SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2018 – 31.05.2019
L’anno 2018, il giorno ………. del mese di ,
TRA
SO.G.AER. S.p.A. Società Gestione Aeroporto Cagliari-Elmas con sede legale in Elmas, via dei Trasvolatori s.n.c., partita IVA 01960070926, in persona dell’Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, in seguito per brevità anche denominata “Committente”
E
……………………… con sede in ……………………., via n. … codice
fiscale e partita IVA………………. in persona del suo legale rappresentante
………………………, in seguito per brevità anche denominata per brevità “Appaltatore”.
PREMESSO
- che la Committente rientra nell’ambito dei soggetti denominati “enti aggiudicatori” ai sensi all’art. 3, comma 1, lett. t), D.lgs. 50/2016 (di seguito anche Xxxxxx);
- che la stessa è soggetta alle disposizioni del predetto codice nei limiti in cui lo stesso trova applicazione per i cc.dd. settori speciali;
- che la Committente intende provvedere all’affidamento della fornitura dell’energia elettrica per il periodo 01.06.2018 – 31.05.2019, come da delibera del CdA del 26.01.18;
- che, con bando n. 2018/S 035-077611, pubblicato presso la GUCE in data 20.02.2018, la So.G.Aer. ha indetto la gara per l’affidamento della fornitura;
- che, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del Codice, l’aggiudicazione è effettuata con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari;
- che l’aggiudicazione è avvenuta in favore dell’impresa ,
- che l’Appaltatore espressamente afferma:
- di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede l’affidamento a misura della fornitura e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;
- di conoscere e accettare che la quantità di energia richiesta si intende presunta, pertanto potrà variare, in più o in meno, in dipendenza del livello di attività svolte dalla Committente, senza che l’Appaltatore, per i predetti motivi, possa presentare alcuna richiesta;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali di ogni eventuale onere diretto ed indiretto;
- di conoscere e di accettare, anche ai fini degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le condizioni relative all’appalto, ai prezzi, modalità di esecuzione, pagamenti, e
comunque tutto quanto inerente e conseguente all’appalto stesso, e di ritenere i prezzi offerti congrui e remunerativi.
Tutto quanto sopra premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti in epigrafe indicate si conviene e si stipula quanto appresso.
ART. 1 OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO
Oggetto dell'appalto è la fornitura di energia elettrica, a prezzo fisso, di produzione nazionale e/o di importazione, somministrata all’Appaltatore ai punti di prelievo nella titolarità della Stazione Appaltante, i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato 1, denominato “siti di fornitura e consuntivo consumi 01/2017 – 12/2017”.
È compreso nell'appalto tutto quanto necessario ad eseguire la fornitura a regola d’arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
ART. 2 QUANTITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA
Il quantitativo complessivo presunto della fornitura di energia elettrica, stabilito a misura, è determinato su un periodo di 12 mesi, dal giorno 01/06/2018 al giorno 31/05/2019, per un valore presuntivo di 11.500,398 MWh, pari ad un importo indicativo e non garantito di Euro ………………. (……………………./00 €). L’importo non è comprensivo dell’IVA e degli ulteriori importi indicati nel successivo art. 3, lettera C. La fornitura è riferita ai seguenti PoD (“Points of Delivery” o “punti di prelievo”):
• IT001E00209850 relativo all’aerostazione passeggeri;
• IT001E00207611 relativo alla ex base Aeronautica Militare.
I prelievi sono stimati in misura corrispondente ai consuntivi del periodo 01/2017 – 12/2017 riportati nel già menzionato allegato 1.
Tali assorbimenti complessivi annui sono da considerarsi indicativi e pertanto non impegnano la Stazione Appaltante in alcun modo, potendo gli stessi, in rapporto all’andamento dei consumi, subire un incremento o un decremento per aperture e chiusure di utenze o nuove disposizioni tecniche o in materia fiscale.
In considerazione di quanto sopra, al mancato raggiungimento o superamento dei valori di cui alla citata Tabella stima consumi saranno dovuti esclusivamente gli effettivi consumi e nulla sarà dovuto a titolo di indennizzo o risarcimento, dovendo l’Appaltatore garantire comunque per la durata del contratto la fornitura di energia elettrica per il quantitativo corrispondente alle effettive necessità dalla Stazione Appaltante.
I prezzi di contratto si intendono fissi e invariabili.
Le utenze relative all’energia elettrica hanno carattere di non interrompibilità della fornitura; So.G.Aer. S.p.A. si configura come cliente idoneo non disponibile all’interruzione della fornitura per tutti i suoi punti di consegna.
ART. 3 CONTABILITÀ
A. Per l’energia prelevata e per le relative perdite di rete la Stazione Appaltante riconoscerà al Fornitore i corrispettivi unitari fissi per la durata del contratto per la fornitura di energia elettrica, differenziati per ciascuna Fascia Oraria F1, F2, F3.
In particolare la contabilizzazione, sulla base degli effettivi consumi di energia elettrica, verrà effettuata applicando i prezzi unitari (Euro/MWh) indicati nel modulo “Offerta
economica” per ciascuna fascia oraria (per fascia oraria: F1, F2, F3) ai rispettivi consumi mensili (secondo la fascia oraria di riferimento).
B. Si precisa che i prezzi unitari offerti in gara si intendono comprensivi di:
• applicazione della normativa europea in materia di certificati verdi (art. 11 del D. Lgs. 16/03/1999 n°79/99, così come modificato dalla Legge 23 Luglio 2009 n°99/09);
• energia di importazione (con relativi oneri di Cross Border Trading);
• energia CIP6
Le offerte economiche si riterranno, inoltre, già inclusive degli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative conseguenti e necessarie al subentro nei contratti di fornitura e di ogni altro onere non espressamente indicato.
Non sarà inoltre applicato a carico della Stazione Appaltante alcun onere aggiuntivo in merito alla normativa sull’Emission Trading.
Per quanto riguarda gli oneri di dispacciamento, i prezzi di fornitura si intendono già comprensivi, in maniera forfettaria, degli oneri di cui agli artt. 40, 41, 43 Del. AEEG n.111/06 (corrispettivi di sbilanciamento, non arbitraggio e per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto).
Non sarà richiesta all’Appaltante alcuna previsione dei prelievi, che risulti vincolante ai fini del prezzo di fornitura (né per mese e per fascia, né a livello orario).
C. Si precisa che tali prezzi unitari offerti in gara non sono comprensivi dei seguenti corrispettivi (che verranno fatturati, dandone evidenza nelle fatture, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti):
• importi relativi al dispacciamento (relativamente ai soli oneri di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 Del. AEEG n. 111/06 e s.m.i.);
• corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva – Corrispettivo CD (art. 48 Del. AEEG n. 111/06 e s.m.i.);
• corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico – Corrispettivo INT (art. 73 Del. AEEG n. 111/06 e s.m.i.);
• corrispettivo per il servizio di trasporto;
• corrispettivo per il servizio di distribuzione;
• corrispettivo per il servizio di misura;
• oneri di sistema relativi al mercato libero;
• perdite di rete nelle misure percentuali stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico in relazione alla tensione di consegna;
• imposte ed addizionali previste dalla normativa vigente;
• I.V.A.
L’elencazione di cui al presente articolo è da intendersi riferita agli oneri in vigore alla data di pubblicazione del bando ed è ovviamente suscettibile di essere integrata o modificata da tutte le disposizioni di carattere cogente che dovessero essere emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico in corso d’esecuzione del contratto.
Nessun compenso può essere richiesto per prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nell’oggetto, siano necessarie alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione della fornitura appaltata secondo le regole dell'arte.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, anche per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, nel rispetto dei tempi previsti dal contratto, cosicché, oltre a quanto previsto contrattualmente, l’Appaltatore non ha diritto ad ulteriori compensi o indennizzi di sorta, in relazione ad eventuali maggiori oneri e difficoltà che dovesse incontrare nell’esecuzione della fornitura.
ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO
La fornitura di energia elettrica, per entrambi i punti di prelievo, avrà una durata di dodici mesi, dalle ore 00.00 del giorno 01.06.2018 alle ore 24.00 del giorno 31.05.2019.
ART. 5 CONDIZIONI DI FORNITURA
La Committente rientra nell’ambito dei soggetti denominati “enti aggiudicatori” ai sensi all’art. 3, comma 1, lett. t), D.lgs. 50/2016; pertanto, per la fornitura di cui al presente contratto trovano applicazione le disposizioni dettate dal predetto Decreto nei limiti in cui lo stesso trova applicazione per i cc.dd. settori speciali.
Trovano inoltre applicazione le norme di settore e le disposizioni contenute nelle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.
Formano parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari contenuto nel modulo di offerta e l’allegato 1, denominato “sito di fornitura e consuntivo consumi 01/2017 – 12/2017”.
L’Appaltatore si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno della Stazione Appaltante in termini di energia e potenza, per tutto il periodo di fornitura previsto dal presente contratto, ivi incluse ulteriori utenze che dovessero essere attivate.
Nell’esecuzione della fornitura dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate in materia di fornitura di energia elettrica da leggi, regolamenti e circolari vigenti.
L’adeguamento alle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico deve essere automatico. L’Appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne la Committente, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di normative vigenti nel Mercato dell’energia. Ogni eventuale onere derivante dalla necessità di osservare le normative di cui sopra, anche se intervenute dopo la stipula del contratto, restano a totale carico dell’Aggiudicatario.
ART. 6 GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA
Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell’energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d’onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione e gestione del collegamento dei punti di prelievo della Stazione Appaltante alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra Committente e gestore della rete alla quale sono collegate le utenze.
L’Appaltatore si impegna a fornire, gratuitamente, assistenza alla Stazione Appaltante nella trattazione con il gestore di rete di problematiche connesse alla qualità dell’energia elettrica erogata.
L’Appaltatore, prima della stipula del contratto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio e un suo sostituto, in qualità di referenti responsabili nei confronti della Stazione Appaltante, indicando i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica.
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni tanto dell’Appaltatore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione della fornitura.
ART. 7 COMPLESSI DI MISURA
L’Appaltatore, su istanza della Stazione Appaltante, nel rispetto delle norme adottate dal Gestore di Rete competente, richiederà la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso il punto di consegna dell’energia elettrica. Qualora i complessi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal Gestore di Rete competente, l’Appaltatore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l’irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa dell’offerente o da quello in cui la Stazione Appaltante l’ha richiesta. Quando l’irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.
ART. 8 ASSISTENZA TECNICO - AMMINISTRATIVA
L’Appaltatore si impegna a fornire alla Committente, unitamente alla fattura, il report dei consumi e dei prelievi di potenza elettrica e/o di capacità impegnata nel mese di riferimento, con un resoconto sintetico e completo dei dati acquisiti nel mese.
L’Appaltatore dovrà consentire in ogni momento alla Stazione Appaltante la verifica dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi; su richiesta dovrà elaborare reports specifici da inviare, anche in formato elettronico e/o in via telematica, entro 15 giorni dalla data di richiesta.
L’Appaltatore si impegnerà, per quanto di sua competenza, a prestare piena collaborazione per rendere possibile le attività di monitoraggio sui consumi e sulla utilizzazione dell’energia elettrica erogata; in particolare alla Committente dovranno essere forniti i dati riguardanti i consumi di energia suddivisi per: consumo mensile/giornaliero (conforme alla struttura tariffaria adottata); diagramma e tabelle di prelievo (ad intervalli di 60 minuti); importi fatturati.
L’Appaltatore dovrà obbligatoriamente mettere a disposizione della Committente, senza alcun onere aggiuntivo, servizi on-line per la visualizzazione delle fatture emesse ed il monitoraggio dei prelievi effettuati.
L’Appaltatore, per le finalità di cui al presente contratto, dovrà assistere la Committente nella produzione di tutti gli atti di propria competenza nei riguardi dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico o di altri soggetti interessati.
ART. 9 CONFERIMENTO DI MANDATO
L’Appaltatore compirà gli atti e negozi giuridici utili per l'esecuzione della fornitura attraverso il mandato irrevocabile, appositamente conferito dalla Committente, ad agire in nome proprio, ma per conto di Xxxxxx, nei confronti del gestore della rete cui sono connessi gli impianti, di Terna, del Gestore dei mercati energetici e delle altre autorità di settore. Il mandato include la conclusione dei contratti per i servizi di trasporto, misura e dispacciamento dell'energia elettrica al punto di prelievo della Committente.
La Committente si impegna a fornire all’Appaltatore tutta la collaborazione necessaria per l'esecuzione del mandato. Il contratto di trasporto verrà concluso secondo l'opzione tariffaria base definita per la tipologia di clientela alla quale appartiene il Cliente.
Il mandato di cui al comma 1 è gratuito e si intende conferito anche nell'interesse del mandatario, ai sensi dell'art. 1723 c.c.; il mandato cessa alla data di
risoluzione/cessazione, per qualsiasi motivo, del contratto di fornitura.
ART. 10 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandata dall’AEEG. La fattura dovrà evidenziare i consumi e tutte le voci di costo con le relative tariffe applicate in riferimento alla fornitura, conformemente a quanto descritto nel presente contratto.
La fattura mensile dovrà pervenire in copia cartacea entro il 30° giorno del mese successivo al periodo di rilevazione dei consumi ed essere scaricabile dal sito web del fornitore previa autenticazione della Stazione Appaltante.
I pagamenti saranno eseguiti a 30 giorni data fattura a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’Appaltatore.
L’art. 3 della legge n. 136/2010 trova applicazione nei limiti previsti per la tipologia di fornitura oggetto del presente contratto.
Ferme le disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, l’Appaltatore non potrà sospendere la fornitura, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
Il fornitore resta in ogni caso obbligato a garantire un servizio di vendita in conformità al Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV).
ART. 11 MANCATA ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
Fermo quanto stabilito all’art. 15, punto 1, in caso di ritardo nell’attivazione della fornitura, saranno a carico dell’Appaltatore tutti i costi che la Committente dovrà affrontare per l’approvvigionamento energetico necessario alla continuità della fornitura stessa. La Committente si riserva di chiedere gli eventuali danni conseguenti.
ART. 12 CAUZIONE
La cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/16, prestata per il mancato o inesatto adempimento degli oneri contrattuali, sarà pari al ………………….
( ) dell'importo complessivo dell'appalto.
La cauzione dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.
La cauzione dovrà essere prodotta alla Committente al momento della conclusione del contratto.
Per quanto non stabilito dal presente articolo, la cauzione di cui al precedente comma deve essere redatta secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004.
La cauzione potrà essere utilizzata anche per l'eventuale recupero delle penali contrattuali.
ART. 13 CONTRATTI DI LAVORO, PREVIDENZA, ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI
L’appaltatore è obbligato anche nei confronti del committente ad applicare ai lavoratori dipendenti o comunque impiegati trattamenti normativi, contributivi, assicurativi e retributivi, in nessun caso inferiori a quelli risultanti dalla Legge e dai contratti collettivi di lavoro vigenti. L’obbligazione sussiste anche se l’appaltatore non sia aderente
all’Associazione imprenditoriale stipulante o ne sia uscito.
L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo il termine di durata in essi previsto e fino a sostituzione con nuovi contratti.
Il personale dipendente che dovesse avere la necessità di accedere in spazi soggetti a controllo da parte dell’ENAC dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e di permesso d’accesso all’aeroscalo rilasciato a cura della competente Direzione Circoscrizionale.
L’Affidatario dichiara di conoscere e accettare che tutti i pagamenti sono condizionati alla previsione di cui all’art. 48bis del DPR 602/73.
ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto; la violazione del presente obbligo darà diritto alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
In caso di cessione di azienda troverà applicazione l’art. 2558 c.c.
In considerazione delle previsioni contenute all’art. 3 L. 136/2010, l’impresa, nei contratti dalla stessa sottoscritti con altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nei lavori, servizi o forniture necessari all’esecuzione del presente contratto (salvo quelli di cui al menzionato art. 3, comma 3) dovrà inserire, a pena di nullità, apposita clausola che obblighi le parti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 L.136/2010.
L’impresa dovrà trasmettere alla Committente copia dei contratti di cui al precedente comma al fine di consentire le verifiche prescritte dal predetto articolo 3.
Si rammenta che, per espressa previsione del citato art. 3, l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La So.G.Aer., ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, si riserva la facoltà di risolvere automaticamente il presente contratto, dandone semplice comunicazione scritta all’Impresa, nei casi di:
1. mancata attivazione del servizio;
2. gravi violazioni di legge in corso di contratto, tra cui, a titolo esemplificativo l’irregolarità nei versamenti di cui all’art. 13;
3. revoca di autorizzazioni e/o licenze;
4. in caso di violazione del divieto di cessione del contratto;
5. in caso di fallimento, liquidazione o di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in caso di sospensione dell'attività commerciale dell’Impresa;
6. in caso di transazioni finanziarie senza l’utilizzo di banche o società Poste Italiane S.p.A., in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
La Committente, in caso di risoluzione, procederà all’escussione della cauzione definitiva, salvo il maggior danno.
ART. 16 RISERVATEZZA
L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le
documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione.
L’Appaltatore è tenuta a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.
Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili all’Appaltatore e/o ai suoi dipendenti, l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Committente gli eventuali danni da questa subiti.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di scadenza del presente atto, e comunque in conformità alla normativa vigente in materia.
ART. 17 TRATTAMENTO DATI
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che:
1. i dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara;
2. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dalla So.G.Aer. S.p.A. in base alla normativa vigente;
3. la conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
4. i dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge;
5. relativamente a tali dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
6. titolare del trattamento è la So.G.Aer. S.p.A.
ART. 18 OBBLIGO RISPETTO MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01
L’Appaltatore è a conoscenza che la So.G.Aer. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 che dichiara di aver letto dal sito aziendale e di aver compreso.
L’Appaltatore si impegna a aderire ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e a rispettarne i contenuti e le procedure, astenendosi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e previste nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.
L’Appaltatore si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione; si impegna altresì a segnalare all’Organismo di Vigilanza della So.G.Aer. casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nel Modello.
La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. Pertanto, qualora l’Appaltatore o suoi eventuali collaboratori violino i precetti citati nel punto precedente, la So.X.Xxx. potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
L’Appaltatore manleva fin d’ora la So.G.Aer. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dello stesso Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori. In ogni caso So.G.Aer. potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.
In ogni caso, qualora, l’Appaltatore fosse condannato per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà darne informazione immediata a So.X.Xxx. che avrà la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1453 c.c.
ART. 19 RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE
L’Affidatario si impegna a nominare un proprio referente qualificato alla gestione della fornitura e a indicare un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.
Il referente dell’Affidatario o il suo sostituto devono essere reperibili ai recapiti che l’Affidatario curerà di trasmettere per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto.
ART. 20 SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese del contratto, inerenti o consequenziali a questo saranno a carico dell’Affidatario.
ART. 21 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia derivante o connessa all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.
La Stazione appaltante non intende avvalersi dell’istituto dell’arbitrato di cui all’art 209 del D.Lgs. 50/16.
La Committente L’Appaltatore