PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI – REGIONE LOMBARDIA
Allegato alla
Procedura negoziata, a seguito di manifestazione di interesse, per l’affidamento della realizzazione di un servizio distrettuale di mediazione sociale e familiare - CIG: 8280759A7E
PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI – REGIONE LOMBARDIA
Questo documento, che viene sottoscritto dal dirigente competente del comune di Rozzano, (MI), deve essere obbligatoriamente sottoscritto con firma digitale e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara. La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare/legale rappresentante/procuratore del soggetto concorrente, comporterà l’esclusione automatica dalla gara.
1. Per il comune di Rozzano: la dirigente dr.ssa Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx e
2. Per l’operatore economico (di seguito per brevità “la sottoscritta impresa”) con sede legale in
alla via , C.F. e P. I. …………………… in persona del sig Nato a
………….. il ………… in qualità di munito dei relativi poteri.
PREMESSO
1. Che per “Patto di Integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai princìpi di legalità, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o ai fini di distorcere la relativa corretta esecuzione;
2. Che con l’inserimento del “Patto di integrità” nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
3. Che sotto la direzione del segretario generale in adesione ai princìpi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, si verificherà l’applicazione del “Patto di integrità” sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti, sia infine delle imprese di fiducia dell’amministrazione;
4. Che al fine della corretta attuazione del Patto di Integrità ogni interessati potrà rivolgersi per effettuare segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni e chiarimenti al segretario generale.
Tutto ciò premesso, le parti concordano e stipulano quanto segue:
Art. 1
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente patto.
Il presente patto anche se formalmente non allegato al contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 2
Il presente patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del comune di Rozzano e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai princìpi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione, consistente, tra l’altro, nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della S.A.
Art. 3
Il Comune di Rozzano si impegna a comunicare a tutti i concorrenti che ne facciano esplicita richiesta i dati più rilevanti riguardanti la gara: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Art. 4
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del comune di Rozzano impegnati ad ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato sono consapevoli del presente Patto di Integrità il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo patto.
Art. 5
La sottoscritta impresa si impegna a rispettare le seguenti clausole:
Clausola 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al presente Patto di Integrità che qui sono integralmente riportate e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti. La sottoscritta impresa si impegna, inoltre, a segnalare al comune di Rozzano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto.
Clausola 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente, pena la decadenza dal contratto e dai benefici, alle forze di Polizia o all’autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a imprese terze, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.), con facoltà dell’amministrazione di recedere dal contratto o dall’agevolazione finanziaria ove venga acclarata la violazione di siffatta clausola, salva l’ipotesi di un’accertata collaborazione e con l’autorità Giudiziaria, così come previsto dall’art. 83 comma 1 m-ter del codice dei contratti.
Clausola 3
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
Clausola 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura di Milano l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 2
Clausola 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicare dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro del D. Lgs. n. 159/2011 o informazioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e smi..
Clausola 6
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni prefettizie, sarà applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 del valore delle prestazioni fino ad quale momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell’amministrazione comunale di Rozzano (MI), del relativo importo delle somme dovute all’impresa alla prima erogazione utile.
Clausola 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave/i reiterato/i inadempimento/i delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola 8
La sottoscritta impresa dichiara che l’ offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai princìpi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordata con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
Clausola 9
La S.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti di impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319/ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353-bis c.p.
Clausola 10
Si prende atto che qualora l’amministrazione comunale di Rozzano (MI) in veste di S.A. accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse, dandone comunicazione all’Autorità di Vigilanza. Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi soggetti a verifica, ai fini dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:
- Utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
- Utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
- Rapporto di coniugio o vincoli di parentela e affinità tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti.
Clausola 11
La sottoscritta impresa si impegna a rispettare l’obbligo di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 direttiva CE 2004/18.
La sottoscritta impresa dichiara inoltre le sentenze per le quali abbia beneficiato della non menzione fatta eccezione per le condanne nei seguenti casi:
- Quando il reato è stato depenalizzato;
- Condanne per cui è intervenuta la riabilitazione;
- Il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- Revoca della condanna medesima.
Clausola 12
La sottoscritta impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto. Qualora la sottoscritta impresa non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge il contratto è risolto ai sensi del comma 9bis del medesimo art. 3.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative all’appalto costituisce causa di risoluzione del contratto.
Clausola 13
L’amministrazione e la sottoscritta impresa ai sensi dell’art. 13 della D. Lgs. n. 196/03 si impegnano a trattare i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti alle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Clausola 14
La sottoscritta impresa dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente o ad essi allegati al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del comune di Rozzano (MI).
Art. 6
Nei casi di cui alle clausole da 3 a 9, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della S.A. è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, il comune comunica alla Prefettura di Milano la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c.. la Prefettura di Milano ne dà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra S.A. ed impresa aggiudicataria, alle condizioni del Decreto Legge 90/2014 convertito in Legge 114 del 11 agosto 2014.
Art. 7
Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del contratto/convenzione in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito e/o fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo.
Art. 8
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrità durante l’esecuzione del contratto comporterà per l’aggiudicatario l’addebito d una somma pari all’8% calcolata sul valore posto a base di gara per danno arrecato al comune di Rozzano (MI), pregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore.
Nel caso in cui le violazioni delle clausole contenute nel presente patto si verificano in fase di gara si prevede l’escussione della cauzione provvisoria per danno arrecato ad altri concorrenti e/o al comune di Rozzano (MI), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore.
In entrambi i casi, il mancato rispetto delle clausole del presente patto comporterà inoltre l’esclusione della suddetta impresa dalle gare indette dal comune di Rozzano (M) per 5 (cinque) anni.
Art. 9
Nelle fasi contrattuali l’aggiudicatario ha l’obbligo di far rispettare il presente patto di integrità anche agli eventuali propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto dei suddetti obblighi dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri subcontraenti.
Art. 10
Nessuna sanzione potrà essere comminata alla suddetta impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di soggetti dell’amministrazione e/o di suoi collaboratori e/o consulenti.
Art.11
Ogni controversia inerente l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente patto di integrità tra il comune di Rozzano (MI) e la suddetta impresa e tra gli stessi concorrenti sarà risolta esclusivamente dal competente foro di Milano.
FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE FIRMA DEL RUP di gara
DELLA DITTA CONCORRENTE COMUNE DI ROZZANO
Il sottoscritto, quale titolare rappresentante legale/procuratore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare quanto contenuto nel presente documento.
FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CONCORRENTE
Il documento è generato dal sistema Informativo automatizzato del Comune di Rozzano. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.