CONTRATTO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE
CONTRATTO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE
Codice Utente
Contratto n° /
INTESTATARIO CONTRATTO (SE PERSONA FISICA):
Il/la sottoscritto/a nato/a ( ) il c.f. residente a in via scala interno piano Tel. , Cellulare Fax Email in qualità di:
⬜ proprietario ⬜ affittuario (1) ⬜ (specificare altro titolo)
dell’immobile sotto indicato.
INTESTATARIO CONTRATTO (SE PERSONA GIURIDICA):
Denominazione Società
c.f. P. iva sede legale comune di , in via n. scala int. piano tel. cell. Fax Email in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. in qualità di:
⬜ proprietario ⬜ affittuario (1) ⬜ (specificare altro titolo)
dell’immobile sotto indicato.
(1) Allegare copia del contratto di fitto o altra documentazione vedi nota.
PER
❑ LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE
❑ L’ALLACCIO ALLA FOGNATURA PER SCARICO ACQUE REFLUE a servizio dell’immobile sotto indicato
Via/p.zza/c.da/vico civico Piano scala interno matricola contatore Dati catastali: foglio particella subalterno categoria
PER USO:
❑Domestico residente❑ Domestico non residente❑ Non domestica❑ Piscine ❑Allevamento ❑Irriguo ❑Utenza temporanea ❑altro
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Art.1- Oggetto del contratto.
Oggetto del presente contratto è la somministrazione integrata, idrica e fognante-depurativa. L'acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli previsti in contratto e, in particolare, non può esse receduta a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.
L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta. Nei casi di violazione di tali divieti, il Servizio Idrico Integrato, salvo l'esperimento di azioni civili e/o penali, provvede alla risoluzione del contratto.
Art.2 – Norme regolanti la fornitura.
La fornitura è regolata dalle presenti condizioni generali e dalle condizioni particolari eventualmente pattuite, dal Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile e dal Regolamento di fognatura adottati dal Consiglio Comunale e vigenti alla data della stipula del presente contratto, che si intendono parte integrante delle presenti condizioni generali di contratto, nonché dalle norme vigenti. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare le norme Regolamentari con tutte quelle altre prescrizioni che trovasse necessarie ed opportune. Tali variazioni ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già titolari di contratto.
Art.3 – Soggetti ammessi alla fornitura.
La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili; invia di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione del proprietario. Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini rappresentati dall’amministratore. I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:
a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di xxxxxxxx.
b) per le vecchie utenze(subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.
Art.4 – Durata dei contratti di fornitura.
I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.
Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.
Art. – 5 Richiesta di allacciamenti.
Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune, unitamente agli estremi catastali o in presenza di immobili non accatastatati, della concessione a edificare o, per le opere abusive, della concessione in sanatoria, salvo che l'opera sia stata edificata anteriormente al 30 gennaio1977 o comunque già usufruisca del pubblico servizio.
La domanda, unica per ogni fabbricato, dovrà essere sottoscritta dal proprietario, usufruttuario, costruttore, amministratore.
In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire.
La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente si provveda al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o canali discarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.
Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà curarsi delle spese per l'allaccio ed i lavori dovranno essere effettuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.
Art.6 – Impianti della rete idrica.
L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.
L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore è realizzato a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche che impartirà il servizio acquedotto.
Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa, salvi i recuperi di cui sotto, dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione, realizzati da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza del servizio acquedotto comunale. Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del servizio acquedotto.
Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati.
In questo caso l'Amministrazione rimborserà al/agli interessati le sole spese effettivamente sostenute sulla base di regolari fatture, se prodotte all'atto del collaudo lavori, mediante detrazione sui consumi, per una durata massima di anni cinque. Tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di una utenza di caratteristiche simili a quelle cui va in rimborso.
Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Amministrazione comunale, salvo il disposto di cui sopra, può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte del richiedente sia corrisposto un parziale contributo a fondo perduto per il finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.
L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del servizio acquedotto e, per ciascuna nuova utenza, sarà commisurata al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.
Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo e di recuperi di cui sopra. Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.
Art.7 - Modalità di somministrazione.
Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore. Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'ufficio in relazione all'utenza. I contatori sono di proprietà dell'Amministrazione; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno. La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore fa carico all'utente.
I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto. Dopo del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto. Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale. Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal servizio acquedotto.
Per i contatori già installati il servizio acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore. Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.
Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale. Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori,
un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati sul
piano di accesso di ogni alloggio. I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale. L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'Amministrazione condominiale.
L'utente ha obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia. La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento. Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza. I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente. L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
Art.8 – Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori.
La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità annuale. Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell’utenza. La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l’utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese. Il servizio ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari. E’ consentita l’autolettura. L’autolettura dovrà essere comunicata entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.
Il cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del Servizio Idrico Integrato; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto d'arresto. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza del più o meno 5%, saranno addebitate al cliente le spese di verifica così come determinate dal Servizio Idrico Integrato. Nel caso in cui il Servizio Idrico Integrato, anche di sua iniziativa, accerti il non regolare funzionamento del misuratore, il cliente provvederà alla sostituzione dell'apparecchio e si procederà alla ricostruzione dei consumi. Per la determinazione dei volumi da addebitare al cliente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore, si farà riferimento ai consumi determinati sulla base della media di quelli rilevati nello stesso periodo nei 3 (tre) anni precedenti. Non sussistendo idonei consumi storici si utilizzeranno i successivi consumi che saranno registrati. In caso di cessazione di rapporto contrattuale il Servizio Idrico Integrato provvederà alla revisione dei consumi sulla scorta di quelli ricavabili mediamente in ragione del tipo d'utenza. In mancanza dei dati di consumo, nelle more dell’esatta determinazione degli stessi, la fatturazione avverrà sulla stima dei quantitativi determinati
così come previsto nella delibera del C.C. n. 13 del 30.03.2017.
Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dalla Amministrazione e denunciare il volume dell'acqua prelevato nell'anno entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Art.9 – Prezzi e tariffe.
Le tariffe dei servizi somministrati sono determinate in conformità alla normativa vigente. Qualora nel caso delle somministrazioni si verifichi un aumento tariffario conseguente ad apposito provvedimento adottato nelle forme di rito, il nuovo prezzo si sostituirà automaticamente con efficacia dal giorno di entrata in vigore del provvedimento stesso. Il Servizio Idrico Integrato si riserva la facoltà di modificare il sistema di bollettazione. Il pagamento avverrà secondo le modalità indicate in bolletta. In caso di ritardo del pagamento, al cliente saranno applicati gli interessi dimora. AI cliente verranno addebitate anche le ulteriori spese di sospensione e riattivazione del servizio. Il Servizio Idrico Integrato, decorsi i termini indicati in bolletta, direttamente, o per mezzo di strutture appositamente incaricate, procederà al recupero del credito addebitandole spese ulteriori al cliente che sarà comunque preventivamente informato della morosità, della data di sospensione del servizio e delle modalità per evitare la sospensione. Qualora nei processi di elaborazione e bollettazione vengano commessi errori in eccesso o in difetto, il Servizio Idrico Integrato provvede alla correzione degli stessi, alla rettifica della bollettazione ed all'emissione dei corrispondenti addebiti o accrediti entro 365 giorni dall'accertamento dell'errore o dall'acquisizione della segnalazione del cliente.
Art.10 – Mancati pagamenti.
Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine di giorni quindici dalla data di recapito della stessa. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà all’invio di un sollecito al pagamento della fornitura, con maggiorazione degli interessi di mora, diritti e bolli. Ove l'utente non provveda al saldo del credito dell'Amministrazione nel termine di quindici giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla chiusura dell'utenza, che non verrà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza.
Il cliente può evitare la sospensione dell'erogazione del servizio provvedendo al pagamento delle bollette insolute entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del preavviso dandone immediata comunicazione al Servizio Idrico Integrato mediante lettera raccomandata o consegnata agli sportelli con ritiro della ricevuta. Il Servizio Idrico Integrato addebiterà al cliente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora. Il Servizio Idrico Integrato provvede al ripristino della fornitura sospesa entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione del pagamento ovvero dalla richiesta della competente autorità. In caso la riattivazione del servizio venga disposta dalla Autorità competente, è facoltà del Servizio Idrico Integrato porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura comunicandolo al cliente.
Art.11 - Sospensione della somministrazione.
Il Servizio Idrico Integrato procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa stradale nei seguenti casi: a)nel caso di manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo art.12; b) qualora non risulti pagata la bolletta, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo art.12; c) decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione al Servizio Idrico Integrato; d) fallimento del cliente; e)accertato cambiamento d'utente, qualora il subentrante non provveda alla voltura del contratto entro i termini previsti.
Art.12 – Clausola risolutiva espressa.
Il Servizio Idrico Integrato dichiara, con preavviso di 30 (trenta) giorni al cliente o agli aventi causa, la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all'autorità giudiziaria, qualora per morosità del cliente, per decesso o per accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione, sia stata sospesa Ia erogazione dell'acqua da oltre 90 (novanta) giorni. Il contratto potrà essere risolto inoltre per: a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti; b) distruzione dell'immobile; c) uso diverso della somministrazione da quello stabilito; d) accertato cambiamento d'utente, qualora non provveda alla voltura del contratto entro i termini previsti; e) sub-fornitura del servizio; f) revoca della autorizzazione allo scarico; g) accertata ripetuta manomissione disigilli e di apparecchi di misurazione. Nei casi di risoluzione del contratto il cliente è tenuto al pagamento delle bollette rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di Xxxxx e moratorie alle spese per chi usura presa stradale e rimozione contatore e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.
Art.13 - Decesso del cliente.
In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso il Servizio Idrico Integrato di tutte le somme dovute dal cliente deceduto. Entro 2 (due) mesi dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare il Servizio Idrico Integrato mediante comunicazione scritta consegnata presso l'Ufficio Protocollo del Comune ed a provvedere alla stipula di un nuovo contratto. Qualora il Servizio Xxxxxx Integrato venga a conoscenza del decesso senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà alla sospensione della somministrazione.
Art.14 – Fallimento del cliente.
In caso di fallimento del cliente, la somministrazione rimane sospesa comunque il Servizio Xxxxxx Integrato ne venga a conoscenza. Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.
Art.15 – Subentro di utenza.
Il titolare del contratto dovrà dare comunicazione del subentro indicando le generalità del subentrante nei modi previsti per il recesso. In mancanza della comunicazione di subentro, unico responsabile nei confronti del Servizio Xxxxxx Xxxxxxxxx e dei terzi rimane il titolare del contratto. In caso di richiesta di subentro da parte del nuovo cliente che dimostri la disponibilità del bene da servire, in assenza della comunicazione dell'originario titolare, il Servizio Idrico Integrato provvede alla stipula del nuovo contratto, previo sopralluogo e lettura del misuratore. Il Servizio Idrico Integrato inoltre comunica all'originario
titolare la cessazione del contratto e l'intervenuta sottoscrizione del nuovo contratto con addebito dei consumi rilevati in occasione del suddetto sopralluogo e delle relative spese.
Art.16 – Trasformazione d'uso e modifica del contratto.
In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto. Il Servizio Idrico Integrato contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto procederà alla risoluzione di quello in essere. Il Servizio Xxxxxx Integrato provvederà ad addebitare con l'emissione della prima bolletta i consumi riferiti al precedente contratto e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.
Art.17 – Servizio di Bollettazione delle sotto-utenze.
Il cliente, nel caso di condominio, può chiedere al Servizio Idrico Integrato di provvedere al servizio di bollettazione delle relative sotto-utenze. La bollettazione deve riguardare tutti i condòmini. Il Servizio Idrico Integrato può fornire il servizio di bollettazione alle seguenti condizioni: a) che venga installato, ai soli effetti dell'accertamento dei consumi, per ogni sotto-utenza un apparecchio di misura da parte del Servizio Idrico Integrato fermo restando che le responsabilità della somministrazione, in termini quantitativi e qualitativi, restano limitate al contatore condominiale; b) che l'impianto interno e I'ubicazione degli apparecchi di misura risultino conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dal Servizio Idrico Integrato; c) che ai fini della determinazione dei costi della somministrazione facciano fede unicamente i consumi registrati all'apparecchio di misura di cui al contratto di somministrazione; d) che il cliente rimanga unico responsabile nei confronti del Servizio Idrico Integrato per inadempienze a quanto stabilito dal presente contratto; e) che la lettura dei contatori di sotto-utenza sarà effettuata con la stessa frequenza della lettura del contatore condominiale; f) che qualora il consumo registrato dal contatore condominiale sia maggiore rispetto alla somma dei consumi delle sotto-utenze, tale differenza verrà imputata al condominio che ne risponderà in solido; g) che qualora il servizio riscontrasse perdite o danni all'impianto a valle del contatore condominiale, il condominio dovrà provvedere alla riparazione del danno entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, pena la sospensione della fornitura. Sono a carico del cliente le spese di: 1) verifica dell'impianto interno; 2) installazione degli apparecchi di misurazione; 3) nolo contatore. Ai misuratori si applicano le stesse norme previste nel presente contratto.
Art.18 - Comunicazioni.
Tutte le comunicazioni dirette al cliente saranno effettuate al domicilio fiscale o al recapito indicato se differente. Il cliente è obbligato a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto con raccomandata a/r ovvero con consegna diretta presso gli sportelli del Comune che ne attesterà il ricevimento.
Art.19 – Foro competente.
Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.
Firma
Approvazione in forma specifica.
Il sottoscritto dichiara di approvare senza riserva alcuna le condizioni di fornitura suesposte ed, in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341,1342 e 1469bis codice civile le clausole di cui ai seguenti articoli: Art.1 – Oggetto del contratto; Art.2 - Norme regolanti la fornitura; Art.3 – Soggetti ammessi alla fornitura; Art.4 – Durata dei contratti di fornitura; Art.5 - Richiesta di allacciamenti; Art.6 – Impianti della rete idrica; Art.7 – Modalità di somministrazione; Art.8 – Accertamento dei consumi – lettura dei contatori; Art.9 – Prezzi e tariffe; Art.10 – Mancati pagamenti; Art.11 – Sospensione della somministrazione; Art.12 – Clausola risolutiva espressa; Art.13 – Decesso del cliente; Art.14 - Fallimento del cliente; Art.15 -Subentro d'utenza; Art.16 - Trasformazione d'uso e modifica del contratto; Art.17
– Servizio di bollettazione delle sotto-utenze; Art.18 - Comunicazioni; Art.19 – Foro competente.
Firma
Consenso al trattamento dei dati personali.
AI fine di rendere possibile per il Servizio Idrico Integrato l'adempimento degli obblighi contrattuali e l'esercizio dei servizi resi al cliente, il sottoscritto dichiara espressamente di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati effettuati dal Servizio Idrico Integrato e dai soggetti da questa espressamente designati responsabili o incaricati del trattamento ai sensi della LeggeN.675/1996, in conformità ed entro i limiti specificati nell'informativa di cui all'art.10 della medesima Legge. Il sottoscritto dichiara che i dati personali resi al momento della stipulazione dei singoli contratti di somministrazione, ovvero resi durante e in ragione del rapporto, corrispondono a verità e pertanto dichiara di assumersi le responsabilità derivanti dalla mendacità delle dichiarazioni rese. Il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei dati personali e al trattamento dei dati qualificabili come "sensibili" di cui agli artt. 22 e segg. Legge N.675/1996, ove ciò sia funzionale all'espletamento delle operazioni o dei servizi richiesti.
Firma