ORIONIMMO
ORIONIMMO
Protezione giuridica per acquirenti
e / o committenti di lavori edili di un’immobile
Informazioni per la clientela
ai sensi della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
Edizione 01/2022
IN DIFESA DEI SUOI DIRITTI
4228-01/2022
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In caso di dubbio, i testi della versione originale tedesca sono determinanti. Qualora nel seguente testo venisse utilizzata solo la forma maschile per la denominazione delle persone – al fine di facilitare la lettura – sono ovviamente sottintese anche le rispettive denominazioni femminili.
Queste Condizioni tengono in considerazione le modifiche previste dalla revisione LCA che entreranno in vigore in data 01.01.2022.
Informazioni per la clientela ai sensi della LCA
Chi è l’assicuratore?
L’assicuratore è la Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, (di seguito «Orion»), con sede a Basilea, soggetta alla vigilanza da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (Laupen- strasse 27, 3003 Berna).
Orion opera solo in Svizzera (senza il Principato del Liechtenstein). I contraenti con domicilio/sede al di fuori della Svizzera non possono sti- pulare un’assicurazione presso Orion. Un’assicurazione in essere si es- tingue con il trasferimento o la notifica di partenza dalla Svizzera.
Quali sono i rischi assicurati e a cosa si estende la prote- zione assicurativa?
L’assicurazione di protezione giuridica sostiene la persona assicurata come un’assicurazione contro i danni in caso di problemi legali. In par- ticolare, copre i seguenti ambiti giuridici, a condizione che le coper- ture corrispondenti siano assicurate:
1 come acquirente privato di beni immobili: controversie derivanti dai contratti di compravendita, pretese di garanzia cedute con il contratto di compravendita, tassa di mutazione per il trasferimento della proprietà, diritto dei danni e del di- ritto delle assicurazioni.
2 come costruttore privato di immobili: controversie derivanti dalle liti in materia di pianificazione e/o direzione dei lavori (per esempio contratto d’architettura), Contratto d’appalto, diritto delle ipoteche legali di artigiani e appaltatori, diritto del risarcimento danni e delle assicurazioni.
Le informazioni su ulteriori casi assicurativi, validità territoriale e somme di assicurazione massime sono disponibili negli artt. B2, C2 e D2.
Quale premio è dovuto?
L’ammontare del/dei premio/premi dipende dai rischi assicurati e dalla copertura assicurativa desiderata. Tutti i dati relativi al premio e alle possibili tasse (ad es. imposte, pagamento rateale) figurano nella do- cumentazione contrattuale. Deve essere pagato all’inizio del periodo di assicurazione, a meno che non sia prevista una scadenza succes- siva in base ai documenti contrattuali o al conteggio dei premi. Orion può adeguare il premio e le Condizioni d’assicurazione con l’inizio di ogni nuovo anno assicurativo. In tal caso, il contraente ha diritto di di- sdetta secondo quanto indicato nelle Condizioni di assicurazione.
Quali sono gli altri obblighi del contraente?
Gli obblighi risultano dalle Condizioni d’assicurazione e dalla LCA. Ob- blighi importanti sono ad es.:
• notifica in caso di modifica di un fatto dichiarato
• notifica scritta immediata dell’evento assicurato
• collaborazione al chiarimento della fattispecie (in caso di si- nistro, in caso di cambiamento del rischio ecc.)
Qual’è il termine da rispettare per la presentazione di una dichiarazione di sinistro?
Il caso assicurato va immediatamente notificato per iscritto ad Orion.
Quando inizia e quando termina l’assicurazione?
La copertura assicurativa prende avvio il giorno indicato nella polizza. Fino alla consegna della polizza o di una conferma definitiva della co- pertura, Orion può rifiutare la proposta. Orion eroga le proprie presta- zioni non prima del pagamento completo del primo premio. L’assicu-
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razione vale per i casi assicurativi che si verificano nel corso della durata del contratto e vengono notificati ad Orion.Il contratto può essere di- sdetto da entrambe le parti alla fine del terzo anno di assicurazione, alle condizioni previste dalla legge. Non si rinnova tacitamente alla data di scadenza, ma si annulla automaticamente. Le altre possibilità di risoluzione risultano dalle Condizioni d’assicurazione e dalla LCA.
Il contratto può essere revocato?
Entro 14 giorni il contraente può revocare la proposta di stipulare il contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto. Il termine viene rispettato se il contraente comunica ad Orion la sua re- voca l’ultimo giorno del termine oppure consegna alla Posta la sua di- chiarazione di revoca.
Come tratta i dati personali Orion?
Orion tratta i dati personali tra le altre cose nell’ambito della stipula- zione e della gestione del contratto. Maggiori informazioni sul tratta- mento dei dati da parte di Orion (sugli scopi, i destinatari dei dati, la conservazione e i diritti delle persone interessate) e sulla protezione dei dati in generale sono consultabili nella Dichiarazione sulla prote- zione dei dati disponibile all’indirizzo www.orion.ch/it/protezione-dei- dati.Tale dichiarazione può anche essere richiesta ad Orion Assicura- zione di Protezione Giuridica SA, Protezione dei dati, Casella postale, CH 4002 Basilea, datenschutz@orion.ch.
Il broker riceve una retribuzione?
Se un terzo, ad es. un intermediario non vincolato (broker), si incarica di tutelare gli interessi del contraente relativamente alla conclusione o all’amministrazione di questo contratto d’assicurazione, è possibile che Orion corrisponda a questo terzo una retribuzione per la sua at- tività sulla base di una convenzione. Qualora il contraente desiderasse maggiori informazioni a questo riguardo, può rivolgersi al terzo.
Contenuto del contratto di assicurazione
La polizza fornisce informazioni su:
• la persona assicurata
• la variante di prodotto scelta (protezione giuridica per l’acquirente di un’immobile, protezione giuridica per committenti di lavori edili)
• le somme d’assicurazione
• la data di inizio dell’assicurazione e la durata del contratto
• la scadenza del premio
• le condizioni particolari
Inoltre, il contenuto del contratto si basa su:
• le seguenti Condizioni generali di assicurazione
• la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
• la Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicu- razione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
• l’Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicura- zione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS)
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IN DIFESA DEI SUOI DIRITTI
ORIONIMMO
Protezione giuridica per acquirenti e / o committenti di lavori edili di un’immobile
Informazioni per la clientela ai sensi della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
Indice
Validità territoriale 6
Disposizioni comuni ad entrambe
A
D
A1 Dove vale l’assicurazione
B
Protezione giuridica per il acquirente di un’immobile 6
B1 Chi è assicurato
B2 Che cosa è assicurato
le assicurazioni 9
D1 Quali casi sono esclusi dall’assicurazione D2 Somme assicurate
D3 Quali sono le prestazioni fornite D4 Franchigia
D5 Quando vale l’assicurazione
C | Protezione giuridica per il | D7 | Divergenze d’opinione | |
committente di lavori edili di un’immobile | 8 | D8 D9 | Diritto di revoca ed i suoi effetti Cosa vale per i premi | |
C1 | Chi è assicurato | D10 | Conteggio finale | |
C2 | Che cosa è assicurato | D11 | Communicazione | |
D12 | Retribuzione del broker | |||
D13 | Protezioni dei dati | |||
D14 | Dove si trova il foro | |||
D15 | Quali sono le disposizioni legali applicabili | |||
D16 | Sanzioni |
D6 Come si gestisce un caso assicurativo
Edizione 01/2022
Condizioni generali d’assicurazione
Edizione 01/2022
A
Validità territoriale
A1
Dove vale l’assicurazione
La protezione giuridica é valida per i casi, la cui competenza nel valutare spetta ai tribunali o alle autorità amministrative in Svizzera o nel Liechtenstein.
B
Protezione giuridica per l’acquirente di un’immobile
B1
Chi è assicurato
È assicurato l’acquirente dell’immobile menzionato nella polizza.
B2
Che cosa è assicurato
1 Orion garantisce protezione giuridica nei seguenti casi di liti che riguardano l’immobile menzionato nella polizza (elenco esaustivo):
Ambiti assicurati: | Un caso giuridico é da considerarsi subentrato: | Osservazioni, estensioni o limitazioni particolari delle prestazioni: |
1 Liti derivanti da contratti di compravendita Liti con il venditore di un im- mobile già esistente o ancora da costruire; | Al momento di una prima vio- lazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali. | Le prestazioni giuridiche saranno fornite soltanto – dopo che l’assicurato ha preso in consegna l’oggetto acquistato, per uso definitivo – in caso di difetti di costruzione, se il venditore si é impegnato fino in fondo ad eliminare tali difetti, come suo dovere secondo il con- tratto di compravendita; oppure se, contrariamente al contratto, ha abbandonato definitivamente tale intento. |
2 Pretese di garanzia cedute con il contratto di compra- vendita Liti dovute a difetti di costru- zione in relazione alle pretese di garanzia cedute dal vendi- tore al compratore con il con- tratto di compravendita; | Al momento di una prima vio- lazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali. | Le prestazioni giuridiche saranno fornite soltanto se il venditore si é impegnato fino in fondo ad eliminare i difetti, come suo dovere secondo il contratto di compravendita; oppure se, contrariamente al contratto, ha abbandonato definitivamente tale intento. |
3 Difetti nell’ambito di presta- zioni ulteriori Liti da parte dell’acquirente a causa di difetti legati a modifiche ulteriori, concordate con il venditore, da apportare all’oggetto acquistato (modifi- che che differiscono dallo standard stabilito nel con- tratto); | Al momento di una prima vio- lazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali. | Le prestazioni giuridiche saranno fornite soltanto dopo che l’assi- curato ha preso in consegna l’oggetto acquistato, per uso definitivo. Non sono assicurate le seguenti attività nell’ambito della direzione dei lavori, definite nel catalogo delle prestazioni di base secondo la norma SIA 102: – la rappresentanza durante la consegna della costruzione o di parti di essa – l’allestimento delle liste dei difetti – l’organizzazione e la sorveglianza per quanto concerne l’elimina- zione dei difetti La protezione giuridica sussiste unicamente per i lavori di modifica che non superano il 5% del prezzo d’acquisto dell’immobile assicu- rato. Tali modifiche devono essere concordate per iscritto prima di fornire le prestazioni ulteriori e prima di prendere in consegna l’og- getto acquistato, per uso definitivo. Tale convenzione supplemen- tare dev’essere inoltrata ad Orion entro 4 settimane dalla stipula- zione del contratto con il costruttore o fornitore. In caso contrario, non sussiste alcuna copertura assicurativa. |
Stipulando un contratto particolare é possibile assicurare i lavori di modifica che oltrepassano il 5% del prezzo d’acquisto dell’immobile. |
Ambiti assicurati: | Un caso giuridico é da considerarsi subentrato: | Osservazioni, estensioni o limitazioni particolari delle prestazioni: |
4 Ipoteca a favore di artigiani ed imprenditori Liti concernenti l’ipoteca a favore di artigiani ed impren- ditori; | Al momento della domanda d’iscrizione provvisoria dell’ipoteca a favore di arti- giani ed imprenditori. | Anche in caso di più liti concernenti l’ipoteca a favore di artigiani ed imprenditori la somma assicurativa si limita, in totale, a CHF 10 000 per tutti i casi. |
5 Tassa di mutazione per il tra- sferimento della proprietà Ricorso contro decisioni con- cernenti la tassa di mutazione per il trasferimento della proprietà in Svizzera o nel Liechtenstein; | Al momento in cui si riceve l’imposta da pagare. | |
6 Risarcimento danni Pretese di risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali all’oggetto assicu- rato (come pure per i danni patrimoniali diretti che ne derivano); | Al momento in cui il danno è stato provocato. | |
7 Denuncia penale L’inoltro di una denuncia pe- nale, se questa occorre per far riconoscere le pretese di risar- cimento danni ai sensi dell’art. B2 cifra 6; | Al momento in cui una prima infrazione alle norme penali è stata effettivamente o presu- mibilmente commessa. | |
8 Diritto delle assicurazioni Liti che risultano da contratti assicurativi con assicurazioni private o cantonali; | Al momento in cui si realizza il primo evento che dá origine alle pretese nei confronti dell’assicurazione. | |
9 Consulenza giuridica L’acquirente di un immobile assicurato ha diritto ad una (ed unica) consulenza giuridica presso Orion, in caso di liti concernenti l’edificio assicu- rato, non assicurate giusta l’art. B2 cifre da 1.1 a 1.8. | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali. | Invece di fornire una propria consulenza, Orion può assumere i costi per una mediazione o per la consulenza da parte di un avvocato, un notaio o un esperto, fino ad un importo massimo di CHF 500. |
2 Se una lite con terzi concerne le parti comuni di un immobile costituito in proprietà per piani, i costi saranno presi a carico in propor- zione alla quota appartenente all’assicurato in rapporto al valore dell’intera proprietà. In caso di proprietà comune, i costi sono ripar- titi in maniera analoga.
C
Protezione giuridica per committenti di lavori edili
C1
Chi è assicurato
È assicurato il committente di lavori edili dell’immobile menzionato nella polizza.
C2
Che cosa è assicurato
1 Orion garantisce protezione giuridica nei seguenti casi di liti che riguardano l’immobile menzionato nella polizza (elenco esaustivo):
Ambiti assicurati: | Un caso giuridico é da consi- derarsi subentrato: | Osservazioni, estensioni o limitazioni particolari delle prestazioni: |
1 Contratti in materia di pianificazione e/o direzione dei lavori (per esempio contratto d’architettura) 1.1 Pretese di risarcimento danni causa er- rori di pianificazione e di progettazione, da cui risultano difetti di costruzione; 1.2 Liti per violazione di doveri per quanto concerne: – la rappresentanza durante la conse- gna della costruzione o di parti di essa – l’allestimento delle liste dei difetti – l’organizzazione e la sorveglianza per quanto concerne l’eliminazione dei difetti; | Al momento di una prima vio- lazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali. | Le prestazioni giuridiche saranno fornite a partire dall’ inizio dei lavori di costruzione. |
Non sono assicurate in particolare: – tutte le liti che concernono la pianificazione dei co- sti e il superare dei costi – tutte le liti che concernono gli onorari | ||
2 Contratto d’appalto Liti con i costruttori edili a causa di difetti di costruzione; | Al momento di una prima vio- lazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali. | Le prestazioni saranno fornite soltanto quando l’assi- curato ha preso in consegna lo stabile finito, per uso definitivo. Non sono assicurate le seguenti attività nell’ambito della direzione dei lavori, definite nel catalogo delle prestazioni di base secondo la norma SIA 102: – la rappresentanza durante il collaudo della costru- zione o di parti di essa – l’allestimento delle liste dei difetti – l’organizzazione e la sorveglianza per quanto con- cerne l’eliminazione dei difetti Tuttavia la protezione giuridica è applicabile nell’am- bito di quanto definito nell’art.C2, cifra 1.1.2. |
3 Ipoteca a favore di artigiani ed imprendi- tori Liti concernenti l’ipoteca a favore di arti- giani ed imprenditori; | Al momento della domanda d’iscrizione provvisoria dell’ipoteca a favore di artigiani ed imprenditori. | Le prestazioni giuridiche saranno fornite a partire dall’inizio dei lavori di costruzione. |
Anche in caso di più liti concernenti l’ipoteca a favore di artigiani ed imprenditori la somma assicurativa si limita, in totale, a CHF 10 000 per tutti i casi. | ||
4 Risarcimento danni Pretese di risarcimento danni extracontrat- tuali per danni materiali all’oggetto assicu- rato (come pure per i danni patrimoniali diretti che ne derivano); | Al momento in cui il danno è stato provocato. | Le prestazioni giuridiche saranno fornite a partire dall’inizio dei lavori di costruzione. |
5 Denuncia penale L’inoltro di una denuncia penale, se questa occorre per far riconoscere le pretese di risarcimento danni ai sensi dell’art. C2 cifra 1.4; | Al momento in cui una prima infrazione alle norme penali è stata effettivamente o presu- mibilmente commessa. | Le prestazioni giuridiche saranno fornite a partire dall’inizio dei lavori di costruzione. |
Ambiti assicurati: | Un caso giuridico é da consi- derarsi subentrato: | Osservazioni, estensioni o limitazioni particolari delle prestazioni: |
6 Diritto delle assicurazioni Liti che risultano da contratti assicurativi con assicurazioni private o cantonali e che con- cernono l’immobile menzionato nella polizza; | Al momento in cui si realizza il primo evento che dá origine alle pretese nei confronti dell’assicurazione. | Le prestazioni giuridiche saranno fornite a partire dall’inizio dei lavori di costruzione. |
7 Consulenza giuridica Il committente dei lavori edili ha diritto ad una (ed unica) consulenza giuridica presso Orion, in caso di liti concernenti l’edificio assicurato, non assicurate giusta l’art. C2 cifre da 1.1 a 1.6. | Al momento di una prima vio- lazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali. | Le prestazioni giuridiche saranno fornite a partire dall’inizio dei lavori di costruzione. Invece di fornire una propria consulenza, Orion può assumere i costi per una mediazione o per la consu- lenza da parte di un avvocato, un notaio o un esperto, fino ad un importo massimo di CHF 500. |
2 Se una lite con terzi concerne le parti comuni di un immobile costituito in proprietà per piani, i costi saranno presi a carico in propor- zione alla quota appartenente all’assicurato in rapporto al valore dell’intera proprietà. In caso di proprietà comune, i costi sono ripar- titi in maniera analoga.
D
Disposizioni comuni ad entrambe le assicurazioni
Quali casi sono esclusi dall’assicurazione
Non sono assicurati (tutte le esclusioni sono prioritarie in rap- porto alle disposizioni degli art. B2 cifra 1 e C2 cifra 1):
a tutti gli ambiti giuridici che non sono espressamente indicati come assicurati negli art. B2 cifra 1 e C2 cifra 1;
b la difesa contro pretese di risarcimento danni extracontrat- tuali formulate da terzi;
c le controversie dovute ad eventi bellici, sommosse, scioperi o serrate, danni nucleari provocati dall’energia atomica come pure le liti risultanti dalla partecipazione a zuffe o risse;
d i casi contro un’altra persona assicurata dal presente con- tratto o la sua assicurazione responsabilità civile;
e liti che concernono la riscossione di pretese non contestate; f liti in materia di diritto dell’esecuzione e fallimento (restano assicurate le misure di riscossione ai sensi dell’art. D3 cifra 1
lett. f);
g le liti con Orion, con i suoi organi, i suoi collaboratori, come pure con gli avvocati scelti da Orion.
D1
b le spese per un avvocato risp. d’assistenza in caso di pro- cesso oppure per un esperto o un mediatore, se conve- nuto con Orion,
c le spese per le perizie ordinate di comune accordo con Orion o con un tribunale,
d le tasse giudiziarie o altre spese di procedura messe a ca- rico dell’assicurato, compresi gli acconti,
e le indennità di procedura accordate alla controparte e messe a carico dell’assicurato,
f le spese di riscossione di una pretesa dell’assicurato a se- guito di un caso assicurato, fino al rilascio di un attestato provvisorio o definitivo di carenza beni, alla domanda di moratoria concordataria o di una comminatoria di falli- mento.
D2
2 In genere non vengono prese a carico:
a le multe,
b le pretese di risarcimento,
c le spese e gli onorari a carico di un terzo oppure a carico di una persona responsabile o di un’assicurazione respon- sabilità civile; in tal caso Orion versa soltanto degli anti- cipi,
d le spese e gli onorari relativi a procedure di fallimento e a procedure di concordato, come pure in relazione ad azioni d’opposizione, di contestazione di graduatoria e di riven- dicazione.
In caso di fallimento dell’assicurato, l’obbligo da parte di Orion di fornire prestazioni si estingue, anche per i sinistri già verifi- catisi.
3 Se un evento concerne più assicurati coperti dallo stesso con- tratto o da un contratto differente, Orion ha il diritto di limi- tare le prestazioni alla tutela degli interessi extragiudiziali fin- tanto che una causa modello non sia stata condotta da avvocati da essa scelti. Per tutti gli assicurati dallo stesso con- tratto, le prestazioni vengono inoltre addizionate.
Somme assicurate
Orion assume le spese per le prestazioni definite negli articoli B2 cifra 1 e C2 cifra 1, fino ad un importo massimo di CHF 250 000 (somma di tutti i casi giuridici verificatisi durante la durata del contratto).
Di cui saranno impiegati al massimo:
• CHF 50 000 per perizie
• CHF 10 000 per casi concernenti l’ipoteca a favore di arti- giani ed imprenditori.
D3
Quali sono le prestazioni fornite
1 Nei casi assicurati Orion prende a carico, fino a concorrenza degli importi assicurati indicati negli art. D2:
a la trattazione dei casi da parte di Orion,
D5
Quando vale l’assicurazione
1 L’assicurazione inizia e termina alle date indicate nella po- lizza.
3 La copertura non è accordata se un caso viene annunciato dopo l’annullamento della polizza.
2 L’assicurazione é valevole per i casi che si verificano nel corso della durata del contratto, a condizione che il bisogno di pro- tezione giuridica si manifesti pure entro la durata del con- tratto.
luppi del caso, e in particolare a mettere a disposizione di Orion la documentazione necessaria per esaminare la coper- tura assicurativa o per pronunciarsi sulla probabilità di suc- cesso in caso di processo. Se l’assicurato viola tale obbligo di collaborazione, gli impartisce un termine adeguato, inti- mando la perdita delle pretese assicutive.
Franchigia
Per ogni caso assicurato dev’essere versata una franchigia (esclusi i casi di consulenza giuridica giusta l’art. B2 cifra 1.9 o l’art. C2 cifra 1.7). Questa franchigia è composta da una parte- cipazione alle spese nell’importo di CHF 500.- maggiorato del 20 % sulle ulteriori prestazioni esterne fornite da Orion.
Se l’assicurato accetta di concludere una transazione, evitando in tal modo un processo giudiziario, viene a cadere la parte per- centuale , di cui è composta la franchigia.
D4
6 Orion può rifiutare o ridurre le prestazioni in caso di viola- zione colpevole dell’obbligo di notifica o di cooperazione (ad es. informazione incompleta o inesatta intenzionale).
7 L’assicurato non può concludere transazioni che comportino obblighi per Orion senza l’accordo di quest’ultima.
8 Le indennità giudiziarie e le indennità per spese riconosciute all’assicurato (in ambito giudiziario e non) vanno a carico di Orion, nella misura delle prestazioni massime da essa fornite.
9 I premi scoperti già sollecitati da Orion possono essere compensati con i crediti spettanti al contraente d’assicurazione o a un assicurato.
D6
Come si gestisce un caso assicurativo
1 Quando un assicurato intende ricorrere ai servizi di Orion per un caso assicurativo, egli deve annunciarlo immediatamente per iscritto. Soltanto Orion é autorizzata ad impartire i man- dati ai legali. La persona assicurata é tenuta a non impartire mandati, senza prima avere ottenuto l’autorizzazione scritta da parte di Orion. In caso di violazione di tale obbligo, Orion paga unicamente CHF 300 delle spese di mandato somma- tesi prima del consenso scritto. Se l’assicurato e il suo avvo- cato concordano di pagare un premio in caso di successo, quest’ultimo non va a carico di Orion.
2 Orion agisce nell’interesse dell’assicurato. Essa conduce le trattative nel tentativo di risolvere bonalmente la questione e, là dove si addice, propone una mediazione. Orion decide, se occorre un avvocato o un mediatore, o se si deve richie- dere una perizia. Orion può limitare la garanzia di copertura per quanto concerne il contenuto e la somma.
3 Anziché assumere le spese giusta l’art. D3, la Orion ha diritto a risarcire l’interesse economico. Questo risulta dal valore di causa, tenendo debitamente conto del rischio di processo e d’incasso.
4 Laddove risulti necessario incaricare un legale, in vista di una procedura giudiziaria o amministrativa, come pure nel caso di un conflitto di interessi, Orion garantisce all’assicurato la libera scelta dell’avvocato. Se l’assicurato, in un secondo tempo, desiderasse cambiare avvocato, é tenuto ad assumere personalmente i costi supplementari che ne derivano. Orion ha diritto di rifiutare l’avvocato proposto dall’assicurato. In tal caso, l’assicurato può proporre tre avvocati di studi legali differenti, fra i quali Orion sceglierà il legale da incaricare per trattare il caso. Il rifiuto di un avvocato non dev’essere giu- stificato.
5 L’assicurato s’impegna a fornire ad Orion le informazioni e le procure necessarie. Tutti i documenti che concernono il caso, come verbali di multa, citazioni a comparire, sentenze, scambi di corrispondenza, ecc. devono essere trasmessi tempestiva- mente ad Orion. Quando un avvocato è stato incaricato, l’as- sicurato è tenuto ad autorizzarlo ad informare Orion sugli svi-
Divergenze d’opinione
D7
1 Se vi sono divergenze d’opinione sul modo di procedere in un caso assicurato, oppure per quanto concerne la probabi- lità di successo, Orion avvisa immediatamente, per iscritto,l’assicurato, motivando la sua posizione giuridica e lo informa in merito alla possibilità di ricorrere a una procedura arbitrale entro 20 giorni. Se l’assicurato non richiede l’avvio della procedura arbitrale entro tale termine, significa che vi rinuncia. A partire dal momento della ricezione di tale comu- nicazione, l’assicurato dovrà prendere personalmente tutte le misure necessarie per tutelare i suoi interessi. Orion non ri- sponde per le misure inadeguate prese dall’assicurato, in par- ticolare per eventuali termini lasciati scadere. I costi della pro- cedura arbitrale devono essere pagati in anticipo e in modo equo dalle parti, e saranno a carico della parte perdente. Se una delle parti non versa l’anticipo delle spese, significa che riconosce la presa di posizione dell’altra parte.
2 Le parti scelgono di comune accordo un arbitro unico. La pro- cedura si limiterà ad un unico scambio di scritti in cui figu- rano il motivo delle richieste formulate dalle parti, nonché un elenco dei loro mezzi di prova. In base a tali elementi, l’arbi- tro prenderà la sua decisione. Per il resto sono applicabili le norme relative al concordato sull’arbitrato.
3 Se, nel caso di un rifiuto di prestazioni, l’assicurato avvia un processo a sue spese, ottenendo un risultato più favorevole rispetto alla posizione scritta di Orion, o all’esito della proce- dura arbitrale, in tal caso Orion assume i costi che ne deri- vano giusta le Condizioni generali d’assicurazione, come se avesse approvato il processo.
D8
Diritto di revoca ed i suoi effetti
1 Il contraente d’assicurazione puòerevocare per iscritto la sua proposta di stipulazione del contratto o la dichiarazione della sua accettazione.
2 Il termine di revoca è pari a 14 giorni e inizia a decorrere non appena il contraente d’assicurazione ha richiesto o accettato il contratto.
3 Il termine è rispettato se il contraente consegna ad Orion la sua revoca l’ultimo giorno del termine di revoca o porta alla Posta la sua dichiarazione di revoca.
4 La revoca agisce in maniera che la proposta di stipulazione del contratto o la dichiarazione di accettazione del contra- ente d’assicurazione risultino inefficaci dall’inizio.
5 Le parti devono rimborsare le prestazioni già ricevute.
6 Il contraente d’assicurazione non deve altre indennità a Orion.
D9
Cosa vale per i premi
1 Il primo premio va pagato quando l’assicurato riceve la po- lizza.
2 Se non è convenuto un premio unico, i premi successivi vanno versati, per ogni anno assicurativo, entro la data indicata nella polizza. Per il pagamento a rate del premio sarà riscosso un importo supplementare di CHF 20.
3 Nel caso in cui i premi non vengano versati entro il termine dovuto, Orion ha diritto di chiedere una tassa d’ingiunzione.
D10 Conteggio finale
Nell’assicurazione di protezione giuridica per committenti di la- vori edili, una volta conclusi i lavori di costruzione (chiavi in mano, onorari compresi), l’assicurato deve far pervenire a Orion il conteggio delle spese complessive. Una differenza di +/- 10 % non comporta alcuna compensazione del premio. Se, invece, il saldo va a favore di Orion, l’assicurato è tenuto a pagare la dif- ferenza entro 30 giorni dopo aver ricevuto la fattura. Orion, a sua volta, è tenuta a fare lo stesso, nel caso in cui il saldo vada a favore dell’assicurato.
D11 Comunicazione
1 Le notifiche di sinistro devono essere inviate ad uno degli uf- fici giuridici in Svizzera, tutte le altre comunicazioni alla sede di Orion a Basilea.
2 Tutte le comunicazioni (tra cui procedura arbitrale) deve es- sere nella lingua del contratto d’assicurazione.
3 Se la persona od organizzazione assicurata non lo vieta espres- samente, Orion è autorizzata a comunicare con questa e con altre parti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici come le e-mail. Orion non si assume alcuna responsabilità per la ri- cezione, la lettura, l’inoltro, la copia, l’utilizzo o la manipola- zione non autorizzati di informazioni e dati di ogni genere ad essa trasmessi.
D12 Retribuzione del broker
Se un terzo, per esempio un broker, s’incarica di tutelare gli in- teressi dell’assicurato per quanto concerne la conclusione o l’amministrazione di un contratto assicurativo, è possibile che Orion retribuisca questa terza persona per la sua attività per mezzo di una convenzione. Qualora l’assicurato desiderasse ri- cevere informazioni sul suo contratto, può rivolgersi al broker.
D13 Protezione dei dati
1 Orion rispetta la sfera privata ed elabora i dati personali ri- spettando severamente le direttive e i principi della Legge fe- derale sulla protezione dei dati. Attua le misure tecniche e or- ganizzative necessarie per garantire una protezione dei dati adeguata e al passo con i tempi.
2 Orion elabora i dati personali tra le altre cose nel quadro della stipulazione e gestione del contratto. Maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte di Orion (sugli scopi, i de- stinatari dei dati, la custodia ed i diritti delle persone interes- sate) e sulla protezione dei dati in générale sono consultabili nella Dichiarazione sulla protezione dei dati disponibile all’in- dirizzo www.orion.ch//it/aspetti-legali-e-protezione-deidati. Tale dichiarazione può anche essere richiesta a Orion Assicu- razione di Protezione Giuridica SA, Protezione dei dati, Ca- sella postale, CH 4002 Basilea, datenschutz@orion.ch.
D14 Dove si trova il foro
Per le liti che risultano dal presente contratto, Orion riconosce come foro la sede sociale o il domicilio dell’assicurato in Sviz- zera. Se l’assicurato non ha domicilio in Svizzera, il foro compe- tente è Basilea.
D15 Quali sono le disposizioni legali applicabili
Valgono le disposizioni della legge federale sul contratto d’assi- curazione (LCA) del 2 aprile 1908.
D16 Sanzioni
Nonostante ogni altra disposizione contrattuale, l’obbligo di for- nire prestazioni non si applica nella misura in cui, e fintanto che sanzioni legali, economiche, commerciali o finanziarie escludano la prestazione derivante dal contratto di assicurazione.
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