NOTA INFORMATIVA SUI LAVORI DELLA DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO IL CCBE
NOTA INFORMATIVA SUI LAVORI DELLA DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO IL CCBE
SU
DIRITTO EUROPEO DEI CONTRATTI
Parigi, 1 marzo 2010
PRESIDENTE: | Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx von Xxxxxxxxxx |
DELEGATO ITALIANO: | Prof. Avv. Xxxxx Xxxx |
ESPERTO ITALIANO: | Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxx, Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
RELATORE PER LE RIUNIONI: | Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
RIUNIONI E PERIODO DI RIFERIMENTO : | Bruxelles (5 maggio 2009), Bucarest (25 giugno 2009), Bruxelles (3 settembre 2009), Bruxelles (27 novembre 2009), Bruxelles (22 gennaio 2010) |
PROSSIMA RIUNIONE : | Malaga (21 maggio 2010) |
I. Stato di avanzamento dei lavori del Gruppo CCBE du Diritto Europeo dei Contratti nel periodo di riferimento (marzo 2009 – gennaio 2010)
I lavori del Gruppo CCBE su Diritto Europeo dei Contratti (di seguito “Gruppo CCBE Contratti”) per il periodo di riferimento (per il periodo gennaio 2008 – febbraio 2009, si veda rapporto di Xxxxxxx Xxxxxxxxx del 12 marzo 2009) si sono incentrati in parte sull’analisi del Draft Common Frame of Reference (Interim edition, gennaio 2008) (di seguito “DCFR”) e sulla proposta di Direttiva della Commissione EU sui diritti dei consumatori del 8 ottobre 2008 [COM(2008) 614/3] .
Le riflessioni del Gruppo CCBE Contratti sul DCFR sono state guidate e consolidate dai seguenti testi, prodotti alternativamente dalle delegazioni nazionali e/o dal Presidente del Gruppo CCBE Contratti, Graf von Xxxxxxxxxx :
1) Position Paper del CCBE su “The Draft Common Frame of Reference” redatto dal Xxxx. Xxxx von Xxxxxxxxxx presentato il 30 ottobre 2008 e approvato in una versione modificata il 23 gennaio 2010.
2) Memorandum della Delegazione Italiana su “Obblighi precontrattuali e relativi rimedi relativamente alla proposta di direttiva sui diritti dei consumatori” della Delegazione Italiana presentato alla riunione di Vienna del 18 febbraio 2009.
3) Memorandum della Delegazione ceca sulla“Proposta di direttiva sui diritti dei consumatori” di febbraio 2009.
4) Memorandum della Delegazione U.K. sulla “Proposta di direttiva sui diritti dei consumatori” di febbraio 2009.
5) Position Paper del CCBE sulla “Proposta di direttiva sui diritti dei consumatori” di maggio 2009.
6) Memorandum della Delegazione francese sul “Position Pater del CCBE sulla proposta di direttiva sui diritti dei consumatori, di maggio 2009.
7) Memorandum della Delegazione Italiana sul “Position Pater del CCBE sulla proposta di direttiva sui diritti dei consumatori del 25 giugno 2009.
8) Memorandum della Delegazione francese sul “Position Pater del CCBE sul DCFR” del 20 gennaio 2010.
9) Memorandum del Presidente del Gruppo di Lavori Graf von Xxxxxxxxxx su dei “contratti di servizi legali” e della loro riconducibilità al genus dei
“contratti di servizi” disciplinati alla BOOK IV (SPECIFIC CONTRACTS), Parte C, Chapter 1, Section 1 del DCFR del 11 gennaio 2010.
Il risultato di tali lavori potrebbe essere riassunto come segue :
Sulla base dei rapporti prodotti nel corso di tutto il 2008 e parte del 2009, il Gruppo CCBE Contratti, su richiesta della Delegazione Francese e Inglese, ha deciso di indirizzare i futuri lavori del Gruppo ad una analisi più pratica delle questioni relative alle pratiche contrattuali, separando l’aspetto consumeristico da quello contrattuale in senso ampio.
Il Gruppo CCBE Contratti ha approvato a larga maggioranza, nella riunione di Brussels del 28 novembre 2008, una la linea “politica” volta a sostenere la “full
harmonization” del diritto contrattuale europeo e a procedere con l’individuazione di principi generali di tale materia.
In particolare, il Presidente del gruppo di lavoro, il Xxxx. Xxxx von Xxxxxxxxxx, ha incentrato i lavori del Gruppo di Lavoro su :
1. Sull’estendibilità dei principi propri alla Direttiva sulla Vendita dei Beni di Consumo anche ai contratti B2B ;
2. Sull’estendibilità dei principi propri alla Direttiva sui ritardi di pagamento anche ai contratti B2C ;
3. Sull’accettabilità del rimedio risarcitorio indicato all’art. 27 della Proposta di Direttiva sui Diritti dei Consumatori.
II. Singole tematiche affrontate nel corso del periodo di riferimento
A. Sulla questione relativa alla estendibilità degli obblighi di informazione precontrattuale agli avvocati così come stabilito dalla Proposta di Direttiva sui Diritti dei Consumatori di ottobre 2008
1. Sulla specificità dei servizi professionali dell’avvocato
In merito alla questione della estendibilità degli obblighi di informazione precontrattuale agli avvocati così come stabilito dalla Proposta di Xxxxxxxxx sui Diritti dei Consumatori di ottobre 2008, la Delegazione Italiana ha prodotto e
distribuito un Memorandum (a cui seguono i memorandum della Delegazione Lituana e Inglese).
La prima argomentazione consiste nel sostenere che i servizi legali sono caratterizzati da elementi distintivi rispetto ai servizi commerciali.
Tuttavia la necessaria premessa è che l’odierna propensione non è quella della distinzione ma dell’assimilazione agli altri servizi commerciali – questo è un dato incontestabile e confermato dalla Direttiva Servizi. Tuttavia in virtù del principio di prevalenza, la regolamentazione settoriale prevale su quella generale della Direttiva Servizi in ragione del “carattere unitario nazionale dell’individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitati” (art. 10 Direttiva Servizi).
In relazione agli obblighi precontrattuali d’informazione generale (art. 5, 6 Proposta di Xxxxxxxxx sui Diritti dei Consumatori), è accettabile un livello di protezione del consumatore uniforme per tutti i servizi di “professionisti” (servizi intesi ai sensi dell’art. 4 della Direttiva Servizi).
Per quanto riguarda i servizi offerti nei contratti a distanza e quelli negoziati fuori dei locali commerciali, la specificità della professione forense è inevitabilmente dettata da tre fattori (i) assenza dell’effetto sorpresa; (ii) rischi di ingiusto arricchimento del consumatore e di danno ingiusto subito dal professionista; e (iii) copertura da parte della disciplina deontologica su tutti i comportamenti
“commercialmente scorretti o sleali”.
2. Sulla ratio della disciplina prevista dal capitolo III della Proposta di Direttiva
La disciplina del recesso nei contratti con a distanza o fuori dai locali commerciali trova la sua ratio nello squilibrio esistente ne rapporto contrattuale tra il professionista e il consumatore, dovuto essenzialmente all’asimmetria informativa e all’effetto sorpresa (ex., il consumatore è colto di sorpresa dal venditore di enciclopedie).
E’ chiaro che l’avvocato non può essere paragonato al venditore di enciclopedie – tuttavia è interessante notare come il fenomeno dei c.d. “Tesco lawyers” stia rivoluzionando la pratica forense e come, in fondo, l’avvocato che presta i suoi servizi presso un supermercato Coop sia a tutti gli effetti “fuori dal proprio studio” ma allo stesso tempo bisognoso delle tutele di un fornitore di servizi con le caratteristiche menzionate sopra ((i) assenza dell’effetto sorpresa; (ii) rischi di ingiusto arricchimento del consumatore e di danno ingiusto subito dal professionista; e (iii) copertura da parte della disciplina deontologica su tutti i comportamenti “commercialmente scorretti o sleali”).
3. Sull’opportunità di includere i servizi degli avvocati nei
servizi esclusi dall’applicazione del diritto di recesso, in
particolar modo l’art. 20 della Proposta di Direttiva
La bozza del rapporto di Xxxxxxxxxx vorrebbe estendere l’eccezione totale (al diritto di recesso) di cui all’art. 20 della Proposta di Xxxxxxxxx sui Diritti dei Consumatori anche ai servizi offerti dall’avvocato nel contesto dei contratti a distanza e dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Di seguito il testo dell’art. 20 della Proposta di Direttiva :
Articolo 20
Esclusioni relative ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali
1. Gli articoli da 8 a 19 non si applicano ai seguenti contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali:
(a) vendita di beni immobili o altri diritti relativi a beni immobili, ad eccezione della locazione e dei lavori riguardanti gli immobili;
(b) contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
(c) contratti conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
(d) fornitura di alimenti o bevande da un commerciante che effettua giri frequenti e regolari nel vicinato del suo locale commerciale.
L’esclusione di queste attività dall’applicazione del diritto di recesso è giustificata, credo, in ragione della loro specificità in quanto prevedono casi in cui l’effetto sorpresa è inesistente (per es., vendita di beni immobili, distributori automatici), o dove il servizio comporta l’assunzione di rischi (per es., assicuratori, servizi finanziari).
In altre parole si vorrebbe considerare il consumatore che si compra un servizio legale come un consumatore che si compra una casa, in quanto l’atto del richiedere il servizio legale o di quello di acquistare immobile presuppone una particolare consapevolezza iniziale.
4. In alternativa, la tutela prevista dall’art. 19 della Proposta di Xxxxxxxxx
L’avvocato, in quanto professionista, rientra nella categoria dei “fornitori di servizi” (anche in virtù della Direttiva Servizi) e non può esimersi dalla disciplina dei contratti a distanza e fuori dai locali commerciali.
I pericoli più gravi legati all’esercizio pretestuoso del diritto di recesso da parte del consumatore sono in ogni caso sono neutralizzati dall’art. 19 della Proposta di Direttiva. Di seguito una parte del testo dell’art. 19:
Articolo 19
Eccezioni al diritto di recesso
1. Per quanto riguarda i seguenti contratti a distanza il diritto di recesso non è applicabile:
(a) servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo espresso del consumatore, prima della scadenza del termine di quattordici giorni di cui all'articolo 12;
Questa norma introduce un limite ponderato tra bisogno di tutelare il fornitore di servizi e quello di tutelare il consumatore con la previsione dell’accordo espresso e preliminare del consumatore.
Previene gli abusi più gravi contro ipotesi di arricchimento ingiustificato per il consumatore o di danno ingiusto per il professionista. L’unica critica consiste nel fatto che una tale limitazione al diritto di recesso è prevista solo per i contratti a distanza. La Delegazione Italiana potrebbe eventualmente suggerire di estendere questa norma (art. 19) anche ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali.
5. In ultima alternativa, applicare l’esclusione dagli obblighi precontrattuali ex art. 20 della Proposta di Direttiva solo
nell’ambito delle attività giudiziarie dell’avvocato
Si tratta di una proposizione elaborata in sede di Commissione Direttiva Servizi dall’avv. Xxxxxx Xxxxx. Tuttavia mi chiedo se le attività di contenzioso dell’avvocato siano adattabili alla tipologia della fornitura di servizio nell’ambito dei contratti a distanza e dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali
B. Sul Position Paper del CCBE sul Draft Common Frame of Reference di ottobre 2008
Dopo quasi due anni di discussioni e lavori in merito al Position Paper sul Draft Common Frame of Reference (DCFR) di ottobre 2008, il Gruppo di Lavoro finalmente decide a novembre 2009 di portarlo a votazione con le dovute modifiche e inserzione delle opinioni dissenzienti da parte delle Delegazioni.
Durante la discussione del 22 gennaio e dello Standing committee del 23 gennaio, la Delegazione Francese e quella Inglese hanno manifestato la loro totale opposizione al Position Paper sul Draft Common Frame of Reference (DCFR). Come illustrato nel documento della DBF del 21 gennaio, sarebbero in disaccordo all’idea di poter estendere la disciplina dei contratti B2C a contratti B2B, non
accettano che i rimedi previsti dalla direttiva 1999/44 sulla vendita possano estendersi ai contratti B2B e quindi non ammettono che il CFR possa riferirsi anche ai contratti dei consumatori. Sostengono che la direzione politica prevalente delle istituzioni comunitarie sarebbe quella di separare la disciplina B2C da quella B2B e del diritto contrattuale in genere, poiché, secondo la Delegazione Francese, il diritto del consumo sarà esclusivamente regolato dalla diretti “quadro” sui diritti dei consumatori e che quindi il DCFR non vedrà la luce.
Altra argomentazione dissenziente consisterebbe nel dire che i lavori condotti dal Gruppo di Lavoro di Xxxxxxxxxx sarebbero troppo teorici e poco orientati verso soluzioni concrete nell’interesse dei clienti.
Infine, si è parlato di una “eccessiva operatività” del Gruppo di Lavoro di Xxxxxxxxxx – nel senso di dire che il CCBE non dovrebbe lavorare troppo in questa materia e trasferire la competenza dei rapporti contrattuali soprattutto alla Commissione Deontologia (questo per quanto riguarda il discorso dei contratti di servizi).
Alla Standing committee del 23 gennaio, solo le Delegazioni Francese e Inglese hanno votato contro il Position Paper sul DCFR. Il Position Paper è stato approvato a larga maggioranza.
Durante la discussione, la Delegazione italiana ha avuto la possibilità di esprimere la sua posizione favorevole al Position Paper sostenendo che:
- Rappresenta una magnifica occasione per permettere al CCBE di inviare un messaggio politico e tecnico sul diritto contrattuale europeo, contribuendo quindi al processo di armonizzazione del diritto contrattuale;
- Visto il panorama delle politiche comunitarie in materia di rapporti commerciali e di diritto del consumo, sembrerebbe il momento più opportuno per entrare nel dibattito europeo;
- Il Rapporto è il risultato di un lavoro che dura da circa due anni e mezzo e che è stato frutto di attenta elaborazione tra i membri del Gruppo di Lavoro del CCBE;
- Il Rapporto esprime una posizione progressista nel dibattito europeo, sicuramente in linea con i propositi del nuovo Commissario della Commissione Europea per la giustizia, Xxxxxxx Xxxxxx, e il Consiglio d’Europa
C. Sul lavoro di analisi dei contratti di servizi disciplinati dal DCFR
Il Gruppo di Lavoro del CCBE, già nella sua riunione del 27 novembre 2009, ha deciso di proseguere nel senso di dare una maggiore impronta politica ai lavori del Gruppo e di avanzare su tematiche concrete del DCFR e dell’acquis come, i contratti dei servizi, e in particolare il rapporto contrattuale tra avvocato e cliente.
Sarà ovviamente necessario un confronto con i lavori e le riflessioni già sollevate in merito alla Direttiva Servizi.
Nel memorandum preparato dal Xxxx. Xxxx von Xxxxxxxxxx sul tema dei “contratti di servizi legali” e della loro riconducibilità al genus dei “contratti di servizi” disciplinati al BOOK IV (SPECIFIC CONTRACTS), Parte C, Chapter 1, Section 1 del DCFR, si fa riferimento al diritto tedesco e alla specificità che il diritto tedesco attribuisce a questa forma di rapporti contrattuali (avvocato-cliente) sotto due punti di vista (i) onorari e (ii) obbligazione di mezzi e non di risultato. Conclude affermando che anche la parte relativa agli obblighi d’informazione precontrattuale del DCFR sono adattabili al diritto tedesco.
Per la riunione del 21 maggio 2010 (a Malaga), sarà necessario commentare la parte relativa ai servizi di “information and advise” al chapter 7 della stessa Parte IV, Section 1, nochè il “mandato” (mandate contracts al BOOK IV (SPECIFIC CONTRACTS), Parte D, Chapter
III. La posizione della Delegazione Italiana e metodo di lavoro
La Delegazione Italiana sin dalla seconda metà del 2007 ha partecipato ai lavori del Gruppo CCBE Contratti con assiduità e ha impostato un rapporto di lavoro privilegiato con la Delegazione Francese e Spagnola. Questo ha permesso di rinforzare la posizione più favorevole all’armonizzazione del diritto contrattuale europeo – posizione, invece, ampiamente contrastata dalla Delegazione Inglese.
La posizione della Delegazione Italiana, guidata dal Presidente Xxxxx Xxxx, è quella di sostenere un “Codice Europeo dei Contratti” nella forma di una misura legislativa di tipo orizzontale e comunque che garantisca un livello di massima armonizzazione. In coerenza con tale posizione, la Delegazione Italiana ha accolto positivamente l’orientamento del gruppo di lavoro guidato dal Prof. Xxxxxxxxx xxx Xxx, per un DCFR inteso come strumento opzionale (opt-in) che permetterebbe alle parti e eventualmente al legislatore nazionale di sceglierlo come legge regolatrice del contratto (o di qualsiasi altro rapporto obbligatorio che vi sarebbe disciplinato).
All’esito di ciascun incontro, i rappresentante della Delegazione Italiana redige un rapporto di sintesi delle discussioni tenutesi in tali occasioni e predispone il calendario dei lavori specifico per la Delegazione Italiana in materia di diritto europeo dei contratti.
IV. Incontri e date importanti nell’ambito delle attività del Gruppo CCBE su Diritto Europeo dei Contratti nel corso dell’anno 2010
- Data della prossima riunione : 21 maggio 2010 (a Malaga)
- Entro il 1 maggio 2010, ciascuna Delegazione dovrà contribuire con un testo che possa rispondere alle seguenti domande:
1. Se il diritto nazionale (italiano) è stato correttamente interpretato e commentato nella parte del DCFR sui servizi relativa alle Note sul Diritto Nazionale (che allego);
2. Se il contratto tra l’avvocato e il cliente menzionato è appropriato (si veda la disciplina del contratto di “advice” e di “mandate”), tenendo conto che un contratto di questo tipo ha le seguenti caratteristiche:
a) Una minore libertà contrattuale
b) Interferenza delle disposizioni deontologiche
- Per avanzare nei lavori così prospettati, ciascuna Delegazione dovrà dotarsi del testo completo del Draft Common Frame of Reference ediz Xxxxxxx in SEI VOLUMI – costo pari a 600 euro!
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
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COMMISSIONE DEONTOLOGIA
PRESIDENTE: | Avv. Xxxxxx Xxxxxx Xxx [o Xxxx XXXXXX] |
DELEGATO ITALIANO: | Avv. Xxxxxxxx Xxxx XXXXXXXX |
ESPERTO ITALIANO: | Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx, Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx, Avv. Xxxxxx XXXXXXXXXX, Avv. Xxxx XXXXX |
RELATORE PER LE RIUNIONI: | Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
RIUNIONI : | Vienna (31/01/2008), Budapest (23/05/2008), Brussels (04/09/2008), Brussels (28/11/2008), Brussels (10/12/2008), Vienna (18/02/2009) |
Prossima riunione : | Brussels (26/03/2009), Luogo da definire (21/04/2009) |
I. Stato di avanzamento dei lavori della Commissione Deontologia nel 2008
I lavori della Commissione Deontologia del CCBE (di seguito “Commissione CCBE Deontologia”) sono stati strutturati attorno a tre tematiche (che corrispondo a sua volta a tre sotto gruppi di lavoro su: (i) Iniziativa Europea per la Transparenza; (ii) Principi Fondamentali della Deontologia dell'avvocato; (iii) Verso un Codice Deontologico Uniforme. Le attività della Commissione si sono soprattutto incentrate sulla terza tematica per la creazione di un codice deontologico uniforme.
Fra le attività di maggiore rilievo della Commissione CCBE Deontologia si segnala :
L’adesione del CCBE alla Convenzione degli avvocati del mondo (Convention des avocats du monde) firmata a Parigi il 6 dicembre 2008 in occasione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. La Convenzione degli avvocati del mondo è stata elaborata e proposta dall’Ordine degli Avvocati di Parigi sulla scia della Convenzione Internazionale per la protezione del diritto ad un equo processo (Convention internationale pour la protection du droit à un procès équitable), firmata a Parigi il 26 giugno 1987.
Il problema della doppia deontologia sarà affrontato in sede dei lavori del sotto-gruppo “Verso un Codice Deontologico Uniforme”.
La Commissione CCBE Deontologia ha valutato la problematica sollevata dalle condizioni generali del contratto di spedizione predisposto dalla società DHL in base alle quali lo spedizioniere avrebbe il diritto di aprire e ispezionare qualsiasi documento in busta chiusa senza avere l’obbligo di darne preventiva comunicazione al mittente in quanto tali condizioni generali violerebbero il principio del segreto professionale degli avvocati. Le Delegazioni nazionali sono state chiamate a rispondere se nel passato sono mai state confrontate a delle problematiche similari. La Commissione ha incaricato l’avv. Xxxxxxxx Xxxxxx (Delegazione Svizzera) ha predisporre un rapporto su tale soggetto.
II. Attività del sotto-gruppo di lavoro sul “Codice Deontologico Uniforme”
A. Finalità del sotto-gruppo di lavoro e prospettive di coordinamento con il progetto di Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Comune Italo-Franco-Spagnolo
In occasione della Sessione Plenaria del 23 Maggio 2008, il CCBE ha approvato il programma di lavoro relativo alla elaborazione di un Codice Deontologico Comune del CCBE. Per l’Italia, la delegazione indicata è rappresentata dall’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx. Ai fini dell’organizzazione dei lavori su questo Codice Comune, l’Avv. Dal ha proposto l’elaborazione di un formulario su alcuni argomenti chiave della deontologia professionale, in particolare su (i) la confidenzialità delle corrispondenza tra colleghi; e (ii) il segreto professionale. Il primo formulario è stato elaborato e predisposto dal sotto-gruppo di lavoro il 26 gennaio 2008 e sarà distribuito alle delegazioni nazionali entro la fine di marzo 2009. Le delegazioni nazionali saranno tenute a rispondere esaustivamente a questo formulario. In occasione della riunione del 21 aprile, il sotto-gruppo di lavoro discuterà delle risposte al questionario.
B. Prospettive di coordinamento con il progetto di Codice Deontologico Comune Italo-Franco-Spagnolo
A domanda della delegazione Inglese, le Delegazioni Francesi, Italiane e Spagnole del saranno tenute a illustrare i punti e le finalità principali del “Codice Comune Deontologico Italo-Francp-Spagnolo”. A tal proposito, l’Avv. Xxxxxx- Xxxxxx Dal ha sottolineato l’importanza di una tale iniziativa che rappresenterà uno strumento di confronto e discussione utile ai fini dell’elaborazione del Codice Deontologico Comune del CCBE.
L’idea di un codice deontologico forense comune alle professioni di tradizione romanistica / civilista nasce a seguito delle recenti iniziative dei governi nazionali e della Commissione Europea finalizzate alla destabilizzazione dell’assetto auto-
regolamentare e ordinistico della professione forense, proprio dei sistemi giuridici di stampo romanistico.
L’elaborazione di un Codice Deontologico Comune ai paesi di tradizione civilistica muove dall’esigenza di raggiungere un livello di integrazione più avanzato rispetto a quello raggiunto in seno al CCBE, attraverso la costituzione di un modello di codice deontologico incardinato attorno ai principi fondamentali della professione considerati irrinunciabili e fondati sull’idea di un avvocatura indipendente e nobile. Per gli Stati aderenti, il Codice Deontologico Comune ha forza normativa interna e si applica direttamente agli avvocati iscritti e esercenti nel territorio nazionale.
Sul piano politico, il Codice Deontologico Comune ha la funzione di coadiuvare i lavori del CCBE nell’individuare principi comuni alla professione e di orientare le altre avvocature, la Commissione Europea e le autorità nazionali sull’esigenza di riconoscere alla professione d’avvocato un ruolo fondamentale a garanzia dell’ordine pubblico.
III. Attività del sotto-gruppo di lavoro “Iniziativa Europea per la Trasparenza”
A seguito della pubblicazione in data 31 luglio 2008 da parte della Commissione Europea di due documenti di consultazione sulle agenzie di rating, il sottogruppo di lavoro ha elaborato un documento di risposta comune commentando con grande preoccupazione l’assenza di garanzie sufficienti in materia di segretezza delle comunicazioni e di protezione dei dati sensibili.
Si attendono ulteriori proposte legislative da parte della Commissione Europea sulla regolamentazione delle agenzie di rating che il sotto-gruppo di lavoro “Iniziativa Europea per la Trasparenza” valuterà.
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GRUPPO DI LAVORO SU DIRITTO EUROPEO DI
FAMIGLIA
PRESIDENTE: | Avv. Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxx |
DELEGATO ITALIANO: | Non è stato nominato |
ESPERTO ITALIANO: | Prof. Avv. Xxxxx Xxxx, Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXXXXXXX, Avv. Xxxxxxxxx XXXXX, Avv. Xxxxxxxx XXXXXXXX, Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
RELATORE PER LE RIUNIONI: | Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
RIUNIONI : | Brussels (30/05/2008), Brussels (28/11/2008), Brussels (12/12/2009) |
Prossima riunione : | Da definire |
Di seguito i punti principali relativi ai lavori condotti dalla delegazione italiana presso il CCBE nell’ambito del Gruppo di Lavoro su Diritto di Famiglia del CCBE nel corso del 2008-2009.
I. Esame delle bozze di regolamento comunitario in materia di obbligazioni di mantenimento COM(2005)649
Il Gruppo di Lavoro ha concordato con l’avv. Xxxxx-Xxxx per preparare una bozza di lettera indirizzata al Consiglio d’Europa per appoggiare la versione del Parlamento Europeo.
II. Esame della proposta di Regolamento sulla legge applicabile in
m ateria di diritto di famiglia (c.d. “Rome III Regulation”)
L’avv. Xxxxx-Xxxx preparerà una bozza di lettera indirizzata al Parlamento Europeo a sostegno di una norma unificatrice delle regole di competenza e di scelta della legge applicabile in materia familiare.
III. Conferenza sul Diritto Europeo di Famiglia del 12 dicembre 2008
I lavori del Gruppo di Lavoro CCBE su Diritto di Famiglia nel corso del 2008 si sono principalmente incentrati sull’organizzazione della conferenza su “Diritto Europeo di Famiglia” tenutasi a Brussels il
12 dicembre 2008. Nell’ambito di tale conferenza il Presidente Prof.
Avv. Xxxxx Xxxx ha predisposto una relazione sugli accordi famigliari (pubblicato sul sito del CCBE) nel quale sosteneva che gli accordi familiari intersecano i valori costituzionali, i valori sociali, nonché, in quanto ad essi applicabile, il diritto comune dei contratti. L’intervento è stato presentato dal Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxx.
IV. Nuovo tema di studio del gruppo di lavoro per il 2009
Sulla base del nuovo Regolamento Comunitario Bruxelles II bis n° ….. relativo alla competenza, riconoscenza e esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in matiera di responsabilità genitoriale, la Presidente del Gruppo di Lavoro, Xxxxxxxx Xxxxx-Gout, suggerisce di orientare il lavori del gruppo sulla definizione di residenza abituale, in particolare da un punto di vista (i) formale (per es., registrazione presso la circoscrizione di residenza come avviene a Lussemburgo); (ii) soggettiva (per es., l’intento della coppia di risiedere) et (iii) oggettiva (l’effettivo domicilio).
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