia comunitaria, prendendo quale parametro il valore previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b del Codice) sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di operatori non inferiori a 5, sempre che ve ne siano sul mercato in tale numero in possesso dei requisiti richiesti ovvero, a seguito della pubblicazione dell’Avviso di gara, si candidino in tal numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
Resta ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.
In ogni caso verranno valutate le offerte presentate dagli operatori economici nel rispetto del principio della pubblicità delle sedute e laddove tra gli operatori economici da invitare vi sia quello che in precedenza ha già fornito il medesimo servizio o la medesima fornitura, sarà necessaria una motivazione maggiormente pregnante.
5. Soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore dell’esecuzione del contratto
Per le forniture ed i servizi relativi ad attività rientranti nei “settori speciali”, fatto salvo il caso di individuazione specifica di diverso soggetto con apposito provvedimento, lo svolgimento delle funzioni del Responsabile del Procedimento e di Direttore dell’esecuzione del contratto sono garantite dal soggetto responsabile del relativo settore.
Se necessario, la suddetta figura può farsi coadiuvare o sostituire da soggetti interni e/o esterni, appositamente nominati in forma scritta, per la gestione delle rispettive fasi o sub fasi del procedimento e soprattutto per le verifiche e controlli in fase esecutiva in relazione al ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto.
6. Qualificazione ed individuazione degli operatori da invitare alle procedure - Elenchi di operatori Per quanto attiene i requisiti di capacità tecnica e professionale è normalmente sufficiente l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
Mentre per i criteri di capacità economica e finanziaria Irisacqua indicherà gli stessi tenendo altresì conto di quanto previsto all’art. 83, comma 4 del Codice.
In ogni caso Irisacqua può aggiungere ulteriori requisiti tecnici-professionali e/o economico-finanziari nelle ipotesi di interventi richiedenti una particolare e comprovata specificità organizzativa e tecnica, o in altri casi in cui il solo possesso dell’iscrizione camerale non garantisca ad Irisacqua un’ottimale prestazione nello specifico “settore speciale” (anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica di materiali e forniture da acquistare ovvero del servizio da eseguire), fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l’oggetto dell’appalto.
Per quanto attiene alle clausole di esclusione dalle gare si fa riferimento alla vigente legislazione nazionale in materia (principalmente ai requisiti di ordine generale dell’art. 80 del Codice). I requisiti in fase di offerta potranno essere attestati dai concorrenti mediante autocertificazione o atto di notorietà.
L’individuazione dei soggetti da interpellare alle procedure negoziate plurime avviene di norma avvalendosi di ALBI/elenchi interni formali di operatori economici, ai quali possono iscriversi in qualsiasi momento i soggetti che ne facciano richiesta, che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e che abbiano eventualmente manifestato esperienze nelle specifiche attività.
L’Albo, analogamente a quanto indicato per i Lavori, è aperto e il relativo Avviso e disciplinare sarà pubblicato integralmente sul Sito di Irisacqua. Le modalità di inserimento in detto elenco, rese note attraverso il sito internet istituzionale aziendale saranno pertanto mantenute sullo stesso sito per tutta la durata di validità dell’Albo.
Mutuando le Linee Guida ANAC n.4 ( punto 4.1.9.), sarà necessario effettuare una verifica per l’aggiornamento dell’ALBO.
In eventuale mancanza degli ALBI/elenchi suddetti ovvero in altri casi per i quali l’ALBO/elenco non sia ritenuto sufficiente rispetto al numero ed alla tipologia di operatori da invitare potranno essere utilizzati i seguenti ulteriori metodi di indagine:
• a seguito di indagine di mercato (anche mediante ricerca informale attraverso contatti con associazioni di categoria, di professionisti, etc.);
• attingendo da altri elenchi interni informali già disponibili, anche tenuto conto dell’affidabilità dimostrata in precedenti rapporti aziendali;
• tra quelle che abbiano formalizzato un generico interesse ad essere interpellate oppure che siano indicate da Enti terzi (es.: Comune) che abbiano in corso appalti di lavori complementari e di cui debba essere garantito il completamento;
• pubblicando apposito “Avviso” che pubblicizzi adeguatamente sia la necessità specifica di individuare operatori da invitare che le modalità di individuazione degli operatori da invitare.
• avvalendosi di albi/elenchi esterni di operatori di sistemi di qualificazione istituiti da altre Aziende di servizi pubblici o di altri soggetti operanti nei Settori Speciali;
In ogni caso è salvaguardato, laddove possibile, il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli contratti, fermo restando che la citata rotazione va contemperata con primarie necessità aziendali di efficienza operativa, oltre che con particolari esigenze correlate all’urgenza e di specializzazione ed esperienza nello specifico settore, ivi compresi i riferimenti a precedenti rapporti con l’azienda.
Resta salva la possibilità di invitare l’aggiudicatario uscente della fornitura o servizio con le modalità ed i presupposti di cui al successivo apposito articolo.
E’ comunque possibile, qualora lo si ritenesse opportuno, effettuare una pubblicità preventiva che, anche senza assumere la specifica forma dell’Avviso, renda nota/pubblica l’esigenza di procedere allo specifico intervento sul sito internet istituzionale aziendale.
7. Principi in materia di trasparenza
In primo luogo si procederà sempre ad invitare i soli operatori che si siano previamente candidati iscrivendosi nell’elenco formale aziendale, secondo le regole di cui all’Avviso di istituzione degli Albi stessi.
In secondo luogo, laddove si ritenga opportuno completare il numero minimo di operatori da invitare alla gara, si potrà attingere dagli altri elenchi come sopra indicati.
In ultimo luogo, ove ritenuto necessario, Irisacqua provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale di un apposito avviso.
7.1. Avvisi ammissione/esclusione concorrente; avvisi di nomina della Commissione Giudicatrice e curricula dei suoi componenti
Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, si pubblicano in ogni caso, in apposita sezione del sito internet dedicata alla procedura di gara, il provvedimento di ammissione/esclusione del concorrente e, nel caso di Commissione Giudicatrice, anche il provvedimento di nomina della Commissione medesima con i curricula dei suoi componenti (nel caso di OEPV). Da tale pubblicazione decorre il termine di 30 giorni per l’impugnazione al TAR dell’ammissione/esclusione oppure dell’errata composizione della Commissione Giudicatrice.
Nelle gare con il criterio del minor prezzo si procede all’adozione del solo provvedimento di ammissione/esclusione.
Nel caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo, si procederà alla pubblicazione di un duplice avviso in due tempi:
1. Avviso di nomina della Commissione Giudicatrice contestualmente alla nomina e/o al massimo entro 2 giorni;
2. Avviso dei provvedimenti di ammissione e/o esclusione entro 2 giorni dalla loro assunzione.
In ogni caso si procederà alle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (comunicazioni via PEC) a tutti i concorrenti ammessi e/o esclusi, indicando l’Ufficio da contattare per l’eventuale accesso.
7.2. Avvisi esito gara
Per le sole procedure negoziate di affidamento di servizi e forniture (fino alla soglia comunitaria) ad avvenuta aggiudicazione si procederà, immediatamente o comunque entro 5 giorni, alla comunicazione via fax o via PEC ai non aggiudicatari, ex art. 76 del Codice, dell’esito della procedura e all’aggiudicatario della relativa aggiudicazione.
Tale comunicazione è omessa nel caso di affidamento diretto sino ad € 80.000,00.
Saranno necessarie le pubblicazioni sul sito istituzionale come da art. 29 del Codice (v. precedente specifico articolo del presente Regolamento) anche laddove, eventualmente, non si fosse soggetti agli obblighi della normativa della trasparenza”
8. Soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’esecuzione
Per tutte le forniture e servizi relativi ad attività rientranti nei settori speciali deve essere individuato il soggetto o i soggetti che garantiscono lo svolgimento delle funzioni del Responsabile del Procedimento nelle fasi di progettazione (nel seguito RPP),nella fase di affidamento (nel seguito anche RPA) nella fase di esecuzione (nel seguito RPE) che, di norma, vista la struttura di Irisacqua, e salvo nomina specifica, coincide con il Responsabile del Settore interessato che riveste così il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento.
Se necessario, tale Responsabile può farsi coadiuvare o sostituire da appositi soggetti interni, per la gestione delle rispettive fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, ecc.
Le procedure di affidamento dei contratti sono indette in conformità alle esigenze aziendali, mediante determina della Direzione Aziendale, su proposta del Responsabile del Settore a cui compete la specifica fornitura o servizio.
Il Responsabile del Settore coadiuvato dal Responsabile Acquisti/ appalti, (questi ultimi secondo le rispettive competenze) gestisce la procedura di affidamento delle forniture e servizi.
Per ogni fornitura o servizio può essere nominato uno specifico Responsabile dell’esecuzione – che può anche coincidere con il citato Responsabile del Settore - che gestisce le conseguenti contabilizzazioni e liquidazioni nel rispetto della pertinente normativa ed attesta anche la regolare esecuzione.
9. Deroghe al numero minimo di operatori da invitare ed agli ambiti di pubblicità
È consentito, in via del tutto eccezionale, derogare alle procedure o ai minimi indicati nel presente Regolamento, nel caso di servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura ed i servizi tecnici in genere), in tutte le ipotesi di oggettive ragioni di necessità e urgenza, quali a titolo esemplificativo:
1. a seguito dell’infruttuoso esperimento di precedente procedura di gara;
2. privativa industriale, o ipotesi assimilabili, in cui solamente un numero circoscritto di operatori del mercato è in grado di fornire una personalizzazione del prodotto di produzione di serie ovvero delle prestazioni necessarie, per le inderogabili necessità di Irisacqua;
3. comprovata e sopravvenuta urgenza nell’approvvigionamento dei beni e/o servizi soprattutto in esito alla necessità di evitare il verificarsi di situazioni di disservizio con riferimento alla continuità dei servizi pubblici erogati da Irisacqua;
4. esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
5. necessità di portare a termine forniture/servizi in danno dell’appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore medesimo, o con riferimento a forniture/servizi rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell’appaltatore;
6. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
7. forniture/servizi correlati alla urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l’entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio;
8. obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite ad Irisacqua da Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati da Irisacqua stessa;
9. in ogni altro caso sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
10. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (e comunque non superiore a 6 mesi);
11. servizi e/o forniture in regime di monopolio o oligopolio;
12. ricambi specifici necessari per garantire il corretto funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature in dotazione, ivi compresi gli automezzi;
13. manutenzione specialistica di impianti, macchinari e attrezzature, ivi compresa l’assistenza hardware e software, laddove necessaria a salvaguardare la corretta gestione e la sicurezza dei sistemi gestionali aziendali;
14. integrazione di macchinari e attrezzature già forniti o forniture complementari effettuate dal fornitore originario per la sopravvenuta necessità di ampliamento di impianti esistenti e qualora il cambio di fornitore comporti incompatibilità o difficoltà tecniche o costi sproporzionati o rischi di disomogeneità e/o malfunzionamento del sistema;
15. servizi di consulenza professionale e non, specialistici di elevata professionalità, relativamente ai quali sia richiesta un’elevata affidabilità e fiduciarietà e che comunque non siano utilmente surrogabili da personale interno;
16. integrazione di servizi già affidati o servizi complementari i quali, per circostanze impreviste, siano divenuti necessari all’esecuzione dell’appalto, che non possono essere separati dall’appalto principale senza creare gravi inconvenienti o che, pur essendo separabili, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
17. speciali ed eccezionali circostanze da motivare caso per caso, in relazione a specifici eventi che incidano sugli interessi di Irisacqua, in particolare quanto ad oggettive ragioni di necessità e urgenza ed a ragioni correlate alle esigenze primarie degli operatori.
Tali casi particolari dovranno essere comprovati in un apposito documento redatto dal Responsabile Unico del Procedimento che riporti le specifiche e dettagliate motivazioni in relazione alle quali è possibile derogare alle ordinarie procedure per il caso di specie, contattando anche un solo soggetto, ma, laddove possibile, effettuando un confronto con altri due operatori per garantire una minima concorrenza.
Resta salva l’applicazione dell’art. 163, Codice laddove trattasi di “somma urgenza” che deve ritenersi praticabile anche oltre la soglia di € 200.000,00 e sino a quella comunitaria.
10. Servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria ed architettura ed i servizi tecnici in genere) di valore sino alla soglia comunitaria (attualmente inferiore ad € 418.000,00): formalizzazione dell’invito e termini per la ricezione delle offerte
Previo rispetto della vigente normativa in materia di adempimenti nei confronti dell’ANAC, si procede mediante semplice invito, simultaneamente e per iscritto, con le modalità di seguito indicate.
• da € 40.000,01 ad € 80.000,00 l’invito potrà essere inviato anche a mezzo telefax, almeno per l’invito iniziale, salvo la possibilità di l’utilizzo della posta elettronica per le fasi successive, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (PEC); l’offerta potrà pervenire in formato cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
• da € 80.000,01 sino alla soglia comunitaria: l’invito potrà essere inviato anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC), salvo l’utilizzo esclusivo della posta elettronica certificata (PEC) per le fasi successive di eventuale rilancio; le offerte devono essere presentate in busta chiusa ed idoneamente sigillata, al fine di garantirne la segretezza; solamente nei casi di effettiva e comprovata urgenza è ammessa la facoltà di far pervenire le offerte tramite PEC.
Gli inviti di norma contengono:
a) procedura di aggiudicazione: negoziata plurima (indicazioni di riferimento da inserire: “ art… parte
speciale servizi e forniture del Regolamento Aziendale Generale Appalti ex art. 36, comma 8, D.Lgs 50/16”);
b) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte (tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, tali informazioni non figurano nell'invito a partecipare a una trattativa, bensì nell'invito a presentare un'offerta);
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
d) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;
e) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;
f) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
g) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.
E’ consigliabile inoltre indicare:
h) il codice identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la vigilanza dei contratti (per importi attualmente > ad € 40.000,00, salva la tracciabilità in base alla L. n. 136/2010 e s.m.i.);
i) le condizioni contrattuali (con un eventuale disciplinare) ovvero un progetto anche semplificato;
j) l’indirizzo presso il quale può essere richiesto il progetto o l’eventuale disciplinare, nel caso in cui detta documentazione non sia (in tutto o in parte) già allegata all’interpello, ovvero resa disponibile mediante supporto informatico;
k) la richiesta di accettazione delle condizioni stabilite per l’esecuzione dei servizi e delle forniture da presentarsi unitamente all’offerta;
l) la dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui alla vigente normativa nazionale (nella forma della autocertificazione o atto di notorietà o DGUE);
m) le eventuali cauzioni richieste;
n) la modalità di valutazione dell’offerta: secondo il criterio dell’elemento prezzo, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo oppure sulla base del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia;
o) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, saranno indicati il punteggio massimo attribuibile complessivamente agli elementi quantitativi (prezzo, termini consegna, durata garanzia, ecc.) e qualitativi (pregio tecnico, assistenza tecnica, sicurezza approvvigionamento, ecc.) e, all’occorrenza, ove possibile e/o opportuno in base alla natura ed oggetto dell’appalto e su specifica valutazione del Responsabile del Procedimento, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi e gli eventuali sub-criteri, sub- pesi e sub-punteggi (si osserveranno le indicazioni delle Linee Guida n. 2/2016 dell’ANAC, Linee Guida comunque non vincolanti nemmeno nei “settori ordinari” e quindi potranno essere stabilite anche regole particolari caso per caso);
p) il termine stabilito per la presentazione dell’offerta;
q) (facoltativo) l’indicazione della presenza di eventuali fasi di rilancio/trattativa per il miglioramento dell’offerta e relative modalità di presentazione, sempre nel rispetto della par condicio, comunque non in seduta pubblica per qualsiasi valore dell’appalto;
r) la facoltà di verificare la congruità dell’offerta della ditta risultata affidataria, ogniqualvolta il prezzo offerto dalla medesima risulti manifestamente anomalo o comunque sproporzionato rispetto ai valori normalmente praticati, per lavori analoghi, nell’area di esecuzione del contratto, come previsto all’art. 97, comma 1, del Codice. Si precisa che la congruità delle offerte è valutata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, invece, ai sensi dell’art. 97, comma 3, quando il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
s) l’indicazione che Irisacqua si riserva in ogni caso la facoltà di non pervenire all’affidamento per motivi insindacabili dai concorrenti e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
t) l’indicazione degli eventuali adempimenti e certificazioni (ad esempio, in materia antimafia, tracciabilità ex
L. n. 136/2010, DURC, cauzione, etc.) da presentare prima dell’affidamento da parte del soggetto designato, per comprovare i requisiti dichiarati in fase di offerta;
u) le indicazioni in merito al regime del subappalto;
v) altre informazioni utili o necessarie a garantire che la competizione si svolga nel rispetto della “par condicio” tra i concorrenti.
Il progetto, che consiste in un disciplinare, trattandosi di forniture e servizi, deve contenere almeno le seguenti condizioni contrattuali:
• l’elenco delle forniture, dei servizi e delle somministrazioni;
• la qualità, quantità, modalità e condizioni di esecuzione;
• la durata;
• le modalità di pagamento;
• le penalità in caso di ritardo ed il diritto per il committente di risolvere in danno il contratto, in caso di inadempimento, mediante semplice denuncia;
• le indicazioni sul DUVRI;
• le eventuali cauzioni e coperture assicurative richieste;
• ogni altro elemento eventualmente ritenuto utile, da valutare caso per caso.
La richiesta di dichiarazione di assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice, come pure delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, dipenderà dall’utilizzo o meno degli elenchi interni di Irisacqua ed eventualmente sarà necessaria una conferma, in sede di gara, dei requisiti già autodichiarati al momento dell’iscrizione all’Albo. Nel caso in cui i nominativi siano attinti, invece, al di fuori dall’ elenco interno, sarà necessaria l’acquisizione della dichiarazione di cui sopra.
I termini per la ricezione delle offerte devono essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei servizi e delle forniture e del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e degli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto, e comunque non inferiori a 10 giorni dalla data di invio dell’interpello.
Per oggettive ed eccezionali circostanze, non imputabili alla società, il soggetto che garantisce i compiti del Responsabile del Procedimento, con decisione motivata, ha la facoltà di ridurre tale termine.
11. Ripartizione delle forniture
Nel caso di procedure di affidamento che prevedano la fornitura di una pluralità di articoli, è possibile l’inserimento di specifiche indicazioni in merito alla possibilità di ripartire la fornitura a più di un soggetto, con contratti diversi, sulla base delle migliori condizioni riservate dai concorrenti per ogni specifico articolo.
12. Criteri di aggiudicazione
I criteri di aggiudicazione sono espressamente individuati nell’avviso di gara, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta. In particolare, deve essere ivi precisato se si procederà con il criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo o con quello del minor prezzo oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia.
Nel caso di miglior rapporto qualità/prezzo saranno predeterminati ed indicati nei documenti di gara i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Questi ultimi potranno essere preferibilmente redatti tenuto conto delle indicazioni fornite dall’ANAC nelle proprie Linee Guida n. 2/2016 (fermo restando che non sono vincolanti né nei settori speciali e nemmeno nei settori ordinari) tenendo conto delle specificità dell’appalto, dell’importanza relativa alla componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione.
In caso di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o del solo costo, determinato ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 7, D.Lgs. 50/2016 la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, scelti secondo criteri determinati dalla Stazione Appaltante e nei termini dell’art. 216, comma 12, del Codice con le seguenti modalità:
• nomina di dipendenti di Irisacqua;
• nomina di dipendenti di altre Stazioni appaltanti, preferibilmente operanti nel medesimo settore o in settori analoghi;
• nomina di professionisti iscritti ad Ordini e Albi e/o Professori universitari.
Nel caso di criterio del miglior prezzo di norma il soggetto che funge da Seggio di gara è il Responsabile unico del procedimento. In alternativa, nei casi di impedimento del RUP, l’organo competente di Irisacqua nominerà il Seggio di gara.
In ogni caso, al fine di pervenire all’identificazione del soggetto affidatario, a prescindere dal criterio di aggiudicazione adottato, è facoltà del Responsabile unico del procedimento, indicandolo nella Lettera d’Xxxxxx (a garanzia della trasparenza ed imparzialità della procedura stessa), prevedere specifiche modalità di ulteriore negoziazione, in seduta riservata, del prezzo e/o altri elementi, con uno o più concorrenti e con una o più tornate di rilanci successivi.
Nel caso in cui sia prescelto il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, laddove previsto nel regolamento di gara, potranno essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione, di regola, soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, garanzia, etc.).
Tale ulteriore fase, qualora prevista nella Lettera d’Invito, non potrà ritenersi facoltativa e dovrà essere obbligatoriamente espletata.
13. Esame e valutazione delle offerte e Commissione Giudicatrice
Solo per le gare di importo superiore ad € 80.000,00 si opera in seduta pubblica per contemperare le necessità di trasparenza con quelle di efficienza ed efficacia aziendale; le eventuali successive trattative avvengono in seduta riservata.
Le operazioni in forma pubblica per le procedure a partire da € 80.000,01, e quelle in forma riservata per le procedure fino a € 80.000,00, sono condotte:
• nel caso di criterio del minor prezzo e dell’elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia: da un Seggio di gara.
• nel caso di criterio del miglior rapporto qualità/prezzo: dalla Commissione Giudicatrice.
La Commissione Giudicatrice (sempre in un numero dispari di componenti, di norma 3 o 5) deve essere nominata dall’organo amministrativo e da esso delegato dopo la scadenza del termine utile per il ricevimento delle offerte e prima della loro apertura e - non ritenendosi applicabile l’art. 77 del Codice alle Imprese Pubbliche come Irisacqua nel “sotto soglia”- può comprendere anche componenti esterni prescelti tra esperti dello specifico settore sulla base dell’acquisizione di curriculum e relativa valutazione.
La Commissione Giudicatrice può procedere, laddove non vi provveda un seggio di gara, anche all’apertura delle offerte relative alla documentazione amministrativa, ferma la necessità di procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica in seduta pubblica ed all’esame e valutazione delle offerte tecniche in una o più sedute riservate e all’apertura delle offerte economiche sempre in seduta pubblica.
Irisacqua si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare la congruità dell’offerta in esito a procedure che non prevedano fasi di negoziazione ovvero in procedure che prevedano negoziazioni successive e che abbiano portato ad un risultato finale che faccia sorgere ragionevoli dubbi sulla possibilità di corretta esecuzione del contratto da parte del concorrente.
Detta verifica della congruità va effettuata in contradditorio e attraverso acquisizione di opportuna documentazione.
I chiarimenti sono, preferibilmente, fatti pervenire per iscritto. Diversamente, dei medesimi è fatta menzione nella documentazione di gara.
Solamente laddove preventivamente previsto, il competente Responsabile del Procedimento provvede a negoziare le migliori condizioni economiche nei termini indicati nella Lettera d’Invito.
Le migliori condizioni riservate devono comunque essere formalizzate per iscritto con le stesse modalità dell’offerta originaria.
In ogni caso tutte le operazioni della procedura sono verbalizzate e documentate.
14. Aggiudicazione e stand still
Irisacqua, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice, provvede all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del Codice.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ed è possibile procedere alla consegna in via di urgenza dei lavori dopo tale verifica. In via di urgenza e nei casi in cui sia incompatibile procedere alla verifica della documentazione ai fini dell’efficacia rispetto alle tempistiche imposte nel caso di specie, è possibile procedere a detta consegna anche senza la verifica e nelle more della stessa, il tutto previa adozione di motivato provvedimento in merito.
A seguito della verifica delle operazioni di gara e svolte le eventuali verifiche di congruità dell’offerta, sia essa con sistemi automatici, ove previsti, ovvero mediante puntuale verifica delle giustificazioni prodotte, l’organo amministrativo o il soggetto delegato dallo stesso, dispone l’aggiudicazione con efficacia subordinata all’accertamento dei prescritti requisiti.
Entro 5 giorni l’aggiudicazione è comunicata, a tutti i concorrenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 76 e seguenti del Codice. Dalla ricezione di tale comunicazione decorrono i 30 giorni per la proposizione di eventuali ricorsi al TAR da parte dei concorrenti.
Dopo la presentazione della documentazione richiesta all’aggiudicatario e in esito alle risultanze delle verifiche effettuate sui requisiti oggetto di autocertificazione (in particolare quelli previsti dall’art. 80 del Codice) o di altre verifiche preliminari in ottemperanza alla vigente normativa (antimafia, Documento Unico Regolarità contributiva - nel seguito DURC - cauzione definitiva, etc.), nonché della comprova degli eventuali requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari dichiarati in fase di offerta, l’aggiudicazione diviene efficace e, trascorso il termine dilatorio di 35 giorni, si può procedere alla stipula del contratto alle condizioni di cui al successivo articolo (a meno che, entro i 35 giorni, non venga notificato ricorso al TAR con istanza cautelare, nel qual caso, il termine dello stand still si protrae fino alla decisione dell’istanza cautelare dopo l’udienza davanti al TAR).
In ogni caso la stipula del contratto dovrà essere comunicata nelle stesse forme (cfr. art. 76, Codice) dell’aggiudicazione.
Nei casi di effettiva urgenza la predetta verifica potrà essere effettuata successivamente sotto condizione risolutiva del contratto.
Tutta la documentazione viene conservata agli atti di Irisacqua.
Quanto allo stand still, si mutueranno le norme dell’art. 32, comma 10, del Codice, con riferimento alle ipotesi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b), del Codice e quindi lo stand still non trova applicazione con riferimento ai contratti di valore inferiore ad € 150.000,00 [ciò lo si deduce mutuando la disposizione di cui all’art. 32, comma 10, lettera b) del Codice, che dispone che lo stand still non si applica nell’ipotesi di affidamenti diretti inferiori ad € 40.000,00 (lettera a), art. 36, comma 1 del Codice e di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ma inferiori ad € 150.000,00 (lettera b), art. 36, comma 1 del Codice)]: pertanto, con riferimento allo stand still, trattandosi di norma processuale non si procede ad alcuna elevazione di soglia.
15. Stipula del contratto
La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta (60) giorni da quando l’aggiudicazione diventa efficace.
Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque (35) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, tranne nelle ipotesi sopra indicate di deroga allo stand still. (N.B. lo stesso praticamente non si applica alle procedure per acquisizioni di forniture e servizi oggetto del presente Regolamento in quanto lo stesso è limitato all’ambito del sotto soglia comunitario nel valore indicato per i Settori Speciali).
Se è proposto ricorso al TAR avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.
La formalizzazione documentale dell’affidamento avviene ad opera dei soggetti competenti per delega, tenuto conto del valore, nelle seguenti forme alternative:
a) mediante scambio di corrispondenza commerciale, anche tramite PEC - con richiamo delle condizioni contrattuali previste dalla lettera di invito o dai disciplinari/capitolati, preliminarmente accettate dall’appaltatore in fase di presentazione dell’offerta, oltre ai prezzi definitivi concordati-;
b) mediante scrittura privata, cioè mediante redazione di un testo contrattuale vero e proprio, seppure semplificato, per valori superiori.
In ogni caso dovrà essere rispettata la normativa antimafia.
Restano salve le procedure previste in materia di adempimenti nei confronti dell’ANAC e dell’Osservatorio Regionale, ove previste.
Per tutte le procedure la data di avvenuta stipulazione del contratto va sempre comunicata nelle stesse forme (cfr. art. 76 del Codice) dell’aggiudicazione.
16. Esecuzione in via d’urgenza
E’ consentita l’esecuzione in via di urgenza che deve essere comunque prevista e motivata nel regolamento di gara con ragioni dipendenti da esigenze operative di Irisacqua, con una specifica motivazione da parte del Responsabile del Procedimento in ordine all’effettivo pregiudizio per Irisacqua discendente dalla mancata esecuzione.
In ogni caso la consegna deve essere effettuata solo a seguito dell’intervenuta formalizzazione dell’aggiudicazione e della conoscenza della sua efficacia, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.
Nei casi di urgenza si procederà alla consegna anche a prescindere dall’efficacia dell’aggiudicazione, laddove i tempi per averne effettiva certezza siano incompatibili con le ragioni di urgenza.
17. Fase esecutiva - Contabilità delle forniture e servizi, accordo bonario e transazione
I controlli e verifiche nella fase esecutiva saranno attuati dal Responsabile del procedimento, salva delega o attribuzione del ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto ad altro soggetto interno o esterno in relazione al valore del contratto (maggiore ad € 1.000.000,00) oppure in relazione alla specificità dello stesso e del fatto che richieda specifiche conoscenze e competenze oppure in casi particolari anche a prescindere dai due appena citati.
E’ possibile, nel “sotto soglia”, derogare all’obbligo di applicazione nel “sopra soglia”, di alcune delle norme previste agli artt. da 100 a 113 del Codice in fase esecutiva, con la sola eccezione dell’art. 105 riferita al “subappalto”, che è norma antimafia di ordine pubblico nonché dell’art. 106 del Codice sulle c.d. “modifiche del contratto”.
Pertanto, caso per caso, si deciderà nei singoli Capitolati quali norme applicare fra le seguenti (invece obbligatorie nel “sopra soglia”), suggerendo di applicare in ogni caso i seguenti articoli: 100 (“requisiti per l’esecuzione dell’appalto”, dove si legge che è possibile richiedere “requisiti particolari” per l’esecuzione del contatto, purchè “compatibili” con i principi comunitari e non discriminatori), 108 (“risoluzione” del contratto, in ogni caso però aggiungendo ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del codice civile) e 112 (“appalti e concessioni riservati” a cooperative o imprese sociali). Resta nella facoltà di Irisacqua applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, altre norme del Codice stesso nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale in base alle procedure di qualità aziendali e a specifica valutazione del Responsabile del Procedimento.
La contabilizzazione avrà forme semplificate da valutare caso per caso.
Tenuto conto delle necessità di maggiore snellezza operativa e considerata la maggiore possibilità di risolvere le controversie in sede stragiudiziale, eventuali controversie saranno risolte fra le parti applicando l’art. 206 del Codice che richiama l’art. 205: pertanto si richiamano le norme del Regolamento sull’accordo bonario in tema di lavori.
In ogni caso risulta applicabile l’art. 208 del Codice in materia di transazione nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del referente della committenza (Direttore dell’esecuzione del contratto), senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della fornitura o servizio, qualunque sia l’eventuale riserva iscritta su atti contabili e/o verbali.
18. Riserve
Le riserve - che non verranno prese in esame per quegli importi complessivamente superiori al 15% dell’importo contrattuale o altra percentuale di legge come oggi indicata all’art. 205, per rinvio dell’art. 206 del Codice - dovranno essere iscritte negli atti contabili come previsti e solo in comprovata mancanza degli stessi potrà essere utilizzato l’invio di PEC o raccomandata RR inviata ad Irisacqua nei seguenti termini:
a) nel caso di lettera di consegna: entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di ciascuna lettera, per qualsiasi problematica dovesse insorgere;
b) in ogni altro caso di contabilizzazioni e/o conoscenza di eventi che incidano sull’andamento dell’appalto (ad esempio sospensioni e riprese) o sulla contabilizzazione: entro e non oltre 15 giorni dalla formale e definitiva conoscenza dell’importo contabilizzato e/o dalla formalizzazione dell’evento.
Laddove non sia possibile, per l’impresa, formalizzare una riserva per la mancanza di dati contabili effettivamente valutabili, questa potrà essere formalizzata anche alla fine del servizio o fornitura sempre negli atti contabili e solo in mancanza degli stessi, anche con lettera RRR ed entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla formale e definitiva conoscenza della contabilizzazione.
In ogni caso la riserva, nei termini di cui sopra, dovrà essere immediatamente esplicitata, quantificata e formulata in modo specifico, indicando con precisione le ragioni sulle quali si fonda e senza che vi siano termini ulteriori per qualsiasi altra indicazione, in considerazione dell’urgenza connaturata alle forniture/servizi. Ciò anche nel caso di riserve rispetto le quali non sia possibile un’effettiva quantificazione ed indicando, in tali casi, le specifiche ragioni di tali impossibilità e/o ogni altro elemento utile, integrando poi la riserva con l’effettiva quantificazione quando ciò sia possibile.
Ogni riserva che non fosse stata risolta con apposito accordo bonario, dovrà essere espressamente confermata all’atto di ciascuna successiva verifica informatica dell’importo liquidato per ciascun SAL successivo e ciò nel medesimo termine di 15 giorni. Inoltre tutte le riserve dovranno essere confermate in sede di liquidazione del SAL finale e non rinunciate nella dichiarazione di ultimazione appalto.
Tutte le riserve non iscritte secondo le formalità sopra indicate e non confermate oppure rinunciate nella dichiarazione di ultimazione dell’appalto si intenderanno definitivamente abbandonate e rinunciate.
Sulle riserve non definite con accordo bonario o con transazione o con qualsiasi altro accordo intervenuto nel corso dell’appalto o successivamente, e che non siano state espressamente rinunciate nella dichiarazione di ultimazione dell’appalto, si esprimerà, entro trenta giorni dall’ultimazione di tutta la fornitura o servizio in appalto, il soggetto deputato a formalizzare successivamente le verifiche di conformità o i controlli anche informali sull’appalto e le sue definitive determinazioni verranno previamente sottoposte alla stazione appaltante e poi formalmente comunicate all’impresa via PEC o raccomandata RR, la quale avrà 60 giorni dalla ricezione della predetta determinazione, a pena la decadenza, per adire l’Autorità giudiziaria ordinaria. L’impresa prende atto che la mancata proposizione dell’azione in giudizio entro il predetto termine comporterà il venir meno di ogni suo diritto ed azione.
19. Verifiche di conformità in corso di forniture o di prestazione dei servizi ed eventuale contabilità Non essendovi un obbligo di applicare la normativa sulle verifiche di conformità, il RUP potrà o meno applicare eventuali modalità di controllo e di contabilizzazione stabilite nel relativo contratto, anche a campione, secondo termini dipendenti dalla specificità della fornitura/servizio e dall’interesse aziendale. Resta nella
facoltà per Irisacqua di prevedere, negli atti contrattuali, l’eventuale verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione qualora ritenuto opportuno.
In ogni caso la verifica di conformità non può essere effettuata da soggetti che abbiano partecipato alle procedure di acquisizione.
La verifica di conformità, ove prevista, è normalmente eseguita attraverso la forma dell’attestato di conformità.
20. Garanzie e coperture assicurative
Gli avvisi, i bandi, le lettere d’invito/interpello e le richieste d’offerta specificheranno la natura, l’entità e le modalità delle cauzioni/garanzie richieste a copertura del rischio di mancata sottoscrizione del definitivo affidamento dei lavori e degli oneri derivanti da inadempimento o inesatto adempimento contrattuale, verificando caso per caso quali delle norme previste dal Codice applicare (considerato che le norme sulle garanzie non sono obbligatorie nemmeno nel “sopra soglia”) e che pertanto Irisacqua è legittimata a richiederne di diverse.
Irisacqua ha la facoltà di inserire nei capitolati/disciplinari eventuali polizze di responsabilità civile per danni cagionati a beni, opere, impianti, anche preesistenti della stessa, e per danni cagionati a terzi, in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire nonché fideiussioni a garanzia dell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi dell’appaltatore per i quali il committente è solidalmente responsabile, attenendosi ai principi previsti dal Codice.
Per affidamenti di importo inferiore a € 80.000,01, in luogo della cauzione definitiva Irisacqua potrà costituire una adeguata garanzia a suo favore, a copertura degli impegni contrattuali, tramite una trattenuta degli importi dovuti all’appaltatore, pari al 10% dell’importo dell’affidamento, che sarà svincolata ad esito positivo delle prestazioni e ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano evidenziato inadempienze entro i termini di legge.
L’interpello, gli avvisi, i bandi, le lettere d’invito e le richieste d’offerta, laddove necessario in ragione dell’importo contrattuale, specificheranno inoltre che le Polizze richieste a norma di legge, dovranno contenere appendice di vincolo in favore delle Banche finanziatrici di Irisacqua.
21. Subappalti e subaffidamenti
Il subappalto sarà consentito nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice.
22. Sicurezza nell’ambito delle forniture e servizi
Nel solo caso in cui, tenuto conto della particolarità della fornitura e/o del servizio, fosse eventualmente necessario attivare anche un cantiere edile si procederà nei termini di cui alla normativa sui cantieri contenuta nel titolo IV del Testo unico della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tenuto conto della necessità di nominare le figure dei coordinatori nel caso di presenza, anche non contemporanea, di due operatori.
Laddove non sia necessario attivare un cantiere edile, si procede ai sensi dell’art. 26 del predetto Testo Unico Sicurezza o approntando apposito DUVRI, ove necessario, oppure nominando un apposito Responsabile.
In entrambi i predetti casi in cui vi sia l’obbligo di redigere il PSC o il DUVRI (oppure venga nominato un apposito responsabile), gli atti di gara o includeranno i suddetti documenti o verrà indicato il citato responsabile ed in ogni caso verrà indicata la quota parte del valore dell’appalto relativa ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
In ogni caso la documentazione e/o i piani concernenti la sicurezza formano parte integrante del contratto.
23. Varianti e ripetizione
L’art. 106, Xxxxxx è applicabile a tutti i “settori speciali” (quindi anche alle Imprese Pubbliche”) nel “sopra soglia” per espresso richiamo. E’ però consigliabile, anche nel sotto soglia per la redazione e approvazione di varianti in corso d’opera, seguire comunque il regime di cui al citato art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2, del Codice e purché non sia alterata la natura generale del contratto.
Nel regime di cui al comma 1, lettera c), punto 1), dell’art. 106, Codice, quando le necessità di modifica siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per Irisacqua, le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, nonché per errore progettuale nei limiti di cui all’art. 106, comma 2, del Codice. Nei soli casi di cui al comma 2 dell’art. 106 le varianti devono anche rispettare i limiti ivi indicati alle lettere a) e b). Se le varianti, diverse da quelle per errore progettuale, superano il quinto d’obbligo, l’appaltatore ha diritto di sciogliersi dal contratto (art. 106, comma 12, del Codice). Irisacqua si riserva il diritto di incrementare in corso di esecuzione l’importo dei lavori per motivi propri ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del Codice. Nelle ipotesi previste dall’art. 106, comma 1, lettera b) del Codice e cioè per i lavori supplementari che si siano resi necessari anche se non inclusi nell’appalto iniziale, i medesimi possono essere eseguiti dal contraente
originale a condizione che l’eventuale aumento del prezzo non superi il 50% del valore del contratto iniziale e che l’eventuale modifica dell’esecutore possa comportare le seguenti conseguenze:
- non sia praticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;
- comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.
24. Forniture o servizi supplementari, ripetizione
Nelle ipotesi previste dall’art. 106, comma 1, lettera b) del Codice e cioè per le forniture ed i servizi supplementari che si sono resi necessari anche se non inclusi nell’appalto iniziale, i medesimi possono essere eseguiti dal contraente originale a condizione che l’eventuale aumento del prezzo non superi il 50% del valore del contratto iniziale e che l’eventuale modifica dell’esecutore possa comportare le seguenti conseguenze: non sia praticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o
interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.
Norma di chiusura del sistema degli affidamenti di Irisacqua nel raccordo con il MOG 231 adottato da Irisacqua stessa
Irisacqua ha adottato il proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/01 così come integrato, a seguito della normativa anticorruzione, del Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
Tutti i destinatari del Modello, nello specifico riferimento alla materia oggetto dal presente Regolamento, siano essi amministratori, dirigenti, dipendenti, terzi coinvolti nella procedure di affidamento, terzi affidatari, hanno l’obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento, adottati da Irisacqua, nonché a tutti i principi e misure di organizzazione, gestione e controllo, delle attività aziendali definite nel Modello Organizzativo 231 di Irisacqua.
Nell’individuazione del Miglior Contraente a cui affidare i rapporti negoziali per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di servizi e forniture, nonché nella pattuizione delle Condizioni Generali di Contratto, è fatto obbligo di operare secondo la Normativa Vigente ed i Criteri da essa previsti, agendo altresì con Imparzialità Oggettività Trasparenza Correttezza e Buona Fede nella scelta del Miglior Contraente cui affidare tali Rapporti Negoziali e nella regolamentazione degli stessi.
A fronte di quanto previsto nella Normativa di riferimento Irisacqua pone il divieto, nei Rapporti Negoziali con i Xxxxx e con qualsiasi altro Interlocutore con il quale i Destinatari del MOG 231 di Irisacqua dovessero venire in contatto per motivi di lavoro, di accettare compensi e/o omaggi e/o trattamenti di favore di valore più che simbolico. Gli stessi Xxxxxxxxxxx hanno l'obbligo di segnalare al proprio Responsabile Gerarchico, alla Direzione Aziendale all’Organismo di Vigilanza nonché al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza, eventuali comportamenti contrari in violazione di quanto disposto.
In egual misura è vietato corrispondere indebiti compensi, omaggi, favori di valore più che simbolico e comunque estranei alle consuetudinarie relazioni di cortesia nell'intento di favorire illecitamente gli interessi di Irisacqua stessa o del Terzo nel relazionarsi con Essa, ovverosia a creare una Disparità di Trattamento tra i Terzi. In presenza di un Conflitto di Interessi nel relazionarsi con il Terzo, se finalizzato all’instaurazione di un Rapporto Negoziale, i Destinatari sono obbligati a rimettere la propria attività al proprio Responsabile Xxxxxxxxxx, informandolo prontamente.
La violazione da parte di Terzi di principi e misure di organizzazione ,gestione e controllo, delle attività aziendali definite nel Modello Organizzativo 231 di Irisacqua, rappresenta, se accertata, inadempimento contrattuale che legittima, da parte di Irisacqua stessa, la risoluzione unilaterale del contratto in essere, fatto salvo il risarcimento del danno causato, comporta altresì valutazione negativa che inciderà sui Rapporti Negoziali futuri con il medesimo soggetto.