CAMERA ARBITRALE
CAMERA ARBITRALE
Mediatori Professionisti Roma s.r.l.
*** REGOLAMENTO ARBITRALE
INDICE
I – Disposizioni generali
Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento Art. 2 - Norme applicabili al procedimento
Art. 3 - Norme applicabili al merito della controversia Art. 4 – Sede dell’arbitrato
Art. 5 – Lingua dell’arbitrato
Art. 6 – Deposito e trasmissione degli atti Art. 7 – Termini
Art. 8 – Riservatezza
II – Avvio dell’arbitrato
Art. 9 - Arbitrati regolati dalla legge italiana Art. 10 – Domanda di arbitrato
Art. 11 – Memoria di replica
Art. 12 – Domanda riconvenzionale Art. 13 – Procedibilità dell’arbitrato
III – Il Tribunale arbitrale
Art. 14 - Numero degli arbitri Art. 15 – Nomina degli arbitri Art. 16 – Incompatibilità
Art. 17 – Accettazione degli arbitri e dichiarazione di indipendenza Art. 18 – Ricusazione degli arbitri
Art. 19 – Sostituzione degli arbitri
Art. 20 – Costituzione del Tribunale Arbitrale Art. 21 – Poteri del Tribunale Arbitrale
Art. 22 – Ordinanze del Tribunale Arbitrale Art. 23 – Udienze
Art. 24 – Istruzione probatoria Art. 25 – Consulenza tecnica Art. 26 – Domande nuove
Art. 27 – Precisazione delle conclusioni Art. 28 – Transazione e rinuncia agli atti
IV – Il lodo arbitrale
Art. 29 - Deliberazione del lodo
Art. 30 – Forma e contenuto del lodo
Art. 31 – Deposito e comunicazione del lodo
Art. 32 – Termine per il deposito del lodo definitivo Art. 33 – Lodo parziale e lodo non definitivo
Art. 34 – Correzione del lodo
V – Costi del procedimento
Art. 35 - Valore della controversia
Art. 36 – Spese del procedimento e responsabilità solidale Art. 37 – Mancato pagamento
VI – Disposizioni finali
Art. 38 – Entrata in vigore
I – Disposizioni generali
Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina la procedura arbitrale. È applicato se la convenzione arbitrale o altra convenzione ne prevede l’applicazione, con indicazione specifica che la controversia sia deferita a Mediatori Professionisti Roma – d’ora innanzi MPR.
2. Tale Regolamento è anche applicato se ricorrono le seguenti condizioni:
a. Una parte deposita una domanda di arbitrato da essa sottoscritta, contenente la proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal presente Regolamento.
b. La parte invitata accetta tale proposta, sottoscrivendo una dichiarazione personale entro il termine fissatole.
3. Con il termine “parte” si intendono le parti dell’arbitrato e i loro rappresentanti o consulenti legali. Con il termine “Tribunale arbitrale” si intendono sia l’Arbitro unico, sia il Collegio arbitrale.
Art. 2 - Norme applicabili al procedimento
1. L’Arbitrato è disciplinato:
a. dal presente Regolamento
b. dalle regole stabilite di comune accordo dalle parti
c. dalle regole fissate dal Tribunale arbitrale
2. In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale, del principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
Art. 3 - Norme applicabili al merito della controversia
1. Il Tribunale arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Tribunale arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale oppure successivamente, ma non oltre la costituzione del Tribunale arbitrale.
3. Diversamente, il Tribunale arbitrale applica la legge che ritiene appropriata.
Art. 4 – Sede dell’arbitrato
1. La sede dell’arbitrato è fissata dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. In mancanza di indicazioni la sede dell’arbitrato è in Roma, presso la Camera Arbitrale MPR.
3. Il Tribunale arbitrale, sentite le parti, può disporre che le udienze o altri atti del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.
Art. 5 – Lingua dell’arbitrato
1. La lingua dell’arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. In mancanza di indicazioni la lingua è determinata dal Tribunale arbitrale, con preferenza per la lingua italiana.
3. Il Tribunale arbitrale può autorizzare la produzione di documenti in lingua diversa da quella dell’arbitrato e può richiedere che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.
Art. 6 – Deposito e trasmissione degli atti
1. Le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria della Camera Arbitrale di MPR in un originale per la Camera arbitrale, un originale per ciascuna parte e in tante copie quanti sono gli arbitri.
2. Se non è diversamente previsto dal Regolamento, la Segreteria consegna agli arbitri gli atti e i documenti depositati in copia, prima della costituzione del Tribunale arbitrale.
Art. 7 – Termini
1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Tribunale arbitrale sono soggetti a decadenza, se espressamente prevista dal Regolamento o dal provvedimento che li fissa.
2. In ogni caso, previo consenso di tutte le parti, il Tribunale arbitrale può prorogare, prima della scadenza, i termini fissati per il procedimento.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.
Art. 8 – Riservatezza
1. La Camera arbitrale MPR, il Tribunale arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. Il lodo può essere pubblicato solo se le parti abbiano autorizzato per iscritto la Camera arbitrale.
3. In difetto, i lodi e i provvedimenti possono essere pubblicati per fini scientifici, previa elisione dei nomi in essi riportati e di ogni altro elemento che possa svelare l’identità delle parti.
II – Avvio dell’arbitrato
Art. 9 – Arbitrati regolati dalla legge italiana
1. Se l’arbitrato è regolato dalla legge italiana e le parti, nella convenzione arbitrale, non lo abbiano qualificato come “irrituale”, esso è rituale.
2. Se l’arbitrato trae origine da clausola compromissoria che non preveda la designazione di un Collegio, la Camera arbitrale MPR nomina tutti i componenti del Tribunale arbitrale, designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la clausola non richieda la designazione di un collegio.
Art. 10 – Domanda di arbitrato
1. La parte istante (attore) deve depositare presso la Segreteria della Camera arbitrale la domanda di arbitrato.
2. La Segreteria provvede a trasmettere alle parti la domanda entro 5 giorni dal deposito.
3. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e deve contenere al suo interno:
a. Il nome completo, il domicilio e il codice fiscale della parte attrice e delle altre parti;
b. Una esposizione dei fatti della controversia e delle domande proposte con l’indicazione del loro valore economico;
c. La preferenza sulla nomina del Tribunale arbitrale o le indicazioni sul numero degli arbitri e sulla loro scelta tra quelli iscritti negli elenchi della Camera arbitrale MPR.
d. L’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno delle domande e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
e. Eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, al merito della controversia, sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
f. La procura conferita al difensore, se nominato;
g. La convenzione arbitrale.
Art. 11 – Memoria di replica
1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria della Camera arbitrale la memoria di replica, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato.
2. La Segreteria provvede a notificarla, entro 5 giorni dal ricevimento, alla parte istante.
3. La memoria di replica è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene:
a. Il nome completo, il domicilio e il codice fiscale della parte invitata;
b. Una esposizione dei fatti della difesa e delle eventuali domande riconvenzionali con l’indicazione del relativo valore economico;
c. La nomina dell’Arbitro o le indicazioni sul numero degli arbitri e sulla loro scelta tra quelli iscritti negli elenchi della Camera arbitrale MPR;
d. L’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della replica e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
e. Eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, al merito della controversia, sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
f. La procura conferita al difensore, se nominato;
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di replica, il procedimento prosegue in sua assenza.
Art. 12 – Domanda riconvenzionale
1. Il convenuto, con la memoria di replica, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore economico.
2. La domanda riconvenzionale deve essere depositata presso la Segreteria della Camera arbitrale MPR, unitamente alla memoria di replica, a pena di inammissibilità.
3. La Segreteria provvede a notificarla, entro 5 giorni, alla parte istante.
4. La parte istante può replicare alla domanda riconvenzionale depositando presso la Segreteria della Camera arbitrale MPR una memoria di replica entro 30 giorni dalla ricezione.
5. La Segreteria provvede a notificarla, entro 5 giorni, alla parte convenuta.
Art. 13 – Procedibilità dell’arbitrato
1. Se una parte contesta l’applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Tribunale arbitrale, il Consiglio Direttivo della Camera arbitrale MPR dichiara in merito alla procedibilità o improcedibilità dell’arbitrato.
2. Se il Consiglio Direttivo dichiara la procedibilità dell’arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisione del Tribunale arbitrale al riguardo.
3. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall’accordo tra le parti, il Consiglio Direttivo può riunire più arbitrati in caso di controversie tra loro connesse, affinché queste siano decise con un unico lodo.
III – Il Tribunale arbitrale
Art. 14 – Numero degli arbitri
1. Il Tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio con un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia il Consiglio Direttivo di MPR può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, qualora lo ritenga opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, l’Organo Arbitrale è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale arbitrale è composto dal numero di arbitri corrispondente al numero dispari immediatamente superiore.
Art. 15 – Nomina degli arbitri
1. Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia cittadini stranieri.
2. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
3. Se la convenzione arbitrale non prevede detta nomina, l’arbitro unico è nominato dalla Camera arbitrale di MPR, a scelta tra quelli iscritti nell’apposito elenco.
4. Anche se le parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo, il Tribunale arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo di MPR.
5. Il collegio arbitrale è così nominato, se non previsto nella convenzione arbitrale:
a. Ogni parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di replica, indica un nominativo tra gli arbitri iscritti nell’apposito elenco; se la parte non vi provvede o se il nominativo non è ricompreso nell’elenco, l’arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo di MPR.
b. Il presidente del Tribunale arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo di MPR. Art. 16 – Incompatibilità
Non possono essere nominati arbitri:
a. i dipendenti di MPR;
b. i membri del Consiglio Direttivo;
c. tutti coloro che hanno stabilito rapporti di collaborazione con le persone indicate sub a) e b). Art. 17 – Accettazione degli arbitri e dichiarazione di indipendenza
1. La Segreteria della Camera arbitrale MPR comunica agli arbitri l’avvenuta nomina e questi, di conseguenza, devono trasmettere immediatamente la dichiarazione di accettazione.
2. Unitamente alla dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere l’autocertificazione di assenza di condanne penali e la dichiarazione di idoneità e di indipendenza.
3. Nella dichiarazione di indipendenza l’arbitro deve indicare:
a. Qualunque relazione con le parti o i loro difensori;
b. Qualunque interesse personale o economico;
c. Qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere;
d. Espressa indicazione di non trovarsi nelle condizioni preclusive ipotizzate dall’art. 55 del Codice Deontologico Forense;
e. Impegno a rendere edotte le parti dell’arbitrato e i difensori qualora sopravvengano le condizioni preclusive dell’art. 55 del Codice Deontologico Forense.
4. Pervenuta la dichiarazione di idoneità e indipendenza, se ritiene che sussistano condizioni preclusive per l’assunzione del mandato ad arbitrare, il Consiglio Direttivo di MPR può revocare la nomina dell’arbitro.
Art. 18 – Ricusazione degli arbitri
1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L’istanza deve essere depositata presso la Segreteria della Camera arbitrale MPR entro cinque giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L’istanza viene comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria della Camera arbitrale MPR che stabilisce il termine per l’invio di eventuali osservazioni.
4. Sull’istanza di ricusazione decide il Consiglio Direttivo, sentito l’arbitro ricusato.
Art. 19 – Sostituzione degli arbitri
1. L’arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
a. l’arbitro non accetta l’incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
b. l’arbitro non è confermato;
c. Il Consiglio Direttivo accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’arbitro;
d. Il Consiglio Direttivo rimuove l’arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;
e. l’arbitro non è più in grado di adempiere al proprio ufficio;
f. l’arbitro non è ricompreso nell’apposito elenco o ne è stato cancellato.
2. Il Consiglio Direttivo può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.
3. Il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell’arbitro, il nuovo Tribunale arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.
Art. 20 – Costituzione del Tribunale Arbitrale
1. La Segreteria della Camera arbitrale trasmette al Tribunale arbitrale gli atti introduttivi, con i documenti allegati.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale arbitrale entro quindici giorni dalla data di ricezione degli atti. Tale termine può essere prorogato dal Consiglio Direttivo per giustificato motivo.
3. La costituzione del Tribunale arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Nel verbale vengono indicati la sede e la lingua dell’arbitrato, oltre alle modalità e ai termini di svolgimento del procedimento.
4. In caso di sostituzione degli arbitri, dopo la costituzione del Tribunale arbitrale, la Segreteria della Camera arbitrale trasmette al nuovo Tribunale copia degli atti e dei documenti del procedimento.
Art. 21 – Poteri del Tribunale Arbitrale
1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti.
2. Il Tribunale arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
3. Il Tribunale arbitrale investito di più procedimenti pendenti relativi alla stessa controversia ne dispone la riunione.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale arbitrale può disporne la separazione.
5. Il Tribunale arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare o integrare la rappresentanza o l’assistenza delle parti.
Art. 22 – Ordinanze del Tribunale Arbitrale
1. Il Tribunale arbitrale decide con ordinanza, salvo quanto previsto per il lodo.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo Presidente del Tribunale arbitrale.
4. Le ordinanze del Tribunale arbitrale sono revocabili.
Art. 23 – Udienze
1. Le udienze sono fissate dal Tribunale arbitrale e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono partecipare alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. Se una parte è assente all’udienza senza giustificato motivo, il Tribunale arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all’udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, provvede ad una nuova convocazione.
4. Le udienze del Tribunale arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale. Il Tribunale arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione.
Art. 24 – Istruzione probatoria
1. Il Tribunale arbitrale istruisce la pratica con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione arbitrale e delle norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia e può, inoltre, disporre l’interrogatorio delle parti.
2. Il Tribunale arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale arbitrale può delegare ad un proprio membro l’assunzione delle prove ammesse.
Art. 25 – Consulenza tecnica
1. Il Tribunale arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici, scelti nell’apposito elenco della Camera arbitrale di MPR o, in mancanza, del Tribunale di Roma.
2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati consulenti tecnici d’ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.
Art. 26 – Domande nuove
1. Il Tribunale arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
a. la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito;
b. la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, il Tribunale arbitrale consente di replicare per iscritto alle domande nuove.
Art. 26 bis - Intervento volontario e chiamata in causa di terzo.
1. L’intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l’accordo del terzo e delle parti e con l’assenso del Tribunale arbitrale. Sono sempre ammessi gli interventi previsti dall’art. 816 quinquies secondo comma c.p.c.
2. In caso di intervento volontario del terzo, quest’ultimo deve proporre apposita domanda, depositando presso la Segreteria della Camera arbitrale un atto di intervento avente il contenuto previsto dal presente Regolamento.
3. La Segreteria della Camera arbitrale trasmette l’atto di intervento alle parti ed al Tribunale arbitrale. Qualora la domanda non sia compresa nell’ambito di applicazione della convenzione di arbitrato, la Segreteria assegna alle parti ed al Tribunale arbitrale un termine per esprimere il loro consenso. In mancanza di una manifestazione di consenso delle parti e del Tribunale arbitrale entro il termine fissato, il Tribunale arbitrale dichiara l’improcedibilità dell’intervento del terzo.
Art. 27 – Precisazione delle conclusioni
1. Il Tribunale arbitrale, quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, dichiara la chiusura dell’istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni, entro un termine prestabilito.
2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Tribunale arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
3. Dopo l’invito del Tribunale arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.
Art. 28 – Transazione e rinuncia agli atti
Le parti o i loro difensori comunicano al Tribunale arbitrale ed alla Segreteria della Camera arbitrale la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale arbitrale, se già costituito, dall’obbligo di pronunciare il lodo.
IV – Il lodo arbitrale
Art. 29 - Deliberazione del lodo
Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri dal Tribunale arbitrale ed è assunto a maggioranza dei voti, salvo il caso di arbitro unico. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se le norme applicabili al procedimento la impongono.
Art. 30 – Forma e contenuto del lodo
1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
a. l’indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
b. l’indicazione della convenzione arbitrale;
c. l’indicazione della natura “rituale” o “irrituale” del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana;
d. l’indicazione della sede dell’arbitrato;
e. l’indicazione delle domande proposte dalle parti;
f. l’esposizione dei motivi della decisione;
g. il dispositivo;
h. la decisione sulle spese del procedimento e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
i. la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
2. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell’impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
Art. 31 – Deposito e comunicazione del lodo
Il Tribunale arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria della Camera arbitrale e ne consegna alle parti un esemplare ciascuno.
Art. 32 – Termine per il deposito del lodo definitivo
1. Il Tribunale arbitrale deve depositare presso la Segreteria di MPR il lodo definitivo entro sei mesi dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento, salvo ampliamento di termini per adempimenti istruttori.
2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato dal Consiglio Direttivo.
3. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dal Consiglio Direttivo, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.
Art. 33 – Lodo parziale e lodo non definitivo
1. Il Tribunale arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo alcuni aspetti della controversia.
2. Il Tribunale arbitrale può pronunciare lodo non definitivo per risolvere una o più questioni pregiudiziali, processuali o di merito o in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Tribunale arbitrale dispone la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere proroga al Consiglio Direttivo.
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa, salvo i casi in cui definisce la controversia nei confronti di alcune parti.
Art. 34 – Correzione del lodo
1. Il lodo è soggetto a correzione nei casi e nei termini previsti dalle norme applicabili al procedimento.
2. L’istanza di correzione deve essere rivolta al Consiglio Direttivo che la trasmette al Tribunale arbitrale, che decide quanto prima con ordinanza, sentite le parti, dal ricevimento dell’istanza di correzione.
3. Il Provvedimento di cui al punto 2 è parte integrante dl lodo.
4. Nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti.
V – Costi del procedimento
Art. 35 - Valore della controversia
1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla sommatoria delle domande presentate da tutte le parti.
2. Il Consiglio Direttivo determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell’Allegato A del presente Regolamento.
Art. 36 – Spese del procedimento e responsabilità solidale
1. Le tariffe minime e massime per i procedimenti di arbitrato sono indicate nell’Allegato A del presente Regolamento.
2. Ciascuna parte dovrà corrispondere alla Camera arbitrale la propria quota parte delle competenze e delle spese. Le parti, tuttavia, possono concordare una diversa ripartizione di oneri e spese. Il mancato pagamento degli oneri può determinare una sospensione del procedimento.
3. I diritti di Segreteria, come indicato nell’Allegato A, sono dovuti a MPR da ciascuna parte richiedente con il deposito della domanda di arbitrato, anche nel caso in cui la parte o le parti convenute non aderissero al procedimento, e dalla parte o dalle parti convenute con il deposito delle memorie di replica.
4. Ciascuna parte dovrà versare le tariffe di arbitrato tramite bonifico bancario sul c/c intestato a Mediatori professionisti Roma e indicato sul sito xxx.xxxxxx.xxx, nei seguenti tempi:
x. Xxxxxx ai diritti di segreteria previsti dall’Allegato A del presente Regolamento, all’atto del deposito della domanda di arbitrato o della memoria di replica;
b. Quanto al 30% delle tariffe previste dall’Allegato A del presente Regolamento, entro la prima udienza;
c. Quanto al saldo delle tariffe e delle spese di procedura, entro il deposito del lodo arbitrale.
5. Il Tribunale arbitrale può precludere alla parte non in regola con i pagamenti di produrre prove o presentare istanze durante le udienze.
6. Le parti sono responsabili in solido del pagamento di tutte le tariffe, spese e costi della procedura arbitrale. Nel caso in cui una parte abbia corrisposto una quota maggiore di quella ad essa spettante, il tribunale arbitrale potrà disporre con il lodo arbitrale il pagamento di tali importi alle parti debitrici.
Art. 37 – Mancato pagamento
1. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il Tribunale arbitrale può chiedere ed ottenere che il Consiglio Direttivo sospenda il procedimento. In caso di sospensione del procedimento, il Tribunale arbitrale comunica la circostanza alle parti. La sospensione è revocata dal Consiglio Direttivo, previo adempimento dei versamenti dovuti e di tale circostanza il Tribunale arbitrale ne dà comunicazione alle parti. Il periodo di sospensione del procedimento non si computa ai fini dei termini di cui all’art.32.
2. Decorsi sei mesi dalla comunicazione alle parti del provvedimento di sospensione previsto dal comma 1 senza che il versamento sia eseguito, il Tribunale arbitrale dichiara l’estinzione del procedimento.
VI – Disposizioni finali
Art. 38 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua approvazione da parte di MPR.
2. Il Consiglio Direttivo può integrare, modificare e sostituire il presente Regolamento, fissando la data alla quale le nuove regole entrano in vigore.
3. Salva diversa determinazione, le nuove regole introdotte ai sensi del comma 2 sono applicate ai procedimenti instaurati dalla data della loro entrata in vigore.