CAPITOLATO PRESTAZIONALE
Settore Lavori Pubblici
CAPITOLATO PRESTAZIONALE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, SORVEGLIANZA DEL CANTIERE, E ATTIVITA’ TECNICHE ACCESSORIE DI SUPPORTO AL COLLAUDO DEI LAVORI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SITA ALLA Via A. MORO .
Sommario
Premessa per l’uso linguistico 2
Art. 2 - Norme e disposizioni regolatrici del servizio 2
Art. 3 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni. Definizione organizzativa dell’ufficio direzione lavori. 3
a) Compiti del Direttore Lavori (DL) 4
b) Compiti del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 6
c) Compiti del Direttore Operativo 10
d) Compiti dell’Ispettore di Cantiere 11
Art. 4 - Impegni dell’Affidatario 12
Art. 5 - Impegni della Stazione Appaltante 13
Art. 6 - Riservatezza e diritti sui materiali 13
Art. 7 - Durata e luogo di esecuzione dei servizi 13
Art. 8 - Collaborazioni - subappalti 14
Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento 14
Art. 11 - Verifiche della stazione appaltante sullo svolgimento delle attività 15
Art. 12 - Garanzie e coperture assicurative 16
Art. 14 - Clausola risolutiva espressa 17
Art. 15 - Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale 17
Art. 19 - Domicilio e corrispondenza 19
Premessa per l’uso linguistico
La lingua italiana non dispone di concetti correnti, che rendano parimenti giustizia sia ad attori di sesso femminile che a quelli di sesso maschile; aggiungendo le usuali forme quali “il/la”, “o/a” e simili, il testo diviene troppo prolisso e la leggibilità incontra diversi ostacoli. Non volendo ulteriormente appesantire la già complicata materia, come è quella di una gara di servizi, ci adattiamo al ricorrente uso linguistico, prevalentemente maschile. Pertanto, le espressioni che saranno usate nel presente testo come p.e.” ”l’affidatario”, l’architetto”, ” l’ingegnere”, “il professionista”, “il collaboratore”, ecc, in quanto definizioni professionali, comprendono sempre anche la forma femminile e al fine del presente bando di gara devono intendersi termini neutri.
Art. 1 - Oggetto
L’oggetto del presente capitolato prestazionale consiste nell’affidamento dei servizi tecnici afferenti alla realizzazione e completamento dei lavori di esecuzione di ricostruzione dell’edificio scolastico sito alla Via A. Moro, compreso opere impiantistiche elettriche, termiche, idrauliche ecc.,. Il luogo di esecuzione dei lavori è si sviluppa in corrispondenza di Via A. Moro
Data la complessità e l’importanza strategica dell’intervento, nonché i tempi di esecuzione dello stesso -, l’incarico in oggetto dovrà essere espletato da soggetti di elevata e comprovata professionalità, che assicurino adeguata presenza e costante assistenza in cantiere, in modo da garantire la realizzazione delle opere nei tempi certi e coerenti con i costi preventivati.
Lo svolgimento delle attività tecniche, secondo le prescrizioni contenute nei documenti progettuali (progetto esecutivo delle opere) e in conformità alla normativa vigente, prevede tutte le attività inerenti ai servizi di direzione lavori, di controllo tecnico, contabile ed amministrativo, di sorveglianza del cantiere, di supporto alle operazioni di collaudo - comprese le ulteriori attività tecniche/amministrative accessorie - e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Oltre alle attività tecniche di cui sopra, quale prestazione accessoria, in relazione alla vicinanza degli edifici di civile abitazione e non, esistenti lungo l’area oggetto degli scavi, l’Affidatario dovrà espletare la preventiva ricognizione dello stato, attuale e in corso d’opera, di tali manufatti di proprietà di terzi, con una campagna di approfondimento dello stato di conservazione delle strutture edilizie di sopra e sottosuolo (coperture, tamponamenti, serramenti, cantine, box, muri fuori terra, ecc.). Tale attività ricognitiva e di catalogazione, da svolgersi quindi sotto la propria responsabilità, dovrà essere eseguita edificio per edificio con descrizione dello stato di fatto e degli elementi costitutivi degli edifici stessi così come sopra sommariamente indicato, con particolare riguardo al degrado statico e materico eventualmente riscontrato.
La ricognizione descritta e le verifiche periodiche saranno svolte coinvolgendo l’Appaltatore dei lavori, con l’eventuale supporto di quest’ultimo, secondo le modalità ritenute più idonee dall’Affidatario, eventualmente da concordare con la Stazione appaltante; a titolo esemplificativo, la ricognizione potrà avvenire mediante relazione di dettaglio, schede di sintesi e restituzione fotografica delle evidenze, da consegnare alla Stazione appaltante prima dell’inizio di qualunque attività di scavo, movimento terra, perforazioni, ecc. Sulla base della prima ricognizione dovranno poi essere svolte le verifiche periodiche.
Art. 2 - Norme e disposizioni regolatrici del servizio
Per l’attuazione del servizio in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in particolare:
− X.Xxx. 12/04/2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i. (di seguito, per brevità, solo
<Codice>);
− D.P.R. 05/10/2010, n. 207 Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (di seguito, per brevità, solo <Regolamento>);
− D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.;
− D.L. 30/04/1992, n. 285 e Regolamento di cui al DPR 16/12/1992;
− D.M. 14/01/2008, recante “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, armato normale e precompresso e a struttura metallica”, incluse circolari e ulteriori decreti ministeriali;
− R.R. 24/04/2006, recante “Norme tecniche per le costruzioni stradali”;
− D.M. 19/04/2006, recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”;
− L. 09/08/2013, n. 98 (conversione del c.d. Decreto del fare);
− Norme tecniche vigenti e norme CNR, CSI, UNI ed altre norme europee.
Art. 3 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni. Definizione organizzativa dell’ufficio direzione lavori
Nell’esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria oggetto del presente capitolato prestazionale, saranno a esclusivo carico del professionista/professionisti/Società di Ingegneria affidatario dell’incarico, nel prosieguo indicato semplicemente come <Affidatario>, tutti gli oneri, gli obblighi e le spese occorrenti alla costituzione dell’Ufficio di Direzione Lavori e discendenti dall’applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Sono a carico dell’affidatario inoltre gli oneri derivanti dall’Accordo sottoscritto dalla Comune, oltre ad ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta esecuzione del contratto.
Nell’esecuzione del presente incarico l’affidatario, si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al Codice, ed al relativo Regolamento di attuazione. L’Ufficio Direzione Lavori delle opere concernenti la ricostruzione dell’edificio scolastico, dovrà comprendere figure professionali preposte al controllo e sorveglianza delle opere nonché espletare anche tutte le attività tecnico-economiche annesse secondo le disposizioni degli articoli 130 e 131 del Codice e 147 e ss. del Regolamento, nonché secondo ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico in quanto applicabili. L’Affidatario assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, allo svolgimento dei servizi in oggetto e a tutti gli obblighi previsti nel capitolato prestazionale.
L’Affidatario svolgerà i Servizi oggetto del contratto interfacciandosi con l’Appaltatore dei Lavori, con il Responsabile del Procedimento (RUP) e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati, nonché con l’organo di collaudo. L’Affidatario è tenuto ad informare il RUP in ordine all’andamento dei Lavori mediante report informativi con la frequenza non inferiore a 15 gg. (quindici giorni).
Alle imprese esecutrici dei Lavori devono essere consegnati esclusivamente i documenti progettuali approvati dal Comune di Apice, nonché le eventuali ottimizzazioni ed integrazioni degli elaborati costruttivi e particolareggiati prodotti dall’Ufficio Direzione Lavori, richiesti dall’Appaltatore durante l’esecuzione delle opere (informando il RUP).
Le disposizioni che non sono contemplate nei documenti approvati e/o le disposizioni esecutive che comportano costi aggiuntivi o riguardanti interpretazioni contrattuali devono essere adottate solamente previa approvazione da parte del RUP.
L’Affidatario, sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel corrispettivo, all’espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente
previste nel contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi servizi sono destinati. Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l’espletamento delle attività contrattuali, con esclusione degli oneri relativi agli uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione dall’Appaltatore dei Lavori.
Rimangono altresì a carico dell’Affidatario, eventuali oneri per il vitto, l’alloggio ed il trasporto.
L’Affidatario, procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:
• tempestività nei contatti con l’Appaltatore dei Lavori, con la Stazione appaltante, con il RUP;
• completezza e tempestività dei report informativi sull’andamento dei Lavori;
• completezza e tempestività nella trasmissione alla Stazione appaltante/RUP dei dati da comunicare all’Osservatorio;
• diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttividiretti.
L’Appaltatore dei Lavori metterà a disposizione idonei locali da adibire ad uso dell’Ufficio Direzione Lavori; le apparecchiature d’ufficio e tutte le attrezzature necessarie all’esecuzione, a regola d’arte, delle prestazioni contrattuali, invece, devono essere fornite e manutenute dall’Affidatario del Servizio in oggetto. Tutte le spese relative all’acquisto e all’utilizzo di automezzi e macchinari di cantiere, le spese relative alla sorveglianza del cantiere e quelle relative alle utenze (telefoni fissi e cellulari, acqua, riscaldamento, ecc.) sono a carico dell’Appaltatore dei lavori.
L’organizzazione dell’Ufficio Direzione Lavori, come meglio individuata nei successivi punti, sarà strutturata almeno con il seguente organigramma minimo, eventualmente integrato da altre idonee figure professionali messe a disposizione dall’Affidatario in sede diofferta:
• N. 1 Direttore dei Lavori (DL) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE); qualora il Direttore Lavori non possieda la qualifica di CSE, può essere individuato in un'altra figura con le necessarie qualifiche, che eserciti la predetta funzione; nei punti successivi, le caratteristiche delle professionalità vengono indicate in mododistinto;
• N. 1 Direttore Operativo, diverso dal CSE, con funzioni di collaboratore delDL;
• N. 1 Ispettore di cantiere, con specifiche competenze nel controllo e supervisione degli Impianti tecnici (elettrici e speciali, meccanici, e smaltimento delle acque), nelle strutture in C.A. e CLS compreso prefabbricazioni, nella segnaletica stradale.
a) Compiti del Direttore Lavori (DL)
Il Direttore dei Lavori è il soggetto responsabile dell’Ufficio di Direzione dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori (fatta salva la presenza di un direttore operativo con tale funzione). Il Direttore dei Lavori dovrà svolgere l’incarico in conformità al contratto, all’offerta, alla normativa vigente e a quella eventualmente sopravvenuta in corso di contratto, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dal Committente per l’ottimale svolgimento della prestazione.
Il Direttore dei Lavori non potrà essere sostituito dall’Affidatario; eventuali cause di forza maggiore che rendano necessaria la sostituzione, definitiva o temporanea, di detta figura, dovranno essere sottoposte per iscritto alla Stazione appaltante, che valuterà caso per caso l’autorizzazione alla sostituzione. In ogni modo, il sostituto proposto dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti e capacità professionali del Direttore Lavori da sostituire.
Le prestazioni da eseguirsi da parte del Direttore dei Lavori durante l’esecuzione dell’opera, ai sensi dell’articolo 130 del Codice, degli articoli 147 e 148 del Regolamento, nel rispetto delle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto relativo all’esecuzione dei Lavori (Norme amministrative e Norme Tecniche), nonché ai sensi di quanto indicato nel presente Capitolato, consistono, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, nelle seguenti attività:
• ricognizione dello stato di fatto degli edifici esistenti lungo l’area oggetto degli scavi, anche mediante il coinvolgimento dell’Appaltatore dei lavori, che fornirà l’eventuale assistenza nei modi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto; in detta mansione sono incluse sia le attività collaterali necessarie, con il supporto della Stazione appaltante (es.: incontri preliminari e informativi con i proprietari degli immobili, sia coinvolti dal monitoraggio che dall’allestimento del cantiere) sia le verifiche periodiche (monitoraggi) durante il corso dei lavori ed al termine degli stessi, atte a garantire che l’esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore delle opere non cagioni alcun danno agli edifici interessati; come già indicato all’art. 1 del presente Capitolato, la fase ricognitiva ex ante deve avvenire prima dell’inizio di qualunque attività da parte dell’Aggiudicatario dei lavori;
• consegna dei Lavori;
• direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’Opera, nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni contrattuali;
• redazione degli stati di avanzamento dei Lavori e liquidazione dei conti parziali e finali dei Lavori nei tempi e con le modalità previste nei documenti contrattuali;
• direzione dei Lavori mediante disposizioni e ordini per l’attuazione dell’Opera nelle sue varie fasi esecutive;
• controllo e supervisione delle prove d’officina;
• accertamento della regolare esecuzione dei Lavori;
• assistenza all’organo di collaudo, in corso d’opera e finale;
• tenuta e compilazione dei documenti contabili ai sensi del Regolamento;
• accettazione dei materiali ed effettuazione dei relativi controlli qualitativi e quantitativi, ivi comprese le travi stoccate presso l’area di via Nobel, già nella disponibilità della Stazione appaltante; queste ultime, prima del varo, saranno sottoposte ad ulteriori prove di frequenza, anche alla presenza dell’organo di collaudo;
• verifica costante del programma esecutivo di dettaglio e rapporto tempestivo al RUP in merito ad eventuali ritardi nell’andamento dei Lavori rispetto al programma di esecuzione;
• redazione di report informativi sulle principali attività di cantiere e sull’andamento dei Lavori al RUP;
• verifica costante della validità dei programmi di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, aggiornandone il relativo contenuto a Lavori ultimati;
• verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell’Appaltatore dei Lavori e del/dei subappaltatore/i della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
• adozione e predisposizione di tutti gli atti di competenza, ai sensi del Codice e del Regolamento, nonché svolgimento di ogni accertamento e verifica, in ipotesi di varianti in corso d’opera ai sensi della normativa vigente in materia;
• verifica degli adempimenti dell’Appaltatore nei confronti di tutti gli eventuali sub-contraenti;
• supporto alla Stazione Appaltante nei controlli e verifiche nei confronti di Xxxxxxxxxxx e subappaltatore/i, relativamente alle prestazioni di cantiere ritenute a rischio d’infiltrazione mafiosa (Circolare del Ministro dell’Interno del 23/06/2010), come meglio esplicitato più sotto tra gli obblighi del Direttore Xxxxxx.
Al Direttore dei Lavori spetta altresì il coordinamento e la supervisione dell’attività dell’Ufficio Direzione Lavori, con particolare riferimento all’attività del Direttore Operativo e dell’Ispettore di cantiere.
Il Direttore dei Lavori deve garantire una presenza in cantiere di almeno due volte a settimana, comunque sempre durante l’effettuazione di lavorazioni con particolare complessità, nonché essere reperibile 24 ore su 24
Per le prestazioni che non richiedono obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale, ovvero la sua preparazione tecnica e professionale, e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti alla discrezionalità tecnica specialistica, il DL può avvalersi di propri assistenti (direttore operativo e ispettore di cantiere); in ogni caso l’attività dei suddetti assistenti avviene sotto la stretta e personale responsabilità del DL che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.
Il Direttore dei Lavori ha, tra gli altri, l’obbligo di:
• vigilare affinché venga adottato ogni provvedimento necessario a ridurre al minimo e, comunque, sempre nel rispetto dei limiti di legge, le emissioni acustiche, le vibrazioni, la formazione di polveri e di odori e le emissioni gassose in genere;
• vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge in merito alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti – che dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere - compresi tutti i regolamenti sul trattamento dei materiali di cantiere non utilizzabili nonchè tutte le leggi e le norme vigenti in materia (es. D.Lgs. 152/06); poichè trasporto e smaltimento rifiuti, sono considerate “prestazioni ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa” (Circolare del Ministro dell’Interno del 23/6/2010 – Allegato 1), dette attività dovranno essere debitamente documentate ai sensi di legge, oltrechè in ottemperanza a quanto indicato dall’Accordo – art. 3 comma 7 lett. c), d), e). La documentazione dovrà essere messa a disposizione della Stazione Appaltante sia nel caso in cui le predette prestazioni vengano eseguite direttamente dall’Impresa aggiudicataria sia nel caso in cui le stesse vengano sub-affidate dall’Impresa a soggetti sub-contraenti;
• vigilare affinché vengano osservate tutte le disposizioni di legge sulle acque applicabili a livello regionale e nazionale;
• vigilare affinché l’attività di cantiere venga organizzata in modo tale da evitare l’inquinamento con materiale di risulta delle perforazioni e degli scavi;
• vigilare sul corretto utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di scavo e sulla corretta applicazione da parte dell’Appaltatore di quanto previsto dalla L. 68/2013 – art. 41-bis, in merito al regime cui devono essere sottoposti i materiali di scavo, incluso l’immediato allontanamento dei volumi in esubero non utilizzati nell’Appalto (di proprietà dell’Appaltatore);
• garantire l’esecuzione, da parte dell’Appaltatore dei Lavori, di tutti i controlli e di tutte le misurazioni necessarie ad assicurare il rispetto di tutti i limiti applicabili dal punto di vista ambientale e la conformità a tutte le prescrizioni espresse dalle Autorità;
• vigilare sul rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri e, in particolare, delle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
• verificare che l’inserimento di personale straniero, da parte dell’Affidatario dei Lavori o dei suoi subappaltatori, avvenga nei termini e nei modi previsti dalle leggi vigenti e dall’Accordo sopra richiamato, verificando anche il possesso dei prescritti modelli autorizzativi;
• vigilare affinché l’Appaltatore dei Lavori o l’impresa specializzata in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis del D.Lgs. 81/2008, proceda, prima dell’inizio degli stessi, alla bonifica da residuati bellici, sia superficiale che profonda, dell’intera area sulla quale si svolgono i lavori e all’ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste in corsod’opera;
• vigilare affinché l’Appaltatore dei Lavori ottemperi a tutte le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia in materia di scavi, indagini e sorveglianza archeologica, inclusa la comunicazione agli uffici della citata Soprintendenza dell’avvio delle attività di scavo e del nominativo della ditta specializzata (se diversa dall’Affidatario) o dell’Affidatario, almeno 10 giorni prima;
• vigilare affinché gli Enti Gestori dei sopra/sottoservizi predispongano i progetti esecutivi delle risoluzioni delle interferenze in tempo utile per l’esecuzione dei lavori e nel rispetto dei tempi programmati;
• vigilare affinché i lavori per le risoluzioni delle interferenze siano eseguiti dagli Enti Gestori nel rispetto del progetto esecutivo e del cronoprogramma dei lavori;
• vigilare affinché l’occupazione delle aree e degli immobili oggetto di occupazione temporanea e/o di asservimento e/o di esproprio possa avvenire in tempo utile per l’esecuzione dei lavori nel rispetto dei tempi programmati;
• vigilare affinché le chiusure e/o le limitazioni al traffico nelle strade esistenti interferite avvengano previo rilascio dell’ordinanza degli Enti proprietari competenti.
b) Compiti del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
Il CSE deve essere in possesso, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e provvede a svolgere l’incarico in conformità al contratto, all’offerta, alla normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso d’opera, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione appaltante al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori. Pertanto, le prestazioni da eseguirsi da parte del CSE, ai sensi del D.Lgs. 81/08
(testo vigente), dell’articolo 131 del Codice, dell’art. 151 del Regolamento, dell’Accordo provinciale più sopra richiamato e di ogni altra normativa vigente in materia consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• nell’assistenza relativa agli adempimenti imposti alla stazione appaltante da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al RUP/responsabile dei lavori, la comunicazione per la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 per l’invio agli organi
competenti, compresi i successivi aggiornamenti della stessa notifica;
• nel disporre il coordinamento tra il piano della sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese, nonché garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
• nel garantire la sicurezza del cantiere e l’informativa di cantiere ai soggetti esterni coinvolti dai lavori, quali gli utenti della strada e i proprietari degli immobili limitrofi (es.: spostamento strade di accesso/uscita dalle abitazioni, interruzioni temporanee delle forniture di gas, energia elettrica, acqua ecc.), anche con il supporto della Stazione appaltante;
• nella verifica dell’applicazione del PSC, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
• nella verifica, sia all'inizio dei Lavori che nel xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx’xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx (X.X.X.) dell’Appaltatore dei Lavori e delle imprese esecutrici dei Lavori, (subappaltatori); in dette prestazioni sono ovviamente inclusi i controlli sulla cartellonistica interna, la delimitazione di cantiere, nonché la segnaletica stradale – orizzontale e verticale – volta alla tutela non solo degli addetti al cantiere ma anche dell’utenza stradale;
• nel facilitare l’interscambio della documentazione tecnica della sicurezza, mediante l’istituzione di un sito internet (FTP) attraverso il quale gestire tutta la documentazione tecnica; il sito sarà istituito a cure e spese del CSE, anche sotto il profilo organizzativo, consentendo l’accesso solo mediante tramite pw e userID di abilitazione, da fornire a RUP ed imprese. Per la sola consultazione, al sito potranno accedere anche ASL, DPL, gli RLST, gli RLS operanti nel cantiere, gli enti paritetici territoriali dell’edilizia;
• nella verifica che nel PSC e nel POS sia stato valutato il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo, così come previsto nel D.Lgs. 81/08;
• nella valutazione delle proposte dell’Appaltatore dei Lavori dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
• nel supporto alla DL (qualora figura professionale diversa dal CSE) in tutte le mansioni di cantiere e contabilità, incluse le attività di ricognizione preventiva dello stato degli edifici prospicienti il cantiere e di verifica periodica (monitoraggi) degli stessi (cfr. artt. 1 e 3a del presente Capitolato);
• nell’organizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori in ambito cantiere, e della loro reciprocainformazione;
• nella verifica del corretto utilizzo da parte dei lavoratori del cantiere, del badge di ingresso/uscita messo a disposizione da Xxxxx Xxxxx; in caso di dubbio sull’identificazione del personale operante o per manifesto rifiuto degli operatori a rilasciare le proprie generalità, egli potrà, se del caso, avvalersi dell’intervento degli agenti del Corpo di Polizia Locale e/o Provinciale, dell’Ispettorato del lavoro o dell’ASL competente;
• nella verifica e controllo della completezza e regolarità della documentazione fornita dall’Appaltatore e dai subappaltatori, ai sensi di legge, con particolare riguardo a:
− notifiche preliminari;
− elenco dei lavoratori presenti per singola impresa;
− dichiarazione sull’organico medio annuo (DOMA);
− predisposizione di luoghi o spazi comuni per lo svolgimento delle assemblee sindacali e per le riunioni periodiche convocate dal CSE stesso;
• nella verifica dell’avvenuta e specifica formazione, da parte delle rispettive imprese esecutrici, del personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08;
• nella segnalazione al RUP di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;
• nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Prima dell’inizio dei Lavori, il CSE provvederà ad interfacciarsi con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) al fine di verificare il PSC predisposto. Entro 20 (venti) giorni dalla formale consegna all’Ufficio Direzione Lavori, da parte del RUP, del Progetto Esecutivo e del PSC, e, comunque,
prima dell’inizio dei Lavori, il CSE dovrà esprimersi sulla congruità e adeguatezza del PSC. Qualora riscontri la necessità di adeguamenti e/o modifiche dovrà comunicare immediatamente al RUP le proprie proposte, corredate, se necessario, dalle eventuali indicazioni e proposte in merito a variazioni economiche della quota prevista dal contratto con l’Appaltatore dei Lavori, per l’esecuzione di attività di coordinamento della sicurezza per lavorazioni interferenti. Qualora il CSE non si esprima nel termine sopra indicato, il PSC s’intende condiviso senza riserve sotto tutti gli aspetti, ivi compresi i profili attinenti alla responsabilità per la completa e corretta redazione del PSC stesso. Entro i 10 (dieci) giorni prima dell’avvio dei Lavori, il CSE trasmette all’Appaltatore dei Lavori il PSC con prova dell’avvenuto ricevimento dello stesso unitamente all’invito esplicito all’Appaltatore dei Lavori a presentare eventuali proposte integrative:
− che ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell’articolo 100, c. 5, del D.Lgs. 81/08;
− per adeguare i contenuti del piano alle proprie tecnologie, ai sensi dell’articolo 131 del Codice;
− per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Entro 3 (tre) giorni dalla presentazione da parte dell’Appaltatore dei Lavori delle eventuali proposte integrative e del POS di cui all’articolo 131, lettera c), del Codice, il CSE si esprime in forma scritta circa:
• l’ammissibilità e, quindi, l’idoneità e l’accoglibilità, anche parziale, delle proposte formulate dall’Appaltatore dei Lavori e dirette a migliorare la sicurezza incantiere;
• l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare e di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo. In nessun caso le proposte, anche se accolte, potranno comportare modifiche e/o adeguamenti del corrispettivo spettante all’Appaltatore dei Lavori o degli oneri per l’attuazione del piano come già determinati.
Le eventuali proposte integrative ai POS possono essere presentate dall'Appaltatore dei Lavori all’Ufficio Direzione Lavori anche nel corso dei Lavori, purché precedano congruamente l’esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti.
Durante il corso dei Lavori il CSE, tra gli altri compiti, dovrà svolgere le seguenti prestazioni, di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, sempre in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (con particolare riguardo all’art. 92):
• verificare l'applicazione, con opportune azioni di coordinamento e controllo, da parte dell’Appaltatore dei Lavori, delle imprese esecutrici dei Lavori e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni pertinenti a ciascuno di essi contenute nel piano e la corretta applicazione delle relative procedure dilavoro;
• verificare la costanza nel tempo dell’idoneità del piano, del fascicolo e dei piani operativi; adeguare il piano e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei Lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, nonché verificare che l’Appaltatore dei Lavori e le imprese esecutrici dei Lavori adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi;
• organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori con posa, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciprocainformazione;
• verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
• avvalersi, in coerenza con quanto indicato nell’Accordo provinciale, del Comitato per la Sicurezza, da egli stesso organizzato, presieduto e convocato sulla base di proprie esigenze o di quelle degli altri
soggetti componenti il Comitato: RUP, rappresentanti delle imprese esecutrici, RLS presenti in cantiere, ecc. ;
• prendere atto delle eventuali segnalazioni che dovessero pervenirgli dai soggetti firmatari dell’Accordo, in merito ad eventuali problematiche – collettive o individuali – relative alla sicurezza del lavoro; a dette segnalazioni, il CSE dovrà far seguire le azioni ritenute necessarie per chiarire eventuali situazioni di non conformità, ripristinando quindi il rispetto delle norme;
• segnalare al RUP, previa contestazione scritta all’Appaltatore dei Lavori, alle imprese esecutrici dei lavori ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e alle disposizioni in materia di obblighi dei lavoratori autonomi, di misure generale di tutela e di obblighi dei datori di lavoro, previste dal D.Lgs. 81/2008, eventualmente anche mediante la convocazione del Comitato per la Sicurezza del cantiere, suggerendo al contempo al RUP i provvedimenti più idonei da ; il RUP non adotti alcun provvedimento in merito alla predetta segnalazione senza fornirne idonea motivazione, il CSE provvede a comunicare l’inadempienza all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e
alla Direzione Provinciale del lavoro. Per l’individuazione delle inosservanze da ritenersi gravi il CSE deve fare riferimento alla propria discrezionalità tecnica, con adeguata motivazione, assumendosene le responsabilità. In ogni caso costituiscono inosservanze ai sensi della disposizione citata, quelle la cui violazione è punita con la sanzione dell’arresto nonché la violazione dell’ordine di sospensione di cui al prosieguo del presente articolo;
• proporre al RUP la sospensione dei Lavori, l’allontanamento dell’Appaltatore dei Lavori, delle imprese esecutrici dei Lavori e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione delcontratto.
• portare a conoscenza preventiva di tutti i dipendenti, dei subappaltatori e dei fornitori, tutti i rischi relativi nell’area dei Lavori all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel PSC e tutte le norme e le disposizioni legislative in materia;
• disporre e controllare che tutti i lavoratori presenti in cantiere, dipendenti, subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l’esecuzione dei lavori;
• controllare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori dell’Appaltatore dei Lavori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
• chiedere l’allontanamento immediato delle attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle norme vigenti in materia ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo edimpiego;
• verificare che siano informati, immediatamente prima dell’inizio di ogni lavorazione prevista nell’affidamento, tutti i propri dipendenti, subappaltatori, cottimisti e fornitori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misuredi prevenzione, sicurezza e protezione da adottare;
• controllare l’ottemperanza, in caso di infortunio o incidente, a tutte le incombenze prescritte dalla legge e, in particolare, a consegnare alla stazione appaltante le copie delle denunce di infortuni presentate alla sede INAIL competente; gli infortuni gravi devono essere comunicati entro 2 (due) ore a mezzo e-mail e/o fax al RUP, al quale successivamente dovrà essere inviata la denuncia infortuni;
• rendicontare la propria attività nel cantiere durante i Lavori mediante la redazione di appositi verbali almeno in duplice copia debitamente sottoscritti dall’Appaltatore dei Lavori, dalle imprese esecutrici dei Lavori e/o dai lavoratori autonomi - una della quali, dovrà essere trasmessa al RUP. A comprova del puntuale adempimento del contratto, dovrà essere, inoltre, compilato anche uno specifico registro (libro-giornale della sicurezza), vidimato a cura del RUP, da conservarsi in cantiere; in quest’ultimo registro, che affiancherà il giornale dei lavori, dovranno essere contestualmente aggiornati e sottoscritti dal CSE i sopralluoghi espletati, le disposizioni impartite, le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa.
Per la sospensione delle singole lavorazioni, il CSE può provvedere verbalmente, con immediata comunicazione al RUP e verbalizzazione nel Libro giornale della sicurezza. La sospensione è confermata per iscritto all’Appaltatore dei Lavori, alle imprese esecutrici dei Lavori o ai lavoratori autonomi interessati, nonché al RUP, entro i 3 (tre) giorni successivi, ed è accompagnata dalla motivazione che ne è stata la causa.
Qualora prima dell’assunzione del provvedimento di sospensione, di allontanamento o di risoluzione, ovvero alla conferma della sospensione delle singole lavorazioni, vengano meno le cause che hanno determinato i
relativi provvedimenti, il procedimento è estinto e del fatto il CSE deve dare atto nello specifico libro- giornale della sicurezza. Il CSE accede e presenzia nel cantiere per tutta la durata dei lavori, ogni volta che lo ritenga necessario e, comunque nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento.
In coerenza con l’entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro, il CSE – qualora figura diversa dal DL - dovrà, inoltre, garantire la propria personale presenza almeno con cadenza di due sopralluoghi settimanali assicurando comunque la reperibilità 24 ore su 24;
In ogni caso, durante l’esecuzione dei Lavori, devono essere ottemperati i seguentiobblighi:
• presenza/sopralluogo del CSE con registrazione sull’apposito libro giornale delle verifiche e delle attività effettuate;
• presenza giornaliera continuativa nelle fasi di attività del cantiere e/o di sue parti, per tutte le lavorazioni e per tutta la durata delle stesse, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel PSC, ovvero quando lo richieda il RUP (o il DL, se diverso dal CSE), compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc. (ad es. vari di opere d’arte, lavorazioni in quota, lavorazioni ad elevato rischio, ecc.);
• organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all’articolo 92,
c. 1, lett. c), del D.Lgs. 81/08 con frequenza non inferiore a 10 (dieci) giorni.
Il CSE è obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel contratto, a:
• relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP;
• fornire al RUP ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere;
• fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a vertenze/ riserve dell’Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza.
Nel termine di 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dei Lavori, il CSE:
• produce i documenti aggiornati relativi all’opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano, a loro volta, state oggetto, direttamente o indirettamente, dell’intervento.
• redige una relazione da trasmettere al RUP, all’Appaltatore dei Lavori, e all’organo di collaudo, contenente:
a) un giudizio sintetico sull’operato dell’Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza;
b) eventuali giudizi negativi sull’operato delle imprese esecutrici dei Lavori e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza;
c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l’attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi derivati da variazione in diminuzione di lavorazioni o semplificazione delle stesse con conseguente riduzione dei rischi interferenziali, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile, purché tali risparmi non siano conseguenti all’elusione o alla riduzione delle misure di sicurezza;
d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l’attuazione del piano, qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;
e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell’esecuzione dei Lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall’attuazione non corretta delle misure di sicurezza;
f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l’indicazione delle relative conseguenze.
All’atto della liquidazione di ogni singolo Stato d’Avanzamento Lavori e della relativa quota di oneri di sicurezza, il CSE, qualora figura diversa dal DL, attesta il corretto adempimento degli obblighi da parte
dell’Appaltatore dei Lavori e degli eventuali subappaltatori in merito alle lavorazioni oggetto di contabilizzazione.
c) Compiti del Direttore Operativo
L’assistente con funzioni di Direttore Operativo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 130 del Codice e 149 del Regolamento, ha il compito di collaborare con il DL/CSE nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei Lavori siano eseguite regolarmente nell’osservanza delle clausole contrattuali. Egli deve garantire una presenza in cantiere di almeno tre volte a settimana;
Il Direttore dei Lavori può affidargli, fra gli altri, i seguenti compiti:
• verificare che l’Appaltatore dei Lavori svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
• gestire il programma di controllo qualità per le parti di lavori di competenza;
• programmare e coordinare le attività degli ispettori dicantiere;
• curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e di dettaglio dei Lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi;
• assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
• individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei Lavori proponendo al Direttore dei Lavori le adeguate azioni correttive;
• assistere l’organo di collaudo nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
• esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
• dirigere lavorazioni specialistiche;
• svolgere ogni altra attività prevista dalla normativa vigente inmateria.
d) Compiti dell’Ispettore di Cantiere
L’assistente con funzioni di ispettore di cantiere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 130 del Codice e 150 del Regolamento, collabora con il DL/CSE nella sorveglianza dei Lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Progetto Esecutivo e nel Capitolato Speciale d’Appalto. Egli deve garantire una presenza quotidiana in cantiere di almeno due ore e, in ogni caso, deve comunque essere presente a tempo pieno durante lo svolgimento di lavori che richiedono il controllo quotidiano nonché durante le fasi di collaudo. La presenza in cantiere dovrà risultare dal registro presenze istituito presso l’Ufficio Direzione.
All’ispettore di Cantiere possono essere affidati dal Direttore dei Lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
• la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture dei materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutturedi controllo in qualità del fornitore;
• la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
• il controllo sulle attività dei subappaltatori;
• il controllo sulla regolare esecuzione dei Lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
• l’assistenza alle prove di laboratorio;
• l’assistenza al collaudo dei Lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
• la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati a ciò incaricati dal Direttore dei Lavori;
• l’assistenza al CSE;
• l’assistenza agli Specialisti di Settore;
• svolgere ogni altra attività prevista dalla normativa vigente inmateria.
L’ispettore di cantiere, inoltre, sulla base delle indicazioni della Direzione Lavori, deve ottemperare, in linea generale, alle seguenti verifiche in corso d’opera e svolgere, fra le altre, le seguenti attività:
Impianti Tecnici:
• verifica della documentazione attestante le caratteristiche dei materiali, dei componenti e delle apparecchiature fornite dall’Appaltatore dei Lavori;
• predisposizione di schede di sintesi in ordine alle approvazioni dei materiali, dei componenti e delle apparecchiature di ciascuna parte componente gli impianti elettrici e meccanici previsti nel Progetto Esecutivo, secondo le disposizioni impartite dal RUP;
• verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
• assistenza alle prove di laboratorio ove necessario;
• assistenza al collaudo e alle prove di messa in esercizio ed accettazione degliimpianti.
Strutture:
• verifica dei progetti esecutivi di dettaglio delle strutture;
• verifica dei progetti esecutivi delle varianti in corso d’opera;
• verifica del rispetto della normativa tecnica vigente.
Segnaletica stradale:
• controllo della corretta installazione della segnaletica orizzontale, verticale, complementare, luminosa, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. (“Codice della Strada”);
• coordinamento della definizione della segnaletica verticaled’indicazione.
Art. 4 - Impegni dell’Affidatario
L’Affidatario deve comunicare al RUP per iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi le assenze per ferie e/o comunque previste dei componenti l’Ufficio DirezioneLavori.
Le assenze per malattia e/o per cause impreviste dei componenti l’Ufficio Direzione di Lavori vanno immediatamente segnalate per iscritto alla Stazione appaltante.
Per tutta la durata del contratto, il personale di cui al precedente comma può essere sostituito solamente previa autorizzazione scritta da parte del RUP, che potrà concedere l’autorizzazione alla sostituzione solamente se il nominativo proposto è in possesso almeno degli stessi requisiti e capacità professionali del sostituito.
Su richiesta scritta del RUP, l’Affidatario è tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall’Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.
L’Affidatario è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati necessari per l’approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei Lavori ritenga di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia.
Il RUP valuterà, dopo l’affidamento del presente Servizio, le proposte migliorative e/o i perfezionamenti organizzativi eventualmente presentati dall’Affidatario, incidenti sulla composizione e sull’attività dell’Ufficio Direzione Lavori così come indicata nell’offerta di gara. In ogni caso, la definizione minima del personale dell’Ufficio Direzione Lavori individuata con il presente capitolato prestazionale rimane fissa ed invariabile. Tali migliorie, se accettate, non avranno in alcun caso effetto sul corrispettivo offerto in sede di gara.
(In caso di raggruppamento):
I componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello svolgimento dei servizi di architettura ed Ingegneria, fermo restando che la funzione di Direttore dei Lavori verrà assunta da iscritto
all’Ordine degli ................. al n. ;
(in caso di società d’ingegneria):
Le funzioni previste dall’art. 254 del Regolamento sono svolte dall’ing. /arch. ... ................. che di conseguenza controfirmerà tutti gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento.
Nel rispetto di quanto indicato nell’art. 132 del Codice, qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d’opera, perizie modificative o suppletive (varianti) al progetto esecutivo approvato, queste saranno redatte dall’Affidatario e saranno oggetto di atto integrativo al presente capitolato prestazionale, previa determinazione dei relativi compensi in accordo tra le parti. Tali perizie di variante - con o senza aumento del costo dell’importo contrattuale – dovranno essere disposte tempestivamente, previa verifica con il RUP, mediante l’aggiornamento degli elaborati grafici e la produzione dei necessari restanti elaborati tecnici (tra cui: istanza motivata di approvazione variante, relazione di variante, quadro comparativo, verbale di concordamento nuovi prezzi, atto di sottomissione, ecc.).
Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato all’Affidatario dal RUP.
Sono a carico dell’Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione. L’Affidatario infine è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.
L’Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo l’aggiudicazione (schema di contratto, progetto esecutivo, verbali e report di verifica e validazione, ecc.) dalla Provincia.
L’Affidatario non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.
Art. 5 - Impegni della Stazione Appaltante
La Stazione appaltante si impegna a trasmettere all’Affidatario all’inizio dell’affidamento del Servizio, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo al progetto esecutivo dell’opera contenente lo stato di fatto, lo stato di progetto, le planimetrie catastali, espropri, asservimenti, gli estratti degli strumenti urbanistici, particolari esecutivi e costruttivi, PSC, verbali di verifica e validazione ecc.
La Stazione appaltante si impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal contratto; in particolare, la Stazione appaltante provvede a consegnare all’Affidatario copia della documentazione contrattuale occorrente per l’esecuzione del contratto, che non sia già stata consegnata in fase digara.
L’Affidatario si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui al primo comma del presente articolo 5) esclusivamente per gli scopi inerenti all’esecuzione del contratto, garantendone la massima riservatezza, nonché a restituirla alla Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all’Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.
La Stazione appaltante s’impegna altresì a garantire all’Affidatario, contestualmente all’affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo.
Art. 6 - Riservatezza e diritti sui materiali
Gli elaborati e quanto altro discenderà dall’incarico commissionato di cui all’art.1 del presente capitolato prestazionale, con la liquidazione del relativo compenso all’Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Provincia, compresi anche tutti gli elaborati grafici e documentali introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta.
Art. 7 - Durata e luogo di esecuzione dei servizi
L’Affidatario, dovrà prestare i servizi di cui all’art. 1 del presente capitolato prestazionale presso il sito del cantiere dove saranno realizzati i lavori – rispettando la presenza minima di cui al precedente art. 3 – nonché presso i propri uffici o altre sedi indicate dallo stesso; (in quest’ultimo caso, dovrà essere rispettata la) riunioni ed incontri potranno avvenire anche presso gli uffici della Stazione appaltante.
Le prestazioni di cui al contratto avranno inizio dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del presente Servizio, che potrà avvenire anche in via d’urgenza, ed avranno termine solo una volta che sia stato approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell’opera da parte della Stazione appaltante.
In relazione a quanto indicato ai precedenti articoli, la durata complessiva del contratto è indicativamente stimata in giorni 365 (trecentosessantacinque) decorrenti dalla data disposta con l’Ordine di Inizio Attività\verbale di consegna, e comunque fino alla conclusione delle operazioni di collaudo, anche se queste ultime dovessero protrarsi oltre il tempo indicato.
L’Affidatario, pertanto, prende atto e accetta che la durata di cui sopra è meramente indicativa ed è stata stimata sulla base della tempistica prevista nel Cronoprogramma del Progetto esecutivo per l’esecuzione dei Lavori e che, pertanto, la medesima potrebbe variare in conseguenza di variazioni di tale tempistica. L’Affidatario prende altresì atto e accetta che la consegna dei lavori possa avvenire anche per singole parti, in tempi diversi, in più volte con successivi verbali di consegna parziale. Sarà cura del RUP indicare per quali parti d’opera l’Affidatario darà corso ai servizi. L’Affidatario rinuncia pertanto ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con la eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.
Art. 8 - Collaborazioni - subappalti
Ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune di Apice per tutte le prestazioni fornite dall’Affidatario, lo stesso potrà avvalersi del supporto di altri soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, muniti di polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. Tali possibili subappalti saranno regolati dall’osservanza dell’art. 91 c. 3 e 118 del Codice.
Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente affidamento, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l’Affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese delmedesimo.
Il Comune di Apice sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il soggetto Affidatario del Servizio.
Della nomina dei collaboratori di cui sopra l’Affidatario è tenuto a darne preventiva comunicazione al RUP, per l’espressione del relativo gradimento.
Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’Affidatario e per la loro attività, nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 9. È vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 116 del Codice.
Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento
L’onorario ed il rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, sono determinate, nel rispetto della dignità della professione in relazione all’art. 2233 del Codice Civile, tenendo conto:
- delle prestazioni tecniche da svolgere;
- del grado di complessità dell’opera da realizzare;
- dell’importo presunto dell’opera dichiarato dalla Stazione appaltante, pari ad € 3..
Il corrispettivo per le prestazioni richieste che la Stazione appaltante si impegna a corrispondere, posto a base di gara e soggetto a ribasso, calcolato forfettariamente a corpo, in modo omnicomprensivo, fisso ed invariabile, ai sensi del D.M. 143 del 31/10/2013, ammonta ad €. 206.980,00 (Euro duecentoseimilanovecentottanta/00), oltre I.V.A. 22% ed INARCASSA 4%, per un importo complessivo di €. 262.616,22 (Euro duecentosessantadueseicentosedici,22).
La determinazione dei corrispettivi, dettagliata in ogni singola voce, è allegata quale parte integrante del presente Capitolato.
Al variare dell’opera nella sua forma, consistenza (anche economica) e complessità, dovrà essere rideterminato l’importo del compenso professionale con l’aggiornamento scritto dello stesso.
Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta dei lavori:
Corrispettivi | Fase raggiunta dei lavori | % Parcella |
1° Acconto | 1° S.A.L. (emissione certificato di pagamento) | 20% |
2° Acconto | 2° S.A.L. (emissione certificato di pagamento) | 20% |
3° Acconto | 3° S.A.L. (emissione certificato di pagamento) | 20% |
4° Acconto | 4° S.A.L. (emissione certificato di pagamento) | 15% |
5° Acconto | Certificato di ultimazione lavori (emissione) | 15% |
Saldo finale | Certificato di collaudo tecnico amministrativo (approvazione) | 10% |
Il compenso come sopra indicato s’intende riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato, in esse intendendosi comunque comprese le attività di ottimizzazione ed integrazione degli elaborati costruttivi e particolareggiati che fossero richiesti dall’Appaltatore dei lavori durante l’esecuzione dei lavori.
Il compenso sarà comunque adeguato all’importo eventualmente aggiornato dei lavori secondo lo stesso criterio utilizzato per il calcolo del corrispettivo contrattuale.
Ferma restando l’ottemperanza dell’Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché l’assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Durc). In caso di inadempimento contrattuale, Il Comune di Apice si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.
In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. L’Affidatario non potrà in
nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità deimedesimi.
Art. 10 - Tracciabilità
Ai fini della liquidazione delle parcelle si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conto corrente bancario, con esclusione di responsabilità per la Stazione appaltante derivante da indicazioni erronee, disguidi e/o inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione.
(In caso di Raggruppamento):
Sarà obbligo di ciascun professionista fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione dell’incarico di propria competenza. Spetterà al capogruppo (...): raccogliere le fatture con gli importi di spettanza dei singoli professionisti, vistarle per congruità e consegnarle all’Amministrazione Provinciale e quietanzare le somme dei mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti del Raggruppamento.
L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Art. 11 - Verifiche della stazione appaltante sullo svolgimento delle attività
La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato dell’Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.
L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali della attività esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
È in facoltà della Provincia di accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attività svolta,
l’idoneità professionale del Direttore dei Lavori, del CSE, e, comunque, dei componenti l’Ufficio Direzione Lavori e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguentiprovvedimenti.
A tal fine, l’Affidatario sarà tenuto a consentire alla Stazione appaltante l’effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di tali soggetti all’espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.
In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, l’Affidatario ha facoltà di modificare la composizione dell’Ufficio Direzione Lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all’interno dell’Ufficio, alla Provincia è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.
La Provincia ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazioneappaltante.
Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l’Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte della Provincia. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante.
La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l’inosservanza da parte dell’Affidatario anche di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.
Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’Appaltatore deilavori.
Art. 12 - Garanzie e coperture assicurative
• A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l’Affidatario deve produrre polizza assicurativa per un massimale minimo pari a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea a copertura dei rischi di natura professionale, valida fino all’emissione del collaudo Tecnico-Amministrativo dei lavori. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell’incarico (come definita al precedente art. 7) e i dati relativi alla medesima dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 4 della legge 24/3/2012, n. 27.
• L’Affidatario si impegna a prestare, ai sensi dell’art. 75 del Codice nonché degli art. 127 e 128 del Regolamento, a corredo dell’offerta (documentazione amministrativa) la cauzione provvisoria pari ad € al pari al 2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto valida per almeno centottanta giorni successivi al termine previsto per la presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso di certificato di sistema di management in qualità UNI CEI ISO 9000 rilasciato da organismo di certificazione accreditato, riguardante il campo applicativo dell’Ingegneria Civile, dell’Architettura e Ambiente, ovvero certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri (art.43 del Codice).
• L’Affidatario si impegna, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a prestare la cauzione definitiva prevista dall’art. 113 del Codice nonché dagli articoli 127 e 128 del Regolamento.
Art. 13 - Penali
In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del DL e/o del CSE agli obblighi di cui agli articoli 3/4/7/ del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l’espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo.
Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto all’Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggiordanno.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 14 - Clausola risolutiva espressa
Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.
La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune di Apice si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento.
Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesidi seguito elencate:
• quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
• quando l’Affidatario modificasse la composizione del gruppo dell’Ufficio Direzione Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Affidatario stesso o da questi non prevedibili;
• quando l’Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di dell’Ufficio Direzione Lavori, qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
• quando l’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 10 giorni nell’espletamento di uno dei servizi;
• quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
• quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e dimoralità;
• quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
• in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressanel contratto.
Art. 15 - Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale
La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.
In tale ipotesi non sarà riconosciuto all’Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Provincia in conseguenza dell’inadempimento.
Art. 16 - Recesso
L’Affidatario potrà, ai sensi degli artt. da 2223 a 2237 del Codice Civile, recedere dal contratto mediante raccomandata a.r. e/o P.E.C. con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e con invito alla Stazione appaltante alla nomina di nuovo affidatario entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione e con l’avviso che la mancata nomina entro il citato termine comporterà l’automatica esenzione dell’Affidatario receduto da qualsivoglia responsabilità. All’Affidatario dovrà essere corrisposto il compenso professionale ed il rimborso spese per il lavoro fatto e/o predisposto sino alla data di comunicazione del recesso. Il versamento delle spese e del compenso professionale dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento. Tra la data di efficacia del recesso e il termine per la nomina
del nuovo affidatario, l’Affidatario receduto eseguirà quanto strettamente necessario per evitare pregiudizio all’ex-Committente.
In ogni caso di recesso come sopra indicato o di risoluzione, ad avvenuto saldo delle spese e del compenso professionale, l’Affidatario consegnerà alla Stazione appaltante e/o all’eventuale suo nuovo affidatario, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, tutti i documenti/elaborati correlati alle prestazioni svolte che siano in proprio possesso, custodia o sotto il proprio controllo (tanto in via di preparazione quanto già predisposti). Il tutto su supporto cartaceo e informatico in formato leggibile e compatibile con i tradizionali programmi (es. pdf, dwg, ecc.) anche se nonmodificabile.
Il Comune di Apice, in qualità di Stazione appaltante/Committente, per effetto dei sopra richiamati articoli del Codice Civile, potrà recedere dal contratto mediante raccomandata a.r. e/o P.E.C. senza obbligo di motivazione e con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. All’Affidatario dovrà essere corrisposto il compenso professionale ed il rimborso spese per il lavoro fatto e/o predisposto sino alla data di comunicazione del recesso, aumentato di una percentuale fissa pari al 25% delle prestazioni maturate.
Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la risoluzione del contratto da parte del Comune di Apice potrà avvenire per le seguentimotivazioni:
• frode nell’esecuzione della prestazione;
• inadempimento alle disposizioni del RUP, riguardo ai tempi d’esecuzione, o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide attuate, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
• rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione nei termini previsti dal contratto;
• subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
• non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto ed allo scopodell’opera.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti per l’espletamento della prestazione quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
In tali casi l’Affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico, con le modalità indicate nel presente articolo.
Art. 17 - Incompatibilità
Per l’Affidatario fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause d’incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.
L’Affidatario si impegna a non partecipare agli appalti e agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali svolgerà l’attività di Direzione lavori e servizi accessori per conto dell’Appaltatore dei lavori di cui al presente Servizio (inclusi subappaltatori, cottimisti, ecc.); l’incompatibilità si estende ad ogni soggetto
controllato, controllante o collegato all’Affidatario del presente incarico. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’Affidatario, ai collaboratori quali ispettori di cantiere e direttori operativi.
Art. 18 - Controversie
Per quanto riguarda controversie o riserve relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, si applica quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del Codice.
L’Affidatario non può sospendere o rallentare l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto eventuali controversie con il Comune.
La sospensione o il rallentamento dell’esecuzione delle anzidette attività, per decisione unilaterale dell’Affidatario, costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno dello stesso qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni intimato dalla Provincia, inviatagli a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), non vi abbia ottemperato; il termine decorre dal ricevimento della nota.
In detta ipotesi restano a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Affidatario e il Comune di Apice in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Benevento. E’ altresì esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n.244.
Art. 19 - Domicilio e corrispondenza
Con riferimento al contratto, l’Affidatario deve dichiarare il proprio domicilio fiscale con specifico riferimento alla città, Via, n. civico, presso il quale si intendono ritualmente ricevere tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
La corrispondenza inerente al contratto sarà intrattenuta prioritariamente mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra leparti.
Art. 20 - Spese
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi sono:
• le spese contrattuali;
• le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto;
• le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigentenormativa.
Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario.
S’intendono, altresì, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali:
• le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della presente prestazione;
• le spese per la collaborazione con i progettisti, l’organo di collaudo, la Stazione appaltante e l’Appaltatore dei lavori per la redazione di eventuali dettagli costruttivi delle opere da realizzare (cosiddetti elaborati costruttivi di cantiere di affinamento del progetto esecutivo), su base informatica e supporto cartaceo;
• gli oneri per le polizze assicurative.
Art. 21 - Rinvio
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare
vigente per quanto applicabile.