Contratto tipo di Associazione in Partecipazione
Contratto tipo di
Associazione in Partecipazione
Contratto tipo di Associazione in Partecipazione
Introduzione
Il contratto di associazione in partecipazione è disciplinato dal codice civile agli artt. 2549 e ss. Si tratta di norme che garantiscono la predisposizione di un valido contratto applicabile al settore economico, al fine di inquadrare e gestire aspetti e problematiche spesso non facilmente risolvibili con l’adozione di altri modelli contrattuali. In particolare, l’art. 2549 c.c. stabilisce che “Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”.
La legge n. 276/2003 ha peraltro apportato profondi cambiamenti a tale istituto stabilendo che, al fine di evitare fenomeni elusivi della legge, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione ed adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto a trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai CCNL per i lavoratori subordinati. Attraverso tale ultima disposizione, il Legislatore è intervenuto prontamente ed efficacemente per reprimere il fenomeno della simulazione di un contratto di associazione in partecipazione che in realtà dissimula un contratto di lavoro subordinato, così favorendo la trasparenza contrattuale in primis ed anche quella del mercato del lavoro più in generale.
La Commissione Contratti, proseguendo nel proprio percorso ed alla luce della enorme rilevanza del contratto di associazione in partecipazione, ha ritenuto utile ed opportuno predisporne uno schema di contratto tipo, da mettere a disposizione degli operatori del mercato ed in grado di offrire loro un prezioso (seppur non esaustivo) supporto.
Anche questa volta nello studio, preparazione e definitiva compilazione dello schema contrattuale elaborato, si è voluto creare uno strumento dotato di buone capacità di flessibilità e duttilità; l’utilizzatore finale potrà così adeguare il contratto-tipo alla propria realtà operativa e realizzare un modello che risponda alle sue particolari esigenze, tenendo anche in considerazione le alternative segnalate nel contratto e inserite nelle note come proposte.
I Relatori
Rag. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge
TRA
▪ L’impresa ……………………………………………… …. , di seguito denominata “Associante”, con sede legale in ………………………………………………………...….. (… );
▪ Partita I.V.A.………………………iscritta al registro delle imprese di…………..…… (… ),
nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ,
nato a ………………………….…(…………….) il…..…../.…./……..,C.F. ,
esercente l’attività di… ;
E
▪ il Sig…….……………………………………………………….……. , di seguito denominato “Associato”, nato a ……………………………………………….. ( ………………) il ……… / ……… / ,
residente in …………………………………………………. in via ……………………………… n. ,
C.F. ;
PREMESSO CHE
▪ l’Associante svolge l’attività di …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………, per la quale intende avvalersi dell’apporto del lavoro dell’Associato;
▪ a sua volta l’Associato si è reso disponibile a fornire la propria opera;
▪ è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici previsti dall’associazione in partecipazione, ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del Codice Civile;
▪ l’Associante e l’associato dichiarano espressamente, in modo obiettivo e certo, di voler instaurare un rapporto contrattuale di natura autonoma;
▪ l’Associante non richiede all’Associato l’esclusività della sua prestazione;
SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premessa
1. La premessa che precede è parte integrante ed essenziale del presente atto.
Art. 2 – Oggetto del contratto
1. L’associazione in partecipazione ha per oggetto la gestione dell’attività economica indicata in premessa, gestione che pur rimanendo nella titolarità dell’Associante richiede comunque l’apporto di prestazione lavorativa.
2. La responsabilità per gli atti e le operazioni compiute con i terzi ricadranno sull’Associante stesso, non essendo l’Associato titolare di alcun diritto ed obbligo verso i terzi.
Art. 3 – Apporto dell’Associato
1. L’Associato si impegna ad apportare nell’impresa… presso
la sede di ………………………………………. esclusivamente la propria attività lavorativa che consiste in:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. L’Associato apporterà esclusivamente il proprio lavoro senza alcuna subordinazione e obbligo di orario, ma nel contempo s'impegna a prestare la propria opera in modo assiduo e continuativo tenendo presente le
1 Nel caso in cui l’associato apportasse oltre alle attrezzature conferite dall’associante anche le strutture e/o attrezzature sue proprie ricorrerebbe l’ipotesi di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale e di lavoro.
esigenze connesse al buon andamento della gestione aziendale, svolgendo la sua attività con le modalità di carattere generale che saranno fornite dall’Associante, nei limiti del presente contratto.
Art. 4 – Durata e obblighi delle parti
1. L'apporto lavorativo dell’Associato avrà inizio il ………………………………………………. e termine il
2. Il presente contratto potrà peraltro essere rinnovato per uguale periodo previo consenso manifestato dalle parti.
3. L'Associato ha diritto di partecipare agli utili dell’esercizio conseguiti e risultanti dall’annuale rendiconto dell’attività (o del ramo di attività) nella misura del al lordo delle imposte sui redditi e dei
contributi previdenziali di legge.
4. Per esercizio, s’intende il normale periodo d’imposta, nell’accezione comunemente dettata dal legislatore tributario, periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
5. In ogni caso, l’Associante si impegna a redigere e a consegnare all’Associato il rendiconto entro sei mesi dal termine di ogni esercizio annuale così come si impegna a redigere e a far visionare all’Associato situazioni economiche periodiche. I suddetti documenti si riterranno approvati dall’Associato con l’apposizione in calce della sua firma.
6. La corresponsione della quota spettante all’Associato potrà avvenire anche tramite acconti periodici, previo rilascio di regolare documento fiscale non soggetto ad I.V.A. ai sensi dell’articolo 5 DPR n. 633/1972 e soggetta a ritenuta fiscale come previsto dall’articolo 25 DPR n. 600/1973, nonché alla ritenuta previdenziale di cui alla legge n. 335/1995.
7. L’eventuale quota di conguaglio dovrà essere corrisposta entro il trentesimo giorno dall’approvazione del rendiconto annuale, al netto delle ritenute di legge e dei contributi previdenziali di sua competenza.
8. Nel primo anno, l’utile verrà ripartito sulla base del risultato economico dell’intero anno, ragguagliato a giorni (ovvero dal risultato del ramo di attività).
9. L’Associante e l’Associato espressamente riconoscono ed accettano che alla scadenza del presente contratto nulla potranno richiedere a titolo di avviamento o quant’altro, in quanto di ciò si è tenuto espressamente conto nella determinazione della percentuale di gestione.
10. L’Associato avrà diritto ad assentarsi dal prestare la propria attività nel periodo convenuto con l’Associante, senza pregiudizio per l’importo che gli verrà riconosciuto ai sensi del presente articolo.
Art. 5 – Sicurezza
1. L’Associante dichiara di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 6 – Recesso
2 La frase “di conseguenza rimane escluso il conferimento da parte dell’associato di ogni apporto di capitale nei confronti dell’associante” può essere eliminata qualora ricorra l’ipotesi di cui alla nota 1.
3 o in alternativa si può aggiungere: “l’apporto lavorativo dell’associato avrà inizio il e sarà a tempo indeterminato con facoltà di
ciascuna delle parti di recedere dal presente contratto in qualunque momento, mediante comunicazione per iscritto a mezzo raccomandata A.R., salvo un preavviso di 30 giorni”.
4 E’ possibile specificare le cause che legittimano il recesso; in difetto il recesso sarà liberamente esercitabile.
Art. 7 – Composizione delle controversie
1.Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Ancona e risolte secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato.
2.Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale “Xxxxx Xxxx” presso la Camera di Commercio di Ancona.
Art. 8 – Divieto di cessione del contratto
1. L’Associato non potrà cedere a terzi il presente contratto ad alcun titolo, essendo il rapporto vincolato imprescindibilmente alla fiducia personale e alla professionalità dell’Associato stesso.
Art. 9 – Interpretazione del contratto
1.Eventuali regolamentazioni o precisazioni interpretative, atte a chiarire nel dettaglio i doveri ed i diritti delle parti, nell’ambito del presente contratto, verranno sottoscritte, conservate dalle parti e considerate parte integrante dello stesso.
2.Diversamente si farà riferimento al presente atto e alle norme di legge che regolano la materia.
Art. 10 – Risoluzione del contratto
1.Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, pertanto in caso di mancato rispetto degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 si produrrà ipso iure la risoluzione del contratto.
Art. 11 – Spese
1. Le spese relative alla redazione e registrazione del presente atto sono interamente a carico dell’Associante.
Art. 12 – Trattamento dei dati
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 relativo al “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Associante, in quanto titolare del trattamento dei dati personali ha dato all’Associato l’informativa prevista dall’art. 13 del decreto sopra citato, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall’Associato all’atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dall’Associante nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest’ultimo i diritti spettanti all’interessato.
Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell’Associato il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa.
Letto, confermato e sottoscritto
……………………………….……, lì……………….
L’Associante L’Associato
………………………………… ……………………………………….
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver esaminato e di approvare espressamente gli artt. 5, 7, 8, 9, 11.
…………………, lì…………..
L’Associante L’Associato
……………………………………. …………………………………………….