DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
FORNITURA DI
“BASIC SUBSCRIPTION AND SUPPORT” DEL PRODUTTORE “VMWARE”
PER IL PERIODO 2019-2022
CAPITOLATO SPECIALE
INDICE
Art. 1 – Oggetto della fornitura e corrispettivo 3
Art. 2 – Caratteristiche della fornitura 3
Art. 3 – Ulteriori precisazioni tecniche sulla fornitura 5
Art. 4 – Durata e parti del contratto. Sospensioni 6
Art. 5 - Modalità di fatturazione e pagamento 6
Art. 6 – Verifiche ed emissione del certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) 6
Art. 7 – Organizzazione e gestione del rapporto contrattuale 7
Art. 8 – Penali e rispetto dei livelli di servizio 8
Art. 9 – Osservanza delle norme in materia di lavoro 8
Art. 10 – Risoluzione del contratto 9
Art. 11 – Recesso 9
Art. 12 – Modifiche del contratto 9
Art. 13 – Subappalto 9
Art. 14 – Revisione e invariabilità dei prezzi 10
Art. 15 – Garanzie 10
Art. 16 – Trattamento dati. Obblighi di riservatezza 10
Art. 17 – Foro competente 11
Art. 1 – Oggetto della fornitura e corrispettivo
1 - Il Comune di Firenze ha necessità di acquisire i servizi di mantenimento delle sottoscrizioni e del supporto dei prodotti della suite di virtualizzazione vSphere del produttore VMware.
2 - Fanno parte della presente fornitura tutti i seguenti codici per le sottoscrizioni e il supporto della
suite del produttore di cui all’art. 1.1, secondo le quantità e le durate vincolanti indicate:
NR. CONTRATTO e CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE PRODOTTO | QUANT. | PERIODO |
Nr. 465509135 | vSphere 6 Ent Plus f/1Prc | 6 | 23/10/2019 |
VS6-EPL-G-SSS-C | 3 Years Basic Subscription and Support | (sei) | 03/02/2022 |
Nr. 463373563 VS6-EPL-G-SSS-C | vSphere 6 Ent Plus f/1Prc 3 Years Basic Subscription and Support | 24 (venti quattro) | 09/08/2019 03/02/2022 |
Nr. 41521677 | vCenter Server 6 Std for vSphere 6 | 2 | 05/09/2019 |
VCS6-STD-G-SSS-C | 3 Years Basic Subscription and Support | (due) | 03/02/2022 |
Nr. 435217615 | vSphere 6 Std f/1Prc | 4 | 09/06/2020 |
VS6-STD-P-SSS-C | 3 Years Basic Subscription and Support | (quattro) | 03/02/2022 |
3 - Tale fornitura ha durata limitata al periodo indicato e senza alcuna modalità di rinnovo automatico.
4 - Il supporto deve essere garantito con un livello di servizio come previsto dal vendor stesso, quindi indicativamente non inferiore a 10 (dieci) ore al giorno, da lunedì a venerdì non festivi con orario giornaliero di copertura dalle 8:00 alle 18:00 (fuso orario Italia), tempo di presa in carico entro il giorno lavorativo successivo a quello di apertura della chiamata di supporto (next business day), numero di richieste illimitato, accesso online a documentazione e knowledge-base, possibilità di aggiornamenti e download di patches/fixes/updates/upgrades.
NB: i livelli di servizio dettagliati (alla data di compilazione) sono reperibili al seguente indirizzo:
xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx re-basic-support-datasheet.pdf
5 - Il corrispettivo della presente fornitura è pari a complessivi € , oltre IVA 22%, per un totale di € , .
Art. 2 – Caratteristiche della fornitura
1 - Preso atto che tutti i sistemi informatici e i software oggetto della fornitura sono normalmente disponibili sul mercato, puntualmente identificati da codici stabiliti dal produttore, già noti al committente e non sono richiesti servizi specialistici né particolari attività che possano motivare una comparazione o una valutazione tecnica a punteggio, anzi si tratta di moduli e prodotti software con caratteristiche ben standardizzate e condizioni stabilite dal mercato, il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo (art. 95 comma 4 lettera b del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.).
2 - In considerazione dei tempi giuridico-amministrativi intercorrenti tra la predisposizione della documentazione tecnica posta a base di gara e la conclusione della gara stessa, con conseguente possibile obsolescenza o ritiro dal mercato dei prodotti indicati, è consentito ai fornitori di presentare moduli, software o articoli sostitutivi del tutto equivalenti e similari a livello tecnologico, prestazionale, funzionale, quantitativo e capacitivo. Questa possibilità è riconosciuta espressamente nell’eventualità che nel frattempo il produttore originale abbia rimosso dal listino alcuni degli articoli a causa di innovazioni tecnologiche o obsolescenza o evoluzione programmata dei sistemi. La sostituzione è ammessa solo con codici, articoli e software tecnologicamente “similare” a quelli in elenco e solo se non più disponibili i vecchi nel listino del vendor perché, appunto, sostituiti con quelli nuovi offerti in alternativa.
3 - La presentazione di software o articoli diversi, pertanto, è permessa purché esclusivamente siano prodotti e certificati dal vendor e che venga garantita la completa copertura di tutte le funzioni e caratteristiche di protezione che i sistemi originali riportati nell’elenco assicurano e che tali funzioni risultino presenti, comprese e già attivate nelle sottoscrizioni sostitutive offerte. Cioè i nuovi moduli/articoli/software dovranno sempre e comunque essere in grado di venire attivati all’interno nell’infrastruttura informatica senza creare anomalie, guasti, malfunzionamenti o disservizi e offrire un livello di funzionalità e servizi similari e paritetici (o superiori) ai sistemi/software precedenti.
4 - Il Comune di Firenze ha attivo con il produttore un contratto, ormai pluriennale, di supporto e di mantenimento delle sottoscrizioni. Viene richiesto al fornitore di collegare il mantenimento della protezione esistente e le sottoscrizioni a tale contratto e all’account del Comune usato sul sito web on-line di supporto per avere un unico punto di riferimento e di accesso dal quale aprire le chiamate di assistenza e supporto, rilevare le scadenze e recuperare i codici di attivazione. I riferimenti contrattuali da utilizzare sono i seguenti:
Company Name = Comune di Firenze Procurement Contact = SISTEMI INFORMATIVI Customer Number = 3419714270
Vendor Account = 113435980
5 - L’impresa dovrà fornire sottoscrizioni di prodotti, codici di attivazione e/o relative licenze della suite/software/middleware, se richiesti o necessari per la fornitura, di tipo originale e rilasciati appositamente dal produttore/vendor per il Comune di Firenze.
6 - I prodotti e gli articoli forniti non devono richiedere, per il loro, aggiunte vincolanti o successive di componenti hardware e/o software e/o firmware e/o ulteriori licenze o codici di attivazione o, comunque, modifiche successive che comportino spese aggiuntive o un qualsiasi tipo di costo e/o di aggravio economico per l’Ente per tutta la durata contrattuale.
7 - I prodotti offerti devono essere ancora presenti sul mercato, tutt’ora in produzione/sviluppo e oggetto del servizio di supporto e di aggiornamento da parte del produttore stesso, si veda in tal senso i precedenti art. 2 comma 2 e 3.
8 - Il fornitore dovrà attivare tali sottoscrizioni di prodotti per il Comune di Firenze e a tal fine, il committente, potrà effettuare tutti i controlli ritenuti opportuni per verificarne l’origine, anche contattando direttamente il produttore ufficiale dei sistemi software e chiedendone una verifica o certificazione ufficiale.
9 - Ad integrazione di quanto già richiesto, tutte le sottoscrizioni, gli eventuali i prodotti e gli
articoli forniti dovranno essere conformi con la normativa vigente, italiana ed europea.
10 - Una volta conclusa la procedura e aggiudicata la fornitura, i canali di comunicazione da utilizzare (PEC, numero verde, e-mail, web-ticketing, ecc.) e le modalità o il workflow per i contatti tra Comune di Firenze e fornitore saranno concordati direttamente. Si precisa che l’apertura e/o la chiusura dei ticket con il vendor avverranno normalmente in modo diretto da parte del personale tecnico del Comune di Firenze. Rimane comunque aperta la possibilità, in particolari situazioni, del coinvolgimento di personale del fornitore; il coinvolgimento avverrà sempre in accordo con i tecnici dell’Ente ai quali il fornitore dovrà garantire un supporto per collaborare nella positiva conclusione della situazione venutasi a creare, ad esempio se sono state rilevate eventuali carenze proprio con il vendor.
Come riferimento iniziale dei contatti, può essere impiegata la mail dell’unità sistemisti dell’Ente: “po.sistemi AT xxxxxx.xx.xx”.
Art. 3 – Ulteriori precisazioni tecniche sulla fornitura
1 - Il Comune di Firenze ha in esercizio un’infrastruttura informatica virtuale principale di elaborazione dati, costituita da un’architettura altamente integrata e convergente di apparati informatici in ambito ICT (Information and Communications Technology) che realizzano alcuni cluster centralizzati per la virtualizzazione dei sistemi informatici dell’Ente; infrastruttura ospitata presso il data center di Regione Toscana denominato “TIX” (Tuscany Internet eXchange). Si viene così a prospettare un preciso paradigma informatico, denominato generalmente “private cloud”, che è stato realizzato sfruttando la soluzione tecnologica di virtualizzazione basata sulla suite VMware vSphere della tipologia “Enterprise”.
2 - Negli anni tale infrastruttura si è evoluta progressivamente con software dalla versione 3.x alla versione 6.x e viene costantemente aggiornata con patches, bug fixes, updates & upgrades senza necessità di acquisire di volta in volta nuove licenze in quanto gli aggiornamenti sono compresi nel rinnovo annuale della sottoscrizione.
3 - Considerato:
• l’importanza strategica dell’infrastruttura realizzata per l’erogazione della quasi totalità dei servizi dell’Ente (bilancio, obiettivi, personale, anagrafe, ecc.)
• la costante crescita del numero e delle risorse assegnate ai sistemi virtuali;
• la continua richiesta di nuovi ambienti, applicativi, software e servizi in ambito virtualizzato;
• che i rinnovi sono economicamente molto più vantaggiosi rispetto agli acquisti di licenze software nuove;
• che tale contratto non è frazionabile al di sotto dell’anno;
• preso atto che per rispondere alla particolare combinazione di prodotti e di codici in possesso del Comune di Firenze, oltre a rispettare le quantità, il periodo di attivazione e le diverse scadenze, è necessario far riferimento ad un’offerta che coinvolge un unico partner del vendor e articolata in modo esatto come combinazione di codici;
il Comune di Firenze ha necessità di mantenere attive le sottoscrizioni e il supporto per le soluzioni tecnologiche della suite di virtualizzazione del vendor indicato, come già precisato negli artt. 1 e 2.
Art. 4 – Durata e parti del contratto. Sospensioni
1 - Il presente contratto, quindi la fornitura dei codici di mantenimento previsto delle sottoscrizioni e del supporto, avrà durata fino al 03/02/2022 come indicato nell’art. 1 comma 2 e tale periodo dovrà risultare verificabile dal sito del produttore del sistema.
2 - Le condizioni di cui al presente capitolato hanno validità per tutta la durata contrattuale e per l’eventuale estensione in attesa del successivo rinnovo (successivo comma).
3 - La durata del contratto può essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente fino ad un massimo di quattro mesi come previsto all’art.106 comma 11 del Lgs.50/2016.
Art. 5 - Modalità di fatturazione e pagamento
1 - Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell’Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.).
2 - Per la fatturazione si prevede la seguente tempistica:
• 50% (cinquanta percento) dell’importo totale dopo l’ordine e il riscontro sul sito del vendor dell’attivazione del supporto per tutto il periodo richiesto;
• 50% (cinquanta percento) dell’importo dopo 1 (uno) anno solare dal precedente pagamento.
3 - Il pagamento in favore del fornitore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il fornitore dovrà sempre riportare obbligatoriamente nelle fatture gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.
4 - Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate:
Direzione Sistemi Informativi - Comune di Xxxxxxx - Xxx X. Xxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxxx
che curerà le procedure per la loro liquidazione.
5 - Il fornitore provvederà all’invio delle stesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) .
6 - Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
7 - Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.
Art. 6 – Verifiche ed emissione del certificato di regolare esecuzione (C.R.E.)
1 - Tenuto conto delle caratteristiche della prestazione oggetto del presente capitolato, le verifiche sulla stessa si svolgeranno nel corso dell’esecuzione del contratto con successiva emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.). Le verifiche sulla prestazione resa dal fornitore verranno eseguite dal personale tecnico dell’Ente e si svolgeranno con controlli
sull’effettiva attivazione del mantenimento attivo delle protezioni e delle sottoscrizioni direttamente con il produttore e/o tramite gli strumenti di verifica interattiva web e on-line che lo stesso mette a disposizione.
2 - In esito alle verifiche di cui al precedente comma, il committente (RUP) emetterà, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il C.R.E., attestante che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, è stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.
Art. 7 – Organizzazione e gestione del rapporto contrattuale
1 - Fanno parte del contratto:
- La documentazione di gara
- Il presente Capitolato
2 - Il Comune di Firenze – Direzione Sistemi Informativi (DSI), se ritenuto necessario, provvederà a nominare un Direttore dell’Esecuzione del Contratto allo scopo di assicurare la regolare esecuzione del contratto stesso verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3 - Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), che può coincidere con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), può avvalersi allo scopo di uno o più assistenti.
4 - Tutte le comunicazioni ufficiali della Ditta in merito alla fornitura dovranno essere indirizzate al direttore dell’esecuzione del contratto e, eventualmente, in copia a terzi come richiesto. Analogamente tutte le comunicazioni del Comune saranno indirizzate ai referenti della Ditta.
5 - Il direttore dell’esecuzione del contratto, ove verifichi che uno o più servizi erogati non abbiano raggiunto i risultati previsti o siano stati eseguiti in modo difforme dalle prescrizioni del presente capitolato, ne dispone il rifacimento.
6 - Il fornitore ha l’obbligo di predisporre appositi canali di comunicazione dedicati quali: telefono, mail, PEC, etc.
7 - Il fornitore dovrà nominare, nella propria offerta, un referente tecnico e un referente commerciale (possono essere anche la stessa persona) con il compito di rappresentare e impegnare la ditta stessa nella fase esecutiva del contratto. Tali responsabili saranno gli interlocutori dell’Ente ogniqualvolta si presentino problemi nell’erogazione dei servizi oggetto della presente fornitura.
8 - Il fornitore si assume tutte le responsabilità inerenti eventuali infortuni o danni a persone o cose arrecati all’Ente o a terze parti, durante lo svolgimento di attività.
9 - Il fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative, regolamenti e norme contrattuali vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
Art. 8 – Penali e rispetto dei livelli di servizio
1 - Nel caso che i livelli di servizio (SLA) previsti dal mantenimento in essere della protezione e dal supporto sulla suite software del vendor non siano rispettati (art. 1), l’Ente si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelarsi nei confronti dell’eventuale danno arrecato, quindi le penali sotto riportate sono definite sempre salvo risarcimento del maggior danno.
2 - Per il calcolo delle penali, i valori ottenuti saranno arrotondati sempre per difetto al numero intero tralasciando, quindi, i decimali di euro.
3 - Le penali, in conformità a quanto indicato dal Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., sempre salvo la risarcibilità dell’eventuale maggior danno, saranno applicate nei seguenti casi:
• P01 - ritardo nella presa in carico sulla segnalazione non imputabile al committente, la penale equivale a 1/50.000 (un cinquanta millesimo o 0,02‰) dell’importo di aggiudicazione per ogni ora intera (escluse le frazioni) lavorativa di ritardo nell’intervallo indicato, giorni festivi esclusi, quindi per un massimo teorico, pari allo 0,16‰ per ogni giorno lavorativo di ritardo in base ai livelli di servizio previsti (SLA);
• P02 - carenze professionali e/o qualitative nell’espletamento della; qualora le attività e gli interventi svolti, le tempistiche (ad es. per la consegna, l’attivazione, il collaudo, la diagnosi, etc.), il personale tecnico coinvolto non rispondano ai livelli di professionalità richiesti, non siano corrispondenti alle scadenze richieste, o non siano di un livello qualitativo soddisfacente, il Comune invierà una prima comunicazione formale di richiamo al fornitore ed eventualmente al vendor con l’indicazione dettagliata delle carenze rilevate. A tale prima comunicazione, fornitore e vendor dei prodotti, se coinvolto, possibilmente congiuntamente e in modo coerente, devono rispondere entro 5 (cinque) giorni lavorativi indicando i comportamenti e le soluzioni poste in essere, entro al massimo 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data della risposta, per risolvere le criticità e le carenze. Qualora si verificassero successivamente i medesimi problemi di qualità e/o di inadeguatezza, il Comune potrà inviare una seconda comunicazione di richiamo e applicare contestualmente una penale di 1/2.000 (un due millesimo o 0,50‰) al giorno lavorativo per ogni episodio contestato. Al perdurare dei problemi l’Ente potrà continuare ad applicare le penali come sopra specificato.
Art. 9 – Osservanza delle norme in materia di lavoro
1 - Il fornitore è tenuto all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.
2 - A richiesta dell’Amministrazione il fornitore è tenuto, in ogni momento, a dimostrare la regolare applicazione delle norme contrattuali di lavoro, delle norme assicurative, previdenziali e antinfortunistiche relative al personale dalla stessa impiegato.
3 - Si evidenzia che le attività ed i servizi oggetto dell’affidamento di cui trattasi non interferiscono con quelle di questa Azienda in maniera tale da creare rischi, quindi, il conseguente importo degli oneri della sicurezza per rischio da interferenze è pari a zero.
Art. 10 – Risoluzione del contratto
1 - Tutte le clausole del presente Capitolato sono essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre un’immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati.
2 - Le inadempienze del fornitore devono essere contestate per iscritto dall’Amministrazione Comunale con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e danno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza del termine stabilito.
3 - In tal caso, l’Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti del fornitore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi con l’incameramento della garanzia definitiva e, e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.
4 - In caso di risoluzione, per la quale sarà dato preavviso di almeno 15 giorni, sarà dovuto unicamente il compenso per il servizio svolto fino al momento dell’interruzione.
5 - In ogni caso, pur in presenza di risoluzione, il fornitore sarà tenuto ad effettuare le prestazioni strettamente necessarie, richieste dal committente, per consentire il subentro del nuovo appaltatore.
6 - L’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:
a) Cessione del contratto, dell’attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell’impresa, fallimento;
b) Fallimento o altre cause che possano pregiudicare l’espletamento del servizio, salvo il recupero dei maggiori danni sulla garanzia definitiva.
7 - La risoluzione del contratto è disposta con atto dell’organo competente da notificare al fornitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 11 – Recesso
1 - Il recesso dal contratto è soggetto alla disciplina dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 12 – Modifiche del contratto
1 - Le modifiche, nonché le varianti del presente contratto devono essere autorizzate dal RUP. 2 - Si applicano in ogni caso le disposizioni dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 13 – Subappalto
1 - È vietata qualunque cessione di tutto o di parte della fornitura ad altre ditte sotto pena di risoluzione del contratto, nonché del risarcimento di ogni eventuale conseguente danno.
2 - L’affidatario potrà affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto previa
autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) all'atto dell'offerta il fornitore abbia indicato le attività che intende subappaltare o concedere in cottimo;
b) il fornitore dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
c) il subappaltatore sia in possesso dei necessari requisiti di ordine speciale.
3 - Qualora l’appaltatore si sia riservato in sede di gara la facoltà di ricorrere al subappalto, lo stesso potrà essere autorizzato nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
4 - Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/22016.
Art. 14 – Revisione e invariabilità dei prezzi
1 - Il rischio dell’esecuzione del presente appalto è a totale carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica al presente appalto. E’ possibile procedere alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs.n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell’Appaltatore.
2 - Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all’appalto, tutto incluso e nulla escluso, per la completa attuazione dell’appalto.
3 - Il fornitore, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell’offerta.
Art. 15 – Garanzie
1 - Il fornitore, a garanzia del regolare adempimento della fornitura, sarà tenuto a prestare una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’art. 103 comma 1 e 2 D. Lgs. 50/2016.
2 - La mancata costituzione della suddetta garanzia entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del committente determina la decadenza dell’affidamento.
3 - La garanzia fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale, è svincolata secondo le modalità previste dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016.
Art. 16 – Trattamento dati. Obblighi di riservatezza.
1 - Il fornitore è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (e in particolare quelle contenute nel regolamento UE 2016/679) con specifico riferimento alle misure di sicurezza adeguate, al rispetto dei principi di privacy by design e privacy by default, nonché delle prescrizioni specificatamente dal Titolare e suoi delegati
durante l’espletamento della fornitura.
2 - Con la sottoscrizione del presente capitolato il fornitore assume, nella persona indicata come referente della presente fornitura, il ruolo, gli obblighi e le responsabilità del responsabile privacy ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016.
3 - Il fornitore provvede ad individuare al proprio interno, ai sensi del medesimo art. 28, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per l’esecuzione del presente Capitolato.
4 - Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della presente fornitura, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5 - Al termine della esecuzione della presente fornitura, il fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 xx.xx. e Regolamento UE 675/2016) e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione al committente dei predetti dati ed informazioni.
6 - L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
7 - Il fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza sopra indicati.
8 - In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare da tale comportamento al committente.
Art. 17 – Foro competente
1 - Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’appalto e del relativo contratto.
2 - È escluso il ricorso all’arbitrato e alla commissione. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D. lgs. n. 50/2016.
3 - Per tutto quanto non diversamente previsto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di forniture.