Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa per attività di Ampliamento
ISTITUTO COMPRENSIVO -VIA MARCONI-
75012-BERNALDA- (MT)
Dirigente Scolastico: tel 0835/549051; Segreteria tel /fax 0835/548540;
Plessi: X.Xxxx tel 0835/548559; Matine Angeliche 0835/548569; Cso Italia 0835/548548 Metaponto 0835/745133
email ufficio: xxxx000000@xxxxxxxxxx.xx;
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa per attività di Ampliamento
dell’Offerta Formativa “Sezione Primavera” a. s. 2013/2014.
Tra
L’Istituto Comprensivo Via Marconi – Bernalda -, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxx, nata a Xxxxxx il 16/10/1970, e domiciliata per la sua carica presso lo stesso Istituto Comprensivo Via Marconi – Bernalda - – C. F 90021050779.
e
l’educatrice MILANO Xxxxx Xxxxxxxxxx nata a Bernalda (MT) il 02/05/1964, residente in Bernalda xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0/X – C.F.:MLNMNN64E42A801U.
PREMESSO
che l’Art. 40 comma 1 della L.n. 449 del 27/12/97 consente alle Istituzioni Scolastiche la stipula di Contratti di prestazione d’opera
che l’art. 14 comma 3 del D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 riconferma quanto previsto dall’art. 40 comma 1
della Legge n. 449/97;
che l’art. 40 comma 1-2 del D.I. n. 44/2001 prevede che qualora non si trovi disponibilità e competenza presso il personale scolastico per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamenti connesse alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni;
che l’art. 32 del D.L.n. 223/2006 convertito nella Legge n. 248 del 04/08/06 dispone che le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di provata competenza;
che la L.n. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007) al comma 630 dell’art. 1 ha previsto dall’a.s. 2007/08 l’avvio di iniziative sperimentali per l’ampliamento dell’offerta formativa rivolta ai bambini dai 2 ai 3 anni di età;
che l’art. 2222 c.c. ha previsto che i lavoratori autonomi occasionali possono essere definiti come coloro che si obbligano a svolgere un servizio con un lavoro proprio, senza alcun vincolo di subordinazione;
che con l’accordo sancito nella Conferenza unificata del 01 agosto 2013 e dell’Intesa firmata tra U.S.R. per la Basilicata e la Regione Basilicata il 25 novembre 2013 vengono comunicati i criteri e le modalità per l’ammissione al contributo economico per l’a.s. 2013/14 da parte delle Scuole della Basilicata che attiveranno la “Sezione Primavera”;
che l’art.44 comma 2 D.L. 269/2003 convertito dalla legge 326/2003 dispone che il lavoratore entro 30gg. dall’inizio dell’attività ha l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS. Per detti lavoratori è prevista una fascia di esenzione quando il compenso annuo, anche se proveniente da più committenti, non supera l’importo di € 5.000,00. L’obbligo sorge al momento in cui il reddito supera detto importo.
che l’Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata con nota prot.6468 del 25 novembre 2013, ha invitato le scuole a produrre richiesta di contributi finanziari per l’attivazione di “Sezioni Primavera” per l’a.s. 2013/2014 precisando, fra i criteri di ammissione, di dare priorità nell’erogazione dei predetti finanziamenti alle “Sezioni Primavera” già attivate negli anni precedenti;
che questa Istituzione Scolastica nell’a.s.2012/2013 aveva già attivato una “Sezione Primavera” per la
quale sono stati erogati in parte i relativi finanziamenti;
che il Dirigente Scolastico di questa Scuola in data 20 dicembre 2013 con nota prot. n.5078 ha pubblicato un Bando Pubblico per il reclutamento di n°1 unità personale educatore per la realizzazione del progetto “Arcobaleno”- Sezione Primavera da attivarsi presso questa scuola nel corrente anno scolastico;
che in data 24/01/2014, con decreto Prot. n°503 di pari data, ha pubblicato la graduatoria definitiva relativa al Bando sopra indicato;
che l’educatrice MILANO Xxxxx Xxxxxxxxxx si è classificata al 1° posto con punti 38,25 della graduatoria definitiva già menzionata che, pertanto, risulta destinataria dell’incarico oggetto del presente contratto, che accetta;
che l’educatrice MILANO Xxxxx Xxxxxxxxxx non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire
l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa di cui le premesse costituiscono parte integrante, che è regolato dall’art. 409 n. 3 del Codice di procedura Civile, dal D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 nonché dall’art. 34 della Legge nr. 342 del 21/11/2000 ed è valido esclusivamente per l’a.s. 2013/2014 con decorrenza dal 20 febbraio 2014 al 30 giugno 2014;
Art. 1
L’educatrice MILANO Xxxxx Xxxxxxxxxx individuata quale esperta esterna s’impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento di attività didattiche, rivolte ai bambini dai 24 ai 36 mesi iscritti e frequentanti la “Sezione Primavera” per l’a.s. 2013/2014 di questa Scuola nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta Formativa. L’attività di insegnamento verrà svolta in collaborazione con altre figure professionali che verranno attivate nell’ambito del progetto e secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico responsabile del progetto;
Art. 2
L’educatrice MILANO Xxxxx Xxxxxxxxxx s’impegna a svolgere l’attività indicata all’art. 1 comma 1 nei locali del Plesso di Xxxxxx Xxxxxxxxx via Dalla Chiesa di questa Istituzione Scolastica che a sua volta fornirà strutture, materiali, mezzi e servizi necessari.
Non vi è alcun vincolo di subordinazione dell’educatrice MILANO Xxxxx Xxxxxxxxxx durante lo svolgimento dell’attività indicata all’art. 1 nei confronti di questa Istituzione Scolastica, in quanto la predetta insegnante deciderà in completa autonomia le modalità ed i contenuti di svolgimento della sua prestazione;
Art. 3
L’attività svolta dall’educatrice MILANO Xxxxx Xxxxxxxxxx si configura con il carattere di continuità, ma è limitata nel tempo in quanto è vincolata alla durata del progetto “Sezione Primavera” a.s. 2013/2014 che si concluderà entro e non oltre il 30 giugno 2014. Pertanto la durata del presente contratto è dal 20 febbraio 2014 al 30 giugno 2014 e non può essere in alcun caso trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’assenza ingiustificata dal proprio posto di lavoro comporta la risoluzione immediata del presente contratto. Il servizio prestato in qualità di “Insegnante” nella “Sezione Primavera” di questa scuola non è valutabile ai fini delle supplenze;
Art. 4
L’Istituzione scolastica, attraverso il suo Legale Rappresentante s’impegna a fornire all’educatrice MILANO Xxxxx Xxxxxxxxxx specifiche direttive sull’attività da svolgere, rispettandone l’autonomia professionale, e ne coordinerà l’attività con quelle svolte da altre figure professionali impegnate nel medesimo progetto al fine di perseguire con risultati ottimali gli obiettivi del progetto stesso;
Art. 5
L’educatrice MILANO Xxxxx Xxxxxxxxxx riceve dal committente completa informativa sui rischi specifici dell’attività svolta nei luoghi di lavoro in cui sarà chiamata ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottati ed offre al committente di cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e di tutela della salute e della sicurezza. Al presente rapporto di lavoro si applicano le norme vigenti sulla sicurezza e igiene del lavoro;
Art. 6
Durante l’attività di insegnamento, oggetto del presente contratto, il collaboratore è responsabile limitatamente a quanto stabilito dagli articoli 2043- 2047 – 2048 del c.c., dall’art. 61 della Legge n. 312/80 ed è responsabile dell’incolumità degli allievi che gli sono stati affidati. Dovrà osservare i doveri del pubblico dipendente, nonché tutto quanto previsto dagli art. 92 del C.C.N.L. del 29/11/2007- Comparto Scuola;
Art. 7
L’Istituto Comprensivo di Via Marconi Bernalda a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’educatrice MILANO Xxxxx Xxxxxxxxxx s’impegna a corrispondere il compenso massimo di € 1386,00 (Euro milletrecentoottantasei) al lordo delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali di legge, quale compenso forfettario relativo ad un massimo di 22 giorni lavorativi per ogni mese secondo il calendario scolastico 2013/2014.
L’educatrice MILANO Xxxxx Xxxxxxxxxx svolgerà la propria prestazione d’opera per un massimo di 7:00 ore giornaliere, da concordare con il Dirigente Scolastico, per un importo orario al lordo degli oneri riflessi pari a € 9,OO.
Il compenso sopra indicato, da intendersi al lordo delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali previste dalla legge per il tipo di contratto in oggetto, è onnicomprensivo ;detto compenso verrà quantificato in base all’effettiva presenza, certificata dal registro delle firme giornaliere, e sarà liquidato successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti .
A fine progetto l’educatrice MILANO Xxxxx Xxxxxxxxxx presenterà al Dirigente Scolastico una relazione finale che verrà acquisita dagli atti di questa scuola.
Il corrispettivo spettante verrà pagato con i fondi specifici erogati e presenti nel Programma Annuale
-Esercizio Finanziario 2014 per la realizzazione del Progetto “Arcobaleno”- Sezione Primavera a.s. 2013/2014. L’Irap sul corrispettivo sarà a carico di questa scuola;
Art. 8
Ai sensi della Legge nr. 335/1995 e successive modifiche ed integrazioni è fatto obbligo l’educatrice MILANO Xxxxx Xxxxxxxxxx di iscriversi, in quanto lavoratore xx.xx.xx, alla gestione separata-INPS ai fini della tutela previdenziale prevista per i lavoratori autonomi e parasubordinati. Copia della domanda relativa a tale iscrizione sarà consegnata all’Istituzione Scolastica committente. Gli oneri contributivi derivanti, calcolati secondo la normativa vigente, saranno così ripartiti: 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente che s’impegnerà a versarne l’intero importo secondo le scadenze previste;