ALLEGATO C
ALLEGATO C
Addendum al Code of Business Conduct (Norme sulla Condotta negli Affari)
Società | DXC Technolgy Italy S.r.l., con sede legale in Cernusco Sul Naviglio (MI) Via Achille Grandi, 4 |
Cronologia | |
Data | Breve descrizione modifica |
07 Novembre 2018 .................................... | Modifica Adozione |
INDICE
Art. 1. Destinatari - Definizioni 4
Art. 4. Pubblicità dell’Addendum 5
Capo II – Principi di etica d’impresa 5
Art. 6. Segreto professionale 5
Art. 7. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni 5
Art. 8. Partecipazione a bandi per l’assegnazione di finanziamenti pubblici e successiva gestione 6
Art. 9. Clienti e Fornitori del settore pubblico 6
Art. 10. Clienti e Fornitori del settore privato 6
Art. 11. Rapporti con l’Autorità giudiziaria 6
Art. 12. Contributi e sponsorizzazioni 7
Art. 13. Leggi antitrust e sulla libera condotta 7
Art. 14. Tutela della Privacy e dei dati personali 7
Art. 15. Personale extracomunitario 7
Art. 17. Falsificazione di banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata 8
Art. 20. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 9
Art. 21. Delitti contro la persona 9
Art. 22. Insider trading (abuso di informazioni privilegiate) e manipolazione di mercato 11
Art. 23. Salute, Sicurezza ed Ambiente 11
Art. 24. Reati in materia di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 12
Art. 25. Reati transnazionali 12
Art. 26. Tutela del diritto d’autore 13
Art. 27. Accordi associativi 13
Art 28 Tutela dei diritti di proprietà industriale 14
Art. 30. Disposizioni sanzionatorie 14
Art. 31. Disposizioni finali 15
ADDENDUM al Code of Business Conduct (Norme sulla Condotta negli Affari)
ASPETTI DELLE NORME SULLA CONDOTTA NEGLI AFFARI SECONDO LA LEGGE ITALIANA
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".
Premessa
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Decreto”), è stata introdotta nell’ordinamento italiano una specifica disciplina relativa alla responsabilità per la società per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:
i. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione della stessa (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), nonché da persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo (c.d. “Soggetti Apicali”);
ii. persone sottoposte alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti in precedenza indicati (c.d. “Soggetti Sottoposti”). A questo proposito, non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche quei soggetti o entità giuridiche che, ancorché non dipendenti, intrattengano con la società rapporti di natura contrattuale (ad esempio: agenti, concessionari, distributori, collaboratori di vario genere, consulenti, fornitori e partner in Joint venture o raggruppamenti temporanei di imprese).
In relazione ai reati indicati nel Decreto, lo stesso decreto prevede sanzioni di carattere pecuniario e, in alcuni casi, anche interdittivo, comminate alla società in funzione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’Ente, dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché della circostanza che la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative e della sussistenza o meno della reiterazione nell’illecito.
In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto, in particolare agli articoli 6 e 7, la Società ha adottato il Code of Business Conduct (Norme sulla Condotta negli Affari) ed il presente Addendum (il Code of Business Conduct e l’Addendum complessivamente denominati “Codice Etico”).
Capo I – Principi generali
Art. 1. Destinatari - Definizioni
Tutti i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti e i Soggetti Terzi, per come nel seguito definiti, sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni contenute nel Codice Etico.
In particolare, salvo ove diversamente indicato, sono Destinatari del presente Addendum:
i. i Soggetti Apicali: gli organi sociali (organo amministrativo, collegio sindacale) nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all’interno della Società;
ii. i Soggetti Sottoposti: il personale della Società (dipendenti, lavoratori parasubordinati, collaboratori esterni e tutti i soggetti che operano con la Società sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo);
iii. i Soggetti Terzi: i consulenti, i fornitori di beni e servizi, i partner in relazioni d’affari e tutti coloro che svolgano attività per conto della Società (Soggetti Terzi).
La Società si impegna a divulgare l’Addendum presso i Destinatari mediante apposite attività di comunicazione.
Allo scopo di assicurare la corretta comprensione dell’Addendum, vengono predisposti e realizzati piani periodici di comunicazione volti a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche in esso contenuti.
Art. 2. Obbligatorietà
I Destinatari del presente Addendum sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed a conformarsi alle regole comportamentali ivi contenute.
La conoscenza e l’adeguamento alle prescrizioni dell’Addendum rappresentano un requisito indispensabile all’instaurazione ed al mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, nei confronti dei quali la Società s’impegna a diffondere ogni connessa informativa.
In particolare, i componenti il Consiglio di Amministrazione della Società sono tenuti ad ispirarsi ai principi dell’Addendum nel fissare gli obiettivi dell’impresa, nel proporre investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione dell’impresa amministrata dalla Società. Allo stesso modo, i dirigenti, nel dare concreta attuazione all’attività di direzione dell’impresa gestita dalla Società, dovranno a loro volta ispirarsi ai medesimi principi, sia all’interno della Società – rafforzando in tal modo la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione - sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con la Società stessa.
I soggetti indicati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 1 qualora violino le disposizioni dell’Addendum sono passibili di sanzioni ai sensi del sistema disciplinare previsto dal Modello.
Art. 3. Entrata in vigore
L’Addendum entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell’Organo amministrativo della Società. La data di approvazione è riportata nella prima pagina.
Art. 4. Pubblicità dell’Addendum
L’Addendum è condiviso all’interno della Società mediante affissione nella bacheca aziendale e pubblicazione su intranet/spazio server dedicato.
La Direzione del personale svolge nei confronti dei dipendenti un idoneo e continuo programma di formazione e sensibilizzazione sulle problematiche inerenti l’Addendum.
L’Addendum è portato a conoscenza dei soggetti esterni alla Società mediante apposita pubblicazione sul sito web aziendale.
Art. 5. Rinvii
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia al Code of Business Conduct (Norme sulla Condotta negli Affari) e ad ogni procedura/policy adottata dalla Società.
Capo II – Principi di etica d’impresa
Art. 6. Segreto professionale
Art. 7. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni
L’assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni, comprese le Autorità di Vigilanza (quali, ad esempio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate.
Inoltre, non si possono offrire come omaggi oggetti di valore a dipendenti pubblici, né pranzi o intrattenimenti (in linea di principio solo i gadget pubblicitari di modesto valore, come ad esempio calendari o agende, possono essere regalati a questi dipendenti).
La Società ritiene sempre preferibile evitare di ricevere informazioni di proprietà della Pubblica Amministrazione, dal momento che i rapporti illeciti con la stessa sono sanzionati anche penalmente.
Infine, è vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto arrecando danno alla Pubblica Amministrazione.
Art. 8. Partecipazione a bandi per l’assegnazione di finanziamenti pubblici e successiva gestione
E’ fatto divieto di destinare somme ricevute da enti pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.
Art. 9. Clienti e Fornitori del settore pubblico
E’ fatto obbligo rispettare le norme che regolamentano gli acquisti della Pubblica Amministrazione contenute sia in leggi statali che regionali e che prevedono le modalità con le quali la Pubblica Amministrazione sceglie i propri fornitori, tramite gare oppure con trattative private.
E’ fatto obbligo di agire secondo correttezza nei confronti della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle regole che stabiliscono i prezzi da praticare e più in generale in ordine ai comportamenti da tenere nella conclusione e nella successiva gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
Art. 10. Clienti e Fornitori del settore privato
E’ fatto divieto ai Destinatari, nemmeno per interposta persona, dare o promettere denaro o altre utilità ai vertici aziendali indicati nel primo comma dell’art. 2635 c.c. o alle persone a loro sottoposte di un’altra società.
La Società vieta ai Destinatari nei rapporti con i Clienti e Fornitori l’assunzione di pratiche di corruzione, di favoritismi, di comportamenti collusivi, di sollecitazioni dirette e/o indirette, anche attraverso promesse di vantaggi personali.
Art. 11. Rapporti con l’Autorità giudiziaria
E’ fatto divieto ai Destinatari esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci; è fatto, altresì, espresso divieto di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore delle autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell’interesse della Società.
E’, altresì, fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.
Art. 12. Contributi e sponsorizzazioni
Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, della musica e dell'arte sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali la Società può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.
E’ vietato effettuare versamenti o contributi o finanziamenti di qualunque genere a favore di partiti politici in forme diverse da quelle permesse dalla legge. Tali finanziamenti, anche nei casi in cui sono permessi devono in ogni caso essere deliberati dall’organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio.
Art. 13. Leggi antitrust e sulla libera condotta
ln Italia la Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”), che recepisce la normativa comunitaria mantenendone inalterata la disciplina, prevede che le intese restrittive della libertà di concorrenza, le operazioni di concentrazione e le posizioni dominanti nel mercato sono soggette al controllo della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, appositamente istituita.
Art. 14. Tutela della Privacy e dei dati personali
In Italia è in vigore il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR), che prevedono una serie di obblighi e di responsabilità in capo a coloro che trattano dati personali ed introduce una revisione delle procedure aziendali di utilizzo e di diffusione delle stesse, rispondente a precisi criteri di riservatezza.
La documentazione che non è necessario conservare deve essere distrutta in modo conforme alle politiche aziendali e, qualora contenga dati personali, nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento UE 2016/679R.
In ogni caso, è preferibile consultare sempre l’Ufficio Legale.
Art. 15. Personale extracomunitario
Quanto alle risorse umane, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia1 vigenti nell’ordinamento italiano, la Società s’impegna a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno2, con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato ed a non svolgere alcuna attività atta a favorire l’ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini. In particolar modo, s’inibisce qualsivoglia condotta finalizzata all’introduzione illegale di familiari, al di fuori dell’ipotesi di ricongiungimento familiare, espressamente normativizzata ex art. 29 d.lgs. 286/1998 3.
1 La materia in esame è regolata dal “T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero” adottato con d.lgs. 25/luglio/1998, n. 286,modificato con la l. 30/luglio/2002, n. 189, così come modificato dall’art. 5 l. 30/luglio/2002, n. 189.
2 Art. 5 d.lgs. 25/luglio/1998, n. 286. Si segnala, inoltre, l’approvazione, in data 12/10/2006, di un disegno di legge recante
“Disposizioni in materia di contrasto e favoreggiamento all’ immigrazione clandestina”.
3 Così come modificato dall’art. 23 l. n. 189/2000.
Art. 16. Reati informatici
E’ fatto divieto ai Destinatari:
▪ introdursi o rimanere abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
▪ ottenere illegittimamente, per sé o per terzi, il possesso di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
▪ ottenere illegittimamente, per sé o per terzi la detenzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, al fine di danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico altrui;
▪ danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico o telematico altrui;
▪ intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche ovvero installare apparecchiature idonee a tale scopo;
▪ distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui;
▪ rilasciare certificati qualificati in violazione delle disposizioni di legge, per coloro che prestano servizi di certificazione di firma elettronica.
Art. 17. Falsificazione di banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata
E’ fatto divieto ai Destinatari falsificare, mettere in circolazione (acquistando e/o vendendo) banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata.
Colui il quale riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, deve immediatamente informare il proprio superiore e l’Organismo di Vigilanza, affinché provvedano alle opportune denunce.
Art. 18. Reati societari
La Società fortemente vieta la restituzione, anche mediante condotte dissimulate, dei conferimenti effettuati dai soci o la liberazione, per i medesimi, dall’obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.
iascun soggetto che, nell’ambito delle propria attribuzioni e competenze, concorre alla redazione del bilancio o di qualsiasi altro documento che rappresenti, o concorra a rappresentare, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della DXC Technology Italy, deve rispettare i principi di chiarezza nella redazione e correttezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale della società e del risultato economico dell’esercizio; ragionevolezza nella stima delle poste contabili; completezza dell’informazione societaria. Tali comportamenti rispondono anche a quanto indicato dal D. Lgs. 231/01.
E’, altresì, vietato ai Soggetti Apicali, nonché ai Soggetti Sottoposti e ai Soggetti Terzi eventualmente coinvolti:
• ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili;
• effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
• formare od aumentare fittiziamente il capitale delle Società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle Società in caso di trasformazione;
• effettuare ogni genere di operazione illecita su azioni o quote societarie o della Società controllante o, comunque, qualsiasi operazione idonea a cagionare danno ai creditori;
• determinare, con atti simulati o fraudolenti, maggioranze fittizie nelle assemblee della Società;
• ripartire indebitamente i beni sociali, per i liquidatori.
Art. 19. Controlli interni
Secondo il principio di controllo rappresentato dalla separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione sono svolte da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente individuate all’interno della Società in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a tali singoli soggetti.
Art. 20. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
La Società vieta ai Destinatari di promuovere, costituire, organizzare, dirigere o partecipare ad associazioni sovversive, con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.
La Società vieta, altresì, ai Destinatari di agevolare taluno dei partecipanti alle suddette associazioni utilizzando beni aziendali.
Art. 21. Delitti contro la persona
La Società ha fatto divieto assoluto ai Destinatari di:
• esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero ridurla o mantenerla in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali o all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento in schiavitù o servitù si considera realizzato laddove la condotta sia attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o
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di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona;
• realizzare una negoziazione o una tratta di persone ridotte in condizione di schiavitù o servitù, ovvero costringerle a entrare, soggiornare, trasferirsi o abbandonare lo Stato di attuale residenza;
• indurre, favorire o sfruttare la prostituzione minorile, anche mediante l’organizzazione di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
• realizzare o produrre, commerciare o favorire (anche mediante l’adescamento di minori) la realizzazione di materiale pedopornografico;
• detenere presso i locali della Società, i magazzini, le pertinenze di essa, o in qualsiasi altro luogo che comunque sia alla Società riconducibile, materiale pornografico od immagini virtuali4 realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto;
• distribuire all’interno della Società ovvero divulgare, diffondere o pubblicizzare il suddetto materiale anche per via telematica.
Fermo quanto precede, la Società garantisce e si avvale di fornitori che garantiscono che:
• il proprio personale riceve retribuzioni conformi al contratto collettivo nazionale e/o territoriale applicabile e, comunque, proporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
• applica/no correttamente a tutto il personale la normativa che regola l’orario di lavoro, il periodo di riposo, il riposo settimanale, l’aspettativa obbligatoria e le ferie;
• assicura/no al proprio personale tutte le misure atte a garantire la salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
• non sottopone/gono il proprio personale a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
La Società vieta e condanna la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, nonché ogni atto di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
La Società vieta e condanna la negazione, la minimizzazione grave e l’apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
4 Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
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Art. 22. Insider trading (abuso di informazioni privilegiate) e manipolazione di mercato
Tutti i Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti, nonché i Soggetti Terzi che siano in possesso di informazioni aziendali, sono rigorosamente tenuti a osservare le leggi in materia di abuso di informazioni riservate e di manipolazione del mercato.
In particolare, ciascun Destinatario di informazioni privilegiate deve conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.
Art. 23. Salute, Sicurezza ed Ambiente
La Società persegue l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti.
Le attività sono gestite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi professionali.
I Soggetti Sottoposti sono tenuti ad osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale. Utilizzano correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza in modo appropriato. Segnalano le deficienze dei mezzi, dispositivi e apparecchiature, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli.
I Destinatari non possono rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, non possono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
I Soggetti Sottoposti si sottopongono alle visite mediche ed ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalla normativa vigente e dalle procedure applicabili.
Tutti devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.
E’ considerato pregiudizievole per l’ambiente di lavoro e pertanto vietato durante l’attività lavorativa:
• fumare al di fuori degli spazi appositamente creati;
• prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
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• consumare sostanze alcoliche, sostanze stupefacenti o sostanze di analogo effetto;
• cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.
Il patrimonio aziendale della Società è costituito sia da beni fisici materiali, quali ad esempio computer, stampanti, attrezzature, autovetture, immobili, infrastrutture, sia da beni immateriali, quali ad esempio informazioni riservate, know-how, conoscenze tecniche, sviluppate e diffuse ai e dai dipendenti.
La sicurezza, ovvero la protezione e conservazione di questi beni, costituisce un valore fondamentale per la salvaguardia degli interessi societari.
Xxxxxx è personalmente responsabile del mantenimento di tale sicurezza, mediante il rispetto e la divulgazione delle direttive aziendali in merito ed impedendo l’uso fraudolento o improprio del patrimonio aziendale.
Chi sottrae beni di proprietà della Società, inclusi documenti, apparecchiature, effetti personali di altri dipendenti, denaro contante o altri oggetti e/o utilizzi impropriamente la proprietà intellettuale della Società, sarà soggetto alle misure consentite dalla legge e stabilite dalla Contrattazione Collettiva. I dipendenti sono tenuti a denunciare ogni furto, come sopra definito, alla Direzione.
L’utilizzo dei beni di tale patrimonio da parte dei dipendenti deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività aziendali o agli scopi autorizzati dalle funzioni aziendali interessate, nel rispetto delle relative policy aziendali.
Art. 24. Reati in materia di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
La Società ha fatto divieto di impiegare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
E’ fatto, altresì, divieto di impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità che provengano dalla commissione del delitto non colposo, sempre con il medesimo fine di ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Art. 25. Reati transnazionali
La Società ha fatto divieto a tre o più persone di associarsi in Italia o all’estero allo scopo di commettere più delitti, anche di tipo mafioso o finalizzati al contrabbando di tabacchi lavorati esteri od al traffico illecito di sostanze
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stupefacenti o psicotrope od all’immigrazione clandestina od alla commissione di reati di intralcio alla giustizia.
Art. 26. Tutela del diritto d’autore
Presso la Società è vietata:
• l’abusiva diffusione al pubblico, tramite reti telematiche, o mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;
• quando effettuata a fini di profitto, la riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione del diritto esclusivo di esecuzione e di autorizzazione dell’autore;
• l'estrazione, il reimpiego, la distribuzione, la vendita o la concessione in locazione di una banca di dati in violazione dei diritti del costitutore o dell’utente;
• l’abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri, supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
• l’abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali o drammatico- musicali, anche multimediali, ovvero parti delle stesse anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.
Inoltre, è vietato vendere, distribuire, porre in commercio, o cedere a qualsiasi titolo, proiettare, trasmettere o far ascoltare in pubblico le opere di cui ai punti precedenti. Sono vietate le attività previste al punto precedente quando hanno ad oggetto qualsiasi supporto audio o video privo o con contrassegno S.I.A.E. contraffatto o alterato, nei casi in cui l’apposizione del contrassegno sia prescritta a norma di legge.
Nel caso di produzione o importazione di supporti non soggetti al contrassegno di cui all’art. 181 bis della legge sul diritto d’autore, è fatto obbligo di comunicare alla S.I.A.E. nei termini previsti dalla legge i dati necessari all’univoca identificazione dei supporti medesimi.
Art. 27. Accordi associativi
La Società rifiuta qualsivoglia forma associativa o accordo associativo di tipo illegale, nazionale od estero, finalizzata al compimento di reati o di condotte contrarie alla legge ed alle normative di settore.
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Art 28 Tutela dei diritti di proprietà industriale
La Società tutela i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli industriali, opere dell’ingegno, ecc.) propri od altrui.
Pertanto, è fatto divieto di falsificare, contraffare, alterare, far uso, introdurre nello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita, mettere altrimenti in circolazione, fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.
E’ vietato porre in essere comportamenti volti ad impedire o turbare la libertà dell’industria e del commercio.
Nell’esercizio del commercio, è proibito consegnare o far consegnare al cliente prodotti difformi da quanto dichiarato o pattuito anche se diversi per origine, provenienza, qualità o quantità.
E’ vietato porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi atti ad indurre in inganno il cliente su origine, provenienza o qualità del prodotto o dell’opera.
Capo III – Norme finali Art. 29. Rinvio
L’Addendum trova attuazione coordinata con il Code of Business Conduct (Norme sulla Condotta negli Affari) e con le altre policy o procedure aziendali.
Art. 30. Disposizioni sanzionatorie
L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104
c.c. Le violazioni delle norme del Codice Etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro ovvero illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.
Parimenti, l’osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai Soggetti Terzi.
La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
La Società s’impegna a prevedere e ad irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice Etico e
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conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, così come previsto dal Sistema Disciplinare previsto dal Modello.
Art. 31. Disposizioni finali
Il presente Addendum, ricognitivo della prassi aziendale, è approvato dal Consiglio di amministrazione della Società. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di amministrazione e diffusa tempestivamente ai destinatari.