CAPITOLATO PRESTAZIONALE D’APPALTO
CAPITOLATO PRESTAZIONALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ROCCAFRANCA PER TRE ANNI CON DECORRENZA DAL 01.03.2023 ED OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI.
Art 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Art. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
Art. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
Art.5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – UTENTI ISCRITTI AL SERVIZIO. Art.6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – ITINERARIO, CORSE E FERMATE
Art.7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE Art. 8 - DURATA DELL’APPALTO
Art.9 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Art.10 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE Art. 11 – COSTO DEL SERVIZIO
Art. 12 – AUTOMEZZI IN FUNZIONE E TIPOLOGIA Art. 13 - PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE Art. 14 – PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 15 – ULTERIORI NORME COMPORTAMENTALI
Art. 16- DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE E SEDE OPERATIVA. Art. 17 - SUBAPPALTO
Art. 18 – CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA Art. 19 – RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
Art. 20 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E AVVIO DELL’ESECUZIONE Art. 21 - CONTROLLI E ISPEZIONI
Art. 22 – RECLAMI Art. 23 – PENALITÀ
Art. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 25 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Art. 26 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI Art. 27 – TRACCIABILITÀ
Art. 28 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Art. 29 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Art. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO:
Costituisce oggetto del presente capitolato l’appalto della gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nel Comune di Roccafranca e frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado di Roccafranca, da effettuarsi secondo il calendario e gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche definito dall’IC di Rudiano.
Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
1. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.
2. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed, in genere, per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta alla Ditta appaltatrice per l’esecuzione d’ufficio del servizio, anche attraverso affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico della Ditta appaltatrice e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni, come previsto dal Capitolato.
3. Qualora la sospensione o l’abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve o altre condizioni meteorologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali) la Ditta appaltatrice dovrà darne comunicazione al Comune con la massima urgenza.
4. Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge” e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, la Ditta Appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.
5. Eventuali sospensioni del servizio dovute alla chiusura delle scuole per emergenza sanitaria o per cause di forza maggiori (quali ad esempio: emergenza neve/idrogeologica, chiusura scuola causa malfunzionamenti termico idraulici, ecc) non verranno remunerate economicamente e si procederà alla fatturazione riparametrando l’importo mensile per i giorni di servizio effettivamente svolti.
Art. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
1. Il servizio è svolto dalla Ditta Appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale e autoveicoli a suo rischio, e con l’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso. Sarà inoltre tenuta a garantirne la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresa la pulizia, il decoro e l’igienizzazione degli stessi al fine di assicurare gli standard qualitativi e di sicurezza necessari al corretto espletamento del servizio. In caso di guasto o impossibilità di utilizzo o ancora in caso di impedimento da parte del personale addetto al servizio, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione dei mezzi e addetti al servizio al fine di arrecare il minor pregiudizio possibile al servizio stesso. In ogni caso, la Ditta dovrà tempestivamente dare informazione al Comune, anche circa le soluzioni adottate, il quale si potrà riservare di applicare le penalità previste nel presente capitolato;
2. La Ditta Appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e deve possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell’affidamento del servizio.
3. In caso di sciopero del personale della Ditta appaltatrice o di altri eventi che, per qualunque motivo, possano incidere negativamente sul regolare svolgimento del servizio, la Ditta appaltatrice si impegna comunque ad assicurare la continuità del servizio, garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, dal momento che il servizio è classificabile come servizio pubblico essenziale.
4. Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti oggettivamente dall’aggiudicatario, di cui dovrà essere data tempestiva notizia agli uffici comunali, il servizio di trasporto scolastico non dovrà subire pertanto alcuna interruzione.
Art. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
1. L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune comunica alla Ditta Appaltatrice:
• la data di inizio effettivo del servizio per ciascun anno scolastico;
• gli orari di inizio e termine delle lezioni, il loro calendario scolastico annuale, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell’anno non appena ne venga a conoscenza;
• le eventuali percorrenze differenti dagli itinerari definiti e le variazioni come dal presente capitolato;
• la sospensione delle attività didattiche anche con un solo giorno di anticipo;
• elenco degli alunni iscritti al servizio per ciascun anno scolastico ivi comprese eventuali variazioni che potranno intervenire durante l’anno scolastico.
Art.5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – UTENTI ISCRITTI AL SERVIZIO.
1. Gli utenti del servizio oggetto del presente appalto sono gli alunni della scuola primaria e scuola secondaria di I grado di Roccafranca, in particolare quelli residenti nella frazione di Ludriano e nelle cascine fuori o particolarmente distanti dal centro abitato di Roccafranca. Gli iscritti annui al servizio di trasporto scolastico in media sono di n. 70 utenti equamente distribuiti tra scuola primaria e scuola secondaria di I grado;
2. La fruizione del servizio è garantita esclusivamente agli utenti regolarmente iscritti presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Roccafranca. La Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto: non è pertanto permesso l’accesso all’automezzo a persone estranee al servizio.
3. Previa iscrizione presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Roccafranca, è consentito il trasporto scolastico di alunni diversamente abili che non necessitino di mezzi di trasporto speciali. In questi casi, qualora se ne ravvisi la necessità, è consentito l’accesso dell’accompagnatore al mezzo di trasporto.
4. Il Comune provvede con propria deliberazione di Giunta Comunale all’eventuale determinazione delle tariffe a carico degli utenti e l’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà direttamente all'esazione delle tariffe per usufruire del servizio di trasporto scolastico.
Art.6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – ITINERARIO, CORSE E FERMATE.
1. Il servizio di trasporto scolastico ha inizio e termine secondo la cadenza del calendario stabilito dalle Autorità Scolastiche, salvo diversa disposizione intercorsa nel periodo di
vigenza dell’appalto.
2. Il servizio di trasporto scolastico è effettuato per:
• n. 4 corse quotidiane per n. 5 giorni a settimana per la scuola primaria;
• n.4 corse quotidiane per n.3 giorni a settimana (indicativamente il lunedì, mercoledì e giovedì) e
n.2 corse quotidiane per n.2 giorni a settimana (indicativamente il martedì ed il venerdì) per la scuola secondaria di I grado.
Generalmente, durante le prime settimane di lezione di ciascun anno scolastico, l’Istituto Comprensivo può deliberare che lo svolgimento delle lezioni, sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di I grado, avvenga esclusivamente in orario antimeridiano, senza rientro per le lezioni del pomeriggio. In quel caso il servizio dovrà essere garantito esclusivamente per n.2 corse giornaliere per ciascun istituto scolastico.
3. Il percorso riguarda l’intero territorio comunale, per un chilometraggio pari a circa 20km per ciascuna corsa, e potrà subire modificazioni in ogni momento sia in base alla distribuzione della popolazione scolastica sul territorio, sia in rapporto alle esigenze effettive che si manifesteranno. In via meramente esemplificativa, il percorso con relative fermate, ipotizzato sulla base degli anni precedenti, è il seguente:
xxxxx://xxx.xx/xxxx/XxxXXXXxx0XXxxxx0
5. La Ditta Appaltatrice è tenuta a prelevare e riconsegnare gli utenti esclusivamente alle fermate stabilite su indicazione dell’Amministrazione Comunale. Nel corso dell’anno scolastico possono essere previste delle variazioni nelle fermate (aggiunte o soppresse o spostate secondo le eventuali esigenze) che verranno prontamente comunicate alla Ditta Appaltatrice dall’Ufficio Pubblica Istruzione.
6. Gli itinerari, le fermate e i punti di raccolta possono inoltre subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, per situazioni di emergenza, per problemi di viabilità, per divieti di transito della circolazione o simili; in tali evenienze, considerata l’emergenza e la condizione di estemporaneità, il conducente del mezzo ha facoltà di decisione in merito al percorso più consono da effettuare al fine di garantire la miglior fruibilità del servizio cercando di contenere quanto più possibile gli eventuali disagi quali ritardi o aumento di chilometraggio rispetto a quanto previsto contrattualmente;
7. Deve essere garantito agli utenti il raggiungimento della scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima dell’inizio delle lezioni; analogamente il mezzo che raccoglie gli alunni all’uscita dalla scuola deve giungere al punto di raccolta prefissato almeno 5 (cinque) minuti prima del termine delle
lezioni.
8. Non sono ammesse percorrenze differenti dagli itinerari definiti dal Comune, se non a seguito di comunicazione da parte dello stesso oppure per il verificarsi di quanto previsto ai successivi commi; in quest’ultimo caso è data tempestiva informazione all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Roccafranca. Non sono inoltre consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
9. Gli itinerari, le fermate e i punti di raccolta possono inoltre subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, per situazioni di emergenza, per problemi di viabilità, per divieti di transito della circolazione o simili; in tali evenienze, considerata l’emergenza e la condizione di estemporaneità, il conducente del mezzo ha facoltà di decisione in merito al percorso più consono da effettuare al fine di garantire la miglior fruibilità del servizio cercando di contenere quanto più possibile gli eventuali disagi quali ritardi o aumento di chilometraggio rispetto a quanto previsto contrattualmente;
10. Per garantire che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, la salita e la discesa degli alunni dallo scuolabus dovrà avvenire con le seguenti modalità: gli alunni devono essere trasportati sino agli ingressi degli istituti scolastici di Roccafranca, il mezzo dovrà sostare nell’apposito stallo riservato e sarà cura dell’autista o suo collaboratore. verificare che gli alunni entrino nel cancello della scuola. In caso di anticipo rispetto all’apertura dell’edificio scolastico, l’appaltatore deve trattenere gli utenti sul proprio mezzo solo nel caso in cui non sia presente il personale, scolastico o volontari comunali, addetto all’accoglienza degli alunni.
11. La Ditta Appaltatrice è tenuta, in ipotesi di sciopero da parte dei docenti o "di assemblee nell'ambito della scuola", ad effettuare il servizio rispettando gli orari standard "di inizio e fine lezioni" tranne nel caso di inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni, generalizzato a tutta la scolaresca, nel qual caso sarà l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune a comunicare tale necessità.
12. La Ditta Appaltatrice garantisce il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l’allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte del Comune o della Scuola interessata.
13. La Ditta Appaltatrice, inoltre, è tenuta a comunicare all’Ufficio Pubblica Istruzione:
• ogni sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
• eventuali variazioni di cui ai precedenti commi;
14. Il Comune non riconosce alla Ditta appaltatrice rimborsi di alcun genere per gli spostamenti del mezzo dalle autorimesse ai percorsi oggetto di appalto.
Art.7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
1. Nel corso di ogni anno la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di trasporti nell’ambito del territorio comunale o di aree extracomunali su richiesta della Amministrazione Comunale, da eseguirsi col personale delle corse fisse, per le attività educative/didattiche della scuola nonché per le attività socio-culturali organizzate e promosse dal Comune. Questo tipo di trasporto destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria nonché della scuola dell’infanzia, ai ragazzi iscritti ai Centri Ricreativi Diurni di Roccafranca e Ludriano ed ai partecipanti di una gita organizzata dal Comune, sarà compreso nel costo dell’appalto.
2. Annualmente sono previsti i seguenti trasporti per uscite didattico-culturali o aventi finalità socio- aggregative:
a) circa n.50 trasporti a/r destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria nonché delle scuole dell’infanzia nell’ambito del territorio comunale o di aree extracomunali limitrofe (fino ad un massimo di 30 km per tratta);
b) circa n.40 trasporti Roccafranca/Ludriano a/r destinati ai ragazzi durante l’attività estiva del Centro Ricreativo Diurno di Ludriano;
c) circa n.40 trasporti Ludriano/Roccafranca a/r e destinati ai ragazzi durante l’attività estiva del Centro Ricreativo Diurno di Roccafranca;
d) n.1 trasporto per gita o attività organizzata o promossa dal Comune con un percorso massimo di 200 km a/r.
3. Il Comune potrà avanzare richiesta sino al terzo giorno antecedente la data della corsa e annullarla sino al giorno prima.
Art. 8 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata quantificata in anni 3 a decorrere dal 01.03.2023 con opzione di rinnovo del contratto per ulteriori anni 2 a decorrere dalla scadenza del contratto originario prevista per il 28.02.2026.
Il Comune di Roccafranca si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per altri due anni, alle medesime condizioni dell’appalto originario, dandone comunicazione alla Ditta appaltatrice tre mesi prima tramite
pec.
È prevista la possibilità di usufruire di proroga tecnica, alle medesime condizioni dell’appalto originario, dandone comunicazione alla Ditta appaltatrice tre mesi prima tramite pec. La proroga tecnica avrà durata di mesi sei (6).
La proroga tecnica potrà essere applicata, a totale discrezione dell’Amministrazione di Roccafranca, al termine dell’affidamento del servizio originario, qualora decidesse di non attivare l’opzione di rinnovo, o al termine del rinnovo previsto per il 28.02.2026.
La proroga tecnica potrà essere applicata per il tempo necessario per espletare le procedure di affidamento del servizio secondo la normativa vigente in materia o, qualora l’Amministrazione Comunale decidesse di non proseguire con l’erogazione del servizio in oggetto o con erogazione in modalità differente, al fine di concludere l’anno scolastico in corso senza incorrere in interruzione di pubblico servizio ai danni degli utenti.
Art.9 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto comprensivo di eventuale rinnovo, proroga tecnica, e modifica ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice Appalti determinato sulla base dell’andamento della spesa media degli ultimi anni oltre che degli aumenti dei costi collegati al servizio, è pari a complessivi
€ 516.250,00 oltre iva, così ripartiti:
Durata contratto originario | Importo | Modifica ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice Appalti |
Anni 3 a decorrere dal 01.03.2023 | € 270.000,00 (pari ad € 90.000,00 iva esclusa/anno) | € 10.000,00 (pari ad € 5.000,00 iva esclusa/anno) |
Durata opzione rinnovo | Importo | Modifica ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice. |
Anni 2 dal 01.03.2026 | € 180.000,00 (pari ad € 90.000,00 iva esclusa/anno) | € 10.000,00 (pari ad € 5.000,00 iva esclusa/anno) |
Durata proroga tecnica | Importo |
Mesi 6 a decorrere dal termine del contratto originario o in alternativa al termine dell’opzione di rinnovo | € 46.250,00 oltre iva |
Il contratto di appalto potrà essere modificato per un importo pari ad € 5.000,00 oltre iva/anno, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per nuovi prezzi sulla base dell’indice Istat a seguito di espressa richiesta da parte dell’operatore economico, a partire dal secondo anno contrattuale e per i seguenti ulteriori servizi
• per mutate esigenze organizzative con conseguente introduzione di linee aggiuntive nel territorio del centro abitato di Roccafranca rispetto a quanto previsto nel presente capitolato.
• scuole con orario differenziato, accompagnatore “ad hoc” aggiuntivo;
• servizi aggiuntivi a servizio degli alunni delle scuole (es: viaggi di istruzione)
• servizi aggiuntivi analoghi necessari in caso di situazioni di emergenza, (es. pandemia da COVID, normative sul distanziamento alunni sui mezzi utilizzati);
Qualora, nel corso dell’appalto, si riscontri un incremento e/o decremento di oltre il 10% rispetto alla media di alunni normalmente iscritti al servizio (pari a circa 80 alunni per ogni anno scolastico) tale da richiedere l’utilizzo di un automezzo di differente capienza o tipologia ovvero di più automezzi, l'Appaltatore sarà tenuto ad espletare il servizio mediante veicoli idonei e sufficienti alle nuove esigenze senza che ciò possa comportare una revisione del corrispettivo concordato. In questi casi non verrà tollerato l’impiego di un automezzo già impegnato su altre linee che dia adito a ritardi rispetto agli orari previsti o a disagi eccessivi per l’utenza.
Il costo della manodopera è quantificato in 48.000 EURO ANNUI.
Si puntualizza che il costo degli oneri di sicurezza relativi ai rischi di interferenze ai sensi dell’art. 26 – comma 3 ter - del D.Lgs. 81/2008, come meglio descritti nella Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici N° 3/2008, è pari ad € 0,00 diconsi euro zero in quanto l’appalto in argomento non presenta rischi di interferenze.
L’importo si intende comprensivo di tutti i servizi di cui al presente capitolato, nonché degli oneri per la sicurezza ed i costi del lavoro (autisti e accompagnatori), i mezzi, le imposte, le tasse, le assicurazioni ed eventuali altri oneri inerenti il servizio stesso.
Non saranno prese in considerazione offerte in aumento.
ART.10 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE
Si precisa, ai sensi e per gli effetti della L. 123/2007 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” che il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi di interferenza.
Conseguentemente in applicazione della determinazione dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, N° 3 del 05/03/2008, il Comune non è tenuto a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.). L’attività di ispezione e di controllo sui mezzi svolto dal personale comunale, non presenta rischi di interferenza, in quanto trattasi di attività sporadica svolta in luoghi non messi a disposizione dal Comune.
Si ricorda, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, l’appaltatore è tenuto ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifichi dell’attività svolta.
Art. 11 – COSTO DEL SERVIZIO
1. L’appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio. Il servizio di cui al presente Capitolato speciale si intendono affidati per un corrispettivo mensile a forfait, omnicomprensivo, riconosciuto da settembre a giugno, per l’intera durata del contratto; sono, pertanto, a totale carico della ditta aggiudicataria e compresi nel prezzo anche i seguenti oneri:
- spese per il personale in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti;
- acquisto, manutenzione, riparazione ed ammortamento dei mezzi necessari all'esercizio, ivi compresii consunti e le periodiche revisioni;
- spese per l'uso degli spazi necessari al ricovero del mezzo;
- direzione e sorveglianza del servizio;
- imposte e tasse;
- spese per danni a terzi o al Comune causati dal personale o dal mezzo durante lo svolgimento delservizio;
- spese di accesso e rientro dalla sede della ditta al luogo di esercizio del servizio;
- spese per i servizi sostitutivi di emergenza;
- spese non elencate, ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio;
- oneri di sicurezza aziendale.
Art. 12 – AUTOMEZZI IN FUNZIONE E TIPOLOGIA
Per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico è previsto l’utilizzo di almeno n.2 (due) mezzi.
Gli autobus utilizzati dovranno possedere una capienza tale da consentire il trasporto contemporaneo di almeno 70 alunni che è il picco dei passeggeri previsto per le corse più utilizzate (corse pomeridiane miste da scuole primarie e secondarie);
Il parco veicoli ritenuto dall’Amministrazione indispensabile per lo svolgimento del servizio, ivi compresi i servizi aggiuntivi indicati nel presente Capitolato, è il seguente:
• n.1 pullman granturismo da n.50 posti dotato di servizi igienici;
• n.1 scuolabus da n.40 posti
• n.1 pullmino da n.9 posti;
Ciò non fa venir meno l’obbligo dell’appaltatore di garantire in ogni circostanza la corretta esecuzione del servizio. E’ quindi necessario che l’appaltatore disponga di un numero di automezzi omologati e autorizzati e di una organizzazione in grado di garantire la continuità e la regolarità del servizio stesso.
Uno stesso veicolo potrà essere utilizzato su più linee purché ciò non dia adito a ritardi rispetto agli orari previsti o a disagi eccessivi per l’utenza.
Gli automezzi utilizzati devono essere adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/77 e s.m.i. e il servizio di trasporto alunni deve essere effettuato con i mezzi dell'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 31/01/97, recante disposizioni in materia di trasporto scolastico.
Detti automezzi devono possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all’art. 75 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.), essere regolarmente immatricolati, a norma
dell’art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile e circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall’art. 180 del Codice della Strada.
Tutti gli automezzi impiegati per il servizio devono essere coperti di polizza assicurativa RC relativa ai veicoli.
Gli automezzi devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall’art. 80 del D. Lgs. n.285/92 e s.m.i., come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98.
L'Appaltatore deve essere in possesso dell’attestazione di abilitazione ad effettuare il servizio di trasporto di cui all’art. 6 del D.M. 20/12/91, n. 448.
Non potranno essere utilizzati in nessun caso veicoli che obbligano il trasporto di passeggeri in piedi.
Il numero degli alunni presenti in ogni automezzo dovrà essere contenuto nei limiti autorizzati per i posti a sedere, consentiti dalla carta di circolazione.
Gli automezzi adibiti al trasporto scolastico dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e pulizia. E’ a carico dell’appaltatore la pulizia interna ed esterna degli automezzi, la sanificazione secondo le recenti linee guida ministeriali in materia di prevenzione del virus Covid-19, la manutenzione degli stessi e la sostituzione dei mezzi in avaria con altri idonei al servizio, senza alcun onere per la stazione appaltante.
Nella stagione fredda gli automezzi dovranno essere muniti di gomme da neve quando necessario. Durante tutto il periodo invernale gli automezzi dovranno essere dotati a bordo di catene e il personale dovrà essere preparato alla loro installazione in tempi minimi.
Durante la fase di salita e discesa degli utenti occorrerà adottare tutti i provvedimenti atti a ridurre il più possibile l’intromissione a bordo dei gas di scarico degli automezzi.
Tutti i mezzi dovranno essere dotati di sistema di telecomunicazione (telefono cellulare o radio) che permetta il collegamento con il responsabile/coordinatore della Ditta e con il Comune di Roccafranca.
L’appaltatore dovrà apporre sugli automezzi idonei cartelli indicanti, in maniera visibile, il tipo di servizio (esempio: scuolabus, servizio di trasporto scolastico).
E’ vietato il carico sugli automezzi adibiti al trasporto scolastico di persone diverse dagli alunni e dell’eventuale personale addetto alla custodia degli alunni stessi, se non autorizzati per iscritto dal Comune. E’ fatta salva la presenza di personale comunale addetto ai controlli o accompagnatori di utenti diversamente abili che non necessitano di mezzi e modalità di trasporto speciali iscritti al servizio.
Gli autobus utilizzati dovranno rispettare i seguenti requisiti durante tutto l’esercizio:
• essere idonei al trasporto degli alunni diversamente abili con difficoltà deambulatorie che non
necessitano di mezzi e modalità di trasporto speciali;
• essere utilizzati osservando tutte le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nella carta di circolazione e nei documenti autorizzativi dei veicoli;
• rispettare le disposizioni impartite dalla Legge Regionale 11.12.2006 n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;
• essere conformi alla normativa regionale sulla limitazione del traffico veicolare ai fini del contenimento delle emissioni inquinanti (D.G.R. VIII/7635 dell’11.07.2008 o successivi aggiornamenti;
L’ Impresa appaltatrice dovrà dimostrare al momento della presentazione dell’offerta disponibilità effettiva di veicoli idonei a trasportare il numero massimo di utenti previsto.
Qualora le modifiche delle normative regionali intervenute successivamente alle procedure di gara rendano obbligatorio per l’impresa aggiudicataria provvedere ad una sostituzione degli automezzi proposti in sede di gara, essa dovrà provvedervi dandone contestuale comunicazione all’ente appaltante. Questi veicoli dovranno avere caratteristiche e anno di prima immatricolazione uguali o migliori rispetto a quelli proposti in sede di gara. A parte tale caso, l’impresa non potrà sostituire i mezzi indicati per il servizio con altri di targa diversa se non con autorizzazione del Comune precedentemente richiesta e motivata: nel caso avvengano sostituzioni improvvise per guasti ai mezzi indicati l’ impresa dovrà utilizzare veicoli sostitutivi con le medesime caratteristiche di quelli autorizzati e darne conoscenza via pec all’ente entro le 24 ore; comunicherà altresì il ripristino dell’automezzo dopo la riparazione.
L’ impresa aggiudicataria presenterà prima dell’inizio del servizio i seguenti documenti:
• Copia della documentazione che comprovi il possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori (autorizzazioni, REN);
• Copia delle carte di circolazione e delle polizze assicurative dei mezzi propri (e durante la durata del contratto copie dei rinnovi delle polizze);
• Copia dei documenti di guida dei conducenti (patente e C.Q.C) e degli eventuali sostituti (nonché, durante l’esecuzione del servizio, tutti gli aggiornamenti, ad es. rinnovi di patente, etc);
Sono a carico dell’ Impresa aggiudicataria tutte le spese per l’organizzazione ed il buon funzionamento dei servizi, ivi compreso:
• automezzi (comprese tasse, imposte, assicurazioni);
• materiale di consumo dei mezzi (gasolio, olio, pneumatici, pezzi di ricambio, ecc.).
• eventuale materiale da consegnare agli utenti del servizio per la sanificazione (es: gel mani) o per la protezione delle vie aeree (es: mascherine) se tali prescrizioni vengono previste dalla normativa in materia;
ART. 13 - PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE
L’appaltatore dovrà gestire il servizio di trasporto con personale riconosciuto idoneo dalla competente autorità, ai sensi della normativa vigente, in possesso di regolare patente di guida per la tipologia di automezzi adibiti al servizio e di ogni altra certificazione e/o documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all’appaltatore, anche in caso di mancati verifiche e controlli da parte del Comune.
Il personale dovrà osservare con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona e di contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti.
Nell’esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al programma di esercizio stabilito dal Comune.
E’ fatto obbligo alla ditta di osservare le disposizioni legislative e i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro e il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti a servizi di trasporto automobilistico.
L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale impiegato a fini previdenziali, assistenziali e antinfortunistici, in conformità alle disposizioni di legge in materia, nonché a retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro e ad applicare ogni altra disposizione prevista dallo stesso contratto collettivo.
Tra il Comune e il personale della ditta appaltatrice non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.
Il personale dovrà osservare con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona e di contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti.
Il personale addetto alla guida dovrà inoltre:
1. accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini/studenti siano regolarmente seduti e che mantengano un comportamento corretto. In caso contrario, l’autista medesimo è tenuto a segnalare all’Ufficio Comunale Competente le irregolarità poste in essere dai bambini/studenti al fine dell’adozione degli opportuni provvedimenti.
2. adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l’incolumità fisica e la sicurezza dei bambini / studenti in ciascuno dei momenti più critici del servizio (ad esempio operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio dell’automezzo);
3. non abbandonare il veicolo, lasciando i minori privi di sorveglianza;
4. adottare tutti gli accorgimenti che limitino l’impatto ambientale provocato dai mezzi, in particolare spegnendo il motore nelle fasi di salita e di discesa dei minori in prossimità dei plessi scolastici;
5. tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
6. non fumare sul mezzo;
7. non permettere l’accesso all’autoveicolo a persone estranee al servizio;
8. osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura e attenzione.
ART. 14 – PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO
Durante il servizio di trasporto degli alunni l’appaltatore dovrà assicurare la sorveglianza dei trasportati con personale diverso dal conducente, in qualità d accompagnatore, in misura di n. 1 accompagnatore per autoveicolo. L’onere economico per l’accompagnatore rientra nell'importo complessivo dell'appalto.
Il personale addetto al servizio di accompagnamento deve possedere un titolo di studio di scuola media superiore e/o attestati di frequenza di corsi di formazione professionale nel campo dell’assistenza sociale, dell’assistenza dell’infanzia, nel campo educativo oppure avere svolto un servizio analogo per almeno tre mesi.
Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all’autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sull’automezzo.
Indicativamente le mansioni dell’accompagnatore sono le seguenti:
1. accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini siano regolarmente seduti;
2. assistere i bambini nella fase di salita e discesa dall’autobus;
3. controllare che i bambini trasportati no arrechino danno a se stessi e o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e xxxxxxxxx;
4. in caso di mancata presenza del genitore o suo delegato alla fermata di ritorno dell’autobus, continuazione dell’attività di assistenza al singolo minore nel viaggio di ritorno verso la scuola primaria, presso una sede comunale meglio raggiungibile (Polizia locale), discesa e ritorno nei locali della scuola, continuazione dell’assistenza (presso i locali della scuola), ricerca telefonica del genitore, vigilanza sul minore fino alla riconsegna dello stesso. L’operatore tramite l’
impresa è tenuto a segnalare all’Ufficio Pubblica Istruzione entro il giorno successivo il nominativo del minore per cui è stata prolungata l’attività per intraprendere le opportune misure di diffida.
5. Accertarsi all’arrivo a scuola, che i cancelli della stessa siano aperti prima di far scendere gli alunni.
6. Accompagnare sino ai cancelli gli utenti delle scuole primarie e affidarli al personale della scuola stessa. Laddove per particolari accordi assunti con la Dirigenza scolastica sia necessario accompagnare gli utenti all’interno dei cancelli in punti prefissati, la vigilanza sugli alunni ancora presenti sul mezzo in sosta dovrà essere svolta dal conducente.
7. Al ritorno al momento della ripresa degli alunni a scuola, il personale sia conducente che di accompagnamento deve verificare che il mezzo non parta prima dell’orario fissato per evitare di lasciare i bambini a scuola.
Il personale di accompagnamento dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento.
Art. 15 – ULTERIORI NORME COMPORTAMENTALI
Durante lo svolgimento del servizio, il conducente e il personale di sorveglianza dove previsto, ad essi preposti dalla Ditta appaltatrice devono altresì osservare le prescrizioni, contenute:
nell’ allegato B del DPCM del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive variazioni;
Art. 16- DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE E SEDE OPERATIVA.
La Ditta appaltatrice del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell’offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente capitolato.
Salva sempre la facoltà, per questioni particolari, di farsi rappresentare in base a procedure speciali da altri soggetti fisici, l’impresa, a tutti gli effetti del rapporto di appalto di cui al presente capitolato, è legalmente rappresentata nei confronti del Comune o dell’Unione dal Rappresentante Legale.
La sede operativa della Ditta appaltatrice deve necessariamente essere collocata entro una distanza
massima di 20 kilometri dal Comune di Roccafranca. Tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione dell’offerta.
Art. 17 - SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, fermo restando il diritto per l’Amministrazione di procedere a norma dell’articolo “Risoluzione del contratto”. In caso di infrazione alle norme del presente Capitolato commessa dall’eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l’Amministrazione, si intenderà l’Aggiudicatario.
Art. 18 CAUZIONE DEFINITIVA
In sede di stipulazione del contratto l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare una garanzia fideiussoria definitiva a tutela della regolare esecuzione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggior danno pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria dovrà: essere costituita ai sensi dell’ art 103 del D.lgs 50/2016, avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto, avere comunque efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione; dovrà prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari alle prime rate più due punti.
In caso di riduzione della garanzia per incameramento parziale, la medesima andrà ricostituita nell’ammontare iniziale entro 30 giorni dal verificarsi della riduzione.
La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del D.lgs 50/2016 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 19 – RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
L’appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.
La ditta deve eleggere domicilio in Roccafranca; presso tale domicilio L’Amministrazione Comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.
E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto e tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato d’appalto. L’Appaltatore è tenuto contrattualmente:
1_ ad osservare tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle Leggi, Regolamenti e Disposizioni vigenti in materia di lavori, servizi, forniture e del Codice della Strada, nonché di quelle che potessero essere emanate nel periodo di validità del presente Capitolato;
2_ ad applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i lavori, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norma in vigore.
L’Appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo il Comune di Roccafranca, e si impegna quindi ad adottare, nell’esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti, del proprio personale, del personale comunale – scolastico e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al Legge 81/2008 e s.m.i.. In caso di infortuni o danni a persone trasportate, a cose e terzi, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore medesimo, il quale sarà considerato unico responsabile restando in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta, il Comune di Roccafranca.
L'Impresa aggiudicataria- intesa sia come Impresa o Ditta unica, sia come Impresa mandataria di R.T.I.
– sarà obbligata a stipulare le tipologie di polizze e relative coperture come riportate nei seguenti punti:
una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto della presente Concessione.
La polizza dovrà prevedere la propria operatività anche per:
i danni da interruzione di attività, i danni derivanti da incendio, inquinamento accidentale,
RC personale dipendenti e collaboratori.
Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell’assicurazione nei confronti dell’Amministrazione, salvo il caso di dolo.
Ove pertinente, una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui il Ditta appaltatrice si avvarranno nell'esercizio della attività svolte oggetto della presente Convenzione con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 2.500.000.
Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell’assicurazione nei confronti dell’Amministrazione, salvo il caso di dolo.
Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall’inizio dell’esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’Amministrazione e resteranno quindi a totale carico della Ditta appaltatrice.
La Ditta appaltatrice dovrà trasmettere all’Amministrazione copia delle polizze RCT e RCO di cui sopra prima della data di loro decorrenza, nonché si impegnano a presentare copia della quietanza o appendice di proroga all’Amministrazione prima della scadenza di ogni periodo assicurativo, unitamente alle quietanze di intervenuti pagamenti dei premi. Queste ultime dovranno essere presentate con la periodicità prevista dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
Si precisa che la Ditta appaltatrice potrà dimostrare l’esistenza delle coperture assicurative sopra indicate, già attivate, aventi le medesime caratteristiche sopra esposte. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alle stesse una dichiarazione, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio del presente Appalto.
Resta inoltre inteso che il Ditta appaltatrice dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali).
Art.20 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E AVVIO DELL’ESECUZIONE
L’Amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell’esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 299 e ss del DPR 207/2010. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria. In mancanza di comunicazione di detto nominativo le funzioni di direttore di esecuzione sono esercitate dal Responsabile del Procedimento o suo delegato.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
L’esecuzione del contratto è regolamentata dalla presente parte del capitolato speciale.
Si potrà dare inizio al servizio anche nelle more di sottoscrizione del contratto, stante la natura essenziale di servizio pubblico del servizio oggetto del presente capitolato.
Art. 21 - CONTROLLI E ISPEZIONI
Al Comune di Roccafranca, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario, mediante costante verifica sull’organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell’andamento dell’iniziativa.
La ditta appaltatrice è tenuta a fornire all’incaricato del Comune della vigilanza la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio.
Il Comune di Roccafranca si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna sull’andamento del servizio o sui mezzi impiegati.
Il Comune di Roccafranca segnalerà l’eventuale inosservanza delle norme, per iscritto e a mezzo raccomandata pec, all’appaltatore e, ove dovuto, alle altre Autorità competenti.
L'Appaltatore dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dall'Appaltatore o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'Appaltatore o del personale stesso.
I dipendenti del Comune di Roccafranca con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento e/o documento d’identità.
L'Appaltatore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo consentendo l'esame degli autoveicoli e l’accesso alla documentazione relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto.
Art. 22 – RECLAMI
Nel caso pervengano al Comune di Roccafranca, anche in forma orale purché rappresentati presso i competenti uffici comunali, reclami circa lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico, nell’ottica del miglioramento continuo e della soddisfazione dell’utenza, per la gestione dei reclami sarà seguita la seguente procedura:
• il Comune di Roccafranca, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del reclamo inoltrerà la contestazione all’appaltatore a mezzo pec.
• l’appaltatore dovrà rispondere entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione;
• la risposta sarà tempestivamente trasmessa dal Comune di Roccafranca all’autore del reclamo.
Art. 23 – PENALITÀ
Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente capitolato, saranno contestate dal Comune all’appaltatore per iscritto, a mezzo pec.
L’appaltatore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della pec contenente lettera di contestazione dovrà produrre le proprie controdeduzioni scritte in ordine a quanto addebitato.
In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dall’appaltatore, a giudizio insindacabile del Comune, potranno essere applicate le seguenti penali, cumulabili per singole contestazioni:
• per mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi € 150,00;
• per mancato rispetto degli obblighi attinenti la sanificazione dei mezzi secondo protocolli anti covid-19 € 250,00
• per mancata fornitura agli utenti di mascherine e/o gel igienizzante € 250,00
• per mancato rispetto degli orari stabiliti e delle fermate senza valida giustificazione: € 300,00;
• per mancata effettuazione anche di parte di una corsa: € 400,00;
• per comportamento scorretto e lesivo della personalità e della moralità dei passeggeri, da parte del personale di servizio: € 400,00;
• per la presenza sugli automezzi di persone non autorizzate: € 300,00.
In caso di recidiva, le penalità sopra elencate verranno automaticamente raddoppiate.
Il Comune ha la facoltà di risolvere definitivamente il rapporto quando, richiamata preventivamente la Ditta appaltatrice per almeno tre volte nell’anno scolastico, mediante nota scritta, all’osservanza degli obblighi inerenti all’accordo stipulato, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestatele. In caso di risoluzione del rapporto, ai sensi del presente articolo, la Ditta appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare al Comune.
Il Comune si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, la facoltà di chiedere a terzi l’esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta appaltatrice l’eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa.
L’applicazione delle penalità come sopra elencate non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi nei confronti dei quali l’appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.
Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.
Art. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento durante il periodo di sua efficacia, qualora:
• la Ditta appaltatrice si è trovato al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
• nei confronti della Ditta appaltatrice sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
• nei confronti della Xxxxx appaltatrice sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
• grave inadempimento da parte del soggetto affidatario del contratto di appalto alle obbligazioni
contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
• in caso di grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
• intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione nel registro delle Imprese, o per le Cooperative, nel registro regionale delle Cooperative Sociali;
• mancato espletamento dei servizi per reiterate assenze del personale non sostituito;
• mancata attuazione del progetto presentato;
• per motivi di pubblico interesse
• applicazione di tre penali nell’arco di un anno scolastico
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto la Ditta appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivati dallo scioglimento del contratto. Nel caso di cessazione per colpa o disdetta della Ditta appaltatrice, il Comune appaltante incamererà il totale della garanzia definitiva con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell’eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto. Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile. In caso di decadimento dell’aggiudicazione o risoluzione anticipata del contratto, il Comune appaltante o l’Unione aggiudicherà o affiderà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta appaltatrice per il fatto che ha determinato la risoluzione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune o l’Unione ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP migliorative rispetto alle condizioni del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 25 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
L’appaltatore dovrà emettere fatture mensili posticipate per i soli mesi di durata effettiva dell’anno scolastico (settembre – giugno).
I pagamenti relativi alle corse a cadenza quotidiana e ad orari fissi avverranno sulla base di 10 fatture mensili e dovranno contenere un’identica frazione (1/10) del costo complessivo annuo offerto. Il corrispettivo effettivo finale per ogni anno scolastico dovrà risultare dal numero delle corse effettuate X (=per) il costo offerto per ogni singola corsa, fatto salvo il conguaglio di cui al successivo comma.
Per ciascun anno scolastico oggetto dell'appalto dovranno essere emesse 10 fatture (da settembre a giugno) ciascuna di importo pari ad 1/10 del costo complessivo annuo offerto.
Le fatture dovranno inoltre essere precedute dall’invio del prospetto di riepilogo delle corse effettuate nel mese.
Le fatture dovranno riportare gli estremi della determinazione di affidamento dell’appalto che l’Amministrazione aggiudicatrice si impegna a comunicare.
Il pagamento avverrà previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, in relazione agli obblighi contrattuali.
Il Comune, in relazione alla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell’appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all’Impresa aggiudicataria qualora siano state contestate inadempienze sino a quando lo stesso non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente Capitolato e dal contratto. In particolare il Comune si riserva la facoltà di condizionare i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso la richiesta o l’acquisizione d’ufficio del DURC ai sensi della circolare INPS n. 122 del 30.05.2005.
Il pagamento sarà effettuato dal Comune a mezzo di mandato di pagamento, di norma, entro 60 giorni, dalla data di ricevimento delle singole fatture, senza aggiunta di interessi.
Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l’appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal contratto d’appalto.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali esecuzioni d’ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza e di quant’altro dovuto dalla ditta appaltatrice.
Qualora si verifichi una sospensione del servizio per cause dovute al Comune o alle autorità scolastiche e questa sia stata comunicata alla ditta appaltatrice, o ancora nei casi elencati all’art.2 del presente Capitolato, alla stessa non sarà riconosciuto alcun compenso per i giorni in cui il servizio non venga effettuato.
Art. 26 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Dopo l’aggiudicazione, l’appaltatore sarà invitato a presentarsi per la stipulazione del contratto nella forma dell’atto pubblico informatico in modalità elettronica.
La stipulazione del contratto è subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste per
l'accertamento delle condizioni richieste dalla normativa “antimafia”, al rilascio da parte della Prefettura della prescritta certificazione ed alla verifica del DURC.
Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d’appalto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico dell’appaltatore.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione, il Comune lo dichiarerà decaduto, incamererà la cauzione provvisoria e potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico dell’aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.
Considerato che il servizio oggetto del presente Capitolato è da considerarsi di pubblico interesse, e che eventuali ritardi nell’esecuzione comporterebbero grave pregiudizio agli alunni utenti del servizio, è ammessa l’esecuzione anticipata nelle more di espletamento delle necessarie verifiche per la stipula del contratto, ai sensi dell’art.32 D.Lgs.50/2016.
ART. 27 - TRACCIABILITÀ
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 2010 tra le parti vi è obbligo del rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto. E’ inoltre fatto obbligo per l’aggiudicataria di comunicare all’Amministrazione Comunale gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.
ART. 28 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.
Art. 29 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ove dovessero insorgere controversie tra il Comune e l’appaltatore in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del contratto, l’appaltatore stesso non potrà né sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, m dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del contratto, Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere al giudice competente (Foro competete Brescia).
Art. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del GDPR 679/2016, si comunica che i dati personali dell’operatore economico aggiudicatario sono raccolti e trattati dall’Amministrazione al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente Capitolato. I dati sono oggetto di trattamento da parte dall’Amministrazione, secondo le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati, e, con riferimento agli stessi, si specifica quanto segue:
- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell’ente ed in particolare per la gestione di questo contratto;
- i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b, del GDPR);
- la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
- conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del contratto per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la procedura selettiva;
- i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dell’Amministrazione all’interno della stessa tra incaricati del trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi al contratto;
- i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine dello stesso;
- l’Amministrazione ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti di cui dall’artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR per quanto riguarda i dati delle persone fisiche facenti parte della stessa. Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato potrà rivolgersi all’ufficio comunale
competente.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roccafranca