LOTTO N. 3
LOTTO N. 3
CAPITOLATO DI POLIZZA ALL RISKS
“MOSTRE D’ARTE ED ESPOSIZIONI”
Comune di Frascati Prot. n. 61751 del 24-11-2017 partenza Cat. 4 Cl. 10
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI FRASCATI | |
Xxxxxx X. Xxxxxxx, 0 | |
00000 Xxxxxxxx (Xx) | |
C.F. 02145231003 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: | 31/12/2017 (o del giorno indicato nella comunicazione di aggiudicazione) |
Alle ore 24.00 del: | 31/12/2020 (o del giorno indicato nella comunicazione di aggiudicazione) |
SCHEDA DI COPERTURA | |
1. | Contraente: Comune di Frascati |
2. | Rateazione: Annuale |
3. | Beni Assicurati: Come da Elenco allegato per un valore complessivo di Euro 3.297.385.00 |
4. | Franchigia per sinistro: quelle riportate nel testo. |
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DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
- Contraente: Il Comune di Frascati, soggetto che stipula l’assicurazione, riportato nel frontespizio della presente polizza;
- Assicurazione: il contratto di assicurazione;
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- Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
- Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
- Società: l'Impresa Assicuratrice;
- Broker: Ital Brokers S.p.A., broker incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
- Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
- Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- Valore Commerciale il prezzo che correntemente l’oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell’arte o dell’antiquariato;
- Stima accettata il valore commerciale attribuito all’oggetto di comune accordo fra le Parti;
- Valore dichiarato: il valore indicato dal Contraente o dall’Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell’oggetto colpito da sinistro;
- Deprezzamento la diminuzione di valore commerciale subita dall’oggetto, dopo il restauro effettuato con l’accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
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Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 – Decorrenza - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga pagato entro il 60° giorno dalla data di effetto.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
I premi dovranno essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker al quale è assegnata la polizza.
Art. 4 – Durata e proroga dell’assicurazione
La durata della polizza è stabilita in anni tre a decorrere dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2017 (o del giorno indicato nella comunicazione di aggiudicazione) alle ore 24.00 del 31/12/2020 (o del giorno indicato nella comunicazione di aggiudicazione) e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti. E’ pertanto espressamente escluso il tacito rinnovo.
E' comunque facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto ad ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Alla scadenza del triennio, oppure in caso di rescissione del contratto prima della sua scadenza, è facoltà del Contraente, ai sensi del comma 11 dell’Art. 106 del D.Lgs 50/2016, richiedere la proroga del presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali e tariffarie, per il tempo necessario al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza e, comunque, per un massimo 180 giorni, previo invio di richiesta scritta all’Assicuratore, a mezzo raccomandata a/r.
Art. 5 - Regolazione del premio
Le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
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a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
▪ sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
▪ sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall’Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.
Quanto sopra si applica, negli stessi termini, anche per i fabbricati e relativi contenuti di proprietà di terzi in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia o deposito al Contraente/Assicurato.
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.
Art. 7 - Oneri Fiscali
Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.
Art. 8 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell’assicurazione
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano od altro mezzo (telefax e simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.9 - Foro competente
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Per le eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l’altra parte ad aderire e a partecipare all’incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010 e s.m.i., nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell’Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.
In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.
Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, o non venga esperito la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l’Assicurato.
Art.10 - Interpretazione del contratto
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.
Art.11 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 14 – Coassicurazione e delega
Valida esclusivamente in caso di coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 C.C. e non in caso di A.T.I.
Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
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Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.
Art. 15 - Clausola Broker
L’Ente Contraente dichiara di avere affidato la gestione del contratto all’Ital Brokers S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per il Contraente.
La Compagnia riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. xx Xxxxxx tratterrà all’atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura dell’11% (undici percento) sul premio imponibile. Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Compagnia il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo per l’eventuale periodo poliennale residuo.
Parimenti, il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Compagnia spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell’appalto, senza che la Compagnia od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
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Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE MOSTRE D’ARTE
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni – valutati secondo i criteri dell’art “Determinazione dell’indennizzo” – subiti dagli oggetti assicurati a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi furto, rapina e vandalismo, che ne provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento.
Art. 2 – Operatività in caso di furto
In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:
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a) Xxxxxxxxne le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l’uso fraudolento delle chiavi autentiche;
b) Per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) In modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).
Art. 3 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione:
a) I danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria, radiazioni luminose;
b) I danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell’oggetto assicurato;
c) I danni causati dai tarli, tarme o altri insetti;
d) I danni aventi la loro diretta origine in un’operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
e) I danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
f) I danni determinati od agevolati con dolo dall’Assicurato o dal Contraente;
g) I danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da familiari del Contraente o dell’Assicurato;
h) I danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da dipendenti del Contraente o dell’Assicurato, da altre persone stabilmente conviventi con loro o delle quali debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali, se il Contraente o l’Assicurato non agiscono giudizialmente contro di loro;
i) Ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere;
l) I danni causati da estorsioni, raggiri, truffe.
La Società non risarcisce inoltre i danni:
1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
2) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta.
Art. 4 – Trasporto degli oggetti assicurati
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L’assicurazione vale esclusivamente per l’ubicazione specificata in polizza. Pertanto l’assicurazione rimane sospesa se gli oggetti assicurati vengono trasportati in luoghi diversi da quelli indicati in polizza senza il preventivo consenso della Società. Tuttavia, se entro 30 giorni da quello in cui avrà ricevuto l’avviso di trasporto la Società non avrà dichiarato di voler recedere dal contratto, l’assicurazione si intenderà valida per la nuova ubicazione.
Art. 5 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) Come previsto dall’art. 1914 C.C., prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l’importanza e salvaguardare i beni assicurati;
b) Qualora previsto dalla legge, sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) Ai sensi del 1913 C.C. darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax specificando le circostanze dell’evento e dell’importo approssimativo del danno;
d) Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell’indennizzo;
e) Conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.
Art. 6 – Procedura per la valutazione del danno
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all’Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall’indennizzo spettantegli.
Art. 7 – Mandato dei Periti liquidatori
I periti devono:
1) Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2) Verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3) Verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 5;
4) Verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
5) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni.
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I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 8 – Determinazione dell’indennizzo
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’Assicurato, corrisponde:
- La differenza tra il valore commerciale che l’oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell’oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
oppure
- Il costo del restauro (eseguito con l’accordo della Società) più il deprezzamento, con l’intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.
Se l’assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l’eventuale deprezzamento che residuasse all’insieme.
Art. 9 – Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta. La presente norma non ha applicazione quando per la totalità degli oggetti in garanzia l’assicurazione sia prestata con stima accettata.
Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati la presente norma si applica per la parte restante.
Art. 10 – Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 11 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. Esclusioni lettere f), g), h), i) e l).
Art. 12 – Recupero degli oggetti rubati
Se gli oggetti rubati vengono recuperati in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Gli oggetti recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l’Assicurato non rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi.
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Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà degli oggetti recuperati previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l’Assicurato. Per gli oggetti rubati che siano recuperati prima del pagamento dell’indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del furto. Se gli oggetti recuperati rivelassero d’essere di qualità e valore difformi da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l’Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l’indennizzo percepito, fermo il diritto dell’Assicurato all’indennizzo per gli eventuali danneggiamenti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.
In comune di Frascati, Piazza Marconi n. 6, Palazzo Aldobrandini esiste
fabbricato costruito e coperto con impiego di materiali incombustibili (solai e struttura portante del tetto comunque costruiti), elevato a più piani, oltre al piano terreno o rialzato e cantine o seminterrati, adibito a Museo d'Arte, protetto da:
- robusti serramenti in legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni interni a presidio degli accessi;
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- robuste ante o inferriate fisse a protezione di finestre o altre aperture trovantesi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall’interno;
- sistema di telecamere a circuito chiuso (con n. 7 zone di controllo e quadro generale ubicato nel locale biglietteria);
- rilevatori ad infrarossi (n. 4 in ogni xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx 0x xxxxx);
- impianto automatico di allarme antifurto dotato di ponte radio con la Securitas Metronotte;
- servizio di sorveglianza durante le ore di apertura della mostra (n. 5 sorveglianti, alternati in turni da 2).
Ciò premesso si assicurano:
Sezione A) GIACENZA
Euro 3.297.385.00 sopra le opere d'arte descritte nell'elenco allegato alla presente polizza. La garanzia è convenuta su base di "stima accettata"., come definita in polizza.
Sezione B) OGGETTI ASSICURATI ALLA SEZIONE A) PRESSO RESTAURATORI O PRESSO ESPOSIZIONI E MOSTRE
Vedere condizioni della sezione C)
CONDIZIONI PARTICOLARI
SEZIONE A) - GIACENZA
A1. CONDIZIONI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA GIACENZA - GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA
L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati dei mezzi di prevenzione e protezione descritti in premessa di polizza, che l'Assicurato si impegna a mantenere in perfetto stato di funzionalità ed efficienza.
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1. Qualora esistano sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, sistemi di rilevazione di intrusione nonché apparati di segnalazione di allarme a distanza, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione di funzionamento degli stessi, l'Assicurato deve adottare le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; deve inoltre segnalare il fatto alla Società in caso di impossibilità di ripristino entro 24:00 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. I sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme devono essere controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità.
Tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività.
2. Durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale all'interno dei locali, devono essere attivati tutti i mezzi anti-intrusione descritti in premessa. Tuttavia per le serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a tre ore; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria. E' sempre obbligatorio, se previsto in premessa, l'inserimento dell'impianto d'allarme anti-intrusione e del relativo sistema di segnalazione.
3. Deve essere vietato ai visitatori di usare, spostare o maneggiare le cose assicurate.
A2. FURTO CON DESTREZZA
L'assicurazione copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto e a condizione che in ogni locale espositivo sia prevista la presenza di almeno una persona addetta alla sorveglianza.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di € 50.000,00 per sinistro e per anno.
A3. FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI DEL MUSEO
A parziale deroga dell'art. “Esclusioni” -lettera h) delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. “Operatività in caso di furto” delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
c) qualora il furto sia commesso dagli addetti alla sorveglianza, i detentori delle chiavi degli accessi debbono essere diversi dalle persone abilitate a gestire l’impianto di allarme, e l’Assicurato farà obbligo al sovrintendente della mostra di agire giudizialmente contro i responsabili.
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A4. ROTTURA ACCIDENTALE DEGLI OGGETTI FRAGILI
A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa alle rotture accidentali degli oggetti fragili a condizione che siano riposti in vetrine o teche o collocati in zone emarginate rispetto a quelle di passaggio.
Salvo patto contrario, la garanzia è sospesa durante operazioni di trasloco, trasporto e/o ristrutturazione dei locali.
A5. NUOVE ACQUISIZIONI
E’ facoltà del Contraente chiedere l’inserimento, nelle garanzie di polizza, di oggetti d’arte acquisiti nel corso dell’annualità assicurativa, oppure l’esclusione di oggetti d’arte assicurati. Fino alla concorrenza di € 250.000,00, si intendono automaticamente assicurate, su base del "valore dichiarato", le opere d'arte acquisite nel corso dell'anno assicurativo dal momento in cui vengono collocate nei locali del Contraente:
- senza obbligo di comunicazione, se di valore singolo pari o inferiore a € 10.000,00;
- purché lo stesso ne abbia data preventiva comunicazione scritta (telex, telegramma, fax, raccomandata) alla Società, se di valore singolo superiore a € 10.000,00;
Al termine di ciascuna annualità assicurativa si procederà:
- all’aggiornamento della somma totale assicurata e del premio;
- al conguaglio del premio per il periodo di assicurazione trascorso imputando sul valore complessivo delle opere acquistate il 50% del tasso annuo.
A6. SCOPERTO IN CASO DI FURTO
In caso di Xxxxx perpetrato attraverso le finestre e/o porte finestre poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani accessibili non protette da inferriate fisse ossia mediante la sola rottura del vetro, la Società corrisponderà all'Assicurato il’90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'articolo "Assicurazione presso diversi Assicuratori" di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.
SEZIONE B) OGGETTI PRESSO RESTAURATORI O PRESSO ESPOSIZIONI E MOSTRE
B1. La garanzia per le opere di cui alla sezione A è estesa, senza sovrapremio, alla giacenza presso restauratori o presso esposizioni e mostre organizzate da terzi a condizione che i fabbricati e le protezioni siano analoghe a quelle previste per la sezione A (fatta eccezione per il servizio di vigilanza).
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SEZIONE C) - CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE A TUTTE LE SEZIONI
C1. TERREMOTO
La Società risponde - a parziale deroga dell'art. “Esclusioni” delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale - dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, ivi comprese inondazioni ed alluvioni originate da fenomeni sismici, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia assoluta pari a € 10.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del 60% della somma assicurata.
C2. INONDAZIONI, ALLUVIONI
La Società risponde - a parziale deroga dell'art. “Esclusioni” delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale - dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione escluse quelle aventi origine da fenomeni sismici.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata, marea, acqua alta;
b) a enti mobili all'aperto;
c) agli oggetti, diversi da mobili e tappeti, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia assoluta pari a € 15.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 60% della somma assicurata.
C3. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
Relativamente alle spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza, le stesse sono risarcite fino alla concorrenza di in importo pari al 10% dell’indennizzo, con un massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
C4. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
Relativamente ai guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione delle aperture dei locali stessi, ivi comprese casseforti, armadi corazzati, camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, in nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore di € 50.000,00.
C5. SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI DI VANDALISMO
La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da:
• atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri; scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
• tumulti o sommosse civili, atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio;
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• atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici.
C6. DOLO E COLPA GRAVE
La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da:
• colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente;
• dolo e/o colpa grave di dipendenti dell’Assicurato o del Contraente o loro rappresentanti o da persone incaricate della sorveglianza delle sale espositive.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’