Contract
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LE GUIDE
CONTRATTO
MISTO
Settembre 2021
INDICE
I. PREMESSA pag. 3
II. CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO ...........................................................pag. 4
III. CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO .............................................................pag. 6
Obblighi dell’agente………………………………………………………………………..………..….pag. 8
Provvigioni .........................................................................................................pag. 9
Tutele ................................................................................................................ pag. 14
IV. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.............................................. pag. 15
Trasformazione del rapporto di lavoro subordinato da part-time a full-time… pag. 15 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in “contratto misto”
per il personale già dipendente........................................................................ pag. 00
X. XXXXXX X XX CONTRATTO MISTO ....................................................................... pag. 17
Polizza professionale ....................................................................................... pag. 17
Rappresentanza ................................................................................................ pag. 17
Obiettivo ........................................................................................................... pag. 17
I. PREMESSA
Il contratto “misto” è stato introdotto, in via sperimentale, il primo febbraio del 2017 ed è frutto della contrattazione tra azienda e sindacati, che ha portato alla sottoscrizione del “Protocollo per lo sviluppo sostenibile” del Gruppo Intesa Sanpaolo.
L’obiettivo di questa misura sperimentale era quello di porre un freno all’utilizzo, sempre più massiccio, delle collaborazioni autonome “piene”, prive di qualunque forma di tutela.
Intesa Sanpaolo, in questo modo, è diventata la prima azienda italiana ad offrire questa tipologia di contratto, che rappresenta un'assoluta novità nel nostro ordinamento.
Con il lavoro “misto” sono attivati, in capo alla stessa persona, due contratti di lavoro paralleli, che rimangono indipendenti l’uno dall’altro, ciascuno assoggettato alla propria specifica disciplina contrattuale.
In particolare, il Lavoro Misto prevede:
• un CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO part-time a tempo indeterminato, che costituisce il rapporto di base;
• un CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO come consulente finanziario.
Per favorire l’assunzione di personale con questa tipologia di contratto, l’Azienda offre la possibilità, a neolaureati o a candidati non iscritti all’Albo dei consulenti finanziari, di partecipare a stage extra-curricolari, con specifici percorsi formativi finalizzati alla preparazione dell’esame per consulente finanziario.
Tale iniziativa formativa può essere erogata direttamente dall’Azienda o
indirettamente tramite apposite convenzioni, con una durata di circa 6 mesi.
Lo stage, attraverso l’attività lavorativa svolta, consente di acquisire i requisiti
professionali previsti dalla normativa MiFID2.
Ai partecipanti è riconosciuto:
• il rimborso del costo sostenuto per l’iscrizione all’Albo (185 euro);
• un’indennità mensile di 600 euro.
II. CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il contratto di lavoro di tipo subordinato è:
• a tempo indeterminato;
• part-time di tipo verticale di 15 ore oppure di 22 ore e 30 minuti, articolato in 2 o 3 giorni lavorativi settimanali.
Attualmente l’azienda applica esclusivamente un part-time verticale che si svolge, di norma, il lunedì e il martedì (15 ore settimanali).
Al personale neoassunto è applicato il CCNL del Credito, con inquadramento nella 3aarea professionale 1° livello retributivo.
Il personale neoassunto con contratto misto beneficia della normativa di secondo livello di Gruppo, in particolare:
•
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Dopo il superamento del periodo di prova, possibilità di iscriversi al Fondo Pensione di Gruppo, beneficiando della contribuzione aziendale prevista dagli accordi di Gruppo tempo per tempo vigente.
•
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Possibilità di iscriversi al Fondo Sanitario Integrativo di Gruppo, alle regole e con le modalità e tempistiche previste dal Fondo. A fronte dell’iscrizione il datore di lavoro verserà un contributo annuale rivalutabile annualmente.
•
CONDIZIONI AGEVOLATE AL PERSONALE
Possibilità di chiedere l’applicazione delle condizioni comuni a tutto il Gruppo.
•
PACCHETTO GIOVANI
Al personale assunto a tempo indeterminato nell'ambito delle aree professionali, con età anagrafica, al momento dell'assunzione, non superiore a 30 anni, sarà applicato dal 12 aprile 2021 o dalla data di assunzione se successiva e per i periodi di seguito specificati il c.d. "Pacchetto giovani", che prevede:
Previdenza complementare - La contribuzione aziendale è riconosciuta nella misura del 6% delle voci stipendio, scatti di anzianità, ed importo ex ristrutturazione tabellare, per una durata di 5 anni dalla data di assunzione. Trascorso tale periodo sarà applicata l'aliquota minima tempo per tempo prevista per i Dipendenti del Gruppo ISP.
•
Bonus Casa - Al fine di favorire l'acquisto della casa di abitazione da parte dei Dipendenti, nel caso di acquisto della stessa entro i 10 anni dalla data di assunzione, l’Azienda riconosce un importo lordo una tantum di € 1.750 o, in alternativa, di versare tale somma come contributo aziendale (sempre una tantum) alla propria posizione individuale di previdenza complementare (“zainetto”).
•
Bonus nascita figli - Nel caso di nascita figli entro i 10 anni dall'assunzione, l'Azienda verserà, per ogni figlio, un importo lordo una tantum di € 1.000, previa accensione da parte del genitore di un rapporto vincolato al minore (senza commissioni) o, in alternativa, di versare tale somma come contributo aziendale (sempre una tantum) alla posizione individuale di previdenza complementare attivata dal Dipendente in favore del figlio a carico.
III. CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
Parallelamente al contratto di lavoro subordinato part-time, il personale assunto con contratto misto sottoscriverà un contratto di lavoro autonomo di consulente finanziario.
Il personale dovrà possedere i requisiti richiesti per lo svolgimento di attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede ed essere iscritto all’Albo previsto dal Testo Unico della Finanza, come modificato dalla Legge 208/2015.
Il contratto di consulente finanziario resterà assoggettato esclusivamente alla relativa disciplina legale e contrattuale, e potrà essere stipulato come contratto di mandato o di agenzia, ai sensi degli artt. 1703 cc e seguenti ovvero agli artt. 1742 cc e seguenti.
In fase applicativa l’Azienda ha deciso che il contratto di lavoro autonomo sarà stipulato come contratto di agenzia.
Il contratto di agenzia è un contratto con il quale una parte, detta “agente”, assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra parte, detta “preponente”, contro retribuzione, la conclusione di contratti di una zona determinata.
L’incarico di consulente abilitato all’offerta fuori sede sarà offerto per un periodo
iniziale non superiore a due anni.
Non è consentito stipulare contratti di lavoro autonomo o subordinato con datori di lavoro direttamente o indirettamente in concorrenza con la Banca.
Il consulente finanziario:
• si coordina con il direttore commerciale di riferimento, o persona da lui incaricata, e non è gerarchicamente sottoposto al direttore della filiale dove lavora come dipendente;
• utilizza profilature informatiche distinte da quelle utilizzate per l’attività di lavoro dipendente. Durante l’attività svolta in filiale non può accedere, né operare, con il profilo di consulente finanziario;
• svolge l’incarico quale persona fisica senza avvalersi di collaboratori, con ampia
autonomia, indipendenza e libertà di iniziativa, avvalendosi di mezzi propri;
• svolge l’attività autonoma al di fuori dell’orario di servizio stabilito dal contratto di lavoro subordinato;
• non può svolgere attività autonoma nei periodi di malattia/infortunio che
intervengono nell’ambito del rapporto di lavoro di tipo subordinato;
• è ricompensato con provvigioni per gli affari conclusi nell’ambito dell’attività svolta fuori sede come consulente finanziario, oltre che per la parte esecutiva di tali operazioni, nonché per i clienti e per le masse acquisite.
Il portafoglio dei “clienti assegnati” è di esclusiva pertinenza della Banca e, pertanto, il consulente finanziario è a conoscenza che i clienti hanno rapporti contrattuali unicamente con la Banca ovvero con le società emittenti i prodotti assicurativi che sono offerti dalla Banca per il tramite dell'agente, pur attraverso la costante assistenza, anche successiva al collocamento dei prodotti e servizi, da parte dell'agente stesso.
L'incarico conferito all'agente dal contratto è:
a tempo determinato | |
ha una durata di due anni | |
può essere rinnovato, previo accordo tra le Parti, alle medesime condizioni, ovvero a quelle nel frattempo intervenute | |
è soggetto ad un periodo di prova di 5 mesi (con inizio dalla "Data di Decorrenza"), nel corso del quale il rapporto stesso potrà essere interrotto da ciascuna delle Parti con effetto immediato. |
I requisiti per l’esercizio dell’attività di promotore finanziario sono:
• iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari;
• Iscrizione al Registro delle imprese, sezione ordinaria presso la Camera di
commercio nella cui circoscrizione è iscritta l’impresa;
• richiesta di attribuzione del numero di partita iva all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice attività “66.19.2 – Attività di promotori e mediatori finanziari“;
• iscrizione alla Gestione commercianti dell’INPS, oppure alla gestione speciale se l’interessato svolge il rapporto di lavoro subordinato in maniera prevalente rispetto a quello autonomo;
• iscrizione all’ENASARCO.
OBBLIGHI DELL’AGENTE
L'agente svolge l'incarico quale persona fisica senza avvalersi di collaboratori, con
ampia autonomia, indipendenza e libertà d’iniziativa.
All'agente è fatto obbligo di attenersi, nello svolgimento dell'attività promozionale e nel rapporto con i clienti, alle regole di condotta previste dalle normative e dai regolamenti relativi alla propria attività e a quella della Banca (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il "TUF", il "Regolamento intermediari", "il Codice delle assicurazioni private", la "Normativa antiriciclaggio", la "Normativa privacy" e la "Normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti" e le successive modificazioni ed integrazioni dei predetti provvedimenti), oltre che alle previsioni del contratto, alle linee guida, alle regole, alle procedure e ai codici interni di comportamento della Banca (in particolare modo il "Codice Interno di Comportamento di Gruppo", tempo per tempo vigente).
PROVVIGIONI
A compenso di tutte le attività svolte nell'ambito del contratto, l'agente ha diritto di percepire le provvigioni in relazione all'attività promozionale svolta sul portafoglio dei clienti assegnati ed in base alle percentuali ed alle condizioni previste dal contratto.
Le provvigioni sono di due tipi:
A) PROVVIGIONE DI AVVIAMENTO
È la provvigione relativa all'acquisizione di nuovi clienti sulla base della "raccolta netta" delle attività finanziarie acquisite all'esterno del Gruppo Intesa Sanpaolo, ed in essere entro il termine del 12° mese intero di durata del contratto.
Per nuovi clienti s’intendono:
Clienti - identificati tramite codice fiscale - che non abbiano, né
abbiano avuto negli ultimi 3 mesi, con le Banche del Gruppo:
- rapporti di conto corrente
- carta “Superflash”
- libretto di risparmio
e
che abbiano iniziato il rapporto con la Banca, per la prima volta, tramite l’agente stesso nello svolgimento dell’attività promozionale di cui al contratto.
Clienti che, pur avendo rapporti attivi come meglio definiti nel
precedente punto, siano considerati - d’intesa tra le parti - nuovi clienti in conseguenza dell’apporto di nuove attività finanziarie da parte dell’agente.
Il diritto alla provvigione di avviamento matura al termine del 16° mese di durata del contratto. La provvigione sarà pari all' 1,50% della raccolta netta acquisita dall'agente ed in essere al termine del 12° mese di durata del contratto, al netto di eventuali deflussi di attività finanziarie sui clienti di cui sopra verificatisi tra il 13° ed il 16° mese. All'agente, per 11 mesi a partire dall' 8° mese di durata del contratto, saranno erogati anticipi mensili sulla provvigione di avviamento soggetti a conguaglio alla fine del 16° mese.
B1) PROVVIGIONE DI MANTENIMENTO
Sono le provvigioni relative all'attività di assistenza in materia finanziaria e commerciale effettuata a favore dei clienti assegnati all'agente, calcolate sulla base della redditività gestionale effettivamente generata dall'operatività del portafoglio gestito, redditività articolata nelle quattro componenti di seguito indicate:
UPFRONT
Include la commissione di sottoscrizione su fondi, gestioni patrimoniali, polizze finanziarie, prodotti previdenziali, certificates, obbligazioni di terzi, custodia DA e intermediazione titoli;
RUNNING
Include commissioni dl mantenimento su fondi,
gestioni
polizze
patrimoniali,
finanziarie
e
prodotti previdenziali;
SERVIZIO DI CONSULENZA PERSONALIZZATA
Comprende il margine generato dal servizio di consulenza evoluta attualmente denominato “Valore insieme”
ALTRI SERVIZI
Comprende i margini generati dai prodotti e/o servizi presenti nel portafoglio clienti assegnati all'agente, non ricompresi nelle tre componenti precedenti.
Le aliquote per il calcolo delle provvigioni di mantenimento sono variabili, in funzione dell'operatività (secondo le regole indicate in precedenza) e delle masse gestite (classe patrimoniale) dall'agente, con il seguente schema (ipotizzato):
Classe patrimoniale (mln) | 0 – 5 | 5 – 15 | 15 – 25 | >25 |
Aliquota upfront | 25% | 28% | 31% | 34% |
Aliquota running | 30% | 33% | 36% | 39% |
Aliquota servizio di consulenza | 30% | 33% | 36% | 39% |
Aliquota altri servizi | 15% | 18% | 21% | 24% |
B2) MINIMO PROVVIGIONALE
Al fine di facilitare l’avvio dell'attività, all’agente è riconosciuto un minimo
provvigionale d’importo mensile pari a 1.354,08 euro per la durata di 6 mesi interi. L'importo del minimo provvigionale è corrisposto mensilmente entro il mese successivo rispetto a quello di riferimento.
In caso di conferimento del mandato a partire dal 16° giorno del mese, il minimo provvigionale maturato pro quota, sarà liquidato contestualmente all'importo maturato per il mese successivo al medesimo titolo.
Al termine dell'ultimo mese intero, tra quelli previsti per il riconoscimento del minimo provvigionale, all'agente non sarà più corrisposto alcun importo a tale titolo.
C) PREMIALITÀ SUI COMPORTAMENTI
Ulteriori provvigioni sono riconosciute nella misura ed al verificarsi delle condizioni comunicate anno per anno dalla Banca, con specifica lettera (cd. KPI di conformità), consegnata all'agente entro il primo trimestre di ciascun anno.
Riportiamo di seguito alcuni esempi di monitoraggio dei Kpi di conformità:
clienti con portafoglio adeguato
al profilo finanziario
recessi polizze CPI e
disdette polizze danni no motor
esempi
fruizione dei corsi di formazione obbligatori
(esempio: usura; trasparenza; D.lgs 231/2001; Antiriciclaggio; IVASS; Market abuse)
etc…
La premialità sui comportamenti matura al 31 dicembre di ciascun anno e sarà corrisposta entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Con riferimento a ciascun anno di contratto, l'agente, ove si realizzino le condizioni di volta in volta indicate dalla Banca, avrà diritto ad una maggiorazione del 15% applicata alle provvigioni di mantenimento effettivamente maturate al 31 dicembre, indipendentemente dalla presenza di minimo provigionale di cui alla precedente lettera.
Con riferimento al primo anno di contratto, l’agente, ove si realizzino le condizioni di volta in volta indicate dalla banca, avrà diritto ad una maggiorazione del 5% del minimo garantito previsto per le provvigioni di mantenimento.
D) PREMIALITÀ SULL'ACQUISIZIONE
Dal 13° mese di durata del presente contratto saranno censiti e monitorati mese per mese i nuovi clienti del contratto di agenzia acquisiti dall'agente.
Se il nuovo cliente permane nel portafoglio dell'agente per i 12 mesi successivi all'acquisizione, al termine del 12° mese l'agente matura il diritto ad una somma pari al 50% delle provvigioni di mantenimento maturate, con riferimento a tale nuovo cliente, nei 12 mesi precedenti. Detta somma sarà corrisposta all'agente a titolo di premialità una tantum entro la fine del terzo mese successivo al mese di maturazione.
E) PREMIO DI FEDELTA’
Coloro che alla scadenza del primo biennio confermano il contratto di agenzia
riceveranno un intervento straordinario chiamato “Premio di fedeltà” che prevede:
• incremento di clienti della Banca da assegnare al portafoglio “b” da consulente
finanziario (corrispondenti a circa 15.000 euro di MINT aggiuntivo);
• erogazione di un “bonus fedeltà” una tantum di 5.000 euro lordi.
La premialità sarà corrisposta a tutti i gestori con contratto misto che esprimeranno la volontà di rimanere tali entro dicembre 2022, e con effetto retroattivo per chi ha già effettuato questa conferma negli anni precedenti (2019-2020-2021). Ad oggi non è previsto alcun premio di fedeltà per i rinnovi dal 2023 in poi.
ATTENZIONE
Poiché il contratto autonomo è stipulato tra la Banca e l’agente, le condizioni economiche pattuite sopra riportate (provvigioni di avviamento e quelle di mantenimento – premialità sui comportamenti e sulle acquisizioni) potrebbero differire in maniera anche significativa rispetto a quanto sopra riportato.
TUTELE
Il “contratto misto” prevede alcune tutele specifiche per la parte di lavoro autonomo:
• in considerazione dell’esistenza della copertura infortuni extraprofessionali relativamente al rapporto di lavoro subordinato, l’azienda - a titolo di erogazione straordinaria - si farà carico della metà della franchigia tempo per tempo prevista dalla Compagnia assicuratrice per la liquidazione del sinistro occorso;
• nel caso di malattia o infortunio, che costituisca motivo di impedimento allo svolgimento dell’incarico di cui al contratto, l'agente dovrà comunicare per iscritto alla Banca la sussistenza di tale impedimento, al solo fine di attivare le previsioni di cui al presente articolo.
In caso di malattia o infortunio il rapporto di cui al contratto resterà sospeso per un periodo non superiore a otto mesi dall’inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che durante tale periodo la Banca si asterrà dal procedere al recesso del rapporto, fermo restando il diritto della stessa a gestire direttamente i clienti assegnati all'agente o di assegnarli ad altri agenti. Decorso tale periodo, la Banca potrà recedere dal rapporto dandone comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.
Le disposizioni di cui sopra troveranno applicazione anche nel caso di gravidanza e puerperio dell'agente, ma in tale ipotesi il rapporto potrà restare sospeso per un periodo non superiore a nove mesi.
In caso di sospensione dell'attività di agente dovuta a gravidanza e puerperio, ovvero di assenze continuative per almeno 60 giorni per malattia o infortunio, sarà corrisposto a richiesta dell'agente per un massimo di 5 mesi, l'importo maggiore rilevato mensilmente tra:
o
le provigioni dovute;
o
un anticipo pari al 20% mensile di quanto erogato nell'ultimo mese in cui ha svolto l'Incarico. Detto anticipo potrà essere recuperato, a richiesta della Banca, all'atto della cessazione del rapporto di cui al contratto.
Nei casi di provvedimenti di sospensione comunicati dall'Autorità di Xxxxxxxxx non saranno corrisposte le provvigioni.
IV. TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO
TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DA PART-TIME A FULL-TIME
Trascorsi due anni, la lavoratrice/il lavoratore può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro dipendente da part-time a tempo pieno, con contestuale cessazione del contratto di lavoro autonomo.
In questo caso:
•
l’Azienda propone entro 9 mesi dalla richiesta di trasformazione una posizione professionale all’interno della regione di assunzione o in regioni limitrofe, coerente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali;
•
l’Assegnazione nella nuova sede di lavoro non sarà considerata trasferimento ai
sensi delle vigenti disposizioni normative in materia di mobilità.
Solo i trasferimenti individuali successivi a questa assegnazione saranno regolati dalla normativa ordinaria tempo per tempo vigente.
TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO IN “CONTRATTO MISTO” PER IL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE
Il personale in servizio che sia già iscritto all’albo professionale dei consulenti finanziari o che sia in possesso dei requisiti professionali utili per l’iscrizione, previa accettazione da parte dell’azienda e fino ad un massimo di 150 risorse, può chiedere di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in contratto Misto.
In questo caso:
• il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà la durata di 2 anni, alla scadenza dei quali cesserà il rapporto di lavoro autonomo ed il rapporto di lavoro dipendente proseguirà automaticamente a tempo pieno salvo che, entro il quarto mese antecedente la scadenza del termine, il dipendente manifesti la volontà di rinnovare il rapporto di lavoro a tempo parziale per un successivo xxxxxxx e l’Azienda confermi la propria volontà al rinnovo;
• nel caso in cui il dipendente manifesti la volontà di rientrare a tempo pieno anticipatamente rispetto alla scadenza, la trasformazione del contratto potrà avvenire solo previo consenso dell’Azienda.
Lo schema della remunerazione ipotizzato per i colleghi che passeranno al lavoro misto
prevede:
REMUNERAZIONE
Una retribuzione derivante dal rapporto di lavoro subordinato part time pari al 40% della Retribuzione Xxxxx Xxxxx (RAL) oltre al Premio Variabile di Risultato (PVR) tempo per tempo stabilito dagli accordi di Gruppo.
Provvigioni di mantenimento, per la parte autonoma, calcolate in funzione della tipologia di prodotto e classe patrimoniale. È prevista inoltre la premialità sui comportamenti (+15%) intesa come presidio di adeguatezza del portafoglio dei clienti e della formazione obbligatoria, oltre a quella sulle acquisizioni e ulteriori provvigioni di avviamento nel 1° anno (1,5% delle AFI).
Per la parte autonoma, al collega saranno assegnati due portafogli per la gestione della clientela:
• Portafoglio A – nuovi clienti acquisiti dall’esterno;
• Portafoglio B – clienti assegnati dalla Banca.
V. UNISIN E IL CONTRATTO MISTO
POLIZZA PROFESSIONALE
Per gli iscritti UNISIN è stata attivata, a condizioni di particolare favore, una copertura
assicurativa professionale specifica per gli Agenti Finanziari:
• Polizza R.C. Professionale
La polizza prevede una copertura assicurativa per gli Agenti Finanziari con un contratto di lavoro autonomo con rapporto di Agenzia, iscrizione all’albo di competenza e partita Iva.
RAPPRESENTANZA
UNISIN in quanto firmataria dell’accordo di gruppo del 1° febbraio 2017 (“Protocollo
per lo Sviluppo Sostenibile del Gruppo ISP”), può agire in rappresentanza per entrambi i contratti: subordinato e di lavoro autonomo.
OBIETTIVO
Il nostro obiettivo è quello di seguire e analizzare le problematiche segnalate di volta
in volta dai colleghi con contratto Misto, con il fine di tutelarli in maniera adeguata e migliorare le loro condizioni di lavoro (aggravate negli ultimi tempi dal fatto che, spesso, non ricevono il necessario supporto aziendale).
Per scaricare l’accordo del 1° febbraio 2017 clicca qui.
PER ULTERIORI CHIARIMENTI IL TUO SINDACALISTA UNISIN DI RIFERIMENTO È A TUA DISPOSIZIONE.
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GUIDA REALIZZATA DA UNISIN GRUPPO INTESA SANPAOLO